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Lo statuto del Movimento
Rinascita di Grottaferrata
CAPO I
DENOMINAZIONE E FINALITA’
Art. 1
Il Movimento "Rinascita di Grottaferrata" ha sede in Grottaferrata, non si prefigge fini di lucro ed ha come simbolo la Rocca dell’Abbazia in campo azzurro contornato da cerchio rosso e denominazione in bianco contrappuntata da due rami di ulivo verde.
Art. 2
Il Movimento si pone come scopo il coinvolgimento di nuove forze nella gestione della vita politica delle istituzioni, perseguendo fini morali e culturali; tutelando gli interessi di Grottaferrata e dei suoi cittadini anche attraverso la presentazione di proprie liste a livello comunale, provinciale e regionale.
CAPO II
L’ATTIVITA’
Art. 3
L’attività del Movimento si ispira a liberi principi, nel rispetto della legge, operando per il coinvolgimento dei cittadini di Grottaferrata nell’organizzazione della vita pubblica, promuovendo manifestazioni, tenendo riunioni, conferenze e dibattiti.
Art. 4
Il Movimento non è legato ad alcun partito politico ma stabilisce contatti con parlamentari o amministratori che hanno finalità e programmi affini ai propri scopi, anche in funzione di future consultazioni elettorali.
Art. 5
Il Movimento trae i mezzi per il suo finanziamento dal contributo dei soci, dai finanziamenti di Enti o privati.
CAPO III
GLI ORGANI DEL MOVIMENTO
Art. 6
Al Movimento si aderisce, presentati da almeno due iscritti, riempiendo il modulo di adesione e versando la quota annuale di iscrizione. Il tesseramento è rinnovato ogni anno.
Art. 7
Gli Organi del Movimento sono:
Il Coordinatore
Il Consiglio Direttivo
L’Assemblea dei soci
Art. 8
Il Coordinatore è eletto dall’Assemblea dei soci e dura in carica 2 anni. In sede di prima applicazione del presente statuto, sino alla prima assemblea generale dei soci, e comunque non oltre il 31 gennaio 2001, la carica viene conferita al sig Francesco Ricci.
Art. 9
Il Consiglio Direttivo, nominato dal Coordinatore e composto da iscritti, è formato dal Vice Coordinatore, dal Tesoriere e da un numero di Consiglieri variabile da 2 a 6.
Art. 10
Il Coordinatore ed il Consiglio Direttivo nominano:
Il Collegio dei Revisori, composto da tre persone, tra cui il Coordinatore;
Il Collegio dei Probi Viri, composto da tre iscritti;
Art. 11
L’ assunzione di qualsiasi responsabilità politica o amministrativa in ambito comunale, provinciale o regionale comporta la decadenza immediata dalla carica di Coordinatore
Art. 12
Dal 1° gennaio 2003 non potranno essere eletti o nominati componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probi Viri membri che non siano stati iscritti nei due anni precedenti.
Art. 13
Le carica di Coordinatore non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi
Art. 14
Il Consiglio Direttivo del Movimento ha la facoltà, sentito il Collegio dei Probi Viri, di espellere soci responsabili di una condotta morale riprovevole ovvero sospendere o prendere provvedimenti di censura nei confronti di iscritti che fomentino dissidi o discordie all’interno del Movimento stesso.
Lo stesso Consiglio Direttivo ha la facoltà di accettare o rifiutare l’iscrizione di nuovi soci.
CAPO IV
L’ASSEMBLEA
Art. 15
L’assemblea dei Soci è composta da tutti gli iscritti. Viene convocata, dal Coordinatore o da un suo delegato e con un preavviso di almeno 10 giorni, mediante affissione all’interno della sede del Movimento. Si riunisce, di norma, una volta ogni sei mesi.
Art. 16
I Soci sono tenuti ad adottare un comportamento improntato alla massima correttezza e coerente con le direttive del Consiglio.
Tutti i soci iscritti hanno il preciso dovere di adoperarsi e collaborare per la riuscita di ogni iniziativa, sociale, culturale o politica.
Art. 17
Il Consiglio Direttivo propone le iniziative da intraprendere, coadiuva il Coordinatore nello svolgimento delle sue mansioni, promuove e coordina l’attività del Movimento.
Il Coordinatore ha la facoltà di nominare, nell’ambito ed in funzione di particolari situazioni o attività., delegati e rappresentanti del Movimento.
Le decisioni da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea degli Iscritti sono prese a maggioranza dei componenti il Consiglio; in caso di parità prevale il voto del Coordinatore.
Art. 18
In caso di presentazione di liste per consultazioni elettorali, le stesse saranno proposte dal Consiglio Direttivo e sottoposte all’approvazione dell’Assemblea.
Art. 19
Variazioni al presente Statuto possono essere apportate solo con l’approvazione della maggioranza dei due terzi dell’Assemblea