Ed. Nuova Grafica Fiorentina, Firenze, 1980 |
Il documento originale,
|
Nel nome di Cristo Amen. 8- Che chi è eletto mistro in montagna o diario o amministratore sia tenuto ad eseguir il suo incarico e, se non volesse eseguirlo, perda la vadia che immediatamente a ciascuno di essi sia tolta e il marigo possa costringere quello o quelli che rifiutassero, fino alla terza vadia. (Nota 2) 9- Che nessun pastore possa, né trovi lecito allontanarsi dai monti mentre dura la monticazione degli animali, senza la parola ed il permesso di chi sarà diario o gregario; e fin dove qualcuno oserà scendere, quel tale sia multato con la pena di una vadia e nondimeno sia costretto a tornare sui monti. 10- Che se qualche pastore per ordine del diario o del gregario scenderà dai monti al piano, sia tenuto e debba tornare in montagna in quello stesso giorno e ad ora debita per mungere gli animali, e se non sarà tornato nemmeno per la terza mungitura, sia presa una delle sue pecore e sia uccisa. (Nota 3) 34- Che se qualcuno vorrà tenere in casa qualche maiale o vitello debba e sia obbligato a far rodolo con altri vicini, e chi non vorrà, sia obbligato a pagare 10 soldi ed anche a far rodolo. (Nota 4) 35- Che nessuno osi segare l'erba nel pascolo comunale né in montagna, prima del tempo e cioè prima della festa di S.Maria del mese di agosto; e se qualcuno disobbedirà, senza alcuna remissione abbia la multa di 45 soldi, ed il fieno falciato sia del comune; e lo stesso valga per quelli che, segando, superino i termini loro assegnati dal comune, ovvero dai suoi deputati, sconfinando nel pascolo e negli ampi comunali. 36- Che nessuno osi transitare con buoi e carro su prati e possedimenti altrui, dopo la festa di S.Giorgio sotto la pena di soldi 20 per ciascuna volta e con l'obbligo di rifondere i danni al proprietario dei prati e dei possessi. (Nota 5) 39- Che nessuna persona osi porre il pane nel forno il giorno di sa bato o la vigilia della beatissima Vergine Maria e dei santi Apostoli, e se qualcuno avrà disobbedito, paghi soldi 10 per ciascuna volta. 40- Che nessuna persona osi portar del fuoco fuori d'un vaso, e chi lo fa, debba avere non meno di 15 anni; in caso contrario lo si multi di 20 soldi per ciascuna volta; e ciò valga anche per il padrone della casa in cui il fuoco è stato accettato;e sia chiaro che a ciascuno sarà lecito denunziare al marigo o al saltaro una tale trasgressione. 41- Ugualmente che nessuna persona possa portare del lino a seccare in un forno; e avendolo seccato paghi soldi 10; lo stesso paghi il proprietario del forno. 46- Che ciascun regoliere in possesso di pecore e capre da lattesia tenuto, al momento opportuno, a dare all'amministratore dei pascoli, la sua quota di pane o di farina per il vitto dei pastori dei monti; e se qualcuno rifiutasse, che l'amministratore possa e sia autorizzato ad ammazzare una pecora di quella persona che s'è rifiutata, e nondimeno sia costretto a dare la farina o il pane. 49- Che nessun foresto possa appropriarsi del diritto di far parte a questo regolato per tutto il tempo sia pure lungo che abiterà in questo comune; e volendo qualcuno essere accettato come regoliere, abbia prima il benestare del magnifico generale consiglio di Cadore e poi compaia in questa assemblea nella quale debba a vere almeno i 3/4 delle ballotte in suo favore; e in questa assemblea devono essere presenti tutti i capi famiglia e governatori delle Case, diversamente ogni altra accettazione fatta contro la presente disposizione sia nulla e tale sia ritenuta. 52- Che se qualche regoliere, padre di famiglia, morendo, non lasciasse figli maschi, ma solo figlie, queste non possano, se non per un solo "colonnello", succedere nel godimento dei beni comunali di questo Regolato. NOTE 1) E' un'altra delle scadenze fisse e delle Assemblee obbligatorie. I motivi sono intuibili: S.Vido era il 15 giugno, giorno in cui monticava anche S.Stefano. Le monti, infatti, erano in comune. Per Candide il giorno della monticazione era, invece, quello dopo S.Giovanni, cioè il 25 giugno. Il giorno di S.Vido venivano eletti i Saltari di monte, uno di Costalta, l'altro a Rodolo, cioè a turno di anno in anno fra i regolieri delle altre Ville del Comune. Che uno fosse sempre di Costalta forse era dato dal fatto che quel paese oltre ad essere il più popoloso del Comune era anche quello che aveve più animali. Ai Saltari era affidato il compito di far rispettare le regole stabilite per il pascolo, di denunciare i trasgressori, ecc. BACK 2) Il Mistro non
è l'attuale casaro, è qualcosa di più, è
chi dirige le attività che si svolgono nella casera ed
è logicamente anche l'esperto nell'arte casearia. Il Diario-parola
introvabile ora nel dialetto- può essere quello che oggi
è chiamato Direttore dei Pascoli. Era insomma chi aveva
l'incarico di predisporre le zone su cui si sarebbe pascolato,
assegnarle ai vari tipi di bestiame ecc. In questo Laudo sembra
però che il suo incarico sia più quello di capo
dei pastori delle pecore da latte. Oltre a lui, c'erano il Gregario
o capo dei pastori delle Sterpe o pecore senza latte ed il Capraio
o capo dei pastori delle capre. Ho tradotto con la parola "Amministratore"
il termine latino "Collector" altrove detto Quietro.
Era questa la carica di chi provvedeva alla amministrazione della
Casera: pensava al vitto, teneva i conti del latte, della farina
e del sale (prodotti questi ultimi due, che ogni proprietario
di animali monticati, era tenuto a dare), divideva i prodotti
alla fine della monticazione, ecc. 3) Disposizioni,
come si può vedere, assai dure. Come dura de ve essere
stata allora, ma a noi ora è lecito soltanto pensarlo,
la vita dei pastori e non infrequenti le "fughe" dai
Monti se il Laudo provvede a "regolarle". 4) Come campi e
prati, anche l'allevamento era sottoposto a determinate regole,
sempre in vista del bene comune. Abbiamo così minuziose
disposizioni circa i tori, sia per la loro castrazione che per
la monta; abbiamo regole precise per il pascolo attorno al paese:
non doveva essere disordinato e ognuno era tenuto ad accordarsi
con i vicini perchè, a turno, nei tempi e nei luoghi consentiti,si
portassero gli animali rimasti in piano, al pascolo. Fanno eccezione,
in un certo senso, i buoi che potevano pascolare liberi ma solo
nei possedimenti del loro proprietario e solo dopo S.Daniele
- 21 luglio - quand'era finita la mietitura. Il lasciar pascolare
i buoi era d'aiuto per la con cimazione e il calpestio delle
stoppie facilitava, poi, la superficiale aratura che veniva fatta
prima della seconda semina. 5) La campagna attorno
ai paesi era occupata per una certa estensione, dai campi di
cereali, lino e fave. E' probabi le che i prati occupassero i
pendii e che,in parte,si tro vassero ad una quota maggiore Aella
attuale. C'era bisogno di fieno e si saliva fino a M.Zovo, in
Vissada, sul Palombino, a falciarlo. Era un'attività che
doveva essere regolata. Vi provvedevano i Deputati: dei regolieri
nominati a tale scopo che, ad ogni fuoco (famiglia), distribuivano
una porzione di segativo. LESSICO ESSENZIALE (dal Glossario, in calce al volume di A. Sacco) - Indizione = modo di contare il tempo (ogni Indizione durava 15 anni) - Marigo = il più anziano, la persona più importante, che convocava l'assemblea... - Oltrerino = Comun formato dalle Ville poste oltre il Rio Rin (S. Pietro, Stavello, Valle, Presenaio, Costalta) - Regolato = territorio del Comune - Rodolo = alternarsi a turno delle cariche - Saltaro = esecutore degli ordini ( come il messo comunale o il guardia-boschi, oggi) - Sterpe = pecore e capre non da latte, ma da lana o pelle - Vadia = pegno (40 soldi piccoli) |
|
|