REGOLAMENTO DI CONDOMINIO


del fabbricato di civili abitazioni costruito nel territorio del comune di Santa Marina (SA) frazione Policastro Bussentino dalla Cooperativa edilizia "MARINELLA" s.r.l. sul terreno riportato in catasto al foglio 33, particella 253/254.
L'edificio e' costituito da due corpi di fabbrica composti rispettivamente:

E precisamente:
Corpo A e B:
Piano Terra (porticato) a quota +30,00 ove sono ubicati una piscina ed un locale bar-ristorante
Piano 1 a quota +32,40 ove sono ubicati gli appartamenti dall'interno n. 32 al n. 47/b
Piano 2 a quota +35,40 ove sono ubicati gli appartamenti dall'interno n.48 al n. 68
Piano 1 seminterrato a quota +27,00 ove sono ubicati i locali per rimessaggio auto, le cantinole e gli appartamenti dall'interno n.16 al n. 31 (solo corpo A)
Piano 2 seminterrato a quota +24,00 ove sono ubicati gli appartamenti dall'interno n.1 al n. 15 (solo corpo A)

DISPOSIZIONI GENERALI

Il condominio, in rapporto alle singole proprieta' e' disciplinato dalle disposizioni di legge vigenti in forza degli articoli 1117 e seguenti del Codice Civile, nonche' dalle disposizioni previste dal presente regolamento.



ART. 1 - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO

Sono oggetto di proprieta' comune:

a) il suolo su cui sorge il fabbricato;
b) gli elementi costituenti la struttura in cemento armato, i muri perimetrali, le scale di accesso ai piani e relativi accessori;
c) gli anditi, i cortili ed i portici, con esclusione di quelle parti di singola proprieta' annesse agli appartamenti dall'interno n. 32 all'interno n. 42 ed al locale bar-ristorante a quota +30,00, meglio indicate nelle schede di accatastamento;
d) i tetti;
e) la rete fognaria, gli scarichi pluviali, le opere, le installazioni, i manufatti di qualsiasi genere che servano all'uso ed al godimento comune;
f) la piscina ed i relativi servizi sottostanti;
g) gli impianti di illuminazione e dell'acquedotto fino ai contatori dei singoli utenti;
h) le aree esterne circostanti il fabbricato non annesse alle singole unita' abitative


Non sono oggetto di proprieta' comune quelle parti non espressamente comprese nella descrizione che precede.
I muri interni divisori degli appartamenti sono di proprieta' comune dei proprietari degli appartamenti medesimi.
I balconi, i terrazzini, le serrande o persiane delle finestre sono di proprieta' esclusiva dei singoli condomini con l'obbligo, pero', di attenersi alle deliberazioni dell'assemblea circa la loro conservazione e manutenzione in perfetta uniformita' e consistenza estetica.
Il valore della quota di comproprieta' e' espresso in (deci)millesimi nella tabella A allegata al presente regolamento.

ART.2 - MODIFICAZIONE DELLE COSE COMUNI

Sono vietate non solo le innovazioni ma anche le modificazioni delle cose comuni, se non nei e secondo quanto previsto dali articoli 1102 e 1120 del Codice Civile.

ART.3 - LAVORI NEI LOCALI DI PROPRIETA' PARTICOLARE

Ogni condomino e' obbligato ad eseguire la riparazione delle cose di sua proprieta' la cui omissione possa danneggiare gli altri condomini o compromettere la stabilita' ed il decoro dell'edificio.

ART.4 - RINUNCIA AI SERVIZI

Non e' ammessa la rinuncia ai servizi comuni al fine di sottrarsi al contributo delle spese per la loro conservazione.

ART.5 - DIVIETI

E' vietato occupare anche temporaneamente l'androne, le scale, i pianerottoli e comunque tutti gli spazi di proprieta' e di uso comune, con oggetti e cose o con animali di qualsiasi specie.
E' vietato battere tappeti o coperte dalle finestre o dai balconi e terrazzini fuori dalle ore che saranno stabilite dall' Amministratore del condominio
E' vietato stendere biancheria od altro sulle finestre, balconi e terrazzini se non entro i parapetti dei medesimi e sempre che non si produca stillicidio sulle proprieta' singole sottostanti.
E' vietato entrare e sostare anche temporaneamente nel cortile a quota +30,00 ( zona piscina ) con vetture di qualsiasi genere nonche' biciclette e motocicli. L'ingresso e la fermata saranno espressamente autorizzati dall' Amministratore in caso di comprovata necessita'
L'uso della piscina e' di regola consentito ai soli condomini e loro familiari, salvo deroghe da concedersi in casi particolari espressamente dall'amministratore il quale fissera' pure gli orari entro cui l'impianto sara' in funzione.
E' vietato gettare immondizie o qualsiasi altro oggetto dalle finestre, dai balconi e terrazzini nel vano scala, nei pozzi di luce e nell'androne. Le immondizie stesse dovranno essere raccolte in appositi contenitori posti al di fuori del fabbricato e nel luogo indicato dal comune ove potra' accedere il personale addetto al ritiro.
E' fatto divieto destinare le unita' immobiliari facenti parte del complesso ad un uso diverso da quello originario
Il locale D' a piano terra, quota +30,00, costituito da una zona coperta e dall'annesso porticato, e quello A' al piano 1 seminterrato, quota +27,00, potranno essere destinati ad attivita' commerciale compatibile con il decoro e la quiete del parco. In particolare il locale D', destinato presumibilmente a bar-ristorante, dovra' essere prevalentemente a servizio dei residenti del parco e comunque, nel periodo 15 giugno - 15 settembre, non potranno esservi tenuti banchetti o feste collettive di qualsiasi genere.
E' vietato suonare, cantare e tenere la radio o grammofoni con tonalita' alta specialmente nelle ore notturne.
E' vietato far trattenere i bambini per le scale, nei cortili e negli altri luoghi comuni quando arrechino disturbi alla tranquillita' dei condomini.

ART.6 - AMMINISTRAZIONE

L'amministratore e' nominato per il primo anno dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa che ha costruito il fabbricato; in seguito dall' Assemblea dei condomini. Egli dura in carica un anno e puo' essere scelto anche fra estranei al condominio. Avra' diritto al compenso, oltre al rimborso delle spese sostenute.

ART.7 - COMPITI DELL' AMMINISTRATORE
L'amministratore provvede:

a) all'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea;
b) alla riscossione dei contributi ed al pagamento delle spese;
c) a dirimere, nei limiti del possibile, le eventuali divergenze tra i condomini;
d) a stabilire le norme, gli orari ed i turni per il funzionamento dei servizi comuni;
e) ad assumere iniziative ed adottare provvedimenti in ordine alla conservazione e mantenimento dei servizi comuni;


ART.8 - FONDO DI RISERVA

Per provvedere alle opere di manutenzione straordinaria e ad altre esigenze speciali o imprevedibili, dovra' essere costituito un fondo di riserva sotto forma di supplemento ai contributi ordinari

ART.9 - CHIUSURA DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO

L' esrcizio finanziario si chiude ogni anno al 31 dicembre. La somma risultante a debito dei singoli condomini dovra' essere corrisposta entro 15 giorni dalla comunicazione dell'amministratore.

ART.10 - MOROSITA' E SANZIONI

Il condomino e' costituito in mora per il solo fatto del mancato pagamento dei contributi alla scadenza stabilita.
In caso di morosita' sara' applicata una sanzione pecuniaria pari all' 1% della somma dovuta per ogni giorno di ritardo nel pagamento, indipendentemente dalla procedura di ingiunzione di cui all' articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Il ricavato di tale sanzione sara' devoluto al fondo di riserva per spese straordinarie.

ART.11 - DIRITTO DI VOTO E DELEGA

Ogni condomino ha diritto di farsi rappresentare in assemblea da altra persona anche estranea al condominio con delega scritta. La persona delegata non puo' rappresentare piu' di tre condomini. Qualora una quota di condominio appartenga in proprieta' indivisa a piu' persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante.

ART.12 -

Per quanto non previsto dal presente regolamento e per quanto non e' in contrasto con le norme in esso contenute, valgono le disposizioni di legge vigenti.

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