REGOLAMENTO
DI CONDOMINIO
del fabbricato di civili abitazioni costruito
nel territorio del comune di Santa Marina
(SA) frazione Policastro Bussentino dalla
Cooperativa edilizia "MARINELLA"
s.r.l. sul terreno riportato in catasto al
foglio 33, particella 253/254.
L'edificio e' costituito da due corpi di
fabbrica composti rispettivamente:
E precisamente:
Corpo A e B:
Piano Terra (porticato) a quota +30,00 ove
sono ubicati una piscina ed un locale bar-ristorante
Piano 1 a quota +32,40 ove sono ubicati gli
appartamenti dall'interno n. 32 al n. 47/b
Piano 2 a quota +35,40 ove sono ubicati gli
appartamenti dall'interno n.48 al n. 68
Piano 1 seminterrato a quota +27,00 ove sono ubicati i locali per
rimessaggio
auto, le cantinole e gli appartamenti dall'interno
n.16 al n. 31 (solo corpo A)
Piano 2 seminterrato a quota +24,00 ove sono
ubicati gli appartamenti dall'interno n.1
al n. 15 (solo corpo A)
DISPOSIZIONI GENERALI
Il condominio, in rapporto alle singole proprieta' e' disciplinato dalle disposizioni di legge vigenti in forza degli articoli 1117 e seguenti del Codice Civile, nonche' dalle disposizioni previste dal presente regolamento.
a) | il suolo su cui sorge il fabbricato; |
b) | gli elementi costituenti la struttura in cemento armato, i muri perimetrali, le scale di accesso ai piani e relativi accessori; |
c) | gli anditi, i cortili ed i portici, con esclusione di quelle parti di singola proprieta' annesse agli appartamenti dall'interno n. 32 all'interno n. 42 ed al locale bar-ristorante a quota +30,00, meglio indicate nelle schede di accatastamento; |
d) | i tetti; |
e) | la rete fognaria, gli scarichi pluviali, le opere, le installazioni, i manufatti di qualsiasi genere che servano all'uso ed al godimento comune; |
f) | la piscina ed i relativi servizi sottostanti; |
g) | gli impianti di illuminazione e dell'acquedotto fino ai contatori dei singoli utenti; |
h) | le aree esterne circostanti il fabbricato non annesse alle singole unita' abitative |
Non sono oggetto di proprieta' comune quelle
parti non espressamente comprese nella descrizione
che precede.
I muri interni divisori degli appartamenti
sono di proprieta' comune dei proprietari
degli appartamenti medesimi.
I balconi, i terrazzini, le serrande o persiane
delle finestre sono di proprieta' esclusiva
dei singoli condomini con l'obbligo, pero',
di attenersi alle deliberazioni dell'assemblea
circa la loro conservazione e manutenzione
in perfetta uniformita' e consistenza estetica.
Il valore della quota di comproprieta' e'
espresso in (deci)millesimi nella tabella
A allegata al presente regolamento.
Sono vietate non
solo le innovazioni ma anche
le modificazioni delle cose comuni, se non
nei e secondo quanto previsto dali articoli
1102 e 1120 del Codice Civile.
ART.3 - LAVORI NEI LOCALI DI PROPRIETA' PARTICOLARE
Ogni condomino e' obbligato ad eseguire la
riparazione delle cose di sua proprieta'
la cui omissione possa danneggiare gli altri
condomini o compromettere la stabilita' ed
il decoro dell'edificio.
ART.4 - RINUNCIA AI SERVIZI
Non e' ammessa la rinuncia ai servizi comuni
al fine di sottrarsi al contributo delle
spese per la loro conservazione.
ART.5 - DIVIETI
E' vietato occupare anche temporaneamente
l'androne, le scale, i pianerottoli e comunque
tutti gli spazi di proprieta' e di uso comune,
con oggetti e cose o con animali di qualsiasi
specie.
E' vietato battere tappeti o coperte dalle
finestre o dai balconi e terrazzini fuori
dalle ore che saranno stabilite dall' Amministratore
del condominio
E' vietato stendere biancheria od altro sulle
finestre, balconi e terrazzini se non entro
i parapetti dei medesimi e sempre che non
si produca stillicidio sulle proprieta' singole
sottostanti.
E' vietato entrare e sostare anche temporaneamente
nel cortile a quota +30,00 ( zona piscina
) con vetture di qualsiasi genere nonche'
biciclette e motocicli. L'ingresso e la fermata
saranno espressamente autorizzati dall' Amministratore
in caso di comprovata necessita'
L'uso della piscina e' di regola consentito
ai soli condomini e loro familiari, salvo
deroghe da concedersi in casi particolari
espressamente dall'amministratore il quale
fissera' pure gli orari entro cui l'impianto
sara' in funzione.
E' vietato gettare immondizie o qualsiasi
altro oggetto dalle finestre, dai balconi
e terrazzini nel vano scala, nei pozzi di
luce e nell'androne. Le immondizie stesse
dovranno essere raccolte in appositi contenitori
posti al di fuori del fabbricato e nel luogo
indicato dal comune ove potra' accedere il
personale addetto al ritiro.
E' fatto divieto destinare le unita' immobiliari
facenti parte del complesso ad un uso diverso
da quello originario
Il locale D' a piano terra, quota +30,00,
costituito da una zona coperta e dall'annesso
porticato, e quello A' al piano 1 seminterrato,
quota +27,00, potranno essere destinati ad
attivita' commerciale compatibile con il
decoro e la quiete del parco. In particolare
il locale D', destinato presumibilmente a
bar-ristorante, dovra' essere prevalentemente
a servizio dei residenti del parco e comunque,
nel periodo 15 giugno - 15 settembre, non
potranno esservi tenuti banchetti o feste
collettive di qualsiasi genere.
E' vietato suonare, cantare e tenere la radio
o grammofoni con tonalita' alta specialmente
nelle ore notturne.
E' vietato far trattenere i bambini per le
scale, nei cortili e negli altri luoghi comuni
quando arrechino disturbi alla tranquillita'
dei condomini.
ART.6 - AMMINISTRAZIONE
L'amministratore e' nominato per il primo
anno dal Consiglio di Amministrazione della
Cooperativa che ha costruito il fabbricato;
in seguito dall' Assemblea dei condomini.
Egli dura in carica un anno e puo' essere
scelto anche fra estranei al condominio.
Avra' diritto al compenso, oltre al rimborso
delle spese sostenute.
ART.7 - COMPITI
DELL' AMMINISTRATORE
L'amministratore provvede:
a) | all'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea; |
b) | alla riscossione dei contributi ed al pagamento delle spese; |
c) | a dirimere, nei limiti del possibile, le eventuali divergenze tra i condomini; |
d) | a stabilire le norme, gli orari ed i turni per il funzionamento dei servizi comuni; |
e) | ad assumere iniziative ed adottare provvedimenti in ordine alla conservazione e mantenimento dei servizi comuni; |
ART.8 - FONDO DI RISERVA
Per provvedere alle opere di manutenzione
straordinaria e ad altre esigenze speciali
o imprevedibili, dovra' essere costituito
un fondo di riserva sotto forma di supplemento
ai contributi ordinari
ART.9 - CHIUSURA DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO
L' esrcizio finanziario si chiude ogni anno
al 31 dicembre. La somma risultante a debito
dei singoli condomini dovra' essere corrisposta
entro 15 giorni dalla comunicazione dell'amministratore.
ART.10 -
MOROSITA' E SANZIONI
Il condomino e' costituito in mora per il
solo fatto del mancato pagamento dei contributi
alla scadenza stabilita.
In caso di morosita' sara' applicata una
sanzione pecuniaria pari all' 1% della somma
dovuta per ogni giorno di ritardo nel pagamento,
indipendentemente dalla procedura di ingiunzione
di cui all' articolo 63 delle disposizioni
di attuazione del codice civile. Il ricavato
di tale sanzione sara' devoluto al fondo
di riserva per spese straordinarie.
ART.11 - DIRITTO
DI VOTO E DELEGA
Ogni condomino ha diritto di farsi rappresentare
in assemblea da altra persona anche estranea
al condominio con delega scritta. La persona
delegata non puo' rappresentare piu' di tre
condomini. Qualora una quota di condominio
appartenga in proprieta' indivisa a piu'
persone, queste hanno diritto ad un solo
rappresentante.
ART.12 -
Per quanto non previsto dal presente regolamento
e per quanto non e' in contrasto con le norme
in esso contenute, valgono le disposizioni
di legge vigenti.
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