SENTENZE
COBAS decreto Cagliari 5 settembre 2005
COBAS decreto Lucca 13 agosto 2005
COBAS decreto Camerino 12 luglio 2005
COBAS sentenza Cagliari 24 febbraio 2005
COBAS decreto Ancona 28 dicembre 2004
COBAS decreto Cagliari 21 luglio 2004
COBAS decreto Padova 25 giugno 2004
COBAS decreto Bari 13 aprile 2004
COBAS decreto Salerno 7 ottobre 2003
COBAS decreto Milano 3 ottobre 2003
COBAS decreto Nola 4 agosto 2003
COBAS decreto Taranto 4 luglio 2003
COBAS decreto Bari 13 aprile 2004
COBAS decreto Cagliari 29 marzo 2003
conciliazione su art.
28 L.n° 300-70 Pisa
COBAS Conciliazione IC Carloforte 2002
Dirigenti DI FORLI’-CESENA all’attacco
per
estorcere ore straordinarie NON PAGATE
L'ultima
trovata dei Dirigenti Scolastici per peggiorare le già pessime
condizioni retributive dei docenti è di pretendere l'obbligo di
restituzione, sotto forma di impegni diversi non retribuiti, del
tempo "non lavorato" quando si hanno lezioni di 55 o 50 minuti.
Ad es per un docente che ha 18 ore di 50 minuti, si tratterebbe
di 3 ore a settimana, per complessive 100 ore circa in un anno
scolastico.
Da sempre si praticano, nei
vari istituti, riduzioni della durata delle lezioni, motivate da
cause di forza maggiore (trasporti, ecc) e la normativa vigente
precisa che in tali casi non è prevista alcuna restituzione da
parte del docente. La restituzione sarebbe dovuta invece nel
caso la riduzione della durata delle lezioni a meno di 60 minuti
fosse deliberata dal collegio docenti per motivazioni
didattiche (ma non è mai così: dal punto di vista
puramente didattico praticamente tutti gli insegnanti concordano
che per insegnare bene la cosa migliore sarebbero sempre
comunque ore di 60 minuti).
A partire da settembre 2007
quasi tutti i Dirigenti della provincia FORLI’-CESENA, che nei
mesi scorsi si sono accordati per lanciare insieme questo
attacco (da un po’ caldeggiato a livello nazionale dall’ANP –
Associazione di Dirigenti Scolastici), non contenti di
conteggiare a fine mese uno stipendio triplo di quello dei loro
sottoposti (regalato contrattualmente da CGIL CISL UIL SNALS),
stanno mettendo in atto la curiosa trovata di… di spremere agli
insegnanti centinaia e centinaia di ore di attività
straordinarie non pagate. Precisamente cercano di
indurli, con raggiri e ambigui discorsi, a inguaiarsi da
soli deliberando in Collegio addirittura un falso a
proprio danno: che la riduzione d'orario non sarebbe per
cause di forza maggiore ma per motivi didattici.
Invitiamo gli insegnanti a
fare attenzione a quanto deliberano in Collegio, controllando
innanzitutto che proposte di delibera, discussione, votazione e
verbalizzazione si svolgano in modo del tutto chiaro e regolare
segnalando eventualmente ai COBAS qualsiasi abuso.
In caso di situazioni ambigue
consigliamo di proporre e mettere ai voti (e controllare che
risulti a verbale) una delibera del tipo: "Il Collegio non
ravvisa alcuna motivazione didattica per proporre un orario
delle lezioni basato su unità di durata inferiore ai 60 minuti".
Approvata una risoluzione di questo tipo per tutto l'anno
scolastico il Dirigente non potrà in nessun caso esigere
restituzioni di ore.
In ogni caso, anche se il
Dirigente fosse riuscito a strappare una delibera di riduzione
per motivi didattici i docenti devono esigere la non
applicazione dell'obbligo di restituzione, essendo sempre in
grado di dimostrare, anche sulla base del dibattito avvenuto in
collegio, che le motivazioni reali della riduzione sono
pratiche e non didattiche. Consigliamo, in caso di
controversie, di rivolgersi ai COBAS che porteranno avanti il
contenzioso.
UNA PALESE TRUFFA
La natura truffaldina è evidente
nel comportamento dei Dirigenti.
¨
Mettono
all’ordine del giorno e propongono la riduzione dell’orario al
Collegio Docenti quando in realtà tale decisione spetta al
Consiglio di Istituto (il CD è competente solo sulle
questioni didattiche, e il fatto che deliberi la riduzione
dell’ora di lezione è anomalo, e potrebbe farlo solo con
motivazioni didattiche CHE NON CI SONO MAI STATE E NON CI SONO).
¨
Nell’introdurre
la questione, praticamente tutti i DS che hanno avviato
l’imbroglio non hanno esposto motivazioni didattiche ma hanno
rivelato apertamente – anche se magari non hanno messo a verbale
queste considerazioni - i veri motivi per chi chiedono ai
docenti una delibera: avrebbero paura che la riduzione dell’ora
non sia sufficientemente motivata, e loro rischierebbero di
doverne rispondere. In realtà non rischiano nulla purché
motivino per iscritto le difficoltà pratiche che insorgerebbero
con tutte le lezioni di 60 minuti; la motivazione è quasi sempre
legata ai trasporti pubblici, per la quale basta avere avviato
contatti per iscritto con le aziende ATR e Trenitalia
richiedendo più corse per gli studenti.
¨
Mentre
presentano come un obbligo inderogabile,
per i docenti, il recuperare il tempo sottratto all’insegnamento con la
riduzione, poi si dichiarano – per indorare l’amarissima pillola
– pronti a essere ”generosi” riconoscendo magari come recupero
orario le più diverse attività (ad es gli spostamenti da una
sede all’altra, ricevimenti di genitori, ecc) che non hanno mai
avuto riconoscimento come servizio retribuito. Dimostrano così
che quel recupero non è effettivamente dovuto, altrimenti solo
vere ore di insegnamento tutelerebbero il DS nei confronti di un
controllo superiore che verificasse la restituzione di quel
tempo-lezione.
LA COMPLICITA’ DI CGIL CISL UIL SNALS
Un attacco
così grave alle condizioni di lavoro degli insegnanti, un abuso
simile non poteva che avvenire con il consenso di CGIL CISL
UIL SNALS provinciali , che controllano gran parte delle
RSU. La connivenza di queste organizzazioni sindacali con i
Dirigenti anche nelle illegalità e negli attacchi contro i
lavoratori è nota (anche perché molti DS sono… loro iscritti,
spesso addirittura loro dirigenti). Ne é prova che nei vari
istituti di FORLI’-CESENA le RSU – con l’eccezione dei
rappresentanti COBAS e GILDA – nei Collegi Docenti non hanno
smascherato l’abuso, a volte hanno ignorato la questione ma
spesso sono intervenuti attivamente per… sostenere i
Dirigenti contro i Docenti!
ORE DI 50 MINUTI: IL RECUPERO NON E’DOVUTO
Per motivi estranei
alla didattica
La materia è
sempre stata regolata da circolari ministeriali ed ora anche
dall’art. 26 comma 8 del Ccnl 2003, che le riconferma. In
particolare la CM 243/79 ha previsto che
“nei confronti di
richieste di riduzione di orario che dovranno comunque essere
formulate, con adeguata, ampia motivazione, dai presidi dopo
aver sentito il consiglio di istituto e il collegio dei docenti
e fermo restando che il montante settimanale di ore di lezione
deve essere distribuito nella misura giornaliera più perequata
possibile, saranno osservati i seguenti criteri:
a) nei giorni della
settimana nei quali l'orario delle lezioni è contenuto in
quattro ore, è tassativamente vietata qualsiasi riduzione della
durata oraria, che dunque resta determinata in sessanta minuti;
b) nei giorni della
settimana nei quali l'orario delle lezioni è di cinque ore, le
riduzioni suscettibili di autorizzazione devono riferirsi solo
alla prima o alla ultima ora; soltanto eccezionalmente possono
riferirsi alla prima e alla ultim'ora;
c) nei giorni della
settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sei ore,
l'autorizzazione alla riduzione può riferirsi alla prima e alla
ultima ora di lezione ed eccezionalmente anche alla penultima
ora; d) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle
lezioni è di sette ore, la riduzione può riferirsi alle prime
due e alle ultime tre ore. La riduzione dell'ora di lezione non
dovrà in nessun caso superare i dieci minuti; essa dovrà
riferirsi solo alle classi in cui sia necessaria senza assumere
carattere generalizzato per l'intera scuola o istituto. Non è
configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le
frazioni orarie oggetto di riduzione.”
Tale
riduzione è sempre stata possibile con l’autorizzazione del
Provveditore agli Studi al quale il singolo Capo d’Istituto
doveva inviare formale richiesta.
Successivamente, la CM 192/80 ha esteso la possibilità di
ridurre l’orario anche nelle ipotesi non contemplate dalla
circolare del 1979, cioè anche per tutte le altre ore di lezione
e non solo per le prime e le ultime, in presenza di “particolari
situazioni di necessità debitamente rappresentate e
documentate”.
In data 27
settembre 1997 è stato raggiunto un Accordo di
interpretazione autentica dell’art. 41 del CCNL 1995,
trasmesso con la CM n. 620 del 3/10/97, il quale, nel
rinnovare la validità delle circolari richiamate nell’accordo
stesso, le modifica solo nella parte in cui queste prevedono
l’autorizzazione preventiva da parte del Provveditore agli
Studi, che dovrà essere informato dalle scuole esclusivamente
“per opportuna conoscenza”.
In pratica la
responsabilità delle riduzioni orarie viene demandata ai
“competenti organi della scuola” con le seguenti competenze:
-
il Consiglio di circolo o d’istituto indica “i
criteri generali relativi ... all’adattamento dell’orario delle
lezioni ... alle condizioni ambientali” (art. 10 comma 4 T.U.),
e nel caso in questione tiene conto delle richieste delle
famiglie e/o degli allievi pendolari, dell’assenza della mensa o
di altre problematiche che potrebbero causare la riduzione.
-
il collegio dei docenti avanza proposte “per
la formulazione dell’orario delle lezioni ... tenuto conto dei
criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto”
(art. 7 comma 2 lett. b T.U.), valutando l’aspetto didattico
della situazione, se, ad esempio, la riduzione consente comunque
il raggiungimento degli obiettivi indicati nella programmazione,
o se sia necessaria qualche modifica.
-
il Consiglio di circolo o d’istituto assume la
relativa delibera (art. 26 comma 8 Ccnl 2003).
-
al dirigente compete la “formulazione
dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal
consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio
dei docenti” (art. 396 comma 2 lettera d T.U.). Anche in questo
caso al dirigente non resta che dare esecuzione alla delibera
dell’Organo collegiale. In tal caso, lo ripetiamo, al
personale docente non può essere richiesto alcun recupero di
frazioni orarie.
Taluni
“neodirigenti” però vaneggiano che i “nuovi poteri”
dell’autonomia e della dirigenza consentirebbero di
“tralasciare” le disposizioni relative alla materia in oggetto
ed interpretano che comunque le ore debbano essere recuperate.
Alcuni poi
cercano di motivare tale assunto sull’equivoco di cosa debba
considerarsi “sperimentazione autonoma” prevista dall’art. 3,
comma 5 del Regolamento dei curricoli dell’autonomia (D.I.
234/2000) il quale afferma che: “l’adozione, nell’ambito del
piano dell’offerta formativa, di unità di insegnamento non
coincidenti con l’unità oraria non può comportare la riduzione
dell’orario obbligatorio annuale … nell’ambito del quale debbono
essere recuperate le residue frazioni di tempo”.
Questo
argomento è facilmente “smontabile” per due ordini di motivi:
- il regolamento dei curricoli parla di “sperimentazioni” con
le quali non può certamente confondersi la riduzione per motivi
estranei alla didattica.
- tali curricoli non possono incidere su una materia che è
regolata dalla disciplina contrattuale.
Comunque se
qualche dirigente dovesse perseverare con questa interpretazione,
i docenti che ricevessero un ordine di servizio, che prevedesse
il recupero, dovranno opporre formale Atto di Rimostranza
documentandone le ragioni con i riferimenti normativi qui
riportati ed eventualmente attivare il contenzioso
contattando i COBAS. Su quest’argomento già diversi Giudici
ci hanno dato ragione.
Per altre ragioni
In questo
caso “qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di
lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività
didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa
delibera viene assunta dal collegio dei docenti” (art. 26 comma
7 Ccnl 2003).
Il Collegio, che può prevedere questa diversa durata dell’ora
di lezione solo per ragioni didattiche, deve quindi programmare
le modalità del recupero coerentemente con le finalità poste
alla base di questa modifica, certamente non può destinare la
frazione residua – magari su pressione del dirigente - per
risparmiare sulle supplenze.
La Corte dei Conti dà ragione ai Cobas
Supplenze temporanee anche per
pochi giorni
Considerato legittimo conferire supplenze per assenze inferiori
ai presunti limiti previsti da norme e finanziarie.
Finalmente un po’ di chiarezza su una questione che sta rendendo
ingovernabili le nostre scuole e che conferma quanto affermiamo
da tempo: quando non ci sono docenti con ore a disposizione o
disponibili a fare “ore eccedenti” i supplenti possono essere
chiamati fin dal primo giorno di assenza del titolare.
La
Corte dei Conti Sez. III Centrale d’Appello (Sent. 59/2004) ha
infatti ribaltato una sentenza di primo grado con la quale la
Corte dei Conti del Lazio (559/2003) aveva ritenuto responsabile
di danno erariale una Preside che aveva conferito supplenze
temporanee prima che l’assenza superasse i limiti imposti dalla
normativa vigente.
I
fatti risalgono a metà degli anni ’90, quando la Preside di un
Istituto tecnico nominò supplenti per assenze di titolari
inferiori agli 11 giorni (allora l’art. 21 comma 14 OM 371/94
prevedeva la nomina dopo assenze superiori ai 10 giorni), ma le
motivazioni della sentenza si applicano a maggior ragione nella
situazione ancora più critica determinata dalle ultime
Finanziarie.
Inoltre la stessa positiva e giustificativa valutazione che la
Corte esprime a proposito del fatto che la nomina dei supplenti
“ha consentito la regolare prosecuzione dell’attività
didattica senza interruzioni o, comunque, alterazioni di
qualsiasi natura”, riporta la questione delle sostituzioni
in un ambito più qualificato e didatticamente congruente
rispetto a quello limitato a mere problematiche di spesa.
La supplenza è infatti vista
come garanzia dell’attività didattica che - proseguendo nel
ragionamento - non può essere degradata a mortificante
sorveglianza. Pertanto, scontata l’evidente illegittimità della
distribuzione in classi diverse degli alunni nella cui classe è
assente l’insegnante, anche la stessa supplenza con docenti a
disposizione, o disponibili a “ore eccedenti”, titolari di
insegnamento diverso da quello del collega assente non sembra
poter garantire la continuità dell’attività didattica di cui
parla la
Sentenza 59/2004
Vittoria
dei COBAS
sugli spezzoni orari
E'
uscita, in data 21 luglio 2006, la Nota
1004, sulle supplenze.
Rispetto agli anni precedenti c'è un'importantissima
novità: tutti gli spezzoni orari,
anche quelli inferiori alle 6 ore, sono a disposizione per
le nomine annuali. Si tratta per noi di una vittoria.
Vogliamo
ricordare ai colleghi precari che i COBAS
sono stati l'UNICO sindacato a produrre l'anno
scorso ricorso al Tar del Lazio per raggiungere
questo obiettivo.
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