COBAS Scuola FORLI-CESENA  

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proposta sulla Materia Alternativa del prof Marani e questionario (NOVEMBRE 2008)

proposta di un corso di Educazione ai Diritti Umani come alternativa all'IRC (SETTEMBRE 2009)

Vademecum sulle ADA (Attività Didattiche Alternative all'Insegnamento della Religione Cattolica)

Il DDL Aprea sui nuovi organismi di gestione e sullo stato giuridico dei docenti (presentazione)

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NOTIZIE


Aumenta, da gennaio 2010, il limite di età delle lavoratrici per il diritto alla pensione di vecchiaia

Per un’immediata visualizzazione dei nuovi requisiti, si riporta la seguente tabella:

Anno

Età anagrafica

2010

61

2012

62

2014

63

2016

64

2018 e oltre

65

 


Brunetta torna alla carica

Un decreto, previsto per fine novembre,  aumenterà di nuovo le “fasce di reperibilità” nei periodi di malattia. Si passa dalle 4 alle 7 ore.

Le nuove fasce dovrebbero essere:

dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.


 

 

 

 

 

 GUIDE NORMATIVE PER IL LAVORATORE


 

  FAQ

Vademecum contro la scuola-azienda

 I diritti del lavoratore della scuola (dal sito COBAS Cagliari)

 

Guida normativa 2009/10

 

Vademecum sulla riduzione dell'ora di lezione

 

Vademecum sulle ADA (Attività Didattiche Alternative all'Insegnamento della Religione Cattolica)

 

 

FONTI NORMATIVE

(scarica in pdf)

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006-2009 

Testo Unico delle norme legislative in materia di istruzione

D.M. 18-12-1975 Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica

 

 

MODULISTICA

(scarica in pdf o Word)

- Revoca iscrizione attuale sindacato

- Modulo iscrizione COBAS    

 

GIURISPRUDENZA

DirittoSscolastico

 

 

 

 

 

 

SENTENZE


 

 

 COBAS decreto Cagliari 5 settembre 2005


 COBAS decreto Lucca 13 agosto 2005


 COBAS decreto Camerino 12 luglio 2005


 

COBAS sentenza Cagliari 24 febbraio 2005


 COBAS decreto Ancona 28 dicembre 2004


 

COBAS decreto Cagliari 21 luglio 2004


 COBAS decreto Padova 25 giugno 2004


 COBAS decreto Bari 13 aprile 2004


 COBAS decreto Salerno 7 ottobre 2003


 COBAS decreto Milano 3 ottobre 2003


 COBAS decreto Nola 4 agosto 2003


 COBAS decreto Taranto 4 luglio 2003


 COBAS decreto Bari 13 aprile 2004


 COBAS decreto Cagliari 29 marzo 2003


 conciliazione su art. 28 L.n° 300-70 Pisa


 COBAS Conciliazione IC Carloforte 2002

 



 

Dirigenti  DI FORLI’-CESENA all’attacco

per estorcere ore straordinarie NON PAGATE  

Scarica il Vademecum sulla riduzione dell'ora di lezione

(2^ edizione - 7 ottobre 2007)

 

L'ultima trovata dei Dirigenti Scolastici per peggiorare le già pessime condizioni retributive dei docenti è di pretendere l'obbligo di restituzione, sotto forma di impegni diversi non retribuiti, del tempo "non lavorato"  quando si hanno lezioni di 55 o 50 minuti. Ad es per un docente che ha 18 ore di 50 minuti, si tratterebbe di 3 ore a settimana, per complessive 100 ore circa in un anno scolastico.

Da sempre si praticano, nei vari istituti, riduzioni della durata delle lezioni, motivate da cause di forza maggiore (trasporti, ecc) e la normativa vigente precisa che in tali casi non è prevista alcuna restituzione da parte del docente. La restituzione sarebbe dovuta invece nel caso la riduzione della durata delle lezioni a meno di 60 minuti fosse deliberata dal collegio docenti per motivazioni didattiche (ma non è mai così: dal punto di vista puramente didattico praticamente tutti gli insegnanti concordano che per insegnare bene la cosa migliore sarebbero sempre comunque ore di 60 minuti).

 

A partire da settembre 2007 quasi tutti i Dirigenti della provincia FORLI’-CESENA, che nei mesi scorsi si sono accordati per lanciare insieme questo attacco (da un po’ caldeggiato a livello nazionale dall’ANP – Associazione di Dirigenti Scolastici), non contenti di conteggiare a fine mese uno stipendio triplo di quello dei loro sottoposti (regalato contrattualmente da CGIL CISL UIL SNALS), stanno mettendo in atto la curiosa trovata di… di spremere agli insegnanti centinaia e centinaia di ore di attività straordinarie non pagate. Precisamente cercano di indurli, con raggiri e ambigui discorsi, a inguaiarsi da soli deliberando in Collegio addirittura un falso a proprio danno: che la riduzione d'orario non sarebbe per cause di forza maggiore ma per motivi didattici.

 

Invitiamo gli insegnanti a fare attenzione a quanto deliberano in Collegio, controllando innanzitutto che proposte di delibera, discussione, votazione e verbalizzazione si svolgano in modo del tutto chiaro e regolare segnalando eventualmente ai COBAS qualsiasi abuso.

In caso di situazioni ambigue consigliamo di proporre e mettere ai voti (e controllare che risulti a verbale) una delibera del tipo:  "Il Collegio non ravvisa alcuna motivazione didattica per proporre un orario delle lezioni basato su unità di durata inferiore ai 60 minuti".  Approvata una risoluzione di questo tipo per tutto l'anno scolastico il Dirigente non potrà in nessun caso esigere restituzioni di ore.

 

In ogni caso, anche se il Dirigente fosse riuscito a strappare una delibera di riduzione per motivi didattici i docenti devono esigere la non applicazione dell'obbligo di restituzione, essendo sempre in grado di dimostrare, anche sulla base del dibattito avvenuto in collegio, che le motivazioni reali della riduzione sono pratiche e non didattiche. Consigliamo, in caso di controversie, di rivolgersi ai COBAS che porteranno avanti il contenzioso.

 


 

UNA PALESE TRUFFA

La natura truffaldina è evidente nel comportamento dei Dirigenti.

¨      Mettono all’ordine del giorno e propongono la riduzione dell’orario al Collegio Docenti quando in realtà tale decisione spetta al Consiglio di Istituto (il CD è competente solo sulle questioni didattiche, e il fatto che deliberi la riduzione dell’ora di lezione è anomalo, e potrebbe farlo solo con motivazioni didattiche CHE NON CI SONO MAI STATE E NON CI SONO).

¨      Nell’introdurre la questione, praticamente tutti i DS che hanno avviato l’imbroglio non hanno esposto motivazioni didattiche ma hanno rivelato apertamente – anche se magari non hanno messo a verbale queste considerazioni - i veri motivi per chi chiedono ai docenti una delibera: avrebbero paura che la riduzione dell’ora non sia sufficientemente motivata, e loro rischierebbero di doverne rispondere. In realtà non rischiano nulla purché motivino per iscritto le difficoltà pratiche che insorgerebbero con tutte le lezioni di 60 minuti; la motivazione è quasi sempre legata ai trasporti pubblici, per la quale basta avere avviato contatti per iscritto con le aziende ATR e Trenitalia richiedendo più corse per gli studenti.

¨      Mentre presentano come un obbligo inderogabile, per i docenti, il recuperare il tempo sottratto all’insegnamento con la riduzione, poi si dichiarano – per indorare l’amarissima pillola – pronti a essere ”generosi” riconoscendo magari come recupero orario le più diverse attività (ad es gli spostamenti da una sede all’altra, ricevimenti di genitori, ecc) che non hanno mai avuto riconoscimento come servizio retribuito. Dimostrano così che quel recupero non è effettivamente dovuto, altrimenti solo vere ore di insegnamento tutelerebbero il DS nei confronti di un controllo superiore che verificasse la restituzione di quel tempo-lezione.

 

LA COMPLICITA’ DI CGIL CISL UIL SNALS

Un attacco così grave alle condizioni di lavoro degli insegnanti, un abuso simile non poteva che avvenire con il consenso di CGIL CISL UIL SNALS provinciali , che controllano gran parte delle RSU. La connivenza di queste organizzazioni sindacali con i Dirigenti anche nelle illegalità e negli attacchi contro i lavoratori è nota (anche perché molti DS sono… loro iscritti, spesso addirittura  loro dirigenti). Ne é prova che nei vari istituti di FORLI’-CESENA le RSU – con l’eccezione dei rappresentanti COBAS e GILDA – nei Collegi Docenti non hanno smascherato l’abuso, a volte hanno ignorato la questione ma spesso sono intervenuti attivamente per… sostenere i Dirigenti contro i Docenti!

 

 

ORE DI 50 MINUTI: IL RECUPERO NON E’DOVUTO

 Per motivi estranei alla didattica

La materia è sempre stata regolata da circolari ministeriali ed ora anche dall’art. 26 comma 8 del Ccnl 2003, che le riconferma. In particolare la CM 243/79 ha previsto che

“nei confronti di richieste di riduzione di orario che dovranno comunque essere formulate, con adeguata, ampia motivazione, dai presidi dopo aver sentito il consiglio di istituto e il collegio dei docenti e fermo restando che il montante settimanale di ore di lezione deve essere distribuito nella misura giornaliera più perequata possibile, saranno osservati i seguenti criteri:

a) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è contenuto in quattro ore, è tassativamente vietata qualsiasi riduzione della durata oraria, che dunque resta determinata in sessanta minuti;

b) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di cinque ore, le riduzioni suscettibili di autorizzazione devono riferirsi solo alla prima o alla ultima ora; soltanto eccezionalmente possono riferirsi alla prima e alla ultim'ora;

c) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sei ore, l'autorizzazione alla riduzione può riferirsi alla prima e alla ultima ora di lezione ed eccezionalmente anche alla penultima ora; d) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sette ore, la riduzione può riferirsi alle prime due e alle ultime tre ore. La riduzione dell'ora di lezione non dovrà in nessun caso superare i dieci minuti; essa dovrà riferirsi solo alle classi in cui sia necessaria senza assumere carattere generalizzato per l'intera scuola o istituto. Non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione.”

Tale riduzione è sempre stata possibile con l’autorizzazione del Provveditore agli Studi al quale il singolo Capo d’Istituto doveva inviare formale richiesta.

Successivamente, la CM 192/80 ha esteso la possibilità di ridurre l’orario anche nelle ipotesi non contemplate dalla circolare del 1979, cioè anche per tutte le altre ore di lezione e non solo per le prime e le ultime, in presenza di “particolari situazioni di necessità debitamente rappresentate e documentate”.

In data 27 settembre 1997 è stato raggiunto un Accordo di interpretazione autentica dell’art. 41 del CCNL 1995, trasmesso con la CM n. 620 del 3/10/97, il quale, nel rinnovare la validità delle circolari richiamate nell’accordo stesso, le modifica solo nella parte in cui queste prevedono l’autorizzazione preventiva da parte del Provveditore agli Studi, che dovrà essere informato dalle scuole esclusivamente “per opportuna conoscenza”.

In pratica la responsabilità delle riduzioni orarie viene demandata ai “competenti organi della scuola” con le seguenti competenze:

-         il Consiglio di circolo o d’istituto indica “i criteri generali relativi ... all’adattamento dell’orario delle lezioni ... alle condizioni ambientali” (art. 10 comma 4 T.U.), e nel caso in questione tiene conto delle richieste delle famiglie e/o degli allievi pendolari, dell’assenza della mensa o di altre problematiche che potrebbero causare la riduzione.

-          il collegio dei docenti avanza proposte “per la formulazione dell’orario delle lezioni ... tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto” (art. 7 comma 2 lett. b T.U.), valutando l’aspetto didattico della situazione, se, ad esempio, la riduzione consente comunque il raggiungimento degli obiettivi indicati nella programmazione, o se sia necessaria qualche modifica.

-         il Consiglio di circolo o d’istituto assume la relativa delibera (art. 26 comma 8 Ccnl 2003).

-         al dirigente compete la “formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti” (art. 396 comma 2 lettera d T.U.). Anche in questo caso al dirigente non resta che dare esecuzione alla delibera dell’Organo collegiale. In tal caso, lo ripetiamo, al personale docente non può essere richiesto alcun recupero di frazioni orarie.

 

Taluni “neodirigenti” però vaneggiano che i “nuovi poteri” dell’autonomia e della dirigenza consentirebbero di “tralasciare” le disposizioni relative alla materia in oggetto ed interpretano che comunque le ore debbano essere recuperate.

Alcuni poi cercano di motivare tale assunto sull’equivoco di cosa debba considerarsi “sperimentazione autonoma” prevista dall’art. 3, comma 5 del Regolamento dei curricoli dell’autonomia (D.I. 234/2000) il quale afferma che: “l’adozione, nell’ambito del piano dell’offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria non può comportare la riduzione dell’orario obbligatorio annuale … nell’ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo”.

Questo argomento è facilmente “smontabile” per due ordini di motivi:

- il regolamento dei curricoli parla di “sperimentazioni” con le quali non può certamente confondersi la riduzione per motivi estranei alla didattica.

- tali curricoli non possono incidere su una materia che è regolata dalla disciplina contrattuale.

Comunque se qualche dirigente dovesse perseverare con questa interpretazione, i docenti che ricevessero un ordine di servizio, che prevedesse il recupero, dovranno opporre formale Atto di Rimostranza documentandone le ragioni con i riferimenti normativi qui riportati ed eventualmente attivare il contenzioso contattando i COBAS. Su quest’argomento già diversi Giudici ci hanno dato ragione.

 

 

Per altre ragioni

In questo caso “qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera viene assunta dal collegio dei docenti” (art. 26 comma 7 Ccnl 2003).
Il Collegio, che può prevedere questa diversa durata dell’ora di lezione solo per ragioni didattiche, deve quindi programmare le modalità del recupero coerentemente con le finalità poste alla base di questa modifica, certamente non può destinare la frazione residua – magari su pressione del dirigente - per risparmiare sulle supplenze.

Scarica il Vademecum sulla riduzione dell'ora di lezione

(2^ edizione - 7 ottobre 2007)

 


 

La Corte dei Conti dà ragione ai Cobas

Supplenze temporanee anche per pochi giorni

 

  Considerato legittimo conferire supplenze per assenze inferiori ai presunti limiti previsti da norme e finanziarie. Finalmente un po’ di chiarezza su una questione che sta rendendo ingovernabili le nostre scuole e che conferma quanto affermiamo da tempo: quando non ci sono docenti con ore a disposizione o disponibili a fare “ore eccedenti” i supplenti possono essere chiamati fin dal primo giorno di assenza del titolare.

 

La Corte dei Conti Sez. III Centrale d’Appello (Sent. 59/2004) ha infatti ribaltato una sentenza di primo grado con la quale la Corte dei Conti del Lazio (559/2003) aveva ritenuto responsabile di danno erariale una Preside che aveva conferito supplenze temporanee prima che l’assenza superasse i limiti imposti dalla normativa vigente.

  I fatti risalgono a metà degli anni ’90, quando la Preside di un Istituto tecnico nominò supplenti per assenze di titolari inferiori agli 11 giorni (allora l’art. 21 comma 14 OM 371/94 prevedeva la nomina dopo assenze superiori ai 10 giorni), ma le motivazioni della sentenza si applicano a maggior ragione nella situazione ancora più critica determinata dalle ultime Finanziarie.

 

   Inoltre la stessa positiva e giustificativa valutazione che la Corte esprime a proposito del fatto che la nomina dei supplenti “ha consentito la regolare prosecuzione dell’attività didattica senza interruzioni o, comunque, alterazioni di qualsiasi natura”, riporta la questione delle sostituzioni in un ambito più qualificato e didatticamente congruente rispetto a quello limitato a mere problematiche di spesa.    

La supplenza è infatti vista come garanzia dell’attività didattica che - proseguendo nel ragionamento - non può essere degradata a mortificante sorveglianza. Pertanto, scontata l’evidente illegittimità della distribuzione in classi diverse degli alunni nella cui classe è assente l’insegnante, anche la stessa supplenza con docenti a disposizione, o disponibili a “ore eccedenti”, titolari di insegnamento diverso da quello del collega assente non sembra poter garantire la continuità dell’attività didattica di cui parla la Sentenza 59/2004

 

 

Vittoria dei COBAS sugli spezzoni orari

 

   E' uscita, in data 21 luglio 2006, la Nota 1004, sulle supplenze. Rispetto agli anni precedenti c'è un'importantissima novità: tutti gli spezzoni orari, anche quelli inferiori alle 6 ore, sono a disposizione per le nomine annuali. Si tratta per noi di una vittoria.

   Vogliamo ricordare ai colleghi precari che i COBAS sono stati l'UNICO sindacato a produrre l'anno scorso ricorso al Tar del Lazio per raggiungere questo obiettivo.

 

 

 

Aggiornato:dicembre 13, 2009.