Stiamo
parlando dell'energia elettrica prodotta da piccoli impianti eolici
di potenza elettrica inferiore a 20 kW. Un impianto con una tale
potenza, a pieno regime, riuscirebbe a soddisfare il fabbisogno
energetico di un condominio di 15 famiglie.
Per una casa unifamiliare di dimensione media è sufficiente
un impianto di 1,5 - 2,00 kW .
Vediamo
un po' cosa dice la normativa vigente:
il
D. Lgs. 79/99 (Liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica)
all'art. 3 prevede che sia l'Autorità per l'Energia e il
gas a fissare le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti
della rete elettrica nazionale la libertà di accesso a
parità di condizioni;
la legge 14 novembre 1995, n. 481 incarica la stessa Autorità
per l'energia elettrica e il gas di definire le condizioni tecnico-economiche
di accesso e interconnessione alle reti;
l'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 13 maggio
1999, n. 133 prevede che sia ancora l'Autorità a stabilire
le condizioni per lo scambio (vendere-comprare) dell'energia elettrica
degli impianti da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore
a 20 kW;
Lo stesso articolo prevede poi che l'esercizio di impianti che
utilizzano fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore
a 20 kW, anche collegati alla rete, non è soggetto agli
obblighi di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico approvato
con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata,
sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non è sottoposta
all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia
elettrica;
L'art. 53 del D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 cita "1. Chiunque
intenda esercitare una officina di produzione di energia elettrica
deve farne denuncia all'ufficio tecnico di finanza, competente
per territorio, che, eseguita la verifica degli impianti, rilascia
la licenza d'esercizio, soggetta al pagamento di un diritto annuale";