Attualmente
è possibile collegarsi alla rete elettrica e vendere l'energia
elettrica che si produce con il proprio impianto da fonte rinnovabile
ma non è economicamente conveniente vendere l'energia prodotta.
il
prezzo di vendita attualmente praticato è notevolmente
inferio alle normali tariffe applicate ai consumatori.
Attualmente
una significativa convenienza risiede non nella compravendita
dell'energia ma nel consumo dell'energia che si produce . Il risparmio
consiste nel costo della quantità di energia che ho evitato
di acquistare da un fornitore esterno.
Con
un contratto di net-metering le cose cambiano.
Oltre
al risparmio derivante dal mancato acquisto di energia da fonti
esterne, questa particolare forma di contratto prevede lo scambio
equo di energia. Diventa possibile vendere
l'energia allo stesso prezzo di acquisto, le tariffe hanno lo
stesso importo.
Ecco
quindi una duplice convenienza economica, evito
di comprare energia e vendo a prezzi vantaggiosi l'energia che
ho prodotto in eccesso.
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ecco
uno schema di contratto Net -metering
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tratto
dalla Delibera n.224/00 dell'L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
E IL GAS
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SCHEMA
DI CONTRATTO-TIPO PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO DELL'ENERGIA
ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI POTENZA NOMINALE NON
SUPERIORE A 20 KW
Premessa
Con il presente contratto
Tra
,
con sede legale in
, Via/P.zza
n
, (codice fiscale/partita IVA
),
in persona di
, in qualità di
(pro tempore), nel seguito, per brevità:
Gestore contraente
e
,
con sede legale in
, Via/P.zza
n
, (codice fiscale/partita IVA
), in persona di
,
in qualità di
(pro tempore),
nel seguito, per brevità: Richiedente
Premesso che
1. il Richiedente è titolare di un contratto di fornitura di
energia elettrica, relativo al punto di connessione e riportato in
allegato 1 al presente contratto;
2. il Richiedente ha la disponibilità dell'energia elettrica
prodotta dall'impianto di generazione (impianto fotovoltaico della
potenza nominale di
kW) avente le caratteristiche tecniche
riportate nell'allegato 2 al presente contratto;
3. gli impianti nel punto di connessione individuato nell'allegato
2 al presente contratto soddisfano, anche in considerazione degli
oneri di allacciamento alla rete, le regole tecniche di connessione
relative alla rete di appartenenza, secondo la normativa vigente;
4. i complessi di misura sono conformi alle specifiche tecniche di
cui alla normativa vigente e sono idonei alla gestione del presente
servizio di scambio sul posto e conformi alle disposizioni contenute
nell'articolo 5 della deliberazione 6 dicembre 2000, n. 224/00;
5. l'impianto fotovoltaico di cui al precedente punto 2. soddisfa
le regole di buona tecnica dettate dal Comitato Elettrotecnico Italiano
(in particolare la norma CEI 11-20), in materia di esercizio, installazione
e protezioni di interfaccia degli impianti di cui si tratta;
6. quanto sopra premesso, unitamente agli allegati, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente contratto;
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente contratto si applicano le definizioni contenute
nella deliberazione 6 dicembre 2000, n. 224/00.
Articolo 2
Oggetto del contratto
Oggetto del presente contratto è il servizio di scambio sul
posto dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico di
cui al punto 2. della premessa nel punto di connessione di cui al
punto 3 della premessa.
Articolo 3
Cessione del contratto
In caso di trasferimento della proprietà o disponibilità
dell'impianto fotovoltaico, il soggetto a favore del quale è
disposto il trasferimento subentra nella titolarità del presente
contratto, a far data dalla stipula del nuovo contratto di fornitura.
Articolo 4
Recesso unilaterale dal contratto
Il Richiedente ha la facoltà di recedere dal presente contratto.
Il recesso è efficace a partire dal primo giorno del secondo
mese successivo alla data di ricevimento della relativa comunicazione
da parte del Gestore contraente.
Articolo 5
Modalità amministrative e di fatturazione
5.1 Il Gestore contraente computa nelle fatture relative alla fornitura
di energia elettrica di cui al contratto di fornitura indicato al
punto 1. della premessa la relativa quota del corrispettivo di cui
all'articolo 7 della deliberazione 6 dicembre 2000, n. 224/00.
5.2 Nelle fatture relative alla fornitura di energia elettrica, di
cui al contratto di fornitura indicato al punto 1. della premessa,
possono essere addebitati gli eventuali acconti sulla differenza tra
l'energia elettrica riconsegnata e consegnata. L'eventuale conguaglio
relativo alla medesima differenza viene effettuato su base annuale.
Articolo 6
Riservatezza
6.1 Il Richiedente, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 11
e 20 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dichiara di essere stato
informato di quanto previsto dagli articoli 10 e 13 della suddetta
legge e, a tal fine, consente al Gestore contraente il trattamento
e la comunicazione dei dati rinvenienti dal presente contratto nei
limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali alla
causa del contratto medesimo.
6.2 Il Gestore contraente, come risulta dalle dichiarazioni in allegato
3, si obbliga al trattamento e alla comunicazione dei dati rinvenienti
dal presente contratto nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione
siano funzionali alla causa del contratto medesimo.
Articolo 7
Decorrenza e durata
Il presente contratto ha la durata di un anno decorrente dal
.
, è tacitamente rinnovato di anno in anno ed in ogni caso cessa
di avere effetto all'estinzione del contratto di fornitura di cui
al punto 1. della premessa.
Articolo 8
Elezione di domicilio e foro competente
7.1 Il Richiedente elegge domicilio nel luogo della fornitura di cui
al punto 1. della premessa.
7.2 Per le eventuali controversie è esclusivamente competente
il foro di
.
Allegati al contratto
· Allegato 1 Contratto di fornitura
· Allegato 2 Schema circuitale del punto di connessione, località
e indirizzo, caratteristiche tecniche dell'impianto fotovoltaico
· Allegato 3 Dichiarazioni relative al trattamento dei dati
inerenti il contratto di scambio sul posto
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