Il meccanismo che viene utilizzato, per rilasciare un'opera dell'ingegno con "alcuni diritti riservati", è quello della licenza. Tramite questa, che è sostanzialmente un contratto, il titolare dei diritti (il cosiddetto licenziante) concede o meno alcuni diritti ai potenziali fruitori dell'opera.
Quello che deve fare l'autore, quindi, è scegliere un tipo di contratto (licenza) tra quelli possibili, in base alle proprie necessità, e renderlo disponibile (preferibilmente evidenziandolo) accanto al proprio lavoro pubblicato, o al suo stesso interno. Il fruitore dell'opera, invece, dovrà attenersi a quanto prescritto dalla licenza: ad esempio se questa prevede l'attribuzione della paternità all'autore e vieta di creare opere derivate, dovrà specificare chi la ha creata ogni volta che la utilizza, e dovrà pubblicarla "così com'è", senza usarla come base per opere diverse.
Essendo state concepite per un mezzo dinamico quale il web, le licenze Creative Commons sono visualizzabili/accessibili in tre modi diversi:
Da segnalare l'importanza e la specificità del Commons Deed (che permette, in maniera immediata, di comprendere i termini d'uso senza addentrarsi nel codice legale) e del Codice Digitale, che può essere utilizzato per rintracciare risorse rese volontariamente disponibili.
Le licenze si basano sulla combinazione di alcuni permessi-base o divieti-base, che nel riepilogo della licenza vengono resi più chiari mediante l'utilizzo di icone. [Vai all'elenco dei permessi e dei divieti utilizzati nelle licenze italiane]
Le Creative Commons Public Licenses, o CCPL, sono licenze di diritto d'autore create negli Stati Uniti dall'associazione Creative Commons; è stato quindi necessario, per poterle utilizzare nel nostro Paese, tradurle in italiano e adattarle al nostro sistema giuridico. Attualmente le CCPL italiane sono 6: [Vai alla pagina delle licenze italiane]
Due regole sempre valide, che derivano dalla natura stessa dello strumento 'licenza' e che non hanno una corrispondente icona, sono le seguenti:
Infatti, il mancato rispetto della prima renderebbe vana la specifica della licenza in tutti i casi di distribuzione indiretta; la seconda è un principio generale, derivante dal fatto che unico titolare dei diritti, e quindi in grado di disporne, non è né Creative Commons né il licenziatario, ma il creatore dell'opera.