Il 22 gennaio 2002 è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 il cui titolo è: Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
Questo decreto, nelle intenzioni, snellisce e riordina tutte le procedure per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di liquidazione dell'Equo Indennizzo per infortuni ed infermità contratte da dipendenti pubblici civili e militari.
Per i procedimenti che decorrono dal 22 gennaio 2002 la procedura di accertamento sarà unica per il personale civile e militare, rimanendo distinte le solo modalità di calcolo dell'indennizzo.
Per i procedimenti pendenti viene istituito un regime transitorio.
Partiamo proprio da questo punto, rinviando ad un prossimo futuro l'esame dettagliato dell'iter amministrativo secondo la nuova norma..
L'art. 18 del provvedimento prevede che tutte le richieste pendenti, debbano essere esaminate e decise secondo la previgente normativa, ma applicando la nuova separazione di competenze tra giudizio spettante alla Commissione Medica Ospedaliera e quello di competenza del CPPO, che cambia nome in Comitato di verifica per le cause di servizio. In questo modo si vuol scongiurare il ripetersi di pareri spesso contradditori. Con la riforma il giudizio medico-legale è di esclusiva competenza della CMO, rimanendo al Comitato di verifica il solo giudizio di causalità tra danno anatomico subito ed effettiva prestazione lavorativa svolta.
In caso di incertezza sulla effettiva possibilità che la mansione svolta possa essere correlata al danno subito il Comitato può chiedere per una sola volta, ulteriori accertamenti sanitari ad un diverso collegio che ha giudicato in precedenza sull'infermità.
Ottimisticamente il decreto dispone che tutte le domande pendenti siano comunque concluse, entro un anno dalla sua entrata in vigore e, cioè, entro il 22 gennaio 2003.
Rimane acquisita anche la natura di comitato non tecnico-scientifico del rinnovato CVCS (ex CPPO) come determinatasi dal parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 5 novembre 2001, quindi decorsi i termini a disposizione per il suo lavoro (60 giorni per le nuove domande, 22 gennaio 2003 per l'arretrato pendente) l'Amministrazione deve emanare l'atto oppure adeguatamente motivare per iscritto la volontà di attendere il termine del lavoro del Comitato).
Il ministero dell'Economia e delle finanze ha infine emanato un decreto applicativo in data 12 febbraio 2004 in cui si descrivono le modalità operative delle commissioni mediche e si approvano i nuovi verbali degli accertamenti sanitari compiuti.
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