GIURISPRUDENZA SULLE LEGGI SPECIALI 
IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

Le massime sono organizzate secondo l’ordine delle disposizioni del codice o della legge speciale cui si riferiscono 
e sono precedute, oltre che dall’indicazione dell’articolo di riferimento, da alcune parole chiave, atte a sintetizzarne il contenuto.

ART. 3 L. 39/90
STRANIERI - INGRESSO CLANDESTINO - FINE DI LUCRO - CONCORSO DI TRE PERSONE.
Il fine di lucro nel reato di ingresso clandestino in Italia di cittadino extracomunitario costituisce circostanza aggravante e non autonoma figura di reato, non incidendo sulla struttura del reato bensì aggravando soltanto lo stesso. Del resto l'ipotesi é parificata dalla legge a quella dell'aver agito in tre o più persone: ove si opinasse diversamente si dovrebbe giungere all'inaccettabile conclusione che il medesimo fatto - cioé favorire l'ingresso clandestino dello straniero - integrerebbe due distinti reati a seconda che sia commesso da meno o da almeno tre persone, laddove tale diversità, di carattere eventuale, non appare così significativa e sembra incidere soprattutto sulla gravità del reato. Peraltro in varie disposizioni di legge il numero delle persone determina un aggravamento di pena e non un'autonoma figura di reato; né sembra assumere particolare significato il rilievo che la finalità di lucro o il numero di persone determinano uno spostamento di competenza - il reato semplice essendo di competenza pretorile - posto che si verifica la stessa cosa, in presenza di circostanze aggravanti, anche per il reato di lesioni.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 28/4/1997 N. 87/97
CFR. G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 28/11/1997 N. 244/97 
che cita ad ulteriore conferma la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cassazione Sezione I, sent. 24/9/1996 n. 4713)

ART. 6 D.LGS. 286/98
IMMIGRAZIONE CLANDESTINA – OMESSA ESIBIZIONE DI DOCUMENTI DI IDENTITÀ.
La condotta incriminatrice di cui all'art. 6 comma 3 D.Lgs. 286/98 consiste esclusivamente nella mancata esibizione di documenti di identificazione o di permessi o carte di soggiorno di cui l'imputato sia in possesso, talchè il reato non sussiste nel caso in cui l'imputato sia sprovvisto di detti documenti non potendosi pretendere l'esibizione di ciò che non esista o che non sia nella disponibilità materiale del destinatario della pretesa.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 23/3/1999 N. 87/99
CFR. TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/5/2000 N. 276/00

cfr. G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 17/7/2002 n. 234/02
Il reato di cui all'art. 6 comma 3 D.Lgs. 286/98 non sussiste qualora lo straniero sia entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non sia in possesso di documento di identificazione per averlo smarrito o per altra ragione, perché il precetto normativo si rivolge solo a colui che, in possesso del documento, opponga un rifiuto di esibirlo all’autorità, al fine di non farsi identificare o comunque per ostacolare l’identificazione, e non anche al sedicente in quanto tale (il giudice ha chiarito di aderire così all’orientamento giurisprudenziale di cui alle sentenze 6/12/1999 n. 14008 e 11/11/1999 n. 14011 della sezione I della corte di cassazione e non a quello, opposto, di cui alle sentenze 29/11/1999 n. 13562 e 6/12/1999 n. 14002, secondo cui il reato in questione sarebbe configurabile anche nei confronti dello straniero sfornito di passaporto, altro documento di identificazione, permesso o carta di soggiorno, non potendo ricollegarsi il “giustificato motivo” della mancata esibizione all’inadempimento volontario dell’obbligo di munirsi del passaporto o di altro documento).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/2/2001 N. 90/01 
CFR. G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/2/2001 N. 91/01 
CFR. G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/2/2001 N. 92/01 
CFR. G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/2/2001 N. 93/01 
CFR. G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/2/2001 N. 94/01 
CFR. G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/2/2001 N. 95/01 
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 28/10/2002 N. 461/02

CONTRA G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 18/5/1999 N. 75/99
CONTRA TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 21/3/2000 N. 49/00
(secondo cui la ratio legis impone a tutti gli stranieri che si trovano nel territorio dello Stato di munirsi di un documento d’identificazione).
La condotta incriminatrice di cui all'art. 6 comma 3 D.Lgs. 286/98 consiste nella omessa esibizione, senza giustificato motivo, di documenti di identificazione o di permessi o carte di soggiorno di cui l'imputato sia in possesso, talchè il reato non sussiste nel caso in cui l’omissione sia giustificata (nella specie il documento di identificazione dell’imputato era stato trattenuto dall’albergatore).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 18/4/1999 N. 74/99

 

ART. 12 D.LGS. 286/98

Immigrazione clandestina – INGRESSO ILLEGALE – elemento oggettivo.

In tema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione della legge non devono intendersi solo quelle condotte specificamente miranti a consentire l’arrivo e lo sbarco degli stranieri ma anche quelle immediatamente successive a tale ingresso, intese a garantire la buona riuscita dell’operazione, la sottrazione ai controlli della polizia e l’avvio dei clandestini verso località lontane dallo sbarco e in genere tutte quelle attività di fiancheggiamento e di cooperazione con le attività direttamente e strettamente collegabili all’ingresso dei clandestini (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 19/5/200 in Giust. It. 2001, 1698).

Tribunale di Sanremo, sent. 13/12/2002 n. 541/02

Immigrazione clandestina – INGRESSO ILLEGALE – elemento soggettivo.

In relazione al reato di cui all’art. 12 D.lgs. 286/98, reato che rientra tra quelli di c.d. creazione legislativa e quindi eticamente neutri in quanto mala quia vetita il dovere di informazione si attenua quando l’agente sia un cittadino straniero mentre, simmetricamente, si dilata lo spazio aperto all’errore di diritto: cfr. Corte costituzionale 364/88 (nella specie il tribunale ha assolto un tassista francese che aveva trasportato quattro cittadini extracomunitari sul proprio taxi da Nizza a Ventimiglia, considerando l’itinerario seguito, ritenuto consueto per un tassista, e l’insussistenza di un obbligo di identificazione dei propri clienti a carico dei tassisti).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 9/9/2002 n. 340/02
IMMIGRAZIONE CLANDESTINA - INGRESSO ILLEGALE - FINE DI LUCRO E ALTRE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI.
L’ipotesi che al comma 3 dell’art. 12 D.Lgs. 286/98 punisce l’immigrazione clandestina commessa a fine di lucro o da tre o più persone o riguardante l’ingresso di cinque o più persone o commessa mediante l’utilizzazione di documenti contraffatti o di servizi di trasporto internazionale costituisce mera circostanza aggravante e non già titolo autonomo di reato.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 3/12/1998 N. 231/98
CFR. G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 18/9/2000 N. 276/00
CFR. G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 22/1/2001  N. 42/01
CFR. G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 21/3/2001  N. 243/01
L’ipotesi che al comma 3 dell’art. 12 D.Lgs. 286/98 punisce l’immigrazione clandestina commessa a fine di lucro o da tre o più persone o riguardante l’ingresso di cinque o più persone o commessa mediante l’utilizzazione di documenti contraffatti o di servizi di trasporto internazionale costituisce mera circostanza aggravante e non già titolo autonomo di reato, atteso che il fine di lucro, il numero delle persone trasportate, l’aver agito in più persone ed altro sono tutte circostanze che aggravano il reato senza incidere sulla sua struttura (né assume rilievo il fatto che il delitto nella forma base prevista dal primo comma sia di competenza del pretore, verificandosi uno spostamento di competenza in presenza di circostanze aggravanti anche in altri casi come nell’ipotesi del delitto di lesioni personali).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 21/10/1999 N. 141/99
CFR. G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 21/10/1999 N. 142/99

Immigrazione clandestina – INGRESSO ILLEGALE – confisca.

Ai sensi dell’art. 12 comma 4 T.U. 286/98 deve ordinarsi la confisca di auto impiegata per l’ingresso illegale di cittadini extracomunitari ove il proprietario non dia prova dell’estraneità al reato e della sua buona fede, intesa come assenza di condizioni che rendano profilabilea suo carico qualsiasi addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell’uso illecito della cosa (cfr. Cass. 31/1/2001 n. 3797; 9/6/2000 n. 36281; 18/9/2001 n. 34019; 14/6/2000 n. 7045).

Tribunale di Sanremo, sent. 24/9/2002n. 386/02

 

Art. 14 D.Lgs. 286/98

Immigrazione clandestina – permanenza ILLEGALE – costituzionalità della norma incriminatrice.

E’ manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 14 comma 5 ter D.Lgs. 286/98 per violazione degli artt. 3 e 13 Cost. (nella specie la difesa dell’imputato aveva rilevato in sede di convalida dell’arresto, cui si era opposta, la irragionevolezza della norma incriminatrice che da un lato impone alla polizia giudiziaria l’arresto dello straniero che non abbia ottemperato all’ordine di allontanamento del questore e dall’altro lato preclude al pubblico ministero di chiedere e al giudice di disporre misure coercitive tenuto conto della natura contravvenzionale del reato, la cui sanzione penale è comunque lieve, tanto da poter essere sostituita con pena pecuniaria ex art. 53 L. 689/91).

Tribunale monocratico di Sanremo, ord. 25/6/2003

Immigrazione clandestina – permanenza ILLEGALE – giustificato motivo.

La fattispecie di cui all’art. 14 comma 5 ter D.Lgs. 286/98 si integra soltanto se lo straniero extracomunitario si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore oltre il termine di cinque giorni senza giustificato motivo, talchè sono fatti salvi i casi in cui la permanenza dello straniero dipenda dalla sua impossibilità di ottemperare all’ordine ovvero di farlo tempestivamente (nella specie, lo straniero era un cittadino iracheno di etnia curda privo di mezzi economici e quindi nell’impossibilità di fare ritorno in Irak sia per la situazione di permanente conflitto della sua etnia con il governo centrale di quel paese e quindi per la necessaria clandestinità del viaggio di ritorno sia per i costi di viaggio da costui non sostenibili).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 28/10/2002 n. 461/02

Costituisce giustificato motivo di cui all’art. 14 comma 5 ter D.Lgs. 286/98 l’impossibilità del cittadino extracomunitario sprovvisto di documenti ad espatriare in Francia e la sua conseguente riammissione in Italia da parte degli organi di polizia francesi per effetto della vigente normativa convenzionale bilaterale.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 9/10/2002 n. 405/02

L’appartenenza dell’extracomunitario destinatario di ordine di allontanamento dal territorio dello stato ad un’etnia oggetto di persecuzione razziale nello stato di appartenenza non costituisce giustificato motivo della permanenza dello stesso nello stato perché il provvedimento del questore impone non già un obbligo di rimpatrio, cioè di rientro nello stato di appartenenza, ma solo un obbligo di allontanamento dallo stato italiano.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 21/7/2003 n. 278/03

Nel caso in cui all’ordine di allontanamento del cittadino extracomunitario dal territorio dello Stato da parte di un questore segua di pochi giorni il rilascio del permesso di soggiorno da parte di altro questore sussiste giustificato motivo per non allontanarsi dal territorio stesso.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 17/9/2003 n. 461/03

Immigrazione clandestina – permanenza ILLEGALE – ordine DI LASCIARE IL TERRITORIO DELLO STATO.

Poiché il giudice penale deve verificare la legittimità del provvedimento amministrativo presupposto del reato, sotto il profilo sia sostanziale sia formale, con riferimento ai tre vizi tipici che possono determinarne l'illegittimità, cioè violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, in vista dell'eventuale disapplicazione incidentale, ex art. 5 L. 2248/1865 allegato E, deve ritenersi esclusa l'integrazione del reato di cui all’art. 14 comma 5 ter D.Lgs. 286/98 quando l’ordine di cui all’art. 14 comma 5 bis D. Lgs. cit. non sia emesso nel rispetto dei requisiti prescritti, come nel caso in cui non sia preordinato ad essere conoscibile al suo destinatario perché non tradotto in una lingua da costui conosciuta ovvero come nel caso in cui comporti l'espulsione o il respingimento del medesimo destinatario verso uno Stato in cui questi possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (nella specie, lo straniero era un cittadino iracheno di etnia curda cui l’ordine del questore ex art. 14 comma 5 bis era stato tradotto in arabo, lingua a lui ignota, e comunque imponeva di fare ritorno in un paese, l’Irak, caratterizzato da una situazione di permanente conflitto della sua etnia con il governo centrale).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 28/10/2002 n. 461/02

Ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 14 comma 5 ter D.Lgs. 286/98 è necessario che il destinatario dell’ordine di cui all’art. 14 comma 5 bis D. Lgs. cit. sia venuto effettivamente a conoscenza del provvedimento in questione, talchè: 1) deve accertarsi se il provvedimento sia stato tradotto in una lingua da lui conosciuta ovvero, ove ciò non sia stato possibile, in lingua inglese, francese o spagnola; 2) in tale ultima ipotesi, deve comunque accertarsi se tale lingua diversa prescelta dall’autorità amministrativa sia stata da lui conosciuta effettivamente ovvero se sia almeno diffusa nel paese di sua provenienza, stante la possibilità per il destinatario dell’ordine di contattare connazionali in grado di tradurglielo, ferma restando in tale ultima ipotesi la facoltà dello straniero medesimo di dimostrare di non avere comunque appreso il contenuto dell’ordine.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 29/11/2002 n. 515/02

La legge subordina l'emanazione dell'ordine di allontanamento del cittadino extracomunitario irregolare espulso dal territorio dello Stato, da parte del questore, alla ricorrenza di determinati presupposti, cioè, in primo luogo, l’impossibilità di eseguire l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, a causa degli impedimenti previsti dal comma 1 dell'art. 14; e, in secondo luogo, l’impossibilità di trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero, il decorso del termine di trattenimento, talchè solo in presenza di tali presupposti, l'adozione dell'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, da parte del questore, può considerarsi legittima, e può configurarsi il reato di cui al comma 5 ter dell'art. 14, ove lo straniero contravvenga all'ordine.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 9/7/2003 n. 401/03

L’omessa indicazione dell’autorità davanti alla quale impugnare l’ordine di allontanamento del questore, prevista espressamente dall’art. 13 comma 7 D.Lgs. 286/98 solo in relazione al provvedimento di espulsione, non rende illegittimo l’ordine del questore e quindi non ne impone la disapplicazione da parte del giudice penale.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 30/8/2003 n. 310/03

L’omessa indicazione delle modalità di impugnazione dell’ordine di allontanamento del questore non rende illegittimo quest’ultimo perché la tutela giuridizionale dello straniero colpito da un provvedimento di espulsione è già assicurata dalla possibilità di impugnare innanzi al tribunale monocratico il decreto di espulsione emesso dal prefetto (art. 13 comma 8) e l’accoglimento del ricorso contro il decreto di espulsione travolgerebbe anche l’ordine di allontanamento del questore, essendo questo una mera conseguenza del primo provvedimento.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 16/4/2003 n. 243/03

L’omessa indicazione delle modalità di impugnazione dell’ordine di allontanamento del questore non rende illegittimo quest’ultimo anche perché l’art. 14 comma 5 bis D.Lgs. 286/98 prescrive esclusivamente che l’ordine di allontanamento del questore contenga solo l’indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 16/4/2003 n. 243/03

L’omessa indicazione delle modalità di impugnazione dell’ordine di allontanamento del questore non rende illegittimo quest’ultimo perché tale omissione incide soltanto ai fini della decorrenza del termine per proporre impugnazione avverso l’atto medesimo.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 30/8/2003 n. 310/03

Immigrazione clandestina – permanenza ILLEGALE – ordine di LASCIARE IL TERRITORIO DELLO STATO - reiterazione.

L’ordine di allontanamento del questore è illegittimo nel caso in cui reiteri un precedente ordine di allontanamento che sia stato violato e per la violazione del quale sia intervenuta sentenza del giudice penale con rilascio del nulla osta all’espulsione, perchè in tali casi l’autorità amministrativa deve senz’altro effettuare il materiale accompagnamento dello straniero alla frontiera, prescritto dall’art 14 comma 5 ter ultima parte D.Lgs. 286/98 e (stante l’immanente pendenza di procedimento penale che rende necessario il nulla osta all’espulsione) ai sensi dell’art. 13 comma 3 e 3 bis e comma 4 D.Lgs. cit. (il Tribunale ha enunciato il suddetto principio evidenziando che l'art. 14 comma 5 quinquies, dopo aver sancito l'obbligatorietà dell'arresto e la procedura con rito direttissimo per il reato di cui all'art. 14 comma 5 ter, dispone che "al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione il questore può disporre i provvedimenti di cui all'art. 14 comma 1" cioè può allocare in un centro di permanenza temporanea il soggetto arrestato e da espellere, prima di provvedere al compimento dell'atto materiale di accompagnamento alla frontiera; ma non fa alcun riferimento alla procedura amministrativa ed eccezionale di cui al comma 5 bis, talchè se ne deve dedurre che il legislatore non ha inteso autorizzare un ulteriore ricorso ad atti eminentemente giuridici per ottenere l'uscita dal territorio dello Stato dei soggetti già arrestati perchè inottemperanti a un ordine di allontanamento).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 7/11/2003 n. 393/03

IMmigrazione clandestina – permanenza ILLEGALE – ordine di LASCIARE IL TERRITORIO DELLO STATO - continuazione.

E’ ravvisabile il vincolo della continuazione di cui all’art. 81 cpv. c.p. in caso di più violazioni di distinti ordini di allontanamento del questore che siano stati emessi sul presupposto di uno stesso provvedimento di espulsione.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 16/8/2003 n. 307/03

Immigrazione clandestina – permanenza ILLEGALE – SANZIONE SOSTITUTIVA.

In caso di condanna per il reato di cui all’art. 14 comma 5 ter D.Lgs. 286/98 a pena per la quale non sia concedibile la sospensione condizionale della pena è applicabile la sanzione sostitutiva dell’art. 16 comma 1 D.Lgs. cit.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 21/9/2002 n. 383/02

cfr. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 10/1/2003 n. 4/03

Immigrazione clandestina – reingresso ILLEGALE dopo espulsione – consumazione.

Il delitto di cui all’art. 14 comma 5 quater D.Lgs. 286/98, che sanziona il fatto dello straniero espulso che sia trovato nel territorio dello Stato, è consumato ove l’agente sia fermato alla barriera autostradale di confine dalla polizia giudiziaria perché la barriera stessa si trova già nel territorio dello Stato (nella specie, lo straniero, già espulso, era stato fermato dalla polizia giudiziaria alla barriera autostradale di Ventimiglia in entrata nel territorio dello Stato e la tesi difensiva era che il fatto non avesse superato il grado del tentativo).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 9/4/2003 n. 218/03

ART. 16 D.LGS. 286/98
IMMIGRAZIONE CLANDESTINA – ESPULSIONE QUALE SANZIONE SOSTITUTIVA.
In caso di sostituzione della pena detentiva non sospesa condizionalmente con la misura dell’espulsione ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 286/98, l’imputato detenuto deve essere scarcerato se non detenuto per altra causa e messo a disposizione del questore competente affinchè questi provveda immediatamente all’esecuzione dell’espulsione a norma del comma 2 dell’art. 16 con le modalità previste dall’art. 13 comma 4 cioè col pronto accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/7/2000  N. 238/00

In caso di condanna per il reato di cui all’art. 14 comma 5 ter D.Lgs. 286/98 a pena per la quale non sia concedibile la sospensione condizionale della pena è applicabile la sanzione sostitutiva dell’art. 16 comma 1 D.Lgs. cit.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 21/9/2002 n. 383/02

ART. 22 D.LGS. 286/98
IMMIGRAZIONE CLANDESTINA – OCCUPAZIONE ILLEGALE.
Il reato di cui all’art. 22 comma 10 D.Lgs. 286/98 sussiste anche nel caso in cui la prestazione di attività lavorativa da parte del cittadino extracomunitario privo del permesso di soggiorno abbia luogo per motivi di amicizia e anche di ospitalità.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 11/7/2000  N. 108/00