Camera Penale di San Remo

N. SENT. 393/03

del 7/11/2003

depositata il 10/11/2003

N. 537/03 R.G.T.

N. 4569/03 R.G.N.R.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI SANREMO

in persona del dott. Paolo Luppi ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento a carico di:

(OMISSIS), arrestato il 06/11/2003 – R.I.L. 7/11/2003

LIBERO PRESENTE

difeso di fiducia Avv.to Paolo Burlo – foro di Sanremo

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 14 c. 5 bis, ter e quinquies DLGS 25.7.98 n. 286, così come modificato con L. 189/2002, per avere, sebbene espulso con provvedimento del Questore di Imperia del 24.10.2003, notificato lo stesso giorno, omesso di lasciare il territorio dello Stato entro il prescritto termine di giorni 5.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero chiede: mesi 4 di arresto.

Il Difensore dell’imputato chiede: assoluzione perchè il fatto non sussiste. In subordine, minimo della pena con doppi benefici. Sospensione della pena.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dal verbale d'arresto e dalla relazione orale dell'ufficiale di P.G. risulta che il 6.11.2003 OMISSIS, sedicente cittadino marocchino, venne sorpreso in Sanremo (IM), da agenti della Polstato, dopo che nei suoi confronti era stato emesso e notificato in data 24.10.2003 Ordine del Questore di Imperia con il quale gli si ingiungeva di lasciare il territorio dello Stato entro 5 giorni.

Interrogato, in sede di convalida l’imputato si avvaleva della facoltà di non rispondere.

Dopo la convalida dell’arresto l’imputato (in stato di libertà), prima dell’apertura del dibattimento, chiedeva si procedesse con rito abbreviato.

Dalla documentazione in atti risulta insussistente la responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli.

OMISSIS è stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto dal giudice monocratico di Sanremo, in data 24.10.2003, per non aver lasciato il territorio dello Stato nel termine di cinque giorni che gli era stato dato dal Questore di Bologna con atto notificato il 23.8.2003, ai sensi dell’art.14 comma V° ter del D.lgsl. n°286 del 1998.

Con la sentenza in questione era stato concesso NULLA OSTA all’espulsione.

A questo punto, avrebbe dovuto essere effettuato il materiale accompagnamento dello straniero alla frontiera, prescritto dall’art 14 comma V° ter ultima parte e (stante l’immanente pendenza di procedimento penale che aveva reso necessario il NULLA OSTA sopra indicato) ai sensi dell’art. 13 comma 3 e 3 bis e comma IV°.

Deve ricordarsi che l'art. 14 del decreto n°286/98 contempla una complessa procedura finalizzata a garantire l'allontanamento dal territorio dello stato degli stranieri extracomunitari privi dei requisiti soggettivi che consentano loro la permanenza in Italia (v.art.13 D.lgsl citato).

Viene prevista sia la possibilità di emanare nei confronti di tali soggetti un decreto prefettizio di espulsione, sia quella di un loro trattenimento in un CPT (centro di permanenza temporanea) nel caso sia necessario effettuare accertamenti supplementari sull'identità e non sia possibile la loro immediata espulsione mediante accompagnamento alla frontiera.

- L'art.14 comma V° bis prende, invece, in considerazione il fatto che si verifichi l'ipotesi (assolutamente probabile, alla luce delle situazioni rivelate dall'applicazione delle legge in discorso) di difficoltà oggettive di provvedere alla allocazione nei CPT dei soggetti di cui sopra, spesso privi di documenti e, quindi, da identificarsi.

In modo analogo la norma citata considera il caso del venir meno dei presupposti di legittimità del trattenimento dello straniero nel CPT (che, con la proroga consentita, non può superare i 60 gg.).

In tali situazioni il legislatore, consapevole della difficoltà per l'autorità di polizia di provvedere alla materiale espulsione con accompagnamento alla frontiera, ha consentito alla predetta autorità di provvedere con un atto amministrativo (che costituisce surrogato dell'atto materiale di espulsione); viene così eccezionalmente autorizzata l'emanazione di un "ordine di lasciare il territorio dello stato", rivolto dal Questore al soggetto extracomunitario, nel termine di cinque giorni.

Non sfugge all'attento interprete, come già si è anticipato, che una procedura come quella descritta dall'art.14 comma V° bis del d.lgsl.286 del 1998, ha carattere del tutto eccezionale, atteso che lo strumento principale e valido in linea generale per provvedere all'espulsione dello straniero extra-comuinitario "irregolare" è dato certamente dall'espulsione di tale soggetto mediante accompagnamento alla frontiera.

Si giunge a tale conclusione sia attraverso la mera lettura testuale del comma I° dell'art. 14 citato: quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione con accompagnamento alla frontiera..., sia dalla ratio legislativa di garantire l'effettività dell'allontanamento dei soggetti clandestini dal territorio dello stato (effettività che sarebbe frustrata dalla generalizzata opzione per strumenti basati sulla, solo auspicata, ottemperanza da parte del destinatario a un ordine di allontanamento).

Orbene, tornando al caso specifico sottoposto a giudizio, dalle premesse svolte risulta che, poichè a OMISSIS fu intimato dal Questore di Bologna, in data 23.8.2003, di lasciare entro 5 giorni il territorio dello stato (dopo essere rimasto 60 giorni in un CPT), correttamente, si provvide all'arresto del medesimo e alla sua condanna per violazione dell'art. 14 comma V°bis D.lgsl.n°286 del 1998.

Una volta rilasciato, dopo la convalida dell'arresto, il NULLA OSTA all'espulsione, l'autorità di polizia non aveva più alcuna possibilità di ricorrere a strumenti alternativi all'accompagnamento alla frontiera, non sussistendo i presupposti per l'utilizzo del surrogato di quest' ultimo atto materiale (non era quindi consentito al Questore di emettere un nuovo "ordine di lasciare il territorio dello Stato)". L'art. 14 comma V° ter impone, infatti, dopo l'arresto, la sua convalida e il rilascio del NULLA OSTA da parte dell'A.G., di ricorrere al solo strumento "generale": l'espulsione con accompagnamento alla frontiera.

La soluzione prospettata, oltre che imposta dalla necessità di non ricorrere ad interpretazioni analogiche (e non meramente estensive) della norma incriminatrice, appare dettata dalla logica: infatti apparirebbe ben strano affidarsi ancora una volta alla spontanea osservanza di un ordine amministrativo (sia esso quello originario ovvero uno nuovo di identico contenuto) da parte di un soggetto che, con la propria condotta, ha manifestato chiaramente di non voler ottemperare a tale ordine.

A conferma ulteriore della solidità dell'orientamento che si è espresso con la presente decisione, va sottolineato come l'art. 14 comma 5 quinquies, dopo aver sancito l'obbligatorietà dell'arresto e la procedura con rito direttissimo per il reato di cui all'art. 14 comma 5 ter, dispone che "al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione il questore può disporre i provvedimenti di cui all'art. 14 comma 1" (può cioè allocare in un CPT il soggetto arrestato e da espellere, prima di provvedere al compimento dell'atto materiale di accompagnamento alla frontiera).

Ora, nella norma in esame non viene assolutamente autorizzato (stante il richiamo al solo comma 1 dell’art.14 citato), il ricorso alla procedura amministrativa ed eccezionale di cui al comma 5° bis. Segno evidente che il legislatore non ha inteso autorizzare (ubi lex voluit dixit.......) un ulteriore ricorso ad atti eminentemente giuridici (e non anche materiali) per ottenere l'uscita dal territorio dello stato dei soggetti già arrestati perchè inottemperanti a un ordine di lasciare il territorio dello stato.

Alla luce di quanto sopra esposto deve ritenersi che l'ordine del questore di Imperia del 24 ottobre 2003 è stato emesso in carenza dei presupposti che la legge stabiliva per la sua validità e deve ritenersi, pertanto, illegittimo. Conseguentemente, dovendosi ritenere tale atto amministrativo come inidoneo fondare l'illiceità penale della condotta tenuta dell'imputato OMISSIS, quest'ultimo va mandato assolto dal reato ascrittogli perchè il fatto non sussiste.

PQM

V.l'art.530 cpp.

ASSOLVE

OMISSIS dal reato ascrittogli perchè il fatto non sussiste.

Ordina l’immediata liberazione dell’imputato se non detenuto per altra causa.

Assegna gg.30 per il deposito.

Sanremo, 7.11.2003

Il Giudice

Paolo Luppi