N.
SENT. 393/03
del
7/11/2003
depositata
il 10/11/2003
N.
537/03 R.G.T.
N.
4569/03 R.G.N.R.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE DI SANREMO
in
persona del dott. Paolo Luppi ha pronunciato la seguente SENTENZA nel
procedimento a carico di:
(OMISSIS),
arrestato il 06/11/2003 – R.I.L. 7/11/2003
LIBERO
PRESENTE
difeso
di fiducia Avv.to Paolo Burlo – foro di Sanremo
IMPUTATO
del
reato di cui all'art. 14 c. 5 bis, ter e quinquies DLGS 25.7.98 n. 286,
così come modificato con L. 189/2002, per avere, sebbene espulso con
provvedimento del Questore di Imperia del 24.10.2003, notificato lo stesso
giorno, omesso di lasciare il territorio dello Stato entro il prescritto
termine di giorni 5.
CONCLUSIONI
DELLE PARTI
Il
Pubblico Ministero chiede: mesi 4 di arresto.
Il
Difensore dell’imputato chiede: assoluzione perchè il fatto non sussiste.
In subordine, minimo della pena con doppi benefici. Sospensione della pena.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Dal
verbale d'arresto e dalla relazione orale dell'ufficiale di P.G. risulta che
il 6.11.2003 OMISSIS, sedicente cittadino marocchino, venne sorpreso in
Sanremo (IM), da agenti della Polstato, dopo che nei suoi confronti era
stato emesso e notificato in data 24.10.2003 Ordine del Questore di Imperia
con il quale gli si ingiungeva di lasciare il territorio dello Stato entro 5
giorni.
Interrogato,
in sede di convalida l’imputato si avvaleva della facoltà di non
rispondere.
Dopo
la convalida dell’arresto l’imputato (in stato di libertà), prima dell’apertura
del dibattimento, chiedeva si procedesse con rito abbreviato.
Dalla
documentazione in atti risulta insussistente la responsabilità dell’imputato
in ordine al reato ascrittogli.
OMISSIS
è stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto dal giudice
monocratico di Sanremo, in data 24.10.2003, per non aver lasciato il
territorio dello Stato nel termine di cinque giorni che gli era stato dato
dal Questore di Bologna con atto notificato il 23.8.2003, ai sensi dell’art.14
comma V° ter del D.lgsl. n°286 del 1998.
Con
la sentenza in questione era stato concesso NULLA OSTA all’espulsione.
A
questo punto, avrebbe dovuto essere effettuato il materiale accompagnamento
dello straniero alla frontiera, prescritto dall’art 14 comma V° ter
ultima parte e (stante l’immanente pendenza di procedimento penale che
aveva reso necessario il NULLA OSTA sopra indicato) ai sensi dell’art. 13
comma 3 e 3 bis e comma IV°.
Deve
ricordarsi che l'art. 14 del decreto n°286/98 contempla una complessa
procedura finalizzata a garantire l'allontanamento dal territorio dello
stato degli stranieri extracomunitari privi dei requisiti soggettivi che
consentano loro la permanenza in Italia (v.art.13 D.lgsl citato).
Viene
prevista sia la possibilità di emanare nei confronti di tali soggetti un
decreto prefettizio di espulsione, sia quella di un loro trattenimento in un
CPT (centro di permanenza temporanea) nel caso sia necessario effettuare
accertamenti supplementari sull'identità e non sia possibile la loro
immediata espulsione mediante accompagnamento alla frontiera.
-
L'art.14 comma V° bis prende, invece, in considerazione il fatto che si
verifichi l'ipotesi (assolutamente probabile, alla luce delle situazioni
rivelate dall'applicazione delle legge in discorso) di difficoltà oggettive
di provvedere alla allocazione nei CPT dei soggetti di cui sopra, spesso
privi di documenti e, quindi, da identificarsi.
In
modo analogo la norma citata considera il caso del venir meno dei
presupposti di legittimità del trattenimento dello straniero nel CPT (che,
con la proroga consentita, non può superare i 60 gg.).
In
tali situazioni il legislatore, consapevole della difficoltà per
l'autorità di polizia di provvedere alla materiale espulsione con
accompagnamento alla frontiera, ha consentito alla predetta autorità di
provvedere con un atto amministrativo (che costituisce surrogato dell'atto
materiale di espulsione); viene così eccezionalmente autorizzata
l'emanazione di un "ordine di lasciare il territorio dello stato",
rivolto dal Questore al soggetto extracomunitario, nel termine di cinque
giorni.
Non
sfugge all'attento interprete, come già si è anticipato, che una procedura
come quella descritta dall'art.14 comma V° bis del d.lgsl.286 del 1998, ha
carattere del tutto eccezionale, atteso che lo strumento principale e valido
in linea generale per provvedere all'espulsione dello straniero
extra-comuinitario "irregolare" è dato certamente dall'espulsione
di tale soggetto mediante accompagnamento alla frontiera.
Si
giunge a tale conclusione sia attraverso la mera lettura testuale del comma
I° dell'art. 14 citato: quando non è possibile eseguire con immediatezza
l'espulsione con accompagnamento alla frontiera..., sia dalla ratio
legislativa di garantire l'effettività dell'allontanamento dei soggetti
clandestini dal territorio dello stato (effettività che sarebbe frustrata
dalla generalizzata opzione per strumenti basati sulla, solo auspicata,
ottemperanza da parte del destinatario a un ordine di allontanamento).
Orbene,
tornando al caso specifico sottoposto a giudizio, dalle premesse svolte
risulta che, poichè a OMISSIS fu intimato dal Questore di Bologna, in data
23.8.2003, di lasciare entro 5 giorni il territorio dello stato (dopo essere
rimasto 60 giorni in un CPT), correttamente, si provvide all'arresto del
medesimo e alla sua condanna per violazione dell'art. 14 comma V°bis
D.lgsl.n°286 del 1998.
Una
volta rilasciato, dopo la convalida dell'arresto, il NULLA OSTA
all'espulsione, l'autorità di polizia non aveva più alcuna possibilità di
ricorrere a strumenti alternativi all'accompagnamento alla frontiera, non
sussistendo i presupposti per l'utilizzo del surrogato di quest' ultimo atto
materiale (non era quindi consentito al Questore di emettere un nuovo
"ordine di lasciare il territorio dello Stato)". L'art. 14 comma
V° ter impone, infatti, dopo l'arresto, la sua convalida e il rilascio del
NULLA OSTA da parte dell'A.G., di ricorrere al solo strumento
"generale": l'espulsione con accompagnamento alla frontiera.
La
soluzione prospettata, oltre che imposta dalla necessità di non ricorrere
ad interpretazioni analogiche (e non meramente estensive) della norma
incriminatrice, appare dettata dalla logica: infatti apparirebbe ben strano
affidarsi ancora una volta alla spontanea osservanza di un ordine
amministrativo (sia esso quello originario ovvero uno nuovo di identico
contenuto) da parte di un soggetto che, con la propria condotta, ha
manifestato chiaramente di non voler ottemperare a tale ordine.
A
conferma ulteriore della solidità dell'orientamento che si è espresso con
la presente decisione, va sottolineato come l'art. 14 comma 5 quinquies,
dopo aver sancito l'obbligatorietà dell'arresto e la procedura con rito
direttissimo per il reato di cui all'art. 14 comma 5 ter, dispone che
"al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione il questore può
disporre i provvedimenti di cui all'art. 14 comma 1" (può cioè
allocare in un CPT il soggetto arrestato e da espellere, prima di provvedere
al compimento dell'atto materiale di accompagnamento alla frontiera).
Ora,
nella norma in esame non viene assolutamente autorizzato (stante il richiamo
al solo comma 1 dell’art.14 citato), il ricorso alla procedura
amministrativa ed eccezionale di cui al comma 5° bis. Segno evidente che il
legislatore non ha inteso autorizzare (ubi lex voluit dixit.......) un
ulteriore ricorso ad atti eminentemente giuridici (e non anche materiali)
per ottenere l'uscita dal territorio dello stato dei soggetti già arrestati
perchè inottemperanti a un ordine di lasciare il territorio dello stato.
Alla
luce di quanto sopra esposto deve ritenersi che l'ordine del questore di
Imperia del 24 ottobre 2003 è stato emesso in carenza dei presupposti che
la legge stabiliva per la sua validità e deve ritenersi, pertanto,
illegittimo. Conseguentemente, dovendosi ritenere tale atto amministrativo
come inidoneo fondare l'illiceità penale della condotta tenuta
dell'imputato OMISSIS, quest'ultimo va mandato assolto dal reato ascrittogli
perchè il fatto non sussiste.
PQM
V.l'art.530
cpp.
ASSOLVE
OMISSIS
dal reato ascrittogli perchè il fatto non sussiste.
Ordina
l’immediata liberazione dell’imputato se non detenuto per altra causa.
Assegna
gg.30 per il deposito.
Sanremo,
7.11.2003
Il
Giudice
Paolo
Luppi