Art. 13 Consiglio Nazionale ed Esecutivo |
|
Art. 2 Dono del sangue |
Art. 14 Collegio dei Sindaci |
Art. 3 Natura |
Art. 15 Collegio dei Probiviri |
Art. 4 Scopi |
Art. 16 Giurì
Nazionale |
Art. 5 Soci |
Art 17 Cariche |
Art. 6 Attività |
Art. 18 Funzioni di controllo |
Art. 7 Strutture |
Art. 19 Rapporti con gli organi pubblici |
Art. 8 Organi |
Art. 20 Competenze regionali |
Art. 9 Costituzione e scioglimento |
Art. 21 Autonomie periferiche |
Art. 10 Assemblee |
Art. 22 Benemerenze |
Art. 11 Delegati |
Art. 23 Patrimonio |
Art. 12 Assemblea Nazionale |
Art. 24 Statuto |
Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE
1.1 -
L'AVIS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE - Organizzazione
non lucrativa di utilità sociale (Onlus) - costituita nel 1927 tra coloro che
donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio
sangue, ha sede in Milano e svolge la propria attività nel settore
socio-sanitario conformemente alla legge 11/8/91 n. 266.
1.2 - Per donazione di sangue si intende l'offerta gratuita di sangue intero o
di una sua frazione.
2.1 - Il
dono del sangue anonimo, gratuito, volontario, periodico e responsabile,
costituisce un atto di umana solidarietà e dovere civico.
2.2 - Esso configura il donatore, promotore e partecipe di un primario servizio
sociale, quale operatore della salute nell'ambito del Servizio Sanitario
Nazionale.
3.1 -
L'AVIS, riconosciuta con legge n° 49 del 20/02/1950, fonda la sua attività
istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e
della partecipazione sociale e sul volontariato quale elemento centrale e
strumento insostituibile di solidarietà umana.
3.2 - E' apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di sesso,
razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica ed esclude qualsiasi
fine di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale.
4.1 - L'AVIS, in armonia con i fini istituzionali del servizio sanitario nazionale, concorre al loro raggiungimento, perseguendo i seguenti scopi:
a. offerta del sangue da parte dei soci, senza vincoli sulla destinazione;
b. promozione dell'informazione e della educazione al dono del sangue ed alla salute tra la popolazione con interventi a livello nazionale, regionale e locale;
c. promozione e sviluppo della coscienza trasfusionale e del buon utilizzo del sangue;
d. cooperazione al programma nazionale per il raggiungimento della autosufficienza ematica;
e. gestione dei servizi tecnici nei limiti delle normative vigenti;
f. cooperazione sul piano internazionale per lo sviluppo del volontariato;
g. tutela la salute dei donatori contribuendo all'educazione sanitaria e favorendo la medicina preventiva;
h. partecipazione ad altre associazioni e società aventi uno scopo analogo, accessorio e sussidiario, con le finalità proprie istituzionali.
5.1 - E'
socio dell'AVIS chi dona periodicamente il proprio sangue, chi per ragioni di età
o di salute ha cessato l'attività donazionale e partecipa con continuità
all'attività associativa e chi, non effettuando donazioni, esplica con
continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito
associativo. Questi ultimi non potranno superare 1/6 dei donatori periodici di
ciascuna AVIS di base.
5.2 - Sono equiparati ai Soci i membri delle altre Associazioni che, rette da
norme non contrastanti con il presente Statuto ed avendo versato i contributi di
cui all'art. 21, ottengono di essere parificate alle AVIS geograficamente
competenti.
5.3 - Tutti i soci hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
5.4 - Tutte le prestazioni e le funzioni dei soci a favore dell'Associazione
devono essere svolte gratuitamente. Non costituisce retribuzione il rimborso
delle spese sostenute nello svolgimento dell'attività associativa.
6.1 - L'AVIS adotta e sviluppa a tutti i livelli associativi ogni iniziativa al fine di promuovere, coordinare e disciplinare il volontariato del sangue, ed in particolare:
a. svolge opera di stimolo della solidarietà attraverso il proselitismo e la propaganda a favore del dono del sangue e di emocomponenti, in particolare nel mondo della scuola per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento della popolazione scolastica e del personale docente e non docente di ogni ordine e grado;
b. cura la chiamata dei donatori per l'effettuazione dei prelievi;
c. partecipa alla programmazione ed alla gestione dell'intero servizio trasfusionale, in conformità al disposto della Legge n° 107/90 e sue applicazioni;
d. contribuisce all'approfondimento tecnico, scientifico ed organizzativo dei problemi promozionali, organizzativi, trasfusionali ed immuno-ematologici anche in relazione al trapianto di organi e promuove l'informazione sulla donazione del midollo osseo e su ogni altra terapia alternativa ed integrativa della emotrasfusione e sulle novità scientifiche immunotrasfusionali tra i propri associati;
e. vigila per il migliore utilizzo e la distribuzione ottimale del sangue raccolto, degli emocomponenti e dei loro derivati nonché per un pronto utilizzo delle eccedenze;
f. promuove e sviluppa attività di coordinamento tra le Associazioni di volontariato e fra quelle del sangue in particolare per una maggiore diffusione dei valori della solidarietà e per un migliore impegno del volontariato, nell'ambito delle competenze ed esso attribuite dalla legge;
g. promuove e coordina, nel settore sociale e sanitario, attività accessorie e complementari rispetto alla donazione ed alla raccolta del sangue;
h. non può svolgere attività diverse da quelle previste nel presente statuto e indicate nell'articolo 10 lett. a) del d. lgs. n. 460/97, a eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
7.1 - Sono strutture dell'AVIS:
a. le AVIS Comunali o comunque di base;
b. le AVIS Provinciali;
c. le AVIS Regionali;
d. l'AVIS Nazionale.
7.2 - Le AVIS Regionali sono capaci di autonomia normativa sul piano organizzativo e gestionale e possono prevedere la costituzione nel proprio ambito di altre strutture come previsto dall'art. 20, d'intesa con le AVIS interessate, anche allo scopo di adeguarsi agli ambiti territoriali del Servizio Sanitario Nazionale. Ove tali strutture avessero dimensioni inferiori a quelle del Comune esse avranno coordinamento comunale. 7.3 - Tutte le strutture dell'AVIS sono dotate di piena autonomia sostanziale e processuale.
L'Avis a tutti i livelli ha i seguenti organi:
a. Assemblea;
b. Consiglio Direttivo;
c. Comitato Esecutivo;
d. Collegio dei Sindaci;
e. Collegio dei Probiviri.
8.2 - Al
solo livello nazionale è organo dell'AVIS il Giurì.
8.3 - Le norme regionali possono prevedere che, a livello di base, quando la
consistenza numerica lo consigli, non siano eletti i Sindaci ed i Probiviri.
8.4 - In tal caso operano i corrispondenti organi del livello immediatamente
superiore.
Art 9 - COSTITUZIONE E SCIOGLIMENTO
9.1 -
L'AVIS di base, salvo che le norme Regionali non dispongano diversamente, si
costituisce in accordo con il Consiglio Direttivo del livello superiore che
partecipa ai lavori preparatori e presenzia alla Assemblea costitutiva con un
proprio rappresentante.
9.2 - L'AVIS che per qualsiasi ragione si scioglie deve, liquidate le posizioni
debitorie, trasferire le proprie eventuali attività residue alla struttura
superiore.
9.3 - Le operazioni relative sono compiute entro 6 (sei) mesi dal Consiglio
Direttivo che fungerà da organo liquidatore.
9.4 - L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'Associazione
Nazionale Volontari Italiani del Sangue, provvede alla nomina di due Commissari
liquidatori.
9.5 - Il terzo Commissario, con funzioni di Presidente del Collegio dei
Liquidatori, viene nominato dal Ministro della Sanità.
9.6 - L'Assemblea nazionale straordinaria che delibera lo scioglimento, delibera
inoltre la devoluzione delle eventuali attività residue a altre organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, o a fini di pubblica utilità.
10.1 - Le
Assemblee dell'Associazione ad ogni livello sono ordinarie e straordinarie.
10.2 - L'Assemblea è composta dai soci oppure dai delegati nonché dai membri
del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci, purché soci, del
corrispondente livello.
Essi, a livello di base, hanno diritto di voto; ai livelli superiori hanno
diritto di voto solo se delegati;
10.3 - In sede ordinaria, l'Assemblea è convocata annualmente per la
discussione e l'approvazione del bilancio e della relazione che lo accompagna;
10.4 - Tutte le Assemblee sono convocate dal Presidente su delibera del
Consiglio Direttivo competente o, in difetto, dall'organo superiore e, in sede
ordinaria, sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza
della maggioranza degli aventi diritto; in seconda convocazione le Assemblee
ordinarie, sono valide qualunque sia il numero dei presenti.
10.5 - Le Assemblee possono altresì essere convocate, a livello di base, ad
iniziativa di un terzo dei soci e, agli altri livelli, ad iniziativa di tante
strutture immediatamente inferiori che rappresentino un terzo del totale dei
soci della struttura di cui si intende convocare l'Assemblea;
10.6 - Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno e debbono
pervenire ai soci o alle strutture interessate, in tempo utile e con tutte le
informazioni necessarie a consentire una partecipazione responsabile.
10.7 - Il voto di norma è palese.
10.8 - Il voto per le elezioni delle cariche sociali avviene a scrutinio
segreto; tuttavia l'Assemblea, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, può
deliberare diversamente.
10.9 - Se l'Assemblea non approva il bilancio della relativa struttura, il
Consiglio Direttivo decade. Decade altresì se lo delibera l'Assemblea col voto
dei 2/3 dei presenti.
10.10 - In tali casi l'Assemblea nomina un Commissario per il disbrigo
dell'ordinaria amministrazione. Questi gestisce la struttura fino alla scadenza
del mandato triennale, se a tale scadenza mancano meno di dodici mesi.
10.11 - Se alla scadenza del mandato triennale manca più di un anno, la prima
Assemblea annuale utile sarà convocata anche per l'elezione del Consiglio
Direttivo.
10.12 - I membri così eletti durano in carica sino alla scadenza del mandato
triennale ordinario e, in deroga a quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento,
tale periodo non viene conteggiato per determinare i limiti della non
rieleggibilità.
11.1 - Il
Regolamento di attuazione del presente Statuto stabilisce il rapporto che deve
intercorrere tra il numero dei soci rappresentati in assemblea e il numero delle
donazioni effettuate nell'anno, al fine di determinare il numero dei delegati
spettanti ad ogni struttura.
11.2 - Agli effetti dei computi, le frazioni si arrotondano al valore intero più
vicino.
11.3 - Il delegato impedito viene sostituito dal primo dei non eletti; in
carenza di non eletti, conferisce delega ad altro delegato. In caso di
impedimento tardivo e di conseguente impossibilità di convocare il sostituto o
di conferire delega, questa viene riassegnata dal capo delegazione ad uno dei
delegati presenti.
11.4 - Nessuno può essere portatore di più una delega.
12.1 -
L'Assemblea nazionale convocata per il rinnovo delle cariche oppure in sede
straordinaria avviene con la partecipazione di un delegato ogni tremila soci o
frazione non inferiore a millecinquecento, con il minimo comunque di due
delegati per ogni Regione.
12.2 - Le Assemblee Nazionali ordinarie che hanno all'ordine del giorno
esclusivamente l'approvazione dei bilanci e della relazione che li accompagna,
avvengono con la partecipazione di un delegato ogni cinquemila soci o frazione
non inferiore a duemilacinquecento, con il minimo comunque di un delegato per
ogni Regione.
12.3 - Tuttavia, il Consiglio Nazionale può decidere, in presenza di
particolari motivi, di convocare anche queste assemblee con quorum di cui al
primo comma. Il medesimo quorum si applica anche quando lo richiedano tanti
Consigli regionali che rappresentino almeno un terzo della forza associativa o
lo decida l'Assemblea stessa per la riunione dell'anno successivo.
12.4 - I delegati regionali debbono essere designati dalle strutture
immediatamente inferiori ed eletti in proporzione ai relativi soci.
12.5 - Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:
a. l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, annuale e pluriennale;
b. l'approvazione delle quote associative di propria spettanza;
c. l'approvazione di finanziamenti straordinari a qualsiasi titolo richiesti;
d. l'approvazione di impegni economici pluriennali;
e. l'approvazione di progetti ed indirizzi di politica associativa specifici che vincolino le strutture;
f. la modifica del regolamento nazionale;
g. l'elezione e la decadenza dei Consiglieri Nazionali, dei Probiviri, del Giurì e dei Sindaci Nazionali nonché della Commissione Verifica Poteri;
12.6 - I
compiti di cui al punto c) possono essere svolti anche con l'Assemblea convocata
con la partecipazione di cui al comma 12.3 del presente articolo.
12.7 - Sono compiti dell'Assemblea Straordinaria:
a. l'approvazione delle modifiche dello Statuto Nazionale con voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto;
b. la delibera di scioglimento dell'Associazione, di incorporazione o di fusione con altre strutture associative analoghe, con voto favorevole dei 3/4 degli aventi diritto;
c. la nomina dei Commissari liquidatori che affiancano quello di nomina ministeriale.
Art. 13 - CONSIGLIO NAZIONALE ED ESECUTIVO
13.1 - I
Consiglieri Nazionali ed i supplenti sono eletti dall'Assemblea Nazionale su
designazione delle Assemblee Regionali secondo i criteri fissati dal
Regolamento.
13.2 - Ogni AVIS regionale deve essere rappresentata da almeno un Consigliere
Nazionale.
13.3 - Il Consiglio Nazionale nomina nel suo seno il Presidente, da uno a due
vice Presidenti, di cui, nel secondo caso, uno Vicario, un Segretario, un
Amministratore ed eventuali altri Consiglieri con incarichi specifici: questi
formano l'Esecutivo ed esplicano le funzioni di cui al Regolamento.
13.4 - Al Consiglio Nazionale spettano tutti i poteri di ordinaria e di
straordinaria amministrazione per le materie di sua competenza.
13.5 - Il Presidente e, occorrendo, il Vice Presidente Vicario rappresentano
l'Associazione Nazionale.
13.6 - Sono compiti del Consiglio Nazionale:
a. la promozione della donazione e la propaganda per la crescita di una adeguata coscienza trasfusionale;
b. la esecuzione delle delibere delle Assemblee e la realizzazione delle linee di politica associativa indicate dalle stesse;
c. l'azione di stimolo per un costante aggiornamento scientifico e legislativo;
d. la promozione di convegni sui temi specifici.
e. l'intervento al fianco delle autorità pubbliche in caso di calamità nazionali;
f. la approvazione della proposta di bilancio consuntivo e di relazione illustrativa della attività svolta;
g. la approvazione delle proposte di bilancio preventivo annuale e pluriennale;
h. la ricerca dell'unità, di azione prima e di associativa poi, con le altre realtà del volontariato impegnate nella donazione di sangue;
i. lo svolgimento di ogni altra attività non esplicitamente delegata all'Esecutivo.
13.7 - L'Esecutivo Nazionale delibera autonomamente, riferendo al Consiglio, sui seguenti argomenti:
a. la elaborazione di criteri operativi, messaggi, sistemi e mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo del volontariato del sangue;
b. la generale promozione ed il coordinamento delle attività delle AVIS Regionali nonché la relativa disciplina nelle materie non decentrate;
c. il coordinamento delle potenzialità di offerta di sangue delle varie strutture, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge;
d. l'acquisto di materiali di consumo senza limiti di spesa purché nei limiti del bilancio preventivo;
e. l'acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di cifra che il Consiglio riterrà di fissare;
f. i licenziamenti, assunzioni sostitutive, promozioni, aumenti di merito e di anzianità nei limiti della contrattazione collettiva;
g. l'accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni;
h. la cessione alle strutture locali degli immobili intestati all'AVIS Nazionale;
i. lo svolgimento dei compiti di cui agli artt. 18 dello Statuto e del Regolamento;
j. l'approvazione delle normative regionali;
k. la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;
l. il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione professionale tanto a titolo gratuito che oneroso. L'Esecutivo inoltre delibera su tutti gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio stesso; esegue le delibere del Consiglio; attende all'ordinaria amministrazione; prende le decisioni urgenti da sottoporre a ratifica nella prima riunione del Consiglio.
13.8 - La Sede Nazionale garantisce il diritto di accesso ai propri documenti, nei modi e nelle forme di cui alla Legge 241/90 e relativi regolamenti di attuazione.
Art. 14 - COLLEGIO DEI SINDACI
14.1 -
Salvo il disposto dell'art. 8, il Collegio dei Sindaci - eletto dalla Assemblea
per un triennio - si compone, a tutti i livelli associativi, di tre membri
effettivi e di due supplenti dotati della necessaria competenza. Possono essere
eletti alla carica di sindaco anche non soci, purché esperti della materia.
14.2 - Il collegio esercita l'attività di controllo degli atti amministrativi
del Consiglio Direttivo della propria struttura ed assiste alle adunanze del
Consiglio stesso e dell'Esecutivo.
14.3 - Il Collegio dei Sindaci della struttura superiore, su richiesta del
proprio Consiglio Direttivo o di quella della struttura inferiore, esercita il
controllo degli adempimenti amministrativi e fiscali del Consiglio Direttivo
nonché della attività del Collegio Sindacale della struttura immediatamente
inferiore.
Art. 15 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
15.1 -
Salvo il disposto dell'art. 8, il Collegio dei Probiviri - eletto dalla
Assemblea per un triennio - si compone, a tutti i livelli associativi, di tre
membri effettivi e due membri supplenti dotati della necessaria competenza.
15.2 - Il Collegio esercita, a richiesta di chi vi abbia interesse, l'attività
giurisdizionale sulle controversie fra organi associativi, titolari di cariche e
soci.
15.3 - Le competenze del Collegio e la procedura sono disciplinate dalle norme
del Regolamento.
15.4 - Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono soggette ad impugnazione
avanti a quello della struttura superiore.
15.5 - Le decisioni del Collegio nazionale dei Probiviri sono impugnabili avanti
al Giurì Nazionale.
15.6 - Le decisioni prese dal Collegio in grado di appello non sono
ulteriormente impugnabili, salvo quelle comportanti l'espulsione della
Associazione, soggette ad impugnazione avanti al Giurì Nazionale per quanto
attiene alla legittimità della sanzione.
16.1 - Il
Giurì Nazionale, composto da undici membri - eletti dall'Assemblea nazionale
per un triennio - svolge la funzione di giudice di secondo grado delle decisioni
del Collegio Nazionale dei Probiviri, e decide altresì negli altri casi
indicati dal Regolamento.
16.2 - Le decisioni del Giurì Nazinale sono inappellabili.
16.3 - I candidati alla carica di membro del Giurì sono indicati da ciascuna
AVIS Regionale in numero non superiore a quello da eleggere.
16.4 - La carica di membro del Giurì Nazionale è incompatibile con qualunque
altra carica o funzione nell'ambito delle strutture e degli organi associativi.
17.1 - Le
cariche sociali, a tutti i livelli, sono triennali e non retribuite. E' ammessa
la rieleggibilità nei limiti fissati dal Regolamento.
17.2 - Il Regolamento disciplina i casi di incompatibilità.
17.3 - In caso di vacanza della carica, per qualunque causa o motivo, al
decaduto subentra il primo dei non eletti.
17.4 - Nella ipotesi di vacanza della carica di consigliere nazionale subentra
il supplente o, in mancanza di questo, il primo dei non eletti fra i candidati
dell'AVIS Regionale del decaduto. Nel caso che anche quest'ultimo manchi, il
subentrante viene cooptato su indicazione del Consiglio dell'AVIS Regionale
interessata..
17.5 - Ai membri effettivi dei Collegi che, per qualsiasi causa o motivo, hanno
lasciato vacante la carica, subentra il supplente che ha riportato il maggior
numero di voti. Nella ipotesi che, per qualsiasi causa o motivo, i membri di un
Collegio si riducano a meno di tre, le funzioni vengono demandate al Collegio
della struttura superiore.
Art. 18 - FUNZIONI DI CONTROLLO
18.1 -
Fatta salva l'autonomia di cui all'art. 7 del presente Statuto, al fine di
rendere armonici i rispettivi comportamenti e di mantenere unitaria la linea
generale della politica associativa, gli organi delle strutture superiori hanno
facoltà di sottoporre a verifica l'attività degli organi delle strutture
inferiori..
18.2 - Il Regolamento disciplina le modalità del controllo e delle attività
conseguenti..
Art. 19 - RAPPORTI CON GLI ORGANI PUBBLICI
19.1 -
Ogni struttura associativa intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica
Amministrazione esclusivamente al proprio livello, e nomina i membri destinati a
rappresentare l'Associazione nelle strutture pubbliche..
19.2 - Partecipa inoltre, nelle forme previste dalla legge e dagli ordinamenti
locali, alla attività delle istituzioni pubbliche per la affermazione dei
principi della solidarietà e del volontariato..
Art. 20 - COMPETENZE REGIONALI
20.1 - Ogni AVIS Regionale nel territorio di propria competenza, disciplina - in maniera autonoma ma non contrastante con l'unitarietà istituzionale dell'Associazione - le seguenti materie:
a. stimolo e disciplina dei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e del settore sanitario in particolare;
b. coordinamento delle capacità donazionali delle strutture associative della regione;
c. modalità di convocazione e di svolgimento delle Assemblee delle strutture della propria regione;
d. istituzione di strutture associative complementari o sostitutive di quelle previste dall'art. 7, 1° comma, dello Statuto, al fine di attuare la massima partecipazione alla vita associativa;
e. modalità di costituzione e di scioglimento delle strutture di livello inferiore;
f. rapporti con le altre Associazioni del volontariato e partecipazione alla attività dei gruppi e delle Associazioni parificate;
g. attuazione di attività promozionali e modalità di partecipazione, in armonia con le linee generali di politica associativa, ai programmi ed alle iniziative decise a livello nazionale;
h. determinazione, nell'ambito della Regione, delle quote associative a carico delle strutture inferiori;
i. regolamentazione delle modalità del diritto di accesso agli atti ed ai documenti delle strutture avisine regionali e locali ai sensi di legge;
j. organizzazione di convegni per la preparazione e l'aggiornamento dei dirigenti associativi.
20.2 - Le normative regionali sono deliberate dalla assemblea regionale straordinaria con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. 20.3 - Il controlli di conformità allo Statuto ed al Regolamento nazionale spetta all'Esecutivo Nazionale, che lo esercita secondo le modalità fissate dal Regolamento.
Art. 21 - AUTONOMIE PERIFERICHE
21.1 -
Ogni struttura dell'AVIS gode di autonomia patrimoniale, sostanziale e
processuale e risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni contratte.
21.2 - Ogni struttura associativa è rappresentata, di fronte a terzi ed in
giudizio, dal Presidente del proprio Consiglio Direttivo.
21.3 - Delle obbligazioni contratte dalla struttura in violazione delle norme di
legge, di Statuto e di Regolamento associativi rispondono in solido i membri del
Consiglio Direttivo e del Collegio sindacale, ad esclusione degli assenti e dei
dissenzienti.
21.4 - Il Regolamento nazionale disciplina le modalità dell'esercizio del
diritto di rivalsa.
21.5 - Ogni struttura versa a quella superiore le quote associative con le
modalità stabilite dal Regolamento.
21.6 - La gestione dell'esercizio sociale di ogni struttura è subordinata alla
approvazione assembleare di un bilancio di previsione le cui poste passive -
salvo giustificato e documentato motivo ed esclusi eventuali accantonamenti
precedenti - non possono superare di oltre il 30% le entrate ordinarie
dell'esercizio precedente.
21.7 - E' escluso qualsiasi vincolo di solidarietà passiva tra le varie
strutture associative.
22.1 - Il Regolamento associativo determina i criteri e le modalità per la assegnazione delle benemerenze, che sono conferite dalle strutture di base ai soci in ragione di criteri oggettivi che tengano principalmente conto della fedeltà alla Associazione.
Art. 23 - PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO
23.1 -
Ciascuna struttura associativa dispone di un patrimonio proprio, composto da
beni mobili ed immobili, provenienti da acquisti, donazioni, oblazioni, lasciti
o eredità, contributi erogati dagli Enti Pubblici, rimborsi per le donazioni e
per le altre prestazioni di servizi nonché, per le strutture superiori a quelle
di base, dalle quote associative.
23.2 - È vietato alle strutture associative distribuire, anche in modo
indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o
capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per
legge o siano effettuate a favore di altre strutture dell'Avis.
23.3 - Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente
alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse.
23.4 - Ogni struttura deve redigere il bilancio o rendiconto annuale.
23.5 - Gli esercizi finanziari si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
23.6 - Nel periodo intercorrente fra il 31 dicembre e la data di approvazione
del bilancio da parte dell'assemblea, i consigli direttivi dlle strutture hanno,
provvisoriamente, la facoltà di deliberare la spesa sulla base del bilancio
dell'anno precedente, nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento
nazionale.
Lo Statuto Associativo costituisce legge dell'Associazione Volontari Italiani del Sangue e perciò è fatto obbligo ad ogni iscritto di osservarlo unitamente alle norme regolamentari, che ne disciplinano l'attuazione pratica.
Approvato
il 28 Maggio 1994
in occasione della 58a Assemblea Nazionale
in Rende (COSENZA)
Art. 14 Collegio dei Sindaci |
|
Art. 2 Dono del sangue |
Art. 15 Collegio dei Probiviri |
Art. 3 Natura |
Art. 16 Giurì Nazionale |
Art. 4 Scopi |
Art 17 Cariche |
Art. 5 Soci |
Art. 18 Funzioni di controllo |
Art. 6 Attività |
Art. 19 Rapporti con gli organi pubblici |
Art. 7 Strutture |
Art. 20 Competenze regionali |
Art. 8 Organi |
Art. 21 Autonomie periferiche |
Art. 9 Costituzione e scioglimento |
Art. 22 Benemerenze |
Art. 10 Assemblee |
Art. 23 Patrimonio |
Art. 11 Delegati |
Art. 24 Statuto |
Art. 12 Assemblea Nazionale |
Art. 25 Comitato Elettorale |
Art. 13 Consiglio Nazionale ed Esecutivo |
Art. 26 Regolamento |
Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
1.1 -
L'A.V.I.S. è stata fondata nel maggio dell'anno 1927 a Milano dal Dott.
Vittorio Formentano. Le modifiche statutarie succedutesi nel tempo hanno
adeguato l'Associazione alle nuove esigenze senza interromperne la continuità.
1.2 - Essa ha attualmente sede in Milano - Via Livigno n° 3 ed Ufficio di
rappresentanza in Roma, Via Imperia n° 1.
1.3 - Lo spostamento della sede può essere deciso dal Consiglio Nazionale senza
che ciò comporti modifica regolamentare.
2.1 - Il Volontario del sangue deve:
a. rifiutare qualunque compenso per le donazioni effettuate;
b. evitare di dare notizie atte ad individuare che si sia assoggettato a prelievo a favore di persone determinate;
c. fare capo, per le donazioni, esclusivamente all'AVIS in cui è iscritto, salve eccezioni determinate da causa di forza maggiore da segnalare, comunque, all'AVIS di appartenenza;
d. fornire al personale medico dati anamnestici veritieri;
e. osservare scrupolosamente le disposizioni impartite dal medici responsabili in ordine all'ammissibilità alle donazioni di sangue, alla loro periodicità ed alle visite di controllo;
f. comunicare le variazioni di indirizzo e telefono all'AVIS di appartenenza.
3.1 -
L'AVIS non ammette ingerenze di partiti politici o di altre organizzazioni: è
fatto divieto a chiunque di utilizzarne il nome, i servizi e le strutture per
scopi che non siano quelli associativi. Del pari, gli iscritti all'AVIS non
possono avvalersi della loro posizione all'interno dell'Associazione per fini
diversi da quelli istituzionali.
3.2 - In ossequio al principio democratico, ogni decisione legittimamente presa
è vincolante e deve essere rispettata da tutti.
3.3 - La foggia del distintivo e del labaro, la tessera di iscrizione e gli
elementi grafici di identificazione dell'A.V.I.S., sono fissati dal Consiglio
Nazionale per tutta l'Associazione.
3.4 - L’eventuale utilizzo di tessere diverse per forme e materiale, deve
essere preventivamente autorizzato dall’Esecutivo Nazionale.
4.1 - Oltre ai compiti attribuiti dalla Legge 20 febbraio 1950, N° 49, l'A.V.I.S. svolge a tutti i livelli le attività gestionali ed operative ad esso demandate dallo Stato, dalle Regioni e dagli altri Enti competenti, sia direttamente che attraverso la stipula di idonee convenzioni.
5.1 -
L'iscrizione all'A.V.I.S. deve essere richiesta per iscritto.
5.2 - La periodicità delle donazioni di sangue è stabilita per ciascun
donatore dai sanitari responsabili, nel rispetto delle leggi vigenti.
5.3 - Chi cessa di donare il sangue senza giustificato motivo e non partecipa
con continuità all’attività associativa, viene depennato dopo due anni
dall’ultima donazione.
5.4 - Le donazioni effettuate presso altre Associazioni, o comunque prima
dell'iscrizione all'A.V.I.S. sono valide ad ogni fine associativo purchè
documentate e prestate nel rispetto dei limiti di legge.
5.5 - La revisione degli elenchi degli iscritti deve essere effettuata dal
competente Consiglio Direttivo ogni anno, in corrispondenza con la convocazione
dell'Assemblea e con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.
5.6 - Ci si può iscrivere ad una sola A.V.I.S. di base scelta fra quella
esistente nel luogo di abituale dimora e quella del luogo in cui il donatore
presta la propria attività.
5.7 - Nel caso non esista un'A.V.I.S. nella località sopra indicata, la scelta
deve ricadere su una località ove opera l'Associazione. La successiva
costituzione di un'AVIS di base in detta località non comporta l'obbligo di
trasferimento alla stessa.
5.8 - Le modificazioni della abituale dimora o del luogo di lavoro, successive
all'iscrizione, non comportano l'obbligo di trasferimento alla diversa struttura
di base territorialmente competente.
5.9 - Chi non effettua donazioni, ma esplica con continuità funzioni non
retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo, acquista la
qualifica di Socio Collaboratore su delibera del Consiglio Direttivo competente.
5.10 - L'elettorato attivo e passivo spetta ai Soci Donatori a far tempo dalla
seconda donazione ed ai Soci Collaboratori un anno dopo la delibera del
Consiglio Direttivo citata nel comma precedente.
5.11 - Ogni struttura può inoltre istituire le categorie di: affiliato onorario
e affiliato sostenitore per coloro che si siano resi benemeriti
all'Associazione.
5.12 - Tali categorie non comportano l'acquisizione dell'elettorato attivo e
passivo; fermo tale limite, ciascuna struttura potrà autonomamente determinare
le prerogative da attribuire agli appartenenti alle dette categorie.
5.13 - L'attribuzione delle qualifiche di affiliato è valida nel solo ambito
territoriale della struttura che l'ha conferita.
5.14 - Le persone cui sono state attribuite tali qualifiche, non entrano nei
conteggi volti a determinare il numero dei soci in forza a ciascuna struttura di
base ed i diritti e doveri a tale numero collegati.
6.1 - È
compito primario dell'A.V.I.S. di ottenere l'iscrizione di un numero di donatori
adeguato alle necessità nazionali e di fare in modo che tutto il sangue
disponibile venga prelevato ed utilizzato proficuamente; tutte le iniziative che
l'A.V.I.S. adotta devono essere rivolte a questa finalità.
6.2 - Le A.V.I.S. che operano a livello superiore a quello di base devono
favorire la costituzione di strutture associative nel territorio di rispettiva
competenza.
6.3 - L'opera di proselitismo e propaganda deve essere svolta, ad ogni livello,
con pieno rispetto dell'etica associativa e non deve essere in contrasto con le
direttive e le linee generali di politica associativa debitamente adottate.
6.4 - Ogni struttura associativa ha la facoltà di editare periodici e fogli
illustrativi, nel rispetto ed ai fini di quanto indicato negli articoli 4 e 6
dello Statuto.
7.1 - Per
AVIS di base si intende la struttura associativa a diretto contatto con il
territorio. Ad essa spettano l'accoglimento delle domande di iscrizione dei soci
donatori, la nomina dei soci collaboratori ed il riconoscimento della qualifica
di affiliato.
7.2 - L'AVIS di base ha solitamente dimensioni corrispondenti al territorio di
un Comune: può inoltre operare sul territorio di più Comuni ovvero su una
parte del territorio di un singolo Comune.
7.3 - Dove le A.V.I.S. di base siano di dimensioni inferiori a quella comunale,
le norme regionali determineranno la suddivisione delle competenze tra
l'A.V.I.S. Comunale ed i Consigli Direttivi di tali AVIS. Le relative assemblee
comunali possono essere assemblee di delegati.
7.4 - Le altre strutture associative previste dall'art. 7.2 dello Statuto, ad
esclusione di quelle di dimensioni inferiori al territorio del Comune, possono
essere istituite tanto su di un territorio inferiore a quello provinciale che
superiore e costituiscono un livello di promozione e coordinamento sia
integrativo che sostitutivo di quello rappresentato dalle AVIS provinciali.
7.5 - Su delibera del Consiglio Nazionale possono essere create strutture
A.V.I.S. all'estero. In tale caso, il medesimo Consiglio determina le modalità
operative e di partecipazione alla vita associativa di dette strutture.
7.6 - Le AVIS Provinciali di Trento e di Bolzano nonché l'AVIS Svizzera sono
considerate a tutti gli effetti come AVIS regionali.
7.7 - Le strutture regionali e provinciali delle AVIS operanti all'estero o in
territori a Statuto speciale si adeguano all'ordinamento locale, fermo il
rispetto dei valori etici fondamentali dell'AVIS.
8.1 -
Tutti i Consigli Direttivi nominano nel proprio seno un Presidente, uno o due
Vice Presidenti, determinando, in tal caso, a quale di essi spetti la funzione
di vicario del Presidente, un Segretario ed un Amministratore; possono anche
attribuire ad altri Consiglieri incarichi specifici, determinandone le
competenze. Questi formano l'esecutivo.
8.2 - L'Esecutivo Nazionale non può essere composto da più di 9 (nove) membri.
8.3 - Alle riunioni dei Consigli Comunali, Provinciali e Regionali devono essere
invitati, senza diritto di voto, i soci eletti nei Consigli Direttivi Superiori
appartenenti al territorio di competenza di detti Consigli.
8.4 - A livello di base, i Consigli Direttivi nominano un Direttore Sanitario
con compiti di indirizzo e di coordinamento per la tutela della salute del
donatore e per il controllo della raccolta del sangue in collegamento con le
strutture trasfusionali pubbliche competenti per territorio.
8.5 - Tale Direttore Sanitario, ove svolga la sua funzione gratuitamente, può
acquisire la qualifica di Socio Collaboratore.
Art. 9 - COSTITUZIONE E SCIOGLIMENTO
9.1 -
Sull'accordo di un numero di donatori che sarà stabilito dalle Normative
Regionali e che risiedano o svolgano attività nel territorio di competenza
anche se iscritti ad altre A.V.I.S., viene formato un Comitato per la
costituzione dell'A.V.I.S. di base, con un direttivo di almeno 3 (tre) membri.
9.2 - Tale costituzione è deliberata dai donatori operanti nel territorio,
convocati in assemblea dal detto direttivo, che resta in carica sino
all'elezione delle cariche sociali.
9.3 - Ogni nuova A.V.I.S. di base deve essere messa in grado dal competente
organismo superiore di intonare la propria attività alle norme di Statuto e
Regolamento associativo. È pertanto compito dell'organismo suddetto fornire
alla nuova A.V.I.S. di base copia dello Statuto e del Regolamento associativo
nonchè il materiale di primo impianto.
9.4 - In mancanza di organismo territorialmente competente, gli incarichi di cui
al precedente comma competono all'organismo che opera a livello immediatamente
superiore.
9.5 - Ad esclusione della Regione della Valle d'Aosta e delle Provincie autonome
di Trento e Bolzano, nonchè dell'A.V.I.S. Svizzera, devono costituirsi A.V.I.S.
Provinciali, o strutture consimili, in tutte le Provincie in cui operino almeno
due A.V.I.S. di base ed A.V.I.S. Regionali in tutte le Regioni ove operino
almeno due A.V.I.S. Provinciali o equipollenti; mancando tali condizioni
l'A.V.I.S. di base avrà competenza anche provinciale e quella provinciale o
equipollente, competenza anche regionale.
9.6 - La costituzione di tali A.V.I.S. è deliberata da un'assemblea formata da
tutti i componenti dei Consigli direttivi esistenti a livello immediatamente
inferiore.
9.7 - Esse sono gestite, sino alla prima assemblea dei delegati, da un comitato
provvisorio nominato in sede di costituzione.
9.8 - Lo scioglimento è deliberato, a livello di base, dalle assemblee
straordinarie dei soci e, ai livelli superiori, dai delegati.
9.9 - Di ogni costituzione o scioglimento deve essere data sollecita
comunicazione al Consiglio Nazionale e a tutti gli altri Consigli interessati.
9.10 - Le norme regionali determinano la percentuale delle quote dovute per
l'anno di costituzione dalle nuove strutture; l'importo dovuto alla struttura
nazionale sarà comunque pari all'ammontare pieno della quota moltiplicato per
il numero di soci in forza al 31 dicembre di ogni anno.
9.11 - L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento di un'A.V.I.S.
deve accertare le eventuali posizioni debitorie che non possano essere coperte
dalle poste attive del bilancio e decidere le modalità di rientro.
9.12 - Ove sussistano poste passive assunte in violazione delle leggi, dello
Statuto o del Regolamento, l'Assemblea ne farà carico ai Consiglieri ed ai
Sindaci in carica al momento della loro assunzione, con esclusione degli assenti
o dei dissenzienti.
10.1 - Le
assemblee Comunali, Provinciali e Regionali, così come quelle delle altre
strutture di cui al precedente art.7, sono convocate secondo le norme regionali.
10.2 - In tutte le strutture l'avviso di convocazione deve portare l'ordine del
giorno ed essere accompagnato, escluse le strutture di base, dai bilanci e dalla
relazione. Esso deve pervenire, salvo il disposto dell'art. 12.2 e 12.3 presente
Regolamento, con almeno 15 giorni di anticipo.
10.3 - Ad ogni assemblea deve essere invitato l'organismo superiore.
10.4 - Ogni assemblea deve eleggere il Presidente ed il Segretario e della
stessa deve essere redatto il verbale, sottoscritto dai predetti. Le norme
regionali possono determinare casi di votazione segreta oltre a quanto previsto
dallo Statuto.
10.4.1 Per tutte le Assemblee è prevista la Commissione Verifica Poteri,
nominata per un triennio dall’Assemblea elettiva, con i compiti di cui al
successivo articoli 11 per le Assemblee formate da delegati e con il compito di
accertare ed attestare gli aventi diritto al voto fra i presenti all’Assemblea
formata da soci.
10.5 - Le votazioni palesi avvengono per interpello di tutti i presenti. Per le
votazioni segrete deve essere predisposta idonea scheda.
10.6 - Tutte le assemblee dovranno essere coordinate cronologicamente in maniera
tale che, sin dalle assemblee di base, i donatori possano esprimere il proprio
parere sugli argomenti che saranno dibattuti nelle assemblee superiori.
10.7 - Tutte le assemblee sino alla fase regionale dovranno svolgersi entro il
30 aprile di ciascun anno.
10.8 - L'Assemblea Nazionale deve essere convocata tra il 20 maggio ed il 30
giugno di ogni anno.
10.9 - Dove non siano costituite A.V.I.S. Regionali o Provinciali, la
partecipazione all'Assemblea Nazionale ed alle Assemblee Regionali di pertinenza
avverrà da parte degli organi rappresentativi delle A.V.I.S. di base. In tal
caso l'assemblea dell'A.V.I.S. di base dovrà eleggere i delegati all'assemblea
regionale o all'Assemblea Nazionale nelle proporzioni stabilite dall'art. 12
dello Statuto Associativo.
10.10 - I membri dei Consigli Direttivi, dei Collegi dei Sindaci e dei Probiviri
delle strutture superiori a quelle di base hanno diritto di voto nelle
rispettive assemblee se siano anche delegati.
L'Assemblea può nominare tre o più questori di sala per la conta dei voti e
per gli altri controlli necessari.
Art.11 -
DELEGATI 11.1 -
Tutte le assemblee, ad esclusione di quelle delle A.V.I.S. di base e salvo, per
queste ultime, il disposto dell'art. 7.3 che precede, sono formate da delegati
nominati dalle assemblee delle strutture inferiori.
11.2 - I delegati sono determinati in base al numero dei soci aventi i requisiti
di cui all'art. 5 che precede; fermo restando che tale numero non potrà mai
superare di oltre un terzo il numero delle donazioni effettuate nell'anno di
riferimento ne essere inferiore al terzo di tale numero.
11.3 - La regolare posizione dei delegati è accertata, ad ogni livello, dalla
Commissione Verifica Poteri, sulla base della documentazione inviata dalle
strutture inferiori ed attestante la regolare designazione dei delegati, il
numero dei soci al 31 dicembre dell’anno precedente e l’avvenuto pagamento
delle previste quote associative.
In difetto tali delegati perdono il diritto al voto.
11.4 - In difetto tali delegati interessati perdono il diritto di voto.
11.5 - È compito della Commissione Verifica Poteri convocare, se del caso, i
responsabili delle A.V.I.S. che hanno posizioni anomale.
Eventuali contrasti tra le A.V.I.S. interessate e la Commissione Verifica Poteri
debbono essere, da quest'ultima, segnalati in tempo utile all'assemblea, che
delibera in merito a maggioranza.
Art. 12
- ASSEMBLEA NAZIONALE 12.1 - La
sede dell'Assemblea Nazionale è stabilita dal Consiglio Nazionale. 12.2 - Il
relativo avviso di convocazione deve essere spedito entro la fine di marzo per
lettera raccomandata alle A.V.I.S. Regionali accompagnato dalla bozza della
relazione, dal bilancio dell'anno precedente, dal preventivo e da ogni altro
documento necessario ad un completo dibattito.
12.3 - Quando l'Assemblea è convocata per il rinnovo delle cariche, l'avviso di
convocazione, con la sola indicazione dei principali temi da dibattere deve
essere spedito entro il 31 dicembre precedente mentre la bozza di relazione, il
bilancio dell'anno precedente, ed il bilancio triennale di previsione con il
relativo programma operativo devono essere spediti alle A.V.I.S. Regionali entro
la fine di marzo.
12.4 - Le A.V.I.S. Regionali trasmettono tali documenti alle A.V.I.S. di base
per il tramite delle A.V.I.S. Provinciali o delle altre strutture consimili
esistenti.
12.5 - Le A.V.I.S. Regionali o, in mancanza, quelle di livello inferiore, devono
far pervenire alla segreteria della Sede Nazionale, almeno 15 giorni prima della
data dell'Assemblea, copia del verbale dell’Assemblea del proprio livello
(contenente, fra l’altro, i dati anagrafici dei delegati designati) copia del
verbale della Commissione Verifica Poteri (attestante, fra l’altro, il numero
dei soci al 31 dicembre dell’anno precedente ed il numero delle donazioni fate
con riferimento all’anno precedente), copia della relazione associativa e dei
bilanci approvati dall’Assemblea e documentazione attestante l’avvenuto
versamento delle previste quote associative.
12.6 - La Segreteria Nazionale provvede in tempo utile a sottoporre la
documentazione pervenutale alla Commissione Verifica Poteri.
12.7 - La Commissione Verifica Poteri è nominata dall'Assemblea Nazionale, in
numero di 5 (cinque) membri più 5 (cinque) supplenti scelti fra una rosa di
nominativi indicati dai capi delegazione e durerà in carica per un triennio.
A parità di voto si terrà conto della anzianità di iscrizione all'AVIS.
12.8 - Essa sarà convocata per l'espletamento dell'incarico demandatole dal
Segretario Nazionale.
12.9 - Le quote associative di spettanza della Sede Nazionale sono stabilite
dall'Assemblea Nazionale per il triennio e vengono versate, esclusivamente per
il tramite delle A.V.I.S. Regionali - od in loro mancanza dagli organismi
inferiori - in unica soluzione ovvero in due rate eguali, la prima scadente il
30 aprile e la seconda il 30 ottobre di ciascun anno.
In caso di ritardato pagamento, sulle somme dovute, decorrono gli interessi di
legge. 12.10 - Le quote associative sono stabilite in unica misura e in
relazione dei numero dei Soci calcolato come previsto all'art. 11, comma 2.
12.11 - La presentazione dei bilanci consuntivi deve essere completata dalla
relazione del Consiglio che illustri la gestione svolta; entrambi i documenti
formano un unico atto e sono oggetto di una unica votazione.
12.12 - In caso di decadenza del Consiglio Nazionale per delibera dell'Assemblea
o per la mancata approvazione del bilancio si applicano gli artt. 10.10 e 10.11
dello Statuto. 12.13 - La Presidenza dell'Assemblea Nazionale determinerà il
numero ed il tempo di ciascun intervento.
Art. 13
- CONSIGLIO NAZIONALE ED ESECUTIVO
13.1 - I Consiglieri Nazionali sono 45 e vengono designati dalle Assemblee
Regionali.
13.2 - I seggi in Consiglio Nazionale vengono assegnati alle A.V.I.S. Regionali
applicando il metodo d’Honts e cioè dividendo il numero dei soci di ogni
A.V.I.S. Regionale per 1, 2, 3, 4.... sino a concorrenza del numero dei
Consiglieri da eleggere e scegliendo, quindi, fra i quozienti così ottenuti per
tutte le A.V.I.S. Regionali, i più alti fino all’assegnazione di tutti i
Consiglieri.
Tuttavia, al fine di assicurare quanto previsto dall’art. 13 secondo comma
dello Statuto, i primi 22 Consiglieri vengono assegnati ai primi quozienti delle
singole A.V.I.S. Regionali, prescindendo dalla loro consistenza, proseguendo poi
nell’assegnazione a partire dal più alto fra i secondi quozienti delle
singole A.V.I.S. Regionali.
13.3 - Eventuali rinunce da parte di un'A.V.I.S. Regionale, ad uno o più
Consiglieri ad essa spettanti, non danno diritto ad incrementare il numero dei
Consiglieri spettanti alle altre A.V.I.S. Regionali. In tal caso, in deroga a
quanto previsto dall'art. 13.1, il numero degli stessi si ridurrà
corrispondentemente.
13.4 - I supplenti vengono designati dalle A.V.I.S. Regionali in numero adeguato
alla propria rappresentanza.
13.5 - I candidati alle cariche nazionali debbono essere proposti dall'Assemblea
dell'A.V.I.S. di base cui sono iscritti, o approvati, se eletti, dall'Assemblea
di base dell'anno successivo. Ove manchi tale approvazione l'eletto decade.
13.6 - Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a 3 (tre)
riunioni consecutive, decade dall'incarico.
13.7 - Il Presidente nazionale presiede il Consiglio Direttivo e l'Esecutivo; li
convoca e ne fissa gli o.d.g.
13.8 - Il Presidente coordina le attività del Consiglio e dell'Esecutivo;
convoca l'Assemblea Nazionale.
13.9 - I Vice Presidenti collaborano con il Presidente. In caso di assenza o di
impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente Vicario.
13.10 - Il Segretario dirige e controlla il funzionamento degli uffici di
segreteria, impartisce le disposizioni al personale dipendente per l'attuazione
delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Esecutivo e ne sorveglia
l'esecuzione, ha le funzioni di capo del personale per i dipendenti e propone
all'Esecutivo tutti i provvedimenti del caso.
Procede alla stesura dei verbali ed è responsabile della loro tenuta.
13.11 - L'Amministratore sovrintende alle attività patrimoniali ed
amministrative della sede nazionale; predispone i bilanci consuntivi e
preventivi; coordina i dati amministrativi pervenuti dalle A.V.I.S. Regionali ed
assimilate.
13.12 - Il Consiglio Nazionale determina, nella sua prima riunione, le aree
dipartimentali che compongono l'Esecutivo e procede a delegare allo stesso i
compiti che riterrà di affidargli.
13.13 - Per espletare i compiti loro affidati, il Consiglio Nazionale e
l'Esecutivo si avvalgono di un Comitato Medico, designato dal Consiglio, a cui
affidano di volta in volta incarichi specifici diretti alla verifica
dell'operato dei servizi tecnici nella cui gestione l'Associazione è
interessata.
13.14 - Il Consiglio Nazionale e l'Esecutivo si avvalgono di esperti esterni
quando se ne ravvisi l'opportunità.
13.15 - Le A.V.I.S. che, nei limiti temporali e operativi in cui ciò sarà
consentito dalle norme vigenti, intendono trasferire unità di sangue in altre
Regioni, oltre ad ottenere le autorizzazioni previste dalle stesse leggi, devono
ottenere l'autorizzazione delle A.V.I.S. Regionali di origine e di destinazione.
13.16 - L'eventuale rifiuto deve essere motivato e sottoposto al giudizio del
Consiglio Nazionale. Le modalità essenziali di tale trasferimento, in
particolare per quanto attiene ai quantitativi ed ai rimborsi, devono essere
comunicate al Consiglio Nazionale per il tramite delle A.V.I.S. Regionali
interessate.
Sono fatti salvi i casi di comprovata urgenza da comunicarsi al più presto.
13.17 - Il Consiglio Nazionale o il Consigliere cui sia affidato il
coordinamento regionale convoca almeno due volte all'anno, in riunione
collegiale, i Presidenti delle A.V.I.S. Regionali regolarmente costituite, a cui
sottopone quanto ritiene utile per un proficuo scambio di idee ed esperienze
associative.
13.18 - I Presidenti Regionali devono inoltre essere convocati quando lo
richiedano almeno 5 (cinque) Consigli Regionali, indicandone gli argomenti. I
pareri espressi, singolarmente o collegialmente, dai Presidenti Regionali hanno
carattere informativo e consultivo; debbono essere portati a conoscenza del
Consiglio Direttivo per opportuna informazione e per l'assunzione di eventuali
delibere.
13.19 - Qualora dovessero venire prese decisioni su scelte operative o progetti
comportanti spese non comprese nel bilancio preventivo approvato in sede
assembleare, deve essere acquisito il parere obbligatorio dei Presidenti
Regionali.
13.20 - In tale caso, ciascun Presidente Regionale partecipa alle decisioni con
un numero di voti pari al numero dei soci denunciati al 31 dicembre dell'anno
precedente nella propria Regione.
13.21 - In via ordinaria, il consiglio Nazionale si riunisce 3 (tre) volte in un
anno: la prima dopo l'Assemblea, per deliberare i programmi generali, gli
impegni di spesa e le deleghe all'Esecutivo; una seconda, di controllo, nel
corso dell'anno compreso tra le due Assemblee; una terza, di verifica, prima
dell'Assemblea successiva. Si riunisce inoltre ogni volta che il Presidente o
l'Esecutivo lo ritenga necessario oppure quando lo richieda un quarto dei
Consiglieri.
13.22 - Ogni Consigliere ha diritto di chiedere la discussione di argomenti da
lui proposti. A tal fine, dovrà indirizzare al Presidente una richiesta di
inserimento di tali argomenti nell'o.d.g.
13.23 - Il Presidente, compatibilmente con le altre materie da discutere e con
le relative urgenze, inserisce l'argomento nell'o.d.g. della prima riunione di
Consiglio o, al più tardi, di quella successiva.
Art. 14
- COLLEGIO DEI SINDACI
14.1 - I primi tre fra gli eletti assumono la carica di sindaco effettivo, gli
altri due di supplente.
14.2 - Al suo insediamento il Collegio elegge - scegliendolo fra i tre membri
effettivi - il Presidente.
14.3 - I sindaci effettivi devono essere invitati alle riunioni del Consiglio
Direttivo e dell'Esecutivo.
14.4 - Ciascun sindaco effettivo è singolarmente investito dell'attività di
controllo della contabilità e della regolarità formale degli atti
amministrativi del Consiglio Direttivo della struttura di appartenenza.
14.5 - Il Presidente deve convocare il collegio almeno ogni novanta giorni per
un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili,
fatta salva la facoltà di ciascun membro di esercitare singolarmente in ogni
momento tale controllo. 14.6 - Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del
conto consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, consuntivo prima della
sua presentazione all'Assemblea, alla quale espone la propria relazione.
14.7 - Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale; copia di
questo va inviata al proprio Consiglio Direttivo nonché al Collegio dei Sindaci
della struttura superiore.
14.8 - I Sindaci hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali rilievi negativi,
oltre che al Consiglio Direttivo della propria struttura ed all'Assemblea, anche
al Consiglio Direttivo ed al Collegio Sindacale della struttura superiore.
14.9 - E' facoltà del Collegio inviare copia dei verbali delle adunanze al
Collegio dei Probiviri della propria struttura.
14.10 - Nella ipotesi di gravi inadempienze, il collegio dei Sindaci può adire
direttamente il Collegio dei Probiviri competente per la richiesta di urgenti
provvedimenti cautelari. 14.11 - Alle attività del Collegio sindacale si
applicano le norme dettate in proposito, dal Codice Civile.
Art. 15 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI 15.1 - Al suo insediamento, il Collegio elegge, scegliendolo fra gli effettivi, il Presidente. 15.2 - I primi tre fra gli assumono la carica di membro effettivo, gli altri due di supplente. 15.3 - La competenza a conoscere della controversia spetta:
1) Nel caso di controversia tra soci:
1.1) se i soci non rivestono cariche o rivestono cariche allo stesso livello;
1.1.1) ove appartengano alla stessa struttura, al Collegio della medesima
struttura;
1.1.2) ove appartengano a strutture diverse, al Collegio della struttura del
convenuto.
2) Nel caso di controversie tra strutture:
2.1) ove siano coinvolte una o più strutture regionali, al collegio Nazionale;
2.2) ove ciano coinvolte una o più strutture provinciali, al Collegio della
Regionale di appartenenza se comune ovvero al Collegio Regionale della parte
convenuta;
2.3) ove siano coinvolte solo strutture comunali, al Collegio della Provinciale
di appartenenza se comune ovvero al Collegio Provinciale della parte convenuta.
3) Nel caso di controversia tra soci e strutture:
3.1) se tra un socio e gli organi della propria AVIS di base, al Collegio
dell'AVIS di base;
3.2) se tra un socio e gli organi di un'altra AVIS di base, al Collegio
dell'AVIS di base del socio;
3.3) se tra un socio e gli organi di una AVIS di livello superiore, al Collegio
di pari livello avente competenze sul territorio del socio;
3.4) se tra un titolare di cariche e gli organi della propria struttura, al
Collegio del livello immediatamente superiore;
3.5) se tra un titolare di cariche e gli organi di un'altra struttura, al
Collegio dell'AVIS del livello immediatamente superiore avente competenza sul
territorio del titolare di cariche; 3.6) se tra un titolare di cariche e gli
organi di un livello superiore, al Collegio di tale livello ove comune, al
Collegio del corrispondente livello del territorio del titolare di cariche se
diverso.
4) Nel caso di procedimenti disciplinari, ove non rientranti nella casistica
sopra riportata:
4.1) nei confronti di un socio, al Collegio della sua AVIS di base;
4.2) nei confronti di un titolare di cariche, al Collegio del livello
corrispondente della carica più alta ricoperta dal medesimo.
15.4 - Il
ricorso ha forma scritta e deve essere sempre sottoscritto personalmente dalla
parte e presentato - corredato di tutti i mezzi di prova - al Collegio
competente entro il termine perentorio di novanta giorni dal fatto che vi ha
dato origine o dalla conoscenza di esso. Non costituisce nullità la
presentazione del ricorso avanti ad un Collegio incompetente, che, d'ufficio,
provvederà alla trasmissione degli atti e dei documenti al collegio competente.
15.5 - Sul conflitto di competenza decide il Giurì.
15.6 - Il Presidente, ricevuto il ricorso, provvede alla convocazione del
Collegio, integrandolo, all'occorrenza con un supplente e nomina - se ritiene di
non stenderlo personalmente - un segretario per la redazione del verbale.
15.7 - Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e con
l'assistenza, se lo ritiene, di uno o più difensori di fiducia sia a mezzo di
procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso.
15.8 - Il Collegio, nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale, non è
legato a formalità di rito e decide secondo equità. Deve tuttavia:
15.9 - Di ogni riunione del
Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai giudicanti e, se
estraneo al Collegio, dal Segretario verbalizzante.
15.10 - La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni - salvo
proroga giustificata - e comunicata, a cura del Presidente con lettera
raccomandata A/R, entro i quindici giorni successivi alle parti ed ai loro
eventuali difensori.
15.11 - La decisione deve contenere l'indicazione dell'organo associativo che ha
l'obbligo di porre la stessa in esecuzione. In difetto, vi provvede in via
surrogatoria il Consiglio Direttivo della struttura immediatamente superiore.
15.12 - L'impugnazione della decisione di primo grado può essere proposta,
mediante deposito del ricorso avanti il collegio dei Probiviri della struttura
superiore e comunicata alla eventuale controparte entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla comunicazione.
15.13 - L'impugnazione sospende l'efficacia della decisione. Il Collegio
d'appello ha facoltà, a richiesta di chi vi abbia interesse, di prendere
provvedimenti cautelari in via provvisoria in attesa della decisione definitiva.
15.14 - Nel giudizio di appello si applicano le medesime norme di procedura del
giudizio di primo grado.
15.15 - Le sanzioni sono costituite dalla:
a. censura scritta;
b. sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi, dalla qualifica e dalla attività di socio. Pendente il periodo di sospensione, il socio perde tutti i diritti sociali, salvo quello di effettuare la donazione. Al socio titolare di carica è altresì inibita l'attività inerente alla carica stessa per tutto il periodo della sospensione. Il socio sospeso per decisione passata in giudicato può essere candidato alle cariche sociali solamente dopo che la sanzione sia stata scontata o revocata.
c. espulsione dalla associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica, con l'obbligo di restituzione della tessera.
15.16 - Il
socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in giudicato della
decisione, può essere riammesso nell'associazione, previo parere favorevole
della struttura di base cui si rivolge per la riammissione, con provvedimento
del Presidente nazionale.
15.17 - Il Segretario nazionale cura la tenuta del registro dei soci espulsi e
ne da comunicazione, a richiesta motivata, agli organi associativi.
15.18 - Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità della violazione
commessa ed alla entità del discredito subito dalla associazione, fatto salvo
in ogni caso, il diritto della struttura lesa al risarcimento del danno subito.
15.19 - Tutte le sanzioni sono irrogate dal Collegio dei Probiviri competente.
Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Consiglio Direttivo dell'AVIS di
appartenenza, nel deferire il Socio al Collegio dei Probiviri, può
contestualmente disporne la sospensione cautelare. Tale sospensione cautelare
deve essere confermata dal Collegio dei Probiviri nei 20 giorni dal deferimento.
16.1 -
L'elezione del Giurì avviene su lista unica recante - in ordine alfabetico - il
nominativo dei candidati con l'indicazione della Regione di appartenenza.
16.2 - All'atto dell'insediamento i membri del Giurì eleggono il Presidente, il
vice Presidente ed il Segretario, che formano l'Ufficio di Presidenza.
16.3 - Il Giurì Nazionale ha sede in Milano, presso l’A.V.I.S. Nazionale.
16.4 - Il ricorso avanti al Giurì Nazionale, sottoscritto dal ricorrente e
dall’eventuale suo difensore e corredato di tutti i mezzi di prova, ha forma
scritta, e deve essere depositato o inviato al Giurì medesimo entro trenta
giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato.
16.5 - Il Presidente, ricevuto il ricorso, nomina fra i membri del Giurì un
relatore istruttore, assegna alla controparte il termine di trenta giorni per la
spedizione o il deposito di eventuale controricorso e fissa la data del
dibattimento. A cura del Segretario tali adempimenti sono comunicati alle parti
ed ai loro eventuali difensori.
16.6 - Il Giurì Nazionale giudica a maggioranza assoluta, in caso di parità
prevale il voto di chi presiede.
16.7 - Salvo che motivate ragioni di opportunità, di incompatibilità, di
volontaria astensione o di ricusazione non impongano diversamente, nella
formazione del Collegio giudicante l'Ufficio di Presidenza segue il criterio
della rotazione.
16.8 - Il Presidente del Collegio giudicante nomina fra i membri del Collegio
medesimo un relatore istruttore e, al termine dell'istruttoria, fissa la data
del dibattimento.
16.9 - La decisione del Giurì Nazionale è pronunciata, salvo motivata proroga,
entro centocinquanta giorni dal deposito del ricorso introduttivo.
16.10 - Le decisioni del Giurì Nazionale, inappellabili, sono immediatamente
esecutive.
16.11 - La decisione del Giurì Nazionale è comunicata alle parti, ai loro
eventuali difensori ed al Consiglio Nazionale, che ne delibera senza indugio
l’attuazione, indicando la struttura associativa interessata che deve dare
esecuzione alla decisione medesima.
16.12 - Il Giurì Nazionale, oltre che giudice di secondo grado delle decisioni
del Collegio Nazionale dei Probiviri, giudica altresì:
a. su eventuali conflitti di competenza fra collegi diversi di probiviri (art. 15 lett. d) del Regolamento);
b. quale giudice di terzo grado unicamente nei ricorsi avverso decisioni comportanti l’espulsione dalla Associazione, limitatamente alla legittimità della sanzione (art. 15, ultimo comma dello Statuto).
17.1 - La
carica sociale deve essere accettata dall'eletto.
17.2 - L'accettazione può essere formulata oralmente avanti al Presidente del
Comitato elettorale o mediante comunicazione scritta fatta pervenire allo
stesso.
17.3 - L'accettazione deve risultare da apposito verbale redatto dal Presidente
del Comitato elettorale.
17.4 - In ogni organo non può essere sostituita o cooptata più della metà dei
suoi membri.
17.5 - Quando ciò non sia possibile, le funzioni del Consiglio Direttivo
carente vengono assunte da un Commissario nominato dal Consiglio Direttivo della
struttura superiore e quelle dei Collegi carenti vengono assunte dal
corrispondente Collegio della struttura superiore, fino alla scadenza del
mandato triennale, se a tale termine mancano meno di dodici mesi.
17.6 - Se alla scadenza del mandato triennale manca più di un anno, l'assemblea
annuale sarà convocata anche per la elezione dell'organo decaduto. I membri così
eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato ordinario triennale.
17.7 - La carica di Presidente, di Vice Presidente, di Segretario e di
Amministratore non può essere ricoperta nella medesima struttura associativa
per più di due mandati consecutivi, salvo che nelle strutture con meno di
cinquecento soci.
17.8 - Ai fini di cui al comma precedente, non entra nel computo il periodo in
cui la carica è stata ricoperta a seguito di cooptazione o di sostituzione. La
volontaria dimissione non costituisce interruzione della continuità.
17.9 - Allo stesso livello il socio può ricoprire una sola carica.
17.10 - I membri del Collegio Sindacale non possono far parte del Collegio
Sindacale della struttura immediatamente inferiore nè possono, in ogni caso,
esercitare la propria attività in strutture nelle quali ricoprono una qualsiasi
carica associativa.
In tale ultima ipotesi vengono sostituiti da un membro supplente.
17.11 - La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del
Collegio dei Probiviri della struttura sia immediatamente superiore sia
immediatamente inferiore, nonchè di membro del Consiglio Direttivo della
struttura immediatamente inferiore.
I membri del Collegio dei Probiviri non possono in ogni caso esercitare la
propria attività in controversie ove sono interessate le strutture associative
di appartenenza sia in quelle ove svolgono attività dirigenziale, sindacale o
giurisdizionale.
In tale ipotesi vengono sostituiti da un membro supplente.
17.12 - Si ha in ogni caso incompatibilità in presenza di rapporti di famiglia,
di affari, di lavoro e di ogni altro genere, che siano in contrasto con gli
interessi dell'associazione.
17.13 - I membri eletti alle cariche sociali possono essere dichiarati decaduti
dalla struttura che ha provveduto alla elezione. In tale ipotesi, la struttura
che ha deliberato la decadenza deve provvedere alla elezione per la sostituzione
dei membri decaduti. I soci così eletti durano in carica fino alla scadenza del
mandato triennale ordinario.
17.14 - Nella ipotesi di parità di voti, risulta eletto alla carica il socio
con la maggiore anzianità di iscrizione. In caso di ulteriore parità, il socio
con il maggior numero di donazioni e, in caso di ulteriore parità, il socio più
anziano di età.
17.15 - Le attività prestate dal socio in relazione alla carica ed alla
funzione ricoperte sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute
e documentate, con esclusione di compensi sotto qualsiasi forma o di indennizzi
per mancato guadagno.
Art. 18 - FUNZIONI DI CONTROLLO
18.1 - Gli
organi associativi hanno la facoltà di esercitare il controllo unicamente sulla
attività delle strutture immediatamente inferiori.
18.2 - Al fine di consentire i controlli di cui al precedente comma, gli organi
della struttura controllanda devono consentire l'accesso a tutti i registri ed a
tutti i documenti, nonchè evadere ogni richiesta di copie e di informazioni.
18.3 - Nella ipotesi di omessa evasione delle richieste di cui al comma
precedente, l'organo superiore può predisporre l'invio di propri incaricati
presso la struttura controllanda per la acquisizione dei documenti e delle
informazioni.
18.4 - Qualora la struttura competente ad esercitare il controllo non vi
provveda, tale attività viene esercitata - in via surrogatoria e nell'ordine -
dalle strutture superiori.
18.5 - Gli organi della struttura nazionale, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 18 dello statuto, hanno la facoltà di chiedere a qualsiasi struttura
associativa la trasmissione, entro un termine fissato, di notizie, informazioni,
atti e documenti.
18.6 - Gli eventuali rilievi, motivati, devono contenere l'indicazione del
termine entro il quale gli organi della struttura controllata devono
regolarizzare la posizione oggetto del rilievo.
18.7 - Qualora la struttura controllata non provveda nel termine fissato, il
Consiglio Direttivo della struttura superiore vi provvede in via surrogatoria.
18.8 - Il provvedimento di cui al precedente comma può essere impugnato avanti
al collegio dei probiviri.
18.9 - Qualora l'organo della struttura inferiore non ottemperi al provvedimento
della struttura superiore o non impugni il provvedimento avanti al Collegio dei
probiviri, è dichiarato decaduto con delibera del Consiglio Direttivo della
struttura superiore. Con tale delibera viene altresì nominato un Commissario
per la ordinaria amministrazione, ai sensi del V e VI comma dell'art. 17 del
regolamento.
18.10 - Qualora vi sia pericolo nel ritardo, il Consiglio Direttivo della
struttura controllante può chiedere al Collegio dei probiviri competente a
norma dell'art. 15, l'emissione di un provvedimento urgente di natura cautelare.
Il Collegio provvede nel termine di 10 giorni dalla richiesta.
18.11 - Il Presidente Nazionale, sentito l'Esecutivo, ha la facoltà di emettere
nei confronti degli organi di ogni struttura associativa - in caso di necessità
ed urgenza - provvedimenti di natura cautelare, dandone comunicazione al
Consiglio Nazionale, a tutti gli organi della struttura interessata nonché al
Consiglio Direttivo della struttura superiore.
18.12 - Il provvedimento di cui al precedente comma può essere impugnato avanti
al Collegio nazionale dei probiviri, a norma dell'art. 15 del regolamento.
Art. 19 - RAPPORTI CON GLI ORGANI PUBBLICI
19.1 - I
rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione, in
particolare nel settore della sanità, devono essere intrattenuti dalle
strutture associative di pari livello territorialmente competenti.
19.2 - Il consiglio Direttivo della struttura territorialmente competente
provvede alla nomina dei rappresentanti dell'associazione nell'ambito degli
organismi previsti dalla legge o dalle convenzioni.
19.3 - Nella ipotesi che più strutture associative territoriali siano
interessate alla attività di cui al capoverso precedente, vi provvede il
Consiglio Direttivo della struttura superiore, sentiti i Consigli Direttivi
delle strutture inferiori.
Art. 20 - COMPETENZE REGIONALI
20.1 - Le
strutture regionali godono di piena autonomia normativa, amministrativa e
gestionale.
20.2 - Le normative regionali e le modifiche alle stesse devono essere
comunicate in copia conforme alla sede nazionale, unitamente all'estratto della
delibera dell'assemblea straordinaria che le ha approvate.
20.3 - L'Esecutivo Nazionale, entro il termine di centoventi giorni dalla
ricezione, deve deliberare il giudizio di conformità delle norme regionali a
quelle dello Statuto e del Regolamento, o comunicare al Consiglio Regionale
interessato i rilievi.
20.4 - Il silenzio, nel termine di cui al precedente comma, equivale ad assenso.
20.5 - L'Esecutivo nazionale ha peraltro, in ogni momento, la facoltà di
formulare rilievi alle norme regionali.
20.6 - Se l'AVIS Regionale interessata non provvede in conformità in occasione
della prima assemblea regionale, o questa non vi si adegua, l'Esecutivo
Nazionale investe della controversia il Collegio nazionale dei probiviri, che si
deve pronunciare nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dei ricorso,
salvo motivata proroga di egual termine.
20.7 - Avverso la decisione del Collegio è ammesso il ricorso al Giurì
Nazionale, che deve pronunciarsi nel medesimo termine di cui al precedente
comma.
20.8 - Le norme regionali acquistano efficacia dopo la delibera di conformità
dell'Esecutivo nazionale o il passaggio in giudicato della decisione dell'organo
giurisdizionale.
20.9 - Le altre associazioni del volontariato del sangue, rette da norme
compatibili con quelle di legge e dello Statuto dell'AVIS, possono concordare
con la struttura avisina regionale le modalità di rapporti di collaborazione
nel comune interesse.
20.10 - Nella ipotesi di cui al II comma dell'art. 5 dello Statuto, la struttura
regionale territorialmente competente può associare le altre organizzazioni del
volontariato per almeno tre anni consecutivi ed impegnarsi, comunque, al
versamento delle quote associative a favore dell'AVIS Nazionale per un termine
analogo.
20.11 - Le normative regionali devono prevedere la modalità dell'esercizio del
diritto di accesso agli atti ed ai documenti delle strutture avisine, ai sensi
dell'art. 24, IV comma, della legge 241/90.
Art. 21 - AUTONOMIE PERIFERICHE
21.1 - Le
strutture associative, con la più ampia autonomia sancita dallo Statuto,
deliberano i propri bilanci, adottano i provvedimenti necessari alla propria
attività ed al proprio funzionamento, nominano i propri rappresentanti,
intrattengono rapporti con gli organi e gli uffici della Pubblica
Amministrazione al proprio livello e, conseguentemente, sono pienamente autonome
sul piano sostanziale e processuale.
21.2 - L'assunzione di obbligazioni senza l'osservanza delle norme di Legge, di
Statuto e di Regolamento - rilevata dal Collegio sindacale o dall'Autorità
giudiziaria - comporta, nella ipotesi di dolo o colpa grave, la decadenza dalla
carica dei Consiglieri che le hanno deliberate e dei sindaci che vi hanno
eventualmente concorso.
21.3 - Il Presidente del Consiglio Direttivo della struttura superiore, su
parere conforme dell'Esecutivo nazionale, ha facoltà di procedere
giudizialmente nei confronti dei responsabili per il risarcimento del danno
subito dalla struttura interessata.
21.4 - Le strutture regionali, provinciali od equipollenti e di base hanno la
facoltà di richiedere singolarmente l'erezione in persona giuridica privata e
l'iscrizione nei registri tenuti dalla Pubblica Amministrazione.
22.1 - Le
benemerenze sono di unica foggia in tutta l'Associazione.
22.2 - Le loro caratteristiche sono determinate dall'Assemblea Nazionale.
22.3 - Esse vengono attribuite in base a criteri unitari approvati
dall'Assemblea, che tengono prevalentemente conto della fedeltà all'A.V.I.S.
22.4 - In attesa di tali decisioni, esse continuano ad attribuirsi in base ai
seguenti criteri:
22.5 - I Consigli Direttivi delle A.V.I.S. Comunali possono infine assegnare ai soci i seguenti distintivi:
22.6 - La foggia delle benemerenze è conforme ai modelli deliberati dal Consiglio Nazionale.
Art. 23 - NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE
23.1 -
Ogni struttura associativa deve tenere i registri contabili obbligatori ed il
libro degli inventari.
23.2 - Tutti i movimenti contabili devono essere disposti dall'Amministratore e
supportati dai documenti giustificativi.
23.3 - I rapporti di conto corrente e il deposito di denaro, bancari o postali,
possono portare la firma disgiunta del Presidente o di un suo delegato e di
almeno un membro dell'Esecutivo o del Consiglio.
23.4 - Le strutture periferiche devono predisporre i bilanci preventivo e
consuntivo secondo le direttive emanate dal Consiglio Regionale.
23.5 - La specificazione dei movimenti contabili deve risultare da riepiloghi
allegati al bilancio consuntivo.
23.6 - Ogni socio ha diritto di esaminare i registri ed i libri contabili della
struttura di base a cui appartiene. Le normative regionali determinano le
modalità con le quali il socio può esercitare tale diritto.
23.7 - I bilanci consuntivo e preventivo ed il verbale della relativa
deliberazione assembleare devono essere inviati in copia alla struttura
superiore entro dieci giorni dalla data dell'assemblea.
23.8 - Gli esercizi finanziari delle strutture associative si chiudono al 31
dicembre di ogni anno.
Art. 24 - COMITATO MEDICO NAZIONALE - NORME SANITARIE
24.1 - Le
disposizioni in materia sanitaria deliberate dalle strutture associative devono
avere il fine principale di tutelare la salute del donatore e quella del
ricevente nonché di realizzare il corretto impiego di tutto il sangue
disponibile.
24.2 - Il Consiglio Nazionale, per il perseguimento dei compiti in materia
sanitaria previsti dall'art. 6 dello Statuto nomina un Comitato Medico
nazionale, i cui membri possono essere scelti oltre che fra i soci, anche fra
esperti esterni all'Associazione.
24.3 - Il Comitato Medico Nazionale, presieduto dal Presidente Nazionale o da un
suo delegato, svolge i compiti affidatigli ed elabora studi, strategie e
suggerimenti in materia sanitaria.
24.4 - Ogni struttura associativa deve nominare un Direttore Sanitario che,
gratuitamente e volontariamente ovvero a titolo oneroso, presti la propria opera
nell'ambito della struttura medesima.
24.5 - Più strutture possono usufruire delle prestazioni del medesimo direttore
sanitario.
24.6 - Le strutture intermedie, provinciali e regionali o equipollenti, possono
nominare un Comitato Medico.
24.7 - Le disposizioni - che non comportano assunzione di nuove ed ulteriori
spese a carico delle strutture associative - del Comitato Medico Nazionale
possono essere rese esecutive con delibera dell'Esecutivo Nazionale.
25.1 -
L'Assemblea Nazionale, qualora vi sia all'ordine del giorno il rinnovo delle
cariche sociali, subito dopo l'elezione dell'Ufficio di Presidenza nomina, fra i
presenti che non siano candidati, il Comitato elettorale, determinandone il
numero dei componenti.
25.2 - La funzione di membro del comitato elettorale è incompatibile con
qualunque altro incarico nell'ambito dei lavori assembleari.
25.3 - Il Comitato Elettorale inizia immediatamente la propria attività e:
25.4 - In funzione di seggio elettorale il Comitato:
fatto salvo il ricorso urgente e prima dell'inizio delle operazioni di voto all'assemblea da parte dell'interessato;
Delle
operazioni del Comitato elettorale viene redatto un verbale, sottoscritto da
tutti i suoi membri.
Il Presidente del Comitato elettorale, entro trenta giorni dal voto, convoca in
prima adunanza gli eletti per raccogliere l'accettazione alla carica e perché
si proceda alla nomina del Presidente di ciascun organo.
Di ogni adunanza il Presidente del Comitato Elettorale redige un verbale che
consegna in originale al Presidente dell'organo neo-eletto.
La competenza e le funzioni del Presidente del Comitato Elettorale cessano al
momento della nomina del Presidente dell'organo eletto.
25.5 - Le normative regionali determinano le modalità ed i termini di
presentazione delle candidature alle cariche sociali, nonché dello svolgimento
delle operazioni di votazione.
Queste ultime non potranno svolgersi prima dell'inizio delle attività
assembleari ed oltre il termine di 15 gg. dallo svolgimento di tali attività.
Le norme di attuazione dello
Statuto sono deliberate dalla Assemblea Nazionale ordinaria.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, viene fatto
rinvio alle norme di legge e dello Statuto.