VINCOLO A PARCHEGGIO

































IL MERCATINO - ACQUISTO DI APPARTAMENTO IN CONDOMINIO, VINCOLO PUBBLICISTICO PER I PARCHEGGI E RISERVA A FAVORE DEL COSTRUTTORE
Nel compromesso firmato dal costruttore e dagli acquirenti è compresa la cessione dell’ampio cortile come parcheggio condominiale ma poi nel rogito a tale uso viene destinata solo la metà per i condomini mentre l’altra metà il costruttore se l’è riservata per sé con l’intento di venderla anche a terzi estranei al condominio..
Vorrei sapere se ciò è legale o non è in contrasto con la legge che obbliga a riservare ai condomini gli spazi a parcheggio condominiali..
La prima norma che ha imposto l’obbligo di destinare a parcheggio nelle unità immobiliari di nuova costruzione una superficie minima (1 metro quadro ogni 20 metri cubi di costruzione) è l’art.
18 della legge n.765/1967, senza chiarire espressamente se tali spazi dovessero essere riservati ai proprietari degli appartamenti in cui era suddiviso l’immobile entro il quale l’area o il parcheggio coperto era situato..
122/1989 raddoppiava il suddetto limite minimo portandolo ad 1 metro quadro di parcheggio ogni 10 metri cubi di nuova costruzione; la stessa legge poi, oltre a consentire la costruzione di parcheggi nel sottosuolo o al piano terra degli spazi condominiali anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, stabiliva che i nuovi parcheggi costruiti ai sensi della stessa legge non potevano essere ceduti separatamente dalle unità immobiliari alle quali erano legati da un vincolo pubblicistico di pertinenza e che ogni atto contrario, anche liberamente sottoscritto dalle parti, era da considerasi nullo e quindi giuridicamente inesistente..

vincolo cimiteriale: effetti
Permesso di costruire in zona di rispetto cimiteriale – Costruzione edilizia – Nozione – In relazione alle finalità del vincolo – Costruzione interrata – Diniego – Legittimità QUESITO E’ stata presentata una richiesta di permesso di costruire riguardante la costruzione, totalmente interrata, di due autorimesse e di un ripostiglio, in ampliamento ad un edificio residenziale esistente.
L’edificio è posto al limite esterno della zona di rispetto cimiteriale, mentre l’ampliamento richiesto ricade all’interno della suddetta zona, dove esiste un vincolo di inedificabilità.
Sulla scorta delle diverse definizioni correnti del concetto di "costruzione", che in genere non comprende le opere completamente interrate, e sulla non assoluta valenza del vincolo di rispetto cimiteriale che, in più di un caso è stato considerato compatibile con alcuni limitati interventi di trasformazione del territorio, si vorrebbe sapere se l’intervento richiesto è ammissibile.
RISPOSTA Bisogna dire innanzitutto che il vincolo cimiteriale impone un divieto assoluto di edificazione (Consiglio di Stato, Sez.

Il cittadino e la legge
Cerchiamo però di delimitare l´argomento della presente indagine, chiarendo subito che per posto auto nell´ambito della normativa urbanistica e secondo l´orientamento dominante, si intendono compresi tutti gli spazi destinati al parcheggio e alla manovra degli autoveicoli; tenuto conto che l´opinione secondo cui i vincoli in essere riguardano non solo le aree scoperte destinate a posto auto, ma anche le autorimesse chiuse con accesso privato, c.d.
A tal fine è fondamentale la data del rilascio della concessione edilizia relativa agli edifici cui gli spazi destinati a parcheggio accedono..
A partire dalla fine degli anni ottanta i giudici della Corte di Cassazione ed alcuni autori hanno ritenuto che questa norma si rivolgesse non solo alla Pubblica Amministrazione, che non può rilasciare concessione ad edificare edifici se non viene prevista la predisposizione di spazi a parcheggio nella proporzione di un metro quadrato ogni dieci metri cubi di volume dell´edificio servito da tali parcheggi, ma anche ai privati, in quanto creerebbe un vincolo tra edificio e posto auto la cui natura e incidenza sulla libera disposizione di detto posto auto non sempre viene intesa allo stesso modo..

Guide of VINCOLO A PARCHEGGIO



info: VINCOLO A PARCHEGGIO


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Aggiornamento normativo - Saranno Notai
Sempre in materia “edilizia” può altresì segnalarsi la modifica alla legge “Ponte” per quanto concerne il vincolo dei parcheggi .
diritto reale d’uso , che si trasferisce automaticamente con il trasferimento della casa di abitazione di cui il parcheggio medesimo è pertinenza, non ha più ragion d’essere, con buona pace delle innumerevoli sentenze della Cassazione susseguitesi in siffatta materia.
12793 che ne aveva ribadita l’operatività e l’ambito di applicazione, ammettendo invece che solo i parcheggi realizzati in eccedenza non fossero soggetti ad alcun vincolo di destinazione.

Comune di Catania
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante, che le aree oggetto d'intervento non sono vincolate a parcheggio o interessate da provvedimenti repressivi comportanti l'acquisizione al patrimonio Comunale..
planimetria in scala adeguata dell'area da vincolare a parcheggio, in cinque copie, oltre, l'attestazione di versamento - diritti di segreteria (1), prima del rilascio della concessione edilizia, opportunamente ubicata all'interno dell'area di progetto o del fabbricato da realizzare, ai sensi della L.

Benefits


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Eliminare i vincoli pertinenziali
Dopo un excursus sulle leggi che successivamente sono state emanate, dal ’67 ad oggi, i due alti magistrati hanno esaminato a fondo la questione del vincolo pertinenziale, chiarendo come dall’innesto nella norma urbanistica di una norma civilistica si sia determinato un nodo inestricabile che ha finito col disincentivare in maniera prepotente la realizzazione dei parcheggi privati.
La loro opinione è che per poter favorire la costruzione di questi parcheggi occorra eliminare il vincolo pertinenziale.
Ciò che però non posso non sottolineare è un dato: da tempo sostengo la necessità e l’urgenza di eliminare il vincolo pertinenziale (d’altra parte molto opportunamente la Consulta delle costruzioni ha fatto distribuire in sala il mio pamphlet “Parcheggi a Napoli questi fantasmi” nella raffinata edizione del Denaro, in distribuzione col giornale a partire da sabato 11 giugno).
Sarà sufficiente una variante all’articolo 49 delle Norme di governo del territorio: eliminazione del vincolo pertinenziale, sostituito dal vincolo di destinazione d’uso a parcheggio, da trascriversi nei pubblici registri immobiliari, assicurabile peraltro dalla limitazione dell’altezza netta a m 2, 30 — 2, 40 del garage o del box, così come avevo già proposto da questo giornale e nel n.6 del 2003 della Rivista giuridica dell’edilizia, nonché in occasione del Convegno organizzato dall’Aniai il 15 marzo dell’anno scorso proprio sulla bozza di legge urbanistica regionale..

Fiaip News Admin
Negli edifici in condominio, di nuova costruzione, possono essere realizzate dall'impresa costruttrice dell'immobile delle aree destinate a parcheggio, in eccedenza rispetto ai posti auto, riservati alle unità immobiliari, predisposti dalla normativa urbanistica e territoriale del Comune di appartenenza.
Occorre evidenziare, preliminarmente, per chiarezza espositiva, come nel susseguirsi dei numerevoli interventi legislativi, gli spazi destinati a parcheggio privato possono distinguersi in tre tipologie essenziali, ciascuna caratterizzata da una disciplina specifica.
In secondo luogo, posti auto “a utilizzazione vincolata”, cioè parcheggi caratterizzati da un vincolo di destinazione inderogabile, i quali non possono essere venduti separatamente dall'unità immobiliare a cui si riferiscono (“legge Tognoli”) e, infine, parcheggi disciplinati dalla legge-ponte (l.
765/67 e successive modifiche, la quale impone, nei casi di fabbricati di nuova costruzione e nelle aree di pertinenza degli stessi, che debbano essere ricavati da parte del costruttore posti auto ovvero aree destinate a parcheggio, in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione.

VINCOLO A PARCHEGGIO ?

Parcheggi
Proprio per questo, per tracciare un identikit del parcheggi situati in condominio, occorre saper distinguere tra tre diverse categorie: quelli con vincolo condominiale, quelli con vincolo al singolo appartamento e, infine, quelli liberi da limitazioni.
122/1989 (legge Tognoli), che sono legati a un particolare vincolo pertinenziale con le singole unità abitative in condominio e non possono essere venduti separatamente da esse.
Hanno comunque lo stesso vincolo di inalienabilità.
Come abbiamo premesso, infatti, il vincolo di aree a parcheggio non vale solo per le nuove edificazioni, ma anche per le addizioni e i sopralzi.
In sostanza chi volesse incrementare di un piano un palazzo esistente, anche se di antica costruzione, o semplicemente rendere abitabile un sottotetto, dovrebbe, almeno per norme nazionali, rendere disponibili nuove aree a parcheggio.
Per esempio in Piemonte e in Emilia si può evitare di reperire aree a parcheggio dietro il pagamento di una somma.
La prima regione, però, impone l’area a parcheggio solo in caso di unità abitativa autonoma nel sottotetto, la seconda dà la stessa prescrizione, ma in più aggiunge che perché i parcheggi siano necessari deve esserci un aumento oltre il 15% del volume dell'edificio.


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