INSEGNANTE DI SOSTEGNO

COMPENDIO NORMATIVO

di Sergio Addolorata (http://blog.libero.it/disabili/ - http://digilander.libero.it/ase.inso)

 

INDICE DEI PROVVEDIMENTI DAL 2005 A Marzo 2006 

 

Ordinanza Ministeriale 21 febbraio 2005, n. 32 - Prot. n. 1487 -Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali.Anno scolastico 2004/2005

Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2005, n. 75 - Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici. (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3/5/2005)

Circolare Ministeriale 8 marzo 2005, n. 36 - Prot. N. 473 /DIP/U04 - Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2005/2006 – Trasmissione schema di Decreto Interministeriale

Decreto Direttoriale 31 marzo 2005 (Insegnanti)

Direttiva Ministeriale 4 aprile 2005, n. 45 (Obiettivi formativi assunti come prioritari, per l’a.s. 2005/2006)

Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 - Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2005)

Circolare Ministeriale 21 giugno 2005, n. 58 - Prot. N. 1274 /DIP/U04 - Anno scolastico 2005/2006 - adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto

Decreto Ministeriale 8 luglio 2005  - Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici (Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2005)

Nota 27 luglio 2005 - Prot. n. 4798/ A4a - Attività di programmazione dell’integrazione scolastica degli alunni disabili da parte delle Istituzioni  scolastiche - Anno scolastico 2005-2006.

Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 - Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2005 - Supplemento Ordinario n. 174)

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  Dipartimento per l’Istruzione  Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici - Ufficio  IX - Segreteria del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione  Prot. n. 11889 - 20 dicembre 2005 - Pronuncia di propria iniziativa su: “Modalità e criteri per individuazione  dell’alunno come soggetto portatore di handicap, ai sensi dell’art. 35 della Legge  289/2002”

Decreto del Presidente dl Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185 - Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Legge 1 marzo 2006, n. 67 - Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni (G.U. 6 marzo 2006, n. 54)

Direttiva Ministeriale 20 marzo 2006, n. 29 (Obiettivi formativi assunti come prioritari, per l'a.s. 2006/2007)

 

Ordinanza Ministeriale 21 febbraio 2005, n. 32 - Prot. n. 1487 -Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali.Anno scolastico 2004/2005

 

ESTRATTO

 

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

 

Art. 17 - Esami dei candidati in situazione di handicap - 1. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo.

3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n. 104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

4. I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono svolgere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del Regolamento. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

 

IL MINISTRO

F.to L. Moratti

 

Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2005, n. 75 - Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici. (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3/5/2005)

(Testo in vigore dal: 18-5-2005 )

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87 della Costituzione (1);

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (2);

Visto l'articolo 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 (3), recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001 (4), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2001, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (5), recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2004;

Sentite le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, nonchè quelle di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di hardware e software;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 23 settembre 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2004;

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva n. 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2005;

Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per le pari opportunità;

________________________________

(1)  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

(2)  Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchè dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e)».

(3)  Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici): «Art. 10 (Regolamento di attuazione). 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) i criteri e i principi operativi e organizzativi generali per l'accessibilità;

b) i contenuti di cui all'art. 6, comma 2;

c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota l'accessibilità dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche;

d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all'art. 3, comma 1.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previa consultazione con le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di hardware e software e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

(4)  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001 reca: «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio Lucio Stanca».

(5)  Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca: «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421». - Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 reca: «Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, in attuazione delle direttive n. 98/34/CE (pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204) e n. 98/48/CE (pubblicata nella G.U.C.E. 5 agosto 1998, n. L 217)». Nota all'art. 1:

 

Emana il seguente regolamento:

 

Art. 1 – Definizioni - 1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:

a) accessibilità: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 gennaio 2004, n. 4 (1), la capacita dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;

b) tecnologie assistive: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 4 del 2004, gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici;

c) valutazione: processo con il quale si riscontra la rispondenza dei servizi ai requisiti di accessibilità;

d) verifica tecnica: valutazione condotta da esperti, anche con strumenti informatici, sulla base di parametri tecnici;

e) verifica soggettiva: valutazione del livello di qualità dei servizi, già giudicati accessibili tramite la verifica tecnica, effettuata con l'intervento del destinatario, anche disabile, sulla base di considerazioni empiriche;

f) fruibilità: la caratteristica dei servizi di rispondere a criteri di facilità e semplicità d'uso, di efficienza, di rispondenza alle esigenze dell'utente, di gradevolezza e di soddisfazione nell'uso del prodotto;

g) soggetti privati: soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3 della legge n. 4 del 2004;

h) valutatori: soggetti iscritti nell'apposito elenco e qualificati a certificare le caratteristiche di accessibilità dei servizi.

__________________________________

(1)  Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4: «1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;

b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici».

 

Art. 2 - Criteri e principi generali per l'accessibilità' - 1. Sono accessibili i servizi realizzati tramite sistemi informatici che presentano i seguenti requisiti:

a) accessibilità al contenuto del servizio da parte dell'utente;

b) fruibilità delle informazioni offerte, caratterizzata anche da:

1) facilità e semplicità d'uso, assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere servizi e informazioni siano sempre uniformi tra loro;

2) efficienza nell'uso, assicurando, fra l'altro, la separazione tra contenuto, presentazione e modalità di funzionamento delle interfacce, nonchè la possibilità di rendere disponibile l'informazione attraverso differenti canali sensoriali;

3) efficacia nell'uso e rispondenza alle esigenze dell'utente, assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere in modo corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal dispositivo utilizzato per l'accesso;

4) soddisfazione nell'uso, assicurando, fra l'altro, l'accesso al servizio e all'informazione senza ingiustificati disagi o vincoli per l'utente;

c) compatibilità con le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull'accessibilità dell'Unione europea, nonchè nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore, quali l'International Organization for Standardization (ISO) e il World Wide Web Consortium (W3C).

2. Con apposito decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza unificata e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa), sono dettate specifiche regole tecniche che disciplinano 1'accessibilità, da parte degli utenti, agli strumenti didattici e formativi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 4 del 2004 (1).

__________________________

(1)  Si riporta il testo dell'art. 5, della legge 9 gennaio 2004, n. 4: «Art. 5 (Accessibilità degli strumenti didattici e formativi): 1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.».

 

Art. 3 - Valutazione dell'accessibilità - 1. Il Cnipa, con proprio provvedimento, istituisce presso di sè l'elenco dei valutatori, stabilendone le modalità tecniche per la tenuta, nonchè garantisce la pubblicità dell'elenco medesimo e delle citate modalità sul proprio sito internet.

2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono iscritte le persone giuridiche interessate che ne fanno richiesta, dimostrando di possedere i seguenti requisiti:

a) garanzia di imparzialità ed indipendenza nell'esercizio delle proprie attività;

b) disponibilità di una adeguata strumentazione per l'applicazione delle metodologie di verifica tecnica e di verifica soggettiva di cui all'articolo 1, comma 1, rispettivamente, lettere d) ed e);

c) disponibilità di figure professionali esperte nelle suddette metodologie di verifica e di figure idonee ad interagire con i soggetti con specifiche disabilità.

3. Ai fini dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), il valutatore, all'atto della richiesta di iscrizione, si impegna:

a) a non esprimere valutazioni su siti o servizi dallo stesso realizzati;

b) a non esprimere valutazioni in tutti i casi in cui queste possano avere un'incidenza specifica su interessi propri del valutatore o di soggetti allo stesso collegati da rapporti societari;

c) una volta effettuata la valutazione, a non fornire, nell'arco dei ventiquattro mesi successivi, attività di implementazione sui siti o servizi per i quali sia stato incaricato di esprimere la valutazione stessa.

4. Nell'accertamento dei requisiti di accessibilità dei servizi, acquisiti con le procedure o realizzati tramite i contratti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 4 del 2004 (1), le amministrazioni interessate possono acquisire il parere non vincolante di un valutatore iscritto nell'elenco di cui al comma 1.

5. Con il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di cui all'articolo 11 della legge n. 4 del 2004 (2), sono stabiliti:

a) le specifiche tecniche per la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c);

b) gli importi massimi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per l'attività svolta dai valutatori di cui al comma 1, tenuto conto dei costi di organizzazione aziendale nella misura minima, maggiorati del dieci per cento;

c) le somme dovute dai soggetti privati quale rimborso delle spese amministrative sostenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per l'attività di cui all'articolo 4, comma 1, nonchè l'entità della quota dovuta al Cnipa nei casi previsti dall'articolo 7, comma 2, per l'espletamento delle funzioni ispettive di cui al medesimo articolo 7.

6. Il venire meno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione determina la cancellazione dall'elenco di cui al comma 1; la cancellazione è altresì disposta nel caso di violazione degli obblighi assunti dal valutatore ai sensi del comma 3.

7. Nei casi di cui al comma 6, il Cnipa comunica al valutatore che intende procedere, trascorsi trenta giorni, alla cancellazione dello stesso dall'elenco; l'interessato può presentare proprie memorie al riguardo. Il Cnipa provvede altresì a dare adeguata pubblicità della avvenuta cancellazione sul proprio sito internet.

____________________________

(1)  Si riporta il testo dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 2004, n. 4: «1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all'art. 11 costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente motivata.

2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti internet quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'art. 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.».

(2)  Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4;

«Art. 11 (Requisiti tecnici). 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei principi indicati dal regolamento di cui all'art. 10:

a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità;

b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti internet, nonchè i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.».

 

Art. 4 - Modalità di richiesta della valutazione - 1. I soggetti privati richiedono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie l'autorizzazione ad utilizzare il logo, allegando l'attestato di cui al comma 2. L'utilizzazione del logo è limitata al periodo di validità dell'attestato.

2. I soggetti privati si rivolgono ad uno dei valutatori che, svolta la sua attività, in caso di esito positivo, rilascia attestato di accessibilità, con validità non superiore a dodici mesi, eventualmente indicante il livello di qualità raggiunto di cui all'articolo 5.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1 si avvale, tramite apposita convenzione, del Cnipa.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 5 - Logo attestante il possesso del requisito di accessibilità - 1. Il logo che attesta il superamento della sola verifica tecnica raffigura un personal computer di colore terra di Siena, unito a tre figure umane stilizzate rispettivamente, da sinistra, di colore celeste, azzurro e amaranto, le quali fuoriescono dallo schermo a braccia levate; all'esito della verifica soggettiva, il diverso livello di qualità raggiunto dal servizio è indicato mediante asterischi, da uno a tre, riportati nella parte del logo raffigurante la tastiera del personal computer.

2. La corrispondenza tra il logo, eventualmente corredato da asterischi, ed il diverso livello di qualità dei servizi, nonchè il modello del logo stesso sono indicati nel decreto di cui all'articolo 11 della legge n. 4 del 2004 (1).

___________________________

(1)  Per il testo dell'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, si veda la nota all'art. 3.

 

Art. 6 - Casi di aggiornamento della valutazione di accessibilità - 1. In caso di modifiche sostanziali dei siti o servizi e nel caso del rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, i soggetti privati richiedono tempestivamente un aggiornamento della valutazione dell'accessibilità ad uno dei valutatori iscritti nell'elenco. Il valutatore, effettuata la verifica, rilascia un nuovo attestato al soggetto richiedente, inviandone contestualmente copia all'amministrazione per l'aggiornamento della durata e del livello di qualità del logo; in caso di rinnovo dell'autorizzazione l'invio della copia deve avvenire almeno quindici giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione stessa.

 

Art. 7 - Poteri ispettivi di controllo sui soggetti privati - 1. Nei riguardi dei soggetti privati, il Cnipa, previa comunicazione inviata al soggetto interessato, verifica il mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi, anche avvalendosi di valutatori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, purchè questi ultimi risultino estranei alla realizzazione, manutenzione o certificazione del sito o servizio, e adegua eventualmente il logo al livello di accessibilità riscontrata aggiornandone la validità temporale.

2. In caso di riscontro di un livello di accessibilità inferiore a quello del logo utilizzato sono a carico del soggetto privato i costi effettivi dell'avvenuta ispezione, nonchè una quota di partecipazione ai costi per l'espletamento delle funzioni ispettive determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera c), e comunque di importo non superiore al doppio del costo effettivo dell'ispezione.

 

Art. 8 - Modalità di utilizzo del logo da parte dei soggetti di cui al comma 1, dell'articolo 3 della legge n. 4 del 2004 - 1. Le amministrazioni pubbliche e comunque i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 4 del 2004 (1), che intendono utilizzare il logo sui siti e sui servizi forniti, provvedono autonomamente a valutare l'accessibilità sulla base delle regole tecniche definite con il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di cui all'articolo 11 della legge n. 4 del 2004 (2); la valutazione positiva, previa segnalazione al Cnipa, consente l'utilizzo del logo.

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(1)  Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4: «1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.».

(2)  Per il testo dell'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, si veda la nota all'art. 3.

 

Art. 9 - Controlli esercitabili sui soggetti di cui al comma 1, dell'articolo 3 della legge n. 4 del 2004 - 1. Per l'attuazione della legge ogni amministrazione pubblica centrale nomina un responsabile dell'accessibilità informatica, da individuare tra il personale appartenente alla qualifica dirigenziale già in servizio presso l'amministrazione stessa, la cui funzione, in assenza di specifica designazione, è svolta dal responsabile dei sistemi informativi, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 39 del 1993 (1); dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni interessate e per lo svolgimento di tale funzione non è previsto compenso aggiuntivo.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 4 del 2004, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, avvalendosi del Cnipa, previa comunicazione inviata all'amministrazione statale interessata, verifica il mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi forniti e dà notizia dell'esito di tale verifica al dirigente responsabile; qualora siano riscontrate anomalie, viene richiesta all'amministrazione statale medesima la predisposizione del relativo piano di adeguamento con l'indicazione delle attività e dei tempi di realizzazione.

3. Le regioni, le province autonome e gli enti locali organizzano autonomamente e secondo i propri ordinamenti la vigilanza sull'attuazione del presente regolamento.

4. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sulla base degli esiti delle verifiche di cui al comma 2, riferisce annualmente al Parlamento, dandone altresì comunicazione alla Conferenza unificata. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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(1)  Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421): «Art. 10 - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati.

2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i rapporti dell'amministrazione di appartenenza con l'Autorità e assume la responsabilità per i risultati conseguiti nella medesima amministrazione con l'impiego delle tecnologie informatiche, verificati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d). Ai fini della verifica dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attribuiti all'Autorità.

3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati, oltre a contribuire alla definizione della bozza del piano triennale, trasmette all'Autorità entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato dell'automazione a consuntivo dell'anno precedente, con l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle spese sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici conseguiti. - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4: «1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come sostituito dall'art. 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

a) effettua il monitoraggio dell'attuazione della presente legge;

b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni della presente legge;

c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati dal decreto di cui all'art. 11, si sono anche meritoriamente distinti per l'impegno nel perseguire le finalità indicate dalla presente legge;

d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e alla diffusione delle tecnologie assistive e per l'accessibilità;

e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunità dei disabili;

f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, lo scambio di esperienze e di proposte fra associazioni di disabili, associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità, amministrazioni pubbliche, operatori economici e fornitori di hardware e software, anche per la proposta di nuove iniziative;

g) promuove, di concerto con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, iniziative per favorire l'accessibilità alle opere multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni delle persone disabili; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono indicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, le regole tecniche per l'accessibilità alle opere multimediali;

h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, nonchè l'introduzione delle problematiche relative all'accessibilità nei programmi di formazione del personale.

2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sull'attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge.».

 

Circolare Ministeriale 8 marzo 2005, n. 36 - Prot. N. 473 /DIP/U04 - Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2005/2006 – Trasmissione schema di Decreto Interministeriale

 

Come è noto alle SS.LL., la definizione e l’assegnazione delle dotazioni organiche del personale docente costituisce adempimento preliminare di fondamentale importanza rispetto alla gestione delle operazioni e delle fasi relative alla mobilità, alle utilizzazioni e alle assunzioni del personale scolastico e, più in generale, rispetto al puntuale e ordinato inizio dell’anno scolastico.

Ciò premesso e con riferimento all’anno 2005/06, codesti Uffici e i dipendenti CSA procederanno, con la massima sollecitudine, alla suddetta incombenza sulla base delle istruzioni ed indicazioni della presente circolare e tenendo conto, in particolare, delle innovazioni introdotte dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 e dal Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 contenente norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, nonché di quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311(finanziaria 2005).

Le SS.LL. potranno rilevare i dati e gli elementi occorrenti per dare avvio alle procedure di determinazione degli organici relativi ai vari gradi di istruzione dall’allegato schema di Decreto interministeriale, da emanare di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante disposizioni in ordine ai criteri di rilevazione e quantificazione delle dotazioni organiche, alla consistenza delle stesse a livello nazionale e regionale, alla loro ripartizione in ambito provinciale e per fasce di scolarità. Resta inteso, ovviamente, che sarà cura di questo Ministero comunicare alle SS.LL. eventuali variazioni del testo, che dovessero rendersi necessarie per effetto di interventi modificativi da parte del citato Dicastero dell’Economia.

Per completezza di quadro espositivo e di riferimenti, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sui contenuti della Circolare n. 29 del 5 marzo 2004 avente ad oggetto il “Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 – indicazioni e istruzioni”, della C.M. n. 37 del 24 marzo 2004 concernente la trasmissione del D.I. relativo agli organici dell’a.s. 2004/2005 e della C.M. n. 90 del 30 dicembre 2004 in materia di iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2005/2006.

In conformità di quanto previsto dalla legge n. 448/2001, le dotazioni organiche sono assegnate a livello regionale. Spetterà, poi, alle SS.LL. procedere alla ripartizione di tali dotazioni tra le province di rispettiva competenza, sulla base degli assetti delle scuole, della consistenza delle rispettive platee scolastiche, nonché dei criteri fissati dalle norme vigenti, alle quali si è fatto richiamo nel suddetto schema di Decreto interministeriale.

Come fatto presente anche negli anni decorsi, sono ammesse, in caso di necessità, compensazioni tra i contingenti riferiti ai diversi ambiti di scolarità.

Le dotazioni organiche per l’anno scolastico 2005/2006 sono state determinate in attuazione di quanto previsto dalla surrichiamato legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005), che all’art. 1, comma 127, così recita: “ per l’anno scolastico 2005/2006 la consistenza numerica della dotazione del personale docente in organico di diritto non potrà superare quella complessivamente determinata nel medesimo organico di diritto per l’anno scolastico 2004/2005“.

In effetti la citata legge finanziaria, a di là del limite sopra menzionato, non fissa altre misure di contenimento.

In dipendenza di ciò e fatta eccezione per la scuola dell’infanzia, si è proceduto alla quantificazione e alla ripartizione delle dotazioni tra i vari gradi di istruzione tenendo conto del numero degli alunni risultanti dall’organico di fatto dell’ a.s. 2004/2005, dell’entità previsionale della popolazione scolastica riferita all’anno 2005/06, dell’andamento delle serie storiche della scolarità degli ultimi anni, nonché delle situazioni di cui è menzione nell’art. 1, comma 1, della suddetta bozza di decreto. Tanto anche col puntuale riscontro degli elementi e dei dati forniti in via definitiva dalle SS.LL.

Con specifico riferimento alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado, relativamente a talune realtà particolarmente esposte a situazioni di disagio, sono stati applicati indicatori e correttivi che hanno parzialmente temperato l’incidenza del previsto decremento della popolazione scolastica.

Le dotazioni organiche regionali sono riportate nelle tabelle allegate al testo del richiamato schema di Decreto, facenti parte integrante dello stesso.

Giova precisare che nessuna modifica è stata apportata alla specifica normativa che presiede alla determinazione delle classi e dei posti ( D.M. 331/98, avente ad oggetto “ la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola” e D.M. 141/99 riguardante le classi che accolgono alunni disabili).

In tale ottica continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui ai decreti interministeriali relativi agli organici del personale docente n. 131/2002 e n. 57/2004 e, in particolare, quelle relative alla costituzione delle prime classi delle sezioni staccate, scuole coordinate e sezioni di diverso indirizzo funzionanti con un solo corso con un numero di alunni non inferiore a 20, nonché alla possibilità di formare classi iniziali articolate e accorpare, col concorso di alcune condizioni, le classi di passaggio e quelle terminali.

Per l’istruzione secondaria, ai sensi dall’art. 35, comma 1, della citata legge n. 289/2002, rimane confermata la riconduzione a 18 ore delle cattedre previste con un orario di insegnamento inferiore; precisazioni e indicazioni più puntuali al riguardo sono fornite nel paragrafo relativo all’istruzione secondaria di I e II grado.

Per i posti di sostegno, stante la prescrizione della citata legge finanziaria n. 311/2004, rimane, altresì, confermata la dotazione fissata nel decorso anno scolastico, sia in termini di organico di diritto, che di quota di organico aggiuntiva.

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla tabella B1, allegata al testo del richiamato schema di decreto, relativa al numero dei posti assegnati a ciascuna regione per far fronte alle esigenze derivanti dalle iscrizioni anticipate alla prima classe della scuola primaria.

L’assegnazione dei posti è stata effettuata anche tenendo a riferimento i dati comunicati da codesti Uffici.

 

Procedure e adempimenti relativi alla definizione degli organici

Le SS.LL. cureranno personalmente, con la diretta collaborazione dei responsabili dei CSA territorialmente competenti, l’organizzazione e il buon funzionamento degli Uffici preposti alle rilevazioni e alla definizione degli organici, assicurando che, in relazione all’importanza e alla complessità degli adempimenti, il personale agli stessi assegnato sia in possesso di adeguate competenze tecniche e della necessaria esperienza.

Premesso che le istituzioni scolastiche, sulla base delle attuali procedure, provvedono a trasmettere al Sistema informativo i dati necessari per la determinazione degli organici in termini di alunni e classi, si ribadisce l’esigenza che tali dati siano opportunamente esaminati, verificati e validati dalle SS.LL..

Le SS.LL. medesime, pertanto, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei CSA, una volta effettuati i necessari controlli, anche attraverso incontri con i dirigenti scolastici, sulla base delle serie storiche relative all’andamento della scolarità degli ultimi anni, nonché del decremento delle classi determinatosi in sede di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto, provvederanno ad apportare le eventuali variazioni e a rendere definitivi i dati, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al Sistema informativo.

Analoga procedura dovrà essere seguita nel caso di variazioni successive, con particolare riguardo alle modifiche del numero delle sezioni e delle classi.

Circa i criteri di definizione degli organici, nel far presente che rimangono sostanzialmente confermati quelli utilizzati per la formazione delle classi e dei posti del corrente anno scolastico, si richiama quanto stabilito:

• dal Decreto interministeriale n. 131 del 18/12/2002;

• dal Decreto interministeriale n. 57/2004 concernente le dotazioni organiche

dell’anno scolastico 2003/2004;

• dal Decreto interministeriale relativo all’anno scolastico 2004/2005;

• dall’allegato schema di Decreto interministeriale;

• dalla citata legge n. 311/2004 (finanziaria 2005).

 

Scuola dell’infanzia

Tenuto conto che gli orari annuali di funzionamento, previsti dal D.L.vo n. 59/04, sono compresi tra un minimo di 875 e un massimo 1.700 ore, e corrispondono alle quantità orarie previste dalla previgente normativa, le sezioni e i posti continueranno ad essere costituiti secondo i criteri fissati dal Decreto interministeriale relativo alla determinazione degli organici per l’anno scolastico 2004/2005.

Questa Amministrazione, al fine di soddisfare le aspettative delle famiglie e ridurre gradualmente il fenomeno delle liste di attesa, nonché di consentire l’attivazione degli anticipi, sta da tempo operando in funzione della generalizzazione del servizio prevista dalla legge 53/03. In tale ottica sono stati recepiti nell’organico di diritto di ciascuna regione gli incrementi dei posti autorizzati in organico di fatto per il corrente anno scolastico, compresi i 408 posti istituiti con nota del 3 novembre 2004 anche ai fini della sperimentazione degli anticipi e, pertanto, finanziati dalla legge n. 53/03 (tab. A1).

Nella considerazione che la legge n. 311/2004 ( finanziaria 2005 ) all’art. 1, comma 130, ha previsto un apposito stanziamento destinato, tra l’altro, “ all’anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell’infanzia”, questo Ufficio ha riservato una parte delle citate risorse all’incremento di 410 posti ripartiti in ambito regionale come da suddetta tabella A1 allegata al citato Decreto interministeriale.

Per quanto riguarda la frequenza degli alunni anticipatari, la C.M. n. 90, del 30 dicembre 2004, relativa alle iscrizioni alle scuola dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado, ha confermato, anche per l’a.s. 2005/2006, la possibilità di iscrivere anticipatamente i bambini e le bambine che compiranno tre anni di età entro la data del 28 febbraio 2006.

Resta inteso che la frequenza sarà consentita qualora ricorrano le condizioni previste dalla medesima circolare. Quanto alla sperimentazione di nuove figure professionali e modalità organizzative la stessa resta subordinata agli esiti della fase negoziale attivata presso l’ARAN e tuttora in corso.

 

Scuola primaria

Come è noto, il decreto legislativo n. 59/2004, all’articolo 7, commi 1 e 2, prevede, per la scuola primaria, un tempo scuola di 990 ore annue, comprensive dell’orario obbligatorio di 891 ore e di quello facoltativo opzionale di 99 ore. A tale orario va aggiunto il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa, che, nella sua estensione massima, è di 330 ore annue.

Fermo restando che le famiglie all’atto della iscrizione hanno avuto la possibilità di optare tra le varie opportunità offerte dalla riforma (le 27 ore obbligatorie; le 27 ore intergrate da 3 ore opzionali facoltative, nonché dal tempo eventualmente dedicato alla mensa), si conferma, anche per il prossimo anno scolastico, che le consistenze di organico rimangono definite, in maniera generalizzata, sulla base di 30 ore settimanali per classe, corrispondenti a 27 ore obbligatorie e tre ore opzionali facoltative.

Ne consegue che, per il prossimo anno scolastico, trova ancora applicazione la normativa che disciplina la determinazione delle dotazioni organiche e delle relative quantità nella scuola primaria (in particolare il D.M. n. 331/98 e il D.M. 141/99).

Alle citate 30 ore complessive settimanali per classe va aggiunto il tempo eventualmente riservato alla mensa e al dopo mensa, che, nella sua espansione massima, è pari a 10 ore settimanali.

Per quel che concerne il “tempo pieno”, comprensivo della mensa, fermo restando il limite posto dalla legge finanziaria 2005, vale a dire che le dotazioni organiche dell’anno 2005/2006 non possono superare quelle dell’anno 2004/2005, eventuali incrementi di posti per le stesse finalità, rispetto alle consistenze attuali, possono essere consentiti, ai sensi dell’art. 15 del D.L.vo n. 59/04, solo nell’ambito delle complessive consistenze di organico del personale docente assegnate a livello regionale.

E’ appena il caso di evidenziare che è consentita l’organizzazione del tempo scuola in tutte le attuali articolazioni e configurazioni, a condizione che non venga superato il contingente di posti assegnato.

Il contingente dei posti relativo allo studio generalizzato della lingua straniera, quantificato in organico di diritto, è riportato nei complessivi posti indicati nella tabella B) allegata allo schema di decreto interministeriale.

Anche per l’insegnamento della lingua straniera, con specifico riguardo all’individuazione delle quantità orarie e alla determinazione del fabbisogno di ore e di posti, si confermano i criteri adottati per la definizione degli organici per l’anno scolastico in corso indicati nelle C.M. N. 37/04.

Premesso che in tutte le prime e seconde classi dovrà essere impartito l’insegnamento della lingua inglese, nelle classi successive si proseguirà nello studio della lingua praticata nell’anno scolastico 2004/2005 (anche diversa dall’inglese).

Si rammenta che l’art. 1, comma 128, della legge finanziaria 2005 prevede che l’insegnamento della lingua straniera deve essere effettuato dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti, o da altro docente facente parte dell’organico di istituto, sempre in possesso dei requisiti richiesti.

In mancanza di detti insegnanti, continueranno ad essere istituiti posti da destinare ai docenti specialisti, in ragione, di regola, di un posto per ogni 6 o 7 classi, ferma restando l’esigenza che ciascun docente effettui almeno 18 ore di insegnamento.

Con riferimento, poi, alla previsione del citato art. 1, comma 128 della legge finanziaria 2005, relativo all’assegnazione dei docenti specialisti su posto comune, si precisa che tale adempimento si renderà possibile solo allorché saranno stati espletati i corsi di formazione linguistica previsti dalla medesima legge finanziaria.

 

Istruzione secondaria di I grado

Com’è noto, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 53/03 e al decreto legislativo n. 59/04, l’attuazione della riforma nella scuola secondaria di I grado deve avvenire in maniera graduale. Nel prossimo anno scolastico saranno, pertanto, coinvolte oltre alle prime classi, che già nell’anno in corso stanno applicando i nuovi assetti educativi e didattici, anche le seconde classi; le terze classi, invece, continueranno a funzionare in base al previgente ordinamento.

Le famiglie degli alunni delle prime due classi potranno, pertanto, optare tra le varie articolazioni orarie settimanali desumibili dal decreto legislativo n. 59/04 (orario obbligatorio 27 ore; orario opzionale facoltativo 6 ore; tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa mediamente sino a 7 ore).

Anche per l’anno 2005-2006, tenuto conto di quanto previsto dall’ articolo 14 del decreto legislativo in questione, restano confermati, per le tre classi del corso, i criteri di costituzione dell’organico fissati dal DPR 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni.

Per quel che riguarda il “tempo prolungato”, di cui all’art. 15 del decreto legislativo n. 59/04, valgono le precisazioni fornite per la scuola primaria, nel senso che saranno possibili incrementi di posti solo nel limite delle risorse di organico complessivamente assegnate ad ogni ufficio regionale.

In coerenza con le suesposte precisazioni, gli insegnamenti, le attività facoltative opzionali e i servizi di assistenza educativa alla mensa dovranno essere assicurati entro il limite delle risorse di organico assegnate. Analogamente a quanto previsto per la scuola primaria, è consentita l’organizzazione del tempo scuola in tutte le attuali articolazioni e configurazioni, a condizione che non venga superato il contingente di posti assegnato.

Nell’attuale regime transitorio le Indicazioni nazionali allegate al più volte citato decreto legislativo n. 59/04 trovano attuazione, per talune discipline, entro i limiti e le soluzioni di seguito indicate:

a) Lingue comunitarie

È opportuno premettere che l’insegnamento delle due lingue comunitarie riguarderà solo le prime due classi del corso e non anche le terze alle quali si applicherà l’ordinamento previgente.

In sede di determinazione dell’organico di diritto, e fino all’entrata a regime della riforma, prevista per l’a.s. 2006/2007, si terrà conto, come nel decorso anno, della sola lingua straniera autorizzata in ciascun corso, nel rispetto delle consistenze orarie determinate ai sensi del DPR 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni. Restano, poi, confermate le dotazioni organiche per le ex sperimentazioni in atto della seconda lingua straniera.

Da quanto sopra deriva che la dotazione organica relativa alla seconda lingua straniera (inglese o altra lingua comunitaria) va determinata in sede di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto.

Per la quantificazione del numero delle ore da assegnare all'insegnamento di ciascuna delle due lingue comunitarie (inglese e altra lingua), si rinvia a quanto precisato sullo specifico argomento dalla circolare prot. n. 1383 del 25 giugno 2004.

Affinché questo Ministero possa disporre di un quadro certo delle seconde lingue prescelte e dei relativi orari di insegnamento, comprensivi anche dell’ ora facoltativa, le SS.LL. inviteranno le istituzioni scolastiche a trasmettere i relativi dati al Sistema informativo, utilizzando la funzione di rilevazione già attivata in organico di fatto del corrente anno scolastico.

Inoltre le SS.LL. seguiranno direttamente detta rilevazione accertandosi che la stessa venga effettuata con la dovuta precisione e puntualità.

Nella fase di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, verranno diramate disposizioni in merito alla copertura delle ore legate allo studio della seconda lingua comunitaria.

b)Educazione tecnica

Come per il corrente anno scolastico e in attesa della revisione delle classi di concorso, ai sensi dell’art. 14 comma 6 del decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, i docenti di educazione tecnica saranno assegnati all’insegnamento di tecnologia nel quadro degli insegnamenti previsti nell’area disciplinare “Matematica, scienze e tecnologia”.

Per l’eventuale quota oraria non coperta (rispetto alle attuali tre ore previste per l’insegnamento di educazione tecnica), i docenti in questione verranno impiegati negli insegnamenti e nelle attività facoltative opzionali (ivi comprese quelle relative all’informatica e quelle laboratoriali) secondo le competenze professionali possedute. Tanto anche in previsione della costituzione di un’area della tecnologia.

c) Strumento musicale

Tale insegnamento, entrato in ordinamento con la legge n. 124/1999, ed attivato sulla base delle richieste formulate dalle famiglie, si colloca, in coerenza con il nuovo quadro ordinamentale disegnato dalla riforma e con il piano dell’offerta formativa, nell’ambito delle consistenze dell’organico di diritto e del monte ore riservato agli insegnamenti e alle attività facoltative opzionali. In tale logica sono stati forniti chiarimenti alle scuole e sono state definite le procedure selettive degli alunni aspiranti a detto indirizzo di studio.

Analogamente a quanto stabilito per gli altri insegnamenti, nel confermare per lo strumento musicale i criteri di costituzione delle cattedre e dei posti secondo la normativa previgente, si ravvisa l’opportunità che vengano mantenuti in organico di diritto i corsi già attivati negli anni precedenti.

Si precisa infine che lo schema di Decreto interministeriale, più volte citato, conferma, per le classi di concorso A028, A030, A032 e per quelle di lingua straniera, la riconduzione delle relative cattedre a 18 ore di insegnamento. Tale riconduzione avverrà dopo la formazione delle cattedre e dei posti interni ed esterni secondo la normale procedura, attraverso l’utilizzo degli spezzoni residui presenti nella scuola complessivamente intesa (sede centrale e sezioni staccate) e con l’estensione anche alle cattedre orario esterne.

 

Istruzione secondaria di II grado

Anche per la scuola secondaria di II grado, ai fini della determinazione delle classi e dei posti si richiamano le disposizioni di cui al D.M. n. 331/98 e successive modifiche ed integrazioni e al D.M. n. 141/99 relativo alle classi con la presenza di alunni disabili.

Per la definizione dell’organico si confermano, altresì, le previsioni introdotte dai Decreti Interministeriali n. 131/2002 e n. 57/2004 e dal D.I. relativo alla determinazione degli organici dell’anno scolastico 2004/2005; norme che si riferiscono in particolare:

• Alla riconduzione a 18 ore settimanali delle cattedre costituite con orario inferiore a quello obbligatorio di insegnamento, salvaguardando l’unitarietà dell’insegnamento di ciascuna disciplina; riconduzione che va limitata alle sole classi di concorso individuate nell’anno scolastico 2003/2004 e confermate nell’anno scolastico 2004/2005.

Si rammenta che la norma di cui all’art. 35 della legge 289/2002 (finanziaria 2003), dovrà trovare applicazione solo qualora non si determinino situazioni di soprannumerarietà. Nel caso di titolarità su cattedre costituite tra più scuole, la possibilità di mantenimento della titolarità rimane subordinata all’avvenuto completamento sino a 18 ore dell’orario delle cattedre interne.

I posti acquisiti al Sistema informativo al solo fine di salvaguardare le titolarità, non sono disponibili per le operazioni di mobilità.

• Alla costituzione della prima classe di sezione staccata, scuola coordinata, sezione di diverso indirizzo e specializzazione funzionanti con un solo corso, in presenza di almeno 20 alunni. Come precisato con nota n. 41 dell’11 aprile 2003, per gli istituti di istruzione artistica e per quelli situati in zone geograficamente disagiate possono essere consentiti, nell’ambito del contingente dei posti assegnato alle SS.LL., limitati scostamenti rispetto al citato numero di 20 alunni, qualora ricorrano motivate ed eccezionali esigenze.

• All’accorpamento delle classi finali, qualora se ne preveda il funzionamento con un numero esiguo di alunni, avendo cura di non frazionare il gruppo classe.

• Alla costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diverso indirizzo di studio, purché le classi siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di studio di minore consistenza consti di almeno 12 alunni.

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione non sia sufficiente per la costituzione di una prima classe, il competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio della medesima scuola, ferma restando la possibilità per gli stessi alunni di chiedere l’iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l’indirizzo o la “sperimentazione” richiesti.

Negli istituti d’arte la ripartizione delle ore destinate agli insegnamenti di laboratorio, prima di procedere ad eventuali nuove assunzioni, deve essere effettuata tenendo conto dell’esigenza della piena utilizzazione del personale in servizio nella istituzione scolastica.

Le classi iniziali dei corsi serali potranno essere attivate solo in presenza di un numero di studenti tendenzialmente vicino a 20.

Le disposizioni in questione hanno lo scopo di evitare dispersione di risorse e l’attivazione di indirizzi di studio che non garantiscano, per gli anni successivi, il funzionamento di classi con un sufficiente numero di alunni.

Si ritiene infine di dover evidenziare che l’eventuale istituzione di nuovi indirizzi di studio non potrà comunque comportare incremento del numero dei posti complessivamente assegnati.

 

Educazione degli adulti

Per quanto concerne i Centri Territoriali Permanenti, si precisa che le relative consistenze di organico non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell’organico di diritto dell’anno scolastico 2004/2005. Eventuali ed eccezionali deroghe, debitamente motivate, sono consentite solo entro la consistenza di organico assegnata alle singole realtà regionali. Ciò anche in attesa di una complessiva revisione e di una disciplina aggiornata della materia.

Rimane ferma, ovviamente, l’esigenza di puntuali e attente verifiche da parte delle SS.LL., volte a stabilire se le consistenze attuali, in relazione all’andamento delle effettive frequenze, debbano subire riduzioni.

 

Verifiche e monitoraggio

Al fine di poter disporre di un quadro sempre aggiornato delle situazioni che consenta di rilevare e valutare il corretto impiego delle risorse, nell’ambito del contingente di posti assegnato, gli Uffici regionali effettueranno un costante monitoraggio sia delle operazioni e delle fasi volte alla determinazione degli organici di diritto, sia delle attività di avvio dell’anno scolastico, vigilando sul puntuale e tempestivo espletamento delle stesse e accertando che in sede di adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto, gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei limiti delle effettive necessità.

Ai fini di cui sopra, le SS.LL. vorranno avvalersi della collaborazione della struttura appositamente costituita presso codeste direzioni generali regionali, avendo cura di segnalare a questo Dipartimento (n. fax 0658492848 – e-mail gildo.deangelis@istruzione.it ) e alla Direzione Generale del Personale della scuola (e-mail luciano.chiappetta@istruzione.it ) il nominativo, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica del dirigente o del funzionario di riferimento.

Tanto anche nell’intento di raccordare proficuamente l’attività della menzionata struttura con quella del servizio istituito e funzionante presso questo Dipartimento.

Si ringrazia per la sperimentata fattiva collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

f.to Pasquale Capo

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per il Personale della Scuola

 

Schema Decreto Interministeriale

 

Disposizioni  Sulla Determinazione Degli Organici Del Personale Docente per l’anno scolastico 2005/2006

 

IL MINISTRO

di concerto

con il

Ministro dell’Economia e delle Finanze

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297;

VISTI l’articolo 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nonché l’articolo 26 del decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331 e l’articolo 1 del decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 200 riguardanti l’organico funzionale rispettivamente della scuola elementare e materna;

VISTO l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che ha previsto l’attribuzione dell’autonomia scolastica alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto ministeriale 26 giugno 2000 n. 234 recante norme in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche;

VISTI l’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e l’articolo 26, comma 16, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 concernenti l’assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni portatori di handicap;

VISTA la legge 20 agosto 2001 n. 333, di conversione del decreto legge 3 luglio 2001 n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001/2002;

VISTA la legge 22 novembre 2002 n. 268, di conversione del decreto legislativo 25 settembre 2002 n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l’università, la ricerca scientifica e tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale;

VISTA la legge 27 dicembre 2002 n. 289, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, ai sensi della citata legge n. 53/03;

VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e in particolare l’ articolo 3, commi  88 – 90”;

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

VISTO il D. P.R. dell’11 agosto 2003, n. 319 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO il decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 3 giugno 1999 n. 141 recante norme sulla formazione delle classi con alunni in situazione di handicap;

VISTI il decreto ministeriale 15 marzo 1997 n. 176 e il decreto interministeriale 18 dicembre 2002 n. 131 nella parte relativa ai parametri minimi contemplati per il funzionamento dei convitti e degli educandati dello Stato, e alla definizione degli organici del personale educativo;

VISTA la circolare ministeriale n. 90 del 30 dicembre 2004 riguardante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la circolare ministeriale n. 29 prot. n. 464 del 5 marzo 2004 avente ad oggetto “Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 – indicazioni e istruzioni”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 35, 1° comma della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, “le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’ insegnamento di ciascuna disciplina” e che, in via transitoria, tale disposizione si applica nei limiti in cui, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall’utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole;

CONSIDERATO che, ai sensi  dell’art. 1 comma 127 della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311 “per l’anno scolastico 2005-2006, la consistenza numerica della dotazione del personale docente in organico di diritto non potrà superare quella complessivamente determinata nel medesimo organico di diritto per l’anno scolastico 2004-2005”;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;

 

DECRETA

 

Articolo 1 - (Consistenze dotazioni) - 1 Le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali per l’anno scolastico 2005/2006 sono quelle riportate nelle allegate tabelle “A”, “B”, “C”, “D” e ”E”, costituenti parte integrante del presente provvedimento. Tali consistenze, definite in base alla previsione dell’entità della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap, tengono conto del grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, delle condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realtà.

2 Le dotazioni di cui al comma 1 sono determinate, altresì, in relazione all’articolazione e alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi, nonché, per la scuola primaria e la scuola dell’infanzia, alla configurazione degli organici funzionali, così come prevista rispettivamente dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e dal decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 200, e alla necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni di disagio.

3 Relativamente all’istruzione secondaria, le predette dotazioni organiche sono determinate anche con riguardo alle entità orarie dei piani di studio relativi ad ogni ordine e grado di scuola e alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche.

4 Ai fini previsti dall’art. 2, comma 1, lettera f) e dall’art. 7 comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53 le dotazioni organiche della scuola dell’infanzia (tabella A) e della scuola primaria (tabella B) sono incrementate, rispettivamente, del numero dei posti riportati nelle tabelle “A1” e “B1” costituenti parte integrante del presente decreto.

5 I Direttori regionali, ai fini dell’acquisizione dei dati e degli elementi utili relativi all’andamento della popolazione scolastica nelle realtà territoriali di propria competenza, si avvalgono della collaborazione dell’apposita struttura di rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono conferenze di servizio,  confronti e di consultazioni con la partecipazione dei responsabili dei CSA e dei Dirigenti scolastici, finalizzati all’esame e allo approfondimento puntuale ed esaustivo della materia, nonché alla individuazione e definizione degli aspetti e delle situazioni problematiche.

 

Articolo 2 - (Dotazioni provinciali) - 1 I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, informate le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza. L’assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle stesse risorse, in conformità di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle zone montane e alle piccole isole.

2 I Direttori generali regionali, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione, nonché disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di  rilevanza didattica e/o sociale, l’accantonamento di un’aliquota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate.

3 Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale su proposta formulata dai Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali, nel limite dell’organico regionale assegnato. A tal fine, i Dirigenti scolastici rappresentano, adeguatamente motivandole, al Direttore generale regionale le esigenze definite nel piano dell’offerta formativa e ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a rigorosi criteri di razionalità e di contenimento della spesa e procurando che, sulla base dell’andamento della popolazione scolastica negli ultimi anni e degli elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle reali esigenze.

4 I Direttori generali regionali, una volta acquisite le proposte formulate dai Dirigenti scolastici, procedono alle opportune verifiche e controlli ed alla eventuale attivazione di interventi modificativi delle previsioni effettuate dalle singole istituzioni scolastiche, e rendano definitivi i dati, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al Sistema informativo.

 

Articolo 3 - (Scuola primaria) - 1 L’articolazione e la quantificazione delle attività educative, didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall’art. 7 del Decreto legislativo n. 59/2004.

2 Ai sensi  dell’art. 15 del citato decreto legislativo n. 59/2004 i posti per le attività di tempo pieno devono essere attivati nell’ambito delle consistenze di organico assegnate a livello regionale per la scuola primaria.

3 L’insegnamento della lingua inglese è assicurato secondo le quantità orarie adottate nell’anno scolastico 2004/2005. Nelle classi prime e seconde deve essere impartito l’insegnamento della lingua inglese. Gli alunni ai quali nell’anno scolastico 2004/2005 è stato impartito l’insegnamento di una lingua diversa dall’inglese proseguiranno nello studio della stessa lingua.

4 Ai sensi dell’art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, l’insegnamento della lingua straniera deve essere impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell’organico di istituto sempre in possesso di tali requisiti. Qualora non sia possibile coprire le ore di insegnamento con i citati insegnanti, nel limite del contingente regionale, possono essere attivati posti da assegnare a docenti specialisti. Di regola viene costituito un posto  ogni 6 o 7 classi, semprechè per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento.

 

Articolo 4 - (Disposizioni generali per l’istruzione secondaria) - 1 Al fine della piena valorizzazione dell’autonomia e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese le eventuali sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali, nonché di quelle connesse all’integrazione degli alunni portatori di handicap.

2 Ai sensi dell’art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina. In sede di prima attuazione e fino all’entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione nel caso che nelle singole istituzioni scolastiche non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, fatta eccezione per le cattedre costituite tra più scuole per le quali la possibilità di salvaguardare la titolarità va accertata una volta soddisfatte le esigenze di completamento a 18 ore delle cattedre interne. I posti costituiti ai soli fini della salvaguardia delle titolarità non sono disponibili per le operazioni di mobilità.
Nelle scuole secondarie di I grado le cattedre relative alle classi di concorso A028, A030, A032 e alla lingua straniera, sono ricondotte a 18 ore di insegnamento nei limiti in cui sia possibile utilizzare, dopo la formazione delle cattedre interne ed esterne secondo la normale procedura, eventuali spezzoni residui presenti nella scuola  (sede centrale e sezioni staccate)  e con l’estensione anche alle cattedre orario esterne.

3 Per l’ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all’interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi (anche associate) della stessa scuola. In presenza di docente titolare in una delle sedi sopraindicate, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di più titolari, la titolarità è assegnata sull’una o sull’altra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, alla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.

4 Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.

5 Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, si procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in vigore.

6 Prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, i Dirigenti scolastici, fatte salve le priorità indicate ai commi precedenti, attribuiscono ai docenti in servizio nell’istituzione, con il loro consenso, ore aggiuntive di insegnamento oltre l’orario obbligatorio, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

 

Articolo 5 - (Scuola secondaria di I grado)

1 L’articolazione e la quantificazione delle attività educative, didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall’art. 10 del Decreto legislativo n. 59/2004.

2 Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento, per l’anno scolastico 2005/2006 e fino alla messa a regime, l’assetto organico della scuola secondaria di I grado, come definito dal citato art. 10 del Decreto legislativo n. 59/04, è confermato secondo i criteri fissati dal D.P.R. 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche ed integrazioni.

3 Ai sensi  dell’art. 15 del citato decreto legislativo n. 59/2004 i posti per le attività di tempo prolungato devono essere attivati nell’ambito delle consistenze di organico assegnate a livello regionale per la scuola secondaria di I grado.

 

Articolo 6 - (Formazione delle classi nelle scuole di istruzione secondaria di II grado) - 1 Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione anche sperimentali funzionanti con un solo corso sono costituite con un numero di alunni  non inferiore a 20.

2 Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, è consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza sia  costituito da almeno 12 alunni.

3 Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la possibilità degli stessi alunni di chiedere l’iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l’indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti.

4 Le classi intermedie vanno accorpate ove si preveda che funzioneranno con un numero di alunni inferiore alla media indicata dal decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331; parimenti si procede all’accorpamento delle classi finali qualora se ne preveda il funzionamento con un numero esiguo di alunni, avendo comunque cura di non frazionare il gruppo classe.

5 Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni dei decreti ministeriali n. 331/98 e n. 141/99.

 

Articolo 7 - (Dotazione organica dei Centri Territoriali Permanenti) - In attesa di una compiuta e aggiornata disciplina della materia, la dotazione organica assegnata a livello regionale ai Centri Territoriali Permanenti per l’istruzione e la formazione in età adulta non può superare quella relativa all’organico di diritto dell’anno scolastico 2004/2005. Eventuali variazioni, debitamente motivate, sono consentite solo entro la consistenza delle dotazioni organiche assegnate ad ogni singola regione.

 

Articolo 8 - (Sezioni ospedaliere) - 1 Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell’istruzione secondaria di II grado, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all’ art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le aree di indirizzo, è effettuata esclusivamente nella fase di adeguamento dell’organico alla situazione di fatto.

 

Articolo 9 - (Dotazione organica di sostegno) - 1 La dotazione organica dei posti di sostegno per l’integrazione degli alunni disabili è determinata secondo le quantità riportate nella tabella E costituente parte integrante del presente provvedimento.

2 I Direttori generali regionali determinano la dotazione organica per ciascun grado di istruzione, definendo l’organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nella colonna A della tabella E.

3 Nell’ambito dei contingenti assegnati i Direttori generali regionali assicurano la distribuzione degli insegnanti di sostegno correlata alla effettiva presenza di alunni disabili.

4 Sulle ulteriori disponibilità corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione complessiva e quelli di cui al comma 2, nonché sui posti attivati in deroga ai sensi dell’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’articolo 26 comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.

 

Articolo 10 - (Istituzioni educative) - 1 - Per le istituzioni educative rimangono confermate le disposizioni di cui all’art. 8 del decreto interministeriale n. 131 del 18 dicembre 2002.

 

Articolo 11 - (Gestione delle situazioni di fatto) - 1 Ai sensi della legge 2 agosto 2001 n. 333, i Dirigenti scolastici possono disporre, con apposito provvedimento motivato, incrementi del numero delle classi dell’istruzione primaria e dell’istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all’aumento effettivo  del numero degli alunni rispetto alle previsioni, da valutare secondo la normativa in vigore e, in particolare, secondo i criteri ed i parametri di cui al D.M. 24 luglio 1998, n. 331 come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 3 giugno 1999 n. 141, dal decreto interministeriale 18 dicembre 2002 n. 131, dal decreto interministeriale n. 57 del 20 luglio 2004 e dal presente decreto.

2 Ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i medesimi Dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione degli alunni rispetto alla previsione, procedono all’accorpamento delle classi secondo le disposizioni citate nel precedente comma.

3 Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi dopo l’inizio dell’anno scolastico.

4 Le variazioni di cui al comma 1 rivestono carattere eccezionale e debbono rivelarsi assolutamente indispensabili per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione dell’organico di diritto. Le variazioni stesse devono essere formalizzate con provvedimento motivato da comunicare  tempestivamente, e comunque non oltre il 10 luglio, al competente Direttore regionale e ai CSA di riferimento per i seguiti di competenza e per l’attivazione dei necessari controlli.

5 Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attività inerenti ai corsi di istruzione per adulti previsti dall’ ordinanza ministeriale 29 luglio 1997 n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono essere attivati in presenza di personale in esubero che non possa essere utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili fino al termine delle attività didattiche.

6 L’istituzione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, di cui all’articolo 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, è autorizzata, tenuto anche conto del disposto dell’articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, dal Direttore generale regionale che assicura comunque le garanzie per gli alunni disabili di cui all’articolo 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

 

Articolo 12 - (Verifica e monitoraggio) - 1 Gli Uffici regionali effettuano il monitoraggio iniziale e in itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto, al fine di assicurare, nel rispetto dei contingenti di posti assegnati, la rispondenza delle dotazioni stesse agli obiettivi formativi. I medesimi Uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell’anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi delle classi e dei posti, compresi quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti delle effettive inderogabili necessità.

2 L’apposita struttura istituita presso l’Amministrazione centrale assicura la verifica costante dell’andamento delle operazioni anche sotto il profilo dell’incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i Direttori generali regionali, dal canto loro, si avvalgono dell’apposita struttura costituita presso ciascuno Ufficio scolastico regionale per gli aggiornamenti nell’ambito del sistema e la necessaria circolarità delle informazioni.

 

Articolo 13 - (Scuole di lingua slovena) - 1 Con proprio decreto il Direttore generale dell’Ufficio regionale del Friuli Venezia Giulia definisce le dotazioni organiche provinciali degli istituti e scuole di lingua slovena nei limiti delle dotazioni regionali.

 

Articolo 14 - (Oneri finanziari) - 1 Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle “A”, “B”,  “C” “D” e “E”  gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Gravano parimenti sugli ordinari stanziamenti di bilancio gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle A1 e  B1.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’E DELLA RICERCA

IL MINISTRO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

 

Tabella A - Scuola dell'infanzia - Previsione organico per l'a.s. 2005/06

 

Regione

Organico

2004/2005

Organico

2005/2006

 

(A)

(B)

Abruzzo

2.445

2.445

Basilicata

1.308

1.308

Calabria

4.507

4.509

Campania

12.116

12.131

Emilia Romagna

3.600

3.621

Friuli Venezia Giulia

1.425

1.427

Lazio

6.388

6.388

Liguria

1.642

1.642

Lombardia

8.596

8.629

Marche

2.657

2.658

Molise

593

593

Piemonte

5.359

5.363

Puglia

7.675

7.675

Sardegna

2.870

2.870

Sicilia

8.792

8.792

Toscana

4.871

4.871

Umbria

1.407

1.407

Veneto

3.478

3.482

Totale

79.729

79.811

 

Tabella A1 - Scuola dell’infanzia

Posti assegnati per le generalizzazione del servizio e sperimentazione degli anticipi finanziati:

1) dall’art. 7, comma 5, della legge 28.3.2003, n. 53;

2)   dall’art. 1, comma 130, della legge 30.12.2004, n. 311

ANNO SCOLASTICO 2005/2006

 

Regione

Posti finanziati

Legge 53/03

(1)

Posti finanziati

Legge 311/04

(2)

Abruzzo

8

8

Basilicata

=

=

Calabria

5

10

Campania

4

40

Emilia Romagna

46

52

Friuli Venezia Giulia

18

16

Lazio

50

30

Liguria

18

10

Lombardia

36

52

Marche

23

20

Molise

=

=

Piemonte

56

44

Puglia

16

8

Sardegna

5

=

Sicilia

45

34

Toscana

20

36

Umbria

6

8

Veneto

52

42

Totale

408

410

 

Tabella B - Scuola Primaria - Previsione organico per l'a.s. 2005/06

 

Regione

Organico 2004/2005

Organico

2005/2006

 

(A)

(B)

Abruzzo

5.127

5.107

Basilicata

2.882

2.867

Calabria

10.166

10.136

Campania

26.511

26.421

Emilia Romagna

14.183

14.249

Friuli Venezia Giulia

4.579

4.596

Lazio

20.634

20.582

Liguria

5.209

5.211

Lombardia

35.420

35.478

Marche

5.672

5.679

Molise

1.396

1.383

Piemonte

16.436

16.466

Puglia

16.736

16.643

Sardegna

6.708

6.650

Sicilia

22.571

22.434

Toscana

12.590

12.618

Umbria

3.236

3.224

Veneto

18.350

18.411

Totale

228.406

228.155

 

Tabella B1 - Scuola Primaria

Posti assegnati per effetto degli anticipi  finanziati  dall’art. 7, comma 5, della legge 28.3.2003, n. 53

A.S. 2005/2006

 

Regione

Posti assegnati per anticipi A.S. 2005/06

Abruzzo

45

Basilicata

28

Calabria

113

Campania

387

Emilia Romagna

73

Friuli Venezia Giulia

20

Lazio

204

Liguria

39

Lombardia

132

Marche

42

Molise

13

Piemonte

96

Puglia

242

Sardegna

72

Sicilia

298

Toscana

75

Umbria

26

Veneto

95

Totale

2.000

 

Tabella C - Scuola Secondaria di I grado - Previsione organico per l'a.s. 2005/2006

 

Regione

Organico

2004/2005

Organico

2005/2006

 

(A)

(B)

Abruzzo

3.472

3.440

Basilicata

2.198

2.155

Calabria

7.717

7.637

Campania

20.913

20.728

Emilia Romagna

8.325

8.336

Friuli Venezia Giulia

2.676

2.680

Lazio

13.674

13.582

Liguria

3.270

3.272

Lombardia

21.749

21.780

Marche

3.625

3.627

Molise

1.029

1.006

Piemonte

9.884

9.907

Puglia

12.737

12.638

Sardegna

5.464

5.408

Sicilia

18.400

18.251

Toscana

7.618

7.635

Umbria

2.049

2.053

Veneto

11.226

11.246

Totale

156.026

155.381

 

Tabella D - Scuola secondaria di II grado - Previsione organico per l'a.s. 2005/2006

 

Regione

Organico 2004/2005

Organico

2005/2006

 

(A)

(B)

Abruzzo

5.498

5.496

Basilicata

3.159

3.152

Calabria

10.772

10.731

Campania

27.973

28.093

Emilia Romagna

12.617

12.736

Friuli Venezia Giulia

4.184

4.216

Lazio

21.329

21.509

Liguria

4.735

4.768

Lombardia

27.923

28.064

Marche

6.004

6.034

Molise

1.614

1.609

Piemonte

13.945

14.032

Puglia

19.436

19.448

Sardegna

7.994

7.928

Sicilia

23.228

23.267

Toscana

11.973

12.028

Umbria

3.285

3.294

Veneto

15.736

15.815

Totale

221.405

222.220

 

Tabella E – Sostegno - Previsione organico per l'a.s. 2005/2006

 

Regione

Organico di diritto 2004/2005

Posti aggiuntivi

a.s. 2004/2005

Totale posti

a.s. 2004/05

 

Organico di diritto 2005/2006

Posti aggiuntivi

a.s. 2005/2006

Totale posti

a.s. 2005/06

 

A

C

D=A+C

 

A

C

D=A+C

Abruzzo

1.260

193

1.453

 

1.260

193

1.453

Basilicata

668

73

741

 

668

73

741

Calabria

2.202

379

2.581

 

2.202

379

2.581

Campania

8.146

36

8.182

 

8.146

36

8.182

Emilia R.

2.478

473

2.951

 

2.478

473

2.951

Friuli V. G.

694

197

891

 

694

197

891

Lazio

4.801

343

5.144

 

4.801

343

5.144

Liguria

1.137

55

1.192

 

1.137

55

1.192

Lombardia

5.057

1.804

6.861

 

5.057

1.804

6.861

Marche

983

391

1.374

 

983

391

1.374

Molise

275

82

357

 

275

82

357

Piemonte

2.987

512

3.499

 

2.987

512

3.499

Puglia

4.665

497

5.162

 

4.665

497

5.162

Sardegna

1.662

176

1.838

 

1.662

176

1.838

Sicilia

6.340

465

6.805

 

6.340

465

6.805

Toscana

2.196

611

2.807

 

2.196

611

2.807

Umbria

548

206

754

 

548

206

754

Veneto

2.597

965

3.562

 

2.597

965

3.562

Totale

48.696

7.458

56.154

 

48.696

7.458

56.154

 

Decreto Direttoriale 31 marzo 2005 (Insegnanti)

 

ESTRATTO

 

Il Direttore Generale

 

ART. 1 - Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo. Trasferimenti da una all’altra provincia. Norme comuni alla I, II e III fascia delle graduatorie permanenti. - 4. Per l’attività di sostegno agli alunni portatori di handicap e per l’insegnamento nelle scuole speciali per ciechi e sordomuti, le disposizioni del presente articolo e del successivo articolo 3 sono integrate, rispettivamente, da quelle specifiche, previste dagli articoli 6 e 7.

 

ART. 3 - Norme specifiche per la terza fascia - 5. Il servizio per attività di sostegno, svolto nell’ambito dell’istruzione secondaria di II grado può essere valutato in una qualsiasi classe di concorso compresa nell’area disciplinare di riferimento di cui al D.M. 25 maggio 1995, n. 170, per la quale si è in possesso del prescritto titolo di studio. Analogamente, il servizio prestato su posto di sostegno nella scuola media può essere valutato per una qualsiasi classe di concorso di tale grado di scuola, per la quale si è in possesso del titolo di accesso.

 

ART. 6 - Attività didattica di sostegno - 1. Gli aspiranti che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano forniti del titolo di specializzazione di cui all’articolo 325 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e al D.M. 20 febbraio 2002, possono chiedere i corrispondenti posti di sostegno ad alunni disabili psico-fisici, della vista, dell’udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali siano in possesso di abilitazione o idoneità per l’insegnamento su posti comuni.

2. Per gli insegnamenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce.

3. Per tutti gli insegnamenti della scuola media, è compilato un unico elenco relativo al sostegno, articolato in fasce. In detto elenco ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e all’inserimento, nell’ambito di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola media, col punteggio conseguito per tale graduatoria.

4. In relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria permanente di Strumento musicale nella scuola media e alla conseguente disomogeneità dei punteggi conseguiti in detta graduatoria, rispetto a quelli degli aspiranti inseriti nelle altre graduatorie, anche i docenti di strumento musicale vengono inclusi nell’elenco di sostegno con il punteggio rideterminato sulla base della corrispondente tabella di valutazione utilizzata per il restante personale che confluisce nel medesimo elenco. Il servizio prestato su posto di sostegno da candidati tratti dalla graduatoria di strumento musicale è equiparato all'insegnamento prestato nello specifico strumento.

5. Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado sono predisposti elenchi di sostegno, articolati in fasce, relativamente a ciascuna area disciplinare, secondo la suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio 1995, n. 170; gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia e all’inserimento, nell’ambito di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola secondaria di secondo grado, riferita al medesimo elenco e col punteggio correlato a tale graduatoria.

6. Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente figurano negli elenchi del sostegno con l’indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.

 

ART. 7 - Graduatorie permanenti per le istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti. - 1. L'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per le istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e per sordomuti, sono disposti ai sensi del presente articolo, nonché secondo i precedenti articoli per quanto compatibili.

2. Ha titolo a chiedere l’inserimento nelle suddette graduatorie il personale docente ed educativo in possesso dei seguenti requisiti:

a) per il personale docente: abilitazione o idoneità all'insegnamento comune conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami, corrispondente alle discipline impartite negli istituti con particolari finalità;

a/1) per il personale educativo: idoneità a posto di educatore nelle istituzioni educative, conseguita a seguito di partecipazione a procedura riservata o concorsuale per esami e titoli;

b) per il personale docente ed educativo: titolo di specializzazione specifico monovalente o polivalente per l’attività di sostegno agli alunni portatori di handicap, non vedenti e sordomuti, previsto dall’art. 325 del decreto legislativo 297/1994 citato in premessa, ovvero previsto dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

3. Ai fini dell’attribuzione del punteggio, di cui alla lett. B della tabella di valutazione dei titoli, sono valutati solo i servizi prestati, rispettivamente, nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti, corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa.

4. La definizione delle graduatorie di cui al presente articolo viene effettuata direttamente dal Centro per i servizi amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia, ove siano presenti istituzioni speciali di cui al presente articolo, senza l’intervento del sistema informativo.

5. Con analoga procedura manuale vengono costituite le graduatorie d’istituto per le predette istituzioni speciali, secondo le specifiche indicazioni fornite da coloro che hanno compilato la relativa sezione nel mod. 3, di cui al successivo art. 10. La scelta delle istituzioni scolastiche speciali, nel numero massimo di due, rientra nel limite delle trenta istituzioni scolastiche della provincia prescelta, ai fini del conferimento delle supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo e d’istituto.

6. L’immissione nei ruoli speciali per non vedenti e per sordomuti obbliga il personale a permanere nell’istituto per almeno 5 anni.

 

ART. 8 - Iscrizioni con riserva - 2. Possono, altresì, iscriversi con riserva, nell’a.s. 2005/2006, negli elenchi di sostegno le seguenti categorie di docenti:

a) docenti abilitati S.S.I.S, frequentanti il corso di 400 ore per il conseguimento della specializzazione sul sostegno;

b) docenti abilitati con altre procedure, che stanno frequentando il corso delle 800 ore, previsto dal D.M. 20 febbraio 2002 e stanno conseguendo il diploma di specializzazione per il sostegno;

c) docenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria ammessi ai corsi di specializzazione in attività di sostegno, indetti con D.M n. 21/05, ai sensi dell’art. 2, comma 1 bis, della legge n. 143/04.

A tal fine gli interessati dovranno compilare l’apposita sezione del modello 2.

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Giuseppe Cosentino

 

Direttiva Ministeriale 4 aprile 2005, n. 45 (Obiettivi formativi assunti come prioritari, per l’a.s. 2005/2006)

 

VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’articolo 4 comma 1 lettera b) ;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300, concernente la riforma dell’organizzazione del governo, a norma dell’art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che, nell’ambito del Dipartimento per l’istruzione, al comma 7 dell’art. 6, prevede tra gli uffici di livello dirigenziale generale la Direzione generale per il personale della scuola, cui fanno carico compiti relativi alla definizione delle linee di indirizzo e coordinamento della formazione e aggiornamento del personale della scuola, ivi compresa la formazione a distanza e la programmazione delle politiche formative a livello nazionale;

VISTA la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

VISTA la Legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 e il bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 e, in particolare, l’art. 7, concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 31 dicembre 2004, con il quale sono state ripartite in capitoli le unità previsionali di base relative al bilancio di previsione per l’anno 2005;

VISTO il Decreto n. 1 del 2 gennaio 2005, con il quale il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca assegna ai Dirigenti Generali titolari dei Centri di responsabilità le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero per l’anno finanziario 2005;

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 2, prot. 123 del 25 gennaio 2005, con cui il Capo Dipartimento per l’istruzione, nell’allegato E, assegna al Direttore Generale per il personale della scuola parte delle risorse finanziarie di competenza e, fra queste, € 2.291.969 sul capitolo 1370 per spese finalizzate alla promozione, ricerca e diffusione di modelli innovativi di formazione e aggiornamento del personale della scuola e per le iniziative di carattere nazionale di formazione a distanza del personale medesimo, da realizzare anche con la collaborazione di enti, agenzie formative e istituti vigilati dal Ministero, nonché per spese finalizzate alla realizzazione di attività di accreditamento, di certificazione, di monitoraggio e di valutazione della formazione del personale della scuola;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto in data 24 luglio 2003 e, in particolare il Capo VI sulla formazione;

VISTO l’art. 121 del citato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto in data 24 luglio 2003, concernente la fruizione del diritto alla formazione da parte del personale delle scuole italiane all’estero;

VISTA l’Intesa del 20 luglio 2004, definita dal MIUR con le OO.SS., con la quale si è delineato il sistema della formazione continua del personale ATA in servizio;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985 n. 751, concernente l’intesa tra Autorità Scolastica e la Conferenza Episcopale Italiana, che prevede la collaborazione delle parti per l’aggiornamento professionale degli insegnanti di religione cattolica in servizio;

VISTA la Legge 18 dicembre 1997 n. 440, contenente disposizioni in materia di arricchimento dell'offerta formativa scolastica;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA la Legge 10.3.2000 n. 62, in materia di parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

VISTA la Direttiva n. 70 del 17 giugno 2002, concernente i criteri e le modalità per il rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dal personale docente;

VISTA la Direttiva n. 90 del 1° dicembre 2003, che dà attuazione al sistema degli accreditamenti/qualificazione dei Soggetti che offrono formazione per il personale della scuola, ai sensi dell’articolo 66 del citato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola, sottoscritto il 24 luglio 2003;

VISTA la Direttiva generale sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2005 - prot. n. 422/MR, del 19 gennaio 2005, che prescrive, tra l’altro, di potenziare gli interventi di qualificazione della formazione del personale della scuola a sostegno dell’ampio processo di riforme in atto e, in particolare, della riforma degli ordinamenti scolastici;

VISTA la Legge 28 marzo 2003 n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTO il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1 della Legge 28 marzo 2003 n. 53;

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286, relativo all’Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché al riordino dell’omonimo Istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della citata Legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTI gli esiti della Prima Conferenza Nazionale sulla valutazione degli apprendimenti di base, che hanno evidenziato la necessità del possesso e dello sviluppo delle competenze disciplinari di base per il migliore inserimento nella vita quotidiana e nel mondo del lavoro e, di conseguenza, l’esigenza di promuovere e realizzare una formazione in servizio del personale docente in grado di garantire un’offerta formativa rispondente allo scopo;

VISTE le Linee guida per il Progetto “Lauree scientifiche”, del 7 marzo 2005, finalizzato alla promozione di attività integrate tra il mondo della scuola e il mondo dell’università per incentivare le scelte di percorsi formativi scientifici da parte degli studenti;

CONSIDERATA l’importanza che riveste l’attività di formazione in servizio per l’incremento e il miglioramento continuo delle competenze professionali del personale docente, educativo ed A.T.A., soprattutto in relazione ai processi di riforma in atto;

RITENUTO che, nell'attuale fase di progressivo consolidamento dell’ autonomia didattica, organizzativa e di ricerca e della complessiva innovazione del sistema scolastico e formativo, l'aggiornamento e la formazione in servizio del personale docente, educativo ed A.T.A. rappresentano un supporto e una risorsa insostituibile per elevare la qualità dell’offerta educativa;

RITENUTO di dover fornire linee di indirizzo, indicazioni e istruzioni a tutti coloro che hanno responsabilità nel settore, tenendo conto che l'aggiornamento e la formazione in servizio impegnano, ai diversi livelli, in un quadro sistematico, organico e coerente, le scuole dell’autonomia, gli uffici scolastici regionali e locali e l’amministrazione centrale;

SENTITE le Organizzazioni sindacali, ai sensi dell’art. 5, comma 1 lettera a) del suindicato Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola:

 

emana la seguente

DIRETTIVA

 

Art. 1 - Campo di applicazione e criteri generali. - La presente direttiva definisce gli obiettivi formativi assunti come prioritari, per l’a.s. 2005/2006, per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, ivi compreso quello delle scuole italiane all’estero, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per la formazione, il ruolo dei diversi soggetti, organi e livelli istituzionali (scuole, uffici scolastici regionali, amministrazione centrale), nel rispetto degli ambiti di attività di cui all’articolo 63 del vigente CCNL citato in premessa.

Essa appare coerente con gli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 24.3.2000 in materia di formazione in ingresso ed in servizio del personale e tiene a riferimento gli obiettivi della Direttiva generale sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2005, tesa a promuovere la qualificazione della formazione del personale della scuola.

Le linee d’azione tracciate dalla direttiva sono funzionali al sostegno dei processi di riforma, al supporto e al miglioramento degli apprendimenti di base, alla progressiva valorizzazione dell’autonomia didattica, di ricerca e organizzativa delle singole istituzioni scolastiche e alla valorizzazione dell’autoaggiornamento, in coerenza con i processi di innovazione degli ordinamenti del sistema istruzione.

Per realizzare la massima interazione e sinergia tra gli operatori del sistema dell’istruzione e garantire pari opportunità, le iniziative di formazione organizzate per il personale delle scuole statali sono rese disponibili anche per il personale delle scuole paritarie.

 

Art. 2 - Risorse finanziarie - Le risorse complessive allo stato disponibili per la formazione, secondo i dati desunti dal bilancio, corrispondono a € 32.926.855,00, ripartite come di seguito indicato :

- € 29.052.389,00 già iscritti nei capitoli di bilancio degli Uffici scolastici regionali, di cui € 2.345.745,00, destinati ai docenti di sostegno;

- € 2.291.969,00 iscritti nel cap. 1370 del Dipartimento per l’istruzione, per le spese finalizzate alla promozione, ricerca e diffusione di modelli innovativi di formazione e aggiornamento del personale della scuola e per le iniziative a carattere nazionale di formazione a distanza del personale medesimo, nonché per le spese per le attività di accreditamento, di certificazione, di monitoraggio e di valutazione della formazione;

- € 1.582.497,00 iscritti al cap. 1295 quale Fondo per l’integrazione delle spese di formazione e aggiornamento del personale.

Si provvederà, altresì, ad integrare le risorse disponibili per la formazione con gli eventuali stanziamenti destinati alla formazione, provenienti dalla legge 440/97 e a darne specifica informativa.

Quanto alle finalizzazioni delle predette risorse si precisa che:

1. - € 29.052.389,00 già iscritti nei capitoli di bilancio degli Uffici scolastici regionali, - di cui € 2.345.745,00, destinati ai docenti di sostegno- vengono attribuiti per le iniziative di formazione per il personale docente ed il personale ATA promosse dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, e dagli Uffici scolastici regionali secondo i criteri di ripartizione fissati con la contrattazione regionale, in coerenza con gli obiettivi prioritari individuati dalla presente direttiva.

2. - € 2.291.969,00 sono destinati agli interventi promossi a livello nazionale, di cui al successivo art. 3.

3. - Lo stanziamento di cui al capitolo 1295 di € 1.582.497,00 (Fondo per l’integrazione delle spese di formazione e aggiornamento del personale), detratto l’ammontare di € 1.258.760,00 da utilizzare per la formazione dei dirigenti scolastici, secondo criteri e modalità oggetto di specifica informativa preventiva, andrà ad incrementare lo stanziamento del capitolo 1370 e sarà destinato a interventi formativi per tutto il personale della scuola, da attuare a livello nazionale, anche in collaborazione con l’INDIRE, l’INVALSI, gli Uffici scolastici regionali e gli IRRE.

Le somme destinate alla formazione e non spese nell’esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell’esercizio successivo con la stessa destinazione ed incrementeranno le disponibilità di cui alla presente Direttiva.

 

Art. 3 - Obiettivi formativi prioritari - Per l'anno scolastico 2005/2006 gli obiettivi formativi prioritari sono definiti come di seguito indicato:

1.- Supporto ai processi di riforma:

azioni di formazione coerenti e funzionali agli specifici bisogni formativi previsti dal Piano dell’offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica; in particolare, per le scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, attività di formazione per il perseguimento degli obiettivi specifici di apprendimento contenuti nelle Indicazioni nazionali allegate al Decreto Legislativo n. 59/2004, con particolare attenzione allo sviluppo delle competenze linguistico – comunicative e metodologico - didattiche dei docenti impegnati nell’insegnamento della lingua inglese e per il potenziamento e lo sviluppo delle competenze finalizzate all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella didattica;

azioni formative volte al potenziamento delle competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico -didattiche, organizzativo -relazionali e di ricerca didattica, tra loro correlate ed interagenti, che costituiscono il profilo professionale degli insegnanti; tali interventi saranno prioritariamente rivolti al miglioramento degli apprendimenti di base, con particolare riferimento all’italiano, alla matematica e alle scienze, oggetto delle periodiche rilevazioni del progetto OCSE Pisa;

interventi di formazione destinati agli insegnanti di scuola secondaria nell’ambito del Progetto “Lauree scientifiche”, promosso in collaborazione con l’ Università;

azioni di formazione tese a favorire le comunità di apprendimento in ambiente digitale e l’utilizzo di specifici strumenti di apprendimento per il recupero e l’approfondimento delle competenze disciplinari e trasversali, da realizzare anche in collaborazione con le Università, gli IRRE e le associazioni professionali e disciplinari;

iniziative di formazione, anche in collaborazione con i paesi dell’UE, sullo sviluppo della professionalità docente in ambiente e-learning, con particolare riferimento all’educazione alla cittadinanza europea e alla scienza e tecnologia;

interventi formativi destinati ai docenti delle scuole dei due cicli di istruzione e formazione per l’orientamento contro la dispersione scolastica e il disagio, inclusi gli interventi legati al contrasto dei fenomeni di depressione e quelli volti allo sviluppo di comportamenti e stili di vita corretti, con particolare riguardo all’alimentazione, all’educazione sportiva e alla salute.

2.- Attuazione degli obblighi contrattuali:

2.1 In attuazione degli obblighi contrattuali sono previste iniziative di formazione da destinare a tutti i profili professionali del personale della scuola, con particolare riferimento alla formazione in ingresso, alla riconversione e riqualificazione del personale docente, nonché alla formazione per il personale all’estero.

2.2 Per gli ATA, come previsto dall’Intesa del 20 luglio 2004, citata in premessa sulla base del progetto specifico nazionale definito con le Organizzazioni sindacali, sono promossi interventi formativi per tutto il personale in servizio volti sia allo sviluppo delle professionalità (anche per l’assistenza materiale alla persona diversamente abile), sia alla mobilità professionale, sia alla riconversione, con specifica attenzione al personale inidoneo utilizzato in altro profilo.

Ogni percorso formativo di cui agli artt. 3 (Formazione per la qualificazione) e 4 (Formazione finalizzata al passaggio ad area superiore ed alla mobilità all’interno dell’area) dell’Intesa citata, terminerà con la certificazione individuale e documentata degli apprendimenti e con il rilascio di un attestato finale.

Le risorse per la formazione saranno destinate, altresì, a tutti i livelli di intervento, alla promozione dei seguenti, ulteriori obiettivi strategici:

promozione, ricerca e diffusione di modelli innovativi di formazione e aggiornamento, con modalità e-learning, nonché diffusione, pubblicizzazione e messa a disposizione degli esiti della formazione come servizio alle istituzioni scolastiche;

interventi formativi sui modelli di organizzazione didattica e di promozione e sviluppo dell’autonomia delle istituzioni scolastiche (funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa, integrazione degli alunni disabili e degli alunni stranieri, insegnamento presso gli istituti penitenziari per adulti e per minori e presso le scuole ospedaliere);

interventi per lo sviluppo e il potenziamento della cultura della valutazione (modalità e criteri di autovalutazione; valutazione di sistema; interventi di formazione per la corretta conoscenza dei sistemi di valutazione a carattere nazionale e internazionale);

programmazione, progettazione e autovalutazione del Piano dell’offerta formativa;

aggiornamento professionale dei docenti di religione cattolica in attuazione del D.P.R. 16 dicembre 1985 n. 751;

interventi formativi relativi agli IFTS e all’EDA;

interventi formativi previsti per l’attuazione del decreto legislativo 626/1994 sulla sicurezza nelle scuole.

La concreta individuazione degli obiettivi da perseguire nell’ambito delle suindicate priorità nazionali è rimessa alla contrattazione regionale e alle scelte delle singole scuole autonome.

 

Art. 4 - Livelli di interventi - Il piano annuale delle istituzioni scolastiche, come previsto dal C.C.N.L. relativo al personale del comparto scuola citato in premessa, si potrà articolare in iniziative:

- progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con gli IRRE, con l’università, con le associazioni professionali qualificate, con gli istituti di ricerca e con gli enti accreditati/qualificati;

- promosse dall’Amministrazione, a livello regionale e nazionale;

- realizzate in autoaggiornamento, secondo le tipologie e le modalità definite dall’art. 3 della Direttiva n. 70/2002.

Le istituzioni convittuali realizzeranno le iniziative di formazione, tenendo conto delle specifiche modalità di prestazione del servizio del personale educativo.

Le iniziative finalizzate ai bisogni formativi del personale ATA dovranno essere individuate nell’ambito del piano delle attività, di cui all’art. 52 CCNL 24 luglio 2003.

Per l’assegnazione dei finanziamenti alle scuole per la formazione del personale docente e del personale ATA dovranno essere utilizzati parametri oggettivi che tengano conto della consistenza delle istituzioni scolastiche e del numero degli operatori scolastici in servizio. I Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali potranno considerare, altresì, le diverse tipologie delle istituzioni scolastiche, la presenza di sezioni staccate o plessi, le reti di scuole e, all’interno di esse, quelle che svolgono il ruolo di centro servizio o altre funzioni che richiedono interventi finanziari perequativi.

Gli interventi realizzati a livello regionale e nazionale saranno tesi ad integrare, nell’ambito di una più generale offerta formativa, le azioni promosse dalle stesse scuole, anche associate in rete, dalle università, dalle associazioni professionali, dagli Enti accreditati ecc., azioni che nel loro complesso costituiscono un insieme di opportunità autonomamente fruibili dalle singole istituzioni scolastiche.

La quota delle risorse assegnata agli Uffici scolastici regionali è destinata, prioritariamente, a concorrere alle azioni previste dalla presente Direttiva promosse a livello nazionale, con prevalente riferimento alle iniziative di formazione per il supporto alla riforma e all’attuazione degli interventi formativi derivanti dagli obblighi contrattuali.

La contestualizzazione degli obiettivi formativi prioritari, le modalità di attuazione e la concreta ripartizione delle risorse a livello territoriale terranno, comunque, conto degli elementi che emergeranno dalla contrattazione regionale.

Gli Uffici scolastici regionali assicureranno - con l’ausilio di appositi organismi tecnici e degli IRRE - l’informazione, il sostegno, la valorizzazione e l’accompagnamento dell’attuazione del quadro innovativo di riforma, con particolare riferimento ai profili della didattica e degli apprendimenti, nonché lo sviluppo di modalità di formazione in presenza preordinati alla riflessione e al confronto sui materiali formativi elaborati a livello nazionale. Saranno, inoltre, favorite modalità interattive, da realizzare in collaborazione con le università, le associazioni professionali e disciplinari accreditate/qualificate, nonché ricerche-azioni curate dagli IRRE sulle migliori pratiche didattiche realizzate dalle scuole.

A livello nazionale, in relazione al raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento, contenuti nelle Indicazioni nazionali allegate al Decreto Legislativo n. 59/2004 e al processo di consolidamento dell’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca delle istituzioni scolastiche finalizzato al perseguimento degli obiettivi generali del processo di formazione, l’INDIRE implementerà progressivamente l’ambiente di apprendimento “Puntoedu”, in collaborazione con gli Uffici scolastici regionali, avvalendosi, tra l’altro, dei risultati delle citate ricerche-azioni condotte dagli IRRE, nell’ottica di una formazione permanente coerente con le direttive europee.

L’Amministrazione centrale sosterrà progetti, anche a carattere territoriale, che possono costituire modelli applicabili sull’intero territorio nazionale.

In sede di contrattazione regionale saranno definite le priorità di intervento a livello territoriale e la ripartizione delle risorse tra gli Uffici scolastici regionali e le singole istituzioni scolastiche, tenendo conto anche delle modalità di realizzazione delle azioni formative di livello nazionale e regionale, nonché di quelle da destinare al personale ATA per la formazione in presenza, promosse nell’ambito delle azioni nazionali.

 

Art. 5 – Monitoraggio - Le attività di formazione saranno oggetto di specifiche azioni di monitoraggio in modo da render conto dei processi innovativi da esse promossi e da consentire le eventuali modifiche e implementazioni delle stesse.

A tal fine la Direzione Generale del Personale della scuola definirà, d’intesa e con la collaborazione degli Uffici scolastici regionali, un progetto di monitoraggio che sarà oggetto di apposita informativa.

 

A norma della Legge 14.1.1994, n. 20, la presente Direttiva sarà trasmessa alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio.

IL MINISTRO

F.to Letizia Moratti

 

Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 - Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2005)

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 33, 34, 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, lettera i), l'articolo 2, comma 1, e l'articolo 7, comma 1;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, ed in particolare l'articolo 3, che ha prorogato di sei mesi il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 53 del 2003;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare l'articolo 3, comma 92, lettera b);

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sugli articoli 1, 2, 3, 6 comma 2, 7, 8, 9 e 10 espresso nella seduta del 14 ottobre 2004;

Considerato che, nella seduta del 14 ottobre 2004, la predetta Conferenza unificata ha espresso la mancata intesa sugli articoli 4, 5 e 6, comma 1;

Ritenuto necessario, al fine di dare concreta attuazione alla delega prevista dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, attivare la procedura di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 19 gennaio 2005 e 2 febbraio 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 26 gennaio 2005 e 2 febbraio 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;

Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali;

 

E m a n a il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. - Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione - La Repubblica promuove l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea.

L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonchè l'obbligo formativo, introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati, secondo quanto previsto dal presente articolo, come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere.

La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, secondo livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.

Nelle istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza.

La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della Costituzione, sanzionato come previsto dall'articolo 5.

La Repubblica garantisce, attraverso adeguati interventi, l'integrazione nel sistema educativo di istruzione e formazione delle persone in situazione di handicap, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

L'attuazione del diritto e del correlativo dovere di cui al presente articolo si realizza con le gradualità e modalità previste dall'articolo 6.

 

Art. 2. - Realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione - Il diritto-dovere ha inizio con l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, fatta salva la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia di cui al medesimo decreto legislativo.

Le scuole secondarie di primo grado organizzano, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i competenti servizi territoriali, iniziative di orientamento ai fini della scelta dei percorsi educativi del secondo ciclo, sulla base dei percorsi di ciascun allievo, personalizzati e documentati.

I giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo sono iscritti ad un istituto del sistema dei licei o del sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 3, fino al conseguimento del diploma liceale o di un titolo o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, fatto salvo il limite di frequentabilità delle singole classi ai sensi dell'articolo 192, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonchè quello derivante dalla contrazione di una ferma volontaria nelle carriere iniziali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.

Ai fini di cui al comma 3, l'iscrizione è effettuata presso le istituzioni del sistema dei licei o presso quelle del sistema di istruzione e formazione professionale che realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale e spendibili nell'Unione europea, se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, e secondo le norme regolamentari di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge medesima.

All'attuazione del diritto-dovere concorrono gli alunni, le loro famiglie, le istituzioni scolastiche e formative, nonchè i soggetti che assumono con il contratto di apprendistato, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ed il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, condividendo l'obiettivo della crescita e valorizzazione della persona umana secondo percorsi formativi rispondenti alle attitudini di ciascuno e finalizzati al pieno successo formativo.

 

Art. 3. -Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti - Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero.

Le anagrafi regionali per l'obbligo formativo, già costituite ai sensi dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono trasformate in anagrafi regionali degli studenti, che contengono i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'integrazione delle anagrafi regionali degli studenti con le anagrafi comunali della popolazione, anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente decreto, nonchè il coordinamento con le funzioni svolte dalle Province attraverso i servizi per l'impiego in materia di orientamento, informazione e tutorato.

Con apposito accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è assicurata l'integrazione delle anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 nel Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede a:

definire gli standard tecnici per lo scambio dei flussi informativi;

assicurare l'interoperabilità delle anagrafi;

definire l'insieme delle informazioni che permettano la tracciabilità dei percorsi scolastici e formativi dei singoli studenti.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 4. - Azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni  - Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adotta, previa intesa con la Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, linee guida per la realizzazione di piani di intervento per l'orientamento, la prevenzione ed il recupero degli abbandoni, al fine di assicurare la piena realizzazione del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, nel rispetto delle competenze attribuite alla regione e agli enti locali per tali attività e per la programmazione dei servizi scolastici e formativi.

Nell'ambito della programmazione regionale e nel rispetto del quadro normativo delle singole regioni, le scuole secondarie di primo grado possono organizzare, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i servizi territoriali previste dalle regioni stesse, iniziative di orientamento e azioni formative volte a garantire il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche ad integrazione con altri sistemi.

 

Art. 5. - Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni - Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.

Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3, così come previsto dal presente decreto, provvedono:

il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;

il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;

la provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;

i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i giovani tenuti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nonchè il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.

 

Art. 6. - Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione - In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi inerenti al secondo ciclo di istruzione e di istruzione e formazione professionale, dall'anno scolastico 2005-2006, l'iscrizione e la frequenza gratuite di cui all'articolo 1, comma 5, ricomprendono i primi due anni degli istituti secondari superiori e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003.

Alla completa attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione, come previsto dall'articolo 1, si provvede attraverso i decreti attuativi dell'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e i), della legge 28 marzo 2003, n. 53, adottati ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge, nel rispetto delle modalità di copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8, della predetta legge.

Fino alla completa attuazione del diritto-dovere come previsto al comma 2 continua ad applicarsi l'articolo 68, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, che si intende riferito all'obbligo formativo come ridefinito dall'articolo 1 del presente decreto.

Al fine di sostenere l'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione nei percorsi sperimentali di cui al comma 1, le risorse statali destinate annualmente a tale scopo sono attribuite alle regioni con apposito accordo in Conferenza unificata, tenendo anche conto dell'incremento delle iscrizioni ai predetti percorsi, da computarsi a partire dall'anno scolastico 2002/2003.

In attesa della definizione dei livelli essenziali di prestazione, di cui all'articolo 1, comma 3, le strutture sedi dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al comma 1 sono accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 maggio 2001, n. 166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2001.

 

Art. 7. – Monitoraggio - Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) effettuano annualmente il monitoraggio sullo stato di attuazione del presente decreto e, a partire dall'anno successivo a quello della sua entrata in vigore, comunicandone i risultati alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

A norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, anche con riferimento ai risultati del monitoraggio di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione professionale.

 

Art. 8. - Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano - Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione, nonchè alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 

Art. 9. - Norma di copertura finanziaria - All'onere derivante dall'articolo 6, comma 1, pari a 11.888.000 euro per l'anno 2005 ed a 15.815.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede con quota parte della spesa autorizzata dall'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

Circolare Ministeriale 21 giugno 2005, n. 58 - Prot. N. 1274 /DIP/U04 - Anno scolastico 2005/2006 - adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto

 

La presente circolare reca istruzioni e indicazioni finalizzate all'adeguamento, per l'anno scolastico 2005/2006, degli organici di diritto alle situazioni di fatto.

Gli adempimenti di cui alla circolare in questione rivestono particolare urgenza in quanto propedeutici alle operazioni di inizio del prossimo anno scolastico (sistemazioni, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale docente ed ATA).

E' appena il caso di precisare che gli interventi di adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto debbono tener conto del nuovo impianto ordinamentale previsto dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e dalle disposizioni attuative dello stesso.

Perché la SS.LL. possano disporre di un quadro sistematico delle disposizioni che disciplinano la materia degli adempimenti finalizzati all' avvio del prossimo anno scolastico, si richiamano:

- la circolare n. 90 del 30.12.2004, avente ad oggetto "iscrizioni nella scuola dell'infanzia e alle classi di ogni ordine e grado nell'a.s. 2005/2006;

- la circolare n. 29 del 5.3.2004, recante indicazioni e istruzioni in ordine all'applicazione di taluni aspetti e profili rilevanti del Decreto legislativo n. 59/2004;

- lo schema di decreto interministeriale, concernente le dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2005/2006 - e la C.M. n. 36 in data 8.3.2005 esplicativa e di commento del D.I. stesso;

- il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 13 giugno 2005, relativo alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2005/2006;

- la circolare prot. n. 1383 del 25 giugno 2004, concernente lo studio delle due lingue comunitarie nella scuola secondaria di I grado.

 

1. Formazione delle classi

Come è stato anche nel passato evidenziato, la puntuale e corretta determinazione e formazione delle classi e dei posti richiede apporti e collaborazioni dei diversi soggetti ed organismi a vario titolo competenti e coinvolti, e si rivela di fondamentale importanza ai fini di uno stabile e ordinato assetto delle istituzioni scolastiche. L'istituzione delle classi e dei posti deve, pertanto, poggiare su previsioni di carattere duraturo che copriranno l'intero sviluppo dei relativi corsi.

Premesso che la normativa vigente stabilisce che si deve procedere all'esatta definizione del numero delle classi e dei posti e della relativa articolazione nella fase di predisposizione degli organici di diritto, ne consegue che eventuali interventi di modifica dei citati organici configurano operazioni di carattere non ordinario, intese a realizzare, nel rispetto della normativa vigente, adeguamenti alle effettive esigenze della scuola e ad assicurare la funzionalità delle stesse.

In coerenza con quanto sopra, nell'ipotesi in cui in sede di determinazione dell'organico di diritto siano state costituite classi con un numero di alunni superiore a quello fissato dal D.M. n. 331/98 (come modificato dal D.I. n. 131 del 18 dicembre 2002 che disciplina la formazione degli organici dei docenti per l'anno scolastico 2003/2004, nonché dal D.I. n. 141/99 concernente le classi che accolgono alunni portatori di handicap), le SS.LL., su segnalazione adeguatamente motivata dei dirigenti scolastici e sulla base di puntuali riscontri, autorizzeranno i dirigenti stessi a dimensionare tali classi in conformità di quanto previsto dalle citate disposizioni. Ovviamente dovrà essere preliminarmente verificato che le consistenze degli alunni segnalate dai Dirigenti scolastici al fine della determinazione degli organici siano quelle effettive e che, pertanto, non si determinino significativi scostamenti tra il numero degli alunni iscritti e quello dei frequentanti.

Pertanto, anche la possibilità riconosciuta ai dirigenti scolastici di attivare nuove classi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 333/2001, non costituisce adempimento di ordinaria gestione, ma operazione resa necessaria per normalizzare eventuali situazioni eccedenti le quantità previste per la costituzione delle classi e/o per far fronte ad incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione degli organici di diritto e tali da determinare la formazione di classi con un numero di frequentanti eccedente quello stabilito dalle vigenti disposizioni.

L'adempimento in questione dovrà essere formalizzato con provvedimento debitamente motivato, da comunicare tempestivamente ai CSA ed alle SS.LL., per quanto di rispettiva competenza. L' attivazione di nuove classi, ai sensi della legge 333/2001, da parte dei dirigenti scolastici, nonché l' autorizzazione al funzionamento di nuove classi da parte delle SS.LL., nel rispetto dei parametri di cui al DM 331/98, dovrà essere sempre preceduta da una attenta analisi, riferita a ciascuna scuola, della serie storica degli scostamenti tra il numero degli alunni iscritti e quello degli alunni effettivamente frequentanti: ciò al fine di evitare che, con l'inizio delle lezioni, la effettiva consistenza degli alunni risulti inferiore alla previsione, e determini aggravi per l'erario, dei quali questa Amministrazione e i soggetti a vario titolo competenti sono chiamati a rendere conto.

A tale ultimo riguardo, si fa rinvio alla disposizione dell'articolo 2 della legge 22 novembre 2002 n. 268, che configura l'obbligo, per i dirigenti scolastici e per gli Uffici, anche nella fase di adeguamento degli 'organici di diritto alle situazioni di fatto, di disporre accorpamenti delle classi allorché il numero degli alunni accertato successivamente alla definizione dell'organico di diritto risulti inferiore alle previsioni e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate. Peraltro, con riferimento alle situazioni previste dal comma 1 dell'art. 6 dello schema di decreto interministeriale che disciplina la materia degli organici per l'anno scolastico 2005/2006, le prime classi di sezioni staccate, sedi coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione, anche sperimentali, funzionanti con un solo corso, possono essere mantenute, in via eccezionale e con adeguata motivazione, anche se il numero accertato degli alunni risulti di qualche unità inferiore a 20.

Anche l'eventuale istituzione di nuove classi dei corsi serali degli istituti di istruzione secondaria di II grado, si intende subordinata alla formale autorizzazione da parte delle SS.LL., da rilasciare previo attento esame delle serie storiche delle presenze e dei tassi di abbandono degli alunni e semprechè ricorrano le condizioni e risultino applicabili i parametri di cui al D.M. 331/98. Si ricorda che le classi iniziali dei predetti corsi serali potranno essere attivate solo in presenza di un numero di alunni corrispondente a 20 unità o tendenzialmente vicino alle 20 unità.

Si ribadisce quanto rappresentato nei precedenti anni scolastici, in ordine alla necessità che i nulla osta all'eventuale trasferimento degli alunni vengano concessi solo in presenza di situazioni particolari, adeguatamente motivate. Appare evidente che anche ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268/2002, la concessione del nulla osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate. Le SS.LL. vorranno rinnovare invito in tal senso alle istituzioni scolastiche di rispettiva competenza.

In relazione a quanto sopra, le SS.LL. disporranno l'attivazione di ogni utile iniziativa (puntuali e mirate verifiche, interlocuzioni con le istituzioni scolastiche interessate, ecc…) finalizzata ad un accurato esame e verifica delle situazioni e ad un rigoroso aggiornamento dei dati in possesso del Sistema Informativo.

I dirigenti scolastici dovranno comunicare entro il 10 luglio p.v. ai competenti CSA, come previsto dall'art. 3 - comma 3 - della legge n. 333/2001, sia le variazioni del numero delle classi, sia il numero dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione all'interno della stessa istituzione scolastica; peraltro, deve ritenersi comunque eccezionale l'istituzione di nuove classi nel periodo successivo alla predetta data del 10 luglio.

Si rammenta che, sempre per effetto del citato articolo 2 della legge n. 268/2002, non sono consentiti sdoppiamenti e/o istituzioni di nuove classi, comprese quelle serali, dopo il 31 agosto. Le SS.LL. vorranno richiamare l'attenzione degli Uffici competenti e delle istituzioni scolastiche in ordine all'esigenza di comunicare tempestivamente e comunque entro il 31 agosto p.v., al Sistema Informativo e a questo Ufficio, il numero delle classi autorizzate ai sensi del D.M. 331/98, le variazioni in aumento del numero delle classi in applicazione della legge 333/01 e gli accorpamenti disposti in conformità di quanto previsto dalla legge 268/2002. I citati dati debbono essere trasmessi a questo Ufficio utilizzando l'allegato modello A, da restituire, debitamente compilato, via e-mail a gildo.deangelis@istruzione.it o a mezzo fax 06 58492848. Ovviamente tale modello va di volta in volta aggiornato in relazione alle eventuali modifiche del numero delle classi comunicate al Sistema informativo.

Tale adempimento, richiesto, tra l'altro, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze è necessario per poter disporre di elementi e di dati attendibili all'atto dei ricorrenti riscontri.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 333/2001, le variazioni in aumento del numero delle classi non comportano modifiche alla composizione delle cattedre. Tuttavia il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare l'orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore o, comunque, una disponibilità che consenta di ridurre il numero delle scuole in cui presta servizio. La modifica della composizione della cattedra non comporterà riaggregazione dello spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente.

Le ore di insegnamento che conseguono ad eventuali autorizzazioni di ulteriori classi concorrono, unitamente agli spezzoni residuati dalla determinazione dell'organico di diritto, alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del quadro delle disponibilità, così come previsto dall'art. 4 del citato contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni.

 

2. Scuola dell'infanzia - risorse disponibili ed eventuale applicazione dell'istituto degli anticipi

Com'è noto, la scuola dell'infanzia non ha carattere obbligatorio e , pertanto, alla stessa non si applica il disposto di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 333/01 relativo all'obbligo di istituire, in sede di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto, nuove classi in presenza di un incremento di alunni iscritti. Ne consegue che eventuali domande di iscrizione in esubero rispetto alla capienza delle sezioni autorizzate, non possono consentire variazioni in aumento del numero sezioni e di conseguenza dei posti.

Giova comunque evidenziare che, nell' ottica di una graduale generalizzazione del servizio e della sperimentazione degli anticipi previsti dalla legge 53/03, anche per l' anno scolastico 2005/2006 si è ulteriormente incrementata la dotazione organica della scuola dell'infanzia con il consolidamento in organico di diritto dei 408 posti, già assegnati nella situazione di fatto dell'a.s. 2004/2005 e finanziati con l'art. 7, comma 5, della legge 53/03, e con l'attribuzione, sempre in organico di diritto, di ulteriori 410 posti istituiti con quota parte delle risorse previste dalla legge n. 311/94 (finanziaria del 2005); pertanto, il numero complessivo dei posti in aumento istituiti in organico di diritto ammonta a 818 unità. Per quanto riguarda la frequenza degli alunni anticipatari, la C.M. n. 90, del 30 dicembre 2004, relativa alle iscrizioni alle scuola dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado, ha confermato, anche per l'a.s. 2005/2006, la possibilità di iscrivere anticipatamente i bambini e le bambine che compiranno tre anni di età entro la data del 28 febbraio 2006. La frequenza sarà consentita, esclusivamente, alle condizioni previste al paragrafo "anticipi "della circolare stessa.

 

3. Insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria

Com'è noto, il contingente dei posti relativo allo studio generalizzato della lingua straniera ai sensi dalla legge n. 53/03, è stato computato nell'ambito della dotazione complessiva degli organici di diritto, come risulta dalla tabella B) allegata allo schema di decreto interministeriale. Per l'individuazione delle quantità orarie e la determinazione del fabbisogno di ore e di posti, si confermano, nel rispetto delle necessarie flessibilità, i criteri utilizzati per la definizione degli organici relativi all'insegnamento della lingua (cfr. C.M. n. 58 del 9 luglio 2003 paragrafo 2).

Si premette che in tutte le prime e seconde classi dovrà essere impartito l'insegnamento della lingua inglese, e che nelle classi successive alle prime e alle seconde si proseguirà nello studio della lingua (anche diversa dall'inglese) praticata nell'anno scolastico 2004/2005. Si rammenta che l'art. 1, comma 128, della legge finanziaria 2005 prevede che l'insegnamento delle lingua straniera deve essere impartito dai docenti della classe, o da altro docente facente parte dell'organico di istituto, semprechè in possesso dei requisiti richiesti. Solo in via residuale potranno, pertanto, essere istituiti posti da destinare a docenti specialisti, in ragione, di regola, di un posto per ogni 6 o 7 classi, ferma restando l'esigenza di assegnare a ciascun docente almeno 18 ore di insegnamento. Le ore eventualmente non utilizzate per la costituzione di posti interi, concorreranno a formare l'insieme delle disponibilità da destinare alle operazioni di utilizzazione, di sistemazione e di nomina; tali ore dovranno essere comunicate al sistema utilizzando l'apposita funzione attivata nel corrente anno scolastico.

Si ribadisce che la previsione di cui al citato art. 1, comma 128 della legge finanziaria 2005, relativa all'assegnazione dei docenti specialisti su posto comune, potrà trovare attuazione solo una volta espletati i corsi di formazione linguistica previsti dalla medesima legge finanziaria.

Per quel che concerne le attività, comprensive della mensa, di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 59/04 (già tempo pieno), poiché da riscontri effettuati risulta che in sede di elaborazione dell'organico di diritto, i posti assegnati a livello regionale sono stati completamente utilizzati, nessuna ulteriore istituzione di posti per tali finalità, si renderà possibile nell'attuale fase di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto.

 

4. Scuola secondaria di I grado

In conformità di quanto previsto dalle norme transitorie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 59/04, la riforma della scuola secondaria di I grado, per l'a.s. 2005/2006, troverà applicazione anche nelle classi seconde, mentre andrà a regime, nell' intero corso di studi, dall'a.s. 2006/07. Come più volte si è avuto modo di precisare, nell'attuale fase transitoria, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.L.vo n. 59/04, le articolazioni e le consistenze delle cattedre e delle ore continuano ad essere determinate sulla base di quanto previsto dal DPR 14.5.82, n. 782 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quel che concerne le attività, comprensive della mensa, di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 59/04 (già tempo prolungato) poiché da riscontri effettuati è risultato che già in sede di elaborazione degli organici di diritto i posti assegnati a livello regionale sono stati completamente utilizzati, nessuna ulteriore istituzione di ore e di posti per tali finalità, si renderà possibile nell'attuale fase di adeguamento degli organici alle situazioni di fatto.

Le istituzioni scolastiche, pertanto, dovranno provvedere ad assicurare gli insegnamenti, le attività facoltative opzionali e il servizio di assistenza educativa alla mensa entro i limiti delle risorse e delle dotazioni a ciascuna attribuite.

Fermo restando quanto sopra, le istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 14, comma 2 del più volte citato decreto legislativo n. 59/04, sono tenute ad adottare l'impianto pedagogico, didattico ed organizzativo di cui alla Indicazioni nazionali per i Piani di studio personalizzati (allegato C del decreto), facendo riferimento al Profilo individuato nell'allegato D.

Resta inteso che dall'adeguamento delle configurazioni orarie delle cattedre ai nuovi piani di studio, di cui all'art. 14, comma 4, del D.L.vo n. 59/04, non potranno derivare situazioni di soprannumerarietà dei docenti titolari. Nei confronti di quei docenti il cui orario obbligatorio dovesse subire contrazione per effetto dei nuovi assetti orari previsti dalle Indicazioni nazionali, le istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del citato D.L.vo n. 59/04, assicureranno il completamento dell' orario, nel limite delle 18 ore, con ore di insegnamento obbligatorio comunque presenti nella scuola e/o utilizzando le ore eventualmente disponibili della quota opzionale facoltativa. Qualora tale completamento non si rendesse possibile o non dovesse risultare sufficiente ai fini predetti, i docenti titolari saranno impiegati nella scuola stessa in iniziative di arricchimento dell'offerta formativa, fermo restando l'obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie ( art. 6 del CCNI sulle utilizzazioni).

Le cattedre e i posti costituiti con le ore di insegnamento comunque presenti nella scuola, nonché con le ore delle attività facoltative opzionali sono utilizzabili per tutte le fasi e le operazioni relative all'avvio dell'anno scolastico.

Relativamente a taluni insegnamenti, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

a)Lingue comunitarie

Com'è noto, la dotazione organica di diritto della lingua straniera è stata determinata, per l'anno scolastico 2004/2005 e fino alla entrata a regime della scuola secondaria di I grado, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Decreto legislativo n. 59/04, con riferimento alla sola lingua insegnata in ciascun corso e sulla base delle consistenze orarie stabilite dal citato DPR n. 782/82. A tale dotazione è stata aggiunta quella relativa alla sperimentazione della seconda lingua straniera, ove già attivata.

Da quanto sopra è derivato che la dotazione organica relativa alla seconda lingua straniera (inglese o altra lingua comunitaria) è stata determinata solo in sede di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto ed ha costituito un contingente a parte, non rientrante nelle consistenze organiche fissate con il D.I. relativo agli organici di diritto. Per il 2005/2006, ultimo anno soggetto al regime transitorio di cui al citato decreto legislativo n. 59/04, continuerà ad applicarsi il criterio sopra accennato. Ne consegue che per la quantificazione del numero delle ore da assegnare all'insegnamento di ciascuna delle due lingue comunitarie (inglese e altra lingua) e per l'impiego del personale docente incaricato a tempo indeterminato, si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 6 del CCNI e dal paragrafo 16 della circolare prot. n. 1383 del 25 giugno 2004.

Perché questo Ministero possa avere esatta contezza delle seconde lingue prescelte e dei relativi orari di insegnamento, comprensivi dell' eventuale ora facoltativa, le SS.LL. vorranno invitare le istituzioni scolastiche a fornire al Sistema informativo i relativi dati ed elementi conoscitivi, utilizzando la funzione di rilevazione già attivata in organico di fatto nel corrente anno scolastico. Si prega di vigilare attentamente sul puntuale espletamento di tale adempimento.

Una volta conclusa la predetta rilevazione, la SS.LL. vorranno disporre per l'elaborazione e la trasmissione dei dati di cui all'unito modello B, da restituire, compilato in ogni sua parte, entro il 15 settembre p.v., mediante posta elettronica, all'indirizzo gildo.deangelis@istruzione.it ovvero al numero di fax 06 58492848.

b)Educazione tecnica

In conformità di quanto previsto dalla C.M. n. 54 in data 6 luglio 2004, i docenti di educazione tecnica anche per l'anno 2005/2006 saranno assegnati all'insegnamento di tecnologia nel quadro dell'area disciplinare "matematica, scienze e tecnologia". Considerato che il monte ore di insegnamento di tecnologia, in base alle Indicazioni nazionali, è inferiore a quello relativo all'insegnamento di educazione tecnica previsto in ciascuna classe dal DPR n. 782/82 e successive modifiche, i docenti di educazione tecnica interessati da eventuali riduzioni completeranno l'orario di cattedra sia con ore di insegnamento della stessa materia, comunque disponibili nell'ambito della scuola, sia con ore di attività facoltative opzionali (comprensive anche delle attività laboratoriali ed informatiche) di cui all'art. 14 comma 5, del D.L.vo 59/2004. Qualora i citati completamenti non risultassero sufficienti ai fini predetti, i docenti saranno impiegati nella stessa scuola in iniziative di arricchimento dell'offerta formativa, fermo restando l'obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie.

Si ritiene opportuno precisare che i posti costituiti con le ore di insegnamento di educazione tecnica comunque disponibili nell'ambito della scuola, nonché con le ore delle attività facoltative opzionali, sono utilizzabili per tutte le operazioni relative all'avvio dell'anno scolastico.

c)Strumento Musicale

Anche per tale insegnamento si intendono confermati i criteri seguiti per la determinazione delle dotazioni organiche secondo la previgente normativa. Pertanto, non si segnalano innovazioni rispetto a quanto stabilito per il decorso anno scolastico. Si ricorda che in sede di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto non è consentita l'attivazione di nuovi posti relativi allo studio dello strumento musicale.

 

5. Costituzione delle cattedre della scuola secondaria di I e II grado

Come è noto, in applicazione dell'art. 35 comma 1 della legge 289/2002, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono state ricondotte a 18 ore settimanali, "anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando, però, l'unitarietà dell'insegnamento di ciascuna disciplina".

Tale operazione è stata effettuata solo nel caso in cui non ha comportato situazioni di soprannumerarietà dei docenti titolari delle cattedre interne.

Nelle scuole secondarie di I grado le cattedre relative alle lingue straniere e alle classi di concorso A028, A030, A032, sono state strutturate su 18 ore di insegnamento nei limiti in cui è stato possibile utilizzare, dopo la formazione delle cattedre interne ed esterne secondo la normale procedura, eventuali spezzoni residui presenti nella scuola (sede centrale e sezioni staccate) e con l'estensione anche alle cattedre orario esterne.

In relazione a quanto sopra i posti costituiti ai soli fini della salvaguardia della titolarità, ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale sugli organici per l'anno 2005/2006, qualora si siano resi vacanti nel corso dei movimenti, sono da considerare indisponibili per qualsiasi altra operazione.

Nel caso, invece, detti posti siano rimasti occupati dai titolari al termine dei movimenti, le istituzioni scolastiche procederanno alla ricomposizione delle cattedre in numero corrispondente a quello dei titolari, fermo restando il limite delle 18 ore settimanali. Ove necessario per il miglior funzionamento dei servizi scolastici, anche sotto il profilo della continuità didattica, le SS.LL valuteranno l'opportunità di intervenire sugli assetti orari costituiti, riarticolandone la composizione e aggiungendo, se possibile, quelle ore che consentano, entro il limite delle 18 ore, di assicurare una migliore funzionalità alla cattedra.

 

6. Posti di sostegno

Si richiama la scrupolosa osservanza delle disposizioni per quanto concerne le modalità di individuazione dei soggetti portatori di handicap e i criteri per la costituzione dei posti in deroga. Per quel che concerne il numero delle ore di sostegno da assegnare per ciascun alunno disabile, si rammenta che la relativa proposta è affidata al gruppo di lavoro di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994.

Così come disposto dall'art. 35, comma 7, della citata legge n. 289/2002 compete poi alle SS.LL. l'emissione dei relativi provvedimenti autorizzativi.

Attesa la necessità che tali posti siano autorizzati in tempo utile per la predisposizione del quadro delle disponibilità destinate alle utilizzazioni e, comunque, per poter garantire la chiusura delle operazioni entro il 31 luglio c.a., le SS.LL. non mancheranno di sollecitare i dirigenti scolastici a rappresentare tempestivamente a codesti Uffici le eventuali esigenze dei posti in deroga.

Tenuto conto del consistente aumento dei posti di sostegno nell'adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto, le SS.LL. vorranno gestire la delicata operazione di cui al comma 7 del citato articolo 35, con la massima cautela e attenzione, verificando che siano state attentamente valutate, oltre al numero degli alunni e alla gravità dell'handicap, anche le situazioni organizzative e l'entità delle risorse professionali disponibili nella scuola. Si ritiene opportuno evidenziare che, anche con riguardo al sostegno, ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni portatori di handicap e dei relativi posti dovrà essere puntualmente comunicata sia a questo Ministero che al Sistema Informativo. Tanto al fine di renderne edotto il Ministero dell'Economia e di motivare nei confronti dello stesso eventuali scostamenti che si rendessero necessari.

 

7. Esoneri e semiesoneri dall'insegnamento

Nel premettere che l'art. 3, comma 88 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004) ha modificato i parametri di cui all'art. 459 del decreto legislativo n. 297/94, si evidenzia che l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento può essere disposto nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per lo svolgimento delle attività di collaborazione previste dall'art. 31 del CCNL sottoscritto il 24 luglio 2003.

Si ritiene importante ribadire che l'espressione "plessi di qualunque ordine di scuola", contenuta nel comma 4 dell' art. 459, come riformulato dalla legge finanziaria n. 350/03, va riferita anche alle succursali delle scuole secondarie di I e II grado, in quanto situate in strutture diverse da quelle dalle sedi principali.

Considerato che i posti e le ore derivanti dalla concessione di esoneri o semi esoneri concorrono alla formazione del quadro delle disponibilità riguardanti le operazioni di inizio dell'anno scolastico, i relativi provvedimenti dovranno essere adottati dai Dirigenti scolastici in tempo utile rispetto all'effettuazione delle citate operazioni e comunicati contestualmente ai competenti CSA.

 

8. Centri Territoriali Permanenti

In relazione alla limitata disponibilità delle risorse, la dotazione di personale dei Centri Territoriali Permanenti definita nell'organico di diritto non potrà subire incrementi di posti complessivamente istituiti a livello provinciale se non nel caso di assegnazione di docenti in esubero non diversamente utilizzabili.

 

9. Progetti

Le SS.LL. potranno assegnare le risorse orarie indispensabili per la prosecuzione dei progetti in atto, nel limite dei posti utilizzati nell'a.s. 2004/2005, ed abbiano una riconosciuta rilevanza educativa e sociale. E' appena il caso di precisare che tali progetti dovranno essere debitamente monitorati e verificati, anche sotto il profilo degli esiti. A tale riguardo lo scrivente Dipartimento fa riserva di ulteriori indicazioni.

 

10. Conferimento delle supplenze

Per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, annuali e fino al termine delle attività didattiche, si fa riserva di impartire specifiche istruzioni ed indicazioni.

Si richiama l'esigenza di assicurare, comunque, prioritariamente il conferimento delle supplenze sui posti di sostegno (supplenze che, com'è noto, vanno conferite con priorità rispetto a quelle relative agli altri insegnamenti) agli aspiranti forniti del titolo di specializzazione.

 

11. Personale ATA

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che la possibilità da parte delle SS.LL. di istituire nuovi posti nelle situazioni di fatto ricorre esclusivamente nei casi in cui le richieste dei dirigenti scolastici si riferiscano a scostamenti dell'organico di diritto eccedenti rispetto alle quantità previste per la costituzione dei posti ai sensi dello schema di decreto interministeriale relativo agli organici per l'anno scolastico 2005/2006 e/o a situazioni sopravvenute, da motivare adeguatamente da parte dei dirigenti scolastici interessati, sulla base di un accertato incremento del numero di alunni rispetto alla previsione.

Com'è noto, l'art. 35 della citata legge n. 289/2002 ha disposto, a decorrere dal 1 settembre 2003, la cessazione dal collocamento fuori ruolo del personale ATA dichiarato inidoneo ai compiti del profilo di appartenenza e la conseguente restituzione del personale stesso ai compiti d'istituto. L'assegnazione della sede di titolarità al predetto personale, anche a seguito dell'espletamento delle operazioni di trasferimento disposte su domanda degli interessati, ha determinato, in numerose scuola, con specifico riguardo al profilo dei collaboratori scolastici, la concentrazione di più unità di personale inidoneo. In relazione alle difficoltà che da tale situazione sono derivate alla puntuale erogazione del servizio, questo Ministero, nell' anno decorso, demandò alle SS.LL. il compito di valutare se ricorressero le condizioni atte a giustificare, in talune scuole, contenuti incrementi di posti, e ciò tenendo anche conto della presenza di personale destinatario di contratti di appalto per i lavori di pulizia. Fu, pertanto, predisposta un'apposita tabella recante gli incrementi di posti di cui le SS.LL. potevano disporre.

Ciò premesso, nella fondata previsione che il problema sopra accennato possa riproporsi anche nell'a.s. 2005/2006, si fa riserva di comunicare, una volta effettuati i movimenti, il contingente di posti da utilizzare per le stesse finalità. Tale contingente potrà essere, a giudizio delle SS.LL., e ricorrendone le condizioni, impiegato anche per garantire la funzionalità del servizio nelle istituzioni scolastiche articolate su più plessi.

Qualora lo stato di inidoneità riguardi il personale appartenente al profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi o comunque "figure uniche" e non si renda possibile procedere all'utilizzazione degli interessati in altri profili, le SS.LL. rappresenteranno allo scrivente le eventuali difficoltà nell'erogazione del servizio per le valutazioni e gli interventi consequenziali.

Al fine di consentire il monitoraggio per l'intero arco dell'anno scolastico, delle consistenze degli alunni e degli organici, è indispensabile che le SS.LL. e i dirigenti scolastici, per la parte di rispettiva competenza:

- pongano in essere tutti gli interventi atti a definire in termini oggettivi e puntuali l'esatta consistenza delle platee scolastiche e la quantificazione rigorosa delle risorse occorrenti;

- comunichino al Sistema informativo tutte le variazioni di organico riguardanti sia il numero degli alunni, che quello delle classi e dei posti eventualmente attivati.

Ciò perché questo Ministero possa disporre di un quadro preciso e sempre aggiornato delle situazioni e delle dinamiche che caratterizzano le iscrizioni e le frequenze degli alunni, nonché degli effetti che ne derivano sulla consistenza e sulle tipologie dei posti.

Al riguardo l'EDS, con propria nota tecnica, farà conoscere le modalità di interlocuzione e di intervento, sia da parte degli uffici amministrativi che delle singole istituzioni scolastiche. Si fa riserva di impartire specifiche indicazioni e istruzioni per il conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

Si ringrazia per la collaborazione.

 

IL CAPO DIPARTIMENTO

F.to - Pasquale Capo -

 

ALLEGATI

Omessi

 

Decreto Ministeriale 8 luglio 2005  - Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici (Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2005)

 

IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

 

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici ed in particolare l’articolo 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, recante regolamento d’attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 dell’11 maggio 2005, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni ed integrazioni;

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, CE attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

 

DECRETA

 

Articolo 1  - (Definizioni e ambito d’applicazione)  - 1. Ai fini del presente decreto s’intende per:

a) accessibilità: capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;

b) ambiente operativo: insieme di programmi e di interfacce utente che consentono l’utilizzo delle risorse hardware e software disponibili sul computer;

c) applet: programma autonomo, in genere scritto in linguaggio Java, che può essere inserito in una pagina Web per fornire informazioni o funzionalità;

d) applicazione: programma informatico che consente all’utente di svolgere specifici compiti;

e) applicazione Internet: programma sviluppato adottando tecnologie Internet, in particolare utilizzando il protocollo HTTP (HyperText Transfer Protocol) per il trasferimento dei dati e il linguaggio a marcatori (X)HTML (eXtensible HyperText Markup Language) per la presentazione e la struttura dell’informazione;

f) browser: programma informatico che consente di accedere alle risorse presenti su un sito Web;

g) CD-ROM (Compact Disc – Read Only Memory) e DVD (Digital Versatile Disc): particolari tipi di supporto ottico di memorizzazione;

h) em: unità di misura tipografica che prende a riferimento la larghezza del carattere M;

i) esperto di fattori umani: soggetto in possesso di diploma di laurea, anche triennale, comprendente un anno di formazione in discipline ergonomiche, quali ergonomia dell’ambiente, ergonomia dell’hardware, ergonomia cognitiva, macroergonomia, che abbia svolto un tirocinio documentato di almeno un anno;

l) esperto di interazione con persone disabili: soggetto in possesso di diploma di laurea, anche triennale, esperto di problematiche di comunicazione e di utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che abbia maturato un’esperienza professionale biennale nel settore;

m) esperto tecnico: soggetto esperto in tecnologie Web e problematiche dell’accessibilità;

n) focus: elemento attivo in un’interfaccia utente;

o) fogli di stile: strumento per mezzo del quale è possibile separare i contenuti di una pagina Web dalle modalità tipografiche con le quali essi vengono presentati;

p) frame: struttura di una pagina Web costituita da due o più parti indipendenti;

q) fruibilità: caratteristica dei servizi di rispondere a criteri di facilità e semplicità d’uso, di efficienza, di rispondenza alle esigenze dell’utente, di gradevolezza e di soddisfazione nell’uso del prodotto;

r) gestore di evento: parte di programma informatico che si attiva al verificarsi di un evento logico o dipendente dal dispositivo di input;

s) gruppo di valutazione: gruppo di utenti, anche disabili, che svolgono compiti assegnati dall’esperto di fattori umani per l’effettuazione della verifica soggettiva;

t) homepage: prima pagina che viene resa disponibile all’utente quando si accede a un indirizzo corrispondente a un sito Web;

u) interattività: caratteristica del programma informatico che richiede l’intervento dell’utente per espletare le sue funzionalità;

v) interfaccia utente: programma informatico che gestisce l’output e l’input dell’utente da e verso un computer in modo interattivo, realizzato attraverso una rappresentazione basata su metafore grafiche (interfaccia grafica) oppure attraverso comandi impartiti in modo testuale (interfaccia testuale);

z) interfaccia di programmazione (API, Application Program Interface ): insieme di programmi che consentono ad applicazioni diverse di comunicare tra loro;

aa) Internet: rete mondiale di computer basata sulla famiglia di protocolli di comunicazione TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol);

bb) Intranet: rete di computer basata sugli stessi protocolli di Internet, riservata all’uso esclusivo di una organizzazione, o gruppo di utenti;

cc) legge: legge 9 gennaio 2004, n. 4, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2004, recante disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

dd) linguaggio a marcatori: modalità di rappresentazione delle informazioni che utilizza indicatori (marcatori) per qualificare l’informazione stessa;

ee) moduli di interazione o form: strumenti mediante i quali l’utente interagisce con il sito Web fornendo e ricevendo specifiche informazioni;

ff) pagina Web: elemento informativo di base di un sito Web, realizzato mediante un linguaggio a marcatori che può contenere oggetti testuali e multimediali ed immagini;

gg) prodotti a scaffale: applicazioni preconfezionate da utilizzarsi anche senza sviluppare appositi programmi di adattamento;

hh) regolamento: decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2005;

ii) script: sequenza di istruzioni in linguaggio di programmazione che può essere inserita in una pagina Web per fornire funzionalità aggiuntive;

ll) sito Web: insieme strutturato di pagine Web utilizzato per veicolare informazioni o erogare servizi, comunemente definito anche sito Internet;

mm) task: compito specifico che l’esperto di fattori umani assegna ad un componente del gruppo di valutazione per simulare situazioni concrete di interazione con il sistema informatico;

nn) tecnologie assistive: strumenti e soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici;

oo) tecnologie Web: insieme degli standard definiti dall’ISO e delle “Recommendation” del Consorzio W3C finalizzato a veicolare informazioni o erogare servizi su reti che utilizzano il protocollo http, comunemente definite anche tecnologie Internet;

pp) verifica tecnica: valutazione condotta da esperti, anche con strumenti informatici, sulla base di parametri tecnici;

qq) verifica soggettiva: valutazione del livello di qualità dei servizi, già giudicati accessibili tramite la verifica tecnica, effettuata con l’intervento del destinatario, anche disabile, sulla base di considerazioni empiriche.

 

Articolo 2  - (Requisiti tecnici e livelli di accessibilità) - 1. Il presente decreto definisce negli allegati A, B, C e D, che ne costituiscono parte integrante, le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge e nel rispetto dei criteri e dei principi indicati dal regolamento.

2. Il primo livello di accessibilità dei siti Web è accertato previo esito positivo della verifica tecnica che riscontra la conformità delle pagine dei medesimi siti ai requisiti tecnici elencati nell’allegato A, applicando la metodologia ivi indicata.

3. I requisiti tecnici si applicano anche nei casi in cui i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1 della legge forniscono informazioni o erogano servizi mediante applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM, DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete.

4. Il secondo livello di accessibilità riguarda la qualità delle informazioni fornite e dei servizi erogati dal sito Web e si articola in primo, secondo e terzo livello di qualità; tali livelli di qualità sono accertati con la verifica soggettiva attraverso i criteri di valutazione di cui all’allegato B, applicando la metodologia ivi indicata.

 

Articolo 3 - (Accessibilità per i personal computer, l’ambiente operativo, le applicazioni e i prodotti a scaffale) - 1. I requisiti di accessibilità per i personal computer sono indicati nell’allegato C.

2. I requisiti di accessibilità per l’ambiente operativo, le applicazioni ed i prodotti a scaffale sono indicati nell’allegato D.

3. Il soggetto produttore o fornitore dichiara il livello di conformità del prodotto o servizio ai requisiti di cui al presente articolo.

 

Articolo 4 - (Specifiche tecniche per la sussistenza dei requisiti dei soggetti valutatori) - 1. Le persone giuridiche interessate alla iscrizione nell’elenco dei valutatori di cui all’articolo 3, comma 1 del regolamento presentano documentazione idonea a comprovare la disponibilità di risorse strumentali tali da consentire l’effettuazione delle verifiche tecnica e soggettiva.

2. Le persone giuridiche di cui al comma 1 forniscono altresì elementi idonei a comprovare la disponibilità delle seguenti risorse professionali, anche se non legate alle medesime da rapporto di lavoro dipendente:

a) esperto di fattori umani;

b) esperto tecnico;

c) esperto di interazione con i soggetti disabili;

d) gruppo di valutazione.

 

Articolo 5 - (Svolgimento delle verifiche e determinazione degli importi massimi dovuti dai soggetti privati) - 1. Gli importi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per l’attività svolta dai valutatori, sono determinati sulla base dei costi sostenuti per lo svolgimento della verifica tecnica e della verifica soggettiva.

2. Nella verifica tecnica l’esperto tecnico, applicando la metodologia di cui all’allegato A, paragrafo 2:

a) svolge le attività previste alla lettera a) del medesimo paragrafo 2 su tutte le pagine del sito;

b) svolge le attività previste alle lettere b), c) e d) del medesimo paragrafo 2 sulla home page, su tutte le pagine del sito direttamente raggiungibili dalla home page, su tutte le tipologie di pagine che presentano form e di pagine di risposta, nonché su un campione statistico di pagine, non rientranti in quelle esaminate precedentemente, pari al 5% delle stesse;

c) redige il rapporto di cui alla lettera e) del medesimo paragrafo 2.

3. La verifica soggettiva consta delle attività, previste dalla metodologia di cui all’allegato B, svolte dall’esperto in fattori umani, dall’esperto di interazione con le persone disabili e dal gruppo di valutazione; il costo complessivo della verifica tiene anche conto dei tempi di utilizzo delle tecnologie assistive impiegate.

4. Ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera b) del regolamento, gli importi massimi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per l’attività svolta dai valutatori sono riportati nell’Allegato F che costituisce parte integrante del presente decreto.

 

Articolo 6 - (Logo attestante il possesso del requisito di accessibilità) - 1. Il modello del logo e la corrispondenza tra il logo stesso, eventualmente corredato da asterischi, ed il diverso livello di qualità del servizio sono indicati nell’Allegato E che costituisce parte integrante del presente decreto.

 

Articolo 7 - (Utilizzo del logo) - 1. La richiesta di autorizzazione ad esporre il logo viene presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie per via telematica tramite il sito del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa), ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del regolamento.

2. Ai fini del comma 1, i soggetti di cui all’art. 3, comma 1 della legge ed i soggetti privati che intendono esporre il logo attestante il possesso del requisito di accessibilità sul proprio sito Web si registrano preventivamente nell’apposita sezione del sito Web del Cnipa.

3. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 è corredata dall’attestato di accessibilità, in formato elettronico, relativo ad ogni pagina del sito esaminata, nonché da copia statica, riferita al momento della valutazione, di tutte le pagine analizzate indicate all’articolo 5, comma 2; il modello di attestato di accessibilità è disponibile, per i soggetti registrati, nella citata sezione del sito Web del Cnipa.

4. Ai fini del rilascio o del rinnovo dell’autorizzazione ad esporre il logo, il Cnipa provvede a:

a) predisporre una sezione del proprio sito Web per ricevere le richieste di registrazione;

b) acquisire la richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 e la documentazione di cui al comma 3;

c) costituire e tenere aggiornata la banca dati dei soggetti autorizzati ad esporre il logo, dei codici elettronici di riconoscimento rilasciati agli stessi soggetti ai fini della registrazione e della documentazione inerente a ciascuna richiesta di autorizzazione;

d) riferire gli esiti dell’istruttoria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie.

5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, sulla base dei risultati dell’istruttoria di cui al presente articolo, rilascia l’autorizzazione all’utilizzo del logo, dandone comunicazione al soggetto richiedente.

 

Articolo 8 - (Rimborso delle spese amministrative sostenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le attività inerenti l’utilizzo del logo e le funzioni ispettive) - 1. I soggetti privati che richiedono l’autorizzazione all’utilizzo del logo allegano alla richiesta la ricevuta del versamento effettuato, anche in via telematica, quale rimborso delle spese amministrative sostenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le attività inerenti il rilascio dell’autorizzazione; l’importo del versamento è indicato nell’Allegato F.

2. Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento, in caso di riscontro di un livello di accessibilità inferiore a quello del logo utilizzato sono a carico del soggetto privato i costi effettivi dell’avvenuta ispezione, nonché una quota di partecipazione ai costi per l’espletamento delle funzioni ispettive complessivamente svolte dal Cnipa sui soggetti privati; l’importo della quota, comunque non superiore al doppio del costo effettivo dell’ispezione, è indicato nell’Allegato F.

3. Con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie di natura non regolamentare, gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati annualmente.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato A: Verifica tecnica e requisiti tecnici di accessibilità delle applicazioni basate su tecnologie internet

 

1. Premessa

La definizione dei requisiti tecnici di accessibilità nonché l’articolazione delle attività previste per la verifica tecnica sono stabilite sulla base di:

a. quanto indicato nelle Recommendation del World Wide Web Consortium (W3C) ed in particolare in quelle del progetto Web Accessibility Initiative (WAI);

b. standard definiti nel paragrafo 1194.22 della Sezione 508 del Rehabilitation Act degli USA;

c. standard e specifiche tecniche definite in materia di accessibilità dalla International Organization for Standardization (ISO);

d. esperienze acquisite nell’ambito della Pubblica Amministrazione ed in particolare, tra quelle già maturate, quelle relative all’attuazione della Circolare AIPA del 6 settembre 2001 recante “Criteri e strumenti per migliorare l'accessibilità dei siti Web e delle applicazioni informatiche a persone disabili” e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2002 per la conoscenza e l'uso del dominio internet "gov.it" e l'efficace interazione del portale nazionale "italia.gov.it" con le pubbliche amministrazioni e le loro diramazioni territoriali.

 

2. Metodologia per la verifica tecnica

La verifica tecnica si articola nelle seguenti attività:

a) riscontro, con sistemi di validazione automatica, della rispondenza alla sua definizione formale del linguaggio a marcatori utilizzato;

b) verifica dell’esperto tecnico sul corretto utilizzo semantico degli elementi e degli attributi secondo le specifiche del linguaggio a marcatori impiegato, anche mediante l’uso di strumenti semiautomatici di valutazione allo scopo di evidenziare problemi non riscontrabili dalle verifiche automatiche;

c) esame della pagina con varie versioni di diversi browser grafici in vari sistemi operativi allo scopo di verificare che:

1. il contenuto informativo e le funzionalità presenti in una pagina siano gli stessi nei vari browser;

2. la presentazione della pagina sia simile nei browser che supportano le tecnologie indicate al requisito n. 1 di cui al paragrafo 4 del presente allegato;

3. il contenuto informativo e le funzionalità della pagina siano ancora fruibili in caso di disattivazione del caricamento delle immagini;

4. i contenuti informativi di eventuali file audio siano fruibili anche in forma testuale;

5. i contenuti della pagina siano fruibili in caso di utilizzo delle funzioni previste dai browser per definire la grandezza dei caratteri;

6. la pagina sia navigabile con il solo uso della tastiera e l’impiego di una normale abilità;

7. i contenuti e le funzionalità della pagina siano ancora fruibili, anche in modalità diverse, in caso di disattivazione di fogli di stile, script e applet ed altri oggetti di programmazione;

8. i contenuti e le funzionalità continuino a essere disponibili con un browser testuale e i medesimi contenuti mantengano il proprio significato d’insieme e la corretta struttura semantica;

d) verifica delle differenze di luminosità e di colore tra il testo e lo sfondo secondo i seguenti algoritmi:

1. differenza di luminosità: calcolo della luminosità dei colori di testo e di sfondo con la formula: ((Rosso X 299) + (Verde X 587) + (Blu X 114)) / 1000, in cui Rosso, Verde e Blu sono i valori decimali dei colori; il risultato deve essere non inferiore a 125.

2. differenza di colore: calcolo della differenza di colore con la formula [Max (Rosso1, Rosso2) -Min (Rosso1, Rosso2)] + [Max (Verde1, Verde2) -Min (Verde1, Verde2)] + [Max (Blu1, Blu2) — Min (Blu1, Blu2)], in cui Rosso, Verde e Blu sono i valori decimali dei colori e Max e Min il valore massimo e minimo tra i due presi in considerazione; il risultato deve essere non inferiore a 500;

e) redazione di un rapporto nel quale l’esperto tecnico indica la conformità, la non conformità o l’eventuale non applicabilità di ogni singolo requisito della pagina esaminata.

 

3. Programmi di valutazione assistita

Sul mercato sono disponibili numerosi programmi in grado agevolare l’attività di verifica tecnica dell’accessibilità dei siti Web. Tali programmi, in particolare, devono essere in grado di garantire idonee prestazioni a supporto dell’attività dell’esperto tecnico. Degli stessi non viene fornito un puntuale elenco nel presente Allegato; si segnalano, comunque, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b) della legge n. 4 del 2004, il programma automatico fornito dal W3C e i programmi indicati nella lista degli strumenti più diffusi presente nella pagina Evaluation, Repair, and Transformation Tools for Web Content Accessibility dello stesso sito del W3C.

 

4. Requisiti di accessibilità per i siti Internet

Per ciascun requisito viene indicato il numero d’ordine, l’enunciato, il riferimento ai punti di controllo delle Web Content Accessibility Guidelines -versione 1.0 (WCAG 1.0) del W3C-WAI, nonché il riferimento agli standard definiti nella Sezione 508 del “Rehabilitation Act”.I punti di controllo del W3C-WAI e gli standard della Sezione 508 eventualmente richiamati nei singoli requisiti, sono da intendersi soltanto come elementi di riferimento, al fine di consentire un più facile riscontro con gli standard già impiegati e per facilitare l’utilizzo degli strumenti informatici di valutazione della accessibilità attualmente disponibili sul mercato. L’espressione “In sede di prima applicazione”, presente nell’enunciato di alcuni requisiti, consente di effettuare un percorso alternativo di adeguamento di siti pubblici particolarmente complessi.

Elenco dei requisiti di accessibilità per i siti Internet

Requisito n. 1

Enunciato: Realizzare le pagine e gli oggetti al loro interno utilizzando tecnologie definite da grammatiche formali pubblicate nelle versioni più recenti disponibili quando sono supportate dai programmi utente. Utilizzare elementi ed attributi in modo conforme alle specifiche, rispettandone l’aspetto semantico. In particolare, per i linguaggi a marcatori HTML (HypertText Markup Language) e XHTML (eXtensible HyperText Markup Language):

a) per tutti i siti di nuova realizzazione utilizzare almeno la versione 4.01 dell’HTML o preferibilmente la versione 1.0 dell’XHTML, in ogni caso con DTD (Document Type Definition -Definizione del Tipo di Documento) di tipo Strict;

b) per i siti esistenti, in sede di prima applicazione, nel caso in cui non sia possibile ottemperare al punto a) è consentito utilizzare la versione dei linguaggi sopra indicati con DTD Transitional, ma con le seguenti avvertenze:

1. evitare di utilizzare, all’interno del linguaggio a marcatori con il quale la pagina è realizzata, elementi ed attributi per definirne le caratteristiche di presentazione della pagina (per esempio, caratteristiche dei caratteri del testo, colori del testo stesso e dello sfondo, ecc.), ricorrendo invece ai Fogli di Stile CSS (Cascading Style Sheets) per ottenere lo stesso effetto grafico;

2. evitare la generazione di nuove finestre; ove ciò non fosse possibile, avvisare esplicitamente l’utente del cambiamento del focus;

3. pianificare la transizione dell’intero sito alla versione con DTD Strict del linguaggio utilizzato, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie e al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione.

Riferimenti WCAG 1.0: 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 11.1, 11.2

Riferimenti Sec. 508: Non presente

 

Requisito n. 2

Enunciato: Non è consentito l’uso dei frame nella realizzazione di nuovi siti. In sede di prima applicazione, per i siti Web esistenti già realizzati con frame è consentito l’uso di HTML 4.01 o XHTML 1.0 con DTD frameset, ma con le seguenti avvertenze:

a) evitare di utilizzare, all’interno del linguaggio a marcatori con il quale la pagina è realizzata, elementi ed attributi per definirne le caratteristiche di presentazione della pagina (per esempio, caratteristiche dei caratteri del testo, colori del testo stesso e dello sfondo, ecc.), ricorrendo invece ai Fogli di Stile CSS (Cascading Style Sheets) per ottenere lo stesso effetto grafico;

b) fare in modo che ogni frame abbia un titolo significativo per facilitarne l’identificazione e la navigazione; se necessario, descrivere anche lo scopo dei frame e la loro relazione;

c) pianificare la transizione a XHTML almeno nella versione 1.0 con DTD Strict dell’intero sito dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie e al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione.

Riferimenti WCAG 1.0: 12.1, 12.2

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (i)

 

Requisito n.° 3

Enunciato: Fornire una alternativa testuale equivalente per ogni oggetto non di testo presente in una pagina e garantire che quando il contenuto non testuale di un oggetto cambia dinamicamente vengano aggiornati anche i relativi contenuti equivalenti predisposti; l’alternativa testuale equivalente di un oggetto non testuale deve essere commisurata alla funzione esercitata dall’oggetto originale nello specifico contesto.

Riferimenti WCAG 1.0: 1.1, 6.2

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (a)

 

Requisito n.° 4

Enunciato: Garantire che tutti gli elementi informativi e tutte le funzionalità siano disponibili anche in assenza del particolare colore utilizzato per presentarli nella pagina.

Riferimenti WCAG 1.0: 2.1

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (c)

 

Requisito n.° 5

Enunciato: Evitare oggetti e scritte lampeggianti o in movimento le cui frequenze di intermittenza possano provocare disturbi da epilessia fotosensibile o disturbi della concentrazione, ovvero possano causare il malfunzionamento delle tecnologie assistive utilizzate; qualora esigenze informative richiedano comunque il loro utilizzo, avvertire l’utente del possibile rischio prima di presentarli e predisporre metodi che consentano di evitare tali elementi.

Riferimenti WCAG 1.0: 7.1, 7.2, 7.3

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (j)

 

Requisito n.° 6

Enunciato: Garantire che siano sempre distinguibili il contenuto informativo (foreground) e lo sfondo (background), ricorrendo a un sufficiente contrasto (nel caso del testo) o a differenti livelli sonori (in caso di parlato con sottofondo musicale); evitare di presentare testi in forma di immagini; ove non sia possibile, ricorrere agli stessi criteri di distinguibilità indicati in precedenza.

Riferimenti WCAG 1.0: 2.2

Riferimenti Sec. 508: non presente

 

Requisito n.° 7

Enunciato: Utilizzare mappe immagine sensibili di tipo lato client piuttosto che lato server, salvo il caso in cui le zone sensibili non possano essere definite con una delle forme geometriche predefinite indicate nella DTD adottata.

Riferimenti WCAG 1.0: 9.1

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (f)

 

Requisito n.° 8

Enunciato: In caso di utilizzo di mappe immagine lato server, fornire i collegamenti di testo alternativi necessari per ottenere tutte le informazioni o i servizi raggiungibili interagendo direttamente con la mappa.

Riferimenti WCAG 1.0: 1.2

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (e)

 

Requisito n.° 9

Enunciato: Per le tabelle dati usare gli elementi (marcatori) e gli attributi previsti dalla DTD adottata per descrivere i contenuti e identificare le intestazioni di righe e colonne.

Riferimenti WCAG 1.0: 5.1, 5.5, 5.6

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (g)

 

Requisito n.° 10

Enunciato: Per le tabelle dati usare gli elementi (marcatori) e gli attributi previsti nella DTD adottata per associare le celle di dati e le celle di intestazione che hanno due o più livelli logici di intestazione di righe o colonne.

Riferimenti WCAG 1.0: 5.2

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (h)

 

Requisito n.° 11

Enunciato: Usare i fogli di stile per controllare la presentazione dei contenuti e organizzare le pagine in modo che possano essere lette anche quando i fogli di stile siano disabilitati o non supportati.

Riferimenti WCAG 1.0: 3.3, 6.1

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (d)

 

Requisito n.° 12

Enunciato: La presentazione e i contenuti testuali di una pagina devono potersi adattare alle dimensioni della finestra del browser utilizzata dall’utente senza sovrapposizione degli oggetti presenti o perdita di informazioni tali da rendere incomprensibile il contenuto, anche in caso di ridimensionamento, ingrandimento o riduzione dell’area di visualizzazione o dei caratteri rispetto ai valori predefiniti di tali parametri. Riferimenti WCAG 1.0: 3.4 Riferimenti Sec. 508: non presente

 

Requisito n.° 13

Enunciato: In caso di utilizzo di tabelle a scopo di impaginazione, garantire che il contenuto della tabella sia comprensibile anche quando questa viene letta in modo linearizzato e utilizzare gli elementi e gli attributi di una tabella rispettandone il valore semantico definito nella specifica del linguaggio a marcatori utilizzato.

Riferimenti WCAG 1.0: 5.3, 5.4

Riferimenti Sec. 508: non presente

 

Requisito n.° 14

Enunciato: Nei moduli (form), associare in maniera esplicita le etichette ai rispettivi controlli, posizionandole in modo che sia agevolata la compilazione dei campi da parte di chi utilizza le tecnologie assistive.

Riferimenti WCAG 1.0: 10.2, 12.4

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (n)

 

Requisito n.° 15

Enunciato: Garantire che le pagine siano utilizzabili quando script, applet, o altri oggetti di programmazione sono disabilitati oppure non supportati; ove ciò non sia possibile fornire una spiegazione testuale della funzionalità svolta e garantire una alternativa testuale equivalente, in modo analogo a quanto indicato nel requisito n. 3.

Riferimenti WCAG 1.0: 6.3

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (l), 1194.22 (m)

 

Requisito n.° 16

Enunciato: Garantire che i gestori di eventi che attivano script, applet o altri oggetti di programmazione o che possiedono una propria specifica interfaccia, siano indipendenti da uno specifico dispositivo di input.

Riferimenti WCAG 1.0: 6.4, 9.2, 9.3

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (l), 1194.22 (m)

 

Requisito n.° 17

Enunciato: Garantire che le funzionalità e le informazioni veicolate per mezzo di oggetti di programmazione, oggetti che utilizzano tecnologie non definite da grammatiche formali pubblicate, script e applet siano direttamente accessibili.

Riferimenti WCAG 1.0: 8.1

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (l), 1194.22 (m)

 

Requisito n.° 18

Enunciato: Nel caso in cui un filmato o una presentazione multimediale siano indispensabili per la completezza dell’informazione fornita o del servizio erogato, predisporre una alternativa testuale equivalente, sincronizzata in forma di sotto-titolazione o di descrizione vocale, oppure fornire un riassunto o una semplice etichetta per ciascun elemento video o multimediale tenendo conto del livello di importanza e delle difficoltà di realizzazione nel caso di trasmissioni in tempo reale.

Riferimenti WCAG 1.0: 1.3, 1.4

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (b)

 

Requisito n.° 19

Enunciato: Rendere chiara la destinazione di ciascun collegamento ipertestuale (link) con testi significativi anche se letti indipendentemente dal proprio contesto oppure associare ai collegamenti testi alternativi che possiedano analoghe caratteristiche esplicative, nonché prevedere meccanismi che consentano di evitare la lettura ripetitiva di sequenze di collegamenti comuni a più pagine.

Riferimenti WCAG 1.0: 13.1, 13.6

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (o)

 

Requisito n.° 20

Enunciato: Nel caso che per la fruizione del servizio erogato in una pagina è previsto un intervallo di tempo predefinito entro il quale eseguire determinate azioni, è necessario avvisare esplicitamente l’utente, indicando il tempo massimo consentito e le alternative per fruire del servizio stesso.

Riferimenti WCAG 1.0: 7.4, 7.5

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (p)

 

Requisito n.° 21

Enunciato: Rendere selezionabili e attivabili tramite comandi da tastiere o tecnologie in emulazione di tastiera o tramite sistemi di puntamento diversi dal mouse i collegamenti presenti in una pagina; per facilitare la selezione e l’attivazione dei collegamenti presenti in una pagina è necessario garantire che la distanza verticale di liste di link e la spaziatura orizzontale tra link consecutivi sia di almeno 0,5 em, le distanze orizzontale e verticale tra i pulsanti di un modulo sia di almeno 0,5 em e che le dimensioni dei pulsanti in un modulo siano tali da rendere chiaramente leggibile l’etichetta in essi contenuta.

Riferimenti WCAG 1.0: non presente

Riferimenti Sec. 508: non presente

 

Requisito n.° 22

Enunciato: Per le pagine di siti esistenti che non possano rispettare i su elencati requisiti (pagine non accessibili), in sede di prima applicazione, fornire il collegamento a una pagina conforme a tali requisiti, recante informazioni e funzionalità equivalenti a quelle della pagina non accessibile ed aggiornata con la stessa frequenza, evitando la creazione di pagine di solo testo; il collegamento alla pagina conforme deve essere proposto in modo evidente all’inizio della pagina non accessibile.

Riferimenti WCAG 1.0: 11.4

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (k)

 

Allegato B: Metodologia e criteri di valutazione per la verifica soggettiva dell’accessibilità delle applicazioni basate su tecnologie internet

 

1. Metodologia per la verifica soggettiva

La metodologia di verifica soggettiva delle applicazioni basate su tecnologie internet si articola in quattro principali fasi:

a) -Analisi da parte di uno o più esperti di fattori umani

La valutazione da parte di uno o più esperti di fattori umani consiste essenzialmente nel metodo della simulazione cognitiva attraverso il quale l’esperto definisce contesti, scopi e modi di interazione dell’utente, presente nel gruppo di valutazione, con il sito e costruisce scenari d’uso che simulano a livello cognitivo il comportamento dell’utente.

L’esperto di fattori umani conosce i servizi che il sito intende erogare, le informazioni che può fornire, le azioni richieste all’utente per raggiungere tali obiettivi per mezzo dell’interfaccia, nonché le informazioni sugli utenti potenziali e sulla esperienza e conoscenza a loro richieste per interagire con il sito.

Questa parte della valutazione, in coerenza con quanto già effettuato in fase di progettazione, è finalizzata ad assegnare a ciascuno dei criteri indicati, ove applicabili, un giudizio su una scala crescente di valori da 1 a 5 in cui:

1 corrisponde a nessuna rispondenza dell’ambiente al criterio in esame;

2 corrisponde a poca rispondenza dell’ambiente al criterio in esame;

3 corrisponde a sufficiente rispondenza dell’ambiente al criterio in esame;

4 corrisponde a molta rispondenza dell’ambiente al criterio in esame;

5 corrisponde a moltissima rispondenza dell’ambiente al criterio in esame.

b) -Costituzione del gruppo di valutazione

La seconda parte della valutazione prevede la costituzione del gruppo di valutazione i cui componenti disabili utilizzano le proprie tecnologie assistive; fanno parte del gruppo di valutazione utenti rappresentativi dei diversi tipi di disabilità: sordità, ipovisione, daltonismo, cecità, disabilità motoria agli arti superiori, distrofia spastica, disabilità cognitiva, nonché soggetti appartenenti a diverse categorie di utenti interessate ad accedere al sito.

c) -Esecuzione dei task da parte del gruppo di valutazione

L’esecuzione dei task da parte dei componenti del gruppo di valutazione avviene sia in contesti usuali (casa, ambiente di lavoro), sia in contesti appositamente costituiti (ambiente di laboratorio).

Il gruppo di valutazione esegue una serie di prove basate sulla interazione con l’ambiente. Le prove vengono svolte in forma libera, cioè senza compiti specifici, ovvero per obiettivi, se eseguite secondo compiti specifici.

Nella esecuzione delle prove, il gruppo di valutazione è guidato dall’esperto di fattori umani.

Nel corso della navigazione libera, l’esperto raccoglie i commenti dell’utente, anche verbali, e le osservazioni sul suo comportamento.

Nella prova su compiti specifici, l’esperto registra il tipo di compito, la quantità di tempo impiegata per svolgerlo e gli eventuali errori commessi ed annota i commenti dell’utente e le osservazioni sul suo comportamento.

d) -Valutazione dei risultati ed elaborazione del rapporto conclusivo

La verifica soggettiva si conclude con la predisposizione di un rapporto nel quale l’esperto di fattori umani indica la valutazione su scale soggettive ricavata dalla simulazione cognitiva dallo stesso effettuata, le proprie considerazioni sulle caratteristiche qualitative del sito, i dati relativi alle prestazioni degli utenti in relazione ai compiti affidati: performance, commenti, osservazioni comportamentali le risposte a questionari di valutazione compilati dagli utenti la valutazione complessiva del livello di qualità raggiunto secondo il seguente schema:

1. valore medio complessivo minore di 2 = assenza di qualità;

2. valore medio complessivo maggiore o uguale a 2 e minore di 3 = primo livello di qualità;

3. valore medio complessivo maggiore o uguale a 3 e minore di 4 = secondo livello di qualità;

4. valore medio complessivo maggiore o uguale a 4 = terzo livello di qualità.

 

2. Criteri di valutazione

I criteri essenziali su cui basare la verifica soggettiva dei siti Web e delle applicazioni realizzate con tecnologie Internet sono:

1 percezione: informazioni e comandi necessari per l’esecuzione dell’attività devono essere sempre disponibili e percettibili;

2 comprensibilità: informazioni e comandi necessari per l’esecuzione delle attività devono essere facili da capire e da usare;

3 operabilità: informazioni e comandi devono consentire una scelta immediata della azione adeguata per raggiungere l’obiettivo voluto;

4 coerenza: simboli, messaggi e azioni devono avere lo stesso significato in tutto l’ambiente;

5 salvaguardia della salute (safety): l’ambiente deve possedere caratteristiche idonee a salvaguardare il benessere psicofisico dell’utente;

6 sicurezza: l’ambiente deve possedere caratteristiche idonee a fornire transazioni e dati affidabili, gestiti con adeguati livelli di sicurezza;

7 trasparenza: l’ambiente deve comunicare all’utente lo stato, gli effetti delle azioni compiute e le informazioni necessarie per la corretta valutazione della dinamica dell’ambiente stesso;

8 apprendibilità: l’ambiente deve possedere caratteristiche di utilizzo di facile e rapido apprendimento;

9 aiuto e documentazione: funzioni di aiuto, quali le guide in linea, e documentazione relativa al funzionamento dell’ambiente devono essere di facili reperimento e connesse al compito svolto dall’utente;

10 tolleranza agli errori: l’ambiente, pur configurandosi in modo da prevenire gli errori, ove questi, comunque, si manifestino, deve fornire appropriati messaggi che individuino chiaramente l’errore occorso e le azioni necessarie per superarlo;

11 gradevolezza: l’ambiente deve possedere caratteristiche idonee a favorire e mantenere l’interesse dell’utente;

12 flessibilità: l’ambiente deve tener conto delle preferenze individuali e dei contesti.

 

Allegato C: Requisiti tecnici di accessibilità per i personal computer di tipo desktop e portatili

 

Per ciascun requisito viene indicato il numero d’ordine, l’enunciato e il riferimento agli standard definiti nella Section 508 del Rehabilitation Act.

 

Requisito n.° 1

Enunciato: Il computer deve potersi collegare mediante canali standard a sistemi di accensione remota.

Riferimenti Sec. 508: non presente

 

Requisito n.° 2

Enunciato: I tasti e i pulsanti devono essere raggiungibili ed operabili con minima abilità e con una forza massima di 2,3 Kg (pari a circa 22,2 N).

Riferimenti Sec. 508: 1194.26 a; 1194.23 (k2)

 

Requisito n.° 3

Enunciato: I tasti e i pulsanti devono essere tattilmente percepibili, senza necessità di attivarli.

Riferimenti Sec. 508: 1194.26 a;1194.23 (k1)

 

Requisito n.° 4

Enunciato: In presenza della funzionalità di ripetizione dei tasti, l’intervallo di tempo sia per la prima ripetizione che per le ripetizioni successive, deve essere configurabile in almeno 2 secondi.

Riferimenti Sec. 508: 1194.26 a;1194.23 (k3)

 

Requisito n.° 5

Enunciato: Il diverso stato di attivazione dei tasti selezionati o bloccati deve essere percepibile, oltre che visivamente, anche attraverso il tatto o l’udito.

Riferimenti Sec. 508: 1194.26 a;1194.23 (k4)

 

Requisito n.° 6

Enunciato: Deve essere presente almeno una porta di comunicazione conforme agli standard industriali.

Riferimenti Sec. 508: 1194.26 d

 

Requisito n.° 7

Enunciato: Qualora venga utilizzata una forma di identificazione biometrica, deve essere fornita una forma alternativa di identificazione.

Riferimenti Sec. 508: 1194.26 c

 

Allegato D: Requisiti tecnici di accessibilità per l’ambiente operativo, le applicazioni e i prodotti a scaffale

 

Per ciascun requisito viene indicato il numero d’ordine, l’enunciato, il riferimento agli standard definiti nella Section 508 del Rehabilitation Act,

 

Requisito n.° 1

Enunciato: Le funzioni previste dall’interfaccia utente devono poter essere attivate anche attraverso comandi da tastiera nei casi in cui possa essere fornita una descrizione della funzione stessa o del risultato della sua esecuzione.

Section 508: 1194.21 (a)

 

Requisito n.° 2

Enunciato: Comandi e funzionalità dell’interfaccia utente non devono limitare o disabilitare le caratteristiche e le funzionalità di accessibilità dell’ambiente operativo documentate e rese disponibili dal produttore dell’ambiente

stesso.

Section 508: 1194.21 (b)

 

Requisito n.° 3

Enunciato: L’applicazione deve rendere disponibili sufficienti informazioni, quali gli elementi identificativi, le operazioni possibili e lo stato, sugli oggetti contenuti nell’interfaccia utente affinché le tecnologie assistive possano identificarli interpretandone le funzionalità.

Section 508: 1194.21 (d)

 

Requisito 4

Enunciato: Nel caso di simboli grafici utilizzati per identificare controlli, indicatori di stato o altri elementi di programma, il significato assegnato a tali simboli deve essere coerente nell’ambito dell’intera applicazione, ivi compresa l’interfaccia utente.

Section 508: 1194.21 (e)

 

Requisito 5

Enunciato: Le informazioni di tipo testuale devono essere fornite utilizzando le funzionalità dell’ambiente operativo previste per la visualizzazione del testo; in particolare devono essere disponibili il contenuto testuale, la locazione del punto di inserimento e gli attributi del testo.

Section 508: 1194.21 (f)

 

Requisito 6

Enunciato: L’applicazione che utilizza segnalazioni audio deve prevedere una funzionalità equivalente di tipo visivo, seguendo le eventuali convenzioni dell’ambiente operativo.

Section 508: 1194.31 (c)

 

Requisito 7

Enunciato: Per fornire informazioni, per indicare o per richiedere azioni non devono essere utilizzati unicamente animazioni, elementi grafici o sonori e differenze di colori.

Section 508: 1194.21 (i) (h)

 

Requisito 8

Enunciato: Le applicazioni non devono sovrapporsi alle scelte effettuate dall’utente riguardo a livelli di contrasto, colori ed altri attributi di visualizzazione.

Section 508: 1194.21 (g)

 

Requisito 9

Enunciato: L’interfaccia utente non deve contenere elementi di testo, oggetti o altri elementi lampeggianti aventi una frequenza di intermittenza maggiore di 2Hz e minore di 55Hz.

Section 508: 1194.21 (k)

 

Requisito 10

Enunciato: L’elemento attivo “focus” di una interfaccia utente deve essere chiaramente identificabile; la identificazione e la variazione del focus devono essere segnalate a livello di interfaccia di programmazione (API) affinché le tecnologie assistive possano gestirle; vanno altresì adeguatamente segnalati gli elementi che richiedono obbligatoriamente un’azione da parte dell’utente.

Section 508: 1194.21 (c)

 

Requisito 11

Enunciato: La documentazione di supporto al prodotto e le caratteristiche di accessibilità devono essere rese disponibili anche in formato elettronico accessibile.

Section 508: 1194.41

 

Allegato E: Logo di accessibilità dei siti Web e delle applicazioni realizzate con tecnologie Internet

 

1. Logo senza asterischi

Consiste nella sagoma di un personal computer di colore terra di Siena unito a tre figure umane stilizzate rispettivamente, da sinistra, di colore celeste, azzurro e amaranto le quali fuoriescono dallo schermo a braccia levate.

Detto logo risponde al primo livello di accessibilità, legato alla conformità ai requisiti previsti per la verifica tecnica.

 

2. Logo con asterischi

Consiste nello stesso disegno sopra descritto con l’aggiunta di asterischi; esso garantisce la conformità ai requisiti della verifica tecnica e l’ulteriore livello di qualità raggiunto dal sito a seguito dell’esito positivo della verifica soggettiva, secondo quanto previsto nell’Allegato B, paragrafo 1. Tale livello di qualità è indicato da uno, due o tre asterischi riportati nella parte del logo raffigurante la tastiera del personal computer.

In particolare:

a) Logo che riporta nella parte raffigurante la tastiera un solo asterisco:corrisponde al livello di accessibilità che attesta il superamento della verifica tecnica e l’attribuzione, a conclusione della verifica soggettiva, di un valore medio complessivo pari o maggiore di 2 e minore di 3

b) Logo che riporta nella parte raffigurante la tastiera due asterischi:corrisponde al livello di accessibilità che attesta il superamento della verifica tecnica e l’attribuzione, a conclusione della verifica soggettiva, di un valore medio complessivo maggiore o uguale a 3 e minore di 4

c) Logo che riporta nella parte raffigurante la tastiera tre asterischi:corrisponde al livello di accessibilità che attesta il superamento della verifica tecnica e l’attribuzione, a conclusione della verifica soggettiva, di un valore medio complessivo maggiore o uguale a 4

 

Allegato F: Importi massimi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per l’attività svolta dai valutatori

 

1. Gli importi massimi per l’anno 2005 dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per l’attività svolta dai valutatori, sono:

a) € 900,00 per le attività di verifica tecnica di cui all’Allegato A, paragrafo 2; lettere

a) ed e);

b) € 22,00 per ciascuna pagina, per le attività di verifica tecnica di cui all’Allegato A, paragrafo 2; lettere b), c) e d);

c) € 8.980,00 per la verifica soggettiva di un sito.

2. L’importo dovuto all’Erario da parte dei soggetti privati quale rimborso delle spese amministrative sostenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’attività inerenti il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 1 del DPR, per l’anno 2005, è stabilito in € 500,00.

3. L’importo dovuto all’Erario dai soggetti privati in caso di riscontro, effettuato ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del DPR, di un livello di accessibilità inferiore a quello del logo utilizzato, è pari ai costi effettivi dell’avvenuta ispezione determinati sulla base degli importi definiti al comma 1, maggiorati di una quota di partecipazione ai costi per l’espletamento delle funzioni ispettive complessivamente svolte dal Cnipa sui soggetti privati; tale quota, per l’anno 2005, è stabilita nella misura del 75%.

4. Con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie di natura non regolamentare, gli importi di cui ai commi 1 e 2 e la percentuale di cui al comma 3 sono aggiornate entro il mese di febbraio di ciascun anno.

 

Nota 27 luglio 2005 - Prot. n. 4798/ A4a - Attività di programmazione dell’integrazione scolastica degli alunni disabili da parte delle Istituzioni  scolastiche - Anno scolastico 2005-2006.

 

Il processo di integrazione scolastica degli alunni con disabilità si fonda sulla assunzione da parte di tutti i docenti della classe del progetto di integrazione.

In tale prospettiva ed in una logica di qualità del sistema di istruzione, il successo dell’integrazione rappresenta un aspetto caratterizzante dell’ordinaria programmazione didattica, oggetto di verifica e valutazione.

Sulla base di quanto precede, si pregano le SS. LL. di richiamare l’attenzione dei dirigenti scolastici delle scuole statali e paritarie, affinché promuovano, nell’ambito della programmazione di inizio anno scolastico, una serie di incontri per tutti i docenti, curricolari e di sostegno, allo scopo di migliorare la qualità dell’integrazione nelle singole classi e nella comunità scolastica.

Partendo da un’analisi collegiale della diagnosi funzionale, al fine di rendere il progetto educativo individualizzato (PEI) funzionale alle effettive esigenze dell’alunno, tale attività ha lo scopo di coinvolgere nella stesura e nella realizzazione del PEI tutto il gruppo dei docenti della classe frequentata dall’alunno disabile.

È appena il caso di ricordare che, per gli alunni nuovi iscritti, vanno programmati incontri con la scuola di provenienza, perché possa realizzarsi una effettiva azione di continuità didattica.

Oltre ai contatti con la scuola di provenienza, in appositi incontri, saranno sentiti, specie per gli alunni che per la prima volta iniziano la frequenza scolastica, i genitori, che potranno fornire utili informazioni sul progetto educativo, riabilitativo e di socializzazione, attuato in ambito extrascolastico, in modo da consentire che le attività scolastiche ed extrascolastiche siano opportunamente coordinate.

È noto che alle riunioni di cui trattasi (Gruppo di Lavoro sul singolo caso) devono partecipare anche i rappresentanti degli EE.LL. e delle A.S.L., che forniscono informazioni e suggerimenti per la parte di rispettiva competenza, ma – anche nel caso la partecipazione del predetto personale fosse carente – ciò non esime la scuola dal dovere di adoprarsi, in particolare per realizzare una fattiva collaborazione con la famiglia, per la predisposizione di un progetto educativo e didattico, rispondente agli effettivi bisogni dell’alunno, che preveda anche l’articolazione dell’orario delle attività scolastiche, in relazione al progetto d’integrazione.

Si ritiene utile sottolineare la doverosa collaborazione tra scuola e famiglia, perché da alcuni esposti in possesso di questa Direzione si evince, prima di ogni altra carenza eventualmente imputabile all’istituzione, la mancanza di positivi rapporti di collaborazione tra scuola e famiglia.

Si ricorda inoltre l’obbligo della documentazione dell’attività di programmazione e di verifica dell’attività svolta e la costante registrazione dell’attività didattica, che costituisce strumento per la verifica collegiale (da compiere, nei consigli di classe e interclasse e di cui riferire nel Collegio dei docenti, secondo le competenze di ciascun organismo), utilizzando schede di verifica o altri strumenti strutturati, di cui la scuola avrà stabilito di dotarsi. La predetta documentazione, consultabile anche da parte dei genitori che ne facciano richiesta, sarà comunque illustrata nel corso delle riunioni periodiche programmate.

Le iniziative, che le singole scuole vorranno adottare, saranno certamente una risposta alle richieste di qualità, rappresentate dalle famiglie e dalle Associazioni dei disabili.

Si coglie l’occasione per richiamare l’attenzione sui disturbi specifici d’apprendimento, in relazione ai quali possono essere utilizzati strumenti compensativi e dispensativi, come da nota di questa Direzione n. 4099/A/4a, del 05.10.2004.

È noto, tuttavia, che la scuola non può da sola far fronte a tutte le esigenze degli alunni con disabilità e che per predisporre gli strumenti necessari all’integrazione scolastica è indispensabile la collaborazione degli EE. LL.  A tal fine può risultare utile l’attività svolta da codesti Uffici Scolastici Regionali, che, mediante accordi di programma o intese, possono coordinare l’erogazione di servizi, quali mense, trasporti, assistenza scolastica ed extrascolastica.

Si ringraziano le SS. LL. per la consueta collaborazione.

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to M. Moioli

 

Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 - Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2005 - Supplemento Ordinario n. 174)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ed in particolare gli articoli 1, 2, 3 e 7;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, concernente istituzione del servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Vista la legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, ed, in particolare, l'articolo 3, che ha prorogato di sei mesi il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed, in particolare, l'articolo 21;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 15 settembre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e del lavoro e delle politiche sociali;

 

E m a n a -il seguente decreto legislativo:

 

Capo I  - Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione

 

Art. 1. - Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione - 1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione e' costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale. Esso e' il secondo grado in cui si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

2. Lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

3. Nel secondo ciclo del sistema educativo si persegue la formazione intellettuale, spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla collettività nazionale ed alla civiltà europea.

4. Tutte le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione sono dotate di autonomia didattica, organizzativa, e di ricerca e sviluppo.

5. I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione sono di pari dignità e si propongono il fine comune di promuovere l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, nonchè di incrementare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle attitudini relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese, secondo il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A. Essi assicurano gli strumenti indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Essi, inoltre, perseguono le finalità e gli obiettivi specifici indicati ai Capi II e III.

6. Nei percorsi del secondo ciclo si realizza l'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.

7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione assicurano ed assistono, anche associandosi tra loro, la possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all'interno di questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonché di passare dai percorsi liceali a quelli dell'istruzione e formazione professionale e viceversa. A tali fini le predette istituzioni adottano apposite iniziative didattiche, per consentire l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

8. La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione riconoscono inoltre, con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli stage realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi. Ai fini di quanto previsto nel presente comma sono validi anche i crediti formativi acquisiti e le esperienze maturate sul lavoro, nell'ambito del contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

9. Le modalità di valutazione dei crediti, ai fini dei passaggi tra i percorsi del sistema dei licei, sono definite con le norme regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge 28 marzo 2003, n. 53.

10. Le corrispondenze e modalità di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi liceali e i crediti acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione professionale ai fini dei passaggi dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e formazione professionale e viceversa sono definite mediante accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

11. Sono riconosciuti i crediti formativi conseguiti nelle attività sportive svolte dallo studente presso associazioni sportive. A tal fine sono promosse apposite convenzioni.

12. Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

13. Tutti i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante sono di competenza delle regioni e province autonome e vengono rilasciati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche e formative del sistema d'istruzione e formazione professionale. Essi hanno valore nazionale in quanto corrispondenti ai livelli essenziali di cui al Capo III.

14. La continuità dei percorsi di istruzione e formazione professionale con quelli di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni e' realizzata per il tramite di accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, prevedendo anche il raccordo con i percorsi di cui al Capo II.

15. I percorsi del sistema dei licei e quelli del sistema di istruzione e formazione professionale possono essere realizzati in un'unica sede, anche sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e formative interessate. Ognuno dei percorsi di insegnamento-apprendimento ha una propria identità ordinamentale e curricolare. I percorsi dei licei inoltre, ed in particolare di quelli articolati in indirizzi di cui all'articolo 2, comma 8, possono raccordarsi con i percorsi di istruzione e formazione professionale costituendo, insieme, un centro polivalente denominato «Campus» o «Polo formativo». Le convenzioni predette prevedono modalità di gestione e coordinamento delle attività che assicurino la rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Capo II  - I percorsi liceali

 

Art. 2. - Finalità e durata  - 1. I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita ed elevata dei temi legati alla persona ed alla società nella realtà contemporanea, affinchè egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai suoi fenomeni ed ai problemi che la investono, ed acquisisca la padronanza di conoscenze, competenze, abilità e capacità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, e le competenze adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. In particolare i licei a indirizzi di cui agli articoli 4, 6 e 10 integrano le funzioni previste dal precedente periodo con una specifica funzione di preparazione scientifica e professionale coerente con l'indirizzo di riferimento.

2. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Essi si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì la maturazione di competenze mediante l'approfondimento delle conoscenze e l'acquisizione di capacità e di abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.

3. I percorsi liceali realizzano il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato B, secondo le indicazioni nazionali di cui agli allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7 e C/8.

4. Nell'ambito dei percorsi liceali, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, sono stabilite, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari e dell'alta formazione, rispetto ai quali i percorsi dei licei sono propedeutici, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nonchè per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità necessarie per l'inserimento nel mondo del lavoro. L'approfondimento può essere realizzato anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonchè attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di stage.

5. I percorsi dei licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento costituisce titolo necessario per l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, fermo restando il valore del titolo di studio a tutti gli altri effetti e competenze previsti dall'ordinamento giuridico. L'ammissione al quinto anno dà inoltre accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.

6. Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico e delle scienze umane. Ciascuno di essi approfondisce la cultura liceale, definita al comma 1, come previsto nei successivi articoli.

7. Nel liceo economico e nel liceo tecnologico e' garantita la presenza di una consistente area di discipline e attività tecnico-professionali tale da assicurare il perseguimento delle finalità e degli obiettivi inerenti alla specificità dei licei medesimi.

8. I percorsi liceali artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi.

9. Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali di cui all'articolo 14 viene rilasciato il titolo di diploma liceale, indicante la tipologia di liceo e l'eventuale indirizzo e settore.

 

Art. 3. - Attività educative e didattiche  - 1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto dovere di cui all'articolo 1, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nei percorsi liceali, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome ed all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, e' articolato in attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, e attività e insegnamenti facoltativi, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11.

2. Al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi sono organizzati, attraverso il piano dell'offerta formativa e tenendo conto delle richieste delle famiglie e degli studenti, attività ed insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11. La scelta di tali attività ed insegnamenti e' facoltativa ed opzionale per gli studenti e la loro frequenza e' gratuita. Gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attività e degli insegnamenti prescelti. Le relative richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare tale scelta, gli istituti possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete. Gli istituti, nella loro autonomia, possono ripartire diversamente il monte ore complessivo del quinquennio, relativo alle attività e insegnamenti facoltativi, definito dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e incrementarlo nei limiti delle loro disponibilità di bilancio.

3. Nel quinto anno sono organizzati, nell'ambito delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente, attività ed insegnamenti destinati ad approfondimenti disciplinari coerenti con la personalizzazione dei percorsi e con le vocazioni manifestate per gli studi successivi di livello superiore, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11. Nel predetto anno e' previsto inoltre, fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del liceo linguistico dall'articolo 7, l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell'orario obbligatorio o nell'orario obbligatorio a scelta dello studente.

4. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per le attività e insegnamenti obbligatori, gli studenti sono tenuti ad utilizzare le ore a loro scelta per conseguire i livelli attesi dalle indicazioni nazionali.

 

Art. 4. - Liceo artistico  - 1. Il percorso del liceo artistico approfondisce la cultura liceale attraverso la componente estetica come principio di comprensione del reale. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere il patrimonio artistico e il suo contesto storico e culturale e per esprimere la propria creatività e progettualità. Assicura la conoscenza dei codici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche relative.

2. Il percorso del liceo artistico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:

a) arti figurative;

b) architettura, design, ambiente;

c) audiovisivo, multimedia, scenografia.

3. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza dei seguenti laboratori, nei quali lo studente sviluppa la propria capacità progettuale:

a) nel laboratorio di figurazione, dell'indirizzo arti figurative, lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi delle arti figurative (disegno, pittura, modellazione plastica);

b) nel laboratorio di progettazione, dell'indirizzo architettura, design, ambiente, lo studente acquisisce la padronanza di metodi di rappresentazione specifici della architettura, delle metodologie proprie del disegno industriale e delle problematiche urbanistiche;

c) nel laboratorio audiovisivo, dell'indirizzo audiovisivo, multimedia, scenografia, lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi e delle tecniche della comunicazione visiva, di quella audiovisiva, multimediale e dell'allestimento scenico, di tipo tradizionale e innovativo.

4. L'orario annuale delle attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 1089 ore nel primo biennio, 726 ore nel secondo biennio e 660 ore nel quinto anno per l'indirizzo di cui alla lettera a) del comma 2; 1089 ore nel primo biennio, 792 ore nel secondo biennio e 726 ore nel quinto anno per gli indirizzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo e' di 429 ore nel secondo biennio e nel quinto anno per l'indirizzo di cui alla lettera a) del comma 2, e di 363 ore nel secondo biennio e nel quinto anno per gli indirizzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente e' di 99 ore per il primo ed il secondo biennio e di 165 ore per il quinto anno, per tutti gli indirizzi.

 

Art. 5. - Liceo classico  - 1. Il percorso del liceo classico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della civiltà classica, e delle conoscenze linguistiche, storiche e filosofiche, fornendo rigore metodologico, contenuti e sensibilità all'interno di un quadro culturale di attenzione ai valori anche estetici, che offra gli strumenti necessari per l'accesso qualificato ad ogni facoltà universitaria. Trasmette inoltre una solida formazione problematica e critica idonea a leggere la realtà nella sua dimensione sincronica e diacronica.

2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente e' di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi e' di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.

 

Art. 6. - Liceo economico - 1. Il percorso del liceo economico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista delle categorie interpretative dell'azione personale e sociale messe a disposizione dagli studi economici e giuridici. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere forme e regole economiche, sociali, istituzionali e giuridiche, individuando la interdipendenza tra i diversi fenomeni e cogliendo i rapporti tra le dimensioni globale e locale. Assicura la padronanza di competenze sistematiche nel campo dell'economia e della cultura dell'imprenditorialità.

2. Il percorso del liceo economico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:

a) economico-aziendale;

b) economico-istituzionale.

3. Nell'indirizzo economico-aziendale lo studente acquisisce in particolare, attraverso le attività e gli insegnamenti obbligatori rimessi alla sua scelta, competenze organizzative, amministrative e gestionali. Tali competenze possono essere orientate sui settori dei servizi, del credito, del turismo, delle produzioni agro-alimentari e della moda, rimessi alla libera scelta dello studente e in relazione al tessuto economico, sociale e produttivo del territorio.

4. Nell'indirizzo economico-istituzionale lo studente acquisisce in particolare, attraverso le attività e gli insegnamenti obbligatori rimessi alla sua scelta, competenze economico-giuridico-istituzionali nelle dimensioni locale, nazionale, europea e internazionale. Tali competenze possono essere orientate sui settori della ricerca e dell'innovazione, internazionale, della finanza pubblica e della pubblica amministrazione, rimessi alla libera scelta dello studente.

5. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 1.056 ore nel primo biennio e 858 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo e' di 198 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi e' di 66 ore per ciascuno dei cinque anni di corso, elevate, nel secondo biennio e nel quinto anno, a 99 ore per gli studenti che si avvalgono dei settori di cui al comma 3.

 

Art. 7. - Liceo linguistico  - 1. Il percorso del liceo linguistico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza coordinata di più sistemi linguistici e culturali. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere, anche in un'ottica comparativa, le strutture e l'uso delle lingue, per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l'italiano, di cui almeno due dell'Unione europea, e per rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre culture.

2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 924 ore nel primo biennio, 957 nel secondo biennio e 858 nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente e' di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi e' di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.

3. Dal primo anno del secondo biennio e' previsto l'insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica, compresa nell'orario obbligatorio o nell'orario obbligatorio a scelta dello studente. Dal secondo anno del secondo biennio e' previsto inoltre l'insegnamento, nella seconda lingua comunitaria, di una disciplina non linguistica, compresa nell'orario delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'orario delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente.

 

Art. 8. - Liceo musicale e coreutico  - 1. Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, approfondisce la cultura liceale dal punto di vista musicale o coreutico, alla luce della evoluzione storica ed estetica, delle conoscenze teoriche e scientifiche, della creatività e delle abilità tecniche relative. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere il patrimonio musicale e coreutico, assicurando, anche attraverso attività di laboratorio, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione. Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 627 ore nel primo biennio, 693 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. Al predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni, musicale e coreutica, 330 ore nel primo biennio e 363 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale per attività ed insegnamenti obbligatori a scelta dello studente e' di 165 ore nel primo biennio e 66 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi e' di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.

 

Art. 9. - Liceo scientifico  - 1. Il percorso del liceo scientifico approfondisce la cultura liceale nella prospettiva del nesso che collega la tradizione umanistica alla scienza, sviluppando i metodi propri della matematica e delle scienze sperimentali. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere e seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche, delle metodologie e delle competenze relative.

2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente e' di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi e' di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.

 

Art. 10. - Liceo tecnologico  - 1. Il percorso del liceo tecnologico approfondisce la cultura liceale attraverso il punto di vista della tecnologia. Esso, per le caratteristiche vocazionali e operative, sviluppa la padronanza degli strumenti per comprendere le problematiche scientifiche e storico-sociali collegate alla tecnologia e alle sue espressioni. Assicura lo sviluppo della creatività e della inventiva progettuale e applicativa, nonchè la padronanza delle tecniche, dei processi tecnologici e delle metodologie di gestione relative.

2. Il liceo tecnologico assicura, inoltre, l'acquisizione di una perizia applicativa e pratica attraverso esercitazioni svolte nei laboratori dotati delle apposite attrezzature.

3. Il percorso del liceo tecnologico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:

a) meccanico-meccatronico;

b) elettrico ed elettronico;

c) informatico, grafico e comunicazione;

d) chimico e materiali;

e) produzioni biologiche e biotecnologie alimentari;

f) costruzioni, ambiente e territorio;

g) logistica e trasporti;

h) tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda.

4. Nei primi due anni del liceo tecnologico sono attivati l'insegnamento obbligatorio di una delle discipline caratterizzanti gli indirizzi, finalizzata all'orientamento per la scelta di indirizzo, ovvero esperienze laboratoriali connesse ad insegnamenti caratterizzanti il triennio.

5. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza di laboratori finalizzati al raggiungimento degli esiti di cui ai commi 1 e 2, e per lo stretto raccordo con le imprese del settore di riferimento sul territorio.

6. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 1.023 ore nel primo biennio, 594 ore nel secondo biennio e 561 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ivi compresi i laboratori, e' di 561 ore nel secondo biennio e 594 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi, per tutti gli indirizzi, e' di 66 ore per ciascuno dei cinque anni di corso.

 

Art. 11. - Liceo delle scienze umane  - 1. Il percorso del liceo delle scienze umane approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identità personale e delle relazioni umane e sociali, con particolare riguardo alla elaborazione dei modelli educativi. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche nel campo delle scienze umane.

2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente e' di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi e' 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e di 33 ore nel quinto anno.

 

Art. 12. - Organizzazione educativa e didattica  - 1. Le attività educative e didattiche di cui all'articolo 3 sono assicurate con la dotazione di personale docente assegnato all'istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui all'articolo 3, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali e' prevista l'abilitazione all'insegnamento, gli istituti stipulano contratti di diritto privato con esperti, in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Alla stipula dei contratti di cui al presente comma si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio degli istituti interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità degli istituti, in costante rapporto con le famiglie e con le istituzioni sociali, culturali e produttive del territorio, fermo restando che il perseguimento delle finalità dei licei, così come previste dal presente capo, e' affidato, anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente il docente in possesso di specifica formazione che svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, di tutorato degli studenti, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dallo studente, con l'apporto degli altri docenti.

3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonchè la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente ad un periodo didattico.

4. Nell'ambito dei percorsi liceali sono definite, d'intesa con le università e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle competenze, delle conoscenze e per l'incremento delle capacità e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di istruzione superiore.

5. Con uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede alle modifiche delle indicazioni di cui agli allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7, C/8, D, D-bis, E ed F, del presente decreto.

 

Art. 13. - Valutazione e scrutini  - 1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti e la certificazione delle competenze, abilità e capacità da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti predispongono gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.

2. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione dello studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato complessivo di cui all'articolo 3.

3. Salva la valutazione periodica e annuale di cui al comma 1, al termine di ciascuno dei due bienni di cui all'articolo 2 comma 2, i docenti effettuano una valutazione ai fini di verificare l'ammissibilità dello studente al terzo ed al quinto anno, subordinata all'avvenuto raggiungimento di tutti gli obiettivi di istruzione e di formazione, ivi compreso il comportamento degli studenti. In caso di esito negativo della valutazione periodica effettuata alla fine del biennio, lo studente non e' ammesso alla classe successiva. La non ammissione al secondo anno dei predetti bienni può essere disposta per gravi lacune, formative o comportamentali, con provvedimenti motivati.

4. Al termine del quinto anno sono ammessi all'esame di Stato gli studenti valutati positivamente nell'apposito scrutinio.

5. All'esame di Stato sono ammessi i candidati esterni in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 2 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.

6. Coloro che chiedano di rientrare nei percorsi liceali e che abbiano superato l'esame conclusivo del primo ciclo tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi liceali possono essere ammessi a classi successive alla prima previa valutazione delle conoscenze, competenze, abilità e capacità possedute, comunque acquisite, da parte di apposite commissioni costituite presso le istituzioni del sistema dei licei, anche collegate in rete tra di loro. Ai fini di tale valutazione le commissioni tengono conto dei crediti acquisiti, debitamente documentati, e possono sottoporre i richiedenti ad eventuali prove per l'accertamento delle conoscenze, competenze, abilità e capacità necessarie per la proficua prosecuzione degli studi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni. Alle valutazioni di cui al presente comma si provvede dopo l'effettuazione degli scrutini.

7. Coloro che cessino di frequentare l'istituto prima del 15 marzo e che intendano di proseguire gli studi nel sistema dei licei, possono chiedere di essere sottoposti alle valutazioni di cui al comma 6. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal superamento dell'esame di Stato di cui al comma 6 i richiedenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età non oltre il giorno precedente quello dell'inizio delle predette valutazioni. Coloro che, nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.

 

Art. 14. - Esame di Stato  - 1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove, anche laboratoriali per i licei ad indirizzo, organizzate dalle commissioni d'esame e su prove a carattere nazionale predisposte e gestite, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall'Istituto nazionale di valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

2. All'esame di Stato sono ammessi gli studenti che hanno conseguito la valutazione positiva di cui all'articolo 13, comma 4.

3. Sono altresì ammessi all'esame di Stato nella sessione dello stesso anno, gli studenti del penultimo anno del corso di studi che, nello scrutinio finale del primo periodo biennale, abbiano riportato una votazione non inferiore alla media di sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo periodo biennale, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione fisica.

4. I candidati esterni di cui all'articolo 13, comma 5, sostengono l'esame di Stato secondo le modalità definite dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.

5. All'articolo 4, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite.».

 

Capo III  - I percorsi di istruzione e formazione professionale

 

Art. 15. - Livelli essenziali delle prestazioni  - 1. L'iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali definiti dal presente Capo e garantiti dallo Stato, anche in relazione alle indicazioni dell'Unione europea, rappresentano assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e dal profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A.

2. Nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e nella organizzazione del relativo servizio le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal presente Capo.

3. I livelli essenziali di cui al presente Capo costituiscono requisiti per l'accreditamento delle istituzioni che realizzano i percorsi di cui al comma 1 da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e, relativamente alle istituzioni formative, anche per l'attribuzione dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 4.

4. Le modalità di accertamento del rispetto dei livelli essenziali di cui al presente Capo sono definite con il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.

5. I titoli e le qualifiche rilasciati a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale rispondenti ai requisiti di cui al comma 2 costituiscono titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.

6. I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

7. Le qualifiche professionali conseguite attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 costituiscono crediti formativi per il proseguimento nei percorsi di cui al Capo II e al presente Capo, secondo le modalità di riconoscimento indicate dall'art. 51, comma 2, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.

 

Art. 16. - Livelli essenziali dell'offerta formativa  - 1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti all'offerta formativa:

a) il soddisfacimento della domanda di frequenza;

b) l'adozione di interventi di orientamento e tutorato, anche per favorire la continuità del processo di apprendimento nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nell'università o nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonchè per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti dello studente;

c) l'adozione di misure che favoriscano la continuità formativa anche attraverso la permanenza dei docenti di cui all'articolo 19 nella stessa sede per l'intera durata del percorso, ovvero per la durata di almeno un periodo didattico qualora il percorso stesso sia articolato in periodi;

d) la realizzazione di tirocini formativi ed esperienze in alternanza, in relazione alle figure professionali caratterizzanti i percorsi formativi.

2. Ai fini del soddisfacimento della domanda di frequenza di cui al comma 1 lettera a), e' considerata anche l'offerta formativa finalizzata al conseguimento di qualifiche professionali attraverso i percorsi in apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

 

Art. 17. - Livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi  - 1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi, un orario complessivo obbligatorio dei percorsi formativi di almeno 990 ore annue. Le Regioni assicurano inoltre, agli stessi fini, l'articolazione dei percorsi formativi nelle seguenti tipologie:

a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione professionale;

b) percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, anche per offrire allo studente una contestuale pluralità di scelte, le Regioni assicurano l'adozione di misure che consentano l'avvio contemporaneo dei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione.

 

Art. 18. - Livelli essenziali dei percorsi  - 1. Allo scopo di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'articolo 1, comma 5, le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei percorsi:

a) la personalizzazione, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;

b) l'acquisizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tale fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonchè di competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono;

c) l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie;

d) il riferimento a figure di differente livello, relative ad aree professionali definite, sentite le parti sociali, mediante accordi in sede di Conferenza unificata, a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recepiti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tali figure possono essere articolate in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio.

2. Gli standard minimi formativi relativi alle competenze di cui al comma 1, lettera b) sono definiti con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini della spendibilità nazionale ed europea dei titoli e qualifiche professionali conseguiti all'esito dei percorsi.

 

Art. 19. - Livelli essenziali dei requisiti dei docenti  - 1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei requisiti dei docenti, che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento e ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.

 

Art. 20. - Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze  - 1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti alla valutazione e certificazione delle competenze:

a) che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e degli esperti di cui all'articolo 19;

b) che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;

c) che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua la qualifica di operatore professionale con riferimento alla relativa figura professionale, a conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero il diploma professionale di tecnico, a conclusione dei percorsi di durata almeno quadriennale;

d) che, ai fini della continuità dei percorsi, di cui all'articolo 1, comma 13, il titolo conclusivo dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) assuma la denominazione di «diploma professionale di tecnico superiore»;

e) che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera c) sia assicurata la presenza dei docenti e degli esperti di cui all'articolo 19;

f) che le competenze certificate siano registrate sul «libretto formativo del cittadino» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami e' necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso.

 

Art. 21.- Livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi  - 1. Le Regioni assicurano, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative:

a) la previsione di organi di governo;

b) l'adeguatezza delle capacità gestionali e della situazione economica;

c) il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle medesime istituzioni;

d) la completezza dell'offerta formativa comprendente entrambe le tipologie di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b);

e) lo svolgimento del corso annuale integrativo di cui all'articolo 15, comma 6;

f) l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica;

g) l'adeguatezza didattica, con particolare riferimento alla disponibilità di laboratori, con relativa strumentazione per gli indirizzi formativi nei quali la sede formativa intende operare;

h) l'adeguatezza tecnologica, con particolare riferimento alla tipologia delle attrezzature e strumenti rispondenti all'evoluzione tecnologica;

i) la disponibilità di attrezzature e strumenti ad uso sia collettivo che individuale;

l) la capacità di progettazione e realizzazione di stage, tirocini ed esperienze formative, coerenti con gli indirizzi formativi attivati.

2. Gli standard minimi relativi ai livelli di cui al presente articolo sono definiti con Accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

Art. 22. - Valutazione  - 1. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli essenziali definiti dal presente Capo i percorsi sono oggetto di valutazione da parte del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione. Le istituzioni di istruzione e formazione forniscono al predetto Servizio i dati e la documentazione da esso richiesti, anche al fine del loro inserimento nella relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione, che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta al Parlamento a norma dell'articolo 7, comma 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.

 

Capo IV  - Raccordo e continuità tra il primo e il secondo ciclo

 

Art. 23. - Insegnamento dello strumento musicale  - 1. Al fine di assicurare i livelli necessari per la frequenza dei percorsi del liceo musicale, i corsi ad indirizzo musicale istituiti nelle scuole medie ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, realizzano i percorsi formativi introdotti dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, assicurando l'insegnamento dello strumento musicale per una quota oraria obbligatoria non inferiore a quella prevista per i predetti corsi ad indirizzo musicale. Tale quota oraria e' obbligatoria per gli studenti che frequentano tali corsi ed e' aggiuntiva alle 891 ore obbligatorie previste dall'articolo 10, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2004; conseguentemente, l'orario annuale rimesso alla scelta facoltativa e opzionale degli studenti, di cui al comma 2 del predetto articolo 10, e' ridotto di un corrispondente numero di ore.

 

Art. 24. - Diffusione della cultura musicale e valorizzazione dei talenti  - 1. Al fine di favorire la diffusione della cultura musicale e la valorizzazione dei talenti, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, in convenzione con le istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo, possono prevedere, nell'ambito della programmazione delle proprie attività, l'attivazione di laboratori musicali per la realizzazione di specifici progetti educativi.

 

Art. 25. - Insegnamento dell'inglese, della seconda lingua comunitaria e della tecnologia  - 1. Al fine di raccordare le competenze nella lingua inglese, nella seconda lingua comunitaria e nella tecnologia, in uscita dal primo ciclo, con quelle da raggiungere al termine dei percorsi liceali:

a) la correlazione tra gli orari di insegnamento, così come previsti dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e dagli allegati da C/1 a C/8 del presente decreto, e i livelli di apprendimento in uscita dalla scuola primaria, dalla scuola secondaria di primo grado, dal primo biennio, dal secondo biennio e dal quinto anno dei licei, e' evidenziata nell'allegato D al medesimo decreto n. 59 del 2004;

b) l'orario annuale obbligatorio di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e' incrementato di 66 ore, di cui 33 ore destinate all'insegnamento della lingua inglese e 33 ore destinate all'insegnamento della tecnologia; conseguentemente, l'orario annuale rimesso alla scelta facoltativa ed opzionale degli studenti, di cui al comma 2 del predetto articolo 10, e' ridotto di un corrispondente numero di ore;

c) le indicazioni nazionali relative agli obiettivi specifici di apprendimento per l'inglese nella scuola primaria e quelle relative agli obiettivi specifici di apprendimento per la lingua inglese e per la seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado, contenute rispettivamente negli allegati B e C al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono sostituite da quelle contenute nell'allegato E al presente decreto.

2. Al fine di offrire agli studenti l'opportunità di conseguire un livello di apprendimento della lingua inglese analogo a quello della lingua italiana e' data facoltà, nella scuola secondaria di primo grado, alle famiglie che ne facciano richiesta, di utilizzare, per l'apprendimento della predetta lingua, anche il monte ore dedicato alla seconda lingua comunitaria. Tale scelta e' effettuata al primo anno della scuola secondaria di primo grado e si intende confermata per l'intero corso della scuola secondaria di primo grado ed anche per i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione. I livelli di apprendimento in uscita dalla scuola secondaria di primo grado e dai percorsi dei licei sono determinati, per gli studenti che si sono avvalsi della scelta medesima, secondo l'allegato D-bis al presente decreto.

3. Resta ferma la possibilità, per gli studenti di cui al comma 2, di avvalersi dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nell'ambito delle attività ed insegnamenti facoltativi.

 

Art. 26. - Insegnamento delle scienze  - 1. Al fine di raccordare le competenze nelle scienze, da acquisire nel primo ciclo, con quelle da raggiungere al termine dei percorsi liceali, le indicazioni nazionali relative agli obiettivi specifici di apprendimento per le scienze, contenute nell'allegato C al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 sono sostituite da quelle contenute nell'allegato F al presente decreto.

 

Capo V  - Norme transitorie e finali

 

Art. 27. - Passaggio al nuovo ordinamento  - 1. Il primo anno dei percorsi liceali di cui al Capo II e' avviato previa definizione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata, dei seguenti aspetti:

a) tabelle di confluenza dei percorsi di istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi liceali di cui al presente decreto, da assumere quale riferimento di massima per la programmazione della rete scolastica di cui all'articolo 138, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) tabelle di corrispondenza dei titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dell'ordinamento previgente con i titoli di studio in uscita dai percorsi liceali di cui al Capo II;

c) l'incremento fino al 20% della quota dei piani di studio rimessa alle istituzioni scolastiche, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale in uscita dal percorso di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III e' avviato sulla base della disciplina specifica definita da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III, previa definizione con accordi in Conferenza Stato-Regioni ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei seguenti aspetti:

a) individuazione delle figure di differente livello, relative ad aree professionali, articolabili in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio;

b) standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche necessarie al conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonchè alle competenze professionali proprie di ciascuna specifica figura professionale di cui alla lettera a);

c) standard minimi relativi alle strutture delle istituzioni formative e dei relativi servizi.

3. L'attuazione del Capo II e del Capo III avviene nel quadro della programmazione della rete scolastica di cui all'articolo 138, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, finalizzata a far corrispondere l'offerta formativa complessiva alle esigenze formative del territorio di ciascuna Regione. L'amministrazione scolastica assicura la propria piena collaborazione, su richiesta della Regione. Al coordinamento dell'attuazione a livello nazionale si provvede attraverso specifiche intese in sede di Conferenza unificata da definire entro il 30 novembre 2005. A tale fine, la programmazione di ciascuna Regione va definita entro il 31 dicembre 2005.

4. Le prime classi dei percorsi liceali e il primo anno di quelli di istruzione e formazione professionale sono avviati contestualmente a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2007-2008, previa definizione di tutti gli adempimenti normativi previsti. Sino alla definizione di tutti i passaggi normativi propedeutici all'avvio del secondo ciclo, di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il medesimo Ministero non promuove sperimentazioni del nuovo ordinamento nelle scuole, ferma restando l'autonomia scolastica.

5. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento, fino alla messa a regime del sistema dei licei, la consistenza numerica della dotazione dell'organico di diritto del personale docente resta confermata nelle quantità complessivamente determinate per l'anno scolastico 2005/2006.

6. I corsi previsti dall'ordinamento previgente continuano fino alla trasformazione nei corsi previsti dal Capo II secondo le modalità di cui ai commi 1 e 3. I corsi avviati prima dell'attivazione dei nuovi percorsi proseguono fino al loro completamento.

7. Con l'attuazione dei percorsi di cui al Capo III, i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante, acquisiti tramite i percorsi di istruzione e formazione professionale, sono esclusivamente di competenza delle Regioni e delle Province autonome. In attesa della compiuta attuazione, da parte di tutte le Regioni, degli adempimenti connessi alle loro competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale, l'attuale sistema di istruzione statale continua ad assicurare, attraverso gli istituti professionali di Stato, l'offerta formativa nel settore, con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche.

8. In prima applicazione, i percorsi del liceo musicale e coreutico, di cui all'articolo 8, possono essere attivati in via sperimentale, sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' adottato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di equipollenza dei titoli previsto dall'articolo 52 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

 

Art. 28. - Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione - 1. A partire dall'anno scolastico e formativo 2006/2007 e fino alla completa attuazione del presente decreto il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, ricomprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003. Per tali percorsi sperimentali continuano ad applicarsi l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 e l'accordo in sede di Conferenza Unificata 28 ottobre 2004.

2. I percorsi sperimentali di cui al comma 1 sono oggetto di valutazione da parte del Servizio nazionale di valutazione di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 e di monitoraggio da parte dell'ISFOL.

3. All'assolvimento del diritto-dovere nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III sono destinate le risorse di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione, da ripartirsi tra le Regioni come previsto dal comma 4 del medesimo articolo, nonchè una quota delle risorse di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, da ripartirsi con le medesime modalità.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi da concludere in sede di Conferenza unificata, sono individuati modalità e tempi per il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle Regioni e agli Enti locali nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione, secondo quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, in stretta correlazione con l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo III. Ai predetti trasferimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano il trasferimento e' disposto con le modalità previste dai rispettivi statuti, se le relative funzioni non sono già state attribuite.

 

Art. 29. - Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano  - 1. All'attuazione del presente decreto nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano si provvede in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonchè alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 

Art. 30. - Norme finanziarie  - 1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in 44.930.239 euro per l'anno 2006 e in 43.021.470 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede con quota parte della spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, sono destinati: per l'anno 2006, euro 30.257.263 e, a decorrere dall'anno 2007 euro 15.771.788 alle assegnazioni per il funzionamento amministrativo-didattico delle istituzioni scolastiche; per l'anno 2006 euro 6.288.354 e a decorrere dall'anno 2007 euro 18.865.060, per le spese di personale. E' destinata, altresì, alla copertura del mancato introito delle tasse scolastiche la somma di euro 8.384.622 a decorrere dall'anno 2006.

3. Con periodicità annuale, e comunque fino alla completa attuazione del nuovo ordinamento del sistema dei licei, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della riforma di cui al presente decreto, anche ai fini dell'applicazione della procedura di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

Art. 31. - Norme finali e abrogazioni  - 1. Sono fatti salvi gli interventi previsti per gli alunni in situazione di handicap dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

2. Le seguenti disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi: articolo 82, esclusi i commi 3 e 4; articolo 191, escluso il comma 7; articolo 192, esclusi i commi 3, 4, 9, 10, e 11; articolo 193; articolo 194; articolo 195; articolo 196; articolo 198; articolo 199; articolo 206.

3. I commi 1 e 2 dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono abrogati. I finanziamenti già previsti per l'obbligo formativo dal comma 4 del predetto articolo 68 sono destinati all'assolvimento del diritto-dovere, anche nell'esercizio dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, e' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.

Allegato A (art. 1, co.5)

Allegato B (art. 2, co.3)

Allegato C (art. 2, co.3)

Allegato C/1 (art. 2, co.3) Liceo artistico

Allegato C/2 (art. 2, co.3) Liceo classico

Allegato C/3 (art. 2, co.3) Liceo economico

Allegato C/4 (art. 2, co.3) Liceo linguistico

Allegato C/5 (art. 2, co.3) Liceo musicale e coreutica

Allegato C/6 (art. 2, co.3) Liceo scientifico

Allegato C/7 (art. 2, co.3) Liceo delle scienze umane

Allegato C/8 (art. 2, co.3) Liceo Tecnologico

Allegato C/8 (art. 2, co.3) Liceo Tecnologico - Indirizzo Meccanico Meccatronico - Indirizzo Elettrico Elettronico

Allegato C/8 (art. 2, co.3) Liceo Tecnologico - Indirizzo Informatico, Grafico e Comunicazione - Indirizzo Chimico e Materiali

Allegato C/8 (art. 2, co.3) Liceo Tecnologico - Indirizzo Tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda - Indirizzo Produzioni biologiche e biotecnologiche alimentari

Allegato C/8 (art. 2, co.3) Liceo Tecnologico - Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio - Indirizzo Logistica e Trasporti

Allegato D (art. 25, co. 1, lett. a)

Allegato D-bis (art. 25, co. 2)

Allegato E (art. 25, co. 1, lett. c)

Allegato F (art. 26, co. 1)

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  Dipartimento per l’Istruzione  Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici - Ufficio  IX - Segreteria del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione  Prot. n. 11889 - 20 dicembre 2005 - Pronuncia di propria iniziativa su: “Modalità e criteri per individuazione  dell’alunno come soggetto portatore di handicap, ai sensi dell’art. 35 della Legge  289/2002”

 

All’On.le Ministro  - SEDE

 

Adunanza del 19 dicembre 2005

 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

VISTA la bozza dello Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente “Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289”;

VISTA l’intesa espressa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni nella adunanza del 16 giugno 2005;

VISTO il parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell’adunanza del 29 agosto 2005;

VISTI i pareri espressi, in data 9 novembre 2005, dalle Commissioni permanenti (VII) di Camera e Senato;

 

Il CNPI, preliminarmente, rileva che non è stato direttamente coinvolto per ’espressione di un parere sul provvedimento in questione, atto che ha determinato la volontà di esercitare l’autonoma iniziativa di pronuncia considerato che la materia ha ricadute oggettive sull’offerta educativa e formativa e sulla gestione e formazione del personale della scuola.

Il CNPI rileva come la previsione di una modifica dell’attuale sistema di certificazione, inserita in una norma di carattere finanziario (Legge n. 289/2002 - Finanziaria 2003), induca a pensare più ad un intervento sulla spesa complessiva ed indotta, che ad una riorganizzazione funzionale del sistema certificativo.

Il fatto di per sé non costituisce novità.

Già nel 1997, infatti, con la legge 449 del 1997 (Legge Finanziaria 1998), sostituendo la preesistente norma che prevedeva l’automatismo di un docente ogni quattro alunni in situazione di handicap (art. 12 legge 270/1982), si dava disposizione per la determinazione della dotazione organica di insegnanti di sostegno per l’integrazione degli alunni handicappati assumendo a riferimento tutti gli “alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia” (un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni). Se da un lato il provvedimento sembrava volesse assumere la presenza “strutturale” dell’handicap nella scuola prevedendo una determinazione del numero di insegnanti di sostegno su base statistica e non più vincolata alla presenza di alunni in situazione di handicap, dall’altro si è rivelato uno strumento di riduzione delle dotazioni di personale e che ha favorito l’aumento di personale precario,anche sprovvisto di titolo di specializzazione.

Il contesto

I dati a disposizione (fonte MIUR – DG Studi e programmazione) evidenziano nel decennio 1994/1995 - 2003/2004 una presenza sempre più numerosa di alunni in situazione di handicap nel sistema scolastico italiano, segno evidente di un nuovo approccio culturale al problema, di una maggiore consapevolezza delle possibilità offerte e dell’ampliarsi del processo di integrazione nelle scuole, da quando nel 1977, con la legge 517, venne sancito il loro diritto all’educazione e all’istruzione, attraverso l’inserimento nelle scuole ordinarie.

Nell’arco del decennio considerato gli alunni disabili certificati sono cresciuti del 41% e rappresentano l’1,8% di tutti gli alunni, con presenze diversamente distribuite tra i livelli scolastici ( 2,3% nella scuola primaria, 2,8% nella scuola secondaria di I grado e l’ 1,2% nella scuola secondaria di II grado. I docenti di sostegno sono quasi il 10% del totale dei docenti, ma forte è il tasso di precarizzazione di tale personale –il 46% dei contratti sono a tempo determinato- che non garantisce continuità nell’intervento.

La scuola reale ci consegna, inoltre, un rapporto di 1 docente ogni 2 alunni in situazione di handicap, ma anche la presenza di più alunni con diverse tipologie di handicap nella stessa classe, in classi che accolgono anche altre situazioni di disagio (immigrazione straniera recente, disadattamento sociale), ritardi nell’individuazione e certificazione della situazione di handicap e della situazione di gravità, la riduzione dei collaboratori scolastici e la presenza di operatori forniti dagli EE.LL. però con contratti che non contemplano l’assistenza di base, una oggettiva difficoltà a gestire la situazione di alunni adulti in situazione di handicap.

Il processo (discusso e contestato) di riforma complessiva dell’ordinamento scolastico ha ribadito l’intangibilità delle garanzie offerte dalla legge n. 104/1992 (art. 2, c. 1, lett. c della legge 53/2003) e i provvedimenti attuativi che definiscono "le norme generali sull’istruzione ed i livelli essenziali delle prestazioni" confermano solo tale previsione, non forniscono ulteriori disposizioni relativamente all’integrazione scolastica e le Indicazioni Nazionali, allegate per definire "l’assetto" e le attività da svolgere nella Scuola dell’Infanzia, nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di 1° grado (Indicazioni che il CNPI considera quanto meno di incerta valenza giuridica) non circostanziano la questione e con l’impianto centrato sulla “trasformazione delle capacità di ciascuno in reali e documentate competenze” rischiano di fare sempre più disuguaglianza.

Il D.Lgs. 226/2005 relativo alle norme generali sull’istruzione ed i livelli essenziali delle prestazioni del Secondo Ciclo di Istruzione (Sistema dei Licei e dell’Istruzione e della Formazione Professionale) prevede solo il rimando alle garanzie offerte dalla legge n. 104/1992.

 

Premessa

Il CNPI ritiene che l’integrazione sociale, scolastica e lavorativa dei soggetti in situazione di handicap sia un tema che richiede azioni concrete ed un intervento integrato tra diverse responsabilità istituzionali, ferma la responsabilità di ciascuna scuola di predisporre le condizioni affinché tutti gli alunni, durante la loro esperienza di vita scolastica, abbiano servizi qualitativamente idonei a soddisfare le proprie esigenze e perseguire l’obiettivo della piena integrazione degli alunni disabili.

Il CNPI in merito alla pianificazione delle azioni rivolte a persone in situazione di handicap, comprese quelle che si riferiscono all’integrazione degli alunni nelle scuole di ogni ordine e grado, ritiene sia necessario fare costante riferimento:

-   al principio di uguaglianza dettato dall’art. 3 della nostra Carta Costituzionale. Le istituzioni della Repubblica hanno tutte il dovere di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini,impediscono il pieno sviluppo della persona umana". Conseguentemente diritto allo studio (art. 34), alla salute (art. 32), all’educazione (artt. 30 e 38), all’assistenza ed all’avviamento professionale (art. 38) e al lavoro (art. 4) devono trovare operatori scolastici e sanitari e servizi sociali corresponsabilità nei confronti dell’alunno diversamente abile e della sua famiglia che va supportata dalle medesime istituzioni (art. 31);

-   alla Legge quadro 104/1992 sui diritti delle persone in situazione di disabilità, punto di riferimento essenziale per ogni attività di supporto dell'integrazione scolastica;

-   alla Legge 328/2000, parametro di riferimento, anche alla luce delle modifiche normative che hanno precisato le competenze e le responsabilità dei diversi soggetti istituzionali per l'integrazione scolastica delle persone disabili, per la realizzazione di un sistema integrato di interventi;

-   al D.P.R. 275/1999, che con l’esercizio dell’autonomia didattica, organizzativa e gestionale delle istituzioni scolastiche, garantisce flessibilità ed individualizzazione dei percorsi formativi più idonei in relazione alle disabilità presenti nell’ambiente scolastico;

-   al D.Lgs. 112/1998 (art. 139), che ha conferito compiti e funzioni al sistema dei governi territoriali, anche in materia di istruzione, in particolare per quanto attiene l'organizzazione dei "servizi di supporto organizzativo al servizio di istruzione per gli alunni in situazione di handicap".

Lo schema di regolamento di cui alla bozza del D.P.C.M., era stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato nell’ottobre del 2003 (quasi ad un anno dalla sua previsione definita con la legge 289/2002) senza il corredo del concerto del Ministro della salute né del parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni.

Solo nell’agosto del 2005 il MIUR ha provveduto a trasmettere al Consiglio di Stato, a 20 mesi dalla previsione di un nuovo regolamento, l’atto col quale nella seduta del 16 giugno 2005 la Conferenza Unificata ha sancito l’intesa sul provvedimento.

Dopo aver acquisto anche il parere del Consiglio di Stato, nell’adunanza del 29 agosto 2005, il provvedimento è stato sottoposto al parere delle Commissioni Parlamentari competenti che si sono espresse in merito in data 9 novembre 2005.

Il tempo trascorso dall’emanazione della legge finanziaria per il 2003 (la n. 289/2002) ad oggi senza realizzare la definizione di un nuovo regolamento per l’individuazione dell’alunno come soggetto portatore di handicap è paradigma di una situazione complessa che si sta misurando con la modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione e la diversa ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, ma anche di rapporti ed interlocuzioni con Organizzazioni ed Associazioni che rappresentano e si fanno carico dei diritti e delle rivendicazioni delle persone diversamente abili.

La Conferenza Unificata Stato-Regioni, non a caso, ha espresso il proprio parere favorevole ricorrendo alla procedura di cui all’art. 8, comma 6 della Legge 131 del 2003, che permette la stipula di intesa per il “conseguimento di obiettivi comuni”. Preliminarmente, infatti, le Regioni, pur esprimendosi favorevolmente sul contenuto del provvedimento, non condividevano la scelta della veste giuridica del provvedimento e ritenendo l’integrazione sociale degli alunni portatori di handicap materia di competenza concorrente non riconoscevano allo Stato alcun potere regolamentare.

Sulla questione era intervenuto il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio che ha formalmente sostenuto l’insussistenza di una questione di competenze in quanto riteneva che la materia rientrasse nell’ambito degli interventi per la “tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”, di competenza, quindi, dello Stato e la Conferenza Unificata aveva, poi, scelto di accordare il proprio parere favorevole utilizzando lo strumento della stipula di intese per il “conseguimento di obiettivi comuni”.

L’autorevole parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza del 29 agosto 2005,sulla questione di competenze tra Stato e Regioni per questa materia, ricorda che “i principi fondamentali della legislazione concorrente possono essere obiettivamente dedotti dalla legislazione vigente, con riferimenti ai principi costituzionale ai quali danno attuazione” (cfr. Legge 104/1992) e che da questa consapevolezza scaturiscono (devono scaturire) livelli essenziali di prestazioni per l’attuazione dei diritti civili e sociali delle persone con handicap, “rispetto ai quali lo Stato mantiene il potere regolamentare”.

Tra i “livelli essenziali di prestazione” il Consiglio di Stato annovera “le modalità di individuazione dei soggetti con handicap (che) segnano il confine sostanziale tra gli aventi diritto o meno alle prestazioni, confine che non può patire differenze sull’intero territorio nazionale, perché da tali differenze potrebbe scaturire un diverso trattamento di persone affette dal medesimo handicap”. E aggiunge “si deve ritenere che lo stesso accertamento costituisca … una prestazione resa dall’organizzazione sociale per garantire loro l’attuazione dei diritti fondamentali della persona umana (mobilità, istruzione, lavoro, formazione). E tale prestazione … non può essere diversa da Regione a Regione, ma deve essere ovunque identica ed ancorata agli stessi parametri obiettivi. Solo l’identità della procedura garantisce che non vi siano livelli diversi di riconoscimento dell’handicap”.

Il CNPI assume le considerazioni e le indicazioni del Consiglio di Stato quali punto

di riferimento importante per la predisposizione di tutti gli atti conseguenti ed auspica che la risoluzione adottata dalla Conferenza Unificata segni un percorso di piena e reale collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali.

Le osservazioni, invece, delle Associazioni e delle Organizzazioni, comprese quelle del personale docente, che rappresentano e si fanno carico dei diritti e delle rivendicazioni delle persone diversamente abili hanno centrato l’attenzione sugli aspetti e sulle presta-zioni assistenziali direttamente connesse con l’integrazione scolastica, sottolineando la necessità di una precoce individuazione e certificazione in modo da mettere le diverse istituzioni nelle condizioni di garantire immediatamente le prestazioni rivolte a favorire l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, prevedendo l’assegnazione di insegnanti di sostegno, di altre figure specialistiche come gli assistenti alla comunicazione e all’autonomia, l’individuazione –all’interno della scuola- degli assistenti all’igiene, l’assegnazione da parte degli Enti Locali del trasporto, l’assegnazione di fondi per l’acquisto di materiali ed ausili, la composizione delle classi,…

Il CNPI, inoltre, rileva le forti preoccupazioni per una discontinuità nella presenza di insegnati di sostegno, considerata l’aumentata precarizzazione del personale, e per manovre di riduzione dello stesso personale che comporta la diminuzione delle possibilità offerte alle istituzioni scolastiche per affrontare, con strumenti e risorse adeguate, i bisogni educativi degli studenti più in difficoltà e maggiormente bisognosi di interventi adeguati.

In questo contesto la nota ministeriale, indirizzata nel luglio scorso ai Direttori degli USR (prot. 4798/A4a del 27-7-2005), sull’attività di programmazione dell’integrazione scolastica degli alunni disabili da parte delle Istituzioni scolastiche, di là delle intenzioni, dei consigli, delle considerazioni didattiche è lontana dalla realtà che ha tristemente registrato una drastica riduzione di classi, di docenti di sostegno e di collaboratori scolastici.

 

Nel merito

Entrando nel merito del documento, Il CNPI rileva positivamente come all’art. 1 l’accoglimento del suggerimento avanzato dalla Conferenza Unificata di non restringere le finalità dell’accertamento alla sola integrazione scolastica segni un cambiamento sostanziale nelle procedure sino ad ora adottate. Il disposto di cui all’art. 35, comma 7 della legge n. 289/2002 , al quale il regolamento dà attuazione, finalizzava la procedura alla sola attivazione delle attività di sostegno nella scuola. Certamente la semplificazione procedurale porta ad un risparmio di costi sia economici per le Aziende preposte, che morali –e questi sono molto più importanti- per la persona in situazione di handicap che non sarà continuamente stressata da reiterate procedure certificative oltre una maggiore responsabilizzazione dei soggetti e delle istituzioni coinvolti. Con la scelta di espungere il richiamo esplicito della finalizzazione dell’atto, non si dovranno più prevedere accertamenti diversi per accertare la medesima situazione di handicap a seconda del tipo di assistenza o integrazione da assicurare e, nel rispetto di quanto già previsto dalla Legge 104/1992, da un unico accertamento dovranno scaturire tutte le provvidenze previste.

Quanto all’art. 2 il CNPI rileva come venga positivamente:

-   riconfermata, ai genitori o a chi esercita la potestà genitoriale, responsabilizzandoli, l’avvio di tutta la procedura con la richiesta documentata di accertamento collegiale per l’individuazione dell’alunno in situazione di handicap;

-   indicato in modo chiaro il soggetto deputato agli accertamenti superando le ambiguità della precedente normativa che aveva mantenuto distinte, creando confusione, le certificazioni ai fini del sostegno scolastico da quelle previste per altre provvidenze;

-   introdotto un verbale, sottoscritto dai componenti il collegio, di certificazione, avendo a riferimento le classificazioni internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, della situazione di handicap, con l’eventuale indicazione della situazione di gravità (cfr. art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/1992);

-   prevista la redazione, a cura dell’unità multidisciplinare composta dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione nonché da operatori sociali (cfr. art. 3, comma 2, del D.P.R. 24 febbraio 1994, della diagnosi funzionale secondo i criteri previsti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (ICF).

A questo proposito Il CNPI ritiene che debba essere espunto, non individuando nel corpo del comma ulteriori criteri di riferimento, il termine “anche” dal comma 3 dell’art. 2 dello schema di Regolamento e che si debba promuovere un percorso di consapevolezza dello strumento ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) che si pone come strumento per classificare, non le persone, ma le caratteristiche della salute delle persone all’interno del contesto delle individuali situazioni di vita e degli impatti ambientali. L’ICF rappresenta una nuova vision, non solo culturale, dell’handicap e superando gli indicatori tradizionali, basati sulle “incapacità”, porta al centro dell’attenzione, le “positività”, la vita e la maniera in cui le persone vivono, anche con le loro patologie, e migliorano le loro condizioni di vita per avere un’esistenza produttiva ed arricchente. Una diversa focalizzazione che merita attenzione nei processi di formazione del personale della scuola, nella pratica medica, nella cura della legislazione, negli interventi di politica sociale e sanitaria per migliorare i trattamenti, l’accesso alle cure, il rispetto dei diritti delle persone e dei gruppi;

-   precisato il percorso di consegna del verbale di accertamento e della diagnosi funzionale, dalla famiglia all’istituzione scolastica presso cui l’alunno viene iscritto, come “percorso di corresponsabilità” per l’adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti.

Relativamente all’art. 3, che detta norme per l’attivazione delle forme di sostegno, stabilendo che, concluso l’accertamento e definita la diagnosi funzionale, vengano redatti il profilo dinamico-funzionale nonché il piano educativo individualizzato, il CNPI rileva come a fronte della prescrittività del compito attribuito ai soggetti di cui all’art. 5, comma 2, del D.P.R. 24 febbraio 1994 (operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno) che “in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative alla individualizzazione delle risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno” non corrisponda analoga prescrittività per le istituzioni interessate (scuola, USR, MIUR, EE.LL., ASL) per rendere possibile con atti concreti (attribuzione di risorse, di posti di insegnamento, di collaboratori, di facilitatori, …) quanto richiesto dagli operatori e dal personale docente indicati, considerato –tra l’altro- che anche la recente giurisprudenza riafferma la necessità di rispettare le scelte degli organismi preposti all’indicazione delle risorse da assicurare.

Il CNPI, al fine di garantire che sul territorio nazionale si realizzino in maniera uniforme gli interventi a sostegno degli alunni in situazione di handicap ritiene che debbano essere previste forme di corrispondenza automatica tra le richieste avanzate in ordine all’indicazione del numero di ore di sostegno e l’attribuzione del personale docente necessarie senza alcun passaggio censorio, che risulterebbe una deresponsabilizzante forma di controllo, da parte dei diversi livelli amministrativi scolastici.

Parimenti, pur comprendendone le ragioni, Il CNPI ritiene che la scelta di espungere dal testo sottoposto al parere delle Regioni il riferimento all’individuazione del monte ore di assistenza ritenute necessarie e poste a carico degli EE.LL., sia foriera di possibili pericolose differenziazioni tra i diversi territori. Anche il ricorso all’attivazione di “opportune intese in materia tra gli enti locali e le singole istituzioni scolastiche …”(cfr. parere del Consiglio di Stato) non può risolvere la questione di un trattamento sperequante collegato alla collocazione geografica, alla capacità economica o alla sensibilità sociale dei singoli Enti Locali.

Infine sull’art. 4, che conferma al Direttore dell’ USR l’atto autorizzativo per l’attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni (1 a 138) a norma dell’art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sulla base della certificazione attestante la particolare gravità rilasciata dalle commissioni ASL competenti, Il CNPI rileva un possibile conflitto di competenza, tra il soggetto certificante ed il responsabile amministrativo, che non permette di realizzare tutti gli interventi definiti e programmati dai diversi soggetti responsabilmente individuati ed impegnati nelle procedure di accertamento e definizione degli interventi così come risulta dagli articoli dello schema di regolamento.

Ancora una volta il provvedimento assumerebbe una connotazione meramente economicistica al di là di ogni pretesa di intervento formativo e di integrazione sociale e scolastica.

Conclusivamente Il CNPI ritiene che lo schema di regolamento, di cui all’art. 35, comma 7 della legge n. 289/2002, assume valenze positive quando:

-   prevede accertamenti obbligatoriamente di carattere collegiale;

-   richiama criteri uniformi per tutto il territorio nazionale in tema di Certificazione e di Diagnosi Funzionale, ricorrendo ai riferimenti internazionali fissati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, costituiti nel primo caso dall’ICD-10 (1996) e nel secondo anche all’ICF (2002);

-   responsabilizza i diversi soggetti (dalla famiglia alle istituzioni) nel percorso/processo di integrazione sociale;

-   stabilisce che i soggetti preposti alla formulazione del piano educativo individualizzato elaborino proposte relativamente all’individuazione delle risorse necessarie indicando il numero delle ore di sostegno ;

mentre precostituisce ancora situazioni di disparità quando:

-   non prevede azioni coerenti, conseguenti e semplici per assicurare l’organico necessario secondo le indicazioni orarie definite dagli organismi preposti. Una ulteriore stratificazione di norme che non semplifica le procedure e non garantisce il riconoscimento integrale del lavoro certificativo dei soggetti competenti;

-   introduce elementi di discrezionalità sull’accertamento della situazione di gravità rilasciata da soggetti competenti prevedendo la facoltà degli USR di autorizzare l’attivazione di ulteriori posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti alunni ex art. 35, comma 7 della legge 289/2002;

-   tace sulle prestazioni assistenziali a carico degli EE.LL., un silenzio che porta a risoluzioni sperequanti nonostante l’assistenza sia “il presupposto che consente l’integrazione scolastica” (cfr. parere Consiglio di Stato);

-   non precisa i tempi di consegna della certificazione e della diagnosi funzionale all’istituzione scolastica per l’adozione dei provvedimenti conseguenti considerato che i soggetti di cui all’art. 12, comma 5 della legge 104/1992 sono tenuti a definire il piano educativo individualizzato entro il 30 luglio per gli effetti previsti dalle legge 20 agosto 2001, n. 333.

Infine il CNPI ritiene che il provvedimento non possa considerarsi esaustivo circa gli interventi da porre in essere per garantire la piena integrazione di tutti gli alunni.

Gli alunni in situazione di disagio sociale non sono certamente annoverabili tra e con gli alunni in situazione di handicap, tuttavia la loro condizione reclama interventi di sostegno per un approccio all’esperienza scolastica e allo studio più consono alla loro situazione.

Il CNPI segnala che ha prodotto una nota, che si allega in copia, in quanto, sino al perfezionamento del D.P.C.M. concernente il “Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289” [1] che modifica l’attuale sistema di certificazione dell’handicap a fini scolastici, rimane in vigore la disciplina fissata dall’Atto di Indirizzo del 1994 (D.P.R. 24 febbraio 1994).

La nota fa sinteticamente il punto sull’attuale procedura offrendo al contempo la possibilità di consultare la normativa essenziale di riferimento.

IL SEGRETARIO

IL VICE PRESIDENTE

Maria Rosario Cocca

Mario Guglietti


ALLEGATO

Sino al perfezionamento del D.P.C.M. concernente “Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289” [1] che modifica l’attuale sistema di certificazione dell’handicap a fini scolastici, rimane in vigore la disciplina fissata dall’Atto di Indirizzo del 1994 (D.P.R. 24 febbraio 1994).

Le note che seguono vogliono fare sinteticamente il punto sull’attuale procedura offrendo al contempo la possibilità di consultare la normativa essenziale di riferimento.

 

La procedura certificativa dello stato di persona portatrice di handicap oggi

L’accertamento dello stato di persona portatrice di handicap viene effettuato da parte "di uno specialista o di uno psicologo in servizio presso l’Azienda sanitaria", come previsto dall’art. 2 dell’Atto di Indirizzo e Coordinamento (D.P.R. 24 febbraio 1994) [2], cercando di avviare anche un coinvolgimento della famiglia.

Si tratta di una procedura in grado di individuare il/la bambino/a che presenta difficoltà di autonomia e di relazione, e permette di predisporre la certificazione di base per usufruire delle provvidenze previste dalle disposizioni di legge e per supportare il percorso scolastico sin dalla Scuola dell’Infanzia attraverso interventi individualizzati (Diagnosi Funzionale,Profilo Dinamico Funzionale, Piano Educativo Individualizzato, Programmazione didattica ed educativa individualizzata), insegnanti di sostegno specializzati a carico dello Stato, eventuale personale per l’assistenza di base, a carico dello Stato, ed assistenti all’autonomia ed alla comunicazione, a carico del Comune.

Sulla base della certificazione l’Unità Multidisciplinare, prevista dall’art. 3 dell’Atto di Indirizzo [3] (composta dallo specialista della patologia invalidante, dal neuropsichiatra infantile, dal terapista della riabilitazione e dagli operatori sociali in servizio presso l’A.S.L.) redige, ai fini scolastici, la Diagnosi Funzionale, cioè la "descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell’alunno handicappato", che contiene "l’anamnesi familiare, gli aspetti clinici (anamnesi fisiologica e patologica, diagnosi clinica), gli aspetti psicosociali (area cognitiva, affettivo-relazionale, linguistica, sensoriale, motorioprassica, neuropsicologica, autonomia)".

Il gruppo di lavoro misto composto dall’Unità Multidisciplinare dell’ASL, dai docenti curricolari, dal docente di sostegno e dai genitori dell’alunno, sulla base della Diagnosi Funzionale, redige, "dopo un primo periodo di inserimento scolastico", il Profilo Dinamico Funzionale che costituisce "la descrizione delle difficoltà e dello sviluppo potenziale dell’alunno nei tempi brevi (sei mesi) e medi (due anni)" (D.P.R. 24.02.1994, art. 4)[4]. I contenuti del Profilo Dinamico Funzionale devono riguardare "l’asse cognitivo, affettivo-relazionale, comunicazionale, linguistico, sensoriale, motorio-prassico, neuropsicologico, l’autonomia, l’apprendimento".

Il profilo dinamico funzionale è soggetto a verifiche in media ogni biennio ("alla fine della seconda elementare, della quarta elementare, della seconda media, del biennio e del quarto anno superiore") e al suo aggiornamento "alla fine della scuola elementare, media e durante la scuola secondaria superiore". Il profilo dinamico funzionale è la base per la redazione del Piano Educativo Individualizzato/Personalizzato, cioè "il documento nel quale vengono descritti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione ed all’integrazione scolastica" (D.P.R. 24.02.1994, articolo 5) [5], è redatto a cura del Gruppo di Lavoro dedicato al singolo alunno, costituito dagli insegnanti curricolari, dal docente di sostegno, dai genitori dell’alunno, dagli operatori impegnati nel caso concreto per conto dell’ASL e del Comune, ed ogni altro professionista coinvolto direttamente. Costituisce un impegno da porsi all’inizio di ciascun anno scolastico e deve coordinare i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, ed integrare le attività scolastiche ed extrascolastiche ai fini dell’integrazione. Conseguentemente Programmazione didattica ed educativa individualizzata (di competenza dei docenti di classe e di quello di sostegno), ed il POF sono organizzati, articolati e sviluppati in modo da prevedere la costruzione e la realizzazione di percorsi individualizzati di apprendimento.

 

Relativamente ai docenti

Per rendere effettivo il diritto all’integrazione dell’alunno la normativa prevede, sin dalla legge n. 517/1977, l’impiego di docenti specializzati, assistenti educativi di supporto all’autonomia ed alla comunicazione [6] [7] ed i collaboratori scolastici. La legge n. 104/92 (art. 13) [9] costituisce la fonte vigente sia in merito alle risorse da utilizzare in campo didattico (i docenti), sia sul fronte dell’assistenza (gli assistenti educativi a carico degli EE.LL. sulla base della legge n. 328/00), mentre la responsabilità dei collaboratori scolastici statali è stata introdotta dal CCNL Scuola 1995 e precisata, con riferimento all’assistenza di base intesa come "ausilio materiale per l’accesso, l’uscita e lo spostamento nei locali scolastici, per l’uso dei servizi igienici e la cura dell’igiene personale", con il CCNL Scuola 2003[13] [14].

Ai docenti di classe compete una responsabilità diretta nei confronti dell’alunno con handicap, per garantire la cura del percorso didattico individualizzato e l’effettiva integrazione dell’alunno nella classe; essi devono inoltre realizzare un’effettiva integrazione professionale con l’insegnante di sostegno, che, assumendo la contitolarità della classe, oltre ai compiti di coordinamento e di diretto intervento con l’alunno, è corresponsabile delle azioni predisposte per la generalità degli allievi e partecipa a pieno titolo alle attività di programmazione e di valutazione per tutti gli alunni della classe (art. 315 TU [15], art. 10 O.M. n. 80/95, art. 13 O.M. n. 266/97 e succ.).

Le risorse umane aggiuntive (docente di sostegno ed eventuali assistenti educativi) vengono assegnati all’Istituto rispettivamente dall’Ufficio Scolastico Regionale (USR) e dal Comune, sulla base delle esigenze emergenti dal PEI; non è prevista invece nessuna assegnazione aggiuntiva di collaboratori scolastici da parte dell’USR.

Con specifico riferimento agli insegnanti di sostegno la Legge -Finanziaria per il 1998 - n. 449/1997 (art. 40, comma 3) [16] ha fissato, nell’ambito dell’organico provinciale, la quota di un insegnante specializzato "per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia", fatta salva la facoltà per il Direttore Generale dell’USR di autorizzare la stipula di contratti a tempo determinato per l’assunzione di docenti di sostegno in deroga al rapporto 1/138 alunni (Legge –Finanziaria per il 2003 - n. 289/2002, art. 35, comma 7) [1] in presenza di handicap particolarmente gravi o per nuove certificazioni.

L’assegnazione quantitativa dei docenti di sostegno avviene sulla base dell’art. 41 del D.M. n. 331/1998 [18], che richiede all’USR di considerare il "progetto educativo individuale", unitamente alla Diagnosi Funzionale ("bisogni, strategie in rapporto alle risorse complessive della scuola, con previsione programmata della riduzione motivata dell’impiego dell’insegnante di sostegno" … "evitando l’assegnazione automatica, di anno in anno,della medesima entità di sostegno"), tenendo conto "dell’organizzazione didattica di ciascuna scuola", "della necessità di interventi precoci" e "della priorità da attribuire ai progetti caratterizzati dall’interazione scuola-lavoro".

Il D.M. n. 141/1999 [19], sostitutivo dell’art. 10 del D.M. n. 331/1998 [17], relativo a tutti gli ordini di scuola, prevede, in presenza di un alunno con handicap, un numero massimo di alunni per classe oscillante tra 20 e 25, da stabilirsi in ogni singolo caso tenendo conto della gravità dell’handicap, delle situazioni soggettive dell’alunno, nonché delle condizioni organizzative e delle risorse professionali esistenti in ciascuna scuola. La necessità della riduzione numerica a 20 alunni deve essere esplicitata e motivata in rapporto alle esigenze formative dell’alunno ed il progetto articolato d’integrazione deve definire espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno,nonché da altro personale della scuola stessa. Ogni classe può accogliere, normalmente, un solo alunno disabile e comunque non più di due, se non gravi e solo in casi residuali.

 

Organizzazione, ruoli e responsabilità

Nel sistema vigente l’assistenza di base nell’istituzione scolastica è attività connessa con quella educativa e didattica per concorrere all’integrazione della persona disabile secondo un progetto unitario che coinvolga tutti gli operatori (dirigenti scolastici, docenti, collaboratori scolastici, genitori, tecnici della riabilitazione ecc.) in un unico disegno formativo definito nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) che si colloca, ai sensi del DPR 275/1999 all’interno del Piano dell’Offerta Formativa (POF) che, tra l’altro, indica criteri e modalità organizzative dell’intero servizio formativo che ciascuna istituzione intende attuare, anche in relazione alle varie e diversificate esigenze degli alunni e delle famiglie, richiamando le connesse responsabilità istituzionali per mettere in campo processi di integrazione di ciascun alunno disabile frequentante la scuola stessa.

A proposito di personale vanno ancora citate le competenze del gruppo di lavoro per l’handicap (GLH), incardinato presso ciascun USR, composto esclusivamente da personale scolastico, con funzioni tecnico-professionali (CC.MM. n. 227/1975 [20], n. 216/1977 [21] e D.M. n. 122/1994), per l’istruttoria delle assegnazioni di personale di competenza dell’USR.

Infine occorre richiamare lo strumento giuridico operativo per facilitare l’intesa e l’assolvimento, da parte delle varie istituzioni, dei compiti specifici: l’Accordo di Programma (Legge n. 142/1990 [22], art. 27; Legge n. 104/92, artt. 13, 39 e 40 [9] [10] [11]; D.I. 9.07.1992 [23]) che definisce, a livello regionale, provinciale, comunale, le funzioni della Scuola e delle Istituzioni che interagiscono con essa per l’attuazione del processo d’integrazione. Esso è finalizzato alla "programmazione coordinata delle attività formative, sanitarie, socio-assistenziali, culturali e sportive" prevedendo gli obiettivi, le modalità, gli interventi finanziari, le risorse disponibili e i compiti di ciascun ente sottoscrittore.

 

Normativa di riferimento

[1]     art. 35, 7 Legge 27 dicembre 2002, n. 289

7. Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

[2]     art. 2 DPR 24 febbraio 1994 (Atto di indirizzo e Coordinamento)

1. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata, al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica, di cui agli artt. 12 e 13 della Legge n. 104/1992, provvede lo specialista, su segnalazione dei servizi di base, anche da parte del competente capo d'istituto, ovvero lo psicologo esperto dell'età evolutiva, in servizio presso le UU.SS.LL. o in regime di convenzione con le medesime, che riferiscono alle direzioni sanitaria ed amministrativa, per i successivi adempimenti, entro il termine di dieci giorni dalle segnalazioni.

[3]     art. 3, 2 DPR 24 febbraio 1994 (Atto di Indirizzo e Coordinamento)

1. Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno in situazione di handicap, al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992.

2. Alla diagnosi funzionale provvede l'unità multidisciplinare composta: dal medicospecialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la unità sanitaria locale o in regime di convenzione con la medesima. La diagnosi funzionale deriva dall'acquisizione di elementi clinici e psico-sociali. Gli elementi clinici si acquisiscono tramite la visita medica diretta dell'alunno e l'acquisizione dell'eventuale documentazione medica preesistente. Gli elementi psico-sociali si acquisiscono attraverso specifica relazione in cui siano ricompresi:

a)  i dati anagrafici del soggetto;

b)  i dati relativi alle caratteristiche del nucleo familiare (composizione, stato di salute dei membri, tipo di lavoro svolto, contesto ambientale, ecc.).

3. La diagnosi funzionale, di cui al comma 2, si articola necessariamente nei seguenti accertamenti:

a)  l'anamnesi fisiologica e patologica prossima e remota del soggetto, con particolare riferimento alla nascita (in ospedale, a casa, ecc.), nonché alle fasi dello sviluppo neuro psicologico da zero a sedici anni ed inoltre alle vaccinazioni, alle malattie riferite e/o repertate, agli eventuali periodi di ospedalizzazione, agli eventuali programmi terapeutici in atto, agli eventuali interventi chirurgici, alle eventuali precedenti esperienze riabilitative;

b)  diagnosi clinica, redatta dal medico specialista nella patologia segnalata (rispettivamente neuropsichiatra infantile, otorinolaringoiatra, oculista, ecc.), come indicato nell'art. 3, comma 2: la stessa fa riferimento all'eziologia ed esprime le conseguenze funzione dell'infermità indicando la previsione dell'evoluzione naturale.

4. La diagnosi funzionale, essendo finalizzata al recupero del soggetto portatore di handicap, deve tenere particolarmente conto delle potenzialità registrabili in ordine ai seguenti aspetti:

a) cognitivo, esaminato nelle componenti: livello di sviluppo raggiunto e capacità di integrazione delle competenze;

b) affettivo-relazionale, esaminato nelle componenti: livello di autostima e rapporto con gli altri;

c) linguistico, esaminato nelle componenti: comprensione, produzione e linguaggi alternativi;

d) sensoriale, esaminato nella componente: tipo e grado di deficit con particolare riferimento alla vista, all'udito e al tatto;

e) motorio-prassico, esaminato nelle componenti; motricità globale e motricità fine;

f) neuropsicologico, esaminato nelle componenti: memoria, attenzione e organizzazione spazio temporale;

g) autonomia personale e sociale.

5. Degli accertamenti sopra indicati viene redatta una documentazione nella forma della scheda riepilogativa del tipo che, in via indicativa, si riporta nell'allegato "A" al presente atto di indirizzo e coordinamento. Nella predetta scheda riepilogativa viene, inoltre, riportata la diagnosi funzionale redatta informa conclusiva, da utilizzare per i successivi adempimenti.

[4]     art. 4 DPR 24 febbraio 1994 (Atto di Indirizzo e Coordinamento)

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, della Legge n. 104/1992, il profilo dinamico funzionale è atto successivo alla diagnosi funzionale e indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni). Il profilo dinamico funzionale viene redatto dall'unità multidisciplinare di cui all'art. 3, dai docenti curriculari e dagli insegnanti specializzati della scuola, che riferiscono sulla base della diretta osservazione ovvero in base all'esperienza maturata in situazioni analoghe, con la collaborazione dei familiari dell'alunno.

2. Il profilo dinamico funzionale, sulla base dei dati riportati nella diagnosi funzionale, di cui all'articolo precedente, descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta dell'alunno in situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili.

3. Il profilo dinamico funzionale comprende necessariamente:

a) la descrizione funzionale dell'alunno in relazione alle difficoltà che l'alunno dimostra di incontrare in settori di attività;

b) l'analisi dello sviluppo potenziale dell'alunno a breve e medio termine, desunto dall'esame dei seguenti parametri:

b1) cognitivo, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione al livello di sviluppo raggiunto (normodotazione: ritardo lieve, medio, grave; disarmonia medio grave; fase di sviluppo controllata; età mentale, ecc.) alle strategie utilizzate per la soluzione dei compiti propri della fascia di età, allo stile cognitivo, alla capacità di usare, in modo integrato, competenze diverse;

b2) affettivo-relazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili rispetto all'area del sè, al rapporto con gli altri, alle motivazioni dei rapporti e dell'atteggiamento rispetto all'apprendimento scolastico, con i suoi diversi interlocutori;

b3) comunicazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alle modalità di interazione, ai contenuti prevalenti, ai mezzi privilegiati;

b4) linguistico, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alla comprensione del linguaggio orale, alla produzione verbale, all'uso comunicativo del linguaggio verbale, all'uso del pensiero verbale, all'uso di linguaggi alternativi o integrativi;

b5) sensoriale, esaminato, soprattutto, in riferimento alle potenzialità riferibili alla funzionalità visiva, uditiva e tattile;

b6) motorio-prassico, esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili in ordine alla motricità globale, alla motricità fine, alle prassi semplici e complesse e alle capacità di programmazione motorie interiorizzate;

b7) neuropsicologico, esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili riguardo alle capacità mnesiche, alla capacità intellettiva e all'organizzazione spazio-temporale;

b8) autonomia, esaminata con riferimento alle potenzialità esprimibili in relazione all'autonomia della persona e all'autonomia sociale;

b9) apprendimento, esaminato in relazione alle potenzialità esprimibili in relazione all'età prescolare, scolare (lettura, scrittura, calcolo, lettura di messaggi, lettura di istruzioni pratiche, ecc.).

4. In via orientativa, alla fine della seconda elementare, della quarta elementare, alla fine della seconda media, alla fine del biennio superiore e del quarto anno della scuola superiore, il personale di cui agli articoli precedenti traccia un bilancio diagnostico e prognostico finalizzato a valutare la rispondenza del profilo dinamico funzionale alle indicazioni nello stesso delineate e alla coerenza tra le successive valutazioni, fermo restando che il profilo dinamico funzionale è aggiornato, come disposto dal comma 8 dell'art. 12 della Legge n. 104/1992, a conclusione della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

5. Degli accertamenti sopra indicati, viene redatta dalla unità multidisciplinare della unità sanitaria locale, in collaborazione con il personale insegnante e i familiari o gli esercenti la potestà parentale una documentazione nella forma della scheda riepilogativa, del tipo che, in via indicativa, si riporta nell'allegato "B" al presente atto di indirizzo e coordinamento.

Nella predetta scheda, sarà, inoltre, riportato il profilo dinamico funzionale redatto in forma conclusiva, da utilizzare per i successivi adempimenti e relativo alle caratteristiche fisiche,psichiche, sociali ed affettive dell'alunno.

[5]     art. 5, 2 DPR 24 febbraio 1994 (Atto di Indirizzo e Coordinamento)

1. Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992.

2. Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno.

3. Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della legge n. 104 del 1992

4. Nella definizione del P.E.I. i soggetti di cui al precedente comma 2, propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili.

[6]     art. 2 Legge 4 agosto 1977, n. 517

Ferma restando l'unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

Nell'ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap con la prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970, anche se appartenenti a ruoli speciali, o ai sensi del quarto comma dell'art. 1 della Legge 24 settembre 1971, n. 820. Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive, competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell'anno scolastico, il piano delle attività di cui al precedente primo comma sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo e delle proposte dei consigli di interclasse, tenendo conto, per la realizzazione del piano, delle unità di personale docente comunque assegnate alla direzione didattica nonché delle disponibilità edilizie e assistenziali e delle esigenze ambientali.

Il suddetto piano viene periodicamente verificato e aggiornato dallo stesso collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.

I consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per verificare l'andamento complessivo della attività didattica nelle classi di loro competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico.

[7]     art. 7 Legge 4 agosto 1977, n. 517

Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

Nell'ambito della programmazione di cui al precedente comma sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap da realizzare mediante la utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella scuola media e in possesso di particolari titoli di specializzazione, che ne facciano richiesta, entro il limite di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicap e nel numero massimo di sei ore settimanali.

Le classi che accolgono alunni portatori di handicap sono costituite con un massimo di 20 alunni.

In tali classi devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Le attività di cui al primo comma del presente articolo si svolgono periodicamente in sostituzione delle normali attività didattiche e fino ad un massimo di 160 ore nel corso dell'anno scolastico con particolare riguardo al tempo iniziale e finale del periodo delle lezioni, secondo un programma di iniziative di integrazione e di sostegno che dovrà essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base di criteri generali indicati dal consiglio di istituto e delle proposte dei consigli di classe.

Esse sono attuate dai docenti delle classi nell'ambito dell'orario complessivo settimanale degli insegnamenti stabiliti per ciascuna classe.

Le attività previste dall'ultimo comma dell'art. 3 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, devono essere coordinate con le iniziative comprese nel programma di cui al precedente quinto comma.

Il suddetto programma viene periodicamente verificato e aggiornato dal collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.

I consigli di classe, nelle riunioni periodiche previste dall'ultimo comma dell'art. 2 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, verificano l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro competenza e propongono gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro.

Le classi di aggiornamento e le classi differenziali previste dall'art. 11 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e dall'art. 12 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono abolite .

[8]     art. 12 Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Diritto all'educazione e all'istruzione

1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.

2. È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal ministro della P.I. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.

7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della Sanità e del Lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazione di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi,attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.

10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psicopedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.

[9]     art.13 Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Integrazione scolastica

1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360 (1), e 4 agosto 1977, n. 517 (2), e successive modificazioni, anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministro della P.I., d'intesa con i ministri degli Affari sociali e della Sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;

b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;

d) l'attribuzione, con decreto del ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;

e) la sperimentazione di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.

3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'art. 42, comma 6, lettera h).

5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

6-bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16.

[10]   art.39 Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Compiti delle regioni

1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad interventi sociali, educativo-formativi e riabilitativi nell'ambito del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.

2. Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio:

a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica integrativa di competenza dei comuni;

b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con gli organi periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti necessari all'attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;

c) a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalità organizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle attività di cui alla presente legge;

d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all'art. 38, le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici;

e) a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi;

f) a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi di inserimento ed integrazione sociale di cui all'articolo 5, per verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;

g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale;

h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui all'art. 18, comma 6, per garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone handicappate;

i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato;

l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime;

l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'art. 9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza,tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati;

l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia .

[11]   art.40 Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Compiti dei comuni

1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali qualora le leggi regionali attribuiscano loro la competenza, attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Gli statuti comunali di cui all'art. 4 della citata legge n. 142 del 1990 disciplinano le modalità del coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme di decentramento previste dallo status stesso.

[12]   art.14 Legge 8 novembre 2000, n. 328 – Progetti individuali per le persone disabili

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.

[13]   Tabella A CCNL Scuola 2003-2005 -Profili di area del personale ATA (introdotta dal CCNL 4-8-1995 e modificata dal CCNL 26-5-1999)

Area A

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47.

[14]   Art. 47 CCNL 2003-2005 – Compiti del personale ATA (art. 32 del CCNL 26-5-1999)

1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:

a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;

b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.

2. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività. Le risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, nell'anno scolastico 2002-03, sulla base dell'applicazione dell’art. 50 del CCNI del 31.08.99.

Esse verranno particolarmente finalizzate per l’area A per l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona, all’assistenza all’handicap e al pronto soccorso.

[15]   Art. 315 D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 – Integrazione scolastica

1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si realizza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 322 e seguenti anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all' art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;

b) la dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

c) la sperimentazione di cui agli articoli 276 e seguenti da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

2. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

"3. I posti di sostegno per la scuola secondaria superiore sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42 comma 6, lettera h), della stessa legge." (1)

4. Nella scuola media e nella scuola secondaria superiore sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera c), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

5. I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.

[16]   Art. 40 Legge 27 dicembre 1997 n. 449 – Personale della scuola

1. Il numero dei dipendenti del comparto scuola deve risultare alla fine dell'anno 1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello rilevato alla fine dell'anno 1997, ferma restando la dotazione di personale di sostegno necessaria a coprire la richiesta nazionale di integrazione scolastica. Tale numero costituisce il limite massimo del personale in servizio. Tra i dipendenti che dovranno essere considerati per i fini della programmazione sono inclusi i supplenti annuali e i supplenti temporanei con la esclusione dei soggetti chiamati a svolgere supplenze brevi. La spesa per le supplenze brevi non potrà essere nell'anno 1998 superiore a quella resasi necessaria per soddisfare le esigenze dell'anno 1997. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, si provvede alla determinazione della consistenza numerica del personale alla data del 31 dicembre 1999 (1). Con decreti del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, sono individuati i criteri e le modalità per il raggiungimento delle finalità predette mediante disposizioni sugli organici funzionali di istituto, sulla formazione delle cattedre e delle classi, sul contenimento delle supplenze temporanee di breve durata assicurando comunque il perseguimento dell'obiettivo tendenziale della riduzione del numero massimo di alunni per classe con priorità per le zone svantaggiate, per le piccole isole, per le zone di montagna, nonché per le aree metropolitane a forte rischio di devianza minorile e giovanile. In attuazione dei principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è assicurata l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del presente comma. Sono abrogati gli articoli 72, 315, comma 3, 319, commi da 1 a 3, e 443 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297. Anche in vista dell'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia di cui all'articolo 21, commi da 1 a 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è consentita, altresì, alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Al fine di incrementare la preparazione tecnico professionale dei giovani, dopo il conseguimento del diploma finale di istruzione secondaria superiore, nel quadro del sistema formativo integrato e della programmazione regionale dell'offerta formativa, lo Stato e le regioni concordano modalità di intese per la realizzazione, anche nelle istituzioni scolastiche, di corsi di formazione superiore non universitaria, anche mediante la costituzione di forme associative con altri soggetti del territorio ed utilizzando le risorse messe a disposizione anche dall'Unione europea, dalle regioni, dagli enti locali e da altre istituzioni pubbliche e private (2).

2. I docenti compresi nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami ed aventi titolo alla nomina in ruolo sulle cattedre o posti accantonati all’1 settembre 1992 secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, hanno diritto, a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente nella provincia per cui è valida la graduatoria del concorso. La precedenza opera prima di quella prevista dall'articolo 522, comma 5, del testo unico di cui al comma 1.

3. La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore all'80 percento, della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997-1998, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del comma 1. I criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria, nonché di assegnazione ai singoli istituti scolastici sono stabiliti con i decreti di cui al comma 1, assicurando la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di handicap sono approvati dai provveditori agli studi, che possono disporre l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialità esistenti nei medesimi alunni, nonché per l'aggiornamento del personale. Le esperienze acquisite sono messe a disposizione di altre scuole.

4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, si procede, altresì, alla revisione dei criteri di determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola, ivi compresi gli istituti di educazione, nelle forme previste dall'articolo 31 del D.Lvo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto dei compiti connessi all'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed evitando duplicazioni di competenze tra aree e profili professionali.

5. In coerenza con i poteri di organizzazione e di gestione attribuiti sono rimesse alle singole istituzioni scolastiche le decisioni organizzative, amministrative e gestionali che assicurano efficacia e funzionalità alla prestazione dei servizi, consentendo, tra l'altro, alle stesse istituzioni, anche consorziate fra loro, di deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, previa riduzione della dotazione organica di istituto, approvata dal provveditore agli studi sulla base di criteri predeterminati idonei anche ad evitare situazioni di soprannumero del personale, in misura tale da consentire economie nella spesa. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo accertamento delle economie realizzate, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio. In sede di contrattazione decentrata a livello provinciale sono ridefinite le modalità di organizzazione del lavoro del personale ausiliario che non svolga attività di pulizia.

6. Dall'attuazione dei commi 1, 3, 4 e 12 devono conseguirsi complessivamente risparmi pari a lire 442 miliardi per l'anno 1998, a lire 1.232 miliardi per l'anno 1999 ed a lire 977 miliardi per l'anno 2000. Le predette somme sono calcolate al netto dei risparmi di spesa destinati alla costituzione del fondo di cui al comma 7.

7. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1, con esclusione delle economie derivanti dalla riduzione di spesa relativa alle supplenze brevi, stimati, in ragione d'anno, in lire 1.110 miliardi per il 1999 e in lire 1.260 miliardi a decorrere dall'anno 2000, sono destinati, dall'anno scolastico 1999-2000, nel limite del 50 per cento, quantificato in lire 185 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 630 miliardi a decorrere dall'anno 2000, alla costituzione di un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, da destinare all'incremento dei fondi di istituto per la retribuzione accessoria del personale, finalizzata al sostegno delle attività e delle iniziative connesse all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Le risorse che si rendono disponibili sono ripartite su base provinciale. Previa verifica delle economie derivanti dall'applicazione del comma 5, il predetto fondo viene integrato, a decorrere dall'anno 2000, di una ulteriore quota pari al 60 per cento da calcolarsi sulle economie riscontrate, al netto delle somme da riassegnare alle singole istituzioni scolastiche per la stipula

dei contratti di appalto di cui al medesimo comma 5.

8. Con periodicità annuale, si provvede alla verifica dei risparmi effettivamente realizzati in applicazione del comma 1, al fine di accertarne la corrispondenza con lo stanziamento del fondo di cui al comma 7.

9. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è attribuita agli uffici periferici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la competenza all'ordinazione dei pagamenti, a mezzo ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni spettanti al personale della scuola con nomina del capo d'istituto su posti di supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche, in attesa dell'assunzione degli aventi diritto.

10. I concorsi per titoli ed esami a cattedre e posti d'insegnamento nelle scuole secondarie possono essere indetti al fine di reclutare docenti per gli insegnamenti che presentano maggiore fabbisogno e per ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in più scuole e istituti anche di diverso ordine e grado ai quali si può accedere con il medesimo titolo di studio.

11. È estesa all'anno scolastico 1998-1999 la validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente e a posti di coordinatore amministrativo, nonché delle graduatorie di conferimento delle supplenze del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

12. Con effetto dall'anno scolastico 1997-1998 sono aboliti i compensi giornalieri ai componenti delle commissioni di esami di licenza media.

13. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.

[17]   Art. 10 DM 24 luglio 1998, n. 331 - Classi con alunni in situazione di handicap

1. Per garantire la massima possibile efficacia nel processo di integrazione scolastica le classi che accolgono alunni in situazione di handicap (comprese le sezioni di scuola materna) possono essere costituite con meno di 25 iscritti, tenuto conto sia dell'organizzazione complessiva della scuola, con riguardo alle attività formative previste e alle risorse di personale, sia della natura dell'handicap e delle condizioni soggettive del singolo alunno, nonché degli obiettivi e della metodologia prevista dal piano educativo individualizzato.

2. Le classi che accolgono alunni portatori di handicap in situazione di disagio e difficoltà di apprendimento particolarmente gravi possono essere costituite con meno di 20 iscritti, ove tale esigenza sia adeguatamente motivata nei piani educativi individualizzati, con riguardo anche alle condizioni organizzativi delle singole scuole e alle risorse professionali disponibili.

[18]   Art. 41 DM 24 luglio 1998, n. 331 - Assegnazione definitiva dei posti per le attività di sostegno alle scuole

1. L'assegnazione definitiva alle singole istituzioni scolastiche dei posti di sostegno, salvo il disposto dell'art. 42, è effettuata dal Provveditore agli studi, sulla base delle proposte dal gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica (GLH), tenendo conto:

a) del progetto educativo individuale, presentato dalla scuola di riferimento, contenente indicazioni:

- sui bisogni formativi dei singoli alunni in situazione di handicap;

- sulle strategie che si intendono attivare per sviluppare le potenzialità presenti o residue, in rapporto alle risorse complessive della scuola;

- sulle modalità di verifica degli obiettivi individuali per il progetto di integrazione o di vita, con previsione programmata della riduzione motivata dell'impiego dell'insegnante di sostegno;

b) della diagnosi funzionale attestante il livello di gravità dell'alunno in situazione di handicap, in rapporto alla sua scolarizzazione, e dei cambiamenti avvenuti attraverso il processo di integrazione, evitando l'assegnazione automatica, di anno in anno, della medesima entità del sostegno ritenuto necessario, nel primo anno di scolarizzazione, dalla diagnosi funzionale iniziale;

c) dell'organizzazione didattica di ciascuna scuola, con riguardo alla durata del tempo scolastico e alle attività didattiche programmate per la classe in cui è inserito l'alunno in situazione di handicap, al fine di consentire la valutazione ponderata delle risorse professionali necessarie;

d) della corrispondenza, nella maggior misura possibile, tra le competenze disciplinari ed esperienze professionali dei docenti da assegnare ad istituzioni secondarie superiori e gli obiettivi formativi del progetto di vita di ciascun alunno;

e) della necessità d'interventi precoci o di prevenzione nel grado iniziale della scolarità;

f) della priorità da attribuire, nelle scuole secondarie superiori ai progetti caratterizzati dall'interazione scuola-lavoro, definendo anche le competenze disciplinari utili ad individuare gli insegnanti di sostegno.

2. Con l'assegnazione dei posti così effettuata può essere modificata la ripartizione tra gradi di scuole, attuata ai sensi degli articoli 38, 39 e 40, in relazione alle diverse situazioni specifiche.

[19]   Art. 1 D.M. 3 giugno 1999, n. 141 - Formazione classi con alunni in situazione di handicap

L'art. 10 del D.M. 24 luglio 1998, n. 331 è sostituito dal seguente:

Art. 10.- 1. Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola materna, che accolgono alunni in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 alunni purché sia esplicitata e motivata la necessità di una riduzione numerica di ciascuna classe, in rapporto alle esigenze formative dell’alunno, e il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno nonché da altro personale della stessa scuola.

2. La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe può essere prevista in ipotesi residuale ed in presenza di handicap lievi. Le classi iniziali che ospitano più di un alunno in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 iscritti; per le classi intermedie il rispetto di tale limite deve essere rapportato all’esigenza di garantire la continuità didattica nelle stesse classi.

3. In relazione al disposto del comma 4, le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni in situazione di handicap non possono essere costituite con più di 20 alunni senza superare, però il limite massimo di 25 alunni, (tenendo conto, peraltro,) previa valutazione della gravità dell’handicap e delle situazioni oggettive degli alunni interessati, (nonchè delle) unitamente alle condizioni organizzative e delle risorse professionali disponibili in ciascuna scuola.

4. Ai fini previsti dal comma 1, dell'art. 40 della legge n. 449/98, la formazione delle classi secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi precedenti deve comunque essere effettuata nel limite delle dotazioni organiche provinciali complessive dei personale docente ai sensi del comma 12 dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448.

5. Per la formulazione del piano provinciale e per l'attuazione delle norme concernenti la costituzione delle classi con alunni in situazione di handicap e l'assegnazione dei docenti per il sostegno il Provveditore agli Studi, anche sulla base di quanto previsto dai successivi artt. 41 e 43, si avvale dei seguenti organismi:

a) il GLIP (gruppo di lavoro interistituzionale provinciale) che individua e fissa i criteri generali di attuazione dei piano provinciale; alle riunioni del gruppo di lavoro possono partecipare rappresentanti delle istituzioni scolastiche di volta in volta interessate.

b) il GLH (gruppo di lavoro integrazione scolastica) che, sulla base dei criteri stabiliti dal GLIP, formula un parere motivato e un piano di priorità al Provveditore agli Studi, per i provvedimenti di competenza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20.

[20] C.M. 8 agosto 1975, n. 227, prot. n. 1475, (Ufficio Studi e Programmazione).- Interventi a favore degli alunni handicappati.

Premessa

Sulla scorta delle indicazioni emerse dalle analisi ed elaborazioni recentemente svolte sui vari problemi educativi e scolastici degli alunni handicappati, in uniformità ad analoghi criteri seguiti dal legislatore con riguardo ai mutilati ed invalidi civili (art. 28 Legge 30 marzo 1971, n. 118), si è ritenuto di proporre l'adozione di misure e modalità organizzative utili e applicabili per facilitare, per quanto possibile, un sempre più ampio inserimento di detti alunni nelle scuole aperte a tutti gli allievi. Tale obiettivo - che non è incompatibile con la necessaria continuità dell'opera degli istituti speciali e delle strutture specializzate oggi esistenti - sarà reso possibile dalla stessa trasformazione e dal rinnovamento delle scuole comuni, che dovranno essere progressivamente messe in grado di accogliere anche i discenti che, nell'età dell'obbligo scolastico, presentino particolari difficoltà di apprendimento e di adattamento.

Non ci si nasconde la complessità e la gravità dei problemi di natura strutturale ed organizzativa da risolvere, per conseguire risultati apprezzabili, nell'azione volta all'integrazione scolastica e sociale dei suddetti allievi, ma, proprio per questo vanno studiati tempi e forme concreti di interventi significativi, sui quali occorrerà richiamare l'attenzione e cercare il consenso degli organi collegiali di governo delle istituzioni scolastiche, per l'alto valore democratico che l'integrazione scolastica degli alunni handicappati riveste. Integrazione che richiede certamente un nuovo modo di essere della scuola - come sottolinea una sezione, qui allegata, del documento conclusivo di una Commissione di esperti che ha affrontato la tematica in oggetto - ma che sollecita e impone anche decisioni graduali e coerenti sul piano dell'azione amministrativa.

Anche in questa materia il distretto scolastico, con la determinazione sul piano del territorio dei bisogni formativi, potrà costituire la condizione di più agevole superamento delle difficoltà di cui si è detto. La dimensione territoriale dovrà, quindi, essere sin da ora considerata, per misurare la validità del programma che qui di seguito si espone.

I) Raggruppamenti di scuole

In ciascuna Provincia le SS.LL. individueranno, nell'ambito territoriale che le coinvolga per competenza, uno o due gruppi di scuole - per le province più grandi si può pensare anche a più di due gruppi - presso le quali promuovere le forme organizzative che si indicano.

Tali gruppi, costituiti da una scuola materna, una scuola elementare e una scuola media dovranno essere individuati considerando come parametri ottimali un minimo di tre sezioni per la scuola materna, un minimo di dieci classi (con una punta possibilmente non superiore alle quindici) per la scuola elementare, un minimo di nove classi (con una punta possibilmente non superiore alle ventiquattro) per la scuola media.

Le scuole saranno prescelte tenendo conto altresì della necessità che le medesime dispongano di qualche aula in più per prevedibili espansioni e per lo svolgimento di attività speciali ed extracurricurali. di palestra o salone, di apposito locale per il servizio medico e di sufficiente spazio all'aperto. Naturalmente, gli accessi agli edifici e alle aule non dovranno presentare impedimenti rilevanti per gli alunni che abbiano difficoltà motorie.

II) Reperimento e inserimento degli allievi

Presso le dette scuole dovrà essere attuato l'inserimento di allievi aventi disturbi o difetti fisici, psichici o sensoriali, compresi nella giurisdizione territoriale delle altre scuole, che non le frequentino per vari handicap oppure che siano inseriti in scuole speciali o in classi sperimentali (ex differenziali), o siano ancora ricoverati in istituti funzionanti altrove.

L'inserimento dei soggetti reperiti, in un primo avvio sperimentale, dovrà essere graduale, realizzato anche in corso l'anno, con eventuale sdoppiamento di quelle classi o sezioni che, per effetto dell'aggregazione di nuovi iscritti, si rivelassero troppo numerose.

Si reputa pedagogicamente e didatticamente opportuno non superare di norma i venti allievi per classe o per sezione di scuola materna.

Le tre scuole dovranno poter disporre di una o più équipes (a seconda del numero delle classi o sezioni) per il reperimento degli allievi, per l'esame dei casi e per l'assistenza psico-socio-pedagogica. Il servizio dovrebbe poter essere svolto dalle stesse équipes per le tre scuole in modo da consentire i necessari collegamenti e omogeneità d'interventi.

Le SS.LL. metteranno a disposizione delle scuole tali servizi stipulando le convenzioni disciplinate dalla Circolare ministeriale n. 191/17 del 19 agosto 1974 Direzione generale istruzione elementare - Direzione generale istruzione secondaria di I grado- Servizio scuola materna, e dalle istruzioni che saranno ulteriormente e prossimamente fornite nell'anno scolastico 1975-76.

Per l'inserimento degli alunni handicappati non si faranno distinzioni di minorazioni purché l'immissione sia possibile e positiva per i soggetti. Non sono neppure da escludersi alcuni minorati della vista e dell'udito sempre che abbiano acquisito un grado di capacità strumentale di comunicazione attiva e passiva con gli altri, tale da consentire loro di fruire in modo pieno dell'attività educativa svolta dai docenti e dall'ambiente scolastico nel suo complesso.

Come si è detto prima, l'inserimento degli allievi in difficoltà nelle scuole comuni dovrà essere favorito dall'opera e dall'impegno dei nuovi organi collegiali di governo delle istituzioni scolastiche. I Consigli d'Istituto e di Circolo, i Consigli di classe o interclasse, svolgeranno certamente un'opera opportuna di sensibilizzazione a favore di una convinta accettazione di fanciulli svantaggiati nella scuola, per ottenere che quest'ultima attui realmente le sue finalità sociali e i principi richiamati nel documento che si unisce.

III) Criteri organizzativi

Questo Ministero disporrà ogni possibile intervento che sia richiesto e che venga ritenuto utile e necessario, in termini di organizzazione di tempo pieno e di disponibilità di sussidi didattici da cui potrà essere chiesta l'acquisizione in relazione a particolari attività formative ed a necessità individuali di qualche soggetto.

A titolo sperimentale, per fini che interessano, in tutte le tre scuole fermi restando gli obblighi di orario di servizio previsti per i docenti, potrà essere consentita una maggiore flessibilità organizzativa in termini di orario giornaliero e settimanale degli allievi e in termini di raggruppamento dei discenti in classi "aperte" o per livelli di apprendimento secondo le proposte che saranno formulate dai corpi docenti e trasmesse dalle SS.LL. a questo Ministero-Ufficio Studi e Programmazione-Ufficio Sperimentale per il Coordinamento delle attività a favore degli alunni handicappati, alle due direzioni generali competenti e al servizio scuola materna.

Il lavoro proposto potrà essere avvalorato dalla disponibilità di dirigenti e di docenti adeguatamente preparati, professionalmente capaci di affrontare le particolari condizioni di lavoro che saranno determinate dall'inserimento di ragazzi minorati nelle scuole comuni, e motivati a svolgere un lavoro di tanto impegno e delicatezza.

Sulla base delle segnalazioni che le SS.LL. riceveranno dai Presidi e dai Direttori didattici, saranno utilizzati presso le scuole individuate, con priorità, docenti di ruolo e non di ruolo già in servizio presso le scuole nelle quali si pensa di avviare tali iniziative. Qualora non fosse possibile utilizzare questo personale, le SS.LL., d'intesa con il direttore didattico o con il Preside, disporranno l'utilizzazione di docenti di ruolo in servizio presso altre scuole della stessa provincia o conferiranno incarichi a tempo indeterminato a docenti compresi nella graduatoria provinciale e che siano da nominare in relazione al numero dei posti effettivamente disponibili nella provincia. Nel conferimento di detti incarichi verrà data la precedenza a coloro che, all'atto della presentazione della domanda di cui all'annuale ordinanza ministeriale, sul conferimento degli incarichi, abbiano documentato di aver seguito corsi universitari di specializzazione, di aver frequentato corsi o seminari di aggiornamento in materia di educazione speciale organizzati o riconosciuti dall'amministrazione scolastica. A parità di titoli, sarà seguito l'ordine di graduatoria.

IV) Gruppo di lavoro presso i Provveditorati agli Studi

Per affrontare i vari problemi connessi con l'attuazione della proposta illustrata, le SS.LL. costituiranno presso l'Ufficio di Provveditorato un gruppo di lavoro composto almeno da un ispettore tecnico periferico, un preside, un direttore didattico e tre docenti esperti in educazione speciale (uno di scuola materna, uno di scuola elementare, uno di scuola media), con il compito di assistere le SS.LL. nella scelta delle scuole e di seguirne l'attività.

Il gruppo di lavoro vaglierà le proposte dei presidi, dei direttori e dei consigli di istituto e di circolo in ordine alle iniziative per il tempo pieno, ai corsi di sostegno e agli insegnamenti speciali; terrà gli opportuni contatti con le équipes e con le associazioni dei genitori.

Esso accoglierà tutti i dati relativi al funzionamento delle scuole ai risultati via via raggiunti, alle difficoltà incontrate e ne farà oggetto di una relazione finale, nella quale saranno pure espresse osservazioni e proposte per l'eventuale estensione dell'iniziativa ad altre scuole  della Provincia.

 

DOCUMENTO CONCLUSIVO DELLA COMMISSIONE DI STUDIO SUI PROBLEMI DEGLI HANDICAPPATI

1.           Un nuovo modo di essere della scuola, condizione della piena integrazione scolastica

Il superamento di qualsiasi forma di emarginazione degli handicappati passa attraverso un nuovo modo di concepire e di attuare la scuola, così da poter veramente accogliere ogni bambino ed ogni adolescente per favorirne lo sviluppo personale, precisando peraltro che la frequenza di scuole comuni da parte di bambini handicappati non implica il raggiungimento di mete culturali minime comuni. Lo stesso criterio di valutazione dell'esito scolastico, deve perciò fare riferimento al grado di maturazione raggiunto dall'alunno sia globalmente sia a livello degli apprendimenti realizzati, superando il concetto rigido del voto e della pagella.

Fondamentale è l'affermazione di un più articolato concetto di apprendimento, che valorizzi tutte le forme espressive attraverso le quali l'alunno realizza e sviluppa le proprie potenzialità e che sino ad ora sono state lasciate prevalentemente in ombra.

L'ingresso di nuovi linguaggi nella scuola, se costituisce infatti un arricchimento per tutti, risulta essenziale per gli alunni che non rispondono alle richieste di un lavoro formale, in quanto offre loro reali possibilità di azione e di affermazione.

Si dovrebbe giungere per questa via ad allargare il concetto di apprendimento affinché, accanto ai livelli di intelligenza logico-astrattiva, venga considerata anche l'intelligenza sensorio-motrice e pratica e siano soprattutto tenuti presente i processi di socializzazione.

Questa più articolata esperienza scolastica è possibile solo nella attuazione del "tempo pieno" da intendersi non come somma dei momenti antimeridiano e pomeridiano non coordinati fra di loro, ma come successione organica ed unitaria di diversi momenti educativi programmati e condotti unitariamente dal gruppo degli operatori scolastici (culturale, artistico-espressivo, ricreativo e ludico, aperto anche ad agenti culturali esterni alla scuola, di ricerca e di esperienza personale e di gruppo, di attività socializzante).

In una scuola che, organizzandosi organicamente in forme operative più ricche e più varie di quelle offerte dall'insegnamento tradizionale, offre agli alunni una possibilità di maturazione attraverso una pluralità di linguaggi e di esperienze, è difficile ed artificioso distinguere tra attività "didattiche", da intendersi come insegnamento delle "materie principali", ed attività "integrative" tra l'insegnamento "normale" ed attività di recupero e di sostegno.

Le diverse attività scolastiche non sono di per sé "primarie" o "integrative" "normali" o di "recupero", ma lo diventano quando un progetto didattico le valuta in rapporto al livello di maturazione o alle esigenze di un singolo o di un gruppo.

Di qui la necessità che tutte siano riportate, attraverso una chiara ed univoca interpretazione dei decreti delegati ad una unitaria ed organica impostazione; diversamente, si avrebbe una sovrapposizione di momenti diversi nel tempo scolastico dell'alunno. Il contrasto disorienta l'alunno ed ostacola l'avvio della collaborazione tra gli insegnanti che sarebbe, al contrario, favorita da una programmazione unitaria del tempo scolastico.

La programmazione e la conduzione unitaria della vita scolastica eviterebbe, inoltre, il crearsi nei genitori dell'equivoca distinzione tra "insegnante del mattino", al quale spetta di dare giudizi sulle capacità del figlio, e "l'insegnante del pomeriggio" (educatori, animatori, ecc.) che lo fa giocare.

Si va affermando, inoltre, la tendenza a separare il meno possibile le iniziative di recupero e di sostegno dalla normale attività scolastica, alla cui ricca articolazione si affida il compito di offrire a tutti, nell'ambito dei gruppi comuni, possibilità di azione e di sviluppo. Si cerca in questo modo di non legare i vantaggi dell'intervento individualizzato, agli svantaggi della separazione del gruppo più stimolante degli alunni "normali".

Anche per il sostegno ed il recupero quindi, la ricercata connessione con la normale attività scolastica impedisce di concepire un livello distinto di programmazione e di verifica.

Non ci si nascondono le difficoltà di tradurre, in termini di azione scolastica valida per tutti, l'esigenza di fare operare gli alunni in difficoltà con gli altri. Una vita scolastica perfettamente articolata, nella quale le attività integrative e di recupero non abbiano un posto separato dalla normale azione didattica, può essere ancora, per molte situazioni, più una meta ed un criterio di riferimento nel processo di crescita della scuola che non una piena realizzazione, per le difficoltà legate alla preparazione degli insegnanti ed alle concrete possibilità organizzative che la scuola oggi offre. Si ritiene, tuttavia, indispensabile inserire nella prospettiva di sviluppo della vita scolastica la dimensione dell'integrazione, affinché ad ogni livello di programmazione della scuola a tempo pieno venga adeguatamente affrontato il problema degli alunni in difficoltà.

Tali criteri debbono ritenersi estesi anche alla scuola ordinaria non ancora a tempo pieno, perché rappresentano una struttura operativa che facilita la prevenzione del disadattamento e ne riduce la gravità.

Al contrario, una programmazione duplice riportata ad organi diversi, oltre a costituire una difficoltà ulteriore o gratuita che si aggiunge alle ineliminabili difficoltà legate al costume scolastico, costituisce un incentivo a deviare dalla meta sin dall'inizio.

Risultano infine favorevoli agli alunni in difficoltà altre due caratteristiche della scuola a "tempo pieno": i modi più vari e meno rigidi di organizzare i gruppi di lavoro, superando la struttura rigida delle classi, e la possibilità soprattutto nella scuola elementare di avere rapporti con più insegnanti. Dovrebbe essere possibile in questo contesto, modulare i rapporti interpersonali secondo le necessità di ciascuno (dal rapporto duale al rapporto polivalente) in modo graduale e non rigido.

[21]   C.M. 3 agosto 1977, n. 216, prot. n. 3346, (Ufficio Studi e Programmazione).- Iniziative per l'inserimento degli alunni handicappati nelle scuole comuni e attività dei gruppi di lavoro per l'anno scolastico 1977/78.

Introduzione

I dati raccolti negli ultimi due anni, e segnatamente quelli relativi all'anno scolastico 1976/77, attestano che in gran parte delle province sono in atto esperienze positive di inserimento di alunni handicappati nelle scuole comuni (materne, elementari e medie).

Le iniziative, poiché risentono della grande varietà delle condizioni ambientali in cui sono sorte, non sono riconducibili a precisi modelli metodologici ed organizzativi. Tuttavia rappresentano, nel loro insieme un sostanziale contributo non solo alla integrazione degli alunni handicappati, ma anche al processo di innovazione di tutta la scuola.

Questa constatazione suggerisce l'opportunità di non dettare altre norme per l'inserimento nelle strutture scolastiche comuni degli alunni portatori di deficit fisici, psichici e sensoriali, bensì di lasciare ai consigli di circolo e d'istituto ed ai collegi dei docenti l'iniziativa di programmare i piani di inserimento e di adottare le metodologie e gli accorgimenti ritenuti più idonei alla soluzione dei problemi che si prospettano nelle singole situazioni locali.

Si confermano quindi anche per l'anno scolastico 1977/78 le indicazioni contenute nelle C.M. 8 agosto 1975, n. 227, prot. n. 1475 e C.M. n. 228 del 29 agosto 1976, raccomandandone l'adempimento con la flessibilità che i vari casi richiedono.

Là dove le prime esperienze siano state positive e si verifichino le condizioni minime richieste, è consigliabile estendere l'ampiezza dei gruppi di scuole in cui attuare l'integrazione di alunni portatori di handicap, avendo sempre presente il criterio della territorialità, evitando cioè di realizzare scuole aperte all'integrazione il cui bacino di raccolta degli alunni sia più ampio, o comunque diverso, del proprio territorio normale di giurisdizione.

Da più parti è stato fatto rilevare (e il rilievo è presente anche nella relazione generale degli ispettori tecnici) che i modelli di raggruppamento ipotizzati dalla circ. n. 227 (cioè di gruppi di scuole materne, elementari e medie coincidenti per territorio) sono di difficile realizzazione. Si ritiene che possano essere adottati anche criteri diversi, purché si tenga sempre presente la necessità che l'alunno in difficoltà venga inserito nella scuola comune il più precocemente possibile (scuola materna) e venga agevolato nel passaggio senza traumi attraverso la scuola dell'obbligo (elementare e media).

Naturalmente l'estensione degli inserimenti dovrà essere graduale ed attuarsi mano a mano che sia disponibile quel minimo di strutture e di personale preparato che consenta una adeguata fruizione dell'azione educativa da parte di tutti gli alunni.

Gli apporti degli enti locali, a questo proposito, sono indispensabili per quanto attiene ai servizi assistenziali, medico-specialistici e di riabilitazione e dovranno essere opportunamente sollecitati.

L'esperienza pregressa ha indicato come sia essenziale e preliminare al raggiungimento degli scopi voluti l'opera di sensibilizzazione e di predisposizione del personale docente direttamente o indirettamente coinvolto nell'azione di integrazione scolastica. Opera, ben s'intende, che va svolta evitando forzature conformistiche o spinte puramente emotive.

A tal fine il Ministero ha già promosso iniziative di formazione ed aggiornamento a livello nazionale ed ha in corso di autorizzazione una serie di corsi ed incontri di studio decentrati a livello locale. Ma, anche prescindendo dalla considerazione che l'azione organizzata dal Ministero potrà raggiungere una parte assai esigua del personale docente, resta fondamentale in questo settore l'azione di aggiornamento che gli stessi corpi docenti sapranno imporsi a livello di circolo e d'istituto e che i Provveditori agli studi dovranno stimolare e coordinare valendosi dell'esperienza e della competenza dei "gruppi di lavoro", costituitisi in ogni provincia, e della collaborazione dei dirigenti scolastici e degli ispettori tecnici.

Mentre si confermano, anche per i criteri organizzativi e per l'impiego del personale docente le linee di massima indicate nelle citate C.M. 8 agosto 1975, n. 227, prot. n. 1475 e C.M. n. 228, si lascia ai Provveditori la scelta delle soluzioni ritenute migliori per l'utilizzazione degli insegnanti disponibili per i vari ordini di scuole. In particolare, dovrà essere utilizzato per interventi individualizzati di natura integrativa il personale già in servizio nelle scuole speciali e nelle classi differenziali che si renda disponibile per la contrazione del numero degli alunni delle medesime. Come pure, nell'assegnazione alle scuole del materiale e delle risorse finanziarie, occorrerà aver particolare riguardo a quelle in cui si attua l'integrazione di alunni handicappati.

Relativamente alla Scuola Materna si raccomanda ai Provveditori agli studi di informare preventivamente il Servizio competente nel caso si debba procedere a sdoppiamenti di sezione per effetto dell'inserimento di soggetti handicappati.

Per quanto concerne la scuola elementare, si ritiene che possa essere adottato il criterio di utilizzare un insegnante "di sostegno" per ogni sei alunni handicappati inseriti nelle diverse classi, riducendo tale rapporto al limite di quattro solo nel caso in cui il processo di integrazione richieda particolari forme di intervento da parte dell'insegnante.

Il personale direttivo e docente delle scuole elementari statali funzionanti presso gli istituti per non vedenti, che dovesse rendersi eventualmente disponibile a seguito dell'integrazione degli alunni non vedenti nella scuola comune, potrà essere utilizzato nel modo seguente:

1) Direttori delle scuole elementari statali per ciechi, appartenenti al ruolo speciale nazionale, di cui alla legge 29 ottobre 1960, n. 1396 : i Provveditori agli studi valuteranno l'opportunità di assegnarli a un circolo didattico e, ove ciò non fosse possibile, di utilizzarli presso gli uffici scolastici provinciali, nei gruppi di lavoro previsti dalla citata C.M. 8 agosto 1975, n. 227, prot. n. 1475, per coordinare le attività intraprese a favore degli alunni non vedenti inseriti nelle scuole comuni.

2) Insegnanti delle scuole elementari statali per ciechi, appartenenti al ruolo speciale provinciale, istituito con legge 26 ottobre 1952, n. 1463: potranno essere utilizzati nell'ambito del Comune di titolarità:

a) nelle classi normali che accolgono alunni non vedenti, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 970/1975, dove opereranno in costante collaborazione con gli insegnanti titolari e con l'osservanza dell'orario di cui all'art. 88 del D.P.R. n. 417/1974, per interventi di sostegno e svolgimento di attività didattica differenziata;

b) nei gruppi di lavoro previsti dalla C.M. 8 agosto 1975, n. 227, prot. n. 1475;

c) nelle scuole comuni, per lo svolgimento delle attività integrative previste dall'art. 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, secondo le proprie capacità.

3) Insegnanti delle scuole elementari statali per ciechi appartenenti al ruolo speciale provinciale per l'insegnamento della musica e canto istituito con legge 3 marzo 1960, n. 190 :

potranno essere utilizzati presso le scuole elementari comuni, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 820/1971, dove impartiranno l'insegnamento speciale della musica e del canto e potranno svolgere attività integrative secondo le proprie capacità e attitudini.

Per quanto riguarda infine il personale degli istituti statali per sordomuti di Roma, Milano e Palermo, i direttori degli istituti medesimi comunicheranno ai provveditori agli studi delle rispettive province ed al Ministero (Direlem. - Div. IV) le eventuali disponibilità di personale da utilizzare ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 970/1975, nell'ambito territoriale del comune capoluogo.

Si reputa necessario, infine, chiarire che l'inserimento degli alunni handicappati nelle classi comuni non è di per sé un'attività di sperimentazione, pur se non è da escludere che si possano programmare anche in questo campo sperimentazioni, secondo le procedure dettate dalla C.M. 25 gennaio 1977, n. 27 e, per quanto concerne in particolare l'integrazione scolastica nella scuola media, dalla C.M. 15 aprile 1977, n. 114 .

Nelle esperienze di inserimento di alunni handicappati che hanno conseguito risultati soddisfacenti si è spesso rivelata preziosa l'opera dei "Gruppi di lavoro" istituiti in ogni provincia a seguito della C.M. 8 agosto 1975, n. 227, prot. n. 1475.

Come è noto il "Gruppo di lavoro" è costituito, di norma, da un ispettore tecnico, un preside, un direttore didattico e tre docenti esperti in educazione speciale (uno di scuola media, uno di scuola elementare ed uno di scuola materna), ai quali si aggiungono i docenti o dirigenti che hanno frequentato i corsi nazionali di formazione e che ancora non ne facciano parte.

Per il prossimo anno scolastico un componente del gruppo, che abbia frequentato i corsi sopracitati, su proposta del provveditore agli studi, sarà comandato presso il gruppo stesso a norma dell'art. 79 del D.P.R. n. 417/1974.

Il personale comandato, assicurando la continuità della presenza del gruppo presso il Provveditorato agli studi, consentirà così la costituzione di un necessario punto di riferimento per i rapporti di cui il gruppo sarà tramite, in modo particolare, assicurerà la propria specifica competenza nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento.

I componenti del gruppo possono designare tra di loro un coordinatore. Nel caso che, per qualunque motivo, venga a cessare la presenza di un componente, il Provveditore ne cura la sostituzione con altra unità di personale dello stesso ruolo.

Pur rimanendo ferma la composizione del gruppo, alle riunioni dello stesso potranno essere invitati, ove il tema da trattare lo richieda, altri docenti e dirigenti scolastici, esperti, specialisti, operatori assistenziali, rappresentanti degli enti locali, delle famiglie, ecc.

Il gruppo di lavoro ha funzioni consultive nei riguardi del provveditore agli studi in materia di educazione speciale, di integrazione degli alunni handicappati nelle scuole comuni, e di aggiornamento degli insegnanti in tali materie.

Si comporta pertanto quale struttura di servizio, di animazione e di coordinamento fra le scuole e l'Amministrazione.

Pur lasciando a ciascun gruppo ampia libertà di organizzarsi come struttura flessibile, sembra utile indicare qui di seguito linee di azione per un comune orientamento.

I gruppi avranno cura di sviluppare le seguenti attività:

1 - Conoscenza dei fenomeni sul territorio provinciale

- Raccolta di dati sugli alunni portatori di deficit psico-fisici o sensoriali e delle segnalazioni dei casi.

- Ricognizione delle strutture di appoggio, delle caratteristiche degli edifici scolastici e delle risorse messe a disposizione dagli enti locali e da altri enti.

- Consultazioni con gruppi di operatori scolastici ed assistenziali per verificare i dati raccolti.

- Registrazione in termini concreti della disponibilità dei servizi che la Regione e gli Enti locali, ciascuno per propria competenza, potranno e dovranno predisporre per concorrere alla realizzazione dell'integrazione.

- Classificazione, conservazione ed aggiornamento dei dati.

2 - Attività di coordinamento e programmazione

- Interventi presso le scuole, possibilmente per area distrettuale, per una ampia informazione sulla integrazione degli handicappati.

Previsione, mediante l'elaborazione dei dati raccolti, dei problemi insorgenti nelle diverse scuole per l'immissione di alunni handicappati.

- Studio di proposte alternative all'attuale struttura e collocazione delle scuole speciali.

- Proposte di utilizzazione dei posti di organico disponibili e di istituzione di nuovi posti.

- Coordinamento dell'azione delle équipes psico-socio-pedagogiche operanti sul territorio provinciale.

- Eventuali proposte di sperimentazione e successivi interventi a sostegno.

- Collaborazione specifica e diretta con il Provveditore agli studi al fine di programmare un coordinato piano di azione per l'integrazione degli handicappati nelle scuole comuni.

3 - Attività di aggiornamento

- Promozione di un'attività permanente di aggiornamento nell'ambito dei consigli di classe e interclasse, dei collegi dei docenti, di gruppi interscuole e intercircoli.

- Aggiornamento specifico (sensibilizzazione e prima informazione dei docenti - utilizzazione della preparazione specifica degli operatori mediante il loro intervento nei consigli di classe e interclasse e nei collegi dei docenti - utilizzazione delle scuole dove è in atto l'integrazione come centri permanenti di aggiornamento - incontri fra scuole di diverso grado per facilitarne i processi di integrazione - analisi delle istituzioni in rapporto al problema dell'integrazione scolastica - problemi di collaborazione interprofessionale o intersettoriale).

Anche a questi fini il gruppo dovrebbe proporre al provveditore agli studi ipotesi di rapporti o relazioni con le scuole della provincia (medie, elementari, e materne), con gli organi collegiali, con la Regione e gli Enti locali, con i consorzi sociosanitari, con gli enti assistenziali, con le associazioni professionali, e sindacali, con i circoli culturali, con la stampa locale.

[22]   Art. 27 Legge 8 giugno 1990, n. 142 , ora art. 34 D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.

[23] D.I. 9 luglio 1992.- Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Disposizioni applicative.

Art. 1.- Rinvio.

1. Il presente decreto fissa gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma provinciali e comunali previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, successivamente indicata nel testo col termine "legge-quadro", relativi ai rapporti interistituzionali in precedenza regolati dalle "intese" di cui alla C.M. n. 258/1983 (Ministro della P.I.), che rimangono in vigore sino alla conclusione degli accordi di programma.

2. Con successivi decreti verranno dettati indirizzi relativi agli accordi di programma regionali di cui agli artt. 5 e 39 della legge quadro, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1989, n. 400, e dopo l'emanazione degli atti del ministro della Sanità, di cui agli artt. 8, comma 1, lettera l), e 12, comma 7, della legge quadro.

3. Gli accordi di programma regionali, di cui agli artt. 5 e 39 della legge quadro, saranno finalizzati a coordinare la normativa amministrativa, i flussi finanziari e l'integrazione degli interventi onde facilitare ai diversi livelli territoriali la programmazione interistituzionale degli interventi e dei servizi scolastici e della formazione professionale con quelli sanitari, formativo-culturali e con quelli di aiuto personale di cui all'art. 9 della legge quadro.

Art. 2.- Ambito territoriale, finalità e soggetti stipulanti.

1. Gli accordi di programma, di cui al presente decreto, possono avere ambito provinciale o comunale; l'ambito comunale può coincidere:

a) con quello del territorio della unità sanitaria locale, quando questa ha competenza sullo stesso territorio;

b) con quello di tutte le unità sanitarie locali coincidenti con il territorio di un unico comune;

c) con il territorio di più comuni compresi nell'ambito di un'unica unità sanitaria locale, in tal caso i comuni, qualora non siano costituiti in comunità montana, si consorziano o delegano un comune capofila al fine della stipula dell'accordo di programma.

2. Gli accordi di programma provinciali, di cui agli artt. 5 e 13 della legge quadro sono finalizzati alla programmazione coordinata delle attività formative, sanitarie, socio-assistenziali, culturali e sportive da realizzare con gli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica ed in centri di formazione professionale. Gli accordi sono altresì finalizzati alla collaborazione, alla consulenza ed alla verifica congiunta dei gruppi di lavoro provinciali, di cui all'art. 15, comma 3, della legge quadro. A tali fini partecipano alla stipula degli accordi di programma provinciali il presidente della provincia che promuove l'accordo, il provveditore agli studi, ovvero i sovrintendenti e gli intendenti scolastici per le province autonome di Trento e di Bolzano, i legali rappresentanti delle unità sanitarie locali presenti sul territorio, i sindaci dei comuni ove hanno sede gli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica ed eventualmente, su invito del presidente della provincia, altre pubbliche Amministrazioni.

3. Gli accordi di programma comunali, di cui agli artt. 5 e 13 della legge quadro, sono finalizzati al coordinamento dei servizi scolastici con tutti quelli territoriali ed extrascolastici, onde facilitare la tempestiva formulazione delle diagnosi funzionali, dei conseguenti profili dinamico-funzionali e dei successivi piani educativi individualizzati, al fine di favorire, in concreto, l'effettiva realizzazione del progetto di integrazione scolastica ed extrascolastica dei singoli alunni in situazione di handicap, anche attraverso l'individuazione delle priorità degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici scolastici di competenza. A tali fini partecipano alla stipula degli accordi di programma comunali il sindaco o il presidente della Comunità montana ovvero il legale rappresentante del consorzio di comuni o il sindaco del comune capofila all'uopo delegato, che promuove l'accordo, il provveditore agli studi, i legali rappresentanti delle unità sanitarie locali, i presidenti delle circoscrizioni amministrative, ove esistenti, i presidenti dei distretti scolastici ed eventualmente, su invito del promotore dell'accordo, altre pubbliche Amministrazioni.

4. Per ambiti territoriali inferiori ad un'area comunale, ove se ne ravvisi l'opportunità, possono essere stipulate intese tra le Amministrazioni interessate a quell'ambito territoriale.

Art. 3.- Modalità.

1. La richiesta di stipula può provenire, secondo i rispettivi ambiti territoriali, da ciascuno dei soggetti indicati nel precedente art. 2. In ogni caso, decorsi 15 giorni dalla data di emanazione del presente decreto il provveditore agli studi, ovvero i sovrintendenti ed intendenti scolastici, per le province autonome di Trento e Bolzano, inoltrano la richiesta al presidente della provincia o ai sindaci o al presidente della Comunità montana o al legale rappresentante del Consorzio dei comuni perché diano inizio alla procedura.

2. Le modalità di formale stipula e di pubblicazione degli accordi di programma sono regolate dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. I soggetti stipulanti gli accordi predispongono gli interventi finanziari ciascuno per la parte di propria competenza, concordando tra loro gli obiettivi comuni e la correlazione dei rispettivi piani finanziari con riguardo alle risorse disponibili.

4. Al fine di assicurare il coordinamento di cui all'art. 39 della legge quadro, le Regioni esamineranno la possibilità di definire le modalità organizzative per stabilire un raccordo funzionale con i Gruppi di lavoro provinciali, ai sensi dell'art. 15, commi 3 e 4, della legge quadro.

5. Le Amministrazioni che sottoscrivono gli accordi di programma possono, nell'ambito delle rispettive competenze ed anche d'intesa tra loro, emanare direttive alle strutture territoriali interessate, per l'attuazione degli accordi di programma.

Art. 4.- Contenuti.

1. Negli accordi di programma, con riguardo a ciascuna parte stipulante, debbono essere chiaramente definite le competenze e gli adempimenti, individuati a diversi livelli territoriali, sulla base della normativa nazionale, regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

2. Ferma restando l'attivazione degli ordinari interventi di integrazione scolastica -a carico della scuola ai sensi degli artt. 2 e 7 della legge 4 luglio 1977, n. 517, dell'art. 12 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli artt. 13, comma 3, e 14, comma 6, della legge quadro, ed a carico dei comuni ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e degli artt. 42 e 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, a partire dalla segnalazione degli alunni in situazione di handicap effettuata sulla base del certificato rilasciato da un medico del servizio sanitario nazionale, come stabilito dal D.L. 25 giugno 1992, n. 320, citato in premessa, ovvero da esso convalidata ove trattasi di segnalazione di un medico privato, sono considerati interventi prioritari, ai fini dell'integrazione scolastica:

a) la definizione delle modalità di collegamento tra i progetti educativo, riabilitativo e di socializzazione, di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), della legge quadro, stilati sulla base della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato, di cui all'art. 12, commi 5, 6 e 8 della stessa legge quadro. In attesa anche dell'emanazione dell'atto di indirizzo circa le modalità di cui all'art. 12, comma 7, della legge quadro, la stesura della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato in via transitoria continua ad essere regolata dalle circolari del Ministero della P.I. C.M. n. 258/1983, C.M. n. 250/1985 e C.M. n. 262/1988;

b) l'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità di cui all'art. 14, comma 1, lettera b) della legge quadro;

c) la sperimentazione di cui all'art. 13, commi 1, lettera e), e 5 della legge quadro;

d) la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, compreso il rapporto fra asili nido e scuola materna;

e) le modalità di effettuazione delle attività extrascolastiche di cui agli artt. 8, comma 1, lettera m), e 13, comma 1, lettera a), della legge quadro.

3. In particolare, gli accordi di programma provinciali, con riferimento agli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, sono rivolti anche a definire le modalità e procedure di:

a) individuazione degli istituti ai quali attribuire prioritariamente risorse aggiuntive tra quelli che realizzano le iniziative sperimentali di cui all'art. 13, comma 1, lett. e), della legge quadro;

b) fornitura di attrezzature, impianti tecnici, sussidi didattici e ausili individuali idonei ad assicurare l'efficacia dei processi formativi;

c) superamento delle condizioni che possano impedire di fatto la frequenza degli studenti in situazione di handicap nelle scuole e l'individuazione di misure idonee al perseguimento degli obiettivi previsti dai piani educativi individualizzati, secondo il principio della continuità educativa, di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), della legge quadro;

d) utilizzazione ed aggiornamento del personale necessario all'attuazione dei progetti riabilitativi e formativi;

e) realizzazione delle nuove opere di edilizia scolastica e degli interventi di adeguamento degli edifici preesistenti alle esigenze degli studenti in situazione di handicap;

f) innovazione e sperimentazione didattica.

4. Gli accordi di programma per le attività di cui ai commi precedenti prevedono le modalità di collegamento delle stesse con i progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati e la distribuzione dei finanziamenti relativi fra i soggetti competenti ad erogarli;le attività possono consistere in ludoteche, centri di documentazione, addestramento all'uso di ausili anche informatici e quanto altro sia ritenuto utile a favorire interventi precoci anche presso le famiglie per sviluppare l'autonomia fisica, psicologica e sociale; dette attività possono riguardare, altresì, più mirati interventi culturali, ricreativi, sportivi, di orientamento e formazione professionale, di tempo libero e di contatto con il mondo del lavoro. In ogni caso esse debbono mirare quanto più possibile al coinvolgimento di tutta la classe e non solo degli alunni in situazione di handicap, anche quando vengono svolte al di fuori dell'ambiente scolastico, fatte salve le competenze del Consiglio di circolo o di istituto di cui all'art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.

5. Negli accordi di programma sono altresì indicate le figure professionali per gli interventi di cui al presente articolo nonchè le modalità che garantiscono la partecipazione degli stessi alle attività previste ed ai gruppi di lavoro provinciali, previsti dall'art. 15, commi 1 e 2. Gli accordi di programma prevedono modalità e tempi per la predisposizione, attuazione e verifica degli adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 in modo coordinato tra gli operatori delle diverse Amministrazioni, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche.

6. È considerato intervento essenziale nell'ambito degli accordi di programma, ai fini dell'orientamento scolastico e professionale, la stipula di intese interistituzionali, a livello provinciale o comunale, su appositi progetti operativi.

7. Per gli alunni con handicap in situazione di gravità, gli accordi di programma debbono garantire interventi prioritari, rispettosi del principio dell'integrazione nella scuola di competenza territoriale dell'alunno. Le relative modalità saranno stabilite negli accordi di programma stessi anche per quanto riguarda l'utilizzazione delle attrezzature di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), della legge quadro.

8. I corsi di aggiornamento comuni di cui all'art. 14, comma 7, della legge quadro sono finalizzati prioritariamente all'integrazione delle rispettive esperienze e competenze in relazione alla programmazione, attuazione e verifica dei piani educativi e di recupero individualizzati, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 12, commi 5 e 6, della legge quadro. Per detti corsi gli accordi dovranno anche prevedere le modalità di organizzazione, finanziamento e gestione e partecipazione del personale, con il possibile coinvolgimento degli Istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi - I.R.R.S.A.E. - di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, di Università e di istituti specializzati con la possibile messa in comune di personale e mezzi finanziari.

Art. 5.- Enti convenzionati.

1. Qualora i sottoscrittori dell'accordo di programma si avvalgano, per la gestione dei servizi di propria competenza, dei soggetti di cui all'art. 38 della legge quadro, gli enti convenzionati, in esecuzione dell'accordo di programma, stipulano con i predetti sottoscrittori intese operative finalizzate al coordinamento dei servizi gestiti in convenzione.

2. Gli enti convenzionati per la gestione dei servizi possono formulare pareri finalizzati alla predisposizione e alla verifica degli accordi di programma, limitatamente alle esigenze dei servizi in convenzione.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge quadro, negli accordi di programma, devono essere previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai "fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinata". I requisiti minimali sono stabiliti dagli artt. 8, comma 1, lettera l), e 38, comma 1, della legge quadro.

4. Quanto agli enti che gestiscono in convenzione le attività extrascolastiche di cui all'art. 8, comma 1, lettera m), della legge quadro, gli accordi di programma devono indicare i requisiti all'uopo richiesti dalle regioni o dagli enti locali.

5. In esecuzione dell'art. 13, comma 1, lettera b), della legge quadro, le regioni, gli enti locali, gli I.R.R.S.A.E. e i Provveditorati agli studi, singolarmente o congiuntamente, possono stipulare su apposito progetto, convenzioni con centri specializzati in campo pedagogico-didattico, con scuole o istituti speciali per minorati della vista e dell'udito richiamati all'art. 13, comma 1, della legge quadro al fine di assicurare consulenza pedagogica relativa all'utilizzazione e all'adattamento di specifico materiale didattico. Sono fatte salve, comunque, preventive intese con i capi di istituto, al fine di garantire l'esercizio delle competenze del collegio dei docenti, concernenti gli ausili didattici di cui all'art. 4 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 6.- Collegio di vigilanza.

1. Gli accordi di programma prevedono anche la costituzione dei collegi di vigilanza, di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con la composizione ed i poteri ivi indicati. Tali collegi hanno la stessa durata dell'accordo.

2. Le valutazioni dei predetti collegi di vigilanza sull'attuazione degli accordi di programma, sono rimesse al presidente della regione e al gruppo di lavoro provinciale di cui all'art. 15, legge quadro, ai fini del rispettivo esercizio dei rispettivi poteri di verifica.

Art. 7.- Rinvio.

L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto nell'ambito delle regioni e delle province ad autonomia speciale avviene nell'osservanza delle disposizioni speciali ivi in vigore.

 

Decreto del Presidente dl Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185 - Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto l'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (1), che prevede la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di modalità e criteri per l'individuazione, da parte delle Aziende Sanitarie Locali, dell'alunno come soggetto portatore di handicap;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (2), legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visti, in particolare, gli articoli 3, 12 e 13 della suddetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994 (3), concernente l'atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap;

Visto il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 (4), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 (5), concernente la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni (6);

Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (7), sancita nella seduta del 16 giugno 2005 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (8);

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi da entrambe le commissioni nelle rispettive sedute del 9 novembre 2005;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute;

____________________________________

(1)  Il testo dell'art. 35, comma 7, della legge  27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge  finanziaria 2003) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  31 dicembre 2002, n. 305, S.O.), è il seguente:

 «Art. 35 (Misure di razionalizzazione in materia di  organizzazione scolastica). (Omissis).

7.      Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti  portatori di handicap si intendono destinatari delle  attività di sostegno ai sensi dell'art. 3, comma 1, della  legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano  una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata  o progressiva. L'attivazione di posti di sostegno in deroga  al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap  particolarmente gravi, di cui all'art. 40 della legge  27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente  preposto all'ufficio scolastico regionale assicurando  comunque le garanzie per gli alunni in situazione di  handicap di cui al predetto art. 3 della legge 5 febbraio  1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno come soggetto  portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie  locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalità  e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio  dei Ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza  unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo  28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti  Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri  dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della  salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore della presente legge.

(Omissis)».

(2)  Il testo degli articoli 3, 12 e 13 della legge  5 febbraio 1002, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza,  l'integrazione sociale e i diritti delle persone  handicappate), è il seguente:

 «Art. 3            (Soggetti aventi diritto). - 1. È persona  handicappata colui che presenta una minorazione fisica,  psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è  causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di  integrazione lavorativa e tale da determinare un processo  di svantaggio sociale o di emarginazione.

2.      La persona handicappata ha diritto alle prestazioni  stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla  consistenza della minorazione, alla capacità complessiva  individuale residua e alla efficacia delle terapie  riabilitative.

3.      Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia  ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo  da rendere necessario un intervento assistenziale  permanente, continuativo e globale nella sfera individuale  o in quella di relazione, la situazione assume connotazione  di gravità.  Le situazioni riconosciute di gravità determinano  priorità nei programmi e negli interventi dei servizi  pubblici.

4.      La presente legge si applica anche agli stranieri e  agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile  dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni  sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste  dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.».

«Art. 12 (Diritto all'educazione e all'istruzione). -  1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito  l'inserimento negli asili nido.

2.      È garantito il diritto all'educazione e  all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di  scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni  scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni  universitarie.

3.      L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo  sviluppo delle potenzialità della persona handicappata  nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e  nella socializzazione.

4.      L'esercizio del diritto all'educazione e  all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di  apprendimento nè da altre difficoltà derivanti dalle  disabilità connesse all'handicap.

5.      All'individuazione dell'alunno come persona  handicappata ed all'acquisizione della documentazione  risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo  dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano  educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono  congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della  persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie  locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante  specializzato della scuola, con la partecipazione  dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato  secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica  istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche,  psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in  rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti  alla situazione di handicap e le possibilità di recupero,  sia le capacità possedute che devono essere sostenute,  sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel  rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

6.      Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale  iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle  unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie,  verifiche per controllare gli effetti dei diversi  interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente  scolastico.

7.      I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali  dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate  con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai  sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre  1978, n. 833.

8.      Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a  conclusione della scuola materna, della scuola elementare e  della scuola media e durante il corso di istruzione  secondaria superiore.

9.      Ai minori handicappati soggetti all'obbligo  scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a  frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione  e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli  studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri  di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati,  convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e  della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i  minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni  staccate della scuola statale. A tali classi possono essere  ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza,  che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia  accertata l'impossibilità della frequenza della scuola  dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni  di lezione. La frequenza di tali classi, attestata  dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle  attività svolte dai docenti in servizio presso il centro  di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza  delle classi alle quali i minori sono iscritti.

10.    Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni  pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo  possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di  personale in possesso di specifica formazione  psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso  i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto  la guida di personale esperto.».

«Art. 13 (Integrazione scolastica). - 1. L'integrazione  scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle  classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle  università si realizza, fermo restando quanto previsto  dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n.  517, e successive modificazioni, anche attraverso:

a)      a programmazione coordinata dei servizi  scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali,  culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul  territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo  gli enti locali, gli organi scolastici e le unità  sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze,  stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della  legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di  entrata in vigore della presente legge, con decreto del  Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri  per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli  indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali  accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione,  attuazione e verifica congiunta di progetti educativi,  riabilitativi e di socializzazione individualizzati,  nonchè a forme di integrazione tra attività scolastiche e  attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono  altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti  dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione  alle attività di collaborazione coordinate;

b)      la dotazione alle scuole e alle università di  attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonchè di  ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la  dotazione individuale di ausili e presidi funzionali  all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche  mediante convenzioni con centri specializzati, aventi  funzione di consulenza pedagogica, di produzione e  adattamento di specifico materiale didattico;

c)      la programmazione da parte dell'università di  interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla  peculiarità del piano di studio individuale;

d)      l'attribuzione, con decreto del Ministro  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,  da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della presente legge, di incarichi professionali ad  interpreti da destinare alle università, per facilitare la  frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;

e)      la sperimentazione di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da  realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

2.      Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali  e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere  l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli  asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine  di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e  l'integrazione, nonchè l'assegnazione di personale docente  specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.

3.      Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando,  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica  24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni,  l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per  l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con  handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di  sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

4.      I posti di sostegno per la scuola secondaria di  secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico  del personale in servizio alla data di entrata in vigore  della presente legge in modo da assicurare un rapporto  almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di  istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità  finanziarie all'uopo preordinate dall'art. 42, comma 6,  lettera h).

(3)  Il decreto del Presidente della Repubblica  24 febbraio 1994 reca: «Atto di indirizzo e coordinamento  relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in  materia di alunni portatori di handicap.».

(4)  Il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 reca:  «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio  dell'anno scolastico 2001/2002.».

(5)  La legge 8 novembre 2000, n. 328 reca: «Legge quadro  per la realizzazione del sistema integrato di interventi e  servizi sociali.».

(6)  Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e  ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),  è il seguente:

3.      Con decreto ministeriale possono essere adottati  regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di  autorità sottordinate al Ministro, quando la legge  espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per  materie di competenza di più Ministri, possono essere  adottati con decreti interministeriali, ferma restando la  necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.  I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono  dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati  dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente  del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

(7)  Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo  28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle  attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di  interesse comune delle regioni, delle province e dei  comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n.  202), è il seguente:

«Art. 8             (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e  Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed  autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti  di interesse comune delle regioni, delle province, dei  comuni e delle comunità montane, con la Conferenza  Stato-regioni.

2.      La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è  presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per  sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per  gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro  del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,  il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,  il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione  nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente  dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente  dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani -  UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati  dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.  Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque  rappresentano le città individuate dall'art. 17 della  legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere  invitati altri membri del Governo, nonchè rappresentati di  amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3.      La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è  convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi  il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia  richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4.      La Conferenza unificata di cui al comma 1 è  convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le  sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei  Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari  regionali o, se tale incarico non è conferito, dal  Ministro dell'interno.».

(8)  Il testo dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno  2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  10 giugno 2003, n. 132), è il seguente:

6.      Il Governo può promuovere la stipula di intese in  sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,  dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive  legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il  conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa  l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui  all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non  possono essere adottati gli atti di indirizzo e di  coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,  n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n. 112.».

5.      Nella scuola secondaria di primo e secondo grado  sono garantite attività didattiche di sostegno, con  priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1,  lettera e), realizzate con docenti di sostegno  specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla  base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente  piano educativo individualizzato.

6.      Gli insegnanti di sostegno assumono la  contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano,  partecipano alla programmazione educativa e didattica e  alla elaborazione e verifica delle attività di competenza  dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei  collegi dei docenti.

6-bis.               Agli studenti handicappati iscritti  all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici  specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di  cui alla lettera b) del comma 1, nonchè il supporto di  appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle  università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse  destinate alla copertura degli oneri di cui al presente  comma, nonchè ai commi 5 e 5-bis dell'art. 16.».

 

A d o t t a  il seguente regolamento:

 

Art. 1. – Finalità - 1.  Il presente decreto stabilisce le modalità e i criteri per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap, a norma di quanto previsto dall'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (1).

__________________________________

(1) Per il testo dell'art. 35, comma 7 delle legge  27 dicembre 2002, n. 289 si vedano le note alle premesse.

 

Art. 2. - Modalità e criteri - 1.          Ai fini della individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, le Aziende Sanitarie dispongono, su richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno medesimo, appositi accertamenti collegiali, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (1).

2.         Gli accertamenti di cui al comma 1, da effettuarsi in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sono documentati attraverso la redazione di un verbale di individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (2), e successive modificazioni. Il verbale, sottoscritto dai componenti il collegio, reca l'indicazione della patologia stabilizzata o progressiva accertata con riferimento alle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nonchè la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità della medesima, in presenza dei presupposti previsti dal comma 3 del predetto articolo 3. Al fine di garantire la congruenza degli interventi cui gli accertamenti sono preordinati, il verbale indica l'eventuale termine di rivedibilità dell'accertamento effettuato.

3.         Gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono propedeutici alla redazione della diagnosi funzionale dell'alunno, cui provvede l'unità multidisciplinare, prevista dall'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 (3), anche secondo i criteri di classificazione di disabilità e salute previsti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il verbale di accertamento, con l'eventuale termine di rivedibilità ed il documento relativo alla diagnosi funzionale, sono trasmessi ai genitori o agli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno e da questi all'istituzione scolastica presso cui l'alunno va iscritto, ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti.

_______________________________________

(1)  Per il testo degli articoli 12 e 13 della legge  5 febbraio 1992, n. 104 si vedano le note alle premesse.

(2)  Per il testo dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992,  n. 104 si vedano le note alle premesse.

(3)  Il testo dell'art. 3, comma 2 del decreto del  Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, è il  seguente:

2. Alla diagnosi funzionale provvede l'unità  multidisciplinare composta: dal medico specialista nella  patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria  infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli  operatori sociali in servizio presso la unità sanitaria  locale o in regime di convenzione con la medesima. La  diagnosi funzionale deriva dall'acquisizione di elementi  clinici e psico-sociali. Gli elementi clinici si  acquisiscono tramite la visita medica diretta dell'alunno e  l'acquisizione dell'eventuale documentazione medica  preesistente. Gli elementi psico-sociali si acquisiscono  attraverso specifica relazione in cui siano ricompresi:

a)      i dati anagrafici del soggetto;

b)      i dati relativi alle caratteristiche del nucleo  familiare (composizione, stato di salute dei membri, tipo  di lavoro svolto, contesto ambientale, ecc.).».

 

Art. 3. - Attivazione delle forme di integrazione e di sostegno - 1. Alle attività di cui ai commi 1 e 3 del precedente articolo 2 fa seguito la redazione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (1), da definire entro il 30 luglio per gli effetti previsti dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 (2).

2.         I soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 (3), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno.

3.         Gli Enti locali, gli Uffici Scolastici Regionali e le Direzioni Sanitarie delle Aziende Sanitarie, nel quadro delle finalità della legislazione nazionale e regionale vigente in materia adottano accordi finalizzati al coordinamento degli interventi di rispettiva competenza per garantire il rispetto dei tempi previsti per la definizione dei provvedimenti relativi al funzionamento delle classi, ai sensi del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 (4), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Gli accordi sono finalizzati anche all'organizzazione di sistematiche verifiche in ordine agli interventi realizzati ed alla influenza esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno in situazione di handicap, a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 (5).

____________________________________

(1)  Per il testo dell'art. 12 della legge 5 febbraio  1992, n. 104 si vedano le note alle premesse.

(2)  La legge 20 agosto 2001, n. 333 reca: «Conversione in  legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2001,  n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare  l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002.».

(3)  Il testo dell'art. 5, comma 2, del citato decreto del  Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, è il  seguente:

2.      Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del  predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari  individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante  curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con  la partecipazione dell'insegnante operatore  psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli  esercenti la potestà parentale dell'alunno.».

(4)  Il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 reca:  «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio  dell'anno scolastico 2001/2002.».

(5)  Il testo dell'art. 6 del citato decreto del  Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, è il  seguente:

 «Art. 6 (Verifiche). - 1. Con frequenza,  preferibilmente, correlata all'ordinaria ripartizione  dell'anno scolastico o, se possibile, con frequenza  trimestrale (entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo,  entro maggio-giugno), i soggetti indicati al comma 6  dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992, verificano gli  effetti dei diversi interventi disposti e l'influenza  esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno in  situazione di handicap.

2.      Le verifiche di cui al comma precedente sono  finalizzate a che ogni intervento destinato all'alunno in  situazione di handicap sia correlato alle effettive  potenzialità che l'alunno stesso dimostri di possedere nei  vari livelli di apprendimento e di prestazioni  educativo-riabilitative, nel rispetto della sua salute  mentale.

3.      Qualora vengano rilevate ulteriori difficoltà  (momento di crisi specifica o situazioni impreviste  relative all'apprendimento) nel quadro comportamentale o di  relazione o relativo all'appuntamento del suddetto alunno,  congiuntamente o da parte dei singoli soggetti di cui al  comma 1, possono essere effettuate verifiche straordinarie,  al di fuori del termine indicato dallo stesso comma 1. Gli  esiti delle verifiche devono confluire nel P.E.I..

 

Art. 4. - Situazione di handicap di particolare gravità ed autorizzazione al  funzionamento dei posti di sostegno in deroga - 1. L'autorizzazione all'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, a norma dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (1), è disposta dal dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale sulla base della certificazione attestante la particolare gravità di cui all'articolo 2, comma 2 del presente decreto.

___________________________________

(1)  Per il testo dell'art. 35, comma 7, della legge  27 dicembre 2002, n. 289 si vedano le note alle premesse.

 

Art. 5. - Disposizioni finali - 1.          Le disposizioni del presente decreto si applicano agli accertamenti da effettuarsi successivamente alla sua entrata in vigore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

 

Legge 1 marzo 2006, n. 67 - Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni (G.U. 6 marzo 2006, n. 54)

 

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

 

Art. 1. - (Finalità e ambito di applicazione) - 1. La presente legge, ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.

2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilità relative all’accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

 

Art. 2. - (Nozione di discriminazione) - 1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.

2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.

3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.

4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.

 

Art. 3. - (Tutela giurisdizionale) - 1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti ed i comportamenti di cui all’articolo 2 della presente legge è attuata nelle forme previste dall’articolo 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta nei limiti di cui all’articolo 2729, primo comma, del codice civile.

3. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l’adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

4. Il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato.

 

Art. 4. - (Legittimazione ad agire) - 1. Sono altresì legittimati ad agire ai sensi dell’articolo 3 in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell’organizzazione.

2. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subìto dalle persone con disabilità e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse.

3. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 2, quando questi assumano carattere collettivo.

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Direttiva Ministeriale 20 marzo 2006, n. 29 (Obiettivi formativi assunti come prioritari, per l'a.s. 2006/2007)

 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 .Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche., ed in particolare l.articolo 4 comma 1 lettera b);

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 .Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, nell'ambito del Dipartimento per l'istruzione, al comma 7 dell'art. 6 , prevede tra gli uffici di livello dirigenziale generale la Direzione generale per il personale della scuola, cui fanno carico compiti relativi alla definizione delle linee di indirizzo e coordinamento della formazione e aggiornamento del personale della scuola, ivi compresa la formazione a distanza e la programmazione delle politiche formative a livello nazionale;

VISTA la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

VISTA la Legge 23 dicembre 2005, n. 267 , recante il bilancio di previsione dello Stato per l.anno finanziario 2006 e il bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 e, in particolare, l'art. 7, concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 29 dicembre 2005, con il quale sono state ripartite in capitoli le unità previsionali di base relative al bilancio di previsione per l.anno finanziario 2006;

VISTO il Decreto n. 1 del 2 gennaio 2006, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna agli Uffici in cui si articola l.Amministrazione Centrale le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno 2006;

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 1 prot. n. 41/DSI/U05 del 13 gennaio 2006, con cui il Capo Dipartimento per l'istruzione, nell'allegato E, assegna al Direttore Generale per il personale della scuola parte delle risorse finanziarie di competenza e, fra queste, 1.323.610,00 sul capitolo 1370 per spese finalizzate alla promozione, ricerca e diffusione di modelli innovativi di formazione e aggiornamento del personale della scuola e per le iniziative di carattere nazionale di formazione a distanza del personale medesimo, da realizzare anche con la collaborazione di enti, agenzie informative e istituti vigilati dal Ministero, nonché per spese finalizzate alla realizzazione di attività di accreditamento, di certificazione, di monitoraggio e di valutazione della formazione del personale della scuola;

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto in data 24 luglio 2003 e, in particolare il Capo VI sulla formazione;

VISTO l'art. 121 del citato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto in data 24 luglio 2003, concernente la fruizione del diritto alla formazione da parte del personale delle scuole italiane all'estero;

VISTA l.Intesa del 20 luglio 2004, definita dal MIUR con le OO.SS., con la quale si è delineato il sistema della formazione continua del personale ATA in servizio;

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985 n. 751, concernente l.intesa tra Autorità Scolastica e la Conferenza Episcopale Italiana, che prevede la collaborazione delle parti per l.aggiornamento professionale degli insegnanti di religione cattolica in servizio;

VISTA la Legge 18 dicembre 1997 n. 440, contenente disposizioni in materia di arricchimento dell’offerta formativa scolastica;

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA la Legge 10.3.2000 n. 62, in materia di parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione;

VISTA la Direttiva n. 70 del 17 giugno 2002, nella parte relativa ai criteri e alle modalità per il rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dal personale docente;

VISTA la Direttiva n. 90 del 1° dicembre 2003, che dà attuazione al sistema degli accreditamenti/qualificazione dei Soggetti che offrono formazione per il personale della scuola, ai sensi dell'articolo 66 del citato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola, sottoscritto il 24 luglio 2003;

VISTA la Direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla gestione per l.anno 2006 - prot. n. 687/MR, del 30 gennaio 2006, che prescrive, tra l'altro, di potenziare gli interventi di qualificazione della formazione del personale della scuola attraverso adeguate forme e misure di sostegno al processo di riforme in atto e, in particolare, della riforma degli ordinamenti, ponendo specifica attenzione agli aspetti metodologici e alla generalizzazione dell'insegnamento dell'inglese e dell'uso delle tecnologie dell'innovazione e della comunicazione, allo sviluppo della cultura scientifica e al rafforzamento della cultura della valutazione quale strumento di crescita qualitativa di sistema;

VISTA la Legge 28 marzo 2003 n. 53 , recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTO il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76, concernente la definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2,comma 1, lettera c), della Legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO il Decreto Legislativo 15 aprile 2005,n. 77, concernente la definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53 ;

VISTO il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della Legge 28 marzo 2003 n. 53;

VISTO il Decreto Legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005, concernente la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni su secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO il Decreto legislativo n. 227 del 17 ottobre 2005, concernente la definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti , ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO  il Decreto ministeriale n. 775 del 31 gennaio 2006, con il quale è stato promosso, ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 8.3.1999, n. 275 un progetto, in ambito nazionale, concernente l.introduzione di innovazioni riguardanti gli ordinamenti liceali e l'articolazione dei relativi percorsi di studio, come previsti dal citato Decreto legislativo n. 226/2005;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il secondo biennio economico 2004-2005 del personale del comparto scuola siglato il 7 dicembre 2005;

CONSIDERATO  che il citato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il secondo biennio economico 2004-2005 del personale del comparto scuola siglato il 7 dicembre 2005, all. art. 7 prevede che l.attribuzione di una specifica posizione economica finalizzata alla valorizzazione professionale, per il personale utilmente collocato in apposita graduatoria avvenga dopo l.esito favorevole della frequenza di un apposito corso di formazione;

CONSIDERATA l.importanza che riveste l'attività di formazione in servizio per l.incremento e il miglioramento continuo delle competenze professionali del personale docente, educativo ed A.T.A., soprattutto in relazione ai processi di riforma in atto;

RITENUTO che, nell’attuale fase di progressivo consolidamento dell'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca e della complessiva innovazione del sistema scolastico e formativo, l’aggiornamento e la formazione in servizio del personale docente, educativo ed A.T.A. rappresentano un supporto e una risorsa insostituibile per elevare la qualità dell'offerta educativa;

RITENUTO di dover fornire linee di indirizzo, indicazioni e istruzioni a tutti coloro che hanno responsabilità nel settore, tenendo conto che l’aggiornamento e la formazione in servizio impegnano, ai diversi livelli, in un quadro sistematico, organico e coerente, le scuole dell'autonomia, gli uffici scolastici regionali e locali e l'amministrazione centrale;

SENTITE le Organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 5 , comma 1 lettera a) del suindicato Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola:

 

emana la seguente

DIRETTIVA

 

Art. 1 -  Campo di applicazione e criteri generali. - La presente direttiva definisce gli obiettivi formativi assunti come prioritari, per l'a.s. 2006/2007, per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, ivi compreso quello delle scuole italiane all'estero, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per la formazione, il ruolo dei diversi soggetti, organi e livelli istituzionali (scuole, uffici scolastici regionali, amministrazione centrale), nel rispetto degli ambiti di attività di cui all'articolo 63 del vigente CCNL citato in premessa.

Essa appare coerente con gli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 24.3.2000 in materia di formazione in ingresso ed in servizio del personale e  tiene a riferimento sia i risultati evidenziati dal Rapporto intermedio redatto dal Consiglio e dalla Commissione nel 2004, sia gli obiettivi della Direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla gestione per l.anno 2006 tesa a promuovere la qualificazione della formazione del personale della scuola.

Per realizzare la massima interazione e sinergia tra gli operatori del sistema dell'istruzione e garantire pari opportunità, le iniziative di formazione organizzate per il personale delle scuole statali sono rese disponibili anche per il personale delle scuole paritarie.

Le attività di formazione rivolte al personale docente concernono in primo luogo lo sviluppo dei contenuti che attengono alle esigenze professionali degli insegnanti.

Tali esigenze si riferiscono sia all'ampio processo di riforma del nostro sistema scolastico, coerente con gli obiettivi formativi individuati dall'Unione Europea, sia alla domanda di riflessione professionale scaturente dalla progettazione di istituto e dal concreto contesto sociale in cui le scuole operano.

 

Art. 2 - Risorse finanziarie - Le risorse complessive allo stato disponibili per la formazione, secondo i dati desunti dal bilancio, corrispondono a € 19.943.416,00, ripartiti come di seguito indicato :

- € 17.707.915,00 già iscritti nei capitoli di bilancio degli Uffici scolastici regionali, di cui € 2.345.745,00, destinati alle spese per la formazione di docenti specializzati nelle attività di sostegno agli alunni diversamente abili;

- € 1.323.610,00 iscritte per la competenza del cap. 1370 del Dipartimento per l'istruzione, per le spese finalizzate alla promozione, ricerca e diffusione di modelli innovativi di formazione e aggiornamento del personale della scuola e per le iniziative a carattere nazionale di formazione a distanza del personale medesimo, nonché per le spese per le attività di accreditamento, di certificazione, di monitoraggio e di valutazione della formazione;

-  € 913.891,00 iscritti al cap. 1295 quale Fondo per l'integrazione delle spese di formazione e aggiornamento del personale.

Si provvederà, altresì, ad integrare le risorse disponibili per la formazione con gli eventuali stanziamenti destinati alla formazione, provenienti dalla legge 440/97 e a darne specifica informativa.

Quanto alle finalizzazioni delle predette risorse si precisa che:

1. - € 17.707.915,00 già iscritti nei capitoli di bilancio degli Uffici scolastici regionali, di cui € 2.345.745,00 destinati alle spese per la formazione di docenti specializzati nelle attività di sostegno agli alunni diversamente abili, vengono attribuiti per le iniziative di formazione per il personale docente ed il personale ATA promosse dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, e dagli Uffici scolastici regionali in coerenza con gli obiettivi prioritari individuati dalla presente direttiva, contestualizzati a livello regionale in relazione alle priorità e alla ripartizione delle risorse stabilite in sede di contrattazione regionale.

2. - € 1.323.610,00 iscritti nel cap. 1370 sono destinati agli interventi promossi a livello nazionale, di cui al successivo art. 3.

3. - Lo stanziamento di cui al capitolo 1295 di € 913.891,00 (Fondo per l.integrazione delle spese di formazione e aggiornamento del personale), detratto l'ammontare di € 726.933, 00 da utilizzare per la formazione dei dirigenti scolastici, secondo criteri e modalità oggetto di specifica informativa preventiva, andrà ad incrementare lo stanziamento del capitolo 1370 e sarà destinato a interventi formativi per tutto il personale della scuola, da attuare a livello nazionale, anche in collaborazione con l'INDIRE, l'INVALSI, gli Uffici scolastici regionali ,gli IRRE e gli Enti accreditati/qualificati.

Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione ed incrementeranno le disponibilità di cui alla presente Direttiva.

 

Art. 3 -  Obiettivi formativi prioritari  - Per l’anno scolastico 2006/2007 gli obiettivi formativi prioritari sono definiti come di seguito indicato:

1.- Attuazione degli obblighi contrattuali:

1.1 In attuazione degli obblighi contrattuali sono previste iniziative di formazione da destinare a tutti i profili professionali del personale della scuola, con particolare riferimento alla formazione in ingresso, alla riconversione e riqualificazione del personale docente, alla formazione per il personale all'estero, nonché alla formazione per il personale delle scuole in aree a rischio e a forte processo immigratorio, o frequentate da nomadi.

Per il personale ATA devono essere garantiti :

• gli interventi formativi in attuazione dell'art. 3 (Formazione per la qualificazione) e 4 (Formazione finalizzata al passaggio ad area superiore ed alla mobilità all'interno dell'area) dell'Intesa 20 luglio 2004, nonché di riconversione previsti dagli artt. 48 lett. B), del CCNL 24 luglio 2003 e 50 del CCNI 21 dicembre 2005, con particolare attenzione al personale inidoneo utilizzato in altro profilo;

• gli appositi corsi di formazione da predisporre per l.attuazione dell'art.7 del CCNL 7 dicembre 2005 (Posizioni economiche per la valorizzazione professionale, da attivare con le procedure dell'articolo 48 del CCNL 24 luglio 2003).

2.- Supporto ai processi di riforma:

• azioni di formazione tese a sviluppare le diverse professionalità presenti nella scuola ed a rispondere agli specifici bisogni formativi previsti dal Piano dell'offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica, compresi l.integrazione degli alunni stranieri e diversamente abili e l'insegnamento presso gli istituti penitenziari per adulti e per minori e presso le scuole ospedaliere;

• in particolare, per le scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, attività di formazione per il perseguimento degli obiettivi specifici di apprendimento contenuti nelle Indicazioni nazionali allegate al Decreto Legislativo n. 59/2004, con particolare attenzione allo sviluppo delle competenze linguistico comunicative e metodologico - didattiche dei docenti impegnati e da impegnare nell'insegnamento della lingua inglese;

• per il potenziamento e lo sviluppo delle competenze finalizzate all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica e per il potenziamento dell'educazione alla convivenza civile;

• per le scuole secondarie superiori che aderiranno al progetto di innovazione citato in premessa sarà garantito un servizio di formazione coerente con le esigenze professionali degli insegnanti;

• azioni formative volte al potenziamento delle competenze disciplinari, psico - pedagogiche, metodologico - didattiche, organizzativo - relazionali e di ricerca didattica, tra loro correlate ed interagenti, che costituiscono il profilo professionale degli insegnanti; tali interventi saranno prioritariamente rivolti al miglioramento degli apprendimenti di base; 

• aggiornamento professionale dei docenti di religione cattolica in attuazione del D.P.R. 16 dicembre 1985 n. 751 ;

• interventi formativi relativi agli IFTS e all'EDA;

• interventi formativi previsti per l.attuazione del decreto legislativo 626/1994 e successive modifiche e integrazioni sulla sicurezza nelle scuole;

• iniziative di formazione, anche in collaborazione con i paesi dell'UE, sullo sviluppo della professionalità docente in ambiente e-learning, con particolare riferimento allo sviluppo dei processi di autonomia didattico - organizzativa e di ricerca delle istituzioni scolastiche, all'educazione alla cittadinanza, ai diritti umani, alla cittadinanza europea ed alla scienza e tecnologia;

• interventi formativi destinati ai docenti delle scuole dei due cicli di istruzione e formazione per l.orientamento contro la dispersione scolastica e il disagio.

Le attività di formazione saranno realizzate anche in collaborazione con INDIRE, INVALSI, IRRE, Università e Associazioni professionali e disciplinari qualificate; nel quadro di tali interventi saranno promossi e resi disponibili modelli innovativi di formazione e aggiornamento, anche con modalità e-learning e e-learning integrato, nonché si procederà alla diffusione, pubblicizzazione e messa a disposizione degli esiti della formazione come servizio alle istituzioni scolastiche.

La concreta individuazione degli obiettivi da perseguire nell'ambito delle suindicate priorità nazionali è rimessa alla contrattazione regionale e alle scelte delle singole scuole autonome.

 

Art. 4 - Livelli di interventi  - Il piano annuale delle istituzioni scolastiche, come previsto dal C.C.N.L. relativo al personale del comparto scuola citato in premessa, si potrà articolare in iniziative:

- progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con gli IRRE, con l'Università, con le Associazioni professionali qualificate, con gli istituti di ricerca e con gli enti accreditati/qualificati;

- promosse dall'Amministrazione, a livello regionale e nazionale;

- realizzate in autoaggiornamento, secondo le tipologie e le modalità definite dall'art. 3 della Direttiva n. 70/2002.

Le istituzioni convittuali realizzeranno le iniziative di formazione tenendo conto delle specifiche modalità di prestazione del servizio del personale educativo.

Le iniziative finalizzate ai bisogni formativi del personale ATA dovranno essere individuate nell'ambito del piano delle attività di cui all'art. 52 CCNL 24 luglio 2003.

Per l'assegnazione dei finanziamenti alle scuole per la formazione del personale docente e del personale ATA dovranno essere utilizzati parametri oggettivi che tengano conto della consistenza delle istituzioni scolastiche e del numero degli operatori scolastici in servizio.

I Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali potranno considerare, altresì, le diverse tipologie delle istituzioni scolastiche, la presenza di sezioni staccate o plessi, le reti di scuole e, all'interno di esse, quelle che svolgono il ruolo di centro servizio o altre funzioni che richiedono interventi finanziari perequativi.

Gli interventi realizzati a livello regionale e nazionale saranno tesi ad integrare, nell'ambito di una più generale offerta formativa, le azioni promosse dalle stesse scuole, anche associate in rete, dalle università, dalle associazioni professionali, dagli Enti accreditati ecc., azioni che nel loro complesso costituiscono un insieme di opportunità autonomamente fruibili dalle singole istituzioni scolastiche.

La quota delle risorse assegnata agli Uffici scolastici regionali è destinata, prioritariamente, a concorrere all'attuazione degli obblighi contrattuali assunti per la formazione del personale ATA.

La contestualizzazione degli obiettivi formativi prioritari, le modalità di attuazione e la concreta ripartizione delle risorse a livello territoriale terranno, comunque, conto degli elementi che emergeranno dalla contrattazione regionale.

Gli Uffici scolastici regionali assicureranno l'informazione, il sostegno, la valorizzazione e l.accompagnamento all'attuazione del quadro dei processi di innovazione, con particolare riferimento ai profili della didattica e degli apprendimenti, nonché lo sviluppo di modalità di formazione in presenza preordinate alla riflessione e al confronto sui materiali formativi elaborati a livello nazionale. Saranno, inoltre, favorite soluzioni interattive, da realizzare in collaborazione con le università, le associazioni professionali e disciplinari accreditate/qualificate, nonché ricerche-azioni curate dagli IRRE sulle migliori pratiche didattiche realizzate dalle scuole.

In sede di contrattazione regionale saranno definite le priorità di intervento a livello territoriale e la ripartizione delle risorse tra gli Uffici scolastici regionali e le singole  istituzioni scolastiche, tenendo conto anche delle modalità di realizzazione delle azioni formative di livello nazionale e regionale, nonché di quelle da destinare al personale ATA per la formazione in presenza, promosse nell'ambito delle iniziative nazionali.

A livello nazionale, per il raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento, contenuti nelle Indicazioni nazionali allegate al Decreto Legislativo n. 59/2004 e il consolidamento dell'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca delle istituzioni scolastiche, l'INDIRE implementerà progressivamente l.ambiente di apprendimento .Puntoedu., in collaborazione con gli Uffici scolastici regionali, avvalendosi, tra l'altro, dei risultati delle citate ricerche-azioni condotte dagli IRRE, nell'ottica di una formazione permanente coerente con le direttive europee.

L'Amministrazione centrale promuoverà azioni di coordinamento e di supporto ai progetti, anche di carattere territoriale, che possano costituire modelli applicabili sull'intero territorio nazionale.

 

Art 5 - Monitoraggio - L'Amministrazione centrale e/o territoriale prevederà per ciascun intervento e/o piano di formazione da essa promosso e coordinato specifiche azioni di monitoraggio in grado di dare conto dei processi innovativi attuati e di consentire eventuali modifiche migliorative degli interventi medesimi.

La Direzione Generale del Personale della scuola promuove di intesa e con la collaborazione degli Uffici scolastici regionali, un.azione di monitoraggio sulle attività realizzate autonomamente dalle istituzioni scolastiche, secondo le linee di indirizzo contenute nell'unito documento.

A norma della Legge 14.1.1994, n. 20, la presente Direttiva sarà trasmessa alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione per il tramite dell’Ufficio Centrale di Bilancio.

 

IL MINISTRO

- F.to Letizia Moratti -

 

AZIONE DI MONITORAGGIO DEI PIANI E DEGLI INTERVENTI DI FORMAZIONE

 

La Direzione Generale del Personale della Scuola promuove, di intesa con gli Uffici Scolastici Regionali, un.azione di monitoraggio sulle attività di formazione, che si avvarrà di uno specifico progetto coordinato da INDIRE, con la collaborazione degli IRRE. Tale azione non contemplerà le iniziative attivate dall'Amministrazione Centrale e dagli U.S.R., che già prevedono forme specifiche di rilevazione e controllo quantitativo e qualitativo.

Il monitoraggio, che interesserà le attività formative da intraprendere nell'anno scolastico 2006-2007, si aggiunge a quanto previsto dall'art. 4 del D.M. n. 177/2000 e dall'art. 6 della Direttiva n. 90/2003, sulle azioni già avviate dai Soggetti accreditati e qualificati per la formazione del personale della scuola.

 

Descrizione dell'azione di monitoraggio

Il monitoraggio dei piani e degli interventi di formazione interesserà sia i flussi finanziari che le macroazioni avviate ai vari livelli di responsabilità (Scuole, Uffici Scolastici Regionali - CSA, Amministrazione Centrale), con il duplice obiettivo di verificare la destinazione dei fondi erogati e il livello di realizzazione dei macro-obiettivi delle direttive ministeriali, da una parte e, dall'altra, di render conto dei processi innovativi promossi a seguito delle attività formative, al fine di facilitare un.analisi delle evoluzioni, dei cambiamenti, delle differenze o similitudini e consentire eventuali modifiche e implementazioni delle attività stesse. Il modello di monitoraggio proposto si fonda sul presupposto che i processi formativi, pur essendo fortemente vincolati dal sistema di norme che ne regolano l'attuazione, risultano ampiamente differenziati, sia per la pluralità dei soggetti coinvolti nella loro gestione, sia per la eterogeneità degli specifici contenuti previsti in relazione agli obiettivi individuati. E' emersa quindi la necessità di definire un profilo della gestione amministrativa dei fondi erogati per la formazione, incrociandolo con i risultati effettivamente ottenuti (in termini di qualificazione professionale e soddisfazione dei destinatari degli interventi e di attivazione di processi di innovazione) anche al fine di fornire indicazioni utili alla costruzione di un sistema di indicatori funzionali alla verifica, valutazione e regolazione delle iniziative intraprese e di progettazione dei futuri interventi di formazione del personale.

Attraverso un approccio di analisi partecipativa e di audit, ci si propone, pertanto, di effettuare un esame sistematico delle attività di formazione, al fine di:

• verificare la destinazione e l.utilizzazione dei finanziamenti ai diversi livelli di governo (Amministrazione centrale, Uffici scolastici regionali e istituzioni scolastiche);

• rilevare gli aspetti qualitativi degli interventi formativi (caratteristiche innovative delle metodologie adottate e ricaduta sulla didattica);

• valutare, in stretta collaborazione con gli attori (dirigenti scolastici, docenti, personale educativo, ATA) sia l.efficacia delle varie azioni formative attivate, cioè la loro coerenza interna, sia l'efficienza, cioè la loro collocazione funzionale nel quadro degli obiettivi definiti nella direttiva nazionale e nella contrattazione integrativa regionale, evidenziando gli elementi di forza e quelli di criticità;

• orientare e promuovere il miglioramento complessivo dell'azione formativa, anche attraverso il confronto tra le diverse esperienze e la diffusione delle best practices, per adeguare sempre meglio gli esiti agli obiettivi.

L'azione di monitoraggio si svolgerà in due fasi, complementari e successive, una rivolta ai diversi livelli di responsabilità (Amministrazione centrale, Uffici scolastici regionali . CSA , istituzioni scolastiche) l'altra a campione sulle istituzioni scolastiche, a cura di INDIRE e IRRE, secondo il modello MONIFORM.

 

Prima fase: monitoraggio universale

Svolgimento di una indagine conoscitiva, che permetta l'acquisizione di dati concernenti:

• la ripartizione delle risorse finanziarie (quota gestita direttamente dagli USR e quota assegnata alle Istituzioni scolastiche, singole o tra loro consorziate in rete ) con riferimento agli obiettivi definititi a livello nazionale (Direttive) e a livello regionale (contrattazione integrativa);

• il numero di docenti e di personale ATA, coinvolto nelle attività di formazione e le modalità di realizzazione (sedi, tempi.) e costo pro-capite;

• la tipologia di interventi promossi e realizzati dagli Uffici Scolastici Regionali e dalle Istituzioni Scolastiche, in relazione a:  

- contenuti trattati (tematiche disciplinari e trasversali)

- metodologie prevalentemente utilizzate (formazione in presenza, a distanza, e-learning integrato, ricerca-azione, lavoro di gruppo, autoformazione, circoli di apprendimento.);

- aspetti organizzativi (corsi intensivi, ricorrenti, flessibilità, ecc.);

- coerenza con le priorità per la formazione del personale della scuola definite a livello nazionale e, per quanto riguarda le scuole autonome, con gli obiettivi strategici definiti in sede di contrattazione integrativa regionale;  

- collaborazioni attivate (reti di scuole, Università, Enti di ricerca, Associazioni professionali, Associazioni disciplinari, Enti territoriali, Agenzie accreditate);

- caratteristiche dei formatori (personale scolastico, università, ecc.);

- ricaduta della formazione sulla didattica.

Per l'acquisizione dei dati saranno utilizzate:

• una scheda di rilevazione iniziale che gli USR compileranno entro 1 mese dalla definizione del contratto integrativo regionale. La scheda permetterà di acquisire informazioni sulla ripartizione dei fondi tra quelli assegnati alle Istituzioni Scolastiche e quelli accantonati dagli Uffici Regionali, nonché sulla ripartizione dei fondi degli USR rispetto alle priorità indicate nelle Direttive e nel contratto integrativo regionale;

• una scheda di rilevazione finale che gli USR compileranno entro il 15 aprile di ogni anno. La scheda permetterà di acquisire informazioni sulle somme impegnate dagli USR per le singole attività, distinguendo tra attività gestite direttamente dagli Uffici e attività affidate all'esterno, sulla tipologia degli interventi e sul numero dei partecipanti;

• una rilevazione per via telematica delle iniziative di formazione programmate dalle scuole, condotta da INDIRE e supportata da azioni di sensibilizzazione sul territorio promosse dagli IRRE, utilizzando strumenti specifici (questionari on line, database, ecc.), messi a punto da un gruppo di lavoro INDIRE-IRRE. La rilevazione consentirà di acquisire dati analitici sulle tipologie delle attività di formazione messe in atto dalle scuole, utili anche ai fini dell'individuazione delle esperienze, che saranno poi oggetto del monitoraggio a campione.

 

Seconda fase: monitoraggio a campione

Le risultanze dell'indagine conoscitiva sulle attività formative attivate dalle scuole in autonomia, saranno successivamente oggetto di una lettura critica da parte del gruppo di lavoro INDIRE-IRRE che, sulla base di criteri di significatività della metodologia adottata o della ricaduta sulla didattica, individuerà un campione di esperienze formative significative, da analizzare dal punto di vista qualitativo. Non saranno, pertanto, seguiti criteri di distribuzione geografica predefiniti, talvolta usati per individuare un campione di indagine su base nazionale, ma ci si atterrà esclusivamente alla lettura critica dei dati ottenuti nella fase precedente.

Il campione sarà così costituito:

• 50 esperienze ritenute significative per la metodologia adottata;

• 100 esperienze che prevedevano l'attivazione di processi di innovazione didattica.

Per la realizzazione dell'analisi qualitativa saranno costruiti specifici strumenti di indagine dal gruppo INDIRE-IRRE, mentre la fase operativa (visite e attività con le scuole) sarà condotta autonomamente dagli IRRE.