COMPENDIO NORMATIVO di Sergio Addolorata (http://blog.libero.it/disabili/ - http://digilander.libero.it/ase.inso)
INDICE DEI PROVVEDIMENTI
DAL 2002 AL 2003 |
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Decreto Ministeriale 20 febbraio 2002 - Formazione
iniziale docenti di sostegno. Consiglio di Stato 28 febbraio 2002, n. 1204. Lo
status dell'insegnante di sostegno Circolare Ministeriale 19 febbraio 2002, n. 16 - Prot. n. 22/VM - Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2002/2003 - Schema di decreto interministeriale Tenuto conto dell’esigenza prioritaria di garantire il puntuale e ordinato inizio dell’anno scolastico 2002/2003, anche alla luce delle innovazioni introdotte dal decreto legge 3 luglio 2001, n. 255 convertito nella legge 2 agosto 2001, n. 333, le SS.LL. dovranno procedere, con la massima sollecitudine, alla definizione delle dotazioni organiche del personale docente riferite al citato anno scolastico; tanto nella considerazione che tale operazione costituisce adempimento preliminare rispetto alla scansione delle fasi relative alla mobilità, alle utilizzazioni e alle assunzioni. Perché le SS.LL. medesime possano dare subito avvio alle complesse e laboriose procedure relative alla citata incombenza, si ritiene opportuno trasmettere, con la presente, il testo del decreto interministeriale da assumere di concerto tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero dell’economia e delle finanze e da sottoporre, poi, secondo le prescrizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all’esame delle competenti Commissioni parlamentari. Resta inteso, ovviamente, che sarà cura di questo Ministero comunicare alle SS.LL eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie per effetto di interventi modificativi da parte dei citati organi. In conformità della prescrizione legislativa, le dotazioni organiche vengono assegnate per la prima volta a livello regionale. Sarà, pertanto, cura delle SS.LL. operare la ripartizione tra le province di competenza, prendendo a riferimento gli attuali assetti delle platee scolastiche, sulla base dei criteri definiti dall’art. 2 del decreto. Le consistenze delle dotazioni organiche regionali, di cui alle tabelle allegate al testo del decreto succitato, sono state mediamente ridotte rispetto a quelle relative agli organici di diritto riferiti, per il corrente anno scolastico, alle corrispondenti realtà regionali: ciò, sia in dipendenza di un puntuale adeguamento delle previsioni alla effettiva situazione degli alunni frequentanti nell’anno scolastico in corso, sia per effetto di modeste riduzioni legate ad esigenze di contenimento della spesa. La distribuzione dei posti tra le Regioni e tra i diversi gradi di istruzione è stata effettuata in conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 22, commi primo e secondo, della citata legge 448/2001. Per l’anno scolastico 2002/2003 rimane confermata la consistenza degli organici della scuola materna relativa all’anno scolastico in corso, soprattutto nella considerazione della particolare natura di tale servizio, tra l’altro impegnato a soddisfare richieste delle famiglie sempre molto consistenti. Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle SS.LL. su alcuni profili e punti del testo del provvedimento da tenere in particolare evidenza. L’articolo 2, comma 4, prevede il rigoroso rispetto dei contingenti definiti per ciascun ambito regionale. A tal fine le SS.LL. avranno cura di verificare, con l’ausilio di tutte le risorse e le soluzioni organizzative e operative utili allo scopo, e anche attraverso confronti diretti con i dirigenti scolastici, che la richiesta delle classi e sezioni sia rispondente alle effettive esigenze e conforme ai criteri contemplati dalle disposizioni in vigore. I medesimi dirigenti scolastici debbono essere adeguatamente sensibilizzati e responsabilizzati affinché le proposte per la formazione delle classi, da effettuare sulla base dei parametri e dei criteri prescritti dal decreto ministeriale n. 331/98, siano supportate da un attento esame della serie storica dell’andamento della popolazione scolastica, dei tassi di passaggio da un anno di corso all’altro, delle ripetenze, nonché da una approfondita valutazione della loro reale incidenza sulla costituzione delle classi stesse. Ciò al fine di evitare, come d’altra parte frequentemente avvenuto e verificabile, che previsioni errate portino ad autorizzare classi con un numero di alunni inferiore ai minimi consentiti; circostanza questa difficilmente sanabile successivamente alla definizione degli organici, anche in considerazione del fatto che la legge 2 agosto 2001 n. 333 prevede variazioni solo in aumento del numero delle classi. Si richiama, inoltre, l’attenzione sulla possibilità, prevista dal citato comma 4 dell’articolo 2, di procedere all’accorpamento delle classi intermedie e finali salvaguardando, tuttavia, almeno per queste ultime, il gruppo classe. Ove necessario si potrà altresì procedere alla riduzione della dotazione organica provinciale (DOP), al contenimento dei posti destinati alla realizzazione di progetti, nonché delle classi a tempo pieno e a tempo prolungato, soprattutto nelle realtà locali in cui la percentuale di tali classi superi maggiormente la media nazionale. Sempre nell’ottica di evitare il funzionamento di classi ingiustificate rispetto al numero degli alunni, la concessione di nulla osta, anche per gli alunni portatori di handicap, deve essere limitata ai casi supportati da gravi e comprovati motivi. Per le ragioni sopra accennate, i dirigenti scolastici, inoltre, non procederanno alla formulazione di proposte per l’attivazione di indirizzi di studio con un numero di iscrizioni inferiore al minimo consentito per la formazione di una classe e per il successivo sviluppo del corso. In tal caso i dirigenti stessi orienteranno le scelte degli alunni verso indirizzi di studio affini che diano fondate garanzie di tenuta e di stabilità. L’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, da garantire nelle classi del secondo ciclo,deve essere assicurato prioritariamente, secondo la prescrizione della legge 448/2001, all’interno del piano di studi obbligatorio e dell’organico di istituto. Ciò comporta che, sia pure con la cautela suggerita dalla necessità di assicurare la continuità dell’insegnamento nelle classi, gli insegnanti forniti dei titoli previsti vanno utilizzati in qualità di docenti specializzati e, solo in via subordinata e comunque entro il limite delle dotazioni assegnate, come docenti specialisti. Con riferimento alle classi del primo ciclo, prima di introdurre l’insegnamento nelle classi iniziali, deve essere assicurata la prosecuzione delle esperienze già avviate. Per l’impiego ottimale delle risorse è opportuno che sia programmata la piena utilizzazione anche degli insegnanti che completano la formazione nell’ambito linguistico nel corrente anno. Per l’istruzione secondaria si è inteso privilegiare, in funzione della preminente esigenza di tendere alla costituzione dell’organico d’istituto, la formazione di posti orario tra le diverse sedi della medesima scuola prima di passare alla fase associativa tra istituzioni scolastiche diverse. È, peraltro, rimessa al meditato e responsabile apprezzamento di codesti uffici l’opportunità di evitare la costituzione di posti orario tra sedi della medesima scuola ritenute tra di loro troppo distanti o, comunque, difficilmente raggiungibili. Sempre in relazione all’esigenza di conciliare il pieno impiego delle risorse con la logica della definizione prioritaria degli organici a livello di istituto, dopo la costituzione di posti orario all’interno della medesima istituzione scolastica, va verificata la possibilità di utilizzare eventuali spezzoni residui per il completamento a diciotto ore di posti di insegnamento costituiti con orario inferiore a quello di obbligo. Ciò, anche attraverso la scissione degli insegnamenti appartenenti alla stessa classe di concorso, purché sia salvaguardata l’unitarietà dell’insegnamento per ciascuna disciplina. Ultimate le fasi di cui sopra, si procede alla fase associativa degli ulteriori spezzoni ancora disponibili per la costituzione di posti di insegnamento secondo le disposizioni in vigore. Dall’anno scolastico 2002/2003, cessa di trovare applicazione il decreto 3 aprile 2000, n. 105, che ha introdotto l’organico funzionale in un limitato numero di istituzioni scolastiche dell’istruzione secondaria. Pertanto, la dotazione organica delle scuole interessate va gradualmente ricondotta nell'ambito della dimensione ordinaria, in relazione alla disponibilità di posti non coperti da titolari. Per lo stesso motivo i posti eccedenti la dotazione ordinaria non vanno assegnati per trasferimento o passaggio, né possono essere utilizzati nella situazione di fatto, qualora si rendano disponibili nel corso dei movimenti. Con riferimento ai posti di sostegno da istituire ad integrazione di quelli previsti in organico di diritto, si sottolinea l’esigenza che, entro la data del 31 luglio, siano opportunamente previste, esaminate e valutate tutte le esigenze delle istituzioni scolastiche nei vari contesti territoriali interessati, sulla cui base le SS.LL medesime possano adottare provvedimenti autorizzativi con piena attendibilità e nel numero più idoneo. In coerenza con tale logica, ulteriori interventi ad integrazione da parte dei dirigenti scolastici in base all’art 9 comma 4 del decreto interministeriale dovranno costituire adempimento eventuale o residuale. Per quel che concerne il personale educativo, si precisa che l’articolo 8 del decreto dà sostanzialmente applicazione all’articolo 4 ter della legge 333/2001 concernente l’unificazione dei ruoli degli istitutori e delle istitutrici. Le modalità di determinazione dei relativi organici, peraltro strutturati nel rispetto delle disposizioni già emanate in prima applicazione per la definizione della situazione di fatto del corrente anno scolastico, prevedono che i dirigenti scolastici, sulla base del numero dei posti spettanti elaborati dal sistema informativo, definiscano e comunichino la ripartizione dei posti stessi tra il personale maschile e femminile, in relazione alle specifiche esigenze di funzionamento di ciascuna istituzione. Le SS.LL. vorranno organizzare efficaci forme di monitoraggio che consentano di verificare l’intero andamento delle operazioni di definizione delle dotazioni organiche e di apportare le variazioni eventualmente necessarie per assicurare il contenimento delle risorse nei limiti assegnati e il razionale utilizzo delle stesse. Il monitoraggio delle operazioni dovrà proseguire nella fase di adeguamento dell’organico alla situazione di fatto, sia per assicurare la correttezza e puntualità delle operazioni stesse, coerentemente con le scansioni temporali previste dalla legge n. 333/2001, sia affinché gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei limiti di effettive e comprovate necessità. Questo Ministero, dal canto suo, sta attivando un’apposita struttura (di cui si fa riserva di comunicare la composizione e le modalità operative) con il compito di rendere coerenti le azioni a livello centrale e periferico, di svolgere funzioni di supporto agli Uffici nonché di verificare costantemente l’andamento delle operazioni e la rispondenza dei posti istituiti alle effettive necessità. Schema
di Decreto Interministeriale Disposizioni sulla Determinazione degli Organici del Personale Docente per l’anno scolastico 2002/2003 Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; VISTI l’articolo 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché i decreti ministeriali 24 luglio 1998 n. 331, e 6 agosto 1999, n. 200 riguardanti rispettivamente l’organico funzionale della scuola elementare e materna; VISTO l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 che ha previsto l’attribuzione dell’autonomia scolastica alle scuole ed istituti di ogni ordine e grado; VISTI l’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e l’articolo 26, comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 concernenti l’assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni portatori di handicap; VISTA la legge 20 gennaio 1999, n. 9 contenente disposizioni per l’elevamento dell’obbligo di istruzione; VISTA la legge 2 agosto 2001, n. 333, di conversione del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001/2002; VISTA la legge 28/12/ 2001, n. 488; VISTI i decreti ministeriali 15 marzo 1997, n. 176 e 6 agosto 1999, n. 200 nelle parti relative ai parametri minimi contemplati per il funzionamento dei convitti e degli educandati di Stato, nonché alla definizione degli organici del personale educativo; VISTI i titoli II e III del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, recanti disposizioni per la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; VISTO il decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141 recante norme sulla formazione delle classi con alunni in situazione di handicap; VISTI il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma dell’organizzazione del Governo e il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347 contenente norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione; VISTO il decreto ministeriale 3 aprile 2000 n. 105 concernente l’istituzione dell’organico funzionale in un campione limitato di scuole di istruzione secondaria di I e II grado; VISTO il decreto ministeriale 26 giugno 2000 n. 234 recante norme in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche; CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della citata legge n 488/01 "il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l’attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale"; INFORMATE le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola; PRESO ATTO dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente, nelle sedute del ____________ e del ____________; DECRETA Articolo 1 - (Consistenza dotazioni) - 1. La consistenza delle dotazioni organiche regionali per l’anno scolastico 2002/2003 è quella riportata nelle tabelle "A", "B", "C", "D" e "E", costituenti parte integrante del presente provvedimento. Tale consistenza, definita in base alla previsione dell’entità della popolazione scolastica, effettuata anche con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap, tiene conto del grado di densità demografica di ciascuna provincia, della distribuzione della popolazione stessa tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, nonché delle condizioni economiche e di disagio sociale delle province. 2. Le dotazioni di cui al comma 1 sono determinate, altresì, in relazione alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla distribuzione degli stessi nelle classi nonché, per la scuola elementare e la scuola materna, dalla configurazione degli organici funzionali, così come previsto rispettivamente dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e dal decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200. 3. Relativamente all’istruzione secondaria, le predette dotazioni organiche sono anche determinate con riguardo alle entità orarie dei curricoli relativi ad ogni ordine e grado di scuola, alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche e alla necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni di disagio. Articolo 2 -(Dotazioni provinciali) - . I direttori generali degli uffici scolastici regionali, informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza. L’assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle stesse risorse, in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, in particolare con riguardo alle zone montane e alle piccole isole. 2. I direttori regionali, previa informativa alle organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione. Per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di particolare rilevanza didattica e/o sociale, i medesimi possono disporre l’accantonamento di un’aliquota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate. 3. Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali, nel limite dell’organico regionale assegnato. A tal fine, i dirigenti scolastici rappresentano al direttore generale regionale le esigenze definite nel piano dell’offerta formativa e ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a rigorosi criteri di razionalità e di contenimento della spesa.. 4. I direttori regionali assicurano il rispetto dei contingenti definiti nelle tabelle allegate. Nel caso in cui le proposte dei dirigenti scolastici comportino un numero di posti eccedente rispetto a tali contingenti, i medesimi direttori regionali operano una approfondita ricognizione e verifica delle modalità di costituzione delle classi, con particolare riguardo a quelle intermedie e a quelle finali: le classi intermedie possono essere accorpate ove si preveda che funzioneranno con un numero di alunni inferiore alla media indicata dal decreto ministeriale n. 331/98; parimenti può procedersi all’accorpamento delle classi finali qualora se ne preveda il funzionamento con un numero esiguo di alunni, avendo comunque cura di non frazionare il gruppo classe. I direttori stessi, inoltre, possono adottare ulteriori soluzioni di carattere organizzativo che si rivelino compatibili con le specificità dei contesti interessati e siano coerenti con gli obiettivi formativi. Articolo 3 -(Insegnamento della lingua straniera nell’istruzione primaria) -1. L’insegnamento della lingua straniera è assicurato, prioritariamente, nell’ambito delle dotazioni organiche, nelle classi del secondo ciclo della scuola elementare. I dirigenti scolastici in conformità delle disposizioni contenute nell’art. 22, comma 5, della legge n. 448/2001, utilizzano i docenti specializzati in servizio nella scuola. In via subordinata possono essere attivati altri posti da finalizzare, ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 28 giugno 1991, alla diffusione di tale insegnamento in ragione di sei o sette classi per ciascun insegnante elementare specialista. Articolo 4 -(Istruzione secondaria) - 1. Al fine della piena valorizzazione dell’autonomia e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese le eventuali sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali e di quelle connesse all’integrazione degli alunni portatori di handicap. 2. Per l’ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all’interno di ciascuna sede principale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi della stessa scuola. In presenza di docente titolare su una delle sedi sopraindicate, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di più titolari, la titolarità è assegnata sull’una o sull’altra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità va attribuita sulla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, sulla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari. 3. Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica. 4. Gli spezzoni residui dopo la formazione dei posti di cui ai commi precedenti sono utilizzati prioritariamente, ove possibile, per ricondurre fino alla concorrenza delle diciotto ore i posti d’insegnamento costituiti con orario settimanale inferiore, anche individuando moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, purché sia salvaguardata l’unitarietà dell’insegnamento di ciascuna disciplina. 5. Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, si procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in vigore. 6. Prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, i dirigenti scolastici, fatte salve le priorità indicate ai commi precedenti, attribuiscono ai docenti in servizio nell’istituzione, con il loro consenso, ore aggiuntive di insegnamento oltre l’orario obbligatorio, fino ad un massimo di 24 ore settimanali. 7. A decorrere dall’anno scolastico 2002/2003, sono disapplicate le disposizioni di cui al decreto 3 aprile 2000, n. 105, concernente l’attuazione dell’organico funzionale in un numero limitato di istituzioni scolastiche dell’istruzione secondaria. La dotazione organica delle istituzioni scolastiche interessate viene gradualmente ricondotta nella configurazione originaria in relazione alle disponibilità di posti vacanti; tali posti vengono soppressi se non coperti da docenti titolari e sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità. Articolo 5 -(Sezioni ospedaliere) - 1. Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell’istruzione secondaria superiore, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all’ art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le ulteriori aree di indirizzo, è effettuata esclusivamente nella fase di adeguamento dell’organico alla situazione di fatto. Articolo 6 -(Dotazione organica di sostegno) - 1. La dotazione organica dei posti di sostegno per l’integrazione degli alunni portatori di handicap è determinata secondo le entità riportate nella tabella E costituente parte integrante del presente provvedimento. 2. I direttori generali regionali determinano la dotazione per ciascun grado di istruzione, definendo l’organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nella colonna A della tabella E. Nell’ambito dei contingenti assegnati i direttori regionali assicurano la distribuzione degli insegnanti di sostegno, correlata alla effettiva presenza di alunni portatori di handicap. 3. Sulle ulteriori disponibilità corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione complessiva e quelli di cui al comma 2, nonché sui posti attivati in deroga ai sensi dell’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’articolo 26 comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. Articolo 7 - (Organizzazione didattica) - 1. Nell’ambito delle risorse complessivamente assegnate i dirigenti scolastici, col responsabile coinvolgimento delle varie componenti scolastiche, adottano le soluzioni organizzative più idonee per l’impiego ottimale delle risorse, avvalendosi degli strumenti offerti dall’autonomia scolastica, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Articolo 8 - (Istituzioni educative) - 1. Per effetto di quanto contemplato dall’articolo 4 ter della legge 20 agosto 2001, n. 333, concernente l’unificazione dei ruoli provinciali del personale educativo maschile e femminile, la consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili, nonché delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali è determinata in base alla somma del numero dei convittori e delle convittrici, nonché con riguardo al numero complessivo dei semiconvittori e delle semiconvittrici. 2. Entro il limite massimo di personale individuato per effetto del conteggio di cui al comma 1, i competenti dirigenti delle istituzioni educative definiscono la ripartizione dei posti da assegnare, distintamente, al personale educativo maschile e a quello femminile. 3. Le dotazioni organiche degli istitutori e delle istitutrici sono determinate rapportando il totale dei convittori e delle convittrici ed il totale dei semiconvittori e delle semiconvittrici, di cui al comma 1, ai sottoelencati parametri: 1) in presenza di convittori e/o convittrici a) con almeno trenta convittori: cinque posti b) con almeno trenta convittrici: cinque posti; c) per ogni ulteriore gruppo di otto convittori e/o convittrici: un posto; d) per ogni gruppo ulteriore di sedici semiconvittori e/o semiconvittrici: un posto; e) con almeno venti convittori o convittrici ed almeno trenta semiconvittori e/o semiconvittrici: sei posti; f) per ogni gruppo di ottanta convittori e/o convittrici è aggiunto un posto oltre quelli di cui alla lettera c). 2) in assenza di convittori e/o convittrici a) con almeno cinquanta semiconvittori e/o semiconvittrici: quattro posti; b) per ogni gruppo ulteriore di sedici semiconvittori e/o semiconvittrici: un posto. 4. Qualora l’istituzione educativa sia unica in ambito regionale, i posti di istitutore o istitutrice possono essere assegnati anche in deroga al numero dei convittori e delle convittrici stabilito ai punti 1a, 1b e 2a. Per quel che concerne la fattispecie di cui al punto 2a, la dotazione organica è costituita esclusivamente da un’unità di personale educativo per ogni gruppo di sedici semiconvittori e/o semiconvittrici. 5. Per le istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti che non beneficiano della deroga prevista al comma precedente le dotazioni organiche sono raddoppiate. Articolo 9 -(Gestione della situazione di fatto) - 1. Ai sensi del decreto legge n. 255/2001, convertito nella legge n. 333/2001, solo in caso di inderogabili necessità legate all’aumento effettivo del numero degli alunni, da valutare secondo la normativa in vigore e, in particolare, secondo i criteri ed i parametri di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331,come modificato e integrato dal presente decreto, i dirigenti scolastici possono disporre, con apposito provvedimento motivato, incrementi del numero delle classi dell’istruzione primaria e dell’istruzione secondaria, eventualmente indispensabili. I posti e gli spezzoni di orario derivanti da detti incrementi non modificano il numero e la composizione dei posti e delle cattedre, anche costituite tra più scuole, così come determinati nell’organico. 2. Le variazioni di cui al comma 1 sono comunicate immediatamente e comunque non oltre il 10 luglio al competente direttore regionale per la copertura dei posti e degli spezzoni di orario che non sia possibile coprire con risorse interne alla stessa istituzione scolastica. 3. Nel limite della dotazione provinciale, o in presenza di personale in esubero, possono essere attivati ulteriori posti, al fine di consentire la realizzazione delle condizioni di funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attività inerenti i corsi di istruzione per adulti previsti dall’ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001. 4. L’istituzione e la copertura dei posti di sostegno di cui alla colonna B della tabella "E" nonché di quelli di cui all’articolo 6 , comma 3 del presente decreto è effettuata a cura dei direttori regionali entro il 31 luglio. Decorso tale termine l’assunzione del personale sui posti di cui al presente comma è disposta dal competente dirigente scolastico cui è attribuita, altresì, l’eventuale istituzione di ulteriori posti da attivare esclusivamente a seguito di inderogabili esigenze, determinatesi successivamente alla data del 31 luglio. 5. I posti attivati dai dirigenti scolastici, per effetto del comma 4, devono costituire oggetto di motivato provvedimento, da notificare al competente ufficio scolastico regionale. Articolo 10 - (Verifica e monitoraggio) - 1. Gli uffici regionali effettuano il monitoraggio in itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto al fine di assicurare la rispondenza delle dotazioni stesse agli obiettivi formativi nel rispetto dei contingenti di posti assegnati. I medesimi uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell’anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi delle classi e dei posti, compresi quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti delle effettive inderogabili necessità. 2. Presso l’amministrazione centrale è istituita un’apposita struttura con il compito di assicurare la verifica costante dell’andamento delle operazioni, anche sotto il profilo dell’incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della normativa regolante la materia. Articolo 11 – (Scuole di lingua slovena) - 1. Con proprio decreto il direttore generale dell’ufficio regionale del Friuli Venezia Giulia definisce le dotazioni organiche provinciali degli istituti e scuole di lingua slovena nei limiti delle dotazioni regionali. Articolo 12 - (Oneri finanziari) - 1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle "A", "B", "C" "D" e "E" gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Decreto Ministeriale 20 febbraio 2002 - Formazione iniziale docenti di sostegno. IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il D.M. 26 maggio 1998 ed in particolare l'art. 4, comma 8; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto il D.I. 24 novembre 1998, n. 460, art. 6 che limita all'a.a. 2000/2001 l'organizzazione e l'attività dei corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno per la formazione di docenti della scuola secondaria; Considerato che su posti del sostegno è utilizzato personale docente abilitato attraverso vari canali ma sprovvisto del titolo specifico; Considerato altresì che, per le accertate necessità dell'utenza, si debba assicurare alla scuola in tempi brevi ulteriore personale specializzato da destinare alle attività di sostegno, prevedendo a tal fine per insegnanti già abilitati un percorso che tenga conto dei titoli di abilitazione già acquisiti; Considerato che l'art. 4 comma 8 del D.M. 26 maggio 1998 prevede per il conseguimento nell'ambito delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni in situazione di handicap, almeno 400 ore di specifiche attività didattiche aggiuntive attinenti l'integrazione scolastica agli alunni in situazione di handicap; Ritenuto pertanto necessario, nell'ambito delle attività didattiche aggiuntive di cui all'art. 4, comma 8, del suindicato D.M. 26 maggio 1998, disciplinare l'organizzazione di un percorso formativo di almeno 800 ore preordinato all'acquisizione del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni in situazione di handicap da parte di docenti già abilitati ma sprovvisti del titolo specifico, con priorità per chi già viene utilizzato sul sostegno; DECRETA Art. 1 – 1. Nell'ambito delle attività didattiche aggiuntive di cui all'art. 4 , comma 8, del D.M. 26 maggio 1998 di cui alle premesse, le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, anche in convenzione con le Direzioni scolastiche regionali, possono organizzare specifiche attività formative attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazioni di handicap riservate a docenti abilitati attraverso vari canali e sprovvisti del titolo specifico. Le attività comprendono almeno 800 ore e si svolgono nel rispetto dei criteri generali di cui all'allegato A. Al termine dei relativi corsi il personale docente delle istituzioni scolastiche consegue l'abilitazione all'attività didattica di sostegno ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 febbraio 1992 n. 104. 2: Il numero di posti riservati per l'accesso ai corsi di cui al comma 1 è definito annualmente dal Miur sulla base delle esigenze espresse dalle direzioni scolastiche regionali e sulla base dell'offerta potenziale comunicata dalle Università. Nell'accesso hanno priorità i docenti già utilizzati sul sostegno per un periodo di almeno un anno scolastico. 3: Gli Atenei possono ricorrere a convenzioni con Enti, ai sensi dell'art. 14, comma 4, legge 104/1992, per affidamenti di singole attività formative in misura comunque complessivamente non superiore al 20% delle attività previste. 4: I criteri generali di cui all'allegato A costituiscono altresì, in quanto applicabili, linee di indirizzo per le attività aggiuntive che le scuole di specializzazione svolgono per gli altri iscritti alle scuole stesse. Art. 2 - Le disposizioni di cui all'art. 1 hanno efficacia a decorrere dall'a.a. 2002/2003 e fino all'a.a. 2005/2006 e comunque non oltre il riordinamento dei corsi di studio universitari per la formazione del personale docente delle istituzioni scolastiche. IL MINISTRO Letizia Moratti ALLEGATO
A - CRITERI GENERALI RELATIVI AD UN
MODULO DI ALMENO 800 ORE PER L'ABILITAZIONE ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DI
SOSTEGNO 1.
Finalità La Ssis attiva un modulo della durata di almeno 800 ore da espletare in due semestri, salva la possibilità di distribuzione delle attività su un periodo più lungo per allievi non a tempo pieno, finalizzato al rilascio delle abilitazioni per l'insegnamento nelle classi con alunni in situazione di handicap. Tenuto conto delle disposizioni normative sulla formazione e sul profilo professionale, gli obiettivi del modulo sono finalizzati al conseguimento di competenze relative alla: • consapevolezza della diversità dei bisogni educativi; • conoscenza dell'alunno in situazione di handicap; • creazione di ambienti di apprendimento e comunità di relazioni; • conoscenza di strategie didattiche integrate; • conoscenza di metodologia, metodi e materiali specifici; • capacità di accompagnare il progetto scolastico e di vita; • capacità relazionale con colleghi, operatori, personale e famiglia. Le attività comprendono laboratori e, per almeno 200 ore, tirocinio. 2.
Criteri di ammissione al modulo Il modulo è aperto ai docenti abilitati in canali diversi e sprovvisti del titolo specifico, che fanno domanda di ammissione con le modalità ed entro i termini stabiliti dalle singole Scuole. Preliminarmente rispetto all'inizio delle attività, la Scuola, sulla base di una analisi del curricolo precedente e di un colloquio, individua eventuali debiti formativi che richiedano da parte di un allievo la frequenza ad attività aggiuntive rispetto a quelle specificamente previste per il modulo. 3.
Frequenza Per la frequenza restano valide le norme sulla frequenza del biennio di scuola di specializzazione all'insegnamento secondario. 4. Tasse
di iscrizione e frequenza Per gli iscritti le singole sedi fissano l'ammontare delle tasse d'iscrizione e di frequenza. 5.
Supervisori di tirocinio I bandi di selezione e l'utilizzo dei supervisori sono basati sui criteri fissati dal D.M. n. 9342 del 15/3/2001, con particolare riferimento alle specifiche competenze del settore. 6. Prova
finale Il modulo si conclude con una prova finale consistente in un colloquio in cui vengono discussi gli elaborati presentati dagli studenti secondo le modalità definite dalla Scuola. 7.
Contenuti del percorso formativo in relazione agli obiettivi
dell'integrazione Elementi di fondo caratterizzanti: • concezione del passaggio dall'apprendimento scolastico alla costruzione di un progetto di vita e di un percorso verso l'autonomia, nonché possibili attività funzionali verso l'età adulta; • introduzione di un raccordo tra teoria ed aspetti pratici; • valorizzazione delle attività disciplinari in funzione di uno sviluppo della comprensione del deficit già a partire dalle proprie discipline; • ambiti disciplinari propri delle Ssis di cui sono deficitari gli abilitati per altri canali. Sensibilizzazione ai fondamenti e ai linguaggi delle aree disciplinari diverse dalla propria, tenuto conto della possibilità che l'insegnante di sostegno debba seguire un allievo per la totalità delle discipline. Nei contenuti legati alle aree disciplinari si evidenziano: • le aree mediche con riferimento alla comprensione dei deficit per l'effettiva utilizzazione funzionale nell'ambito dell'attività docente; • le aree psicologiche e pedagogiche legate alla specificità degli interventi; • le aree sociologiche e antropologiche e giuridiche che saranno approfondite compatibilmente con quelle già espresse nel corso della formazione generale, laddove non siano state svolte con riferimento alla diversità; • l'area della didattica specifica per la costruzione di percorsi integrati con riferimento alla sperimentazione nei tirocini diretti ed indiretti. I contenuti legati alle aree disciplinari vengono sviluppati all'interno di tre aree applicative: • teoria, con insegnamenti sulle tematiche dell'handicap; • laboratori, su tecniche didattiche per l'integrazione di alunni con bisogni speciali; • tirocini, attraverso applicazione professionale di tutte le aree di apprendimento. Consiglio di Stato 28 febbraio 2002, n. 1204. Lo status dell'insegnante di sostegno Consiglio di Stato, IV Sezione: sul ricorso in appello n. 7960/2001, proposto dalla Provincia Autonoma di Trento in persona del Presidente pro tempore della Giunta Provinciale, rappresentata e difesa dall'Avvocato Fabio Lorenzoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via del Viminale, n. 43. Contro la sig.ra Cinzia ODDI, rappresentata e difesa dall'Avvocato Ottorino Bressanini e Gaetano Lepore ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo, in Roma, Via Cassiodoro, n. 6; Per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del 15 maggio 2001, n. 330 del T.R.G.A. del Trentino Alto Adige, sede di Trento; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della sig. Oddi; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla camera di consiglio del 18 settembre 2001 il Consigliere Cesare Lamberti; Uditi nel merito dell'appello, dopo che il presidente aveva informato le parti dell'interruzione del Collegio di decidere l'appello cognitorio, gli Avvocati Fabio Lorenzoni e Gaetano Lepore; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue. FATTO la Sig.ra Oddi chiedeva di essere ammessa alla Sessione riservata di esami per il conseguimento della idoneità all'insegnamento nella scuola elementare. Nella domanda dichiarava "di aver prestato servizio di effettivo insegnamento secondo i requisiti prescritti dall'art. 2 del presente bando di indizione della sessione riservata, per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-90 ed il 25 maggio 1999..." . La ricorrente veniva esclusa dalla Sovrintendenza Scolastica della Provincia della sessione d'esami, avendo prestato servizio quale insegnante di classe (soltanto) per 243 giorni e per altri periodi in qualità di assistente educatore alle dipendenze del Comprensorio Valsugana e Tesino. Non era pertanto in possesso dei 360 giorni previsti dal bando per essere ammessa all'esame. La Sig.ra Oddi proponeva opposizione alla Sovrintendenza scolastica chiedendo di riconsiderare il procedimento di esclusione, argomentando che le mansioni dell'assistente educatore erano sovrapponibili a quelle dell'insegnante di sostegno. Con determinazione n. 122 del 14.3.2000 il dirigente della Sovrintendenza Scolastica Regionale, considerato che il bando di concorso non prevedeva il servizio prestato in qualità di assistente educatore fra i requisiti di ammissione, disponeva la esclusione "dalla partecipazione al concorso riservato per il conseguimento dell'idoneità per la scuola elementare, per la mancanza del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del bando di concorso". Avverso questa determinazione dirigenziale la Sig.ra Oddi proponeva ricorso gerarchico alla Giunta provinciale di Trento che lo rigettava con deliberazione n. 1440 del 9 giugno 2000. Avverso i provvedimenti la Signora Oddi ha presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, sede di Trento, che lo accoglieva con la sentenza n. 330/2001 appellata dalla Provincia Autonoma di Trento. DIRITTO 1) La Sezione ritiene utile definire il giudizio nel merito, a norma dell'art. 3, L. 2000, n. 205. Nel merito l'appello è fondato. 2) Va disatteso che l'assunto che il servizio di assistente educatore possa essere considerato utile ai fini del concorso riservato per l'idoneità all'insegnamento nella scuola elementare. Nè è sostenibile che secondo l'art. 2 del bando siano utili così l'attività di sostegno come i servizi resi nelle istituzioni educative, in quanto i comprensori hanno per delega della Provincia, funzioni di natura educativo-formativa, svolte per mezzo degli assistenti educatori e tale attività educativo-formativa, disciplinata con la delibera G.P. n. 1988 del 20.3.1987, sia equiparabile all'attività di sostegno svolta per l'inserimento proficuo degli alunni affetti da minorazioni nella scuola ed all'attività degli insegnati di sostegno. 3) L'insegnante di sostegno è un insegnante a tutti gli effetti, in possesso dell'abilitazione/idoneità per l'insegnamento nella scuola elementare o per una delle classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria, che ha conseguito lo specifico titolo di specializzazione al termine di un corso biennale. L'insegnante di sostegno svolge una funzione docente e didattica in senso proprio, come risulta: - dall'art. 2 L. 4.8.1977, n. 517, il quale ribadisce per la scuola elementare che "la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap con la prestazione di insegnanti specializzati... " - dall'art. 7, comma 2, L. 4.8.1977, n. 517, il quale stabilisce per le scuole medie che "nell'ambito della programmazione di cui al precedente comma (programmazione educativa) sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap da realizzare mediante la utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella scuola media e in possesso di particolari titoli di specializzazione, che ne facciano richiesta, entro il limite di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicap e nel numero massimo di sei ore settimanali"; - dall'art. 13, comma 6, 5.2.1992, n. 104, il quale prevede in tema di integrazione scolastica che "gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti". All'insegnante di sostegno spetta una contitolarità nell'insegnamento: egli è un insegnante di tutta la classe, assegnato a tutta la classe (e non al singolo portatore di handicap) come risorsa in più che, congiuntamente a tutti gli altri insegnanti, cura la programmazione dell'attività di insegnamento sia per l'alunno certificato handicap che per gli altri alunni ed elabora insieme agli altri insegnanti il progetto educativo individualizzato (Piano Educativo Personalizzato). Sotto il profilo dell'inquadramento, pertanto, l'insegnante di sostegno appartiene ai ruoli del personale insegnante. Diversamente da quest'ultimo, l'assistente educatore è previsto dall'art. 9 L.P. 23.6.1986, n. 15, come modificato dall'art. 3 L.P. 17.12.1993, n. 43. Tale figura è sostanzialmente differente dagli insegnanti di sostegno in quanto l'assistente educatore non svolge attività didattica. Secondo un recente parere di questo Consiglio (Cons.Stato, II, 19 maggio 1993, n. 1418) il servizio reso come assistente educatore ... non è computabile nei trecentosessanta giorni di servizio di insegnante elementare occorrenti per l'ammissione al concorso magistrale per soli titoli, di cui all'art. 2, 10° comma, d.l. 6 novembre 1989, n. 357 convertito dalla L. 27 dicembre 1989, n. 417. Per quanto concerne i requisiti di ammissione al concorso di cui trattasi, il comma 2 del citato art. 28 prevede il "possesso di diploma di maturità nonchè di un attestato di qualifica rilasciato al termine di uno specifico corso post-secondario, di durata almeno annuale, istituito dalla Provincia ai sensi della vigente normativa provinciale. La Giunta Provinciale determina i diplomi considerati sostitutivi del richiesto attestato di qualifica". Non è possibile sostenere che "l'attività svolta dagli assistenti educatori nelle scuole a favore dei soggetti minorati va sicuramente ricompresa tra le attività di sostegno". Compito dell'assistente educatore è di svolgere una attività di supporto materiale individualizzato, che nulla ha a che vedere con l'attività didattica propriamente intesa, ma che è finalizzata ad assicurare "la piena integrazione nei plessi scolastici di appartenenza e nelle classi normali", principalmente attraverso lo svolgimento di "attività di assistenza diretta agli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali in tutte le necessità ai fini di una loro piena partecipazione alle attività scolastiche e formative". Si tratta quindi di attività di supporto alla didattica e non invece di attività didattica in senso proprio. L'inquadramento degli assistenti educatori conferma la già rilevata differenza di carattere sostanziale con gli insegnanti di sostegno. Infatti, mentre questi ultimi, come già detto, appartengono al ruolo degli insegnanti veri e propri, essi quindi si applicano le disposizioni dei contratti collettivi del Comparto Scuola, gli assistenti educatori sono attualmente inquadrati nella VI qualifica funzionale dei ruoli comprensoriali, con applicazione del contratto collettivo del Comparto autonomie locali dd. 8.3.2000. Sicchè, in accoglimento del presente appello la sentenza di primo grado va riformata ed il ricorso originario va respinto. Sussistono questi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio; P.Q.M. La Quarta Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale accoglie l'appello ed in riforma della sentenza appellata rigetta l'originario ricorso. (...) Giovanni Paleologo, Presidente; Cesare Lamberti, Estensore Decreto Ministeriale 26 aprile 2002 - Componenti dell'Osservatorio Permanente dell'Integrazione Scolastica. IL MINISTRO VISTA la legge 28.12.2001, n. 448 (finanziaria 2002) ed in particolare l'art. 18, recante disposizioni in materia di riordino degli organismi collegiali; VISTO il D.M. in data 14.07.2000, con il quale veniva costituito l'Osservatorio permanente per l'integrazione scolastica delle persone in situazione di handicap ed i successivi DD.MM. 13.09.2000. 16.01.2001 e 14.05.2001, di modifica ed integrazione del decreto ministeriale stesso; VISTO il D.P.R. n. 347 in data 6.11.2000, con il quale e stato adottato il Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione; VISTO il D.M. n. 7981 del 30.1.2001, concernente la riorganizzazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della Pubblica Istruzione; VISTA la C.M. n. 262 del 22.9.1998, recante norme per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di II grado degli alunni portatori di handicap; CONSIDERATO che per effetto dei provvedimenti sopra richiamati sono variati l'assetto, l'organizzazione e la distribuzione dei servizi e degli incarichi nell'ambito dell' Amministrazione Scolastica centrale e periferica; RITENUTA l'opportunità di ricostituire l'Osservatorio sopra citato, mediante la creazione di un organismo unico con il compito di esaminare nel loro complesso le problematiche inter-istituzionali ed inter-professionali relative all'integrazione, in ogni ordine e grado di scuola, di alunni con handicap. anche al fine di facilitarne un corretto inserimento lavorativo e sociale; RILEVATO che, in dipendenza di quanto sopra, non sussistono più le condizioni di carattere oggettivo e soggettivo atte a legittimare il funzionamento separato dei Gruppi di lavoro di cui ai DD.MM. in data 5.10.2000. a suo tempo costituiti a supporto dell'attuale osservatorio; DECRETA Art. 1 - Per i motivi esposti in premessa, in sostituzione degli organismi precitati, viene costituito un Osservatorio permanente così composto: Dott. Silvio CRISCUOLI Direttore Generale Ordinamenti Scolastici Dott.ssa Sìlvana RICCIO Direttore Generale Organizzazione dei Servizi nel Territorio Dott. Antonio ZUCARO Direttore Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione Dott. Giuseppe COSENTINO Direttore Generale per la Formazione e l'Aggiornamento del personale della scuola Dott.ssa M. Grazia NARDIELLO Direttore Generale per l'Istruzione post-secondaria e degli adulti e per percorsi integrati Dott. Armando PIETRELLA Direttore Scolastico Regionale della Sardegna Dott. Antonello MASIA Direttore Generale per l'autonomia universitaria e gli studenti Dott. Nicola ROSSI Vice Capo di Gabinetto Dott.ssa Teresa CUOMO Direzione Generale per l'autonomia universitaria e gli studenti Isp. Maria Pola TINAGLI Direzione Generale Ordinamenti Scolastici Isp. Antonio GAZZETTI Direzione Generale Ordinamenti Scolastici Isp. Benito AGNESI Direzione Generale Ordinamenti Scolastici Isp. Sabrina BOARELLI Direzione Scolastica Regionale per l'Umbria Prof. Giuseppe BERTAGNA Docente di Filosofia dell'educazione Università degli Studi di Bergamo Prof. Giuliano PIAZZI Docente di Antropologia -Università degli Studi di Urbino Prof. Emilio FRANZONI Docente di Neuropsichiatria infantile -Universìtà degli Studi di Bologna Prof.ssa M. Luisa DI PIETRO Docente di Bioetica -Università Cattolica Sacro Cuore, Roma Prof. Francesco GUZZETTA Docente di Neuropsìchiatria infantile -Università Cattolica Sacro Cuore, Roma Ing. Davide CERVELLIN Esperto Art. 2 – L’Osservatorio permanente è costituito per lo svolgimento di compiti consultivi e propositivi in materia di: Monitoraggio del processo di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, allo scopo di facilitare e sostenere la piena attuazione degli obiettivi previsti dalla legge 5.2.1992 n. 104, anche in attuazione del DPR n. 275/99; Accordi interistituzionali per la presa in carico del progetto globale di vita e di integrazione degli alunni in situazione di handicap, attraverso misure che sostengano la continuità educativa, l’orientamento scolastico e professionale, il collegamento con il mondo del lavoro; Piena attuazione del diritto alla formazione delle persone in situazione d handicap: Sperimentazione e innovazione metodologico-didattica e disciplinare Iniziative legislative e regolamentari. Art. 3 – L’Osservatorio, per la realizzazione dei compiti per i quali è stato costituito, si avvale della Consulta delle Associazioni, quale sede di incontro e di dialogo tra soggetti sociali e soggetti istituzionali, composta dai Presidenti – o loro delegati . delle seguenti Associazioni ABC Associazione bambini celebrolesi AIAS Associazione italiana assistenza spastici AID Associazione italiana dislessia AIES Associazione italiana educatori dei sordi AIPD Associazione italiana persone down ANFFAS Associazione nazionale famiglie fanciulli e adulti subnormali ANGSA Associazione nazionale genitori soggetti artistici ANIEP Associazione nazionale invalidi per esiti da poliomielite ANMIC Associazione nazionale mutilati e invalidi civili ANPVI Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti ASPHI Associazione sviluppo progetti informatici per gli handicappati CARES Centro attività riabilitative educative e sociali CEMEA Centro di esercitazione ai metodi di educazione attiva C.I.D.U.E Consiglio italiano delle persone con disabilità per i rapporti con l'unione europea CND Consiglio nazionale sulla disabilità ENS Ente nazionale sordomuti FADIS Federazione associazione di docenti per l'integrazione scolastica FIADDA Federazione italiana difesa diritti audiolesi FISH Federazione italiana superamento dell'handicap UIC Unione italiana ciechi UILDM Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare UNIDOWN Unione nazionale down Art. 4 - Le funzioni di Presidente dell'Osservatorio sono svolte Sig. Ministro Dott.ssa Letizia Moratti, ovvero, per sua delega. da un sottosegretario di Stato o dal Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici. Le funzioni di segreteria tecnica ed organizzativa sono assicurate dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici. Art. 5 - Nessun compenso o gettone di presenza è dovuto ai componenti dell'Osservatorio. Le spese per l’indennità di missione ed il rimborso per le spese di viaggio e di soggiorno, ove spettanti, sono a carico del bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge. Direttiva Ministeriale 15 maggio 2002, n. 53 - Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi", ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440, concernente l' "Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi"; VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle amministrazioni pubbliche di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, avente per oggetto "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione"; VISTO il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 30 gennaio 2001, avente per oggetto "Riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale"; VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 488, concernente le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", che, nella Tabella C - allegata alla medesima legge - sotto la voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno 2002, fissa in 226.456 migliaia di euro la dotazione del fondo di cui all'articolo 4 della citata legge n. 440/1997; VISTI l'articolo 68, 17 maggio 1999, n. 144, ed il relativo regolamento applicativo 12 luglio 2000, n. 257, nonché l'Accordo del 2 marzo 2000 sancito dalla Conferenza unificata Stato - Regioni - Città ed Autonomie locali; VISTO l'art. 69, comma 4, della legge n. 144/1999 già menzionata ed il relativo Regolamento applicativo adottato con D.I. del 31 ottobre 2000, n. 436; VISTA la legge 22 marzo 2000, n. 69, concernente "Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap", che all'art. 1 comma 1, prevede un incremento pari a 10.986.454 euro del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997 n. 440, da destinare al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali; RITENUTO opportuno individuare, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della citata legge n. 69/2000, gli interventi da destinare per l'anno 2002 agli alunni in situazione di handicap; VISTO lo stanziamento del Capitolo 1722 dello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per l'anno 2002, concernente il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, ammontante a 237.442.454 euro; CONSIDERATO che l'articolo 2 della legge n. 440/1997 prevede l'emanazione di una o più direttive per la definizione: a) degli interventi prioritari; b) dei criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione; c) delle indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi; RAVVISATA l'opportunità di emanare una prima direttiva per la definizione dei predetti aspetti attuativi della norma, mediante l'utilizzo della somma complessiva di 231.771.912 euro; RITENUTO opportuno rinviare ad una successiva direttiva la definizione dell'utilizzo della restante somma di 5.670.542 euro, in considerazione delle innovazioni normative in atto in materia di istruzione e formazione; VISTO il parere favorevole espresso dalla VII Commissione permanente del Senato della Repubblica in data 16 aprile 2002; VISTO il parere favorevole espresso dalla VII Commissione permanente della Camera dei Deputati in data 23 aprile 2002; EMANA la seguente direttiva per l'utilizzazione, per l'anno 2002, di quota parte delle disponibilità finanziarie del "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi", corrispondente a 231.771.912 euro; Art. 1. - Interventi prioritari - Sono individuati come prioritari i seguenti interventi: a. Iniziative volte all'ampliamento dell'offerta formativa nel nuovo quadro dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo promosse dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, nell'ambito dei rispettivi piani dell'offerta formativa definiti ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; agli interventi formativi per il personale della scuola; allo sviluppo dell'insegnamento delle lingue comunitarie con particolare riguardo alla prosecuzione delle attività promosse con il Progetto Lingue 2000; all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico. Sono, inoltre, incluse le iniziative volte all'espansione dell'offerta formativa e della domanda di istruzione assicurata dalle scuole riconosciute quali paritarie ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, impegnate nella realizzazione dell'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca; b. Iniziative volte al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriale, nonché per gli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital, promosse dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nell'ambito dei rispettivi piani dell'offerta formativa, definiti ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; c. Interventi perequativi diretti al sostegno delle attività riferite all'area di professionalizzazione degli istituti professionali; d. Interventi da realizzare nel quadro della collaborazione istituzionale con le Regioni e gli Enti locali negli ambiti dell'obbligo formativo, dell'istruzione e della formazione tecnica superiore, nonché dell'educazione permanente degli adulti. Art. 2. - Specificazione degli interventi - Gli interventi di cui al punto 1) lettera a) e b) si riferiscono alle attività promosse dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, nell'ambito dei rispettivi piani dell'offerta formativa definiti ai sensi dell'art. 3 del DPR 8 marzo 1999, n. 275, sia all'ampliamento dell'offerta formativa nell'ambito dell'autonomia didattica, sia agli interventi di formazione e aggiornamento del personale scolastico, sia all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriale, nonché per gli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital. Sono, inoltre, comprese le iniziative finalizzate all'espansione dell'offerta formativa nelle istituzioni scolastiche paritarie, impegnate nella realizzazione dell'autonomia didattica organizzativa e di ricerca. Tutte le predette iniziative sono adottate anche in coerenza con le esigenze delle comunità locali. La loro attivazione, comprensiva anche delle attività complementari ed integrative a favore degli studenti, dovrà costituire oggetto di un organico piano dell'offerta formativa da parte delle singole scuole. Nella programmazione delle attività complementari ed integrative saranno previsti anche interventi per costituire e potenziare la socializzazione e la formazione personale degli studenti ivi comprese le iniziative promosse a livello nazionale finalizzate al potenziamento della cultura musicale e sportiva. Il miglioramento dell'offerta formativa dovrà, tra l'altro, garantire il già attivato processo di insegnamento delle lingue comunitarie, anche in forma non curricolare tramite la prosecuzione delle avviate attività previste dal Progetto Lingue 2000. In relazione alle riforme normative in atto in materia di istruzione e formazione, saranno realizzate specifiche iniziative finalizzate alla comunicazione del processo di riforma sia all'interno che all'esterno del sistema scolastico, con particolare riguardo alle componenti degli studenti e delle famiglie, in modo da sviluppare una più ampia consapevolezza dei ruoli specifici nel nuovo modello della scuola autonoma riformata. Gli interventi perequativi, di cui al punto 1) - lettera c) sono diretti a sviluppare l'area di professionalizzazione del biennio post-qualifica negli istituti professionali. Gli interventi, di cui al punto 1) - lettera d), sono riferiti ai seguenti campi di interventi: - l'attuazione dell'obbligo formativo, nell'ambito del quale sono considerati prioritari quelli finalizzati all'informazione e all'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, in collegamento con i servizi per l'impiego, nonché alla realizzazione di percorsi integrati tra scuole, agenzie di formazione professionale, imprese ed altri soggetti pubblici e privati; - la realizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), rivolto ai giovani e agli adulti; - il potenziamento di interventi relativi all'educazione degli adulti (EDA). Sono previsti, nell'ambito dell'autonomia scolastica, interventi a livello nazionale finalizzati al monitoraggio e alla documentazione delle attività realizzate dalle istituzioni scolastiche, appartenenti al sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, da realizzare anche con il supporto di organismi nazionali e locali competenti in materia. Tale azione dovrà favorire la costruzione di una rete di supporto nazionale in grado di garantire sul territorio momenti di confronto, sostegno e informazione. Sono altresì previsti interventi di monitoraggio e valutazione delle attività relative all'istruzione e formazione tecnica superiore, all'educazione degli adulti e all'obbligo formativo da realizzare, anche mediante il supporto degli organismi nazionali e locali competenti in materia, attraverso: - l'aggiornamento della banca dati per il sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore, nonché della banca dati per l'educazione degli adulti già attivata presso l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa per la documentazione; - l'Osservatorio sull'educazione degli adulti attivato presso l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione; - la costituzione dell'Osservatorio sull'istruzione e la formazione tecnica superiore, sulla base delle linee guida proposte dal Comitato Nazionale di cui alla legge 17 maggio 1999, art. 69 comma 2; - gli specifici programmi concordati con le Regioni e gli Enti locali per l'attuazione del sistema dell'IFTS a norma dell'art. 10 del D.I. n. 436/2000 e, nel caso di progetti integrati per l'attuazione dell'obbligo formativo e dell'educazione degli adulti, che si avvalgono del concorso finanziario delle Regioni, degli Enti locali e di altri soggetti pubblici e privati. Art. 3. - Finanziamenti alle scuole per la realizzazione dei piani dell'offerta formativa - Nell'ambito del nuovo quadro dell'organizzazione autonoma delle istituzioni scolastiche, le stesse saranno destinatarie di un finanziamento specificatamente finalizzato alla realizzazione del piano dell'offerta formativa, nel quale saranno comprese anche le attività finalizzate al potenziamento delle lingue comunitarie, con particolare riguardo alla prosecuzione delle azioni attivate nelle scuole con il Progetto Lingue 2000, al quale dovrà in ogni caso essere garantita la conclusione dei gruppi didattici avviati. Le assegnazioni dei fondi alle istituzioni scolastiche saranno disposte dai competenti Uffici scolastici regionali. Gli importi assegnati alla gestione delle istituzioni scolastiche, per l'attuazione dei progetti contenuti nel piano dell'offerta formativa, saranno quantificati dopo aver dedotto la somma di 20.658.275 euro per iniziative complementari ed integrative a favore degli studenti. Detti importi saranno poi ripartiti: per il 30 % in parti uguali alle singole scuole, per il 60 % in misura proporzionale alle dimensioni delle istituzioni scolastiche medesime calcolate in relazione alle unità di personale e al numero degli alunni. Il restante 10 % sarà assegnato dagli Uffici scolastici regionali per azioni perequative e di supporto, nonché per l'attuazione di un monitoraggio dei finanziamenti erogati dalla legge 440/97, da effettuare a livello regionale, su una serie di parametri fissati a livello nazionale. Art. 4. - Criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi - I criteri di ripartizione della quota della dotazione finanziaria del fondo, utilizzata per le finalità indicate nella presente direttiva, vengono individuati in modo differenziato con riferimento alla natura degli interventi e alla necessità di favorire la più ampia ed immediata utilizzazione a livello decentrato delle risorse sia da parte delle scuole sia degli Uffici scolastici regionali. L'assegnazione delle risorse gestite a livello centrale è limitato ad una quota finalizzata alla realizzazione di programmi e promozioni a carattere nazionale, di supporto al confronto e alla comunicazione del processo di riforma. Conseguentemente, viene stabilita la seguente ripartizione della somma di 231.771.912 euro, come in premessa indicata, per i singoli interventi elencati al punto 1): a. 139.081.842 euro per l'ampliamento dell'offerta formativa e delle altre iniziative previste al punto 1). In particolare, la somma di 7.746.853 euro, del predetto importo, sarà utilizzata per le iniziative finalizzate alla comunicazione del processo di riforma in materia di istruzione e formazione; l'importo fino ad un massimo di 15.490.000 euro sarà utilizzato per le attività di formazione ed aggiornamento del personale della scuola, l'importo fino ad un massimo di 2.530.638 euro sarà utilizzato per le iniziative promosse a livello nazionale per il potenziamento della cultura musicale e sportiva; la somma di 1.187.852 euro sarà destinata a progetti promossi e realizzati a livello nazionale in coerenza con il processo di riforma; mentre l'importo di 6.197.482 euro sarà destinato alle scuole paritarie per l'espansione dell'offerta formativa e della domanda di istruzione; b. 10.986.454 euro per le iniziative di potenziamento e di qualificazione dell'offerta formativa di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriale, nonché per gli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital, promosse dalle istituzioni scolastiche. La somma di 6.042.550 euro, corrispondente al 55% dei predetti 10.986.454 euro, sarà destinata agli istituti a carattere atipico di cui all'art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ove nel corrente anno 2002 siano insediati i nuovi organi di gestione previsti dalla riforma dei predetti istituti. La predetta somma di 6.042.550 euro, eventualmente non assegnata ai suddetti istituti atipici, in relazione al mancato insediamento dei nuovi organi di gestione, sarà destinata ad incrementare le risorse finanziarie per l'offerta formativa di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap e per la formazione del personale docente. A detta attività di formazione è destinato l'importo fino ad un massimo di 516.457 euro della somma da ultimo citata; c. 20.193.598 euro per gli interventi perequativi diretti al sostegno delle attività riferite all'area di professionalizzazione degli istituti professionali (sub lettera c); d. 61.510.018 euro per gli interventi negli ambiti dell'obbligo formativo, dell'istruzione e della formazione tecnica superiore, nonché dell'educazione permanente degli adulti (sub lettera d), così ripartiti: - 30.000.000 euro per l'obbligo formativo di cui all'art. 68 della legge n. 144/1999; - 19.570.000 euro per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della citata legge n. 144/1999; - 11.940.000 euro per l'educazione permanente degli adulti. Art. 5. - Modalità della gestione delle somme - La gestione delle somme indicate al punto 4) è rimessa all'Amministrazione centrale ed alle istituzioni scolastiche secondo le quote sottoindicate: l'importo di 139.081.842 euro, di cui alla lettera aa), sarà assegnato
agli Uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche per una
immediata utilizzazione a livello decentrato, fatta salva solo la quota fino
ad un massimo di 17.662.825 euro da destinare all'Amministrazione centrale
per la realizzazione di attività e programmi a carattere nazionale, ivi
comprese le iniziative realizzate dalle scuole paritarie; l'importo di 10.986.454 euro di cui alla lettera bb) sarà assegnato
entro il limite massimo di 181.000 euro agli Uffici dell'Amministrazione
centrale; la restante somma sarà ripartita a favore delle istituzioni
scolastiche e degli Uffici scolastici regionali, fatto salvo l'obbligo di
destinare agli istituti atipici la somma di 6.042.550 euro al verificarsi del
contenuto dell'art. 1, comma 3, della più volte citata legge. 69/2000; l'importo di 20.193.598 euro, di cui alla lettera cc), sarà assegnato
alle istituzioni scolastiche; l'importo di 61.510.018 euro, di cui alla lettera dd), sarà
utilizzato, fino ad un massimo di 5.164.569 euro, dagli Uffici
dell'Amministrazione Centrale e la restante somma sarà ripartita a favore
degli Uffici scolastici regionali per gli accordi da stipularsi con le
Regioni. Nella gestione delle somme assegnate per le finalità di cui al punto d), si applicano le istruzioni amministrativo-contabili, in materia di interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, emanate dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale. ILMINISTRO Letizia Moratti Direttiva Ministeriale 17 giugno 2002, n.
70 - Criteri e modalità per il rimborso delle spese di autoaggiornamento
sostenute dal personale docente.
IL MINISTRO VISTO il D.L.vo 30.03.2001, n. 165 “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”, ed in particolare l’articolo 4, comma 1-lettera b) ; VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria) che, all’art. 16, prevede per il 2002 uno
stanziamento di € 35.000.000 destinato, secondo i criteri e le modalità
fissati nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento,
debitamente documentate, sostenute dai docenti; CONSIDERATO che il contratto integrativo
annuale siglato in data 9 maggio 2002 per il personale docente ed ATA della
scuola ha rinviato ad una specifica contrattazione integrativa la definizione
dei criteri e delle modalità “per il rimborso delle spese di
autoaggiornamento debitamente documentate”; VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999
n. 300 concernente la riforma dell’organizzazione del governo, a norma
dell’art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59; VISTO il Decreto del Presidente della
Repubblica 6 novembre 2000, n. 347 recante norme di riorganizzazione del
Ministero della Pubblica Istruzione; VISTA la Direttiva Generale sull’azione
amministrativa e sulla gestione per l’anno 2002 - prot. n. 5117/MR del 25
gennaio 2002; VISTO il contratto integrativo annuale
concernente i criteri e le modalità per il rimborso delle spese di
autoaggiornamento sostenute dal personale docente sottoscritto con le OO.SS.
il 5 giugno 2002 e, in particolare, l'art. 5 che prevede l'impegno
all’emanazione di una apposita direttiva; RITENUTO che l’autonomia scolastica e i
processi innovativi e di riforma in atto richiedono un arricchimento e
aggiornamento della professionalità del personale docente con azioni di
formazione da realizzare anche mediante l’incentivazione di forme di
autoaggiornamento differenziate per tipologie, strategie ed obiettivi
specifici e che la personalizzazione dei percorsi formativi consente il
costante processo di crescita professionale del personale della scuola; emana la seguente DIRETTIVA Art.1. - Ambito di intervento. - La presente direttiva definisce, sulla base
del contratto integrativo nazionale sottoscritto in data 5 giugno 2002 i
criteri e le modalità per il rimborso delle spese di autoaggiornamento
sostenute dal personale docente. Per l'anno 2002 sono riconosciute come
attività di autoaggiornamento, ai fini del rimborso delle spese debitamente
documentate, di cui all’articolo 16 della legge 28 dicembre 2001 n. 448
(legge finanziaria 2002), quelle volte a sostenere le esigenze di sviluppo
professionale dei docenti in relazione alle competenze disciplinari,
metodologico-didattiche, organizzative, relazionali e di ricerca, nonché
tutte quelle funzionali alla piena realizzazione del Piano dell’offerta
formativa di ciascuna istituzione scolastica. Art. 2 Risorse finanziarie - Le risorse complessive disponibili per
l’autoaggiornamento del personale docente, secondo quanto previsto
dall’articolo 16 della citata legge n. 448/2001 corrispondono a € 35.000.000,
allocati nel Cap. 1751 del bilancio del Ministero “Fondo per l’integrazione
delle spese di formazione e di aggiornamento del personale”. Le risorse, di cui all’art. 1, sono
assegnate alle istituzioni scolastiche sulla base del numero dei docenti
titolari con contratto a tempo indeterminato e di quelli a contratto a tempo
determinato con incarico annuale nell’a.s. 2002/2003. Art. 3 Tipologie di modalità di
autoaggiornamento - Le
iniziative rimborsabili per iniziative di autoaggiornamento sono riconducibili,
di massima, alle seguenti tipologie : - iniziative di formazione promosse da enti
accreditati o qualificati, ai sensi del D.M. 177/2000;- corsi di
specializzazione universitaria (master, borse di ricerca etc. ); - stages presso aziende; - acquisto di libri e sottoscrizione di
abbonamenti a riviste specializzate; - acquisto di software didattici; - abbonamenti a siti telematici e canoni. Art. 4 - Criteri di rimborso spese - E’ ammesso solo il rimborso delle spese
sostenute nel 2002 debitamente documentate dal docente, a seguito di istanza
indirizzata al Dirigente scolastico della sede di servizio entro il 31
dicembre 2002. Le istituzioni scolastiche provvederanno al
rimborso delle spese debitamente documentate entro sessanta giorni dalla
presentazione della documentazione. A tal fine il Dirigente Scolastico
provvederà ad informare tutti i docenti e ad attivare le procedure di
informazione previste dal contratto nazionale. E’ garantita a ciascun docente una quota
unitaria. Eventuali quote non assegnate saranno
ridistribuite in parti uguali ai docenti che hanno documentato spese
eccedenti la quota unitaria. A norma della legge 14.1.1994, n. 20, la
presente Direttiva sarà trasmessa alla Corte dei Conti per il visto e la
registrazione per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio. IL MINISTRO F.to Letizia Moratti Decreto Ministeriale 3 luglio 2002 relativo al numero dei posti al livello nazionale per l'ammissione alle attività didattiche aggiuntive (800 ore - art. 2 - Decreto Ministeriale 20 febbraio 2002) nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria. VISTA la legge 9 maggio
1989,n. 168, in particolare l’art. 4, e successive modifiche; VISTO il Decreto
Legislativo 30 luglio 1999, n. 300; VISTA la Legge 5 febbraio
1992, n. 104; VISTO il D.M. 26 maggio
1998; VISTA la Legge 19 novembre
1990, n. 341; VISTO il D.I. 24 novembre
1998, n. 460, art. 6; VISTA la Legge 2 agosto
1999, n. 264; VISTO il D.M. 20 febbraio
2002; D E C R E T A: Art. 1 - Limitatamente all’a.a.
2002/2003, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per
l’ammissione alle Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario ai
fini delle attività didattiche aggiuntive di cui al DM 20 febbraio 2002 è
determinato, sul contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n.
4847 ripartito fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce
parte integrante del presente decreto. Art. 2 - Ciascuna Università
dispone l’ammissione alle Scuole per le attività di cui all’art. 1 in base ad
una graduatoria determinata secondo criteri indicati nel bando, nei limiti
dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto e nel rispetto
della indicazione di priorità di cui all’art. 1 comma 2 del D.M. 20 febbraio
2002. Il presente decreto è pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Circolare Ministeriale 8 luglio 2002, n. 77 - Prot. n. 1992/Dip/Segr. - Adeguamento dell'organico alla situazione di fatto In vista dell'imminente inizio delle operazioni di avvio del nuovo anno scolastico, si impartiscono alle SS. LL. le seguenti indicazioni e istruzioni relative a taluni adempimenti di carattere preliminare rispetto all'attivazione delle fasi di cui al contratto collettivo decentrato nazionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA stipulato con le Organizzazioni Sindacali della scuola il 29 maggio 2002. a.
Formazione delle classi Nell'ipotesi in cui nella fase di determinazione dell'organico relativo al personale docente, siano state previste classi con un numero di alunni superiore a quello fissato dal D.M. n. 331/1998 e dal D.I. n. 141/1999 concernente le classi che accolgono alunni portatori di handicap, le SS. LL., su segnalazione motivata dei dirigenti scolastici e sulla base di puntuali riscontri, previa scrupolosa verifica dell'esistenza delle condizioni che garantiscono l'effettiva consistenza degli alunni, potranno autorizzare i dirigenti scolastici a dimensionare tali classi nei limiti previsti dalle disposizioni di cui ai suindicati decreti, comunicando a questo Ministero - Direzione Generale del Personale - Uff. IX - gli incrementi resisi necessari. Con riferimento poi a quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 333/2001 circa l'attivazione da parte dei dirigenti scolastici di classi che dovessero rendersi necessarie per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione dell'organico, si richiama la particolare, diretta attenzione sull'esigenza che tale attivazione sia assunta con provvedimento motivato recante i dati e gli elementi che legittimino il provvedimento stesso e sia comunicata tempestivamente alle SS.LL. oltre che al competente Csa. Sia nella prima ipotesi (autorizzazione delle classi ai sensi del D.M. 331/1998) sia nella seconda ipotesi (attivazione di classi ai sensi della legge n. 333/2001 da parte dei dirigenti scolastici) l'istituzione di ulteriori classi rispetto all'organico dovrà essere comunque accompagnata dall'analisi, per ciascuna scuola, della serie storica degli scostamenti tra il numero degli alunni iscritti e quelli effettivamente frequentanti: ciò al fine di non incorrere in previsioni erronee e di evitare che, con l'inizio delle attività didattiche, la effettiva consistenza degli alunni risulti inferiore alla previsione, con conseguenti aggravi per l'erario dei quali questa Amministrazione è chiamata a rendere conto anche attraverso la diretta responsabilità dei soggetti a vario titolo competenti. In ogni caso gli scostamenti in aumento o in diminuzione degli alunni accertati con l'inizio delle lezioni dovranno essere rilevati dalle SS.LL. e sollecitamente comunicati sia al citato Ufficio IX della Direzione Generale del Personale che al Sistema informativo. b. Posti
di sostegno Per quanto riguarda eventuali posti di sostegno in deroga da istituire ad integrazione di quelli di cui alla tabella E allegata al decreto interministeriale in corso di perfezionamento, si fa riferimento alle disposizioni impartite con circolare ministeriale n. 16 del 19 febbraio 2002 di accompagnamento del predetto decreto. Si richiama, in particolare, l'attenzione sulla necessità che tali posti siano autorizzati dalle SS.LL. entro il mese di luglio e, comunque, in tempo utile per garantire la chiusura delle operazioni entro il 31 dello stesso mese. A tal fine le SS. LL. medesime solleciteranno i dirigenti scolastici affinché le eventuali esigenze di posti in deroga siano tempestivamente rappresentate a codesti Uffici. Solo in via del tutto eccezionale i dirigenti scolastici potranno istituire ulteriori posti conseguenti ad esigenze, non altrimenti esitabili, verificatesi successivamente a tale data, dandone tempestiva e motivata comunicazione a codesti Uffici. Considerato che negli ultimi anni si è verificato un costante, consistente aumento dei posti di sostegno, le SS.LL. vorranno gestire la delicata operazione con la massima cautela verificando che siano state attentamente valutate, oltre all'incremento del numero degli alunni e alla gravità dell'handicap, anche le situazioni organizzative e le risorse professionali disponibili nella scuola. Anche con riguardo al sostegno, ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni portatori di handicap e dei relativi posti dovrà essere comunicata sia a questo Ministero che al Sistema informativo. c. Tempo
pieno e tempo prolungato Le SS.LL. vorranno assicurare la prosecuzione del tempo pieno nella scuola elementare e del tempo prolungato nella scuola media nei confronti degli alunni che ne hanno fruito nell'anno scolastico in corso. Per le classi iniziali, ove non sia stato possibile soddisfare tutte le richieste di tempo pieno o di tempo prolungato, a causa delle limitate disponibilità di organico, i dirigenti scolastici valuteranno la possibilità di far fronte alle esigenze ricorrendo a forme di organizzazione flessibile del tempo scuola e delle risorse, nonché intervenendo con apporti economici aggiuntivi (stanziamenti di cui alla legge n. 440/1997, ecc.). Situazioni meritevoli di considerazione e non gestibili con le soluzioni su accennate potranno essere sottoposte alla valutazione di questo Ministero. d.
Insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare Per quanto concerne la lingua straniera nella scuola elementare, potranno essere attivati ulteriori posti per insegnanti specialisti esclusivamente nel caso in cui la dotazione organica non consenta di garantire la prosecuzione dell'insegnamento già avviato nell'anno in corso. Tali esigenze devono essere rappresentate a questo Ufficio per la necessaria autorizzazione. e.
Centri Territoriali Permanenti In relazione alla limitata disponibilità delle risorse, la dotazione di personale dei Centri Territoriali Permanenti definita nell'organico non potrà subire incrementi se non a condizione che vi sia disponibilità di docenti in esubero non diversamente utilizzabili. f.
Quadro delle disponibilità Le ore di insegnamento che conseguono ad eventuali autorizzazioni di ulteriori classi concorrono, unitamente agli spezzoni residuati dalla determinazione dell'organico di diritto, alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del quadro delle disponibilità, così come previsto dall'art. 4 del citato contratto collettivo decentrato nazionale. Il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare l'orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore. La modifica della composizione della cattedra non comporterà riaggregazione dello spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente. Sempre al fine di predisporre tempestivamente il quadro delle disponibilità in base al quale operare per l'attivazione delle fasi relative all'avvio dell'anno scolastico, le SS.LL. vorranno rappresentare ai dirigenti scolastici l'esigenza di disporre con sollecitudine, ove ne ricorrano le condizioni, gli esoneri o i semi-esoneri dall'insegnamento dei collaboratori. Come previsto dal citato decreto interministeriale sugli organici, è stato costituito presso questo Ministero un Osservatorio permanente con il compito di monitorare, per l'intero arco dell'anno scolastico, le consistenze degli alunni e i relativi riflessi sugli organici. A tal fine è indispensabile non solo che le SS.LL. e i dirigenti scolastici, per la parte di rispettiva competenza, pongano in essere tutti gli interventi atti a definire in termini oggettivi e puntuali l'esatta consistenza delle platee scolastiche e la quantificazione rigorosa delle risorse occorrenti, ma che questo Ministero e il Sistema informativo conoscano tutte le variazioni di organico riguardanti sia il numero degli alunni, che quello delle classi e dei posti eventualmente attivati: ciò al fine di disporre di un quadro preciso delle situazioni e delle dinamiche che caratterizzano le iscrizioni e le frequenze degli alunni nonché degli effetti che ne derivano sulla consistenza e sulle tipologie dei posti. Al riguardo l'Eds, con propria nota tecnica note le modalità di interlocuzione e di intervento, sia da parte degli uffici amministrativi che delle singole istituzioni scolastiche. Con successive disposizioni saranno impartite indicazioni e istruzioni per il conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche da parte dei Dirigenti scolastici qualora gli Uffici provinciali non completino le relative operazioni entro il 31 luglio p.v.. IL CAPO DIPARTIMENTO - Pasquale Capo Nota Ministeriale 8 agosto 2002 prot. n. 2407/Dip/U02 - Avvio dell'anno scolastico 2002/2003 - Funzionamento delle classi Si pregano le SS.LL. di voler fornire urgente riscontro alla nota prot. n. 2040 del 10 luglio u.s. con la quale si chiedevano chiarimenti in ordine al rapporto sottodimensionato docenti/alunni e alle consistenze di organico di talune scuole rientranti nei rispettivi contesti territoriali. Con l'occasione si prega di voler fornire assicurazioni in ordine alle avvenute eliminazioni delle situazioni sopra richiamate qualora non formalmente legittime e giustificate da oggettive ed ineliminabili esigenze. In relazione poi a ricorrenti quesiti rivolti a questo Ministero sulla corretta applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge n. 333/2001, si ritiene di dover fornire le seguenti precisazioni. Giova premettere che il citato comma 1 dispone che le variazioni del numero degli alunni iscritti, apportate nella fase di adeguamento degli organici alle situazioni di fatto, non comportano modifiche del numero delle classi autorizzate in organico dal competente Csa e che il comma 2 prevede che il dirigente scolastico possa disporre incrementi del numero delle classi eventualmente indispensabili in relazione all'aumento degli alunni iscritti. Un'interpretazione strettamente letterale delle norme sopra citate potrebbe indurre a ritenere che, mentre le variazioni in aumento del numero degli alunni possono determinare un incremento di classi rispetto a quelle definite nell'organico, non si debba procedere invece ad alcuna riduzione di classi anche quando il numero degli alunni risulti notevolmente inferiore ai dati e ai parametri fissati delle norme vigenti. Tale interpretazione però, alla luce di un esame più approfondito, non appare sostenibile, considerato che la ratio della citata legge n. 333/2001, finalizzata ad accelerare le operazioni di avvio dell'anno scolastico attraverso la riduzione al minimo indispensabile delle modifiche degli organici, non può comunque confliggere con i principi e con le norme di buona amministrazione e di corretto contenimento della spesa pubblica cui occorre sempre fare riferimento. Per quanto riguarda il sostegno, si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sul fatto che negli ultimi anni si è determinato un costante e consistente aumento degli alunni certificati come portatori di handicap, nonché del numero dei posti attivati nell'organico di diritto. Ciò senza considerare che spesso tali certificazioni sono state rilasciate non in consonanza con i tempi di svolgimento delle operazioni di avvio dell'anno scolastico e di formazione delle classi, con la conseguenza di dover apportare modifiche e deroghe tardive rispetto alle previsioni e alle scansioni delle varie fasi operative. Tale stato di cose, oltre a determinare dispersioni di risorse ed incongruente distribuzione delle stesse, spesso ha prodotto l'effetto di penalizzare proprio i soggetti più esposti e maggiormente bisognosi del sostegno. Al fine di evitare che si ripropongano tali inconvenienti, si impone un impegno congiunto e partecipato di confronto e collaborazione da parte dei soggetti e degli organi a vario titolo competenti e coinvolti nella gestione della delicata materia; impegno che le SS.LL. avranno cura di attivare e sostenere attraverso opportune azioni di raccordo e di sensibilizzazione anche nei confronti delle autorità sanitarie competenti. Giova evidenziare che la certificazione delle Asl, alle quali non è peraltro demandata l'individuazione del numero delle ore necessarie per l'integrazione dell'alunno (concetto questo superato dal disposto dall'art. 40 della legge 449/1997, deve essere completata dal profilo dinamico funzionale e dal Progetto educativo individualizzato. Quest'ultimo, com'è noto, deve recare l'indicazione degli interventi previsti in favore dell'alunno stesso. Tali interventi non debbono risolversi nell'esclusiva attività del docente di sostegno, ma devono coinvolgere l'intero corpo docente; e ciò superando la logica, purtroppo diffusa e ricorrente della delega del problema dell'integrazione al solo insegnante di sostegno con conseguente sostanziale emarginazione dell'alunno rispetto al gruppo classe. Solo così, in attesa di una complessiva, più idonea riconsiderazione e sistemazione dell'intera materia, potrà realizzarsi il coinvolgimento delle professionalità esistenti nella scuola, e potrà evitarsi che l'integrazione si realizzi unicamente nell'ambito delle quantità orario del sostegno. Si pregano, infine, le SS.LL. di richiamare l'attenzione dei dirigenti scolastici sulla necessità che le richieste di nulla osta al trasferimento degli alunni, sia normodotati che disabili, da una scuola all'altra vengano esaminate e valutate con particolare oculatezza, tenendo in puntuale considerazione gli effetti che possono derivarne sulla regolare costituzione e funzionamento delle classi, nonché sulla consistenza degli organici. Principali
riferimenti normativi citati nella nota del 08/08/02 Legge 20 agosto 2001, n. 333 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2001, n. 193) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002 (...) Art. 3. - Formazione delle classi - 1. Le variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione scolastica, verificate nella fase di adeguamento alla situazione di fatto, non comportano modifiche al numero delle classi autorizzate in organico dal dirigente territorialmente competente. Incrementi del numero delle classi, eventualmente indispensabili, sono disposti dal competente dirigente scolastico secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998, e successive integrazioni. 2. I posti e gli spezzoni di orario derivanti dagli incrementi di classe di cui al comma 1 non modificano il numero e la composizione dei posti e delle cattedre, anche costituiti tra più scuole, così come determinate nell'organico di ciascun anno. 3. La formazione di classi di cui al comma 1 è comunicata dal dirigente scolastico al dirigente territorialmente competente entro il 10 luglio di ciascun anno per la copertura, nella fase delle utilizzazioni, dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione all'interno della stessa istituzione scolastica. Nota Ministeriale 2 ottobre 2002 - Prot. n. 4088 - Comunicazione di servizio sulle iniziative di formazione dei docenti curricolari sull’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap. Il processo di integrazione scolastica realizzato in Italia da oltre trent’anni, si fonda sulla assunzione, da parte di tutti i docenti della classe, del progetto di integrazione dell’alunno con handicap e dei suoi compagni. Questo modello, non sempre ha trovato condizioni di piena applicazione, in quanto l’attuazione del progetto di integrazione ha responsabilizzato prevalentemente gli insegnanti specializzati per le attività di sostegno. Tale fenomeno, salvo restando il ruolo insostituibile degli insegnanti di sostegno, rischia di snaturare la stessa più complessiva efficacia dell’integrazione scolastica. In una logica di qualità del sistema di istruzione, il successo dell’integrazione scolastica deve essere, infatti, un aspetto caratterizzante dell’ordinaria programmazione didattica e deve divenire oggetto di verifica e valutazione mediante l’individuazione di indicatori standard di qualità. Occorre, in questa prospettiva, intervenire in modo sistematico per soddisfare le esigenze di informazione e formazione sull’integrazione scolastica con una iniziativa che si rivolga, almeno tendenzialmente, a tutto il personale della scuola (dirigenti scolastici, docenti e personale ATA). In tal senso, del resto, nell’ambito della formazione in ingresso organizzata con l’Indire per i 62.086 docenti neoassunti , tra le proposte dell’ambiente di e-learning integrato, sono stati già previsti specifici moduli formativi sull’integrazione scolastica per tutti i docenti immessi in ruolo. Più in generale, nell’ambito del quadro di innovazione in atto e in itinere è componente rilevante la definizione di interventi individualizzati, mirati alle esigenze specifiche del singolo alunno, che trovano applicazione qualificata e particolare nell’integrazione dell’alunno in situazione di handicap. Per quanto riguarda il personale in servizio, un primo intervento formativo in materia può essere programmato e realizzato nell’ambito degli specifici finanziamenti attribuiti alle scuole con la Direttiva n. 53 del 15 maggio 2002, che individua gli interventi prioritari in relazione ai finanziamenti della L. 18 dicembre 1997 n. 440 e con la stessa Direttiva 74 del 27 giugno 2002 sulla formazione e l’aggiornamento del personale docente e del personale ATA, in coerenza con la più generale programmazione delle azioni formative dell’istituto. In tal senso si ricorda come la citata Direttiva n. 53 del 15 maggio 2002 collochi fra gli interventi prioritari "iniziative volte al potenziamento ed alla qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap(...) promosse dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nell’ambito dei rispettivi piani dell’offerta formativa, definiti ai sensi dell’art. 3 del DPR 8 marzo 1999 n. 275." Si ricorda che in materia sono stati già destinati attraverso la Direzione Generale per l’organizzazione dei servizi nel territorio, i fondi specifici, per l’esercizio finanziario 2001 con la C.M. 139 del 13 settembre 2001 e la nota 186 del 30 aprile 2002, e la C.M. 81 del 17 luglio 2002, per l’esercizio 2002. Tenuto conto che in quest’ultima circolare si prevedono "interventi di formazione per i dirigenti scolastici, per tutto il personale docente e per i collaboratori scolastici al fine di rafforzare l’idea della scuola intesa come comunità educante che si fa carico collegialmente dell’integrazione degli alunni disabili", gli Uffici scolastici regionali, con particolare riferimento al periodo iniziale dell’anno scolastico, sono invitati a promuovere, attivando le sinergie più idonee, nell’ambito della contrattazione decentrata regionale tutte le opportune iniziative di monitoraggio, raccolta e socializzazione delle esperienze migliori, assicurando supporto e consulenza alle scuole singole o in rete. Gli interventi formativi destinati ai docenti curricolari sono programmati nella prospettiva dell’integrazione con la formazione continua degli insegnanti specializzati e valorizzano il patrimonio di esperienze acquisite nella pratica del servizio al fine di migliorare la qualità dell’offerta formativa e gli aspetti pedagogici, didattici e metodologici della programmazione del piano educativo individualizzato dell’alunno con handicap, che deve essere integrata coi piani di studio individuali dei compagni. Non sono esclusi, ove ritenuto necessario, approfondimenti su: - le norme e la cultura dell’integrazione scolastica; - l’analisi e l’interpretazione collegiale della diagnosi funzionale dell’alunno con handicap, ponendo attenzione non solo alle disabilità ma soprattutto alle capacità e potenzialità su cui possano far leva i processi educativi; - la formulazione del profilo dinamico funzionale dell’alunno; - lo sviluppo delle relazioni interistituzionali; - i percorsi formativi mirati al raccordo col mondo del lavoro; - l’elaborazione collegiale del piano educativo individuale (PEI). Gli Uffici scolastici regionali potranno programmare questo primo intervento diffuso, utilizzando anche la quota di finanziamenti messi a loro disposizione dalla Direttiva 74 del 27 giugno 2002. Andranno valorizzate le risorse interne al sistema: gli stessi insegnanti specializzati presenti nella scuola, gli esperti dei centri di documentazione, consulenza e risorse costituiti da molte reti di scuole, gli esperti delle Asl e degli enti locali, gli esperti delle associazioni di disabili e loro familiari, i docenti utilizzati presso i CSA per le problematiche dell’integrazione scolastica, i componenti dei Gruppi di lavoro interistituzionali. L’amministrazione centrale si riserva, nell’ambito delle azioni nazionali, sulla base anche delle indicazioni che verranno fornite dall’Osservatorio permanente per l’integrazione scolastica delle persone in situazione di handicap di cui al D.M. 26 aprile 2002, di realizzare la costruzione di un percorso formativo di e-learning integrato con modalità analoghe a quelle sperimentate per l’anno di formazione dei docenti neoassunti. Un tale processo formativo si inquadra nella logica della formazione permanente in servizio ed è volto a contribuire ad una più vasta diffusione e condivisione di esperienze e riflessioni professionali relative all’integrazione scolastica, che, sotto il profilo metodologico, risulta utile anche al di là dello stesso specifico campo di applicazione. IL CAPO DIPARTIMENTO Pasquale Capo Legge 22 novembre 2002, n. 268 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale. (GU n. 276 del 25-11-2002) La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. - 1. Il decreto-legge 25 settembre 2002, n.
212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca
scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge. 2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato. Decreto legge 25 settembre 2002, n. 212
(Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 226 del 26 settembre 2002) Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed
urgenza di adottare misure per assicurare la razionalizzazione della spesa
nel settore della scuola e la funzionalità delle sedi scolastiche, nonché di
disporre interventi indifferibili, anche di natura finanziaria, nei settori
universitario, della ricerca scientifica e dell'alta formazione artistica e
musicale; Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione
pubblica e per gli affari regionali; Art. 1. - Disposizioni per la
razionalizzazione della spesa nel settore della scuola - 1. I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a
classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli
provinciali, sono tenuti a partecipare ai corsi di riconversione
professionale di cui all'articolo 473 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni
sindacali, sono individuate le categorie di personale in situazione di
soprannumerarietà. In caso di perdurante situazione di soprannumerarietà
dovuta alla mancata partecipazione ai corsi di riconversione ovvero di
partecipazione, con esito negativo, ai corsi medesimi ovvero di mancata
accettazione dell'insegnamento per il quale si è realizzata la riconversione
professionale si applica, nei confronti del personale interessato, l'articolo
33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Il limite di spesa fissato all'articolo
22, comma 7, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è elevato
di 28,411 milioni di euro per l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro per
l'anno 2003. 3. All'onere di 28,411 milioni di euro per
l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro per l'anno 2003, derivante
dall'applicazione del comma 2, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 4. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Art. 2. - Accorpamenti e sdoppiamenti di
classi - 1. L'articolo 3, comma 1, primo periodo,
del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 agosto 2001, n. 333, si interpreta nel senso che si intendono fatti
salvi gli accorpamenti, a norma delle vigenti disposizioni. 2. Non sono ammessi sdoppiamenti di classi
dopo l'inizio dell'anno scolastico. Art. 3. - Finanziamento degli uffici
scolastici regionali - 1.
Al fine di attribuire ai competenti centri di spesa, interessati
all'applicazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica
istruzione in data 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16
del 21 gennaio 2000, le risorse finanziarie per i pagamenti relativi al
subentro nei contratti stipulati dagli enti locali per le funzioni
amministrative, tecniche ed ausiliarie nelle istituzioni scolastiche statali,
gli stanziamenti iscritti nell'ambito dei centri di responsabilità relativi
agli Uffici scolastici regionali dello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2002 e per il
triennio 2002-2004, nelle unità previsionali di base "Strutture
scolastiche", sono incrementati di euro 151.586.000 per l'anno 2002, di
euro 173.424.000 per l'anno 2003 e di euro 135.078.000 a decorrere dall'anno
2004. 2. All'onere derivante dall'applicazione
del comma 1, determinato per l'anno 2002 in euro 151.586.000, per l'anno 2003
in euro 173.424.000 e a decorrere dall'anno 2004 in euro 135.078.000, si
provvede mediante corri-spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 3. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Art. 3-bis. - Definizione della posizione
giuridico-amministrativa di alcune categorie di personale della scuola - 1. Ai fini della definizione della
posizione giuridico-amministrativa del personale del comparto scuola, con
riferimento ai rapporti di impiego instaurati prima dell'entrata in vigore
del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto
il 4 agosto 1995, il rapporto di impiego si intende validamente costituito,
anche in mancanza del provvedimento formale di nomina, ove risulti
documentato dalla lettera di comunicazione dell'avvenuta nomina" Art. 4. - Autorizzazioni di spesa per la
sanatoria di situazioni debitorie delle università, per il diritto allo
studio nelle università non statali e per interventi di edilizia a favore
delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale - 1. Al fine di attribuire alle università le
risorse finanziarie per sanare situazioni debitorie, derivanti dalla
corresponsione di classi e scatti stipendiali al personale docente e
ricercatore, è autorizzata la spesa complessiva di 375 milioni di euro, da
erogare in cinque rate annuali costanti a decorrere dall'anno 2002; allo
stesso fine, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo da
ripartire tra le università sulla base di parametri definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in 75 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Al fine di assicurare l'uniformità di
trattamento sul diritto agli studi universitari agli studenti iscritti alle
università e agli istituti universitari non statali legalmente riconosciuti,
è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, da
destinare alle predette istituzioni. All'onere derivante dall'attuazione del
presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 3. Al fine di consentire la realizzazione
di interventi urgenti di edilizia a favore delle istituzioni di cui
all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è autorizzata la spesa
di 1 milione di euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca. 4. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. 4-bis. All'articolo 4, comma 1, primo
periodo, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, dopo la parola:
"tutorato" sono inserite le seguenti: ", e per progetti
sperimentali e innovativi sul diritto allo studio proposti dalle regioni
mediante programmazione concordata con il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca" Art. 5. - Compensi per soggetti incaricati
della selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca - 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, al fine di consentire la immediata corresponsione di
compensi a componenti di commissioni e comitati, nonché ad esperti,
incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e
progetti di ricerca non conclusi alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ove i rispettivi piani finanziari abbiano previsto spese per
attività istruttorie e di valutazione, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi dei compensi
medesimi. 2. Il decreto di cui al comma 1 si applica
anche ai fini della corresponsione di compensi nelle procedure di selezione e
di valutazione dei programmi e progetti di ricerca successive alla data di
entrata in vigore del presente decreto. La relativa spesa è compresa
nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento di progetti o programmi di
ricerca e comunque per un importo massimo non superiore all'uno per cento dei
predetti fondi. Art. 5-bis. -Sostegno agli investimenti in
ricerca e sviluppo - 1. Al
fine di assicurare la massima efficacia all'attività di sostegno agli
investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese industriali, le risorse
conferite dall'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, pari a 90
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, sono destinate
per le finalità delle forme di intervento disciplinate dallo stesso decreto
legislativo, ivi comprese quelle negoziate attraverso crediti di imposta. Art. 6. - Valenza dei titoli rilasciati
dalle Accademie e dai Conservatori - 1. Allo scopo di determinare il valore e
consentire l'immediato impiego dei titoli rilasciati dalle Accademie di belle
arti, dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte
drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, dai
Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati secondo
l'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore della legge 21
dicembre 1999, n. 508, all'articolo 4 della legge medesima sono apportate le
seguenti modificazioni: a) il comma l è sostituito dal seguente:
"1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1, in
base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della
presente legge ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di
avviamento coreutico,, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso
all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di
specializzazione."; a-bis) il comma 2 è sostituito dal
seguente: "2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino
del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della
musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore
della presente legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento
dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai
corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie,
purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore
e del diploma di conservatorio"; b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1 ivi compresi gli
attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, sono
ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e purché in
possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di
diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 2, comma 5, nonché
ai corsi di laurea specialistica e ai master di primo livello presso le
Università. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui
al comma 1 sono altresì valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le
Università."; c) dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine,
i seguenti: 3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi sono equiparati
alle lauree previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
509, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al
termine dei corsi di avviamento coreutico, conseguiti da coloro che siano in
possesso del diploma di istruzione di secondo grado. 3-ter. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano alle Accademie di belle arti legalmente riconosciute e
agli Istituti musicali pareggiati, limitatamente ai titoli rilasciati al
termine di corsi autorizzati in sede di pareggiamento o di legale
riconoscimento". Art. 7. - Attività di servizio per gli
studenti universitari - 1. Per potenziare i servizi di orientamento
e tutorato e per favorire la formazione culturale degli studenti e promuovere
il diritto allo studio a decorrere dall'anno accademico 2002-2003, le
università promuovono, sostengono e pubblicizzano le attività di servizio
agli studenti iscritti ai propri corsi, svolte da associazioni e cooperative
studentesche e dai collegi universitari legalmente riconosciuti, in
conformità con gli indirizzi di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 2
dicembre 1991, n. 390, ed a quelli indicati nei decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'articolo 4 della medesima
legge, quali, in particolare, le attività di orientamento e tutorato e le
iniziative culturali. 2. Al fine di assicurare il tempestivo
esame dei progetti per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti
universitari, al comma 5 dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n.
338, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:
"All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nominata dal
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in modo da assicurare la rappresentanza
paritetica del predetto Ministero e delle regioni. La spesa derivante dal
funzionamento della commissione è determinata, senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato, per un importo massimo non superiore all'1 per
cento dei fondi di cui al comma 10, allo scopo utilizzando le risorse
previste dal medesimo comma.". 2-bis. In attesa del riordino del Consiglio
nazionale degli studenti universitari i componenti del predetto organo,
nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica del 2 giugno 2000, sono confermati fino alla scadenza del
mandato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491. Per il
rinnovo dello stesso Consiglio l'elettorato attivo e passivo è attribuito
anche agli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica, ai fini
dell'elezione dei ventotto componenti di cui allo stesso articolo 2 del
citato decreto n. 491 del 1997. Art. 7-bis - Adeguamento degli ordinamenti
didattici dei corsi di studio delle università - 1. All'articolo 6, comma 6, della legge 19
ottobre 1999, n. 370, e successive modificazioni, le parole: "entro
trenta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei
mesi" Art. 8. -Entrata in vigore - 1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge. Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare. Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) - (in SO n. 240 alla GU 31 dicembre 2002, n. 305) ESTRATTO Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Articolo 35 - (Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare dal comma 4, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori. In sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole. 2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici in modo da conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2002-2003. Per ciascuno degli anni considerati, detta riduzione non deve essere inferiore al 2 per cento. 3. Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l'ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche. 4. Dall'anno scolastico 2003-2004 il personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola utilizzato presso i distretti scolastici di cui alla parte I, titolo I, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è restituito ai compiti d'istituto. 5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, è sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla commissione di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio. Tale commissione è competente altresì ad effettuare le periodiche visite di controllo disposte dall'autorità scolastica. Il personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale già collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza non si procede al collocamento fuori ruolo. I collocamenti fuori ruolo eventualmente già disposti per detto personale cessano il 31 agosto 2003. 7. Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/ alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 8. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 16, comma 3, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le economie di spesa derivanti dall'applicazione del comma 5 del presente articolo sono destinate ad incrementare le risorse annuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, subordinatamente al conseguimento delle economie medesime. Gli importi di 39 milioni di euro per l'anno 2004, di 58 milioni di euro per l'anno 2005 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, sono destinati ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, previa verifica dell'effettivo conseguimento delle economie derivanti dall'applicazione dei commi 2, 4 e 6. 9. Le istituzioni scolastiche possono deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia, di igiene ambientale e di vigilanza dei locali scolastici e delle loro pertinenze, come previsto dall'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La terziarizzazione dei predetti servizi comporta la indisponibilità dei posti di collaboratore scolastico della dotazione organica dell'istituzione scolastica per la percentuale stabilita con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola per l'anno scolastico 2002- 2003 da ridefinire anche per tenere conto dell'affidamento in appalto del servizio di vigilanza. La indisponibilità dei posti permane per l'intera durata del contratto e non deve determinare posizioni di soprannumerarietà. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accertamento della riduzione delle spese di personale derivante dalla predetta indisponibilità di posti, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio per consentire l'attivazione dei contratti. Circolare Ministeriale 7 marzo 2003, n. 27
- Prot. n. 561/Dip/U02 - Dotazioni
organiche del personale docente per l’anno scolastico 2003/2004 -
Trasmissione schema di decreto interministeriale.
Al fine di garantire il puntuale e ordinato inizio dell'anno scolastico 2003/2004, anche alla luce delle disposizioni introdotte dal decreto legge 25 settembre 2002 n. 212 convertito nella legge 22 novembre 2002 n. 268, dalla legge 28/12/2001 n. 448 (Finanziaria 2002) e dalla legge 27/12/2002 n. 289 (Finanziaria 2003) si rende necessario che codesti Uffici provvedano, con la massima sollecitudine, alla definizione delle dotazioni organiche del personale docente relative al citato anno scolastico; tanto anche nella considerazione che tale adempimento è preliminare rispetto alla scansione delle operazioni e delle fasi relative alla mobilità, alle utilizzazioni e alle nomine del personale stesso. Perché le SS.LL. possano disporre degli elementi e dei dati occorrenti per dare subito avvio alle complesse e laboriose procedure relative alla citata incombenza, si trasmette, con la presente, la bozza del decreto interministeriale da assumere di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Resta inteso, ovviamente, che sarà cura di questo Ministero comunicare alle SS.LL. eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie per effetto di interventi modificativi da parte dei citati organi. In conformità delle prescrizioni normative vigenti, le dotazioni organiche vengono assegnate a livello regionale. Spetterà, pertanto, alle SS.LL. procedere alla ripartizione di tali dotazioni tra le province di rispettiva competenza, prendendo a riferimento gli attuali assetti delle istituzioni e delle platee scolastiche e sulla base dei criteri definiti dal decreto. Le consistenze delle dotazioni organiche regionali sono riportate nelle tabelle allegate al testo succitato. Tali consistenze sono state ridimensionate rispetto a quelle degli organici di diritto dell'anno scolastico 2002/2003 tenendo innanzitutto in considerazione l'effettiva situazione degli alunni risultante dall'organico di fatto, la previsione dell'andamento della popolazione scolastica per l'anno prossimo, nonché dei flussi di scolarità riferiti agli ultimi anni. Inoltre, ai fini del ridimensionamento, sono stati applicati i seguenti criteri: – per la scuola elementare: si è ridotta la quota di organico funzionale in dotazione, non utilizzata per le esigenze di cui al comma 1 dell'art. 26 del D.M. n. 331/1998 (formazione delle classi, costituzione di posti per il sostegno, costituzione di posti per l'insegnamento della lingua straniera), quota riferita, per ciascuna regione, all'anno in corso; – per l'istruzione secondaria: si è soppressa la quota dei posti utilizzati in ciascuna regione per l'istituzione, a norma del decreto ministeriale 3 aprile 2000 n. 105, dell'organico funzionale; si è ricondotto a 18 ore, ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 35, comma 1 della citata legge n. 289/2002, la quantità oraria delle cattedre attualmente costituite con un orario di insegnamento inferiore. Per quel che concerne la scuola materna, al fine di corrispondere alle esigenze delle famiglie e di ridurre il fenomeno delle liste di attesa, è stato confermato, in ciascun ambito regionale, il numero di posti istituiti per l'anno scolastico 2002/2003, nella fase di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto. Per i posti di sostegno, l'organico di diritto è stato rideterminato sulla base del rapporto di un posto ogni 138 alunni, come previsto dalla legge n. 448/1997, e ricondotto nei limiti della dotazione organica di cui alla tabella allegata al D.I. n. 168 del 20/11/2001. Al riguardo, si richiama l'attenzione su quanto previsto dall'art. 35, comma 7, della legge n. 289/2002 che definisce, come destinatari delle attività di sostegno ai fini dell'integrazione scolastica, "gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva". La stessa norma, modificando le disposizioni del D.P.R. 24 febbraio 1994 "atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap", affida l'individuazione e la certificazione dell'handicap ad accertamenti collegiali da effettuarsi secondo modalità e criteri previsti da apposito D.P.C.M. in corso di elaborazione. In merito a tale ultimo aspetto si fa riserva di ulteriori comunicazioni. CRITERI
DI ARTICOLAZIONE DEGLI ORGANICI Circa i criteri di articolazione degli organici si precisa che, fermo restando l'impianto generale definito con D.I. n. 131 del 18/12/2002, il decreto interministeriale introduce alcune modifiche sia per dare attuazione alle prescrizioni dell'art. 35 della legge n. 289/2002, sia per rendere effettivamente raggiungibili gli obiettivi di contenimento fissati dalla legge n. 448/2001. Scuola
materna ed elementare Nessuna modifica viene apportata, per le scuole materna ed elementare, ai criteri fissati con il D.I. n. 131 del 18/12/2002. L'intervento di riduzione è stato operato sulla quota di organico funzionale della scuola elementare non utilizzata per le esigenze di cui al citato comma 1 dell'art. 26 del D.M. n. 331/1998, (formazione delle classi, costituzione di posti di sostegno, costituzione di posti per l'insegnamento della lingua straniera), ed è stato effettuato con criteri di proporzionalità rispetto alle consistenze complessive di ciascuna realtà regionale. Per quanto riguarda l'insegnamento della lingua straniera nelle prime due classi della scuola elementare, si fa riserva di ulteriori istruzioni e indicazioni, anche in relazione ai prevedibili effetti del provvedimento di legge "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione". Analoga riserva si ritiene di dover formulare in ordine ad eventuali revisioni delle quantità organiche relative alla prima classe dell'istruzione primaria, in dipendenza dell'eventuale ammissione degli alunni alla frequenza anticipata. Istruzione
secondaria di I e di II grado Per l'organico delle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado sono introdotte le seguenti innovazioni e modifiche: riconduzione a 18 ore settimanali delle cattedre costituite con orario inferiore a quello obbligatorio di insegnamento, salvaguardando l'unitarietà dell'insegnamento di ciascuna disciplina. Stante quanto precisato al riguardo dalla citata legge Finanziaria, la norma viene applicata nei limiti in cui non si determinino situazioni di soprannumerarietà, ad eccezione delle titolarità sulle cattedre costituite tra più scuole sulle quali la possibilità di mantenimento della titolarità va accertata una volta soddisfatte le esigenze di completamento a 18 ore delle cattedre interne. I posti
acquisiti al Sistema informativo al solo fine di salvaguardare le titolarità
non sono disponibili per le operazioni di mobilità. Per la scuola media di 1°
grado, atteso che le cattedre di orario inferiore alle 18 ore sono in linea
di massima presenti nelle scuole con classi funzionanti a tempo
prolungato, al fine di garantire gli spazi di flessibilità che tale forma di
organizzazione scolastica richiede, la riconduzione a 18 ore è operata solo
se sia possibile utilizzare eventuali spezzoni residui dopo la formazione
delle cattedre interne. Riconduzione
nella configurazione ordinamentale della dotazione organica delle scuole che
hanno attivato l'organico funzionale indipendentemente dalla presenza di
docenti titolari. Per quanto riguarda la formazione delle classi, fermi restando i limiti massimi previsti dal D.M. n. 331/1998, viene modificato il comma 4 dell'art. 18 del citato D.M. n. 331/1998 nel senso che il numero minimo di alunni (20) per l'istituzione della prima classe di sezione staccata, scuola coordinata, sezione di diverso indirizzo e specializzazione funzionanti con un solo corso è invalicabile, e pertanto non può subire deroghe. Le prime classi non possono essere articolate in gruppi di alunni di diversi indirizzi di studio. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione non sia sufficiente per la costituzione di una prima classe, il competente consiglio d'istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio della stessa scuola, ferma restando la possibilità degli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l'indirizzo o la "sperimentazione" richiesti. Le predette disposizioni hanno lo scopo di evitare dispersione di risorse e l'attivazione di indirizzi di studio anemici che non garantiscano, per gli anni successivi, il funzionamento di classi con un sufficiente numero di alunni. Sempre con riferimento all'istruzione secondaria di II grado si ritiene di dover evidenziare che l'eventuale istituzione di nuovi indirizzi di studio, ferma restando l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia, non potrà comunque comportare incremento del numero dei posti complessivamente assegnati. Educazione
degli adulti Per quanto concerne i Centri territoriali permanenti, le relative consistenze di organico non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2002/2003. Ciò anche in previsione di una revisione e di una disciplina aggiornata della materia. Rimane ferma, ovviamente, l'esigenza di puntuali e attente verifiche da parte delle SS.LL. volte a stabilire se le consistenze stesse, in relazione all'andamento delle effettive frequenze, debbano subire riduzioni. Situazioni
di fatto Per quanto riguarda le situazioni di fatto, la legge n. 268 del 22/11/2002, come è noto, ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 3, 1° comma, della legge 20/8/2001 n. 333. Il citato primo comma va pertanto applicato nel senso che i dirigenti scolastici, nella fase di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto, possono disporre incrementi del numero delle classi assolutamente indispensabili nel caso in cui si registri un numero di alunni superiore a quello previsto nell'organico di diritto, e tale da legittimare gli incrementi stessi, ma sono anche tenuti ad operare i necessari accorpamenti di classi qualora il numero degli alunni iscritti risulti inferiore alle previsioni e non più rispondente ai parametri fissati dal D.M. n. 331/1998. Poiché la corrispondenza tra la previsione dell'organico di diritto e la situazione di fatto costituisce il presupposto essenziale per la corretta e razionale gestione delle risorse, nonché per il tempestivo avvio dell'anno scolastico, si richiama la responsabilità dei dirigenti scolastici, cui sono affidate le proposte per la formazione delle classi e la definizione degli organici, affinché le previsioni siano improntate alla massima oculatezza, avendo cura di tenere in considerazione la serie storica dei flussi di scolarità, delle ripetenze e dei tassi di passaggio, nonché di valutare i contesti e le aree di riferimento e le variabili che concorrono alla determinazione delle platee scolastiche. Al riguardo si richiama, poi, l'attenzione sulla necessità di un'attenta gestione del fenomeno delle richieste di nulla-osta per il passaggio da un'istituzione scolastica all'altra, che spesso determina, da una parte, il mantenimento di classi ingiustificatamente anemiche, dall'altra, la formazione di un numero di classi superiore a quello previsto nell'organico di diritto. Sulla materia si richiama, parimenti, la responsabilità degli Uffici regionali i quali valuteranno puntualmente le proposte dei dirigenti scolastici, anche nell'ottica complessiva delle disponibilità delle risorse. Sempre per effetto della citata legge n. 268/2002 è fatto divieto di sdoppiamento e di istituzione di nuove classi dopo il 1° settembre, anche in presenza di eventuali incrementi tardivi di alunni. La stessa legge Finanziaria n. 289/2002 dispone inoltre che la necessità di istituire posti di sostegno in deroga debba essere valutata dal competente Direttore regionale che provvede alle necessarie autorizzazioni. Verifiche
e monitoraggio Gli Uffici
regionali, al fine di poter disporre in ogni momento di un quadro chiaro e
aggiornato delle situazioni, che consenta di valutare l'impiego razionale e
oculato delle risorse, nel rispetto dei contingenti di posti assegnati,
effettueranno un costante monitoraggio delle operazioni e delle fasi volte
alla determinazione degli organici. I medesimi Uffici cureranno, inoltre, il
monitoraggio delle attività di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul
puntuale e tempestivo espletamento delle stesse e verificando che gli
incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei limiti
delle effettive necessità. Ai fini di cui sopra, le SS.LL. vorranno
costituire un'apposita struttura permanente, corrispondente all'analoga
struttura istituita e funzionante presso questo Ministero, avendo cura di
segnalare a questo Dipartimento (n. fax 0658492848 - e-mail dpst.staff.uff2@istruzione.it)
e alla Direzione Generale del Personale (n. fax 0658492997 - e-mail
eugenia.volpe@istruzione.it) il nominativo, il numero di telefono e
l'indirizzo di posta elettronica del dirigente o del funzionario di
riferimento. IL CAPO DIPARTIMENTO - Pasquale Capo - Decreto Interministeriale - (bozza del 7 marzo 2003) - Disposizioni sulla determinazione degli Organici del Personale Docente per l’anno scolastico 2003/2004 Il
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297; Visti l'articolo 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nonché l'articolo 26 del decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331, e l'articolo 1 del decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 200 riguardanti l'organico funzionale rispettivamente della scuola elementare e materna; Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che ha previsto l'attribuzione dell'autonomia scolastica alle scuole ed istituti di ogni ordine e grado; Visti l'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e l'articolo 26, comma 16, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 concernenti l'assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni portatori di handicap; Vista la legge 20 gennaio 1999 n. 9 contenente disposizioni per l'elevamento dell'obbligo di istruzione; Vista la legge 2 agosto 2001 n. 333, di conversione del decreto legge 3 luglio 2001 n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002; Vista la legge 28 dicembre 2001 n. 488, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"; Vista la legge 22 novembre 2002 n. 268, di conversione del decreto legislativo 25 settembre 2002 n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'Università, la Ricerca scientifica e tecnologica e l'Alta Formazione artistica e musicale; Vista la legge 27 dicembre 2002 n. 289, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"; Visti i decreti ministeriali 15 marzo 1997 n. 176 e 6 agosto 1999 n. 200 nelle parti relative ai parametri minimi contemplati per il funzionamento dei convitti e degli educandati dello Stato, nonché alla definizione degli organici del personale educativo; Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1999 n. 141 recante norme sulla formazione delle classi con alunni in situazione di handicap; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000 n. 347 contenente norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione; Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2000 n. 105 concernente l'istituzione dell'organico funzionale in un campione di scuole di istruzione secondaria di I e II grado; Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000 n. 234 recante norme in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche; Vista la circolare ministeriale prot. n. 3462 del 20 dicembre 2002 riguardante le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado; Considerato che, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 della citata legge 28 dicembre 2001 n. 488, "Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente e alla sua ripartizione su base regionale"; Informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola; Preso atto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, rispettivamente, nelle sedute del .............. e del ..............; DECRETA Art. 1 - Consistenza dotazioni - 1. Le consistenze delle dotazioni organiche regionali per l'anno scolastico 2003/2004 sono quelle riportate nelle allegate tabelle "A", "B", "C", "D" e "E", costituenti parte integrante del presente provvedimento. Tali consistenze, definite in base alla previsione dell'entità della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap, tengono conto del grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, delle condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realtà. 2. Le dotazioni di cui al comma 1 sono determinate, altresì, in relazione alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi, nonché, per la scuola elementare e la scuola materna, alla configurazione degli organici funzionali, così come previsto rispettivamente dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e dal decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 200, e alla necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni di disagio. 3. Relativamente all'istruzione secondaria, le predette dotazioni organiche sono determinate anche con riguardo alle entità orarie dei curricoli relativi ad ogni ordine e grado di scuola, alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche. 4. I Direttori regionali acquisiscono i dati e gli elementi utili relativi all'andamento della popolazione scolastica nelle realtà territoriali di propria competenza, anche attraverso la costituzione di appositi organismi di rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono conferenze di servizio e momenti di confronto e di consultazione con la partecipazione dei responsabili dei Csa e dei dirigenti scolastici, finalizzati ad un approfondimento puntuale ed esaustivo della materia, all'individuazione e definizione degli aspetti e delle situazioni problematiche, nonché ad una verifica puntuale degli adempimenti posti in essere dai citati dirigenti. Art. 2 - Dotazioni provinciali - 1. I Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali, informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente Contratto Collettivo Nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza. L'assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle stesse risorse, in conformità di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle zone montane e alle piccole isole. 2. I Direttori Generali regionali, previa informativa alle organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione, nonché disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di particolare rilevanza didattica e/o sociale, l'accantonamento di un'aliquota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate. 3. Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali, nel limite dell'organico regionale assegnato. A tal fine, i dirigenti scolastici rappresentano, adeguatamente motivandole, al Direttore Generale regionale le esigenze definite nel Piano dell'offerta formativa e ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a rigorosi criteri di razionalità e di contenimento della spesa e procurando che, sulla base dell'andamento della popolazione scolastica negli ultimi anni e degli elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle reali esigenze e non presenti significativi scostamenti. 4. I Direttori Generali regionali assicurano il rispetto dei contingenti definiti nelle tabelle allegate intervenendo direttamente nelle operazioni di definizione delle consistenze di organico ed effettuando puntuali controlli in ordine alle proposte formulate dai dirigenti scolastici. Art. 3 - Insegnamento della lingua straniera nell'istruzione primaria - 1. L'insegnamento della lingua straniera è assicurato, prioritariamente, nell'ambito delle dotazioni organiche, nelle classi del secondo ciclo della scuola elementare. I dirigenti scolastici, in conformità delle disposizioni contenute nell'articolo 22, comma 5, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, utilizzano i docenti specializzati in servizio nella scuola. In via subordinata possono essere attivati ulteriori posti da finalizzare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 28 giugno 1991, alla diffusione di tale insegnamento in ragione di sei o sette classi per ciascun insegnante elementare specialista. Art. 4 - Istruzione secondaria - 1. Al fine della piena valorizzazione dell'autonomia e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese le eventuali sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali, nonché di quelle connesse all'integrazione degli alunni portatori di handicap. 2. Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. In sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione qualora, nelle singole istituzioni scolastiche non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, fatta eccezione per le cattedre costituite tra più scuole per le quali la possibilità di salvaguardare la titolarità va accertata una volta soddisfatte le esigenze di completamento a 18 ore delle cattedre interne. I posti costituiti ai soli fini della salvaguardia delle titolarità non sono disponibili per le operazioni di mobilità. Nelle scuole medie di 1° grado le cattedre sono ricondotte a 18 ore nei limiti in cui sia possibile utilizzare eventuali spezzoni residui dopo la formazione delle cattedre interne. 3. Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede principale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi della stessa scuola. In presenza di docente titolare su una delle sedi sopraindicate, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di più titolari, la titolarità è assegnata sull'una o sull'altra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, alla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari. 4. Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica. 5. Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, si procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in vigore. 6. Prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, i dirigenti scolastici, fatte salve le priorità indicate ai commi precedenti, attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione, con il loro consenso, ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario obbligatorio, fino ad un massimo di 24 ore settimanali. 7. In relazione alla disposizione dell'articolo 4, comma 7 del decreto interministeriale n. 131 del 18 agosto 2002 che ha disapplicato, dall'anno scolastico 2002/2003, le norme di cui al decreto 3 aprile 2000 n. 105, concernente l'attuazione dell'organico funzionale in un numero limitato di istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado, la dotazione organica delle scuole interessate viene ricondotta nella configurazione ordinamentale indipendentemente dalla presenza di docenti titolari. Art. 5 - Formazione delle classi nelle scuole di istruzione secondaria di II grado - 1. Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione anche sperimentali funzionanti con un solo corso sono costituite con un numero di alunni non inferiore a 20. 2. Le prime classi non possono essere articolate in gruppi di studio di diversi indirizzi ancorché in presenza di progetti di modificazione "sperimentale" ovvero di innovazione degli ordinamenti didattici. 3. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione ad alcune sezioni sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente consiglio d'istituto stabilisce i criteri di ridistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la possibilità degli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzioni la sezione, l'indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti. 4. Le classi intermedie vanno accorpate ove si preveda che funzioneranno con un numero di alunni inferiore alla media indicata dal decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331; parimenti si procede all'accorpamento delle classi finali qualora se ne preveda il funzionamento con un numero esiguo di alunni, avendo comunque cura di non frazionare il gruppo classe. 5. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni dei decreti ministeriali n. 331/1998 e n. 141/1999. Art. 6 - Dotazione organica dei Centri territoriali permanenti - 1. In attesa di una disciplina aggiornata della materia, la dotazione organica che a livello regionale è assegnata ai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta non può essere superiore a quella dell'organico di diritto relativo all'anno scolastico 2002/2003. Art. 7 - Sezioni ospedaliere - 1. Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell'istruzione secondaria superiore, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all'art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le ulteriori aree di indirizzo, è effettuata esclusivamente nella fase di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto. Art. 8 - Dotazione organica di sostegno - 1. La dotazione organica dei posti di sostegno per l'integrazione degli alunni portatori di handicap è determinata secondo le entità riportate nella tabella E costituente parte integrante del presente provvedimento. 2. I Direttori Generali regionali determinano la dotazione organica per ciascun grado di istruzione, definendo l'organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nella colonna A della tabella E. 3. Nell'ambito dei contingenti assegnati i Direttori Generali regionali assicurano la distribuzione degli insegnanti di sostegno, correlata all'effettiva presenza di alunni portatori di handicap. 4. Sulle ulteriori disponibilità corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione complessiva e quelli di cui al comma 2, nonché sui posti attivati in deroga ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'articolo 26, comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. Art. 9 - Organizzazione didattica - 1. Nell'ambito delle risorse complessivamente assegnate i dirigenti scolastici, col responsabile coinvolgimento delle varie componenti scolastiche, adottano le soluzioni organizzative più idonee a creare le condizioni per l'impiego ottimale delle risorse stesse, avvalendosi degli strumenti offerti dall'autonomia scolastica, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275. Art. 10 - Istituzioni educative - 1. Per effetto di quanto contemplato dall'articolo 4/ter della legge 20 agosto 2001 n. 333, concernente l'unificazione dei ruoli provinciali del personale educativo maschile e femminile, la consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili, nonché delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali è determinata con riguardo alla somma del numero dei convittori e delle convittrici, nonché al numero complessivo dei semiconvittori e delle semiconvittrici. 2. Entro il limite massimo di personale determinato per effetto del conteggio di cui al comma 1, i competenti dirigenti delle istituzioni scolastiche educative definiscono la ripartizione dei posti da assegnare distintamente al personale educativo maschile e a quello femminile. 3. Le dotazioni organiche degli istitutori e delle istitutrici sono determinate rapportando il totale dei convittori e delle convittrici ed il totale dei semiconvittori e delle semiconvittrici, di cui al comma 1, ai sottoelencati parametri: 1) in presenza di convittori e/o convittrici a) con almeno trenta convittori: cinque posti b) con almeno trenta convittrici: cinque posti; c) per ogni ulteriore gruppo di otto convittori e/o convittrici: un posto; d) per ogni gruppo ulteriore di sedici semiconvittori e/o semiconvittrici: un posto; e) con almeno venti convittori o convittrici ed almeno trenta semiconvittori e/o semiconvittrici: sei posti; f) per ogni gruppo di ottanta convittori e/o convittrici: è aggiunto un posto oltre quelli di cui alla lettera c). 2) in
assenza di convittori e/o convittrici a) con almeno cinquanta semiconvittori e/o semiconvittrici: quattro posti; b) per ogni gruppo ulteriore di sedici semiconvittori e/o semiconvittrici: un posto. 4. Qualora l'istituzione educativa sia unica in ambito regionale, i posti di istitutore o istitutrice possono essere assegnati anche in deroga al numero dei convittori e delle convittrici stabilito ai punti 1a), 1b) e 2a). Per quel che concerne la fattispecie di cui al punto 2a), la dotazione organica è costituita esclusivamente da un'unità di personale educativo per ogni gruppo di sedici semiconvittori e/o semiconvittrici. 5. Per le istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti che non beneficiano della deroga prevista al punto precedente le dotazioni organiche sono raddoppiate. Art. 11 - Gestione delle situazioni di fatto - 1. Ai sensi della legge 2 agosto 2001 n. 333, i dirigenti scolastici possono disporre, con apposito provvedimento motivato, incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del numero degli alunni, da valutare secondo la normativa in vigore e, in particolare, secondo i criteri ed i parametri di cui al D.M. 24 luglio 1998, n. 331 come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 3 giugno 1999 n. 141, dal decreto interministeriale 18 dicembre 2002 n. 131 e dal presente decreto 2. Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i medesimi dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione degli alunni rispetto alla previsione, procedono all'accorpamento delle classi secondo le disposizioni citate nel precedente comma. 3. Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi dopo l'inizio dell'anno scolastico. 4. Le variazioni di cui al comma 1 sono comunicate immediatamente e comunque non oltre il 10 luglio al competente Direttore regionale. 5. Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attività inerenti ai corsi di istruzione per adulti previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1977 n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono essere attivati in presenza di personale in esubero che non possa essere utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili fino al termine delle attività didattiche. 6. L'istituzione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, è autorizzata, tenuto anche conto del disposto dell'articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, dal Direttore Generale regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992. Art. 12 - Verifica e monitoraggio - 1. Gli Uffici regionali effettuano il monitoraggio in itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto al fine di assicurare la rispondenza delle dotazioni stesse con gli obiettivi formativi nel rispetto dei contingenti di posti assegnati. I medesimi Uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi delle classi e dei posti, compresi quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti delle effettive inderogabili necessità. 2. L'apposita struttura istituita presso l'Amministrazione centrale assicura la verifica costante dell'andamento delle operazioni anche sotto il profilo dell'incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della normativa regolante la materia. Un'analoga struttura è costituita presso ciascuno degli Uffici scolastici regionali. Art. 13 - Scuole di lingua slovena - 1. Con proprio decreto il Direttore Generale dell'Ufficio regionale del Friuli-Venezia Giulia definisce le dotazioni organiche provinciali degli istituti e scuole di lingua slovena nei limiti delle dotazioni regionali. Art. 14 - Oneri finanziari - 1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle "A", "B", "C" "D" e "E" gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca Il Ministro dell'economia e delle finanze TABELLA
A - SCUOLA DELL'INFANZIA
TABELLA B - SCUOLA
ELEMENTARE
TABELLA C - SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO
TABELLA D - SCUOLA
SECONDARIA DI II GRADO
TABELLA E - SOSTEGNO
TABELLA DI RIEPILOGO
Legge 28 marzo 2003, n. 53 - Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
la seguente legge: Art. 1. - (Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale) - 1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale. 2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (1), e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997. 3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno: a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche; b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico; c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti; d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti; e) della valorizzazione professionale del personale docente; f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale; g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti; h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA); i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione; l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti; m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica. 4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e all'articolo 4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore. _____________________________ (1) Il testo dell'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, recante: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano
ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali", così
recita: "Art. 8
(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le
materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La
Conferenza Stato-città ed autonomie locali è
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o
dal Ministro per gli affari
regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro delle finanze,
il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il
presidente dell'Unione province
d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici
sindaci designati dall'ANCI e sei
presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art.
17 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Alle riunioni possono essere invitati
altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La
Conferenza Stato-città ed autonomie locali è
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o
qualora ne faccia richiesta il
presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La
Conferenza unificata di cui al comma 1 è
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, su sua
delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.". Art. 2. - (Sistema educativo di istruzione e di formazione) - 1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea; b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea; c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione (1) e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (2), e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (3). La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione 84), nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (5), e successive modificazioni. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (6), e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6, della presente legge; d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale; e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative; f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale; g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore; h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (7); i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza; i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore; l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali. ________________________________ (1) Si ritiene opportuno
riportare, per intero, gli articoli
117 e 118 della Costituzione: "Art.
117. - La potestà legislativa è esercitata
dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli
derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi
internazionali. Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti
materie: a) politica
estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei
cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea; b)
immigrazione; c) rapporti
tra la Repubblica e le confessioni
religiose; d) difesa e
Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta,
tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato;
perequazione delle risorse
finanziarie; f) organi
dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento
e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine
pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale; i)
cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione
e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa; m)
determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale; n) norme
generali sull'istruzione; o) previdenza
sociale; p)
legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane; q) dogane,
protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale; r) pesi,
misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e
locale; opere dell'ingegno; s) tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali. Sono materie
di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero;
tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e
sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del
territorio; porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia; previdenza
complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei
beni culturali e ambientali e
promozione e organizzazione di attività
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di
credito fondiario e agrario a
carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle regioni la potestà legislativa
in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla
legislazione dello Stato. Le regioni
e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli
atti normativi comunitari e
provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello
Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà
regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta
alle regioni in ogni altra materia. I
comuni, le province e le città
metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni loro
attribuite. Le leggi
regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e
promuovono la parità di accesso tra
donne e uomini alle cariche elettive. La legge
regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di
organi comuni. Nelle materie
di sua competenza la regione può
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le
forme disciplinati da leggi dello
Stato.". "Art.
118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città
metropolitane, regioni e Stato, sulla
base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.
I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative
proprie e di quelle conferite con
legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze. La legge
statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'art. 117, e
disciplina inoltre forme di intesa e
coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali. Stato,
regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività
di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà.". (2) La legge 23 agosto 1988, n.
400, reca: "Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Il testo
dell'art. 17, comma 2, così recita: "2. Con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle
materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio
della potestà regolamentare del
Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in
vigore delle norme
regolamentari.". (3) La legge 5 febbraio 1992,
n. 104, reca: "Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"". In
particolare l'integrazione scolastica
delle persone in situazione di handicap è
oggetto degli articoli: 12 (diritto
all'educazione e all'istruzione); 13
(integrazione scolastica); 14 (modalità
di attuazione dell'integrazione); 15 (gruppi di
lavoro per l'integrazione scolastica); 16
(valutazione del rendimento e prove d'esame); 17 (formazione
professionale). (4) L'art. 34 della
Costituzione così recita: "Art. 34
(La scuola è aperta a tutti). - L'istruzione
inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi hanno
diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica
rende effettivo questo diritto con borse
di studio assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per
concorso."." (5) La legge 17 maggio 1999, n.
144, reca: "Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni
per il riordino degli enti
previdenziali"". L'art. 68 così recita: "Art. 68
(Obbligo di frequenza di attività formative). - 1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando
le disposizioni vigenti per quanto
riguarda l'adempimento e l'assolvimento
dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente istituito, a decorrere dall'anno
1999-2000, l'obbligo di frequenza di
attività formative fino al compimento del
diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione
e formazione: a) nel sistema
di istruzione scolastica; b) nel sistema
della formazione professionale di
competenza regionale; c)
nell'esercizio dell'apprendistato. 2. L'obbligo
di cui al comma 1 si intende comunque
assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica
professionale. Le competenze
certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da
un sistema all'altro. 3. I servizi
per l'impiego decentrati organizzano, per
le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto
l'obbligo scolastico e predispongono
le relative iniziative di orientamento. 4. Agli oneri
derivanti dall'intervento di cui al comma
1 si provvede: a) a carico
del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, per i seguenti importi: lire
200 miliardi per l'anno 1999, lire
430 miliardi per il 2000, lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere
dall'anno 2002; b) a carico
del Fondo di cui all'art. 4 della legge
18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi
per l'anno 2001 e fino a lire 190
miliardi a decorrere dall'anno 2002. A
decorrere dall'anno 2000, per la finalità di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si
provvede ai sensi dell'art. 11, comma
3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. 5. Con
regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, su proposta dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale,
della pubblica istruzione e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari e della Conferenza unificata
di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a
livello nazionale, sono stabiliti i
tempi e le modalità di attuazione del
presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e
sono regolate le relazioni tra
l'obbligo di istruzione e l'obbligo di
formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti
formativi e della loro certificazione
e di ripartizione delle risorse di cui al
comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma
1. In attesa dell'emanazione del
predetto regolamento, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui
al comma 4, lettera a), una quota
fino a lire 200 miliardi, per l'anno
1999, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre
il compimento del diciottesimo anno
di età, secondo le modalità di cui
all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette risorse possono essere altresì destinate
al sostegno ed alla valorizzazione di
progetti sperimentali in atto, di
formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilità con le disposizioni previste
dall'art. 16 della citata legge n.
196 del 1997. Alle finalità di cui ai
commi l e 2 la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite e alle
funzioni da esse esercitate in
materia di istruzione, formazione
professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle
relative norme di attuazione. Per
l'esercizio di tali competenze e funzioni
le risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e
alle province autonome di Trento e di
Bolzano.". (6) Il decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, reca:
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali."". Per il
testo dell'art. 8 si rinvia alle note all'art. 1. (7) La legge 17 maggio 1999, n.
144, reca: "Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni
per il riordino degli enti
previdenziali". L'art. 69 così recita: "Art. 69
(Istruzione e formazione tecnica superiore). - 1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti,
occupati e non occupati, nell'ambito
del sistema di formazione integrata
superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al
quale si accede di norma con il
possesso del diploma di scuola secondaria
superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e
della previdenza sociale e
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono definiti le condizioni di
accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che
non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi
percorsi dell'IFTS, le modalità che
favoriscono l'integrazione tra i sistemi
formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e
titoli; con il medesimo decreto sono
altresì definiti i crediti formativi
che vi si acquisiscono e le modalità della loro certificazione e utilizzazione, a norma
dell'art. 142, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n 112. 2. Le regioni
programmano l'istituzione dei corsi
dell'IFTS, che sono realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi
formativi, sulla base di linee guida
definite d'intesa tra i Ministri della
pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, la
Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito
comitato nazionale. Alla
progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono
università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione
professionale accreditati ai sensi
dell'art. 17 della legge 24 giugno
1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile. 3. La
certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite
secondo un modello allegato alle
linee guida di cui al comma 2, è
valida in ambito nazionale. 4. Gli
interventi di cui al presente articolo sono
programmabili a valere sul Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti
delle risorse preordinate allo scopo
dal Ministero della pubblica
istruzione, nonché sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie
disponibilità di bilancio. Possono
concorrere allo scopo anche altre risorse
pubbliche e private. Alle finalità di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le
province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono, in relazione alle
competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e
dalle relative norme di attuazione; a
tal fine accedono al Fondo di cui al
presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da essi istituiti è valida in ambito
nazionale."." Art. 3. - Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione) - 1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità; b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto; c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno. Art. 4. - (Alternanza scuola-lavoro) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (1), al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (2), sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi; b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale; c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente. 2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente. _______________________________ (1) La legge 24 giugno 1997, n.
196, reca: "Norme in materia di
promozione dell'occupazione." L'art. 18 così recita: "Art. 18
(Tirocini formativi e di orientamento). - 1.
Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro, attraverso
iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo
scolastico ai sensi della legge 31
dicembre 1962, n. 1859, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione, dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, da
adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove
mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, disposizioni nel
rispetto dei seguenti principi e criteri generali: a) possibilità
di promozione delle iniziative, nei
limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti
bilaterali e delle associazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti
privati non aventi scopo di lucro, in
possesso degli specifici requisiti
preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime
e in particolare: agenzie regionali
per l'impiego e uffici periferici del
Ministero del lavoro e della previdenza
sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche non statali che
rilascino titoli di studio con valore
legale; centri pubblici di formazione e/o
orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi
dell'art. 5 della legge 21 dicembre
1978, n. 845; comunità terapeutiche enti
ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
servizi di inserimento lavorativo per
disabili gestiti da enti pubblici
delegati dalla regione; b) attuazione
delle iniziative nell'ambito di
progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi
operativi quadro predisposti dalle
regioni, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale; c) svolgimento
dei tirocini sulla base di apposite
convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e
privati; d) previsione
della durata dei rapporti non
costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in
caso di soggetti portatori di
handicap, da modulare in funzione della
specificità dei diversi tipi di utenti; e) obbligo da
parte dei soggetti promotori di
assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) e per la responsabilità
civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle
attività; nel caso in cui i soggetti
promotori siano le agenzie regionali
per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il
datore di lavoro ospitante può
stipulare la predetta convenzione con
l'INAIL direttamente e a proprio carico; f)
attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma l da
utilizzare, ove debitamente
certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro; g) possibilità
di ammissione, secondo modalità e
criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti
delle risorse finanziarie preordinate
allo scopo nell'ambito del Fondo di
cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, al rimborso
totale o parziale degli oneri
finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei
giovani del Mezzogiorno presso
imprese di regioni diverse da quelle
operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri
relativi alla spesa sostenuta
dall'impresa per il vitto e l'alloggio del
tirocinante; h)
abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti; i)
computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1963, n. 482, e successive modificazioni, purchè
gli stessi tirocini siano oggetto di
convenzione ai sensi degli articoli 5
e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
siano finalizzati all'occupazione.". (2) Il decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, reca:
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,
per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali.". Per il testo dell'art.
8, si rinvia alle note all'art. 1. Art. 5. - (Formazione degli insegnanti) - 1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 (1), e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche; b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (2), anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (3), sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero; c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei; d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche; f) le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative. 2. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (4), relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo. . 3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998 (5), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 (6), nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341(7), valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (8), e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: "I concorsi hanno funzione abilitante" sono soppresse. _____________________________ (1) La legge 2 agosto 1999, n.
264, reca: "Norme in materia di
accessi ai corsi universitari"." L'art. 1, comma 1, così recita: "1. Sono
programmati a livello nazionale gli accessi: a) ai corsi di
laurea in medicina e chirurgia, in
medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, ai corsi di laurea
specialistica delle professioni
sanitarie, nonché ai corsi di diploma
universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'art. 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni, concernenti la
formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'art.
6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione
europea che determinano standard
formativi tali da richiedere il
possesso di specifici requisiti; b) ai corsi di
laurea in scienza della formazione
primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui,
rispettivamente, all'art. 3, comma 2,
e all'art. 4, comma 2, della legge 19
novembre 1990, n. 341; c) ai corsi di
formazione specialistica dei medici,
disciplinati ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; d) alle scuole
di specializzazione per le professioni
legali, disciplinate ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398; e) ai corsi
universitari di nuova istituzione o
attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema
universitario, per un numero di anni
corrispondente alla durata legale del
corso."." (2) La legge 15 maggio 1997, n.
127, reca: "Misure urgenti per
lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo". L'art.
17, comma 95, così recita: "95.
L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art.
11, commi 1 e 2, della legge 19
novembre 1990, n. 341, in conformità a
criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il
Consiglio universitario nazionale e
le Commissioni parlamentari
competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di
concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i
quali il medesimo concerto è previsto
alla data di entrata in vigore della
presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì: a) con
riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche
eventualmente comprensiva del
percorso formativo già svolto, l'eventuale
serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo
conto degli sbocchi occupazionali e
della spendibilità a livello internazionale,
nonché la previsione di nuove tipologie di
corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli
articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma
1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998,
n. 178, in corrispondenza di attività
didattiche di base, specialistiche,
di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente; b) modalità e
strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli
studi, anche attraverso l'utilizzo di
strumenti informatici e telematici; c) modalità di
attivazione da parte di università
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma,
nonché di dottorati di ricerca, anche
in deroga alle disposizioni di cui al
Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382."." (3) Il decreto del Ministro
dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, reca: "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei". L'art. 10,
comma 2 e l'art. 6, comma 4, così
recitano: "Art. 10
(Obiettivi e attività formative qualificanti
delle classi). (Omissis). 2. I decreti
ministeriali determinano altresì, per
ciascuna classe, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni
attività formativa e ad ogni ambito
disciplinare di cui al comma 1,
rispettando i seguenti vincoli percentuali sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo
di studio: a) la somma
totale dei crediti riservati non potrà
essere superiore al 66 per cento; b) le somme
dei crediti riservati, relativi alle
attività di cui alle lettere a), b), c) e alle lettere d), e), f) del comma l non potranno essere
superiori, rispettivamente, al 50 per
cento e al 20 per cento; c) i crediti
riservati, relativi alle attività di
ognuna delle tipologie di cui alle lettere a), b), c) e d), e), f) del comma 1 non potranno essere
inferiori, rispettivamente, al 10 e
al 5 per cento". "Art. 6
(Requisiti di ammissione ai corsi di studio). (Omissis). 4. Per essere
ammessi ad un corso di specializzazione
occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito
all'estero, riconosciuto idoneo. Nel
rispetto delle norme e delle direttive di cui all'art. 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad
un corso di specializzazione, ivi
compresi gli eventuali crediti
formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, purchè nei limiti
previsti dall'art. 7, comma 3". (4) La legge 21 dicembre 1999,
n. 508, reca: "Riforma delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte
drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.". Si ritiene opportuno
riportare le seguenti parti della
legge: "1
(Finalità della legge). 1. La presente
legge è finalizzata alla riforma
delle Accademie di belle arti,
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche
(ISIA), dei Conservatori di musica e
degli Istituti musicali pareggiati. 2 (Alta
formazione e specializzazione artistica e
musicale). 1. Le
Accademie di belle arti, l'Accademia
nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 2, i Conservatori di musica,
l'Accademia nazionale di danza e gli
Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui
l'art. 33 della Costituzione
riconosce il diritto di darsi ordinamenti
autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla
presente legge, dalle norme in essa
richiamate e dalle altre norme che vi fanno
espresso riferimento. 2. I
Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e
coreutici, ai sensi del presente
articolo. 3. Il Ministro
dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui all'art. 1, poteri di
programmazione, indirizzo e
coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla
presente legge. 4. Le
istituzioni di cui all'art. 1 sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono
correlate attività di produzione.
Sono dotate di personalità giuridica e
godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai
sensi del presente articolo, anche in
deroga alle norme dell'ordinamento
contabile dello Stato e degli enti pubblici,
ma comunque nel rispetto dei relativi principi. 5. Le
istituzioni di cui all'art. 1 istituiscono e
attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria
di secondo grado, nonché corsi di
perfezionamento e di specializzazione. Le
predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello,
nonché di perfezionamento, di
specializzazione e di formazione alla
ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il
comma 5 dell'art. 9 della legge 19
novembre 1990, n. 341. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di
cui all'art. 3, sono dichiarate le
equipollenze tra i titoli di studio
rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo
dell'ammissione ai pubblici concorsi
per l'accesso alle qualifiche funzionali
del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso. 6. Il rapporto
di lavoro del personale delle
istituzioni di cui all'art. 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni, nell'ambito di
apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il
personale docente e non docente.
Limitatamente alla copertura dei posti in
organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'art.
270, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, come
modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali integrate in prima applicazione a norma del citato art. 3,
comma 2, sono trasformate in
graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze
didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni
organiche, si provvede esclusivamente
mediante l'attribuzione di incarichi
di insegnamento di durata non superiore al
quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle
predette graduatorie nazionali. Dopo
l'esaurimento di tali graduatorie, gli
incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di durata non superiore al quinquennio,
rinnovabili. I predetti incarichi di
insegnamento non sono comunque
conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale docente e non docente, in servizio nelle
istituzioni di cui all'art. 1 alla
data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, è inquadrato presso di
esse in appositi ruoli ad esaurimento,
mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento. Salvo quanto stabilito nel secondo
e nel terzo periodo del presente
comma, nei predetti ruoli ad
esaurimento è altresì inquadrato il personale inserito nelle graduatorie nazionali sopraindicate,
anche se assunto dopo la data di
entrata in vigore della presente legge. 7. Con uno o più
regolamenti emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e
tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si
esprimono dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti per legge, sono
disciplinati: a) i requisiti
di qualificazione didattica,
scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti; b) i requisiti
di idoneità delle sedi; c) le modalità
di trasformazione di cui al comma 2; d) i possibili
accorpamenti e fusioni, nonché le
modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti
pubblici e privati; e) le
procedure di reclutamento del personale; f) i criteri
generali per l'adozione degli statuti di
autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; g) le
procedure, i tempi e le modalità per la
programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore; h) i criteri
generali per l'istituzione e
l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'art. 4, comma 3, per gli ordinamenti
didattici e per la programmazione
degli accessi; i) la
valutazione dell'attività delle istituzioni di cui all'art. 1. 8. I
regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a)
valorizzazione delle specificità culturali e
tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonché
definizione di standard qualitativi
riconosciuti in ambito internazionale; b) rapporto
tra studenti e docenti, nonché dotazione
di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche attività formative; c)
programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della
formazione del settore rispetto alla
formazione tecnica superiore di cui
all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a quella universitaria, prevedendo modalità e
strumenti di raccordo tra i tre
sistemi su base territoriale; d) previsione,
per le istituzioni di cui all'art. 1,
della facoltà di attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del
settore, corsi di formazione musicale
o coreutica di base, disciplinati in
modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria
superiore; e) possibilità
di prevedere, contestualmente alla
riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, una graduale
statizzazione, su richiesta, degli attuali
Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, nonché
istituzione di nuovi musei e riordino
di musei esistenti, di collezioni e
biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture necessarie
alla ricerca e alle produzioni
artistiche. Nell'ambito della graduale
statizzazione si terrà conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni
statali, dell'esistenza di Istituti
non statali e di Istituti pareggiati
o legalmente riconosciuti che abbiano fatto
domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la
statizzazione, possedendone i
requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge; f) definizione
di un sistema di crediti didattici
finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguite dagli studenti,
nonché al riconoscimento parziale o
totale degli studi effettuati qualora
lo studente intenda proseguirli nel sistema
universitario o della formazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n.
144; g) facoltà di
convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi
integrati di istruzione e di
formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi
di livello superiore; h) facoltà di
convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni universitarie per lo svolgimento di
attività formative finalizzate al
rilascio di titoli universitari da parte
degli atenei e di diplomi accademici da parte delle istituzioni di cui all'art. 1; i) facoltà di
costituire, sulla base della
contiguità territoriale, nonché della complementarietà e integrazione dell'offerta formativa,
Politecnici delle arti, nei quali
possono confluire le istituzioni di cui
all'art. 1 nonché strutture delle università. Ai Politecnici delle arti si applicano le
disposizioni del presente articolo; l) verifica
periodica, anche mediante l'attività
dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte
di ogni istituzione degli standard e
dei requisiti prescritti; in caso di
non mantenimento da parte di istituzioni statali, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le stesse sono
trasformate in sedi distaccate di
altre istituzioni e, in caso di gravi
carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni
pareggiate o legalmente riconosciute,
il pareggiamento o il riconoscimento
è revocato con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. 9. Con effetto
dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con
esse e con la presente legge, la cui
ricognizione è affidata ai
regolamenti stessi. 3 (Consiglio
nazionale per l'alta formazione artistica
e musicale). 1. È
costituito, presso il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per l'alta
formazione artistica e musicale
(CNAM), il quale esprime pareri e formula
proposte: a) sugli
schemi di regolamento di cui al comma 7
dell'art. 2, nonché sugli schemi di decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo; b) sui
regolamenti didattici degli istituti; c) sul
reclutamento del personale docente; d) sulla
programmazione dell'offerta formativa nei
settori artistico, musicale e coreutico. 2. Entro un
anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, espresso dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati: a) la
composizione del CNAM, prevedendo che: 1) almeno i
tre quarti dei componenti siano eletti
in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo, nonché degli studenti
delle istituzioni di cui all'art. 1; 2) dei
restanti componenti, una parte sia nominata
dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e una parte sia nominata dal
Consiglio universitario nazionale
(CUN); b) le modalità
di nomina e di elezione dei
componenti dei CNAM; c) il
funzionamento del CNAM; d) l'elezione
da parte del CNAM di rappresentanti in
seno al CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata. 3. In sede di
prima applicazione della presente legge e
fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto
da: a) quattro
membri in rappresentanza delle Accademie e
degli ISIA; b) quattro
membri in rappresentanza dei Conservatori
e degli Istituti musicali pareggiati; c) quattro
membri designati in parti eguali dal
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal CUN; d) quattro
studenti delle istituzioni di cui all'art.
1; e) un
direttore amministrativo. 4. Le elezioni
dei rappresentanti e degli studenti di
cui al comma 3 si svolgono, con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e
tecnologica da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero
dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, sulla base di
liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni. 5. Per il
funzionamento del CNAM e dell'organismo di
cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni. 4 (Validità
dei diplomi). 1. I diplomi
rilasciati dalle istituzioni di cui
all'art. 1, in base all'ordinamento
previgente al momento dell'entrata in
vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento
coreutico, mantengono la loro
validità ai fini dell'accesso
all'insegnamento, ai corsi dì specializzazione e alle scuole di specializzazione. 2. Fino
all'entrata in vigore di specifiche norme di
riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi
quelli rilasciati prima della data di
entrata in vigore della presente legge,
hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono
titolo di ammissione ai
corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purchè il titolare sia
in possesso del diploma di scuola
secondaria superiore e del diploma di
conservatorio. 3. I
possessori dei diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, sono ammessi, previo
riconoscimento dei crediti formativi
acquisiti, e purchè in possesso di
diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello
di cui all'art. 2, comma 5, nonché ai
corsi di laurea specialistica e ai
master di primo livello presso le Università. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei
diplomi di cui al comma 1 sono
altresì valutati nell'ambito dei corsi di
laurea presso le Università. 3-bis. Ai fini
dell'accesso ai pubblici concorsi sono
equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.
509 del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica,
i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di
avviamento coreutico, conseguiti da
coloro che siano in possesso del diploma di
istruzione di secondo grado. 3-ter. Le
disposizioni di cui al presente articolo si
applicano alle Accademie di belle arti legalmente riconosciute e agli Istituti musicali
pareggiati, limitatamente ai titoli
rilasciati al termine di corsi
autorizzati in sede di pareggiamento o di legale riconoscimento. (5) Il decreto del Ministro
della pubblica istruzione 24 novembre
1998, reca: "Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione
all'insegnamento nelle scuole e
istituti di istruzione secondaria ed
artistica.". (6) Il decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1975, n.
970, reca: "Norme in materia di scuole aventi particolari finalità". (7) La legge 19 novembre 1990,
n. 341, reca: "Riforma degli
ordinamenti didattici universitari". L'art. 3, comma 2, come modificato dalla legge qui pubblicata, così recita: "2. Uno
specifico corso di laurea, articolato in due
indirizzi, è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti,
rispettivamente, della scuola materna
e della scuola elementare, in relazione alle
norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda
dell'indirizzo seguito, ai fini
dell'ammissione ai concorsi a posti di
insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea
dell'indirizzo per la formazione
culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresì titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per
l'accesso a posti di istitutore o
istitutrice nelle istruzioni educative dello
Stato. Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti interessati; per il
funzionamento dei predetti corsi sono
utilizzati le strutture e, con il loro
consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze
sono disponibili.". (8) Il decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, reca:
"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado". L'art. 401 così recita: "Art. 401
(Graduatorie permanenti). - 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e
secondaria, ivi compresi i licei
artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 399, comma 1. 2. Le
graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo
concorso regionale per titoli ed
esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente
graduatoria permanente di altra
provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che
sono già compresi nella graduatoria
permanente. 3. Le
operazioni di cui al comma 2 sono effettuate
secondo modalità da definire con regolamento da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
secondo la procedura prevista
dall'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri: le procedure per l'aggiornamento
e l'integrazione delle graduatorie
permanenti sono improntate a principi di
semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di
coloro che sono già inclusi in
graduatoria. 4. La
collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti
concorsi per titoli ed esami. 5. Le
graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del
decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140,
convertito, con modificazioni, dalla legge
4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'art. 8-bis del
decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge
6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44
della legge 20 maggio 1982, n. 270. 6. La nomina
in ruolo è disposta dal dirigente
dell'amministrazione scolastica territorialmente competente. 7. Le
disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'art. 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente
articolo. 8. La rinuncia
alla nomina in ruolo comporta la
decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita. 9. Le norme di
cui al presente articolo si applicano,
con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati
femminili dello Stato e delle altre
istituzioni educative.". Art. 6. - (Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano) - 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1) . __________________________________ (1) La legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, reca:
"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione". Vedi al riguardo la
nota relativa agli articoli 117 e 118
della Costituzione riportata all'art. 2.
Si ritiene opportuno riportare, inoltre, l'art. 116 della Costituzione e l'art. 10 della predetta
legge costituzionale n. 3 del 2001: "116. Il
Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la
Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Sudtirol e la Valle d'Aosta/Vallee D'Aosta dispongono di forme
e condizioni particolari di
autonomia, secondo i rispettivi statuti
speciali adottati con legge costituzionale. La regione
Trentino-Alto Adige/Sudtirol è costituita
dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari
di autonomia, concernenti le materie
di cui al terzo comma dell'art. 117 e
le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono
essere attribuite ad altre regioni,
con legge dello Stato, su iniziativa
della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 119.
La legge è approvata dalle Camere a
maggioranza assoluta dei componenti,
sulla base di intesa fra lo Stato e la regione interessata.". "10. 1.
Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di
Trento e di Bolzano per le parti in
cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.". Art. 7. - (Disposizioni finali e attuative) - 1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione (1) e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (2), sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede: a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline; b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici; c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici. 2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (3). 3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale. 4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto limite di spesa. 6. All'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria. 7. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (4), e successive modificazioni. 8. I decreti legislativi di cui al comma 7 la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 9. Il parere di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, è espresso dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. 10. Con periodicità annuale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono alla verifica delle occorrenze finanziarie, in relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziate annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 12. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata (5). 13. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata (6). La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. ________________________________ (1) Per l'art. 117, sesto
comma, della Costituzione, si veda
nelle note riportate all'art. 2. (2) Per l'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 440,
si veda nelle note riportate all'art. 2. (3) Per il decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle
note riportate all'art. 1. (4) La legge 5 agosto 1978, n.
468, reca: "Riforma di alcune
norme di contabilità generale dello Stato in
materia di bilancio". L'art. 11-ter, commi 2 e 7, così recita: "11-ter
(Copertura finanziaria delle leggi). (Omissis). 2. I disegni
di legge, gli schemi di decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono
essere corredati da una relazione
tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
sulla quantificazione delle entrate e
degli oneri recati da ciascuna
disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino
alla completa attuazione delle norme
e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in
relazione agli obiettivi fisici
previsti. Nella relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica
tecnica in sede parlamentare secondo
le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari. (Omissis). 7. Qualora nel
corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di
entrata indicate dalle medesime leggi
al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il
quale, ove manchi la predetta
segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le
cause che hanno determinato gli
scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette
leggi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze può altresì promuovere la
procedura di cui al presente comma allorchè riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al
conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle
relative risoluzioni parlamentari. La
stessa procedura è applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni
della normativa vigente suscettibili
di determinare maggiori oneri.". (5) La legge 10 febbraio 2000,
n. 30, reca: "Legge-quadro in
materia di riordino dei cicli dell'istruzione". (6) La legge 20 gennaio 1999,
n. 9, reca: "Disposizioni
urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione". Ordinanza Ministeriale 4 aprile 2003, n. 35 - Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2002/2003. IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato
appro-vato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare,
l'art. 205, comma 1°, che attribuisce al Ministro della Pubblica Istruzione
il potere di disciplinare an-nualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative
degli scrutini ed esami; VISTA la Legge 10 dicembre 1997, n. 425, concernente disposizioni per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
seconda-ria superiore; VISTO il Regolamento emanato con D.P.R. 23/7/98, n. 323, recante
disci-plina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore, di seguito denominato "Regolamento"; VISTO il Regolamento emanato con D.P.R. 7/1/99, n. 13, recante la
disci-plina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore nella Regione Valle d'Aosta; VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni
per la for-mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002) che, all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4
della legge 10.12.1997, n. 425; VISTO il D.M., concernente le modalità di svolgimento della 1^ e 2^
prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2002-2003; VISTO il D.M. n. 429 in data 20.11.2000, concernente le
"caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e
le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima"; VISTO il D.M. n. 358 del 18/9/98, concernente la costituzione della
aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e
all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secon-daria superiore; VISTO il D.M. 104 del 25.1.2001 "regolamento sulle modalità e i
termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai
commissari esterni e sui criteri e le modalità di nomina, designazione e
sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore", limitatamente
alle scuole legalmente ricono-sciute e pareggiate; VISTO il D.M. n. 10 del 30/1/2003 " Esami di stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Criteri e modalità di
nomina, designa-zione e sostituzione dei Presidenti e dei componenti delle
commissioni d'esame."; VISTO il D.M. 13-1-2003,n. 3, concernente le certificazioni e i
relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell'esame di Stato; VISTO il D.M. 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione
delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi; VISTO il D.M. n. 11 del 30-1-2003 "Norme per lo svolgimento
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico
2002/2003; VISTO il D.M. n. 2 del 13-1-2003 con il quale sono state indicate le
materie oggetto della seconda prova scritta; VISTO il D.M. n. 4 del 14-1-2003 "Esami di Stato conclusivi dei
corsi di stu-dio di istruzione secondaria superiore. Numero dei componenti le
commissioni d'esame."; VISTA la C.M. n. 22 del 19-2-2003, sulla formazione delle commissioni
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore per l'anno scolastico 2002-2003; VISTA la C.M. n. 261 del 22.11.2000, concernente i candidati esterni
negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore; VISTO il Decreto legislativo 30-7-1999, n. 300 "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59"; VISTO il D.P.R. 6-11-2000, n. 347, con il quale è stato adottato il
regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica
istruzione; VISTO il D.M. 30-1-2001, concernente la riorganizzazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale; VISTO l'art. 21, comma 20 bis, della Legge 15 marzo 1997, n. 59,
introdotto dall'art. 1, comma 22, della Legge 16/6/1998, n. 191; VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa"; VISTA l'Ordinanza Ministeriale 10-5-2002,n. 51 sul calendario
scolastico per l'anno scolastico 2002/2003; VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62 "norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"; VISTO il D.L.vo 20 luglio 1999, n. 258, recante, tra l'altro, norme
relative alla trasformazione del C.E.D.E. in Istituto nazionale per la
valutazione del Sistema dell'Istruzione; VISTO il D.P.R. 21 settembre 2000, n. 313, concernente il regolamento
di organizzazione dell'istituto di cui al citato D.L.vo n. 258/99; VISTO il D.I. 10 marzo 1997, registrato alla Corte dei Conti il 19
luglio 1997, reg. 001, f. 268, concernente norme transitorie per il passaggio
al sistema di formazione universitaria degli insegnanti di scuola materna ed
elementare; VISTO il D.M. 28 febbraio 2001, prot. n. 9007, concernente la
costituzione di una struttura tecnico - operativa per gli esami di Stato; VISTO il D.Lvo. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche". VISTA la C.M. 3 giugno 2002,prot. n. 9680 "Esame di Stato -
Nulla osta per candidati esterni detenuti" ORDINA ART. 1 - Inizio della sessione di esame - 1. La sessione degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, per l'anno
scolastico 2002/2003, ha inizio il giorno 18 giugno 2003. ART. 2 - Candidati interni - 1. Sono ammessi all'esame di Stato: gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato
l'ultimo anno di corso e siano stati valutati con attribuzione di voto in
ciascuna disciplina in sede di scrutinio finale; gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi
alle abbreviazioni di cui al successivo comma 2; gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che
abbiano frequentato le ultime classi di un corso di studi avente le
caratteristiche di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) del Regolamento e che
siano stati valutati con attribuzione di voto in ciascuna disciplina nello
scrutinio finale; gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che,
avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le
caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del Regolamento, siano
stati ammessi alle abbreviazioni di cui al successivo comma 2. 2. Fermo restando quanto previsto per gli istituti pareggiati e
legalmente riconosciuti dal precedente comma 1, lettera d), gli alunni
iscritti alle penultime classi possono sostenere, nella sessione dello stesso
anno, il corrispondente esame di Stato nei seguenti casi: abbreviazione per merito quando nello scrutinio finale per la
promozione all'ultima classe abbiano riportato non meno di otto decimi in
ciascuna materia. Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esoneri
dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell'educazione
fisica; abbreviazione per obbligo di leva quando comprovino anche mediante
dichiarazione sostitutiva prodotta ai sensi del D.P.R. 445/2000, citato in
premessa, di essere tenuti a sottoporsi alla relativa visita sanitaria
nell'anno in cui chiedono di sostenere l'esame o in quello successivo.
Condizione indispensabile per essere ammessi agli esami è la promozione
all'ultima classe per effetto di scrutinio finale senza debito formativo. 3. Gli alunni delle penultime classi che abbiano chiesto di sostenere
gli esami, ove non possano usufruire dell'abbreviazione per merito, per non
aver riportato la votazione prescritta, possono ugualmente sostenere gli
esami purché soggetti agli obblighi di leva. A tal fine resta valida la
domanda a suo tempo presentata per l'ammissione agli esami per merito. ART. 3 - Candidati esterni - 1. Sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal
presente articolo coloro che: compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si
svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico; siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da almeno un
numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto,
indipendentemente dall'età; compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si
svolge l'esame; in tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di
qualsiasi titolo di studio inferiore; siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso
di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale; abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15
marzo. 2. Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti professionali e
negli istituti d'arte i candidati esterni che si trovino in una delle
seguenti condizioni: compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si
svolge l'esame e siano in possesso da almeno un anno del diploma,
rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente; siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di
licenza da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso
prescelto indipendentemente dall'età; compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si
svolge l'esame; in tal caso, i candidati, sono esentati dalla presentazione
di qualsiasi titolo di studio inferiore, compresi i diplomi, rispettivamente,
di qualifica e di licenza corrispondente, salvo quanto previsto dal comma 3; siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso
di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale e
del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondenti; abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15
marzo. 3. I candidati agli esami negli istituti professionali, ivi compresi
quelli di cui alla lettera c) del comma 2, debbono documentare, altresì, di
aver esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata
e contenuto, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto nel
quale svolgono l'esame. Le esperienze di formazione o lavorative sono
riferite allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare, l'esperienza
lavorativa deve consistere in un'attività caratterizzata da contenuti non
esclusivamente esecutivi. L'esperienza lavorativa deve risultare, se
subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo
schema allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da idonea
documentazione. Per comprovare le esperienze di formazione o lavorative
svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione,
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al modello
allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La disposizione di cui al
presente comma non si applica ai candidati agli esami nei corsi postqualifica
ad esaurimento. 4. E' consentito ai candidati esterni agli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di Istituto tecnico per il Turismo, i quali, per motivi
di impedimento debitamente comprovati, non abbiano effettuata la pratica di
agenzia, sostenere ugualmente gli esami di Stato stessi. E' consentito,
altresì, ai candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico per le
attività sociali - indirizzo dirigenti di comunità - , i quali, per motivi di
impedimento debitamente comprovati, non ab-biano svolto il tirocinio di
psicologia e pedagogia, sostenere gli esami di Stato, a condizione che
abbiano effettivamente svolto il tirocinio relativo agli anni precedenti
l'ultimo (terza e quarta classe). Il mancato svolgimento del tirocinio, la
mancata effettuazione della pratica di agenzia dovranno essere annotate nella
certificazione integrativa del diploma prevista dall'art. 13 del regolamento. 5. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di
promozione o idoneità all'ultima classe, anche riferita a un corso di studi
di un Paese appartenente all'Unione Europea di tipo o livello equivalente, è
subordinata al superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7. 6. I candidati provenienti da paesi dell'Unione Europea, che non
siano in possesso di promozione all'ultima classe di un corso di studi di
tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle
ipotesi previste dal comma 1, lettere a), c), d), e dal comma 2, lettera c),
previo superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7. Il requisito
dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo
comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione
almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento
dell'obbligo scolastico. 7. E' fatta salva l'ammissione di candidati in attuazione di obblighi
internazionali anche derivanti da specifici accordi. 8. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano
sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di
esame relativo allo stesso corso di studio. 9. Non è consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo,
indirizzo o specializzazione già sostenuti con esito positivo. 10. I candidati esterni possono chiedere di sostenere gli esami di
Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali
di ordinamento e struttura, alle condizioni indicate al successivo art. 4,
comma 7. ART. 4 - Sedi degli esami - Sono sedi degli esami di Stato per i candidati interni gli istituti
statali, gli istituti paritari e, limitatamente ai candidati di cui all'art.
2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti pareggiati e legalmente
riconosciuti. Per gli alunni interni la sede d'esame è l'istituto da essi
frequentato. Per i candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 362, comma
3, del T.U. approvato con D.L.vo 16-4-1994, n. 297, sono sedi di esame
soltanto gli istituti statali e gli istituti paritari. Ai candidati esterni
che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o corsi privati è fatto
divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso
gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi. Salvi i casi dei candidati agli esami di licenza linguistica e dei
candidati agli esami finali dei corsi a diffusione limitata sul territorio
nazionale, per gli altri candidati esterni gli istituti statali e gli
istituti paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel comune o nella
provincia di residenza. Per i candidati esterni agli esami di Stato per
l'indirizzo di dirigenti di comunità presso gli Istituti Tecnici per le
attività sociali valgono le indicazioni di carattere organizzativo di cui al
paragrafo 4 della C.M. n. 261 del 22.11.2000. Il requisito della residenza deve essere comprovato secondo le norme
di cui al D.P.R. 445/2000. Il candidato che, per situazioni personali, dimori stabilmente in un
comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica e intenda ivi
sostenere gli esami, è tenuto a presentare all'istituto statale un'apposita
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R.
445/2000 da cui risulti la situazione personale che giustifica la
presentazione della domanda all'istituto statale ubicato nel luogo di dimora
abituale. Se il candidato è minorenne, la dichiarazione è resa dall'esercente
la potestà genitoriale. I candidati esterni possono sostenere gli esami di Stato negli
istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di
ordinamento e di struttura. In tal caso, i candidati medesimi devono
sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi relativi
all'indirizzo sperimentale prescelto e presente nell'istituto scolastico sede
d'esame. I candidati esterni, che chiedono di sostenere gli esami di Stato
negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali
linguistici, hanno facoltà di sostenere gli esami, compresi quelli
preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973
oppure su quelli del corso ad indirizzo sperimentale linguistico della
istituzione scolastica sede di esami. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei
corsi sperimentali ove è attivato il c.d. "Progetto Sirio"
dell'istruzione tecnica. A questi ultimi candidati si applicano le disposizioni di cui alla
C.M. n. 261 del 22-11-2000. Negli istituti che attuano sperimentazioni "autonome" di
solo ordinamento o "non assistite" (dette anche
minisperimentazioni) e sperimentazioni "assistite" dette anche
coordinate, i candidati esterni devono dichiarare, nella domanda di
partecipazione agli esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi
oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari. Il dirigente scolastico trasmette al Direttore generale dell'Ufficio
Scola-stico Regionale, ai fini della successiva assegnazione ad altro o altri
istituti, le domande dei candidati esterni non conformi alle disposizioni di
cui ai commi 4, 5 e 6. Ferma restando la possibilità di configurare commissioni apposite con
un numero maggiore di candidati esterni, ovvero con soli candidati esterni,
il di-rigente scolastico provvede altresì a trasmettere al Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale le domande presentate dai candidati esterni
che risultino in eccesso rispetto alla ricettività dell'istituto, con
riferimento al numero di classi terminali dell'indirizzo richiesto, al numero
di candidati assegnabili a ciascuna di esse anche ai fini dello svolgimento
degli esami preliminari, alla materiale capienza dei locali e alla presenza
di un numero sufficiente di docenti - anche di classi non terminali del
medesimo istituto - per l'effettuazione degli esami preliminari e/o per la
formazione delle commissioni. A tal fine, il dirigente scolastico tiene conto
dell'ordine cronologico di acquisizione agli atti dell'Istituto delle domande
prodotte dai candidati esterni. Relativamente agli esami nell'indirizzo di
dirigente di comunità presso gli Istituti Tecnici per le Attività Sociali
valgono le indicazioni di cui al par. 4 della citata circolare n. 261/2000. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 10, il Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale, ai fini della redistribuzione dei
candidati esterni, procede come segue: assegna, d'intesa con i dirigenti scolastici interessati, le domande
ad altro o altri Istituti dello stesso indirizzo della provincia; qualora non sia possibile assegnare le domande ad istituto o istituti
della provincia, secondo le indicazioni della lettera a), assegna le domande
in eccedenza ad istituto o istituti dello stesso indirizzo di province
vicine. Qualora, per l'esiguità del numero di istituti dello specifico
indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio
nazionale, non si possa far luogo all'applicazione dei criteri di cui al
precedente comma 11, lettere a) e b), il Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale dispone che gli eventuali esami preliminari e le prove
dell'esame conclusivo si svolgano anche in altri istituti o scuole, anche di
tipo e di ordine diverso, della provincia, ivi com-presi quelli non impegnati
in esami di Stato. In tale situazione: il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale procede alla
configu-razione di apposite commissioni con soli candidati esterni; i candidati esterni rimangono assegnati a classi dell'istituto al
quale sono state presentate le domande per ogni utile riferimento e
collegamento all'attività didattica delle classi stesse e in particolare al documento
predisposto dal consi-glio di classe ai sensi dell'art. 6 della presente
O.M.; i commissari sono designati dal dirigente scolastico al quale sono
state prodotte le domande, secondo i criteri di cui alle disposizioni
menzionate nell'art. 10 della presente Ordinanza e prioritariamente
utilizzando i docenti delle classi terminali e non terminali dello stesso
istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri
dirigenti scolastici. In caso di assoluta necessità, il medesimo dirigente
scolastico designa anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli
aspiranti a supplenze. In quest'ultimo caso, al personale docente che sia
stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione
principale ma soltanto il compenso previsto per i commissari delle
commissioni degli esami di Stato; per gli esami preliminari, il dirigente scolastico al quale sono
state prodotte le domande procede alla costituzione di apposite commissioni
d'esame, composte dai docenti delle discipline dell'ultimo anno e, se
necessario, dai docenti delle materie degli anni precedenti. Nelle predette
commissioni sono nominati prioritariamente docenti dello stesso istituto o di
istituti dello stesso tipo, previa intesa con i dirigenti scolastici interessati
e i commissari designati per le commissioni dell'esame conclusivo. In caso di
assoluta necessità, il medesimo dirigente scolastico può nominare anche
personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenza.
Al personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie
non compete la retribuzione principale ma soltanto il compenso previsto per
gli esami preliminari. Le commissioni sono presiedute dal dirigente
scolastico dell'istituto sede d'esame; il rilascio della certificazione rientra nella competenza
dell'istituto statale o dell'Istituto paritario presso il quale i candidati
hanno prodotto domanda d'esame ed al quale le singole commissioni, a
conclusione degli esami, sono tenute a consegnare gli atti. La procedura indicata al comma 12, ad eccezione di quanto previsto
per la designazione dei commissari e per la costituzione delle commissioni
per gli esami preliminari, non si applica alle situazioni dei candidati
esterni agli esami nell'indirizzo di dirigente di comunità presso gli
Istituti tecnici per le attività sociali, per le quali valgono le indicazioni
di cui alla citata circolare n. 261/2000. Nei casi previsti dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13 il
Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale al quale sono state
prodotte le do-mande dà comunicazione agli interessati dell'istituto al quale
sono stati asse-gnati. I candidati provenienti da uno stesso istituto privato sono assegnati
possibilmente ad un'unica sede di esame, con la limitazione di cui al terzo
comma - secondo alinea. I Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali valutano le
richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori della sede scolastica
(per i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.) autorizzando le
commissioni, ove ne ravvisino l'opportunità, a spostarsi presso le suddette
sedi anche fuori provincia. In tale ipotesi, le prove scritte sono
effettuate, di norma, nella sessione supplettiva. Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame è individuata
dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale al quale è
presentata la do-manda di ammissione agli esami. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro
lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati. ART. 5 - Presentazione delle domande - I candidati esterni devono aver presentato
la domanda di partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 30
novembre 2002 previsto dal Regolamento, fatta salva, limitatamente al
corrente anno scolastico, l'eccezione prevista dalla C.M. n. 23 del
20-2-2003. La domanda deve essere stata corredata, oltre che di ogni
indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame
preliminare e dell'esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva,
resa ai sensi del D.P.R .n. 445/2000, atta a comprovare il possesso, da parte
del candidato, dei requisiti di ammissione all'esame di cui all'art. 3. La
domanda deve essere stata corredata, altresì, della ricevuta del pagamento
delle tasse scolastiche. Per i candidati esterni degli ITAS valgono le
disposizioni di cui al paragrafo 4 della C.M. n. 261/2000. La dichiarazione relativa alle esperienze di formazione professionale
o lavorative, richieste ai candidati agli esami negli istituti professionali,
di cui all'art. 3, comma 3, e quella relativa alla frequenza del tirocinio di
pedagogia e psi-cologia e di pratica di agenzia ove le esperienze stesse
risultino in corso alla data di scadenza della presentazione delle domande,
può essere perfezionata entro il 31.5. 2003. Fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma 3, le domande di
am-missione agli esami devono essere presentate a un solo istituto. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese
in considerazione esclusivamente dai Direttori generali degli Uffici
Scolastici Regionali e, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi
che ne giustifichino il ritardo e sempre che siano pervenute entro il termine
del 31 gennaio 2003, previsto dal Regolamento. I Direttori generali degli
Uffici Scolastici Regionali danno immediata comunicazione agli interessati
dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo,
dell'istituto a cui sono stati assegnati. Analoga procedura è adottata nei casi in cui, per comprovate gravi
necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede; nella nuova domanda il
candidato stesso deve far menzione della scuola presso cui, precedentemente,
aveva presentato la domanda. Le domande dei candidati interni di cui all'art. 2, comma 2, devono
esse-re presentate al proprio Istituto entro il 31 gennaio 2003. Per i candidati interni che abbiano cessato la frequenza delle
lezioni dell'ultima classe dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il
predetto termine del 31 gennaio è differito al 20 marzo 2003. L'accertamento del possesso da parte dei candidati esterni dei
requisiti di cui all'art. 3 è di competenza del dirigente scolastico
dell'istituto sede d'esa-me, che è tenuto a verificare la completezza e la
regolarità delle domande e dei relativi allegati. Il dirigente scolastico,
ove necessario, invita il candidato a per-fezionare la domanda. Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati
detenuti devono essere presentate al competente Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale per il tramite del Direttore della Casa
Circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo. Il Direttore
generale dell'Ufficio Scolastico Regionale può prendere in considerazione
anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 2002. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni
scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal Direttore
generale dell'Ufficio Scolastico Regionale. ART. 6 - Documento del consiglio di classe - I consigli di classe dell'ultimo anno di
corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d'esame, un apposito
documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo
anno di corso. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i
tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione
adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli
di classe ritengano si-gnificativo ai fini dello svolgimento degli esami. Per quanto concerne gli istituti professionali, tenuto conto della
particolare organizzazione del biennio post-qualifica che prevede nel
curricolo una terza area professionalizzante che si realizza mediante
attività integrate tra scuola e formazione professionale regionale e/o la
partecipazione a stage presso aziende, il documento deve recare specifiche
indicazioni sul profilo e le caratteristiche di tale area, sulle attività
poste in essere e sugli obiettivi raggiunti. Le commissioni di esame terranno
conto delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione ai fini dell'accertamento
delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento alla terza
prova ed al colloquio. Per le classi articolate e per i corsi destinati ad alunni
provenienti da più classi, il documento di cui al comma 2 è integrato con le relazioni
dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei
docenti che hanno guidato corsi destinati ad alunni provenienti da più
classi. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi
alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in
preparazione dell'esame di Stato, nonché alla partecipazione attiva e
responsabile degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello
Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con DPR n. 249 del
24/6/98. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i
consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni,
la componente studentesca e quella dei genitori. Il documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e
consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può
estrarne copia. ART. 7 - Esame preliminare dei candidati esterni - L'ammissione dei candidati esterni che non
abbiano conseguito la promozione o l'idoneità all'ultima classe, anche
riferita ad un corso di studi di un paese appartenente all'Unione Europea di
tipo e livello equivalente, è subordinata al superamento di un esame
preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche,
scrittografiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di
studi, la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per i quali
non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe
succes-siva. I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di un
corso di studi di istruzione secondaria superiore di durata almeno
quadriennale, di cui all'art. 3 comma 1, lettera d) e comma 2,lettera d) e
quelli in possesso di promozio-ne o idoneità all'ultima classe di altro corso
di studio sostengono l'esame prelimi-nare solo sulle materie e sulle parti di
programma non coincidenti con quelle del corso già seguito. I candidati provenienti da Paesi dell'Unione europea, che non siano
in possesso di promozione all'ultima classe di un corso di studi di tipo e
livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi
previste dall'art. 3, commi 1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento
delle prove di cui al comma 1 del presente articolo. Il requisito
dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo
art. 3, comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni
di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per
l'assolvimento dell'obbligo scolastico. La disposizione di cui al comma 2, attesa la peculiarità
dell'indirizzo e dei corsi di studio, si applica anche nei confronti degli
alunni del quinto anno di corso dell'istituto agrario con specializzazione in
viticoltura ed enologia (durata sessen-nale del corso) che chiedano di essere
ammessi a sostenere l'esame di Stato del corso di istituto tecnico agrario di
durata quinquennale, subordinatamente al con-seguimento della promozione
all'ultima classe del corso sessennale per effetto dello scrutinio finale. A
tal fine il dirigente scolastico cura la compatibilità dei tempi di
effettuazione dello scrutinio finale con quelli di svolgimento degli esami
preliminari. L'esame preliminare è sostenuto nel mese di maggio e, comunque, non
oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata
alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il
consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle materie
insegnate negli anni precedenti l'ultimo. Nel caso in cui il numero dei
candidati comporti la costituzione di apposite commissioni di esame con soli
candidati esterni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 12. Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce
il calendario di svolgimento degli esami preliminari. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe
può svolgere gli esami preliminari operando per sottocommissioni, composte da
almeno tre componenti, compreso quello che la presiede. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio
minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la
prova. Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene conto
anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.
I candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione all'ultima
classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in
precedenti esami di maturità o di abilitazione ovvero di qualifica
professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, non devono
sostenere l'esame preliminare. L'esito positivo degli esami preliminari, in caso di mancato
superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del
tipo di istituto di istruzione secondaria superiore cui l'esame si riferisce.
L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame
di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite
commissioni d'esame di cui all'art. 4, comma 12, come idoneità ad una delle
classi precedenti l'ultima. Il disposto di cui al comma 11 si applica anche in caso di mancata
pre-sentazione agli esami di Stato. ART. 8 - Credito scolastico - Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, da effettuarsi
ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del credito
scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A allegata al
Regolamento e della nota in calce alla medesima. In considerazione
dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul
punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto
finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia
nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione. L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della
banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di
cui all'art. 11, comma 2, del Regolamento, con il conseguente superamento
della stretta corri-spondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in
itinere o in sede di scruti-nio finale e, quindi, anche di eventuali criteri
restrittivi seguiti dai docenti. Nel caso delle abbreviazioni del corso di studi di cui all'art. 2,
comma 2, il credito scolastico è attribuito dal Consiglio della penultima
classe, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del Regolamento. Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non
siano in possesso di credito scolastico, lo stesso è attribuito dal Consiglio
di Classe in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, in base ai risultati
conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità (secondo le indicazioni della
Tabella B) e per promozione (secondo le indicazioni della Tabella A), ovvero
in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, sostenuti a suo tempo
quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della
Tabella C. Agli alunni che frequentano l'ultima classe per effetto della
dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di
commissione di esami di maturità, il credito scolastico è attribuito dal
consiglio di classe nella misura di punti 2 per ciascuno degli anni non
frequentati, qualora l'alunno non sia in possesso di promozione o idoneità
alla penultima e/o alla terzultima classe. Negli istituti professionali, i consigli di classe, nell'attribuzione
del credito scolastico, tengono conto della valutazione conseguita dagli
alunni nelle attività che si svolgono nell'area di professionalizzazione e
che concorre ad integrare quella nelle discipline coinvolte nelle attività
medesime. L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata,
motivata e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale
dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il
massimo di 20 punti attribuibili, a norma del 4° comma dell'art. 11 del
Regolamento, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta
dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni
precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integra-zione, opportunamente
motivate, vanno ampiamente verbalizzate con riferimento alle situazioni
oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è
pubbli-cato all'albo dell'istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di
scrutinio finale. Il credito scolastico per i candidati esterni è attribuito dalla
commissione d'esame secondo le disposizioni dell'art. 11, commi 7, 8, 9, 10 e
11 del Regolamento ed osservando la procedura di cui all'art. 13, comma 7
della presente Ordinanza. Esso è pubblicato all'albo dell'Istituto sede
d'esame il giorno della prima prova scritta. Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato
non superati, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe, che,
però, non hanno frequentato e che non devono sostenere esami preliminari, il
credito scolastico è attribuito nella misura di punti 2 sia per l'ultimo che
per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità
alla penultima clas-se, di ulteriori 2 punti per il terzultimo anno. Ai candidati esterni che, per il penultimo e per il terzultimo anno,
sono in possesso di promozione o di idoneità, il credito scolastico è
attribuito, per tali anni, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei
casi, per idoneità, secondo le indicazioni della Tabella B e per promozione,
secondo le indicazioni della Ta-bella A, ovvero in base ai risultati
conseguiti negli esami preliminari, secondo le indicazioni della Tabella C.
Per gli anni per i quali i candidati non sono in possesso né di promozione,
né di idoneità né di risultati conseguiti negli esami preliminari, il credito
scolastico è attribuito nella misura di punti 2. ART. 9 - Crediti formativi - Per l'anno scolastico 2002/2003, valgono le disposizioni di cui al
Decreto Ministeriale 24/2/2000, n. 49. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire
all'istituto sede di esame entro il 15.05. 2003 per consentirne l'esame e la
valutazione da parte degli organi competenti. E' ammessa
l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n.
445/2000, nei casi di attività svolte presso pubbliche amministrazioni. Qualora gli esami preliminari inizino prima del 15 maggio i candidati
esterni devono essere opportunamente informati perché possano presentare gli
eventuali crediti formativi prima della data fissata per l'inizio degli esami
stessi. ART. 10 - Commissioni d'esame - Per l'anno scolastico 2002/2003, valgono le disposizioni di cui al
D.M. in data 25 gennaio 2001, n. 104, integrato, in applicazione dell'art.
22, comma 7, della legge n. 448/2001, dal D.M. n. 10 del 30-1-2003,
concernente i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione
dei presidenti e dei componenti delle commissioni degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, nonché le
istruzioni di cui alla circolare ministeriale 19 febbraio 2003, n. 22, sulla
formazione delle commissioni. ART. 11 - Sostituzione dei componenti le commissioni - La partecipazione ai lavori delle
commissioni d'esame di Stato del presidente e dei commissari rientra tra gli
obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale
direttivo e docente della scuola. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico
o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono
essere documentati e accertati. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano
necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin
dall'insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal Direttore
generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, secondo le disposizioni di cui
all'art. 9 del citato D.M. n. 10 del 30-1-2003. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del
personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve
rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno,
assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove
scritte. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la
restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze successive
all'espletamento delle prove scritte. ART. 12 - Diario delle operazioni e delle prove - Le commissioni, operanti nella stessa sede
d'esame si riuniscono, in seduta plenaria, presso l'istituto cui sono state
assegnate, il 16 giugno 2003 alle ore 8,30. Alla riunione partecipano anche i
commissari designati delle classi di scuole legalmente riconosciute o
pareggiate, abbinate alle classi dell'istituto statale o paritario medesimo. Il presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano di età,
dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei
commissari, comunica i nominativi di quelli eventualmente assenti al Direttore
generale dell'Ufficio Scolastico Regionale se l'assenza riguarda il
Presidente e al Dirigente scolastico se l'assenza riguarda un commissario. Nella riunione plenaria, il presidente, sentiti i componenti di
ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle
riunioni preliminari delle singole commissioni. Il presidente, sentiti nella riunione plenaria i componenti di
ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle
attività delle commissioni determinando, in particolare, ove necessario,
l'ordine di successione tra le commissioni per l'inizio della terza prova,
per le operazioni da realizzarsi distintamente di valutazione degli
elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione finale. Il Presidente medesimo
provvede altresì a fissare le date di svolgimento degli scrutini finali e di
pubblicazione dei risultati. Per la pubblicazione medesima viene valutata,
altresì, l'opportunità di procedere in modo congiunto o disgiunto per le
diverse commissioni. La relativa delibera può essere assunta, sentiti i
componenti di ciascuna commissione, in data successiva a quella
dell'insediamento. Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o
nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o lingue
straniere diverse, o nelle quali l'educazione fisica viene insegnata per
squadre, con docenti che operano separatamente, il presidente avrà cura di
fissare il calendario dei lavori in modo da determinare l'ordine di
successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di correzione
e valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione finale. Il presidente determinerà il calendario definitivo delle operazioni
delle com-missioni, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti
delle commissioni costituite presso altre sedi di esame, di cui eventualmente
facciano parte, quali commissari, i medesimi docenti. Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti
per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per
garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione, i presidenti
delle medesime commissioni ven-gono riuniti, unitamente agli ispettori
incaricati della vigilanza sugli esami di Stato, dal Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale, procurando, comunque, che tale operazione non crei
interferenze con lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso dette
riunioni devono concludersi prima dell'inizio della correzione degli
elaborati. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali assicurano
ogni opportuna assistenza alle commissioni operanti sul territorio,
avvalendosi degli ispettori tecnici. La riunione preliminare di ciascuna commissione è finalizzata agli
adem-pimenti di cui all'art. 13 della presente Ordinanza. Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2002/2003 è il
seguente: prima prova scritta: 18 giugno 2003, ore 8.30; seconda prova scritta, grafica o scrittografica: 19 giugno 2003, ore
8.30; Per gli esami nei licei artistici lo svolgimento della seconda prova
continua nei due giorni seguenti per la durata giornaliera indicata nei testi
proposti. Per gli esami negli istituti d'arte, la seconda prova si svolge in
non meno di tre giorni e in non più di cinque giorni. Poiché uno dei giorni
dello svolgimento di detta prova coincide con il sabato, la prova stessa può
essere sospesa per i soli candidati che per motivi di culto non intendono
proseguire l'esame in detto giorno; terza prova scritta: 23 giugno 2003: ciascuna commissione, entro il
21 giugno, definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta,
in coerenza con il documento del consiglio di classe di cui all'art. 6 della
presente ordinanza. Nel caso di classi abbinate le operazioni previste devono
essere effettuate distintamente per la classe di istituto statale o paritario
e per la classe di istituto legalmente riconosciuto e pareggiato.
Contestualmente, il Presidente stabilisce, per ciascuna delle commissioni,
l'orario d'inizio della prova, dandone comunicazione all'albo dell'Istituto o
degli eventuali istituti interessati. Non va, invece, data alcuna
comunicazione circa le materie oggetto della prova. La mattina del 23 giugno
ogni commissione, tenendo a riferimento quanto attestato nel predetto
documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta,
sulla base delle proposte avanzate da ciascun componente; proposte che
ciascun compo-nente deve formulare in numero almeno doppio rispetto alla
tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione della struttura
della prova. La Commissione, in relazione alla natura e alla complessità
della prova, stabilisce anche la durata massima della prova stessa. Per gli
istituti d'arte e i licei artistici la prova può svolgersi anche in due
giorni. Per la formulazione delle singole proposte e per la predisposizione
collegiale della prova, la commissione può avvalersi dell'archivio nazionale
permanente di cui all'art. 14 del regolamento. Per i licei artistici e gli
istituti d'arte le operazioni sopra indicate si svolgono entro il giorno
successivo al termine della seconda prova scritta e il giorno seguente. Ciascuna commissione stabilisce autonomamente, in conformità di
quanto previsto al quarto comma, il diario delle operazioni finalizzate alla
corre-zione e valutazione delle prove scritte. La data di inizio dei colloqui è stabilita, per ciascuna commissione,
al termine delle operazioni di correzione e valutazione degli elaborati delle
prove scritte, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 8. Prima dell'inizio dei colloqui, la commissione completa l'esame dei
fascicoli e dei curricoli dei candidati in prosecuzione dei lavori iniziati
nella riunione preliminare. La commissione, inoltre, ai fini di una adeguata
organizzazione delle operazioni inerenti il colloquio, anche in attuazione di
quanto stabilito dall'art. 16, comma 4, esamina i lavori presentati dai
candidati e finalizzati all'avvio del colloquio. Il Presidente, il giorno
della prima prova scritta, invita i candidati, indicando anche il termine e
le modalità stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare il
titolo dell'argomento o a presentare l'esperienza di ricerca o di progetto,
anche in forma multimediale, prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi
dell'art. 5, comma 7, del Regolamento. Per l'espletamento dei colloqui, vengono convocati per primi, in base
a sorteggio, i candidati interni e, successivamente, sempre in base a
sorteggio, i candidati esterni. Il numero dei candidati che sostengono il
colloquio, per ogni giorno, non può essere di norma superiore a cinque. Del diario dei colloqui, il presidente delle commissioni dà notizia
me-diante affissione all'albo dell'istituto sede di esame. La prima prova scritta suppletiva si svolge il 1 luglio, alle ore
8,30; la seconda prova scritta suppletiva nel giorno successivo, 2 luglio,
alle ore 8,30, con eventuale prosecuzione, per gli esami nei licei artistici
e negli istituti d'arte; la terza prova scritta suppletiva nel secondo giorno
successivo all'effettuazione della seconda prova scritta suppletiva. Le
prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del
sabato; in tal caso le stesse continuano il lunedì successivo. L'eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni che li abbiano
interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno
successivo al termine delle prove scritte suppletive. Qualora tra due prove
suppletive il giorno intermedio sia sabato, in tale giorno le commissioni
riprendono i colloqui interrotti per l'espletamento della prova scritta
suppletiva. L'eventuale integrazione del punteggio complessivo conseguito, fino
ad un massimo di 5 punti, per quei candidati che abbiano conseguito un
credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo nelle prove
di esame pari almeno a 70 punti, è effettuata al momento della valutazione
finale per ciascuna classe- commissione, sulla base di criteri
precedentemente stabiliti, secondo l'art. 13, comma 11 e con una congrua
motivazione da acquisire al verbale. Le modalità da seguire sono quelle
previste dalla presente Ordinanza agli artt. 15, comma 7 e 16, comma 7, per
la valutazione delle prove scritte e del colloquio. Le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei
relativi atti iniziano subito dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna
commissione, tenendo presente quanto disposto nel comma 4, primo alinea, del
presente articolo. Quanto altro possa occorrere, nell'osservanza delle disposizioni di
cui alla presente ordinanza, è stabilito dal presidente della commissione
d'esame. ART. 13 - Riunione preliminare - Il presidente assicura la sua presenza nella sede di esame, con il
compito di organizzare e coordinare tutte le operazioni di esame e di
vigilare sui lavori delle commissioni. Per garantire la funzionalità delle
commissioni stesse, delega, per ciascuna commissione, un proprio sostituto
scelto tra i commissari, al quale, tra l'altro, può affidare, il giorno della
prima prova scritta, il plico contenente le tracce dei temi per la dettatura
ai candidati e la successiva riproduzione dei testi. Il presidente deve, in
ogni caso, essere presente in commissione durante le operazioni che
richiedono decisioni che vanno assunte dall'intera commissione. Il presidente sceglie un commissario, quale segretario di ciascuna
commissione e, in particolare, con compiti di verbalizzazione dei lavori
collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle commissioni
verrà riportato nella verbalizzazione di tutte le commissioni. Tutti i componenti la commissione alla quale sono assegnati candidati
esterni devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente
candidati assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione è
obbligatoria anche se negativa: un componente della commissione d'esame che
abbia istruito privatamente uno o più candidati assegnati alla propria
commissione deve essere immediatamente sostituito dal Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regio-nale competente per incompatibilità. Tutti i componenti la commissione alla quale sono assegnati candidati
esterni devono dichiarare per iscritto l'assenza di rapporti di parentela e
di affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i
candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra
i componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo
matrimoniale, di parentela o af-finità entro il quarto grado, dovrà farlo
presente al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente,
il quale provvederà al necessario sposta-mento. Il Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale competente prov-vederà in modo analogo nei
confronti dei presidenti che si trovino in analoga situazione. Non si procede alla sostituzione del commissario legato dai vincoli
sopradescritti con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il competente
consiglio di classe non abbia ritenuto motivatamente di designare un altro
docente della classe. I Presidenti e i commissari estranei alla classe nominati o in
sostituzione di docenti impediti ad espletare l'incarico o quali commissari
esterni in classi di scuole legalmente riconosciute o pareggiate devono in
ogni caso rilasciare, an-che se negative, le dichiarazioni di non aver
impartito lezioni private e di non avere rapporti di parentela e di affinità
entro il quarto grado né di coniugio con i candidati che essi dovranno
esaminare. Nella seduta preliminare e eventualmente anche in quelle successive
la commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati
interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In
particolare esamina: elenco dei candidati; domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di quelli
interni che chiedono di usufruire delle abbreviazioni di cui all'art. 2,
comma 2, con allegati i documenti da cui sia possibile rilevare tutti gli
elementi utili ai fini dello svolgimento dell'esame; certificazioni relative ai crediti formativi; copia dei verbali delle operazioni di cui all'art. 8, relative
all'attribuzione e motivazione del credito scolastico; per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del
corso di studi per merito, attestato di promozione all'ultima classe recante
i voti asse-gnati alle singole materie e l'indicazione del credito scolastico
attribuito; per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del
corso di studi per obblighi di leva, attestato di promozione senza debito
formativo all'ultima classe con l'indicazione del credito scolastico
assegnato; per i candidati esterni sprovvisti di promozione o idoneità
all'ultima clas-se, esito dell'esame preliminare; documento finale del consiglio di classe di cui all'art. 6; documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap ai
fini de-gli adempimenti di cui all'art. 17; per le classi sperimentali, relazione informativa sulle attività
svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto
di sperimentazione. Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della
docu-mentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità insanabili,
provvede a darne tempestiva comunicazione al Ministero cui compete, ai sensi
dell'art. 95 del R.D. 4.5.1925, n. 653, l'adozione dei relativi
provvedimenti. In tal caso i can-didati sostengono le prove d'esame con
riserva. Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della
docu-mentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da
parte dell'istituto sede d'esami, invita il dirigente scolastico a provvedere
tempestiva-mente in merito, eventualmente tramite riconvocazione dei consigli
di classe. Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della
documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da
parte del candidato medesimo, lo invita a regolarizzare detta documentazione,
fissando contestualmente il termine di adempimento. Nella medesima seduta, la commissione provvede, ai sensi degli artt.
11 e 12 del Regolamento, a stabilire i criteri di attribuzione ai candidati
esterni dei punteggi relativi al credito scolastico e ad eventuali crediti
formativi, opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di
corso cui si riferisce l'esame. Dopo aver stabilito i criteri suddetti, la
commissione attribuisce ad ogni singolo candidato esterno, con adeguata
motivazione da riportare a verbale, il punteg-gio relativo al credito
scolastico e agli eventuali crediti formativi. L'esito delle at-tribuzioni è
pubblicato all'albo dell'istituto sede di esame il giorno della prima prova
scritta. In sede di riunione preliminare, la commissione stabilisce il termine
e le modalità di acquisizione delle indicazioni da parte dei candidati
finalizzate all'avvio del colloquio, di cui all'art. 12, comma 10 della
presente ordinanza. In sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, la
commissione stabilisce i criteri di correzione e valutazione delle prove
scritte e valuta se ricorrano le condizioni per procedere alla correzione
della prima e seconda prova scritta per aree disciplinari ai sensi dell'art.
15. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione
individua, altresì, i criteri di conduzione e di valutazione nonché le
modalità di svolgimento del colloquio, tenendo presente quanto stabilito
dall'art. 16 della pre-sente ordinanza. Le relative deliberazioni vanno
opportunamente motivate e verbalizzate. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione
de-termina i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino
a un massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito
scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame
pari almeno a 70 punti. Le relative deliberazioni vanno opportunamente
motivate e verbalizzate. ART. 14 - Plichi prima e seconda prova scritta - I Direttori generali degli Uffici
Scolastici Regionali devono confermare alla struttura tecnico - operativa di
questo Ministero i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi
della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato, ivi compresi
quelli occorrenti ai fini di quanto previsto dall'art. 17,c.2. Tali dati
saranno forniti dal sistema informativo del Ministero a mezzo di appo-site
stampe centrali, rilasciate almeno 30 giorni prima della data di inizio delle
prove di esame. La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze,
deve essere resa nota, da parte dei Direttori generali degli Uffici
Scolastici Regionali alla struttura tecnico - operativa di questo Ministero
entro i successivi cinque giorni dal rilascio delle suddette stampe centrali.
I Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali dovranno, altresì,
fornire contestualmente congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati
comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi. I plichi occorrenti per la prima e seconda prova scritta suppletiva
deb-bono essere richiesti dai Direttori generali degli Uffici Scolastici
Regionali alla struttura tecnico - operativa di questo Ministero almeno dieci
giorni prima della data di inizio delle prove stesse. Le predette richieste
vanno formulate sulla base delle notizie e dei dati che i presidenti debbono
trasmettere entro la mattina successiva allo svolgimento della seconda prova
scritta. Le suddette richieste debbono contenere esatte indicazioni sul corso
di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati
interessati. I plichi non utilizzati dovranno essere restituiti dai Direttori
generali degli Uffici Scolastici Regionali, con le motivazioni, alla
struttura tecnico - operativa di questo Ministero. ART. 15 - Prove scritte - Per l'anno scolastico 2002/2003 valgono le disposizioni di cui al
D.M. relativo alle modalità di svolgimento della prima e della seconda prova
scritta ed al DM n. 429 del 20.11.2000, concernente le caratteristiche
formali generali della terza prova scritta, nonché le istruzioni per lo
svolgimento della prova me-desima per l'anno scolastico 2002/2003. Per l'anno scolastico 2002/2003, la seconda prova scritta degli esami
di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline
per le quali il relativo piano di studio non preveda nel decreto
autorizzativo verifiche scritte. Analogo criterio vale per l'individuazione
della materia oggetto della se-conda prova scritta per l'indirizzo
"industria tintoria" degli istituti tecnici industriali. Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la lingua
stranie-ra e il corso di studi seguito dalla classe interessata preveda più
di una lingua, la scelta è demandata al candidato. Negli istituti tecnici per
il turismo la scelta della prova scritta è da circoscrivere alle due lingue
per le quali il vigente ordi-namento espressamente contempla tale tipo di
prova. La terza prova è predisposta dalla commissione secondo le modalità di
cui all'art. 12, comma 7, della presente Ordinanza. Per gli istituti
professionali, la commissione tiene conto, ai fini dell'accertamento delle
conoscenze, competen-ze e capacità, delle esperienze realizzate nell'area di
professionalizzazione, in-dicate nel documento del consiglio di classe. La commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle prove
scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna delle prove
scritte giu-dicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio
inferiore a 10. Le commissioni, ai fini della correzione della prima e della seconda
pro-va scritta, possono operare per aree disciplinari, di cui al D.M. 358/98,
ferma restando la responsabilità collegiale dell'intera commissione. L'organizzazione
dei lavori per aree disciplinari può essere attuata solo in presenza di
almeno due docenti per area e con l'osservanza della procedura di cui
all'art. 13,comma 9. Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono con la
for-mulazione di una proposta di punteggio in numeri interi relativa alle
prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera
commissione a maggio-ranza, compreso il presidente, ai sensi dell'art. 13,
comma 1. Se sono proposti più di due punteggi e non sia stata raggiunta la
maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a
partire dal punteggio più alto proposto, a scendere. Ove su nessuna delle
proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato
il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti e procede
all'eventuale arrotondamento al numero intero più approssimato. Di tali
operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa
l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti. Il verbale deve
altresì contenere l'indicazione di tutti gli elementi utili ai fini della
compilazione della certificazione di cui all'art. 13 del Regolamento. In
considerazione dell'incidenza che hanno i punteggi assegnati alle singole
prove scritte e al colloquio sul voto finale, i componenti le commissioni
utilizzano l'intera scala dei punteggi prevista. Il punteggio complessivo delle prove scritte è pubblicato, per tutti
i can-didati di ciascuna classe, nell'albo dell'Istituto sede della
commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio
dello svolgimento del col-loquio di tale classe. Vanno esclusi dal computo le
domeniche e i giorni festivi intermedi. E' facoltà di ogni candidato
richiedere alla commissione di conoscere il punteggio attribuito alle singole
prove. La commissione riscontra tale richiesta entro il giorno precedente la
data fissata per il colloquio del candidato interessato. ART. 16 - Colloquio - Il colloquio deve svolgersi in un'unica soluzione temporale, alla
presenza della commissione. Non possono sostenere il colloquio più candidati
contemporaneamente. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di
espe-rienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal
candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto la
presentazione da parte dei candidati di lavori preparati, durante l'anno
scolastico, anche con l'ausilio degli insegnanti della classe. Preponderante
rilievo deve essere riservato alla prose-cuzione del colloquio, che, in
conformità dell'art. 4, comma 5, del Regolamento, deve vertere su argomenti
proposti al candidato attinenti le diverse discipline, anche raggruppate per
aree disciplinari come definite dal D.M. n. 358 del 18/9/98, e riferiti ai
programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso. Gli argomenti
possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento,
di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le
componenti culturali, discutendole. E' d'obbligo, inoltre, provvedere alla
discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. Il colloquio, nel rispetto della sua natura pluridisciplinare, non
può con-siderarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le
fasi sopra indi-cate e se non abbia interessato le diverse discipline anche
raggruppate per aree disciplinari. A tal fine, la commissione deve curare l'equilibrata articolazione e
du-rata delle diverse fasi del colloquio, che deve riguardare l'argomento o
la ricerca o il progetto scelti dal candidato, la discussione degli argomenti
attinenti le diverse discipline, anche raggruppate per aree disciplinari e la
discussione degli elaborati delle prove scritte. Negli Istituti professionali, la commissione, ai fini dell'accertamento
delle conoscenze, competenze e capacità, organizza il colloquio, tenendo
conto anche delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione,
indicate nel documento del consiglio di classe. La commissione d'esame dispone di 35 punti per la valutazione del
col-loquio. Al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un
punteggio inferiore a 22. La commissione procede alla formulazione di una proposta di punteggio
in numeri interi relativa alla prova di ciascun candidato nello stesso giorno
nel quale il colloquio viene espletato. I punteggi sono successivamente
attribuiti dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, ai
sensi dell'art. 13, comma 1, secondo i criteri di valutazione stabiliti come
previsto dall'art. 13, comma 10 e con l'osservanza della procedura di cui
all'art. 15, comma 7. Art. 17 - Esami dei candidati in situazione di handicap - Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, la
commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di
classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e
all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove
equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere
nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di
contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove
equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto
una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma
attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove
d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il
loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori
che hanno se-guito l'alunno durante l'anno scolastico. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal
Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in
situazione di forte handicap visivo. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche
e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n. 104 del
3/2/1992, non possono di norma comportare un maggio numero di giorni rispetto
a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la
commissione tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del
consiglio di classe delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno
scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un
numero maggiore di giorni. I candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato e
sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di
un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano
possono svolgere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto
finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del
Regolamento. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni,
sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati,
il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo
nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto. ART. 18 - Assenze dei candidati. sessione suppletiva - Ai candidati che, a seguito di malattia da
accertare con visita fiscale o per grave motivo di famiglia riconosciuto tale
dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alla
prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione
suppletiva secondo il diario previsto dal precedente art. 12, comma 13; per
l'invio e la predisposizione dei testi della prima e seconda prova scritta si
seguono le modalità di cui al precedente art. 14. Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti entro i
tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere di
es-sere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante
documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della
prova medesima. Per i licei artistici e gli istituti d'arte il termine è
fissato, per la seconda prova, al giorno successivo a quello d'inizio della
prova stessa. I candidati assenti alla terza prova devono presentare probante
docu-mentazione entro il giorno successivo a quello stabilito per la prova
stessa. Per la predisposizione dei testi della terza prova si osservano le
modalità di cui al DM. n. 429 dell'20/11/2000. In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile
sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva secondo il diario
previsto dall'art. 12,comma 13, i candidati che si trovino nelle condizioni
di cui al comma 1 possono chiedere di sostenere l'esame di Stato in
un'apposita sessione straordinaria. La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne dà comuni-cazione
agli interessati e al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
competente. Relativamente ai casi di cui al comma 4, il Ministero, sulla base dei
dati forniti dai competenti direttori generali degli uffici scolastici
regionali fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di
effettuazione degli esami in sessione straordinaria. La commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati
de-terminata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in
giorni di-versi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati,
purché non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione fissato
nel calendario. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove
d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di
completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente,
con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame stesso debba
proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato
alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento. Qualora nello stesso istituto operino più commissioni, i candidati
alle prove scritte suppletive appartenenti a dette commissioni possono essere
assegnati dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale ad
un'unica commissione. Quest'ultima provvede alle operazioni consequenziali e
trasmette, a conclusione delle prove, gli elaborati alle commissioni di
provenienza dei candidati, competenti a valutare gli elaborati stessi. Le
commissioni di provenienza dei candidati sono, altresì, competenti nella
formulazione e scelta della terza prova. ART. 19 - Verbalizzazione - La commissione verbalizza tutte le attività che caratterizzano lo
svolgimento dell'esame nonché l'andamento e le risultanze delle operazioni di
esame riferite a ciascun candidato. La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente le
attività della commissione e chiarire le ragioni per le quali si perviene a
determinate conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione possa
risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le
deliberazioni adottate siano pienamente e congruamente motivate. ART. 20 - Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi - Ciascuna commissione d'esame si riunisce,
per le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei
relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi
quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva.
A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo in
centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla
commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al
credito scolastico acquisito da ciascun candidato. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo
complessivo di 60/100. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame
può motivatamente integrare, secondo i criteri determinati ai sensi dell'art.
13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato
abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato
complessivo nella prova d'esame pari ad almeno 70 punti. La commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla
compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di cui al
successivo comma 6. Le attività caratterizzanti la terza area dei corsi
postqualifica degli istituti professionali verranno opportunamente indicate
nel certificato allegato al diploma tra gli "ulteriori elementi
caratterizzanti il corso di studi seguito". Per l'anno scolastico 2002/2003, il modello di certificazione è
quello di cui al D.M. n. 3 del 13-1-2003. Al termine degli esami, ove sia possibile redigere in tempo utile i
diplomi, la Commissione può provvedere a consegnare gli stessi direttamente
ai candidati che hanno superato l'esame. I presidenti delle commissioni, sentiti i commissari, predispongono,
prima della chiusura dei lavori la relazione prevista dal comma 2 dell'art.
14 del Regolamento per il successivo invio all'Osservatorio nazionale
istituito presso l'Istituto nazionale per la valutazione del Sistema
dell'Istruzione. Alla relazione dovranno essere allegate copie delle terze
prove effettuate. La relazione va portata a conoscenza dei commissari ed
eventualmente integrata a richiesta dei singoli commissari. Copia della relazione di cui al comma precedente unitamente ad
osservazioni sull'andamento degli esami e ad eventuali proposte,
appositamente formulate dal presidente, va inviata al competente Direttore
generale dell'Ufficio Scolastico Regionale perché lo stesso possa rilevare
ogni utile elemento e indi-cazione in relazione allo svolgimento dell'esame
stesso. Ferma restando la competenza dei Presidenti delle commissioni
giudicatrici al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili
per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i
Presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico dell'istituto sede
d'esame al rilascio dei diplomi stessi. Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai capi
degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sono legalizzate dal
competente Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale ai sensi
dell'art. 32 del D.P.R. 445/2000. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza
limitazione di numero, dai dirigenti degli Istituti Statali, paritari,
pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli atti
relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali certificati sono
considerati validi anche per l'iscrizione all'Università, purché
successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il diploma
originale. In caso di smarrimento del certificato integrativo del diploma
dell'esa-me di stato, il dirigente scolastico rilascia copia del certificato,
con l'annotazione che si tratta di copia sostitutiva dell'originale. In ogni caso valgono disposizioni di cui al Capo III -
semplificazione della documentazione amministrativa - del D.P.R. n. 445/2000. ART. 21 - Pubblicazione dei risultati - L'esito degli esami è pubblicato, per tutti
i candidati, nella data indivi-duata ai sensi dell'art. 12 - comma 4,della
presente O.M., al termine dei lavori, nell'albo dell'istituto sede della
commissione, con la sola indicazione della dizio-ne NON PROMOSSO nel caso di
esito negativo. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della Commissione,
sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame. Nel caso in cui la commissione comprenda solo candidati esterni
valgo-no le disposizioni di cui all'art. 4, commi 12 e 13 e alla C.M.
261/2000. ART. 22 - Accesso ai documenti scolastici e trasparenza - Gli atti e i documenti scolastici relativi
agli esami di Stato devono essere consegnati, con apposito verbale, al
dirigente scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, è responsabile della loro custodia e dell'accoglimento
delle richieste di accesso e dell'eventuale apertura del plico sigillato che
contiene gli atti predetti e che è custodito dallo stesso dirigente
scolastico; in tal caso il dirigente scolastico, alla presenza di personale
della scuola, procede all'apertura del plico stesso redigendo apposito
verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da
sigillare immediatamente. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso valgono le norme
dettate dalla precitata legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
disposizioni. ART. 23 - Termini - La
presente Ordinanza, per il suo carattere ricognitivo e organizzatorio,
recepisce puntualmente i termini fissati dalla legge n. 425/1997 e dalle
disposizioni attuative della stessa. ART. 24 - Esami nella regione Valle d'Aosta - Per la Regione Valle d'Aosta si applicano
le disposizioni di cui alla pre-sente Ordinanza, ad eccezione di quelle
incompatibili con il Regolamento emanato con D.P.R 7/1/99, n. 13, recante la
disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove dell'esame
di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore in
quella Regione, ai sensi dell'art. 21, comma 20 bis, della legge 15/3/97, n.
59 e successive integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta di
francese disciplinata con la legge regionale 3/11/98, n. 52. ART. 25 - Disposizioni organizzative Ai fini dello snellimento dell'azione amministrativa e di una più
celere definizione degli adempimenti, i Direttori generali degli Uffici
scolastici regionali potranno valutare l'opportunità di conferire specifiche
deleghe ai dirigenti in servizio presso gli uffici regionali o le strutture
periferiche del territorio di rispettiva competenza. La presente Ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per i controlli
di legge. IL MINISTRO MORATTI ALLEGATI (omessi): Modelli di verbale Schema della dichiarazione di lavoro per i candidati esterni agli esami di Stato di istruzione professionale Schema della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei candidati esterni agli esami di Stato negli istituti professionali per comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni Direttiva Ministeriale 8 maggio 2003, n. 48 - Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi”, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440, concernente l’“Istituzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”; VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; VISTO l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle amministrazioni pubbliche di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d’interesse comune; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, avente per oggetto “Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione”; VISTO il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 30 gennaio 2001, avente per oggetto “Riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale”; VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”, che, nella Tabella C - allegata alla medesima legge - sotto la voce Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per l’anno 2003, fissa in 214.059.000 euro la dotazione del fondo di cui all’articolo 4 della citata legge n. 440/1997; VISTI l’articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ed il relativo regolamento applicativo 12 luglio 2000, n. 257, nonché l’Accordo del 2 marzo 2000 sancito dalla Conferenza unificata Stato - Regioni - Città ed Autonomie locali; VISTO l’art. 69, comma 4, della legge n. 144/1999 già menzionata ed il relativo Regolamento applicativo adottato con D.I. del 31 ottobre 2000, n. 436; VISTA la legge 22 marzo 2000, n. 69, concernente “Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap”, che all’art. 1 comma 1, prevede un incremento pari a 10.986.588 euro del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997 n. 440, da destinare al potenziamento ed alla qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali; RITENUTO opportuno individuare, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 2, della citata legge n. 69/2000, gli interventi da destinare per l’anno 2003 agli alunni in situazione di handicap; VISTO lo stanziamento del Capitolo 1722 dello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’anno 2003, concernente il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, ammontante a 225.045.588 euro; CONSIDERATO che l’articolo 2 della legge n. 440/1997 prevede l’emanazione di una o più direttive per la definizione: a) degli interventi prioritari; b) dei criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione; c) delle indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l’assistenza e la valutazione degli interventi; VISTO il parere favorevole espresso dalla VII Commissione permanente della Camera dei Deputati, in data 16 aprile 2003, che tuttavia formula l’osservazione di valutare l’opportunità di prevedere di destinare agli interventi per l’istruzione e la formazione tecnica superiore, di cui all’articolo 69 della legge n. 144 del 1999, eventuali somme non utilizzate per i progetti a sostegno dell’istruzione e formazione fino al 18° anno di età e per l’educazione permanente degli adulti; VISTA la nota n. 6512 in data 10 aprile 2003 del Presidente del Senato, con cui lo stesso Presidente ha comunicato di aver accordato la proroga del termine richiesta dalla VII Commissione permanente, e che, il nuovo termine, ai sensi dell’art. 139-bis del regolamento, aveva scadenza il 25 aprile 2003; CONSIDERATO che la VII commissione permanente del Senato non ha espresso il richiesto parere entro il termine di scadenza; RITENUTO di dover accogliere quanto indicato nell’osservazione formulata dalla VII Commissione permanente della Camera dei Deputati nel parere in data 16 aprile 2003 e di consentire l’utilizzo a favore degli interventi per gli IFTS di ulteriori risorse; E M A N A la seguente direttiva per l’utilizzazione, per l’anno 2003, delle disponibilità finanziarie del “Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”, corrispondente a 225.045.588 euro; 1. Interventi prioritari - Sono individuati come prioritari, nel quadro e nel rispetto dell’autonomia didattica, organizzativa, ricerca, sperimentazione e sviluppo, dalle istituzioni scolastiche, i seguenti interventi: Iniziative, volte a promuovere e a supportare la riforma degli ordinamenti scolastici, con priorità nella scuola dell’infanzia e primaria; iniziative dirette all’ampliamento dell’offerta formativa, nell’ambito dei rispettivi piani definiti dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; attività formative del personale della scuola; iniziative finalizzate all’innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico; iniziative finalizzate alla comunicazione del processo di riforma degli ordinamenti scolastici; con riferimento alle scuole riconosciute quali paritarie, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, le iniziative per l’espansione dell’offerta formativa, per la promozione e il sostegno all’avvio della riforma degli ordinamenti scolastici; Iniziative volte al potenziamento ed alla qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare attenzione agli alunni con handicap sensoriale, nonché agli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital, promosse dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nell’ambito dei rispettivi piani dell’offerta formativa, definiti ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; Interventi perequativi diretti al sostegno delle attività riferite all’area di professionalizzazione degli istituti professionali; Interventi da realizzare, nel quadro della collaborazione istituzionale con le Regioni e gli Enti locali, per sostenere l’esercizio del diritto/dovere dei giovani alla permanenza in formazione fino al 18° anno di età, anche nell’ottica della riforma degli ordinamenti scolastici, per il potenziamento dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), nonché per lo sviluppo dell’educazione permanente degli adulti; Interventi per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del servizio scolastico, nonché dello studio e documentazione dei processi innovativi. Specificazione degli interventi -Sono riferite all’attività di supporto e di avvio della riforma degli ordinamenti scolastici tutte le iniziative di cui al punto 1) lettera a), volte a sostenere, con priorità, la riforma della scuola dell’infanzia e primaria, con particolare attenzione per quest’ultima per l’insegnamento di almeno una lingua comunitaria e l’alfabetizzazione delle tecnologie didattiche. Le iniziative di formazione e di aggiornamento del personale scolastico saranno legate prioritariamente al processo di riforma degli ordinamenti scolastici. L’integrazione scolastica, degli alunni portatori di handicap di cui alla lettera b), promossa dalle istituzioni scolastiche, sia singolarmente che in forma associata, sarà attuata mediante iniziative volte al potenziamento e alla qualificazione dell’offerta di integrazione, con particolare riguardo agli alunni con handicap sensoriale, nonché agli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital. Tutte le predette iniziative di cui alle lettere a) e b) del punto 1) sono adottate anche in coerenza con le esigenze delle comunità locali. La loro attivazione, comprensiva anche delle attività complementari ed integrative a favore degli studenti, dovrà costituire oggetto di un organico piano dell’offerta formativa da parte delle singole scuole. Nella programmazione delle attività complementari ed integrative dell’iter formativo, da realizzarsi anche in orario extrascolastico, saranno previsti interventi volti a costituire, sviluppare e potenziare la socializzazione e la formazione personale degli studenti, ivi comprese le iniziative promosse a livello nazionale finalizzate all’orientamento dei giovani, alla partecipazione dei genitori alle scelte educative e al percorso formativo della scuola, all’educazione interculturale, all’aggregazione giovanile, alla convivenza civile, al potenziamento della cultura musicale e sportiva e alla educazione alla salute. In relazione all’innovazione degli ordinamenti in atto, saranno realizzate specifiche iniziative finalizzate alla comunicazione del processo di riforma, sia all’interno che all’esterno del sistema scolastico, con particolare riguardo alle componenti degli studenti e delle famiglie, in modo da sviluppare una più ampia consapevolezza dei ruoli specifici nel nuovo modello di scuola. Gli interventi perequativi, di cui al punto 1) – lettera c) sono diretti a sviluppare l’area di professionalizzazione del biennio post-qualifica negli istituti professionali; Gli interventi di cui al punto 1) – lettera d), sono riferiti ai seguenti ambiti : - realizzazione di percorsi che arricchiscano l’offerta formativa rendendola più aderente alle diversificate esigenze dei giovani per favorirne la permanenza in formazione fino al 18° anno di età. A questo fine va potenziata l’alternanza scuola-lavoro come modalità di personalizzazione del percorso formativo per gli studenti, anche sulla base di convenzioni con imprese ed enti pubblici e privati disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio; - interventi per IFTS, finalizzati a far conseguire ai giovani, specializzazioni che ne favoriscano l’occupabilità, e interventi per l’educazione degli adulti, volti ad innalzare le competenze di base della popolazione adulta. Gli interventi di cui al punto 1) – lettera e) sono riferiti: - alla valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del sistema scolastico e allo studio e alla documentazione dei processi innovativi, realizzati attraverso l’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione e l’Istituto Nazionale di documentazione; - al monitoraggio delle attività realizzate dalle Istituzioni scolastiche di cui ai punti a) e b), riferibili ai finanziamenti previsti dalla legge n. 440/97, che sarà effettuato dagli Uffici Scolastici Regionali su tutte le istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione e formazione. Lo stesso sarà realizzato anche con il supporto di Organismi nazionali e locali competenti in materia. Tale azione dovrà favorire la costruzione di una rete di supporto nazionale in grado di garantire sul territorio momenti di confronto, sostegno e informazione. Saranno altresì monitorate le iniziative poste in essere a livello di Amministrazione Centrale e Uffici Scolastici Regionali, ai fini di una puntuale verifica in ordine al raggiungimento degli obiettivi fissati. Il monitoraggio e la valutazione degli interventi di cui alla lettera d) del punto 1) sono realizzati anche mediante il supporto di organismi nazionali e regionali competenti in materia, ivi compresi quelli vigilati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, attraverso: - lo sviluppo della banca dati per il sistema dell’istruzione e della formazione tecnica superiore, nonché della banca dati per l’educazione degli adulti già attivate presso l’Istituto Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa; - le indagini sulle competenze alfabetiche della popolazione adulta con la collaborazione dell’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell’Istruzione; - gli specifici programmi concordati con le Regioni e gli Enti locali per l’attuazione del sistema dell’IFTS a norma dell’art. 10 del D.I. n. 436/2000 e, nel caso di progetti integrati di istruzione e formazione che si avvalgono del concorso finanziario delle Regioni, degli Enti locali e di altri soggetti pubblici e privati. 3. Finanziamenti dei piani dell’offerta formativa - Tutte le istituzioni scolastiche saranno destinatarie di un finanziamento finalizzato alla realizzazione del piano dell’offerta formativa e delle connesse attività di formazione e aggiornamento, riferibili ai finanziamenti previsti dalla legge n. 440/97, con specifico riguardo , per le istituzioni scolastiche della scuola dell’infanzia e primaria, all’avvio della riforma degli ordinamenti scolatici. 4. Criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi - I criteri di ripartizione della dotazione finanziaria del fondo vengono individuati in modo differenziato con riferimento alla natura degli interventi, alla necessità di supportare l’avvio della riforma degli ordinamenti, nonché alla realizzazione di progetti promossi a livello nazionale e, limitatamente alle somme da gestire direttamente dalle istituzioni scolastiche, sulla base dei parametri oggettivi successivamente indicati. Conseguentemente, viene stabilita la seguente ripartizione della somma di 225.045.588 euro, come in premessa indicata, per i singoli interventi elencati al punto 1): aa) 136.164.800 euro per le iniziative volte a promuovere e a supportare l’avvio della riforma degli ordinamenti scolastici, nonché per l’attuazione dei progetti contenuti nel piano per l’offerta formativa, previste al punto 1). In particolare, l’importo fino ad un massimo di 13.511.000 euro sarà utilizzato per le attività di formazione ed aggiornamento del personale della scuola; la somma di 13.200.000 euro, sarà utilizzata per le iniziative finalizzate alla comunicazione del processo di riforma in materia di istruzione e formazione, nonchè alle iniziative dirette ad assicurare la continuità dei progetti per l’insegnamento della lingua inglese nelle scuole elementari e l’introduzione, nelle medesime scuole, dell’insegnamento dell’informatica; l’importo fino ad un massimo di 1.256.000 euro sarà destinato a progetti promossi e realizzati a livello nazionale in coerenza con il processo di riforma; l’importo fino a un massimo di 5.300.000 euro sarà utilizzato per le iniziative promosse a livello nazionale per l’orientamento dei giovani, per la partecipazione dei genitori alle scelte educative e al percorso formativo della scuola, per l’educazione interculturale, per l’aggregazione giovanile alla convivenza civile, per il potenziamento della cultura musicale e sportiva e per l’ educazione alla salute; la somma fino a un massimo di 878.500 euro sarà destinata per la realizzazione di programmi comunitari in materia formativa; l’importo fino a un massimo di 2.950.300 euro sarà utilizzato per iniziative per l’utilizzo via web del sistema bibliotecario nazionale, per progetti finalizzati all’innovazione didattica mediante supporti informatici e telematici e per il progetto internet@scuola; mentre l’importo di 5.268.000 euro sarà destinato alle scuole paritarie per l’espansione dell’offerta formativa e per il supporto all’avvio della riforma degli ordinamenti scolastici. Gli importi da assegnare alla gestione delle istituzioni scolastiche, per promuovere l’avvio della riforma degli ordinamenti scolastici, nonché per la realizzazione dei progetti contenuti nel piano dell’offerta formativa, saranno quantificati dopo aver dedotto la somma di 14.800.000 euro per iniziative complementari ed integrative a favore degli studenti. Le assegnazioni di fondi alle scuole saranno disposte dai competenti Uffici scolastici regionali. L’importo complessivo sarà ripartito per il 50% alle scuole dell’infanzia e primarie, in misura proporzionale alle dimensioni delle istituzioni scolastiche medesime, calcolate in relazione alle unità di personale e al numero degli alunni; per il 40% a tutte le istituzioni scolastiche, sempre in misura proporzionale al numero delle unità ed al numero degli alunni; il restante 10% rimane a disposizione degli Uffici scolastici regionali per interventi perequativi e di supporto alle scuole, nonché per l’attuazione del monitoraggio dei finanziamenti erogati dalla legge 440/97, da effettuare a livello regionale, su una serie di parametri fissati a livello nazionale (sub lettera a). bb) 10.986.588 euro per le iniziative di potenziamento e di qualificazione dell’offerta formativa di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriale, nonché per gli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital, promosse dalle istituzioni scolastiche. La somma di 6.042.623 euro, corrispondente al 55% dei predetti 10.986.588 euro, sarà destinata agli istituti a carattere atipico di cui all’art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ove nel corrente anno 2003 siano insediati i nuovi organi di gestione previsti dalla riforma dei predetti istituti. La predetta somma 6.042.623 euro, eventualmente non assegnata ai suddetti istituti atipici, in relazione al mancato insediamento dei nuovi organi di gestione, sarà destinata ad incrementare le risorse finanziarie per l’offerta formativa di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap e per la formazione del personale docente. A detta attività di formazione è destinato l’importo fino ad un massimo di 550.000 euro della somma da ultimo citata (sub lettera b); cc) 19.172.200 euro per gli interventi perequativi diretti al sostegno delle attività riferite all’area di professionalizzazione degli istituti professionali (sub lettera c); dd) 53.052.000 euro per sostenere i seguenti interventi (sub lettera d): 26.000.000 di euro per la realizzazione dei progetti e delle altre misure a sostegno dell’istruzione e formazione fino al compimento del 18° anno di età, ivi compresa l’alternanza scuola-lavoro; dd) 17.052.000 euro per l’istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all’art. 69 della citata legge n. 144/1999; ee) 10.000.000 di euro per l’educazione permanente degli adulti; Stante la necessità di modulare l’impiego delle risorse, in relazione alla programmazione regionale degli interventi, la ripartizione di cui sopra ha carattere indicativo. ff) 5.670.000 euro per gli interventi diretti alla valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del sistema scolastico e la documentazione dei processi innovativi, realizzati attraverso l’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione, e l’Istituto Nazionale di documentazione ( sub. Lettera e ). 5. Modalità della gestione delle somme. - La gestione delle somme indicate al punto 5) è rimessa all’Amministrazione centrale ed alle Istituzioni scolastiche secondo le quote sottoindicate: - l’importo di 136.164.800 euro, di cui alla lettera aa), sarà assegnato agli Uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche per una immediata utilizzazione a livello decentrato, fatta salva la quota fino ad un massimo di 28.852.800 euro da destinare all’Amministrazione centrale per la realizzazione di attività e programmi a carattere nazionale, ivi comprese le iniziative realizzate dalle scuole paritarie; - l’importo di 10.986.588 euro di cui alla lettera bb) sarà assegnato entro il limite massimo di 300.000 euro agli Uffici dell’Amministrazione centrale; la restante somma sarà ripartita a favore delle istituzioni scolastiche e degli Uffici scolastici regionali, fatto salvo l’obbligo di destinare agli istituti atipici la somma di 6.042.623 euro al verificarsi del contenuto dell’art. 1, comma 3, della più volte citata legge 69/2000; - l’importo di 19.172.200 euro, di cui alla lettera cc), sarà assegnato alle istituzioni scolastiche; - l’importo di 53.052.000 euro, di cui alla lettera dd), sarà utilizzato, fino ad un massimo di 4.454.440 euro, dagli Uffici dell’Amministrazione Centrale e la restante somma sarà ripartita a favore degli Uffici scolastici regionali per gli accordi da stipularsi con le Regioni; - l’importo di 5.670.000 euro, di cui alla lettera ee), sarà assegnato agli Uffici dell’Amministrazione centrale, che provvederanno a trasferire i finanziamenti agli Enti competenti per funzione. Nella gestione delle somme assegnate per le finalità di cui al punto d), si applicano le istruzioni amministrativo-contabili, in materia di interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, emanate dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale. IL MINISTRO Letizia Moratti Nota 27 giugno 2003 - Prot. n. 1774-DIP-Segr. - Cooperazione europea per le pari opportunità delle persone disabili. Nell'ambito delle iniziative previste per la celebrazione dell'Anno Europeo delle Persone Disabili, al fine di offrire ulteriori ausili alla rimozione delle condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio e di garantire pari opportunità di istruzione e formazione professionale a tutti i cittadini e per valorizzare, a livello nazionale e inter-europeo, le azioni di solidarietà sociale nel rispetto delle sfere di competenza previste dall'O.M. n. 328 del 8/11/2000, il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha adottato, il 6 Maggio c.a., la Risoluzione "Pari opportunità per alunni e studenti disabili nell'istruzione e nella formazione". Tale Risoluzione intende incoraggiare e sostenere l'integrazione scolastica di bambini e giovani disabili, rendere accessibile l'apprendimento anche attraverso le nuove tecnologie e i servizi internet, incentivare la formazione iniziale e in servizio degli insegnanti con particolare attenzione all'offerta pedagogica e strumentale, promuovere la cooperazione Europea tra attori professionalmente rilevanti nel campo dell'istruzione e della formazione degli alunni disabili. L'Unione Europea, inoltre, ha accolto, come specificato all'art. 8 del testo della Risoluzione, la rilevante esperienza nel campo della disabilità e sviluppo didattico e formativo della European Agency for Development in Special Needs Education (Agenzia Europea per lo Sviluppo dell'Istruzione delle Persone Disabili) di cui l'Italia è Paese Membro e con la quale collabora, nel rispetto della reciprocità degli scambi e della cooperazione culturale e scientifica, alla ricerca, alla diffusione e alla fruizione di notizie e informazioni utili all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap e all'aggiornamento e auto-apprendimento in servizio (e-learning) del personale docente con specifico riguardo alle metodologie didattiche e formative, alle ricerche e alle innovazioni del settore, anche attraverso l'azione congiunta dell'Osservatorio Permanente sull'Handicap e della Unità Nazionale dell'Agenzia. Nell'ottica attuativa della Legge Delega 28.03.2003 n. 53 e in vista del Semestre Italiano di Presidenza dell'Unione Europea, si invitano le SS.LL. a comunicare agli enti interessati, alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, ai centri di ricerca e documentazione didattica delle rispettive realtà territoriali, l'indirizzo del sito internet dell'Agenzia Europea (www.european-agency.org) dove poter reperire documenti, pubblicazioni, guide didattiche e pedagogiche disponibili in italiano ed in altre 12 lingue europee liberamente scaricabili; dati nazionali ed europei sull'integrazione scolastica degli alunni disabili; notizie utili alla stesura, alla pianificazione e alla progettazione di programmi di scambio culturale e di sostegno agli studenti; informazioni e recapiti dei referenti nazionali e delle organizzazioni accreditate. Al fine di offrire un ampia visuale delle iniziative promosse, si allega: la Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea IL CAPO DIPARTIMENTO Pasquale Capo PARI OPPORTUNITA’ PER ALUNNI E STUDENTI DISABILI NELL’ISTRUZIONE E NELLA FORMAZIONE Risoluzione del Consiglio "IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, 1. NOTANDO che nell’Unione Europea un numero significativo di persone disabili affronta vari tipi di difficoltà nella vita quotidiana; 2. NOTANDO che il Trattato dà alla Comunità l’opportunità di adottare azioni appropriate per combattere la discriminazione di sesso, di razza o di origine etnica, di religione o credo, di disabilità, età o orientamento sessuale, nel pieno rispetto della sovranità degli Stati Membri per il contenuto delle materie di insegnamento e dell’organizzazione dei sistemi scolastici e della loro diversità culturale e linguistica; 3. RICORDANDO la Decisione del Consiglio del 3 dicembre 2001 di indire per il 2003 l’Anno Europeo delle persone disabili; 4. RICORDANDO anche la Risoluzione del Consiglio e dell’incontro con i Ministri dell’istruzione del 31 maggio 1990 riguardo l’integrazione dei bambini e dei giovani disabili nei sistemi scolastici nazionali ordinari; la Risoluzione dell’incontro del Consiglio con i Rappresentanti dei Governi degli stati Membri del 20 dicembre 1996 sull’uguaglianza di opportunità per le persone disabili; la Comunicazione della Commissione Europea del 2000 – ‘Verso un’Europa senza barriere per le persone disabili; la Risoluzione del Parlamento Europeo del 4 aprile 2001 sulla Comunicazione della Commissione ‘Verso un’Europa senza barriere per le persone disabili; il dettaglio del programma di lavoro per gli obiettivi dell’Istruzione e dei sistemi formativi in Europa e in particolare l’obiettivo 2.3 sul sostegno alla partecipazione civica attiva e alla coesione sociale; la Risoluzione del Consiglio del 6 febbraio 2003 ‘L’accessibilità Internet – migliorare l’accesso delle persone disabili alla conoscenza sociale; 5. NOTANDO che il Regolamento Standard delle Nazioni Unite sull’Uguaglianza di Opportunità per le Persone disabili, adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993 fa specifico riferimento all’art. 6 affermando che ‘Gli Stati riconoscono il principio di uguaglianza di opportunità educativa ai bambini, giovani e adulti disabili, negli ambienti scolastici integrati dalla scuola dell’infanzia al termine della sessione formativa e che ‘dovrà essere posta speciale attenzione alle aree che riguardano i giovani e i bambini nel prescuola e agli adulti disabili, in particolare alle donne; 6. NOTANDO il crescente interesse dei Governi dei gruppi di sostegno, degli insegnanti e dei genitori e in particolare delle organizzazioni delle persone disabili e delle loro famiglie per migliorare l’accesso all’istruzione per i disabili; 7. CONSIDERANDO le iniziative degli Stati Membri e della Comunità per assicurare alle persone disabili un migliore accesso all’istruzione e alla formazione nella prospettiva di un apprendimento per tutto l’arco della vita; 8. NOTANDO, comunque, la necessità di ulteriori, appropriate e praticabili misure per migliorare l’accesso delle persone disabili all’istruzione e alla formazione; INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NEL RISPETTO DELLE LORO RISPETTIVE SFERE DI COMPETENZA, A: incoraggiare e sostenere la piena integrazione dei bambini e dei giovani disabili nella società attraverso un’appropriata istruzione e formazione e a inserirli in sistemi scolastici idonei alle loro necessità; perseguire l’obiettivo di rendere accessibile un apprendimento per tutto l’arco della vita, all’interno di questo contesto, dando particolare attenzione all’uso delle nuove tecnologie e di internet per migliorare la qualità dell’apprendimento facilitando l’accesso alle risorse e ai servizi e alle possibilità di scambio e collaborazione (e-learning); rendere accessibili tutti i siti web pubblici che riguardano l’orientamento, l’istruzione e la formazione professionale alle persone disabili nel rispetto delle normative vigenti in materia di accesso ai siti web; ampliare, dove necessario, i servizi di supporto e di assistenza tecnica per gli alunni e gli studenti con disabilità; offrire ulteriori informazioni e guide per permettere alle persone disabili stesse o, se necessario, ai loro genitori o tutor, di scegliere l’istruzione più appropriata alle loro esigenze formative; continuare e, se necessario, incentivare la formazione iniziale e in servizio degli insegnanti nell’area della disabilità, con particolare attenzione all’offerta di tecniche pedagogiche e materiali didattici; promuovere la cooperazione Europea tra attori professionalmente rilevanti, coinvolti nel campo dell’istruzione e della formazione di alunni e giovani disabili, al fine di migliorare l’integrazione degli alunni e degli studenti negli ambienti formativi comuni o differenziati; recepire e condividere le informazioni e le esperienze in materia di disabilità e istruzione, a livello Europeo, coinvolgendo, in modo appropriato, le organizzazioni e le reti di rilevante esperienza nel settore come la European Agency for Development in Special Needs Education; fornire, dove necessario, facilitazioni, opportunità formative e risorse economiche per garantire una positiva transizione dalla scuola al mondo del lavoro." Decreto Ministeriale 9 luglio 2003 - Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario. -Decreto concernente il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle attività didattiche aggiuntive (800 ore) - D.M. 20 febbraio 2002 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l’art. 4, e successive modifiche; Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto il D.M. 26 maggio 1998; Vista le Legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il D.I. 24 novembre 1998, n. 460, art. 6; Vista la Legge 2 agosto 1994, n. 264; Visto il D.M. 20 febbraio 2002; DECRETA Art. 1 - Limitatamente all'a.a. 2003/2004, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario ai fini delle attività didattiche aggiuntive di cui al D.M. 20 febbraio 2002 è determinato, sul contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 4126 ripartito fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto. Art. 2 - Ciascuna Università dispone l'ammissione alle Scuole per le attività di cui all'art. 1 in base ad una graduatoria determinata secondo criteri indicati nel bando, nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto e nel rispetto della indicazione di priorità di cui all'art. 1 comma 2 del D.M. 20 febbraio 2002. Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. IL MINISTRO f.to Letizia Moratti ALLEGATO Omesso Circolare Ministeriale 9 luglio 2003, n. 58 - Prot. n. 1881/Dip/U02 - Anno scolastico 2003/2004 - adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto Destinatari: Ai Direttori Generali Regionali - LORO SEDI In vista dell'attivazione delle operazioni di avvio del prossimo anno scolastico, si forniscono, con la presente, istruzioni e indicazioni su taluni significativi adempimenti finalizzati all'adeguamento degli organici alle situazioni di fatto. Tali adempimenti, di cui si segnala la particolare urgenza, sono propedeutici alle operazioni disciplinate dal contratto collettivo nazionale decentrato, sottoscritto il 20 giugno 2003 (concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie) e alle assunzioni del personale docente, educativo ed ATA. 1. Formazione delle classi Nell'ampio e articolato quadro di attività finalizzate all'avvio del nuovo anno scolastico, assume un rilievo fondamentale la puntuale e corretta formazione e determinazione delle classi e dei posti. Si tratta di una incombenza delicata e complessa che richiede apporti e collaborazioni coerenti e puntuali tra i diversi soggetti ed organismi a vario titolo competenti e coinvolti, dalla quale dipendono , non solo nell'immediato, ma anche in prospettiva, l'assetto ordinato e il buon funzionamento delle istituzioni scolastiche. Di qui l'esigenza di strutturare le classi stesse in maniera che rispondano a requisiti di stabilità e che diano affidamento di regolare tenuta per l'intero sviluppo dei relativi corsi. Poiché la normativa vigente connette alla fase relativa alla predisposizione dell'organico di diritto la determinazione dell'esatto impianto delle classi, gli interventi di adeguamento alle situazioni di fatto devono intendersi come operazioni residuali e legate a fatti e circostanze di carattere eccezionale. Ciò premesso, nell'ipotesi in cui in sede di determinazione dell'organico siano state previste classi con un numero di alunni superiore a quello fissato dal D.M. n. 331/98 (come modificato dal D.I. n. 131 del 18 dicembre 2002 e dal D.I. che disciplina la formazione degli organici dei docenti per l'anno scolastico 2003/2004, nonché dal D.I. n. 141/99 concernente le classi che accolgono alunni portatori di handicap), le SS.LL., su segnalazione adeguatamente motivata dei dirigenti scolastici e sulla base di puntuali riscontri, potranno autorizzare i dirigenti stessi a dimensionare tali classi nei limiti previsti dalle citate disposizioni. Ovviamente dovrà essere preliminarmente verificato che le consistenze degli alunni segnalate dai Dirigenti Scolastici al fine della determinazione degli organici corrispondano a quelle effettive: tanto in considerazione delle variazioni in diminuzione che ogni anno si registrano, soprattutto nelle scuole secondarie superiori, tra la fase previsionale e il numero effettivo degli alunni. Nella logica suddetta, anche la possibilità da parte dei dirigenti scolastici di attivare nuove classi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 333/2001, deve configurare un'operazione non ordinaria e comunque necessaria per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione dell'organico. Si richiama la particolare, diretta attenzione sull'esigenza che tale adempimento sia formalizzato con provvedimento motivato da comunicare tempestivamente ai competenti CSA e alle SS.LL. per i seguiti di competenza. Resta inteso che l' autorizzazione al funzionamento di nuove classi da parte delle SS.LL., nel rispetto dei parametri di cui al DM 331/98, e l'attivazione di nuove classi ai sensi della legge 333/2001 da parte dei dirigenti scolastici, dovranno essere precedute da una attenta analisi, per ciascuna scuola, della serie storica degli scostamenti tra il numero degli alunni iscritti e quello degli alunni effettivamente frequentanti: ciò al fine di non incorrere in quantificazioni erronee e di evitare che, con l'inizio delle lezioni, la effettiva consistenza degli alunni risulti inferiore alla previsione, con conseguenti aggravi per l'erario dei quali questa Amministrazione e i soggetti a vario titolo competenti sono chiamati a rendere conto. A tale ultimo riguardo, si fa rinvio alla disposizione dell'articolo 2 della legge 22 novembre 2002 n. 268, che configura l'obbligo, per i dirigenti scolastici e per gli Uffici, anche nella fase di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto, di disporre accorpamenti delle classi allorché il numero degli alunni accertato successivamente alla definizione dell'organico di diritto risulti inferiore alle previsioni e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate. Peraltro, con riferimento alle situazioni previste al comma 1 dell'art. 5 del decreto interministeriale che disciplina la materia degli organici per l'anno scolastico 2003/2004, le prime classi di sezioni staccate, sedi coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione, anche sperimentali, funzionanti con un solo corso, possono essere, in via eccezionale, mantenute anche se il numero accertato degli alunni risulti di qualche unità inferiore a 20. Nell'ipotesi in cui, in applicazione dell'accordo quadro Stato-Regioni, si realizzino intese fra le istituzioni scolastiche e i centri di formazione professionali per la realizzazione di percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, dalle quali conseguano variazioni in diminuzione del numero degli alunni per classe, tali variazioni, opportunamente motivate, non comporteranno decrementi nell'organico. Con l'occasione, si pregano le SS.LL. di voler rappresentare alle istituzioni scolastiche la necessità che la concessione di nulla osta al trasferimento di alunni nel sistema dell'istruzione si leghi a condizioni eccezionali e non vada ad incidere sulla costituzione delle classi già formate, sia in uscita che in entrata, che deve comunque rispondere ai parametri di cui alle disposizioni sopracitate. In relazione a quanto sopra, le SS.LL. disporranno l'attivazione di ogni utile iniziativa (puntuali e mirate verifiche, interlocuzioni con le istituzioni scolastiche interessate, ecc…) finalizzata ad un accurato esame delle situazioni e ad un rigoroso aggiornamento dei dati in possesso del Sistema Informativo. I dirigenti scolastici dovranno comunicare entro il 10 luglio p.v. ai competenti CSA, come previsto dall'art. 3 - comma 3 - della legge n. 333/2001, sia le variazioni del numero delle classi, sia il numero dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione all'interno della stessa istituzione scolastica. Si rammenta che, sempre per effetto del citato articolo 2 della legge n. 268/2002, non sono consentiti sdoppiamenti e istituzioni di nuove classi dopo il 31 agosto; peraltro, deve ritenersi comunque eccezionale l'istituzione di nuove classi nel periodo successivo alla predetta data del 10 luglio. Tutte le variazioni del numero degli alunni, delle classi e dei posti dovranno essere comunicate a questo Ministero - Direzione Generale del Personale - Uff. IX. Per quanto riguarda, in particolare, gli alunni, le SS.LL. non mancheranno di sensibilizzare le istituzioni scolastiche affinché, con l'inizio delle lezioni, procedano ad una ulteriore verifica degli scostamenti in aumento o in diminuzione rispetto alle previsioni dell'organico di diritto, comunicando i relativi esiti al Sistema Informativo. Si ritiene di dover richiamare ancora una volta l'attenzione sull'importanza di tale adempimento, richiesto, tra l'altro, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e indispensabile per poter disporre di elementi e di dati attendibili in sede di riscontro. Si fa presente al riguardo che, a conclusione delle operazioni di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto relative all'anno scolastico 2002/2003, si è avuto modo di accertare che un rilevante numero di scuole non aveva apportato alcuna modifica ai dati trasmessi al Sistema Informativo in sede di elaborazione dell'organico di diritto, circostanza questa che ha indotto a ritenere che non era stata effettuata la richiesta revisione e verifica delle consistenze effettive degli alunni. Le variazioni in aumento del numero delle classi non comportano, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 333/2001, modifiche alla composizione delle cattedre. Tuttavia il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare l'orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore o comunque una disponibilità che consenta di ridurre il numero delle scuole in cui presta servizio. La modifica della composizione della cattedra non comporterà riaggregazione dello spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente. Le ore di insegnamento che conseguono ad eventuali autorizzazioni di ulteriori classi concorrono, unitamente agli spezzoni residuati dalla determinazione dell'organico di diritto, alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del quadro delle disponibilità, così come previsto dall'art. 4 del citato contratto collettivo decentrato nazionale. Nei casi di variazioni in diminuzione del numero delle classi, il personale docente ed ATA eventualmente soprannumerario, a norma del comma 8 dell'art. 6 del contratto sulle utilizzazioni stipulato per l'anno scolastico 2003/2004, viene impiegato all'interno della scuola e, solo a domanda, in altra sede. La ratio della norma si lega, tra l'altro, ad una esigenza di semplificazione e accelerazione delle operazioni di inizio dell'anno scolastico. 2. Insegnamento della lingua straniera
nella scuola primaria In attesa della definizione delle procedure previste dalle vigenti disposizioni e che il CNPI si pronunci in merito agli spetti contenutistici dei piani di studio, le SS.LL., considerati i tempi ristretti a disposizione, con riferimento a ciascuna realtà provinciale, vorranno procedere alla determinazione dell'ulteriore fabbisogno di ore e di posti di insegnamento di lingua inglese occorrenti per una estensione generalizzata dell'insegnamento stesso in tutte le prime e le seconde classi della scuola primaria. Tenuto conto di quanto previsto nelle Indicazioni Nazionali, le consistenze orarie dovranno essere determinate in ragione di un'ora nella prima classe e di due ore nella seconda classe. Invece, per le classi che già seguono l'insegnamento della lingua straniera, viene tenuto fermo il quadro orario definito in organico di diritto. Le prime classi che nell'anno scolastico 2002/2003 hanno studiato una lingua straniera diversa dall'inglese, proseguiranno, nel prossimo anno, nello studio della stessa lingua. Del pari sarà praticato l'insegnamento di una lingua straniera diversa dall'inglese nelle prime classi nelle quali tale insegnamento sia stato previsto nell'organico di diritto. Soluzioni diverse possono essere adottate con le risorse interne alla scuola, nel rispetto delle scelte delle famiglie e purché non si determinino situazioni di soprannumerarietà. Al fine delle acquisizioni delle maggiori risorse professionali occorrenti per far fronte alle esigenze su indicate, saranno impiegati prioritariamente gli insegnanti di classe in possesso dei requisiti richiesti (insegnanti specializzati), anche in relazione a quanto disposto dall'art. 22, comma 5, della legge n. 448/2001. In ciascun circolo didattico, poi, sarà attivata ogni utile soluzione organizzativa per ottimizzare l'impiego delle risorse; peraltro, nella formazione dei posti si avrà cura di evitare che alcuni docenti vengano impegnati su un numero eccessivo di classi. Solo dopo aver adottato dette soluzioni, le SS.LL. assegneranno alle scuole le ulteriori ore e posti di specialista necessari. Ore e posti che concorreranno a formare l'insieme delle disponibilità per le utilizzazioni e le altre operazioni di avvio dell'anno scolastico. Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le ore e i posti di insegnamento di cui trattasi costituiscono un contingente aggiuntivo, da tenere distinto da quello definito con il decreto interministeriale sugli organici per l'anno scolastico 2003/2004. Le SS.LL. faranno conoscere a questo Ufficio entro il 18 luglio p.v. il numero e le ore dei posti effettivamente istituiti utilizzando i modelli 1 e 2 allegati alla presente. Con comunicazione a parte, si provvederà per quel che concerne gli aspetti di carattere pedagogico e didattico non appena in possesso degli elementi necessari. 3. Tempo pieno e tempo prolungato Le SS.LL. vorranno assicurare la prosecuzione del tempo pieno nella scuola elementare e del tempo prolungato nella scuola media nei confronti degli alunni che ne hanno fruito nell'anno scolastico 2002/2003, semprechè ne ricorrano tutte le condizioni previste dall'ordinamento. 4. Costituzione delle cattedre Come è noto, in applicazione dell'art. 35 comma 1 della legge 289/2002, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono state ricondotte a 18 ore settimanali, "anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando, però, l'unitarietà dell'insegnamento di ciascuna disciplina". Tale operazione è stata effettuata solo nel caso in cui non ha comportato situazioni di soprannumerarietà dei docenti titolari delle cattedre interne. In relazione a quanto sopra, si precisa che i posti costituiti ai soli fini della salvaguardia della titolarità, ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale sugli organici per l'anno 2003/2004, qualora si siano resi vacanti nel corso dei movimenti, sono da considerare indisponibili per qualsiasi altra operazione. Tali cattedre costituiscono una dotazione che può essere utilizzata per le esigenze di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto. Il numero di tali posti (rilevato attraverso il Sistema Informativo) è indicato nella allegata tabella A. Qualora, invece, detti posti, al termine dei movimenti, siano rimasti occupati dai titolari, le istituzioni scolastiche procederanno alla ricomposizione delle cattedre in numero corrispondente a quello dei titolari fermo restando il limite delle 18 ore settimanali. Ciò posto, e ferme restando le rispettive consistenze di organico, le istituzioni scolastiche, per garantire la qualità dell'offerta formativa, potranno utilizzare tutti gli strumenti di flessibilità messi a disposizione dal D.P.R. 275/99. Qualora si riveli indispensabile per il miglior funzionamento delle istituzioni scolastiche, anche sotto il profilo della continuità didattica, le SS.LL valuteranno l'opportunità di intervenire sugli assetti orari costituiti, riarticolandone la composizione. 4. Posti di sostegno Nelle more dell'emanazione del DPCM di cui al comma 7 dell'art. 35 della legge 27/12/2002 n. 289, si intendono ancora vigenti le disposizioni applicate nel corrente anno scolastico 2002/2003 per quanto concerne le modalità di individuazione dei soggetti portatori di handicap e i criteri per la costituzione dei posti in deroga, ad integrazione di quelli di cui alla tabella E allegata al decreto interministeriale in corso di perfezionamento. Per quanto riguarda il numero delle ore di sostegno da assegnare per ciascun alunno disabile, si rammenta che la relativa proposta è affidata al gruppo di lavoro di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994. Così come disposto dall'art. 35, comma 7, della citata legge n. 289/2002 compete poi alle SS.LL. l'emissione dei relativi provvedimenti autorizzativi. Si richiama, in particolare, l'attenzione sulla necessità che tali posti siano autorizzati in tempo utile per la predisposizione del quadro delle disponibilità destinate alle utilizzazioni e, comunque, per poter garantire la chiusura delle operazioni entro il 31 luglio. A tal fine le SS.LL. medesime solleciteranno i dirigenti scolastici affinché le eventuali esigenze dei posti in deroga siano rappresentate a codesti Uffici tempestivamente. Considerato che negli ultimi anni si è determinato un costante, consistente aumento dei posti di sostegno, le SS.LL. vorranno gestire la delicata operazione di cui al comma 7 del citato articolo 35, con la massima cautela e attenzione verificando che siano state attentamente valutate, oltre al numero degli alunni e alla gravità dell'handicap, anche le situazioni organizzative e l'entità delle risorse professionali disponibili nella scuola. Anche con riguardo al sostegno, ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni portatori di handicap e dei relativi posti dovrà essere puntualmente comunicata sia a questo Ministero che al Sistema Informativo. Tanto al fine di renderne edotto il Ministero dell'Economia e di motivare nei confronti dello stesso eventuali scostamenti che si rendessero necessari. 5. Esoneri e semiesoneri
dall'insegnamento Ai fini della concessione di esoneri e semiesoneri dall'insegnamento si intendono tuttora vigenti i parametri di cui all'art. 459 del decreto legislativo n. 297/94. Limitatamente all'anno scolastico 2003/2004 sono confermate le procedure di individuazione utilizzate per il corrente anno scolastico 2002/2003. Ciò in quanto si è in fase di registrazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e di attuazione delle riforme. Considerato che i posti e le ore derivanti dalla concessione di esoneri e semi esoneri concorrono alla formazione del quadro delle disponibilità per le operazioni di inizio dell'anno scolastico, i relativi provvedimenti dovranno essere adottati dai Dirigenti scolastici in tempo utile e comunicati contestualmente ai competenti CSA. 6. Centri Territoriali Permanenti In relazione alla limitata disponibilità delle risorse, la dotazione di personale dei Centri Territoriali Permanenti definita nell'organico non potrà subire incrementi se non nel caso di esubero di docenti non diversamente utilizzabili. 7. Progetti Nel quadro dei rapporti sindacali a livello decentrato, le SS.LL. potranno assegnare, nei limiti delle compatibilità, le risorse orarie indispensabili per la prosecuzione di progetti educativi di riconosciuta rilevanza educativa e sociale e di accertata validità anche sotto il profilo degli esiti che devono essere stati monitorati e verificati. Tali risorse non potranno, comunque, in ciascuna realtà regionale, eccedere il numero di posti autorizzati da questo Ministero per la realizzazione di progetti nell'anno scolastico 2002/2003. 8. Conferimento delle supplenze Per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, annuali e fino al termine delle attività didattiche, si fa riserva di impartire specifiche disposizioni. Ad ogni buon fine si raccomanda a codesti Uffici di adoperarsi per la conclusione delle operazioni entro il 31 luglio p.v.. Nell'ipotesi in taluni Uffici non riescano a concludere dette operazioni entro la data del 31 luglio, dovranno comunque assicurare il completamento delle operazioni di conferimento delle supplenze sui posti di sostegno (supplenze che, com'è noto, vanno conferite con priorità rispetto a quelle relative agli altri insegnamenti) agli aspiranti forniti del titolo di specializzazione: tanto in relazione alla complessità e delicatezza della materia e alla necessità di assicurare tempestivamente l'insegnamento agli allievi portatori di handicap 9. Personale ATA Per il personale ATA, si rammenta che il decreto interministeriale relativo all'anno scolastico 2003/2004, in corso di perfezionamento, prevede che eventuali incrementi di posti nella situazione di fatto possono essere disposti solo per esigenze sopravvenute, sulla base di un accertato incremento del numero degli alunni rispetto alla previsione. Si rammenta, altresì, che l'art. 35 della citata legge n. 289/2002 ha disposto la cessazione dal collocamento fuori ruolo del personale ATA dichiarato inidoneo ai compiti del profilo di appartenenza. L'assegnazione della titolarità al predetto personale e le operazioni di trasferimento disposte a domanda degli interessati possono aver comportato la concentrazione, nella stessa scuola, di più unità di personale inidoneo. Tale fenomeno, che dai dati in possesso risulta riferito solo ai collaboratori scolastici, potrebbe determinare difficoltà nell'erogazione del servizio. Ciò premesso, e ferma restando la possibilità per detto personale di chiedere l'utilizzazione in altra istituzione scolastica, le SS.LL. potranno valutare se ricorrono le condizioni che giustifichino, in via del tutto eccezionale, eventuali, contenuti incrementi di posti, tenendo conto della presenza di contratti di appalto per i lavori di pulizia. Detti incrementi dovranno essere comunque contenuti nei limiti di cui all'allegata tabella B. Qualora lo stato di inidoneità riguardi il personale appartenente al profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi o comunque "figure uniche" e, per qualsiasi motivo, non si possa procedere all'utilizzazione degli interessati in altro profilo, eventuali difficoltà nell'erogazione del servizio dovranno essere rappresentate allo scrivente per le valutazioni di consequenziali. Al fine di consentire il monitoraggio, per l'intero arco dell'anno scolastico, delle consistenze degli alunni e dei relativi riflessi sugli organici, è indispensabile non solo che le SS.LL. e i dirigenti scolastici, per la parte di rispettiva competenza, pongano in essere tutti gli interventi atti a definire in termini oggettivi e puntuali l'esatta consistenza delle platee scolastiche e la quantificazione rigorosa delle risorse occorrenti, ma che questo Ministero e il Sistema informativo conoscano tutte le variazioni di organico riguardanti sia il numero degli alunni, che quello delle classi e dei posti eventualmente attivati: ciò al fine di disporre del quadro preciso delle situazioni e delle dinamiche che caratterizzano le iscrizioni e le frequenze degli alunni nonché degli effetti che ne derivano sulla consistenza e sulle tipologie dei posti. Al riguardo l'EDS, con propria nota tecnica, farà conoscere le modalità di interlocuzione e di intervento, sia da parte degli uffici amministrativi che delle singole istituzioni scolastiche. Con successive comunicazioni saranno impartite indicazioni e istruzioni per il conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. IL CAPO DIPARTIMENTO - Pasquale Capo - ALLEGATI Omessi Circolare Ministeriale 2 ottobre 2003, n. 78 - Alunni in situazione di handicap. Iniziative di formazione del personale docente. Com'è noto alle SS.LL., la progettazione
educativa che le istituzioni scolastiche elaborano e definiscono attraverso
il piano dell'offerta formativa, assegna valore prioritario agli obiettivi
finalizzati al riconoscimento ed al sostegno delle diversità, nonché
all'integrazione ed al successo formativo degli alunni in situazione di
handicap. In tale ottica è previsto che il sostegno
agli alunni in situazione di handicap, attraverso percorsi didattici
individualizzati, facciano capo, oltre che all'insegnante specializzato,
all'intero corpo docente dell'istituzione scolastica (legge 8 marzo 2000, n.
53 e decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151). Tale principio trova,
peraltro, conferma nella circostanza che il docente di sostegno viene
assegnato all'istituzione scolastica e non al singolo alunno. Da quanto sopra discende che tutti i
docenti (e non solo quelli specializzati) debbono possedere le competenze
necessarie per poter realizzare una efficace integrazione scolastica degli
alunni in condizione di disabilità. A tal fine, nel richiamare integralmente le
istruzioni da ultimo impartite con circolare n. 4088 del 2 ottobre 2002, si
ritiene opportuno che le istituzioni scolastiche, anche organizzate in rete,
provvedano, nel rispetto dei principi dell'autonomia e delle relazioni
sindacali, all'avvio di corsi di informazione, formazione e aggiornamento,
indirizzati a tutti i docenti non specializzati per l'insegnamento ad alunni
in situazione di handicap. Nelle realtà territoriali in cui risultino
operanti accordi di programma appare particolarmente utile ed opportuno, in
relazione alle specifiche attribuzioni in materia di integrazione dei
soggetti svantaggiati, il contributo degli Enti Locali e delle ASL, nonché il
coinvolgimento di organizzazioni operanti nei servizi per l’integrazione
scolastica. Attraverso gli accordi di programma,
previsti dall’art. 14 della legge n. 104/1992, possono essere anche attivati
corsi di aggiornamento unitari, sia per il personale scolastico, sia per i
dipendenti delle ASL e degli Enti Locali, impegnati in piani educativi e di
recupero individualizzati. Gli Uffici Scolastici Regionali possono,
pertanto, programmare le attività di cui trattasi, utilizzando gli specifici
finanziamenti a disposizione, avendo cura di realizzare il monitoraggio delle
iniziative messe in atto, anche al fine di consentire a questo Ministero una
puntale informazione al riguardo. Si ringrazia per la consueta
collaborazione. Il Capo Dipartimento Pasquale Capo Legge 24 dicembre 2003, n. 350 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (Gazzetta Ufficiale del 27/12/2003) La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: ESTRATTO Art. 3. - (Disposizioni in materia di oneri
sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici) (...) 88. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 35
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'articolo 459 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, è sostituito dal seguente: "Art. 459. - (Esoneri e semiesoneri
per i docenti con funzioni vicarie) - 1. Nei confronti di uno dei docenti
individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello
svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a norma
dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
dell'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto scuola, di cui all'accordo del 24 luglio 2003,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14
agosto 2003, può essere disposto l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento
sulla base dei criteri indicati nei commi da 2 a. 2. I docenti di scuola dell'infanzia ed
elementare possono ottenere l'esonero quando si tratti di circolo didattico
con almeno ottanta classi. 3. I docenti di scuola media, di istituti
comprensivi, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di
istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono
ottenere l'esonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquantacinque
classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno
quaranta classi. 4. L'esonero o il semiesonero
dall'insegnamento può essere anche disposto sulla base di un numero di classi
inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei precedenti commi,
quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi di qualunque
ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate. 5. Negli istituti e scuole che funzionino
con sezioni staccate o sedi coordinate, fermi restando i criteri sopra
indicati, l'esonero o il semiesonero può essere disposto nei confronti dei
docenti addetti alla vigilanza delle predette sezioni staccate o sedi
coordinate, anche se essi non siano tra i docenti individuati ai sensi del
comma 1". 89. Nell'ambito delle attività di
riconversione previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2002,
n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268,
gli uffici scolastici regionali istituiscono corsi di specializzazione intensivi,
a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai docenti in situazione
di soprannumerarietà appartenenti a classi di concorso che presentino esubero
di personale rispetto ai ruoli provinciali, individuate con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 ottobre 2002,
prot. n. 2845. I corsi di specializzazione di cui al presente comma sono
realizzati entro i limiti di una quota di risorse finanziarie da individuare
annualmente nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alla
formazione del personale del comparto scuola. 90. I docenti in situazione di
soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso in esubero a livello
provinciale e che siano in possesso del prescritto titolo di specializzazione
per il sostegno agli alunni disabili sono trasferiti su posti di sostegno; il
trasferimento viene disposto a domanda e, nel caso in cui gli interessati non
producano domanda o non ottengano una delle sedi richieste, d'ufficio. 91. Al comma 21 dell'articolo 80 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al
predetto piano straordinario è destinato un importo non inferiore al 10 per
cento delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto
2002, n. 166, che risultano disponibili al 1° gennaio 2004". 92. Per l'attuazione del piano
programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n.
53, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la spesa complessiva di 90
milioni di euro per i seguenti interventi: a) sviluppo delle tecnologie multimediali; b) interventi di orientamento contro la
dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e
formazione; c) interventi per lo sviluppo
dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli
adulti; d) istituzione del Servizio nazionale di
valutazione del sistema di istruzione. 93. Per consentire alle istituzioni
scolastiche l'affidamento, nell'anno 2004, delle attività in base ai
contratti stipulati ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 375 milioni di euro. 94. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono inseriti i seguenti: "7-bis. Con il decreto di cui al comma
7 sono individuati, altresì, i limiti di reddito per l'attribuzione del
contributo medesimo. 7-ter. In attesa della regolamentazione del
diritto-dovere di istruzione e formazione, da attuare con i decreti
legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori
statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse
scolastiche". (...) 106. All'articolo 42, comma 5, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, le parole: "da almeno cinque anni" sono soppresse. (...) 116. L'incremento della dotazione del Fondo
nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, disposta per l'anno 2004 dall'articolo 21,
comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla
presente legge, deve essere utilizzato nel medesimo anno 2004 per le seguenti
finalità: a) politiche per la famiglia e in
particolare per anziani e disabili, per un importo pari a 70 milioni di euro; b) abbattimento delle barriere
architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per un importo pari
a 20 milioni di euro; c) servizi per l'integrazione scolastica
degli alunni portatori di handicap, per un importo pari a 40 milioni di euro; d) servizi per la prima infanzia e scuole
dell'infanzia, per un importo pari a 67 milioni di euro. 117. Gli interventi di cui alle lettere c)
e d) del comma 116, limitatamente alle scuole dell'infanzia, devono essere
adottati previo accordo tra i Ministeri dell'istruzione, dell'università e
della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali e le regioni. (...) Art. 4. - (Finanziamento agli investimenti) (...) 11. Nel corso dell'anno 2004 i docenti
delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con
incarico annuale, nonchè il personale docente presso le università statali,
possono acquistare un personal computer portatile da utilizzare nella
didattica, anche attraverso appositi programmi software messi a disposizione
dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, usufruendo di
riduzione di costo e di rateizzazione. I benefici per l'acquisto sono
ottenuti, rispettivamente, previa apposita indagine di mercato esperita dalla
Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa. Con apposito
decreto di natura non regolamentare il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fissa le
modalità attuative per poter accedere ai benefici previsti dal presente
comma. (...)
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