INSEGNANTE DI SOSTEGNO

COMPENDIO NORMATIVO

di Sergio Addolorata (http://blog.libero.it/disabili/ - http://digilander.libero.it/ase.inso)

 

INDICE DEI PROVVEDIMENTI DAL 2002 AL 2003 

 

Circolare Ministeriale 19 febbraio 2002, n. 16 - Prot. n. 22/VM - Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2002/2003 - Schema di decreto interministeriale

Decreto Ministeriale 20 febbraio 2002 - Formazione iniziale docenti di sostegno.

Consiglio di Stato 28 febbraio 2002, n. 1204. Lo status dell'insegnante di sostegno

Decreto Ministeriale 26 aprile 2002 - Componenti dell'Osservatorio Permanente dell'Integrazione Scolastica.

Direttiva Ministeriale 15 maggio 2002, n. 53 - Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi", ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440

Direttiva Ministeriale 17 giugno 2002, n. 70 - Criteri e modalità per il rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dal personale docente.

Decreto Ministeriale 3 luglio 2002 relativo al numero dei posti al livello nazionale per l'ammissione alle attività didattiche aggiuntive (800 ore - art. 2 - Decreto Ministeriale 20 febbraio 2002) nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria.

Circolare Ministeriale 8 luglio 2002, n. 77 - Prot. n. 1992/Dip/Segr. - Adeguamento dell'organico alla situazione di fatto

Nota Ministeriale 8 agosto 2002 prot. n. 2407/Dip/U02 - Avvio dell'anno scolastico 2002/2003 - Funzionamento delle classi

Nota Ministeriale 2 ottobre 2002 - Prot. n. 4088 - Comunicazione di servizio sulle iniziative di formazione dei docenti curricolari sull’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.

Legge 22 novembre 2002, n. 268  - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale. (GU n. 276 del 25-11-2002)

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) - (in SO n. 240 alla GU 31 dicembre 2002, n. 305)

Circolare Ministeriale 7 marzo 2003, n. 27 - Prot. n. 561/Dip/U02 - Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2003/2004 - Trasmissione schema di decreto interministeriale.

Legge 28 marzo 2003, n. 53 - Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

Ordinanza Ministeriale 4 aprile 2003,  n. 35 - Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2002/2003.

Direttiva Ministeriale 8 maggio 2003, n. 48 - Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi”, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Nota 27 giugno 2003 - Prot. n. 1774-DIP-Segr. - Cooperazione europea per le pari opportunità delle persone disabili.

Decreto Ministeriale 9 luglio 2003 - Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario. -Decreto concernente il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle attività didattiche aggiuntive (800 ore) - D.M. 20 febbraio 2002

Circolare Ministeriale 9 luglio 2003, n. 58 - Prot. n. 1881/Dip/U02 - Anno scolastico 2003/2004 - adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto

Circolare Ministeriale 2 ottobre 2003, n. 78 - Alunni in situazione di handicap. Iniziative di formazione del personale docente.

Legge 24 dicembre 2003, n. 350 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (Gazzetta Ufficiale del 27/12/2003)

 

Circolare Ministeriale 19 febbraio 2002, n. 16 - Prot. n. 22/VM - Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2002/2003 - Schema di decreto interministeriale

 

Tenuto conto dell’esigenza prioritaria di garantire il puntuale e ordinato inizio dell’anno scolastico 2002/2003, anche alla luce delle innovazioni introdotte dal decreto legge 3 luglio 2001, n. 255 convertito nella legge 2 agosto 2001, n. 333, le SS.LL. dovranno procedere, con la massima sollecitudine, alla definizione delle dotazioni organiche del personale docente riferite al citato anno scolastico; tanto nella considerazione che tale operazione       costituisce adempimento preliminare rispetto alla scansione delle fasi relative alla mobilità, alle utilizzazioni e alle assunzioni.

Perché le SS.LL. medesime possano dare subito avvio alle complesse e laboriose procedure relative alla citata incombenza, si ritiene opportuno trasmettere, con la presente, il testo del decreto interministeriale da assumere di concerto tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero dell’economia e delle finanze e da sottoporre, poi, secondo le prescrizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all’esame delle competenti Commissioni parlamentari. Resta inteso, ovviamente, che sarà cura di questo Ministero comunicare alle SS.LL eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie per effetto di interventi modificativi da parte dei citati organi.

In conformità della prescrizione legislativa, le dotazioni organiche vengono assegnate per la prima volta a livello regionale. Sarà, pertanto, cura delle SS.LL. operare la ripartizione tra le province di competenza, prendendo a riferimento gli attuali assetti delle platee scolastiche, sulla base dei criteri definiti dall’art. 2 del decreto.

Le consistenze delle dotazioni organiche regionali, di cui alle tabelle allegate al testo del decreto succitato, sono state mediamente ridotte rispetto a quelle relative agli organici di diritto riferiti, per il corrente anno scolastico, alle corrispondenti realtà regionali: ciò, sia in dipendenza di un puntuale adeguamento delle previsioni alla effettiva situazione degli alunni frequentanti nell’anno scolastico in corso, sia per effetto di modeste riduzioni legate ad esigenze di contenimento della spesa.

La distribuzione dei posti tra le Regioni e tra i diversi gradi di istruzione è stata effettuata in conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 22, commi primo e secondo, della citata legge 448/2001.

Per l’anno scolastico 2002/2003 rimane confermata la consistenza degli organici della scuola materna relativa all’anno scolastico in corso, soprattutto nella considerazione della particolare natura di tale servizio, tra l’altro impegnato a soddisfare richieste delle famiglie sempre molto consistenti.

Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle SS.LL. su alcuni profili e punti del testo del provvedimento da tenere in particolare evidenza.

L’articolo 2, comma 4, prevede il rigoroso rispetto dei contingenti definiti per ciascun ambito regionale. A tal fine le SS.LL. avranno cura di verificare, con l’ausilio di tutte le risorse e le soluzioni organizzative e operative utili allo scopo, e anche attraverso confronti diretti con i dirigenti scolastici, che la richiesta delle classi e sezioni sia rispondente alle effettive esigenze e conforme ai criteri contemplati dalle disposizioni in vigore. I medesimi dirigenti scolastici debbono essere adeguatamente sensibilizzati e responsabilizzati affinché le proposte per la formazione delle classi, da effettuare sulla base dei parametri e dei criteri prescritti dal decreto ministeriale n. 331/98, siano supportate da un attento esame della serie storica dell’andamento della popolazione scolastica, dei tassi di passaggio da un anno di corso all’altro, delle ripetenze, nonché da una approfondita valutazione della loro reale incidenza sulla costituzione delle classi stesse. Ciò al fine di evitare, come d’altra parte frequentemente avvenuto e verificabile, che previsioni errate portino ad autorizzare classi con un numero di alunni inferiore ai minimi consentiti; circostanza questa difficilmente sanabile successivamente alla definizione degli organici, anche in considerazione del fatto che la legge 2 agosto 2001 n. 333 prevede variazioni solo in aumento del numero delle classi.

Si richiama, inoltre, l’attenzione sulla possibilità, prevista dal citato comma 4 dell’articolo 2, di procedere all’accorpamento delle classi intermedie e finali salvaguardando, tuttavia, almeno per queste ultime, il gruppo classe. Ove necessario si potrà altresì procedere alla riduzione della dotazione organica provinciale (DOP), al contenimento dei posti destinati alla realizzazione di  progetti, nonché delle classi a tempo pieno e a tempo prolungato, soprattutto nelle realtà locali in cui la percentuale di tali classi superi maggiormente la media nazionale.

Sempre nell’ottica di evitare il funzionamento di classi ingiustificate rispetto al numero degli alunni, la concessione di nulla osta, anche per gli alunni portatori di handicap, deve essere limitata ai casi supportati da gravi e comprovati motivi.

Per le ragioni sopra accennate, i dirigenti scolastici, inoltre, non procederanno alla formulazione di proposte per l’attivazione di indirizzi di studio con un numero di iscrizioni inferiore al minimo consentito per la formazione di una classe e per il successivo sviluppo del corso. In tal caso i dirigenti stessi orienteranno le scelte degli alunni verso indirizzi di studio affini che diano fondate garanzie di tenuta e di stabilità.

L’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, da garantire nelle classi del secondo ciclo,deve essere assicurato prioritariamente, secondo la prescrizione della legge 448/2001, all’interno del piano di studi obbligatorio e dell’organico di istituto. Ciò comporta che, sia pure con la cautela suggerita dalla necessità di assicurare la continuità dell’insegnamento nelle classi, gli insegnanti forniti dei titoli previsti vanno utilizzati in qualità di docenti specializzati e, solo in via subordinata e comunque entro il limite delle dotazioni assegnate, come docenti specialisti. Con riferimento alle classi del primo ciclo, prima di introdurre l’insegnamento nelle classi iniziali, deve essere assicurata la prosecuzione delle esperienze già avviate. Per l’impiego ottimale delle risorse è opportuno che sia programmata la piena utilizzazione anche degli insegnanti che completano la formazione nell’ambito linguistico nel corrente anno.

Per l’istruzione secondaria si è inteso privilegiare, in funzione della preminente esigenza di tendere alla costituzione dell’organico d’istituto, la formazione di posti orario tra le diverse sedi della medesima scuola prima di passare alla fase associativa tra istituzioni scolastiche diverse. È, peraltro, rimessa al meditato e responsabile apprezzamento di codesti uffici l’opportunità di evitare la costituzione di posti orario tra sedi della medesima scuola ritenute tra di loro troppo distanti o, comunque, difficilmente raggiungibili.

Sempre in relazione all’esigenza di conciliare il pieno impiego delle risorse con la logica della definizione prioritaria degli organici a livello di istituto, dopo la costituzione di posti orario all’interno della medesima istituzione scolastica, va verificata la possibilità di utilizzare eventuali spezzoni residui per il completamento a diciotto ore di posti di insegnamento costituiti con orario inferiore a quello di obbligo. Ciò, anche attraverso la scissione degli insegnamenti appartenenti alla stessa classe di concorso, purché sia salvaguardata l’unitarietà dell’insegnamento per ciascuna disciplina.

           Ultimate le fasi di cui sopra, si procede alla fase associativa degli ulteriori spezzoni ancora disponibili per la costituzione di posti di insegnamento secondo le disposizioni in vigore.

Dall’anno scolastico 2002/2003, cessa di trovare applicazione il decreto 3 aprile 2000, n. 105, che ha introdotto l’organico funzionale in un limitato numero di istituzioni scolastiche dell’istruzione secondaria. Pertanto, la dotazione organica delle scuole interessate va gradualmente ricondotta nell'ambito della dimensione ordinaria, in relazione alla disponibilità di posti non coperti da titolari. Per lo stesso motivo i posti eccedenti la dotazione ordinaria non vanno assegnati per trasferimento o passaggio, né possono essere utilizzati nella situazione di fatto, qualora si rendano disponibili nel corso dei movimenti.

Con riferimento ai posti di sostegno da istituire ad integrazione di quelli previsti in organico di diritto, si sottolinea l’esigenza che, entro la data del 31 luglio, siano opportunamente previste, esaminate e valutate tutte le esigenze delle istituzioni scolastiche nei vari contesti territoriali interessati, sulla cui base le SS.LL medesime possano adottare provvedimenti autorizzativi con piena attendibilità e nel numero più idoneo. In coerenza con tale logica, ulteriori interventi ad integrazione da parte dei dirigenti scolastici in base all’art 9 comma 4 del decreto interministeriale dovranno costituire adempimento eventuale o residuale.

Per quel che concerne il personale educativo, si precisa che l’articolo 8 del decreto dà sostanzialmente applicazione all’articolo 4 ter della legge 333/2001 concernente l’unificazione dei ruoli degli istitutori e delle istitutrici. Le modalità di determinazione dei relativi organici, peraltro strutturati nel rispetto delle disposizioni già emanate in prima applicazione per la definizione della situazione di fatto del corrente anno scolastico, prevedono che i dirigenti scolastici, sulla base del numero dei posti spettanti elaborati dal sistema informativo, definiscano e comunichino la ripartizione dei posti stessi tra il personale maschile e femminile, in relazione alle specifiche esigenze di funzionamento di ciascuna istituzione.

Le SS.LL. vorranno organizzare efficaci forme di monitoraggio che consentano di verificare l’intero andamento delle operazioni di definizione delle dotazioni organiche e di apportare le variazioni eventualmente necessarie per assicurare il contenimento delle risorse nei limiti assegnati e il razionale utilizzo delle stesse.

Il monitoraggio delle operazioni dovrà proseguire nella fase di adeguamento dell’organico alla situazione di fatto, sia per assicurare la correttezza e puntualità delle operazioni stesse, coerentemente con le scansioni temporali previste dalla legge n. 333/2001, sia affinché gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei limiti di effettive e comprovate necessità.

Questo Ministero, dal canto suo, sta attivando un’apposita struttura (di cui si fa riserva di comunicare la composizione e le modalità operative) con il compito di rendere coerenti le azioni a livello centrale e periferico, di svolgere funzioni di supporto agli Uffici nonché di verificare costantemente l’andamento delle operazioni e la rispondenza dei posti istituiti alle effettive necessità.

 

Schema di Decreto Interministeriale

 

Disposizioni sulla Determinazione degli Organici del Personale Docente per l’anno scolastico 2002/2003

 

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con il

Ministro dell’Economia e delle Finanze

 

      VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

      VISTI l’articolo 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché i decreti ministeriali 24 luglio 1998 n. 331, e 6 agosto 1999, n. 200 riguardanti rispettivamente l’organico funzionale della scuola elementare e materna;

      VISTO l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 che ha previsto l’attribuzione dell’autonomia scolastica alle scuole ed istituti di ogni ordine e grado;

      VISTI l’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e l’articolo 26, comma 16, della legge 23  dicembre 1998, n. 448 concernenti l’assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni portatori di handicap;

      VISTA la legge 20 gennaio 1999, n. 9 contenente disposizioni per l’elevamento dell’obbligo di istruzione;

      VISTA la legge 2 agosto 2001, n. 333, di conversione del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001/2002;

      VISTA la legge 28/12/ 2001, n. 488;

      VISTI i decreti ministeriali 15 marzo 1997, n. 176 e 6 agosto 1999, n. 200 nelle parti relative ai parametri minimi contemplati per il funzionamento dei convitti e degli educandati di Stato, nonché alla definizione degli organici del personale educativo;

      VISTI i titoli II e III del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, recanti disposizioni per la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola;

      VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

      VISTO il decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141 recante norme sulla formazione delle classi con alunni in situazione di handicap;

      VISTI il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma dell’organizzazione del Governo e il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347 contenente norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

      VISTO il decreto ministeriale 3 aprile 2000 n. 105 concernente l’istituzione dell’organico funzionale in un campione limitato di scuole di istruzione secondaria di I e II grado;

      VISTO il decreto ministeriale 26 giugno 2000 n. 234 recante norme in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche;

      CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della citata legge n 488/01 "il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l’attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale";

      INFORMATE le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;

      PRESO ATTO dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente, nelle sedute del ____________ e del ____________;

 

DECRETA

 

Articolo 1 - (Consistenza dotazioni) - 1. La consistenza delle dotazioni organiche regionali per l’anno scolastico 2002/2003 è quella riportata nelle tabelle "A", "B", "C", "D" e "E", costituenti parte integrante del presente provvedimento. Tale consistenza, definita in base alla previsione dell’entità della popolazione scolastica, effettuata anche con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap, tiene conto del grado di densità demografica di ciascuna provincia, della distribuzione della popolazione stessa tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, nonché delle condizioni economiche e di disagio sociale delle province.

2. Le dotazioni di cui al comma 1 sono determinate, altresì, in relazione alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla distribuzione degli stessi nelle classi nonché, per la scuola elementare e la scuola materna, dalla configurazione degli organici funzionali, così come previsto rispettivamente dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e dal decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200.

3. Relativamente all’istruzione secondaria, le predette dotazioni organiche sono anche determinate con riguardo alle entità orarie dei curricoli relativi ad ogni ordine e grado di scuola, alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche e alla necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni di disagio.

 

Articolo 2 -(Dotazioni provinciali) - . I direttori generali degli uffici scolastici regionali, informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza. L’assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle stesse risorse, in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, in particolare con riguardo alle zone montane e alle piccole isole.

2. I direttori regionali, previa informativa alle organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione. Per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di particolare rilevanza didattica e/o sociale, i medesimi possono disporre l’accantonamento di un’aliquota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate.

3. Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali, nel limite dell’organico regionale assegnato. A tal fine, i dirigenti scolastici rappresentano al direttore generale regionale le  esigenze definite nel piano dell’offerta formativa e ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a rigorosi criteri di razionalità e di contenimento della spesa..

4. I direttori regionali assicurano il rispetto dei contingenti definiti nelle tabelle allegate. Nel caso in cui le proposte dei dirigenti scolastici comportino un numero di posti eccedente rispetto a tali contingenti, i medesimi direttori regionali operano una approfondita ricognizione e verifica delle modalità di costituzione delle classi, con particolare riguardo a quelle intermedie e a quelle finali: le classi intermedie possono essere accorpate ove si preveda che funzioneranno con un numero di alunni inferiore alla media indicata dal decreto ministeriale n. 331/98; parimenti può procedersi all’accorpamento delle classi finali qualora se ne preveda il funzionamento con un numero esiguo di alunni, avendo comunque cura di non frazionare il gruppo classe. I direttori stessi, inoltre, possono adottare ulteriori soluzioni di carattere organizzativo che si rivelino compatibili con le specificità dei contesti interessati e siano coerenti con gli obiettivi formativi.

 

Articolo 3 -(Insegnamento della lingua straniera nell’istruzione primaria) -1. L’insegnamento della lingua straniera è assicurato, prioritariamente, nell’ambito delle dotazioni organiche, nelle classi del secondo ciclo della scuola elementare. I dirigenti scolastici in conformità delle disposizioni contenute nell’art. 22, comma 5, della legge n. 448/2001, utilizzano i docenti specializzati in servizio nella scuola. In via subordinata possono essere attivati altri posti da finalizzare, ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 28 giugno 1991, alla diffusione di tale insegnamento in ragione di sei o sette classi per ciascun insegnante elementare specialista.

 

Articolo 4 -(Istruzione secondaria) - 1. Al fine della piena valorizzazione dell’autonomia e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata tenendo conto delle esigenze della  scuola nel suo complesso, comprese le eventuali sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali e di quelle connesse all’integrazione degli alunni portatori di handicap.

2. Per l’ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all’interno di ciascuna sede principale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi della stessa scuola. In presenza di docente titolare su una delle sedi sopraindicate, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di più titolari, la titolarità è assegnata sull’una o sull’altra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità va attribuita sulla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, sulla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.

3. Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.

4. Gli spezzoni residui dopo la formazione dei posti di cui ai commi precedenti sono utilizzati prioritariamente, ove possibile, per ricondurre fino alla concorrenza delle diciotto ore i posti d’insegnamento costituiti con orario settimanale inferiore, anche individuando moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, purché sia salvaguardata l’unitarietà dell’insegnamento di ciascuna disciplina.

5. Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, si procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in vigore.

6. Prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, i dirigenti scolastici, fatte salve le priorità indicate ai commi precedenti, attribuiscono ai docenti in servizio nell’istituzione, con il loro consenso, ore aggiuntive di insegnamento oltre l’orario obbligatorio, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

7. A decorrere dall’anno scolastico 2002/2003, sono disapplicate le disposizioni di cui al decreto 3 aprile 2000, n. 105, concernente l’attuazione dell’organico funzionale in un numero limitato di istituzioni scolastiche dell’istruzione secondaria. La dotazione organica delle istituzioni scolastiche interessate viene gradualmente ricondotta nella configurazione originaria in relazione alle disponibilità di posti vacanti; tali posti vengono soppressi se non coperti da docenti titolari e sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità.

 

Articolo 5 -(Sezioni ospedaliere) - 1. Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell’istruzione secondaria superiore, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all’ art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le ulteriori aree di indirizzo, è effettuata esclusivamente nella fase di adeguamento dell’organico alla situazione di fatto.

 

Articolo 6 -(Dotazione organica di sostegno) - 1. La dotazione organica dei posti di sostegno per l’integrazione degli alunni portatori di handicap è determinata secondo le entità riportate nella tabella E costituente parte integrante del presente provvedimento.

2. I direttori generali regionali determinano la dotazione per ciascun grado di istruzione, definendo l’organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nella colonna A della tabella E.

Nell’ambito dei contingenti assegnati i direttori regionali assicurano la distribuzione degli insegnanti di sostegno, correlata alla effettiva presenza di alunni portatori di handicap.

3. Sulle ulteriori disponibilità corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione complessiva e quelli di cui al comma 2, nonché sui posti attivati in deroga ai sensi dell’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’articolo 26 comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.

 

Articolo 7 - (Organizzazione didattica) - 1. Nell’ambito delle risorse complessivamente assegnate i dirigenti scolastici, col responsabile coinvolgimento delle varie componenti scolastiche, adottano le soluzioni organizzative più idonee per l’impiego ottimale delle risorse, avvalendosi degli strumenti offerti dall’autonomia scolastica, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

 

Articolo 8 - (Istituzioni educative) - 1. Per effetto di quanto contemplato dall’articolo 4 ter della legge 20 agosto 2001, n. 333, concernente l’unificazione dei ruoli provinciali del personale educativo maschile e femminile, la consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili, nonché delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali è determinata in base alla somma del numero dei convittori e delle convittrici, nonché con riguardo al numero complessivo dei semiconvittori e delle semiconvittrici.

2. Entro il limite massimo di personale individuato per effetto del conteggio di cui al comma 1, i competenti dirigenti delle istituzioni educative definiscono la ripartizione dei posti da assegnare, distintamente, al personale educativo maschile e a quello femminile.

3. Le dotazioni organiche degli istitutori e delle istitutrici sono determinate rapportando il totale dei convittori e delle convittrici ed il totale dei semiconvittori e delle semiconvittrici, di cui al comma 1, ai sottoelencati parametri:

1) in presenza di convittori e/o convittrici

a) con almeno trenta convittori: cinque posti

b) con almeno trenta convittrici: cinque posti;

c) per ogni ulteriore gruppo di otto convittori e/o convittrici: un posto;

d) per ogni gruppo ulteriore di sedici semiconvittori e/o semiconvittrici: un posto;

e) con almeno venti convittori o convittrici ed almeno trenta semiconvittori e/o semiconvittrici: sei posti;

f) per ogni gruppo di ottanta convittori e/o convittrici è aggiunto un posto oltre quelli di cui alla lettera c).

2) in assenza di convittori e/o convittrici

a) con almeno cinquanta semiconvittori e/o semiconvittrici: quattro posti;

b) per ogni gruppo ulteriore di sedici semiconvittori e/o semiconvittrici: un posto.

4. Qualora l’istituzione educativa sia unica in ambito regionale, i posti di istitutore o istitutrice possono essere assegnati anche in deroga al numero dei convittori e delle convittrici stabilito ai punti 1a, 1b e 2a. Per quel che concerne la fattispecie di cui al punto 2a, la dotazione organica è costituita esclusivamente da un’unità di personale

educativo per ogni gruppo di sedici semiconvittori e/o semiconvittrici.

5. Per le istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti che non beneficiano della deroga prevista al comma precedente le dotazioni organiche sono raddoppiate.

 

Articolo 9 -(Gestione della situazione di fatto) - 1. Ai sensi del decreto legge n. 255/2001, convertito nella legge n. 333/2001, solo in caso di inderogabili necessità legate all’aumento effettivo del numero degli alunni, da valutare secondo la normativa in vigore e, in particolare, secondo i criteri ed i parametri di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331,come modificato e integrato dal presente decreto, i dirigenti scolastici possono disporre, con apposito provvedimento motivato, incrementi del numero delle classi dell’istruzione primaria e dell’istruzione secondaria, eventualmente indispensabili. I posti e gli spezzoni di orario derivanti da detti incrementi non modificano il numero e la composizione dei posti e delle cattedre, anche costituite tra più scuole, così come determinati nell’organico.

2. Le variazioni di cui al comma 1 sono comunicate immediatamente e comunque non oltre il 10 luglio al competente direttore regionale per la copertura dei posti e degli spezzoni di orario che non sia possibile coprire con risorse interne alla stessa istituzione scolastica.

3. Nel limite della dotazione provinciale, o in presenza di personale in esubero, possono essere attivati ulteriori posti, al fine di consentire la realizzazione delle condizioni di funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle  ospedaliere e delle attività inerenti i corsi di istruzione per adulti previsti dall’ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001.

4. L’istituzione e la copertura dei posti di sostegno di cui alla colonna B della tabella "E" nonché di quelli di cui all’articolo 6 , comma 3 del presente decreto è effettuata a cura dei direttori regionali entro il 31 luglio. Decorso tale termine l’assunzione del personale sui posti di cui al presente comma è disposta dal competente dirigente scolastico cui è attribuita, altresì, l’eventuale istituzione di ulteriori posti da attivare esclusivamente a seguito di inderogabili esigenze, determinatesi successivamente alla data del 31 luglio.

5. I posti attivati dai dirigenti scolastici, per effetto del comma 4, devono costituire oggetto di motivato provvedimento, da notificare al competente ufficio scolastico regionale.

 

Articolo 10 - (Verifica e monitoraggio) - 1. Gli uffici regionali effettuano il monitoraggio in itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto al fine di assicurare la rispondenza delle dotazioni stesse agli obiettivi formativi nel rispetto dei contingenti di posti assegnati. I medesimi uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell’anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi delle classi e dei posti, compresi quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti delle effettive inderogabili necessità.

2. Presso l’amministrazione centrale è istituita un’apposita struttura con il compito di assicurare la verifica costante dell’andamento delle operazioni, anche sotto il profilo dell’incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della normativa regolante la materia.

 

Articolo 11 – (Scuole di lingua slovena) - 1. Con proprio decreto il direttore generale dell’ufficio regionale del Friuli Venezia Giulia definisce le dotazioni organiche provinciali degli istituti e scuole di lingua slovena nei limiti delle dotazioni regionali.

 

Articolo 12 - (Oneri finanziari) - 1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle "A", "B", "C" "D" e "E" gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

 

Decreto Ministeriale 20 febbraio 2002 - Formazione iniziale docenti di sostegno.

 

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il D.M. 26 maggio 1998 ed in particolare l'art. 4, comma 8;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto il D.I. 24 novembre 1998, n. 460, art. 6 che limita all'a.a. 2000/2001 l'organizzazione e l'attività dei corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno per la formazione di docenti della scuola secondaria;

Considerato che su posti del sostegno è utilizzato personale docente abilitato attraverso vari canali ma sprovvisto del titolo specifico;

Considerato altresì che, per le accertate necessità dell'utenza, si debba assicurare alla scuola in tempi brevi ulteriore personale specializzato da destinare alle attività di sostegno, prevedendo a tal fine per insegnanti già abilitati un percorso che tenga conto dei titoli di abilitazione già acquisiti;

Considerato che l'art. 4 comma 8 del D.M. 26 maggio 1998 prevede per il conseguimento nell'ambito delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni in situazione di handicap, almeno 400 ore di specifiche attività didattiche aggiuntive attinenti l'integrazione scolastica agli alunni in situazione di handicap;

Ritenuto pertanto necessario, nell'ambito delle attività didattiche aggiuntive di cui all'art. 4, comma 8, del suindicato D.M. 26 maggio 1998, disciplinare l'organizzazione di un percorso formativo di almeno 800 ore preordinato all'acquisizione del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni in situazione di handicap da parte di docenti già abilitati ma sprovvisti del titolo specifico, con priorità per chi già viene utilizzato sul sostegno;

 

DECRETA

 

Art. 1 – 1. Nell'ambito delle attività didattiche aggiuntive di cui all'art. 4 , comma 8, del D.M. 26 maggio 1998 di cui alle premesse, le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, anche in convenzione con le Direzioni scolastiche regionali, possono organizzare specifiche attività formative attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazioni di handicap riservate a docenti abilitati attraverso vari canali e sprovvisti del titolo specifico. Le attività comprendono almeno 800 ore e si svolgono nel rispetto dei criteri generali di cui all'allegato A. Al termine dei relativi corsi il personale docente delle istituzioni scolastiche consegue l'abilitazione all'attività didattica di sostegno ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

2: Il numero di posti riservati per l'accesso ai corsi di cui al comma 1 è definito annualmente dal Miur sulla base delle esigenze espresse dalle direzioni scolastiche regionali e sulla base dell'offerta potenziale comunicata dalle Università. Nell'accesso hanno priorità i docenti già utilizzati sul sostegno per un periodo di almeno un anno scolastico.

3: Gli Atenei possono ricorrere a convenzioni con Enti, ai sensi dell'art. 14, comma 4, legge 104/1992, per affidamenti di singole attività formative in misura comunque complessivamente non superiore al 20% delle attività previste.

4: I criteri generali di cui all'allegato A costituiscono altresì, in quanto  applicabili, linee di indirizzo per le attività aggiuntive che le scuole di specializzazione svolgono per gli altri iscritti alle scuole stesse.

 

Art. 2  - Le disposizioni di cui all'art. 1 hanno efficacia a decorrere dall'a.a. 2002/2003 e fino all'a.a. 2005/2006 e comunque non oltre il riordinamento dei corsi di studio universitari per la formazione del personale docente delle istituzioni scolastiche.

 

IL MINISTRO

Letizia Moratti

 

ALLEGATO A  - CRITERI GENERALI RELATIVI AD UN MODULO DI ALMENO 800 ORE PER L'ABILITAZIONE ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DI SOSTEGNO

 

1. Finalità

La Ssis attiva un modulo della durata di almeno 800 ore da espletare in due semestri, salva la possibilità di distribuzione delle attività su un periodo più lungo per allievi non a tempo pieno, finalizzato al rilascio delle abilitazioni per l'insegnamento nelle classi con alunni in situazione di handicap.

Tenuto conto delle disposizioni normative sulla formazione e sul profilo professionale, gli obiettivi del modulo sono finalizzati al conseguimento di competenze relative alla:

• consapevolezza della diversità dei bisogni educativi;

• conoscenza dell'alunno in situazione di handicap;

• creazione di ambienti di apprendimento e comunità di relazioni;

• conoscenza di strategie didattiche integrate;

• conoscenza di metodologia, metodi e materiali specifici;

• capacità di accompagnare il progetto scolastico e di vita;

• capacità relazionale con colleghi, operatori, personale e famiglia.

Le attività comprendono laboratori e, per almeno 200 ore, tirocinio.

 

2. Criteri di ammissione al modulo

Il modulo è aperto ai docenti abilitati in canali diversi e sprovvisti del titolo specifico, che fanno domanda di ammissione con le modalità ed entro i termini stabiliti dalle singole Scuole. Preliminarmente rispetto all'inizio delle attività, la Scuola, sulla base di una analisi del curricolo precedente e di un colloquio, individua eventuali debiti formativi che richiedano da parte di un allievo la frequenza ad attività aggiuntive rispetto a quelle specificamente previste per il modulo.

 

3. Frequenza

Per la frequenza restano valide le norme sulla frequenza del biennio di scuola

di specializzazione all'insegnamento secondario.

 

4. Tasse di iscrizione e frequenza

Per gli iscritti le singole sedi fissano l'ammontare delle tasse d'iscrizione e di frequenza.

 

5. Supervisori di tirocinio

I bandi di selezione e l'utilizzo dei supervisori sono basati sui criteri fissati dal D.M. n. 9342 del 15/3/2001, con particolare riferimento alle specifiche competenze del settore.

 

6. Prova finale

Il modulo si conclude con una prova finale consistente in un colloquio in cui vengono discussi gli elaborati presentati dagli studenti secondo le modalità definite dalla Scuola.

 

7. Contenuti del percorso formativo in relazione agli obiettivi dell'integrazione

Elementi di fondo caratterizzanti:

• concezione del passaggio dall'apprendimento scolastico alla costruzione di un progetto di vita e di un percorso verso l'autonomia, nonché possibili attività funzionali verso l'età adulta;

• introduzione di un raccordo tra teoria ed aspetti pratici;

• valorizzazione delle attività disciplinari in funzione di uno sviluppo della comprensione del deficit già a partire dalle proprie discipline;

• ambiti disciplinari propri delle Ssis di cui sono deficitari gli abilitati per altri canali.

Sensibilizzazione ai fondamenti e ai linguaggi delle aree disciplinari diverse dalla propria, tenuto conto della possibilità che l'insegnante di sostegno debba seguire un allievo per la totalità delle discipline.

Nei contenuti legati alle aree disciplinari si evidenziano:

• le aree mediche con riferimento alla comprensione dei deficit per l'effettiva utilizzazione funzionale nell'ambito dell'attività docente;

• le aree psicologiche e pedagogiche legate alla specificità degli interventi;

• le aree sociologiche e antropologiche e giuridiche che saranno approfondite compatibilmente con quelle già espresse nel corso della formazione generale, laddove non siano state svolte con riferimento alla diversità;

• l'area della didattica specifica per la costruzione di percorsi integrati con riferimento alla sperimentazione nei tirocini diretti ed indiretti.

I contenuti legati alle aree disciplinari vengono sviluppati all'interno di tre aree applicative:

• teoria, con insegnamenti sulle tematiche dell'handicap;

• laboratori, su tecniche didattiche per l'integrazione di alunni con bisogni speciali;

• tirocini, attraverso applicazione professionale di tutte le aree di apprendimento.

 

Consiglio di Stato 28 febbraio 2002, n. 1204. Lo status dell'insegnante di sostegno

 

Consiglio di Stato, IV Sezione:

 

sul ricorso in appello n. 7960/2001, proposto dalla Provincia Autonoma di Trento in persona del Presidente pro tempore della Giunta Provinciale, rappresentata e difesa dall'Avvocato Fabio Lorenzoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via del Viminale, n. 43.

 

Contro

 

la sig.ra Cinzia ODDI, rappresentata e difesa dall'Avvocato Ottorino Bressanini e Gaetano Lepore ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo, in Roma, Via Cassiodoro, n. 6;

 

Per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del 15 maggio 2001, n. 330 del T.R.G.A. del Trentino Alto Adige, sede di Trento;

Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della sig. Oddi; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla camera di consiglio del 18 settembre 2001 il Consigliere Cesare Lamberti; Uditi nel merito dell'appello, dopo che il presidente aveva informato le parti dell'interruzione del Collegio di decidere l'appello cognitorio, gli Avvocati Fabio Lorenzoni e Gaetano Lepore;

 

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

 

FATTO

la Sig.ra Oddi chiedeva di essere ammessa alla Sessione riservata di esami per il conseguimento della idoneità all'insegnamento nella scuola elementare.

Nella domanda dichiarava "di aver prestato servizio di effettivo insegnamento secondo i requisiti prescritti dall'art. 2 del presente bando di indizione della sessione riservata, per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-90 ed il 25 maggio 1999..." .

La ricorrente veniva esclusa dalla Sovrintendenza Scolastica della Provincia della sessione d'esami, avendo prestato servizio quale insegnante di classe (soltanto) per 243 giorni e per altri periodi in qualità di assistente educatore alle dipendenze del Comprensorio Valsugana e Tesino.

Non era pertanto in possesso dei 360 giorni previsti dal bando per essere ammessa all'esame.

La Sig.ra Oddi proponeva opposizione alla Sovrintendenza scolastica chiedendo di riconsiderare il procedimento di esclusione, argomentando che le mansioni dell'assistente educatore erano sovrapponibili a quelle dell'insegnante di sostegno.

Con determinazione n. 122 del 14.3.2000 il dirigente della Sovrintendenza Scolastica Regionale, considerato che il bando di concorso non prevedeva il servizio prestato in qualità di assistente educatore fra i requisiti di ammissione, disponeva la esclusione "dalla partecipazione al concorso riservato per il conseguimento dell'idoneità per la scuola elementare, per la mancanza del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del bando di concorso".

Avverso questa determinazione dirigenziale la Sig.ra Oddi proponeva ricorso gerarchico alla Giunta provinciale di Trento che lo rigettava con deliberazione n. 1440 del 9 giugno 2000.

Avverso i provvedimenti la Signora Oddi ha presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, sede di Trento, che lo accoglieva con la sentenza n. 330/2001 appellata dalla Provincia Autonoma di Trento.

 

DIRITTO

1) La Sezione ritiene utile definire il giudizio nel merito, a norma dell'art. 3, L. 2000, n. 205.

Nel merito l'appello è fondato.

2) Va disatteso che l'assunto che il servizio di assistente educatore possa essere considerato utile ai fini del concorso riservato per l'idoneità all'insegnamento nella scuola elementare.

Nè è sostenibile che secondo l'art. 2 del bando siano utili così l'attività di sostegno come i servizi resi nelle istituzioni educative, in quanto i comprensori hanno per delega della Provincia, funzioni di natura educativo-formativa, svolte per mezzo degli assistenti educatori e tale attività educativo-formativa, disciplinata con la delibera G.P. n. 1988 del 20.3.1987, sia equiparabile all'attività di sostegno svolta per l'inserimento proficuo degli alunni affetti da minorazioni nella scuola ed all'attività degli insegnati di sostegno.

3) L'insegnante di sostegno è un insegnante a tutti gli effetti, in possesso dell'abilitazione/idoneità per l'insegnamento nella scuola elementare o per una delle classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria, che ha conseguito lo specifico titolo di specializzazione al termine di un corso biennale.

L'insegnante di sostegno svolge una funzione docente e didattica in senso proprio, come risulta:

- dall'art. 2 L. 4.8.1977, n. 517, il quale ribadisce per la scuola elementare che "la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap con la prestazione di insegnanti specializzati... "

- dall'art. 7, comma 2, L. 4.8.1977, n. 517, il quale stabilisce per le scuole medie che "nell'ambito della programmazione di cui al precedente comma (programmazione educativa) sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap da realizzare mediante la utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella scuola media e in possesso di particolari titoli di specializzazione, che ne facciano richiesta, entro il limite di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicap e nel numero massimo di sei ore settimanali";

- dall'art. 13, comma 6, 5.2.1992, n. 104, il quale prevede in tema di integrazione scolastica che "gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti".

All'insegnante di sostegno spetta una contitolarità nell'insegnamento: egli è un insegnante di tutta la classe, assegnato a tutta la classe (e non al singolo portatore di handicap) come risorsa in più che, congiuntamente a tutti gli altri insegnanti, cura la programmazione dell'attività di insegnamento sia per l'alunno certificato handicap che per gli altri alunni ed elabora insieme agli altri insegnanti il progetto educativo individualizzato (Piano Educativo Personalizzato).

Sotto il profilo dell'inquadramento, pertanto, l'insegnante di sostegno appartiene ai ruoli del personale insegnante.

Diversamente da quest'ultimo, l'assistente educatore è previsto dall'art. 9 L.P. 23.6.1986, n. 15, come modificato dall'art. 3 L.P. 17.12.1993, n. 43.

Tale figura è sostanzialmente differente dagli insegnanti di sostegno in quanto l'assistente educatore non svolge attività didattica.

Secondo un recente parere di questo Consiglio (Cons.Stato, II, 19 maggio 1993, n. 1418) il servizio reso come assistente educatore ... non è computabile nei trecentosessanta giorni di servizio di insegnante elementare occorrenti per l'ammissione al concorso magistrale per soli titoli, di cui all'art. 2, 10° comma, d.l. 6 novembre 1989, n. 357 convertito dalla L. 27 dicembre 1989, n. 417.

Per quanto concerne i requisiti di ammissione al concorso di cui trattasi, il comma 2 del citato art. 28 prevede il "possesso di diploma di maturità nonchè di un attestato di qualifica rilasciato al termine di uno specifico corso post-secondario, di durata almeno annuale, istituito dalla Provincia ai sensi della vigente normativa provinciale. La Giunta Provinciale determina i diplomi considerati sostitutivi del richiesto attestato di qualifica".

Non è possibile sostenere che "l'attività svolta dagli assistenti educatori nelle scuole a favore dei soggetti minorati va sicuramente ricompresa tra le attività di sostegno".

Compito dell'assistente educatore è di svolgere una attività di supporto materiale individualizzato, che nulla ha a che vedere con l'attività didattica propriamente intesa, ma che è finalizzata ad assicurare "la piena integrazione nei plessi scolastici di appartenenza e nelle classi normali", principalmente attraverso lo svolgimento di "attività di assistenza diretta agli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali in tutte le necessità ai fini di una loro piena partecipazione alle attività scolastiche e formative".

Si tratta quindi di attività di supporto alla didattica e non invece di attività didattica in senso proprio.

L'inquadramento degli assistenti educatori conferma la già rilevata differenza di carattere sostanziale con gli insegnanti di sostegno.

Infatti, mentre questi ultimi, come già detto, appartengono al ruolo degli insegnanti veri e propri, essi quindi si applicano le disposizioni dei contratti collettivi del Comparto Scuola, gli assistenti educatori sono attualmente inquadrati nella VI qualifica funzionale dei ruoli comprensoriali, con applicazione del contratto collettivo del Comparto autonomie locali dd. 8.3.2000.

Sicchè, in accoglimento del presente appello la sentenza di primo grado va riformata ed il ricorso originario va respinto.

Sussistono questi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio;

 

P.Q.M.

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale accoglie l'appello ed in riforma della sentenza appellata rigetta l'originario ricorso.

(...)

Giovanni Paleologo, Presidente; Cesare Lamberti, Estensore

 

Decreto Ministeriale 26 aprile 2002 - Componenti dell'Osservatorio Permanente dell'Integrazione Scolastica.

 

IL MINISTRO

 

VISTA la legge 28.12.2001, n. 448 (finanziaria 2002) ed in particolare l'art. 18, recante disposizioni in materia di riordino degli organismi collegiali;

VISTO il D.M. in data 14.07.2000, con il quale veniva costituito l'Osservatorio permanente per l'integrazione scolastica delle persone in situazione di handicap ed i successivi DD.MM. 13.09.2000. 16.01.2001 e 14.05.2001, di modifica ed integrazione del decreto ministeriale stesso;

VISTO il D.P.R. n. 347 in data 6.11.2000, con il quale e stato adottato il Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;

VISTO il D.M. n. 7981 del 30.1.2001, concernente la riorganizzazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della Pubblica Istruzione;

VISTA la C.M. n. 262 del 22.9.1998, recante norme per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di II grado degli alunni portatori di handicap;

CONSIDERATO che per effetto dei provvedimenti sopra richiamati sono variati l'assetto, l'organizzazione e la distribuzione dei servizi e degli incarichi nell'ambito dell' Amministrazione Scolastica centrale e periferica;

RITENUTA l'opportunità di ricostituire l'Osservatorio sopra citato, mediante la creazione di un organismo unico con il compito di esaminare nel loro complesso le problematiche inter-istituzionali ed inter-professionali relative all'integrazione, in ogni ordine e grado di scuola, di alunni con handicap. anche al fine di facilitarne un corretto inserimento lavorativo e sociale;

RILEVATO che, in dipendenza di quanto sopra, non sussistono più le condizioni di carattere oggettivo e soggettivo atte a legittimare il funzionamento separato dei Gruppi di lavoro di cui ai DD.MM. in data 5.10.2000. a suo tempo costituiti a supporto dell'attuale osservatorio;

 

DECRETA

 

Art. 1 - Per i motivi esposti in premessa, in sostituzione degli organismi precitati, viene costituito un Osservatorio permanente così composto:

Dott. Silvio CRISCUOLI

Direttore Generale Ordinamenti Scolastici

Dott.ssa Sìlvana RICCIO

Direttore Generale Organizzazione dei Servizi nel Territorio

Dott. Antonio ZUCARO

Direttore Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

Dott. Giuseppe COSENTINO

Direttore Generale per la Formazione e l'Aggiornamento del personale della scuola

Dott.ssa M. Grazia NARDIELLO

Direttore Generale per l'Istruzione post-secondaria e degli adulti e per percorsi integrati

Dott. Armando PIETRELLA

Direttore Scolastico Regionale della Sardegna

Dott. Antonello MASIA

Direttore Generale per l'autonomia universitaria e gli studenti

Dott. Nicola ROSSI

Vice Capo di Gabinetto

Dott.ssa Teresa CUOMO

Direzione Generale per l'autonomia universitaria e gli studenti

Isp. Maria Pola TINAGLI

Direzione Generale Ordinamenti Scolastici

Isp. Antonio GAZZETTI

Direzione Generale Ordinamenti Scolastici

Isp. Benito AGNESI

Direzione Generale Ordinamenti Scolastici

Isp. Sabrina BOARELLI

Direzione Scolastica Regionale per l'Umbria

Prof. Giuseppe BERTAGNA

Docente di Filosofia dell'educazione Università degli Studi di Bergamo

Prof. Giuliano PIAZZI

Docente di Antropologia -Università degli Studi di Urbino

Prof. Emilio FRANZONI

Docente di Neuropsichiatria infantile -Universìtà degli Studi di Bologna

Prof.ssa M. Luisa DI PIETRO

Docente di Bioetica -Università Cattolica Sacro Cuore, Roma

Prof. Francesco GUZZETTA

Docente di Neuropsìchiatria infantile -Università Cattolica Sacro Cuore, Roma

Ing. Davide CERVELLIN

Esperto

 

Art. 2 – L’Osservatorio permanente è costituito per lo svolgimento di compiti consultivi e propositivi in materia di:

Monitoraggio del processo di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, allo scopo di facilitare e sostenere la piena attuazione degli obiettivi previsti dalla legge 5.2.1992 n. 104, anche in attuazione del DPR n. 275/99;

Accordi interistituzionali per la presa in carico del progetto globale di vita e di integrazione degli alunni in situazione di handicap, attraverso misure che sostengano la continuità educativa, l’orientamento scolastico e professionale, il collegamento con il mondo del lavoro;

Piena attuazione del diritto alla formazione delle persone in situazione d handicap:

Sperimentazione e innovazione metodologico-didattica e disciplinare Iniziative legislative e regolamentari.

 

Art. 3 – L’Osservatorio, per la realizzazione dei compiti per i quali è stato costituito, si avvale della Consulta delle Associazioni, quale sede di incontro e di dialogo tra soggetti sociali e soggetti istituzionali, composta dai Presidenti – o loro delegati . delle seguenti Associazioni

ABC

Associazione bambini celebrolesi

AIAS

Associazione italiana assistenza spastici

AID

Associazione italiana dislessia

AIES

Associazione italiana educatori dei sordi

AIPD

Associazione italiana persone down

ANFFAS

Associazione nazionale famiglie fanciulli e adulti subnormali

ANGSA

Associazione nazionale genitori soggetti artistici

ANIEP

Associazione nazionale invalidi per esiti da poliomielite

ANMIC

Associazione nazionale mutilati e invalidi civili

ANPVI

Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti

ASPHI

Associazione sviluppo progetti informatici per gli handicappati

CARES

Centro attività riabilitative educative e sociali

CEMEA

Centro di esercitazione ai metodi di educazione attiva

C.I.D.U.E

Consiglio italiano delle persone con disabilità per i rapporti con l'unione europea

CND

Consiglio nazionale sulla disabilità

ENS

Ente nazionale sordomuti

FADIS

Federazione associazione di docenti per l'integrazione scolastica

FIADDA

Federazione italiana difesa diritti audiolesi

FISH

Federazione italiana superamento dell'handicap

UIC

Unione italiana ciechi

UILDM

Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare

UNIDOWN

Unione nazionale down

 

Art. 4 - Le funzioni di Presidente dell'Osservatorio sono svolte Sig. Ministro Dott.ssa Letizia Moratti, ovvero, per sua delega. da un sottosegretario di Stato o dal Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici.

Le funzioni di segreteria tecnica ed organizzativa sono assicurate dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici.

 

Art. 5 - Nessun compenso o gettone di presenza è dovuto ai componenti dell'Osservatorio.

Le spese per l’indennità di missione ed il rimborso per le spese di viaggio e di soggiorno, ove spettanti, sono a carico del bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

 

Direttiva Ministeriale 15 maggio 2002, n. 53 - Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi", ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440

 

VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440, concernente l' "Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi";

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle amministrazioni pubbliche di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, avente per oggetto "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione";

VISTO il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 30 gennaio 2001, avente per oggetto "Riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale";

VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 488, concernente le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", che, nella Tabella C - allegata alla medesima legge - sotto la voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno 2002, fissa in 226.456 migliaia di euro la dotazione del fondo di cui all'articolo 4 della citata legge n. 440/1997;

VISTI l'articolo 68, 17 maggio 1999, n. 144, ed il relativo regolamento applicativo 12 luglio 2000, n. 257, nonché l'Accordo del 2 marzo 2000 sancito dalla Conferenza unificata Stato - Regioni - Città ed Autonomie locali;

VISTO l'art. 69, comma 4, della legge n. 144/1999 già menzionata ed il relativo Regolamento applicativo adottato con D.I. del 31 ottobre 2000, n. 436;

VISTA la legge 22 marzo 2000, n. 69, concernente "Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap", che all'art. 1 comma 1, prevede un incremento pari a 10.986.454 euro del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997 n. 440, da destinare al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali;

RITENUTO opportuno individuare, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della citata legge n. 69/2000, gli interventi da destinare per l'anno 2002 agli alunni in situazione di handicap;

VISTO lo stanziamento del Capitolo 1722 dello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per l'anno 2002, concernente il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, ammontante a 237.442.454 euro;

CONSIDERATO che l'articolo 2 della legge n. 440/1997 prevede l'emanazione di una o più direttive per la definizione: a) degli interventi prioritari; b) dei criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione; c) delle indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi;

RAVVISATA l'opportunità di emanare una prima direttiva per la definizione dei predetti aspetti attuativi della norma, mediante l'utilizzo della somma complessiva di 231.771.912 euro;

RITENUTO opportuno rinviare ad una successiva direttiva la definizione dell'utilizzo della restante somma di 5.670.542 euro, in considerazione delle innovazioni normative in atto in materia di istruzione e formazione;

VISTO il parere favorevole espresso dalla VII Commissione permanente del Senato della Repubblica in data 16 aprile 2002;

VISTO il parere favorevole espresso dalla VII Commissione permanente della Camera dei Deputati in data 23 aprile 2002;

 

EMANA

la seguente direttiva per l'utilizzazione, per l'anno 2002, di quota parte delle disponibilità finanziarie del "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi", corrispondente a 231.771.912 euro;

 

Art. 1. - Interventi prioritari - Sono individuati come prioritari i seguenti interventi:

a. Iniziative volte all'ampliamento dell'offerta formativa nel nuovo quadro dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo promosse dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, nell'ambito dei rispettivi piani dell'offerta formativa definiti ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; agli interventi formativi per il personale della scuola; allo sviluppo dell'insegnamento delle lingue comunitarie con particolare riguardo alla prosecuzione delle attività promosse con il Progetto Lingue 2000; all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico. Sono, inoltre, incluse le iniziative volte all'espansione dell'offerta formativa e della domanda di istruzione assicurata dalle scuole riconosciute quali paritarie ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, impegnate nella realizzazione dell'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca;

b. Iniziative volte al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriale, nonché per gli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital, promosse dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nell'ambito dei rispettivi piani dell'offerta formativa, definiti ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

c. Interventi perequativi diretti al sostegno delle attività riferite all'area di professionalizzazione degli istituti professionali;

d. Interventi da realizzare nel quadro della collaborazione istituzionale con le Regioni e gli Enti locali negli ambiti dell'obbligo formativo, dell'istruzione e della formazione tecnica superiore, nonché dell'educazione permanente degli adulti.

 

Art. 2. - Specificazione degli interventi - Gli interventi di cui al punto 1) lettera a) e b) si riferiscono alle attività promosse dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, nell'ambito dei rispettivi piani dell'offerta formativa definiti ai sensi dell'art. 3 del DPR 8 marzo 1999, n. 275, sia all'ampliamento dell'offerta formativa nell'ambito dell'autonomia didattica, sia agli interventi di formazione e aggiornamento del personale scolastico, sia all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriale, nonché per gli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital. Sono, inoltre, comprese le iniziative finalizzate all'espansione dell'offerta formativa nelle istituzioni scolastiche paritarie, impegnate nella realizzazione dell'autonomia didattica organizzativa e di ricerca. Tutte le predette iniziative sono adottate anche in coerenza con le esigenze delle comunità locali. La loro attivazione, comprensiva anche delle attività complementari ed integrative a favore degli studenti, dovrà costituire oggetto di un organico piano dell'offerta formativa da parte delle singole scuole. Nella programmazione delle attività complementari ed integrative saranno previsti anche interventi per costituire e potenziare la socializzazione e la formazione personale degli studenti ivi comprese le iniziative promosse a livello nazionale finalizzate al potenziamento della cultura musicale e sportiva. Il miglioramento dell'offerta formativa dovrà, tra l'altro, garantire il già attivato processo di insegnamento delle lingue comunitarie, anche in forma non curricolare tramite la prosecuzione delle avviate attività previste dal Progetto Lingue 2000. In relazione alle riforme normative in atto in materia di istruzione e formazione, saranno realizzate specifiche iniziative finalizzate alla comunicazione del processo di riforma sia all'interno che all'esterno del sistema scolastico, con particolare riguardo alle componenti degli studenti e delle famiglie, in modo da sviluppare una più ampia consapevolezza dei ruoli specifici nel nuovo modello della scuola autonoma riformata.

Gli interventi perequativi, di cui al punto 1) - lettera c) sono diretti a sviluppare l'area di professionalizzazione del biennio post-qualifica negli istituti professionali.

Gli interventi, di cui al punto 1) - lettera d), sono riferiti ai seguenti campi di interventi:

- l'attuazione dell'obbligo formativo, nell'ambito del quale sono considerati prioritari quelli finalizzati all'informazione e all'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, in collegamento con i servizi per l'impiego, nonché alla realizzazione di percorsi integrati tra scuole, agenzie di formazione professionale, imprese ed altri soggetti pubblici e privati;

- la realizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), rivolto ai giovani e agli adulti;

- il potenziamento di interventi relativi all'educazione degli adulti (EDA).

Sono previsti, nell'ambito dell'autonomia scolastica, interventi a livello nazionale finalizzati al monitoraggio e alla documentazione delle attività realizzate dalle istituzioni scolastiche, appartenenti al sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, da realizzare anche con il supporto di organismi nazionali e locali competenti in materia. Tale azione dovrà favorire la costruzione di una rete di supporto nazionale in grado di garantire sul territorio momenti di confronto, sostegno e informazione.

Sono altresì previsti interventi di monitoraggio e valutazione delle attività relative all'istruzione e formazione tecnica superiore, all'educazione degli adulti e all'obbligo formativo da realizzare, anche mediante il supporto degli organismi nazionali e locali competenti in materia, attraverso:

- l'aggiornamento della banca dati per il sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore, nonché della banca dati per l'educazione degli adulti già attivata presso l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa per la documentazione;

- l'Osservatorio sull'educazione degli adulti attivato presso l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione;

- la costituzione dell'Osservatorio sull'istruzione e la formazione tecnica superiore, sulla base delle linee guida proposte dal Comitato Nazionale di cui alla legge 17 maggio 1999, art. 69 comma 2;

- gli specifici programmi concordati con le Regioni e gli Enti locali per l'attuazione del sistema dell'IFTS a norma dell'art. 10 del D.I. n. 436/2000 e, nel caso di progetti integrati per l'attuazione dell'obbligo formativo e dell'educazione degli adulti, che si avvalgono del concorso finanziario delle Regioni, degli Enti locali e di altri soggetti pubblici e privati.

 

Art. 3. - Finanziamenti alle scuole per la realizzazione dei piani dell'offerta formativa - Nell'ambito del nuovo quadro dell'organizzazione autonoma delle istituzioni scolastiche, le stesse saranno destinatarie di un finanziamento specificatamente finalizzato alla realizzazione del piano dell'offerta formativa, nel quale saranno comprese anche le attività finalizzate al potenziamento delle lingue comunitarie, con particolare riguardo alla prosecuzione delle azioni attivate nelle scuole con il Progetto Lingue 2000, al quale dovrà in ogni caso essere garantita la conclusione dei gruppi didattici avviati.

Le assegnazioni dei fondi alle istituzioni scolastiche saranno disposte dai competenti Uffici scolastici regionali.

Gli importi assegnati alla gestione delle istituzioni scolastiche, per l'attuazione dei progetti contenuti nel piano dell'offerta formativa, saranno quantificati dopo aver dedotto la somma di 20.658.275 euro per iniziative complementari ed integrative a favore degli studenti. Detti importi saranno poi ripartiti: per il 30 % in parti uguali alle singole scuole, per il 60 % in misura proporzionale alle dimensioni delle istituzioni scolastiche medesime calcolate in relazione alle unità di personale e al numero degli alunni. Il restante 10 % sarà assegnato dagli Uffici scolastici regionali per azioni perequative e di supporto, nonché per l'attuazione di un monitoraggio dei finanziamenti erogati dalla legge 440/97, da effettuare a livello regionale, su una serie di parametri fissati a livello nazionale.

 

Art. 4. - Criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi - I criteri di ripartizione della quota della dotazione finanziaria del fondo, utilizzata per le finalità indicate nella presente direttiva, vengono individuati in modo differenziato con riferimento alla natura degli interventi e alla necessità di favorire la più ampia ed immediata utilizzazione a livello decentrato delle risorse sia da parte delle scuole sia degli Uffici scolastici regionali. L'assegnazione delle risorse gestite a livello centrale è limitato ad una quota finalizzata alla realizzazione di programmi e promozioni a carattere nazionale, di supporto al confronto e alla comunicazione del processo di riforma.

Conseguentemente, viene stabilita la seguente ripartizione della somma di 231.771.912 euro, come in premessa indicata, per i singoli interventi elencati al punto 1):

a. 139.081.842 euro per l'ampliamento dell'offerta formativa e delle altre iniziative previste al punto 1). In particolare, la somma di 7.746.853 euro, del predetto importo, sarà utilizzata per le iniziative finalizzate alla comunicazione del processo di riforma in materia di istruzione e formazione; l'importo fino ad un massimo di 15.490.000 euro sarà utilizzato per le attività di formazione ed aggiornamento del personale della scuola, l'importo fino ad un massimo di 2.530.638 euro sarà utilizzato per le iniziative promosse a livello nazionale per il potenziamento della cultura musicale e sportiva; la somma di 1.187.852 euro sarà destinata a progetti promossi e realizzati a livello nazionale in coerenza con il processo di riforma; mentre l'importo di 6.197.482 euro sarà destinato alle scuole paritarie per l'espansione dell'offerta formativa e della domanda di istruzione;

b. 10.986.454 euro per le iniziative di potenziamento e di qualificazione dell'offerta formativa di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriale, nonché per gli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital, promosse dalle istituzioni scolastiche. La somma di 6.042.550 euro, corrispondente al 55% dei predetti 10.986.454 euro, sarà destinata agli istituti a carattere atipico di cui all'art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ove nel corrente anno 2002 siano insediati i nuovi organi di gestione previsti dalla riforma dei predetti istituti. La predetta somma di 6.042.550 euro, eventualmente non assegnata ai suddetti istituti atipici, in relazione al mancato insediamento dei nuovi organi di gestione, sarà destinata ad incrementare le risorse finanziarie per l'offerta formativa di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap e per la formazione del personale docente. A detta attività di formazione è destinato l'importo fino ad un massimo di 516.457 euro della somma da ultimo citata;

c. 20.193.598 euro per gli interventi perequativi diretti al sostegno delle attività riferite all'area di professionalizzazione degli istituti professionali (sub lettera c);

d. 61.510.018 euro per gli interventi negli ambiti dell'obbligo formativo, dell'istruzione e della formazione tecnica superiore, nonché dell'educazione permanente degli adulti (sub lettera d), così ripartiti:

- 30.000.000 euro per l'obbligo formativo di cui all'art. 68 della legge n. 144/1999;

- 19.570.000 euro per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della citata legge n. 144/1999;

- 11.940.000 euro per l'educazione permanente degli adulti.

 

Art. 5. - Modalità della gestione delle somme - La gestione delle somme indicate al punto 4) è rimessa all'Amministrazione centrale ed alle istituzioni scolastiche secondo le quote sottoindicate:

l'importo di 139.081.842 euro, di cui alla lettera aa), sarà assegnato agli Uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche per una immediata utilizzazione a livello decentrato, fatta salva solo la quota fino ad un massimo di 17.662.825 euro da destinare all'Amministrazione centrale per la realizzazione di attività e programmi a carattere nazionale, ivi comprese le iniziative realizzate dalle scuole paritarie;

l'importo di 10.986.454 euro di cui alla lettera bb) sarà assegnato entro il limite massimo di 181.000 euro agli Uffici dell'Amministrazione centrale; la restante somma sarà ripartita a favore delle istituzioni scolastiche e degli Uffici scolastici regionali, fatto salvo l'obbligo di destinare agli istituti atipici la somma di 6.042.550 euro al verificarsi del contenuto dell'art. 1, comma 3, della più volte citata legge. 69/2000;

l'importo di 20.193.598 euro, di cui alla lettera cc), sarà assegnato alle istituzioni scolastiche;

l'importo di 61.510.018 euro, di cui alla lettera dd), sarà utilizzato, fino ad un massimo di 5.164.569 euro, dagli Uffici dell'Amministrazione Centrale e la restante somma sarà ripartita a favore degli Uffici scolastici regionali per gli accordi da stipularsi con le Regioni.

Nella gestione delle somme assegnate per le finalità di cui al punto d), si applicano le istruzioni amministrativo-contabili, in materia di interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, emanate dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

 

ILMINISTRO

Letizia Moratti

 

Direttiva Ministeriale 17 giugno 2002, n. 70 - Criteri e modalità per il rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dal personale docente.

 

IL MINISTRO

 

VISTO il D.L.vo 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’articolo 4, comma 1-lettera b) ;

VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria) che, all’art. 16, prevede per il 2002 uno stanziamento di € 35.000.000 destinato, secondo i criteri e le modalità fissati nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti;

CONSIDERATO che il contratto integrativo annuale siglato in data 9 maggio 2002 per il personale docente ed ATA della scuola ha rinviato ad una specifica contrattazione integrativa la definizione dei criteri e delle modalità “per il rimborso delle spese di autoaggiornamento debitamente documentate”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300 concernente la riforma dell’organizzazione del governo, a norma dell’art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347 recante norme di riorganizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;

VISTA la Direttiva Generale sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2002 - prot. n. 5117/MR del 25 gennaio 2002;

VISTO il contratto integrativo annuale concernente i criteri e le modalità per il rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dal personale docente sottoscritto con le OO.SS. il 5 giugno 2002 e, in particolare, l'art. 5 che prevede l'impegno all’emanazione di una apposita direttiva;

RITENUTO che l’autonomia scolastica e i processi innovativi e di riforma in atto richiedono un arricchimento e aggiornamento della professionalità del personale docente con azioni di formazione da realizzare anche mediante l’incentivazione di forme di autoaggiornamento differenziate per tipologie, strategie ed obiettivi specifici e che la personalizzazione dei percorsi formativi consente il costante processo di crescita professionale del personale della scuola;

 

emana la seguente

DIRETTIVA

 

Art.1. - Ambito di intervento. - La presente direttiva definisce, sulla base del contratto integrativo nazionale sottoscritto in data 5 giugno 2002 i criteri e le modalità per il rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dal personale docente.

Per l'anno 2002 sono riconosciute come attività di autoaggiornamento, ai fini del rimborso delle spese debitamente documentate, di cui all’articolo 16 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (legge finanziaria 2002), quelle volte a sostenere le esigenze di sviluppo professionale dei docenti in relazione alle competenze disciplinari, metodologico-didattiche, organizzative, relazionali e di ricerca, nonché tutte quelle funzionali alla piena realizzazione del Piano dell’offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica.

 

Art. 2 Risorse finanziarie - Le risorse complessive disponibili per l’autoaggiornamento del personale docente, secondo quanto previsto dall’articolo 16 della citata legge n. 448/2001 corrispondono a € 35.000.000, allocati nel Cap. 1751 del bilancio del Ministero “Fondo per l’integrazione delle spese di formazione e di aggiornamento del personale”.

Le risorse, di cui all’art. 1, sono assegnate alle istituzioni scolastiche sulla base del numero dei docenti titolari con contratto a tempo indeterminato e di quelli a contratto a tempo determinato con incarico annuale nell’a.s. 2002/2003.

 

Art. 3 Tipologie di modalità di autoaggiornamento - Le iniziative rimborsabili per iniziative di autoaggiornamento sono riconducibili, di massima, alle seguenti tipologie :

- iniziative di formazione promosse da enti accreditati o qualificati, ai sensi del D.M. 177/2000;- corsi di specializzazione universitaria (master, borse di ricerca etc. );

- stages presso aziende;

- acquisto di libri e sottoscrizione di abbonamenti a riviste specializzate;

- acquisto di software didattici;

- abbonamenti a siti telematici e canoni.

 

Art. 4 - Criteri di rimborso spese - E’ ammesso solo il rimborso delle spese sostenute nel 2002 debitamente documentate dal docente, a seguito di istanza indirizzata al Dirigente scolastico della sede di servizio entro il 31 dicembre 2002.

Le istituzioni scolastiche provvederanno al rimborso delle spese debitamente documentate entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione.

A tal fine il Dirigente Scolastico provvederà ad informare tutti i docenti e ad attivare le procedure di informazione previste dal contratto nazionale.

E’ garantita a ciascun docente una quota unitaria.

Eventuali quote non assegnate saranno ridistribuite in parti uguali ai docenti che hanno documentato spese eccedenti la quota unitaria.

A norma della legge 14.1.1994, n. 20, la presente Direttiva sarà trasmessa alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio.

 

IL MINISTRO

F.to Letizia Moratti

 

Decreto Ministeriale 3 luglio 2002 relativo al numero dei posti al livello nazionale per l'ammissione alle attività didattiche aggiuntive (800 ore - art. 2 - Decreto Ministeriale 20 febbraio 2002) nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria.

 

VISTA la legge 9 maggio 1989,n. 168, in particolare l’art. 4, e successive modifiche;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTO il D.M. 26 maggio 1998;

VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341;

VISTO il D.I. 24 novembre 1998, n. 460, art. 6;

VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264;

VISTO il D.M. 20 febbraio 2002;

 

D E C R E T A:

 

Art. 1 - Limitatamente all’a.a. 2002/2003, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione alle Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario ai fini delle attività didattiche aggiuntive di cui al DM 20 febbraio 2002 è determinato, sul contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 4847 ripartito fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

 

Art. 2 - Ciascuna Università dispone l’ammissione alle Scuole per le attività di cui all’art. 1 in base ad una graduatoria determinata secondo criteri indicati nel bando, nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto e nel rispetto della indicazione di priorità di cui all’art. 1 comma 2 del D.M. 20 febbraio 2002.

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

 

 

ALLEGATO A

 

Scuola di Specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria

 

REGIONE

Università sedi delle Scuole di specializzazione

Posti disponibili per le attività didattiche aggiuntive(DM 20/2/2002)

LIGURIA

GENOVA

30

PIEMONTE

TORINO(sedi convenzionate:Politecnico e Piemonte Orientale)

250

VALLE D’AOSTA

AOSTA

15

LOMBARDIA

PAVIA(sedi consorziate: Milano statale-Cattolica S.Cuore-Bergamo-Brescia)

Pavia 30/Bergamo e Brescia 120/Cattolica 220/

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

BOLZANO

No

VENETO

VENEZIA Cà Fosc'ari(sedi convenzionate: Iuav-PD-VR)

361

FRIULI

GORIZIA(sedi consorziate: Udine-Trieste)

Udine 120/Trieste 35

Provincia Autonoma di TRENTO

TRENTO

Rovereto 60

EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA(sedi convenzionate-Ferrara-Modena –Reggio Emilia-Parma)

320

TOSCANA

PISA(sedi convenzionate:Firenze e Siena)

600

MARCHE

MACERATA(sedi convenzionate: Ancona-Camerino-Urbino)

200

LAZIO

ROMA IIIROMA L.U.M.S.A

200

UMBRIA

PERUGIA

66

MOLISE

CAMPOBASSO

100

ABRUZZO

CHIETI(sedi convenzionate:L’Aquila –Teramo)

100

CAMPANIA

NAPOLI Fed. II (sedi convenzionate:Napoli II-IUN-IUO-S.Orsola Benincasa-Salerno-Sannio)

550

BASILICATA

POTENZA

90

PUGLIA

BARI(sedi convenzionate: Lecce-Foggia-Pol.Bari)

600

CALABRIA

COSENZA(sedi convenzionate: Reggio Calabria-Catanzaro)

150

SICILIA

PALERMO(sedi convenzionate:Catania-Messina)

Palermo 400/Messina 100

SARDEGNA

CAGLIARI(sede consorziata:Sassari)

Sassari 80/Cagliari 50

Totale 4847

 

 

Circolare Ministeriale 8 luglio 2002, n. 77 - Prot. n. 1992/Dip/Segr. - Adeguamento dell'organico alla situazione di fatto

 

In vista dell'imminente inizio delle operazioni di avvio del nuovo anno scolastico, si impartiscono alle SS. LL. le seguenti indicazioni e istruzioni relative a taluni adempimenti di carattere preliminare rispetto all'attivazione delle fasi di cui al contratto collettivo decentrato nazionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA stipulato con le Organizzazioni Sindacali della scuola il 29 maggio 2002.

 

a. Formazione delle classi

Nell'ipotesi in cui nella fase di determinazione dell'organico relativo al personale docente, siano state previste classi con un numero di alunni superiore a quello fissato dal D.M. n. 331/1998 e dal D.I. n. 141/1999 concernente le classi che accolgono alunni portatori di handicap, le SS. LL., su segnalazione motivata dei dirigenti scolastici e sulla base di puntuali riscontri, previa scrupolosa verifica dell'esistenza delle condizioni che garantiscono l'effettiva consistenza degli alunni, potranno autorizzare i dirigenti scolastici a dimensionare tali classi nei limiti previsti dalle disposizioni di cui ai suindicati decreti, comunicando a questo Ministero - Direzione Generale del Personale - Uff. IX - gli incrementi resisi necessari.

Con riferimento poi a quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 333/2001 circa l'attivazione da parte dei dirigenti scolastici di classi che dovessero rendersi necessarie per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione dell'organico, si richiama la particolare, diretta attenzione sull'esigenza che tale attivazione sia assunta con provvedimento motivato recante i dati e gli elementi che legittimino il provvedimento stesso e sia comunicata tempestivamente alle SS.LL. oltre che al competente Csa.

Sia nella prima ipotesi (autorizzazione delle classi ai sensi del D.M. 331/1998) sia nella seconda ipotesi (attivazione di classi ai sensi della legge n. 333/2001 da parte dei dirigenti scolastici) l'istituzione di ulteriori classi rispetto all'organico dovrà essere comunque accompagnata dall'analisi, per ciascuna scuola, della serie storica degli scostamenti tra il numero degli alunni iscritti e quelli effettivamente frequentanti: ciò al fine di non incorrere in previsioni erronee e di evitare che, con l'inizio delle attività didattiche, la effettiva consistenza degli alunni risulti inferiore alla previsione, con conseguenti aggravi per l'erario dei quali questa Amministrazione è chiamata a rendere conto anche attraverso la diretta responsabilità dei soggetti a vario titolo competenti.

In ogni caso gli scostamenti in aumento o in diminuzione degli alunni accertati con l'inizio delle lezioni dovranno essere rilevati dalle SS.LL. e sollecitamente comunicati sia al citato Ufficio IX della Direzione Generale del Personale che al Sistema informativo.

 

b. Posti di sostegno

Per quanto riguarda eventuali posti di sostegno in deroga da istituire ad integrazione di quelli di cui alla tabella E allegata al decreto interministeriale in corso di perfezionamento, si fa riferimento alle disposizioni impartite con circolare ministeriale n. 16 del 19 febbraio 2002 di accompagnamento del predetto decreto.

Si richiama, in particolare, l'attenzione sulla necessità che tali posti siano autorizzati dalle SS.LL. entro il mese di luglio e, comunque, in tempo utile per garantire la chiusura delle operazioni entro il 31 dello stesso mese.

A tal fine le SS. LL. medesime solleciteranno i dirigenti scolastici affinché le eventuali esigenze di posti in deroga siano tempestivamente rappresentate a codesti Uffici. Solo in via del tutto eccezionale i dirigenti scolastici potranno istituire ulteriori posti conseguenti ad esigenze, non altrimenti esitabili, verificatesi successivamente a tale data, dandone tempestiva e motivata comunicazione a codesti Uffici.

Considerato che negli ultimi anni si è verificato un costante, consistente aumento dei posti di sostegno, le SS.LL. vorranno gestire la delicata operazione con la massima cautela verificando che siano state attentamente valutate, oltre all'incremento del numero degli alunni e alla gravità dell'handicap, anche le situazioni organizzative e le risorse professionali disponibili nella scuola.

Anche con riguardo al sostegno, ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni portatori di handicap e dei relativi posti dovrà essere comunicata sia a questo Ministero che al Sistema informativo.

 

c. Tempo pieno e tempo prolungato

Le SS.LL. vorranno assicurare la prosecuzione del tempo pieno nella scuola elementare e del tempo prolungato nella scuola media nei confronti degli alunni che ne hanno fruito nell'anno scolastico in corso.

Per le classi iniziali, ove non sia stato possibile soddisfare tutte le richieste di tempo pieno o di tempo prolungato, a causa delle limitate disponibilità di organico, i dirigenti scolastici valuteranno la possibilità di far fronte alle esigenze ricorrendo a forme di organizzazione flessibile del tempo scuola e delle risorse, nonché intervenendo con apporti economici aggiuntivi (stanziamenti di cui alla legge n. 440/1997, ecc.). Situazioni meritevoli di considerazione e non gestibili con le soluzioni su accennate potranno essere sottoposte alla valutazione di questo Ministero.

 

d. Insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare

Per quanto concerne la lingua straniera nella scuola elementare, potranno essere attivati ulteriori posti per insegnanti specialisti esclusivamente nel caso in cui la dotazione organica non consenta di garantire la prosecuzione dell'insegnamento già avviato nell'anno in corso. Tali esigenze devono essere rappresentate a questo Ufficio per la necessaria autorizzazione.

 

e. Centri Territoriali Permanenti

In relazione alla limitata disponibilità delle risorse, la dotazione di personale dei Centri Territoriali Permanenti definita nell'organico non potrà subire incrementi se non a condizione che vi sia disponibilità di docenti in esubero non diversamente utilizzabili.

 

f. Quadro delle disponibilità

Le ore di insegnamento che conseguono ad eventuali autorizzazioni di ulteriori classi concorrono, unitamente agli spezzoni residuati dalla determinazione dell'organico di diritto, alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del quadro delle disponibilità, così come previsto dall'art. 4 del citato contratto collettivo decentrato nazionale.

Il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare l'orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore. La modifica della composizione della cattedra non comporterà riaggregazione dello spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente.

Sempre al fine di predisporre tempestivamente il quadro delle disponibilità in base al quale operare per l'attivazione delle fasi relative all'avvio dell'anno scolastico, le SS.LL. vorranno rappresentare ai dirigenti scolastici l'esigenza di disporre con sollecitudine, ove ne ricorrano le condizioni, gli esoneri o i semi-esoneri dall'insegnamento dei collaboratori.

Come previsto dal citato decreto interministeriale sugli organici, è stato costituito presso questo Ministero un Osservatorio permanente con il compito di monitorare, per l'intero arco dell'anno scolastico, le consistenze degli alunni e i relativi riflessi sugli organici.

A tal fine è indispensabile non solo che le SS.LL. e i dirigenti scolastici, per la parte di rispettiva competenza, pongano in essere tutti gli interventi atti a definire in termini oggettivi e puntuali l'esatta consistenza delle platee scolastiche e la quantificazione rigorosa delle risorse occorrenti, ma che questo Ministero e il Sistema informativo conoscano tutte le variazioni di organico riguardanti sia il numero degli alunni, che quello delle classi e dei posti eventualmente attivati: ciò al fine di disporre di un quadro preciso delle situazioni e delle dinamiche che caratterizzano le iscrizioni e le frequenze degli alunni nonché degli effetti che ne derivano sulla consistenza e sulle tipologie dei posti.

Al riguardo l'Eds, con propria nota tecnica note le modalità di interlocuzione e di intervento, sia da parte degli uffici amministrativi che delle singole istituzioni scolastiche.

Con successive disposizioni saranno impartite indicazioni e istruzioni per il conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche da parte dei Dirigenti scolastici qualora gli Uffici provinciali non completino le relative operazioni entro il 31 luglio p.v..

IL CAPO DIPARTIMENTO - Pasquale Capo

 

Nota Ministeriale 8 agosto 2002 prot. n. 2407/Dip/U02 - Avvio dell'anno scolastico 2002/2003 - Funzionamento delle classi

 

 

Si pregano le SS.LL. di voler fornire urgente riscontro alla nota prot. n. 2040 del 10 luglio u.s. con la quale si chiedevano chiarimenti in ordine al rapporto sottodimensionato docenti/alunni e alle consistenze di organico di talune scuole rientranti nei rispettivi contesti territoriali.

Con l'occasione si prega di voler fornire assicurazioni in ordine alle avvenute eliminazioni delle situazioni sopra richiamate qualora non formalmente legittime e giustificate da oggettive ed ineliminabili esigenze.

In relazione poi a ricorrenti quesiti rivolti a questo Ministero sulla corretta applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge n. 333/2001, si ritiene di dover fornire le seguenti precisazioni.

Giova premettere che il citato comma 1 dispone che le variazioni del numero degli alunni iscritti, apportate nella fase di adeguamento degli organici alle situazioni di fatto, non comportano modifiche del numero delle classi autorizzate in organico dal competente Csa e che il comma 2 prevede che il dirigente scolastico possa disporre incrementi del numero delle classi eventualmente indispensabili in relazione all'aumento degli alunni iscritti.

Un'interpretazione strettamente letterale delle norme sopra citate potrebbe indurre a ritenere che, mentre le variazioni in aumento del numero degli alunni possono determinare un incremento di classi rispetto a quelle definite nell'organico, non si debba procedere invece ad alcuna riduzione di classi anche quando il numero degli alunni risulti notevolmente inferiore ai dati e ai parametri fissati delle norme vigenti.

Tale interpretazione però, alla luce di un esame più approfondito, non appare sostenibile, considerato che la ratio della citata legge n. 333/2001, finalizzata ad accelerare le operazioni di avvio dell'anno scolastico attraverso la riduzione al minimo indispensabile delle modifiche degli organici, non può comunque confliggere con i principi e con le norme di buona amministrazione e di corretto contenimento della spesa pubblica cui occorre sempre fare riferimento.

Per quanto riguarda il sostegno, si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sul fatto che negli ultimi anni si è determinato un costante e consistente aumento degli alunni certificati come portatori di handicap, nonché del numero dei posti attivati nell'organico di diritto.

Ciò senza considerare che spesso tali certificazioni sono state rilasciate non in consonanza con i tempi di svolgimento delle operazioni di avvio dell'anno scolastico e di formazione delle classi, con la conseguenza di dover apportare modifiche e deroghe tardive rispetto alle previsioni e alle scansioni delle varie fasi operative.

Tale stato di cose, oltre a determinare dispersioni di risorse ed incongruente distribuzione delle stesse, spesso ha prodotto l'effetto di penalizzare proprio i soggetti più esposti e maggiormente bisognosi del sostegno.

Al fine di evitare che si ripropongano tali inconvenienti, si impone un impegno congiunto e partecipato di confronto e collaborazione da parte dei soggetti e degli organi a vario titolo competenti e coinvolti nella gestione della delicata materia; impegno che le SS.LL. avranno cura di attivare e sostenere attraverso opportune azioni di raccordo e di sensibilizzazione anche nei confronti delle autorità sanitarie competenti.

Giova evidenziare che la certificazione delle Asl, alle quali non è peraltro demandata l'individuazione del numero delle ore necessarie per l'integrazione dell'alunno (concetto questo superato dal disposto dall'art. 40 della legge 449/1997, deve essere completata dal profilo dinamico funzionale e dal Progetto educativo individualizzato.

Quest'ultimo, com'è noto, deve recare l'indicazione degli interventi previsti in favore dell'alunno stesso. Tali interventi non debbono risolversi nell'esclusiva attività del docente di sostegno, ma devono coinvolgere l'intero corpo docente; e ciò superando la logica, purtroppo diffusa e ricorrente della delega del problema dell'integrazione al solo insegnante di sostegno con conseguente sostanziale emarginazione dell'alunno rispetto al gruppo classe.

Solo così, in attesa di una complessiva, più idonea riconsiderazione e sistemazione dell'intera materia, potrà realizzarsi il coinvolgimento delle professionalità esistenti nella scuola, e potrà evitarsi che l'integrazione si realizzi unicamente nell'ambito delle quantità orario del sostegno.

Si pregano, infine, le SS.LL. di richiamare l'attenzione dei dirigenti scolastici sulla necessità che le richieste di nulla osta al trasferimento degli alunni, sia normodotati che disabili, da una scuola all'altra vengano esaminate e valutate con particolare oculatezza, tenendo in puntuale considerazione gli effetti che possono derivarne sulla regolare costituzione e funzionamento delle classi, nonché sulla consistenza degli organici.

 

Principali riferimenti normativi citati nella nota del 08/08/02

Legge 20 agosto 2001, n. 333 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del 21 agosto 2001, n. 193) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002

(...)

Art. 3. - Formazione delle classi  - 1. Le variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione scolastica, verificate nella fase di adeguamento alla situazione di fatto, non comportano modifiche al numero delle classi autorizzate in organico dal dirigente territorialmente competente. Incrementi del numero delle classi, eventualmente indispensabili, sono disposti dal competente dirigente scolastico secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998, e successive integrazioni.

2. I posti e gli spezzoni di orario derivanti dagli incrementi di classe di cui al comma 1 non modificano il numero e la composizione dei posti e delle cattedre, anche costituiti tra più scuole, così come determinate nell'organico di ciascun anno.

3. La formazione di classi di cui al comma 1 è comunicata dal dirigente scolastico al dirigente territorialmente competente entro il 10 luglio di ciascun anno per la copertura, nella fase delle utilizzazioni, dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione all'interno della stessa istituzione scolastica.

 

Nota Ministeriale 2 ottobre 2002 - Prot. n. 4088 - Comunicazione di servizio sulle iniziative di formazione dei docenti curricolari sull’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.

 

Il processo di integrazione scolastica realizzato in Italia da oltre trent’anni, si fonda sulla assunzione, da parte di tutti i docenti della classe, del progetto di integrazione dell’alunno con handicap e dei suoi compagni.

Questo modello, non sempre ha trovato condizioni di piena applicazione, in quanto l’attuazione del progetto di integrazione ha responsabilizzato prevalentemente gli insegnanti specializzati per le attività di sostegno. Tale fenomeno, salvo restando il ruolo insostituibile degli insegnanti di sostegno, rischia di snaturare la stessa più complessiva efficacia dell’integrazione scolastica.

In una logica di qualità del sistema di istruzione, il successo dell’integrazione scolastica deve essere, infatti, un aspetto caratterizzante dell’ordinaria programmazione didattica e deve divenire oggetto di verifica e valutazione mediante l’individuazione di indicatori standard di qualità.

Occorre, in questa prospettiva, intervenire in modo sistematico per soddisfare le esigenze di informazione e formazione sull’integrazione scolastica con una iniziativa che si rivolga, almeno tendenzialmente, a tutto il personale della scuola (dirigenti scolastici, docenti e personale ATA).

In tal senso, del resto, nell’ambito della formazione in ingresso organizzata con l’Indire per i 62.086 docenti neoassunti , tra le proposte dell’ambiente di e-learning integrato, sono stati già previsti specifici moduli formativi sull’integrazione scolastica per tutti i docenti immessi in ruolo.

Più in generale, nell’ambito del quadro di innovazione in atto e in itinere è componente rilevante la definizione di interventi individualizzati, mirati alle esigenze specifiche del singolo alunno, che trovano applicazione qualificata e particolare nell’integrazione dell’alunno in situazione di handicap.

Per quanto riguarda il personale in servizio, un primo intervento formativo in materia può essere programmato e realizzato nell’ambito degli specifici finanziamenti attribuiti alle scuole con la Direttiva n. 53 del 15 maggio 2002, che individua gli interventi prioritari in relazione ai finanziamenti della L. 18 dicembre 1997 n. 440 e con la stessa Direttiva 74 del 27 giugno 2002 sulla formazione e l’aggiornamento del personale docente e del personale ATA, in coerenza con la più generale programmazione delle azioni formative dell’istituto.

In tal senso si ricorda come la citata Direttiva n. 53 del 15 maggio 2002 collochi fra gli interventi prioritari "iniziative volte al potenziamento ed alla qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap(...) promosse dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nell’ambito dei rispettivi piani dell’offerta formativa, definiti ai sensi dell’art. 3 del DPR 8 marzo 1999 n. 275."

Si ricorda che in materia sono stati già destinati attraverso la Direzione Generale per l’organizzazione dei servizi nel territorio, i fondi specifici, per l’esercizio finanziario 2001 con la C.M. 139 del 13 settembre 2001 e la nota 186 del 30 aprile 2002, e la C.M. 81 del 17 luglio 2002, per l’esercizio 2002.

Tenuto conto che in quest’ultima circolare si prevedono "interventi di formazione per i dirigenti scolastici, per tutto il personale docente e per i collaboratori scolastici al fine di rafforzare l’idea della scuola intesa come comunità educante che si fa carico collegialmente dell’integrazione degli alunni disabili", gli Uffici scolastici regionali, con particolare riferimento al periodo iniziale dell’anno scolastico, sono invitati a promuovere, attivando le sinergie più idonee, nell’ambito della contrattazione decentrata regionale tutte le opportune iniziative di monitoraggio, raccolta e socializzazione delle esperienze migliori, assicurando supporto e consulenza alle scuole singole o in rete.

Gli interventi formativi destinati ai docenti curricolari sono programmati nella prospettiva dell’integrazione con la formazione continua degli insegnanti specializzati e valorizzano il patrimonio di esperienze acquisite nella pratica del servizio al fine di migliorare la qualità dell’offerta formativa e gli aspetti pedagogici, didattici e metodologici della programmazione del piano educativo individualizzato dell’alunno con handicap, che deve essere integrata coi piani di studio individuali dei compagni.

Non sono esclusi, ove ritenuto necessario, approfondimenti su:

- le norme e la cultura dell’integrazione scolastica;

- l’analisi e l’interpretazione collegiale della diagnosi funzionale dell’alunno con handicap, ponendo attenzione non solo alle disabilità ma soprattutto alle capacità e potenzialità su cui possano far leva i processi educativi;

- la formulazione del profilo dinamico funzionale dell’alunno;

- lo sviluppo delle relazioni interistituzionali;

- i percorsi formativi mirati al raccordo col mondo del lavoro;

- l’elaborazione collegiale del piano educativo individuale (PEI).

Gli Uffici scolastici regionali potranno programmare questo primo intervento diffuso, utilizzando anche la quota di finanziamenti messi a loro disposizione dalla Direttiva 74 del 27 giugno 2002.

Andranno valorizzate le risorse interne al sistema: gli stessi insegnanti specializzati presenti nella scuola, gli esperti dei centri di documentazione, consulenza e risorse costituiti da molte reti di scuole, gli esperti delle Asl e degli enti locali, gli esperti delle associazioni di disabili e loro familiari, i docenti utilizzati presso i CSA per le problematiche dell’integrazione scolastica, i componenti dei Gruppi di lavoro interistituzionali.

L’amministrazione centrale si riserva, nell’ambito delle azioni nazionali, sulla base anche delle indicazioni che verranno fornite dall’Osservatorio permanente per l’integrazione scolastica delle persone in situazione di handicap di cui al D.M. 26 aprile 2002, di realizzare la costruzione di un percorso formativo di e-learning integrato con modalità analoghe a quelle sperimentate per l’anno di formazione dei docenti neoassunti.

Un tale processo formativo si inquadra nella logica della formazione permanente in servizio ed è volto a contribuire ad una più vasta diffusione e condivisione di esperienze e riflessioni professionali relative all’integrazione scolastica, che, sotto il profilo metodologico, risulta utile anche al di là dello stesso specifico campo di applicazione.

 

IL CAPO DIPARTIMENTO

Pasquale Capo

 

Legge 22 novembre 2002, n. 268  - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale. (GU n. 276 del 25-11-2002)

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

 

Art. 1. - 1. Il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

 

Decreto legge 25 settembre 2002, n. 212 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 226 del 26 settembre 2002)

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per assicurare la razionalizzazione della spesa nel settore della scuola e la funzionalità delle sedi scolastiche, nonché di disporre interventi indifferibili, anche di natura finanziaria, nei settori universitario, della ricerca scientifica e dell'alta formazione artistica e musicale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

 

Art. 1. - Disposizioni per la razionalizzazione della spesa nel settore della scuola  - 1. I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, sono tenuti a partecipare ai corsi di riconversione professionale di cui all'articolo 473 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuate le categorie di personale in situazione di soprannumerarietà. In caso di perdurante situazione di soprannumerarietà dovuta alla mancata partecipazione ai corsi di riconversione ovvero di partecipazione, con esito negativo, ai corsi medesimi ovvero di mancata accettazione dell'insegnamento per il quale si è realizzata la riconversione professionale si applica, nei confronti del personale interessato, l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il limite di spesa fissato all'articolo 22, comma 7, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è elevato di 28,411 milioni di euro per l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro per l'anno 2003.

3. All'onere di 28,411 milioni di euro per l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro per l'anno 2003, derivante dall'applicazione del comma 2, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 2. - Accorpamenti e sdoppiamenti di classi  - 1. L'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, si interpreta nel senso che si intendono fatti salvi gli accorpamenti, a norma delle vigenti disposizioni.

2. Non sono ammessi sdoppiamenti di classi dopo l'inizio dell'anno scolastico.

 

Art. 3. - Finanziamento degli uffici scolastici regionali - 1. Al fine di attribuire ai competenti centri di spesa, interessati all'applicazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, le risorse finanziarie per i pagamenti relativi al subentro nei contratti stipulati dagli enti locali per le funzioni amministrative, tecniche ed ausiliarie nelle istituzioni scolastiche statali, gli stanziamenti iscritti nell'ambito dei centri di responsabilità relativi agli Uffici scolastici regionali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2002 e per il triennio 2002-2004, nelle unità previsionali di base "Strutture scolastiche", sono incrementati di euro 151.586.000 per l'anno 2002, di euro 173.424.000 per l'anno 2003 e di euro 135.078.000 a decorrere dall'anno 2004.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato per l'anno 2002 in euro 151.586.000, per l'anno 2003 in euro 173.424.000 e a decorrere dall'anno 2004 in euro 135.078.000, si provvede mediante corri-spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 3-bis. - Definizione della posizione giuridico-amministrativa di alcune categorie di personale della scuola - 1. Ai fini della definizione della posizione giuridico-amministrativa del personale del comparto scuola, con riferimento ai rapporti di impiego instaurati prima dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, il rapporto di impiego si intende validamente costituito, anche in mancanza del provvedimento formale di nomina, ove risulti documentato dalla lettera di comunicazione dell'avvenuta nomina"

 

Art. 4. - Autorizzazioni di spesa per la sanatoria di situazioni debitorie delle università, per il diritto allo studio nelle università non statali e per interventi di edilizia a favore delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale - 1. Al fine di attribuire alle università le risorse finanziarie per sanare situazioni debitorie, derivanti dalla corresponsione di classi e scatti stipendiali al personale docente e ricercatore, è autorizzata la spesa complessiva di 375 milioni di euro, da erogare in cinque rate annuali costanti a decorrere dall'anno 2002; allo stesso fine, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo da ripartire tra le università sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Al fine di assicurare l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari agli studenti iscritti alle università e agli istituti universitari non statali legalmente riconosciuti, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, da destinare alle predette istituzioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti di edilizia a favore delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-bis. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, dopo la parola: "tutorato" sono inserite le seguenti: ", e per progetti sperimentali e innovativi sul diritto allo studio proposti dalle regioni mediante programmazione concordata con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca"

 

Art. 5. - Compensi per soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca  - 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di consentire la immediata corresponsione di compensi a componenti di commissioni e comitati, nonché ad esperti, incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca non conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove i rispettivi piani finanziari abbiano previsto spese per attività istruttorie e di valutazione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi dei compensi medesimi.

2. Il decreto di cui al comma 1 si applica anche ai fini della corresponsione di compensi nelle procedure di selezione e di valutazione dei programmi e progetti di ricerca successive alla data di entrata in vigore del presente decreto. La relativa spesa è compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento di progetti o programmi di ricerca e comunque per un importo massimo non superiore all'uno per cento dei predetti fondi.

 

Art. 5-bis. -Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo - 1. Al fine di assicurare la massima efficacia all'attività di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese industriali, le risorse conferite dall'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, pari a 90 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, sono destinate per le finalità delle forme di intervento disciplinate dallo stesso decreto legislativo, ivi comprese quelle negoziate attraverso crediti di imposta.

 

Art. 6. - Valenza dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori  - 1. Allo scopo di determinare il valore e consentire l'immediato impiego dei titoli rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati secondo l'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, all'articolo 4 della legge medesima sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma l è sostituito dal seguente: "1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico,, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione.";

a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1 ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e purché in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 2, comma 5, nonché ai corsi di laurea specialistica e ai master di primo livello presso le Università. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresì valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le Università.";

c) dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti: 3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione di secondo grado.

3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Accademie di belle arti legalmente riconosciute e agli Istituti musicali pareggiati, limitatamente ai titoli rilasciati al termine di corsi autorizzati in sede di pareggiamento o di legale riconoscimento".

 

Art. 7. - Attività di servizio per gli studenti universitari  - 1. Per potenziare i servizi di orientamento e tutorato e per favorire la formazione culturale degli studenti e promuovere il diritto allo studio a decorrere dall'anno accademico 2002-2003, le università promuovono, sostengono e pubblicizzano le attività di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, svolte da associazioni e cooperative studentesche e dai collegi universitari legalmente riconosciuti, in conformità con gli indirizzi di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed a quelli indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, quali, in particolare, le attività di orientamento e tutorato e le iniziative culturali.

2. Al fine di assicurare il tempestivo esame dei progetti per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, al comma 5 dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del predetto Ministero e delle regioni. La spesa derivante dal funzionamento della commissione è determinata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per un importo massimo non superiore all'1 per cento dei fondi di cui al comma 10, allo scopo utilizzando le risorse previste dal medesimo comma.".

2-bis. In attesa del riordino del Consiglio nazionale degli studenti universitari i componenti del predetto organo, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 2 giugno 2000, sono confermati fino alla scadenza del mandato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491. Per il rinnovo dello stesso Consiglio l'elettorato attivo e passivo è attribuito anche agli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica, ai fini dell'elezione dei ventotto componenti di cui allo stesso articolo 2 del citato decreto n. 491 del 1997.

 

Art. 7-bis - Adeguamento degli ordinamenti didattici dei corsi di studio delle università - 1. All'articolo 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e successive modificazioni, le parole: "entro trenta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi"

 

Art. 8. -Entrata in vigore - 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) - (in SO n. 240 alla GU 31 dicembre 2002, n. 305)

 

ESTRATTO

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

 

Articolo 35 - (Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare dal comma 4, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori. In sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici in modo da conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2002-2003. Per ciascuno degli anni considerati, detta riduzione non deve essere inferiore al 2 per cento.

3. Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l'ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche.

4. Dall'anno scolastico 2003-2004 il personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola utilizzato presso i distretti scolastici di cui alla parte I, titolo I, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è restituito ai compiti d'istituto.

5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, è sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla commissione di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio. Tale commissione è competente altresì ad effettuare le periodiche visite di controllo disposte dall'autorità scolastica. Il personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale già collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza non si procede al collocamento fuori ruolo. I collocamenti fuori ruolo eventualmente già disposti per detto personale cessano il 31 agosto 2003.

7. Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/ alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 16, comma 3, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le economie di spesa derivanti dall'applicazione del comma 5 del presente articolo sono destinate ad incrementare le risorse annuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, subordinatamente al conseguimento delle economie medesime. Gli importi di 39 milioni di euro per l'anno 2004, di 58 milioni di euro per l'anno 2005 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, sono destinati ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, previa verifica dell'effettivo conseguimento delle economie derivanti dall'applicazione dei commi 2, 4 e 6.

9. Le istituzioni scolastiche possono deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia, di igiene ambientale e di vigilanza dei locali scolastici e delle loro pertinenze, come previsto dall'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La terziarizzazione dei predetti servizi comporta la indisponibilità dei posti di collaboratore scolastico della dotazione organica dell'istituzione scolastica per la percentuale stabilita con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola per l'anno scolastico 2002- 2003 da ridefinire anche per tenere conto dell'affidamento in appalto del servizio di vigilanza. La indisponibilità dei posti permane per l'intera durata del contratto e non deve determinare posizioni di soprannumerarietà. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accertamento della riduzione delle spese di personale derivante dalla predetta indisponibilità di posti, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio per consentire l'attivazione dei contratti.

 

Circolare Ministeriale 7 marzo 2003, n. 27 - Prot. n. 561/Dip/U02 - Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2003/2004 - Trasmissione schema di decreto interministeriale.

 

 

Al fine di garantire il puntuale e ordinato inizio dell'anno scolastico 2003/2004, anche alla luce delle disposizioni introdotte dal decreto legge 25 settembre 2002 n. 212 convertito nella legge 22 novembre 2002 n. 268, dalla legge 28/12/2001 n. 448 (Finanziaria 2002) e dalla legge 27/12/2002 n. 289 (Finanziaria 2003) si rende necessario che codesti Uffici provvedano, con la massima sollecitudine, alla definizione delle dotazioni organiche del personale docente relative al citato anno scolastico; tanto anche nella considerazione che tale adempimento è preliminare rispetto alla scansione delle operazioni e delle fasi relative alla mobilità, alle utilizzazioni e alle nomine del personale stesso.

Perché le SS.LL. possano disporre degli elementi e dei dati occorrenti per dare subito avvio alle complesse e laboriose procedure relative alla citata incombenza, si trasmette, con la presente, la bozza del decreto interministeriale da assumere di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Resta inteso, ovviamente, che sarà cura di questo Ministero comunicare alle SS.LL. eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie per effetto di interventi modificativi da parte dei citati organi.

In conformità delle prescrizioni normative vigenti, le dotazioni organiche vengono assegnate a livello regionale. Spetterà, pertanto, alle SS.LL. procedere alla ripartizione di tali dotazioni tra le province di rispettiva competenza, prendendo a riferimento gli attuali assetti delle istituzioni e delle platee scolastiche e sulla base dei criteri definiti dal decreto.

Le consistenze delle dotazioni organiche regionali sono riportate nelle tabelle allegate al testo succitato. Tali consistenze sono state ridimensionate rispetto a quelle degli organici di diritto dell'anno scolastico 2002/2003 tenendo innanzitutto in considerazione l'effettiva situazione degli alunni risultante dall'organico di fatto, la previsione dell'andamento della popolazione scolastica per l'anno prossimo, nonché dei flussi di scolarità riferiti agli ultimi anni.

Inoltre, ai fini del ridimensionamento, sono stati applicati i seguenti criteri:

per la scuola elementare: si è ridotta la quota di organico funzionale in dotazione, non utilizzata per le esigenze di cui al comma 1 dell'art. 26 del D.M. n. 331/1998 (formazione delle classi, costituzione di posti per il sostegno, costituzione di posti per l'insegnamento della lingua straniera), quota riferita, per ciascuna regione, all'anno in corso;

per l'istruzione secondaria: si è soppressa la quota dei posti utilizzati in ciascuna regione per l'istituzione, a norma del decreto ministeriale 3 aprile 2000 n. 105, dell'organico funzionale; si è ricondotto a 18 ore, ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 35, comma 1 della citata legge n. 289/2002, la quantità oraria delle cattedre attualmente costituite con un orario di insegnamento inferiore.

Per quel che concerne la scuola materna, al fine di corrispondere alle esigenze delle famiglie e di ridurre il fenomeno delle liste di attesa, è stato confermato, in ciascun ambito regionale, il numero di posti istituiti per l'anno scolastico 2002/2003, nella fase di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto.

Per i posti di sostegno, l'organico di diritto è stato rideterminato sulla base del rapporto di un posto ogni 138 alunni, come previsto dalla legge n. 448/1997, e ricondotto nei limiti della dotazione organica di cui alla tabella allegata al D.I. n. 168 del 20/11/2001.

Al riguardo, si richiama l'attenzione su quanto previsto dall'art. 35, comma 7, della legge n. 289/2002 che definisce, come destinatari delle attività di sostegno ai fini dell'integrazione scolastica, "gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva". La stessa norma, modificando le disposizioni del D.P.R. 24 febbraio 1994 "atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap", affida l'individuazione e la certificazione dell'handicap ad accertamenti collegiali da effettuarsi secondo modalità e criteri previsti da apposito D.P.C.M. in corso di elaborazione.

In merito a tale ultimo aspetto si fa riserva di ulteriori comunicazioni.

 

CRITERI DI ARTICOLAZIONE DEGLI ORGANICI

Circa i criteri di articolazione degli organici si precisa che, fermo restando l'impianto generale definito con D.I. n. 131 del 18/12/2002, il decreto interministeriale introduce alcune modifiche sia per dare attuazione alle prescrizioni dell'art. 35 della legge n. 289/2002, sia per rendere effettivamente raggiungibili gli obiettivi di contenimento fissati dalla legge n. 448/2001.

Scuola materna ed elementare

Nessuna modifica viene apportata, per le scuole materna ed elementare, ai criteri fissati con il D.I. n. 131 del 18/12/2002.

L'intervento di riduzione è stato operato sulla quota di organico funzionale della scuola elementare non utilizzata per le esigenze di cui al citato comma 1 dell'art. 26 del D.M. n. 331/1998, (formazione delle classi, costituzione di posti di sostegno, costituzione di posti per l'insegnamento della lingua straniera), ed è stato effettuato con criteri di proporzionalità rispetto alle consistenze complessive di ciascuna realtà regionale.

Per quanto riguarda l'insegnamento della lingua straniera nelle prime due classi della scuola elementare, si fa riserva di ulteriori istruzioni e indicazioni, anche in relazione ai prevedibili effetti del provvedimento di legge "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione".

Analoga riserva si ritiene di dover formulare in ordine ad eventuali revisioni delle quantità organiche relative alla prima classe dell'istruzione primaria, in dipendenza dell'eventuale ammissione degli alunni alla frequenza anticipata.

Istruzione secondaria di I e di II grado

Per l'organico delle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado sono introdotte le seguenti innovazioni e modifiche: riconduzione a 18 ore settimanali delle cattedre costituite con orario inferiore a quello obbligatorio di insegnamento, salvaguardando l'unitarietà dell'insegnamento di ciascuna disciplina.

Stante quanto precisato al riguardo dalla citata legge Finanziaria, la norma viene applicata nei limiti in cui non si determinino situazioni di soprannumerarietà, ad eccezione delle titolarità sulle cattedre costituite tra più scuole sulle quali la possibilità di mantenimento della titolarità va accertata una volta soddisfatte le esigenze di completamento a 18 ore delle cattedre interne.

I posti acquisiti al Sistema informativo al solo fine di salvaguardare le titolarità non sono disponibili per le operazioni di mobilità. Per la scuola media di 1° grado, atteso che le cattedre di orario inferiore alle 18 ore sono in linea di massima presenti nelle scuole con classi funzionanti a tempo prolungato, al fine di garantire gli spazi di flessibilità che tale forma di organizzazione scolastica richiede, la riconduzione a 18 ore è operata solo se sia possibile utilizzare eventuali spezzoni residui dopo la formazione delle cattedre interne.

Riconduzione nella configurazione ordinamentale della dotazione organica delle scuole che hanno attivato l'organico funzionale indipendentemente dalla presenza di docenti titolari.

Per quanto riguarda la formazione delle classi, fermi restando i limiti massimi previsti dal D.M. n. 331/1998, viene modificato il comma 4 dell'art. 18 del citato D.M. n. 331/1998 nel senso che il numero minimo di alunni (20) per l'istituzione della prima classe di sezione staccata, scuola coordinata, sezione di diverso indirizzo e specializzazione funzionanti con un solo corso è invalicabile, e pertanto non può subire deroghe. Le prime classi non possono essere articolate in gruppi di alunni di diversi indirizzi di studio. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione non sia sufficiente per la costituzione di una prima classe, il competente consiglio d'istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio della stessa scuola, ferma restando la possibilità degli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l'indirizzo o la "sperimentazione" richiesti.

Le predette disposizioni hanno lo scopo di evitare dispersione di risorse e l'attivazione di indirizzi di studio anemici che non garantiscano, per gli anni successivi, il funzionamento di classi con un sufficiente numero di alunni.

Sempre con riferimento all'istruzione secondaria di II grado si ritiene di dover evidenziare che l'eventuale istituzione di nuovi indirizzi di studio, ferma restando l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia, non potrà comunque comportare incremento del numero dei posti complessivamente assegnati.

 

Educazione degli adulti

Per quanto concerne i Centri territoriali permanenti, le relative consistenze di organico non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2002/2003. Ciò anche in previsione di una revisione e di una disciplina aggiornata della materia. Rimane ferma, ovviamente, l'esigenza di puntuali e attente verifiche da parte delle SS.LL. volte a stabilire se le consistenze stesse, in relazione all'andamento delle effettive frequenze, debbano subire riduzioni.

 

Situazioni di fatto

Per quanto riguarda le situazioni di fatto, la legge n. 268 del 22/11/2002, come è noto, ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 3, 1° comma, della legge 20/8/2001 n. 333.

Il citato primo comma va pertanto applicato nel senso che i dirigenti scolastici, nella fase di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto, possono disporre incrementi del numero delle classi assolutamente indispensabili nel caso in cui si registri un numero di alunni superiore a quello previsto nell'organico di diritto, e tale da legittimare gli incrementi stessi, ma sono anche tenuti ad operare i necessari accorpamenti di classi qualora il numero degli alunni iscritti risulti inferiore alle previsioni e non più rispondente ai parametri fissati dal D.M. n. 331/1998.

Poiché la corrispondenza tra la previsione dell'organico di diritto e la situazione di fatto costituisce il presupposto essenziale per la corretta e razionale gestione delle risorse, nonché per il tempestivo avvio dell'anno scolastico, si richiama la responsabilità dei dirigenti scolastici, cui sono affidate le proposte per la formazione delle classi e la definizione degli organici, affinché le previsioni siano improntate alla massima oculatezza, avendo cura di tenere in considerazione la serie storica dei flussi di scolarità, delle ripetenze e dei tassi di passaggio, nonché di valutare i contesti e le aree di riferimento e le variabili che concorrono alla determinazione delle platee scolastiche. Al riguardo si richiama, poi, l'attenzione sulla necessità di un'attenta gestione del fenomeno delle richieste di nulla-osta per il passaggio da un'istituzione scolastica all'altra, che spesso determina, da una parte, il mantenimento di classi ingiustificatamente anemiche, dall'altra, la formazione di un numero di classi superiore a quello previsto nell'organico di diritto. Sulla materia si richiama, parimenti, la responsabilità degli Uffici regionali i quali valuteranno puntualmente le proposte dei dirigenti scolastici, anche nell'ottica complessiva delle disponibilità delle risorse.

Sempre per effetto della citata legge n. 268/2002 è fatto divieto di sdoppiamento e di istituzione di nuove classi dopo il 1° settembre, anche in presenza di eventuali incrementi tardivi di alunni. La stessa legge Finanziaria n. 289/2002 dispone inoltre che la necessità di istituire posti di sostegno in deroga debba essere valutata dal competente Direttore regionale che provvede alle necessarie autorizzazioni.

 

Verifiche e monitoraggio

Gli Uffici regionali, al fine di poter disporre in ogni momento di un quadro chiaro e aggiornato delle situazioni, che consenta di valutare l'impiego razionale e oculato delle risorse, nel rispetto dei contingenti di posti assegnati, effettueranno un costante monitoraggio delle operazioni e delle fasi volte alla determinazione degli organici. I medesimi Uffici cureranno, inoltre, il monitoraggio delle attività di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale e tempestivo espletamento delle stesse e verificando che gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei limiti delle effettive necessità. Ai fini di cui sopra, le SS.LL. vorranno costituire un'apposita struttura permanente, corrispondente all'analoga struttura istituita e funzionante presso questo Ministero, avendo cura di segnalare a questo Dipartimento (n. fax 0658492848 - e-mail dpst.staff.uff2@istruzione.it) e alla Direzione Generale del Personale (n. fax 0658492997 - e-mail eugenia.volpe@istruzione.it) il nominativo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del dirigente o del funzionario di riferimento.

IL CAPO DIPARTIMENTO

- Pasquale Capo -

 

Decreto Interministeriale - (bozza del 7 marzo 2003) - Disposizioni sulla determinazione degli Organici del Personale Docente per l’anno scolastico 2003/2004

 

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze

 

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297;

Visti l'articolo 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nonché l'articolo 26 del decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331, e l'articolo 1 del decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 200 riguardanti l'organico funzionale rispettivamente della scuola elementare e materna;

Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che ha previsto l'attribuzione dell'autonomia scolastica alle scuole ed istituti di ogni ordine e grado;

Visti l'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e l'articolo 26, comma 16, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 concernenti l'assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni portatori di handicap;

Vista la legge 20 gennaio 1999 n. 9 contenente disposizioni per l'elevamento dell'obbligo di istruzione;

Vista la legge 2 agosto 2001 n. 333, di conversione del decreto legge 3 luglio 2001 n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;

Vista la legge 28 dicembre 2001 n. 488, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

Vista la legge 22 novembre 2002 n. 268, di conversione del decreto legislativo 25 settembre 2002 n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'Università, la Ricerca scientifica e tecnologica e l'Alta Formazione artistica e musicale;

Vista la legge 27 dicembre 2002 n. 289, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

Visti i decreti ministeriali 15 marzo 1997 n. 176 e 6 agosto 1999 n. 200 nelle parti relative ai parametri minimi contemplati per il funzionamento dei convitti e degli educandati dello Stato, nonché alla definizione degli organici del personale educativo;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1999 n. 141 recante norme sulla formazione delle classi con alunni in situazione di handicap;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000 n. 347 contenente norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2000 n. 105 concernente l'istituzione dell'organico funzionale in un campione di scuole di istruzione secondaria di I e II grado;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000 n. 234 recante norme in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche;

Vista la circolare ministeriale prot. n. 3462 del 20 dicembre 2002 riguardante le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 della citata legge 28 dicembre 2001 n. 488, "Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente e alla sua ripartizione su base regionale";

Informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola;

Preso atto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, rispettivamente, nelle sedute del .............. e del ..............;

 

DECRETA

 

Art. 1 - Consistenza dotazioni  - 1. Le consistenze delle dotazioni organiche regionali per l'anno scolastico 2003/2004 sono quelle riportate nelle allegate tabelle "A", "B", "C", "D" e "E", costituenti parte integrante del presente provvedimento. Tali consistenze, definite in base alla previsione dell'entità della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap, tengono conto del grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, delle condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realtà.

2. Le dotazioni di cui al comma 1 sono determinate, altresì, in relazione alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi, nonché, per la scuola elementare e la scuola materna, alla configurazione degli organici funzionali, così come previsto rispettivamente dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e dal decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 200, e alla necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni di disagio.

3. Relativamente all'istruzione secondaria, le predette dotazioni organiche sono determinate anche con riguardo alle entità orarie dei curricoli relativi ad ogni ordine e grado di scuola, alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche.

4. I Direttori regionali acquisiscono i dati e gli elementi utili relativi all'andamento della popolazione scolastica nelle realtà territoriali di propria competenza, anche attraverso la costituzione di appositi organismi di rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono conferenze di servizio e momenti di confronto e di consultazione con la partecipazione dei responsabili dei Csa e dei dirigenti scolastici, finalizzati ad un approfondimento puntuale ed esaustivo della materia, all'individuazione e definizione degli aspetti e delle situazioni problematiche, nonché ad una verifica puntuale degli adempimenti posti in essere dai citati dirigenti.

 

Art. 2 - Dotazioni provinciali  - 1. I Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali, informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente Contratto Collettivo Nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza. L'assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle stesse risorse, in conformità di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle zone montane e alle piccole isole.

2. I Direttori Generali regionali, previa informativa alle organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione, nonché disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di particolare rilevanza didattica e/o sociale, l'accantonamento di un'aliquota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate.

3. Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali, nel limite dell'organico regionale assegnato. A tal fine, i dirigenti scolastici rappresentano, adeguatamente motivandole, al Direttore Generale regionale le esigenze definite nel Piano dell'offerta formativa e ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a rigorosi criteri di razionalità e di contenimento della spesa e procurando che, sulla base dell'andamento della popolazione scolastica negli ultimi anni e degli elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle reali esigenze e non presenti significativi scostamenti.

4. I Direttori Generali regionali assicurano il rispetto dei contingenti definiti nelle tabelle allegate intervenendo direttamente nelle operazioni di definizione delle consistenze di organico ed effettuando puntuali controlli in ordine alle proposte formulate dai dirigenti scolastici.

 

Art. 3 - Insegnamento della lingua straniera nell'istruzione primaria - 1. L'insegnamento della lingua straniera è assicurato, prioritariamente, nell'ambito delle dotazioni organiche, nelle classi del secondo ciclo della scuola elementare. I dirigenti scolastici, in conformità delle disposizioni contenute nell'articolo 22, comma 5, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, utilizzano i docenti specializzati in servizio nella scuola. In via subordinata possono essere attivati ulteriori posti da finalizzare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 28 giugno 1991, alla diffusione di tale insegnamento in ragione di sei o sette classi per ciascun insegnante elementare specialista.

 

Art. 4 - Istruzione secondaria - 1. Al fine della piena valorizzazione dell'autonomia e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese le eventuali sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali, nonché di quelle connesse all'integrazione degli alunni portatori di handicap.

2. Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. In sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione qualora, nelle singole istituzioni scolastiche non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, fatta eccezione per le cattedre costituite tra più scuole per le quali la possibilità di salvaguardare la titolarità va accertata una volta soddisfatte le esigenze di completamento a 18 ore delle cattedre interne. I posti costituiti ai soli fini della salvaguardia delle titolarità non sono disponibili per le operazioni di mobilità. Nelle scuole medie di 1° grado le cattedre sono ricondotte a 18 ore nei limiti in cui sia possibile utilizzare eventuali spezzoni residui dopo la formazione delle cattedre interne.

3. Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede principale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi della stessa scuola. In presenza di docente titolare su una delle sedi sopraindicate, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di più titolari, la titolarità è assegnata sull'una o sull'altra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, alla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.

4. Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.

5. Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, si procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in vigore.

6. Prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, i dirigenti scolastici, fatte salve le priorità indicate ai commi precedenti, attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione, con il loro consenso, ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario obbligatorio, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

7. In relazione alla disposizione dell'articolo 4, comma 7 del decreto interministeriale n. 131 del 18 agosto 2002 che ha disapplicato, dall'anno scolastico 2002/2003, le norme di cui al decreto 3 aprile 2000 n. 105, concernente l'attuazione dell'organico funzionale in un numero limitato di istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado, la dotazione organica delle scuole interessate viene ricondotta nella configurazione ordinamentale indipendentemente dalla presenza di docenti titolari.

 

Art. 5 - Formazione delle classi nelle scuole di istruzione secondaria di II grado - 1. Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione anche sperimentali funzionanti con un solo corso sono costituite con un numero di alunni non inferiore a 20.

2. Le prime classi non possono essere articolate in gruppi di studio di diversi indirizzi ancorché in presenza di progetti di modificazione "sperimentale" ovvero di innovazione degli ordinamenti didattici.

3. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione ad alcune sezioni sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente consiglio d'istituto stabilisce i criteri di ridistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la possibilità degli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzioni la sezione, l'indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti.

4. Le classi intermedie vanno accorpate ove si preveda che funzioneranno con un numero di alunni inferiore alla media indicata dal decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331; parimenti si procede all'accorpamento delle classi finali qualora se ne preveda il funzionamento con un numero esiguo di alunni, avendo comunque cura di non frazionare il gruppo classe.

5. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni dei decreti ministeriali n. 331/1998 e n. 141/1999.

 

Art. 6 - Dotazione organica dei Centri territoriali permanenti - 1. In attesa di una disciplina aggiornata della materia, la dotazione organica che a livello regionale è assegnata ai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta non può essere superiore a quella dell'organico di diritto relativo all'anno scolastico 2002/2003.

 

Art. 7 - Sezioni ospedaliere - 1. Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell'istruzione secondaria superiore, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all'art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le ulteriori aree di indirizzo, è effettuata esclusivamente nella fase di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto.

 

Art. 8 - Dotazione organica di sostegno - 1. La dotazione organica dei posti di sostegno per l'integrazione degli alunni portatori di handicap è determinata secondo le entità riportate nella tabella E costituente parte integrante del presente provvedimento.

2. I Direttori Generali regionali determinano la dotazione organica per ciascun grado di istruzione, definendo l'organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nella colonna A della tabella E.

3. Nell'ambito dei contingenti assegnati i Direttori Generali regionali assicurano la distribuzione degli insegnanti di sostegno, correlata all'effettiva presenza di alunni portatori di handicap.

4. Sulle ulteriori disponibilità corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione complessiva e quelli di cui al comma 2, nonché sui posti attivati in deroga ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'articolo 26, comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.

 

Art. 9 - Organizzazione didattica - 1. Nell'ambito delle risorse complessivamente assegnate i dirigenti scolastici, col responsabile coinvolgimento delle varie componenti scolastiche, adottano le soluzioni organizzative più idonee a creare le condizioni per l'impiego ottimale delle risorse stesse, avvalendosi degli strumenti offerti dall'autonomia scolastica, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275.

 

Art. 10 - Istituzioni educative - 1. Per effetto di quanto contemplato dall'articolo 4/ter della legge 20 agosto 2001 n. 333, concernente l'unificazione dei ruoli provinciali del personale educativo maschile e femminile, la consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili, nonché delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali è determinata con riguardo alla somma del numero dei convittori e delle convittrici, nonché al numero complessivo dei semiconvittori e delle semiconvittrici.

2. Entro il limite massimo di personale determinato per effetto del conteggio di cui al comma 1, i competenti dirigenti delle istituzioni scolastiche educative definiscono la ripartizione dei posti da assegnare distintamente al personale educativo maschile e a quello femminile.

3. Le dotazioni organiche degli istitutori e delle istitutrici sono determinate rapportando il totale dei convittori e delle convittrici ed il totale dei semiconvittori e delle semiconvittrici, di cui al comma 1, ai sottoelencati parametri:

1) in presenza di convittori e/o convittrici

a) con almeno trenta convittori: cinque posti

b) con almeno trenta convittrici: cinque posti;

c) per ogni ulteriore gruppo di otto convittori e/o convittrici: un posto;

d) per ogni gruppo ulteriore di sedici semiconvittori e/o semiconvittrici: un posto;

e) con almeno venti convittori o convittrici ed almeno trenta semiconvittori e/o semiconvittrici: sei posti;

f) per ogni gruppo di ottanta convittori e/o convittrici: è aggiunto un posto oltre quelli di cui alla lettera c).

2) in assenza di convittori e/o convittrici

a) con almeno cinquanta semiconvittori e/o semiconvittrici: quattro posti;

b) per ogni gruppo ulteriore di sedici semiconvittori e/o semiconvittrici: un posto.

4. Qualora l'istituzione educativa sia unica in ambito regionale, i posti di istitutore o istitutrice possono essere assegnati anche in deroga al numero dei convittori e delle convittrici stabilito ai punti 1a), 1b) e 2a). Per quel che concerne la fattispecie di cui al punto 2a), la dotazione organica è costituita esclusivamente da un'unità di personale educativo per ogni gruppo di sedici semiconvittori e/o semiconvittrici.

5. Per le istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti che non beneficiano della deroga prevista al punto precedente le dotazioni organiche sono raddoppiate.

 

Art. 11 - Gestione delle situazioni di fatto - 1. Ai sensi della legge 2 agosto 2001 n. 333, i dirigenti scolastici possono disporre, con apposito provvedimento motivato, incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del numero degli alunni, da valutare secondo la normativa in vigore e, in particolare, secondo i criteri ed i parametri di cui al D.M. 24 luglio 1998, n. 331 come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 3 giugno 1999 n. 141, dal decreto interministeriale 18 dicembre 2002 n. 131 e dal presente decreto

2. Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i medesimi dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione degli alunni rispetto alla previsione, procedono all'accorpamento delle classi secondo le disposizioni citate nel precedente comma.

3. Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi dopo l'inizio dell'anno scolastico.

4. Le variazioni di cui al comma 1 sono comunicate immediatamente e comunque non oltre il 10 luglio al competente Direttore regionale.

5. Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attività inerenti ai corsi di istruzione per adulti previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1977 n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono essere attivati in presenza di personale in esubero che non possa essere utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili fino al termine delle attività didattiche.

6. L'istituzione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, è autorizzata, tenuto anche conto del disposto dell'articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, dal Direttore Generale regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

 

Art. 12 - Verifica e monitoraggio - 1. Gli Uffici regionali effettuano il monitoraggio in itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto al fine di assicurare la rispondenza delle dotazioni stesse con gli obiettivi formativi nel rispetto dei contingenti di posti assegnati. I medesimi Uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi delle classi e dei posti, compresi quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti delle effettive inderogabili necessità.

2. L'apposita struttura istituita presso l'Amministrazione centrale assicura la verifica costante dell'andamento delle operazioni anche sotto il profilo dell'incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della normativa regolante la materia. Un'analoga struttura è costituita presso ciascuno degli Uffici scolastici regionali.

 

Art. 13 - Scuole di lingua slovena - 1. Con proprio decreto il Direttore Generale dell'Ufficio regionale del Friuli-Venezia Giulia definisce le dotazioni organiche provinciali degli istituti e scuole di lingua slovena nei limiti delle dotazioni regionali.

 

Art. 14 - Oneri finanziari - 1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle "A", "B", "C" "D" e "E" gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

 

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Il Ministro dell'economia e delle finanze

 

TABELLA A - SCUOLA DELL'INFANZIA

Previsione organico per l'a.s. 2003/2004

Regione

Organico
2002/2003

Organico
2003/2004

Variazione
organico

% Variazione
organico

 

(A)

(B)

(C=B–A)

(D=C/A*100)

Abruzzo

2.453

2.480

27

1,10%

Basilicata

1.352

1.360

8

0,59%

Calabria

4.572

4.586

14

0,31%

Campania

12.186

12.192

6

0,05%

Emilia Romagna

3.413

3.486

73

2,14%

Friuli-Venezia Giulia

1.406

1.410

4

0,28%

Lazio

6.351

6.360

9

0,14%

Liguria

1.627

1.634

7

0,43%

Lombardia

8.455

8.543

88

1,04%

Marche

2.672

2.674

2

0,07%

Molise

601

604

3

0,50%

Piemonte

5.258

5.300

42

0,80%

Puglia

7.634

7.671

37

0,48%

Sardegna

2.883

2.883

0

0,00%

Sicilia

8.762

8.782

20

0,23%

Toscana

4.777

4.826

49

1,03%

Umbria

1.406

1.406

0

0,00%

Veneto

3.377

3.400

23

0,68%

Totale

79.185

79.597

412

0,52%

(A): Totale regionale dei posti dell'organico di diritto a.s. 2002/2003 (ad esclusione del sostegno).

(B): Totale regionale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno).

(C): Variazione dell'organico.

(D): Percentuale di variazione dell'organico.

 

 

TABELLA B - SCUOLA ELEMENTARE

Previsione organico per l'a.s. 2003/2004

Regione

Organico

2002/2003

Organico

2003/2004

Variazione

organico

% Variazione

organico

 

(A)

(B)

(C=B–A)

(D=C/A*100)

Abruzzo

5.347

5.220

–127

–2,38%

Basilicata

3.051

2.962

–89

–2,92%

Calabria

10.805

10.401

–404

–3,74%

Campania

27.790

27.086

–704

–2,53%

Emilia Romagna

13.908

14.090

182

1,31%

Friuli-Venezia Giulia

4.555

4.579

24

0,53%

Lazio

20.844

20.692

–152

–0,73%

Liguria

5.295

5.301

6

0,11%

Lombardia

35.115

35.316

201

0,57%

Marche

5.707

5.734

27

0,47%

Molise

1.427

1.426

–1

–0,07%

Piemonte

16.524

16.576

52

0,31%

Puglia

17.520

17.113

–407

–2,32%

Sardegna

7.110

6.843

–267

–3,76%

Sicilia

23.437

22.948

–489

–2,09%

Toscana

12.487

12.553

66

0,53%

Umbria

3.271

3.276

5

0,15%

Veneto

17.934

18.046

112

0,62%

Totale

232.127

230.162

1.965

0,85%

(A): Totale regionale dei posti dell'organico di diritto a.s. 2002/2003 (ad esclusione del sostegno).

(B): Totale regionale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno).

(C): Variazione dell'organico.

(D): Percentuale di variazione dell'organico.

 

 

TABELLA C - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Previsione organico per l'a.s. 2003/2004

Regione

Organico

2002/2003

Organico

2003/2004

Variazione

organico

% Variazione

organico

 

(A)

(B)

(C=B–A)

(D=C/A*100)

Abruzzo

3.613

3.578

–35

–0,97%

Basilicata

2.274

2.226

–48

–2,11%

Calabria

8.113

7.884

–229

–2,82%

Campania

21.618

21.433

–185

–0,86%

Emilia Romagna

8.253

8.387

134

1,62%

Friuli-Venezia Giulia

2.636

2.690

54

2,05%

Lazio

13.792

13.851

59

0,43%

Liguria

3.239

3.300

61

1,88%

Lombardia

21.567

21.682

115

0,53%

Marche

3.659

3.699

40

1,09%

Molise

1.034

1.034

0

0,00%

Piemonte

9.979

10.012

33

0,33%

Puglia

13.109

13.039

–70

–0,53%

Sardegna

5.858

5.683

–175

–2,99%

Sicilia

18.950

18.707

–243

–1,28%

Toscana

7.752

7.790

38

0,49%

Umbria

2.049

2.064

15

0,73%

Veneto

11.418

11.550

132

1,16%

Totale

158.913

158.609

304

0,19%

(A): Totale regionale dei posti dell'organico di diritto a.s. 2002/2003 (ad esclusione del sostegno).

(B): Totale regionale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno).

(C): Variazione dell'organico.

(D): Percentuale di variazione dell'organico.

 

 

TABELLA D - SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Previsione organico per l'a.s. 2003/2004

Regione

Organico

2002/2003

Organico

2003/2004

Variazione

organico

% Variazione

organico

 

(A)

(B)

(C=B–A)

(D=C/A*100)

Abruzzo

5.783

5.464

–319

–5,52%

Basilicata

3.304

3.157

–147

–4,45%

Calabria

11.322

10.835

–487

–4,30%

Campania

28.115

27.655

–460

–1,64%

Emilia Romagna

13.110

12.869

–241

–1,84%

Friuli-Venezia Giulia

4.347

4.171

–176

–4,05%

Lazio

22.205

21.477

–728

–3,28%

Liguria

4.851

4.765

–86

–1,77%

Lombardia

28.973

28.190

–783

–2,70%

Marche

6.274

5.979

–295

–4,70%

Molise

1.592

1.592

0

0,00%

Piemonte

14.311

13.876

–435

–3,04%

Puglia

19.768

19.317

–451

–2,28%

Sardegna

8.540

8.049

–491

–5,75%

Sicilia

23.655

23.374

–281

–1,19%

Toscana

12.344

11.968

–376

–3,05%

Umbria

3.415

3.306

–109

–3,19%

Veneto

16.012

15.745

–267

–1,67%

Totale

227.921

221.789

6.132

2,69%

(A): Totale regionale dei posti dell'organico di diritto a.s. 2002/2003 (ad esclusione del sostegno).

(B): Totale regionale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno).

(C): Variazione dell'organico.

(D): Percentuale di variazione dell'organico.

 

 

TABELLA E - SOSTEGNO

Previsione organico per l'a.s. 2003/2004

Regione

Organico

D.I.

n. 131/2002

Organico

di diritto

2003/2004

Posti aggiuntivi

a.s. 2003/2004

Totale posti

a.s. 2003/2004

Differenza

 

(A)

(B)

(C)

(D=B+C)

(B–A)

Abruzzo

1.266

1.260

213

1.473

–6

Basilicata

668

668

83

751

0

Calabria

2.248

2.202

415

2.617

–46

Campania

8.289

8.146

143

8.289

–143

Emilia Romagna

2.478

2.478

518

2.996

0

Friuli-Venezia Giulia

812

694

211

905

–118

Lazio

4.785

4.785

432

5.217

0

Liguria

1.137

1.137

72

1.209

0

Lombardia

5.528

5.057

1.911

6.968

–471

Marche

983

983

412

1.395

0

Molise

275

275

87

362

0

Piemonte

2.987

2.987

563

3.550

0

Puglia

4.665

4.665

568

5.233

0

Sardegna

1.662

1.662

201

1.863

0

Sicilia

6.538

6.340

554

6.894

–198

Toscana

2.220

2.196

654

2.850

–24

Umbria

551

548

217

765

–3

Veneto

2.646

2.597

1.020

3.617

–49

Totale

49.738

48.680

8.274

56.954

1.058

 

TABELLA DI RIEPILOGO

Previsione organico per l'a.s. 2003/2004

Regione

Organico

2002/2003

Organico

2003/2004

Variazione

organico

% Variazione

organico

 

(A)

(B)

(C=B–A)

(D=C/A*100)

Abruzzo

17.196

16.742

–454

–2,64%

Basilicata

9.981

9.705

–276

–2,77%

Calabria

34.812

33.706

–1.106

–3,18%

Campania

89.709

88.366

–1.343

–1,50%

Emilia Romagna

38.684

38.832

148

0,38%

Friuli-Venezia Giulia

12.944

12.850

–94

–0,73%

Lazio

63.192

62.380

–812

–1,28%

Liguria

15.012

15.000

–12

–0,08%

Lombardia

94.110

93.731

–379

–0,40%

Marche

18.312

18.086

–226

–1,23%

Molise

4.654

4.656

2

0,04%

Piemonte

46.072

45.764

–308

–0,67%

Puglia

58.031

57.140

–891

–1,54%

Sardegna

24.391

23.458

–933

–3,83%

Sicilia

74.804

73.811

–993

–1,33%

Toscana

37.360

37.137

–223

–0,60%

Umbria

10.141

10.052

–89

–0,88%

Veneto

48.741

48.741

0

0,00%

Totale

698.146

690.157

7.989

1,14%

(A): Totale regionale dei posti dell'organico di diritto a.s. 2002/2003 (ad esclusione del sostegno).

(B): Totale regionale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno).

(C): Variazione dell'organico.

(D): Percentuale di variazione dell'organico.

 

 

Legge 28 marzo 2003, n. 53 - Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

 

Art. 1. - (Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale) - 1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (1), e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:

a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;

c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;

d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;

e) della valorizzazione professionale del personale docente;

f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;

g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;

h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);

i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione;

l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;

m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.

4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e all'articolo 4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

_____________________________

(1)  Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto 1997, n. 281, recante: "Definizione ed ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente per i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i  compiti di interesse comune delle regioni, delle province e  dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie  locali", così recita:

"Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e  Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed  autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti  di interesse comune delle regioni, delle province, dei  comuni e delle comunità montane, con la Conferenza  Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è  presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per  sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per  gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro  del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,  il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,  il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione  nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente  dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente  dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani -  UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati  dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.  Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque  rappresentano le città individuate dall'art. 17 della  legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere  invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti  di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è  convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi  il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia  richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è  convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le  sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei  Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari  regionali o, se tale incarico non è conferito, dal  Ministro dell'interno.".

 

Art. 2. - (Sistema educativo di istruzione e di formazione) - 1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;

b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;

c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione (1) e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (2), e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (3). La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione 84), nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (5), e successive modificazioni. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (6), e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6, della presente legge; d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;

f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;

h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (7); i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;

i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;

l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.

________________________________

(1)  Si ritiene opportuno riportare, per intero, gli  articoli 117 e 118 della Costituzione:

"Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata  dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della  Costituzione, nonché dei vincoli derivanti  dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi  internazionali.  Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti  materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello  Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto  di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non  appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni  religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;  armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;  tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema  tributario e contabile dello Stato; perequazione delle  risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;  referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello  Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della  polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento  civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle  prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che  devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e  funzioni fondamentali di comuni, province e città  metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e  profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo;  coordinamento informativo statistico e informatico dei dati  dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere  dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni  culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle  relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea  delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza  del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni  scolastiche e con esclusione della istruzione e della  formazione professionale; professioni; ricerca scientifica  e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori  produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento  sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti  e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di  navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,  trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;  previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei  bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e  del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e  ambientali e promozione e organizzazione di attività  culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di  credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e  agrario a carattere regionale. Nelle materie di  legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà  legislativa, salvo che per la determinazione dei principi  fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.  Spetta alle regioni la potestà legislativa in  riferimento ad ogni materia non espressamente riservata  alla legislazione dello Stato.  Le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle  decisioni dirette alla formazione degli atti normativi  comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione  degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione  europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da  legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio  del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle  materie di legislazione esclusiva, salva delega alle  regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in  ogni altra materia. I comuni, le province e le città  metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla  disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle  funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che  impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella  vita sociale, culturale ed economica e promuovono la  parità di accesso tra donne e uomini alle cariche  elettive.

La legge regionale ratifica le intese della regione con  altre regioni per il migliore esercizio delle proprie  funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la regione può  concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali  interni ad altro Stato, nei casi e con le forme  disciplinati da leggi dello Stato.".

 

"Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite  ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,  siano conferite a province, città metropolitane, regioni e  Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,  differenziazione ed adeguatezza.  I comuni, le province e le città metropolitane sono  titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle  conferite con legge statale o regionale, secondo le  rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra  Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)  del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme  di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei  beni culturali.

Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni  favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e  associati, per lo svolgimento di attività di interesse  generale, sulla base del principio di sussidiarietà.".

(2)  La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina  dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza  del Consiglio dei Ministri". Il testo dell'art. 17, comma 2, così recita:

"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa  deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il  Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la  disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta  di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi  della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà  regolamentare del Governo, determinano le norme generali  regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle  norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle  norme regolamentari.".

(3)  La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: "Legge-quadro  per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle  persone handicappate"". In particolare l'integrazione  scolastica delle persone in situazione di handicap è  oggetto degli articoli:

12 (diritto all'educazione e all'istruzione);

13 (integrazione scolastica);

14 (modalità di attuazione dell'integrazione);

15 (gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica);

16 (valutazione del rendimento e prove d'esame);

17 (formazione professionale).

(4)  L'art. 34 della Costituzione così recita:

"Art. 34 (La scuola è aperta a tutti). - L'istruzione  inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria  e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi hanno  diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse  di studio assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che  devono essere attribuite per concorso."."

(5)  La legge 17 maggio 1999, n. 144, reca: "Misure in  materia di investimenti, delega al Governo per il riordino  degli incentivi all'occupazione e della normativa che  disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino  degli enti previdenziali"". L'art. 68 così recita:

"Art. 68 (Obbligo di frequenza di attività formative).  - 1. Al fine di potenziare la crescita culturale e  professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni  vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento  dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente  istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di  frequenza di attività formative fino al compimento del  diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto  in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:

a) nel sistema di istruzione scolastica;

b) nel sistema della formazione professionale di  competenza regionale;

c) nell'esercizio dell'apprendistato.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque  assolto con il conseguimento di un diploma di scuola  secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le  competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della  formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato  costituiscono crediti per il passaggio da un sistema  all'altro.

3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per  le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei  soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico  e predispongono le relative iniziative di orientamento.

4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma  1 si provvede:

a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i  seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire  430 miliardi per il 2000, lire 562 miliardi per il 2001 e  fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002;

b) a carico del Fondo di cui all'art. 4 della legge  18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30  miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001  e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A  decorrere dall'anno 2000, per la finalità di cui alla  legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi  dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla  data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta  Ufficiale, su proposta dei Ministri del lavoro e della  previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, previo  parere delle competenti Commissioni parlamentari e della  Conferenza unificata di cui al decreto legislativo  28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali  comparativamente più rappresentative a livello nazionale,  sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del  presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei  servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le  relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di  formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di  riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro  certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al  comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali può  essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa  dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del  lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto  destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 4,  lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno  1999, per le attività di formazione nell'esercizio  dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del  diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui  all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette  risorse possono essere altresì destinate al sostegno ed  alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di  formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la  compatibilità con le disposizioni previste dall'art. 16  della citata legge n. 196 del 1997. Alle finalità di cui  ai commi l e 2 la regione Valle d'Aosta e le province  autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione  alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse  esercitate in materia di istruzione, formazione  professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai  rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di  attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni  le risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate  direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle province  autonome di Trento e di Bolzano.".

(6)  Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:  "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed  unificazione, per le materie ed i compiti di interesse  comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la  Conferenza Stato-città ed autonomie locali."". Per il  testo dell'art. 8 si rinvia alle note all'art. 1.

(7)  La legge 17 maggio 1999, n. 144, reca: "Misure in  materia di investimenti, delega al Governo per il riordino  degli incentivi all'occupazione e della normativa che  disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino  degli enti previdenziali". L'art. 69 così recita:

"Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore). -  1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa  destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non  occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata  superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e  formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di  norma con il possesso del diploma di scuola secondaria  superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri  della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza  sociale e dell'università e della ricerca scientifica e  tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti  le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che  non sono in possesso del diploma di scuola secondaria  superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le  modalità che favoriscono l'integrazione tra i sistemi  formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per  l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il  medesimo decreto sono altresì definiti i crediti formativi  che vi si acquisiscono e le modalità della loro  certificazione e utilizzazione, a norma dell'art. 142,  comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n 112.

2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi  dell'IFTS, che sono realizzati con modalità che  garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla  base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della  pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale  e dell'università e della ricerca scientifica e  tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali  mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale.  Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono  università, scuole medie superiori, enti pubblici di  ricerca, centri e agenzie di formazione professionale  accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno  1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro  associati anche in forma consortile.

3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di  cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo  un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, è  valida in ambito nazionale.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono  programmabili a valere sul Fondo di cui all'art. 4 della  legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse  preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica  istruzione, nonché sulle risorse finalizzate a tale scopo  dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilità di  bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse  pubbliche e private. Alle finalità di cui al presente  articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di  Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle  competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo  quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative  norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al  presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai  corsi da essi istituiti è valida in ambito nazionale."."

 

Art. 3. - Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione) - 1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità;

b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;

c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

 

Art. 4. - (Alternanza scuola-lavoro) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (1), al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (2), sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;

b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;

c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.

2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.

_______________________________

(1)  La legge 24 giugno 1997, n. 196, reca: "Norme in  materia di promozione dell'occupazione." L'art. 18 così  recita:

"Art. 18 (Tirocini formativi e di orientamento). - 1.  Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e  lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la  conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso  iniziative di tirocini pratici e stages a favore di  soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai  sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto con il Ministro della pubblica istruzione,  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,  da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto  1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di  entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel  rispetto dei seguenti principi e criteri generali:

a) possibilità di promozione delle iniziative, nei  limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente  legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e  delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei  lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a  partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi  scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti  preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie  all'espletamento delle iniziative medesime e in  particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici  periferici del Ministero del lavoro e della previdenza  sociale; università; provveditorati agli studi;  istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di  studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o  orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti  in regime di convenzione ai sensi dell'art. 5 della legge  21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche enti  ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli  specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di  inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti  pubblici delegati dalla regione;

b) attuazione delle iniziative nell'ambito di  progetti di orientamento e di formazione, con priorità per  quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro  predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni  sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite  convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera  a) e i datori di lavoro pubblici e privati;

d) previsione della durata dei rapporti non  costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a  dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti  portatori di handicap, da modulare in funzione della  specificità dei diversi tipi di utenti;

e) obbligo da parte dei soggetti promotori di  assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con  l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità  civile e di garantire la presenza di un tutore come  responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel  caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali  per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del  lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro  ospitante può stipulare la predetta convenzione con  l'INAIL direttamente e a proprio carico;

f) attribuzione del valore di crediti formativi alle  attività svolte nel corso degli stages e delle iniziative  di tirocinio pratico di cui al comma l da utilizzare, ove  debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di  lavoro;

g) possibilità di ammissione, secondo modalità e  criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e  della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse  finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di  cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,  n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri  finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio  di cui al presente articolo a favore dei giovani del  Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle  operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui  i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa  sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del  tirocinante;

h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;

i) computabilità dei soggetti portatori di handicap  impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1963,  n. 482, e successive modificazioni, purchè gli stessi  tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli  articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e  siano finalizzati all'occupazione.".

(2)  Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:  "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed  unificazione, per le materie ed i compiti di interesse  comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la  Conferenza Stato-città ed autonomie locali.". Per il testo  dell'art. 8, si rinvia alle note all'art. 1.

 

Art. 5. - (Formazione degli insegnanti) - 1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 (1), e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche;

b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (2), anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (3), sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero;

c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;

d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;

f) le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.

2. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (4), relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.

. 3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998 (5), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 (6), nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341(7), valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (8), e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: "I concorsi hanno funzione abilitante" sono soppresse.

_____________________________

(1)  La legge 2 agosto 1999, n. 264, reca: "Norme in  materia di accessi ai corsi universitari"." L'art. 1, comma  1, così recita:

"1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi:

a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in  medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria,  in architettura, ai corsi di laurea specialistica delle  professioni sanitarie, nonché ai corsi di diploma  universitario, ovvero individuati come di primo livello in  applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio  1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la  formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico  e della riabilitazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive  modificazioni, in conformità alla normativa comunitaria  vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che  determinano standard formativi tali da richiedere il  possesso di specifici requisiti;

b) ai corsi di laurea in scienza della formazione  primaria e alle scuole di specializzazione per  l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente,  all'art. 3, comma 2, e all'art. 4, comma 2, della legge  19 novembre 1990, n. 341;

c) ai corsi di formazione specialistica dei medici,  disciplinati ai sensi del decreto legislativo 8 agosto  1991, n. 257;

d) alle scuole di specializzazione per le professioni  legali, disciplinate ai sensi dell'art. 16 del decreto  legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

e) ai corsi universitari di nuova istituzione o  attivazione, su proposta delle università e nell'ambito  della programmazione del sistema universitario, per un  numero di anni corrispondente alla durata legale del  corso."."

(2)  La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure  urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e  dei procedimenti di decisione e di controllo". L'art. 17,  comma 95, così recita:

"95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,  con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato  dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1  e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a  criteri generali definiti, nel rispetto della normativa  comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio  universitario nazionale e le Commissioni parlamentari  competenti, con uno o più decreti del Ministro  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,  di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente  ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il  medesimo concerto è previsto alla data di entrata in  vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei  commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui  al presente comma determinano altresì:

a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,  accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente  comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale  serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli  obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli  sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello  internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di  corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in  sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,  comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,  anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di  cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in  corrispondenza di attività didattiche di base,  specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta  formazione permanente e ricorrente;

b) modalità e strumenti per l'orientamento e per  favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia  informazione sugli ordinamenti degli studi, anche  attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e  telematici;

c) modalità di attivazione da parte di università  italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi  universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati  di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al  Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della  Repubblica 11 luglio 1980, n. 382."."

(3)  Il decreto del Ministro dell'università e della  ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,  reca: "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia  didattica degli atenei". L'art. 10, comma 2 e l'art. 6,  comma 4, così recitano:

"Art. 10 (Obiettivi e attività formative qualificanti  delle classi).

(Omissis).

2. I decreti ministeriali determinano altresì, per  ciascuna classe, il numero minimo di crediti che gli  ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa  e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1,  rispettando i seguenti vincoli percentuali sul totale dei  crediti necessari per conseguire il titolo di studio:

a) la somma totale dei crediti riservati non potrà  essere superiore al 66 per cento;

b) le somme dei crediti riservati, relativi alle  attività di cui alle lettere a), b), c) e alle lettere d),  e), f) del comma l non potranno essere superiori,  rispettivamente, al 50 per cento e al 20 per cento;

c) i crediti riservati, relativi alle attività di  ognuna delle tipologie di cui alle lettere a), b), c) e d),  e), f) del comma 1 non potranno essere inferiori,  rispettivamente, al 10 e al 5 per cento".

 

"Art. 6 (Requisiti di ammissione ai corsi di studio).

(Omissis).

4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione  occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di  altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto  idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui  all'art. 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono  gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di  specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti  formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di  studio già conseguito, purchè nei limiti previsti  dall'art. 7, comma 3".

(4)  La legge 21 dicembre 1999, n. 508, reca: "Riforma  delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di  danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli  Istituti superiori per le industrie artistiche, dei  Conservatori di musica e degli Istituti musicali  pareggiati.". Si ritiene opportuno riportare le seguenti  parti della legge:

 

"1 (Finalità della legge).

1. La presente legge è  finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti,  dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale  di arte drammatica, degli Istituti superiori per le  industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e  degli Istituti musicali pareggiati.

 

2 (Alta formazione e specializzazione artistica e  musicale).

1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia  nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché, con  l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i  Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e  gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito  delle istituzioni di alta cultura cui l'art. 33 della  Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti  autonomi, il sistema dell'alta formazione e  specializzazione artistica e musicale. Le predette  istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle  norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno  espresso riferimento.

2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di  danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati  in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai  sensi del presente articolo.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca  scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle  istituzioni di cui all'art. 1, poteri di programmazione,  indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal  titolo I della legge 9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto  dei principi di autonomia sanciti dalla presente legge.

4. Le istituzioni di cui all'art. 1 sono sedi primarie  di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel  settore artistico e musicale e svolgono correlate attività  di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e  godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica,  amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del  presente articolo, anche in deroga alle norme  dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti  pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.

5. Le istituzioni di cui all'art. 1 istituiscono e  attivano corsi di formazione ai quali si accede con il  possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,  nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le  predette istituzioni rilasciano specifici diplomi  accademici di primo e secondo livello, nonché di  perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla  ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati  dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'art.  9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta  del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e  tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione  pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta  formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'art. 3,  sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio  rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di  studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai  pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali  del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il  possesso.

6. Il rapporto di lavoro del personale delle  istituzioni di cui all'art. 1 è regolato contrattualmente  ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e  successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di  apposito comparto articolato in due distinte aree di  contrattazione, rispettivamente per il personale docente e  non docente. Limitatamente alla copertura dei posti in  organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle  graduatorie nazionali previste dall'art. 270, comma 1, del  testo unico delle disposizioni legislative vigenti in  materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine  e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,  n. 297, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 3  maggio 1999, n. 124, le quali integrate in prima  applicazione a norma del citato art. 3, comma 2, sono  trasformate in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze  didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa  far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si  provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di  incarichi di insegnamento di durata non superiore al  quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente  conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie  nazionali. Dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli  incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di  durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. I  predetti incarichi di insegnamento non sono comunque  conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale  docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui  all'art. 1 alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è  inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento,  mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in  godimento. Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo  periodo del presente comma, nei predetti ruoli ad  esaurimento è altresì inquadrato il personale inserito  nelle graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto  dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi  dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  su proposta del Ministro dell'università e della ricerca  scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della  pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti  Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo  l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono  disciplinati:

a) i requisiti di qualificazione didattica,  scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;

b) i requisiti di idoneità delle sedi;

c) le modalità di trasformazione di cui al comma 2;

d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le  modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e  universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;

e) le procedure di reclutamento del personale;

f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di  autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;

g) le procedure, i tempi e le modalità per la  programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta  didattica nel settore;

h) i criteri generali per l'istituzione e  l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui  all'art. 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la  programmazione degli accessi;

i) la valutazione dell'attività delle istituzioni di  cui all'art. 1.

8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla  base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) valorizzazione delle specificità culturali e  tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle  istituzioni del settore, nonché definizione di standard  qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;

b) rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione  di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche  attività formative;

c) programmazione dell'offerta formativa sulla base  della valutazione degli sbocchi professionali e della  considerazione del diverso ruolo della formazione del  settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui  all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a quella  universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo  tra i tre sistemi su base territoriale;

d) previsione, per le istituzioni di cui all'art. 1,  della facoltà di attivare, fino alla data di entrata in  vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi  di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in  modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla  scuola media e alla scuola secondaria superiore;

e) possibilità di prevedere, contestualmente alla  riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e,  comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato,  una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali  Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle  arti legalmente riconosciute, nonché istituzione di nuovi  musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e  biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi  sonori, nonché delle strutture necessarie alla ricerca e  alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale  statizzazione si terrà conto, in particolare nei  capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali,  dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti  pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto  domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale  riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i  requisiti alla data di entrata in vigore della presente  legge;

f) definizione di un sistema di crediti didattici  finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle  altre attività didattiche seguite dagli studenti, nonché  al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati  qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema  universitario o della formazione tecnica superiore di cui  all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

g) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle  risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni  scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione  e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del  conseguimento del diploma di istruzione secondaria  superiore o del proseguimento negli studi di livello  superiore;

h) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle  risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni  universitarie per lo svolgimento di attività formative  finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte  degli atenei e di diplomi accademici da parte delle  istituzioni di cui all'art. 1;

i) facoltà di costituire, sulla base della  contiguità territoriale, nonché della complementarietà e  integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle  arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui  all'art. 1 nonché strutture delle università. Ai  Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del  presente articolo;

l) verifica periodica, anche mediante l'attività  dell'Osservatorio per la valutazione del sistema  universitario, del mantenimento da parte di ogni  istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in  caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali,  con decreto del Ministro dell'università e della ricerca  scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in  sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi  carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non  mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o  legalmente riconosciute, il pareggiamento o il  riconoscimento è revocato con decreto del Ministro  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle  norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le  disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la  presente legge, la cui ricognizione è affidata ai  regolamenti stessi.

 

3 (Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica  e musicale).

1. È costituito, presso il Ministero  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,  il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e  musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula  proposte:

a) sugli schemi di regolamento di cui al comma 7  dell'art. 2, nonché sugli schemi di decreto di cui al  comma 5 dello stesso articolo;

b) sui regolamenti didattici degli istituti;

c) sul reclutamento del personale docente;

d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei  settori artistico, musicale e coreutico.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della  presente legge, con decreto del Ministro dell'università e  della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere  delle competenti Commissioni parlamentari, espresso dopo  l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono  disciplinati:

a) la composizione del CNAM, prevedendo che:

1) almeno i tre quarti dei componenti siano eletti  in rappresentanza del personale docente, tecnico e  amministrativo, nonché degli studenti delle istituzioni di  cui all'art. 1;

2) dei restanti componenti, una parte sia nominata  dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e  tecnologica e una parte sia nominata dal Consiglio  universitario nazionale (CUN);

b) le modalità di nomina e di elezione dei  componenti dei CNAM;

c) il funzionamento del CNAM;

d) l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in  seno al CUN, la cui composizione numerica resta  conseguentemente modificata.

3. In sede di prima applicazione della presente legge e  fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze  sono esercitate da un organismo composto da:

a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie e  degli ISIA;

b) quattro membri in rappresentanza dei Conservatori  e degli Istituti musicali pareggiati;

c) quattro membri designati in parti eguali dal  Ministro dell'università e della ricerca scientifica e  tecnologica e dal CUN;

d) quattro studenti delle istituzioni di cui all'art.  1;

e) un direttore amministrativo.

4. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti di  cui al comma 3 si svolgono, con modalità stabilite con  decreto del Ministro dell'università e della ricerca  scientifica e tecnologica da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della presente legge, presso il Ministero dell'università  e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base di  liste separate, presentate almeno un mese prima della data  stabilita per le votazioni.

5. Per il funzionamento del CNAM e dell'organismo di  cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua di lire 200  milioni.

 

4 (Validità dei diplomi).

1. I diplomi rilasciati  dalle istituzioni di cui all'art. 1, in base  all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in  vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati  rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico,  mantengono la loro validità ai fini dell'accesso  all'insegnamento, ai corsi dì specializzazione e alle  scuole di specializzazione.

2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di  riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei  corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati  prima della data di entrata in vigore della presente legge,  hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione  musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione  ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle  scuole secondarie, purchè il titolare sia in possesso del  diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di  conservatorio.

3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, ivi  compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di  avviamento coreutico, sono ammessi, previo riconoscimento  dei crediti formativi acquisiti, e purchè in possesso di  diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi  di diploma accademico di secondo livello di cui all'art. 2,  comma 5, nonché ai corsi di laurea specialistica e ai  master di primo livello presso le Università. I crediti  acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al  comma 1 sono altresì valutati nell'ambito dei corsi di  laurea presso le Università.

3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi sono  equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al  decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,  i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati  rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico,  conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di  istruzione di secondo grado.

3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano alle Accademie di belle arti legalmente  riconosciute e agli Istituti musicali pareggiati,  limitatamente ai titoli rilasciati al termine di corsi  autorizzati in sede di pareggiamento o di legale  riconoscimento.

(5)  Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 24  novembre 1998, reca: "Norme transitorie per il passaggio al  sistema universitario di abilitazione all'insegnamento  nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed  artistica.".

(6)  Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre  1975, n. 970, reca: "Norme in materia di scuole aventi  particolari finalità".

(7)  La legge 19 novembre 1990, n. 341, reca: "Riforma  degli ordinamenti didattici universitari". L'art. 3,  comma 2, come modificato dalla legge qui pubblicata, così  recita:

"2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due  indirizzi, è preordinato alla formazione culturale e  professionale degli insegnanti, rispettivamente, della  scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle  norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea  costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo  seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di  insegnamento nella scuola materna e nella scuola  elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la  formazione culturale e professionale degli insegnanti della  scuola elementare costituisce altresì titolo necessario ai  fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di  istitutore o istitutrice nelle istruzioni educative dello  Stato. Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono  i dipartimenti interessati; per il funzionamento dei  predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro  consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le  facoltà presso cui le necessarie competenze sono  disponibili.".

(8)  Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:  "Approvazione del testo unico delle disposizioni  legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle  scuole di ogni ordine e grado". L'art. 401 così recita:

"Art. 401 (Graduatorie permanenti). - 1. Le graduatorie  relative ai concorsi per soli titoli del personale docente  della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi  i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate  in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni  in ruolo di cui all'art. 399, comma 1.

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono  periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che  hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per  titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il  medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il  trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente  di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei  nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle  posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi  nella graduatoria permanente.

3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate  secondo modalità da definire con regolamento da adottare  con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo  la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della  legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti  criteri: le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione  delle graduatorie permanenti sono improntate a principi di  semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa  salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono  già inclusi in graduatoria.

4. La collocazione nella graduatoria permanente non  costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi  per titoli ed esami.

5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto  dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie  compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio  1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge  4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie  nazionali dall'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988,  n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge  6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie  provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge  20 maggio 1982, n. 270.

6. La nomina in ruolo è disposta dal dirigente  dell'amministrazione scolastica territorialmente  competente.

7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di  cui all'art. 440 si applicano anche al personale docente  assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.

8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la  decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa  è stata conferita.

9. Le norme di cui al presente articolo si applicano,  con i necessari adattamenti, anche al personale educativo  dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello  Stato e delle altre istituzioni educative.".

 

Art. 6. - (Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano) - 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1) .

__________________________________

(1)  La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca:  "Modifiche al titolo V della parte seconda della  Costituzione". Vedi al riguardo la nota relativa agli  articoli 117 e 118 della Costituzione riportata all'art. 2.  Si ritiene opportuno riportare, inoltre, l'art. 116 della  Costituzione e l'art. 10 della predetta legge  costituzionale n. 3 del 2001:

"116. Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la  Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Sudtirol e la Valle  d'Aosta/Vallee D'Aosta dispongono di forme e condizioni  particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti  speciali adottati con legge costituzionale.

La regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol è costituita  dalle province autonome di Trento e di Bolzano.  Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,  concernenti le materie di cui al terzo comma dell'art. 117  e le materie indicate dal secondo comma del medesimo  articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione  della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite  ad altre regioni, con legge dello Stato, su iniziativa  della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel  rispetto dei principi di cui all'art. 119. La legge è  approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei  componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la regione  interessata.".

 

"10. 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le  disposizioni della presente legge costituzionale si  applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle  province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in  cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a  quelle già attribuite.".

 

Art. 7. - (Disposizioni finali e attuative) - 1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione (1) e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (2), sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:

a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;

b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;

c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.

2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (3).

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.

4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto limite di spesa.

6. All'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

7. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (4), e successive modificazioni.

8. I decreti legislativi di cui al comma 7 la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

9. Il parere di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, è espresso dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

10. Con periodicità annuale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono alla verifica delle occorrenze finanziarie, in relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziate annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata (5).

13. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata (6).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

________________________________

(1)  Per l'art. 117, sesto comma, della Costituzione, si  veda nelle note riportate all'art. 2.

(2)  Per l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n. 440, si veda nelle note riportate all'art. 2.

(3)  Per il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si  veda nelle note riportate all'art. 1.

(4)  La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca: "Riforma di  alcune norme di contabilità generale dello Stato in  materia di bilancio". L'art. 11-ter, commi 2 e 7, così  recita:

"11-ter (Copertura finanziaria delle leggi).

(Omissis).

2. I disegni di legge, gli schemi di decreto  legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che  comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati  da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni  competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del  bilancio e della programmazione economica sulla  quantificazione delle entrate e degli oneri recati da  ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture,  con la specificazione, per la spesa corrente e per le  minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa  attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,  della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio  pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli  obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i  dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro  fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede  parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti  parlamentari.

(Omissis).

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si  verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti  rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate  dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,  il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al  Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, ove  manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento  con propria relazione e assume le conseguenti iniziative  legislative. La relazione individua le cause che hanno  determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione  dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione  degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro  dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la  procedura di cui al presente comma allorchè riscontri che  l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento  degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento  di programmazione economico-finanziaria e da eventuali  aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni  parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di  sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte  costituzionale recanti interpretazioni della normativa  vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.".

(5)  La legge 10 febbraio 2000, n. 30, reca: "Legge-quadro  in materia di riordino dei cicli dell'istruzione".

(6)  La legge 20 gennaio 1999, n. 9, reca: "Disposizioni  urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione".

 

Ordinanza Ministeriale 4 aprile 2003,  n. 35 - Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2002/2003.

 

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato appro-vato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l'art. 205, comma 1°, che attribuisce al Ministro della Pubblica Istruzione il potere di disciplinare an-nualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami;

VISTA la Legge 10 dicembre 1997, n. 425, concernente disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione seconda-ria superiore;

VISTO il Regolamento emanato con D.P.R. 23/7/98, n. 323, recante disci-plina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di seguito denominato "Regolamento";

VISTO il Regolamento emanato con D.P.R. 7/1/99, n. 13, recante la disci-plina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella Regione Valle d'Aosta;

VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la for-mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) che, all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della legge 10.12.1997, n. 425;

VISTO il D.M., concernente le modalità di svolgimento della 1^ e 2^ prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2002-2003;

VISTO il D.M. n. 429 in data 20.11.2000, concernente le "caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima";

VISTO il D.M. n. 358 del 18/9/98, concernente la costituzione della aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secon-daria superiore;

VISTO il D.M. 104 del 25.1.2001 "regolamento sulle modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e sui criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore", limitatamente alle scuole legalmente ricono-sciute e pareggiate;

VISTO il D.M. n. 10 del 30/1/2003 " Esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Criteri e modalità di nomina, designa-zione e sostituzione dei Presidenti e dei componenti delle commissioni d'esame.";

VISTO il D.M. 13-1-2003,n. 3, concernente le certificazioni e i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell'esame di Stato;

VISTO il D.M. 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;

VISTO il D.M. n. 11 del 30-1-2003 "Norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2002/2003;

VISTO il D.M. n. 2 del 13-1-2003 con il quale sono state indicate le materie oggetto della seconda prova scritta;

VISTO il D.M. n. 4 del 14-1-2003 "Esami di Stato conclusivi dei corsi di stu-dio di istruzione secondaria superiore. Numero dei componenti le commissioni d'esame.";

VISTA la C.M. n. 22 del 19-2-2003, sulla formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2002-2003;

VISTA la C.M. n. 261 del 22.11.2000, concernente i candidati esterni negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTO il Decreto legislativo 30-7-1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il D.P.R. 6-11-2000, n. 347, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica istruzione;

VISTO il D.M. 30-1-2001, concernente la riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

VISTO l'art. 21, comma 20 bis, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'art. 1, comma 22, della Legge 16/6/1998, n. 191;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTA l'Ordinanza Ministeriale 10-5-2002,n. 51 sul calendario scolastico per l'anno scolastico 2002/2003;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62 "norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

VISTO il D.L.vo 20 luglio 1999, n. 258, recante, tra l'altro, norme relative alla trasformazione del C.E.D.E. in Istituto nazionale per la valutazione del Sistema dell'Istruzione;

VISTO il D.P.R. 21 settembre 2000, n. 313, concernente il regolamento di organizzazione dell'istituto di cui al citato D.L.vo n. 258/99;

VISTO il D.I. 10 marzo 1997, registrato alla Corte dei Conti il 19 luglio 1997, reg. 001, f. 268, concernente norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti di scuola materna ed elementare;

VISTO il D.M. 28 febbraio 2001, prot. n. 9007, concernente la costituzione di una struttura tecnico - operativa per gli esami di Stato;

VISTO il D.Lvo. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

VISTA la C.M. 3 giugno 2002,prot. n. 9680 "Esame di Stato - Nulla osta per candidati esterni detenuti"

 

ORDINA

 

ART. 1 - Inizio della sessione di esame - 1. La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, per l'anno scolastico 2002/2003, ha inizio il giorno 18 giugno 2003.

 

ART. 2 - Candidati interni - 1. Sono ammessi all'esame di Stato:

gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e siano stati valutati con attribuzione di voto in ciascuna disciplina in sede di scrutinio finale;

gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui al successivo comma 2;

gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che abbiano frequentato le ultime classi di un corso di studi avente le caratteristiche di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) del Regolamento e che siano stati valutati con attribuzione di voto in ciascuna disciplina nello scrutinio finale;

gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del Regolamento, siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui al successivo comma 2.

2. Fermo restando quanto previsto per gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti dal precedente comma 1, lettera d), gli alunni iscritti alle penultime classi possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato nei seguenti casi:

abbreviazione per merito quando nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia. Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esoneri dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell'educazione fisica;

abbreviazione per obbligo di leva quando comprovino anche mediante dichiarazione sostitutiva prodotta ai sensi del D.P.R. 445/2000, citato in premessa, di essere tenuti a sottoporsi alla relativa visita sanitaria nell'anno in cui chiedono di sostenere l'esame o in quello successivo. Condizione indispensabile per essere ammessi agli esami è la promozione all'ultima classe per effetto di scrutinio finale senza debito formativo.

3. Gli alunni delle penultime classi che abbiano chiesto di sostenere gli esami, ove non possano usufruire dell'abbreviazione per merito, per non aver riportato la votazione prescritta, possono ugualmente sostenere gli esami purché soggetti agli obblighi di leva. A tal fine resta valida la domanda a suo tempo presentata per l'ammissione agli esami per merito.

 

ART. 3 - Candidati esterni - 1. Sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo coloro che:

compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico;

siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;

compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;

siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale;

abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

2. Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti professionali e negli istituti d'arte i candidati esterni che si trovino in una delle seguenti condizioni:

compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e siano in possesso da almeno un anno del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente;

siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di licenza da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto indipendentemente dall'età;

compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso, i candidati, sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore, compresi i diplomi, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente, salvo quanto previsto dal comma 3;

siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondenti;

abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

3. I candidati agli esami negli istituti professionali, ivi compresi quelli di cui alla lettera c) del comma 2, debbono documentare, altresì, di aver esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto nel quale svolgono l'esame. Le esperienze di formazione o lavorative sono riferite allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare, l'esperienza lavorativa deve consistere in un'attività caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi. L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da idonea documentazione. Per comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai candidati agli esami nei corsi postqualifica ad esaurimento.

4. E' consentito ai candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istituto tecnico per il Turismo, i quali, per motivi di impedimento debitamente comprovati, non abbiano effettuata la pratica di agenzia, sostenere ugualmente gli esami di Stato stessi. E' consentito, altresì, ai candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico per le attività sociali - indirizzo dirigenti di comunità - , i quali, per motivi di impedimento debitamente comprovati, non ab-biano svolto il tirocinio di psicologia e pedagogia, sostenere gli esami di Stato, a condizione che abbiano effettivamente svolto il tirocinio relativo agli anni precedenti l'ultimo (terza e quarta classe). Il mancato svolgimento del tirocinio, la mancata effettuazione della pratica di agenzia dovranno essere annotate nella certificazione integrativa del diploma prevista dall'art. 13 del regolamento.

5. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe, anche riferita a un corso di studi di un Paese appartenente all'Unione Europea di tipo o livello equivalente, è subordinata al superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7.

6. I candidati provenienti da paesi dell'Unione Europea, che non siano in possesso di promozione all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere a), c), d), e dal comma 2, lettera c), previo superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

7. E' fatta salva l'ammissione di candidati in attuazione di obblighi internazionali anche derivanti da specifici accordi.

8. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.

9. Non è consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione già sostenuti con esito positivo.

10. I candidati esterni possono chiedere di sostenere gli esami di Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e struttura, alle condizioni indicate al successivo art. 4, comma 7.

 

ART. 4 - Sedi degli esami - Sono sedi degli esami di Stato per i candidati interni gli istituti statali, gli istituti paritari e, limitatamente ai candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti.

Per gli alunni interni la sede d'esame è l'istituto da essi frequentato.

Per i candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 362, comma 3, del T.U. approvato con D.L.vo 16-4-1994, n. 297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli istituti paritari. Ai candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o corsi privati è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.

Salvi i casi dei candidati agli esami di licenza linguistica e dei candidati agli esami finali dei corsi a diffusione limitata sul territorio nazionale, per gli altri candidati esterni gli istituti statali e gli istituti paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel comune o nella provincia di residenza. Per i candidati esterni agli esami di Stato per l'indirizzo di dirigenti di comunità presso gli Istituti Tecnici per le attività sociali valgono le indicazioni di carattere organizzativo di cui al paragrafo 4 della C.M. n. 261 del 22.11.2000.

Il requisito della residenza deve essere comprovato secondo le norme di cui al D.P.R. 445/2000.

Il candidato che, per situazioni personali, dimori stabilmente in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica e intenda ivi sostenere gli esami, è tenuto a presentare all'istituto statale un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da cui risulti la situazione personale che giustifica la presentazione della domanda all'istituto statale ubicato nel luogo di dimora abituale. Se il candidato è minorenne, la dichiarazione è resa dall'esercente la potestà genitoriale.

I candidati esterni possono sostenere gli esami di Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e di struttura. In tal caso, i candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi relativi all'indirizzo sperimentale prescelto e presente nell'istituto scolastico sede d'esame.

I candidati esterni, che chiedono di sostenere gli esami di Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici, hanno facoltà di sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli del corso ad indirizzo sperimentale linguistico della istituzione scolastica sede di esami.

I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali ove è attivato il c.d. "Progetto Sirio" dell'istruzione tecnica.

A questi ultimi candidati si applicano le disposizioni di cui alla C.M. n. 261 del 22-11-2000.

Negli istituti che attuano sperimentazioni "autonome" di solo ordinamento o "non assistite" (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni "assistite" dette anche coordinate, i candidati esterni devono dichiarare, nella domanda di partecipazione agli esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.

Il dirigente scolastico trasmette al Direttore generale dell'Ufficio Scola-stico Regionale, ai fini della successiva assegnazione ad altro o altri istituti, le domande dei candidati esterni non conformi alle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.

Ferma restando la possibilità di configurare commissioni apposite con un numero maggiore di candidati esterni, ovvero con soli candidati esterni, il di-rigente scolastico provvede altresì a trasmettere al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale le domande presentate dai candidati esterni che risultino in eccesso rispetto alla ricettività dell'istituto, con riferimento al numero di classi terminali dell'indirizzo richiesto, al numero di candidati assegnabili a ciascuna di esse anche ai fini dello svolgimento degli esami preliminari, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti - anche di classi non terminali del medesimo istituto - per l'effettuazione degli esami preliminari e/o per la formazione delle commissioni. A tal fine, il dirigente scolastico tiene conto dell'ordine cronologico di acquisizione agli atti dell'Istituto delle domande prodotte dai candidati esterni. Relativamente agli esami nell'indirizzo di dirigente di comunità presso gli Istituti Tecnici per le Attività Sociali valgono le indicazioni di cui al par. 4 della citata circolare n. 261/2000.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma 10, il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, ai fini della redistribuzione dei candidati esterni, procede come segue:

assegna, d'intesa con i dirigenti scolastici interessati, le domande ad altro o altri Istituti dello stesso indirizzo della provincia;

qualora non sia possibile assegnare le domande ad istituto o istituti della provincia, secondo le indicazioni della lettera a), assegna le domande in eccedenza ad istituto o istituti dello stesso indirizzo di province vicine.

Qualora, per l'esiguità del numero di istituti dello specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, non si possa far luogo all'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 11, lettere a) e b), il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale dispone che gli eventuali esami preliminari e le prove dell'esame conclusivo si svolgano anche in altri istituti o scuole, anche di tipo e di ordine diverso, della provincia, ivi com-presi quelli non impegnati in esami di Stato. In tale situazione:

il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale procede alla configu-razione di apposite commissioni con soli candidati esterni;

i candidati esterni rimangono assegnati a classi dell'istituto al quale sono state presentate le domande per ogni utile riferimento e collegamento all'attività didattica delle classi stesse e in particolare al documento predisposto dal consi-glio di classe ai sensi dell'art. 6 della presente O.M.;

i commissari sono designati dal dirigente scolastico al quale sono state prodotte le domande, secondo i criteri di cui alle disposizioni menzionate nell'art. 10 della presente Ordinanza e prioritariamente utilizzando i docenti delle classi terminali e non terminali dello stesso istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri dirigenti scolastici. In caso di assoluta necessità, il medesimo dirigente scolastico designa anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenze. In quest'ultimo caso, al personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale ma soltanto il compenso previsto per i commissari delle commissioni degli esami di Stato;

per gli esami preliminari, il dirigente scolastico al quale sono state prodotte le domande procede alla costituzione di apposite commissioni d'esame, composte dai docenti delle discipline dell'ultimo anno e, se necessario, dai docenti delle materie degli anni precedenti. Nelle predette commissioni sono nominati prioritariamente docenti dello stesso istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con i dirigenti scolastici interessati e i commissari designati per le commissioni dell'esame conclusivo. In caso di assoluta necessità, il medesimo dirigente scolastico può nominare anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenza. Al personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale ma soltanto il compenso previsto per gli esami preliminari. Le commissioni sono presiedute dal dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame;

il rilascio della certificazione rientra nella competenza dell'istituto statale o dell'Istituto paritario presso il quale i candidati hanno prodotto domanda d'esame ed al quale le singole commissioni, a conclusione degli esami, sono tenute a consegnare gli atti.

La procedura indicata al comma 12, ad eccezione di quanto previsto per la designazione dei commissari e per la costituzione delle commissioni per gli esami preliminari, non si applica alle situazioni dei candidati esterni agli esami nell'indirizzo di dirigente di comunità presso gli Istituti tecnici per le attività sociali, per le quali valgono le indicazioni di cui alla citata circolare n. 261/2000.

Nei casi previsti dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13 il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale al quale sono state prodotte le do-mande dà comunicazione agli interessati dell'istituto al quale sono stati asse-gnati.

I candidati provenienti da uno stesso istituto privato sono assegnati possibilmente ad un'unica sede di esame, con la limitazione di cui al terzo comma - secondo alinea.

I Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali valutano le richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori della sede scolastica (per i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.) autorizzando le commissioni, ove ne ravvisino l'opportunità, a spostarsi presso le suddette sedi anche fuori provincia. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione supplettiva.

Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame è individuata dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale al quale è presentata la do-manda di ammissione agli esami.

I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati.

 

ART. 5 - Presentazione delle domande - I candidati esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 30 novembre 2002 previsto dal Regolamento, fatta salva, limitatamente al corrente anno scolastico, l'eccezione prevista dalla C.M. n. 23 del 20-2-2003. La domanda deve essere stata corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R .n. 445/2000, atta a comprovare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti di ammissione all'esame di cui all'art. 3. La domanda deve essere stata corredata, altresì, della ricevuta del pagamento delle tasse scolastiche. Per i candidati esterni degli ITAS valgono le disposizioni di cui al paragrafo 4 della C.M. n. 261/2000.

La dichiarazione relativa alle esperienze di formazione professionale o lavorative, richieste ai candidati agli esami negli istituti professionali, di cui all'art. 3, comma 3, e quella relativa alla frequenza del tirocinio di pedagogia e psi-cologia e di pratica di agenzia ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di scadenza della presentazione delle domande, può essere perfezionata entro il 31.5. 2003.

Fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma 3, le domande di am-missione agli esami devono essere presentate a un solo istituto.

Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione esclusivamente dai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali e, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2003, previsto dal Regolamento. I Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati.

Analoga procedura è adottata nei casi in cui, per comprovate gravi necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede; nella nuova domanda il candidato stesso deve far menzione della scuola presso cui, precedentemente, aveva presentato la domanda.

Le domande dei candidati interni di cui all'art. 2, comma 2, devono esse-re presentate al proprio Istituto entro il 31 gennaio 2003.

Per i candidati interni che abbiano cessato la frequenza delle lezioni dell'ultima classe dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine del 31 gennaio è differito al 20 marzo 2003.

L'accertamento del possesso da parte dei candidati esterni dei requisiti di cui all'art. 3 è di competenza del dirigente scolastico dell'istituto sede d'esa-me, che è tenuto a verificare la completezza e la regolarità delle domande e dei relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a per-fezionare la domanda.

Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati detenuti devono essere presentate al competente Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il tramite del Direttore della Casa Circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo. Il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 2002.

L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.

 

ART. 6 - Documento del consiglio di classe - I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso.

Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano si-gnificativo ai fini dello svolgimento degli esami.

Per quanto concerne gli istituti professionali, tenuto conto della particolare organizzazione del biennio post-qualifica che prevede nel curricolo una terza area professionalizzante che si realizza mediante attività integrate tra scuola e formazione professionale regionale e/o la partecipazione a stage presso aziende, il documento deve recare specifiche indicazioni sul profilo e le caratteristiche di tale area, sulle attività poste in essere e sugli obiettivi raggiunti. Le commissioni di esame terranno conto delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio.

Per le classi articolate e per i corsi destinati ad alunni provenienti da più classi, il documento di cui al comma 2 è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati ad alunni provenienti da più classi.

Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, nonché alla partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con DPR n. 249 del 24/6/98.

Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.

Il documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.

 

ART. 7 - Esame preliminare dei candidati esterni - L'ammissione dei candidati esterni che non abbiano conseguito la promozione o l'idoneità all'ultima classe, anche riferita ad un corso di studi di un paese appartenente all'Unione Europea di tipo e livello equivalente, è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe succes-siva.

I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studi di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale, di cui all'art. 3 comma 1, lettera d) e comma 2,lettera d) e quelli in possesso di promozio-ne o idoneità all'ultima classe di altro corso di studio sostengono l'esame prelimi-nare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso già seguito.

I candidati provenienti da Paesi dell'Unione europea, che non siano in possesso di promozione all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dall'art. 3, commi 1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento delle prove di cui al comma 1 del presente articolo. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo art. 3, comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

La disposizione di cui al comma 2, attesa la peculiarità dell'indirizzo e dei corsi di studio, si applica anche nei confronti degli alunni del quinto anno di corso dell'istituto agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia (durata sessen-nale del corso) che chiedano di essere ammessi a sostenere l'esame di Stato del corso di istituto tecnico agrario di durata quinquennale, subordinatamente al con-seguimento della promozione all'ultima classe del corso sessennale per effetto dello scrutinio finale. A tal fine il dirigente scolastico cura la compatibilità dei tempi di effettuazione dello scrutinio finale con quelli di svolgimento degli esami preliminari.

L'esame preliminare è sostenuto nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l'ultimo. Nel caso in cui il numero dei candidati comporti la costituzione di apposite commissioni di esame con soli candidati esterni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 12.

Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento degli esami preliminari.

Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere gli esami preliminari operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.

Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.

Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.

I candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, non devono sostenere l'esame preliminare.

L'esito positivo degli esami preliminari, in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria superiore cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame di cui all'art. 4, comma 12, come idoneità ad una delle classi precedenti l'ultima.

Il disposto di cui al comma 11 si applica anche in caso di mancata pre-sentazione agli esami di Stato.

 

ART. 8 - Credito scolastico - Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, da effettuarsi ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A allegata al Regolamento e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.

L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'art. 11, comma 2, del Regolamento, con il conseguente superamento della stretta corri-spondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scruti-nio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi seguiti dai docenti.

Nel caso delle abbreviazioni del corso di studi di cui all'art. 2, comma 2, il credito scolastico è attribuito dal Consiglio della penultima classe, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del Regolamento.

Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non siano in possesso di credito scolastico, lo stesso è attribuito dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità (secondo le indicazioni della Tabella B) e per promozione (secondo le indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, sostenuti a suo tempo quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della Tabella C. Agli alunni che frequentano l'ultima classe per effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di commissione di esami di maturità, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti 2 per ciascuno degli anni non frequentati, qualora l'alunno non sia in possesso di promozione o idoneità alla penultima e/o alla terzultima classe.

Negli istituti professionali, i consigli di classe, nell'attribuzione del credito scolastico, tengono conto della valutazione conseguita dagli alunni nelle attività che si svolgono nell'area di professionalizzazione e che concorre ad integrare quella nelle discipline coinvolte nelle attività medesime.

L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 20 punti attribuibili, a norma del 4° comma dell'art. 11 del Regolamento, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integra-zione, opportunamente motivate, vanno ampiamente verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.

Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è pubbli-cato all'albo dell'istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale.

Il credito scolastico per i candidati esterni è attribuito dalla commissione d'esame secondo le disposizioni dell'art. 11, commi 7, 8, 9, 10 e 11 del Regolamento ed osservando la procedura di cui all'art. 13, comma 7 della presente Ordinanza. Esso è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame il giorno della prima prova scritta.

Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato non superati, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe, che, però, non hanno frequentato e che non devono sostenere esami preliminari, il credito scolastico è attribuito nella misura di punti 2 sia per l'ultimo che per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla penultima clas-se, di ulteriori 2 punti per il terzultimo anno.

Ai candidati esterni che, per il penultimo e per il terzultimo anno, sono in possesso di promozione o di idoneità, il credito scolastico è attribuito, per tali anni, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità, secondo le indicazioni della Tabella B e per promozione, secondo le indicazioni della Ta-bella A, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, secondo le indicazioni della Tabella C. Per gli anni per i quali i candidati non sono in possesso né di promozione, né di idoneità né di risultati conseguiti negli esami preliminari, il credito scolastico è attribuito nella misura di punti 2.

 

ART. 9 - Crediti formativi - Per l'anno scolastico 2002/2003, valgono le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 24/2/2000, n. 49.

La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15.05. 2003 per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. E' ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, nei casi di attività svolte presso pubbliche amministrazioni.

Qualora gli esami preliminari inizino prima del 15 maggio i candidati esterni devono essere opportunamente informati perché possano presentare gli eventuali crediti formativi prima della data fissata per l'inizio degli esami stessi.

 

ART. 10 - Commissioni d'esame - Per l'anno scolastico 2002/2003, valgono le disposizioni di cui al D.M. in data 25 gennaio 2001, n. 104, integrato, in applicazione dell'art. 22, comma 7, della legge n. 448/2001, dal D.M. n. 10 del 30-1-2003, concernente i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei presidenti e dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, nonché le istruzioni di cui alla circolare ministeriale 19 febbraio 2003, n. 22, sulla formazione delle commissioni.

 

ART. 11 - Sostituzione dei componenti le commissioni - La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della scuola.

Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.

Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del citato D.M. n. 10 del 30-1-2003.

Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze successive all'espletamento delle prove scritte.

 

ART. 12 - Diario delle operazioni e delle prove - Le commissioni, operanti nella stessa sede d'esame si riuniscono, in seduta plenaria, presso l'istituto cui sono state assegnate, il 16 giugno 2003 alle ore 8,30. Alla riunione partecipano anche i commissari designati delle classi di scuole legalmente riconosciute o pareggiate, abbinate alle classi dell'istituto statale o paritario medesimo.

Il presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano di età, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi di quelli eventualmente assenti al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale se l'assenza riguarda il Presidente e al Dirigente scolastico se l'assenza riguarda un commissario.

Nella riunione plenaria, il presidente, sentiti i componenti di ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni.

Il presidente, sentiti nella riunione plenaria i componenti di ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle commissioni determinando, in particolare, ove necessario, l'ordine di successione tra le commissioni per l'inizio della terza prova, per le operazioni da realizzarsi distintamente di valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione finale. Il Presidente medesimo provvede altresì a fissare le date di svolgimento degli scrutini finali e di pubblicazione dei risultati. Per la pubblicazione medesima viene valutata, altresì, l'opportunità di procedere in modo congiunto o disgiunto per le diverse commissioni. La relativa delibera può essere assunta, sentiti i componenti di ciascuna commissione, in data successiva a quella dell'insediamento.

Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o lingue straniere diverse, o nelle quali l'educazione fisica viene insegnata per squadre, con docenti che operano separatamente, il presidente avrà cura di fissare il calendario dei lavori in modo da determinare l'ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di correzione e valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione finale.

Il presidente determinerà il calendario definitivo delle operazioni delle com-missioni, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni costituite presso altre sedi di esame, di cui eventualmente facciano parte, quali commissari, i medesimi docenti.

Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione, i presidenti delle medesime commissioni ven-gono riuniti, unitamente agli ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di Stato, dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, procurando, comunque, che tale operazione non crei interferenze con lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso dette riunioni devono concludersi prima dell'inizio della correzione degli elaborati. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali assicurano ogni opportuna assistenza alle commissioni operanti sul territorio, avvalendosi degli ispettori tecnici.

La riunione preliminare di ciascuna commissione è finalizzata agli adem-pimenti di cui all'art. 13 della presente Ordinanza.

Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2002/2003 è il seguente:

prima prova scritta: 18 giugno 2003, ore 8.30;

seconda prova scritta, grafica o scrittografica: 19 giugno 2003, ore 8.30; Per gli esami nei licei artistici lo svolgimento della seconda prova continua nei due giorni seguenti per la durata giornaliera indicata nei testi proposti. Per gli esami negli istituti d'arte, la seconda prova si svolge in non meno di tre giorni e in non più di cinque giorni. Poiché uno dei giorni dello svolgimento di detta prova coincide con il sabato, la prova stessa può essere sospesa per i soli candidati che per motivi di culto non intendono proseguire l'esame in detto giorno;

terza prova scritta: 23 giugno 2003: ciascuna commissione, entro il 21 giugno, definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta, in coerenza con il documento del consiglio di classe di cui all'art. 6 della presente ordinanza. Nel caso di classi abbinate le operazioni previste devono essere effettuate distintamente per la classe di istituto statale o paritario e per la classe di istituto legalmente riconosciuto e pareggiato. Contestualmente, il Presidente stabilisce, per ciascuna delle commissioni, l'orario d'inizio della prova, dandone comunicazione all'albo dell'Istituto o degli eventuali istituti interessati. Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto della prova. La mattina del 23 giugno ogni commissione, tenendo a riferimento quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta, sulla base delle proposte avanzate da ciascun componente; proposte che ciascun compo-nente deve formulare in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione della struttura della prova. La Commissione, in relazione alla natura e alla complessità della prova, stabilisce anche la durata massima della prova stessa. Per gli istituti d'arte e i licei artistici la prova può svolgersi anche in due giorni. Per la formulazione delle singole proposte e per la predisposizione collegiale della prova, la commissione può avvalersi dell'archivio nazionale permanente di cui all'art. 14 del regolamento. Per i licei artistici e gli istituti d'arte le operazioni sopra indicate si svolgono entro il giorno successivo al termine della seconda prova scritta e il giorno seguente.

Ciascuna commissione stabilisce autonomamente, in conformità di quanto previsto al quarto comma, il diario delle operazioni finalizzate alla corre-zione e valutazione delle prove scritte.

La data di inizio dei colloqui è stabilita, per ciascuna commissione, al termine delle operazioni di correzione e valutazione degli elaborati delle prove scritte, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 8.

Prima dell'inizio dei colloqui, la commissione completa l'esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati in prosecuzione dei lavori iniziati nella riunione preliminare. La commissione, inoltre, ai fini di una adeguata organizzazione delle operazioni inerenti il colloquio, anche in attuazione di quanto stabilito dall'art. 16, comma 4, esamina i lavori presentati dai candidati e finalizzati all'avvio del colloquio. Il Presidente, il giorno della prima prova scritta, invita i candidati, indicando anche il termine e le modalità stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare il titolo dell'argomento o a presentare l'esperienza di ricerca o di progetto, anche in forma multimediale, prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Regolamento.

Per l'espletamento dei colloqui, vengono convocati per primi, in base a sorteggio, i candidati interni e, successivamente, sempre in base a sorteggio, i candidati esterni. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere di norma superiore a cinque.

Del diario dei colloqui, il presidente delle commissioni dà notizia me-diante affissione all'albo dell'istituto sede di esame.

La prima prova scritta suppletiva si svolge il 1 luglio, alle ore 8,30; la seconda prova scritta suppletiva nel giorno successivo, 2 luglio, alle ore 8,30, con eventuale prosecuzione, per gli esami nei licei artistici e negli istituti d'arte; la terza prova scritta suppletiva nel secondo giorno successivo all'effettuazione della seconda prova scritta suppletiva. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso le stesse continuano il lunedì successivo.

L'eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive. Qualora tra due prove suppletive il giorno intermedio sia sabato, in tale giorno le commissioni riprendono i colloqui interrotti per l'espletamento della prova scritta suppletiva.

L'eventuale integrazione del punteggio complessivo conseguito, fino ad un massimo di 5 punti, per quei candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, è effettuata al momento della valutazione finale per ciascuna classe- commissione, sulla base di criteri precedentemente stabiliti, secondo l'art. 13, comma 11 e con una congrua motivazione da acquisire al verbale. Le modalità da seguire sono quelle previste dalla presente Ordinanza agli artt. 15, comma 7 e 16, comma 7, per la valutazione delle prove scritte e del colloquio.

Le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti iniziano subito dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna commissione, tenendo presente quanto disposto nel comma 4, primo alinea, del presente articolo.

Quanto altro possa occorrere, nell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, è stabilito dal presidente della commissione d'esame.

 

ART. 13 - Riunione preliminare - Il presidente assicura la sua presenza nella sede di esame, con il compito di organizzare e coordinare tutte le operazioni di esame e di vigilare sui lavori delle commissioni. Per garantire la funzionalità delle commissioni stesse, delega, per ciascuna commissione, un proprio sostituto scelto tra i commissari, al quale, tra l'altro, può affidare, il giorno della prima prova scritta, il plico contenente le tracce dei temi per la dettatura ai candidati e la successiva riproduzione dei testi. Il presidente deve, in ogni caso, essere presente in commissione durante le operazioni che richiedono decisioni che vanno assunte dall'intera commissione.

Il presidente sceglie un commissario, quale segretario di ciascuna commissione e, in particolare, con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle commissioni verrà riportato nella verbalizzazione di tutte le commissioni.

Tutti i componenti la commissione alla quale sono assegnati candidati esterni devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa: un componente della commissione d'esame che abbia istruito privatamente uno o più candidati assegnati alla propria commissione deve essere immediatamente sostituito dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regio-nale competente per incompatibilità.

Tutti i componenti la commissione alla quale sono assegnati candidati esterni devono dichiarare per iscritto l'assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o af-finità entro il quarto grado, dovrà farlo presente al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, il quale provvederà al necessario sposta-mento. Il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente prov-vederà in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino in analoga situazione.

Non si procede alla sostituzione del commissario legato dai vincoli sopradescritti con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il competente consiglio di classe non abbia ritenuto motivatamente di designare un altro docente della classe.

I Presidenti e i commissari estranei alla classe nominati o in sostituzione di docenti impediti ad espletare l'incarico o quali commissari esterni in classi di scuole legalmente riconosciute o pareggiate devono in ogni caso rilasciare, an-che se negative, le dichiarazioni di non aver impartito lezioni private e di non avere rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado né di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.

Nella seduta preliminare e eventualmente anche in quelle successive la commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:

elenco dei candidati;

domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di quelli interni che chiedono di usufruire delle abbreviazioni di cui all'art. 2, comma 2, con allegati i documenti da cui sia possibile rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento dell'esame;

certificazioni relative ai crediti formativi;

copia dei verbali delle operazioni di cui all'art. 8, relative all'attribuzione e motivazione del credito scolastico;

per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso di studi per merito, attestato di promozione all'ultima classe recante i voti asse-gnati alle singole materie e l'indicazione del credito scolastico attribuito;

per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso di studi per obblighi di leva, attestato di promozione senza debito formativo all'ultima classe con l'indicazione del credito scolastico assegnato;

per i candidati esterni sprovvisti di promozione o idoneità all'ultima clas-se, esito dell'esame preliminare;

documento finale del consiglio di classe di cui all'art. 6;

documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap ai fini de-gli adempimenti di cui all'art. 17;

per le classi sperimentali, relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto di sperimentazione.

Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della docu-mentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione al Ministero cui compete, ai sensi dell'art. 95 del R.D. 4.5.1925, n. 653, l'adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso i can-didati sostengono le prove d'esame con riserva. Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della docu-mentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte dell'istituto sede d'esami, invita il dirigente scolastico a provvedere tempestiva-mente in merito, eventualmente tramite riconvocazione dei consigli di classe.

Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato medesimo, lo invita a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.

Nella medesima seduta, la commissione provvede, ai sensi degli artt. 11 e 12 del Regolamento, a stabilire i criteri di attribuzione ai candidati esterni dei punteggi relativi al credito scolastico e ad eventuali crediti formativi, opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame. Dopo aver stabilito i criteri suddetti, la commissione attribuisce ad ogni singolo candidato esterno, con adeguata motivazione da riportare a verbale, il punteg-gio relativo al credito scolastico e agli eventuali crediti formativi. L'esito delle at-tribuzioni è pubblicato all'albo dell'istituto sede di esame il giorno della prima prova scritta.

In sede di riunione preliminare, la commissione stabilisce il termine e le modalità di acquisizione delle indicazioni da parte dei candidati finalizzate all'avvio del colloquio, di cui all'art. 12, comma 10 della presente ordinanza.

In sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, la commissione stabilisce i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte e valuta se ricorrano le condizioni per procedere alla correzione della prima e seconda prova scritta per aree disciplinari ai sensi dell'art. 15. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione individua, altresì, i criteri di conduzione e di valutazione nonché le modalità di svolgimento del colloquio, tenendo presente quanto stabilito dall'art. 16 della pre-sente ordinanza. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione de-termina i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

 

ART. 14 - Plichi prima e seconda prova scritta - I Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali devono confermare alla struttura tecnico - operativa di questo Ministero i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato, ivi compresi quelli occorrenti ai fini di quanto previsto dall'art. 17,c.2. Tali dati saranno forniti dal sistema informativo del Ministero a mezzo di appo-site stampe centrali, rilasciate almeno 30 giorni prima della data di inizio delle prove di esame.

La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze, deve essere resa nota, da parte dei Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali alla struttura tecnico - operativa di questo Ministero entro i successivi cinque giorni dal rilascio delle suddette stampe centrali. I Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali dovranno, altresì, fornire contestualmente congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.

I plichi occorrenti per la prima e seconda prova scritta suppletiva deb-bono essere richiesti dai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali alla struttura tecnico - operativa di questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base delle notizie e dei dati che i presidenti debbono trasmettere entro la mattina successiva allo svolgimento della seconda prova scritta. Le suddette richieste debbono contenere esatte indicazioni sul corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati interessati.

I plichi non utilizzati dovranno essere restituiti dai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali, con le motivazioni, alla struttura tecnico - operativa di questo Ministero.

 

ART. 15 - Prove scritte - Per l'anno scolastico 2002/2003 valgono le disposizioni di cui al D.M. relativo alle modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta ed al DM n. 429 del 20.11.2000, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta, nonché le istruzioni per lo svolgimento della prova me-desima per l'anno scolastico 2002/2003.

Per l'anno scolastico 2002/2003, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda nel decreto autorizzativo verifiche scritte. Analogo criterio vale per l'individuazione della materia oggetto della se-conda prova scritta per l'indirizzo "industria tintoria" degli istituti tecnici industriali.

Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la lingua stranie-ra e il corso di studi seguito dalla classe interessata preveda più di una lingua, la scelta è demandata al candidato. Negli istituti tecnici per il turismo la scelta della prova scritta è da circoscrivere alle due lingue per le quali il vigente ordi-namento espressamente contempla tale tipo di prova.

La terza prova è predisposta dalla commissione secondo le modalità di cui all'art. 12, comma 7, della presente Ordinanza. Per gli istituti professionali, la commissione tiene conto, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competen-ze e capacità, delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione, in-dicate nel documento del consiglio di classe.

La commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna delle prove scritte giu-dicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10.

Le commissioni, ai fini della correzione della prima e della seconda pro-va scritta, possono operare per aree disciplinari, di cui al D.M. 358/98, ferma restando la responsabilità collegiale dell'intera commissione. L'organizzazione dei lavori per aree disciplinari può essere attuata solo in presenza di almeno due docenti per area e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 13,comma 9.

Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono con la for-mulazione di una proposta di punteggio in numeri interi relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione a maggio-ranza, compreso il presidente, ai sensi dell'art. 13, comma 1. Se sono proposti più di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio più alto proposto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti e procede all'eventuale arrotondamento al numero intero più approssimato. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti. Il verbale deve altresì contenere l'indicazione di tutti gli elementi utili ai fini della compilazione della certificazione di cui all'art. 13 del Regolamento. In considerazione dell'incidenza che hanno i punteggi assegnati alle singole prove scritte e al colloquio sul voto finale, i componenti le commissioni utilizzano l'intera scala dei punteggi prevista.

Il punteggio complessivo delle prove scritte è pubblicato, per tutti i can-didati di ciascuna classe, nell'albo dell'Istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del col-loquio di tale classe. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi. E' facoltà di ogni candidato richiedere alla commissione di conoscere il punteggio attribuito alle singole prove. La commissione riscontra tale richiesta entro il giorno precedente la data fissata per il colloquio del candidato interessato.

 

ART. 16 - Colloquio - Il colloquio deve svolgersi in un'unica soluzione temporale, alla presenza della commissione. Non possono sostenere il colloquio più candidati contemporaneamente.

Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di espe-rienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati, durante l'anno scolastico, anche con l'ausilio degli insegnanti della classe. Preponderante rilievo deve essere riservato alla prose-cuzione del colloquio, che, in conformità dell'art. 4, comma 5, del Regolamento, deve vertere su argomenti proposti al candidato attinenti le diverse discipline, anche raggruppate per aree disciplinari come definite dal D.M. n. 358 del 18/9/98, e riferiti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. E' d'obbligo, inoltre, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

Il colloquio, nel rispetto della sua natura pluridisciplinare, non può con-siderarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopra indi-cate e se non abbia interessato le diverse discipline anche raggruppate per aree disciplinari.

A tal fine, la commissione deve curare l'equilibrata articolazione e du-rata delle diverse fasi del colloquio, che deve riguardare l'argomento o la ricerca o il progetto scelti dal candidato, la discussione degli argomenti attinenti le diverse discipline, anche raggruppate per aree disciplinari e la discussione degli elaborati delle prove scritte.

Negli Istituti professionali, la commissione, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, organizza il colloquio, tenendo conto anche delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione, indicate nel documento del consiglio di classe.

La commissione d'esame dispone di 35 punti per la valutazione del col-loquio. Al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 22.

La commissione procede alla formulazione di una proposta di punteggio in numeri interi relativa alla prova di ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. I punteggi sono successivamente attribuiti dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, ai sensi dell'art. 13, comma 1, secondo i criteri di valutazione stabiliti come previsto dall'art. 13, comma 10 e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 15, comma 7.

 

Art. 17 - Esami dei candidati in situazione di handicap - Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno se-guito l'alunno durante l'anno scolastico.

I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo.

I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n. 104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggio numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

I candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono svolgere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del Regolamento. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

 

ART. 18 - Assenze dei candidati. sessione suppletiva - Ai candidati che, a seguito di malattia da accertare con visita fiscale o per grave motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alla prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dal precedente art. 12, comma 13; per l'invio e la predisposizione dei testi della prima e seconda prova scritta si seguono le modalità di cui al precedente art. 14.

Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere di es-sere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per i licei artistici e gli istituti d'arte il termine è fissato, per la seconda prova, al giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa.

I candidati assenti alla terza prova devono presentare probante docu-mentazione entro il giorno successivo a quello stabilito per la prova stessa. Per la predisposizione dei testi della terza prova si osservano le modalità di cui al DM. n. 429 dell'20/11/2000.

In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dall'art. 12,comma 13, i candidati che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 possono chiedere di sostenere l'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria.

La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne dà comuni-cazione agli interessati e al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente.

Relativamente ai casi di cui al comma 4, il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti direttori generali degli uffici scolastici regionali fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.

La commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati de-terminata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in giorni di-versi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati, purché non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel calendario.

In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento.

Qualora nello stesso istituto operino più commissioni, i candidati alle prove scritte suppletive appartenenti a dette commissioni possono essere assegnati dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale ad un'unica commissione. Quest'ultima provvede alle operazioni consequenziali e trasmette, a conclusione delle prove, gli elaborati alle commissioni di provenienza dei candidati, competenti a valutare gli elaborati stessi. Le commissioni di provenienza dei candidati sono, altresì, competenti nella formulazione e scelta della terza prova.

 

ART. 19 - Verbalizzazione - La commissione verbalizza tutte le attività che caratterizzano lo svolgimento dell'esame nonché l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.

La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente le attività della commissione e chiarire le ragioni per le quali si perviene a determinate conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione possa risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni adottate siano pienamente e congruamente motivate.

 

ART. 20 - Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi - Ciascuna commissione d'esame si riunisce, per le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva.

A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.

Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100.

Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente integrare, secondo i criteri determinati ai sensi dell'art. 13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari ad almeno 70 punti.

La commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di cui al successivo comma 6. Le attività caratterizzanti la terza area dei corsi postqualifica degli istituti professionali verranno opportunamente indicate nel certificato allegato al diploma tra gli "ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito".

Per l'anno scolastico 2002/2003, il modello di certificazione è quello di cui al D.M. n. 3 del 13-1-2003.

Al termine degli esami, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la Commissione può provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l'esame.

I presidenti delle commissioni, sentiti i commissari, predispongono, prima della chiusura dei lavori la relazione prevista dal comma 2 dell'art. 14 del Regolamento per il successivo invio all'Osservatorio nazionale istituito presso l'Istituto nazionale per la valutazione del Sistema dell'Istruzione. Alla relazione dovranno essere allegate copie delle terze prove effettuate. La relazione va portata a conoscenza dei commissari ed eventualmente integrata a richiesta dei singoli commissari.

Copia della relazione di cui al comma precedente unitamente ad osservazioni sull'andamento degli esami e ad eventuali proposte, appositamente formulate dal presidente, va inviata al competente Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale perché lo stesso possa rilevare ogni utile elemento e indi-cazione in relazione allo svolgimento dell'esame stesso.

Ferma restando la competenza dei Presidenti delle commissioni giudicatrici al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i Presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame al rilascio dei diplomi stessi.

Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai capi degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sono legalizzate dal competente Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 445/2000.

A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai dirigenti degli Istituti Statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione all'Università, purché successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il diploma originale.

In caso di smarrimento del certificato integrativo del diploma dell'esa-me di stato, il dirigente scolastico rilascia copia del certificato, con l'annotazione che si tratta di copia sostitutiva dell'originale.

In ogni caso valgono disposizioni di cui al Capo III - semplificazione della documentazione amministrativa - del D.P.R. n. 445/2000.

 

ART. 21 - Pubblicazione dei risultati - L'esito degli esami è pubblicato, per tutti i candidati, nella data indivi-duata ai sensi dell'art. 12 - comma 4,della presente O.M., al termine dei lavori, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizio-ne NON PROMOSSO nel caso di esito negativo.

Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.

Nel caso in cui la commissione comprenda solo candidati esterni valgo-no le disposizioni di cui all'art. 4, commi 12 e 13 e alla C.M. 261/2000.

 

ART. 22 - Accesso ai documenti scolastici e trasparenza - Gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato devono essere consegnati, con apposito verbale, al dirigente scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è responsabile della loro custodia e dell'accoglimento delle richieste di accesso e dell'eventuale apertura del plico sigillato che contiene gli atti predetti e che è custodito dallo stesso dirigente scolastico; in tal caso il dirigente scolastico, alla presenza di personale della scuola, procede all'apertura del plico stesso redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente.

Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso valgono le norme dettate dalla precitata legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive disposizioni.

 

ART. 23 - Termini - La presente Ordinanza, per il suo carattere ricognitivo e organizzatorio, recepisce puntualmente i termini fissati dalla legge n. 425/1997 e dalle disposizioni attuative della stessa.

 

ART. 24 - Esami nella regione Valle d'Aosta - Per la Regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui alla pre-sente Ordinanza, ad eccezione di quelle incompatibili con il Regolamento emanato con D.P.R 7/1/99, n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore in quella Regione, ai sensi dell'art. 21, comma 20 bis, della legge 15/3/97, n. 59 e successive integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta di francese disciplinata con la legge regionale 3/11/98, n. 52.

 

ART. 25 - Disposizioni organizzative

Ai fini dello snellimento dell'azione amministrativa e di una più celere definizione degli adempimenti, i Direttori generali degli Uffici scolastici regionali potranno valutare l'opportunità di conferire specifiche deleghe ai dirigenti in servizio presso gli uffici regionali o le strutture periferiche del territorio di rispettiva competenza.

 

La presente Ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per i controlli di legge.

 

IL MINISTRO

MORATTI

 

ALLEGATI (omessi):

Modelli di verbale

Schema della dichiarazione di lavoro per i candidati esterni agli esami di Stato di istruzione professionale

Schema della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei candidati esterni agli esami di Stato negli istituti professionali per comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni

 

Direttiva Ministeriale 8 maggio 2003, n. 48 - Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi”, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

 

VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440, concernente l’“Istituzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle amministrazioni pubbliche di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d’interesse comune;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, avente per oggetto “Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione”;

VISTO il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 30 gennaio 2001, avente per oggetto “Riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale”;

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le “Disposizioni per la formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”, che,  nella Tabella C - allegata alla medesima  legge -  sotto la voce Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per l’anno 2003, fissa in 214.059.000 euro la dotazione del fondo di cui all’articolo 4 della citata legge n. 440/1997;

VISTI l’articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ed il relativo regolamento applicativo 12 luglio 2000, n. 257, nonché l’Accordo del 2 marzo 2000 sancito dalla Conferenza unificata Stato - Regioni - Città  ed Autonomie locali;

VISTO l’art. 69, comma 4,  della  legge n. 144/1999 già menzionata ed il relativo Regolamento applicativo adottato con D.I. del 31 ottobre 2000, n. 436;

VISTA la legge 22 marzo 2000, n. 69, concernente “Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap”, che all’art. 1 comma 1, prevede un incremento pari a 10.986.588 euro del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997 n. 440, da destinare al potenziamento ed alla qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali; 

RITENUTO opportuno individuare, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 2, della citata legge n. 69/2000,  gli interventi da destinare per l’anno 2003 agli alunni in situazione di handicap;

VISTO  lo stanziamento del Capitolo 1722 dello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’anno 2003, concernente il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, ammontante a 225.045.588 euro;

CONSIDERATO che l’articolo 2 della legge n. 440/1997 prevede l’emanazione di una o più direttive per la definizione:  a) degli interventi prioritari; b) dei criteri generali per  la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità  della  relativa  gestione; c) delle indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l’assistenza e la valutazione degli interventi;

VISTO il parere  favorevole espresso dalla VII Commissione permanente della Camera dei Deputati, in data 16 aprile 2003, che tuttavia formula  l’osservazione di valutare  l’opportunità  di prevedere di destinare agli interventi per l’istruzione e la formazione tecnica superiore, di cui all’articolo 69 della legge n. 144 del 1999, eventuali somme non utilizzate per i progetti a sostegno dell’istruzione e formazione fino al 18° anno di età e per l’educazione permanente degli adulti;

VISTA la  nota n. 6512 in data 10 aprile 2003 del Presidente del Senato, con cui lo stesso Presidente  ha comunicato di aver accordato  la proroga del termine  richiesta dalla VII Commissione permanente, e che, il nuovo termine, ai sensi dell’art. 139-bis del regolamento, aveva  scadenza  il 25 aprile 2003;

CONSIDERATO che la VII commissione  permanente del Senato non ha espresso il richiesto parere entro il termine di  scadenza;

RITENUTO di dover accogliere quanto indicato nell’osservazione formulata  dalla VII Commissione permanente della Camera dei Deputati nel parere in data 16 aprile 2003  e di consentire l’utilizzo a favore degli interventi per gli  IFTS di ulteriori risorse;

 

E M A N A

 

la seguente direttiva per l’utilizzazione, per l’anno 2003, delle disponibilità finanziarie del “Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”, corrispondente a 225.045.588 euro;

 

1. Interventi prioritari - Sono individuati come prioritari, nel quadro e nel rispetto dell’autonomia didattica, organizzativa, ricerca, sperimentazione e sviluppo, dalle istituzioni scolastiche,  i seguenti interventi:

Iniziative, volte a promuovere e a supportare la riforma degli ordinamenti scolastici, con priorità nella scuola dell’infanzia e primaria; iniziative dirette all’ampliamento dell’offerta formativa,  nell’ambito dei rispettivi piani  definiti dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; attività  formative  del personale  della scuola; iniziative finalizzate all’innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico; iniziative finalizzate alla comunicazione del processo di riforma degli ordinamenti scolastici; con riferimento alle scuole riconosciute quali paritarie, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, le iniziative per l’espansione dell’offerta formativa, per la promozione e il sostegno all’avvio della riforma degli ordinamenti scolastici;

Iniziative volte al potenziamento ed alla qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare attenzione agli alunni  con handicap sensoriale, nonché agli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital, promosse dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nell’ambito dei rispettivi piani dell’offerta formativa, definiti ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

Interventi perequativi diretti al sostegno delle attività riferite all’area di professionalizzazione degli istituti professionali;

Interventi da realizzare, nel quadro della collaborazione istituzionale   con le Regioni e gli Enti locali, per sostenere l’esercizio del diritto/dovere dei giovani alla permanenza in formazione fino al 18° anno di età, anche nell’ottica della riforma degli ordinamenti scolastici,  per il potenziamento dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), nonché per lo sviluppo dell’educazione permanente degli adulti;

Interventi per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del servizio scolastico, nonché dello studio e documentazione dei processi innovativi.

 

Specificazione degli interventi -Sono riferite all’attività di supporto e di avvio della riforma degli ordinamenti scolastici tutte le iniziative di cui al punto 1) lettera a), volte a sostenere, con priorità, la riforma della scuola dell’infanzia e primaria, con  particolare attenzione per quest’ultima per  l’insegnamento di almeno una lingua comunitaria e l’alfabetizzazione delle tecnologie didattiche. Le iniziative di formazione e di aggiornamento del personale scolastico  saranno legate prioritariamente al processo di riforma degli ordinamenti scolastici. L’integrazione scolastica, degli alunni portatori di handicap di cui alla lettera b), promossa dalle istituzioni scolastiche, sia singolarmente che in forma associata, sarà attuata mediante iniziative volte al potenziamento e alla qualificazione dell’offerta di integrazione, con particolare riguardo agli alunni con handicap sensoriale, nonché agli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital. Tutte le predette iniziative di cui alle lettere a) e b) del punto 1)  sono adottate anche in coerenza con le esigenze delle comunità locali. La loro attivazione, comprensiva anche delle attività complementari ed integrative a favore degli studenti, dovrà costituire oggetto di un organico piano dell’offerta formativa da parte delle singole scuole. Nella programmazione delle attività complementari ed integrative dell’iter formativo, da realizzarsi anche in orario extrascolastico, saranno previsti interventi volti a costituire, sviluppare e potenziare la socializzazione e la formazione personale degli studenti, ivi comprese le iniziative promosse a livello nazionale finalizzate all’orientamento dei giovani, alla partecipazione dei genitori alle scelte educative e al percorso formativo della scuola, all’educazione interculturale, all’aggregazione giovanile, alla convivenza civile, al potenziamento della cultura musicale e sportiva e alla  educazione alla salute.  In relazione all’innovazione degli ordinamenti in atto, saranno realizzate specifiche iniziative finalizzate alla comunicazione del processo di riforma, sia all’interno che all’esterno del sistema scolastico, con particolare riguardo alle componenti degli studenti e delle famiglie, in modo da sviluppare una più ampia consapevolezza dei ruoli specifici nel nuovo modello di scuola.

Gli interventi perequativi, di cui al punto 1) – lettera c) sono diretti a sviluppare l’area di professionalizzazione del biennio post-qualifica negli istituti professionali;

Gli interventi di cui al punto 1) – lettera d), sono riferiti ai seguenti  ambiti :

- realizzazione di percorsi che arricchiscano l’offerta formativa rendendola più aderente alle diversificate esigenze dei giovani per favorirne la permanenza in formazione fino al 18° anno di età. A questo fine va potenziata l’alternanza scuola-lavoro come modalità di personalizzazione del percorso formativo per gli studenti, anche sulla base di convenzioni con imprese ed enti pubblici e privati disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio;

- interventi per IFTS, finalizzati a far conseguire ai giovani, specializzazioni che ne  favoriscano l’occupabilità, e interventi per l’educazione degli adulti, volti ad innalzare le competenze di   base della popolazione adulta.

Gli interventi di cui al punto 1) – lettera e) sono riferiti:

- alla valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del sistema scolastico e allo studio e alla documentazione dei processi innovativi, realizzati attraverso l’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione e l’Istituto Nazionale di documentazione;

- al monitoraggio delle attività realizzate dalle Istituzioni scolastiche di cui ai punti a) e b), riferibili ai finanziamenti previsti dalla  legge  n. 440/97, che sarà effettuato dagli Uffici Scolastici Regionali su tutte le istituzioni scolastiche appartenenti al sistema  nazionale di istruzione e formazione. Lo stesso sarà realizzato anche con il supporto di Organismi nazionali e locali competenti in materia. Tale azione  dovrà favorire la costruzione di una rete di supporto nazionale in grado di garantire sul territorio momenti di confronto, sostegno e informazione.   Saranno altresì monitorate le iniziative poste in essere a livello di Amministrazione Centrale e Uffici Scolastici Regionali, ai fini di una puntuale verifica in ordine al raggiungimento degli obiettivi fissati.

Il monitoraggio e la valutazione degli interventi di cui alla lettera d) del punto 1) sono realizzati anche mediante il supporto di organismi nazionali e regionali competenti in materia, ivi compresi quelli vigilati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, attraverso:

- lo sviluppo della banca dati per il sistema dell’istruzione e della formazione tecnica superiore, nonché della banca dati per l’educazione degli adulti già attivate presso l’Istituto Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa;

- le indagini sulle competenze alfabetiche della popolazione adulta  con la collaborazione dell’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell’Istruzione;

- gli specifici programmi concordati con le Regioni e gli Enti locali per l’attuazione del sistema dell’IFTS a norma dell’art. 10 del D.I. n. 436/2000 e, nel caso di progetti integrati di istruzione e formazione che si avvalgono del concorso finanziario delle Regioni, degli Enti locali e di altri soggetti pubblici e privati.

 

3. Finanziamenti dei piani dell’offerta formativa - Tutte le istituzioni scolastiche saranno destinatarie di un finanziamento finalizzato alla realizzazione del piano dell’offerta formativa e delle connesse attività di formazione e aggiornamento, riferibili ai finanziamenti previsti dalla legge n. 440/97, con specifico riguardo , per le istituzioni scolastiche della scuola dell’infanzia e primaria,  all’avvio della riforma degli ordinamenti scolatici.

 

4. Criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli   interventi - I criteri di ripartizione della dotazione finanziaria del fondo vengono individuati in modo differenziato con riferimento alla natura degli interventi, alla necessità di supportare l’avvio della riforma degli ordinamenti, nonché alla realizzazione di progetti promossi a livello nazionale e, limitatamente alle somme da gestire direttamente dalle istituzioni scolastiche, sulla base dei parametri oggettivi successivamente indicati.

Conseguentemente, viene stabilita la  seguente  ripartizione della somma  di 225.045.588 euro, come in premessa indicata, per i singoli  interventi  elencati al punto 1):

aa) 136.164.800 euro per  le iniziative volte a promuovere e a supportare l’avvio della riforma degli ordinamenti scolastici, nonché per l’attuazione dei progetti contenuti nel piano per l’offerta formativa, previste al punto 1). In  particolare,  l’importo fino ad un massimo di 13.511.000 euro sarà utilizzato per le attività di formazione ed aggiornamento del personale della scuola; la  somma di  13.200.000 euro, sarà utilizzata per le iniziative finalizzate alla comunicazione del processo di riforma in materia di istruzione e formazione, nonchè alle iniziative dirette ad assicurare la continuità dei progetti per l’insegnamento della lingua inglese nelle scuole elementari e l’introduzione, nelle medesime scuole, dell’insegnamento dell’informatica;  l’importo fino ad un massimo  di 1.256.000  euro sarà destinato a progetti promossi e realizzati a livello nazionale in coerenza con il processo di riforma; l’importo fino a un massimo di 5.300.000 euro sarà utilizzato per le iniziative promosse a livello nazionale  per l’orientamento dei giovani, per la partecipazione dei genitori alle scelte educative e al percorso formativo della scuola, per l’educazione interculturale, per l’aggregazione giovanile alla convivenza civile, per il potenziamento della cultura musicale e sportiva e per l’ educazione alla salute; la somma fino a un massimo di 878.500 euro sarà destinata per la realizzazione di programmi comunitari in materia formativa;  l’importo fino a un massimo di 2.950.300 euro sarà utilizzato per iniziative per l’utilizzo via web del sistema bibliotecario nazionale, per progetti finalizzati all’innovazione didattica mediante supporti informatici e telematici e per il progetto internet@scuola; mentre l’importo di 5.268.000 euro sarà destinato alle scuole paritarie per l’espansione dell’offerta formativa e per il supporto all’avvio della riforma degli ordinamenti scolastici.

Gli importi da  assegnare alla gestione delle istituzioni  scolastiche, per promuovere l’avvio della  riforma degli ordinamenti scolastici, nonché per la realizzazione dei progetti contenuti nel piano dell’offerta formativa, saranno quantificati dopo aver dedotto la somma di 14.800.000  euro per iniziative complementari ed integrative a favore degli studenti. Le assegnazioni  di fondi alle scuole saranno disposte dai competenti Uffici scolastici regionali. L’importo complessivo sarà ripartito per il 50% alle scuole dell’infanzia e primarie, in misura proporzionale alle dimensioni delle istituzioni scolastiche medesime, calcolate in relazione alle unità di personale e al numero degli alunni; per il 40% a tutte le istituzioni scolastiche, sempre in misura proporzionale al numero delle unità ed al numero degli alunni; il  restante 10% rimane a disposizione degli Uffici scolastici regionali per interventi perequativi e di supporto alle scuole, nonché per l’attuazione del monitoraggio dei finanziamenti erogati dalla legge 440/97, da effettuare a livello regionale, su una serie di parametri fissati a livello nazionale (sub lettera a).

bb) 10.986.588 euro per le iniziative di potenziamento e di qualificazione dell’offerta formativa di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriale, nonché per gli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital, promosse dalle istituzioni scolastiche. La somma di 6.042.623 euro, corrispondente al 55% dei predetti 10.986.588  euro, sarà destinata agli istituti a carattere atipico di cui all’art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ove nel corrente anno 2003 siano insediati i nuovi organi di gestione previsti dalla riforma dei predetti istituti. La predetta somma 6.042.623 euro, eventualmente non assegnata ai suddetti istituti atipici, in relazione al mancato insediamento dei nuovi organi di gestione, sarà destinata ad incrementare le risorse finanziarie per l’offerta formativa di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap e  per la formazione del personale docente. A detta attività di formazione è destinato l’importo fino ad un massimo di 550.000 euro della somma da ultimo citata (sub lettera b);

cc) 19.172.200 euro per gli interventi perequativi  diretti al sostegno delle attività riferite all’area di professionalizzazione degli istituti professionali (sub lettera c);

dd) 53.052.000 euro per sostenere i seguenti interventi (sub lettera d):

26.000.000 di  euro per la realizzazione dei progetti e delle altre misure a sostegno dell’istruzione e formazione fino al compimento del 18° anno di età, ivi compresa l’alternanza scuola-lavoro;

dd) 17.052.000 euro per l’istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all’art. 69 della citata legge n. 144/1999;

ee) 10.000.000 di euro per l’educazione permanente degli adulti;

Stante la necessità di modulare l’impiego delle risorse, in relazione alla programmazione regionale degli interventi, la ripartizione di cui sopra ha carattere indicativo.

ff) 5.670.000 euro per gli interventi diretti alla valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del sistema scolastico e la documentazione dei processi innovativi, realizzati attraverso l’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione, e l’Istituto Nazionale di documentazione ( sub. Lettera e ).

 

5. Modalità della gestione delle somme. - La gestione delle somme indicate al punto 5) è rimessa all’Amministrazione centrale ed alle Istituzioni scolastiche secondo le quote sottoindicate:

- l’importo di  136.164.800 euro, di cui alla lettera aa), sarà assegnato agli Uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche per una immediata utilizzazione a livello decentrato, fatta salva  la quota fino ad un massimo di 28.852.800 euro da destinare all’Amministrazione centrale per la realizzazione di attività e programmi a carattere nazionale, ivi comprese le iniziative realizzate dalle scuole paritarie;

- l’importo di 10.986.588 euro di cui alla lettera bb) sarà assegnato entro il limite massimo di  300.000 euro agli Uffici dell’Amministrazione centrale; la restante somma sarà ripartita a favore delle istituzioni scolastiche e degli Uffici scolastici regionali, fatto salvo l’obbligo di destinare agli istituti atipici la somma di 6.042.623 euro al verificarsi del contenuto dell’art. 1, comma 3, della più volte citata legge 69/2000;

- l’importo di 19.172.200 euro, di cui alla  lettera cc), sarà assegnato alle istituzioni scolastiche;

- l’importo di 53.052.000 euro, di cui alla lettera dd), sarà utilizzato, fino    ad un  massimo di 4.454.440  euro,  dagli   Uffici   dell’Amministrazione

Centrale e la restante somma sarà ripartita a favore degli Uffici scolastici regionali per gli accordi da stipularsi con le Regioni;

- l’importo di 5.670.000 euro, di cui alla lettera ee), sarà assegnato agli Uffici dell’Amministrazione centrale, che provvederanno a trasferire i finanziamenti agli Enti competenti per funzione.

Nella gestione delle somme assegnate per le finalità di cui al punto d), si applicano le istruzioni amministrativo-contabili, in materia di interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, emanate dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

 

IL MINISTRO

Letizia  Moratti

 

Nota 27 giugno 2003 - Prot. n. 1774-DIP-Segr. - Cooperazione europea per le pari opportunità delle persone disabili.

 

Nell'ambito delle iniziative previste per la celebrazione dell'Anno Europeo delle Persone Disabili, al fine di offrire ulteriori ausili alla rimozione delle condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio e di garantire pari opportunità di istruzione e formazione professionale a tutti i cittadini e per valorizzare, a livello nazionale e inter-europeo, le azioni di solidarietà sociale nel rispetto delle sfere di competenza previste dall'O.M. n. 328 del 8/11/2000, il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha adottato, il 6 Maggio c.a., la Risoluzione "Pari opportunità per alunni e studenti disabili nell'istruzione e nella formazione".

Tale Risoluzione intende incoraggiare e sostenere l'integrazione scolastica di bambini e giovani disabili, rendere accessibile l'apprendimento anche attraverso le nuove tecnologie e i servizi internet, incentivare la formazione iniziale e in servizio degli insegnanti con particolare attenzione all'offerta pedagogica e strumentale, promuovere la cooperazione Europea tra attori professionalmente rilevanti nel campo dell'istruzione e della formazione degli alunni disabili.

L'Unione Europea, inoltre, ha accolto, come specificato all'art. 8 del testo della Risoluzione, la rilevante esperienza nel campo della disabilità e sviluppo didattico e formativo della European Agency for Development in Special Needs Education (Agenzia Europea per lo Sviluppo dell'Istruzione delle Persone Disabili) di cui l'Italia è Paese Membro e con la quale collabora, nel rispetto della reciprocità degli scambi e della cooperazione culturale e scientifica, alla ricerca, alla diffusione e alla fruizione di notizie e informazioni utili all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap e all'aggiornamento e auto-apprendimento in servizio (e-learning) del personale docente con specifico riguardo alle metodologie didattiche e formative, alle ricerche e alle innovazioni del settore, anche attraverso l'azione congiunta dell'Osservatorio Permanente sull'Handicap e della Unità Nazionale dell'Agenzia.

Nell'ottica attuativa della Legge Delega 28.03.2003 n. 53 e in vista del Semestre Italiano di Presidenza dell'Unione Europea, si invitano le SS.LL. a comunicare agli enti interessati, alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, ai centri di ricerca e documentazione didattica delle rispettive realtà territoriali, l'indirizzo del sito internet dell'Agenzia Europea (www.european-agency.org) dove poter reperire documenti, pubblicazioni, guide didattiche e pedagogiche disponibili in italiano ed in altre 12 lingue europee liberamente scaricabili; dati nazionali ed europei sull'integrazione scolastica degli alunni disabili; notizie utili alla stesura, alla pianificazione e alla progettazione di programmi di scambio culturale e di sostegno agli studenti; informazioni e recapiti dei referenti nazionali e delle organizzazioni accreditate.

Al fine di offrire un ampia visuale delle iniziative promosse, si allega:

la Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea

IL CAPO DIPARTIMENTO

Pasquale Capo

 

PARI OPPORTUNITA’ PER ALUNNI E STUDENTI DISABILI NELL’ISTRUZIONE E NELLA FORMAZIONE

Risoluzione del Consiglio

"IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

1. NOTANDO che nell’Unione Europea un numero significativo di persone disabili affronta vari tipi di difficoltà nella vita quotidiana;

2. NOTANDO che il Trattato dà alla Comunità l’opportunità di adottare azioni appropriate per combattere la discriminazione di sesso, di razza o di origine etnica, di religione o credo, di disabilità, età o orientamento sessuale, nel pieno rispetto della sovranità degli Stati Membri per il contenuto delle materie di insegnamento e dell’organizzazione dei sistemi scolastici e della loro diversità culturale e linguistica;

3. RICORDANDO la Decisione del Consiglio del 3 dicembre 2001 di indire per il 2003 l’Anno Europeo delle persone disabili;

4. RICORDANDO anche la Risoluzione del Consiglio e dell’incontro con i Ministri dell’istruzione del 31 maggio 1990 riguardo l’integrazione dei bambini e dei giovani disabili nei sistemi scolastici nazionali ordinari;

la Risoluzione dell’incontro del Consiglio con i Rappresentanti dei Governi degli stati Membri del 20 dicembre 1996 sull’uguaglianza di opportunità per le persone disabili;

la Comunicazione della Commissione Europea del 2000 – ‘Verso un’Europa senza barriere per le persone disabili;

la Risoluzione del Parlamento Europeo del 4 aprile 2001 sulla Comunicazione della Commissione ‘Verso un’Europa senza barriere per le persone disabili;

il dettaglio del programma di lavoro per gli obiettivi dell’Istruzione e dei sistemi formativi in Europa e in particolare l’obiettivo 2.3 sul sostegno alla partecipazione civica attiva e alla coesione sociale;

la Risoluzione del Consiglio del 6 febbraio 2003 ‘L’accessibilità Internet – migliorare l’accesso delle persone disabili alla conoscenza sociale;

5. NOTANDO che il Regolamento Standard delle Nazioni Unite sull’Uguaglianza di Opportunità per le Persone disabili, adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993 fa specifico riferimento all’art. 6 affermando che ‘Gli Stati riconoscono il principio di uguaglianza di opportunità educativa ai bambini, giovani e adulti disabili, negli ambienti scolastici integrati dalla scuola dell’infanzia al termine della sessione formativa e che ‘dovrà essere posta speciale attenzione alle aree che riguardano i giovani e i bambini nel prescuola e agli adulti disabili, in particolare alle donne;

6. NOTANDO il crescente interesse dei Governi dei gruppi di sostegno, degli insegnanti e dei genitori e in particolare delle organizzazioni delle persone disabili e delle loro famiglie per migliorare l’accesso all’istruzione per i disabili;

7. CONSIDERANDO le iniziative degli Stati Membri e della Comunità per assicurare alle persone disabili un migliore accesso all’istruzione e alla formazione nella prospettiva di un apprendimento per tutto l’arco della vita;

8. NOTANDO, comunque, la necessità di ulteriori, appropriate e praticabili misure per migliorare l’accesso delle persone disabili all’istruzione e alla formazione;

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NEL RISPETTO DELLE LORO RISPETTIVE SFERE DI COMPETENZA, A:

incoraggiare e sostenere la piena integrazione dei bambini e dei giovani disabili nella società attraverso un’appropriata istruzione e formazione e a inserirli in sistemi scolastici idonei alle loro necessità;

perseguire l’obiettivo di rendere accessibile un apprendimento per tutto l’arco della vita, all’interno di questo contesto, dando particolare attenzione all’uso delle nuove tecnologie e di internet per migliorare la qualità dell’apprendimento facilitando l’accesso alle risorse e ai servizi e alle possibilità di scambio e collaborazione (e-learning);

rendere accessibili tutti i siti web pubblici che riguardano l’orientamento, l’istruzione e la formazione professionale alle persone disabili nel rispetto delle normative vigenti in materia di accesso ai siti web;

ampliare, dove necessario, i servizi di supporto e di assistenza tecnica per gli alunni e gli studenti con disabilità;

offrire ulteriori informazioni e guide per permettere alle persone disabili stesse o, se necessario, ai loro genitori o tutor, di scegliere l’istruzione più appropriata alle loro esigenze formative;

continuare e, se necessario, incentivare la formazione iniziale e in servizio degli insegnanti nell’area della disabilità, con particolare attenzione all’offerta di tecniche pedagogiche e materiali didattici;

promuovere la cooperazione Europea tra attori professionalmente rilevanti, coinvolti nel campo dell’istruzione e della formazione di alunni e giovani disabili, al fine di migliorare l’integrazione degli alunni e degli studenti negli ambienti formativi comuni o differenziati;

recepire e condividere le informazioni e le esperienze in materia di disabilità e istruzione, a livello Europeo, coinvolgendo, in modo appropriato, le organizzazioni e le reti di rilevante esperienza nel settore come la European Agency for Development in Special Needs Education;

fornire, dove necessario, facilitazioni, opportunità formative e risorse economiche per garantire una positiva transizione dalla scuola al mondo del lavoro."

 

Decreto Ministeriale 9 luglio 2003 - Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario. -Decreto concernente il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle attività didattiche aggiuntive (800 ore) - D.M. 20 febbraio 2002

 

Vista  la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l’art. 4, e successive modifiche;

Visto  il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista   la Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto  il D.M. 26 maggio 1998;

Vista  le Legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto  il D.I. 24 novembre 1998, n. 460, art. 6;

Vista  la Legge 2 agosto 1994, n. 264;

Visto  il D.M. 20 febbraio 2002;

 

DECRETA

 

Art. 1 - Limitatamente all'a.a. 2003/2004, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario ai fini delle attività didattiche aggiuntive di cui al D.M. 20 febbraio 2002 è determinato, sul contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 4126 ripartito fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

 

Art. 2 - Ciascuna Università dispone l'ammissione alle Scuole per le attività di cui all'art. 1 in base ad una graduatoria determinata secondo criteri indicati nel bando, nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto e nel rispetto della indicazione di priorità di cui all'art. 1 comma 2 del D.M. 20 febbraio 2002.

 

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

IL MINISTRO

f.to Letizia Moratti

 

ALLEGATO

Omesso

 

Circolare Ministeriale 9 luglio 2003, n. 58 - Prot. n. 1881/Dip/U02 - Anno scolastico 2003/2004 - adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto

 

Destinatari: Ai Direttori Generali Regionali - LORO SEDI 

 

In vista dell'attivazione delle operazioni di avvio del prossimo anno scolastico, si forniscono, con la presente, istruzioni e indicazioni su taluni significativi adempimenti finalizzati all'adeguamento degli organici alle situazioni di fatto.

Tali adempimenti, di cui si segnala la particolare urgenza, sono propedeutici alle operazioni disciplinate dal contratto collettivo nazionale decentrato, sottoscritto il 20 giugno 2003 (concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie) e alle assunzioni del personale docente, educativo ed ATA.

 

1. Formazione delle classi

Nell'ampio e articolato quadro di attività finalizzate all'avvio del nuovo anno scolastico, assume un rilievo fondamentale la puntuale e corretta formazione e determinazione delle classi e dei posti. Si tratta di una incombenza delicata e complessa che richiede apporti e collaborazioni coerenti e puntuali tra i diversi soggetti ed organismi a vario titolo competenti e coinvolti, dalla quale dipendono , non solo nell'immediato, ma anche in prospettiva, l'assetto ordinato e il buon funzionamento delle istituzioni scolastiche. Di qui l'esigenza di strutturare le classi stesse in maniera che rispondano a requisiti di stabilità e che diano affidamento di regolare tenuta per l'intero sviluppo dei relativi corsi.

Poiché la normativa vigente connette alla fase relativa alla predisposizione dell'organico di diritto la determinazione dell'esatto impianto delle classi, gli interventi di adeguamento alle situazioni di fatto devono intendersi come operazioni residuali e legate a fatti e circostanze di carattere eccezionale. Ciò premesso, nell'ipotesi in cui in sede di determinazione dell'organico siano state previste classi con un numero di alunni superiore a quello fissato dal D.M. n. 331/98 (come modificato dal D.I. n. 131 del 18 dicembre 2002 e dal D.I. che disciplina la formazione degli organici dei docenti per l'anno scolastico 2003/2004, nonché dal D.I. n. 141/99 concernente le classi che accolgono alunni portatori di handicap), le SS.LL., su segnalazione adeguatamente motivata dei dirigenti scolastici e sulla base di puntuali riscontri, potranno autorizzare i dirigenti stessi a dimensionare tali classi nei limiti previsti dalle citate disposizioni. Ovviamente dovrà essere preliminarmente verificato che le consistenze degli alunni segnalate dai Dirigenti Scolastici al fine della determinazione degli organici corrispondano a quelle effettive: tanto in considerazione delle variazioni in diminuzione che ogni anno si registrano, soprattutto nelle scuole secondarie superiori, tra la fase previsionale e il numero effettivo degli alunni.

Nella logica suddetta, anche la possibilità da parte dei dirigenti scolastici di attivare nuove classi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 333/2001, deve configurare un'operazione non ordinaria e comunque necessaria per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione dell'organico.

Si richiama la particolare, diretta attenzione sull'esigenza che tale adempimento sia formalizzato con provvedimento motivato da comunicare tempestivamente ai competenti CSA e alle SS.LL. per i seguiti di competenza. Resta inteso che l' autorizzazione al funzionamento di nuove classi da parte delle SS.LL., nel rispetto dei parametri di cui al DM 331/98, e l'attivazione di nuove classi ai sensi della legge 333/2001 da parte dei dirigenti scolastici, dovranno essere precedute da una attenta analisi, per ciascuna scuola, della serie storica degli scostamenti tra il numero degli alunni iscritti e quello degli alunni effettivamente frequentanti: ciò al fine di non incorrere in quantificazioni erronee e di evitare che, con l'inizio delle lezioni, la effettiva consistenza degli alunni risulti inferiore alla previsione, con conseguenti aggravi per l'erario dei quali questa Amministrazione e i soggetti a vario titolo competenti sono chiamati a rendere conto.

A tale ultimo riguardo, si fa rinvio alla disposizione dell'articolo 2 della legge 22 novembre 2002 n. 268, che configura l'obbligo, per i dirigenti scolastici e per gli Uffici, anche nella fase di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto, di disporre accorpamenti delle classi allorché il numero degli alunni accertato successivamente alla definizione dell'organico di diritto risulti inferiore alle previsioni e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate. Peraltro, con riferimento alle situazioni previste al comma 1 dell'art. 5 del decreto interministeriale che disciplina la materia degli organici per l'anno scolastico 2003/2004, le prime classi di sezioni staccate, sedi coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione, anche sperimentali, funzionanti con un solo corso, possono essere, in via eccezionale, mantenute anche se il numero accertato degli alunni risulti di qualche unità inferiore a 20.

Nell'ipotesi in cui, in applicazione dell'accordo quadro Stato-Regioni, si realizzino intese fra le istituzioni scolastiche e i centri di formazione professionali per la realizzazione di percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, dalle quali conseguano variazioni in diminuzione del numero degli alunni per classe, tali variazioni, opportunamente motivate, non comporteranno decrementi nell'organico.

Con l'occasione, si pregano le SS.LL. di voler rappresentare alle istituzioni scolastiche la necessità che la concessione di nulla osta al trasferimento di alunni nel sistema dell'istruzione si leghi a condizioni eccezionali e non vada ad incidere sulla costituzione delle classi già formate, sia in uscita che in entrata, che deve comunque rispondere ai parametri di cui alle disposizioni sopracitate. In relazione a quanto sopra, le SS.LL. disporranno l'attivazione di ogni utile iniziativa (puntuali e mirate verifiche, interlocuzioni con le istituzioni scolastiche interessate, ecc…) finalizzata ad un accurato esame delle situazioni e ad un rigoroso aggiornamento dei dati in possesso del Sistema Informativo. I dirigenti scolastici dovranno comunicare entro il 10 luglio p.v. ai competenti CSA, come previsto dall'art. 3 - comma 3 - della legge n. 333/2001, sia le variazioni del numero delle classi, sia il numero dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione all'interno della stessa istituzione scolastica. Si rammenta che, sempre per effetto del citato articolo 2 della legge n. 268/2002, non sono consentiti sdoppiamenti e istituzioni di nuove classi dopo il 31 agosto; peraltro, deve ritenersi comunque eccezionale l'istituzione di nuove classi nel periodo successivo alla predetta data del 10 luglio.

Tutte le variazioni del numero degli alunni, delle classi e dei posti dovranno essere comunicate a questo Ministero - Direzione Generale del Personale - Uff. IX. Per quanto riguarda, in particolare, gli alunni, le SS.LL. non mancheranno di sensibilizzare le istituzioni scolastiche affinché, con l'inizio delle lezioni, procedano ad una ulteriore verifica degli scostamenti in aumento o in diminuzione rispetto alle previsioni dell'organico di diritto, comunicando i relativi esiti al Sistema Informativo.

Si ritiene di dover richiamare ancora una volta l'attenzione sull'importanza di tale adempimento, richiesto, tra l'altro, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e indispensabile per poter disporre di elementi e di dati attendibili in sede di riscontro.

Si fa presente al riguardo che, a conclusione delle operazioni di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto relative all'anno scolastico 2002/2003, si è avuto modo di accertare che un rilevante numero di scuole non aveva apportato alcuna modifica ai dati trasmessi al Sistema Informativo in sede di elaborazione dell'organico di diritto, circostanza questa che ha indotto a ritenere che non era stata effettuata la richiesta revisione e verifica delle consistenze effettive degli alunni.

Le variazioni in aumento del numero delle classi non comportano, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 333/2001, modifiche alla composizione delle cattedre. Tuttavia il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare l'orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore o comunque una disponibilità che consenta di ridurre il numero delle scuole in cui presta servizio. La modifica della composizione della cattedra non comporterà riaggregazione dello spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente.

Le ore di insegnamento che conseguono ad eventuali autorizzazioni di ulteriori classi concorrono, unitamente agli spezzoni residuati dalla determinazione dell'organico di diritto, alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del quadro delle disponibilità, così come previsto dall'art. 4 del citato contratto collettivo decentrato nazionale.

Nei casi di variazioni in diminuzione del numero delle classi, il personale docente ed ATA eventualmente soprannumerario, a norma del comma 8 dell'art. 6 del contratto sulle utilizzazioni stipulato per l'anno scolastico 2003/2004, viene impiegato all'interno della scuola e, solo a domanda, in altra sede. La ratio della norma si lega, tra l'altro, ad una esigenza di semplificazione e accelerazione delle operazioni di inizio dell'anno scolastico.

 

2. Insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria

In attesa della definizione delle procedure previste dalle vigenti disposizioni e che il CNPI si pronunci in merito agli spetti contenutistici dei piani di studio, le SS.LL., considerati i tempi ristretti a disposizione, con riferimento a ciascuna realtà provinciale, vorranno procedere alla determinazione dell'ulteriore fabbisogno di ore e di posti di insegnamento di lingua inglese occorrenti per una estensione generalizzata dell'insegnamento stesso in tutte le prime e le seconde classi della scuola primaria.

Tenuto conto di quanto previsto nelle Indicazioni Nazionali, le consistenze orarie dovranno essere determinate in ragione di un'ora nella prima classe e di due ore nella seconda classe. Invece, per le classi che già seguono l'insegnamento della lingua straniera, viene tenuto fermo il quadro orario definito in organico di diritto.

Le prime classi che nell'anno scolastico 2002/2003 hanno studiato una lingua straniera diversa dall'inglese, proseguiranno, nel prossimo anno, nello studio della stessa lingua. Del pari sarà praticato l'insegnamento di una lingua straniera diversa dall'inglese nelle prime classi nelle quali tale insegnamento sia stato previsto nell'organico di diritto. Soluzioni diverse possono essere adottate con le risorse interne alla scuola, nel rispetto delle scelte delle famiglie e purché non si determinino situazioni di soprannumerarietà.

Al fine delle acquisizioni delle maggiori risorse professionali occorrenti per far fronte alle esigenze su indicate, saranno impiegati prioritariamente gli insegnanti di classe in possesso dei requisiti richiesti (insegnanti specializzati), anche in relazione a quanto disposto dall'art. 22, comma 5, della legge n. 448/2001. In ciascun circolo didattico, poi, sarà attivata ogni utile soluzione organizzativa per ottimizzare l'impiego delle risorse; peraltro, nella formazione dei posti si avrà cura di evitare che alcuni docenti vengano impegnati su un numero eccessivo di classi. Solo dopo aver adottato dette soluzioni, le SS.LL. assegneranno alle scuole le ulteriori ore e posti di specialista necessari. Ore e posti che concorreranno a formare l'insieme delle disponibilità per le utilizzazioni e le altre operazioni di avvio dell'anno scolastico.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le ore e i posti di insegnamento di cui trattasi costituiscono un contingente aggiuntivo, da tenere distinto da quello definito con il decreto interministeriale sugli organici per l'anno scolastico 2003/2004. Le SS.LL. faranno conoscere a questo Ufficio entro il 18 luglio p.v. il numero e le ore dei posti effettivamente istituiti utilizzando i modelli 1 e 2 allegati alla presente.

Con comunicazione a parte, si provvederà per quel che concerne gli aspetti di carattere pedagogico e didattico non appena in possesso degli elementi necessari.

 

3. Tempo pieno e tempo prolungato

Le SS.LL. vorranno assicurare la prosecuzione del tempo pieno nella scuola elementare e del tempo prolungato nella scuola media nei confronti degli alunni che ne hanno fruito nell'anno scolastico 2002/2003, semprechè ne ricorrano tutte le condizioni previste dall'ordinamento.

 

4. Costituzione delle cattedre

Come è noto, in applicazione dell'art. 35 comma 1 della legge 289/2002, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono state ricondotte a 18 ore settimanali, "anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando, però, l'unitarietà dell'insegnamento di ciascuna disciplina". Tale operazione è stata effettuata solo nel caso in cui non ha comportato situazioni di soprannumerarietà dei docenti titolari delle cattedre interne. In relazione a quanto sopra, si precisa che i posti costituiti ai soli fini della salvaguardia della titolarità, ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale sugli organici per l'anno 2003/2004, qualora si siano resi vacanti nel corso dei movimenti, sono da considerare indisponibili per qualsiasi altra operazione. Tali cattedre costituiscono una dotazione che può essere utilizzata per le esigenze di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto.

Il numero di tali posti (rilevato attraverso il Sistema Informativo) è indicato nella allegata tabella A.

Qualora, invece, detti posti, al termine dei movimenti, siano rimasti occupati dai titolari, le istituzioni scolastiche procederanno alla ricomposizione delle cattedre in numero corrispondente a quello dei titolari fermo restando il limite delle 18 ore settimanali.

Ciò posto, e ferme restando le rispettive consistenze di organico, le istituzioni scolastiche, per garantire la qualità dell'offerta formativa, potranno utilizzare tutti gli strumenti di flessibilità messi a disposizione dal D.P.R. 275/99. Qualora si riveli indispensabile per il miglior funzionamento delle istituzioni scolastiche, anche sotto il profilo della continuità didattica, le SS.LL valuteranno l'opportunità di intervenire sugli assetti orari costituiti, riarticolandone la composizione.

 

4. Posti di sostegno

Nelle more dell'emanazione del DPCM di cui al comma 7 dell'art. 35 della legge 27/12/2002 n. 289, si intendono ancora vigenti le disposizioni applicate nel corrente anno scolastico 2002/2003 per quanto concerne le modalità di individuazione dei soggetti portatori di handicap e i criteri per la costituzione dei posti in deroga, ad integrazione di quelli di cui alla tabella E allegata al decreto interministeriale in corso di perfezionamento. Per quanto riguarda il numero delle ore di sostegno da assegnare per ciascun alunno disabile, si rammenta che la relativa proposta è affidata al gruppo di lavoro di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994.

Così come disposto dall'art. 35, comma 7, della citata legge n. 289/2002 compete poi alle SS.LL. l'emissione dei relativi provvedimenti autorizzativi. Si richiama, in particolare, l'attenzione sulla necessità che tali posti siano autorizzati in tempo utile per la predisposizione del quadro delle disponibilità destinate alle utilizzazioni e, comunque, per poter garantire la chiusura delle operazioni entro il 31 luglio. A tal fine le SS.LL. medesime solleciteranno i dirigenti scolastici affinché le eventuali esigenze dei posti in deroga siano rappresentate a codesti Uffici tempestivamente. Considerato che negli ultimi anni si è determinato un costante, consistente aumento dei posti di sostegno, le SS.LL. vorranno gestire la delicata operazione di cui al comma 7 del citato articolo 35, con la massima cautela e attenzione verificando che siano state attentamente valutate, oltre al numero degli alunni e alla gravità dell'handicap, anche le situazioni organizzative e l'entità delle risorse professionali disponibili nella scuola.

Anche con riguardo al sostegno, ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni portatori di handicap e dei relativi posti dovrà essere puntualmente comunicata sia a questo Ministero che al Sistema Informativo. Tanto al fine di renderne edotto il Ministero dell'Economia e di motivare nei confronti dello stesso eventuali scostamenti che si rendessero necessari.

 

5. Esoneri e semiesoneri dall'insegnamento

Ai fini della concessione di esoneri e semiesoneri dall'insegnamento si intendono tuttora vigenti i parametri di cui all'art. 459 del decreto legislativo n. 297/94. Limitatamente all'anno scolastico 2003/2004 sono confermate le procedure di individuazione utilizzate per il corrente anno scolastico 2002/2003. Ciò in quanto si è in fase di registrazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e di attuazione delle riforme.

Considerato che i posti e le ore derivanti dalla concessione di esoneri e semi esoneri concorrono alla formazione del quadro delle disponibilità per le operazioni di inizio dell'anno scolastico, i relativi provvedimenti dovranno essere adottati dai Dirigenti scolastici in tempo utile e comunicati contestualmente ai competenti CSA.

 

6. Centri Territoriali Permanenti

In relazione alla limitata disponibilità delle risorse, la dotazione di personale dei Centri Territoriali Permanenti definita nell'organico non potrà subire incrementi se non nel caso di esubero di docenti non diversamente utilizzabili.

 

7. Progetti

Nel quadro dei rapporti sindacali a livello decentrato, le SS.LL. potranno assegnare, nei limiti delle compatibilità, le risorse orarie indispensabili per la prosecuzione di progetti educativi di riconosciuta rilevanza educativa e sociale e di accertata validità anche sotto il profilo degli esiti che devono essere stati monitorati e verificati. Tali risorse non potranno, comunque, in ciascuna realtà regionale, eccedere il numero di posti autorizzati da questo Ministero per la realizzazione di progetti nell'anno scolastico 2002/2003.

 

8. Conferimento delle supplenze

Per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, annuali e fino al termine delle attività didattiche, si fa riserva di impartire specifiche disposizioni. Ad ogni buon fine si raccomanda a codesti Uffici di adoperarsi per la conclusione delle operazioni entro il 31 luglio p.v..

Nell'ipotesi in taluni Uffici non riescano a concludere dette operazioni entro la data del 31 luglio, dovranno comunque assicurare il completamento delle operazioni di conferimento delle supplenze sui posti di sostegno (supplenze che, com'è noto, vanno conferite con priorità rispetto a quelle relative agli altri insegnamenti) agli aspiranti forniti del titolo di specializzazione: tanto in relazione alla complessità e delicatezza della materia e alla necessità di assicurare tempestivamente l'insegnamento agli allievi portatori di handicap

 

9. Personale ATA

Per il personale ATA, si rammenta che il decreto interministeriale relativo all'anno scolastico 2003/2004, in corso di perfezionamento, prevede che eventuali incrementi di posti nella situazione di fatto possono essere disposti solo per esigenze sopravvenute, sulla base di un accertato incremento del numero degli alunni rispetto alla previsione.

Si rammenta, altresì, che l'art. 35 della citata legge n. 289/2002 ha disposto la cessazione dal collocamento fuori ruolo del personale ATA dichiarato inidoneo ai compiti del profilo di appartenenza. L'assegnazione della titolarità al predetto personale e le operazioni di trasferimento disposte a domanda degli interessati possono aver comportato la concentrazione, nella stessa scuola, di più unità di personale inidoneo. Tale fenomeno, che dai dati in possesso risulta riferito solo ai collaboratori scolastici, potrebbe determinare difficoltà nell'erogazione del servizio.

Ciò premesso, e ferma restando la possibilità per detto personale di chiedere l'utilizzazione in altra istituzione scolastica, le SS.LL. potranno valutare se ricorrono le condizioni che giustifichino, in via del tutto eccezionale, eventuali, contenuti incrementi di posti, tenendo conto della presenza di contratti di appalto per i lavori di pulizia. Detti incrementi dovranno essere comunque contenuti nei limiti di cui all'allegata tabella B.

Qualora lo stato di inidoneità riguardi il personale appartenente al profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi o comunque "figure uniche" e, per qualsiasi motivo, non si possa procedere all'utilizzazione degli interessati in altro profilo, eventuali difficoltà nell'erogazione del servizio dovranno essere rappresentate allo scrivente per le valutazioni di consequenziali.

Al fine di consentire il monitoraggio, per l'intero arco dell'anno scolastico, delle consistenze degli alunni e dei relativi riflessi sugli organici, è indispensabile non solo che le SS.LL. e i dirigenti scolastici, per la parte di rispettiva competenza, pongano in essere tutti gli interventi atti a definire in termini oggettivi e puntuali l'esatta consistenza delle platee scolastiche e la quantificazione rigorosa delle risorse occorrenti, ma che questo Ministero e il Sistema informativo conoscano tutte le variazioni di organico riguardanti sia il numero degli alunni, che quello delle classi e dei posti eventualmente attivati: ciò al fine di disporre del quadro preciso delle situazioni e delle dinamiche che caratterizzano le iscrizioni e le frequenze degli alunni nonché degli effetti che ne derivano sulla consistenza e sulle tipologie dei posti.

Al riguardo l'EDS, con propria nota tecnica, farà conoscere le modalità di interlocuzione e di intervento, sia da parte degli uffici amministrativi che delle singole istituzioni scolastiche.

Con successive comunicazioni saranno impartite indicazioni e istruzioni per il conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

 

IL CAPO DIPARTIMENTO

- Pasquale Capo -

 

ALLEGATI

Omessi

 

Circolare Ministeriale 2 ottobre 2003, n. 78 - Alunni in situazione di handicap. Iniziative di formazione del personale docente.

 

Com'è noto alle SS.LL., la progettazione educativa che le istituzioni scolastiche elaborano e definiscono attraverso il piano dell'offerta formativa, assegna valore prioritario agli obiettivi finalizzati al riconoscimento ed al sostegno delle diversità, nonché all'integrazione ed al successo formativo degli alunni in situazione di handicap.

In tale ottica è previsto che il sostegno agli alunni in situazione di handicap, attraverso percorsi didattici individualizzati, facciano capo, oltre che all'insegnante specializzato, all'intero corpo docente dell'istituzione scolastica (legge 8 marzo 2000, n. 53 e decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151). Tale principio trova, peraltro, conferma nella circostanza che il docente di sostegno viene assegnato all'istituzione scolastica e non al singolo alunno.

Da quanto sopra discende che tutti i docenti (e non solo quelli specializzati) debbono possedere le competenze necessarie per poter realizzare una efficace integrazione scolastica degli alunni in condizione di disabilità.

A tal fine, nel richiamare integralmente le istruzioni da ultimo impartite con circolare n. 4088 del 2 ottobre 2002, si ritiene opportuno che le istituzioni scolastiche, anche organizzate in rete, provvedano, nel rispetto dei principi dell'autonomia e delle relazioni sindacali, all'avvio di corsi di informazione, formazione e aggiornamento, indirizzati a tutti i docenti non specializzati per l'insegnamento ad alunni in situazione di handicap.

Nelle realtà territoriali in cui risultino operanti accordi di programma appare particolarmente utile ed opportuno, in relazione alle specifiche attribuzioni in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati, il contributo degli Enti Locali e delle ASL, nonché il coinvolgimento di organizzazioni operanti nei servizi per l’integrazione scolastica.

Attraverso gli accordi di programma, previsti dall’art. 14 della legge n. 104/1992, possono essere anche attivati corsi di aggiornamento unitari, sia per il personale scolastico, sia per i dipendenti delle ASL e degli Enti Locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.

Gli Uffici Scolastici Regionali possono, pertanto, programmare le attività di cui trattasi, utilizzando gli specifici finanziamenti a disposizione, avendo cura di realizzare il monitoraggio delle iniziative messe in atto, anche al fine di consentire a questo Ministero una puntale informazione al riguardo.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

 

Il Capo Dipartimento

Pasquale Capo

 

Legge 24 dicembre 2003, n. 350 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (Gazzetta Ufficiale del 27/12/2003)

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

 

ESTRATTO

 

Art. 3. - (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)

(...)

88. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

"Art. 459. - (Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie) -

1. Nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a norma dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola, di cui all'accordo del 24 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003, può essere disposto l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi da 2 a.

2. I docenti di scuola dell'infanzia ed elementare possono ottenere l'esonero quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi.

3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono ottenere l'esonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno quaranta classi.

4. L'esonero o il semiesonero dall'insegnamento può essere anche disposto sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei precedenti commi, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi di qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate.

5. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi coordinate, fermi restando i criteri sopra indicati, l'esonero o il semiesonero può essere disposto nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle predette sezioni staccate o sedi coordinate, anche se essi non siano tra i docenti individuati ai sensi del comma 1".

 

89. Nell'ambito delle attività di riconversione previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, gli uffici scolastici regionali istituiscono corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai docenti in situazione di soprannumerarietà appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 ottobre 2002, prot. n. 2845. I corsi di specializzazione di cui al presente comma sono realizzati entro i limiti di una quota di risorse finanziarie da individuare annualmente nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alla formazione del personale del comparto scuola.

 

90. I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso in esubero a livello provinciale e che siano in possesso del prescritto titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili sono trasferiti su posti di sostegno; il trasferimento viene disposto a domanda e, nel caso in cui gli interessati non producano domanda o non ottengano una delle sedi richieste, d'ufficio.

 

91. Al comma 21 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al predetto piano straordinario è destinato un importo non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, che risultano disponibili al 1° gennaio 2004".

 

92. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la spesa complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti interventi:

a) sviluppo delle tecnologie multimediali;

b) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione;

c) interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;

d) istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione.

 

93. Per consentire alle istituzioni scolastiche l'affidamento, nell'anno 2004, delle attività in base ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 375 milioni di euro.

 

94. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Con il decreto di cui al comma 7 sono individuati, altresì, i limiti di reddito per l'attribuzione del contributo medesimo.

7-ter. In attesa della regolamentazione del diritto-dovere di istruzione e formazione, da attuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche".

 

(...)

 

106. All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: "da almeno cinque anni" sono soppresse.

 

(...)

 

116. L'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disposta per l'anno 2004 dall'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla presente legge, deve essere utilizzato nel medesimo anno 2004 per le seguenti finalità:

a) politiche per la famiglia e in particolare per anziani e disabili, per un importo pari a 70 milioni di euro;

b) abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per un importo pari a 20 milioni di euro;

c) servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, per un importo pari a 40 milioni di euro;

d) servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia, per un importo pari a 67 milioni di euro.

 

117. Gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 116, limitatamente alle scuole dell'infanzia, devono essere adottati previo accordo tra i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali e le regioni.

(...)

 

Art. 4. - (Finanziamento agli investimenti)

 

(...)

 

11. Nel corso dell'anno 2004 i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonchè il personale docente presso le università statali, possono acquistare un personal computer portatile da utilizzare nella didattica, anche attraverso appositi programmi software messi a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, usufruendo di riduzione di costo e di rateizzazione. I benefici per l'acquisto sono ottenuti, rispettivamente, previa apposita indagine di mercato esperita dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa. Con apposito decreto di natura non regolamentare il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fissa le modalità attuative per poter accedere ai benefici previsti dal presente comma.

(...)