INSEGNANTE DI SOSTEGNO

COMPENDIO NORMATIVO

di Sergio Addolorata (http://blog.libero.it/disabili/ - http://digilander.libero.it/ase.inso)

 

INDICE DEI PROVVEDIMENTI DAL 1981 AL 1990 

 

Legge 20 maggio 1982, n. 270 - Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente

Legge 14 Agosto 1982, n. 582 (G.U. n. 230 del 21 agosto 1982)

Circolare Ministeriale 22 settembre 1983, n. 258 - Prot. n. 8692 - Indicazioni di linee di intesa tra scuola, Enti locali e UU.SS.LL. in materia di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap

Decreto Ministeriale 4 aprile 1984 (Commissione di Studio per il riordinamento dei corsi di specializzazione.

Circolare Ministeriale 3 settembre 1985, n. 250 - Prot. n. 2402 -  Azione di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap

Circolare Ministeriale 18 dicembre 1985, n. 364 - Prot. n. 7618 - Esonero dall'insegnamento del collaboratore vicario del direttore didattico.

Decreto Ministeriale 26 aprile 1986 (Nuova struttura dei corsi biennali di specializzazione)

Ordinanza Ministeriale 24 giugno 1986, n. 194 (Corsi biennali di specializzazione)

Sentenza della Corte Costituzionale - 3 giugno 1987, n. 215  - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale art. 28, terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118: Scuola - mutilati ed invalidi civili - soggetti portatori di handicap - diritto alla frequenza delle scuole secondarie superiori - effettiva e concreta realizzazione del diritto - mancata assicurazione - violazione degli artt. 3.30.31 e 34 della Costituzione - Illegittimità costituzionale parziale.

Circolare Ministeriale 4 gennaio 1988, n. 1 - Continuità educativa nel processo di integrazione degli alunni portatori di handicap

Decreto Ministeriale 14 giugno 1988 (Integrazioni e modifiche al D.M. 26 aprile 1986)

Circolare Ministeriale 15 giugno 1988, n. 153 (Illegittimità dell'uscita di classe degli alunni con handicap)

Legge 26 luglio 1988, n. 291 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988. Delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici. Pubblicata nella G.U. 27 luglio 1988, n. 175)

Circolare Ministeriale 22 settembre 1988, n. 262 (prot. n. 16676/693/GL) - Attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987. Iscrizione e frequenza nella scuola secondaria di II grado degli alunni portatori di handicap.

Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509 - Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291 (Pubblicato nella G.U. 26 novembre 1988, n. 278)

Sentenza della Corte Costituzione 26 maggio 1989,n. 308 - legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente)

Ordinanza Ministeriale 2 giugno 1989, n. 193 - Prot. 28501/2211/GL - Ammissione alla classe successiva per alunni con handicap psichico.

Legge 5 giugno 1990, n. 148 - Riforma dell'ordinamento della scuola elementare

Legge 15 ottobre 1990, n. 295 - Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti" (Pubblicata nella G.U. 20 ottobre 1990, n. 246)

Legge 19 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti didattici universitari  (Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 1990)

 

 Legge 20 maggio 1982, n. 270 - Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge

 

TITOLO I  - ESAMI DI ABILITAZIONE E CONCORSI

 

Art. 1 - Abilitazione all'insegnamento ed accesso i ruoli del personale docente ed educativo - L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, del personale educativo delle istituzioni educative statali, avviene mediante concorsi per esami, integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali nonché, per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto.

Qualora sia richiesto tale titolo, le prove scritte e orali dei concorsi hanno anche funzione di esame di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti. Tale funzione è mantenuta sino al secondo anno successivo alla scadenza del quadriennio previsto dall'art. 10, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ai fini della valutazione dei risultati della sperimentazione organizzativa e didattica nelle università, termine entro il quale saranno definite, con apposito provvedimento legislativo, nuove procedure per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento presso le predette università.

Coloro i quali superano il concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione. I concorsi sono indetti con frequenza biennale. Ai soli fini dell'abilitazione all'insegnamento, i concorsi sono indetti anche quando non vi sia disponibilità di cattedre o posti. Ai medesimi fini l'ammissione ai concorsi è disposta a prescindere dal limite di età.

Sino al termine di cui al precedente primo comma, ove sia prescritto il titolo di abilitazione, sono ammessi ai concorsi, oltre ai candidati già forniti del predetto titolo, anche quelli forniti soltanto del titolo di studio valido per l'ammissione agli esami di abilitazione. Ove non sia prescritto il titolo di abilitazione, sono ammessi ai concorsi i candidati forniti del titolo di studio valido per l'accesso diretto all'insegnamento cui si riferisce il concorso.

Per le classi di concorso per le quali è prevista l'ammissione sulla base dei titoli artistico-professionali e artistici, si tiene conto, per gli effetti di cui ai precedenti primo e quarto comma, dei titoli professionali medesimi in luogo del titolo di studio.

L'accertamento dei titoli di cui al comma precedente, qualora non sia già avvenuto, è operato dalla medesima commissione giudicatrice del concorso, prima dell'inizio delle prove di esame.

Le cattedre o posti da mettere a concorso sono determinati, sentita la commissione sindacale costituita rispettivamente presso il Provveditorato agli studi o presso l'ufficio scolastico regionale o interregionale, in relazione al 50% delle cattedre o posti che si preveda siano vacanti e disponibili all'inizio dell'anno scolastico a decorrere dal quale sono da effettuare le nomine.

I concorsi sono indetti dagli organi competenti ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e si svolgono in sede regionale o provinciale a seconda che trattisi di classi di concorso riguardanti, rispettivamente, gli istituti e le scuole di istruzione secondaria superiore e le scuole medie. Nel caso in cui, per le classi di concorso relative a discipline di particolare specializzazione, si abbia un numero limitato di candidati, il concorso può essere svolto a livello interregionale affidandone l'organizzazione ad un sovrintendente. I concorsi per il reclutamento del personale docente della scuola materna e della scuola elementare, nonché del personale educativo delle istituzioni educative statali, sono svolti sempre in sede provinciale.

I sovrintendenti scolastici regionali od interregionali si avvalgono della collaborazione dei provveditori agli studi. Resta ferma comunque la competenza di questi ultimi per i concorsi relativi alla scuola materna e alla scuola elementare, nonché per quelli relativi al reclutamento del personale educativo.

I concorsi sono indetti almeno 18 mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico, da cui decorreranno le nomine dei vincitori, sia per le cattedre o posti disponibili negli istituti e scuole sia per i posti disponibili nelle dotazioni organiche aggiuntive di cui al successivo art. 13.

In relazione al numero delle cattedre e dei posti previsti dai bandi di concorso non sono assegnabili ai trasferimenti da altra regione o provincia altrettante cattedre o posti disponibili nell'ambito regionale o provinciale.

Con propria ordinanza, il Ministro della pubblica istruzione impartisce le disposizioni generali per l'organizzazione dei concorsi. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti provvedimenti di nomina sono comunque adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ad eventuali modifiche, integrazioni ed accorpamenti delle classi di abilitazione all'insegnamento secondario ed artistico e delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata, anche allo scopo di prevedere titoli di studio od insegnamenti precedentemente non esistenti.

Tra i titoli di studio riconosciuti validi ai fini dell'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione musicale saranno previsti anche gli attestati finali di corsi musicali straordinari di durata complessiva di studi non inferiore a sette anni svolti presso i Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i programmi di detti corsi straordinari debbono essere approvati dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

 

Art. 2 - Prove e modalità di svolgimento dei concorsi  - I concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale. Sarà stabilita più di una prova scritta grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di concorso comprenda più insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.

Ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numeri 416, 417 e 419.

Per il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti di istituto.

Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonché i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti con proprio decreto dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti di cui 40 per le prove scritte, grafiche o pratiche, 40 per la prova orale e 20 per i titoli.

Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.

Sino al termine di cui al primo comma del precedente art. 1, i candidati che abbiano superato la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.

Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.

La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Conseguono la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti messi a concorso nonché delle cattedre o posti che risultino eventualmente disponibili dopo i trasferimenti nell'anno scolastico cui si riferiscono le nomine.

L'assegnazione della sede è disposta, con riferimento sia alle cattedre o posti disponibili negli istituti o scuole sia ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive, secondo l'ordine della graduatoria, tenuto conto delle aspirazioni dei candidati.

La graduatoria conserva validità per due anni, ai fini della copertura dei posti che, entro tale termine, si rendano disponibili.

L'anno di formazione è svolto, anche per i docenti nominati in relazione a disponibilità risultanti dalle dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso tipo di quelle cui si riferiscono i posti messi a concorso. I docenti sono addetti all'espletamento delle attività istituzionali, ivi comprese quelle previste dal successivo art. 14.

Durante tale anno, per i docenti di nuova nomina, il Ministro della pubblica istruzione assicura, promuovendo opportune intese a carattere nazionale con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e le università e tramite i provveditorati agli studi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione.

L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni.

In relazione al periodo di validità della graduatoria di merito, di cui al precedente tredicesimo comma, ed alle nomine da disporre successivamente, l'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine medesime.

L'anno di formazione è valido come periodo di prova.

Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere ai fini di cui all'art. 58, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Restano ferme le restanti disposizioni di cui all'art. 58 e quelle dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Il disposto di cui al precedente comma non si applica al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e dell'Accademia nazionale di danza.

 

Art. 3 - Composizione delle commissioni giudicatrici - Le commissioni giudicatrici, nominate rispettivamente, a seconda delle competenze stabilite dal precedente art. 1, dal Ministro della pubblica istruzione, dal sovrintendente scolastico regionale od interregionale e dal provveditore agli studi, sono presiedute da un professore universitario o da un preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si inserisce il concorso ed in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

I docenti componenti le commissioni giudicatrici sono scelti per sorteggio tra i docenti in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, i quali ne abbiano fatta domanda e si trovino in servizio in una sede compresa in un ambito territoriale, diverso da quello cui si riferisce il concorso, da determinarsi mediante sorteggio dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. La nomina a componente le predette commissioni giudicatrici non può essere conferita al medesimo docente per più di due volte immediatamente successive.

I presidenti sono scelti per sorteggio dal Ministro della pubblica istruzione, dai sovrintendenti scolastici regionali od interregionali o dai provveditori agli studi fra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale, e, per il personale direttivo e ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Modalità analoghe sono seguite per la scelta dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale educativo delle istituzioni educative statali. Esse sono presiedute preferibilmente da un rettore dei convitti nazionali, da una direttrice degli educandati femminili dello Stato, da un direttore delle scuole speciali statali, ovvero dal preside di un istituto tecnico o professionale con annesso convitto, e sono composte da due istitutori o istitutrici o assistenti educatori con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo.

Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni, di cui ai precedenti primo e quarto comma, sono integrate, seguendo le medesime modalità di scelta, con altri tre componenti, di cui uno può essere scelto tra i presidi e i direttori didattici, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.

In tal caso esse si costituiscono in sottocommissioni, alle quali è preposto il presidente della commissione originaria che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

 

Art. 4 - Norme ulteriori per la nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi - Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, emana le disposizioni necessarie per la presentazione delle domande da parte dei docenti che aspirano ad essere nominati componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi e l'organizzazione delle operazioni relative alla scelta dei componenti le commissioni stesse.

In caso di impossibilità di procedere ai sensi del precedente articolo si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

 

Art. 5 - Esoneri e compensi -I presidenti ed i componenti le commissioni giudicatrici, di cui al precedente art. 3, sono esonerati dagli obblighi di servizio per il periodo di svolgimento del concorso.

In sede di prima applicazione della presente legge e comunque sino a quando non saranno modificate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai membri delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione e dei concorsi di cui al presente titolo nonché dei concorsi di reclutamento del personale ispettivo e direttivo di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, vengono corrisposti i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, in misura triplicata. Il compenso al presidente è determinato con riferimento ad una sola sottocommissione con il maggior numero di candidati.

 

Art. 6 - Commissione sindacale presso gli uffici scolastici regionali ed interregionali. - Presso ciascun ufficio scolastico regionale ed interregionale si costituisce una commissione sindacale con i criteri di composizione e di funzionamento previsti dall'art. 24 della legge 9 agosto 1978, n. 463, in relazione alle attribuzioni conferite ai sovrintendenti scolastici dalla presente legge.

 

Art. 7 - Accesso ai ruoli del personale docente, assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle Accademie di belle arti, di arte drammatica e di danza e dei Conservatori di musica - L'accesso ai ruoli del personale docente, assistente, delle assistenti educatrici di cui all'art. 56 della presente legge, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle Accademie di belle arti, di arte drammatica e di danza e dei Conservatori di musica avviene mediante concorsi per esami, integrati dalla valutazione del titolo di studio, ove richiesto, e dei titoli artistico-professionali.

Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione didattico-musicale o didattico-artistica, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

L'anno di formazione è valido come periodo di prova.

L'accesso ai ruoli del personale direttivo dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, avviene mediante concorsi per titoli ed esami.

Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di prova.

I concorsi sono indetti con frequenza biennale.

Le cattedre o posti da mettere a concorso ai sensi dei precedenti primo e quarto comma sono determinati in relazione al numero delle cattedre o posti che si prevede siano vacanti o disponibili all'inizio dell'anno scolastico a decorrere dal quale sono da effettuarsi le nomine.

I concorsi sono indetti a livello nazionale dal Ministero della pubblica istruzione e possono essere svolti in forma decentrata, di norma a livello interregionale, a seconda del numero dei posti da mettere a concorso.

Agli adempimenti relativi ai concorsi decentrati il Ministero della pubblica istruzione provvede valendosi della collaborazione di un sovrintendente scolastico delle regioni interessate, estratto a sorte.

I concorsi sono indetti almeno 12 mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico da cui decorreranno le nomine dei vincitori.

Con propria ordinanza il Ministro della pubblica istruzione impartisce le disposizioni generali per l'organizzazione dei concorsi.

Espletate le operazioni di assegnazione definitiva di sede al personale immesso in ruolo agli effetti della presente legge, entro i 90 giorni successivi è indetto il primo concorso secondo le modalità di cui ai precedenti commi. Per i posti del personale direttivo e per le cattedre e i posti relativi ad insegnamenti dei ruoli di cui al presente articolo, per i quali non si debba provvedere all'immissione in ruolo o all'assegnazione definitiva di sede, il concorso viene indetto entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Le norme in vigore relative all'accesso ai ruoli del personale contemplato dal presente articolo sono abrogate.

 

Art. 8 - Prove e modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, docente, assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle Accademie di belle arti, di arte drammatica e di danza e dei Conservatori di musica - I concorsi per l'accesso ai ruoli del personale di cui al primo comma del precedente articolo constano di una o più prove scritte, scritto-grafiche o pratiche, in relazione agli specifici insegnamenti e di una prova orale.

Ciascuna prova scritta, scritto-grafica o pratica è finalizzata all'accertamento della preparazione culturale e delle capacità professionali.

La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche e sulle metodologie didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento nonché sull'ordinamento generale e sullo stato giuridico del personale cui si riferiscono i posti e le cattedre oggetto del concorso e sull'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e successive disposizioni applicative.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi dal quinto al ventesimo dell'art. 2 della presente legge. I concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo dei Conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza constano di una prova scritta e di una prova orale dirette ad accertare la preparazione culturale e l'attitudine del candidato all'esercizio della funzione direttiva nei Conservatori di musica e nelle predette accademie.

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dei concorsi, gli orientamenti programmatici per le prove di esame e i titoli valutabili si applicano le disposizioni contenute nel titolo II, capo III, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

 

Art. 9 - Composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, docente, assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle Accademie di belle arti, di arte drammatica, di danza e dei Conservatori di musica - Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale di cui al primo comma dell'art. 7, nominate dal Ministro della pubblica istruzione, sono presiedute da un direttore di ruolo o, in mancanza, da un docente di ruolo del medesimo istituto, incaricato della direzione da almeno tre anni, e composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso.

I presidenti delle commissioni giudicatrici di cui al comma precedente sono scelti per sorteggio dal Ministro della pubblica istruzione fra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

I docenti componenti sono sorteggiati tra i docenti, in possesso dei requisiti di cui al precedente primo comma, che ne abbiano fatto domanda. La nomina a componente le predette commissioni giudicatrici non può essere conferita al medesimo docente per più di due volte immediatamente successive.

Ai fini di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni del penultimo e dell'ultimo comma dell'art. 3 e quelle dell'art. 5 della presente legge.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo dei Conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza sono presiedute da un professore universitario di ruolo di discipline afferenti alle prove concorsuali o da un ispettore tecnico centrale ovvero da un direttore di ruolo delle predette istituzioni e composte da due direttori di ruolo e da un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore al primo dirigente.

Il presidente è scelto per sorteggio dal Ministro della pubblica istruzione, tra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale e, per il personale direttivo ed ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I due direttori di ruolo, componenti della commissione, sono scelti per sorteggio tra coloro che siano inclusi in apposito elenco compilato dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Ai fini di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dell'art. 5 della presente legge.

 

Art. 10 - Personale assistente delle Accademie di belle arti non di ruolo - Per il personale assistente delle Accademie di belle arti non di ruolo sono abrogate le norme di assunzione previste dalla legge 11 ottobre 1960, n. 1178. Ad esso si applicano le medesime disposizioni previste per il personale docente.

 

Art. 11 - Norma di rinvio - Per il reclutamento del personale docente ed assistente delle istituzioni scolastiche aventi particolari finalità si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970.

 

TITOLO II  - DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA, DEI LICEI ARTISTICI E DEGLI ISTITUTI D'ARTE E MODIFICHE DI DISPOSIZIONI VARIE CONNESSE CON IL PRECARIATO

 

Art. 12 - Dotazioni organiche - Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna e della scuola elementare, nonché le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola media e le dotazioni organiche dei ruoli nazionali degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono definite secondo le disposizioni vigenti.

Ciascuna sezione di scuola materna è costituita con un numero massimo di 30 bambini ed un numero minimo di 13 bambini, ridotti, rispettivamente, a 20 e a 10, per le sezioni che accolgono bambini portatori di handicap.

La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna è calcolata aggiungendo anche i posti di sostegno da istituire in ragione, di regola, di un posto ogni quattro bambini portatori di handicaps.

Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola elementare e della scuola media comprendono anche i posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, di tempo pieno, di attività integrative, di libere attività complementari e di attività di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento del titolo di studio. I posti di libere attività complementari sono costituiti con quindici ore di insegnamento.

Nelle scuole medie integrate a tempo pieno sono istituite, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cattedre-orario comprensive delle ore di insegnamento delle discipline curriculari, delle ore di studio sussidiario e delle libere attività complementari.

Le dotazioni organiche di cui al presente articolo sono rideterminate annualmente entro il 31 marzo. In sede di rideterminazione degli organici si procede all'aggiornamento del numero dei posti di sostegno a favore dei bambini o degli alunni portatori di handicaps della scuola materna, elementare e media, in modo da assicurare di regola un rapporto medio di un insegnante di sostegno ogni quattro bambini o alunni portatori di handicaps. La rideterminazione dei posti di cui al presente comma, esclusi quelli relativi agli alunni portatori di handicaps, non può comportare, in ciascuna provincia, un aumento del numero dei posti stessi funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per la scuola media la ripartizione dei posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, è effettuata secondo la procedura ed i criteri previsti dall'ottavo comma del successivo art. 13.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano con riferimento al 31 marzo dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 13 - Determinazione di dotazioni aggiuntive all'organico - Le dotazioni organiche determinate ai sensi del precedente art. 12 sono aumentate di una dotazione aggiuntiva risultante dalla applicazione di un incremento percentuale medio del 5 per cento, calcolato sulla consistenza complessiva delle predette dotazioni organiche, fatta salva la determinazione in cifra assoluta, stabilita dal successivo art. 20, per la prima applicazione della presente legge.

La dotazione aggiuntiva risultante dall'applicazione del precedente comma è ripartita dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, preliminarmente tra i diversi ordini e gradi di scuola in relazione alle rispettive specifiche esigenze.

La ripartizione delle dotazioni aggiuntive per le discipline artistiche e artistico-professionali di arte applicata è effettuata per classe di concorso su base regionale.

La dotazione organica complessiva risultante dall'applicazione del precedente secondo comma costituisce una dotazione organica unica per ciascuno dei ruoli del personale docente.

Le dotazioni aggiuntive determinate in prima applicazione della presente legge, secondo quanto disposto dal successivo art. 20, vanno riferite al 31 marzo dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le dotazioni vanno rideterminate in base al criterio percentuale previsto dal precedente primo comma con riferimento al 31 marzo degli anni successivi, contestualmente alla determinazione degli organici del personale docente.

Qualora l'applicazione del presente articolo comporti una consistenza delle dotazioni aggiuntive inferiore a quella risultante dal successivo art. 20 si procederà al preventivo assorbimento delle unità di organico eccedenti, in corrispondenza delle cessazioni del personale in servizio e delle disponibilità di posti che si venissero comunque a determinare.

Per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, per i licei artistici e per gli istituti d'arte, la ripartizione delle dotazioni aggiuntive tra i singoli insegnamenti è effettuata dai provveditori agli studi secondo modalità stabilite dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto tenuto conto delle esigenze di utilizzazione del personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla base anche delle consistenze di personale in servizio.

E' abrogata la legge 27 novembre 1954, n. 1170, relativa all'istituzione dei ruoli in soprannumero dei maestri delle scuole elementari statali. L'assorbimento dei docenti dei ruoli in soprannumero nelle dotazioni aggiuntive ha luogo soltanto dopo l'effettuazione delle nomine relative sia ai posti disponibili nelle dotazioni organiche previste dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sia ai posti da conferire per le dotazioni aggiuntive ai sensi del successivo art. 20.

 

Art. 14 Utilizzazione del personale docente di ruolo - La utilizzazione dei docenti delle dotazioni aggiuntive deve contribuire nella scuola elementare e media, e per quanto compatibile anche nella scuola materna, a realizzare una programmazione educativa secondo quanto previsto dalla legge 4 agosto 1977, n. 517, assicurando peraltro il soddisfacimento in via prioritaria, nell'ordine, delle seguenti esigenze:

a) copertura dei posti di insegnamento che non possono concorrere a costituire cattedre o posti orario;

b) copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti e disponibili per un periodo non inferiore a 5 mesi nell'ambito del distretto o dei distretti viciniori;

c) sostituzione dei docenti destinati ai compiti di cui al successivo sesto comma;

d) sostituzione dei docenti impegnati nella realizzazione delle scuole a tempo pieno;

e) sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento dei corsi di istruzione per adulti finalizzati al conseguimento dei titoli di studio e per l'insegnamento nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;

f) sostituzione dei docenti utilizzati ai sensi del nono comma, secondo periodo del presente articolo.

A tal fine il provveditore agli studi definisce il contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o scuola, in relazione alle esigenze, un contingente di docenti della dotazione aggiuntiva per la scuola materna, elementare e media.

In caso di eccedenza detto personale dovrà essere utilizzato prioritariamente presso circoli didattici o scuole medie dello stesso distretto o del distretto viciniore.

Nelle scuole secondarie superiori i docenti della dotazione aggiuntiva sono assegnati dal provveditore agli studi per coprire le esigenze di cui ai punti a), b), c) e f) del primo comma.

Il personale docente della dotazione aggiuntiva dipende dal circolo didattico o dalle scuole in cui è stato assegnato all'inizio dell'anno scolastico.

Il personale docente di ruolo, incluso - nel rispetto delle priorità indicate nel primo comma del presente articolo - quello delle dotazioni aggiuntive, che sia in possesso di specifici requisiti, può essere utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attività didattico-educative e psico-pedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalità da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con particolare riferimento alle attività di sostegno, di recupero e di integrazione degli alunni portatori di handicaps e di quelli che presentano specifiche difficoltà di apprendimento nonché per insegnamenti speciali e attività integrative o complementari previsti dalle leggi vigenti.

E' abrogata la disposizione prevista, per la scuola media, al secondo comma dell'art. 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, che stabilisce la utilizzazione dell'insegnante di sostegno nel limite di sei ore settimanali per ciascuna classe.

I docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, possono essere utilizzati per corsi ed iniziative di istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio.

L'utilizzazione del personale docente secondo quanto previsto nei commi sesto e ottavo è disposta dal direttore didattico o dal capo dell'istituto, nei limiti numerici risultanti dalla disponibilità di personale di ruolo assegnato al circolo o alla scuola, purchè il personale docente così utilizzato sia sostituibile con personale di ruolo assegnato al circolo o alla scuola media. Nei limiti delle disponibilità di cui al presente comma, è possibile concedere esoneri parziali o totali dal servizio per i docenti di ruolo che siano impegnati in attività di aggiornamento o che frequentino regolarmente i corsi per il conseguimento di titoli di specializzazione e perfezionamento attinenti la loro utilizzazione e richiesti dalle leggi e dagli ordinamenti scolastici, ivi compresi i corsi di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, purché organizzati, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dall'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente dal Ministero della pubblica istruzione o, sulla base di convenzioni a tal fine da questo stipulate, da istituti universitari. Alle convenzioni con gli istituti universitari si applicano le disposizioni di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il Ministro della pubblica istruzione può disporre, a partire dall'anno scolastico 1983-1984, l'utilizzazione di personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, che abbia superato il periodo di prova, in numero non superiore a 1.000 unità ripartite tra i diversi ordini e gradi della scuola, presso organi centrali e periferici dell'amministrazione, scolastica, presso istituti universitari, istituzioni culturali o di ricerca, nonché presso enti od associazioni aventi personalità giuridica che, per finalità statutaria, operino nel campo formativo e scolastico.

L'utilizzazione può essere disposta per programmi di ricerca o per iniziative, nel campo educativo scolastico, ritenuti di rilevante interesse per la scuola, da concordarsi con l'istituzione interessata e secondo modalità e criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Il periodo di utilizzazione nelle attività di cui al precedente quart'ultimo comma non può superare un triennio continuativo e l'utilizzazione non può essere disposta per più di tre volte nel corso della carriera dello stesso insegnante.

Il personale delle dotazioni aggiuntive delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè quello che risulti eventualmente in soprannumero, sarà in ogni caso utilizzato, anche mediante lo svolgimento, ove necessario, di supplenze di durata inferiore a cinque mesi o di attività inerenti al funzionamento degli organi collegiali.

 

Art. 15 - Conferimento di supplenze annuali - Per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti entro il 31 dicembre e per l'intera durata dell'anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere mediante il personale docente di ruolo delle dotazioni aggiuntive, ai sensi del precedente art. 14, il provveditore agli studi conferisce supplenze annuali sulla base delle graduatorie provinciali compilate ai sensi dell'art. 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Per la copertura dei posti di personale non docente vacanti entro il 31 dicembre e per l'intera durata dell'anno scolastico, il provveditore agli studi conferisce supplenze annuali sulla base delle graduatorie compilate ai sensi dell'art. 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Le cattedre e i posti conferiti, ai sensi dei precedenti primo e secondo comma, dal provveditore agli studi per supplenza annuale e rimasti disponibili dopo la data del 31 dicembre, per rinuncia o decadenza del personale cui è stata conferita la nomina, saranno assegnati dal direttore didattico o preside in base alle apposite graduatorie di circolo o di istituto.

E' abrogato l'art. 1 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Ai docenti supplenti annuali si applica la disciplina dei congedi e delle assenze prevista dagli articoli da 8 a 15 della legge 19 marzo 1955, n. 160.

Al personale non docente supplente annuale si applica la disciplina dei congedi e delle assenze attualmente vigente per il personale non docente non di ruolo.

I posti delle dotazioni aggiuntive non possono essere coperti, in ogni caso, mediante assunzioni di personale non di ruolo.

Per l'insegnamento di strumento musicale negli istituti magistrali si provvede mediante personale docente di ruolo e non di ruolo di educazione musicale nelle scuole medie in possesso del diploma specifico.

Per l'insegnamento delle libere attività complementari e nei corsi per adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, si provvede esclusivamente mediante personale docente di ruolo.

I provvedimenti di conferimento di supplenze adottati in difformità delle disposizioni contenute nei precedenti commi sono privi di effetti, ferma restando la responsabilità diretta di coloro che li abbiano disposti.

 

Art. 16 - Competenze in materia di assunzione di personale non di ruolo per gli insegnamenti di arte applicata - L'art. 17 della legge 9 agosto 1978, n. 463, è modificato nel senso che per gli insegnamenti di arte applicata, per i quali non sono previsti titoli di studio, tutte le competenze in materia di assunzione di personale non di ruolo, ivi compresa quella relativa al contenzioso, sono devolute al provveditore agli studi.

L'accertamento e la valutazione dei titoli professionali sono affidati dal provveditore agli studi competente ad una commissione presieduta da un preside di istituto d'arte estratto a sorte e composta da due insegnanti, di cui uno titolare di cattedra artistico-professionale, relativa al corrispondente posto di insegnamento di arte applicata.

 

Art. 17 - Supplenze brevi - Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, i docenti di ruolo e non di ruolo sono tenuti a supplire i docenti che si assentino per non più di sei giorni, anche in eccedenza all'orario settimanale obbligatorio d'insegnamento di 18 ore, previsto dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e sino ad un massimo di tre ore aggiuntive al predetto orario.

Le ore eccedenti l'orario settimanale obbligatorio sono retribuite secondo le disposizioni vigenti in materia.

Il preside designa il docente, chiamato ai sensi del precedente primo comma a sostituire il collega assente, ove possibile, tra i docenti della medesima classe o della medesima disciplina, tenendo conto dell'esigenza di assicurare uniformità di trattamento ai docenti in servizio nella scuola.

 

Art. 18 Modifiche alla normativa in materia di comandi - A partire dall'inizio dell'anno scolastico 1983-84 sono soppressi i comandi previsti dall'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, con esclusione dei comandi previsti da altre norme di legge speciali, che rimangono fermi nel numero disposto in base a ciascuna di esse.

Sono abrogate altresì tutte le disposizioni che prevedono comandi di personale docente di ruolo per insegnamenti in scuole di grado od ordine diverso da quello delle scuole di appartenenza. Sono, comunque, fatti salvi i comandi disposti per l'attuazione dei progetti di sperimentazione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Salvo quanto disposto dai successivi articoli 63 e 64, il personale comandato per effetto delle disposizioni abrogate dal presente articolo è restituito ai compiti di istituto.

Per gli incarichi, di cui all'art. 65 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, svolti presso enti diversi dallo Stato, l'esonero dall'insegnamento non può superare l'anno scolastico e gli assegni sono a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.

Per gli incarichi ispettivi di cui all'art. 119, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, l'esonero dal servizio è limitato ai giorni effettivamente necessari per l'espletamento dell'incarico.

 

Art. 19 Trasferimenti e assegnazioni provvisorie - I trasferimenti nell'ambito della provincia sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia.

I trasferimenti da altra provincia sono disposti sia sul 50% dei posti che risultano annualmente vacanti e disponibili, sia per compensazione.

Nella tabella di valutazione di cui all'art. 68, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, modificato dall'art. 58 della legge 11 luglio 1980, n. 312, l'anzianità di servizio di ruolo è valutata in modo che il servizio prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza sia computato in misura doppia rispetto ad altro servizio riconosciuto o valutato. é altresì attribuito un punteggio per il superamento delle prove di esame di concorsi, per titoli ed esami, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di pari livello o di livello superiore.

Ai fini della scelta del personale da trasferire in caso di soppressione di posto o di cattedra, da effettuarsi ai sensi dell'art. 70, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, si tiene conto di tutti gli elementi previsti dalla tabella di valutazione, di cui all'art. 68, secondo comma, del medesimo decreto legislativo, così come modificato dal disposto del precedente comma. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 60 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I trasferimenti di ufficio per soppressione di posto o di cattedra sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti a domanda del personale proveniente da altro comune o, in mancanza, da altro distretto.

Le tabelle di valutazione da approvare ai sensi del presente articolo non si applicano ai trasferimenti e passaggi relativi all'anno scolastico 1982-1983, mentre si applicano alle utilizzazioni relative al medesimo anno scolastico.

Non possono comunque essere disposti trasferimenti da altra provincia per un numero di posti corrispondente al numero dei docenti immessi in ruolo o da immettere in ruolo ai sensi della presente legge, i quali, in servizio nella provincia, siano in attesa della sede definitiva.

I docenti di cui al precedente comma possono chiedere di essere trasferiti in altra provincia ove vi sia disponibilità di posti dopo l'effettuazione dei trasferimenti del personale di ruolo.

Le assegnazioni provvisorie possono essere disposte soltanto per posti ai quali non sia possibile destinare né personale docente di ruolo, anche delle dotazioni aggiuntive, né eventuale personale docente non di ruolo non licenziabile in servizio nella provincia.

Ad integrazione di quanto previsto dal primo comma dell'art. 59 della legge 11 luglio 1980, n. 312, hanno titolo a chiedere l'assegnazione provvisoria di sede anche gli insegnanti trasferiti d'ufficio per soppressione di posto.

 

Art. 20 - Prima applicazione delle dotazioni aggiuntive - In prima applicazione della presente legge le dotazioni aggiuntive della scuola materna sono determinate in numero di 5.500 unità complessive; le dotazioni aggiuntive della scuola elementare sono determinate in numero di 36.000 unità complessive; le dotazioni aggiuntive della scuola media sono determinate in numero di 47.000 unità complessive; le dotazioni aggiuntive degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono determinate in numero corrispondente a quello delle unità di personale in soprannumero, risultante anche per effetto delle immissioni in ruolo previste dalla presente legge.

Per la scuola materna ed elementare, il Ministro della pubblica istruzione ripartisce, con proprio decreto, sulla base dei dati forniti dai provveditori agli studi, le dotazioni aggiuntive di cui al precedente comma, in dotazioni aggiuntive provinciali, tenendo conto della consistenza delle dotazioni organiche delle scuole materne ed elementari funzionanti in ciascuna provincia, della popolazione scolastica relativa, della situazione di ogni singola provincia anche con riferimento al personale docente di ruolo privo di sede di titolarità, del numero degli aspiranti al trasferimento dalle altre provincie e dei docenti che hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria nel movimento relativo all'anno scolastico precedente.

Per la scuola media il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, provvede innanzitutto a ripartire le dotazioni aggiuntive, di cui al precedente primo comma, tra i singoli insegnamenti, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione del personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla base anche della consistenza del personale in servizio risultante dai dati forniti dai provveditori agli studi.

Effettuata la ripartizione tra i singoli insegnamenti, ai sensi del precedente comma, il Ministro della pubblica istruzione, con il medesimo decreto per detta ripartizione previsto, procede a ripartire su base provinciale le dotazioni aggiuntive, relative ai singoli insegnamenti, tenendo conto, per ciascuna provincia, della consistenza delle rispettive dotazioni organiche, della situazione del personale docente di ruolo privo di sede di titolarità, del numero degli aspiranti al trasferimento dalle altre province e dei docenti che hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria nel movimento relativo all'anno scolastico precedente.

Il 50% dei posti compresi nelle dotazioni aggiuntive della scuola materna, elementare e media di cui al presente articolo, con esclusione degli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, è assegnato al concorso ordinario che sarà indetto in prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore. Per la costituzione delle relative commissioni di concorso non si dà luogo alla scelta per sorteggio prevista dal precedente art. 3, secondo e terzo comma.

Il bando è disposto per tutti gli ordini e i gradi di scuola, ancorché al relativo concorso non siano attribuiti posti, in conformità ai criteri di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, al fine di assicurare comunque la possibilità agli aventi titolo di conseguire la prescritta abilitazione. Le nomine possono essere disposte ai sensi del tredicesimo comma del precedente art. 2, anche per i posti eventualmente disponibili dopo l'accantonamento di quelli occorrenti per le immissioni in ruolo nelle dotazioni organiche previste dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il restante 50% dei posti compresi nelle dotazioni aggiuntive della scuola materna, elementare e media di primo grado è utilizzato per il riassorbimento degli eventuali soprannumeri conseguenti alle immissioni in ruolo.

 

TITOLO III  - NORME TRANSITORIE DI IMMISSIONE IN RUOLO

Capo I - Immissione nei ruoli della scuola materna statale

 

Art. 21 - Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980 - Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, già forniti della prescritta abilitazione, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1981.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sarà assegnata nell'ambito provinciale, secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale, in base alla quale fu loro conferito l'incarico, a partire dall'anno scolastico 1983-1984.

 

Art. 22 - Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980 - Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, già forniti della prescritta abilitazione, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-80, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1982.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985 dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente art. 21.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal medesimo art. 21.

 

Art. 23 - Sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna - Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è indetta una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, con una prova scritta ed una prova orale, ai fini dell'immissione in ruolo.

La prova scritta consisterà nella trattazione di un argomento relativo agli orientamenti della attività educativa della scuola materna, con particolare riferimento alla sua impostazione metodologica. La prova orale avrà come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e tenderà a svilupparne le connessioni con altri argomenti dei suddetti orientamenti, anche ai fini di una più organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del precedente titolo I, con esclusione della scelta per sorteggio dei componenti le relative commissioni d'esame. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimi motivi di famiglia riconosciuti tali dalla commissione giudicatrice, si trovino nella assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse in un periodo fissato dall'organo che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali prima della conclusione del concorso. Alla sessione riservata degli esami di abilitazione di cui al precedente primo comma sono ammessi gli insegnanti nelle scuole materne statali, non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio con incarico nell'anno scolastico 1980-1981.

 

Art. 24 - Insegnanti incaricati non abilitati della scuola materna statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980 - Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni nella legge 8 novembre 1979, n. 566, ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente art. 23 o a seguito dell'ultimo concorso ordinario espletato prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1983.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente primo comma la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985, dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto del precedente art. 21 e del precedente art. 22.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal precedente art. 21. A tal fine la graduatoria provinciale per il conferimento degli incarichi sarà integrata con la valutazione del titolo di abilitazione.

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente art. 23.

Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.

 

Art. 25 - Insegnanti incaricati non abilitati della scuola materna statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980 - Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1974-80 ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente art. 23 o a seguito dell'ultimo concorso ordinario espletato prima dell'entrata in vigore della presente legge sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1984.

L'assegnazione della sede è disposta a partire dall'anno scolastico 1985-1986, secondo modalità analoghe a quelle previste dal precedente art. 24, terzo comma, dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articoli 21, 22 e 24.

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente art. 23.

Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.

 

Art. 26 - Assistenti del ruolo ad esaurimento - Le assistenti di scuola materna di cui all'art. 8 della legge 9 agosto 1978, n. 463, in possesso del prescritto titolo di studio, che non abbiano conseguito l'abilitazione nell'ultimo concorso ordinario espletato prima dell'entrata in vigore della presente legge, conseguono l'abilitazione mediante colloqui da indire negli anni 1982 e 1983.

Il colloquio è effettuato secondo le medesime modalità previste, per la prova orale dei concorsi ordinari, dal precedente art. 2.

Le predette assistenti sono nominate nei ruoli degli insegnanti delle scuole materne statali secondo le modalità e con le decorrenze stabilite dall'art. 8 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

L'assegnazione della sede sarà disposta, contestualmente alla nomina, nell'ambito provinciale con precedenza rispetto agli insegnanti da immettere in ruolo con la medesima decorrenza per effetto della presente legge.

 

Art. 27 - Insegnanti supplenti della scuola materna statale - Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola materna statale nel sessennio antecedente al 1° settembre 1981, nonché gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50% dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente art. 20.

Gli insegnanti, già forniti di abilitazione, che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980 o 1980-1981, un anno di servizio in qualità di supplente nella scuola materna statale ed, abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola materna statale nel quinquennio antecedente alla data del 1° settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplente nella scuola materna statale, nel sessennio antecedente alla data del 1° settembre 1981, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo in ambito provinciale, nei limiti del 50% dei posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di abilitazione e dei titoli di servizio.

Gli insegnanti, di cui al precedente comma sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui al precedente art. 25. Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno.

E' comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

 

Art. 28 - Insegnanti assunti per il completamento di orario nella scuola materna - Agli insegnanti che abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico nel periodo che va dall'anno scolastico 1974-75 al 1977-78, a seguito di assunzione per il completamento di orario delle sezioni di scuola materna statale, nonchè per un ulteriore anno scolastico nel periodo intercorrente tra l'anno scolastico 1974-75 e l'anno scolastico 1980-81 incluso, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 22, 23 e 25, a seconda che siano abilitati o non abilitati.

Agli insegnanti medesimi non si applica il disposto di cui al primo comma del successivo art. 58. Gli anni scolastici sono computati secondo quanto disposto dal precedente art. 27, penultimo e ultimo comma.

 

Capo II  - Immissione nei ruoli della scuola elementare statale

 

Art. 29 - Insegnanti non di ruolo della scuola elementare con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980 - Gli insegnanti incaricati nella scuola elementare statale nonchè gli insegnanti e gli assistenti dell'istituto "Augusto Romagnoli" che abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dalla data del 10 settembre 1981.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente comma, la sede di servizio sarà assegnata nell'ambito provinciale, secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale, in base alla quale fu loro conferito l'incarico, a partire dall'anno scolastico 1983-1984.

 

Art. 30 - Insegnanti non di ruolo della scuola elementare statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980 - Gli insegnanti incaricati nella scuola elementare statale, che abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-1980, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1982.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente, la sede di servizio sarà assegnata partire dall'anno scolastico 1984-1985, dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente art. 29.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal medesimo art. 29.

 

Art. 31 - Insegnanti supplenti della scuola elementare statale - Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola elementare statale nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, nonchè gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50% dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente art. 20.

Gli insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980, o 1980-1981 un anno di servizio in qualità di supplente nella scuola elementare statale ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola elementare statale nel quinquennio antecedente alla data del 10 settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplente nella scuola elementare statale, nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986 in relazione al 50% dei posti disponibili ogni anno, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di studio e dei titoli di servizio.

La disponibilità di posti va accertata dopo l'assegnazione della sede agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articoli 29 e 30.

Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno. é comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

 

Art. 32 - Particolari categorie di insegnanti elementari - Il servizio prestato dagli insegnanti di scuola elementare, nominati in ruolo per effetto del concorso magistrale indetto ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 20 marzo 1975, n. 68, la cui nomina è stata poi revocata a seguito di pronuncia giurisdizionale, è da considerare a tutti gli effetti come servizio prestato con incarico a tempo indeterminato, valido ai fini dell'applicazione dell'art. 10, ultimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Analogamente, il servizio prestato dagli insegnanti di scuola materna nominati in ruolo per effetto del concorso indetto ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 12 aprile 1976, n. 97, la cui nomina è stata poi revocata a seguito di pronuncia giurisdizionale, è da considerare a tutti gli effetti come servizio prestato con incarico a tempo indeterminato, valido ai fini dell'applicazione dell'art. 6, primo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Restano ferme le nomine in ruolo e le assegnazioni di sede effettuate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

 

Capo III  - Immissione nei ruoli della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali

 

Art. 33 - Insegnanti della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali iscritti nelle graduatorie provinciali a esaurimento e insegnanti abilitati con incarico a tempo indeterminato o con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980 - Gli insegnanti della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali ancora iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all'art. 13, settimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono immessi in ruolo ferma restando la decorrenza degli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico 1977-1978.

Le graduatorie provinciali ad esaurimento di cui al precedente comma sono soppresse. Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali di cui all'art. 13, quindicesimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono immessi in ruolo, con decorrenza degli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico 1980-1981.

Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali già forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano un incarico a tempo indeterminato, sono ammessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1981.

Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, già forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica della stessa data del 10 settembre 1981.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del presente articolo, la sede di servizio sarà assegnata nell'ambito provinciale, secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale, in base alla quale fu loro conferito un incarico, a partire, dall'anno scolastico 1983-1984, con esclusione degli insegnanti di cui al precedente primo comma, ai quali la sede può essere assegnata a partire dall'anno scolastico 1982-1983, secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale ad esaurimento.

L'assegnazione della sede di servizio è disposta, nell'ordine, nei confronti degli insegnanti immessi in ruolo per effetto dell'art. 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, ancora privi di sede, degli insegnanti iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all'art. 13, settimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, degli insegnanti immessi in ruolo per effetto del medesimo art. 13, commi tredicesimo e sedicesimo, degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato, di cui al medesimo art. 13, quindicesimo comma, degli altri insegnanti incaricati a tempo indeterminato di cui al precedente quarto comma e degli insegnanti incaricati immessi in ruolo per effetto del precedente quinto comma. Le modalità previste dal presente articolo per l'assegnazione di sede, sulla base delle apposite graduatorie provinciali a suo tempo compilate, si applicano anche agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dell'art. 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, e dell'art. 13, commi tredicesimo e sedicesimo, della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi quarto e quinto si applicano anche agli insegnanti di ruolo, i quali abbiano prestato servizio di insegnamento in posizione di comando a tempo indeterminato nell' anno scolastico 1979-1980 ovvero, rispettivamente, abbiano prestato servizio di insegnamento con comando annuale in entrambi gli anni scolastici 1978-1979 e 1979-1980.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono considerati insegnanti abilitati anche coloro che siano provvisti di titolo di abilitazione che, ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, possa ritenersi parzialmente valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati.

 

Art. 34 - Insegnanti non di ruolo abilitati della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali, con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980 - Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, ivi compresi i comandati, già forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano svolto un incarico quale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-1980, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1982.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985 dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente art. 33.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal medesimo art. 33.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono considerati insegnanti abilitati anche coloro che siano provvisti di titolo di abilitazione che, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 603, possa ritenersi parzialmente valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati.

 

Art. 35 - Sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie ai fini dell'immissione in ruolo - Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è indetta una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria e di istruzione artistica, con una prova scritta ed una prova orale, ai fini dell'immissione in ruolo.

La prova scritta consisterà nella trattazione di un argomento compreso, per ciascuna disciplina, nei programmi di insegnamento relativi al tipo di scuola in cui il candidato ha insegnato, con particolare riferimento alla impostazione metodologica necessaria al suo svolgimento in una lezione. La prova orale avrà come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e tenderà a sviluppare le connessioni con altri argomenti dei suddetti programmi di insegnamento, anche ai fini di una più organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del precedente Titolo I, con esclusione della scelta per sorteggio dei componenti le relative commissioni d'esame. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimi motivi di famiglia riconosciuti tali dalla commissione giudicatrice, si trovino nella assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse in un periodo fissato, dall'organo che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali, prima della conclusione del concorso.

Alla sessione riservata degli esami di abilitazione di cui al precedente primo comma sono ammessi gli insegnanti negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica statali, non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio con incarico nell'anno scolastico 1980-1981.

 

Art. 36 - Insegnanti incaricati non abilitati della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980 - Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente art. 35, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1983.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente primo comma la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985, dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto del precedente art. 33 e del precedente art. 34.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal precedente art. 33. A tal fine la graduatoria provinciale per il conferimento degli incarichi sarà integrata con la valutazione del titolo di abilitazione.

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente art. 35. Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.

Il mantenimento in servizio è limitato al numero delle ore di insegnamento per il quale gli insegnanti, di cui al presente articolo, sono stati incaricati nell'anno scolastico 1981-1982, fermo restando il diritto ad ottenere il completamento di orario con priorità rispetto agli aspiranti a supplenze annuali ai sensi del precedente art. 15.

 

Art. 37 - Insegnanti incaricati non abilitati della scuola secondaria dei licei artistici e degli istituti d'arte statali, con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980 - Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-1980 ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente art. 35, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1984.

L'assegnazione della sede è disposta a partire dall'anno scolastico 1985-1986, secondo modalità analoghe a quelle previste dal precedente art. 36, terzo comma, dando precedenza nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto dei precedenti articoli 33, 34 e 36.

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente art. 35.

Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.

Il mantenimento in servizio è limitato al numero delle ore di insegnamento per il quale gli insegnanti, di cui al presente articolo, sono stati incaricati nell'anno scolastico 1981-1982, fermo restando il diritto ad ottenere il completamento di orario con priorità rispetto agli aspiranti a supplenze annuali ai sensi del precedente art. 15.

 

Art. 38 - Insegnanti supplenti della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali - Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statale nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, nonché gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli delle scuole ed istituti predetti, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50% dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente art. 20.

Gli insegnanti, già forniti di abilitazione, che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980 e 1980-1981, un anno di servizio in qualità di supplente nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nelle predette scuole ed istituti nel quinquennio antecedente la data del 10 settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli delle predette scuole ed istituti, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplente nelle scuole ed istituti medesimi, nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo in ambito provinciale, nei limiti del 50% dei posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-86, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di abilitazione e dei titoli di servizio.

Gli insegnanti di cui al precedente comma sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui al precedente art. 37. Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno. E' comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

 

Art. 39 - Insegnanti di libere attività complementari, insegnanti nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori insegnanti di discipline musicali nei corsi sperimentali ad indirizzo musicale e insegnanti nei corsi integrativi degli istituti magistrali e dei licei artistici - Agli insegnanti di libere attività complementari, agli insegnanti nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, agli insegnanti di discipline musicali nei corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 agosto 1979, e agli insegnanti dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici, di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910, in servizio non di ruolo, si applicano le disposizioni contenute rispettivamente nei precedenti articoli 33, 34, 35, 36 e 37, a seconda dei requisiti di cui sono in possesso e con le medesime modalità da tali articoli previste.

 

Art. 40 - Passaggi di ruolo - Gli insegnanti elementari di ruolo, che abbiano ottenuto, nell'anno scolastico 1979-1980, il passaggio nei ruoli della scuola media ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, passaggio poi revocato per accertata mancanza di posti nei limiti della riserva di cui al medesimo art. 77, sono immessi nei predetti ruoli della scuola media, con la decorrenza prevista dal precedente art. 33, comma quarto, nel posto che è stato ad essi attribuito o che hanno occupato per successivi trasferimenti.

 

Capo IV  - Particolari categorie di personale docente

 

Art. 41 - Esperti negli istituti tecnici e professionali - Agli esperti negli istituti tecnici, professionali e sperimentali per insegnamenti che sono stati ricondotti in classi di concorso ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 febbraio 1979 o di precedenti disposizioni, si applicano, qualora abbiano fruito della proroga della nomina per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, e siano forniti della prescritta abilitazione, le disposizioni di cui al precedente art. 33, quinto comma.

Gli esperti negli istituti tecnici, professionali e sperimentali per insegnamenti non ricondotti in classi di concorso, ivi compresi gli insegnanti di attività pratiche, formative, attitudinali, i quali siano tuttavia in possesso di abilitazione valida per altri insegnamenti, e gli esperti per insegnamenti ricondotti in classi di concorso ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio 1979 o di precedenti disposizioni, i quali siano in possesso di qualsiasi abilitazione valida per l'insegnamento, sono immessi in ruolo, per la classe di concorso per la quale sono in possesso di abilitazione, secondo quanto previsto dai precedenti articoli 33, quinto comma e 34, a seconda che, rispettivamente, abbiano fruito della proroga di cui al citato decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, ovvero abbiano avuto una nomina nell'anno scolastico 1979-1980.

Agli esperti, di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli insegnanti di attività pratiche, formative, attitudinali che, pur essendo sforniti di qualsiasi abilitazione, siano in possesso di titolo di studio valido ai fini del conseguimento dell'abilitazione per uno degli insegnamenti previsti dal vigente ordinamento scolastico, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 35, 36 e 37.

Gli esperti per insegnamenti di cui al precedente primo comma, che non siano in possesso neanche di titoli di studio valido per il conseguimento di un'abilitazione, sono immessi, anche in soprannumero, nei ruoli dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, ovvero nei ruoli del personale non docente della scuola nella carriera esecutiva od ausiliaria, a seconda del titolo di studio posseduto.

Il precedente terzo comma si applica anche agli esperti che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai fini dell'ammissione alla sessione riservata di cui al precedente art. 35.

L'immissione in ruolo di cui al quarto comma decorre, agli effetti giuridici, dal 10 settembre 1982.

Gli insegnanti immessi in ruolo ai sensi del presente articolo possono continuare, a domanda, ad essere utilizzati nelle attività che svolgevano in qualità di esperti.

 

Art. 42 - Insegnanti incaricati sprovvisti di abilitazione specifica o del titolo di studio prescritto ed insegnanti di strumento musicale negli Istituti magistrali - Agli insegnanti incaricati nella scuola secondaria nei licei artistici e negli istituti d'arte statali, ivi compresi quelli delle libere attività complementari, i quali non siano in possesso dell'abilitazione o del titolo di studio prescritto per l'insegnamento che svolgono, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 41, commi secondo, terzo, quarto e quinto.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli insegnanti di libere attività complementari contemplati dall'art. 32 dell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1980.

Le disposizioni di cui al precedente art. 41, commi secondo e terzo, si applicano anche agli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali.

 

Art. 43 - Docenti di educazione fisica senza titolo - I docenti di educazione fisica e di attività ginnico-sportive, sprovvisti del titolo di studio specifico, nominati dai presidi su designazione dei provveditori agli studi, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981 e che abbiano almeno tre anni complessivi di servizio, hanno titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1982-1983, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte nel predetto anno 1980-81 e nella stessa provincia salvo il diritto al completamento d'orario. Essi sono mantenuti in servizio fino al conseguimento del titolo di studio e, qualora lo conseguano, sino al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Il titolo di studio deve essere conseguito in appositi corsi speciali - la cui frequenza è obbligatoria - organizzati dagli ISEF secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'abilitazione all'insegnamento deve essere conseguita nel primo concorso ordinario che sarà indetto dopo la conclusione dei corsi speciali di cui al precedente comma

I docenti, di cui al presente articolo, che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente comma, sono ulteriormente mantenuti in servizio fino all'immissione in ruolo, da disporre nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali, da compilare, sulla base del titolo di abilitazione e agli titoli di servizio, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno.

I docenti, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo dopo i docenti di cui al precedente art. 38.

Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno.

È comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

 

Art. 44 - Nome particolari per docenti di educazione musicale - I docenti di educazione musicale, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, i quali siano in possesso dell'attestato finale dei corsi musicali straordinari di cui al precedente art. 1, ultimo comma, sono ammessi a partecipare alla sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, prevista dal precedente art. 35.

Essi hanno titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1982-1983, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte nell'anno scolastico 1980-1981 e nella stessa provincia, salvo il diritto al completamento di orario. Essi sono mantenuti in servizio fino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione.

Analogamente ed alle stesse condizioni hanno titolo ad essere riassunti i docenti di educazione musicale, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, sprovvisti di diploma. Essi sono mantenuti in servizio fino al conseguimento del diploma e, qualora lo conseguano, sino al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Il diploma deve essere conseguito in appositi corsi speciali organizzati dai conservatori di musica, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Detti corsi - la cui frequenza è obbligatoria - riguarderanno la didattica della musica e, per coloro che non abbiano compiuto studi pianistici, anche lo studio del pianoforte secondo i programmi vigenti per il corso di pianoforte complementare per allievi di strumenti ad arco.

I docenti, di cui al precedente terzo comma, debbono conseguire l'abilitazione all'insegnamento nel primo concorso ordinario che sarà indetto dopo la conclusione dei corsi speciali di cui al comma precedente.

I docenti di educazione musicale, di cui, rispettivamente, al precedente primo comma ed al precedente terzo comma, i quali abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento, sono ulteriormente mantenuti in servizio sino alla immissione in ruolo, da disporre, nell'ordine in cui sono collocati in apposite distinte graduatorie provinciali, da compilare sulla base del titolo di abilitazione e dei titoli di servizio, in relazione al 50% dei posti disponibili ogni anno. I docenti medesimi sono immessi in ruolo dopo i docenti di cui al precedente art. 38, dando precedenza a quelli di cui al precedente primo comma.

Il servizio prestato nell'anno scolastico 1980-1981 non deve essere inferiore a 180 giorno deve, comunque, aver dato diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

 

Art. 45 - Disposizioni particolari per gli insegnanti supplenti di discipline comprese nella classe di concorso XXXVI e modifiche alla medesima classi di concorso - Agli insegnanti delle materie già comprese nelle classi di concorso XII, XXXVI, XXXVII, LXIX, LXX, previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 2 marzo 1972, e successive modificazioni e integrazioni, in servizio nell'anno scolastico 1979-1980 come supplenti temporanei su cattedre non assegnate a docenti di ruolo o incaricati e che abbiano prestato nel predetto anno almeno 180 giorni di servizio, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 35 e 37.

Per la partecipazione alla sessione riservata prevista dallo stesso art. 35, si prescinde, per i docenti di cui al comma precedente, dal possesso dei titoli di studio prescritti dal successivo comma.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sezione di abilitazione 31-a e la corrispondente classe di concorso XXXVI, di cui al citato decreto ministeriale e successive modificazioni e integrazioni, assumono la seguente denominazione: «Igiene, anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio». A tali sezioni e classi danno accesso le seguenti lauree: Medicina e chirurgia; Scienze biologiche. L'elencazione degli insegnamenti di cui al suddetto decreto ministeriale è modificata in: «Anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio, biomeccanica masticatoria e protesi applicata negli istituti professionali». Per l'insegnamento di tecnologia odontotecnica e laboratorio negli istituti professionali sono istituite l'apposita classe di abilitazione 60-bis e la corrispondente classe di concorso LXXXVIII-bis denominate «Tecnologia odontotecnica»; ad esse danno accesso le seguenti lauree: Ingegneria meccanica; Ingegneria navale e meccanica; Ingegneria aeronautica; Ingegneria mineraria; Ingegneria industriale sottosezione meccanica o aeronautica; Ingegneria delle tecnologie industriali; Ingegneria chimica; Chimica industriale. Per l'insegnamento di modellazione e disegno professionale sono istituite l'apposita sezione 21-a e la corrispondente classe di concorso: XXII-bis denominate «Disegno e modellazione odontotecnica»; ad esse danno accesso i medesimi titoli indicati per la classe di abilitazione 21 - Disegno.

Gli elenchi delle classi di abilitazione e delle classi di concorso di cui al precitato decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni e integrazioni sono modificati in conformità. Dopo la prima applicazione del presente articolo le eventuali modificazioni ed integrazioni sono disposte secondo la procedura di cui al penultimo comma del precedente art. 1.

 

Art. 46 - Docenti dei corsi CRACIS e dei corsi di scuola popolare - Agli insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981, un corso completo di scuola popolare di tipo A), B), C) e C) speciale ed abbiano svolto un ulteriore corso completo di scuola popolare in un altro anno compreso nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, ovvero abbiano prestato servizio quali incaricati o supplenti nelle scuole elementari statali in un altro anno compreso nel predetto sessennio, per almeno 180 giorni nonchè agli insegnanti in servizio, nei medesimi anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981 nei centri di lettura, nei centri pedagogici e nei centri sociali di educazione permanente statali nelle regioni a statuto speciale o nelle provincie autonome di Trento e di Bolzano, per l'intera durata di funzionamento previsto dalle norme vigenti, i quali abbiano prestato servizio nelle predette istituzioni, per la durata indicata, in un altro anno compreso nel predetto sessennio, ovvero abbiano prestato servizio quali incaricati o supplenti nelle scuole elementari statali in un altro anno compreso nel sessennio stesso per almeno 180 giorni si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 30.

Agli insegnanti che abbiano svolto negli anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981 un corso completo CRACIS o, per insegnamenti speciali, di tipo C) speciale e agli insegnanti non di ruolo assegnati, nel medesimo anno scolastico, con nomina per l'intera durata del corso, ai corsi di istruzione istituiti presso le scuole di polizia ai sensi della legge 11 giugno 1974, n. 253, i quali abbiano svolto insegnamento, rispettivamente, in un ulteriore corso completo CRACIS o di tipo C) speciale o in un ulteriore corso completo presso scuole di polizia in altro anno compreso nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, ovvero abbiano prestato servizio, quali incaricati o supplenti, nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali in un altro anno compreso nel sessennio stesso, per almeno 180 giorni, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 34 e, rispettivamente, ai precedenti articoli 35 e 37, a seconda che siano abilitati o non abilitati.

Gli insegnanti contemplati nel presente articolo non hanno diritto al mantenimento in servizio sino alla nomina.

 

Art. 47 - Soppressione della scuola popolare - Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato con la legge 16 aprile 1953, n. 326, è abrogato. é autorizzato il completamento dei corsi programmati per l'anno scolastico 1981-1982.

 

Capo V  - Immissione in ruolo del personale educativo

 

Art. 48 - Personale educativo e personale assistente non di ruolo nei ruoli delle istituzioni educative delle scuole speciali statali - Al personale educativo incaricato nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali ed agli assistenti-educatori incaricati nelle scuole speciali statali, i quali abbiano fruito della proroga di cui al decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, ovvero abbiano svolto un incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 29, primo comma, e 30.

Al predetto personale educativo ed assistente, che negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980 o 1980-1981 abbia svolto servizio in qualità di istitutore od assistente supplente nelle istituzioni di cui al precedente comma ed abbia svolto almeno due anni di servizio nel quinquennio antecedente al 10 settembre 1980, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 31.

 

Capo VI  - Immissione in ruolo del personale non docente

 

Art. 49 - Personale non docente non di ruolo delle carriere esecutive ed ausiliarie - Il personale non docente incaricato delle carriere esecutive ed ausiliarie, in servizio alla data del 9 settembre 1981, è immesso in ruolo, con effetto giuridico dal 10 settembre 1981, e con effetto economico dal 10 settembre 1982.

L'assegnazione della sede di servizio sarà disposta, a partire dall'anno scolastico 1982-1983, in ambito provinciale, secondo modalità analoghe a quelle previste dalla presente legge per il personale docente.

Nei ruoli dei magazzinieri, degli infermieri, dei cuochi, degli aiutanti cuochi, degli accudienti di convitto, dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri sono inquadrati, a domanda, gli impiegati appartenenti ad altri preesistenti ruoli, in servizio alla data del 12 novembre 1974, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano espletato lodevolmente per almeno un biennio, anche se non continuativo, le mansioni proprie del ruolo nel quale chiedono l'inquadramento, compresi coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, non abbiano presentato domanda nei termini stabiliti dall'articolo stesso.

Il personale non docente esecutivo ed ausiliario o appartenente alle categorie assimilate che alla data del 10 settembre 1980 abbia prestato per almeno tre anni servizio nelle scuole elementari speciali elencate ai sensi dell'art. 95 del testo unico delle norme sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 ed abbia cessato o cessi dalle attività presso le dette scuole in data successiva all'anno scolastico 1977-1978 in conseguenza della soppressione del posto o della chiusura della scuola, ha titolo ad essere trasferito a domanda alle dipendenze dello Stato ed essere inquadrato nel corrispondente ruolo esecutivo o ausiliario secondo le anzianità possedute.

 

Art. 50 - Personale non docente non di ruolo della carriera di concetto di segreteria - Il personale non docente incaricato della carriera di concetto di segreteria, in servizio alla data del 9 settembre 1981, è immesso in ruolo, previo superamento di un apposito esame, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981 e, agli effetti economici, dal 10 settembre 1982.

L'esame, di cui al precedente comma, consiste in un colloquio da svolgere, secondo le modalità previste per la prova orale dei concorsi ordinari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale non docente della carriera di concetto di segreteria, di cui al presente articolo, è mantenuto in servizio sino alla nomina in ruolo.

L'assegnazione della sede di servizio sarà disposta in ambito provinciale, secondo modalità analoghe a quelle previste dalla presente legge per il personale docente.

Il presente articolo si applica altresì al personale non docente che ha svolto le mansioni di segretario ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1960, n. 1607, e dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1964, n. 784.

 

Art. 51 - Norme particolari riguardanti il personale non docente - Le variazioni dei ruoli organici provinciali del personale non insegnante statale delle scuole ed istituzioni educative sono disposte entro il 31 marzo di ogni anno secondo le modalità di cui al penultimo comma dell'art. 5 della legge 9 agosto 1978, n. 463, e tenuto conto del numero delle classi e corsi che funzioneranno all'inizio dell'anno scolastico successivo, in attuazione dei criteri previsti dalla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

Il personale non insegnante delle scuole statali materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonchè il personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, escluso quello delle carriere direttive, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno un anno presso gli uffici dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, può chiedere, entro 60 giorni dalla data anzidetta, il collocamento nel corrispondente livello retributivo del ruolo organico delle amministrazioni menzionate.

Il predetto personale è inquadrato nelle rispettive qualifiche funzionali anche in soprannumero.

Il soprannumero di cui al comma precedente è assorbito in corrispondenza dei posti disponibili nella dotazione organica cumulativa di cui all'art. 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, fatte salve le riserve dei posti necessari ai fini della attuazione di quanto previsto dagli articoli 9 e 65 della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312.

Al personale di cui al presente articolo si applica la normativa di stato giuridico e di trattamento economico relativa al personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato. Il servizio prestato nel ruolo di provenienza è valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento.

 

Art. 52 - Passaggio nei ruoli statali di personale non docente - Il personale di concetto, esecutivo ed ausiliario della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la predetta Federazione, ha titolo ad essere trasferito, anche in soprannumero, a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze dello Stato, nelle corrispondenti qualifiche funzionali del ruolo del personale non insegnante. Esso è destinato all'istituto statale «A. Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, assume, tra i propri compiti, anche quello di promuovere la ricerca e lo studio di materie didattico e di apparecchi ad uso di ciechi.

Il Ministro della pubblica istruzione può disporre l'utilizzazione del personale non docente di cui al precedente primo comma presso enti e associazioni aventi personalità giuridica, che svolgano attività di produzione di materiale didattico e di apparecchi ad uso dei ciechi.

 

Capo VII  - Personale dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza

 

Art. 53 - Docenti dei corsi speciali e delle scuole libere del nudo - Gli insegnanti incaricati negli anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981 presso i corsi speciali delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza sono immessi nei ruoli del personale docente, rispettivamente delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza.

Analogamente sono immessi nei ruoli del personale docente delle Accademie di belle arti gli insegnanti incaricati, nell'anno scolastico 1980-1981, presso le scuole libere del nudo e gli insegnanti che, nel medesimo anno scolastico, hanno prestato servizio nelle scuole superiori degli artefici annesse alle predette Accademie.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche ai docenti di ruolo nello stesso o altro ordine o tipo di scuola secondaria o artistica che abbiano prestato servizio negli anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981 nei corsi speciali ai sensi della ordinanza ministeriale 4 agosto 1978 o nelle scuole libere del nudo e nelle scuole superiori degli artefici annesse alle Accademie di belle arti ai sensi dell'art. 31 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

I docenti immessi in ruolo ai sensi del presente articolo sono assegnati alla sede presso la quale prestano servizio nell'anno scolastico 1980-1981.

Qualora negli anni successivi il corso speciale di titolarità non venga istituito, il docente è utilizzato presso la medesima Accademia in corso speciale dichiarato corrispondente o affine in base a tabelle definite dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Qualora parimenti negli anni scolastici successivi la scuola libera del nudo non venga istituita, il docente di ruolo è utilizzato in attività didattiche integrative.

Le immissioni in ruolo ai sensi del presente articolo decorrono dall'anno scolastico 1982-1983.

A partire dall'anno scolastico 1982-1983 le modalità di istituzione e di funzionamento dei corsi speciali e integrativi sono stabilite dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Ai docenti immessi in ruolo ai sensi del presente articolo si applica lo stato giuridico del personale docente delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza.

 

Art. 54 - Assistenti dei licei artistici - I ruoli degli assistenti dei licei artistici sono soppressi.

A partire dall'anno scolastico 1983-1984 gli assistenti sono gradualmente immessi nei ruoli del personale docente relativamente alla classe di concorso per la quale sono abilitati e conseguono l'immissione in ruolo per tale classe con decorrenza a tutti gli effetti dal 10 settembre 1983.

Gli assistenti di ruolo nei licei artistici e gli assistenti che hanno titolo all'immissione in ruolo ai sensi dei precedenti articoli 33 e 34 se sforniti di abilitazione possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento secondo le norme del precedente articolo 35.

Agli assistenti che passano nei ruoli del personale docente per effetto dei precedenti commi, la sede definitiva è assegnata, sempre in ambito provinciale, contestualmente ai docenti di cattedra incaricati immessi in ruolo per effetto della presente legge, fatte salve per questi ultimi le precedenze previste dagli articoli 33 e 34, con precedenza rispetto ai docenti incaricati non abilitati e gli assistenti incaricati immessi in ruolo della presente legge, per i quali ultimi si applicano le disposizioni dell'art. 37.

Il personale contemplato nei precedenti commi è mantenuto in servizio in qualità di assistente fino all'ammissione nel ruolo dei docenti.

Gli assistenti di ruolo che non siano forniti di abilitazione né la conseguano per effetto del terzo comma del presente articolo restano in ruolo ad esaurimento e sono utilizzati nella scuola, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

 

Art. 55 - Assistenti delle Accademie di belle arti - E' indetto per una sola volta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso nazionale per titoli a cattedre delle accademie di belle arti riservato agli assistenti di ruolo delle Accademie stesse ed agli assistenti delle Accademie che abbiano titolo all'immissione in ruolo ai sensi degli articoli 33 e 34 della presente legge.

Il bando determina i titoli valutabili, fra i quali hanno preminente valore quelli relativi all'attività artistica e professionale, nonché i relativi punteggi.

Le graduatorie del concorso conservano validità fino a quando non verrà modificato l'attuale ordinamento delle Accademie di belle arti; le nomine sono gradualmente conferite in relazione al 50 per cento delle cattedre disponibili ogni anno.

La partecipazione al concorso riservato è limitata alla materia della cattedra corrispondente al posto di assistente del quale l'aspirante è titolare e a non più di un'altra materia.

 

Art. 56 - Ruolo delle assistenti educatrici dell'Accademia nazionale di danza - È istituito il ruolo delle assistenti educatrici dell'Accademia nazionale di danza.

L'organico del personale appartenente al ruolo di cui al precedente comma è fissato in una unità per ogni 100 allievi.

Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati.

Le ispettrici disciplinari comunque in servizio non di ruolo nell'Accademia nazionale di danza sono immesse nel ruolo di cui al precedente primo comma.

Il quarto comma dell'art. 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, come modificato dalla legge 4 gennaio 1951, n. 28, è soppresso; all'ultimo comma del medesimo articolo sono soppresse, in fine, le parole: «e l'incarico di ispettore disciplinare al grado decimo».

 

TITOLO IV - NORME COMUNI E FINALI

 

Art. 57 - Personale incaricato per la prima volta nell'anno scolastico 1980-1981 - Al personale docente e educativo, di cui ai capi I, II, III e V del precedente titolo III, incaricato per la prima volta nell'anno scolastico 1980-1981, si applicano le disposizioni previste nella presente legge per il personale incaricato nell'anno scolastico 1979-1980.

L'assegnazione della sede al personale di cui al precedente comma è disposta dopo che sia stata assegnata la sede al personale incaricato nell'anno scolastico 1979-1980.

Il disposto del presente articolo si applica altresì agli insegnanti di libere attività complementari, agli insegnanti dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, agli insegnanti di discipline musicali nei corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 agosto 1979, ed agli insegnanti dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici, di cui al precedente art. 39, nonché agli esperti ed agli insegnanti incaricati sprovvisti di abilitazione specifica o del titolo di studio prescritto ed agli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali, di cui rispettivamente ai precedenti articoli 41 e 42.

Le disposizioni di cui al precedente art. 45 si applicano anche agli insegnanti delle materie ivi contemplate, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, con i requisiti nel medesimo articolo indicati.

 

Art. 58 - Norma comune sulle immissioni in ruolo - Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 21, 22, 24, 25, 29, 30, 33, con esclusione del primo comma 34, 36, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 56, 57, nonché ai successivi articoli 69 e 70, si applicano soltanto al personale in possesso dei requisiti prescritti dai precedenti articoli, in servizio nell'anno scolastico in corso alla di entrata in vigore della presente legge.

Il periodo di prova per il personale immesso in ruolo con decorrenza giuridica antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge è svolto nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla predetta data.

Le immissioni in ruolo di cui al precedente titolo III sono disposte, nei posti o cattedre cui si riferisce l'incarico, anche a prescindere dalla disponibilità nelle relative dotazioni organiche, con esclusione per quelle per le quali sia diversamente disposto dal medesimo titolo III.

Tutte le nomine relative alle immissioni in ruolo possono essere disposte anche in insegnamenti dichiarati affini dal decreto emanato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi del quart'ultimo comma dell'art. 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Le assegnazioni di sede, da effettuare ai sensi della presente legge, possono essere disposte anche per insegnamenti diversi da quelli per i quali gli interessati hanno conseguito la nomina, purchè il titolo di abilitazione posseduto possa ritenersi parzialmente valido ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603.

 

Art. 59 - Modalità per l'assegnazione della sede e per l'utilizzazione del personale immesso a ruolo - Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto le modalità per l'assegnazione della sede del personale immesso in ruolo per effetto delle disposizioni contenute nel precedente titolo III, nonchè per l'utilizzazione del personale che risultasse eventualmente in soprannumero.

L'assegnazione della sede può essere disposta anche prima delle decorrenze previste dai rispettivi articoli della presente legge, qualora venga a determinarsi disponibilità di posti dopo aver assegnato la sede alla categoria a cui spetta a tal fine la precedenza.

Nei casi in cui i docenti ai quali va assegnata la sede non siano inclusi nelle graduatorie di conferimento degli incarichi, essi saranno inseriti nelle predette graduatorie secondo i criteri di valutazione di titoli previsti per l'anno in cui sono state formate le graduatorie medesime.

Le precedenze previste dal titolo III per l'assegnazione della sede al personale immesso in ruolo operano tra le diverse graduatorie da compilare distintamente per le varie categorie.

Per gli insegnanti immessi nei ruoli della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, l'utilizzazione è disposta ai sensi dell'art. 14 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Per il personale docente delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica la utilizzazione è disposta anche in cattedre o posti di materie affini ivi compresi gli insegnamenti dei corsi speciali, delle scuole libere del nudo e dei corsi straordinari.

 

Art. 60 - Competenze in materia di nomina - I provvedimenti di nomina e quelli conseguiti di assegnazione della sede sono adottati dai provveditori agli studi anche nei confronti degli insegnanti appartenenti ai ruoli nazionali.

I provvedimenti di cui al comma precedente, e gli atti da essi presupposti, sono definitivi.

 

Art. 61 - Categorie speciali - Gli insegnanti non vedenti che siano immessi in ruolo ai sensi della presente legge o a seguito di concorsi ordinari, o ancora in attesa di sede definitiva, hanno la precedenza assoluta nella scelta della sede.

Nei casi previsti dall'art. 2 della legge 4 giugno 1962, n. 601, e dall'art. 9 della legge 29 settembre 1967, n. 949, la presenza dell'assistente del docente non vedente è facoltativa.

Nei concorsi a cattedra il 2 per cento dei posti messi a concorso, e comunque non meno di due posti, è riservato ai concorrenti non vedenti, salvo diverse disposizioni di maggior favore previste da leggi speciali.

Ai fini dell'applicazione ai docenti non vedenti delle disposizioni di cui agli articoli 27, 31 e 38, il requisito del servizio nel periodo in essi indicato, è ridotto a 90 giorni, anche non continuativi.

Sono da considerare non vedenti coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 29 settembre 1967, n. 946.

Il beneficio di cui al primo comma si applica anche agli insegnanti con rene artificiale, per i comuni in cui esiste il servizio di emodialisi e per i comuni viciniori, nonché agli insegnanti non autosufficienti o con protesi agli arti inferiori.

 

Art. 62 - Modelli viventi - Ai modelli viventi si applica, in quanto compatibile, lo stato giuridico del personale non docente non di ruolo della scuola, escluse le disposizioni relative al reclutamento e all'orario di servizio, in luogo delle quali si applicano le disposizioni vigenti per tale categoria di personale. In materia di assenza e congedi si applicano le disposizioni riferibili alla natura dell'incarico della nomina e non alla retribuzione oraria di servizio.

L'adeguamento del trattamento economico dei modelli viventi avviene in corrispondenza e in proporzione dei miglioramenti conseguiti dal personale non docente della carriera ausiliaria della scuola. La retribuzione è corrisposta in tutti i mesi dell'anno, alle condizioni previste per il restante personale non docente, per un importo mensile corrispondente al numero di ore settimanali conferite per incarico.

 

Art. 63 - Norme per il personale assegnato a particolari compiti - Il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente comandato nell'anno scolastico 1981-1982, ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, presso le regioni o altri enti locali, nonché il personale medesimo già in servizio nei soppressi patronati scolastici della regione e provincie a statuto speciale che non abbiano già provveduto a farlo transitare nei propri ruoli, può ottenere a domanda il passaggio nei ruoli dell'ente locale territoriale o della regione che lo richieda.

Le regioni, comprese quelle a statuto speciale nonchè le provincie autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle loro attribuzioni statutarie, provvederanno con propria legge a disciplinare i passaggi di cui al comma precedente, salvaguardando, in ogni caso, le posizioni economiche già acquisite.

Il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente comandato ai sensi del predetto decreto n. 417 a prestare servizio presso amministrazioni statali o pubbliche, con esclusione delle università, o collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 113 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, può ottenere, a domanda, il passaggio nei ruoli dell'amministrazione presso cui presta servizio in una qualifica funzionale di corrispondente livello retributivo, fatte salve, in ogni caso, le posizioni economiche già acquisite dagli interessati. A tal fine questi sono collocati nella classe di stipendio che, anche mediante l'attribuzione di aumenti periodici convenzionali, assicuri loro un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento. Al personale che opta per il passaggio nei ruoli dell'Amministrazione si applicano le disposizioni di cui gli ultimi tre commi del precedente art. 51.

Il personale direttivo e insegnante della scuola elementare, assegnato, alla data di entrata in vigore della presente legge, ad attività parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, ad attività di servizio sociale scolastico e ad attività connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'art. 5 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, è mantenuto ad esaurimento nella assegnazione ai compiti attualmente svolti. Analogamente si provvede per il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente, di cui al precedenti commi primo e terzo, qualora esso non chieda o non ottenga il passaggio nei ruoli degli enti o amministrazioni indicati nei commi medesimi, sempre che gli stessi enti o amministrazioni lo richiedano.

Il criterio di inquadramento economico nei livelli retributivi del personale civile dello Stato previsto nel precedente terzo comma si applica anche al personale di cui all'art. 34 della legge 11 luglio 1980, n. 312, dopo aver effettuato nei riguardi del personale medesimo l'inquadramento nei livelli retributivi del personale della scuola ai sensi e con le modalità previste nel decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271. Rimangono comunque fermi i criteri di equiparazione previsti dal citato art. 34 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

Art. 64 - Norme transitorie sui comandi per attività di studio, per il servizio psico-pedagogico e sugli incarichi ispettivi - Limitatamente al numero dei comandi disposti nell'anno scolastico 1981-1982, relativamente alle attività di cui al sesto comma del precedente art. 14, la soppressione prevista dal primo comma del precedente art. 18 avrà luogo soltanto dopo che sia stata disposta la nomina dei vincitori del concorso ordinario indetto per la prima attuazione delle dotazioni organiche aggiuntive.

La disposizione di cui all'ultimo comma del precedente art. 18 ha effetto dal momento in cui saranno nominati i vincitori dei concorsi in atto a posti di ispettore tecnico periferico.

 

Art. 65 - Validità dei titoli di specializzazione conseguiti in base a norme vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 - La validità dei titoli di specializzazione di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, è estesa anche ai fini delle immissioni in ruolo previste dalla legge 9 agosto 1978, n. 463, e delle immissioni in ruolo previste dalla presente legge.

Sono ritenuti validi altresì quali titoli di specializzazione i titoli conseguiti in base a norme vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, anche se il loro conseguimento abbia avuto luogo dopo tale data, purchè a seguito di corsi indetti prima della data medesima.

 

Art. 66 - Norme particolari per i concorsi direttivi - I candidati degli ultimi concorsi ordinari per titoli ed esami, indetti per il reclutamento del personale direttivo degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica che, dopo aver superato la prova scritta siano stati esclusi per non aver completato la documentazione circa il possesso dei requisiti di ammissione entro la scadenza fissata nei decreti di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, possono integrare la documentazione prodotta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando che i requisiti stessi debbono essere comunque posseduti alla scadenza indicata nei predetti decreti di riapertura.

Le nomine relative ai concorsi direttivi ordinari e riservati, di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 928, attualmente in corso di svolgimento sono disposte, per ciascun tipo di concorso, all'inizio dell'anno scolastico successivo alla conclusione del relativo concorso riservato. Le predette nomine decorrono, comunque, agli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1982-1983.

Alla costituzione delle sottocommissioni nei concorsi a posti direttivi nella scuola materna, elementare, secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, da effettuare ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, è esteso il disposto di cui al precedente art. 3, ultimo comma.

La disciplina di cui al secondo comma del precedente art. 5 si applica anche ai componenti le commissioni e sottocommissioni giudicatrici di esami di abilitazione o di concorsi per il reclutamento del personale ispettivo tecnico, direttivo e docente, indetti dal 1° giugno 1978.

 

Art. 67 - Trasformazione in ruoli provinciali dei ruoli nazionali del personale docente e assistente degli istituti statali per sordomuti e dell'istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista - I ruoli nazionali del personale docente e del personale assistente degli istituti statali per sordomuti, di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 488, sono trasformati in ruoli speciali provinciali.

I ruoli nazionali del personale docente e del personale assistente dell'istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1734, sono trasformati in ruoli speciali provinciali.

 

Art. 68 - Norma transitoria per gli insegnanti di educazione tecnica - I docenti di educazione tecnica, nominati a seguito del concorso a cattedre di applicazioni tecniche maschili e femminili, indetto con decreto ministeriale del 5 maggio 1973 ed utilizzati, nell'anno scolastico 1981-1982, nella provincia di residenza, per effetto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito con modificazioni nelle legge 24 luglio 1981, n. 392, sono, a domanda, trasferiti nei limiti dei posti disponibili, a decorrere dal 10 settembre 1982, dal ruolo dei docenti di educazione tecnica della provincia di attuale titolarità a quello della provincia di residenza

I docenti che non potranno usufruire del beneficio di cui al primo comma per indisponibilità di posti, sono utilizzati annualmente ai sensi della legge 24 luglio 1981 n. 392, anche su posti funzionanti di fatto.

 

Art. 69 - Norme particolari per il personale docente delle scuole in lingua tedesca e delle località ladine - Ai docenti delle scuole secondarie e degli istituti d'arte in lingua tedesca e delle località ladine, in possesso del prescritto titolo di studio, che nell'anno scolastico 1980-1981 siano stati incaricati annuali o abbiano svolto servizio di supplenza per almeno 180 giorni, si applicano le disposizioni contenute nei precedenti articoli 35 e 36.

Le disposizioni di cui al precedente comma sono estese ai docenti delle scuole predette in servizio nell'anno scolastico 1980-1981 in qualità di incaricati a tempo indeterminato ai sensi della legge 9 agosto 1973, n. 524, a prescindere dal possesso del prescritto titolo di studio. L'assegnazione della sede ai predetti docenti è disposta dopo che sia stata assegnata la sede al personale di cui al precedente comma.

Ai docenti delle predette scuole, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, privi del prescritto titolo di studio, ma in possesso di diploma di maturità o di titolo conseguito all'estero dichiarato equipollente secondo le procedure previste dall'art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, che abbiano svolto servizio di supplenza per almeno 12 anni anche non continuativi, con il servizio annuale minimo richiesto dalle norme vigenti al momento della prestazione, si applicano le disposizioni contenute nei precedenti articoli 35 e 37.

Ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano e ai posti di insegnamento delle classi di concorso XCII-bis (tedesco nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano) e XCII-ter (tedesco negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano) possono accedere anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai soli fini dell'insegnamento.

Nelle scuole di istruzione primaria e secondaria della provincia di Bolzano i concorsi di cui alla presente legge relativi alle discipline da impartire in lingua diversa da quella italiana si svolgono nella predetta lingua di insegnamento.

Per i componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al precedente comma non è richiesto il requisito, previsto dal precedente art. 3, del servizio in una sede compresa in un ambito territoriale diverso da quello cui si riferisce il concorso.

 

Art. 70 - Norme particolari per il personale docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena - Per i componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per le scuole con lingua di insegnamento slovena non è richiesto il requisito, previsto dal precedente art. 3, del servizio in una sede compresa in un ambito territoriale diverso da quello cui si riferisce il concorso.

I presidenti delle commissioni giudicatrici, di cui al precedente comma, sono scelti di regola tra coloro che prestano servizio nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena o che abbiano conoscenza della lingua slovena.

Ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena sono ammessi anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai soli fini dell'ammissione ai predetti concorsi.

Ai fini previsti dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, può dichiarare equipollenti titoli di specializzazione conseguiti all'estero a seguito della frequenza di corsi in lingua slovena, sulla base della durata e dei contenuti dei corsi stessi.

Ai docenti delle scuole con lingua di insegnamento slovena, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, privi del prescritto titolo di studio ma in possesso di diploma di maturità che abbiano svolto servizio di supplenza per almeno 12 anni anche non continuativi, con un servizio annuale minimo di 180 giorni, si applicano le disposizioni contenute nei precedenti articoli 35 e 37.

Nelle scuole d'istruzione primaria e secondaria con lingua di insegnamento slovena i concorsi di cui alla presente legge si svolgono in lingua slovena.

 

Art. 71 - Norme particolari per il personale delle scuole della Valle d'Aosta - Ai concorsi a posti di insegnamento di lingua francese nelle scuole della Valle d'Aosta sono ammessi anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai soli fini dell'ammissione ai predetti concorsi.

Per la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per le scuole della Valle d'Aosta non si applica il disposto del precedente art. 3 che richiede ai componenti il requisito del servizio in una sede compresa in un ambito territoriale diverso da quello cui si riferisce il concorso.

 

Art. 72 - Norma interpretativa - L'art. 13, comma tredicesimo, della legge 9 agosto 1978 n. 463, è da intendere nel senso che l'immissione in ruolo dei docenti ivi contemplata è effettuata con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79 ed anche in soprannumero riassorbibile dopo l'esaurimento delle graduatorie previste dal settimo comma del medesimo art. 13.

L'assegnazione definitiva della sede ai predetti docenti sarà effettuata, ai sensi del diciassettesimo comma del medesimo art. 13, soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie provinciali relative all'insegnamento cui si riferisce la nomina.

Tutti i provvedimenti di nomina di cui all'art. 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono disposti dai provveditori agli studi. Detti provvedimenti e gli atti presupposti sono definitivi.

Le nomine disposte per l'anno scolastico 1978-1979 sulla base delle graduatorie ad esaurimento contemplate nel primo comma dell'art. 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463, prima della loro soppressione e trasformazione in graduatorie provinciali, hanno la medesima decorrenza giuridica prevista dal settimo comma dello stesso art. 13, per le nomine da disporre sulla base delle graduatorie provinciali.

 

Art. 73 - Organici del personale educativo - L'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 595, è sostituito dal seguente:

"I posti di organico dei ruoli provinciali delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e dei ruoli provinciali degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, previsti dall'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, modificato dall'art. 64 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ferme restando l'unicità della dotazione organica delle singole istituzioni educative, nonché l'identità delle funzioni del personale assegnato, sono determinati come segue: sino a venticinque convittori, quattro posti; per ogni successivo gruppo di otto convittori, un posto in più; per ogni gruppo di dodici semiconvittori, un posto.

Nelle istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti le dotazioni organiche di cui al comma precedente vengono raddoppiate.

La determinazione degli organici è effettuata in relazione alle sedi di funzionamento del convitto.

Le variazioni degli organici del personale educativo disposte ai sensi del precedente primo comma sono effettuate, entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il personale educativo in soprannumero per effetto di situazioni sopravvenute rispetto alla predetta data del 31 marzo sarà utilizzato per l'anno scolastico successivo presso istituzioni educative della provincia ovvero presso l'ufficio scolastico provinciale; il trasferimento d'ufficio di tale personale soprannumerario sarà disposto dopo il suddetto anno, ove ancora necessario. Il primo comma dell'art. 3 della presente legge è, pertanto, parzialmente modificato in conformità.

Il personale di cui al presente articolo può chiedere il passaggio nei ruoli del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione. Tale passaggio sarà disposto d'ufficio nei confronti del personale in soprannumero.

L'inquadramento avverrà anche in soprannumero, nella stessa qualifica funzionale di cui all'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, fatte salve, in ogni caso, le posizioni economiche già acquisite dagli interessati. A tal fine questi sono collocati nella classe di stipendio che, anche mediante l'attribuzione di aumenti periodici convenzionali, assicuri loro un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

Il soprannumero di cui al comma precedente è assorbito in corrispondenza dei posti disponibili nella dotazione organica cumulativa di cui all'art. 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, fatte salve le riserve dei posti necessarie ai fini dell'attuazione di quanto previsto dagli articoli 9 e 65 della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312.

Al personale di cui al presente articolo si applica la normativa di stato giuridico e di trattamento economico relativa al personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato.

Il servizio prestato nel ruolo di provenienza è valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento.

Il passaggio di cui al sesto comma del presente articolo è disposto nei limiti del numero complessivo di unità di personale educativo in soprannumero".

 

Art. 74 - Proroga del termine di cui all'art. 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312 - Il termine previsto dall'art. 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è prorogato sino all'inizio dell'anno scolastico 1985-1986.

 

Art. 75 - Servizi ausiliari dell'amministrazione scolastica - Nei confronti del personale che ha prestato servizi, comunque denominati, per l'espletamento di mansioni relative al ruolo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, non ancora istituito al momento dell'assunzione in servizio e in cui detto personale è stato successivamente inquadrato, si valutano tali servizi per la ricostruzione della carriera da effettuarsi secondo i criteri di cui all'art. 16 - commi terzo, quarto, quinto e settimo - della legge 25 ottobre 1977, n. 808, applicando le norme vigenti dopo la data di assunzione in servizio.

Gli effetti economici derivanti dalla ricostruzione di carriera di cui al precedente comma decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 76 - Sessioni riservate di esami di abilitazione - Ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono ammessi ad apposite sessioni riservate di esami, da indire entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da svolgere con le stesse modalità previste rispettivamente dai precedenti articoli 23 e 35, gli insegnanti, non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio, negli anni scolastici 1980-1981 e 1981-1982, in qualità di supplenti nelle scuole materne statali o negli istituti e scuole di istruzione secondaria statale, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ovvero con nomina di durata almeno annuale conferita secondo le rispettive norme di legge, nelle scuole materne autorizzate, ivi comprese le scuole della Regione siciliana, o, rispettivamente, negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, pareggiati o legalmente riconosciuti.

Per la validità del servizio negli anni scolastici indicati nel comma precedente, si applica il disposto di cui agli articoli 27, penultimo e ultimo comma, e 38, ultimo comma, della presente legge.

 

Art. 77 - Norma abrogativa - Sono abrogati il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817, l'art. 5, secondo comma, della legge 24 settembre 1971, n. 820, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

 

Art. 78 - Disposizioni finanziarie - All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 31.200 milioni per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Legge 14 Agosto 1982, n. 582 (G.U. n. 230 del 21 agosto 1982)

 

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga la seguente legge:

 

Articolo 1 - L' articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 , è modificato nel modo seguente:

il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il consiglio nazionale della pubblica istruzione è formato da settantaquattro componenti, secondo le proporzioni indicate nel comma successivo";

al terzo comma è aggiunta la seguente lettera:

"m)  tre rappresentanti complessivi del personale insegnante direttivo ed ispettivo, rispettivamente, uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole";

il quarto comma è soppresso;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"per le elezioni dei rappresentanti delle scuole di cui alla lettera m) del precedente terzo comma, da effettuarsi con le modalità di cui al successivo articolo 20, le relative liste possono comprendere fino a tre candidati ciascuna".

 

Articolo 2 - Per la prima applicazione della presente legge si procede mediante elezioni suppletive qualora non sia possibile intervenire sulla procedura elettorale in corso per il rinnovo dei membri del consiglio nazionale della pubblica istruzione, anche attraverso l'eventuale riduzione dei termini previsti.

 

Articolo 3 - Al quarto comma dell' articolo 18 del decreto del presidente della repubblica 31 maggio 1974, n. 416 , è aggiunto il seguente periodo: "Ai comitati partecipano a pieno titolo i rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e della Valle d'Aosta, quando si trattino argomenti concernenti tali scuole.".

 

Articolo 4 - La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Circolare Ministeriale 22 settembre 1983, n. 258 - Prot. n. 8692 - Indicazioni di linee di intesa tra scuola, Enti locali e UU.SS.LL. in materia di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap

 

La Legge n. 517 del 1977 ha inteso favorire, nell'ambito della scuola dell'obbligo, l'attuazione del diritto allo studio di ciascun alunno e, in particolare, degli alunni portatori di handicaps prevedendo, agli art. 2 e 7 che "...devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli Enti locali preposti, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal Consiglio scolastico distrettuale".

La molteplicità e la varietà delle esperienze sinora realizzate hanno consentito di individuare significativi contributi e compiti della scuola, particolarmente rispondenti alle finalità dell'integrazione degli alunni portatori di handicaps.

Se ne propone una esemplificazione:

a) le prestazioni di servizio di insegnanti specializzati, assegnati alle scuole con un rapporto, di regola, di un insegnante ogni quattro alunni portatori di handicaps, con possibili deroghe, secondo accertate, particolari necessità;

b) la precisazione del limite massimo di alunni per sezione o classe dove sia inserito un alunno portatore di handicaps, e del limite massimo di alunni portatori di handicaps che possono essere iscritti in ciascuna classe;

c) la programmazione educativa e didattica prevista dai richiamati art. 2 e 7 della L. n. 517 del 1977;

d) la specifica formazione in servizio dei docenti;

e) la possibile prestazione di servizio di altri insegnanti in possesso di specifici requisiti, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 270 del 1982;

f) l'utilizzazione, nell'ambito delle disponibilità di bilancio delle scuole, di fondi devoluti all'acquisto ed al rinnovo di sussidi e materiali didattici previsti dalla programmazione di cui al precedente punto c);

g) il coinvolgimento degli organi collegiali, anche nei rapporti di collaborazione con Associazioni ed Enti che operano in favore degli alunni portatori di handicaps;

h) le prestazioni del Gruppo di lavoro operante a livello provinciale (vedi Circ. Min. 227 dell'8 agosto 1975) eventualmente integrato anche con rappresentanti delle Associazioni degli handicappati e/o dei genitori degli alunni handicappati;

i) le prestazioni di competenza nell'ambito del servizio socio-psico-pedagogico.

Si devono considerare essenziali, ai fini dell'integrazione degli alunni portatori di handicaps, anche i contributi degli enti locali: l'emanazione di leggi regionali o lo stanziamento di fondi; la fornitura e l'adeguamento di edifici scolastici e arredi;

l'assegnazione alle scuole di personale ausiliario, di frequente preparato appositamente in vista della collaborazione da dare agli insegnanti; l'assegnazione di personale assistente per i soggetti non autonomi (D.P.R. n. 616 art. 42-45), al fine di garantire e favorire la loro partecipazione alla vita scolastica; la prestazione di servizi diversi (trasporto, mensa, assistenza, libri, sussidi e materiali necessari per l'attuazione della programmazione); le prestazioni dei servizi sociali; l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido e delle scuole materne comunali alle esigenze di bambini portatori di handicaps, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione; l'organizzazione e la gestione (diretta o a convenzione) di centri ricreativi e di attività pratiche, socio-educative, e di corsi per la formazione e l'addestramento professionali.

L'attuazione del Servizio sanitario nazionale, con la costituzionale delle UU.SS.LL., ha demandato inoltre a questi organismi compiti importanti al fine di favorire il processo di integrazione degli alunni handicappati (si considerino ad esempio, i servizi di medicina scolastica, le prestazioni di medici e specialisti, anche tramite convenzioni con centri universitari, ospedalieri e privati; quelle dei terapisti della riabilitazione; il servizio dei consultori).

Tutto ciò premesso e ricordato, preso atto che in varie situazioni territoriali i rappresentanti dell'Amministrazione scolastica, degli Enti locali e del Servizio sanitario nazionale (UU.SS.LL.), hanno valutato positivamente, ai fini della integrazione nelle scuole per tutti degli alunni portatori di handicaps, l'adozione e la stipulazione di "accordi" o "intese" per definire meglio il quadro dei reciproci rapporti e dei rispettivi impegni e considerato che tali iniziative, ove attuate, hanno permesso di aggiungere risultati apprezzabili, pur tenendo conto della diversità delle situazioni, si ritiene assai opportuno raccomandarne alle SS.VV. la considerazione, con riguardo beninteso ai veri aspetti e ai vari punti problematici che le suddette "intese" implicano.

Le indicazioni, sotto tale riguardo riassunte nell'unità memoria (All. I), hanno un valore del tutto orientativo.

Le SS.VV. ne valuteranno la proponibilità e l'utilizzazione nel quadro delle iniziative che riterranno di promuovere con la collaborazione dei rappresentanti degli Enti locali e del Servizio sanitario nazionale.

 

Allegato I

 

Memoria

1) L'intesa fra i rappresentanti dell'Amministrazione scolastica degli Enti locali e del servizio sanitario nazionale dovrebbe mirare alla finalità di perseguire unitariamente in favore di tutti gli alunni e, in particolare, di quelli portatori di handicaps, l'attuazione dei precoci interventi atti a prevenirne il disadattamento e l'emarginazione; e la piena realizzazione dei diritto allo studio.

 

2) L'intesa dovrebbe far riferimento alle vigenti disposizioni legislative statali e regionali; si citano, ad esempio: DD.P.R. n. 416 e n. 420 del 1974, D.P.R. n. 970 del 1975, D.I. n. 49 del 1975, L. n. 360 del 1976, D.P.R. n. 616 del 1977, L. n. 517 del 1977, D.P.R. n. 384 del 1978, L. n. 833 del 1978, L. n. 270 del 1982.

 

3) Per il conseguimento delle finalità di cui al punto 1) l'intesa dovrebbe prevedere l'impegno all'attuazione di alcuni compiti-obiettivi comuni:

3.1 Piano annuale del Consiglio scolastico distrettuale

Il Consiglio scolastico distrettuale, previa consulenza del Gruppo di lavoro principale per gli handicappati, acquisiti i dati delle scuole, effettuati incontri di coordinamento distrettuale tra i vari operatori interessati, invia, prima della fine dell'anno scolastico, al Provveditore agli studi, o ai comuni interessati, ai responsabili della o delle UU.SS.LL. il Piano di previsione relativo all'anno scolastico successivo, per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicaps.

In tal piano andrebbero indicate: le necessità accertate, rispetto all'adempimento dei "compiti-contributi" di competenza delle scuole, dell'Ente locale, del Servizio sanitario; le proposte per la razionale distribuzione degli alunni e le possibili attuazioni di progetti pilota per l'inserimento di handicappati gravissimi.

 

3.2 Identificazione dell'handicap. Attestazione

Se il bambino al momento dell'ingresso nella scuola, viene segnalato dalla famiglia come portatore di handicap e necessita di interventi di sostegno, i genitori devono produrre le documentazioni mediche già acquisite, convalidate dal Servizio sanitario nazionale.

Se le difficoltà del bambino vengono individuate ed evidenziate dai docenti, la scuola è impegnata a prendere contatto con i genitori per acquisire informazioni ed eventuali certificazioni, sottoponendo poi il caso alla valutazione del servizio sanitario nazionale.

Le particolari difficoltà dell'allievo vanno in ogni caso sintetizzate dalla USL di competenza in un "profilo-diagnosi" (coperto dal segreto professionale) e progressivamente aggiornato ad ogni variazione della situazione e puntualizzato nel momento del passaggio da un ordine di scuola all'altro.

 

3.3 Programmazione del "piano educativo individualizzato"

Gli operatori scolastici e gli operatori dei servizi territoriali di cui sopra, interessando i genitori di ciascun bambino, definiscono insieme un programma da attuare in un tempo determinato (mese, trimestre, anno scolastico); collegano e integrano nel "Piano educativo individualizzato" (vedi "Proposta allegata) gli interventi: didattici, educativi, terapeutici, riabilitativi (scolastici ed extrascolastici).

Vanno stabiliti i tempi e i modi delle verifiche, e concordate le modalità relative alla redazione, utilizzazione e conservazione della documentazione a cui fare congiunto, ricorrente riferimento.

 

3.4 Piano educativo individualizzato di alunni portatori di gravi handicaps

Sempre in intesa, e tenuto conto del parere e del contributo delle famiglie interessate, andrebbe predisposto un programma che preveda, per gli alunni portatori di gravi handicaps, bisognosi di una specifica, continua assistenza, la frequenza in uno o più plessi di scuola comune che, per strutture edilizie, per dotazione di personale, per prossimità di presidi sanitari e di centri di riabilitazione, siano in grado di garantire una migliore attuazione del piano educativo individualizzato.

In carenza di strutture scolastiche idonee, si dovranno identificare quelle ritenute necessarie e prendere iniziative affinché siano adattate e potenziate.

 

3.5 Calendario degli incontri

Si indicano, a titolo orientativo: riunioni per la formazione delle classi; riunioni periodiche per la definizione - attuazione - verifica - del programma; riunioni per la programmazione dell'anno scolastico successivo; riunioni per facilitare il passaggio a diverso ordine di scuola.

 

3.6 Prevenzione di stati di disagio e di disadattamento

I gruppi professionali, sopra citati, intervengono per prevenire, rimuovere risolvere i problemi di alunni che presentano difficoltà connesse a stati di disagio e di disadattamento.

 

3.7 Orientamento

Gli operatori sopra indicati, anche con l'aiuto delle Associazioni, delle famiglie e dei servizi specializzati, procedono, per quanto di competenza, alla predisposizione e ricognizione delle strutture: scolastiche, di formazione professionale, di avviamento al lavoro e alla ricognizione dei centri e laboratori, verso i quali orientare gli alunni portatori di handicaps, durante e dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico; consigliano e aiutano le famiglie.

Per rendere possibile all'allievo portatore di handicap, che sia in grado di seguire regolari piani di studio, la frequenza di corsi di scuola media superiore, lo Stato e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano per la eliminazione delle barriere architettoniche e per l'apprestamento di specifici strumenti che permettano l'esercizio della facoltà di comunicazione orale e/o scritta per l'alunno portatore di handicap fisico e/o sensoriale.

 

3.8 Aggiornamento

Potranno essere concordate, quando lo si ritenga opportuno, iniziative e modalità di aggiornamento a cui far partecipare gli operatori che, con vari compiti, collaborano in favore degli alunni portatori di handicaps.

 

3.9 Pubblicità

I firmatari dell'"intesa" dovranno prevedere la pubblicazione, con i mezzi a disposizione, dei termini dell'intesa stessa, al fine di favorirne l'utilizzazione da parte degli interessati.

 

Allegato II

 

Proposta di Piano Educativo Individualizzato

Criteri generali

I soggetti dell'intesa, al fine di attuare il piano educativo individualizzato per gli alunni portatori di handicaps, concordano i mezzi e i modi per documentare il comune itinerario operativo.

Questa documentazione non deve intendersi sostitutiva della scheda di valutazione che resta lo strumento di lavoro specifico dei docenti; né sostitutiva del "libretto sanitario" previsto dalla L. n. 833/1978 sulla "Riforma del Servizio sanitario nazionale". Essa, dovrà essere finalizzata a favorire gli interventi interprofessionali previsti dalla L. n. 517/1977.

Tenendo conto di alcune esperienze in atto, se ne propone una esemplificazione.

 

1° Parte: Identificazione della situazione al momento di ingresso del soggetto portatore di handicaps nella scuola (materna, elementare, media).

Concorrono alla identificazione del profilo dell'alunno al momento del suo ingresso nella scuola: operatori scolastici, operatori socio-sanitari, familiari dell'alunno; l'iniziativa può essere presa da ciascuna delle componenti.

Si costituisce un gruppo di lavoro composto, di norma, dal Direttore didattico e dal Preside, dall'insegnante o dagli insegnanti, da uno o più membri dell'equipe specialistica della USL, da un rappresentante del servizio sociale, dai genitori dell'alunno. Il gruppo procede alla raccolta dei dati; le riunioni hanno luogo, di norma, nella sede scolastica.

Con il contributo delle varie competenze e conoscenze si traccia, nella prima parte del documento, un profilo del soggetto che dovrebbe comprendere: dati anagrafici, dati familiari, domicilio, indicazione della eventuale scuola di provenienza, condizioni al momento di ingresso (per esempio: stato di salute, vista, udito, coordinazione motoria, orientamento, autonomia, linguaggio in relazione all'età, condizioni psichiche, comportamento con i coetanei e con gli adulti, situazioni e manifestazioni per cui si chiedono esami particolari e interventi specializzati, ogni altra notizia che possa risultare utile).

 

2° Parte: Valutazione approfondita

Durante il primo periodo di frequenza scolastica l'alunno viene osservato dagli insegnanti e dagli operatori socio-sanitari che si propongono di valutare: gli aspetti generali, i livelli di capacità, i livelli di apprendimento, le abilità pratiche e operative.

In merito si potrà ricorrere all'uso di strumento di osservazione come: griglie, schede, guide, ecc., tenendo conto del fatto che la valutazione approfondita risulta premessa necessaria per la definizione del piano educativo individualizzato.

Il gruppo di lavoro procede quindi a registrare i dati acquisiti.

 

3° Parte: Piano educativo individualizzato

Questa terza parte si dovrebbe articolare in più fogli, in ciascuno dei quali lo spazio di competenza della scuola risulti affiancato da quello di competenza degli operatori socio-sanitari e addetti alla riabilitazione.

In modulo sintetico si individuano ed indicano gli obbiettivi.

Per ciascuno... l'interazione tra i docenti, il materiale didattico, i luoghi e i tempi di azione.

Gli operatori socio-sanitari definiscono, in corrispondenza:

gli interventi terapeutico-riabilitativi, le assistenze e i luoghi di azione.

 

4° Parte: Verifica

Il gruppo si riunisce in date prestabilite (mensili, trimestrali ecc.), prende atto del programma svolto, delle verifiche attuate dai vari operatori: esprime una valutazione complessiva, riformula il programma per obiettivi.

I collegi dei docenti, i Consigli di classe e di interclasse partecipano, secondo competenza, alla definizione del piano educativo individualizzato.

I gruppi di lavoro per l'integrazione degli alunni portatori di handicaps costituiti presso i Provveditorati, offrono consulenza tecnica, con particolare riguardo a quanto attiene agli interventi scolastici.

 

Decreto Ministeriale 4 aprile 1984 (Commissione di Studio per il riordinamento dei corsi di specializzazione.

 

SINTESI DEL PROVVEDIMENTO (non reperibile)

Con il decreto richiamato, il Ministero della Pubblica Istruzione costituì una commissione di studio per il riordinamento dei corsi di specializzazione che lavorò partendo da alcune considerazioni di base.

Detta Commissione, In primo luogo rilevò come la preparazione fornita dai programmi del 1977 non risultasse più congruente alle prestazioni professionali richieste successivamente dalla realtà della scuola; tali programmi infatti davano uno spazio eccessivo alle discipline medicosanitarie rispetto a quelle pedagogico-didattiche.

Inoltre, la commissione aveva delle riserve sul fatto che quei programmi attuassero effettivamente il principio di polivalenza contenuto nelle premesse.

A tutto questo si aggiungeva il problema aperto dei pluriminorati, dei gravi, dei soggetti con specifiche alterazioni sensoriali.

Infine, si rilevavano le difficoltà di ordine burocratico relative ai corsi direttamente gestiti dall'Amministrazione.

Sulla base di queste considerazioni, il documento dell'ufficio studi e programmazione raccomandava di:

- rielaborare i programmi al fine di delineare una nuova figura professionale dell'insegnante specializzato in grado soprattutto di operare nella scuola comune;

- riordinare gli stessi privilegiando la dimensione pedagogica e didattica su quella sanitarioriabilitativa; - predisporre un curriculum il più possibile polivalente;

- strutturare l'organizzazione didattica dei due anni di corso eventualmente modificando il monte-ore.

La stessa commissione, nel sollecitare inoltre il collegamento con l’università, così si esprimeva:

“La commissione non può esimersi, sotto forma di raccomandazione, dall'auspicare una normativa che sancisca la necessità di provvedimenti integrativi, quali la formazione permanente, i corsi di laurea, l'opportunità che i corsi di specializzazione diano apposite garanzie soprattutto attraverso il collegamento con le Università, con enti scientifici qualificati, con l' IRRSAE.”

(estratto da “LA FORMAZIONE DEI DOCENTI DI SOSTEGNO” - a cura Maria Assunta Barbieri - FADIS - Federazione Associazioni Docenti per l’Integrazione Scolastica - Raccolta cronologica delle disposizione normative inerenti la specializzazione dei docenti di

sostegno.)

 

Circolare Ministeriale 3 settembre 1985, n. 250 - Prot. n. 2402 -  Azione di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap

 

Nel testo dei nuovi programmi di insegnamento per la scuola elementare è dedicata una particolare attenzione ai problemi relativi all'inserimento ed alla integrazione degli alunni portatori di handicap, ai quali secondo l'ordinamento scolastico si riconosce il diritto-dovere all'educazione ed all'istruzione nelle scuole comuni.

Le difficoltà di apprendimento derivanti da situazioni di handicap non possono costituire un ostacolo all'esercizio di tale diritto-dovere; si ribadisce, pertanto, che la scuola deve garantire a ciascun alunno le opportunità di esperienze e le risorse culturali di cui ha bisogno.

Le suddette considerazioni valgono naturalmente anche per gli alunni della scuola materna, nella quale si debbono porre le premesse per un "raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola elementare".

 

Integrazione scolastica e bisogni educativi

Anzitutto è da chiarire che, dal punto di vista dell'azione educativa che la scuola deve compiere, non ha importanza tanto la classificazione tipologica dell'handicap, quanto l'analisi e la conoscenza delle potenzialità del soggetto che ne è portatore e la definizione dei suoi "bisogni educativi".

Le attestazioni diagnostiche cui fa riferimento la Circ. Min. n. 199 del 28 luglio 1979 sono attualmente di competenza dei servizi esistenti nell'ambito delle UU.SS.LL. e costituiscono, al presente, un elenco necessario per mettere in moto le procedure amministrative relative alla nomina degli insegnanti di sostegno.

Alla segnalazione dell'alunno come portatore di handicap ed alla acquisizione della documentazione attestante tale situazione deve far seguito, dopo un'attenta osservazione dell'alunno stesso, una "diagnosi funzionale" ad un intervento educativo e didattico adeguato, alla cui definizione provvederanno, ognuno per la parte di competenza, gli operatori delle UU.SS.LL., degli Enti locali e della scuola con la collaborazione dei genitori.

La "diagnosi funzionale" dovrà porre in evidenza, accanto ai dati anagrafici e familiari e a quelli risultanti delle acquisite certificazioni dell'handicap, il profilo dell'alunno dal punto di vista fisico, psichico, sociale e affettivo, comportamentale, e dovrà mettere in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap, e le relative possibilità di recupero, sia le capacità ed abilità possedute, che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate.

I successivi itinerari di preparazione dell'attività scolastica saranno indirizzati a rendere gli obbiettivi e gli interventi educativi e didattici quanto più possibile adeguati alle esigenze e potenzialità evidenziate nella "diagnosi funzionale" dell'alunno, e daranno luogo alla elaborazione di un "progetto educativo individualizzato" ben inserito nella programmazione educativa e didattica.

Tale programma personalizzato di integrazione e di apprendimento dovrà essere finalizzato a far raggiungere a ciascun alunno portatore di handicap in rapporto alle sue potenzialità, attraverso una progressione di traguardi intermedi ed utilizzando metodologie e strumenti differenziati e diversificati, obbiettivi di autonomia, di acquisizione di competenze e abilità (motorie, percettive, cognitive, comunicative, espressive) e di conquista degli strumenti operativi basilari (linguistici e matematici).

Il "progetto educativo individualizzato" per la scuola elementare potrà prevedere il superamento di rigidi riferimenti ad un gruppo-classe e della scansione annuale del lavoro scolastico, per garantire all'alunno ritmi di attività più distesi e maggiori opportunità di successo e di esperienze gratificanti sul piano psicologico.

Frequenti verifiche in itinere (di norma mensili) del lavoro svolto e dei risultati raggiunti, effettuate in collaborazione con gli operatori delle altre strutture territoriali e con modalità di valutazione riferibili a parametri individuali, consentiranno di valutare tempestivamente l'efficacia degli interventi adottati e di adeguare il "progetto educativo individualizzato" ai risultati ottenuti.

Per facilitare l'attuazione di quanto sopra, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'opportunità di stabilire delle intese fra Provveditorato agli studi, Ente locale e UU.SS.LL., ai sensi della Circ. Min. n. 258 del 22 settembre 1983, finalizzate proprio a garantire l'impostazione, l'attuazione e le verifiche di piani educativi individualizzati nel quadro della programmazione didattica di classe, di sezione, di circolo, sorrette da una programmazione dei servizi coordinati a livello territoriale.

Dette intese potranno prevedere la tempestiva fornitura di materiale didattico ed ausili specifici a favore degli alunni portatori di handicap da parte delle UU.SS.LL. e degli Enti locali (libri di testo in Braille, appositi ausili tiflotecnici per non vedenti, protesi per audiolesi, carrozzine munite di appositi congegni per l'attività didattica per motulesi, materiale didattico strutturato, ecc.).

 

Integrazione degli alunni portatori di handicap gravi

In presenza di alunni handicappati gravi "bisognosi di una specifica continua assistenza" (Circ. Min. 258/1983 par. 3.4) il coinvolgimento degli operatori del territorio (Enti locali e UU.SS.LL.) garantisce alla scuola, oltre alle necessarie competenze specialistiche, anche opportuni interventi assistenziali e terapeutico-riabilitativi che, se adeguatamente raccordati con l'attività scolastica, rappresentano un indispensabile sostegno all'attuazione del "piano educativo individualizzato".

Alla necessità di integrazioni terapeutico-riabilitative, rilevata nell'ambito della "diagnosi funzionale", dovranno provvedere gli operatori dei servizi territoriali, mediante interventi che la scuola dovrà tempestivamente concordare con loro e con i genitori degli alunni.

Si segnala la necessità che detti interventi si effettuino in stretto rapporto con la scuola. Ciò allo scopo di attenuare il disagio, per il bambino portatore di handicap e per i suoi genitori, di effettuare spostamenti in relazione all'attività scolastica e all'attività terapeutico-riabilitativa, e per garantire unitarietà nella progettazione, realizzazione e verifica del piano di intervento nei suoi molteplici aspetti.

Si chiarisce inoltre che le "scuole particolarmente attrezzate", cui si fa riferimento nella Circ. Min. n. 258 del 22 settembre 1983, non sono e non devono essere, né di diritto né di fatto, scuole speciali bensì scuole comuni che per dotazione di personale qualificato, di idonee strutture ed attrezzature e per prossimità di presidi sanitari o riabilitativi possono favorire la funzionale integrazione degli interventi specialistici e scolastici di cui gli alunni portatori di handicap necessitano.

Nell'assumere intese e decisioni di adattamento e potenziamento di scuole a tali fini, si raccomanda di evitare indebite concentrazioni di soggetti in situazioni di handicap grave affinché esse rimangano ad ogni effetto scuole comuni aperte a tutti.

Si raccomanda inoltre che l'accoglimento di alunni provenienti da zone non incluse nel territorio di competenza di tali scuole sia rigorosamente limitato ad eccezionali situazioni di necessità.

In dette scuole, oltre alla normale suddivisione degli alunni per classi, sembra opportuna l'attivazione di una organizzazione pedagogico-didattica flessibile per gruppi di attività, come del resto è previsto dall'art. 2 della L. 4 agosto 1977, n. 517.

Si sottolinea infine che, soprattutto per gli alunni portatori di handicap gravi della scuola elementare, potrà essere opportuno prevedere, nell'ambito del "progetto educativo individualizzato", tempi di lavoro distesi, che vadano oltre il limite posto dall'anno scolastico per adeguarsi ai ritmi di apprendimento propri dell'alunno e garantire continuità alla sua esperienza educativa.

 

Comunità scolastica e interventi di sostegno

Dalle considerazioni fin qui fatte risulta che la figura dell'insegnante di sostegno resta ancora un punto di riferimento per la scuola aperta all'integrazione degli alunni portatori di handicap.

Essa trae la sua origine legislativa dagli art. 2 e 7 della L. 517/1977 e dall'art. 12 della L. 270/1982 e la sua denominazione dalla Circ. Min. 199 del 28 luglio 1979, le cui indicazioni di massima sono ancora valide.

Si può ribadire che l'insegnante di sostegno partecipa, a pieno titolo, all'elaborazione e alla verifica di tutte le attività di competenza del consiglio d'interclasse e del collegio dei docenti. La responsabilità dell'integrazione dell'alunno in situazione di handicap e dell'azione educativa svolta nei suoi confronti è, al medesimo titolo, dell'insegnante di sostegno, dell'insegnante o degli insegnanti di classe o di sezione e della comunità scolastica nel suo insieme.

Ciò significa che non si deve mai delegare al solo insegnante di sostegno l'attuazione del "progetto educativo individualizzato" poiché in tal modo l'alunno verrebbe isolato anziché integrato nel contesto della classe o nella sezione, ma che tutti i docenti devono farsi carico della programmazione e dell'attuazione e verifica degli interventi didattico-educativi previsti dal piano individualizzato.

Spetta agli insegnanti di classe o di sezione, in accordo con l'insegnante di sostegno, realizzare detto progetto anche quando quest'ultimo insegnante non sia presente nell'aula.

Ciò per evitare i "tempi vuoti" che purtroppo spesso si verificano nella vita scolastica degli alunni portatori di handicap e che inducono semplicisticamente a richieste di una presenza sempre più prolungata dell'insegnante di sostegno a fianco dei singoli alunni, travisando così il principio stesso dell'integrazione che è quello di fare agire il più possibile il soggetto insieme ai suoi compagni di classe, di sezione o di gruppo.

Particolarmente produttivi potranno risultare, nell'ambito della comunità scolastica, anche gli interventi di natura psicopedagogica previsti dall'art. 14, 6° comma, della L. 270/1982, se adeguatamente programmati dagli organi collegiali allo scopo di offrire collaborazione e supporto ai docenti impegnati nel lavoro educativo con gli alunni portatori di handicap o in condizioni di svantaggio.

Per detti interventi sarà utilizzato, secondo quanto disposto dall'art. 3, 2° comma, dell'ordinanza ministeriale 10 novembre 1983, il personale docente di ruolo disponibile nel circolo e fornito di specifico titolo di studio (laurea in psicologia, laurea in pedagogia con indirizzo psicologico, diploma universitario di specializzazione o perfezionamento in psicologia, in scienze dell'educazione o discipline analoghe).

Sembra opportuno sottolineare in relazione alle condizioni di svantaggio che esse, riflettendo carenze affettive, linguistiche e culturali riconducibili a problematiche familiari, disagi socio-economici o insufficienti stimolazioni intellettuali, non devono essere confuse con le situazioni di handicap e non richiedono alla scuola interventi di sostegno , ma solo un ampliamento delle opportunità educative in termini di esperienze e stimolazioni. Ciò in condizioni operative che consentano un'organizzazione flessibile del lavoro scolastico, che offrano percorsi di apprendimento diversificati e che valorizzino attività educative, tecnologie e linguaggi alternativi a quelli tradizionalmente privilegiati.

Sulle osservazioni e sulle puntualizzazioni espresse in questa circolare si richiama particolarmente l'attenzione dei dirigenti scolastici perché ne facciano oggetto di discussione con gli insegnanti impegnati nell'integrazione e con i gruppi di lavoro che operano presso i Provveditorati agli studi perché continuino nell'azione rivolta a tessere intese operative tra scuola, Enti locali e UU.LL.SS., intese che, laddove sono state finora attuate, hanno prodotto risultati soddisfacenti; e perché sollecitino l'indispensabile raccordo tra scuola materna e scuola elementare e tra scuola elementare e scuola media, mediante incontri periodici degli operatori dei diversi ordini di scuola.

Tali incontri saranno programmati, con tempi e modi da definirsi in seno agli organi collegiali, allo scopo di garantire a tutti gli alunni e particolarmente ai portatori di handicap, un processo educativo quanto più possibile produttivo e continuo per tutto l'arco della scuola di base.

Si ripropone infine l'opera di consulenza e di assistenza degli ispettori tecnici periferici , nel lavoro di programmazione e nelle periodiche verifiche, anche ai fini di un coordinamento sia a livello distrettuale sia a livello provinciale.

 

Circolare Ministeriale 18 dicembre 1985, n. 364 - Prot. n. 7618 - Esonero dall'insegnamento del collaboratore vicario del direttore didattico.

 

In merito alla questione dell'esonero dall'insegnamento del collaboratore vicario del capo d'Istituto questo Ministero ebbe, come noto, a richiedere il parere del Consiglio di Stato che si espresse nella seduta del 14 marzo 1984, riaffermando il pieno esplicarsi delle disposizioni dettate dall'art. 23 della Legge 9 agosto 1978 n. 463.

Per le particolari implicazioni che dal complesso della normativa vigente emergevano riguardo al settore dell'Istruzione Elementare in cui manca l'istituto dell'incarico di direzione, si ritenne di dover risottoporre al predetto Alto Consesso la questione, con particolare riferimento ai circoli didattici.

Nel riaffermare che l'istituto dell'esonero e del semiesonero dall'insegnamento trova compiuta disciplina nell'art. 23 della Legge 9 agosto 1978, n. 463, il Consiglio di Stato nel suo parere ha anche precisato che "deve ritenersi tuttora consentito il conferimento di un incarico di reggenza a un direttore di circolo viciniore, in caso di temporanea assenza del titolare, il che non rende inoperante la disposizione generale sull'esercizio di funzioni vicarie la quale trova applicazione sia nel tempo anteriore al conferimento dell'incarico di reggenza sia durante la reggenza stessa (allorché il direttore didattico reggente sia impegnato nel proprio circolo), sia nei casi in cui, per la brevità dell'assenza, non risulti opportuno conferire l'incarico... il conferimento dell'incarico di reggenza (ad un direttore didattico) comporta, ai sensi del comma 9 dell'art. 23 della Legge 9 agosto 1978, n. 463, la facoltà di autorizzare l'esonero dell'insegnante vicario a prescindere dal numero delle classi funzionanti".

Secondo quanto chiarito dal Consiglio di Stato, si ritiene opportuno precisare che, mentre l'esercizio delle funzioni vicarie trova piena esplicazione nel momento stesso in cui si verifichi assenza o impedimento del titolare, potrà farsi luogo al conferimento dell'incarico di reggenza solo allorché si sia in presenza di assenza o impedimento certi, a qualunque titolo, del direttore didattico per un periodo continuativo di almeno 30 giorni.

Verificatosi questo presupposto, le SS.LL. procederanno all'attribuzione dell'incarico di reggenza ad un direttore didattico di circolo vicino.

Le SS.LL. potranno poi autorizzare, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della Legge 9 agosto 1978, n. 463, l'esonero del collaboratore vicario del circolo affidato in reggenza, qualora si sia in presenza di una o più delle seguenti circostanze:

a) assenza del direttore didattico titolare del circolo affidato in reggenza per un periodo superiore a 90 giorni continuativi;

b) numero dei docenti superiore a 60 compresi gli insegnanti di scuola materna;

c) articolazione del circolo in parecchi plessi;

d) notevole distanza tra i due circoli;

e) classi funzionanti in più turni;

f) sperimentazione in atto o funzionamento di classi a tempo pieno o con attività integrative o insegnamenti speciali o di corsi di alfabetizzazione;

g) altre particolari circostanze che a giudizio e previo meditato esame delle SS.LL., possano in concreto pregiudicare il pieno e puntuale esercizio della funzione direttiva.

In ragione di quanto sopra esposto non devono ulteriormente ritenersi operanti le disposizioni in materia emanate in senso difforme sul punto specifico, anteriormente alla presente.

Per una più puntuale informazione delle SS.LL., si allega alla presente copia del parere del Consiglio di Stato.

 

Parere 30 aprile 1985, n. 1008/85(Cons. Stato).- Quesito - Art. 23 della Legge 9 agosto 1978, n. 463 - Esoneri e semiesoneri per docenti con funzioni vicarie

 

RITENUTO

 

Il Ministro riferente chiede:

a) se gli insegnanti chiamati a sostituire il preside o il direttore didattico in caso di assenza o di impedimento, possano essere esonerati dall'insegnamento indipendentemente dal numero delle classi;

b) se una simile disciplina possa introdursi mediante regolamento;

c) se sia ancora in vigore l'art. 3, secondo comma, Legge 23 maggio 1964, n. 380, nella parte in cui prevede il conferimento di un incarico di reggenza nel caso di temporanea assenza del titolare di un circolo didattico.

 

CONSIDERATO

1. In ordine al primo quesito, la Sezione non può che confermare il parere già espresso nella seduta del 14 marzo 1984, su conforme avviso del Ministero del tesoro; l'art. 23 della Legge 9 agosto 1978, n. 463, disciplina in modo compiuto l'istituto dell'esonero e del semiesonero dall'insegnamento a favore degli insegnanti incaricati di collaborare, con funzioni vicarie, con il direttore didattico o con il preside. Pertanto i limiti ivi fissati non possono superarsi. In particolare va ribadito che il comma 4 dell'art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, non prevede una fattispecie diversa da quella regolamentata dall'art. 23 cit.; la prima norma conferisce all'insegnante prescelto il potere di esercitare la funzione direttiva in caso di assenza o di impedimento del titolare; la seconda disposizione disciplina gli effetti di tale posizione sui doveri connessi allo stato giuridico di insegnante.

2. Il carattere compiuto della disciplina dell'esonero e del semiesonero, autorizzabili per l'esercizio di funzioni vicarie del capo d'istituto, esclude che possano prevedersi ipotesi diverse mediante disposizioni regolamentari, che risulterebbero in contrasto con le norme primarie.

Le esigenze prospettate dal Ministero riferente, specie con riferimento all'ipotesi di direttori didattici chiamati a far parte di commissioni di concorso, sono di indubbia rilevanza, ma il loro soddisfacimento comporterebbe una integrazione della disciplina legislativa.

3. Al terzo quesito va data risposta positiva.

L'art. 3, comma 2, Legge 23 maggio 1964, n. 380, prevede che "i circoli didattici rimasti vacanti sono retti da un direttore di circolo viciniore, con incarico conferito dal Provveditore agli studi. Analogamente si provvede qualora il titolare di un circolo didattico sia temporaneamente assente".

La seconda parte della norma trascritta non risulta incompatibile con l'art. 6, n. 2, Legge 31 luglio 1973, n. 477, con l'art. 4, lett. g), D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, e con gli artt. 3, comma 4, e 125, comma 2, D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417. Le norme che prevedono l'esercizio della funzione direttiva da parte di un insegnante, in caso di assenza o di impedimento del "titolare", si riferiscono ad un concetto ampio di "titolare", comprensivo, ad esempio, della figura del preside incaricato. Esse trovano, quindi, applicazione tutte le volte in cui occorra garantire comunque la funzionalità dell'organo direttivo, ma non sono incompatibili con altre disposizioni che allo stesso scopo contemplano diversi strumenti. In particolare deve ritenersi, difformemente dall'opinione seguita dal Ministero riferente con la C.M. 16 dicembre 1974, n. 318, prot. n. 5819/22, tuttora consentito il conferimento di un incarico di reggenza a un direttore di circolo viciniore, in caso di temporanea assenza del titolare, il che non rende inoperante la disposizione generale sull'esercizio di funzioni vicarie, la quale trova applicazione sia nel tempo anteriore al conferimento dell'incarico di reggenza, sia durante la reggenza stessa (allorché il direttore didattico reggente sia impegnato nel proprio circolo), sia nei casi in cui, per la brevità dell'assenza, non risulti opportuno conferire l'incarico.

Deve, altresì, escludersi che una consapevole volontà legislativa di modifica del regime della reggenza sia rinvenibile nel comma 2 dell'art. 125 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, il quale così recita: "Le attribuzioni non ispettive già spettanti agli ispettori scolastici del ruolo soppresso sono devolute ai direttori didattici eccezione fatta per il conferimento della reggenza dei circoli didattici privi di titolare e per la decisione di ricorsi avverso provvedimenti dei direttori didattici, che sono devoluti al Provveditore agli studi". Si tratta di una norma transitoria, conseguente alla soppressione del ruolo degli ispettori scolastici, con la quale si è inteso indicare, con formulazione sintetica, l'istituto contemplato dall'art. 3, comma 2, della Legge n. 380/1964. L'espressione generica "privo di titolare" va, dunque, riferita ad entrambe le ipotesi previste da quest'ultima norma, giacché, se l'intenzione del legislatore fosse stata quella di indicare soltanto la prima delle ipotesi, essa sarebbe stata espressa con la stessa terminologia usata nella Legge n. 380/1964 e cioé con riferimento ai "circoli didattici vacanti".

Il conferimento dell'incarico di reggenza (ad un direttore didattico) comporta, ai sensi dell'art. 23, comma 9, legge n. 463/1978, la facoltà di autorizzare l'esonero dell'insegnante vicario a prescindere dal numero delle classi funzionanti.

P.Q.M.

nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.

 

Decreto Ministeriale 26 aprile 1986 (Nuova struttura dei corsi biennali di specializzazione)

 

SINTESI DEL PROVVEDIMENTO (non reperibile)

La nuova struttura ed i programmi dei corsi biennali di specializzazione vennero approvati col il decreto ministeriale suddetto.

Venivano individuati tre poli corrispondenti ad altrettanti settori fondamentali per la preparazione del docente di sostegno.

Il primo, indicato come "Aree disciplinari" concerneva la pedagogia, la psicologia e la clinica, i cui programmi erano suddivisi per ognuno dei due anni di corso.

Il secondo polo, denominato "Dimensione operativa", indicava attività finalizzate alla prassi e consisteva di sei settori (o sotto-aree) che non corrispondevano a precise discipline, bensì riguardavano campi di applicazione fattuale, tali da richiedere concreta esperienza ed esercizio.

Il terzo polo, definito  "Didattica curricolare", indicava l'ambito in cui doveva trovare la propria realizzazione quella serie di aspetti destinati a tradurre la didattica generale (considerata nell'ottica dei programmi della scuola materna e dell'obbligo) in didattica specificamente finalizzata alle condizioni della minorazione, in particolare visiva e uditiva.

Particolare rilievo, infine, veniva dato al tirocinio che la Commissione ritenne di dover articolare in due grandi campi da intendersi come integrati e strettamente connessi:

- Tirocinio diretto guidato che doveva svolgersi nella realtà della scuola e realizzarsi sotto un monitoraggio adeguato. Consisteva di 150 ore annuali

- Tirocinio indiretto e guidato consistente in 100 ore per anno.

Il monte ore complessivo del biennio di specializzazione era di 1300 ore, mentre il titolo che rilasciava era polivalente.

(estratto da “LA FORMAZIONE DEI DOCENTI DI SOSTEGNO” - a cura Maria Assunta Barbieri - FADIS - Federazione Associazioni Docenti per l’Integrazione Scolastica - Raccolta cronologica delle disposizione normative inerenti la specializzazione dei docenti di sostegno.)

 

Ordinanza Ministeriale 24 giugno 1986, n. 194 (Corsi biennali di specializzazione)

 

SINTESI DEL PROVVEDIMENTO (non reperibile)

La raccomandazione espressa a suo tempo dalla Commissione, costituita con D.M. del 4 aprile 1984, la quale, nel sollecitare, tra l'altro,il collegamento con l’università, così si esprimeva: “La commissione non può esimersi, sotto forma di raccomandazione, dall'auspicare una normativa che sancisca la necessità di provvedimenti integrativi, quali la formazione permanente, i corsi di laurea, l'opportunità che i corsi di specializzazione diano apposite garanzie soprattutto attraverso il collegamento con le Università, con enti scientifici qualificati, con l' IRRSAE.”, venne accolta dal Ministro della Pubblica istruzione, nominando per prime, tra i soggetti accreditati dal Ministero a gestire i corsi biennali di specializzazione, le università.

In realtà, però, le università non erano ancora pronte ad affrontare tutte le attività delle quali erano state incaricate e, quindi, in un momento successivo, il legislatore stabilì che, in attesa che la nuova normativa trovasse completa attuazione, l’insegnamento delle discipline facoltative attinenti all'integrazione degli alunni handicappati poteva “essere impartito anche da enti o istituti specializzati all'uopo convenzionati con le università” (Legge 5 febbraio, 1992, n 104; art, 14, comma 4).

Fu così che i corsi biennali continuarono ad essere condotti da enti e privati e che il Ministro si vide costretto ad intervenire di nuovo col D. M. 27 giugno 1995, n. 226 (Nuovi programmi corsi di specializzazione ex D.P.R. 970/75.

(estratto da “LA FORMAZIONE DEI DOCENTI DI SOSTEGNO” - a cura Maria Assunta Barbieri - FADIS - Federazione Associazioni Docenti per l’Integrazione Scolastica - Raccolta cronologica delle disposizione normative inerenti la specializzazione dei docenti di

sostegno.)

 

Sentenza della Corte Costituzionale - 3 giugno 1987, n. 215  - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale art. 28, terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118: Scuola - mutilati ed invalidi civili - soggetti portatori di handicap - diritto alla frequenza delle scuole secondarie superiori - effettiva e concreta realizzazione del diritto - mancata assicurazione - violazione degli artt. 3.30.31 e 34 della Costituzione - Illegittimità costituzionale parziale.

 

La Corte Costituzionale composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio La Pergola:

Giudici: prof. Virgilio Andrioli, prof. Giuseppe Ferrari, dott. Francesco Saja, prof. Giovanni Conso, dott. Aldo Corasaniti, prof. Giuseppe Borzelino, dott. Francesco Greco, prof. Renato Dell'Andro, prof. Gabriele Pescatore, avv. Ugo Spagnoli, prof. Francesco Paolo Casavola, prof. Vincenzo Caianiello:

 

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), di conversione del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 promosso con la seguente ordinanza:

1) ordinanza emessa il 28 novembre 1984 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sul ricorso proposto da Salvi Giovanni ed altri iscritta al n. 197 del registro ordinanza 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1986:

 

Visti gli atti di costituzione di Salvi Giovanni ed altri:

Udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnolo:

Uditi l'avv. Giovanni C. Sciacca per Salvi Giovanni ed altri:

 

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso del 19 novembre 1983 i coniugi Giovanni Salvi e Liliana Carosi impugnavano innanzi al TAR del Lazio la mancata ammissione della loro figlia Carla, diciottenne portatrice di handicap, a ripetere nell'anno scolastico 1983/84 la frequenza della prima classe dell'Istituto Professionale di Stato per il Commercio "N. Garrone" di Roma. Costei nell'anno precedente era stata ritenuta inclassificabile, ed il Preside, accettata con riserva la domanda di reiscrizione, aveva rimesso la questione al Provveditore agli Studi, facendo presente che - secondo gli insegnanti - la giovane non avrebbe potuto trarre un qualche profitto dalla permanenza nella scuola media superiore. Il Provveditore agli Studi, a fronte della certificazione medica allegata all'istanza, aveva invitato il Preside ad acquistare presso i competenti servizi specialistici dell'USL un parere medico legale, da esprimersi sulla base sia di accertamenti di carattere sanitario e psicologico, sia della conoscenza della situazione determinatasi nell'anno precedente e dei giudizi espressi dal Consiglio di classe in sede di verifica finale. Il responso sanitario, peraltro, aveva escluso che l'handicap - di tipo neuropsichico - fosse da considerarsi grave, ed aveva sottolineato che la giovane poteva trarre dalla frequenza un beneficio che, se relativo quanto all'apprendimento, era viceversa notevole sul terreno della socializzazione e dell'integrazione, si da far ritenere fondamentale la riammissione della giovane, per la quale l'isolamento avrebbe contributo in maniera assolutamente negativa alla formazione del carattere.

Ciononostante, la richiesta di reiscrizione era stata respinta di fatto, con il rifiuto alla giovane ad assistere alle lezioni.

2. - Con ordinanza del 28 novembre 1984, il TAR ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 30 marzo 1971, n. 118, assumendone il contrasto con gli artt. 3, 30, 31 e 34 Cost.

All'inserimento scolastico degli handicappati - ricorda innanzitutto il TAR rimettente - si provvide solo a partire dagli anni sessanta, prima mediante classi speciali e differenziali (circolari nn. 4525 del 1962 e 93 dei 1963), poi con l'ammissione in classi normali, opportunamente dimensionate, e l'utilizzazione in esse di insegnanti di sostegno (circolari nn. 227 del 1975, 228 del 1976 e 216 del 1977).

Con la legge 4 agosto 1977, n. 517 furono poi previste (artt. 2 e 7) forme di integrazione e di sostegno in favore degli alunni handicappati, in particolare con l'impegno di insegnanti specializzati e, nella scuola media, anche di attività scolastiche integrative.

Con l'art. 12 della legge 20 maggio 1982, n. 270 si provvide poi a fissare le dotazioni organiche del personale docente delle scuole materne, elementari e medie, tenendo conto dei posti di sostegno da istituire a favore degli alunni portatori di handicap.

Ciò premesso, il TAR del Lazio osserva che l'impugnato art. 28 l. n. 118/1971 - recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili" - disponendo in ordine alla frequenza scolastica di costoro, prevede, al secondo comma, che "L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali": ed al terzo comma, che "Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie".

Richiamando le deduzioni dei ricorrenti, il giudice a quo lamenta che tali disposizioni nulla prevedano in favore degli handicappati, diversamente che per i mutilati ed invalidi civili, cui si assicura la frequenza scolastica anche se afflitti da menomazioni fisiche o psichiche pari a quelle dei primi. Ma avverte che "la questione investe più direttamente" le richiamate disposizioni delle leggi nn. 517 del 1977 e 270 del 1982, in quanto non garantiscono agli handicappati la frequenza nella scuola media di secondo grado; ed assume che tale carenza legislativa sia incostituzionale: "in particolare rispetto all'art. 3 che, dopo affermato il principio di uguaglianza, affida all'Ordinamento il compito di rimuovere gli ostacoli impedenti il pieno sviluppo della persona umana: rispetto all'art. 30 che consacra il diritto all'istruzione di ogni cittadino: all'art. 31 che affida alla Repubblica il compito di proteggere la gioventù, favorendo gli istituti necessari allo scopo: come anche all'art. 34 ove si afferma che la Repubblica rende effettivo il diritto di tutti a frequentare la scuola".

3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto.

Si sono invece costituite le parti private Giovanni e Carla Salvi e Liliana Carosi, a mezzo degli avv.ti G.C. Sciacca e P. d'Amelio.

Nella relativa memoria vengono svolte considerazioni analoghe a quelle prospettate nell'ordinanza di rimessione.

Si assume, in particolare, essere privo di giustificazione che si prevedano per l'invalido civile misure atte ad agevolarne l'inserimento nella vita sociale e lavorativa, mentre l'handicappato sarebbe tutelato "solo per quanto riguarda il suo inserimento nella scuola dell'obbligo, dopo di che, essendo le sue minorazioni tali da impedirgli un'attività lavorativa normale, viene completamente abbandonato". Ciò sarebbe in contrasto con i principi posti dagli artt. 30, 31, 34 e 38, 3 comma. Cost. dai quali discenderebbe il compito dello Stato di garantire anche ai minorati formazione ed educazione (intese come sviluppo integrale della persona: art. 2 Cost.), nonché il conseguente avviamento professionale. La permanenza nel contesto scolastico dopo la scuola dell'obbligo sarebbe invero uno dei mezzi di attuazione di tali fini, in mancanza della quale dovrebbe preventivarsi "una sicura regressione, in termini di maturazione psico-intellettuale e di socialità" e si renderebbero perciò vani i risultati già raggiunti.

 

Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio dubita, in riferimento agli artt. 3, 30, 31 e 34 Cost. della legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 30 marzo 1971, n. 118, recante "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili".

Tale disposizione detta "Provvedimenti per la frequenza scolastica" di questi ultimi: ed in particolare, dopo aver previsto, nel primo comma, misure dirette a rendere possibile o comunque ad agevolare in agevolare in generale l'accesso e la permanenza nella scuola (trasporto gratuito dalla abitazione alla scuola, accesso a questa mediante adatti accorgimenti ed eliminazioni delle cosidette barriere architettoniche: assistenza agli invalidi più gravi durante le ore scolastiche) prescrive, nel secondo comma, che, per quanto riguarda l'istruzione dell'obbligo, questa "deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali".

Il terzo comma dispone che "sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie": il quarto comma infine, estende la medesima disciplina alle istituzioni prescolastiche e ai doposcuola. Come precisato in narrativa, nel caso di specie il TAR rimettente era chiamato a decidere in ordine alla legittimità della mancata reiscrizione di una giovane portatrice di handicap alla prima classe di un istituto professionale di Stato, manifestata col rifiuto oppostole ad assistere alle lezioni nonostante il contrario parere espresso dai competenti servizi specialistici sotto il profilo sanitario e psicologico: parere nel quale era stata sottolineata la non gravità dell'affezione e la fondamentale importanza della frequenza scolastica nell'indurre momenti di socializzazione ed integrazione atti a favorirne un'evoluzione positiva.

La questione è quindi indubbiamente rilevante, posto che la disposizione impugnata, nella prospettazione del giudice a quo, non assicura ai portatori di handicap il diritto alla frequenza delle scuole secondarie superiori.

2. - Giova anzitutto premettere all'esame della specifica questione sollevata, un sia pur sintetico cenno all'evoluzione normativa sull'inserimento nella scuola dei portatori di handicap, in quanto è anche sulla considerazione di taluni suoi caratteri che l'ordinanza di rimessione fonda le proprie censure.

Come è noto, il problema dell'inserimento di minorati nella scuola è stato per lungo tempo affrontato e risolto, nel nostro ordinamento, con gli strumenti delle scuole speciali e delle classi differenziali.

Ancora negli anni sessanta, le leggi 24 luglio 1962, n. 1962, n. 1073 (recante i "Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965") e 31 ottobre 1966, n. 942 (relativa al "Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970") prevedono stanziamenti per il funzionamento di tali strutture speciali. La legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale, contempla classi differenziali per "alunni disadattati scolastici" (art. 12) e la legge 18 marzo 1968, n. 444, relativa alla scuola materna statale, istituisce sezioni o, per i casi più gravi, scuole speciali per i bambini da tre a cinque anni affetti da disturbi dell'intelligenza o del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali.

Negli anni settanta, questo indirizzo viene sostanzialmente ribaltato. La legge 30 marzo 1971, n. 118 - oltre a prevedere, per i "mutilati ed invalidi civili", corsi di istruzione per l'espletamento o completamento della scuola dell'obbligo presso i centri di riabilitazione, scuole per la formazione di assistenti educatori e assistenti sociali specializzati e particolari misure per l'addestramento professionale (artt. 4, 5 e 23) - stabilisce - come si è visto - che "l'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica" (art. 28) e che " Esclusivamente quando sia accertata l'impossibilità di far frequentare ai minorati la scuola pubblica dell'obbligo" si istituiranno "per i minori ricoverati" nei centri di degenza e di recupero, classi normali "quali sezioni staccate della scuola statale" (art. 29).

La legge 4 agosto 1977, n. 517, poi, "al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità" prevede per la scuola elementare (art. 2) e media (art. 7) forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap, da realizzarsi tra l'altro attraverso limitazioni numeriche delle classi in cui costoro sono inseriti, predisposizione di particolari servizi ed impiego di docenti specializzati. Con la medesima legge (art. 7, ultimo comma) sono abolite le classi differenziali. La successiva legge 20 maggio 1982, n. 270 provvede poi (art. 12) circa le dotazioni organiche, nei ruoli di dette scuole, degli insegnanti di sostegno (di regola, uno ogni quattro alunni portatori di handicap).

La disciplina così sommariamente richiamata concerne peraltro solo la scuola materna, elementare e media; mentre per la scuola secondaria superiore non ha avuto sviluppi, nella legislazione nazionale, l'indicazione contenuta nel già citato terzo comma dell'art. 28 L. n. 118 del 1971.

Per la verità, la previsione di "forme di integrazione educativa" atte a facilitare l'inserimento e la formazione degli handicappati anche in tale ordine di scuola è diffusamente presente al livello di legislazione regionale (ctr. in particolare, l. r. Veneto 8 maggio 1980, n. 46: l. r. Friuli-Venezia-Giulia 21 dicembre 1981, n. 87: l. r. Sicilia 18 aprile 1981, n. 68: l. r. Calabria 3 settembre 1984, n. 28: ecc.).

Spazi per concrete iniziative di inserimento dei portatori di handicap nelle scuole superiori sono inoltre individuabili nella definizione normativa dei compiti degli organi collegiali della scuola (cfr. D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, artt. 3. 6. 12 e 15). Specifiche prescrizioni in tal senso sono inoltre contenute nelle circolari ministeriali nn. 129 del 28 aprile 1982 e 163 del 16 giugno 1983 (quest'ultima relativa alle prove di esame di maturità da parte di candidati portatori di handicap).

Nell'ottava e nella nona legislatura, infine, sono state assunte molteplici iniziative legislative volte a disciplinare la frequenza, da parte degli handicappati, delle scuole secondarie superiori e dell'università, con la previsione di misure atte a realizzarla concretamente: ma esse non sono riuscite a tradursi in provvedimenti legislativi.

3. - Al fine di puntualizzare l'oggetto del presente giudizio di costituzionalità, giova ricordare che il giudice rimettente, nel dare inizialmente conto delle prospettazioni della parte privata, sembra lamentare (senza però fare inequivocabilmente propria la censura) che le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 28 l. n. 118 del 1971 concernano solo i mutilati ed invalidi civili, e ne siano viceversa esclusi i portatori di handicap.

Così intesa, la questione muoverebbe però da un erroneo presupposto. Dispone invero l'art. 2, secondo comma, di tale testo legislativo che "Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età": ed è pacifico in dottrina e giurisprudenza che in tale ampia nozione sono ricompresi i soggetti affetti da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali comportanti sensibili difficoltà di sviluppo, apprendimento ed inserimento nella vita lavorativa e sociale, cui il concetto di "portatore di handicap" comunemente si riferisce (anche se al riguardo non esiste, allo stato - salvo che in talune leggi regionali - una precisa definizione legislativa).

Dopo il suddetto cenno iniziale, peraltro, l'ordinanza di rimessione prosegue con una diffusa esposizione della soprarichiamata normativa in materia e nella parte finale incentra le proprie censure sulla genericità della previsione di cui all'impugnato art. 28, lamentando la carenza di disposizioni, quali quelle di cui alle citate leggi nn. 517 del 1977 e 270 del 1982, idonee a garantire ai portatori di handicap, con la predisposizione di strumenti all'uopo idonei, la frequenza della scuola secondaria superiore.

La questione dedotta investe, perciò, il terzo comma del citato art. 28, in quanto, limitandosi a disporre che "sarà facilitata" tale frequenza, non assicura l'effettiva e concreta realizzazione di tale diritto: nel che il giudice rimettente ravvisa una violazione degli artt. 3, 30, 31 e 34 Cost.

4. - La disposizione impugnata ha indubbiamente un contenuto esclusivamente programmatorio, limitandosi ad esprimere solo un generico impegno ed un semplice rinvio ad imprecisate e future facilitazioni. Il suo tenore non è perciò idoneo a conferire certezza alla condizione giuridica dell'handicappato aspirante alla frequenza della scuola secondaria superiore: a garantirla, cioè, come diritto pieno pur ove non sussistano (come nel caso oggetto del giudizio a quo) le condizioni che - se concretamente verificata - ne limitano la fruizione per la scuola dell'obbligo a termini del precedente secondo comma del medesimo articolo. Per la scuola secondaria superiore, inoltre, non solo mancano norme che apprestino gli strumenti atti a corredare tale diritto di opportuni supporti organizzativi e specialistici - come avviene per la scuola dell'obbligo ai sensi dei richiamati articoli delle leggi nn. 517 del 1977 e 270 del 1982 - ma la disposizione impugnata, non è, per la sua formulazione, idonea a costituire il fondamento cogente né della disciplina, che - pur se in modo parziale e disorganico - è stata finora emanata a livello di normazione regionale o secondaria, né delle iniziative che sul piano della gestione concreta competono, come si è detto, agli organi scolastici.

5. - La questione, nei termini anzidetti, è fondata.

Per valutare la condizione giuridica dei portatori da handicap in riferimento all'istituzione scolastica occorre innanzitutto considerare, da un lato, che è ormai superata in sede scientifica la concezione di una loro radicale irrecuperabilità, dall'altro che l'inserimento e l'integrazione nella scuola ha fondamentale importanza al fine di favorire il recupero di tali soggetti. La partecipazione al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce, infatti, un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggio, al dispiegarsi cioè di quelle sollecitazioni psicologiche atte a migliorare i processi di apprendimento, di comunicazione e di relazione attraverso la progressiva riduzione dei condizionamenti indotti dalla minorazione.

Insieme alle pratiche di cura e riabilitazione ed al proficuo inserimento nella famiglia, la frequenza scolastica è dunque un essenziale fattore di recupero del portatore di handicap e di superamento della sua emarginazione, in un complesso intreccio in cui ciascuno di tali elementi interagisce sull'altro e, se ha evoluzione positiva, può operare in funzione sinergica ai fini del complessivo sviluppo della personalità.

Da siffatto ordine concettuale ha indubbiamente preso le mosse il legislatore ordinario allorquando, con le già richiamate disposizioni delle leggi del 1971 e 1977, ha da un lato previsto l'inserimento in via di principio dei minorati nella normale scuola dell'obbligo - onde evitare i possibili effetti di segregazione ed isolamento ed i connessi rischi di regressione - dall'altro ha concepito le forme di integrazione, sostegno ed assistenza ivi previste come strumenti preordinati ad agevolare non solo l'attuazione del diritto allo studio ma anche la piena formazione della personalità degli alunni handicappati.

Ora, è innegabile che le esigenze di apprendimento e socializzazione che rendono proficua a questo fine la frequenza scolastica non vengono meno col compimento della scuola dell'obbligo: anzi, proprio perché si tratta di complessi e delicati processi nei quali il portatore di handicap incontra particolari difficoltà, è evidente che una loro artificiosa interruzione, facendo mancare uno dei fattori favorenti lo sviluppo della personalità, può comportare rischi di arresto di questo, quando non di regressione.

Altrettanto innegabile è, d'altra parte, che l'apprendimento e l'integrazione nella scuola sono, a loro volta, funzionali ad un più pieno inserimento dell'handicappato nella società e nel mondo del lavoro: e che lo stesso svolgimento di attività professionali più qualificate di quelle attingibili col mero titolo della scuola dell'obbligo - e quindi il compimento degli studi inferiori - può favorire un più ricco sviluppo delle potenzialità del giovane svantaggiato e quindi avvicinarlo alla meta della piena integrazione sociale.

6. - Dalle considerazioni ora svolte è agevole arguire come sul tema della condizione giuridica del portatore di handicap confluiscono un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale: e che, conseguentemente, il canone ermeneutico da impiegare in siffatta materia è essenzialmente dato dall'interrelazione e integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela.

Statuendo che "la scuola è aperta a tutti", e con ciò riconoscendo in via generale l'istruzione come diritto di tutti i cittadini, l'art. 34, primo comma, Cost. pone un principio nel quale la basilare garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo "nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità" apprestata dall'art. 2 Cost. trova espressione in riferimento a quella formazione sociale che è la comunità scolastica. L'art. 2 poi, si raccorda e si integra con l'altra norma, pure fondamentale, di cui all'art. 3. secondo comma, che richiede il superamento delle sperequazioni di situazioni sia economiche che sociali suscettibili di ostacolare il pieno sviluppo delle persone dei cittadini.

Lette alla luce di questi principi fondamentali, le successive disposizioni contenute nell'art. 34 palesano il significato di garantire il diritto all'istruzione malgrado ogni possibile ostacolo che di fatto impedisca il pieno sviluppo della persona. L'effettività dell'istruzione dell'obbligo è, nel secondo comma, garantita dalla sua gratuità: quella dell'istruzione superiore è garantita anche a chi, capace e meritevole, sia privo di mezzi, mediante borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze (terzo e quarto comma). In tali disposizioni, l'accento è essenzialmente posto sugli ostacoli di ordine economico, giacché il Costituente era ben consapevole che è principalmente in queste che trova radice la disuguaglianza delle posizioni di partenza e che era perciò indispensabile dettare al riguardo espresse prescrizioni idonee a garantire l'effettività del principio di cui al primo comma. Ciò però non significa che l'applicazione di questo possa incontrare limiti in ostacoli di altro ordine, la cui rimozione è postulata in via generale come compito della Repubblica nelle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3, secondo comma: sostenere ciò significherebbe sottacere il fatto evidente che l'inserimento nella scuola e l'acquisizione di una compiuta istruzione sono strumento fondamentale per quel "pieno sviluppo della persona umana" che tali disposizioni additano come meta da raggiungere.

In particolare, assumere che il riferimento ai "capaci e meritevoli" contenuto nel terzo comma dell'art. 34 comporti l'esclusione dall'istruzione superiore degli handicappati in quanto "incapaci" equivarebbe a postulare come dato insormontabile una disuguaglianza di fatto rispetto alla quale è invece doveroso apprestare gli strumenti idonei a rimuoverla, tra i quali è appunto fondamentale - per quanto si è già detto - l'effettivo inserimento di tali soggetti nella scuola.

Per costoro, d'altra parte, capacità e merito vanno valutati secondo parametri, peculiari, adeguati alle rispettive situazioni di minorazione, come le stesse circolari ministeriali dianzi citate si sono in certa misura sforzate di prescrivere (cfr. par. 2): ed il precludere ad essi l'inserimento negli istituti d'istruzione superiore in base ad una presunzione di incapacità - soprattutto, senza aver preventivamente predisposto gli strumenti (cioè le "altre provvidenze" di cui all'art. 34, quarto comma) idonei a sopperire all'iniziale posizione di svantaggio - significherebbe non solo assumere come insuperabili ostacoli che è invece doveroso tentare di eliminare, o almeno attenuare, ma dare per dimostrato ciò che va invece concretamente verificato e sperimentato onde assicurare pari opportunità a tutti, e quindi anche ai soggetti in questione.

Inoltre, se l'obiettivo è quello di garantire per tutti il pieno sviluppo della persona e se, dunque, compito della Repubblica è apprestare i mezzi per raggiungerlo, non v'ha dubbio che alle condizioni di minorazione che tale sviluppo ostacolano debba prestarsi speciale attenzione e che in quest'ottica vadano individuati i compiti della scuola quale fondamentale istituzione deputata a tal fine. Di ciò si è mostrato consapevole il legislatore ordinario, che non ha caso nelle leggi del 1971 e 1977 dianzi citata ha al riguardo congiuntamente indicato i fini dell'"istruzione" e della "piena formazione della personalità" (ovvero - il che è lo stesso - quelli dell'"apprendimento" e dell'"inserimento"), inquadrando in tale contesto le specifiche disposizioni dettate in favore dei minorati. Che poi ai medesimi compiti sia deputata anche l'istruzione superiore è dimostrato, prima ancora che da specifiche disposizioni in tal senso (cfr. D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, artt. 1 e 2), dall'ovvia constatazione che essa stessa è strumento di piena formazione della personalità.

7. - Per i minorati, d'altra parte - a dimostrazione della speciale considerazione di cui devono essere oggetto - il perseguimento dell'obiettivo ora indicato non è stato dal Costituente rimesso alle sole disposizioni generali. L'art. 38, terzo comma, prescrive infatti che "gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione ed all'avviamento professionale".

Attesa la chiara formulazione della norma, che sancisce un duplice diritto, non potrebbe dedursi dalla sua collocazione nel titolo dedicato ai rapporti economici che essa garantisca l'educazione solo in quanto funzionale alla formazione professionale e che quindi solo per questa via sia a tali soggetti assicurato l'inserimento nella vita produttiva: se così fosse, il primo termine sarebbe evidentemente superfluo. Certo, la seconda garanzia - che nei confronti dei portatori di handicap trova specifica attuazione nella legge quadro in materia di formazione professionale, attraverso la prescrizione alle regioni di "idonei interventi" atti ad "assicurare il completo inserimento nell'attività formativa e favorirne l'integrazione sociale": art. 3, lett. m,) l, n. 845 del 1978 - ha per costoro fondamentale importanza, specie per quei casi di handicap gravi o gravissimi per i quali risulti concretamente impossibile l'apprendimento e l'integrazione nella scuola secondaria superiore: impedimenti che peraltro - alla stregua di quanto s'è detto, ed in coerenza con quanto chiaramente prescrive, per la scuola dell'obbligo, l'art. 28 della legge n. 118 del 1971 - vanno valutati esclusivamente in riferimento all'interesse dell'handicappato e non a quello ipoteticamente contrapposto della comunità scolastica, misurati su entrambi gli anzidetti parametri (apprendimento ed inserimento) e non solo sul primo e concretamente verificati alla stregua di già predisposte strutture di sostegno, senza cioè che la loro permanenza possa imputarsi alla carenza di queste.

Se, quindi, l'educazione che deve essere garantita ai minorati ai sensi del terzo comma dell'art. 38 è cosa diversa da quella propedeutica o inerente alla formazione professionale - che si rivolge a chi ha assolto l'obbligo scolastico o ne è stato prosciolto (art. 2, secondo comma, legge n. 845 del 1978 cit.) - è giocoforza ritenere che la disposizione sia da riferire all'educazione conseguibile anche attraverso l'istruzione superiore. Benché non si esaurisca in ciò, l'educazione è infatti "l'effetto finale complessivo e formativo della persona in tutti i suoi aspetti" che consegue all'insegnamento ed all'istruzione con questo acquisita (cfr. sent. n. 7 del 1967).

Sotto quest'aspetto, dunque, la disposizione in discorso integra e specifica quella contenuta nell'art. 34, per quanto concerne l'istruzione che va garantita ai minorati: e la sua collocazione nel III, anziché nel II titolo della I parte della Costituzione ben si giustifica coll'essere l'istruzione in questione finalizzata anche all'inserimento di tali soggetti nel mondo del lavoro.

Garantire a minorati ed invalidi tale possibilità anche attraverso l'istruzione superiore corrisponde perciò ad una precisa direttiva costituzionale: e non a caso questa Corte, decidendo in ordine ad una situazione per molti versi analoga, nella quale era stato posto in discussione il rapporto tra il cittadino invalido e il suo inserimento nel mondo del lavoro, ha affermato (sent. n. 163 del 1983) che non sono costituzionalmente, oltre che moralmente ammissibili esclusioni e limitazioni dirette a relegare sul piano di isolamento e di assurda discriminazione soggetti che, particolarmente colpiti nella loro efficienza fisica e mentale, hanno invece pieno diritto di inserirsi nel mondo del lavoro".

8. - Ciò che va ancora sottolineato, poi, è che, onde garantire l'effettività del diritto all'educazione (nel senso ora precisato) di minorati ed invalidi - e quindi dei portatori di handicap - lo stesso art. 38 dispone, al quarto comma, che ai compiti a ciò inerenti debbano provvedere "organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato". Ciò, per un verso, evidenzia la doverosità delle misure di integrazione e sostegno idonee a consentire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti d'istruzione anche superiore: dimostrando, tra l'altro, che è attraverso questi strumenti, e non col sacrificio del diritto di quelli, che va realizzata la composizione tra la fruizione di tale diritto e le esigenze di funzionalità del servizio scolastico.

Per altro verso, la disposizione pone in risalto come all'assolvimento di tali compiti siano deputati primariamente gli organi pubblici. Di ciò si ha, sotto altro e più generale profilo, significativa conferma nella disposizione di cui all'art. 31, primo comma. Cost. che, facendo carico a tali organi di agevolare, con misure economiche e "altre provvidenze", l'assolvimento dei compiti della famiglia - tra i quali è quello dell'istruzione ed educazione dei figli (art. 30) - presuppone che esso possa per vari motivi risultare difficoltoso: ed è evidente che si vi è un settore in cui la dedizione della famiglia può risultare in concreto inadeguata, esso è proprio quello dell'educazione e sostegno dei figli handicappati. Ciò dà la misura dell'impegno che in tale campo è richiesto tanto allo Stato quanto alle Regioni, alle quali ultime spetta in particolare provvedere, con i necessari supporti, all'assistenza scolastica in favore dei "minorati psico-fisici" (art. 42 D.P.R. n. 616 del 1977).

Nello stesso senso depongono, del resto, i compiti posti alla Repubblica dall'art. 32 Cost. atteso l'ausilio al superamento od attenuazione degli handicap (ovvero ad evitare interruzioni di tali positive evoluzioni) che può essere fornito, come si è già detto, dall'integrazione negli istituti d'istruzione superiore: non a caso la legge di riforma sanitaria n. 833 del 1978 pone l'obiettivo, tra l'altro, della "promozione della salute nell'età evolutiva... favorendo con ogni mezzo l'integrazione dei soggetti handicappati" (art. 2, secondo comma, lett. d).

9. - Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'art. 28, terzo comma, della legge n. 118 del 1971 va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicap, prevede che "Sarà facilitata" anziché disporre che "È assicurata" la frequenza alle scuole medie superiori.

In questo modo, la disposizione acquista valore immediatamente precettivo e cogente, ed impone perciò ai competenti organi scolastici sia di non frapporre a tale frequenza impedimenti non consentiti alla stregua delle precisazioni sopra svolte, sia di dare attuazione alle misure che, in virtù dei poteri-doveri loro istituzionalmente attribuiti, ovvero dell'esistente normazione regionali, secondaria o amministrativa (cfr. par. 2), possano già allo stato essere da essi concretizzate o promosse.

Spetta ovviamente al legislatore il compito - la cui importanza ed urgenza è sottolineata dalle considerazioni sopra svolte - di dettare nell'ambito della propria discrezionalità una compiuta disciplina idonea a dare organica soluzione a tale rilevante problema umano e sociale.

 

Per questi motivi la Corte Costituzionale

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 - recante "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili" - nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicap, prevede che "Sarà facilitata", anziché disporre che "È assicurata", la frequenza alle scuole medie superiori.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale. Palazzo della Consulta il 3 giugno 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

 

Circolare Ministeriale 4 gennaio 1988, n. 1 - Continuità educativa nel processo di integrazione degli alunni portatori di handicap

 

La continuità del processo educativo, fattore rilevante per la positività dell'esperienza scolastica di ogni alunno, per il bambino portatore di handicap diviene condizione di garanzia di interventi didattici che non procurino difficoltà nei passaggi dalla scuola materna alla scuola elementare e da questa alla scuola media.

Ciascuna scuola, pertanto, mentre educa sulla base delle proprie peculiari caratteristiche istituzionali e pedagogiche garantisce a tutti gli alunni, ed ai portatori di handicap in particolare, quella continuità educativa che il raccordo tra le diverse istituzioni scolastiche può certamente favorire.

Il presupposto di questa esigenza di raccordo è il continuum della crescita della persona che comunque permane in un processo di apprendimento che si amplia e si diversifica anche in rapporto alle differenti fasi dello sviluppo psico-fisico.

L'alunno portatore di handicap, proprio in quanto "pone alla scuola una domanda più complessa di aiuto educativo e di sostegno didattico", necessita più di ogni altro di una particolare attenzione educativa volta a realizzare un progetto individualizzato unitario che, pur nella differenziazione dei tre ordini di scuola - materna, elementare e media - consenta un'esperienza scolastica di ampio respiro, priva di fratture e sempre coerente con gli individuali bisogni educativi e ritmi di apprendimento.

Per corrispondere all'esigenza di continuità tra i tre ordini di scuola, con specifico riferimento all'integrazione degli alunni portatori di handicap, è necessario, quindi, valorizzare il contributo che può derivare dalla collaborazione tra gli operatori delle diverse istituzioni scolastiche, per il coordinamento e l'integrazione dei rispettivi interventi.

È opportuno a questo scopo individuare, nell'ambito dei tre livelli del sistema formativo di base, criteri e metodi che sul piano operativo agevolino il passaggio dell'alunno portatore di handicap da un ordine di scuola a quello successivo.

 

Modalità operative di raccordo:

1) Nel periodo immediatamente successivo alle pre-iscrizioni degli alunni sarà utile effettuare incontri tra i capi d'istituto, gli insegnanti della sezione o della classe che il bambino portatore di handicap frequenta, i docenti di sostegno delle scuole materna ed elementare, o elementare e media, interessate al passaggio dell'alunno da un ordine di scuola a quello successivo, gli operatori dei servizi socio-sanitari e i genitori, per un primo esame della situazione ambientale nella quale il bambino dovrà inserirsi e per una prima valutazione di eventuali obiettive difficoltà riferite all'integrazione.

2) Al termine dell'anno scolastico conclusivo di una fase di scolarità dovrà essere fornita all'istituzione che accoglierà il bambino nel successivo ordine scolastico ogni notizia relativa agli interventi realizzati sul piano dell'integrazione e delle attività specificamente didattiche; dovrà altresì essere trasmessa integralmente la documentazione che riguarda l'alunno: diagnosi funzionale, piano educativo individualizzato con le indicazioni relative alla sua attuazione, relazioni del docente di sostegno e degli insegnanti di sezione o di classe, scheda di valutazione ed ogni altro documento utile a favorire una iniziale conoscenza dell'iter scolastico del bambino e del livello di sviluppo raggiunto. Si richiamano, a questo proposito, le indicazioni contenute nella C.M. n. 250 del 3/9/1985.

3) All'inizio dell'anno scolastico che segna il passaggio al successivo ordine di scuola, un incontro tra i capi d'istituto e gli insegnanti di sezione o di classe e di sostegno, che lasciano e accolgono l'alunno portatore di handicap, costituirà un impegno essenziale per l'integrazione del bambino nella nuova istituzione scolastica. L'incontro, finalizzato alla comunicazione di informazioni analitiche sulla personalità dell'alunno (e, in particolare, con riferimento alle difficoltà nell'apprendimento, alle condizioni affettivo-emotive, ai comportamenti), potrà fornire elementi utili per la formulazione del nuovo piano educativo individualizzato e per accordare gli obiettivi educativi e didattici al livello di maturazione già raggiunto e al grado delle conoscenze già acquisite dall'alunno. Ci si avvarrà, in questa fase, della collaborazione degli operatori dei servizi socio-sanitari, secondo intese e accordi locali.

4) Un'ulteriore possibile forma di raccordo può essere costituita dalla partecipazione - a titolo consultivo - del docente di sostegno della scuola di provenienza dell'alunno alla programmazione del nuovo piano educativo individualizzato, partecipazione che il capo d'istituto della scuola che accoglie l'alunno, d'intesa con il direttore didattico competente, avrà cura di attivare, secondo le modalità indicate dal collegio dei docenti.

5) Nel caso in cui, per problematiche connesse alla situazione di handicap, il primo ambientamento nella nuova istituzione scolastica e il passaggio a nuove figure di riferimento costituiscano per l'alunno difficoltà tali da compromettere i risultati già raggiunti, potranno eccezionalmente essere sperimentati - previa autorizzazione del Provveditore agli Studi e limitatamente ai primi 2 - 3 mesi di frequenza del nuovo corso scolastico - interventi rivolti all'alunno da parte dell'insegnante di sostegno che lo ha seguito nel precedente ordine di scuola. L'iniziativa, adeguatamente motivata, dovrà essere assunta, d'intesa, dai colleghi dei docenti delle due scuole interessate e la proposta dovrà essere trasmessa al Provveditore agli Studi dalla scuola che accoglierà o ha già accolto l'alunno.

Ovviamente l'utilizzazione dell'insegnante di sostegno dovrà essere programmata sulla base di un'attenta individuazione degli interventi e quantificando l'impegno orario strettamente necessario, il relazione anche alla diversa posizione giuridica del docente.

Tali iniziative, opportunamente programmate e realizzate all'interno del nuovo gruppo-classe in collaborazione con gli altri docenti che hanno parte attiva nell'integrazione, potranno contribuire a rassicurare il bambino accompagnandolo nella delicata fase del cambiamento.

I Provveditori agli Studi delle province nelle quali saranno realizzate esperienze di questo tipo, avvalendosi della collaborazione degli ispettori tecnici periferici, avranno cura di seguire le relative modalità di attuazione e di accertare, mediante un'attenta verifica, i risultati conseguiti e gli esiti che l'iniziativa ha prodotto sul processo educativo del bambino portatore di handicap; in merito sarà inviata un'esauriente relazione ai competenti Uffici di questo Ministero.

I Collegi dei docenti, nell'ambito delle competenze istituzionali, potranno prevedere altre forme di coordinamento tra le istituzioni scolastiche del sistema formativo di base: appropriate iniziative di raccordo, infatti, organizzate in funzione delle situazioni scolastiche reali e dei concreti problemi logistici ed organizzativi ad esse collegati, possono porsi come fattori determinanti nella costruzione di significativi rapporti tra le scuole dei diversi livelli, affinché il cammino scolastico dell'alunno portatore di handicap rispetti e accompagni la continuità del suo processo di sviluppo

 

Decreto Ministeriale 14 giugno 1988 (Integrazioni e modifiche al D.M. 26 aprile 1986)

 

SINTESI DEL PROVVEDIMENTO (non reperibile)

Le integrazioni e modifiche apportate col suddetto decreto a quello del 26 aprile 1986 attinente la nuova struttura ed i programmi dei corsi biennali di specializzazione conseguirono, in parte, dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87, che dichiarava il diritto pieno degli alunni handicappati a frequentare ogni ordine di scuola ivi compresa quella secondaria di secondo grado e, in parte, per rendere la normativa più aderente alle reali esigenze della scuola.

In particolare: si razionalizzavano i tempi e le modalità del tirocinio diretto con alunni minorati della vista e dell'udito incrementando contestualmente il monte-ore dell'area disciplinare e della didattica curricolare; veniva previsto un modulo integrativo del corso biennale polivalente, relativo al tirocinio diretto ed indiretto da effettuarsi all'atto della nomina in attività di sostegno per alunni minorati della vista e dell'udito; si potenziava il monte-ore dei corsi di riconversione e se ne razionalizzava l'organizzazione; si prevedeva la possibilità di effettuare il tirocinio diretto anche nella scuola secondaria di secondo grado, in attuazione della citata Sentenza della Corte Costituzionale.

(estratto da “LA FORMAZIONE DEI DOCENTI DI SOSTEGNO” - a cura Maria Assunta Barbieri - FADIS - Federazione Associazioni Docenti per l’Integrazione Scolastica - Raccolta cronologica delle disposizione normative inerenti la specializzazione dei docenti di

sostegno.)

 

Circolare Ministeriale 15 giugno 1988, n. 153 (Illegittimità dell'uscita di classe degli alunni con handicap)

 

SINTESI DEL PROVVEDIMENTO (non reperibile)

Si premette che la circolare ministeriale 3 settembre 1985, n. 250, concernente "Azione di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap" ha chiarito, tra l'altro che:

"…… La responsabilità dell'integrazione dell'alunno in situazione di handicap e dell'azione educativa svolta nei suoi confronti è, al medesimo titolo, dell'insegnante di sostegno, dell'insegnante o degli insegnanti di classe o di sezione e della comunità scolastica nel suo insieme. Ciò significa che non si deve mai delegare al solo insegnante di sostegno l'attuazione del "progetto educativo individualizzato" poiché in tal modo l'alunno verrebbe isolato anziché integrato nel contesto della classe o nella sezione, ma che tutti i docenti devono farsi carico della programmazione e dell'attuazione e verifica degli interventi didattico-educativi previsti dal piano individualizzato. Spetta agli insegnanti di classe o di sezione, in accordo con l'insegnante di sostegno, realizzare detto progetto anche quando quest'ultimo insegnante non sia presente nell'aula. Ciò per evitare i "tempi vuoti" che purtroppo spesso si verificano nella vita scolastica degli alunni portatori di handicap e che inducono semplicisticamente a richieste di una presenza sempre più prolungata dell'insegnante di sostegno a fianco dei singoli alunni, travisando così il principio stesso dell'integrazione che è quello di fare agire il più possibile il soggetto insieme ai suoi compagni di classe, di sezione o di gruppo."""

"La circolare ministeriale n. 153 del 15 giugno 1988 sottolinea che è "illegittimo" istruire l'alunno in situazione di handicap facendolo uscire dalla sua classe. Il provvedimento ribadisce "la validità degli orientamenti espressi con la CM n. 250/1985 [si tratta della circolare applicativa dei vigenti programmi per la scuola elementare, con specifica attenzione alle esigenze poste dagli alunni in situazione di handicap; N.d.R.] specie per quanto attiene all'illegittimità dell'uscita dalla classe degli alunni con handicap, salvo nei casi in cui un periodo di attività individuale fuori dalla classe sia espressamente previsto dalla stesura del piano educativo individualizzato e concordato tra docente specializzato e docenti curricolari; agli stessi si  raccomanda la necessità di stretta collaborazione".

(estratto dalla scheda a cura di Nicola Quirico "Il ruolo dell'insegnante di sostegno. 7) Come comportarsi quando capita che l’alunno in situazione di handicap è spesso assente o le ore assegnate per l’attività di sostegno sono carenti?")

 

Legge 26 luglio 1988, n. 291 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988. Delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici. Pubblicata nella G.U. 27 luglio 1988, n. 175)

(Nota bene: Il primo articolo della presente Legge ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 30 maggio 1988, n. 173 si riporta  di seguito)

 

2. - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e del tesoro, sentite le competenti commissioni permanenti delle Camere, norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti previste dalle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, nonché, per tali categorie, dei benefici previsti dalla legislazione vigente. Tali norme devono ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) una maggiore specificazione delle minorazioni e delle malattie invalidanti che diano luogo alla riduzione della capacità lavorativa;

b) una migliore corrispondenza delle percentuali di invalidità all'entità della minorazione e delle malattie;

c) una più idonea determinazione della riduzione della capacità lavorativa, ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dalla legge.

2. Il Ministro della sanità, entro due mesi dall'emanazione delle norme delegate di cui al comma 1, approva, con proprio decreto, una nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti previste da tali norme delegate.

 

Decreto Legge 30 maggio 1988, n. 173 - Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988. (Pubblicato nella G.U. 30 maggio 1988, n. 125)

 

(omissis)

 

3. Norme per il riconoscimento della invalidità civile.  - 1. Le domande per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennità di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, devono essere presentate alle commissioni mediche per le pensioni di guerra - che assumono la denominazione "commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile" - di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. La certificazione medica da allegare alla domanda presentata ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, dovrà contenere la dicitura: "Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure "Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita". Le commissioni esaminano le domande secondo le disposizioni recate dalle leggi sopraindicate, dando la precedenza a quelle relative alle più gravi forme di invalidità e, per gli accertamenti sanitari occorrenti, possono avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare. Le commissioni, effettuata l'istruttoria di competenza, trasmettono il relativo verbale di visita all'interessato ed il relativo verbale, con gli allegati, alla competente prefettura, la quale provvede alla definizione della pratica secondo le disposizioni di legge vigenti.

2. Contro i provvedimenti di definizione delle domande previsti dal comma 1 è ammesso, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro dell'interno, che provvede, sentito il Ministro del tesoro e su parere della commissione medica superiore - che assume la denominazione "commissione medica superiore e di invalidità civile" - di cui all'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Per gli accertamenti che risultino necessari, la commissione medica predetta si avvale delle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare. Avverso la decisione del ricorso è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.

3. La commissione medica superiore e di invalidità civile e le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, ciascuno, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili e dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

4. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal medico di fiducia. 5. Il numero complessivo massimo di sanitari, attualmente stabilito in duecentoventi unità per le commissioni mediche per le pensioni di guerra e in centodieci unità per la commissione medica superiore dall'art. 22 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, è aumentato, rispettivamente, fino a cinquecento unità e fino a duecento unità. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni annui, da iscrivere ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per soddisfare le esigenze derivanti dal presente decreto sono istituite, con decreto del Ministro del tesoro, in aggiunta a quelle esistenti, ulteriori commissioni mediche periferiche in modo da garantire almeno una commissione per ciascuna provincia.

5. Entro i limiti numerici sopraindicati, possono essere chiamati a far parte delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore, oltre ad ufficiali medici del servizio permanente o medici delle altre categorie previste, anche medici civili e specialisti con i quali vengono stipulate convenzioni annue secondo le modalità stabilite dall'articolo 109 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Al predetto onere si provvede con una corrispondente quota delle economie realizzate per effetto dell'applicazione del presente articolo.

6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro del tesoro previsto dal comma 5. Sino a tale data gli organi esistenti continuano ad operare dando la precedenza, nell'esame delle domande, a quelle relative alle più gravi forme di invalidità. Le domande giacenti presso le unità sanitarie locali e le prefetture, non ancora definite alla data predetta, sono trasmesse a cura dell'amministrazione suddetta alle commissioni mediche territorialmente competenti. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile si considerano validamente costituite e possono operare anche in assenza dei membri integratori ove questi non siano stati designati dai competenti enti ed associazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Per garantire il supporto amministrativo necessario alle commissioni di cui al comma 5, il personale delle unità sanitarie locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolge tale attività nelle commissioni di prima istanza, può essere comandato presso le commissioni istituite con il presente articolo, con le medesime qualifiche e funzioni ricoperte nelle unità sanitarie locali di appartenenza.

8. Restano in vigore le disposizioni delle leggi richiamate al comma 1, non sostituite o modificate dalle disposizioni del presente decreto, come modificato dalla legge di conversione.

9. Con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell'interno e della sanità, sono emanate le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

10. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Dei casi di revoca il Ministro dà comunicazione alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilità (1).

_________________________________

(1) Veggasi anche la Legge 15 ottobre 1990, n. 295

 

(omissis)

 

Circolare Ministeriale 22 settembre 1988, n. 262 (prot. n. 16676/693/GL) - Attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987. Iscrizione e frequenza nella scuola secondaria di II grado degli alunni portatori di handicap.

 

Premessa

Come è noto alle SS.LL. la Corte costituzionale ha pronunciato il 3 giugno 1987 la sentenza n. 215 con la quale ha dichiarato illegittimo il 3° comma dell'art. 28 della L. n. 118 del 30 marzo 1971 nella parte in cui "in riferimento ai soggetti portatori di handicap prevede che "sarà facilitata" anziché disporre che "è assicurata" la frequenza delle scuole medie superiori.

Lo stesso dispositivo afferma che la sentenza è immediatamente "precettiva", potendosi già applicare anche nella scuola secondaria di II grado le norme sulle competenze in materia degli organi collegiali contenute nel D.P.R. 416/1974 e sulle attribuzioni dei capi d'istituto contenute nell'art. 3 del D.P.R. 417/1974, nonché le circolari ministeriali n. 129 del 28 aprile 1982 e n. 163 del 16 giugno 1983 e la n. 258 del 22 settembre 1983.

Data la portata innovativa della sentenza in oggetto e le immediate implicazioni pratiche che derivano, si ritiene opportuno indicare di seguito, in sintesi, le "massime" più importanti della stessa e fornire quindi alcune indicazioni che in attesa dell'emanazione di norme legislative, consentano l'effettività del diritto allo studio di alunni con handicap di qualunque tipologia in ordine e grado di scuola.

 

1) Contenuti della sentenza

La sentenza afferma che gli alunni con handicap non possono considerarsi irrecuperabili e che l'integrazione giova loro non solo ai fini della socializzazione ma anche dell'apprendimento ed una sua "artificiosa interruzione, facendo mancare uno dei fattori favorenti lo sviluppo della personalità, può comportare rischi di arresto di questi, quando non di regressione".

Inoltre l'art. 34 della Costituzione, nel sancire che la scuola è aperta a tutti, si rivolge chiaramente anche agli alunni con handicap non solo fisico ma anche psichico. A tal proposito il principio secondo cui ai "capaci e meritevoli" è garantito il diritto all'istruzione, pur essendo espressamente riferito dallo stesso articolo ad agevolazioni di carattere economico, non esclude l'approntamento di altri strumenti che "rimuovono gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno sviluppo della persona" (art. 2 e 3 della Costituzione).

Uno di tali strumenti per alunni con handicap è l'integrazione scolastica.

Per questi alunni "capacità e merito vanno valutati secondo parametri peculiari adeguati alle rispettive situazioni di minorazione".

In tale ottica non può essere rifiutata l'iscrizione e/o la frequenza in modo aprioristico neppure ad alunni con handicap grave o gravissimo di qualunque natura; impedimenti allo loro frequenza devono valutarsi "esclusivamente in riferimento all'interesse dell'handicappato e non a quello ipoteticamente contrapposto della comunità scolastica, misurati su entrambi gli anzidetti parametri (apprendimento ed inserimento) e non solo sul primo, e concretamente verificati alla stregua di già predisposte strutture di sostegno, senza cioè che la loro permanenza possa imputarsi alla carenza di queste".

Ne consegue che l'effettività del diritto allo studio degli alunni con handicap fisico, psichico o sensoriale si evidenzia con "la doverosità delle misure di integrazione e sostegno idonee a consentire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti di istruzione anche superiore: dimostrando tra l'altro che è attraverso questi strumenti, e non con sacrificio del diritto di quelli, che va realizzata la composizione tra la fruizione di tale diritto e l'esigenza di funzionalità del servizio scolastico".

 

2) Opportunità delle intese fra scuola, USL ed Enti locali

Alla luce dei principi enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale, si ritiene opportuno individuare nelle intese fra scuola, USL ed Enti locali, una indispensabile misura di integrazione e sostegno idonea a garantire una razionale integrazione scolastica generalizzata di alunni con handicap anche nelle scuole secondarie di II grado.

A tal fine l'operatività della Circ. Min. n. 258 del 22 settembre 1983 e della Circ. Min. n. 250 del 30 settembre 1985 è estesa anche alle istituzioni scolastiche della scuola secondaria di II grado in quanto ad esse applicabile.

Infatti l'esperienza ha evidenziato che la stipula di dette intese ha decisamente favorito la programmazione congiunta dei servizi e degli interventi da parte degli operatori e, quindi, l'elaborazione e l'attuazione di piani educativo-riabilitativi individualizzati per ciascun alunni con handicap anche grave.

In attesa che dette intese possano essere rese obbligatorie per legge, se ne auspica la stipula, ove non ancora effettuata, e l'integrazione di quelle già esistenti, con particolare riguardo alle esigenze di accompagnamento e assistenti degli alunni non autonomi.

A tal fine le SS.LL. sono invitate a chiedere ai competenti assessori comunali alla sanità ed all'istruzione di designare propri funzionari, tecnici ed esperti in qualità di referenti in sede locale ed al fine di integrare il gruppo di lavoro operante presso gli uffici scolastici provinciali ai sensi della Circ. Min. 227/1975, alle specifiche situazioni territoriali.

Le SS.LL. altresì possono stipulare convenzioni con istituzioni specializzate e Università, anche in collaborazione con gli Enti locali e il Servizio sanitario al fine di ottenere una più puntuale consulenza relativa alle problematiche delle singole tipologie e gradi di handicap.

Si segnala l'opportunità di costituire, sentito il Consiglio Scolastico Distrettuale, gruppi di lavoro distrettuali composti da ispettori e dirigenti scolastici ed allargati ad operatori delle UU.SS.LL. e degli Enti locali, nonché a rappresentanti di associazioni ed enti presenti sul territorio, interessati alla integrazione degli handicappati, per favorire l'impostazione dei programmi distrettuali per l'integrazione scolastica di cui all'art. 12 D.P.R. 416/1974 ed artt. 2 e 7 L. 517/1977 e più capillari interventi di coordinamento e di consulenza per l'integrazione scolastica.

Al fine di facilitare la programmazione e la verifica dei piani educativo-riabilitativi individualizzati, i capi d'istituto, nell'ambito delle singole istituzioni di ogni ordine e grado, sono invitati a costruire un gruppo di lavoro composto, di norma, dal direttore della USL competenti di territorio, da un esperto dei problemi degli alunni portatori di handicap, eventualmente richiesto per il tramite dei Provveditori agli studi alle associazioni di categoria per consulenze specifiche, da un rappresentante del servizio sociale, dai genitori dell'alunno con handicap; ciò ai sensi della Circ. Min. 258/1983.

Qualora i capi di istituto, dopo attenta verifica, segnalino alle SS.LL. la difficoltà di immediata rimozione di barriere architettoniche, ovvero l'impossibilità di destinare agli alunni con handicap motorio aule facilmente accessibili (esempio del piano terreno), o di provvedere tramite il Servizio sanitario o l'Ente locale all'acquisizione dei sussidi idonei, le SS.LL. medesime individueranno gli istituti viciniori dello stesso ordine, cui far iscrivere gli alunni anzidetti e predisponendo inoltre un piano per la graduale accessibilità di tutti gli istituti, onde evitare la concentrazione di alunni con handicap nello stesso istituto o nella stessa classe.

A tal proposito, comunque, si ribadisce che una corretta integrazione scolastica va attuata preferibilmente nelle scuole di zona degli alunni con handicap.

 

3) Preiscrizioni

I presidi della scuola media, nel trasmettere le preiscrizioni ai competenti istituti di istruzione secondaria superiore, debbono comunicare la presenza di alunni con handicap indicando le peculiarità dei bisogni di ciascuno in relazione alla tipologia dell'handicap.

I presidi degli istituti secondari superiori, ricevuta la documentazione, segnalano agli appositi gruppi di lavoro presso gli Uffici scolastici provinciali i nominativi predetti con le indicazioni loro trasmesse e convocano i componenti del gruppo costituito presso l'istituto, possibilmente integrato da docenti della classe di provenienza dell'alunno handicappato.

I presidi medesimi prendono pertanto contatti formali si sensi dell'art. 3 D.P.R 417/1974 con gli Enti locali e le UU.SS.LL. competenti per zona, perché sia predisposto un profilo dinamico funzionale redatto contestualmente dagli operatori socio-sanitari e da quelli scolastici della scuola di provenienza e di destinazione.

Da tale profilo debbono risultare le potenzialità dell'alunno, se egli necessita di assistente per l'autonomia personale e per la comunicazione, quali ausili e presidi, anche non previsti dal nomenclatore tariffario del Ministero della sanità, gli sono indispensabili e quante ore di attività di sostegno didattico eventualmente sono necessarie, in particolare per gli alunni con handicap psichico, individuando l'area di prevalente interesse per l'alunno tra quelle umanistica, scientifica e tecnologica.

In particolare, per le pre-iscrizioni agli istituti tecnici professionali ed artistici il profilo dinamico funzionale deve essere accompagnato da una certificazione dell'ufficio medico legale prodotta a cura della famiglia, da cui risulti la natura dell'handicap e il parere sulla possibilità di frequenza dei singoli indirizzi o sezioni di qualifica, nonché esercizio della eventuale attività lavorativa cui l'indirizzo o la sezione di qualifica prepara.

A tal fine, i capi d'istituto forniranno ogni opportuna collaborazione.

Qualora per l'iscrizione a questo tipo di istituti il parere della USL sia negativo, il preside dell'istituto secondario superiore convoca i genitori dell'alunno, unitamente al gruppo di lavoro costituito presso l'istituto, al fine di facilitare un migliore orientamento scolastico dell'alunno.

In ogni caso, in presenza di parere negativo espresso dalla USL, non può essere effettuata alcuna iscrizione agli istituti tecnici, professionali ed artistici.

 

4) Iscrizioni

Le iscrizioni di alunni che documentano la loro situazione di handicap non possono essere rifiutate, salvo quanto previsto dal precedente paragrafo 3 nel caso di parere negativo espresso dalla USL per la frequenza di istituti di istruzione tecnica, professionale ed artistica.

Qualora di verifichi un numero di iscrizioni eccedente le capacità recettive dell'istituto, deve essere data la precedenza a quelle degli alunni con handicap.

Risulta in tal senso integrato il punto "f" della Circ. Min. n. 364 del 20 dicembre 1986. Confermata la preiscrizione, alla prima riunione utile del collegio dei docenti, il capo di istituto pone all'ordine del giorno la richiesta di parere di cui alla lettera b) art. 4 D.P.R. 416/1974, al fine di individuare la sezione più idonea per l'accoglienza dell'alunno con handicap.

Effettuata l'assegnazione, il capo di istituto convoca immediatamente il consiglio di classe perché formuli proposte ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 416/1974 oltreché per l'attuazione di un eventuale corso di aggiornamento relativo alle problematiche dell'integrazione scolastica di alunni con handicap, anche per l'impostazione dei piani educativi individualizzati.

Ai docenti partecipanti al corso spetta l'indennità gravante sul fondo di incentivazione di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 209 del 10 aprile 1987.

Possono essere previsti anche corsi destinati al personale non docente della istituzione scolastica impegnata nell'attività di integrazione nonché agli operatori socio-sanitari della USL e degli Enti locali che collaborano alla stesura e verifica dei piani educativo-riabilitativi individualizzati, con i quali è opportuno concordare specifiche intese.

Il capo di istituto chiede altresì che venga posto all'ordine del giorno della prima riunione utile del consiglio di istituto l'insieme delle proposte proprie, del consiglio di classe e del collegio dei docenti, per gli adempimenti di competenza di cui all'art. 6 D.P.R. 416/1974, con particolare riguardo ad impegni di spesa per l'acquisto di specifico materiale didattico o strumenti per facilitare l'autonomia e la comunicazione degli alunni con handicap.

Il capo di istituto prende altresì contatti con il preside della scuola media provenienza dell'alunno con handicap al fine di acquisire ogni ulteriore documentazione utile a facilitare l'impostazione di un coerente piano educativo individualizzato e di ottenere la collaborazione dell'insegnante che ha seguito precedentemente l'alunno, con l'apposito nuovo consiglio di classe.

A tal fine la Circ. Min. n. 1 del 4 gennaio 1988, che sarà cura delle SS.LL. trasmettere ai presidi degli istituti secondari superiori, potrà essere applicata, in quanto compatibile, anche alle suddette scuole.

 

5) Frequenza, assistenza personale e sostegno

Va considerato che la sentenza 215/1987 della Corte costituzionale non solo ha determinato la necessità di una integrazione legislativa in relazione all'inserimento degli alunni con handicap nella scuola secondaria di secondo grado, ma ha anche contestualmente sancito l'obbligo per gli organi competenti di predisporre le condizioni per rendere effettiva l'integrazione degli alunni handicappati nelle predette scuole.

L'applicazione di tale sentenza, pertanto, in attesa di specifici interventi del legislatore, esige un'integrazione sul piano interpretativo delle disposizioni vigenti mediante l'interpretazione sistematica e quella analogica.

Sono suscettibili di applicazione analogica le norme di cui agli artt. 2, 7 e 10 della L. 517/1977, all'articolo unico della L. 360/1976, all'art. 14 L. 270/1982 e all'art. 7 comma 13 della L. n. 887 del 22 dicembre 1984, ad eccezione delle norme relative al numero degli alunni per classe.

Le SS.LL. sulla base del profilo dinamico funzionale, provvedono a nominare insegnanti per attività di sostegno nei soli casi indicati dal profilo stesso, specie per alunni con handicap psichico e per l'area eventualmente ritenuta di prevalente interesse per gli stessi fra quelle umanistica, scientifica o tecnologica.

Le SS.LL. utilizzeranno a tale scopo insegnanti specializzati delle dotazioni organiche aggiuntive in servizio presso le scuole secondarie superiori, ovvero, in mancanza, presso le scuole medie, purché in possesso dei requisiti richiesti per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado.

Tali utilizzazioni sono disposte sulla base dei criteri previsti dall'ordinanza ministeriale trasmessa con Circ. Min. 134 del 12 maggio 1988.

In mancanza, le SS.LL. nomineranno supplenti specializzati attingendo agli elenchi speciali per attività di sostegno previsti dalla O.M. 286 del 15 ottobre 1985 e successive integrazioni in quanto applicabili, con i criteri indicati in precedenza e sempreché gli aspiranti a supplenza siano in possesso dei requisiti richiesti per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado.

Qualora sussistano ulteriori necessità, le SS.LL. utilizzeranno insegnanti non specializzati delle dotazioni organiche aggiuntive in servizio presso le scuole secondarie di II grado o, in mancanza di I grado, secondo i criteri di cui sopra.

Per tali operazioni, le SS.LL. sulla base delle programmazioni adottate dagli organi collegiali ai sensi del sesto comma dell'art. 14 L. 270/1982, predispongono a livello provinciale un piano di utilizzazione del personale di cui sopra appartenente alle dotazioni organiche aggiuntive e provvedono alle nomine non oltre il 20° giorno dall'inizio delle lezioni, in modo che il personale D.O.A. così utilizzato non venga impiegato in altri compiti e possa garantire la continuità didattica presso la o le classi cui è assegnato.

Per la migliore utilizzazione degli insegnanti per le attività di sostegno, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla premessa ai programmi dei corsi biennali di specializzazione approvati con D.M. del 24 aprile 1986.

In presenza di alunni con minorazioni fisiche e sensoriali o tali che ne riducano o impediscano l'autonomia e la comunicazione, le SS.LL., all'atto dell'iscrizione, chiedono ai comuni di nominare assistenti e accompagnatori, ai sensi degli artt. 42-45 del D.P.R. 616/1977.

Per alunni minorati della vista e dell'udito, le SS.LL. su richiesta dei capi di istituto, qualora questi ne ravvisino la necessità, possono chiedere ai comuni anche sulla base delle intese di cui al paragrafo 2, ai sensi del D.P.R. 616/1977, o alle amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 144 lettera G n. 3 del R.D.L. 383/1934, la nomina di assistenti, segnalati dagli stessi interessati, e, in mancanza, dalle associazioni di ciechi e di sordomuti o delle loro famiglie.

Possono essere ammessi a svolgere detta funzione di assistenza obbiettori di coscienza operanti presso gli Enti locali, d'intesa con il capo di istituto e le famiglie.

È opportuno sottolineare che l'attività degli assistenti e degli accompagnatori deve sostanziarsi nella mera traduzione della volontà dell'alunno e in nessun caso quindi deve modificare il contenuto. A tale scopo il capo d'istituto provvederà a svolgere ogni opportuna attività di coordinamento.

È necessario che dette persone siano preventivamente assicurate, con spese a carico dell'Ente da cui sono assegnate alla scuola, contro gli infortuni ed il rischio di danni a terzi.

Resta inteso che gli assistenti e gli accompagnatori non istaurano con l'amministrazione scolastica alcun rapporto d'impiego e, pertanto, rimanendo ad essa estranei, devono, al momento di intraprendere la loro attività, esonerare l'amministrazione medesima, con apposita dichiarazione, sottoscritta alla presenza del capo di istituto o di chi ne fa le veci, da eventuali danni che la loro presenza nella scuola potrebbe cagionare a cose, a se e/o terzi.

Il capo di istituto vigila sul comportamento tenuto dagli assistenti e dagli accompagnatori nell'ambito della scuola, e può chiedere l'allontanamento in ogni momento e la sostituzione, sulla base di un'istanza motivata.

 

6) Svolgimento dei programmi

I programmi di tutti gli ordini delle scuole secondarie di II grado sono fortemente tipicizzati e tendono al conseguimento di un livello di formazione anche professionale che dà luogo al rilascio di un titolo di studio avente valore legale.

L'integrazione scolastica di alunni con handicap deve tener conto di ciò e non può quindi limitarsi alla semplice "socializzazione in presenza", ma deve garantire, di regola, apprendimenti globalmente rapportabili all'insegnamento impartito a tutti gli alunni di quel determinato indirizzo di studi.

Conseguentemente gli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non sono dispensati dallo svolgimento dei alcuna parte dei programmi, salvo che non sia necessario far svolgere attività equipollenti.

La rigidità legale dei curriculi degli istituti secondari superiori, in mancanza di espressa norma di legge derogativa, non consente ai docenti un criterio valutativo discrezionale durante la fase terminale del ciclo che si conclude con il rilascio di un diploma avente valore legale.

Tuttavia, nella fase intermedia, almeno nell'arco del primo biennio, gli alunni con handicap psichico, tenuto conto delle loro potenzialità, possono svolgere programmi semplificati e diversificati rispetto a quelli dei compagni di classe, concordati nell'ambito del consiglio di classe.

Al termine del biennio, ove detti programmi non abbiano consentito il raggiungimento di un livello di preparazione conforme agli obbiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento, viene rilasciato agli alunni con handicap psichico un attestato di frequenza che non produce effetti legali e che può essere utilizzato per l'accesso alla formazione professionale previe intese dei Provveditori agli studi con le regioni.

Il collegio dei docenti può attivare iniziative di sperimentazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 419/1974, per agevolare la migliore organizzazione del servizio scolastico e l'effettivo diritto allo studio.

In tal caso l'organo predetto deve predisporre per tempo la documentazione ed il progetto.

 

7) Prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche

Per lo svolgimento di dette prove sono applicabili, con gli opportuni adattamenti, le norme dettate per gli esami di maturità dalla Circ. Min. n. 163 del 16 giugno 1983, intendendosi esse integrate dalle norme dalla presente circolare circa l'autorizzazione degli "assistenti".

È opportuno sottolineare che, specie per gli alunni con handicap fisico e sensoriale, l'uso di ausili offerti dalle moderne tecnologie consente l'effettuazione di dette prove, che possono peraltro essere sostituite da prove alternative ai sensi dell'art. 102 del R.D. 653/1925.

Può invece risultare utile consentire per la loro effettuazione tempi più lunghi e lo spostamento in locali diversi dalla classe, nel qual caso è cura del docente interessato predisporre, d'intesa col capo di istituto, la necessaria vigilanza.

A tal proposito, in occasione dei corsi di aggiornamento o in altre apposite circostanze, è opportuno far conoscere al personale direttivo e docente gli strumenti tecnologicamente più avanzati, quali ad esempio macchine dattilografiche e computer con tastiera espansa, computer munito di scheda di sintesi vocale ed altri, che consentono una semplice maggiore autonomia degli alunni.

 

8) Valutazione

In sede di valutazione finale, il consiglio della classe frequentata da alunni con handicap dovrà stilare una relazione che tenga conto del piano educativo individualizzato e delle notizie fornite da ciascuna insegnante.

Tale relazione dovrà indicare per quali discipline siano stati adottati particolari accorgimenti didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche eventualmente in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. Sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, possono essere predisposte prove valutative differenziate per gli alunni con handicap psichico coerenti con il livello degli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto con le sue potenziali attitudini e alle finalità dei programmi complessivi del biennio o del successivo triennio di ciascun ordine di scuola.

Nessuna valutazione differenziata è ammissibile nei confronti di alunni con handicap fisico e sensoriale, per i quali però può essere consentito l'uso di particolari sussidi didattici appositamente predisposti dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.

 

9) Osservatorio permanente

È istituito presso l'Ufficio studi e programmazione di questo Ministero un osservatorio permanente per le problematiche inter-istituzionali ed inter-professionali relative all'integrazione di alunni con handicap in ogni ordine e grado di scuola.

Fanno parte dell'osservatorio funzionari ed esperti dell'Ufficio studi e programmazione e delle Direzioni generali competenti, ispettori tecnici centrali e periferici, rappresentanti delle associazioni di handicappati e delle loro famiglie che documentino un impegno operativo e di studio sulle problematiche seguite dall'osservatorio.

L'osservatorio ha il compito di seguire, anche attraverso rilevazioni statistiche, lo svolgersi del fenomeno di integrazione scolastica e di collegarlo con gli interventi precoci antecedenti la scolarizzazione, siano essi di carattere psicologico e riabilitativo verso i portatori di handicap, siano essi di carattere sociale ed educativo verso le loro famiglie.

L'osservatorio altresì ha il compito di collegare il fenomeno dell'integrazione scolastica con le problematiche dell'orientamento e della formazione professionale, al fine di facilitare un corretto inserimento lavorativo e sociale dei portatori di handicap.

A tal fine il Ministero della pubblica istruzione, in attesa di appositi provvedimenti legislativi, promuove intese con gli altri Ministeri interessati.

L'osservatorio cura, altresì, studi, ricerche, seminari e convegni, anche d'intesa con organismi culturali.

 

Disposizioni finali

La circolare in oggetto ha carattere sperimentale e provvisorio, dovendo far fronte alle novità introdotte dalla sentenza della Corte costituzionale 215/1987 ed in attesa, come si è detto, di specifiche norme legislative.

Le SS.LL. vorranno inviare la presente circolare alle scuole di ogni ordine e grado dandone la massima diffusione.

 

Il Ministro

Giovanni Galloni

 

Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509 - Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291 (Pubblicato nella G.U. 26 novembre 1988, n. 278)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2 della legge 26 luglio 1988, numero 291, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, che delega il Governo ad emanare norme per provvedere alla revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti previste dalle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie;

Considerato che in data 14 ottobre 1988, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 291 del 1988, è stato inviato lo schema del presente decreto legislativo ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1988;

Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;

 

Emana il seguente decreto:

 

1. - 1. Le minorazioni congenite od acquisite, di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, comprendono gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente.

2. Ai fini della valutazione della riduzione della capacità lavorativa, le infermità devono essere accertate da apposite indagini cliniche, strumentali e di laboratorio, allo scopo di determinare la entità delle conseguenze e delle complicanze anatomo-funzionali permanenti ed invalidanti in atto.

3. La dizione diagnostica deve essere espressa con chiarezza e precisione in modo da consentire l'individuazione delle minorazioni ed infermità che, per la loro particolare gravità, determinano la totale incapacità lavorativa, o che, per la loro media o minore entità, determinano invece la riduzione di tale capacità. L'accertamento diagnostico deve essere effettuato dalle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale o da quelle della sanità militare.

4. La determinazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa deve basarsi:

a) sull'entità della perdita anatomica o funzionale, totale o parziale, di organi od apparati;

b) sulla possibilità o meno dell'applicazione di apparecchi protesici che garantiscano in modo totale o parziale il ripristino funzionale degli organi ed apparati lesi;

c) sull'importanza che riveste, in attività lavorative, l'organo o l'apparato sede del danno anatomico o funzionale.

 

2. - 1. Il Ministro della sanità, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, approva, con proprio decreto, la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 luglio 1988, n. 291, sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dall'Organizzazione mondiale della sanità. Il Ministro della sanità, con la medesima procedura, può apportare eventuali modifiche e variazioni.

2. La tabella di cui al comma 1 elenca le infermità specificamente individuate alle quali è attribuito un valore percentuale fisso. Nella medesima tabella sono altresì espresse, in fasce percentuali di dieci punti, con riferimento alla riduzione permanente della capacità lavorativa, le infermità alle quali non sia possibile attribuire un valore percentuale fisso.

 

3. - 1. Le percentuali di invalidità, indicate nella tabella di cui al comma 1 dell'articolo 2 in misura fissa ovvero con individuazione di fascia, possono essere ridotte o aumentate dalle competenti commissioni fino a cinque punti percentuali, rispetto ai valori fissi indicati, con riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, alla eventuale specifica attività lavorativa svolta ed alla formazione tecnico professionale del medesimo. Le competenti commissioni in ogni caso determinano le potenzialità lavorative del soggetto.

 

4. - 1. In caso di concorso o di coesistenza in uno stesso soggetto di più minorazioni, il danno globale non è valutato addizionando i singoli valori percentuali ma considerato nella sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto. Per i danni coesistenti si tiene conto della tecnica valutativa a scalare individuata con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.

 

5. - 1. Nella valutazione complessiva della invalidità non sono considerate le minorazioni comprese tra lo 0 per cento ed il 10 per cento e le altre specificatamente elencate in calce alla tabella di cui all'articolo 2, comma 1, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori.

 

6. - 1 (1).

_________________________________

(1)  Aggiunge un comma dopo il secondo all'art. 2, L. 30 marzo 1971, n. 118 che quindi recita: "Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età"

 

7. - 1. Per l'iscrizione degli invalidi civili negli elenchi degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai fini della assunzione obbligatoria, è richiesta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento. 2. Gli invalidi civili iscritti negli elenchi di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, il cui grado di invalidità sia stato riconosciuto in base alla tabella in vigore anteriormente a quella di cui all'articolo 2, comma 1, conservano il diritto alla iscrizione negli elenchi stessi se hanno un grado di invalidità superiore al 45 per cento. Gli invalidi civili con un grado di invalidità inferiore al 46 per cento, conservano tale diritto per un periodo di dodici mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 1.

 

8. - 1. La pensione di inabilità di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e la pensione non reversibile di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, sono concesse, rispettivamente, ai mutilati ed invalidi civili ed ai sordomuti di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno, fermi restando i requisiti e le condizioni previste dalla legislazione vigente.

2. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, in sostituzione delle pensioni di cui al comma 1, nonché dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è corrisposta, da parte dell'I.N.P.S., la pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854.

3. Ove l'importo percepito ai sensi del comma 2 risulti inferiore a quello spettante in base al comma 1, verrà corrisposta dal Ministero dell'interno la differenza a titolo di assegno ad personam.

 

9. - 1. A modifica dell'articolo 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, la riduzione della capacità lavorativa indicata nella misura superiore ai due terzi è elevata alla misura pari al 74 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 1. 2. Restano salvi i diritti acquisiti dai cittadini che già beneficiano dell'assegno mensile o che abbiano già ottenuto, alla data di cui al comma 1, il riconoscimento dei requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni

 

10. - 1. Il congedo per cure previsto dall'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, può essere concesso ai lavoratori mutilati ed invalidi ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della attitudine lavorativa superiore al 50 per cento, sempreché le cure siano connesse alla infermità invalidante riconosciuta.

 

11. - 1. Le domande per la valutazione dell'aggravamento dell'invalidità e delle condizioni visive sono prese in esame dalle competenti commissioni a condizione che siano corredate da una documentazione sanitaria che comprovi le modificazioni del quadro clinico preesistente. Qualora sia stato prodotto ricorso gerarchico avverso il giudizio della commissione preposta all'accertamento della invalidità e delle condizioni visive, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso.

 

12. - 1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto.

 

Sentenza della Corte Costituzione 26 maggio 1989,n. 308 - legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente)

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Dott. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1986 dal T.A.R. della Toscana sui ricorsi riuniti proposti da Giuntini Silvia contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altri, iscritta al n. 671 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

 

Considerato in diritto

1. - L'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente) dispone l'indizione di apposite sessioni di esami, ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle suddette scuole, riservate agli insegnanti sprovvisti di abilitazione che siano stati in servizio negli anni scolastici 1980-81 e 1981-82 in qualità di supplenti nelle scuole statali ovvero, con nomina di durata almeno annuale, negli istituti e scuole non statali pareggiati o legalmente riconosciuti.

Giudicando sull'annullamento dell'ammissione a tali sessioni riservate di esami di un insegnante supplente di lingua e letteratura francese presso un istituto tecnico parificato, motivata dall'essere costei in possesso di un titolo di studio (laurea in scienze politiche) non idoneo - in base al decreto ministeriale 2 marzo 1972 - al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere, il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha sollevato, con l'ordinanza indicata in epigrafe, una questione di legittimità costituzionale del citato art. 76, assumendone il contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 Cost.

A sostegno dell'impugnativa, il giudice a quo richiama la norma di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1974, n. 358 che, introducendo il sistema dei corsi abilitanti in luogo dell'esame di Stato, consenti l'ammissione ad essi, ai fini dell'abilitazione in lingue straniere, dei soggetti in possesso di titoli di studio (lauree in giurisprudenza, scienze politiche ecc.) riconosciuti validi - in base ai dd.P.R. 29 aprile 1957, n. 972 e 21 novembre 1966, n. 1298 - anteriormente al decreto ministeriale 2 marzo 1972, purchè conseguiti (come nel caso di specie) anteriormente alla pubblicazione di questo. A suo avviso, la mancata inclusione, nell'impugnato art. 76, di un'analoga disposizione di deroga alla normativa generale sulle classi di abilitazione, da un lato contraddice all'intento di ampia e genera le sanatoria delle posizioni dei docenti precari perseguite dal legislatore del 1982; dall'altro determina la perdita del posto di lavoro da parte di soggetti con numerosi anni di servizio e perciò dotati di notevole esperienza didattica, impedendo loro di dimostrare di aver acquisito, pur in carenza di specifico titolo di studio, una preparazione sufficiente ad ottenere l'abilitazione all'insegnamento: il che, realizzerebbe, ad un tempo, un'irragionevole discriminazione in loro danno e la compromissione del buon andamento dell'amministrazione.

2. - La questione non é fondata.

La regola della necessaria, <stretta attinenza> tra i titoli di studio che danno accesso agli esami di abilitazione e le discipline oggetto dell'insegnamento e oggi nell'ordinamento scolastico un principio generale, affermato dal legislatore già con la legge 6 dicembre 1971, n. 1074 (art. 1, settimo comma); ed e in attuazione di esso che si e provveduto, col decreto ministeriale 2 marzo 1972, ad escludere che all'insegnamento delle lingue straniere potesse pervenirsi in base a titoli, come la laurea in giurisprudenza o scienze politiche, rispetto ai quali tale nesso e palesemente carente.

Tale principio é espressione dell'esigenza di ragione che vuole che la validità dell'insegnamento-e quindi dell'apprendimento dei discenti- sia assicurata dallo Stato mediante un'idonea, specifica preparazione culturale dei docenti. Il fatto, perciò, che nel caso qui in esame il legislatore abbia salvaguardato tale esigenza non confligge, ma e anzi pienamente coerente col precetto di buon andamento dell'amministrazione dettato nell'art. 97 Cost.

Nè può dirsi leso il principio di tutela del lavoro (art. 35 Cost.), genericamente invocato dal giudice a quo, dato che esso, nel caso in esame, va coordinato con quello del buon andamento del servizio scolastico (artt. 33 e 97 Cost.). Del resto, lo stesso T.A.R. rimettente ammette che un affidamento sulla continuità dell'insegnamento precario di lingue straniere non poteva fondatamente nutrirsi da parte di chi era munito di titolo di studio dichiarato invalido fin dal 1972 e che, dopo la transito- ria deroga introdotta con l'art. 3 della legge n. 358 del 1974, tale era restato in proseguo di tempo, per effetto della legge 9 agosto 1978, n. 463, abrogativa di quest'ultimo disposto (art. 33).

Nè maggior fondamento ha la censura, se riferita all'art. 3 Cost.

Innanzitutto, non giova alla tesi del giudice a quo il richiamo all'ora ricordato art. 3 della legge del 1974. Trattasi, invero, di norma dichiaratamente provvisoria (cfr. artt. 1, 2 e 5, legge n. 358 cit.) e per di più strettamente correlata - come sottolinea l'Avvocatura e la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 1982, n. 570)-alla funzione di integrazione della formazione iniziale degli abilitandi cui era preordinato il sistema dei corsi abilitanti, introdotto dalla citata legge del 1974 e poi abrogato con la legge n. 463 del 1978.

Tale disposizione perciò, sia perchè transitoria ed inserita in un sistema di reclutamento diverso da quello della legge n. 270 del 1982, sia perchè derogatoria rispetto ad un principio da questa mantenuto, non può essere assunta a parametro ne acquisire valore di principio cui l'ulteriore norma derogatoria contenuta nell'art. 76 di tale legge debba necessariamente attenersi.

Sul piano, poi, del rapporto tra le due fattispecie-quella contenuta e quella esclusa dal testo dell'impugnato art. 76 - e evidente la loro disomogeneità, dato che esse si differenziano proprio in relazione al possesso, o meno, di un titolo di studio specifico per l'insegnamento cui la conseguenda abilitazione e preordinata. La razionalità di tale differenziazione emerge dal già cennato rilievo che alla preparazione culturale specifica va assegnato nel quadro di un ordinato assetto della funzione docente. Se, in quali casi ed in che misura essa sia surrogabile con l'esperienza didattica é questione che non può che essere rimessa alla ponderata e non arbitraria valutazione del legislatore.

Questa Corte ha d'altra parte già sottolineato (cfr. sentenza n. 209 del 1986 e ordinanza n. 687 del 1988) i caratteri, oltre che di transitorietà, di eccezionalità dell'impugnato art. 76, segnalati anche dal suo travagliato iter parlamentare (assente nel progetto originario ed introdotto dal Senato, esso aveva in una prima fase suscitato diffuse perplessità ed era stato perciò soppresso dalla Camera). Da una norma siffatta, per sua natura delimitata alle ipotesi espressamente previste, non può perciò desumersi - come pretende il giudice a quo - l'intenzione del legislatore di pervenire ad un'indiscriminata sanatoria di tutte le pregresse posizioni di precariato; e conseguentemente, non può ascriversi a difetto di coerenza il fatto che si sia voluto tenere fermo il principio della specificità del titolo di studio ai fini dell'abilitazione all'insegnamento.

 

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana con ordinanza del 5 novembre 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/05/89.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ugo SPAGNOLI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 26/05/89.

 

Ordinanza Ministeriale 2 giugno 1989, n. 193 - Prot. 28501/2211/GL - Ammissione alla classe successiva per alunni con handicap psichico.

 

Per alunni portatori di handicap psichico frequentati il primo anno di scuole secondarie di secondo grado che abbiano svolto "programmi semplificati rispetto a quelli dei compagni di classe" i consigli di classe, in via sperimentale, allo scopo di non interrompere il processo formativo in atto, che viene arricchito anche dalla interazione del gruppo di classe, possono limitarsi a deliberare l'ammissione alla frequenza alla classe successiva, senza l'obbligo di attribuire voti.

Il consiglio medesimo deve far constare, nel processo verbale relativo allo scrutinio della classe, l'adozione del predetto provvedimento, facendo riferimento alla specifica relazione prevista dal paragrafo 8 della C. M. n. 262 del 22 settembre 1988 e alla sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987, la quale stabilisce che per gli alunni con handicap "capacità e merito vanno valutati secondo parametri peculiari adeguati alle rispettive situazioni di minorazione".

Le medesime indicazioni valgono anche per l'ammissione alla terza classe di istituti in cui il primo biennio non costituisca fase conclusiva di ciclo, nel caso in cui, a giudizio dei consigli di classe, sussistano le sovra-esposte ragioni di ordine didattico formativo.

 

Legge 5 giugno 1990, n. 148 - Riforma dell'ordinamento della scuola elementare

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga la seguente legge:

 

Art. 1 - Finalità generali - 1. La scuola elementare, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e ne1la valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali. Essa si propone lo sviluppo della personalità del fanciullo, promuovendone la prima alfabetizzazione culturale.

2. La scuola elementare, anche mediante forme di raccordo pedagogico curricolare ed organizzativo con la scuota materna e con la scuola media, contribuisce a realizzare la continuità del processo educativo.

 

Art. 2 - Continuità educativa - 1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, definisce nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuo1a, le forme e le moda1ità del raccordo di cui al comma 2 dell'articolo 1 in particolare in ordine a:

a) la comunicazione di dati sull'alunno;

b) la comunicazione di informazioni sull'alunno in collaborazione con la famiglio o con chi comunque esercita sull'alunno, anche temporaneamente, la potestà parentale;

c) il coordinamento dei curricoli degli anni iniziali e terminali;

d) la formazione delle classi iniziali;

e) il sistema di valutazione degli alunni;

f) l'utilizzo dei servizi di competenza degli enti territoriali.

2. Le condizioni della continuità educativa, anche al fine di favorire opportune armonizzazioni della programmazione didattica, sono garantite da incontri periodici tra direttori didattici e presidi e tra docenti delle classi iniziali e terminali dei gradi di scuola interessati.

 

Art. 3 - Composizione delle classi - 1. Il numero di alunni in ciascuna classe non può essere superiore a venticinque, salvo il limite di venti per le classi che accolgano alunni portatori di handicap.

 

Art. 4 - Organici del personale docente - 1. L'organico provinciale è annualmente determinato sulla base del fabbisogno di personale docente derivante dalla applicazione dei successivi commi e dalle esigenze di integrazione dei soggetti portatori di handicap e di funzionamento delle scuole o istituzioni con finalità speciali o ad indirizzo didattico differenziato, nonché da quanto previsto dall'articolo 8.

2. Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi educativi indicati dai programmi vigenti, l'organico di ciascun circolo è costituito:

a) da un numero di posti pari al numero delle classi e delle pluriclassi;

b) da un ulteriore numero di posti in ragione di uno ogni due classi e, ove possibile, pluriclassi.

3. Gli insegnanti sono utilizzati secondo moduli organizzativi costituiti da tre insegnanti su due classi nell'ambito del plesso di titolarità o di plessi diversi del circolo; qualora ciò non sia possibile sono utilizzati nel plesso di titolarità secondo moduli costituiti da quattro insegnanti su tre classi, in modo da assicurare in ogni scuola l'orario di attività didattica di cui all'articolo 7.

4. I posti di sostegno, sono determinati nell'organico di diritto in modo da assicurare un rapporto medio di un insegnante ogni quattro alunni portatori di handicap; deroghe a tale rapporto potranno essere autorizzate in organico di fatto, in presenza di handicap particolarmente gravi per i quali la diagnosi funzionale richieda interventi maggiormente individualizzati, e nel caso di alunni portatori di handicap frequentanti plessi scolastici nelle zone di montagna e nelle piccole isole.

5. Gli insegnanti di sostegno fanno parte integrante dell'organico di circolo ed in esso assumono la titolarità. Essi, dopo cinque anni di appartenenza al ruolo degli insegnanti (11 sostegno, possono chiedere il trasferimento al ruolo comune, nel limite dei posti disponibili e vacanti delle dotazioni organiche derivanti dall'applicazione dei commi 5, 7 e 8 dell'articolo 15.

 

Art. 5 - Programmazione e organizzazione didattica  - 1. La programmazione dell'attività didattica, nella salvaguardia della libertà di insegnamento, è di competenza degli insegnanti che vi provvedono sulla base della programmazione dell'azione educativa approvata dal collegio dei docenti in attuazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n 416, e degli articoli 2 e 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

2. Essa si propone:

a) il perseguimento degli obiettivi stabiliti dai programmi vigenti predisponendo un'organizzazione didattica adeguata alle effettive capacità e esigenze di apprendimento degli alunni;

b) la verifica e la valutazione dei risultati;

c) l'unitarietà dell'insegnamento;

d) il rispetto di un'adeguata ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline del curriculo, in relazione alle finalità e agli obiettivi previsti dai programmi.

3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione degli insegnanti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'articolo 4 e l'assegnazione degli ambiti disciplinari agli insegnanti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo.

4. Nell'ambito dello stesso modulo organizzativo, gli insegnanti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce.

5. Nei primi due anni della scuola elementare, per favorire l'impostazione unitaria e pre-disciplinare dei programmi, la specifica articolazione del modulo organizzativo, di cui all'articolo 4, è di norma, tale da consentire una maggiore presenza temporale di un singolo insegnante in ognuna delle classi.

6. La pluralità degli interventi e articolata di norma, per ambiti disciplinari, anche in riferimento allo sviluppo delle più ampie opportunità formative.

7. Il collegio dei docenti, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, procede all'aggregazione delle materie per ambiti disciplinari, nonché alla ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo secondo i criteri definiti dal Ministero della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto:

a) dell'affinità delle discipline, soprattutto nei primi due anni della scuola elementare;

b) dell'esigenza di non ragguppare da sole o in un unico ambito disciplinare l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e alla musica e l'educazione motoria.

8. La valutazione in itinere dei risultati dell'insegnamento nelle singole classi e del rendimento degli alunni impegna collegialmente gli insegnanti corresponsabili nella attività didattica.

9. Il direttore didattico coordina l'attività di programmazione dell'azione educativa e didattica, anche mediante incontri collegiali periodici degli insegnanti

 

Art. 6 - Interventi in favore degli alunni portatori di handicap - 1. Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di difficoltà di apprendimento determinate da handicap si utilizzano gli insegnanti di sostegno di cui, all'art. 4, i cui compiti devono essere coordinati, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, con l'attività didattica generale.

2. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano e collaborano con gli insegnanti del modulo organizzativo, di cui all'articolo 4, con i genitori e se necessario, con gli specialisti delle strutture territoriali, per programmare ed attuare progetti educativi personalizzati.

3. Nell'ambito dell'organico di circolo può essere prevista l'utilizzazione fino ad un massimo di 24 ore di un insegnante fornito di titoli specifici o di esperienze in campo psicopedagogico, per intervenire nella prevenzione e nel recupero, agevolare l'inserimento e l'integrazione degli alunni in situazione di difficoltà e interagire con i servizi specialistici e ospedalieri del territorio, nel rispetto delle funzioni di coordinamento e rappresentatività del direttore didattico. A tal fine, il collegio dei docenti, in sede di programmazione, propone al direttore didattico i necessari adattamenti in materia di costituzione dei moduli.

4. L'esperienza di integrazione degli alunni portatori di handicap è oggetto di verifiche biennali compiute dal Ministro della pubblica istruzione che riferisce al Parlamento e, sulla base delle stesse, impartisce adeguate disposizioni.

 

Art. 7 - Orario delle attività didattiche - 1. L'orario delle attività didattiche nella scuola elementare ha la durata di 27 ore settimanali elevabili fino ad un massimo di 30 ore in relazione a quanto previsto da1 comma 7.

2. Per le classi terze, quarte e quinte l'adozione di un orario delle attività didattiche superiore alle ventisette ore settimanali, ma comunque entro il limite delle trenta ore, può essere disposta, oltre che in relazione a quanto previsto dal comma 7, anche per motivate esigenze didattiche ed in presenza delle necessarie condizioni organizzative, sempre che la scelta effettuata riguardi tutte le predette classi del plesso.

3. Dall'orario delle attività didattiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è escluso il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al trasporto.

4. Nell'organizzazione dell'orario settimanale, i criteri della programmazione dell'attività didattica devono, in ogni caso, rispettare una congrua ripartizione del tempo dedicato ai diversi ambiti disciplinari senza sacrificarne alcuno.

5. I consigli di circolo definiscono le modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche scegliendo, sulla base delle disponibilità strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni socio-economiche delle famiglie, fatta salva comunque la qualità dell'insegnamento/apprendimento fra le seguenti soluzioni:

a) orario antimeridiano e pomeridiano, ripartito in sei giorni della settimana;

b) orario antimeridiano e pomeridiano, ripartito in cinque giorni della settimana.

6. Fino alla predisposizione delle necessarie strutture e servizi è consentito adottare l'orario antimeridiano continuato in sei giorni della settimana.

7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione e disposto un ulteriore aumento di orario in relazione alla graduale attivazione dell'insegnamento della lingua straniera.

 

Art. 8 - Progetti formativi di tempo lungo - 1. A decorrere dall'anno scolastico 1990-l99l potranno realizzarsi, su richiesta delle famiglie, anche per gruppi di alunni di classi diverse, attività di arricchimento e di integrazione degli insegnamenti curriculari alle seguenti condizioni:

a) che l'orario, complessivo settimanale di attività non superi le trentasette ore, ivi compreso il "tempo-mensa";

b) che vi siano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti.

c) che il numero degli alunni interessati non sia inferiore, di norma, a venti;

d) che la copertura dell'orario sia assicurata per l'intero anno con lo svolgimento, da parte dei docenti contitolari delle c1assi cui il progetto si riferisce, di tre ore di servizio in aggiunta a quelle stabilite per l'orario settimanale di insegnamento, nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, o, nel caso di mancata disponibilità degli stessi, con la utilizzazione, limitata alle ore necessarie, di altro docente titolare del plesso o del circolo, tenuto al completamento dell'orario di insegnamento; ovvero, qualora non si verifichino dette condizioni, con l'utilizzazione di altro docente di ruolo disponibile nell'organico provinciale,

2. Le attività di tempo pieno di cui all'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, potranno proseguire, entro il limite dei posti funzionanti nell'anno scolastico l988/89, alle seguenti condizioni:

a) che esistano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;

b) che l'orario settimanale, ivi compreso il "tempo-mensa", sia stabilito in 40 ore;

c) che la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline siano uniformate ai programmi vigenti e che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dalla presente legge.

3. I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette attività di tempo pieno saranno utilizzati esclusivamente per l'attuazione dei moduli organizzativi di cui all'articolo 4.

 

Art. 9 - Orario di insegnamento - 1. L'orario di insegnamento per gli insegnanti elementari è costituito di 24 ore settimanali di attività didattica di cui 22 ore di insegnamento e due ore dedicate alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.

2. Nell'ambito delle ore di insegnamento, una quota può essere destinata al recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi extracomunitari.

3. L'orario settimanale di insegnamento di ciascun docente deve essere distribuito in non meno di cinque giorni la settimana.

4. A partire dal 1° settembre e fino all'inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per la definizione del piano annuale di attività didattica e per lo svolgimento di iniziative di aggiornamento.

5. Nell'ambito del piano annuale di attività, il collegio dei decenti stabilisce i criteri per la sostituzione dei docenti assenti per un periodo non superiore a cinque giorni, in modo da utilizzare fino ad un massimo di due terzi delle ore disponibili di cui al comma 2, calcolate su base annuale al di fuori dell'attività di insegnamento e delle due ore previste dal comma 1 per la programmazione didattica.

6. A tal fine si può provvedere anche mediante la prestazione di ore di insegnamento in eccedenza all'orario obbligatorio di ventiquattro ore settimanali, da retribuire secondo le disposizioni vigenti.

7. È abrogato l'articolo 12, sesto comma, della legge 24 settembre 1971, n. 820.

8. Nell'orario di cui al comma 1 è compresa l'assistenza educativa svolta nel tempo dedicato alla mensa.

 

Art. 10 - Insegnamento di una lingua straniera - 1. Nella scuola elementare è impartito l'insegnamento di una lingua straniera.

2. Le modalità per l'introduzione generalizzata dell'insegnamento della lingua straniera, i criteri per la scelta di detta lingua, per la utilizzazione dei docenti e la definizione delle competenze e dei requisititi di cui gli stessi docenti debbono essere forniti ad integrazione di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 5, sono definiti con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio Nazionale della pubblica istruzione e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. Nelle scuole elementari in cui, per disposizioni legislative speciali, l'insegnamento di più lingue è obbligatorio, l'introduzione dell'insegnamento della lingua straniera può essere disposto previa intesa con gli enti locali competenti.

 

Art. 11 - Valutazione degli alunni - 1. In relazione ai contenuti ed agli obiettivi dei programmi didattici in vigore, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, le modalità, i tempi ed i criteri per la valutazione degli alunni e le forme di comunicazione di tale valutazione alle famiglie.

 

Art. 12 - Piano straordinario pluriennale di aggiornamento - 1. Ad integrazione dei normali programmi di attività di aggiornamento, in relazione all'attuazione del nuovo ordinamento e dei nuovi programmi, il Ministro della pubblica istruzione attua, con la collaborazione delle università e degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento (IRRSAE), un programma straordinario di attività di aggiornamento con durata pluriennale per tutto il personale ispettivo, direttivo e docente, da realizzarsi nei limiti degli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

2. A tal fine i provveditori agli studi, avvalendosi anche degli ispettori tecnici e dei direttori didattici, collaborano alla gestione dei piani di cui al comma 1 e determinano i periodi di esonero dal servizio eventualmente necessari.

3. Le iniziative di aggiornamento, opportunamente articolate per ambiti disciplinari onde consentire la migliore rispondenza a quanto stabilito dall'articolo 5, devono assicurare la complessiva acquisizione degli obiettivi fissati dai nuovi programmi ed offrire ai docenti momenti di approfondimento della programmazione e dello svolgimento dell'attività didattica. In una fase successiva del piano saranno attivati corsi di aggiornamento sulle singole discipline per consentire ai docenti approfondimenti ulteriori, in base alle loro propensioni o attitudini professionali.

4. Ad integrazione di quanto previsto nei commi 1, 2 e 3, università, associazioni professionali e scientifiche, enti e istituzioni a carattere nazionale e che abbiano, fra gli scopi statutari, la formazione professionale degli insegnanti, possono stipulare convenzioni con gli IRRSAE per la gestione di progetti di aggiornamento che siano riconosciuti di sicuro interesse scientifico e professionale e di specifica utilità ai fini del piano pluriennale. Il Ministero della pubblica istruzione, con propria ordinanza, stabilisce le modalità per la stipula delle convenzioni nonché i requisiti tecnico-scientifici e operativi che devono essere posseduti dalle associazioni, dagli enti ed istituzioni.

5. Qualora non sussista la possibilità di provvedere alle esigenze di servizio, conseguenti all'attuazione del piano pluriennale di aggiornamento, nell'ambito del circolo, con personale disponibile ai sensi. dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si procede alla nomina di supplenti temporanei in sostituzione degli insegnanti impegnati nelle attività di aggiornamento.

6. Analogamente è consentito procedere alla nomina di supplenti temporanei, verificandosi le condizioni di cui al comma 5, in sostituzione degli insegnanti chiamati a prestare 1a loro opera per l'attuazione del piano pluriennale di aggiornamento in qualità di docenti, di esperti, di animatori, di conduttori dei gruppi o per qualsiasi altra funzione prevista dal progetto approvato.

 

Art. 13 - Verifica e adeguamento dei programmi didattici - 1. Il Ministro della pubblicai istruzione procede periodicamente alla verifica e all'eventuale adeguamento dei programmi didattici sulla base di sistematiche rilevazioni da effettuare avvalendosi degli ispettori tecnici e degli IRRSSAE.

2. Sulle proposte di modifica il Ministro della pubblica istruzione acquisisce il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e ne dà preventiva informazione alle competenti Commissioni parlamentari.

 

Art. 14 - Scuola elementare non statale - 1. La scuola elementare parificata è tenuta ad adottare per i programmi e gli orari, l'ordinamento delle scuole elementari statali.

2. La scuola elementare autorizzata è tenuta ad uniformarsi di massima agli obiettivi indicati dai programmi vigenti.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, impartisce disposizioni in materia.

 

Art. 15. - Disposizioni per la gradualità e la fattibilità  - 1. Al fine di favorire la realizzazione del nuovo ordinamento e di garantire la necessaria disponibilità di organico di cui all'articolo 4, i provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici provinciali e presi gli opportuni contatti con gli enti locali, curano l'apprestamento delle condizioni di fattibilità della riforma, predisponendo un apposito piano.

2. Il piano, da redigersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve fondarsi sulla preliminare ricognizione delle risorse disponibili e sulla conseguente individuazione delle esigenze; sulla valutazione dell'andamento demografico e sui suoi effetti in ordine alla popolazione scolastica di ciascun circolo; sullo stato delle strutture e dei servizi e sulle possibilità di provvedere da parte degli enti locali interessati alle relative esigenze.

3. Compatibilmente con le capacità edilizie, sono operati opportuni accorpamenti di plessi e conseguente concentrazione di alunni nelle classi.

4. Il numero complessivo di alunni per ciascun plesso dovrà essere superiore a venti, ad eccezione dei plessi ubicati nelle piccole isole e nelle zone di montagna, nelle quali le difficoltà di collegamento non consentano la possibilità di accorpamento o di trasporto degli alunni in altre scuole.

5. Al fine di assicurare la disponibilità necessaria di organico per l'attuazione del modulo organizzativo di ci l'articolo 4 senza ulteriori oneri, i posti comunque attivati in ciascuna provincia all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono consolidati per la utilizzazione secondo quanto previsto dai successivi commi, fino alla completa introduzione, su tutto il territorio nazionale, dei nuovi ordinamenti.

6. Il modulo organizzativo e didattico di cui agli articoli 4, 5 e 8 si realizza gradualmente, con la conversione dei posti istituiti o comunque assegnati ai sensi delle leggi vigenti.

7. Soddisfatte le esigenze relative alla copertura dell'organico di cui all'articolo 4, i posti eventualmente residui nell'organico provinciale possono essere redistribuiti, man mano che si rendano vacanti le province nelle quali sia necessaria ulteriore disponibilità per l'attivazione del modulo organizzativo.

8. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono impartite disposizioni al fine di consentire il trasferimento, a domanda, di insegnanti elementari dalle province nelle quali risulti coperto l'organico di cui all'articolo 4 alle province nelle quali sia necessaria ulteriore disponibilità di personale.

9. Entro quattro anni dall'inizio dell'attuazione del nuovo ordinamento della scuola elementare, il Ministro della pubblica istruzione riferisce al Parlamento sui risultati conseguiti anche al fine di apportare eventuali modifiche.

10. L'attuazione degli articoli 4, 7, 8 e 10 non deve comunque comportare incremento di posti rispetto a quelli esistenti alla data di entrata vigore della presente legge, compresi i posti delle dotazioni organiche aggiuntive. A partire dall'entrata in vigore della presente legge viene abrogata ogni altra disposizione per la determinazione delle dotazioni organiche, ivi comprese quelle aggiuntive, in materia di ruoli provinciali della scuola elementare. È fatto comunque divieto di assumere, sotto qualsiasi forma, personale non di ruolo oltre i limiti posti dalla consistenza dell'organico consolidato, di cui al comma 5.

11. Al termine di ogni quadriennio, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata, in relazione agli andamenti demografici e alla distribuzione territoriale della domanda scolastica, nonché all'attuazione del programma, del nuovo modulo, la quota di sostituzione del personale che cessa dal servizio.

12. Entro il mese di marzo di ciascun anno, i provveditori agli studi trasmettono al Ministro della pubblica istruzione ed alla Corte dei conti una relazione finanziaria sugli oneri sostenuti nella provincia di propria competenza nell'ultimo anno scolastico, per l'attuazione del nuovo ordinamento. La Corte dei conti, in sede di relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, riferisce in apposita relazione sui profili finanziari, a livello provinciale, connessi all'attuazione della presente legge.

 

Art. 16 - Norma finanziaria - 1. All'onere derivante dalla realizzazione delle attività di aggiornamento di cui all'articolo l2, valutato complessivamente, per il triennio l990-1992, in 350.000 milioni di lire, di cui 90.000 milioni nell'anno 1990, 130.000 milioni nell'anno 1991 e 130.000 milioni nell'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Riforma della scuola elementare e contributi alla scuola elementare parificata per i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge di riforma".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Legge 15 ottobre 1990, n. 295 - Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti" (Pubblicata nella G.U. 20 ottobre 1990, n. 246)  

 

1. - 1. Gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennità d'invalidità civile, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970 n. 382, e successive modificazioni, alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, come modificata dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, nonché gli accertamenti sanitari relativi alle domande per usufruire di benefici diversi da quelli innanzi indicati sono effettuati dalle unità sanitarie locali, a modifica di quanto stabilito in materia dall'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e dall'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni.

2. Nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale operano una o più commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti. Esse sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici di cui al presente comma sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della unità sanitaria locale territorialmente competente.

3. Le commissioni di cui al comma 2 sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

4. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico di fiducia.

5. Le domande giacenti presso le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere trasmesse alle commissioni di cui al comma 2 entro trenta giorni, e devono essere definite da queste ultime entro un anno dalla data della trasmissione degli atti.

6. Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto il modello di domanda da presentare al fine di ottenere l'invalidità civile, e le caratteristiche della certificazione che deve essere allegata a dimostrazione della presunta invalidità.

7. Copia dei verbali di visita conseguenti agli accertamenti sanitari di cui al comma 1 sono trasmessi dalle unità sanitarie locali alla competente commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidità civile. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione, debitamente comprovata, di tali verbali di visita senza che l'anzidetta commissione abbia chiesto, indicandone esplicita e dettagliata motivazione medico-legale, la sospensione della procedura per ulteriori accertamenti, da effettuare tramite la stessa unità sanitaria locale o mediante visita diretta dell'interessato da parte della commissione medica periferica, i medesimi verbali di visita sono trasmessi dalle unità sanitarie locali alla competente prefettura per gli ulteriori adempimenti necessari per la concessione delle provvidenze previste dalla legge.

8. Contro gli accertamenti sanitari effettuati dalle unità sanitarie locali di cui al comma 1, contro gli eventuali accertamenti effettuati, nei casi previsti dalla commissione indicata al comma gli interessati possono presentare, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro del tesoro, che decide, entro centottanta giorni, sentita la commissione medica superiore e d'invalidità civile, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291. Avverso la decisione del Ministro del tesoro è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.

9. Resta ferma la competenza del Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra - per l'effettuazione delle verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, dell'assegno o dell'indennità, di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.

 

2. - 1. Per le esigenze connesse all'espletamento delle funzioni di segreteria delle commissioni mediche periferiche le pensioni di guerra e d'invalidità civile, è istituito presso il Ministero del tesoro un ruolo speciale.

2. Il personale del ruolo di cui al comma 1 dipende amministrativamente dalla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra.

3. Alla copertura dei posti per il ruolo di cui al comma 1 si provvede mediante la mobilità del personale da altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ai sensi della vigente normativa.

4. L'assegnazione del personale alle singole segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile è disposta con decreto del Ministro del tesoro.

5. Il personale dipendente dal Ministero del tesoro o da altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che intende essere trasferito alle commissioni mediche di cui al comma 1 deve presentare apposita domanda alla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Alle esigenze di personale delle segreterie delle commissioni di cui al comma 1 si provvede, fino al completamento della procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, ai sensi delle disposizioni delle leggi richiamate all'articolo 1, comma 1, con dipendenti di altre amministrazioni o enti pubblici non economici comandati presso il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra - per la successiva assegnazione alle commissioni stesse.

7. Il pagamento delle spettanze dovute al personale assegnato o comandato alle commissioni di cui al comma 1 e delle spese comunque connesse al funzionamento di tali commissioni è effettuato con aperture di credito a favore dei direttori provinciali del Tesoro competenti oppure con altre modalità previste dalla vigente normativa (1).

________________________________

(1)  Si ricorda che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 1994 (G.U. 14 gennaio 1995, n. 11) sono state determinate le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del ruolo speciale delle segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile del Ministero del tesoro.

 

3. - 1. Con la procedura stabilita dai commi 9 e 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, si provvede alle modifiche al vigente ordinamento rese necessarie per effetto delle disposizioni recate dalla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati sulla base dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, dell'articolo 6-bis del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, dell'articolo 3-bis del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e dei decreti del Ministero del tesoro 20 luglio 1989, n. 292 e n. 293.

 

4. - 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Legge 19 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti didattici universitari  (Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 1990)

 

Art. 1.  -Titoli universitari - 1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

a) diploma universitario (DU);

b) diploma di laurea (DL);

c) diploma di specializzazione (DS);

d) dottorato di ricerca (DR).

 

Art. 2.  - Diploma universitario - 1. Il corso di diploma si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore a due anni e non superiore a tre, e comunque corrispondente a quella eventualmente stabilita dalle norme della Comunità economica europea per i diplomi universitari di primo livello ed ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali.

2. Le facoltà riconoscono totalmente o parzialmente gli studi compiuti nello svolgimento dei curricula previsti per i corsi di diploma universitario e per quelli di laurea ai fini del proseguimento degli studi per il conseguimento, rispettivamente, delle lauree e dei diplomi universitari affini, secondo criteri e modalità dettati con i decreti di cui all'art. 9, comma 1, fermo restando in ogni caso l'obbligo di tale riconoscimento.

 

Art. 3. - Diploma di laurea - 1. Il corso di laurea si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore.

2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresì titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato. I concorsi hanno funzione abilitante. Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono dipartimenti interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale (CUN), di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), acquisito il parere del Consiglio di Stato, viene definita la tabella del corso di laurea e ne sono precisati modalità e contenuti, comprese le attività di tirocinio didattico. I Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione si avvalgono della commissione di cui all'art. 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, integrata, a tal fine, da esperti nelle problematiche del corso di laurea stesso e della scuola di specializzazione di cui all'art. 4, comma 2, della presente legge.

4. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 contiene altresì norme per la formazione degli insegnanti della Regione Valle d'Aosta ai fini di adeguarla alle particolari situazioni di bilinguismo di cui agli articoli 38, 39 e 40 dello statuto speciale. Apposite convenzioni possono essere stipulate dalla Regione Valle d'Aosta, d'intesa con i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, con le università italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica francese.

5. Convenzioni per gli insegnanti delle scuole in lingua tedesca, delle scuole in lingua slovena e di quelle delle località ladine possono essere stipulate dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, d'intesa con i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, con le università italiane, con quelle dei Paesi dell'area linguistica tedesca e con quelle slovene.

6. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalità, di concerto altresì con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e con gli altri Ministri interessati, sono individuati i profili professionali per i quali, salvo le eventuali e opportune integrazioni, il diploma di laurea di cui al comma 2 è titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attività, nonché le qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali il diploma di laurea costituisce titolo per l'accesso.

7. I corsi di laurea di cui al comma 2 sono attivati a partire dall'anno accademico successivo a quello di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3. 8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio.

 

Art. 4. - Diploma di specializzazione - 1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare nel termine e con le modalità di cui all'art. 3, comma 3, sono definiti la tabella della scuola di specializzazione all'insegnamento di cui al comma 2 del presente articolo, la durata dei corsi da fissare in un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani di studio. Questi devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione professionale con riferimento alle scienze dell'educazione e all'approfondimento metodologico e didattico delle aree disciplinari interessate nonché attività di tirocinio didattico obbligatorio. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri di ammissione alla scuola di specializzazione all'insegnamento e le modalità di svolgimento dell'esame finale. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 3, commi 7 e 8.

4. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalità, di concerto altresì con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di cui al comma 2 che in relazione a specifici profili professionali danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego.

 

Art. 5. - Dottorato di ricerca - 1. I corsi di dottorato di ricerca sono regolati da specifiche disposizioni di legge.

 

Art. 6. - Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi - 1. Gli statuti delle università debbono prevedere:

a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti dalle università anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori nell'ambito delle intese tra i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai sensi dell'art. 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione agli studi universitari e per la elaborazione dei piani di studio, nonché per l'iscrizione ai corsi post-laurea;

b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo;

c) attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.

2. Le università possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato:

a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;

b) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

3. Le università rilasciano attestati sulle attività dei corsi previsti dal presente articolo.

4. I criteri e le modalità di svolgimento dei corsi e delle attività formative, ad eccezione di quelle previste dalla lettera c) del comma 1, sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche, secondo le norme stabilite nel regolamento di cui all'art. 11.

 

Art. 7. - Disposizioni per le scuole dirette a fini speciali - 1. Entro un anno dalla pubblicazione dei decreti di cui all'art. 9, le università deliberano la soppressione delle scuole dirette a fini speciali, ovvero ne prevedono, nello statuto:

a) la trasformazione in corsi di diploma universitario;

b) la conferma secondo il loro specifico ordinamento.

2. Trascorso il predetto termine qualora l'università non abbia provveduto a quanto previsto dal comma 1, le scuole dirette a fini speciali presenti nell'ateneo sono soppresse.

3. L'attivazione di nuove scuole dirette a fini speciali è limitata alle tipologie esistenti e a quelle già previste nel piano di sviluppo dell'università 1986-1990.

4. Le scuole dirette a fini speciali confermate ai sensi del comma 1, lettera b), o attivate ai sensi del comma 3, rimangono in funzione secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, fino alla data di entrata in vigore della legge sull'ordinamento dell'istruzione post-secondaria.

5. Lo statuto dovrà dettare le eventuali disposizioni per il graduale passaggio al nuovo ordinamento e per consentire il completamento degli studi da parte degli studenti già iscritti.

 

Art. 8. - Collaborazioni esterne - 1. Per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'art. 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni.

2. Le università possono partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di attività culturali e formative promosse da terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate da regioni, province autonome, enti locali e istituti di istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto privato.

3. I consigli delle strutture didattiche e scientifiche interessate assicurano la pubblicità dei corsi e dei progetti, nonché delle forme di collaborazione a partecipazione.

 

Art. 9. - Ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione - 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono definiti ed aggiornati gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione e le rispettive tabelle.

2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su conforme parere del CUN, il quale lo esprime uditi i comitati consultivi di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sentiti, per le rispettive materie, i rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali, nell'osservanza dei seguenti criteri:

a) devono rispettare la normativa comunitaria in materia;

b) devono realizzare una riduzione delle duplicazioni totali o parziali e la ricomposizione o la riconversione innovativa degli insegnamenti secondo criteri di omogeneità disciplinare, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti nelle aree scientifiche e professionali;

c) devono determinare le facoltà e la collocazione dei corsi nelle facoltà, secondo criteri di omogeneità disciplinare volti ad evitare sovrapposizioni e duplicazioni dei corsi stessi, e dettare norme per il passaggio degli studenti dal precedente al nuovo ordinamento;

d) devono individuare le aree disciplinari, intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi, da includere necessariamente nei curricula didattici, che devono essere adottati dalle università, al fine di consentire la partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle professioni o l'accesso a determinate qualifiche funzionali del pubblico impiego;

e) devono precisare le affinità al fine della valutazione delle equipollenze e per il conseguimento di altro diploma dello stesso o diverso livello;

f) devono tenere conto delle previsioni occupazionali.

3. Con la medesima procedura si provvede alle successive modifiche ed integrazioni di quanto disciplinato dai commi 1 e 2.

4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi per i quali sia prevista una limitazione nelle iscrizioni.

5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 6, e dall'art. 4, comma 4, con decreti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri interessati, possono essere individuati i livelli funzionali del pubblico impiego e le attività professionali per accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio previsti dalla presente legge.

6. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del CUN, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono dichiarate le equipollenze tra i diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

 

Art. 10. - Consiglio universitario nazionale - 1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle università italiane.

2. Il CUN svolge funzioni consultive relativamente a tutti gli atti di carattere generale di competenza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ordine:

a) al coordinamento tra le sedi universitarie;

b) al reclutamento, ivi compresa la definizione dei raggruppamenti disciplinari, e allo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari;

c) alla ripartizione tra le università dei fondi destinati al finanziamento della ricerca scientifica;

d) alla definizione e all'aggiornamento della disciplina nazionale in materia di ordinamenti didattici;

e) al piano triennale di sviluppo dell'università.

3. Per le materie di cui alle lettere c) e d) del comma 2, il CUN si avvale dei comitati consultivi di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che, per la ripartizione del 40 per cento dei fondi destinati alla ricerca scientifica di cui all'art. 65 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382, esprimono proposta vincolante.

4. Il CUN è composto da:

a) trenta membri eletti in rappresentanza delle aree di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) otto rettori designati dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane;

c) otto studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma;

d) cinque membri eletti dal personale tecnico ed amministrativo delle università;

e) due membri, non appartenenti al personale docente, ricercatore o tecnico ed amministrativo delle università, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

f) un membro, non appartenente al personale docente, ricercatore o tecnico ed amministrativo delle università, designato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

5. I rappresentanti degli studenti e del personale tecnico e amministrativo nel CUN e nei comitati consultivi non partecipano alle deliberazioni relative alle lettere b) e c) del comma 2.

6. Le modalità di elezione e di designazione dei componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 4, anche al fine di garantire una rappresentanza delle aree proporzionale alla loro consistenza e una equilibrata presenza delle diverse componenti e delle sedi universitarie presenti nel territorio, nonché l'organizzazione interna e il funzionamento del CUN sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui alla lettera a) è comunque attribuito ai professori e ai ricercatori afferenti a ciascuna area. Sullo schema di regolamento, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, esprimono parere le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

7. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il CUN elegge il presidente tra i suoi componenti.

8. A modifica di quanto previsto dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di ciascun comitato consultivo di cui al comma 3 fa parte una rappresentanza dei ricercatori e degli studenti, eletta dai ricercatori e dagli studenti appartenenti rispettivamente ai corrispondenti gruppi di discipline e corsi di laurea e di diploma in proporzione analoga a quella risultante nella composizione del CUN. La corrispondenza dei gruppi di discipline e dei corsi ai comitati e le modalità di elezione sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CUN.

9. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori, il CUN elegge nel suo seno una corte di disciplina, composta dal presidente, che la presiede, da due professori ordinari, da due professori associati e da due ricercatori. Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. Il presidente, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal professore più anziano in ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età. La corte si riunisce con la partecipazione dei soli professori ordinari nel caso che si proceda nei confronti dei professori ordinari; con la partecipazione dei professori ordinari ed associati se si procede nei confronti di professori associati; con la partecipazione dei professori ordinari ed associati e dei ricercatori se si procede nei confronti dei ricercatori. Nel caso di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a categorie diverse, il collegio giudica con la partecipazione dei membri la cui presenza è richiesta per il giudizio relativo a ciascuna delle categorie interessate. Le funzioni di relatore sono assolte da un rappresentante dell'università interessata designato dal rettore. L'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, è abrogato.

 

Art. 11. - Autonomia didattica - 1. L'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'art. 1, nonché dei corsi e delle attività formative di cui all'art. 6, comma 2, è disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato <<regolamento didattico di ateneo>>. Il regolamento è deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed è inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento è emanato con decreto del rettore.

2. I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorietà di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera d).

3. Nell'ambito del piano di sviluppo dell'università, tenuto anche conto delle proposte delle università, deliberate dagli organi competenti, può essere previsto il sostegno finanziario ad iniziative di istruzione universitaria a distanza attuate dalle università anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati, nonché a programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al medesimo settore. Tali strutture possono essere costituite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro.

 

Art. 12. - Attività di docenza - 1. I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni, e dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della presente legge. I ricercatori confermati, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla presente legge, secondo le modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.

2. É altresì compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato di cui all'art. 13.

3. Ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche, secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori confermati, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi. La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico.

4. I ricercatori confermati possono essere componenti delle commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e relatori di tesi di laurea.

5. Il primo comma dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, già sostituito dall'art. 3 della legge 13 agosto 1984, n. 477, è sostituito dal seguente: <<Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università. Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data preferenza, da parte del consiglio di facoltà, a quelle presentate dai professori>>.

6. Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di norma sdoppiati ogni qualvolta il numero degli esami sostenuti nell'anno precedente, moltiplicato per il rapporto tra gli iscritti nell'anno in corso e gli iscritti dell'anno precedente, supera 250. Gli insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai professori e dai ricercatori confermati per supplenza o per affidamento.

7. La supplenza o l'affidamento di un corso o modulo, che rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti a titolo gratuito. Le supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta salva la possibilità di quanto previsto dal quinto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

8. L'istituto del contratto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, si estende ai corsi di diploma universitario. Per i professori a contratto sono rispettate le incompatibilità di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

 

Art. 13. - Tutorato - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascuna università provvede ad istituire con regolamento il tutorato, sotto la responsabilità dei consigli delle strutture didattiche.

2. Il tutorato è finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

3. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività universitarie.

 

Art. 14. - Settori scientifico-disciplinari - 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del CUN, il quale lo esprime uditi i comitati consultivi di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, gli insegnamenti sono raggruppati in settori scientifico-disciplinari in base a criteri di omogeneità scientifica e didattica. Sulle proposte del Ministro esprimono il proprio parere, nel termine perentorio di novanta giorni, le facoltà interessate.

2. Il decreto o i decreti di cui al comma 1 stabiliscono la pertinenza delle titolarità ai settori scientifico-disciplinari, individuati ai sensi dello stesso comma 1, che costituiranno i raggruppamenti concorsuali.

 

Art. 15. - Inquadramento dei professori di ruolo e dei ricercatori - 1. I professori di ruolo e i ricercatori vengono inquadrati, ai fini delle funzioni didattiche, nei settori scientifico-disciplinari definiti ai sensi dell'art. 14.

2. L'attribuzione dei compiti didattici avviene, sentiti gli interessati, nel rispetto della loro libertà di insegnamento e delle loro specifiche competenze scientifiche.

3. I professori di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la responsabilità didattica del corso di cui sono titolari, ovvero, con il loro consenso, assumono la responsabilità di altro corso loro attribuito dal consiglio di facoltà.

 

Art. 16. - Norme finali - 1. Nella presente legge, nelle dizioni <<ricercatori>> o <<ricercatori confermati>> si intendono comprese anche quelle di <<assistenti di ruolo ad esaurimento>> e di <<tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto>>; nella dizione <<corsi di diploma>> si intende compresa anche quella di <<corsi delle scuole dirette a fini speciali>> fino alla loro trasformazione o soppressione.

2. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di diploma universitario, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca, saranno attuate in conformità alle disposizioni che regolano le procedure inerenti al piano di sviluppo dell'università, nei limiti del finanziamento di parte corrente del piano stesso, previsto dall'art. 17, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245, e tenuto conto altresì del concorso di ulteriori forme di finanziamento, quali i fondi derivanti da: convenzioni con enti pubblici, con particolare riferimento alle regioni nell'ambito delle competenze per la formazione professionale; convenzioni con soggetti privati; eventuali variazioni dei contributi degli iscritti; trasferimenti del fondo sociale europeo, nonché risparmi conseguiti con una più flessibile ed intensa utilizzazione dei docenti e con una utilizzazione finalizzata alle nuove esigenze dei posti di ruolo vacanti già previsti nella pianta organica alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nella prima applicazione della presente legge, le università che attivino un corso di diploma, oltre a dare inizio ai corsi del primo anno, provvedono ai riconoscimenti, ai sensi del comma 2 dell'art. 2, di esami sostenuti in un corso di laurea per studenti aspiranti al diploma; qualora ciò risulti necessario per consentire il conseguimento del titolo, le università possono altresì attivare anche insegnamenti previsti per gli ulteriori anni del corso.

4. Le disposizioni degli statuti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono scuole che rilasciano titoli aventi valore di laurea, ovvero scuole che nella loro unitaria costituzione sono articolate in più corsi, anche autonomi, di diverso livello di studi per il conseguimento di distinti titoli finali, possono essere confermate dalle università con atto ricognitivo adottato dagli organi competenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, da comunicare al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; restano ferme le disposizioni concernenti gli istituti superiori ad ordinamento speciale.

 

Art. 17. - Abrogazione di norme - 1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.