Associazione culturale

 

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Statuto dell'Associazione "Archivi Sonori"

   

 

Art.1 - Costituzione, denominazione  e sede

 

E' costituita l'Associazione culturale "Archivi Sonori". Organizzazione non lucrativa di utilità sociale con sede legale in via Saline 32 a Pescara. L’eventuale cambiamento della sede legale non costituisce modifica dello statuto.

 

Art.2 - Descrizione

 

"Archivi Sonori" è una libera associazione di fatto, apolitica e apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

 

Art.3 - Origine e collocazione

 

L'Associazione culturale "Archivi Sonori" nasce da un lavoro di ricerca musicale iniziato presso l'"Accademia Musicale Pescarese", scuola di musica con presa d'atto del Ministero della Pubblica Istruzione.

L'attività di educazione musicale compiuta nei confronti degli studenti ha portato alla creazione di nuove prospettive di socializzazione per i giovani, alla formazione di organici musicali inusuali  per dimensioni e composizioni e alla creazione di problematiche legate alla preparazione e alla vita di tali organici. La  preparazione culturale di base per i componenti del corpo studentesco e i programmi didattici hanno seguito una ricerca e una evoluzione che ha portato alla formazione di giovani musicisti di tipo non "sinfonico" ma ugualmente "colto". Da qui l'importanza di diffondere, "archiviare", conservare e tramandare vari tipi di culture e generi musicali diffusisi nel '900 ma che hanno radici molto più antiche di carattere orale e che rischiano di essere smarrite.

 

Art.4 - Finalità

 

L' Associazione "Archivi Sonori" persegue esclusivamente finalità culturali e in particolare:

 

1)      valorizzare la cultura musicale, in particolare quella di matrice improvvisativa, ignorata dagli organi di comunicazione di massa e diffondere ogni forma di musica "popolare" legata a varie etnie.

2)      promuovere la musica come mezzo educativo e di aggregazione giovanile  nel tentativo di nutrire le attitudini delle nuove generazioni lanciate verso la scoperta di nuove professioni legate soprattutto allo sviluppo tecnologico.

3)      sviluppare nuove professioni come quella del musicista non "sinfonico".

4)      favorire il diffondersi di stili musicali culturalmente e geograficamente lontani dal modello culturale predominante imposto dai media.

5)      favorire la formazione di organici strumentali inusuali che stimolino la composizione e la creazione musicale oltre che il recupero di partiture storicamente importanti .

6)      favorire lo scambio artistico tra musicisti e artisti della nostra regione e quelli di altre nazioni  con la creazione di progetti culturalmente e creativamente stimolanti.

7)      allargare gli orizzonti didattici ed educativi importando metodologie didattiche e di creazione musicale da altri paesi e da altre culture.

8)      produrre e diffondere a mezzo fonografico, editoriale e concertistico,  le testimonianze del  

      lavoro di ricerca compiuto in ambito musicale.

 

 

Art.5 - Attività

 

L'Associazione culturale "Archivi Sonori" per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività, in particolare:

 

 

Attività culturali

 

1)      Realizzare e proporre sul territorio nazionale ed estero concerti allestiti direttamente dagli aderenti con lo scopo di diffondere i risultati di ricerca raggiunti e sostenere economicamente le iniziative formative e culturali dell'associazione.

2)      Realizzare convegni, clinics, dibattiti e concerti.

3)      Sostenere e finanziare attività culturali - formative - educative nei riguardi dei più poveri sia sul territorio nazionale che estero.

4)      Collaborare con persone, gruppi, enti pubblici e privati, enti locali e istituti universitari per lo svolgimento dei suddetti indirizzi operativi.

 

Attività di formazione

1)   Corsi di base teorico/pratici per educatori, insegnanti e per studenti. Corsi di aggiornamento e istituzioni di studio e di ricerca.

 

Attività editoriale

1)      Diffondere  pubblicazioni didattiche e fonografiche.

2)      Realizzare opere fonografiche a testimonianza di un lavoro di ricerca compiuto in ambito musicale.

3)      Realizzare opere di informazione didattica e metodi musicali.

 

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse collegate direttamente o di quelle accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative alle stesse.

 

Art.6 - I soci

 

L' Associazione "Archivi Sonori" è offerta a tutti coloro che, avendo compiuto i 16 anni ed essendo interessati alla realizzazione delle finalità  e delle attività istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo Statuto e le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Gli associati maggiorenni avranno diritto di voto in assemblea: in particolare potranno esprimere il proprio voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell' associazione.

L' ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente. Tale domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente statuto e di tutte le eventuali modifiche, nonché il pagamento delle quote annuali previste in favore dell'associazione da parte di ciascun tesserato e l'obbligo di osservare le deliberazioni che, in base al presente statuto, saranno adottate dai competenti organi dell'associazione stessa.

Il recesso è sempre consentito e si effettua a  norma dell' art.2526 cc.

In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell' associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida , espulsione dall'associazione.

La qualità di tesserato si perde per recesso o esclusione.

L'esclusione è decisa dal consiglio ed ha effetto dal giorno in cui la relativa comunicazione , ben motivata , a mezzo raccomandata A.R., viene inviata all'escluso.

 

Art.7 - Organi sociali

 

Sono Organi sociali dell'Associazione :

1)      l' Assemblea dei soci;

2)      Il Consiglio Direttivo

3)      Il Presidente

 

Art.8 - L'Assemblea dei soci

 

L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell' Associazione e le sue delibere, prese in conformità del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

All'Assemblea dei soci, da convocarsi almeno una volta all'anno, dal Presidente, entro il 30 Aprile, spetta:

1)      L’elezione, ogni tre anni, i membri del Consiglio Direttivo;

2)      L'approvazione  del bilancio consuntivo e preventivo nonché della relativa relazione

3)      L'approvazione degli indirizzi generali dell’Associazione;

4)      L'approvazione del regolamento interno.

 

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se  è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazion e, in mancanza del numero legale, le decisioni sono rimandate al Consiglio Direttivo.

La convocazione deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata.

L' assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell' Associazione.

 

Art.9  - Il Consiglio Direttivo, eleggibilità, composizione, dimissioni

 

Il Consiglio Direttivo è l’organo a cui compete la conduzione ordinaria dell’Associazione.E’ composto da tre membri.

Sono previste le seguenti cariche:

Il Presidente;

Il Vice Presidente;

Il Segretario/tesoriere;

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo presentasse le dimissioni scritte, oppure risultasse assente a tre riunioni consecutive, salvo giustificato motivo, decade e viene sostituito dal primo dei non eletti, che resterà in carica per tutta la restante durata del Consiglio stesso.

 

 

 

Art.10 -   Il Consiglio Direttivo: ruolo e compiti.

 

Il Presidente che rappresenta l’Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne attua le decisioni.

Il Vice Presidente, cui competono le attribuzioni che vengono assegnate all’inizio del mandato (verbalizzazione, attuazione di pratiche burocratiche, ecc.)  riguardanti la parte burocratica dell’Associazione.

 Il segretario/tesoriere che cura la situazione finanziaria dell’Associazione e rende conto ogni volta che viene richiesto dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei Soci.

 

Il Consiglio Direttivo, essendo l’organo esecutivo dell’Associazione, si raduna almeno quattro volte all’anno. E’ validamente costituito quando sono presenti  2/3 dei membri. Può essere convocato in seduta straordinaria a giudizio del Presidente, o su richiesta scritta di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso.

Le dimissioni scritte dei due terzi del Consiglio fanno ritenere dimissionario tutto il Consiglio stesso.

I suoi compiti sono:

1)      eleggere tra i suoi membri, nella prima riunione del mandato, il Presidente, Vice Presidente e le altre cariche secondo quanto stabilito dal presente articolo;

2)      curare l’attuazione delle linee programmatiche promosse dall’Assemblea dei soci e di quelle approvate; 

3)      predisporre annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

4)      predisporre il piano annuale e le modalità di attuazione delle iniziative;

5)      compilare il regolamento interno, da sottoporre all’Assemblea per la sua approvazione;

6)      presiedere alle operazioni di tesseramento, di recessione e di esclusione dei propri aderenti;

7)      designare i propri rappresentanti nei vari Enti o Organismi che operano in settori analoghi nell’ambito del proprio territorio.

 

Art.11 - Il Presidente

 

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ai sensi dell' art. 12 e dura  in carica 3 anni.

Al Presidente spetta:

1)      la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione esercitata in ottemperanza a precise indicazioni del Consiglio Direttivo, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio;

2)      la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e dell' Assemblea dei Soci;

3)      la competenza sull'inoltro degli Atti e delle pratiche associative presso le altre Istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta dei libri sociali dell'Associazione. 

 

Art.12 - Autonomia

 

L’Associazione nello svolgimento di attività e di eventuali prestazioni di servizi, agisce in proprio, con piena autonomia di gestione amministrativa ed organizzativa e con tutte le conseguenti responsabilità.

 

Art.13 - Il Bilancio

 

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.

 

Art.14 - Risorse economiche

 

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

-         beni mobili e immobili;

-         contributi;

-         donazioni e lasciti;

-         rimborsi;

-         attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

-         proventi derivante dalle attività musicali;

-         ogni altro tipo di entrate.

 

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare.

Le elargizioni volontarie in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di questi, in armonia con le finalità istituzionali e lasciando comunque sempre la priorità al finanziamento di attività culturali-educative  purchè artistiche nei riguardi dei poveri e delle missioni.

È vietata, durante la vita dell’Associazione, la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. L’Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per le realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.  

 

Art.15 - Scioglimento

 

Lo scioglimento dell’Associazione “Archivi Sonori” deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno la metà piu’ uno di tutti i soci iscritti all’Associazione aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’Associazione il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra organizzazione o a fini di utilità sociale, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

 

Art.16 -Modifica dello Statuto

 

La modifica del presente Statuto può essere deliberata esclusivamente dall’Assemblea su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto.

 

 

Art.17 - Norme di chiusura

 

Per tutto quanto non espressamente indicato in questo Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.