Associazione culturale |
|
|
Statuto | Direttivo | Curriculum | Roster | Servizi | Contatti | Links |
Statuto dell'Associazione "Archivi Sonori"
Art.1
- Costituzione, denominazione e
sede E'
costituita l'Associazione culturale "Archivi
Sonori". Organizzazione non lucrativa di utilità sociale con
sede legale in via Saline 32 a Pescara. L’eventuale cambiamento della
sede legale non costituisce modifica dello statuto. Art.2
- Descrizione "Archivi
Sonori" è una libera associazione di fatto, apolitica e
apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. Art.3
- Origine e collocazione L'Associazione
culturale "Archivi Sonori" nasce da un lavoro di ricerca
musicale iniziato presso l'"Accademia Musicale Pescarese", scuola di musica con
presa d'atto del Ministero della Pubblica Istruzione. L'attività
di educazione musicale compiuta nei confronti degli studenti ha portato
alla creazione di nuove prospettive di socializzazione per i giovani,
alla formazione di organici musicali inusuali
per dimensioni e composizioni e alla creazione di problematiche
legate alla preparazione e alla vita di tali organici. La
preparazione culturale di base per i componenti del corpo
studentesco e i programmi didattici hanno seguito una ricerca e una
evoluzione che ha portato alla formazione di giovani musicisti di tipo
non "sinfonico" ma ugualmente "colto". Da qui
l'importanza di diffondere, "archiviare", conservare e
tramandare vari tipi di culture e generi musicali diffusisi nel '900 ma
che hanno radici molto più antiche di carattere orale e che rischiano
di essere smarrite. Art.4
- Finalità L'
Associazione "Archivi Sonori" persegue esclusivamente finalità
culturali e in particolare: 1)
valorizzare la cultura musicale, in particolare quella di matrice
improvvisativa, ignorata dagli organi di comunicazione di massa e
diffondere ogni forma di musica "popolare" legata a varie
etnie. 2)
promuovere la musica come mezzo educativo e di aggregazione
giovanile
nel tentativo di nutrire le attitudini delle nuove generazioni
lanciate verso la scoperta di nuove professioni legate soprattutto allo
sviluppo tecnologico. 3)
sviluppare nuove professioni come quella del musicista non
"sinfonico". 4)
favorire il diffondersi di stili musicali culturalmente e
geograficamente lontani dal modello culturale predominante imposto dai
media. 5)
favorire la formazione di organici strumentali inusuali che
stimolino la composizione e la creazione musicale oltre che il recupero
di partiture storicamente importanti . 6)
favorire lo scambio artistico tra musicisti e artisti della
nostra regione e quelli di altre nazioni
con la creazione di progetti culturalmente e creativamente
stimolanti. 7)
allargare gli orizzonti didattici ed educativi importando
metodologie didattiche e di creazione musicale da altri paesi e da altre
culture. 8)
produrre e diffondere a mezzo fonografico, editoriale e
concertistico,
le testimonianze del
lavoro di ricerca compiuto in ambito musicale. Art.5
- Attività L'Associazione
culturale "Archivi Sonori" per il raggiungimento dei suoi fini
intende promuovere varie attività, in particolare: Attività
culturali 1)
Realizzare e proporre sul territorio nazionale ed estero concerti
allestiti direttamente dagli aderenti con lo scopo di diffondere i
risultati di ricerca raggiunti e sostenere economicamente le iniziative
formative e culturali dell'associazione. 2)
Realizzare convegni, clinics, dibattiti e concerti. 3)
Sostenere e finanziare attività culturali - formative -
educative nei riguardi dei più poveri sia sul territorio nazionale che
estero. 4)
Collaborare con persone, gruppi, enti pubblici e privati, enti
locali e istituti universitari per lo svolgimento dei suddetti indirizzi
operativi. Attività
di formazione 1)
Corsi di base teorico/pratici per educatori, insegnanti e per
studenti. Corsi di aggiornamento e istituzioni di studio e di ricerca. Attività
editoriale 1)
Diffondere
pubblicazioni didattiche e fonografiche. 2)
Realizzare opere fonografiche a testimonianza di un lavoro di
ricerca compiuto in ambito musicale. 3)
Realizzare opere di informazione didattica e metodi musicali. L'Associazione
non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad
eccezione di quelle ad esse collegate direttamente o di quelle
accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative alle
stesse. Art.6
- I soci L'
Associazione "Archivi Sonori" è offerta a tutti coloro che,
avendo compiuto i 16 anni ed essendo interessati alla realizzazione
delle finalità
e delle attività istituzionali, ne condividono lo spirito e gli
ideali, ne accettano lo Statuto e le disposizioni impartite dal
Consiglio Direttivo. La
partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Gli
associati maggiorenni avranno diritto di voto in assemblea: in
particolare potranno esprimere il proprio voto per l'approvazione e le
modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
dell' associazione. L'
ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda
scritta del richiedente. Tale domanda comporta l'accettazione di tutte
le norme del presente statuto e di tutte le eventuali modifiche, nonché
il pagamento delle quote annuali previste in favore dell'associazione da
parte di ciascun tesserato e l'obbligo di osservare le deliberazioni
che, in base al presente statuto, saranno adottate dai competenti organi
dell'associazione stessa. Il
recesso è sempre consentito e si effettua a
norma dell' art.2526 cc. In
caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al
patrimonio dell' associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire
ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida , espulsione
dall'associazione. La
qualità di tesserato si perde per recesso o esclusione. L'esclusione
è decisa dal consiglio ed ha effetto dal giorno in cui la relativa
comunicazione , ben motivata , a mezzo raccomandata A.R., viene inviata
all'escluso. Art.7
- Organi sociali Sono
Organi sociali dell'Associazione : 1)
l' Assemblea dei soci; 2)
Il Consiglio Direttivo 3)
Il Presidente Art.8
- L'Assemblea dei soci L'Assemblea
dei soci è l'organo supremo dell' Associazione e le sue delibere, prese
in conformità del presente statuto e degli eventuali regolamenti
interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. All'Assemblea
dei soci, da convocarsi almeno una volta all'anno, dal Presidente, entro
il 30 Aprile, spetta: 1)
L’elezione, ogni tre anni, i membri del Consiglio Direttivo; 2)
L'approvazione
del bilancio consuntivo e preventivo nonché della relativa
relazione 3)
L'approvazione degli indirizzi generali dell’Associazione; 4)
L'approvazione del regolamento interno. In
prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se
è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la
maggioranza dei presenti; in seconda convocazion e, in mancanza del
numero legale, le decisioni sono rimandate al Consiglio Direttivo. La
convocazione deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data
fissata. L'
assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e
l'eventuale scioglimento dell' Associazione. Art.9
- Il Consiglio Direttivo, eleggibilità, composizione, dimissioni
Il
Consiglio Direttivo è l’organo a cui compete la conduzione ordinaria
dell’Associazione.E’ composto da tre membri. Sono
previste le seguenti cariche: Il
Presidente; Il
Vice Presidente; Il
Segretario/tesoriere; I
membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività durano in
carica tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo può
essere revocato dall’assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci
aventi diritto. Qualora
un membro del Consiglio Direttivo presentasse le dimissioni scritte,
oppure risultasse assente a tre riunioni consecutive, salvo giustificato
motivo, decade e viene sostituito dal primo dei non eletti, che resterà
in carica per tutta la restante durata del Consiglio stesso. Art.10 - Il Consiglio Direttivo: ruolo e compiti. Il
Presidente che rappresenta l’Associazione, convoca e presiede il
Consiglio Direttivo e ne attua le decisioni. Il
Vice Presidente, cui competono le attribuzioni che vengono assegnate
all’inizio del mandato (verbalizzazione, attuazione di pratiche
burocratiche, ecc.) riguardanti
la parte burocratica dell’Associazione. Il
segretario/tesoriere che cura la situazione finanziaria
dell’Associazione e rende conto ogni volta che viene richiesto dal
Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei Soci. Il
Consiglio Direttivo, essendo l’organo esecutivo dell’Associazione,
si raduna almeno quattro volte all’anno. E’ validamente costituito
quando sono presenti 2/3
dei membri. Può essere convocato in seduta straordinaria a giudizio del
Presidente, o su richiesta scritta di un terzo dei componenti del
Consiglio Direttivo stesso. Le
dimissioni scritte dei due terzi del Consiglio fanno ritenere
dimissionario tutto il Consiglio stesso. I
suoi compiti sono: 1)
eleggere tra i suoi membri, nella prima riunione del mandato, il
Presidente, Vice Presidente e le altre cariche secondo quanto stabilito
dal presente articolo; 2)
curare l’attuazione delle linee programmatiche promosse
dall’Assemblea dei soci e di quelle approvate;
3)
predisporre annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; 4)
predisporre il piano annuale e le modalità di attuazione delle
iniziative; 5)
compilare il regolamento interno, da sottoporre all’Assemblea
per la sua approvazione; 6)
presiedere alle operazioni di tesseramento, di recessione e di
esclusione dei propri aderenti; 7)
designare i propri rappresentanti nei vari Enti o Organismi che
operano in settori analoghi nell’ambito del proprio territorio. Art.11
- Il Presidente Il
Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ai sensi
dell' art. 12 e dura
in carica 3 anni. Al
Presidente spetta: 1)
la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione
esercitata in ottemperanza a precise indicazioni del Consiglio
Direttivo, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio; 2)
la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e dell'
Assemblea dei Soci; 3)
la competenza sull'inoltro degli Atti e delle pratiche
associative presso le altre Istituzioni e la vigilanza sulla regolare
tenuta dei libri sociali dell'Associazione.
Art.12
- Autonomia L’Associazione
nello svolgimento di attività e di eventuali prestazioni di servizi,
agisce in proprio, con piena autonomia di gestione amministrativa ed
organizzativa e con tutte le conseguenti responsabilità.
Art.13
- Il Bilancio L’anno
finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all’Assemblea il
bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31
dicembre il bilancio preventivo relativo all’anno successivo. Art.14
- Risorse economiche Le
risorse economiche dell’Associazione sono costituite da: -
beni mobili e immobili; -
contributi; -
donazioni e lasciti; -
rimborsi; -
attività marginali di carattere commerciale e produttivo; -
proventi derivante dalle attività musicali; -
ogni altro tipo di entrate. I
contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione
annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi
straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare. Le
elargizioni volontarie in denaro, le donazioni e i lasciti, sono
accettati dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di questi,
in armonia con le finalità istituzionali e lasciando comunque sempre la
priorità al finanziamento di attività culturali-educative
purchè artistiche nei riguardi dei poveri e delle missioni. È
vietata, durante la vita dell’Associazione, la distribuzione, anche in
modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o
capitale. L’Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per le realizzazione delle attività istituzionali e di quelle
ad esse direttamente connesse.
Art.15
- Scioglimento Lo
scioglimento dell’Associazione “Archivi Sonori” deve essere
deliberato con il voto favorevole di almeno la metà piu’ uno di tutti
i soci iscritti all’Associazione aventi diritto di voto. In
caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’Associazione il
patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra organizzazione o
a fini di utilità sociale, sentito l’Organismo di controllo di cui
all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo
diversa destinazione imposta per legge. Art.16
-Modifica dello Statuto La
modifica del presente Statuto può essere deliberata esclusivamente
dall’Assemblea su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di
almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto. Art.17
- Norme di chiusura Per
tutto quanto non espressamente indicato in questo Statuto valgono le
norme di legge vigenti in materia.
|