Associazione Culturale
“Antica Terra di Frontiera” -
Basso Lazio -
ONLUS
DENOMINAZIONE
– SEDE – SCOPO
Articolo 1 – Denominazione
È costituita una Associazione avente le caratteristiche di
organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli
effetti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e s.m.i. , denominata
“Associazione Culturale “Antica Terra di Frontiera” -
Basso Lazio - ONLUS”.
Articolo 2 – Sede
L’Associazione ha sede in Piedimonte San Germano (Fr).
Il Consiglio Direttivo potrà deliberare sul trasferimento
della sede sociale.
Articolo 3 – Scopo
L’Associazione non ha
scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale,
intendendo ispirarsi nella sua azione ai principi e ai criteri di tutela dei
valori storici, ambientali e culturali, la sua durata è illimitata.
L’Associazione
nell’ambito della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di
interesse artistico e storico e di tutela e valorizzazione della natura e
dell’ambiente di cui all’ art. 10 del citato Decreto, ha come finalità:
a)
svolgere
opera di recupero, studio, conservazione, sensibilizzazione e divulgazione
dei valori e delle peculiarità storiche ed ambientali, mediante i più vari
mezzi atti allo scopo, tra i quali l’attività editoriale, l’organizzazione
di conferenze, convegni, dibattiti, mostre, visite guidate, manifestazioni
in genere;
b)
pratica di
divulgazione della living history e del re-enactment, lo studio teorico e
pratico delle tecniche ad esse collegate [la Living History (nota anche come
“Rievocazione Storica”) è quella disciplina, applicata alla ricostruzione di
situazioni ed ambienti con personaggi in abiti storici di qualsiasi
periodo, che consente, di esercitare un’importante azione didattica e
divulgativa in modo qualificato e documentato. Il “Re-enactment” è la
rievocazione di un ben preciso evento storico del quale si mettono in scena
i fatti e lo svolgimento];
c)
avanzare
proposte agli Enti Pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate
di gestione democratica del potere locale;
d)
organizzare
iniziative, servizi, attività culturali, didattiche, sportive, dimostrative,
ricreative, ecologiche, artistiche, educative atte a soddisfare le esigenze
di conoscenza e di ricreazione dei soci e favorire forme consortili fra
circoli ed altre organizzazioni democratiche;
e)
attività
turistiche, organizzazioni di gite e viaggi all’interno e all’estero a
favore dei soci, stages tecnici ed escursioni;
f)
attività a
favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali e familiari.
In ogni caso l’Associazione potrà svolgere tutte le
attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività
accessorie, in quanto ad esso integrative, purchè nei limiti consentiti
dalla legge.
Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono
ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei
diritti inviolabili della persona.
PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE
Articolo 4 – Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio
dell'Associazione è costituito:
a) da beni mobili, immobili, pubblicazioni, raccolte
e quant'altro potrà divenire di proprietà dell'Associazione stessa;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le
eccedenze di Bilancio;
c) da eventuali
erogazioni, donazioni, lasciti. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare
qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo
l'Associazione.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote associative versate dai soci,
stabilite ogni anno dal Consiglio Direttivo, che in ogni caso sono
intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono
rivalutabili;
b) dall'eventuale ricavato dell'organizzazione di
mostre, manifestazioni o iniziative di altro genere;
c) da ogni altra entrata che concorra ad
incrementare l'attivo sociale.
I fondi dell'Associazione
potranno essere investiti anche in forme che prevedano la corresponsione di
un interesse.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il
Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere
utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e
arricchire il suo patrimonio.
In caso di scioglimento dell’Associazione, per
qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non
lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito
l’Organismo di controllo di cui all’ Articolo 3, comma 190 della Legge 23
dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 5 – Esercizio
Finanziario
L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di
ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio
Direttivo predisporrà il bilancio da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea dei soci.
Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto,
durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione
non siano imposte dalla legge e pertanto saranno portati a nuovo,
capitalizzati e utilizzati dall’Associazione per i fini perseguiti.
SOCI
Articolo 6 – Ammissione
ed esclusione
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci
tutti coloro che accettano gli articoli dello Statuto, del Regolamento
interno e il documento integrativo contenente gli scopi ispiratori
dell’Associazione. Gli aspiranti soci, devono sottoscrivere apposito modulo
di iscrizione indirizzato al Consiglio Direttivo, che ne delibera
l’ammissione.
I soci che versano in condizioni svantaggiate per
ragioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, sono esonerati
dal pagamento della quota associative.
In base alle disposizioni di legge n. 675/97 e
s.m.i., tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza
ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto
del socio. Il diniego va motivato.
La qualità di socio si perde per recesso, morte o
esclusione. Può essere escluso il socio che:
a)
in
qualunque modo danneggia moralmente o materialmente l'Associazione;
b)
non osserva
le disposizioni contenute nello Statuto, negli eventuali regolamenti
interni, nel documento integrativo contenente gli scopi ispiratori
dell’Associazione, nelle deliberazioni adottate dagli organi
dell'Associazione.
L'esclusione verrà sancita dall'Assemblea a
maggioranza con voto segreto.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto
associativo e delle modalità di associazione; è espressamente esclusa la
temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed ogni limitazione
ad essa connessa.
I soci fondatori dell’ Associazione fanno parte di
diritto del Comitato dei Saggi.
ASSEMBLEA
Articolo 7 - Composizione
L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola
con il versamento della quota sociale.
L'Assemblea è convocata ordinariamente almeno una
volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio;
comunicazione della convocazione dell'Assemblea viene inviata, con lettera
semplice, a ciascun socio almeno 15 giorni prima dello svolgimento della
stessa.
L'Assemblea può essere convocata, inoltre,
ogniqualvolta ne facciano richiesta il Presidente, la maggioranza del
Consiglio Direttivo, o un decimo dei soci, oppure su richiesta del Comitato
dei Saggi o del Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 8 – Compiti dell’Assemblea
L'Assemblea delibera nelle seguenti materie:
a)
approvazione del bilancio;
b)
ratifica
delle modifiche degli “Scopi ispiratori dell’Associazione” di cui
all’articolo 21;
c)
nomina dei
componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti;
d)
ratifica
della nomina e della revoca del Presidente Onorario deliberata dal Consiglio
Direttivo;
e)
richieste o
proposte avanzate dal Comitato dei Saggi;
f)
indirizzi e
direttive generali dell'Associazione;
g)
creazione
di nuovi Gruppi interni all’Associazione;
h)
modifiche
dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, in via straordinaria;
i)
quota
sociale di adesione;
j)
su quant'altro
ad essa demandato a norma di legge e di Statuto.
Articolo 9 – Intervento
in Assemblea
Hanno diritto all'intervento in Assemblea tutti i
soci in regola con il versamento della quota sociale.
Ogni socio può con delega scritta farsi
rappresentare da un altro socio. Non sono ammesse più di tre deleghe.
Articolo10 – Costituzione
dell’Assemblea
L'Assemblea è validamente costituita e delibera con
le maggioranze previste
L'Assemblea è presieduta dal Presidente
dell'Associazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente. Della seduta si
redige processo verbale su apposito registro, firmato dal Presidente.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo11 – Consiglio
Direttivo
L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo
composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea. Il Consiglio durerà in
carica per un triennio e potrà essere sempre riconfermato, totalmente o
parzialmente. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il
Consiglio stesso provvede, in apposita riunione, alla sua sostituzione che
sarà ratificata dall'Assemblea alla prima occasione.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano di
diritto i Rappresentanti di Gruppo, i quali partecipano ai lavori ma non
hanno diritto di voto.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio
Direttivo per ragione della loro carica.
Articolo 12 – Compiti
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso
procede alla compilazione del bilancio consuntivo, e ne cura la
presentazione all'Assemblea.
Ratifica le modifiche di cui all’articolo 21 - comma
2 e delibera in merito al trasferimento della sede sociale.
Articolo 13 –
Composizione
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il
Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente,
in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, presiede il più
anziano dei Consiglieri presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà
redatto, su apposito registro, il relativo verbale sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario.
Articolo 14 – Adunanza
Il Consiglio Direttivo è riunito dal Presidente
tutte le volte che ve ne sia necessità, o nel caso ne sia fatta richiesta
dalla maggioranza dei suoi membri.
Per la validità delle deliberazioni occorre la
presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e il
voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti: in caso di
parità, prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni
dalla richiesta scritta e motivata inviata dal Comitato dei Saggi, a questa
adunanza parteciperà con diritto d’intervento ma non di voto anche il
Comitato medesimo.
Articolo 15 – Presidente
Il Presidente del Consiglio Direttivo
è il Presidente dell’Associazione, ha la rappresentanza e la firma sociale
di fronte ai terzi e in giudizio.
Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il
suo portavoce ufficiale.
Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in
caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Propone al Consiglio Direttivo la nomina e la revoca del
Presidente Onorario. La proposta di revoca è obbligatoria qualora
intervengano i casi stabiliti dall’articolo 16 comma 2 del presente Statuto.
Dispone dei fondi sociali
con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.
Nei casi di assoluta urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può
esercitare i poteri del Comitato stesso, salvo ratifica da parte di questo
alla prima successiva riunione.
IL PRESIDENTE ONORARIO E
I GRUPPI
Articolo 16 – Il Presidente Onorario
Il Presidente Onorario
viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, la nomina
viene ratificata dall’Assemblea Ordinaria dei soci.
Per rivestire la carica
di Presidente Onorario occorre possedere alte qualità morali e culturali
tali da portare lustro all’Associazione. La carica decade qualora le qualità
morali venissero a mancare.
Il Presidente Onorario, non ha diritto di voto, non è
eleggibile alle cariche sociali, non è soggetto al pagamento della quota
sociale.
Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle
Assemblee dei soci, propone iniziative inerenti la vita associativa.
Dura in carica 5 anni ed è rinnovabile senza alcun limite
di mandati.
Il Presidente Onorario deve:
§
accettare
gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno;
§
condividere
gli scopi gli scopi di cui all’articolo 21.
Articolo 17 – Gruppi
Nell’ambito dell’Associazione è prevista la creazione di
Gruppi di rievocazione aventi ad oggetto epoche storiche e/o tematiche
differenziate, come previsto dall’articolo 8 punto g) del presente Statuto.
Nell’ambito di ogni Gruppo, viene eletto democraticamente un Responsabile e
un Vice–Responsabile.
Articolo 18 – Il
Responsabile di Gruppo
Il Responsabile di Gruppo partecipa ai lavori del Consiglio
Direttivo dalla prima riunione utile successiva alla sua elezione.
Non può essere eletto chi già è rappresentante di altro
Gruppo interno all’Associazione
Egli partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo facendosi
portavoce di proposte e iniziative inerenti la vita del Gruppo che
rappresenta. In sua assenza le funzioni sono svolte dal Vice-Responsabile.
La carica è incompatibile con l’elezione a Presidente.
IL COMITATO DEI SAGGI E
SCOPI ISPIRATORI
Articolo 19 – Comitato
dei saggi
All’interno dell’Associazione è istituito a garanzia
dei fini e degli scopi ispiratori di cui all’articolo 21, il Comitato dei
Saggi, composto di diritto da tutti i soci fondatori dell’Associazione, dai
soci nominati dal Consiglio Direttivo e dai soci decani ex art. 20
ultimo comma, in regola con il versamento della quota sociale.
Articolo 20 – Funzioni e compiti
Il Comitato dei Saggi si riunisce qualora venga
richiesto da non meno dei 2/3 dei componenti, valuta le delibere
dell’Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo, e gli atti, di cui
all’articolo 15 ultimo comma.
Qualora valutasse divergenza tra fini e scopi
perseguiti e fini e scopi ispiratori, rimanderà le delibere all’organo che
le ha emanate con gli opportuni rilievi. In caso di non accoglimento dei
rilievi, il Comitato può rettificare le delibere d’autorità, in modo da
uniformarle allo spirito ai fini e agli scopi dell’Associazione.
Per la validità delle deliberazioni occorre la
presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato dei Saggi e il
voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità, prevale
il voto di chi presiede.
Il Comitato è
presieduto dal socio fondatore più anziano anagraficamente.
Ogni socio fondatore può con delega scritta farsi
rappresentare da altro socio fondatore. Non è ammessa più di una delega.
Delle riunioni del Comitato verrà redatto, su
apposito registro, il relativo verbale sottoscritto da tutti i presenti.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato dei
Saggi per ragione della loro carica.
In caso di dimissioni o decesso di un Saggio, il
Comitato ha la facoltà di provvedere alla sua sostituzione con socio decano
non fondatore dell’Associazione, in caso di parità prevale il più anziano
anagraficamente.
Articolo 21 – Scopi ispiratori Associazione
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, il
Comitato dei Saggi, a maggioranza di 2/3 dei presenti predispone un
documento integrativo contenente “lo spirito, gli scopi e i fini ispiratori
dell’Associazione” .
Le modifiche allo stesso verranno predisposte a
maggioranza dei membri del Comitato dei Saggi e il voto favorevole della
maggioranza dei componenti presenti: in caso di parità, prevale il voto di
chi presiede.
Le modifiche verranno comunicate per la ratifica al
Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei soci convocata in seduta ordinaria.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI
Articolo 22 – Composizione, durata e compiti
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri più il
Presidente, eletti dall'Assemblea; essi durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
I Revisori dei Conti vigilano sulla corretta gestione
dell'Associazione.
Per la validità delle deliberazioni del Collegio, occorre la presenza
effettiva della maggioranza dei membri dello stesso e il voto favorevole
della maggioranza dei Revisori presenti: in caso di parità, prevale il voto
di chi presiede.
SCIOGLIMENTO
Articolo 23 – Modalità
L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea, a maggioranza
di tre quarti dei suoi membri.
Articolo 24 – Nomina
liquidatori
Lo scioglimento dell'Associazione comporterà la
nomina di uno o più liquidatori, anche non membri dell'Associazione, i quali
attueranno la deliberazione dell'Assemblea in ordine alla devoluzione del
patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante
in analogo settore.
CONTROVERSIE
Articolo 25 – Arbitrato
Tutte le eventuali controversie tra soci, o tra
questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi
non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, da un
arbitro amichevole compositore, da nominarsi dal Presidente del Tribunale di
Cassino; l'arbitro giudicherà pro bono et aequo, senza formalità di
procedura. Il lodo dell'arbitro sarà inappellabile.
RINVIO
Articolo 26 –
Disposizioni Finali
Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto
si fa riferimento alle norme dettate dalle disposizioni di legge speciali e
dal Codice Civile.