Statuto Associazione

20-01-06

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 Associazione Culturale “Antica Terra di Frontiera” - Basso Lazio -  ONLUS

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Articolo 1 – Denominazione

È costituita una Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e s.m.i. , denominata “Associazione Culturale “Antica Terra di Frontiera” - Basso Lazio - ONLUS”.

 

Articolo 2 – Sede

L’Associazione ha sede in Piedimonte San Germano (Fr). 

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare sul trasferimento della sede sociale.

 

Articolo 3 – Scopo

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, intendendo ispirarsi nella sua azione ai principi e ai criteri di tutela dei valori storici, ambientali e culturali, la sua durata è illimitata.

 

L’Associazione nell’ambito della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico e di tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente di cui all’ art. 10 del citato Decreto, ha come finalità:

a)    svolgere opera di recupero, studio, conservazione, sensibilizzazione e divulgazione dei valori e delle peculiarità storiche ed ambientali, mediante i più vari mezzi atti allo scopo, tra i quali l’attività editoriale, l’organizzazione di conferenze, convegni, dibattiti, mostre, visite guidate, manifestazioni in genere;

b)    pratica di divulgazione della living history  e del re-enactment, lo studio teorico e pratico delle tecniche ad esse collegate [la Living History (nota anche come “Rievocazione Storica”) è quella disciplina, applicata alla ricostruzione di situazioni ed ambienti  con personaggi in abiti storici di qualsiasi periodo, che consente, di esercitare un’importante azione didattica e divulgativa in modo qualificato e documentato. Il “Re-enactment” è la rievocazione di un ben preciso evento storico del quale si mettono in scena i fatti e lo svolgimento];

c)     avanzare proposte agli Enti Pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale;

d)    organizzare iniziative, servizi, attività culturali, didattiche, sportive, dimostrative, ricreative, ecologiche, artistiche, educative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci e favorire forme consortili fra circoli ed altre organizzazioni democratiche;

e)    attività turistiche, organizzazioni di gite e viaggi all’interno e all’estero a favore dei soci, stages tecnici ed escursioni;

f)      attività a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari.

In ogni caso l’Associazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, purchè nei limiti consentiti dalla legge.

Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

 

PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE

 

Articolo 4 – Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) da beni mobili, immobili, pubblicazioni, raccolte e quant'altro potrà divenire di proprietà dell'Associazione stessa;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) dalle quote associative versate dai soci, stabilite ogni anno dal Consiglio Direttivo, che in ogni caso sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili;

b) dall'eventuale ricavato dell'organizzazione di mostre, manifestazioni o iniziative di altro genere;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

 

I fondi dell'Associazione potranno essere investiti anche in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’ Articolo 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Articolo 5 –  Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci.

Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall’Associazione per i fini perseguiti.

 

SOCI

Articolo 6 – Ammissione ed esclusione

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutti coloro che  accettano gli articoli dello Statuto, del Regolamento interno e il documento integrativo contenente gli scopi ispiratori dell’Associazione. Gli aspiranti soci, devono sottoscrivere apposito modulo di iscrizione indirizzato al Consiglio Direttivo, che ne delibera l’ammissione.

I soci che versano in condizioni svantaggiate per ragioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, sono esonerati dal pagamento della quota associative.

In base alle disposizioni di legge n. 675/97 e s.m.i., tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

La qualità di socio si perde per recesso, morte o esclusione. Può essere escluso il socio che:

a)    in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente l'Associazione;

b)    non osserva le disposizioni contenute nello Statuto, negli eventuali regolamenti interni, nel documento integrativo contenente gli scopi ispiratori dell’Associazione, nelle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione verrà sancita dall'Assemblea a maggioranza con voto segreto.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità di associazione; è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed ogni limitazione ad essa connessa.

I soci fondatori dell’ Associazione fanno parte di diritto del Comitato dei Saggi.

 

ASSEMBLEA

 

Articolo 7 - Composizione

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.

L'Assemblea è convocata ordinariamente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio; comunicazione della convocazione dell'Assemblea viene inviata, con lettera semplice, a ciascun socio almeno 15 giorni prima dello svolgimento della stessa.

L'Assemblea può essere convocata, inoltre, ogniqualvolta ne facciano richiesta il Presidente, la maggioranza del Consiglio Direttivo, o un decimo dei soci, oppure su richiesta del Comitato dei Saggi o del Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Articolo 8 – Compiti dell’Assemblea

L'Assemblea delibera nelle seguenti materie:

a)    approvazione del bilancio;

b)    ratifica delle modifiche degli “Scopi ispiratori dell’Associazione” di cui all’articolo 21;

c)     nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti;

d)    ratifica della nomina e della revoca del Presidente Onorario deliberata dal Consiglio Direttivo;

e)    richieste o proposte avanzate dal Comitato dei Saggi;

f)      indirizzi e direttive generali dell'Associazione;

g)    creazione di nuovi Gruppi interni all’Associazione;

h)    modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, in via straordinaria;

i)       quota sociale di adesione;

j)        su quant'altro ad essa demandato a norma di legge e di Statuto.

 

Articolo 9 – Intervento in Assemblea

Hanno diritto all'intervento in Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.

Ogni socio può con delega scritta farsi rappresentare da un altro socio. Non sono ammesse più di tre deleghe.

 

Articolo10 – Costituzione dell’Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente. Della seduta si redige processo verbale su apposito registro, firmato dal Presidente.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo11 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea. Il Consiglio durerà in carica per un triennio e potrà essere sempre riconfermato, totalmente o parzialmente. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio stesso provvede, in apposita riunione, alla sua sostituzione che sarà ratificata dall'Assemblea alla prima occasione.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano di diritto i Rappresentanti di Gruppo, i  quali partecipano ai lavori ma non hanno diritto di voto.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per ragione della loro carica.

 

Articolo 12 – Compiti

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso procede alla compilazione del bilancio consuntivo, e ne cura la presentazione all'Assemblea.

Ratifica le modifiche di cui all’articolo 21 - comma 2 e delibera in merito al trasferimento della sede sociale.

 

Articolo 13 – Composizione

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, presiede il più anziano dei Consiglieri presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito registro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Articolo 14 – Adunanza

Il Consiglio Direttivo è riunito dal Presidente tutte le volte che ve ne sia necessità, o nel caso ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla richiesta scritta e motivata inviata  dal Comitato dei Saggi, a questa adunanza parteciperà con diritto d’intervento ma non di voto anche il Comitato medesimo.

 

Articolo 15 – Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell’Associazione, ha la rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi e in giudizio.

Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
Convoca  e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Propone al Consiglio Direttivo  la nomina e la revoca del Presidente Onorario. La proposta di revoca è obbligatoria qualora intervengano i casi stabiliti dall’articolo 16 comma 2 del presente Statuto.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

Nei casi di assoluta urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può esercitare i poteri del Comitato stesso, salvo ratifica da parte di questo alla prima successiva riunione.

 

IL PRESIDENTE ONORARIO E I GRUPPI

Articolo 16 – Il Presidente Onorario

Il Presidente Onorario viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, la nomina viene ratificata dall’Assemblea Ordinaria dei soci.

Per rivestire la carica di Presidente Onorario occorre possedere alte qualità morali e culturali tali da portare lustro all’Associazione. La carica decade qualora le qualità morali venissero a mancare.

Il Presidente Onorario, non ha diritto di voto, non è eleggibile alle cariche sociali, non è soggetto al pagamento della quota sociale.

Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei soci, propone iniziative inerenti la vita associativa.

Dura in carica 5 anni ed è rinnovabile senza alcun limite di mandati.

Il Presidente Onorario deve:

§         accettare gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno;

§         condividere gli scopi gli  scopi di cui all’articolo 21.

 

Articolo 17 – Gruppi

Nell’ambito dell’Associazione è prevista la creazione di Gruppi di rievocazione aventi ad oggetto epoche storiche e/o tematiche differenziate, come previsto dall’articolo 8  punto g) del presente Statuto. Nell’ambito di ogni Gruppo, viene eletto democraticamente un Responsabile e un Vice–Responsabile.

 

Articolo 18 – Il Responsabile di Gruppo

Il Responsabile di Gruppo partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo dalla prima riunione utile successiva alla sua elezione.

Non può essere  eletto chi già è rappresentante di altro Gruppo interno all’Associazione

Egli partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo facendosi portavoce di proposte e iniziative inerenti la vita del Gruppo che rappresenta. In sua assenza le funzioni sono svolte dal Vice-Responsabile.

La carica è incompatibile con l’elezione a Presidente.

 

IL COMITATO DEI SAGGI E SCOPI ISPIRATORI

Articolo 19 – Comitato dei saggi

All’interno dell’Associazione è istituito a garanzia dei fini e degli scopi ispiratori di cui  all’articolo 21, il Comitato dei Saggi, composto di diritto da tutti i soci fondatori dell’Associazione, dai soci nominati dal Consiglio Direttivo e dai soci decani ex art. 20 ultimo comma, in regola con il versamento della quota sociale.

 

Articolo 20 – Funzioni e compiti

Il Comitato dei Saggi si riunisce qualora venga richiesto da non meno dei 2/3 dei componenti, valuta le delibere dell’Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo, e gli atti, di cui all’articolo 15 ultimo comma.

Qualora valutasse divergenza tra fini e scopi perseguiti e fini e scopi ispiratori, rimanderà le delibere all’organo che le ha emanate con gli opportuni rilievi.  In caso di non accoglimento dei rilievi, il Comitato può rettificare le delibere d’autorità, in modo da uniformarle allo spirito ai fini e agli scopi dell’Associazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato dei Saggi e il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Comitato è presieduto dal socio fondatore più anziano anagraficamente.

Ogni socio fondatore può con delega scritta farsi rappresentare da altro socio fondatore. Non è ammessa più di una delega.

Delle riunioni del Comitato verrà redatto, su apposito registro, il relativo verbale sottoscritto da tutti i presenti.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato dei Saggi per ragione della loro carica.

In caso di dimissioni o decesso di un Saggio, il Comitato ha la facoltà di provvedere alla sua sostituzione con socio decano non fondatore dell’Associazione, in caso di parità prevale il più anziano anagraficamente.

 

Articolo 21 – Scopi ispiratori Associazione

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, il Comitato dei Saggi, a maggioranza di 2/3 dei presenti predispone un documento integrativo contenente “lo spirito, gli scopi e i fini ispiratori dell’Associazione” .

Le modifiche allo stesso verranno predisposte a maggioranza dei membri del Comitato dei Saggi e il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le modifiche verranno comunicate per la ratifica al Consiglio Direttivo e all’Assemblea  dei soci convocata in seduta ordinaria.

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 22 – Composizione, durata e compiti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri più il Presidente, eletti dall'Assemblea; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Revisori dei Conti vigilano sulla corretta gestione dell'Associazione.

Per la validità delle deliberazioni del Collegio, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri dello stesso e il voto favorevole della maggioranza dei Revisori presenti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

 

SCIOGLIMENTO

Articolo 23 – Modalità

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea, a maggioranza di tre quarti dei suoi membri.

Articolo 24 – Nomina liquidatori

Lo scioglimento dell'Associazione comporterà la nomina di uno o più liquidatori, anche non membri dell'Associazione, i quali attueranno la deliberazione dell'Assemblea in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in analogo settore.

CONTROVERSIE

Articolo 25 – Arbitrato

Tutte le eventuali controversie tra soci, o tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, da un arbitro amichevole compositore, da nominarsi dal Presidente del Tribunale di Cassino; l'arbitro giudicherà pro bono et aequo, senza formalità di procedura. Il lodo dell'arbitro sarà inappellabile.

RINVIO

Articolo 26 – Disposizioni Finali

Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme dettate dalle disposizioni di legge speciali e dal Codice Civile. 

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Ultimo aggiornamento: 30-05-05