Art.
13. (Diritti dell'interessato)
1.
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro
di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza
di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo
7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile,
senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione
in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché
della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la
richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati
motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora
vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri
2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi,
al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento
di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non
oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2.
Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1),
può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza
di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai
costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i
limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo
33, comma 3.
3.
I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti
persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia
interesse.
4.
Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire,
per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5.
Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti
la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Art.
31. (Compiti del Garante)
1.
Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti
sulla base delle notificazioni ricevute;
Art.
7. (Notificazione)
4.
La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale
e il domicilio, la residenza o la sede del titolare;
b) le finalità e modalità del trattamento;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale
e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile; in mancanza
di tale indicazione si considera responsabile il notificante;
Art.
33. (Ufficio del Garante)
3.
Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio
del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la riscossione
dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate
con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio
di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno,
e su parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento
sono altresì previste le norme concernenti il procedimento dinanzi
al Garante di cui all'articolo 29, commi da 1 a 5,
secondo modalità tali da assicurare, nella speditezza del procedimento
medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate,
nonché le norme volte a precisare le modalità per l'esercizio dei
diritti di cui all'articolo 13, nonché della notificazione di cui
all'articolo 7, per via telematica o mediante supporto magnetico
o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo
sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento
è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso
tale termine il regolamento può comunque essere emanato.
Art.
29. (Tutela)
1.
I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti
valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.
Il ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo
oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria.
2.
Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio
imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto
solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata
sul medesimo oggetto al responsabile. La presentazione del ricorso
rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria
tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
3.
Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile
e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o
a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie
o documenti. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento
di perizie.
4.
Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato
il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione
motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando
le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando
un termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza
ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio del Garante.
La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti giorni dalla data
di presentazione, equivale a rigetto.
5.
Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre
in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati
ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento.
Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi
venti giorni, non è adottata la decisione di cui al comma 4 ed è
impugnabile unitamente a tale decisione.