PATENTE A PUNTI: ART.126 BIS


Omessa comunicazione dati conducente: attenzione alla batosta della sanzione accessoria

di Andrea Parola

Con lo scopo di ridurre le infrazioni al codice della strada, nel 2002 è stata introdotta la cosiddetta patente a punti. Si è cominciato dunque a punire alcune delle più gravi infrazioni attraverso l’applicazione di due tipi di sanzioni:

- quella principale, costituita dalla tradizionale multa o sanzione pecuniaria

- quella accessoria, ovvero la decurtazione dei punti della patente.



Ad ogni patente vengono “caricati” 20 punti e da qui parte il conto alla rovescia. I punti crescono in caso di assenza di infrazioni gravi per un certo periodo e vengono sottratti per ogni infrazione in quantità proporzionale alla sua gravità. Il proprietario del veicolo, responsabile in solido, ha l‘obbligo da questo momento, di comunicare i dati del conducente che si trova alla guida al momento dell’infrazione, anche nel caso in cui il trasgressore sia lui stesso.

L’art. 126 bis disciplina, in caso non sia stata possibile la contestazione immediata al responsabile dell’infrazione, la sanzione prevista in caso di mancata comunicazione dei dati del conducente da parte del proprietario (obbligato in solido) in caso in cui venga notificato un verbale che, oltre alla sanzione pecuniaria (principale), preveda la decurtazione dei punti della patente (sanzione accessoria).

La normativa nasce con lo spirito di favorire il proprietario dell’autovettura al fine di evitare la sottrazione dei punti della propria patente, permettendogli di comunicare, entro 60 giorni dalla notifica del verbale, le generalità di chi si trovava alla guida della propria vettura al momento dell’infrazione.

L’art. 126 bis rappresenta pertanto un obbligo per il proprietario di comunicare le generalità del conducente, anche nel caso che sia lui stesso, regolando la mancata comunicazione con una sanzione pecuniaria, da sommarsi a quella principale, che va da da 250 a 1000 euro, conservando intatti i punti patente.

Questa seconda sanzione pecuniaria è conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 2005, che evidenziò, in seguito ai tantissimi ricorsi per giustificare il comportamento omissivo, l’illegittimità di quella parte del testo dell’ex art. 126 bis, dove si stabiliva che, in caso di mancata comunicazione dei dati del conducente, si dovessero decurtare i punti in capo al proprietario in solido.



Di questa seconda sanzione non tutti siamo al corrente. Facciamo quindi molta attenzione! Leggiamo bene tutto il testo del verbale che ci viene recapitato e non limitiamoci a guardare solamente la cifra che siamo condannati a pagare. Il proprietario, col pagamento della sanzione principale riconosce l’illecito, ma non sarà per questo liberato dall’obbligo di effettuare la comunicazione, dovendo indicare in quel caso le proprie generalità.

Vediamo ora i diversi tipi di comportamento e le relative conseguenze che si possono verificare da parte del proprietario del veicolo che si vede notificare il verbale:

1. Il proprietario del veicolo non presenta ricorso e trascorrono i 60 giorni dalla notifica del verbale senza aver comunicato i dati del trasgressore:
in tal caso scatta l'obbligo di comunicazione dei dati. Da questo momento (e solo da questo momento) decorreranno gli ulteriori 60 giorni previsti per la comunicazione, pena l'irrogazione della sanzione pecuniaria accessoria nei confronti del proprietario. Tuttavia, se il proprietario comunicasse i dati entro questo secondo termine, un'eventuale verbale per comunicazione tardiva sarebbe illegittimo.

2. Il proprietario del veicolo comunica il nome del trasgressore entro il termine previsto, senza pagare la sanzione principale relativa all'infrazione che egli non ha commesso:
la pubblica amministrazione dovrà decurtare i punti al trasgressore e notificare nuovamente il verbale di contestazione entro i termini di legge (150 giorni), conteggiati dalla data in cui essa è venuta a conoscenza dell'effettivo autore della violazione. Il proprietario si libera così da ogni incombenza, salvo rispondere per solidarietà passiva.

3. Il proprietario, entro i sessanta giorni dalla notifica, impugna il verbale senza pagare la sanzione principale né comunicare i dati del trasgressore:
in questo caso non scatterà la sanzione accessoria, in quanto la responsabilità è in via di accertamento. Come ha ben rimarcato la Corte Costituzionale con sentenza 27/2005, "in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione".



Nel caso in cui l'amministrazione procedente notificasse un nuovo verbale contestando la mancata comunicazione dei dati del conducente, bisognerà presentare un nuovo ricorso alle autorità competenti entro e non oltre i sessanta giorni dalla sua notifica, adducendo (e provando) come motivo di opposizione la pendenza del primo giudizio.

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(30 Settembre 2012)
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