SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV
374B
Attesto che il Senato della Repubblica,il 6 dicembre 2001,
ha approvato il seguente disegno di legge, diniziativa del Governo,
già approvato dal Senato della Repubblica e modificato dalla Camera
dei deputati:
Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività
produttive
Art. 1.
(Delega al Governo in materia di infrastrutture
ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio
delle attività produttive)
1. Il Governo, nel rispetto delle
attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture
pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente
interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo
del Paese. Lindividuazione è operata, sentita la Conferenza
unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, a mezzo di un programma, formulato su proposta dei Ministri
competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni,
sentiti i Ministri competenti, e inserito nel Documento di programmazione
economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per
la loro realizzazione. Nellindividuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità
di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il
programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. Linserimento
nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale
dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo
indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dellarticolo 11,
comma 3, lettera i-ter, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici,
comunitari e privati allo scopo disponibili. In sede di prima applicazione
della presente legge il programma è approvato dal CIPE entro il
31 dicembre 2001.
2. Il Governo è delegato ad
emanare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo
finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
individuati ai sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure per
la valutazione di impatto ambientale (VIA) e lautorizzazione integrata
ambientale, limitatamente alle opere di cui al comma 1 e comunque nel rispetto
del disposto dellarticolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio
del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio
del 3 marzo 1997 e introducendo un regime speciale, anche in deroga agli
articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-bis, 37-ter
e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, nonché alle ulteriori disposizioni della medesima
legge che non siano necessaria ed immediata applicazione delle direttive
comunitarie, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) disciplina della
tecnica di finanza di progetto per finanziare e realizzare, con il concorso
del capitale privato, le infrastrutture e gli insediamenti di cui al comma
1;
b)
definizione delle procedure da seguire in sostituzione di quelle previste
per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie;
definizione della durata delle medesime non superiore a sei mesi per la
approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario
per la localizzazione dellopera dintesa con la regione o la
provincia autonoma competente, che, a tal fine, provvede a sentire preventivamente
i comuni interessati, e, ove prevista, della VIA; definizione delle procedure
necessarie per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza e per la approvazione del progetto definitivo, la cui durata
non può superare il termine di ulteriori sette mesi; definizione
di termini perentori per la risoluzione delle interferenze con servizi
pubblici e privati, con previsione di responsabilità patrimoniali
in caso di mancata tempestiva risoluzione;
c)
attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni interessate,
del compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto
preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati,
adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi
della localizzazione dellopera e, ove prevista, della VIA istruita
dal competente Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto necessario
per lattività del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una
apposita struttura tecnica, di advisor e di commissari straordinari,
che agiscono con i poteri di cui allarticolo 13 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135;
d) modificazione
della disciplina in materia di conferenza di servizi, con la previsione
della facoltà, da parte di tutte le amministrazioni competenti a
rilasciare permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre,
in detta conferenza, nel termine perentorio di novanta giorni, prescrizioni
e varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche
essenziali delle opere; le prescrizioni e varianti migliorative proposte
in conferenza sono valutate dal CIPE ai fini della approvazione del progetto
definitivo;
e)
affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto delle direttive
dellUnione europea, della realizzazione delle infrastrutture strategiche
ad un unico soggetto contraente generale o concessionario;
f) disciplina
dellaffidamento a contraente generale, con riferimento allarticolo
1 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, definito
come esecuzione con qualsiasi mezzo di unopera rispondente alle esigenze
specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente generale è
distinto dal concessionario di opere pubbliche per lesclusione dalla
gestione dellopera eseguita ed è qualificato per specifici
connotati di capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, per
lassunzione dellonere relativo allanticipazione temporale
del finanziamento necessario alla realizzazione dellopera in tutto
o in parte con mezzi finanziari privati, per la libertà di forme
nella realizzazione dellopera, per la natura prevalente di obbligazione
di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto
aggiudicatore e per lassunzione del relativo rischio; previsione
dellobbligo, da parte del contraente generale, di prestazione di
adeguate garanzie e di partecipazione diretta al finanziamento dellopera
o di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti;
g)
previsione dellobbligo per il soggetto aggiudicatore, nel caso in
cui lopera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici, di
rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica e di scelta
dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un regime derogatorio
rispetto alla citata legge n. 109 del 1994 per tutti gli aspetti di
essa non aventi necessaria rilevanza comunitaria;
h)
introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in materia di
aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione degli stessi, fermo
il rispetto della normativa comunitaria, finalizzate a favorire il contenimento
dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici; in
particolare, in caso di ricorso ad un contraente generale, previsione che
lo stesso, ferma restando la sua responsabilità, possa liberamente
affidare a terzi lesecuzione delle proprie prestazioni con lobbligo
di rispettare, in ogni caso, la legislazione antimafia e quella relativa
ai requisiti prescritti per gli appaltatori; previsione della possibilità
di costituire una società di progetto ai sensi dellarticolo
37-quinquies della citata legge n. 109 del 1994, anche con
la partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico-operative
già indicate dallo stesso contraente generale nel corso della procedura
di affidamento; previsione della possibilità di emettere titoli
obbligazionari ai sensi dellarticolo 37-sexies della legge
n. 109 del 1994, ovvero di avvalersi di altri strumenti finanziari, con
la previsione del relativo regime di garanzia di restituzione, anche da
parte di soggetti aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e
strumenti finanziari per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative
previste dalla legislazione vigente;
i) individuazione
di adeguate misure atte a valutare, ai fini di una migliore realizzazione
dellopera, il regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente
generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato lesecuzione
di proprie prestazioni;
l)
previsione, in caso di concessione di opera pubblica unita a gestione della
stessa, e tenuto conto della redditività potenziale della stessa,
della possibilità di corrispondere al concessionario, anche in corso
dopera e nel rispetto dei limiti determinati in sede di gara, un
prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico dellopera,
anche a fronte della prestazione successiva di beni o servizi allo stesso
soggetto aggiudicatore relativamente allopera realizzata, nonché
della possibilità di fissare la durata della concessione anche oltre
trenta anni, in relazione alle caratteristiche dellopera, e di consentire
al concessionario di affidare a terzi i lavori, con il solo vincolo delle
disposizioni della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del
concessionario e nel limite percentuale eventualmente indicato in sede
di gara a norma della medesima direttiva;
m) previsione
del rispetto dei piani finanziari allegati alle concessioni in essere per
i concessionari di pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;
n)
previsione, dopo la stipula dei contratti di progettazione, appalto, concessione
o affidamento a contraente generale, di forme di tutela risarcitoria per
equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica; restrizione,
per tutti gli interessi patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento
di una provvisionale;
o)
previsione di apposite procedure di collaudo delle opere entro termini
perentori che consentano, ove richiesto da specifiche esigenze tecniche,
il ricorso anche a strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni
di collaudo.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono
emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui allarticolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello
delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta
giorni dalla richiesta. Nei due anni successivi alla loro emanazione possono
essere emanate disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi,
nel rispetto della medesima procedura e secondo gli stessi princìpi
e criteri direttivi. Il Governo integra e modifica il regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in
conformità alle previsioni della presente legge e dei decreti legislativi
di cui al comma 2.
4. Limitatamente agli anni 2002 e
2003 il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi
e dei criteri direttivi di cui al comma 2, previo parere favorevole del
CIPE, integrato dai presidenti delle regioni interessate, sentite la Conferenza
unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, uno o più
decreti legislativi recanti lapprovazione definitiva, nei limiti
delle vigenti autorizzazioni di spesa, di specifici progetti di infrastrutture
strategiche individuate secondo quanto previsto al comma 1.
5. Ai fini della presente legge, sono
fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
6. In alternativa a concessioni e
autorizzazioni edilizie, a scelta dellinteressato, possono essere
realizzati, in base a semplice denuncia di inizio attività, ai sensi
dellarticolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito
dallarticolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni:
a) gli interventi
edilizi minori, di cui allarticolo 4, comma 7, del citato decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398;
b)
le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione
con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria
non si tiene conto delle innovazioni necessarie per ladeguamento
alla normativa antisismica;
c) gli
interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati
da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente
dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi
piani o di ricognizione di quelli vigenti. Relativamente ai piani attuativi
che sono stati approvati anteriormente allentrata in vigore della
presente legge, latto di ricognizione dei piani di attuazione deve
avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza
si prescinde dallatto di ricognizione, purché il progetto
di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale
venga asseverata lesistenza di piani attuativi con le caratteristiche
sopra menzionate;
d) i
sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta
esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla
lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.
7. Nulla è innovato quanto allobbligo
di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al
costo di costruzione.
8. La realizzazione degli interventi
di cui al comma 6 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica
o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio
del parere o dellautorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge
vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di
cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
9. Qualora limmobile oggetto
dellintervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete,
anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine
di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dellattività,
di cui allarticolo 4, comma 11, del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 398, decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto
non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
10. Qualora limmobile oggetto
dellintervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
allamministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto
preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio
comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14,
14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni. Il termine di venti giorni per la presentazione
della denuncia di inizio dellattività decorre dallesito
della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è
priva di effetti.
11. Il comma 8 dellarticolo
4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, è abrogato.
12. Le disposizioni di cui al comma
6 si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni
a statuto ordinario, con legge, possono individuare quali degli interventi
indicati al comma 6 sono assoggettati a concessione edilizia o ad autorizzazione
edilizia.
13. È fatta in ogni caso salva
la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
14. Il Governo è delegato ad
emanare, entro il 31 dicembre 2002, un decreto legislativo volto a introdurre
nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui allarticolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e
successive modificazioni, le modifiche strettamente necessarie per adeguarlo
alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13.
15. I soggetti che effettuano attività
di gestione dei rifiuti la cui classificazione è stata modificata
con la decisione della Commissione europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001
inoltrano richiesta allente competente, entro trenta giorni dallentrata
in vigore della presente legge, presentando domanda di autorizzazione ai
sensi dellarticolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e successive modificazioni, o iscrizione ai sensi dellarticolo 30
del medesimo decreto legislativo, indicando i nuovi codici dei rifiuti
per i quali si intende proseguire lattività di gestione dei
rifiuti. Lattività può essere proseguita fino allemanazione
del conseguente provvedimento da parte dellente competente al rilascio
delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato decreto legislativo
n. 22 del 1997. Le suddette attività non sono soggette alle procedure
per la VIA in quanto le stesse sono attività già in essere.
16. Con riferimento alle competenze
delle regioni, di cui allarticolo 19 del decreto legislativo n. 22
del 1997, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge le regioni emanano norme affinchè gli uffici pubblici coprano
il fabbisogno annuale di manufatti in plastica con una quota di manufatti
in plastica riciclata pari almeno al 40 per cento del fabbisogno stesso.
17. Il comma 3, lettera b),
dellarticolo 7 ed il comma 1, lettera f-bis) dellarticolo
8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si interpretano nel
senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono
rifiuti e sono, perciò, escluse dallambito di applicazione
del medesimo decreto legislativo, anche quando contaminate, durante il
ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività
di escavazione, perforazione e costruzione, sempreché la composizione
media dellintera massa non presenti una concentrazione di inquinanti
superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti.
18. Il rispetto dei limiti di cui
al comma 17 è verificato mediante accertamenti sui siti di destinazione
dei materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono individuati dallallegato
1, tabella 1, colonna B, del decreto del Ministro dellambiente 25
ottobre 1999, n. 471, e successive modificazioni, salvo che
la destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore.
19. Per i materiali di cui al comma
17 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati
e macinati anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale,
ivi incluso il riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione
in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dallautorità
amministrativa competente, a condizione che siano rispettati i limiti di
cui al comma 18 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità
di rimodellazione ambientale del territorio interessato.
IL PRESIDENTE
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