Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471
(Bonifica dei siti inquinati)
Regolamento recante criteri, procedure e modalità
per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti
inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e successive modificazioni e integrazioni. (Supplemento ordinario n. 218/L alla Gazzetta ufficiale 15 dicembre
1999, n. 293)
Il Ministro dell'ambiente
di concerto con
il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e il Ministro della
sanità
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante
"attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi, e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, modificato
ed integrato con il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e con la legge 9
dicembre 1998, n. 426, ed in particolare gli articoli 17, 18, comma 1, lettera
n, e 22, comma 5;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1998, n. 400;
D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 1° luglio
1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 30 agosto 1999;
Vista la
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre
1999;
adotta
il presente regolamento
Articolo 1
Campo di applicazione
1. Il presente
regolamento stabilisce i criteri, le procedure e le modalità per la messa in
sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi
dell'articolo 17, del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed
integrazioni. A tal fine disciplina :
a - i limiti di accettabilità
della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque
sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;
b
- le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei
campioni;
c - i criteri generali per la messa in sicurezza, la
bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione
dei relativi progetti;
d - i criteri per le operazioni di bonifica di
suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici
mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo;
e -
il censimento dei siti potenzialmente inquinati, l'anagrafe dei siti da
bonificare e gli interventi di bonifica e ripristino ambientale effettuati da
parte della pubblica amministrazione;
f - i criteri per
l'individuazione dei siti inquinati di interesse nazionale.
2. Le
disposizioni del presente decreto non si applicano all'abbandono di rifiuti
disciplinato dall'articolo 14, del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni ed integrazioni. In ogni caso si dovrà procedere alla
classificazione, quantificazione ed indicazione della localizzazione nel sito
dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, ai fini degli
eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi
del presente decreto nel caso in cui, a seguito della rimozione, avvio a
recupero e smaltimento dei suddetti rifiuti, si accerti il superamento o il
pericolo concreto ed attuale di superamento dei valori di concentrazione limite
accettabili di cui all'articolo 3, comma 1.
3. Le norme del presente
decreto che disciplinano la competenza e la realizzazione degli interventi di
messa in sicurezza d'emergenza non si applicano qualora la vigilanza ed il
controllo sugli impianti produttivi e di gestione dei rifiuti nonché l'adozione
delle misure necessarie per prevenire i rischi e limitare le conseguenze di
incidenti a tutela dell'ambiente e della salute umana siano disciplinati da
disposizioni speciali. In tali casi la bonifica ed il ripristino ambientale dei
siti restano comunque disciplinati dal presente decreto.
4. Le
disposizioni del presente regolamento non si applicano, se non in quanto
espressamente richiamate, agli interventi di bonifica disciplinati da leggi
speciali.
5. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le
aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalla Regione con
appositi piani.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini
dell'applicazione del presente decreto si intende per:
a - Sito: area
o porzione di territorio, geograficamente definita e delimitata, intesa nelle
diverse matrici ambientali e comprensiva delle eventuali strutture edilizie ed
impiantistiche presenti ;
b - Sito Inquinato: sito che presenta
livelli di contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del suolo
o del sottosuolo o delle acque superficiali o delle acque sotterranee tali da
determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o
costruito. Ai fini del presente decreto è inquinato il sito nel quale anche uno
solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nel suolo o nel
sottosuolo o nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali risulta
superiore ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dal presente
regolamento;
c - Sito potenzialmente inquinato: sito nel quale, a
causa di specifiche attività antropiche pregresse o in atto, sussiste la
possibilità che nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque superficiali o nelle
acque sotterranee siano presenti sostanze contaminanti in concentrazioni tali da
determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o
costruito;
d - Messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento
necessario ed urgente per rimuovere le fonti inquinanti, contenere la diffusione
degli inquinanti e impedire il contatto con le fonti inquinanti presenti nel
sito, in attesa degli interventi di bonifica e ripristino ambientale o degli
interventi di messa in sicurezza permanente;
e - Bonifica: l'insieme
degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze
inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel
suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee ad un
livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione limite accettabili
stabiliti dal presente regolamento;
f - Bonifica con misure di
sicurezza: l'insieme degli interventi atti a ridurre le concentrazioni delle
sostanze inquinanti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee o nelle
acque superficiali a valori di concentrazione superiori ai valori di
concentrazione limite accettabili stabiliti per la destinazione d'uso prevista
dagli strumenti urbanistici, qualora i suddetti valori di concentrazione limite
accettabili non possano essere raggiunti neppure con l'applicazione, secondo i
principi della normativa comunitaria, delle migliori tecnologie disponibili a
costi sopportabili. In tali casi per l'uso del sito devono essere previste
apposite misure di sicurezza, piani di monitoraggio e controllo ed eventuali
limitazioni rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici. I valori di
concentrazione residui di sostanze inquinanti devono comunque essere tali da
garantire la tutela della salute pubblica e la protezione dell'ambiente naturale
o costruito ;
g - Misure di sicurezza: gli interventi e gli specifici
controlli necessari per impedire danni alla salute pubblica o all'ambiente
derivanti dai livelli di concentrazione residui di inquinanti nel suolo, nel
sottosuolo, nelle acque sotterranee e superficiali o dalla presenza di rifiuti
stoccati sottoposti ad interventi di messa in sicurezza permanente, nonché le
azioni di monitoraggio idonee a garantire, in particolare, il controllo nel
tempo dell'efficacia delle limitazioni d'uso, qualora, pur applicando, secondo i
principi della normativa comunitaria, le migliori tecnologie disponibili a costi
sopportabili, la bonifica ed il ripristino ambientale non consentono di
rispettare i valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dal presente
regolamento per la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici o non
sia possibile rimuovere la fonte inquinante costituita dai rifiuti
stoccati;
h - Ripristino ambientale: gli interventi di
riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti complemento degli
interventi di bonifica nei casi in cui sia richiesto, che consentono di
recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione
d'uso conforme agli strumenti urbanistici in vigore, assicurando la salvaguardia
della qualità delle matrici ambientali.
i - Messa in sicurezza
permanente: insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti
inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti qualora le fonti
inquinanti siano costituite da rifiuti stoccati e non sia possibile procedere
alla rimozione degli stessi pur applicando le migliori tecnologie disponibili a
costi sopportabili, secondo i principi della normativa comunitaria. In tali casi
devono essere previste apposite misure di sicurezza, piani di monitoraggio e
controllo, ed eventuali limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli
strumenti urbanistici. I valori di concentrazione delle sostanze inquinanti
nelle matrici ambientali influenzate dall'inquinamento derivante dai rifiuti
stoccati non devono superare nel suolo, sottosuolo, acque sotterranee e acque
superficiali i valori previsti nell'allegato 1;
j - Inquinamento
diffuso: contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del suolo o
del sottosuolo o delle acque superficiali o delle acque sotterranee imputabili
alla collettività indifferenziata e determinate da fonti diffuse.
Articolo 3
Valori di concentrazione limite accettabili
e metodologie di intervento
1. I valori di concentrazione limite
accettabili per le sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo e
nelle acque sotterranee, in relazione alla specifica destinazione d'uso del
sito, nonché i criteri per la valutazione della qualità delle acque superficiali
sono indicati nell'Allegato 1.
2. Le procedure di riferimento per il
prelievo e l'analisi dei campioni al fine dell'accertamento del superamento dei
valori limite di cui al comma 1 sono definiti nell'Allegato 2.
3. Gli
interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica, di bonifica con
misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale
devono essere effettuati e le misure di sicurezza devono essere adottate secondo
i criteri previsti nell'Allegato 3.
Articolo 4
Obbligo di bonifica e ripristino
ambientale
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 6, in caso
di superamento o di pericolo concreto ed attuale di superamento dei valori di
concentrazione limite accettabili per le sostanze inquinanti di cui all'articolo
3, comma 1, il sito interessato deve essere sottoposto ad interventi di messa in
sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale per eliminare le
fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o ridurre le concentrazioni delle
sostanze inquinanti a valori di concentrazione almeno pari ai suddetti valori di
concentrazione limite accettabili, ai sensi e con le modalità previste dal
presente decreto.
2. Per ogni sostanza i valori di concentrazione da
raggiungere con gli interventi di bonifica e ripristino ambientale sono tuttavia
riferiti ai valori del fondo naturale nei casi in cui, applicando le procedure
di cui all'Allegato 2, sia dimostrato che nell'intorno non influenzato dalla
contaminazione del sito i valori di concentrazione del fondo naturale per la
stessa sostanza risultano superiori a quelli indicati nell'Allegato
3.
3. I valori di concentrazione da raggiungere con la bonifica ed il
ripristino ambientale possono essere più restrittivi di quelli previsti per la
specifica destinazione d'uso qualora il corpo idrico ricettore compreso, anche
parzialmente, nel sito da bonificare sia classificato come area sensibile ai
sensi della normativa sulla tutela delle acque dagli inquinamenti, ovvero
ricorrano situazioni accertate di particolare vulnerabilità delle acque
all'inquinamento ovvero sia necessario tutelare la qualità delle acque destinate
ad uso potabile.
4. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale
di un sito inquinato devono privilegiare il ricorso a tecniche che favoriscano
la riduzione della movimentazione, il trattamento nel sito ed il riutilizzo del
suolo, del sottosuolo e dei materiali di riporto sottoposti a
bonifica.
Articolo 5
Bonifica con misure di sicurezza e
ripristino ambientale
1. Qualora il progetto preliminare di cui
all'articolo 10 dimostri che i valori di concentrazione limite accettabili di
cui all'articolo 3, comma 1, non possono essere raggiunti nonostante
l'applicazione, secondo i principi della normativa comunitaria, delle migliori
tecnologie disponibili a costi sopportabili, il Comune o, se l'intervento
riguarda un'area compresa nel territorio di più Comuni, la Regione, può
autorizzare interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure di
sicurezza, che garantiscano, comunque, la tutela ambientale e sanitaria anche se
i valori di concentrazione residui previsti nel sito risultano superiori a
quelli stabiliti nell'Allegato 1. Tali valori di concentrazione residui sono
determinati in base ad una metodologia di analisi di rischio riconosciuta a
livello internazionale che assicuri il soddisfacimento dei requisiti indicati
nell'Allegato 4.
2. Il provvedimento che approva il progetto ed
autorizza gli interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 1
deve stabilire le misure di sicurezza ed i piani di monitoraggio e controllo
necessari ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo e può fissare
limitazioni temporanee o permanenti o particolari modalità per l'utilizzo
dell'area. Tali prescrizioni possono comportare variazioni degli strumenti
urbanistici e dei piani territoriali che si rendano necessarie per garantire
l'attuazione delle misure di sicurezza e delle limitazioni o modalità d'uso del
sito, ferma restando la destinazione d'uso.
3. Le misure di sicurezza
e le limitazioni temporanee o permanenti o le particolari modalità previste per
l'utilizzo dell'area devono risultare dal certificato di destinazione
urbanistica di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n.
47, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello
strumento urbanistico generale del Comune ed essere comunicati all'Ufficio
tecnico erariale competente.
4. Gli interventi di bonifica con misure
di sicurezza e ripristino ambientale di un sito inquinato devono privilegiare il
ricorso a tecniche che favoriscano la riduzione della movimentazione, il
trattamento nel sito ed il riutilizzo del suolo, del sottosuolo e dei materiali
di riporto sottoposti a bonifica.
Articolo 6
Interventi di messa in sicurezza permanente
e ripristino ambientale
1. Qualora la fonte inquinante sia costituita da
rifiuti stoccati ed il progetto preliminare di cui all'articolo 10 dimostri che,
nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi
sopportabili, secondo i principi della normativa comunitaria, non sia possibile
la rimozione dei rifiuti stessi, il Comune o, se l'intervento riguarda un'area
compresa nel territorio di più Comuni, la Regione, può autorizzare interventi di
messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale, eventualmente prevedendo
interventi di ingegneria naturalistica.
2. Nei siti sottoposti ad
interventi di messa in sicurezza permanente possono restare stoccati solo i
rifiuti presenti nel sito stesso che costituiscono la fonte inquinante e i
residui originati dal loro trattamento.
3. Ai siti sottoposti ad
interventi di messa in sicurezza permanente si applicano le norme tecniche,
finanziarie ed amministrative e le garanzie previste ai sensi del Dlgs 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, per il controllo e
la gestione delle discariche dopo la chiusura, fatto, comunque, salvo l'obbligo
di procedere agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale qualora si determinino situazioni di inquinamento o di pericolo
concreto ed attuale di inquinamento.
4. Le misure di sicurezza e le
limitazioni temporanee o permanenti o le particolari modalità previste per
l'utilizzo dell'area devono risultare dal certificato di destinazione
urbanistica di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n.
47, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello
strumento urbanistico generale del Comune ed essere comunicati all'Ufficio
Tecnico Erariale competente.
5. Gli interventi di messa in sicurezza
permanente devono privilegiare, ove possibile, il ricorso a tecnologie di
trattamento di rifiuti e di riduzione del volume dei rifiuti stessi al fine di
limitare la superficie e il volume complessivi del sito interessato da tali
interventi.
6. È fatto comunque salvo l'obbligo di procedere alla
bonifica ai sensi degli articoli 4 e 5 dell'area influenzata dalla fonte
inquinante costituita dai rifiuti stoccati qualora i valori di concentrazione
nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali
risultino superiori ai valori di concentrazione limite accettabili di cui
all'articolo 3, comma 1.
Articolo 7
Notifica di pericolo di inquinamento e
interventi di messa in sicurezza d'emergenza
1. Chiunque cagiona, anche
in maniera accidentale, il superamento dei valori di concentrazione limite
accettabili di cui all'articolo 3, comma 1, o un pericolo concreto e attuale di
superamento degli stessi, è tenuto a darne comunicazione al Comune, alla
Provincia e alla Regione nonché agli organi di controllo ambientale e sanitario
entro le quarantotto ore successive all'evento, precisando:
a) il
soggetto responsabile dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento e il
proprietario del sito;
b) l'ubicazione e le dimensioni stimate
dell'area contaminata o a rischio di inquinamento;
c) i fattori che
hanno determinato l'inquinamento o il pericolo di inquinamento;
d) le
tipologie e le quantità dei contaminanti immessi o che rischiano di essere
immessi nell'ambiente;
e) le componenti ambientali interessate, quali,
ad esempio, suolo, corpi idrici, flora, fauna;
f) la stima dell'entità
della popolazione a rischio o, se ciò non è possibile, le caratteristiche
urbanistiche e territoriali dell'area circostante a quella potenzialmente
interessata dall'inquinamento.
2. Entro le quarantotto ore successive
al termine di cui al comma 1, il responsabile della situazione di inquinamento o
di pericolo di inquinamento deve comunicare al Comune, alla Provincia e alla
Regione territorialmente competenti gli interventi di messa in sicurezza
d'emergenza adottati e in fase di esecuzione. La comunicazione deve essere
accompagnata da idonea documentazione tecnica dalla quale devono risultare le
caratteristiche dei suddetti interventi.
3. Entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, il Comune o, se
l'inquinamento interessa il territorio di più Comuni, la Regione verifica
l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati e può
fissare prescrizioni ed interventi integrativi, con particolare riferimento alle
misure di monitoraggio da attuare per accertare le condizioni di inquinamento ed
ai controlli da effettuare per verificare l'efficacia degli interventi attuati a
protezione della salute pubblica e dell'ambiente circostante.
Articolo 8
Ordinanze
1. Qualora i soggetti e
gli organi pubblici accertino nell'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali una situazione di pericolo di inquinamento o la presenza di siti
nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai valori di concentrazione
limite accettabili di cui all'Allegato 1 ne danno comunicazione alla Regione,
alla Provincia ed al Comune.
2. Il Comune, ricevuta la comunicazione
di cui al comma 1, con propria ordinanza diffida il responsabile
dell'inquinamento ad adottare i necessari interventi di messa in sicurezza
d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale ai sensi del presente
regolamento.
3. L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata
anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17,
commi 10 e 11, del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed
integrazioni.
4. Il responsabile dell'inquinamento deve provvedere
agli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 2, entro le quarantotto ore
successive alla notifica dell'ordinanza. Se il responsabile dell'inquinamento
non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito
inquinato né altro soggetto interessato, i necessari interventi di messa in
sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale o di messa in
sicurezza permanente sono adottati dalla Regione o dal Comune ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 17, commi 9, 10 e 11 del Dlgs 5 febbraio 1997, n.
22.
Articolo 9
Interventi ad iniziativa degli
interessati
1. Il proprietario di un sito o altro soggetto che, al di
fuori dei casi di cui agli articoli 7 e 8, intenda attivare di propria
iniziativa le procedure per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di
bonifica e di ripristino ambientale, ai sensi dell'articolo 17, comma 13 bis del
Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, e del presente regolamento, è tenuto a comunicare
alla Regione, alla Provincia ed al Comune la situazione di inquinamento rilevata
nonché gli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza necessari per
assicurare la tutela della salute e dell'ambiente adottati e in fase di
esecuzione. La comunicazione deve essere accompagnata da idonea documentazione
tecnica dalla quale devono risultare le caratteristiche dei suddetti
interventi.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
di cui al comma 1, il Comune o, se l'inquinamento interessa il territorio di più
Comuni, la Regione verifica l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza
d'emergenza adottati e può fissare prescrizioni ed interventi integrativi, con
particolare riferimento alle misure di monitoraggio da attuare per accertare le
condizioni di inquinamento ed ai controlli da effettuare per verificare
l'efficacia degli interventi attuati a protezione della salute pubblica e
dell'ambiente circostante.
3. Qualora il proprietario o altro soggetto
interessato proceda ai sensi dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, la decorrenza dell'obbligo di bonifica
verrà definita dalla Regione territorialmente competente in base alla
pericolosità del sito determinata con i criteri di cui all'articolo 14, comma 3,
nell'ambito del Piano regionale o di suoi eventuali stralci, salva in ogni caso
la facoltà dell'interessato di procedere agli interventi di bonifica e
ripristino ambientale prima del suddetto termine.
4. Nel caso in cui
l'interessato debba provvedere alla contestuale bonifica di una pluralità di
siti che interessano il territorio di più Regioni o vi siano più soggetti
interessati alla bonifica di un medesimo sito di rilevanza nazionale, i tempi e
le modalità di intervento possono essere definiti, rispettivamente, con apposito
accordo di programma stipulato, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con tutte le Regioni interessate o con il Ministro
dell'ambiente di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, d'intesa con le Regioni interessate.
5.
Nel caso in cui l'interessato debba provvedere alla contestuale bonifica di una
pluralità di siti che interessano tutto il territorio nazionale, i tempi e le
modalità di intervento possono essere definiti con apposito accordo di programma
stipulato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con il Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della sanità e
dell'industria del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza
Stato Regioni.
6. La disposizione di cui al comma 3 non si applica
alle situazioni di inquinamento o di pericolo concreto ed attuale di
inquinamento determinate da eventi, anche accidentali, verificatisi in data
successiva all'entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 10
Approvazione del progetto e autorizzazione
degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza
permanente
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, gli
interventi di bonifica e ripristino ambientale e di messa in sicurezza
permanente di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono effettuati sulla base di apposita
progettazione, da redigere sulla base dei criteri generali e linee guida
previsti nell'Allegato 4, che si articola nei seguenti tre livelli di
approfondimenti tecnici progressivi: Piano della caratterizzazione, Progetto
preliminare e Progetto definitivo. I criteri generali stabiliti nell'Allegato 4
si applicano fino alla determinazione delle linee guida e dei criteri da parte
della Regione.
2. Entro trenta giorni dall'evento che ha determinato
il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili o dalla
individuazione della situazione di pericolo concreto e attuale di superamento
dei valori di concentrazione limite accettabili o dalla notifica dell'ordinanza
di cui all'articolo 8 o, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3,
dalla comunicazione effettuata dall'interessato o, qualora necessario, dalla
conclusione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, deve essere
presentato al Comune e alla Regione il Piano della caratterizzazione predisposto
secondo i criteri definiti nell'Allegato 4.
3. Il progetto definitivo
deve essere presentato al Comune e alla Regione entro e non oltre un anno dalla
scadenza del termine di cui al comma 2. Il Comune o, se l'intervento riguarda
un'area compresa nel territorio di più Comuni, la Regione, approva il progetto
definitivo entro novanta giorni dalla presentazione, sentita una Conferenza di
servizi convocata ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modifiche ed integrazioni, alla quale sono chiamati a partecipare gli
Enti locali interessati, l'ARPA competente per territorio e tutte le altre
amministrazioni competenti per le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le
intese, i nulla osta, i pareri e gli altri atti di assenso di cui al comma 10.
Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di
valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente,
l'approvazione del progetto medesimo è subordinato alla acquisizione della
relativa pronuncia di compatibilità da parte della Amministrazione competente.
In tali casi i termini previsti dal presente decreto sono sospesi sino alla
conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale.
4.
Il Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di più
Comuni, la Regione, sentita la Conferenza di servizi, approva il piano della
caratterizzazione e ne autorizza l'esecuzione, eventualmente richiedendo
integrazioni e imponendo specifiche prescrizioni.
5. Sulla base dei
risultati dell'esecuzione del Piano della caratterizzazione deve essere
predisposto e trasmesso al Comune e alla Regione il progetto preliminare redatto
secondo le modalità definite nell'Allegato 4. Il Comune o, se l'intervento
riguarda un'area compresa nel territorio di più Comuni, la Regione, sentita la
Conferenza di servizi, approva il progetto preliminare, con la perimetrazione
definitiva dell'area influenzata dalla fonte inquinante eventualmente
richiedendo integrazioni e imponendo specifiche prescrizioni.
6. Sulla
base del progetto preliminare è predisposto il progetto definitivo di bonifica e
ripristino ambientale o di bonifica e ripristino ambientale con misure di
sicurezza o di messa in sicurezza permanente, che stabilisce le eventuali
prescrizioni e limitazioni per l'uso del sito.
7. I progetti di
bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza di cui all'articolo 5
possono essere approvati solo se siano rispettate tutte le seguenti
condizioni:
a) il Progetto preliminare dimostri che i valori di
concentrazione limite accettabili di cui all'Allegato 1 non possono essere
raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie
disponibili;
b) i valori di concentrazione residui da raggiungere per
lo specifico sito per la destinazione d'uso prevista garantiscano la tutela
della salute e dell'ambiente influenzato dall'impatto del sito; questa
condizione deve essere verificata sulla base di una analisi del rischio condotta
secondo i criteri indicati nell'Allegato 4;
c) il Progetto preliminare
di bonifica e ripristino ambientale preveda e descriva le misure di sicurezza da
adottare nel sito e nell'area circostante, i piani di monitoraggio ed i
controlli da eseguire per valutare l'efficacia nel tempo degli interventi di
bonifica e delle misure di sicurezza adottate.
8. I progetti di messa
in sicurezza permanente posso essere approvati solo se ricorrono le condizioni
di cui all'articolo 6.
9. Con il provvedimento di approvazione del
progetto definitivo sono autorizzati gli interventi necessari per l'attuazione
del progetto stesso e sono stabiliti i relativi tempi d'esecuzione, sono
indicate le eventuali prescrizioni per l'esecuzione dei lavori ed è fissata
l'entità delle garanzie finanziarie in misura non inferiore al 20 % del costo
stimato dell'intervento che devono essere prestate a favore della Regione per la
corretta esecuzione e il completamento degli interventi medesimi. Il
provvedimento è comunque comunicato alla Regione, alla Provincia ed al Comune
interessati.
10. Ai fini soli della realizzazione e dell'esercizio
degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto
definitivo, e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima,
l'autorizzazione di cui al comma 9 sostituisce a tutti gli effetti le
autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e
gli assensi previsti dalla legislazione vigente. L'autorizzazione costituisce,
altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di
urgenza ed indifferibilità dei lavori qualora la realizzazione e l'esercizio dei
suddetti impianti ed attrezzature rivesta carattere di pubblica
utilità.
11. Nel caso
di bonifica e ripristino ambientale di siti interessati da attività produttive
in esercizio, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica
e dell'ambiente, il Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel
territorio di più Comuni, la Regione, in sede di approvazione del progetto
assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare
compatibili con la prosecuzione della attività.
Articolo 11
Progettazione per fasi
1. Qualora
dal progetto preliminare risulti che la bonifica o la bonifica con misure di
sicurezza presenti particolare complessità a causa della natura degli interventi
o dell'estensione dell'area interessata dai medesimi, l'approvazione del
progetto preliminare può consentire che, fermo restando l'obbligo di prestare la
garanzia per l'intero intervento, il progetto definitivo di bonifica o di
bonifica con misure di sicurezza sia articolato in fasi progettuali distinte per
rendere possibile la valutazione dell'adozione di tecnologie innovative o la
realizzazione degli interventi per singole aree.
2. Ogni fase
progettuale dovrà contenere un dettagliato rapporto delle operazioni svolte e
dei risultati ottenuti nella fase precedente secondo le indicazioni
dell'Allegato 4 ed essere approvata tenendo conto dei risultati dell'attuazione
delle fasi progettuali precedenti.
3. Nell'autorizzazione dovrà essere
indicato il termine di presentazione del progetto di bonifica della fase
successiva.
Articolo 12
Controlli
1. La documentazione
relativa al Piano della caratterizzazione, al Progetto preliminare, al Progetto
definitivo, comprensivo delle misure di sicurezza, dei monitoraggi da
effettuare, delle limitazioni d'uso e delle prescrizioni eventualmente dettate,
sono trasmessi alla Provincia ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla
conformità degli interventi ai progetti approvati.
2. Il completamento
degli interventi di bonifica e ripristino ambientale e la conformità degli
stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita
certificazione predisposta in conformità ai criteri ed ai contenuti indicati
nell'Allegato 5. Il completamento degli interventi di messa in sicurezza
permanente e la conformità degli stessi al progetto approvato non può comunque
essere accertato se non decorsi cinque anni dall'effettuazione del primo
controllo ai sensi del comma 4.
3. La certificazione di cui al comma 2
costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui
all'articolo 10, comma 9.
4. Per gli interventi di cui agli articoli 5
e 6 la Provincia è altresì tenuta ad effettuare controlli e verifiche periodiche
sull'efficacia delle misure di sicurezza adottate e degli interventi di messa in
sicurezza permanente, anche al fine di accertare, con cadenza almeno biennale,
che le caratteristiche del sito sottoposto ai predetti interventi siano
corrispondenti alla destinazione d'uso prevista e non comportino rischi per la
salute e per l'ambiente, tenuto anche conto delle conoscenze tecniche e
scientifiche nel frattempo intervenute.
Articolo 13
Interventi di bonifica e ripristino
ambientale che non richiedono autorizzazione
1. La Regione può
individuare tipologie di interventi di bonifica e ripristino ambientale che
possono essere realizzati senza la preventiva autorizzazione di cui all'articolo
10.
2. Ai fini dell'individuazione dei progetti di cui al comma 1
devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il volume
del terreno contaminato non deve essere superiore a cento metri
cubi;
b) il progetto non deve riguardare interventi di bonifica e
ripristino ambientale con misure di sicurezza di cui all'articolo 5 né
interventi di messa in sicurezza permanente di cui all'articolo 6;
c)
il progetto non deve rientrare tra quelli che in base alla normativa vigente
sono soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale.
3.
La Regione stabilisce le modalità ed i criteri che devono essere rispettati per
l'esecuzione degli interventi di bonifica, anche con riferimento alle modalità
di recupero e di smaltimento dei rifiuti che derivano dalle predette attività ed
al vincolo della limitazione della movimentazione dei rifiuti.
4. Il
progetto esecutivo relativo agli interventi di cui al comma 1 deve essere
presentato, sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori, al Comune che può
chiedere integrazioni e stabilire prescrizioni e modalità di esecuzione dei
lavori medesimi o impedire l'esecuzione degli interventi che non rispettino i
criteri stabiliti dalla Regione.
Articolo 14
Interventi effettuati da Regioni e Comuni
e ordine di priorità
1. Gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e
ripristino ambientale, di messa in sicurezza permanente e le misure di sicurezza
sono realizzati dal Comune territorialmente competente e, ove questo non
provveda o si tratti di siti che interessano il territorio di più Comuni, dalla
Regione, nei seguenti casi:
a) il responsabile dell'inquinamento non
sia individuabile e il proprietario del sito non provveda;
b) il
responsabile dell'inquinamento sia individuabile ma non provveda, né provveda il
proprietario del sito da bonificare o altro soggetto interessato;
c)
il sito da bonificare sia di proprietà pubblica e il responsabile
dell'inquinamento non sia individuabile o non provveda.
2. La Regione
o il Comune provvede agli interventi di bonifica e ripristino ambientale secondo
un ordine di priorità stabilito nel "Piano regionale per la bonifica delle aree
inquinate" di cui all'articolo 22, del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modifiche ed integrazioni, che costituisce parte integrante dei Piani regionali
di gestione dei rifiuti, salva l'adozione degli interventi di messa in sicurezza
resi necessari per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
3.
L'ordine di priorità degli interventi di bonifica e ripristino ambientale è
definito, per i siti inseriti nell'Anagrafe dei siti da bonificare di cui
all'articolo 17, comma 1, secondo i criteri di valutazione comparata del rischio
definiti dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
(A.N.P.A.).
4. La Regione definisce le procedure e i tempi per
l'approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 1. Tali
progetti devono essere redatti nel rispetto dei tre livelli di approfondimenti
tecnici progressivi stabiliti dall'articolo 10, comma 1, ed in conformità alle
linee guida ed ai criteri stabiliti dalla Regione sulla base dell'Allegato 4. I
criteri generali di cui all'Allegato 4 si applicano fino alla determinazione
delle linee guida e dei criteri da parte della Regione.
5. Gli
interventi effettuati in danno da parte della Pubblica amministrazione non sono
soggetti al versamento delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 10, comma
9.
Articolo 15
Interventi di interesse
nazionale
1. Gli interventi di interesse nazionale sono individuabili in
relazione alle caratteristiche del sito inquinato, alle quantità e pericolosità
degli inquinanti presenti nel sito medesimo, al rilievo dell'impatto
sull'ambiente circostante al sito inquinato in termini di rischio sanitario ed
ecologico nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali secondo i
seguenti principi e criteri direttivi, ai sensi dell'articolo 18, comma 1,
lettera n), del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22:
a) la bonifica riguardi
aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio
ambientale;
b) la bonifica riguardi aree e territori tutelati ai sensi
del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella
legge 8 agosto 1985, n. 431;
c) il rischio sanitario ed ambientale che
deriva dall'inquinamento risulti particolarmente elevato in ragione della
densità della popolazione o dell'estensione dell'area interessata;
d)
l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area sia
rilevante;
e) l'inquinamento costituisca un rischio per i beni di
interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;
f) la bonifica
riguardi siti compresi nel territorio di più Regioni.
2. Il
responsabile presenta al Ministero dell'ambiente il Piano di caratterizzazione,
il Progetto preliminare e il Progetto definitivo predisposti secondo i criteri
generali stabiliti dall'Allegato 4, nei termini e secondo le modalità di cui
all'articolo 10, comunicando, altresì, le informazioni relative agli interventi
di messa in sicurezza adottati ai sensi dell'articolo 7 o dell'articolo 8. Nel
caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile e non provveda
il proprietario del sito inquinato né altro soggetto interessato, i progetti
sono predisposti dal Ministero dell'ambiente, che si avvale dell'A.N.P.A.,
dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'E.N.E.A.
3. Per l'istruttoria
tecnica degli elaborati progettuali di cui al comma 2 il Ministero dell'ambiente
si avvale dell'A.N.P.A., delle A.R.P.A. delle Regioni interessate e
dell'Istituto Superiore di Sanità.
4. Il Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente, approva il progetto
definitivo, tenendo conto delle conclusioni dell'istruttoria tecnica e autorizza
la realizzazione dei relativi interventi.
5. Qualora gli interventi di
bonifica e ripristino ambientale prevedano la realizzazione di opere sottoposte
a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa
vigente, l'approvazione di cui al comma 4 è subordinata all'acquisizione della
relativa pronuncia di compatibilità. In tali casi i termini previsti dal
presente decreto sono sospesi sino alla conclusione della procedura di
valutazione di impatto ambientale.
6. L'autorizzazione del progetto
definitivo produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 10.
Articolo 16
Censimento dei siti potenzialmente
contaminati
1. I Censimenti, effettuati con le modalità di cui al Dm n.
185 del 16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 121 del 26 maggio
1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta,
smaltimento e recupero dei rifiuti, ed in particolare agli impianti a rischio di
incidente rilevante di cui al Dpr 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche
ed integrazioni.
2. Le Regioni ai fini della predisposizione dei Piani
regionali per la bonifica delle aree inquinate, possono procedere, nei limiti
delle disponibilità finanziarie, all'aggiornamento del Censimento dei siti
potenzialmente contaminati, entro un anno dall'entrata in vigore del presente
regolamento.
Articolo 17
Anagrafe dei siti da bonificare
1.
Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, le
Regioni, sulla base dei criteri definiti dall'A.N.P.A., predispongono entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Anagrafe dei siti da
bonificare che deve contenere:
a) l'elenco dei siti da
bonificare;
b) l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica
e ripristino ambientale, di bonifica e ripristino ambientale con misure di
sicurezza, di messa in sicurezza permanente nonché degli interventi realizzati
nei siti medesimi.
2. L'elenco dei siti da bonificare è predisposto e
aggiornato sulla base:
a) delle notifiche dei soggetti di cui
all'articolo 6 per i siti di cui si sia verificato il superamento dei valori di
concentrazione limite accettabili di cui all'Allegato 1;
b) delle
notifiche dei soggetti interessati per i siti di cui si sia verificato il
superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui all'Allegato
1;
c) degli accertamenti eseguiti dall'autorità competente che
attestino un superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui
all'articolo 3, comma 1, per i siti inseriti nel Censimento dei siti
potenzialmente contaminati;
d) delle comunicazioni dei soggetti
pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni abbiano individuato siti
inquinati.
3. La Regione a seguito dell'inserimento di un sito
nell'Anagrafe dei siti da bonificare ne dà comunicazione al Comune, che diffida
il responsabile dell'inquinamento ad avviare la procedura di cui all'articolo 6,
dandone comunicazione al proprietario del sito. Qualora il responsabile
dell'inquinamento non sia individuabile e il proprietario del sito non avvii la
procedura medesima, il Comune o la Regione provvedono a realizzare d'ufficio gli
interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale secondo
l'ordine di priorità fissati nel Piano regionale per la bonifica delle aree
inquinate.
4. L'inserimento di un sito nell'Anagrafe dei siti da
bonificare deve risultare dal certificato di destinazione urbanistica di cui
all'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché dalla
cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico
generale del Comune ed essere comunicati all'Ufficio Tecnico Erariale
competente.
5. Per garantire l'efficacia della raccolta e del
trasferimento dei dati e delle informazioni, l'A.N.P.A. definisce, in
collaborazione con le Regioni e le Agenzie Regionali per la Protezione
dell'Ambiente, i contenuti e la struttura dei dati essenziali dell'Anagrafe
nonché le modalità della loro trasposizione in sistemi informativi collegati
alla rete del sistema informativo nazionale per l'ambiente.
Articolo 18
Norme finali e transitorie
1. Ai
fini del contributo per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale, non
possono essere considerati gli oneri relativi alla realizzazione di opere di
edilizia residenziale, commerciale ed industriale.
2. Restano validi
ed efficaci i procedimenti di approvazione di progetti di bonifica e di
autorizzazione dei relativi interventi per i quali è intervenuto il
provvedimento finale o l'istruttoria si è conclusa con parere favorevole degli
organi a tal fine competenti prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento.
3. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale in
corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono inseriti
nell'Anagrafe dei siti da bonificare di cui all'articolo 17.
4. È
fatto, comunque, salvo l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di
risarcimento del danno ambientale ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio
1986, n. 349.
5. Nel caso in cui il sito inquinato sia oggetto di
procedura esecutiva immobiliare ovvero delle procedure concorsuali di cui al
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Comune domanda l'ammissione al passivo
ai sensi degli articoli 93 e 101 del decreto medesimo per una somma
corrispondente all'onere di bonifica preventivamente determinato in via
amministrativa.
6. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a
statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che
provvedono in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di
attuazione.
7. Gli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5 costituiscono parte
integrante del presente regolamento.
8. Il Presente regolamento
entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
ALLEGATI:
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