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- Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (Bonifica dei siti inquinati) ALLEGATO 1
- ( Originale a: http://spazioweb.inwind.it/ambientekr/normativa/rifiuti/dm471-1999-all1.htm )

 

Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (Bonifica dei siti inquinati)

ALLEGATO 1
Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti, e criteri di accettabilità per le acque superficiali

1. Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo in relazione alla specifica destinazione d’uso del sito

I valori di concentrazione limite accettabili per le sostanze presenti nel suolo e sottosuolo di siti a destinazione d’uso verde pubblico, verde privato, residenziale sono indicati nella colonna A della tabella allegata.
I valori di concentrazione limite accettabili per le sostanze presenti nel suolo e sottosuolo di siti a destinazione d’uso industriale e commerciale sono indicati nella colonna B della tabella allegata.
I valori di concentrazione limite accettabili sono riferiti a suolo, sottosuolo e materiali di riporto del sito e influenzati dalla contaminazione del sito; i suddetti valori si applicano per tutta la profondità che si ritiene necessario campionare ed analizzare per definire l’estensione dell’inquinamento e per progettare interventi di bonifica che garantiscano l’eliminazione dell’inquinamento delle matrici ambientali.
In attesa della pubblicazione dei "Metodi Ufficiali di analisi chimica del suolo" quali aggiornamento del Dm 11 maggio 1992, pubblicato come supplemento ordinario all Gazzetta ufficiale n. 121 del 24 maggio 1992, che definiscono le metodiche di campionamento dei suoli per frazioni granulometriche di suolo, sottosuolo e materiale di riporto, i risultati delle analisi effettuate sulla frazione granulometrica passante al vaglio 2 mm sono riferiti alla totalità dei materiali secchi.
Qualora si sospetti una contaminazione anche del sopravaglio devono essere effettuate analisi di tale frazione granulometrica sottoponendola ad un test di cessione che utilizzi come eluente acqua deionizzata satura di CO2. I parametri da controllare sull’eluato sono quelli della Tabella 2 con i relativi valori di concentrazione limite riportati.
Per le sostanze non indicate in Tabella si adottano i valori di concentrazione limite accettabili riferiti alla sostanza più affine tossicologicamente.
Non si richiede che, nella totalità dei siti in esame, le analisi chimiche siano condotte sulla lista completa delle sostanze indicate in Tabella. Per ogni sito sulla base delle attività pregresse, della caratterizzazione specifica, e di ogni altra fonte di informazione l’autorità competente seleziona, tra le sostanze indicate in tabella, "sostanze indicatrici" che permettano di definire in maniera esaustiva l’estensione, il tipo di inquinamento e il rischio posto per la salute pubblica e l’ambiente. Nelle fasi di campionamento di dettaglio la lista delle sostanze da analizzare potrà essere modificata ed estesa. In ogni caso le analisi dovranno comprendere le sostanze possibilmente presenti che presentano maggiore tossicità, persistenza e mobilità ambientale.

 

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Tabella 1: Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d’uso dei siti da bonificare

 

A

B

Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale
(mg kg-1 espressi come ss)

Siti ad uso Commerciale e Industriale
(mg kg-1 espressi come ss)

Composti inorganici

1

Antimonio 10

30

2 Arsenico 20

50

3 Berillio 2

10

4 Cadmio 2

15

5 Cobalto 20

250

6 Cromo totale 150

800

7 Cromo VI 2

15

8 Mercurio 1

5

9 Nichel 120

500

10 Piombo 100

1000

11 Rame 120

600

12 Selenio 3

15

13 Stagno 1

350

14 Tallio 1

10

15 Vanadio 90

250

16 Zinco 150

1500

17 Cianuri (liberi) 1

100

18 Fluoruri 100

2000

Aromatici
19 Benzene 0.1

2

20 Etilbenzene 0.5

50

21 Stirene 0.5

50

22 Toluene 0.5

50

23 Xilene 0.5

50

24 Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23) 1

100

Aromatici policiclici (1)
25 Benzo(a)antracene 0.5

10

26 Benzo(a)pirene 0.1

10

27 Benzo(b)fluorantene 0.5

10

28 Benzo(k,)fluorantene 0.5

10

29 Benzo(g, h, i,)perilene 0.1

10

30 Crisene 5

50

31 Dibenzo(a)pirene 0.1

10

32 Dibenzo(a,h)antracene 0.1

10

33 Indenopirene 0.1

5

34 Pirene 5

50

35 Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34) 10

100

 Alifatici clorurati cancerogeni (1)
36 Clorometano 0.1

5

37 Diclorometano 0.1

5

38 Triclorometano 0.1

5

39 Cloruro di Vinile 0.01

0.1

40 1,2-Dicloroetano 0.2

5

41 1,1 Dicloroetilene 0. 1

1

42 1,2-Dicloropropano 0.3

5

43 1,1,2-Tricloroetano 0.5

15

44 Tricloroetilene 1

10

45 1,2,3-Tricloropropano 0. 1

1

46 1,1,2,2-Tetracloroetano 0.5

10

47 Tetracloroetilene (PCE) 0.5

20

 Alifatici clorurati non cancerogeni (1)
48 1,1-Dicloroetano 0.5

30

49 1,2-Dicloroetilene 0.3

15

50 1,1,1-Tricloroetano 0.5

50

 Alifatici alogenati Cancerogeni (1)
51 Tribromometano (bromoformio) 0.5

10

52 1,2-Dibromoetano 0.01

0.1

53 Dibromoclorometano 0.5

10

54 Bromodiclorometano 0.5

10

Nitrobenzeni
55 Nitrobenzene 0.5

30

56 1,2-Dinitrobenzene 0.1

25

57 1,3-Dinitrobenzene 0.1

25

58 Cloronitrobenzeni 0.1

10

Clorobenzeni (1)
59 Monoclorobenzene 0.5

50

60 Diclorobenzeni non cancerogeni (1,2-diclorobenzene) 1

50

61 Diclorobenzeni cancerogeni (1,4 - diclorobenzene) 0.1

10

62 1,2,4 -triclorobenzene 1

50

63 1,2,4,5-tetraclorobenzene 1

25

64 Pentaclorobenzene 0.1

50

65 Esaclorobenzene 0.05

5

Fenoli non clorurati (1)
67 Metilfenolo (o-, m-, p-) 0.1

25

68 Fenolo 1

60

Fenoli clorurati (1)
69 2-clorofenolo 0.5

25

70 2,4-diclorofenolo 0.5

50

71 2,4,6 - triclorofenolo 0.01

5

72 Pentaclorofenolo 0.01

5

Ammine Aromatiche (1)
73 Anilina 0.05

5

74 o-Anisidina 0.1

10

75 m,p-Anisidina 0.1

10

76 Difenilamina 0.1

10

77 p-Toluidina 0.1

5

78 Sommatoria Ammine Aromatiche (da 73 a 77) 0.5

25

Fitofarmaci
79 Alaclor 0.01

1

80 Aldrin 0.01

0.1

81 Atrazina 0.01

1

82 Alfa-esacloroesano 0.01

0.1

83 Beta-esacloroesano 0.01

0.5

84 Gamma-esacloroesano (Lindano) 0.01

0.5

85 Clordano 0.01

0.1

86 DDD, DDT, DDE 0.01

0.1

87 Dieldrin 0.01

0.1

88 Endrin 0.01

2

Diossine e furani
89 Sommatoria PCDD, PCDF (conversione T.E.) 1x10-5

1x10-4

90 PCB 0.001

5

Idrocarburi
91 Idrocarburi Leggeri C < 12 10

250

92 Idrocarburi pesanti C > 12 50

750

Altre sostanze
93 Amianto (fibre libere) 1000 (*)

1000 (*)

94 Esteri dell’acido ftalico (ognuno) 10

60

(1) In Tabella sono selezionate, per ogni categoria chimica, alcune sostanze frequentemente rilevate nei siti contaminati. Per le sostanze non esplicitamente indicate in Tabella i valori di concentrazione limite accettabili sono ricavati adottando quelli indicati per la sostanza tossicologicamente più affine. 
(*) Corrisponde al limite di rilevabilità della tecnica analitica (diffrattometria a raggi X oppure I.R.- Trasformata di Fourier)

 

2. Criteri per la valutazione della qualità delle acque superficiali
Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di qualità delle acque superficiali, vengono di seguito indicati alcuni criteri di valutazione della contaminazione che permettano di eliminare gli effetti dell’inquinamento del sito sulle acque superficiali e di prescrivere obiettivi di bonifica che tutelino la qualità delle acque superficiali.

  1. Nel caso di un sito ove il fenomeno di inquinamento possa interessare anche un corso e/o un bacino d'acqua superficiale, la concentrazione della sostanza andrà accertata attraverso campionamenti delle acque effettuati a monte e valle del sito contaminato, tenendo presente l'idrografia dell’area, la presenza e il carico inquinante eventualmente generato dalla presenza di altri siti o scarichi idrici.

  2. Nel caso in cui si riscontri in un corpo idrico superficiale la presenza di uno specifico contaminante unicamente a valle del sito contaminato, il valore di concentrazione limite accettabile da raggiungere a seguito degli interventi di bonifica è pari alla concentrazione prevista per tale sostanza dalla normativa vigente in materia di qualità delle acque superficiali al fine di garantirne tutti gli usi legittimi (potabilità, vita dei pesci, molluschicoltura, balneazione, pesca).

  3. In ogni caso, qualora la contaminazione riguardi sostanze dotate di elevata persistenza e capacità di bioaccumulo dovranno essere effettuate stime del carico totale immesso nel corpo recettore al fine di valutare il rischio igienico-sanitario connesso alla situazione di contaminazione, anche in relazione al passaggio degli inquinanti nella catena alimentare, nonché il rischio ambientale.

  4. Per analizzare gli effetti cumulativi dell’inquinamento delle acque superficiali è necessario prevedere campagne di monitoraggio che permettano di rilevare gli effetti permanenti dell’inquinamento, quali le analisi dell’EBI (Extended Biotic Index) e prevedere anche il campionamento e l’analisi dei sedimenti in contatto con le acque superficiali interessate dalla contaminazione, nei quali potrebbe essersi verificato l’accumulo delle sostanze contaminanti.

3. Valori di concentrazione limite accettabili nelle acque sotterranee
La tabella sottoesposta riporta i valori di concentrazione limite accettabili nelle acque sotterranee.
Qualora la normativa di tutela delle acque dagli inquinamenti preveda valori diversi da quelli riportati nella tabella e ne posponga nel tempo il raggiungimento secondo cadenze temporali definite, i valori della tabella devono considerarsi sostituiti da detti diversi valori e, in sede di elaborazione ed approvazione dei progetti, gli interventi di bonifica devono essere stabiliti nel riferimento a tali ultimi valori e cadenze temporali.

ACQUE SOTTERRANEE

N°. ord

SOSTANZE

Valore limite (µ/l)


METALLI
1 Alluminio 200
2 Antimonio 5
3 Argento 10
4 Arsenico 10
5 Berillio 4
6 Cadmio 5
7 Cobalto 50
8 Cromo totale 50
9 Cromo (VI) 5
10 Ferro 200
11 Mercurio 1
12 Nichel 20
13 Piombo

10

14 Rame 1000
15 Selenio 10
16 Manganese 50
17 Tallio 2
18 Zinco 3000

INQUINANTI INORGANICI
19 Boro 1000
20 Cianuri liberi 50
21 Fluoruri 1500
22 Nitriti 500
23 Solfati (mg/L) 250

COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
24 Benzene 1
25 Etilbenzene 50
26 Stirene 25
27 Toluene 15
28 para-Xilene 10

POLICLICI AROMATICI
29 Benzo(a) antracene 0.1
30 Benzo (a) pirene 0.01
31 Benzo (b) fluorantene 0.1
32 Benzo (k,) fluorantene 0.05
33 Benzo (g, h, i) perilene 0.01
34 Crisene 5
35 Dibenzo (a, h) antracene 0.01
36 Indeno (1,2,3 - c, d) pirene 0.1
37 Pirene 50
38 Sommatoria (31, 32, 33, 36 ) 0.1

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
39 Clorometano 1.5
40 Triclorometano 0.15
41 Cloruro di Vinile 0.5
42 1,2-Dicloroetano 3
43 1,1 Dicloroetilene 0.05
44 1,2-Dicloropropano 0.15
45 1,1,2 - Tricloroetano 0.2
46 Tricloroetilene 1.5
47 1,2,3 - Tricloropropano 0.001
48 1,1,2,2, - Tetracloroetano 0.05
49 Tetracloroetilene 1.1
50 Esaclorobutadiene 0.15
51 Sommatoria organoalogenati 10

ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
52 1,1 - Dicloroetano 810
53 1,2-Dicloroetilene 60

ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
54 Tribromometano 0.3
55 1,2-Dibromoetano 0.001
56 Dibromoclorometano 0.13
57 Bromodiclorometano 0.17

NITROBENZENI
58 Nitrobenzene 3.5
59 1,2 - Dinitrobenzene 15
60 1,3 - Dinitrobenzene 3.7
61 Cloronitrobenzeni (ognuno) 0.5

CLOROBENZENI
62 Monoclorobenzene 40
63 1,2 Diclorobenzene 270
64 1,4 Diclorobenzene 0.5
65 1,2,4 Triclorobenzene 190
66 1,2,4,5 Tetraclorobenzene 1.8
67 Pentaclorobenzene 5
68 Esaclorobenzene 0.01

FENOLI E CLOROFENOLI
69 2-clorofenolo 180
70 2,4 Diclorofenolo 110
71 2,4,6 Triclorofenolo 5
72 Pentaclorofenolo 0.5

AMMINE AROMATICHE
73 Anilina 10
74 Difenilamina 910
75 p-toluidina 0.35

FITOFARMACI
76 Alaclor 0.1
77 Aldrin 0.03
78 Atrazina 0.3
79 alfa - esacloroesano 0.1
80 beta - esacloroesano 0.1
81 Gamma - esacloroesano (lindano) 0.1
82 Clordano 0.1
83 DDD, DDT, DDE 0.1
84 Dieldrin 0.03
85 Endrin 0.1
86 Sommatoria fitofarmaci 0.5

DIOSSINE E FURANI
87 Sommatoria PCDD, PCDF (conversione TEF) 4 x 10-6

ALTRE SOSTANZE
88 PCB 0.01
89 Acrilammide 0.1
90 n-esano 350
91 Acido para - ftalico 37000
92 Amianto (fibre A > 10 mm) (*) da definire

 
(*) Non sono disponibili dati di letteratura tranne il valore di 7 milioni fibre/l comunicato da ISS, ma giudicato da ANPA e dallo stesso ISS troppo elevato. Per la definizione del limite si propone un confronto con ARPA e Regioni.


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