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Petizione popolare contro l'intesa tra lo Stato italiano
e i Testimoni di Geova.
Testo integrale
Oggetto
Relazione illustrativa della petizione ex art. 50 Cost., recante la richiesta di istituire una competente Commissione parlamentare per rivalutare, prima della stipula dellintesa ex art. 8 Cost. con la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, lopportunità del mantenimento del riconoscimento giuridico, a suo tempo concesso al predetto Ente con D.P.R. n. 783/86.
Indice
PRINCÌPI CHE TEORIZZANO LA DISSIMULAZIONE DELLA REALTÀ
Diritto di voto
Servizio militare
Ostracismo e violazione della privacy
Diritto all'integrità fisica
Tutela della famiglia
Petizione
AllOn.
Presidente del Senato
AllOn. Presidente della Camera dei Deputati
E p.c. A S. E. Il Presidente della Repubblica
AllOn. Presidente del Consiglio dei Ministri
Al Sig. Ministro dellInterno
I sottoscritti, componenti del comitato promotore della petizione indicata in oggetto, nel consegnare alle SS.LL.Ill.me le prime firme finora raccolte in tutta Italia grazie a iniziative spontanee,
- premettono che i sottoscrittori
della petizione in oggetto non intendono minimamente mettere in
discussione il diritto alla libertà di culto, che va garantita e
assicurata a tutti;
- rappresentano il disagio di tanti cittadini preoccupati per
"le attività di nuove organizzazioni che operano al riparo
della libertà di religione quando le loro pratiche ledono i
diritti delluomo e del cittadino e pregiudicano la
situazione sociale degli interessati" (cfr. Risoluzione del
22/5/1984 del Parlamento Europeo su unazione comune degli
Stati membri della Comunità europea di fronte a diverse
infrazioni alla legge compiute da recenti organizzazioni che
operano al riparo della libertà religiosa);
- invocano laccoglimento della richiesta contenuta nella
petizione allegata come esercizio della potestà parlamentare di
doverosa attenzione ai fenomeni aggregativi di natura
"religiosa", insistenti nel tessuto sociale nazionale,
nellottica di unindagine che potrebbe colmare ciò
che appare, prima facie, come una sostanziale disattenzione
finora mostrata dalle Autorità preposte al controllo
dellattività interna degli enti esponenziali di
aggregazioni "religiose" cui si è, forse
frettolosamente, concesso il riconoscimento giuridico, anche in
considerazione dellautorevole "Risoluzione sulle sette
in Europa" del 29/2/1996, con cui il Parlamento Europeo -
tenuto conto che "talune sette, operanti attraverso una rete
transfrontaliera allinterno dellUnione europea,
praticano attività di carattere illecito e criminale e
commettono violazioni dei diritti delluomo" - invitava
"i governi degli Stati membri a non rendere automatica la
concessione dello statuto religioso e a considerare, nel caso di
sette implicate in attività clandestine o criminali,
lopportunità di togliere loro lo statuto di comunità
religiose che conferisce vantaggi fiscali e una certa protezione
giuridica";
- evidenziano che il radicamento della predetta disattenzione
rischia di indurre in tantissimi cittadini - toccati negli
affetti più profondi - il convincimento che il nostro sistema
democratico si dichiari impotente di fronte ad abusi commessi da
aggregazioni pseudoreligiose di vario genere e si rinchiuda nel
grigio orizzonte di una passiva neutralità foriera di guasti
anche per lordinamento democratico in cui viviamo.
Sulla base di tale premessa e in considerazione dei passi finora
compiuti dal Governo sulla via dellintesa ex art. 8 Cost.
con la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, i
sottoscrittori dellacclusa petizione chiedono che
lauspicata Commissione parlamentare inizi la propria
inchiesta con particolare riferimento alla predetta
Congregazione, anche tenendo conto della necessità di dare
risposte chiare a pressanti interrogativi del tipo: quando una
minoranza "religiosa" presenta la domanda, lo statuto e
quantaltro necessario al riconoscimento giuridico, la
Pubblica Amministrazione deve preventivamente accertare che si
tratti veramente di una religione? e chi fissa i criteri per tale
tipo di accertamento? più in generale, è compito dello Stato
svolgere questo tipo di accertamenti? o è sufficiente il
soggettivo principio di autoreferenzialità del gruppo? In
realtà, non spetta allo Stato garantire a tutti i cittadini la
piena libertà di vivere (individualmente o collettivamente)
anche la propria vicenda spirituale, al riparo da indebite
pressioni o turbative?
Lart. 3 Cost. enuncia il
fondamentale principio della pari dignità sociale di tutti i
cittadini; orbene, non è raro che, nellinvadente economia
di certi esperimenti fideistici, si pervenga a un dilatamento
praticamente illimitato delle "attività religiosamente
rilevanti" che, di fatto, anche con il ricorso a vere e
proprie forme di intimidazione, limitano la libertà e
leguaglianza dei cittadini, frapponendo ostacoli di ordine
sociale che è compito della Repubblica rimuovere: certe visioni
"religiose" hanno una dimensione così coinvolgente da
implicare una generale "ritualizzazione degli aspetti
consueti della vita"; più che dinanzi ad autentiche
"confessioni religiose", in questi casi ci si trova
alla presenza di veri e propri "popoli transnazionali"
tenuti ad unità dalla partecipazione a una fede totalizzante e
totalitaria, capace di abbracciare linterezza della loro
esperienza comunitaria. Come osserva G.B. Varnier, "la
presunzione di possedere la verità e quindi la necessità di
imporla, porta a manifestazioni di neo-fondamentalismo religioso
che non possono essere semplicemente bollate come episodi di
scarso sviluppo culturale e a cui occorre porre argine proprio a
garanzia della laicità statuale".
Si osserva preliminarmente che il parere della Prima Sezione del
Consiglio di Stato del 30/7/1986 n°1390 - atto presupposto al
riconoscimento della personalità giuridica concessa alla
Congregazione cristiana dei testimoni di Geova - si è limitato
ad affermare che: "Gli statuti dei culti ammessi devono
conformarsi ai principi dellordinamento italiano ai sensi
dellart.8 Cost.; pertanto, lo statuto della Congregazione
cristiana dei Testimoni di Geova può essere approvato, non
contenendo norme in contrasto con lordinamento
italiano". Al riguardo è pertinente lopinione di G.B.
Varnier, che afferma: "E discutibile il (citato)
parere del Consiglio di Stato che non trova di meglio che far
ricorso agli Atti dellAssemblea Costituente e che giunge
allaffermazione
che al fine del riconoscimento
della personalità giuridica di unassociazione religiosa,
non può considerarsi necessario il sindacato volto ad accertare
la compatibilità con lordinamento statale
dellideologia religiosa professata".
E appena il caso di rilevare che, se la questione
sottoposta allesame del Consiglio di Stato avesse dovuto
limitarsi a una comparazione tra lo statuto della Congregazione
in argomento e il nostro ordinamento, in quella sede sarebbe
stato quanto meno strano che unassociazione desiderosa
dessere riconosciuta dallo Stato si fosse presentata con
una fisionomia diversa da quella richiesta. Lo statuto della
Congregazione in oggetto ne costituisce soltanto la facciata
pubblica, meglio dire pubblicitaria, in quanto da esso non
traspare tutto ciò che il Movimento professa, predica,
"consiglia" in modo strettamente riservato. In
sostanza, non si evidenzia quello che è lesercizio in
concreto del loro culto! Ci chiediamo: Non è soprattutto
questo, piuttosto che il solo controllo formale dello statuto,
che rileva ai fini del riconoscimento e, vieppiù,
dellintesa? Pare di sì, stando anche a quanto scrive N.
Colaianni, nel suo commento a un disegno di legge sulla libertà
religiosa: "il citato disegno di legge sulla libertà
religiosa allart.16 richiede che il Consiglio di Stato,
nellaccertare che lo statuto non contrasti con
lordinamento giuridico italiano e non contenga disposizioni
contrarie ai diritti inviolabili delluomo, formuli il
parere sul carattere confessionale" .
Lart. 8 Cost. recita che le confessioni religiose
diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i
propri statuti, in quanto non contrastino con lordinamento
giuridico italiano. Questarticolo, nel 2°comma,
collegandosi al principio generale dellart.2 Cost., ha
riconosciuto alle confessioni non cattoliche un àmbito di
autonomia e di libertà mai avute nella passata legislazione
ecclesiastica. Infatti, è stato riservato ad esse il potere di
autodeterminazione, cioè il potere di porre norme efficaci anche
nei confronti dello Stato, attraverso statuti interni alle
singole confessioni. Tale potere di autodeterminazione trova,
comunque, il suo limite nellordinamento giuridico italiano
con il quale gli statuti e le confessioni religiose nel loro
insieme non devono essere in contrasto. Ed è a questo punto che,
inevitabilmente, si pongono due questioni: la prima riguarda la
natura della Congregazione in discussione; la seconda è quella
della compatibilità fra le caratteristiche, le norme di
organizzazione, amministrazione e funzionamento del culto in
argomento ed il nostro ordinamento giuridico.
UN PO' DI STORIA
Il culto attualmente rappresentato in Italia dalla Congregazione
cristiana dei Testimoni di Geova ha fatto il suo ingresso
"formale" nel nostro Paese solo dal 2/4/1976, allorché
allente esponenziale americano - Watch Tower Bible and
Tract Society of Pennsylvania - fu riconosciuto il godimento dei
diritti attribuiti agli enti morali italiani grazie al principio
di reciprocità sancito da un trattato commerciale tra Italia e
Stati Uniti dAmerica (ratificato e reso esecutivo con legge
18/6/1949 n. 385). Per giunta, latto costitutivo della
Congregazione in argomento attesta che tale ente esponenziale
americano si registrò come società commerciale alla Camera di
Commercio di Milano l8/7/1946.
Eppure, nonostante ciò, in una lettera del 24/11/1998
indirizzata allOn. Presidente del Senato, il Vicepresidente
della Congregazione in questione dichiarava che "a detta
Camera di Commercio [di Milano] fu iscritta nel luglio 1946 ...
una società a responsabilità limitata appositamente costituita
e non lente statunitense [Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsylvania]".
A cosa si devono queste versioni discordanti, fornite
da atti e organi della stessa Congregazione in tempi diversi?
Forse nellatto costitutivo di associazione occorreva
"retrodatare" la presenza in Italia dellente
esponenziale americano per accreditare la tesi che il culto
geovista fosse "consolidato nella tradizione italiana",
inducendo così in errore le Autorità pubbliche chiamate a
pronunciarsi sulla concessione del riconoscimento della
personalità giuridica alla Congregazione? Se così fosse, come
andrebbe valutata la condotta dei rappresentanti della
Congregazione?
E noto che la Congregazione nominata in oggetto, con sede
in Roma, via della Bufalotta 1281, mensilmente produce e
distribuisce decine di migliaia di pubblicazioni religiose le
quali fino al 1990 - quindi dopo lerezione in Ente morale
avvenuta nel 1986 - avevano un preciso prezzo di vendita. Orbene,
fin dai primi anni di attività "ufficiale" in Italia
(segnatamente nel triennio 1976-1978), allente esponenziale
americano - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania -
fu contestato dal Ministero delle Finanze lo svolgimento di
attività commerciale (precisamente di stampa, poligrafia ed
editoria); a conclusione di un lungo contenzioso, la prima
Sezione della Corte di Cassazione - con sentenza n° 1763 del
27/2/1997 - ha stabilito che le cessioni a terzi, operate dalla
Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova (subentrata
allente americano), di pubblicazioni non destinate alla
vendita prevalente agli associati identificano attività
commerciale.
Chiediamo: se tale attività commerciale svolta dallente
esponenziale di culto dei Testimoni di Geova fosse stata
accertata per tempo (cioè prima del 1986), quale rilievo
valutativo ciò avrebbe avuto sulla decisione relativa
allattribuzione della personalità giuridica alla
Congregazione in argomento?
Giova, in proposito, ricordare che il fondatore
dellOrganizzazione-madre statunitense (Watch Tower
Society), Charles T. Russell, scrisse: "La Società Torre di
Guardia di Trattati di Sion è solo una associazione commerciale
... La Società Torre di Guardia di Trattati di Sion non è una
società religiosa bensì commerciale". Forse si tratta del
primo caso nella storia in cui una casa editrice diventa ... una
religione!
Inoltre, il 30/1/1984, mentre erano in corso le trattative per la
concessione del riconoscimento della personalità giuridica da
parte dello Stato, la Congregazione in discussione inviava a
pochi fidati "sorveglianti" itineranti una circolare
riservata (cfr. allegato A) in cui la Congregazione si dichiarava
pronta ad entrare in clandestinità "nel caso dovessero
sorgere delle difficoltà in Italia e fossero poste restrizioni
sullopera che compiamo" (cit. da pag. 2 della predetta
circolare); le iniziative di cui si parlava non andavano neppure
divulgate tra i responsabili dei gruppi locali geovisti perché
"si tratta di una cosa confidenziale e particolarmente
delicata per cui non se ne dovrebbe parlare in giro" (pag.
3). A quali valutazioni sarebbero pervenute le competenti
Autorità se avessero, per tempo, conosciuto tali atti
"riservati", o meglio segreti? Quale opportunità si
ravvisa nel predisporre unintesa con un Ente così
sleale nei confronti della Controparte statale, il quale
programmava attività eversive in contrasto con
lordinamento giuridico da cui, contemporaneamente, pure
chiedeva di essere riconosciuto?
Ma non è tutto. Mediante una circolare riservata del 20/12/1988
la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova notificò a
tutti i responsabili delle comunità locali dei Testimoni di
Geova in Italia lintenzione di organizzare alcuni viaggi in
Egitto per pochi fidati affiliati allo scopo "di inviare
tramite i fratelli un certo quantitativo di pubblicazioni e altro
materiale in Egitto", dove lattività proselitistica e
la letteratura dei Testimoni di Geova è "al bando";
quindi, dietro la parvenza di viaggi turistici, organizzati
dalla Congregazione in argomento, si reclutavano cittadini
italiani di provata fede geovista per introdurre letteratura e
"altro materiale" vietati dalle Autorità egiziane. Unulteriore circolare della medesima Congregazione
Cristiana dei Testimoni di Geova, datata 2/11/1995, confermava
lavvenuta effettuazione di viaggi in Egitto da parte di
oltre 400 Testimoni di Geova nei mesi di ottobre e novembre 1995
e ne programmava un altro per il 1996 con le medesime finalità
dei viaggi precedenti: introdurre letteratura e "altro
materiale" vietati dalle Autorità egiziane. Con circolare
datata 6/5/1997, la Congregazione comunicava che nei mesi di
ottobre e novembre 1996 oltre 280 Testimoni di Geova avevano
"visitato" lEgitto. Anche per il 1999 sono stati
previsti altri "tour turistici" del genere. Siccome le
Autorità sono state da tempo informate dei fatti citati, quali
iniziative sono state assunte di fronte a questa che appare come una
evidente preordinazione e realizzazione di atti illeciti ad opera
di cittadini italiani da parte della Congregazione Cristiana dei
Testimoni di Geova? E non sono questi fatti meritevoli di
attenta valutazione da parte di un Organo parlamentare di
inchiesta che si attivi prima della discussione del disegno di
legge di approvazione dellintesa con la Congregazione in
questione?
PRINCÌPI CHE TEORIZZANO LA DISSIMULAZIONE
DELLA REALTÀ
Il principio al quale i Testimoni di Geova fanno riferimento e
che costituisce il loro punto di forza in molte battaglie legali
è da loro stessi definito: strategia della guerra teocratica.
In altri termini, quando si tratta di tutelare un loro
"diritto" (es.: il rifiuto dellemotrasfusione) e
altre prerogative (es.: riconoscimento della personalità
giuridica dellente esponenziale e ottenimento
dellintesa), essi ritengono pienamente giustificato il
ricorso alla menzogna davanti alle Autorità della P.A., nei
tribunali e in altre circostanze. È opinione ufficiale dei
Testimoni che "è appropriato non far conoscere la verità a
chi non ha il diritto di conoscerla". I Testimoni di Geova,
dopo anni di esercitazioni, sono ormai diventati esperti
nellarte di dire solo una parte della verità, in tal modo
contravvenendo alle esigenze dei tribunali che, praticamente in
tutte le legislazioni del mondo occidentale, richiedono che si
dica "la verità, tutta la verità, nientaltro che la
verità". Essi, invece, sono esperti nel dire le mezze
verità, nel fare dichiarazioni che possono avere più di un
significato, in poche parole nel mentire, e nel far credere di
non farlo ricorrendo a sofismi, stratagemmi, trucchi, ed
equilibrismi morali.
La Congregazione geovista così definisce la menzogna: "Dire
qualcosa di falso a chi ha diritto di conoscere la verità, e far
questo con lintenzione di ingannare o danneggiare lui o
qualcun altro" . Quindi aggiunge: "Il fatto che la
Bibbia condanni la menzogna non significa che uno sia costretto a
informare gli altri di verità che non hanno diritto di
sapere".
Ovviamente la Congregazione non ammetterà mai di insegnare a
mentire, ma riconosce che mentire ai "nemici di Dio"
non vuol dire mentire, ma compiere un atto di "strategia
bellica", e che: "La parola di Dio comanda: "Dite
dunque la verità ciascuno al suo prossimo". (Efes. 4:25)
Questo comando, tuttavia, non significa che dovremmo dire a
chiunque ci interroghi tutto quello che vuole sapere. Dobbiamo
dire la verità a chi ha diritto di sapere, ma se non ne ha
diritto possiamo essere evasivi". Dobbiamo, perciò, aver
chiaro in mente che la definizione geovista di
"menzogna" non corrisponde al comune significato che a
questa parola viene attribuito. La Torre di Guardia
(organo ufficiale della Congregazione) spiegava : "Ma
nascondere la verità ad un nemico, che non ha diritto di
conoscerla, non gli reca alcun male, specialmente quando egli
userà tali informazioni per danneggiare altri che sono innocenti
... Quindi in tempo di guerra spirituale è appropriato sviare il
nemico nascondendo la verità. Non viene fatto egoisticamente;
non reca danno a nessuno; al contrario, fa molto bene".
Queste parole sono un chiaro compendio della posizione dei
Testimoni di Geova in merito alla "strategia della guerra
teocratica".
Come si evince chiaramente, quindi, tutti i critici e gli
oppositori - e in prima linea i detestati governi nazionali,
intrinsecamente malvagi perché influenzati da Satana - della
Congregazione geovista (dai Testimoni stimata come lunica
organizzazione veramente cristiana al mondo) sono considerati
"lupi", perennemente in guerra con la medesima
Congregazione, i cui seguaci, per converso, sono indicati
come "pecore". Inoltre, è "giusto che le innocue
pecore adoperino la strategia di guerra contro i lupi
negli interessi dellopera di Dio" . Pertanto, tra i
"nemici" cui è opportuno nascondere la verità, le
istituzioni statali occupano il primo posto!
Procediamo ora alla sintetica esposizione di due casi concreti in
cui il suesposto principio delle "strategia della guerra
teocratica" è stato adottato con successo nei confronti di
autorità statali europeee.
1) A conclusione della 276^ sessione della Commissione Europea
per i Diritti Umani del Consiglio dEuropa, tenuta a
Strasburgo dal 2 al 13 marzo 1998, fu annunciato che il ricorso
n° 28626/95, proposto dalla filiale bulgara dei Testimoni di
Geova (Khristiansko Sdruzhenie "Svideteli na Iehova")
contro il Governo di Sofia, era stato risolto con un accordo tra
le parti in causa.
Il contenzioso tra il Governo bulgaro e lAssociazione
geovista di quel Paese era sorto in seguito al rifiuto del
riconoscimento legale del geovismo in Bulgaria. Tale rifiuto era
stato motivato anche dalla constatazione che certi principi del
Movimento geovista possono compromettere la salute pubblica in
considerazione del fatto che esse "non mostrano rispetto per
la vita umana allorquando si richiede di rifiutare
lemotrasfusione anche in casi in cui è a repentaglio la
vita dellindividuo".
A seguito dellaccordo intervenuto tra le parti in causa, il
Governo di Sofia assumeva limpegno di promuovere una
legislazione nazionale che consentisse il libero esercizio
dellobiezione di coscienza al servizio militare di leva e
di concedere il riconoscimento giuridico allAssociazione
bulgara dei Testimoni di Geova; da parte loro, i rappresentanti
del geovismo si impegnavano a includere nello statuto
dellAssociazione una clausola che consentisse agli
affiliati di esercitare una libera scelta in materia di
emoterapie, senza alcun controllo o sanzione (come
lespulsione) da parte dellAssociazione.
A prima vista sembrava che limpegno formale dinanzi alla
Commissione Europea per i Diritti Umani, da parte dellEnte
geovista bulgaro, di non sanzionare gli affiliati sottopostisi
volontariamente a emoterapie, implicasse un radicale cambiamento
nella direttiva, valida a livello mondiale, espressa da La
Torre di Guardia del 15 luglio 1961 con le seguenti,
inequivoche parole: "chi riceve la trasfusione del sangue
devessere stroncato dal popolo di Dio mediante la scomunica
o disassociazione" (pag. 447). Purtroppo, però, abbiamo
assistito a una chiara esemplificazione della "strategia
della guerra teocratica" adottata dai vertici geovista;
infatti, mentre i rappresentanti dellente esponenziale
geovista in Bulgaria si accordavano con il Governo di Sofia nei
termini suindicati, qualche giorno dopo - il 27 aprile 1998 - con
un comunicato stampa, diffuso dalla sede mondiale geovista di
Brooklyn a commento della definizione del contrasto con le
autorità bulgare dinanzi allautorevole Organo del
Consiglio dEuropa, i vertici internazionali del Movimento
precisavano che "i termini dellaccordo non riflettono
un cambiamento nella dottrina dei Testimoni di Geova".
2) Comè noto, in seguito al dissolvimento dellimpero
sovietico, in tutti i paesi dellarea ex comunista vi è
stata, letteralmente, uninvasione di movimenti religiosi
alternativi, che hanno trovato, dopo settantanni di
"ateismo" ufficiale, un campo fertile per la loro
propaganda e il loro proselitismo. Fra i tanti, naturalmente, il
geovismo si è ritagliato il proprio spazio e, in ossequio
allormai consolidato principio della "strategia della
guerra teocratica", non ha esitato a ricorrere ad un
contorcimento della verità, pur di ottenere il riconoscimento
giuridico nella Repubblica Ceca. Riassumiamo i fatti risalenti
allestate del 1993.
Il Responsabile del Ministero della Cultura della Repubblica Ceca
aveva sollevato alcune obiezioni relative alla richiesta della
"Società Religiosa dei Testimoni di Geova" di ottenere
la registrazione ufficiale presso il Governo di Praga. La nota
ministeriale esprimeva "obiezioni riguardanti i princìpi
sui quali si fonda lopera dei testimoni di Geova"; in
effetti le autorità governative di Praga nutrivano le medesime
perplessità enunciate dal nostro Consiglio di Stato, con
ordinanza n.785 del 2/5/1986, riguardo a emoterapia, servizio
militare armato e sostitutivo civile. Infatti, le obiezioni
riguardavano tre punti in particolare, e cioè se è vero che i
Testimoni di Geova sono tenuti allobbligo di non
sottoporre, qualora necessario, i loro figli minori alle
trasfusioni di sangue; se è vero che ai Testimoni di Geova è
proibito di svolgere il servizio militare; se è vero che ai
Testimoni di Geova è proibito svolgere anche il servizio civile
alternativo.
A tutte e tre queste importanti questioni, dalle quali dipendeva
il riconoscimento giuridico o meno dellente esponenziale
nazionale geovista, i signori Eduard Sobicka e Ondrej Kadisa,
risposero negativamente , usando - come formula comune per tutti
i quesiti - lespressione: "La risposta è: No, la
Società non lo insegna". In altre parole, negarono che:
(1) il geovismo proibisce agli adepti di ricevere per se stessi o
per i loro figli sangue in qualsiasi forma, pena la scomunica
[disassociazione] dal gruppo;
(2) il rifiuto del servizio militare è imposto dal Movimento,
presentandolo come una libera scelta da parte degli affiliati;
(3) ai Testimoni fosse proibito di svolgere il servizio civile
sostitutivo perché la Bibbia non dice nulla sullargomento.
La citata lettera della "commissione" geovista è un
evidente esempio di sleale difetto di chiarezza. Al fine di
sottrarsi alle negative conseguenze che avrebbero comportato
delle informazioni esplicite ed univoche, gli estensori della
lettera ricorsero a mezzi subdoli. Infatti, la prima domanda
rivolta allorganismo geovista dal Ministero della Cultura
era: "La Società dei Testimoni di Geova insegna che un
genitore, appartenente alla Società, deve impedire al proprio
figlio minorenne di ricevere una trasfusione di sangue anche
quando, secondo lopinione dei medici, il rifiuto della
trasfusione di sangue può causare gravi conseguenze o
addirittura la morte?" Al solo scopo dindurre
lautorità governativa, destinataria della lettera, a
lasciarsi suggestionare dal tono usato fino al punto di recepire
ciò che corrisponde non tanto al contenuto letterale
dellinformazione, ma quasi esclusivamente al modo della sua
presentazione, la lettera affermava: "La risposta è: No, la
Società non lo insegna". Ma subito seguiva un
"Commento aggiuntivo" che dissimulava la menzogna
appena esternata con sapienti sottintesi ("la Società non
pretende di controllare la vita di coloro che aderiscono ad
essa"), con accertamenti suggestionanti ("la Società
dei testimoni di Geova ha il massimo rispetto per i traguardi
raggiunti dalla scienza medica"), con artificiosi
riferimenti a notizie "neutre" perché insignificanti
o, comunque, di scarsissimo valore sintomatico ("la Società
dei testimoni di Geova è lieta di potersi rendere utile
nellassistere sia i genitori che i medici provvedendo loro
le informazioni necessarie").
Questepisodio, pertanto,
costituisce unulteriore dimostrazione dellassunto
che, quando questo Movimento ritiene di doversi travisare allo
scopo di ottenere vantaggi per se stesso, non esita a farlo,
anche ricorrendo alla menzogna o a false informazioni, come nel
caso appena illustrato.
Il Consiglio di Stato,
nellordinanza n°785/86, riteneva utile "conoscere
anche i principi e le direttive dellOrganizzazione Mondiale
dei Testimoni di Geova" prima di esprimersi sul
riconoscimento della personalità giuridica da concedere alla
Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova. Tale richiesta
era motivata dal fatto che nello statuto della Congregazione si
dichiara che "la Congregazione opera in armonia con i
princìpi e con le direttive dellOrganizzazione Mondiale
dei Testimoni di Geova", che il presidente della
Congregazione "mantiene i contatti spirituali con
lOrganizzazione Mondiale" e che "in caso di
scioglimento o di estinzione, il patrimonio della Congregazione
sarà interamente devoluto ad altra istituzione in Italia avente
scopi analoghi e retta dai princìpi che guidano
lOrganizzazione Mondiale dei Testimoni di Geova" .
Perciò, è importante sottolineare che nel valutare la prassi di
questa Congregazione non ci si può limitare allambito
nazionale; la Congregazione italiana dipende strettamente
dallOrganizzazione Mondiale i cui princìpi e la cui prassi
è tenuta ad osservare scrupolosamente. Pertanto, la valutazione
dei principi cui si uniforma lOrganizzazione Mondiale
geovista riveste fondamentale importanza, in quanto non è la
Congregazione italiana che determina scelte e politiche
compatibili con il nostro ordinamento giuridico, bensì
lente americano: Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania. Pertanto, può verificarsi una incompatibilità fra
quanto sostenuto nello statuto della Congregazione italiana, il
quale deve essere conforme al nostro ordinamento, e quanto
attuato praticamente dal culto in esame. Ciò è in effetti
accaduto e continua ad accadere in varie nazioni come abbiamo
appena illustrato. Tanto premesso, anche nel caso del
riconoscimento giuridico accordato alla Congregazione cristiana
dei Testimoni di Geova italiana con d.P.R. 783/86, temiamo che,
da un attento esame degli atti preliminari di fonte geovista,
potrebbero comparire astuzie e trucchi travestiti da
ragionamenti, cavilli furbeschi, sofismi spumeggianti,
inesattezze e falsità ben mimetizzate, omissioni e silenzi
tattici, condizionamenti sotterranei analoghi a quelli
manifesti nel caso della lettera praghese.
COARTAZIONE DELLE COSCIENZE?
Nel caso dei Testimoni di Geova, il tentativo di travisare la
verità e di presentare i fatti in una luce volutamente distorta
allo scopo di conseguire un risultato favorevole alle loro tesi,
è stato tradotto in prassi. Prassi tanto codificata da trovare
collocazione in alcuni manualetti ad esclusivo uso interno dei
legali che assumono il patrocinio dei Testimoni nei tribunali e
che costituiscono un illuminante esempio di traduzione moderna
del deprecato principio machiavellico: "il fine giustifica i
mezzi". Per usare le parole di chi ha raccolto diverse
esperienze sul tema: "I tribunali, i sistemi giudiziari,
gli altri membri della famiglia, gli ex coniugi, ecc., a motivo
del fatto che si oppongono ai Testimoni o per il solo fatto che
non fanno parte della "organizzazione di Geova", non
meritano di conoscere la verità. Per i Testimoni di Geova,
essi appartengono a Satana ed è giusto mentire loro per
proteggere "Geova" e la sua organizzazione terrena
(cioè la Società Torre di Guardia)" .
Un magistrato della città di Kansas City, il giudice Bouska, in
occasione di un procedimento implicante un Testimone di Geova,
giunse alla conclusione che il geovismo insegna: "Non vi è
niente di male nel depistare o anche nel mentire a qualcuno se
questi non è un Testimone di Geova" .
Quindi, quando un magistrato (o un qualunque funzionario dello
Stato) dovesse trovarsi ad esprimere delle valutazioni
dufficio relative a fatti e circostanze implicanti
affiliati di questo Movimento, dovrebbe tener conto che di fronte
a sé ha degli individui che, pur dissimulando la realtà, non
pensano dessere non veritieri, ma pienamente nel giusto e
che non mostrerebbero, nemmeno se sottoposti al Lie Detector,
turbamenti di sorta perché convinti di dire ciò che è giusto.
A chi si chiede come sia possibile che gli appartenenti a un
Movimento, che si dichiara lunica confessione cristiana
oggi esistente al mondo, possano senza difficoltà fare della
menzogna deliberata (o, se vogliamo ricorrere alla fraseologia
geovista, del non rivelare la verità) una delle loro principali
risorse quando si trovano in difficoltà, rispondiamo che è
proprio a motivo del fatto che gli affiliati hanno sviluppato la
cosiddetta "mentalità dellassedio". Si
ritengono, cioè, assediati dal nemico - cioè il mondo intero -
e per poter sopravvivere devono ricorrere a tattiche di strategia
bellica "spirituale" che consentono di battere il loro
principale avversario, il Diavolo, rappresentato vicariamente dai
governi e dalle autorità umane. Come un agente segreto in tempo
di guerra, se spia il nemico per la patria, è considerato un
eroe, allo stesso modo, i Testimoni di Geova, quando riescono a
dissimulare i loro veri sentimenti e il loro reale modus operandi
al nemico, considerano tale comportamento commendevole, anzi,
appropriato e voluto da Dio.
Diritto di voto
Pur rappresentando un gruppo religioso relativamente piccolo, la
Congregazione in argomento cerca di esercitare uninfluenza
che è inversamente proporzionale alla consistenza numerica degli
affiliati. Che i Testimoni di Geova siano un gruppo estremamente
combattivo e che considerino loro funzione peculiare la lettura
"autentica" delle legislazioni delle Nazioni che li
ospitano, poi, è un altro dei loro tratti caratteristici. Molti
dei loro sforzi sono infatti rivolti, e questo da lungo tempo,
alla continua contestazione delle leggi e dei regolamenti
vigenti.
Nel merito, va preliminarmente osservato che ai Testimoni di
Geova, i quali per loro stessa ammissione si definiscono
cristiani che "non fanno più parte dellorganizzazione
di questo mondo che è lorganizzazione del Diavolo" , viene
inculcato il concetto di estraneità alla Nazione. Infatti,
così la letteratura diffusa dalla Congregazione definisce chi
esercita il suo culto: "come straniero non ha nessun diritto
di votare e di prendere parte alle questioni politiche del paese
dove risiede quale forestiero o straniero" .
Lideologia di tale Movimento giunge al punto di affermare
che: "colui che opta per un governo umano opta nel medesimo
tempo per un governo satanico" ; e recentemente ha
precisato: "i testimoni di Geova si sentono in obbligo di
non interferire nella politica del paese in cui risiedono" .
E evidente che queste affermazioni tendono oggettivamente
ad intaccare lunità dello Stato, facendo sì che dei
cittadini italiani si sentano e si comportino da stranieri nella
loro Patria, infatti, i Testimoni di Geova italiani si
considerano "ambasciatori di una nazione straniera" (il
loro "regno di Dio"), ma nella pratica questo
"regno" coincide con la "teocrazia" di
Brooklyn (sede mondiale del Movimento) con le sue ferree leggi,
spesso conflittuali con quelle delle nazioni in cui operano i
suoi "ambasciatori". In tale situazione si giunge al
paradosso che lo Stato italiano dovrebbe riconoscere la qualifica
di "ambasciatore" ad un "cittadino di stato
straniero", stato con il quale lItalia ... non ha
relazioni diplomatiche!
In relazione ai condizionamenti che tali principi implicano
sulleffettivo esercizio di voto degli affiliati, la
predetta Congregazione ha sempre respinto tutte le accuse di
attività anticostituzionale, indicando che lastensione dal
voto (sia in occasione di elezioni politiche che amministrative,
ma anche nel caso di referendum ed elezioni scolastiche) sarebbe
frutto di scelte personali dei singoli associati. La falsità di
tali asserzioni si evince chiaramente dalla stessa letteratura
ufficiale del Movimento . Infatti, il quindicinale La Torre
di Guardia (organo ufficiale della Congregazione in
argomento) del 1964, p. 660, attestava: "Per i cristiani
maturi (cioè i Testimoni di Geova), la questione di quale
atteggiamento assumere riguardo alle elezioni politiche non
presenta nessun problema. Nei paesi totalitari spesse volte le
persone sono obbligate dalla legge a recarsi alle urne e talvolta
sono anche prelevate a casa e condotte alle urne. Anche in certe
democrazie la legge rende obbligatorio per i cittadini
landare alle urne. I testimoni di Geova non prendono parte
alla politica in nessun paese. ... Perciò non prendono parte
alle votazioni durante le elezioni. Essi non compromettono la
loro neutralità in questioni di politica, comunque, se vanno
alle urne (perché costretti) e annullano in qualche modo la
scheda, cancellandola o scrivendo ad esempio su di essa le parole
Sono per il regno di Dio. In questo modo egli dice a
favore di che cosa è. Facendo questo la loro scheda sarà
annullata; non conterà nellelezione di un uomo. Hanno
osservato la legge e sono andati alle urne (se la legge lo
impone) e probabilmente hanno evitato la punizione".
(Parentesi aggiunte).
Si tratta di istruzioni chiare ed inequivoche; ma non sono le
sole, è disponibile pure un esplicito riscontro più recente.
Biasimando coloro che abiurano la fede del Movimento, La
Torre di Guardia del 1°/12/1989, pp. 13-14, evidenziava:
gli apostati "sono felici di non dover più essere diversi
per quanto riguarda la neutralità cristiana ... Ora possono
persino votare per uno dei partiti politici". Se, ora, un ex
Testimone di Geova è libero di votare, allora significa che, da
Testimone, costui non godeva della stessa libertà .
In base a quanto premesso si chiede al Parlamento di verificare
compiutamente:
* se lattività della Congregazione cristiana dei Testimoni
di Geova, Ente morale ex d.P.R. n° 783/86, possa essere
inquadrata nellambito delle associazioni con caratteri
antinazionali;
* se la notoria constatazione secondo cui i Testimoni di Geova
sistematicamente non esercitano il diritto-dovere di voto
conferma "la concretezza ... a provocare un effettivo e
concreto pericolo di adesione alle idee ... contrarie alle norme
dellordinamento".
Servizio militare
Con riferimento alla valenza giuridica della libertà di
coscienza, se ne individua loggetto nel diritto della
persona a formare i propri convincimenti al riparo da indebite
pressioni; correlativamente lo Stato ha lobbligo di creare
tutte le condizioni per favorire una formazione degli spiriti la
più libera possibile da condizionamenti e manipolazioni. La
considerazione di questaspetto della tutela della libertà
di coscienza è doverosa specie nella nostra epoca, in cui molti
movimenti religiosi alternativi, servendosi in modo massiccio dei
mezzi di comunicazione di massa, influenzano, spesso in forma
illecita, il libero sviluppo di quello spirito critico che è
alla base della libera esplicazione della personalità umana.
Sulla scorta di recente letteratura, ampiamente distribuita e
facilmente reperibile, si sostiene che nel caso della
Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova ci troviamo di
fronte a comportamenti caratterizzati dallossequio non
tanto ai princìpi che, in materia religiosa, la coscienza degli
affiliati abbraccia, quanto alle norme della Congregazione,
perché i comportamenti dellaffiliato attuano "in
toto" le regole del Movimento . Per illustrare, Raymond V.
Franz (ex componente del Direttivo mondiale del Movimento)
menziona un rapporto riservato dei vertici della filiale italiana
del Movimento in argomento, inviato allOrganizzazione-madre
statunitense alla fine degli anni Settanta, in cui si asseriva
tra laltro: "Da contatti diretti avuti con fratelli
(Testimoni di Geova italiani) che affrontavano il problema del
servizio militare, abbiamo notato che nella maggioranza dei casi
essi non comprendevano il motivo per cui non avrebbero potuto
accettare di fare il servizio civile alternativo" . Per
questo motivo, si sostiene che i Testimoni di Geova non possono
essere considerati veri obiettori di coscienza perché si pongono
in una posizione non di dialogo con lordinamento (da loro
recepito come satanico, intrinsecamente malvagio), ma di assoluta
indifferenza, se non in contrapposizione netta .
Grazie alla testimonianza di numerosi ex Testimoni di Geova, sono
stati divulgati documenti riservati di estrema importanza che
comprovano quanto affermato finora . Uno di questi testi, non
disponibili al pubblico, noto con la sigla KS 91 , a p. 140,
sostiene: "I testimoni di Geova mantengono la neutralità
nei confronti delle questioni politiche e militari delle nazioni.
... Non interferiscono in ciò che fanno gli altri in quanto a
votare alle elezioni politiche, presentarsi candidati a cariche
politiche o fare campagne politiche, unirsi a organizzazioni non
neutrali (cioè fare il militare). ... Poiché i veri cristiani
dedicati non fanno parte del mondo, se un (Testimone
di Geova) ... viola la sua neutralità cristiana si dissocia in
tal modo dalla neutrale congregazione cristiana. ... Se gli
anziani (i responsabili delle comunità locali geoviste) sanno
che una persona sta pensando di intraprendere una condotta del
genere, dovrebbero parlarle in quanto è possibile che agisca in
tal modo per ignoranza". (Parentesi aggiunte) Tradotto in
termini laici, tutto ciò significa che, se un Testimone di Geova
sta per intraprendere una condotta che lo porterà a
"violare la neutralità", cioè è intenzionato a
esercitare il diritto di voto, ovvero è deciso ad adempiere gli
obblighi di leva, allora seguirà lintervento della
Congregazione: se lintervento dissuasivo dovesse rimanere
infruttuoso, si applicherà la sanzione della dissociazione
(leggi espulsione) per violazione di neutralità ad opera di un
comitato giudiziario . E da notare, a tal proposito, che
lespulsione rappresenta per il Testimone una sanzione
gravissima, un vero e proprio ricatto di ordine morale .
Diverse circolari e lettere ufficiali del Movimento dimostrano,
da un lato, che chi adempie gli obblighi di leva deve comparire
davanti a un comitato giudiziario per lespulsione;
dallaltro, che si deve procedere, in tali casi, con la
massima segretezza. I documenti dimostrano pure che
disassociazione e dissociazione sono equivalenti anche nelle
conseguenze. In una lettera della Sede romana del Movimento,
identificata con la sigla SCC:SSB, del 9/11/82 (cfr. Allegato D),
si avvertiva la consapevolezza, da parte dei vertici italiani del
Movimento, che tale segretissima prassi di espellere chi vota o
fa il servizio di leva, è illegale per cui, se scoperti, tali
"documenti delicati ... potrebbero farci incontrare delle
difficoltà".
Da quanto evidenziato, appare palese che lesercizio in
concreto dellideologia propugnata dalla Congregazione in
questione può rappresentare unistigazione a disobbedire
alle leggi (e che i giovani affiliati alla Congregazione in età
di leva si astengano dal prestare servizio militare e solo da
poco - repentinamente a seguito delle direttive impartite nel
1996 dai vertici mondiali americani del Movimento - accettino di
prestare il servizio sostitutivo, è sintomatico del fatto che
non si tratta di obiezione di coscienza, bensì di imposizione
normativa).
Siccome il dovere di fedeltà alla Repubblica, sancito dalla
Costituzione, non può essere ridotto solo allastensione da
attentati contro la Costituzione dello Stato, o dallobbligo
di una osservanza non meramente formale della legge, in ragione
del fatto che la fedeltà precede losservanza e ne è il
necessario presupposto, si chiede al Parlamento di verificare la
fondatezza delle documentate critiche riferite e di appurare se,
nel caso dei Testimoni di Geova, il rifiuto del servizio militare
sia effettivamente una disposizione normativa alla quale gli
affiliati sono obbligati ad attenersi pena lespulsione.
Ostracismo e violazione della privacy
Infine - ma solo per limitare il presente esposto ai principali
motivi di perplessità suscitata dalle direttive impartite dalla
Congregazione e attuate dagli affiliati con lo spauracchio dei
"comitati giudiziari" - dubitiamo che ai rappresentanti
dello Stato siano stati mostrati i KS (manuali contenenti le
istruzioni sulle procedure giudiziarie riservate ed accessibili
ai soli responsabili di comunità o "anziani), gli archivi
"riservati" (o, meglio, segreti, in quanto non ne è
consentita la pubblica visione) e le circolari interne. In altre
parole, è stato tenuto riservato (nel senso di occultato,
messo in disparte, tenuto nascosto) il meglio, proprio ciò che
è maggiormente rilevante: lesercizio in concreto della
religione professata dai Testimoni di Geova.
Non a caso, nel 1992 in Danimarca le autorità scoprirono - in
modo del tutto fortuito - che lente esponenziale geovista
danese aveva violato sistematicamente le norme sulla privacy
vigenti in quel Paese. Per quanto riguarda lItalia, si fa
rilevare che le circolari "confidenziali", datate
14/3/97 e 20/7/98 (cfr. Allegato E), emesse dalla Congregazione
in questione, hanno impartito la direttiva - diramata agli
"anziani" sparsi in tuttItalia - di redigere
rapporti riservati sugli affiliati che, anche prima della
conversione, hanno tenuto comportamenti sessuali moralmente
deprecabili, schedatura effettuabile allinsaputa dei
diretti interessati . In relazione al rispetto della legge n.
675/96 sulla protezione dei dati personali, si chiede al
Parlamento di valutare se il descritto operato dellEnte in
oggetto sia conforme allo spirito della normativa vigente.
Una serie di circolari dellEnte in questione dimostra
lesistenza di una prassi giudiziaria molto articolata tra i
Testimoni di Geova . Il già citato KS - "Libro di
testo" ad uso interno dei responsabili di comunità geoviste
(i cosiddetti "anziani") - costituisce anche una sorta
di "codice di procedura penale" dellEnte;
infatti, alle pagg. 57-59 delledizione del 1977 e alle
pagg. 92-96 delledizione del 1991, viene riportato un
elenco di "peccati" con accanto lindicazione
della norma biblica violata [es. ubriachezza = Prima epistola ai
Corinzi cap. 5, verso 11]. In relazione a tale attività
giudiziaria, la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova
detiene un archivio segreto dove sono contenuti informazioni e
dati riservati che spesso attengono alla vita privata degli
stessi affiliati (abitudini personali, vita sessuale, eventuali
trasgressioni di competenza della Magistratura), non garantendo
in tal modo alcuna tutela della dignità e dei diritti della
persona (art. 13 Cost.).
Diritto all'integrità fisica
Il dettato dellart. 32 Cost., nato dallesigenza di
evitare illecite interferenze da parte dei pubblici poteri, nella
sfera del singolo, è stato talvolta interpretato come una sorta
di "magna charta" degli autolesionisti e dei suicidi.
Si rileva che il rispetto della persona umana costituisce un
limite allesercizio di qualsiasi diritto o potere e,
quindi, linsuperabile parametro di legittimità
dellesercizio, non solo del potere statuale, ma anche
dellautodeterminazione del singolo.
Spetta certamente al legislatore il potere di valutare i principi
delle varie confessioni religiose ai fini del loro
riconoscimento. Comunque è pacifico che il cittadino non gode di
una sorta di libertà illimitata e incontrollabile nel perseguire
losservanza del proprio credo religioso o politico, che è
costituzionalmente garantito solo nellipotesi in cui non
interferisca, allesterno, con diritti aventi pari dignità
costituzionale e non si risolva, allinterno, in uno
svilimento della stessa persona umana che lo
propugna. Appare immeritevole di tutela anche il credo religioso
che, pur non imponendo istituzionalmente ai propri adepti il
suicidio come mezzo diretto di ascesi, tuttavia lo prevede come
conseguenza indiretta e ineluttabile di pratiche o divieti
manifestamente ingiustificati, bizzarri e futili. Del resto, il
divieto geovista delle emoterapie assai poco giustificabile sotto
laspetto della serietà se si considera che, mentre da un
lato non si consente luso del sangue per finalità
terapeutiche dallaltro si ammette luso alimentare
della carne con la disinvolta giustificazione che essa, dopo la
macellazione, ha perduto gran parte del sangue che conteneva.
Appare sufficientemente chiaro, a questo punto, quale possa
essere il gradiente di credibilità di chi vieta la trasfusione
sanguigna fino allestremo sacrificio e consente il
trionfale ingresso della "fettina" nel desco dei propri
adepti e in che misura soprattutto, in tal modo, si attui il
rispetto per la persona umana.
Sul problema dellemoterapia, si richiama la circolare
geovista dell1/12/1981 dove si affrontano gli aspetti
sanitari e quelli legali della questione. Laspetto più
agghiacciante, però, viene affrontato alla fine di detta
circolare, nel foglio di consigli di contenuto riservato, in cui
si arriva addirittura a consigliare ai responsabili delle
comunità locali geoviste di proporre alcuni
"suggerimenti" ai genitori Testimoni di bambini
talassemici o leucemici per precostituirsi delle vere e proprie
prove in caso dimputazione ex art. 591 c.p., ovvero nel
caso in cui "il figlio morrà per mancata trasfusione".
Va ribadito che, pur rispettando la scelta religiosa di ogni
credente, non si può assimilare lobiezione
allemoterapia ad una qualsiasi obiezione di coscienza.
Innanzitutto, perché non di scelta si tratta, bensì di obbligo
normativo: il Testimone di Geova che dovesse abbisognare di tale
presidio terapeutico, si trova di fronte al dettato di La
Torre di Guardia del 15/7/1961, pp. 446-448, che così
stabilisce: "se (il Testimone di Geova) continua ad
accettare trasfusioni di sangue o a donare sangue ... Quale
ribelle oppositore e infedele esempio per i conservi della
congregazione cristiana, egli deve essere stroncato da essa
mediante la disassociazione" (parentesi aggiunte). Quindi,
non cè libertà di scelta quando una delle due alternative
è la punizione, sia essa fisica oppure no.
Purtroppo, a questi responsabili locali, definiti
"anziani", non viene chiesto di limitarsi a controllare
la scrupolosa attuazione delle direttive della Congregazione, ma
- come evidenziava una circolare geovista del 3/1/1996 - "se
in qualche situazione critica il comitato sanitario vi chiede di
rimanere con il paziente allospedale perché i medici
minacciano di fargli una trasfusione, fate del vostro meglio per
cooperare. Potreste dover organizzare le cose in modo che altri
anziani e fratelli maturi vi assistano affinché ci sia sempre
qualcuno presente fino a che il paziente migliori e la minaccia
di una trasfusione sia eliminata".
I Testimoni di Geova invocano lart. 32 Cost. a tutela del
proprio rifiuto dellemoterapia; tuttavia La Torre di
Guardia del 15/6/1991, pag. 31, istigando i Testimoni a
violare ordinanze della Magistratura, afferma: "se sembrasse
probabile che un tribunale autorizzi una trasfusione, un
cristiano potrebbe scegliere di non rendersi reperibile per tale
violazione della legge di Dio". E, purtroppo, questo
"consiglio" è stato ripetutamente applicato da diversi
Testimoni di Geova
In definitiva la Congregazione geovista impone
lesercizio dellobiezione di coscienza ai suoi
affiliati che, se non fosse per la paura dellespulsione,
risolverebbero il conflitto interiore tra la norma giuridica ed
il precetto confessionale diversamente da come richiede il
Movimento. Infatti è spesso accaduto che, venuto meno il
veto dei vertici dottrinali geovisti, i singoli Testimoni si sono
di buon grado sottoposti a pratiche prima vietate (come nel caso
dei trapianti dorgano, delle vaccinazioni e, di recente,
per il servizio civile sostitutivo di quello di leva). Questo
dimostra che per i Testimoni di Geova lobiezione di
coscienza non è libera determinazione dellindividuo, ma
atto obbligato e indispensabile per conservare
lappartenenza al gruppo; da mezzo di valorizzazione della
personalità umana si trasforma in strumento di difesa
integralistica dellidentità del gruppo geovista, che viene
a sovrapporsi anche alle leggi dello Stato.
Si auspica che il Parlamento vorrà verificare, in particolare,
se lesercizio del culto geovista violi norme penali dettate
in materia di ordine pubblico e di tutela dei diritti della
persona. Infatti, si ritiene che, a prescindere dallo statuto,
(che, come detto, rappresenta solo laspetto propagandistico
della Congregazione), alcune lattività, poste in essere
dai Testimoni di Geova, si ispirino a quelle azioni che poi lo
Stato è costretto a perseguire come contrarie al suo ordinamento
giuridico.
Tutela della famiglia
Premesso che lesercizio della libertà religiosa ha
ricadute anche sul tessuto familiare, consideriamo ora come,
anche in questo campo, la Congregazione in argomento commette
abusi sui quali simpone lattenzione del Parlamento al
fine di ristabilire le condizioni per un sereno esercizio di tale
libertà da parte degli affiliati. Stando ad esplicite ammissioni
contenute in atti ufficiali della citata Congregazione (per
esempio la circolare SSC datata 7/2/1977), la concezione del
vincolo matrimoniale propugnata dalla medesima è
"praticamente in contrasto con gli articoli del Codice
civile italiano"; infatti, nella "formula per la
celebrazione del matrimonio" - allegata alla circolare
appena menzionata - a dispetto del diritto di famiglia, che pone
sullo stesso piano i coniugi, si evidenzia la supremazia del
ruolo maritale nel rapporto di coppia geovista: si aggiunge un
"comunque", dopo la lettura degli artt. del c.c. di
prassi, che relativizza limportanza della legge e la
subordina allinterpretazione biblica citata; inoltre, dal
confronto delle domande rivolte ai nubendi dal ministro di culto,
si evince che linterrogativo posto alla donna comprende
sempre lespressione "rispettarlo profondamente",
che invece non compare nel quesito rivolto alluomo. Il che
attesta unimpostazione illecita del rapporto di coppia,
basato - secondo la Congregazione in argomento - sulla supremazia
delluomo, in contrasto con i cardini del diritto
di famiglia adottato da ogni moderna società civile. In effetti,
in contrasto con il c.c. che statuisce la parità dei genitori
allinterno del nucleo familiare, la prassi comportamentale
- inculcata sistematicamente dalla Congregazione - prevede la
supremazia del ruolo maritale confermando che
"lobbligo di provvedere fisicamente come pure
spiritualmente ai figli ricade principalmente sui genitori, in
particolare sul padre" . Data lattuazione sistematica
della predetta direttiva congregazionale, che pregiudica il
riconoscimento dei pieni diritti civili della moglie, e
considerato che tale prassi era già in vigore prima della
concessione del riconoscimento di personalità giuridica, perché
non è stata revocata lautorizzazione a celebrare
matrimoni, concessa a suo tempo ai ministri di culto della più
volte citata Congregazione?
CONCLUSIONE
Comè possibile che il Governo italiano abbia ravvisato
lopportunità di stipulare unintesa con la
Congregazione in oggetto, la quale esercita un controllo
autoritario sugli affiliati e ne limita indebitamente la
libertà? Piuttosto, i fatti di cui alla presente relazione
dovrebbero indurre a considerare la predetta Congregazione, nella
sua essenza, come un centro dinteressi non sempre in linea
con la nostra Costituzione .
Nel caso della Congregazione indicata in oggetto, lo Stato si
trova dinanzi a una fattispecie che autorevole dottrina ha così
definito: "Quando una confessione religiosa lotta per far
sì che la legalità statale si adegui alla moralità specifica
propugnata dalla confessione stessa, questultima non può
che ricondursi alla figura sostanziale di gruppo di pressione,
che come tutti i gruppi di pressione dispone dei normali canali
(partiti, opinione pubblica) predisposti in una democrazia
rappresentativa proprio perché gli interessi della base facciano
sentire il loro peso nelle decisioni politiche da prendere. Al
gruppo confessionale, in quanto gruppo di pressione, non può
essere consentito il canale della negoziazione" .
Per giunta, come si ritiene di aver parzialmente documentato,
profili molto delicati sorgono in rapporto a certi aspetti, se la
pratica rispecchi realmente le norme contenute nello statuto o se
ne discosti. Daltra parte, più in generale, non può certo
negarsi che gruppi sociali con finalità pseudoreligiose
esercitino di fatto unazione diretta a determinare una
reazione dellopinione pubblica al fine di orientarla in
senso favorevole ai princìpi dei singoli gruppi e ad influenzare
gli indirizzi e le tendenze dellazione dei poteri pubblici;
lopinione pubblica è influenzata nelle motivazioni in base
a posizioni di potere precostituite e, tra queste, quelle di tali
gruppi sociali con oscure finalità pseudoreligiose sono
particolarmente rischiose per la sopravvivenza dei princìpi
autenticamente democratici.
Convinti che largomento non si può esaurire nel sintetico
ambito di una relazione illustrativa di una petizione, gli
scriventi restano a disposizione per ogni ulteriore accertamento,
con riserva di esibire la cospicua documentazione in loro
possesso.