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sequenza contrattuale del 28/09/2001 accordo inquadramento itp del 21/12/2001
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ELENCO DELLE PRINCIPALI NORME CHE REGOLANO LA FIGURA DELL'ITP DIPENDENTE DELL'AMM.NE PROV.LE Il R.D. 1054/23 relativo all'Ordinamento dell'Istruzione Media prevedeva oltre che il personale di Segreteria e bidelli gli "assistenti di cattedra" e i "macchinisti" negli Istituti Tecnici e Licei Scientifici, a carico della Provincia. Il successivo R.D. 965/24 precisava le mansioni rispettivamente degli assistenti e macchinisti stabilendo che i primi erano addetti a una cattedra e dipendevano oltre che dal Preside, anche dal docente preposto alla cattedra; il macchinista, invece, era addetto ad un gabinetto scientifico con mansioni di cura dei locali e delle apparecchiature, sia in sede di preparazione della lezione, che durante lo svolgimento di essa. Il T.U. sulla Finanza Locale 1175/31 e la Legge Comunale e Provinciale n. 983/34 ponevano tra le spese obbligatorie della Provincia anche la provvista degli assistenti e macchinisti negli Istituti Tecnici e Licei Scientifici. Con D.L. 1227/48 veniva introdotta la qualifica di ITP nella quale confluivano anche gli Assistenti e si stabiliva che detto personale faceva parte del corpo insegnante e che le relative mansioni sarebbero consistite nell'addestramento e istruzione pratica degli alunni, nell'assistenza alle esercitazioni di laboratorio, nell'assicurare il funzionamento dei laboratori e gabinetti. Con legge n. 1122/64 l'orario degli ITP veniva stabilito in 18 ore settimanali. Il D.L. 1221/48 faceva assumere ai macchinisti la qualifica di AIUTANTI TECNICI, mantenendo inalterate le loro mansioni. Degli ITP si è poi occupato il D.P.R. 417/74, che all'art. 118 ha reso applicabili dette normative, oltre che agli ITP, anche agli assistenti nei Licei Scientifici e negli Istituti Tecnici. Peraltro, in relazione all'orario, il DPR 268/85-87 (Contratto Enti Locali) aveva già previsto per gli assistenti di cattedra, all'art. 50, un orario obbligatorio di 18 ore di insegnamento + 20 ore mensili da utilizzare per la programmazione, l'attività degli OO.CC. e di aggiornamento. Successivamente con il DPR 399/88 si prevedeva l'obbligo di 18 ore di insegnamento e 80 ore annue per le attività connesse al funzionamento della scuola. In conclusione, non può essere messa in discussione l'equiparazione degli Assistenti di cattedra dell'Amm.ne Prov.le con gli ITP dello Stato, anche per quanto riguarda i diritti e i doveri connessi allo status di docente, coadiuvando gli insegnanti delle varie discipline nelle Esercitazioni di laboratorio e curando "l'addestramento e l'istruzione pratica degli alunni, l'assistenza alle esercitazioni di laboratorio, assicurando il funzionamento del laboratorio", oltre che partecipando a titolo consultivo ai Consigli di Classe in sede di valutazione e agli OO.CC. in generale. Da non dimenticare poi, che dopo alcuni anni è arrivato finalmente il passaggio dall'ente locale allo stato per tutto il personale, tra cui gli ITP. Tale passaggio è stato regolamentato dal D.I. n. 184/99, dalla C.M. 192/99, dalla Circolare n. 28/2000 e dall'intesa nazionale tra le OO.SS. ed il Ministero P.I..
Riflessioni personali: Da quanto suddetto si evince innanzitutto che l'assistente di cattedra sia confluito nella qualifica di insegnante tecnico-pratico già dal 1948 in base al D.Lvo n. 1227 e non dal 01/01/2000 come molti pensano. E' vero alcune Province hanno mantenuto la qualifica "formale" di assistente di cattedra, mantenendo inalterate però le loro mansioni, chiarite in modo esaustivo dalla normativa citata in precedenza. Per molto tempo alcune Province ed alcuni capi di istituto, hanno talvolta fatto valere il potere gerarchico su detto personale, ritenendo di poterlo gestire come voleva, contribuendo così a creare un nutrito contenzioso che non giovava né alla scuola né alla dignità professionale dei docenti interessati, i quali più volte hanno manifestato l'intenzione di poter esplicare la propria attività didattica serenamente, senza continue perplessità circa il proprio stato giuridico, cosa invece che non avveniva per i dipendenti statali inquadrati nel ruolo degli ITP. Al fine di consentire un'uniforme gestione del personale, più volte si è chiesto che tutto il personale della scuola confluisse nel ruolo statale. E finalmente, la legge n. 124 del 3-5-1999, è intervenuta in questo senso. Ed ora la novità: considerato che, per le scuole di sua competenza (I.T.C.G. e Licei Scientifici), l'Amm.ne Prov.le aveva l'onere di provvedere al reclutamento degli ITP, ovviamente il personale era già presente nelle piante organiche dell'ente locale, ma senza classe di concorso, prevista invece nel ruolo statale. Spetterà ora al Governo costituire un posto-cattedra nell'organico della scuola e provvedere all'inquadramento nelle classi di concorso. Tutto chiaro, vero? Eppure, ancora oggi esistono persone che non capiscono, pensano che la mancanza della classe di concorso o del posto in pianta organica, pregiudichi lo status di docente diplomato per gli ITP. Mi viene da pensare che i docenti delle scuole private o chi, tramite domanda ai presidi, supplisce il docente titolare , non siano tali perché non inseriti nelle graduatorie e negli organici ufficiali del Provveditorato!!! Sempre docenti sono, o no?. Sono convinta che dia molto fastidio che un diplomato venga chiamato professore, ma questo però non succede per i prof. di religione, di disegno, di stenografia, di dattilografia, ecc., anch'essi diplomati (una buona parte). Esiste una vera forma di razzismo dei teorici, ma soprattutto dei capi di istituto, nei confronti degli ITP quasi a livello personale, dietro la quale si nasconde ignoranza e incapacità ad accettare una convivenza democratica e costruttiva. Decreto
Interministeriale 23 luglio 1999, n. 184 Legge
124/99, art. 8 - Trasferimento personale A.T.A. dagli Enti Locali allo
Stato Il
Ministro della Pubblica Istruzione di
concerto con il
Ministro dell'Interno, il Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione
Economica e il Ministro della Funzione Pubblica VISTO
l’art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 che dispone il
trasferimento del personale ATA di ruolo degli Enti Locali allo Stato
con i relativi oneri: VISTO
l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente
l’attribuzione dell’autonomia didattica ed organizzativa alle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, compresi gli istituti
educativi e tenuto conto che tale conferimento comporta, nella generalità
delle situazioni, la uniforme attribuzione alle istituzioni scolastiche
di carichi di lavoro amministrativi e gestionali; VISTO
il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con il
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ed, in particolare, l’art.
548, nonché la tabella n. 3, costituente parte integrante dello stesso
decreto; VISTE
le ordinanze ministeriali 22 luglio 1996 n. 354 e 22 luglio 1997 n. 447
concernenti la determinazioni degli organici del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole ed istituti di ogni
ordine e grado; VISTO
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare il titolo
IV, capo III, concernente il conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed Enti locali; CONSIDERATO,
in particolare, che l’articolo 8 sopra citato, al comma 4, prevede che
il trasferimento del personale in questione, in servizio nelle
istituzioni scolastiche alla data di entrata in vigore della legge
(25/5/99), avviene secondo modalità e tempi da stabilire con decreto
del Ministero della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri
dell’interno, del tesoro, bilancio e programmazione economica e per la
funzione pubblica, sentita l’Associazione Nazionale Comuni Italiani
(A.N.C.I.),l’Unione Province d’Italia(U.P.I.) e l’Unione Nazionale
Comuni, Comunità ed Enti Montani (U.N.C.E.M.) CONSIDERATO
che il trasferimento avviene nei ruoli del personale ATA statale, con
inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili corrispondenti
per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili; CONSIDERATO
che il comma 2 dell’art.8 citato consente al personale in possesso di
qualifiche e profili che non trovano corrispondenza in quelli dei ruoli
del personale ATA statale di optare per la permanenza nell’ente locale
di appartenenza, comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge 124/99; RITENUTO
opportuno fornire gli elementi utili per la individuazione della
corrispondenza fra le qualifiche e profili, posseduti dal personale da
trasferire, con quelle previste dal CCNL per il personale ATA statale; CONSIDERATO
che, per effetto del combinato disposto dei commi I, IV e V dell’art.8
della legge 3/5/1999,n.124 citata, sono abrogate le disposizioni che
prevedono la fornitura di personale ATA da parte degli Enti Locali e che
lo Stato dovrà assumere le funzioni in precedenza assicurate dagli Enti
medesimi; CONSIDERATO,
in particolare, che, al fine di assicurare la copertura finanziaria
occorrente alla applicazione della norma in parola, si procede alla
progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli Enti
Locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi Enti
nell’anno finanziario precedente a quello dell’effettivo
trasferimento del personale; CONSIDERATO,
conseguentemente, che personale di ruolo avente titolo al trasferimento
di cui al II comma del medesimo art.8 non può che essere
"personale-funzione", da intendersi correlato alla presenza di
personale ATA a prescindere dalla individuazione nominativa; CONSIDERATO,
altresì, che l’Ente locale provvedeva al reclutamento di personale a
tempo determinato (supplenti) che, pur non transitando nei ruoli
statali, costituisce uno degli elementi necessari ad assicurare il
servizio, il cui onere va assunto dallo Stato per effetto del citato
articolo 8 della legge 124/99; CONSIDERATO,
altresì, che in alcune realtà l’Ente locale ha assunto l’onere di
fornitura di personale ATA alle scuole mediante la stipula di contratti
di appalto; CONSIDERATO,
conseguentemente, che lo Stato al fine di assicurare il servizio nelle
scuole deve subentrare nelle tre funzioni precedentemente indicate
(posti coperti da personale di ruolo, supplenti e contratti); INFORMATE
le organizzazioni sindacali ai sensi del vigente contratto collettivo
nazionale dei comparti Scuola ed Enti Locali; ACQUISITO
il concerto dei Ministri dell’Interno, del Tesoro, Bilancio
Programmazione Economica e per la Funzione Pubblica; SENTITI
l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), l’Unione Province
Italiane (UPI) nonché l’Unione Nazionale comuni, comunità ed Enti
montani (UNCEM); VISTO
il parere della Conferenza Stato città e Autonomie Locali, pronunciato
nella seduta del 22 luglio 1999; DECRETA Art. 1 Il
personale ATA di ruolo dipendente dagli Enti Locali e in servizio, alla
data del 25 maggio 1999, nelle istituzioni scolastiche statali, per lo
svolgimento di funzioni e compiti demandati per legge agli Enti Locali,
in sostituzione dello Stato, è trasferito nei ruoli del personale ATA
statale. Art. 2 Il
trasferimento dagli Enti Locali allo Stato delle funzioni e del
personale ATA, di cui al precedente art.1, è disciplinato nei termini e
con le modalità di cui agli articoli seguenti. Art. 3 Gli
Enti Locali provvederanno, fino al termine dell’esercizio finanziario
1999, alla retribuzione e alla applicazione del CCNL del comparto e
Regioni e Autonomie locali , del personale di ruolo che passa allo Stato
per effetto dell’art. 8 della legge 3.5.1999, n. 124. Con successivi
decreti, anche collettivi, dei Provveditori agli Studi, sulla base di
specifica certificazione rilasciata dagli Enti Locali cedenti, verrà
corrisposta, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1.1.2000 la
retribuzione stipendiale in godimento al personale trasferito. Con
successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con i ministri dell’interno, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e per la funzione pubblica verranno definiti i
criteri di inquadramento, nell’ambito del Comparto Scuola, finalizzati
all’allineamento degli istituti retributivi del personale in questione
a quelli del comparto medesimo, con riferimento alla retribuzione
stipendiale, ai trattamenti accessori e al riconoscimento ai fini
giuridici ed economici, nonché dell’incidenza sulle rispettive
gestioni previdenziali, dell’anzianità maturata presso gli Enti,
previa contrattazione collettiva, da svolgersi entro il mese di ottobre
1999, fra l’ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative dei
comparti Scuola ed Enti Locali, ai sensi dell’art. 34 del D.L.vo n.
29/1993 e dell’art. 47 della L. n. 428/1990. Gli
inquadramenti individuali verranno realizzati con decreti disposti dai
Provveditori agli Studi. Art. 4 Per
l’a.s. 1999-2000 gli incarichi a tempo determinato sui posti di
dotazione organica già degli Enti locali, sono conferiti, dagli Enti
stessi per la durata necessaria. Gli Enti provvederanno alla relativa
retribuzione fino al 31.12. 1999. Dal
1 gennaio 2000 gli stessi incarichi, ove se ne evidenzi la necessità
della prosecuzione, saranno confermati, con oneri a carico dello Stato,
dai Provveditori agli Studi che, anche ai fini retributivi degli
interessati, adotteranno i conseguenti provvedimenti formali di
prosecuzione, fino alla scadenza. Dal
1.1.2000 eventuali ulteriori nomine a tempo determinato verranno
conferite, dai competenti capi d’istituto. A tal fine, limitatamente
alle figure professionali già degli Enti Locali, le graduatorie di
istituto degli aspiranti alla nomina a tempo determinato saranno
costituite tenendo conto della inclusione degli interessati nelle
graduatorie, ove esistenti, formulate dagli Enti medesimi entro il
31.8.1999. Nella
disciplina del conferimento delle nomine a tempo determinato si
provvederà alla equiparazione del servizio reso quale supplente ATA
Enti Locali all’analogo servizio reso alle dipendenze dello Stato Art. 5 A
decorrere dal 1 gennaio 2000, il personale di ruolo alla data del
25.5.1999 presso gli Enti locali, in servizio presso scuole statali e
trasferito nei ruoli dello Stato è collocato nelle aree e nei profili
corrispondenti a quello di appartenenza, previsti dal CCNL - Scuola (26
maggio 1999. - G.U. Serie Generale n. 109, del 9.6.1999.) E’
parimenti collocato, nelle aree e funzioni di cui al comma precedente,
il personale di ruolo assunto dagli Enti Locali successivamente alla
data predetta entro e non oltre il 31/12/1999, in sostituzione del
personale di cui al comma precedente che abbia lasciato il servizio, o
per la copertura di posti di organico vacanti, a seguito
dell’espletamento di procedure di reclutamento indette prima del
25.5.1999. Art. 6 In
considerazione del fatto che le categorie del CCNL - comparto Enti
Locali (31 marzo 1999) comprendono, nella generalità ,una pluralità di
profili - che, comunque, includono anche funzioni previste nei profili
statali - la corrispondenza è individuata, in termini sostanziali, in
relazione ai profili formalmente attribuiti, in sede di inquadramento,
agli interessati e dagli stessi svolti, sempreché si ritrovino nei
profili professionali statali operanti nelle istituzioni scolastiche per
le quali la competenza a fornire personale ATA era demandata per legge
agli Enti Locali in sostituzione dello Stato. Per
il personale dipendente dagli Enti Locali, ai fini del trasferimento nei
ruoli statali, viene unita la tabella esemplificativa di corrispondenza
fra profili degli Enti Locali e quelli statali (allegato A) che fa parte
integrante del presente decreto. Il
personale degli Enti Locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche
al 25 maggio1999, data di entrata in vigore della legge n. 124/99, la
cui qualifica o profilo di appartenenza - in base a quanto stabilito nei
precedenti commi - non trovino corrispondenza nel ruolo del personale
ATA statale, può optare, per la permanenza nell’ente locale, entro il
termine perentorio del 24 agosto 1999. Entro
30 giorni dalla presentazione della domanda di opzione, l’ente locale
di appartenenza con atto scritto accoglie o rifiuta la richiesta di
permanenza, sulla base di quanto indicato nel presente decreto. Il
personale di cui al terzo comma del presente articolo potrà revocare
l’opzione entro 30 giorni dagli esiti della contrattazione di cui al
precedente art.3 Art. 7 Il
personale che passa dagli Enti Locali allo Stato per effetto del
presente decreto sarà tenuto anche al mantenimento di tutti i
preesistenti compiti attribuiti, purché previsti nel profilo statale. Art. 8 Al
personale già dipendente dagli Enti Locali e trasferito allo Stato,
verrà riconosciuto il diritto alla assegnazione della medesima sede di
servizio occupata nell’a.s. 1998-99. In caso di indisponibilità del
posto si provvederà, per l’anno scolastico 2000/2001, alle
utilizzazioni secondo i vigenti contratti decentrati. Art. 9 Lo
Stato subentrerà nei contratti stipulati dagli Enti Locali alla data
del 24.5.1999, ed eventualmente rinnovati in data successiva, per la
parte con la quale sono state assicurate le funzioni ATA per le scuole
statali, in luogo dell’assunzione di personale dipendente. Ai
fini predetti, le autorità scolastiche periferiche e gli Enti Locali
competenti stipuleranno, entro il 31.12.1999, apposite convenzioni che
individuino le modalità di subentro nei contratti i quali, ferma la
rispondenza ai requisiti di cui al comma precedente, potranno essere
frazionati in corrispondenza di singole istituzioni scolastiche. Ferma
restando la prosecuzione delle attività da parte di soggetti esterni
impegnati in progetti LSU e LPU in corso ai sensi delle leggi vigenti,
lo Stato subentrerà nelle convenzioni stipulate dagli Enti Locali con i
soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, per la
stabilizzazione di quei progetti per lavori socialmente utili e/o lavori
di pubblica utilità che erano in atto nelle istituzioni scolastiche
statali prima del 25.5.1999, anche se rinnovati successivamente, per lo
svolgimento di funzioni ATA demandate per legge all’Ente Locale in
sostituzione dello Stato. Il
subentro da parte dello Stato in dette convenzioni avviene ad ogni 1°
gennaio successivo alla stabilizzazione dei lavori socialmente utili in
imprese, anche cooperative. Ai
lavoratori di cui al III° e IV comma del presente articolo, si
applicano le provvidenze previste dall’art.12 del D.L.vo
1/12/1997,n.468 e dall’art. 45, VIII° comma, della legge
17/5/1999,n.144 ,ai fini delle nomine a tempo indeterminato per posti
ATA corrispondenti alla attività svolta. Art. 10 Gli
assistenti di cattedra e insegnanti tecnico-pratici sono inquadrati in
ruolo, per la prosecuzione nelle funzioni già svolte negli istituti di
servizio alla data del 25/5/1999. Art. 11 Al
fine di consentire alle autorità scolastiche locali l’adozione dei
provvedimenti di trasferimento allo Stato delle funzioni ATA già
assicurate dagli Enti Locali, viene effettuata d’intesa con gli Enti
stessi una rilevazione delle posizioni individuali e convenzionali da
acquisire. La
rilevazione riguarderà anche l’utilizzo di risorse umane in lavori
socialmente utili e di pubblica utilità. Al
fine di monitorare le modalità del trasferimento previsto dal presente
decreto, verrà costituita apposita commissione mista, con i
rappresentanti dei Ministeri dell’Interno, del Tesoro, Bilancio e
Programmazione Economica, del Lavoro e del Dipartimento per la Funzione
Pubblica, nonché dell’UPI, dell’ANCI e dell’UNCEM, coordinata dal
Ministero della Pubblica Istruzione. Tabella
esemplificativa dei profili Stato - ATA Enti Locali
Circolare Ministeriale 3
agosto 1999, n 192 Prot. 41014 /BL/C Oggetto:
Legge 3/5/1999 n. 124 - art.8 - trasferimento del personale ATA
nonché degli insegnanti tecnico-pratici e degli assistenti di cattedra
degli Enti locali alle Scuole statali In
vista dei complessi adempimenti previsti dalla legge 3\5\1999 n.124, si
rende necessario provvedere, con la massima tempestività ad una
anagrafe del personale e funzioni ATA ,presenti presso le scuole materne
statali, le scuole elementari, gli istituti magistrali, i licei
scientifici e gli istituti tecnici commerciali e nautici forniti, in
base alla precedente normativa, dagli Enti Locali. Al
fine di individuare gli aventi titolo al trasferimento nei ruoli statali
e attivarne tempestivamente le retribuzioni in godimento la rilevazione
del personale di ruolo in servizio al 25 maggio 1999, dovrà distinguere
il personale stesso secondo le ex qualifiche ed ex profili, nonché, in
seguito al recente contratto degli Enti Locali firmato il 31.3.1999,
(G.U. suppl. ordinario n. 95 del 24.4.1999), secondo le categorie A, B,
C, D. Per il personale medesimo dovranno inoltre essere indicati il
corrispondente profilo e l’area di destinazione come previsti dal
CCNL- Scuola, firmato il 26/5/1999. Parimenti
verrà rilevato il personale di ruolo assunto dopo la data del
25.5.1999, in sostituzione di precedente personale di ruolo o per la
copertura di posti di organico vacanti, sempreché le relative procedure
di reclutamento siano state attivate prima del 25.5.1999. Si
evidenzia che la ricognizione riguarda anche gli ITP e gli assistenti di
cattedra, equiparati agli ITP. Ai
fini di una esaustiva conoscenza del fenomeno, la rilevazione evidenzierà
anche la presenza, (al 25.5.1999) di addetti per contratti per le
pulizie o altri compiti, nonché l’eventuale svolgimento di progetti
per "Lavori Socialmente Utili" o di "Pubblica utilità",
ivi compresi quei progetti che, presenti prima del 25/5/1999,siano stati
riattivati successivamente . Ai
fini predetti si trasmette un facsimile di scheda che le SS.LL. vorranno
far compilare e sottoscrivere dai Capi di Istituto o, in loro assenza,
dai rispettivi vicari. Per
l’acquisizione di dati non posseduti formalmente dall’istituzione
scolastica il capo d’istituto curerà che i medesimi vengano
certificati dall’Ente locale di riferimento. Al
fine di rendere più celere possibile la rilevazione, la presente
circolare, le schede e le relative istruzioni per la compilazione
vengono immesse in INTRANET perché pervengano direttamente alle scuole
collegate con tale rete. Le
SS.LL. provvederanno a far pervenire gli atti predetti alle rimanenti
istituzioni scolastiche interessate. Per
acquisire a Sistema i dati, una volta compilate le schede, le SS.LL.,
ove ritenuto necessario, potranno disporre che i dati richiesti vengano
trasmessi al S.I.M.P.I. utilizzando i terminali di codesto Ufficio a
cura di un delegato di ciascuna istituzione scolastica. Le
SS.LL. stesse, ove ritengano utile che tutte le scuole collegate con il
S.I.M.P.I. trasmettano direttamente i dati dai rispettivi terminali
invieranno esplicita richiesta di attivazione di detti terminali alla
Società EDS (N.VERDE 800.100.150 ). Si
confida in un puntuale adempimento, precisando che le funzioni per
l’acquisizione dei dati saranno disponibili dal 13 al 24 settembre
1999. Eventuali
motivate variazioni, certificate dagli Enti Locali, potranno essere
acquisite entro il 30.10.1999. In data 16 marzo 2000, presso la sede del Provveditorato agli Studi di L'Aquila tra la delegazione di parte pubblica per la negoziane decentrata a livello provinciale e le organizzazioni sindacali CGIL-SNS, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA e SNALS, dopo ampia ed approfondita discussione le parti concordano la seguente intesa mirante a disciplinare le problematiche connesse al passaggio del personale I.T.P. ed A.T.A. dagli Enti locali allo Stato ....OMISSIS..... Art. 10 - ORARIO DI LAVORO E FUNZIONI I.T.P. 1. In materia di orario di lavoro degli Insegnanti Tecnico-pratici provenienti dai ruoli provinciali si applicano le disposizioni di cui all'art. 41 del CCNL del 4-8-95, con possibilità di articolazione dell'orario settimanale su cinque giorni ai sensi del I° comma del predetto articolo. 2. Gli insegnanti tecnico-pratici e/o assistenti di cattedra transitati nei ruoli degli I.T.P. a norma dell'art. 8 - comma 3 - della legge n. 124/99, in attesa della costituzione del posto-cattedra e dell'inquadramento nelle classi di concorso in funzione dei titoli posseduti, continuano a svolgere le funzioni già previste nel vigente ordinamento, alla data del 25-5-1999, così come sancito dall'art. 10 del D.M. n. 184/1999. 3. In particolare, i predetti insegnanti, in attesa del suddetto inquadramento, fanno parte, come in passato, dei consigli di classe ai sensi dell'art. 5 -comma 4- del D.L.vo n. 297/94 con voto consultivo ai fini delle valutazioni periodiche e finali relative agli insegnamenti di materie tecniche e scientifiche degli istituti tecnici e dei licei scientifici. 4. Gli stessi, conseguentemente, devono essere utilizzati in attività didattiche di laboratorio compatibili con i titoli posseduti, anche in compresenza ed ausilio ai soli docenti di materie tecniche e scientifiche, nel rispetto dell'art. 21 del C.C.P.D. del 29-7-1999 concernente le utilizzazioni del personale docente ed ATA. ... OMISSIS ..... Accordo in applicazione dell’art. 8 della Legge 3-5-1999, n.124 ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente accordo si applica dall’1-1-2000 al personale dipendente dagli Enti Locali e transitato nel comparto scuola, ai sensi dell’art. 8 della L. 3-5-1999, n. 124 e degli artt. 5 e 10 del DM 23-7-1999, n. 184, attuativi della citata legge, con esclusione del personale che svolge funzioni o compiti rimasti di competenza dell’ente locale. ART. 2 REGIME CONTRATTUALE 1. Al personale di cui al presente accordo, pur nella prosecuzione ininterrotta del relativo rapporto di lavoro, cessa di applicarsi a decorrere dall’1-1-2000 il CCNL 1-4-1999 di Regioni-Autonomie Locali e dalla stessa data si applica il CCNL 26-5-1999 della scuola, ivi compreso tutto quanto si riferisce al trattamento accessorio, salvo quanto diversamente stabilito negli articoli successivi. 2. I crediti dei lavoratori transitati, conseguenti a prestazioni rese a qualsiasi titolo entro il 31-12-1999, restano e sono esigibili con spesa a carico dei rispettivi Enti Locali. 3. Il personale di cui al presente accordo, transitato nei ruoli della scuola, svolge le funzioni e le mansioni previste per ciascun profilo professionale dal citato CCNL 26-5-1999. 4. In applicazione dell’art. 33 del D.Lgs. 29/1993, al personale di cui al presente accordo è consentita mobilità, previo nulla osta dell’amministrazione cedente e dell’Amministrazione ricevente anche per quanto concerne la possibilità - limitatamente all’a. s. 2000-2001 - di compensazione dei relativi trasferimenti statali nel caso di rientro nell’Amministrazione locale di provenienza. 5. Per i lavoratori vincitori di concorsi interni banditi prima del 31-12-1999 dagli Enti Locali che rientrano in servizio nell’Ente Locale di precedente appartenenza, il servizio prestato dall’1-1-2000 è riconosciuto a tutti gli effetti come prestato alle dipendenze dell’Ente Locale stesso, senza soluzione di continuità. 6. Agli ITP ed agli assistenti di cattedra appartenenti all’ex VI qualifica funzionale degli Enti Locali si applicano gli istituti contrattuali della scuola per quanto attiene alla funzione docente; per il personale eventualmente sprovvisto dei coerenti titoli di studio e professionali, previsti dalle vigenti disposizioni del Ministero della Pubblica Istruzione in relazione alla funzione esercitata, in sede di contrattazione integrativa nazionale di cui al successivo art. 9, comma 3, saranno previste specifiche soluzioni per l’utilizzazione di detto personale in area tecnica, fermo restando "ad personam" l’inquadramento nel suddetto livello ed il trattamento economico in godimento come previsto nel successivo art. 3. ART. 3 INQUADRAMENTO PROFESSIONALE E RETRIBUTIVO 1. I dipendenti, di cui all’art. 1 del presente accordo, sono inquadrati nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali del comparto scuola, indicate nell’allegata tabella B, con le seguenti modalità. Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell’allegata tabella B, d’importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31-12-1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianità nonché, per coloro che ne sono provvisti, dall’indennità specifica prevista dall’art. 4, comma 3 del CCNL 16-7-1996 enti locali come modificato dall’art. 28 del CCNL 1-4-1999 enti locali, dall’indennità prevista dall’art.37, comma 4, del CCNL 6-7-1995 e dall’indennità prevista dall’art.37, comma 1, lettera d) del medesimo CCNL. L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31-12-1999, come sopra indicato, è corrisposta "ad personam" e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. Al personale destinatario del presente accordo è corrisposta l’indennità integrativa speciale nell’importo in godimento al 31-12-99, se più elevato di quella della corrispondente qualifica del comparto scuola. L’inquadramento definitivo, nei profili professionali della scuola, del personale di cui al presente accordo dovrà essere disposto tenendo conto della tabella A di equiparazione allegata. 2. L’inquadramento e l’attribuzione definitiva delle funzioni agli appartenenti alla ex VI qualifica funzionale degli Enti Locali, fermo restando lo svolgimento dei compiti inerenti all’attività amministrativo-contabile dell’istituzione scolastica ed il mantenimento dello stipendio in godimento, avverrà definitivamente secondo quanto disposto dal comma 5 dell’art. 9. Il personale anzidetto potrà optare per l’inquadramento nell’area B mantenendo, ove ancora disponibile, la sede di servizio. 3. Al personale ausiliario degli Enti Locali appartenente alla ex IV e V qualifica funzionale degli stessi enti locali, inquadrato nell’area A secondo quanto previsto dalla tabella allegata, debbono essere valutati ai fini dell’applicazione dell’art.36 del CCNL 26-5-1999 del comparto scuola, i titoli professionali e di servizio effettivamente svolto 4. Nella sequenza di cui all’art.36 del CCNL citato il profilo A/2 e e la lettera d del comma 2 dello stesso art.36 saranno opportunamente integrati. 5. Trova applicazione il disposto dell’art 6, commi 3 e 5 del D. Interministeriale 23-7-1999, n. 184 che prevede per il personale individuato dal citato comma 3 la possibilità di revocare l’opzione esercitata per l’ente locale entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale di cui all’art. 3, comma 2, del decreto 23-7-1999, n.184 del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con i Ministri dell’Interno, del Tesoro e della Funzione Pubblica. 6. Per il personale ausiliario comunque denominato il servizio prestato negli asili nido delle Amministrazioni locali è assimilato a tutti gli effetti a quello prestato nelle scuole materne, elementari o secondarie delle stesse Amministrazioni considerato che l’assegnazione ad una tipologia di scuola era disposta sulla base ad un'unica graduatoria in relazione alle esigenze di servizio dell’Ente. ART. 4 REGIME PENSIONISTICO E PREVIDENZIALE Per quanto riguarda il regime pensionistico e previdenziale dei lavoratori di cui al presente accordo, ancorché cessati dal servizio in data precedente alla firma del presente accordo, si applicano le disposizioni del DPR 22-3-1993, n. 104. I sei mesi previsti dall’art. 5 dell’anzidetto DPR per l’opzione irrevocabile per il mantenimento del regime previdenziale - comprensivo di pensione e buonuscita comunque denominata - di precedente appartenenza, decorrono dalla pubblicazione del decreto interministeriale di cui all’art. 3, comma 2, del decreto 23-7-1999, n. 184 del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con i Ministri dell’Interno, del Tesoro e della Funzione Pubblica. Entro lo stesso termine deve essere confermata o può essere revocata l’eventuale opzione già esercitata. ART. 5 INQUADRAMENTO NEL PROFILO DI DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 1. In caso di presenza in una scuola di più unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, proveniente dagli Enti Locali e inquadrate dall’1-1-2000 nel profilo di responsabile amministrativo secondo l’allegata tabella A, sarà inquadrato nell’area D, a decorrere dall’1-9-2000 - previa partecipazione agli appositi corsi, a fini di arricchimento professionale, - colui che, essendo responsabile amministrativo titolare in quanto firmatario degli atti contabili, svolgeva questo compito nella scuola di titolarità alla data del 31-12-1999. 2. Le altre unità di personale provenienti dagli Enti Locali con qualifiche che danno titolo all’inquadramento come responsabile amministrativo nella scuola secondo l’allegata tabella A di corrispondenza, saranno del pari inquadrate nell’area D, previa partecipazione agli appositi corsi, a fini di arricchimento professionale. Detto personale non potrà partecipare alle operazioni di mobilità dell’a.s. 2000-2001 e sarà utilizzato per l’a.s. 2000-2001 secondo quanto previsto in sede di contrattazione integrativa nazionale. 3. Il personale che si trovi nelle condizioni previste dal precedente comma può chiedere di essere restituito all’Ente Locale di precedente appartenenza – previo consenso del medesimo – entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale di cui all’art. 3, comma 2, del decreto 23-7-1999, n. 184 del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con i Ministri dell’Interno, del Tesoro e della Funzione Pubblica. In tale caso trova applicazione il precedente art. 2, comma 4. 4. Trova applicazione, nei confronti del personale che abbia esercitato l’opzione per la permanenza negli enti locali, quanto previsto dall’art.3,comma 5, con il conseguente trasferimento delle relative risorse secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni. ART. 6 FERIE 1. I dipendenti transitati conservano tutti i diritti loro spettanti in tema di ferie non fruite e maturate entro il 31-12-1999. Dall’1-1-2000 si applicano le disposizioni dell’art.19 del CCNL 4-8-1995 del comparto scuola, con particolare riferimento a quanto disposto nei commi 2 e 11 del citato articolo. 2. Limitatamente all’anno 2000, le ferie relative al 1999, non fruite dal personale di cui al presente accordo, possono essere utilizzate sino al 31 dicembre. ART. 7 MALATTIA Per l’assenza per malattia al personale di cui al presente accordo si applicano le norme previste dal vigente CCNL 26-5-1999 del comparto scuola. I periodi di assenza per malattia fruiti sino al 31-12-1999, comunicati dai rispettivi EE.LL., vengono calcolati secondo le anzidette norme contrattuali del comparto scuola. ART. 8 TEMPO PARZIALE 1.I lavoratori transitati dagli EE.LL., con rapporto di lavoro trasformato, a domanda, a tempo parziale possono conservare tale tipologia di rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa scolastica sulla materia ed in particolare dall’O.M. 22-7-1997, n. 446. 2.In sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa saranno definiti modalità, tempi e criteri per l’accoglimento delle eventuali domande di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo pieno del personale assunto negli enti locali con rapporto a tempo parziale e come tale transitato nello Stato. ART. 9 RETRIBUZIONE FONDAMENTALE E SALARIO ACCESSORIO 1. A decorrere dall’1-1-2000, al personale di cui al presente accordo si applicano tutti gli istituti a contenuto economico del CCNL 26-5-1999 del comparto scuola, secondo le modalità da questo previste. 2. A decorrere dall’1-1-2000, al personale di cui al presente accordo, è riconosciuto, a titolo provvisorio, il compenso individuale accessorio secondo le misure lorde mensili indicate nella tabella A1 allegata al CCNI 31-8-1999 del comparto scuola. Ai responsabili amministrativi è corrisposta l’indennità di amministrazione prevista dal CCNL 26-5-1999 del comparto scuola. 3. Con contratto integrativo nazionale tra Ministero della Pubblica Istruzione e le OO.SS. firmatarie del CCNL scuola 26-5-1999, sarà definito l’utilizzo - anche ai fini dell’applicazione dell’art. 36 del medesimo CCNL e degli artt. 26, 27, 28 e 50 del CCNI 31-8-1999 del comparto scuola - delle risorse disponibili in base al protocollo d’intesa siglato il 5 giugno 2000 tra OO.SS. e Ministero della Pubblica Istruzione, nonché a quelle derivanti dall’applicazione del Decreto Interministeriale 16-10-1999. 4. Con successiva sequenza contrattuale da aprirsi entro il 25 luglio 2000 ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 36 del CCNL 26-5-1999, il profilo A/2 sarà integrato nel senso di prevedere che il collaboratore scolastico in servizio nella scuola materna svolge attività di supporto alla persona ed ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola materna nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. Al personale che svolge tale compiti potrà essere corrisposta l’indennità di cui all’art. 36 del CCNL 26-5-1999 e art. 50 del CCNI 31-8-1999 del comparto scuola. 5. Sarà verificata la possibilità di prevedere nella medesima sequenza contrattuale la costituzione di uno specifico profilo amministrativo con compiti di responsabilità e di coordinamento di aree e settori organizzativi e di vicariato da istituire nell’area C della scuola. In tale profilo potranno essere collocati gli appartenenti alla ex VI q. f. degli Enti Locali che mantengono in attesa di tale inquadramento il loro livello retributivo, i responsabili amministrativi del comparto scuola non inquadrati all’1-9-2000 nell’area D e - mediante apposite procedure - il personale del comparto scuola appartenente all’area B. 6. In via transitoria e fino all’inquadramento definitivo, per i lavoratori di cui all’ art 3,comma 2, del presente accordo potranno, nel contratto integrativo di cui al precedente comma 3, essere destinate specifiche risorse per l’applicazione dell’art. 36 del CCNL 26.5.1999 e dell’art. 50 del CCNI 31.8.1999 ART. 10 PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE 1. Il trasferimento nel comparto scuola del personale del presente accordo che, al 31-12-1999, si trovasse in distacco sindacale o permesso cumulato sotto forma di distacco o aspettativa sindacale non retribuita, avviene su esplicita richiesta del dipendente da prodursi entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto interministeriale di cui all’art. 3, comma 2, del decreto 23-7-1999, n.184 del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con i Ministri dell’Interno, del Tesoro e della Funzione Pubblica. 2. Analoga facoltà sarà concessa al personale di cui al comma 1 che sia rientrato in servizio presso l’ente locale nel periodo transitorio dall’1.1.2000 alla data di pubblicazione del sopra citato decreto interministeriale. Tabella A di equiparazione dei profili professionali della scuola e degli Enti Locali
Nota) Al personale dei seguenti profili professionali -Segretario, Istruttore scolastico, Istruttore amministrativo, Istruttore amministrativo contabile, Istruttore informatico, Istruttore tecnico, Assistente di segreteria, Collaboratore amministrativo, Aggiunto amministrativo, Impiegato di concetto, Istruttore, Istruttore bibliotecario, Assistente di biblioteca, Collaboratore di biblioteca - ove inquadrato nell’ex VI livello degli Enti Locali, si applica il comma 2 dell’art.3 ed il comma 5 dell’art.9.
Nota aggiuntiva Con riferimento all’ art. 1, le parti firmatarie precisano che il personale degli Enti Locali che non transita nel comparto scuola è quello che sino al 31-12-1999 ha svolto prevalenti funzioni in compiti che erano e sono di competenza degli Enti Locali quali, ad esempio, la guida di scuolabus, il servizio di mensa, l’attività di portierato e guardiania e l’assistenza scolastica erogata dagli enti locali.
Sequenza
Contrattuale Personale ATA ART.1 - Profilo di "Coordinatore
amministrativo". 1. In attuazione di quanto previsto
dall’art.3 dell’accordo 20 luglio 2000 recepito con Decreto 5-4-2001
ed in attesa di una revisione complessiva dei profili dell’area del
personale ATA, è istituito uno specifico profilo amministrativo
denominato "Coordinatore amministrativo" con compiti di
responsabilità e di coordinamento di aree e settori organizzativi e di
vicariato che si colloca nell’area C prevista dal CCNL 26-5-1999 della
scuola, i cui compiti sono elencati nell’allegato 1. La progressione
economica spettante al profilo di coordinatore amministrativo è quella
corrispondente alla qualifica soppressa di "responsabile
amministrativo". 2. Le dotazioni organiche del profilo di
cui al presente articolo, sono definite dal Ministero della Istruzione,
Università e Ricerca nel quadro degli organici complessivi del
personale annualmente determinati, senza che ne derivi alcun costo
aggiuntivo. 3. Nel profilo di cui al comma 1 sono
inquadrati, nei limiti derivanti dal comma 2 e nei modi previsti
dall’art.3 dell’accordo 20 luglio 2000 succitato, gli appartenenti
alla ex VI q.f. degli Enti Locali ed ex VII q.f., non inquadrati come
direttori dei servizi generali ed amministrativi, che non optino per
l’inquadramento nell’area B del personale ATA. Su tale profilo sono
inoltre inquadrati i responsabili amministrativi del comparto scuola non
inquadrati come direttore dei servizi generali ed amministrativi
dell’area D ai sensi dell’art.34 del CCNL 26-5-1999 del quadriennio
giuridico e del I° biennio economico del comparto scuola ART. 2 - Profilo di "Coordinatore
tecnico" In attuazione di quanto previsto
dall’art.2, comma 6, dell’accordo 20 luglio 2000 recepito con
Decreto 5-4-2001, per gli ITP e per gli assistenti di cattedra,
provenienti dagli EE.LL. e sprovvisti dei coerenti titoli di studio
professionali, è istituito uno specifico profilo ATA denominato
"Coordinatore tecnico" i cui compiti sono elencati
nell’allegato 2. La progressione economica spettante al profilo di
coordinatore tecnico è quella corrispondente alla qualifica soppressa
di "responsabile amministrativo". 2. Le dotazioni organiche del profilo di
cui al presente articolo, sono definite dal Ministero della Istruzione,
Università e Ricerca nel quadro degli organici complessivi del
personale annualmente determinati, senza che ne derivi alcun costo
aggiuntivo. 3. Nel profilo di cui al comma 1 sono
inquadrati, nei limiti derivanti dal comma 2 e nei modi previsti
dall’art.3 dell’accordo 20 luglio 2000 succitato, gli ITP e gli
assistenti di cattedra, provenienti dagli EE.LL. e sprovvisti dei
coerenti titoli di studio professionali. ART.3 - Personale dell’area B. Nell’ambito della piena attuazione
dell’autonomia scolastica, i compiti di cui agli articoli 1 e 2 del
presente accordo, in attesa della completa applicazione dell’art.9,
comma 5, dell’accordo 20-7-2000, recepito con Decreto 5-4-2001 e della
piena attuazione dell’art.32 del CCNL 26-5-1999, possono anche essere
svolti da personale dell’area B, amministrativa e tecnica, individuato
quale destinatario di funzione aggiuntiva ai sensi dell’art.36 del
CCNL 26-5-1999, nell’ambito delle risorse destinate annualmente per
queste funzioni. ART.4 - Collaboratori scolastici. 1. Alla prima riga dell’ultimo
capoverso del profilo di collaboratore scolastico è soppressa la parola
"anche". ART.5 - Personale ATA Ad integrazione di quanto previsto
all’art.15, comma 10, del CCNL 26-5-1999, già in vigore dall’a.s.
1999-2000, il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto
scuola, incarichi a tempo determinato, mantenendo senza assegni, per tre
anni, la titolarità del proprio posto. ALLEGATO 1 C/1: Profilo: Coordinatore
amministrativo Svolge attività lavorativa, che
richiede conoscenza della normativa vigente nonché delle procedure
amministrativo contabili anche con l’utilizzazione di procedure
informatizzate. Ha autonomia operativa nella definizione e
nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo, contabile di
ragioneria e di economato, nell’ambito delle direttive ricevute dal
Direttore dei servizi generali ed amministrativi. In tale ambito svolge
attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree
omogenee; attività di supporto amministrativo alla progettazione e
realizzazione di iniziative didattiche decise dai competenti organi;
attività direttamente connessa alla gestione informatizzata dei servizi
di segreteria; attività di vicariato e collaborazione diretta con il
Direttore e in caso di assenza lo sostituisce. Nei casi di particolare
rilievo quantitativo e qualitativo è addetto ai servizi di biblioteca e
al controllo delle relative giacenze e dello stato di conservazione del
materiale librario e alla catalogazione.Può essere addetto al
coordinamento dei servizi di gestione della biblioteca stessa. Provvede
direttamente al rilascio di certificazioni, nonché di estratti e copie
di documenti, che non comportino valutazioni discrezionali. Può
svolgere, in relazione alle proprie competenze professionali, attività
di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di
personale neo assunto ed elaborare progetti e proposte inerenti il
miglioramento organizzativo e la funzionalità dei servizi di
competenza, anche in relazione all'uso di procedure informatiche. ALLEGATO 2 C/3: Profilo: Coordinatore tecnico Svolge attività lavorativa complessa
che richiede specifica professionalità nei processi tecnologici,
procedure ed attività anche di tipo informatico svolte nei laboratori,
reparti di lavorazione, nelle aziende agrarie in relazione all’area di
riferimento assegnata ed in rapporto alla programmazione didattica. DICHIARAZIONE CONGIUNTA Le parti condividono l’esigenza di
rivedere in occasione del CCNL 2002-2005, l’intero sistema di
classificazione del personale ATA. ACCORDO TRA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA E LE OO. SS. CGIL CISL UIL SNALS FIRMATARIE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO DEL COMPARTO SCUOLA, SULL’INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA COLLOCAZIONE E LA RICONVERSIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE INSEGNANTE TECNICO-PRATICO ED ASSISTENTE DI CATTEDRA TRANSITATO DAGLI ENTI LOCALI ALLO STATO CON LA QUALIFICA DI INSEGNANTE TECNICO-PRATICO Il giorno 21 del mese di dicembre 2001, tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL e SNALS firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto scuola PREMESSO che la legge 3 maggio 1999, nr.124, all’art.8 prevede il trasferimento allo Stato del personale degli enti locali in servizio nelle istituzione scolastiche ed in particolare, ai commi 3, 4 e 5, l’inquadramento nel ruolo degli insegnanti tecnico pratici del personale proveniente dagli enti locali che riveste il profilo di insegnante tecnico pratico o di assistente di cattedra, appartenente al livello VI nell’ordinamento dei medesimi enti locali; LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Accordo per la riconversione degli ITP transitati dagli EE.LL. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto annuale sulla mobilità , il 21 dicembre 2001 è stato sottoscritto con il Miur l’ accordo per l’individuazione dei criteri, per la collocazione e la riconversione del personale ITP ed assistente di cattedra transitato dagli EE.LL.. L’accordo riguarda esclusivamente quegli ITP e quegli assistenti di cattedra transitati dagli EE.LL.(art. 8 L. 129/99) in possesso del diploma di maturità ma sprovvisto di idoneità o abilitazione all’insegnamento. Questo personale potrà partecipare ai corsi di riconversione e riqualificazione che il Miur organizzerà a livello locale entro la fine dell’anno scolastico 2001/2002. In attesa dell’espletamento di detti corsi il personale verrà mantenuto in servizio nella scuola dove presta servizio. Gli ITP e gli assistenti di cattedra in possesso del diploma di maturità potranno comunque partecipare alle operazioni di mobilità (assegnazione provvisoria ecc,) esclusivamente sui posti liberi in organico di fatto. A questo fine il Miur dovrà effettuare in tempi utili un puntuale censimento delle attività di laboratorio da questi svolte in modo da consentirgli la mobilità volontaria tra quelle scuole che prevedono lo stesso tipo di posto in organico di fatto. Anche i corsi di riconversione che attiverà il Miur saranno organizzati sulla base di tale censimento ( attività svolte /titolo di studio posseduto). Coloro che prestano servizio su insegnamenti derivanti da sperimentazioni o progetti autorizzati e che trovano corrispondenza con quelli previsti dalla tabella C allegata al DM 39/98 non saranno obbligati a partecipare all’attività di riconversione. Per loro infatti è prevista l’ attribuzione automatica della idoneità nella relativa classe di insegnamento. L’accordo non si applica invece al personale ITP e assistente di cattedra in possesso della sola licenza media (meno di 50 su tutto il territorio nazionale) Questo personale infatti in base alla recente sequenza contrattuale del personale ATA del 28.9.2001( siamo in attesa della sua sottoscrizione definitiva) sarà inquadrato automaticamente nel nuovo profilo di coordinatore tecnico. Resta fermo il diritto alla mobilità e professionale per tutti quegli ITP e assistenti di cattedra transitati dagli e in possesso di idoneità o di abilitazione all’insegnamento. Per questi infatti l’accordo sulla mobilità ribadisce in modo inequivocabile il loro diritto a trasferirsi con le stesse modalità già previste per gli altri docenti. Sul rispetto di tale accordo e sui tempi di attuazione c’è l’impegno delle parti ad effettuare periodiche verifiche. Roma 3 gennaio 2001
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