L'ITP dipendente dell'ente locale

D.I. 184/99

C.M. 192/99

Intesa Provv.to AQ e OO.SS.

Accordo ARAN del 20/07/00 

sequenza contrattuale del 28/09/2001 

accordo inquadramento itp del 21/12/2001 

ACCORDO RICONVERSIONE ITP

 


ELENCO DELLE PRINCIPALI NORME CHE REGOLANO

LA FIGURA DELL'ITP DIPENDENTE DELL'AMM.NE PROV.LE

Il R.D. 1054/23 relativo all'Ordinamento dell'Istruzione Media prevedeva oltre che il personale di Segreteria e bidelli gli "assistenti di cattedra" e i "macchinisti" negli Istituti Tecnici e Licei Scientifici, a carico della Provincia.

Il successivo R.D. 965/24 precisava le mansioni rispettivamente degli assistenti e macchinisti stabilendo che i primi erano addetti a una cattedra e dipendevano oltre che dal Preside, anche dal docente preposto alla cattedra; il macchinista, invece, era addetto ad un gabinetto scientifico con mansioni di cura dei locali e delle apparecchiature, sia in sede di preparazione della lezione, che durante lo svolgimento di essa.

Il T.U. sulla Finanza Locale 1175/31 e la Legge Comunale e Provinciale n. 983/34 ponevano tra le spese obbligatorie della Provincia anche la provvista degli assistenti e macchinisti negli Istituti Tecnici e Licei Scientifici.

Con D.L. 1227/48 veniva introdotta la qualifica di ITP nella quale confluivano anche gli Assistenti e si stabiliva che detto personale faceva parte del corpo insegnante e che le relative mansioni sarebbero consistite nell'addestramento e istruzione pratica degli alunni, nell'assistenza alle esercitazioni di laboratorio, nell'assicurare il funzionamento dei laboratori e gabinetti.

Con legge n. 1122/64 l'orario degli ITP veniva stabilito in 18 ore settimanali.

Il D.L. 1221/48 faceva assumere ai macchinisti la qualifica di AIUTANTI TECNICI, mantenendo inalterate le loro mansioni.

Degli ITP si è poi occupato il D.P.R. 417/74, che all'art. 118 ha reso applicabili dette normative, oltre che agli ITP, anche agli assistenti nei Licei Scientifici e negli Istituti Tecnici.

Peraltro, in relazione all'orario, il DPR 268/85-87 (Contratto Enti Locali) aveva già previsto per gli assistenti di cattedra, all'art. 50, un orario obbligatorio di 18 ore di insegnamento + 20 ore mensili da utilizzare per la programmazione, l'attività degli OO.CC. e di aggiornamento. Successivamente con il DPR 399/88 si prevedeva l'obbligo di 18 ore di insegnamento e 80 ore annue per le attività connesse al funzionamento della scuola.

In conclusione, non può essere messa in discussione l'equiparazione degli Assistenti di cattedra dell'Amm.ne Prov.le con gli ITP dello Stato, anche per quanto riguarda i diritti e i doveri connessi allo status di docente, coadiuvando gli insegnanti delle varie discipline nelle Esercitazioni di laboratorio e curando "l'addestramento e l'istruzione pratica degli alunni, l'assistenza alle esercitazioni di laboratorio, assicurando il funzionamento del laboratorio", oltre che partecipando a titolo consultivo ai Consigli di Classe in sede di valutazione e agli OO.CC. in generale.

Da non dimenticare poi, che dopo alcuni anni è arrivato finalmente il passaggio dall'ente locale allo stato per tutto il personale, tra cui gli ITP. Tale passaggio è stato regolamentato dal D.I. n. 184/99, dalla C.M. 192/99, dalla Circolare n. 28/2000 e dall'intesa nazionale tra le OO.SS. ed il Ministero P.I..

 

Riflessioni personali:

Da quanto suddetto si evince innanzitutto che l'assistente di cattedra sia confluito nella qualifica di insegnante tecnico-pratico già dal 1948 in base al D.Lvo n. 1227  e non dal 01/01/2000 come molti pensano. E' vero alcune Province hanno mantenuto la qualifica "formale" di assistente di cattedra, mantenendo inalterate però le loro mansioni, chiarite  in modo esaustivo dalla normativa citata in precedenza. Per molto tempo alcune Province ed alcuni capi di istituto, hanno talvolta fatto valere il potere gerarchico su detto personale, ritenendo di poterlo gestire come voleva, contribuendo così a creare un nutrito contenzioso che non giovava né alla scuola né alla dignità professionale dei docenti interessati, i quali più volte hanno manifestato l'intenzione di poter esplicare la propria attività didattica serenamente, senza continue perplessità circa il proprio stato giuridico, cosa invece che non avveniva per i dipendenti statali inquadrati nel ruolo degli ITP. Al fine di consentire un'uniforme gestione del personale, più volte si è chiesto che tutto il personale della scuola confluisse nel ruolo statale. E finalmente, la legge n. 124 del 3-5-1999, è intervenuta in questo senso. Ed ora la novità: considerato che, per le scuole di sua competenza (I.T.C.G. e Licei Scientifici), l'Amm.ne Prov.le aveva l'onere di provvedere al reclutamento degli ITP, ovviamente il personale era già presente nelle piante organiche dell'ente locale, ma senza classe di concorso, prevista invece nel ruolo statale. Spetterà ora al Governo costituire un posto-cattedra nell'organico della scuola e provvedere all'inquadramento nelle classi di concorso. 

Tutto chiaro, vero? Eppure, ancora oggi esistono persone che non capiscono, pensano che la mancanza della classe di concorso o del posto in pianta organica, pregiudichi lo status di docente diplomato per gli ITP.  Mi viene da pensare che i docenti delle scuole private o chi, tramite domanda ai presidi, supplisce il docente titolare , non siano tali perché non inseriti nelle graduatorie e negli organici ufficiali del Provveditorato!!! Sempre docenti sono, o no?. 

Sono convinta che dia molto fastidio che un diplomato venga chiamato professore, ma questo però non succede per i prof. di religione, di disegno, di stenografia, di dattilografia, ecc., anch'essi diplomati (una buona parte).

Esiste una vera forma di razzismo dei teorici, ma soprattutto dei capi di istituto, nei confronti degli ITP quasi a livello personale, dietro la quale si nasconde ignoranza e incapacità ad accettare una convivenza democratica e costruttiva.

Decreto Interministeriale 23 luglio 1999, n. 184
(in GU 21 gennaio 2000, n. 16)

Legge 124/99, art. 8 - Trasferimento personale A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato

Il Ministro della Pubblica Istruzione

di concerto con

il Ministro dell'Interno, il Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica e il Ministro della Funzione Pubblica

VISTO l’art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 che dispone il trasferimento del personale ATA di ruolo degli Enti Locali allo Stato con i relativi oneri:

VISTO l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente l’attribuzione dell’autonomia didattica ed organizzativa alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi e tenuto conto che tale conferimento comporta, nella generalità delle situazioni, la uniforme attribuzione alle istituzioni scolastiche di carichi di lavoro amministrativi e gestionali;

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ed, in particolare, l’art. 548, nonché la tabella n. 3, costituente parte integrante dello stesso decreto;

VISTE le ordinanze ministeriali 22 luglio 1996 n. 354 e 22 luglio 1997 n. 447 concernenti la determinazioni degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare il titolo IV, capo III, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed Enti locali;

CONSIDERATO, in particolare, che l’articolo 8 sopra citato, al comma 4, prevede che il trasferimento del personale in questione, in servizio nelle istituzioni scolastiche alla data di entrata in vigore della legge (25/5/99), avviene secondo modalità e tempi da stabilire con decreto del Ministero della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell’interno, del tesoro, bilancio e programmazione economica e per la funzione pubblica, sentita l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.),l’Unione Province d’Italia(U.P.I.) e l’Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani (U.N.C.E.M.)

CONSIDERATO che il trasferimento avviene nei ruoli del personale ATA statale, con inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili;

CONSIDERATO che il comma 2 dell’art.8 citato consente al personale in possesso di qualifiche e profili che non trovano corrispondenza in quelli dei ruoli del personale ATA statale di optare per la permanenza nell’ente locale di appartenenza, comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge 124/99;

RITENUTO opportuno fornire gli elementi utili per la individuazione della corrispondenza fra le qualifiche e profili, posseduti dal personale da trasferire, con quelle previste dal CCNL per il personale ATA statale;

CONSIDERATO che, per effetto del combinato disposto dei commi I, IV e V dell’art.8 della legge 3/5/1999,n.124 citata, sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di personale ATA da parte degli Enti Locali e che lo Stato dovrà assumere le funzioni in precedenza assicurate dagli Enti medesimi;

CONSIDERATO, in particolare, che, al fine di assicurare la copertura finanziaria occorrente alla applicazione della norma in parola, si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli Enti Locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi Enti nell’anno finanziario precedente a quello dell’effettivo trasferimento del personale;

CONSIDERATO, conseguentemente, che personale di ruolo avente titolo al trasferimento di cui al II comma del medesimo art.8 non può che essere "personale-funzione", da intendersi correlato alla presenza di personale ATA a prescindere dalla individuazione nominativa;

CONSIDERATO, altresì, che l’Ente locale provvedeva al reclutamento di personale a tempo determinato (supplenti) che, pur non transitando nei ruoli statali, costituisce uno degli elementi necessari ad assicurare il servizio, il cui onere va assunto dallo Stato per effetto del citato articolo 8 della legge 124/99;

CONSIDERATO, altresì, che in alcune realtà l’Ente locale ha assunto l’onere di fornitura di personale ATA alle scuole mediante la stipula di contratti di appalto;

CONSIDERATO, conseguentemente, che lo Stato al fine di assicurare il servizio nelle scuole deve subentrare nelle tre funzioni precedentemente indicate (posti coperti da personale di ruolo, supplenti e contratti);

INFORMATE le organizzazioni sindacali ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale dei comparti Scuola ed Enti Locali;

ACQUISITO il concerto dei Ministri dell’Interno, del Tesoro, Bilancio Programmazione Economica e per la Funzione Pubblica;

SENTITI l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), l’Unione Province Italiane (UPI) nonché l’Unione Nazionale comuni, comunità ed Enti montani (UNCEM);

VISTO il parere della Conferenza Stato città e Autonomie Locali, pronunciato nella seduta del 22 luglio 1999;

DECRETA

Art. 1

Il personale ATA di ruolo dipendente dagli Enti Locali e in servizio, alla data del 25 maggio 1999, nelle istituzioni scolastiche statali, per lo svolgimento di funzioni e compiti demandati per legge agli Enti Locali, in sostituzione dello Stato, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale.

Art. 2

Il trasferimento dagli Enti Locali allo Stato delle funzioni e del personale ATA, di cui al precedente art.1, è disciplinato nei termini e con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 3

Gli Enti Locali provvederanno, fino al termine dell’esercizio finanziario 1999, alla retribuzione e alla applicazione del CCNL del comparto e Regioni e Autonomie locali , del personale di ruolo che passa allo Stato per effetto dell’art. 8 della legge 3.5.1999, n. 124. Con successivi decreti, anche collettivi, dei Provveditori agli Studi, sulla base di specifica certificazione rilasciata dagli Enti Locali cedenti, verrà corrisposta, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1.1.2000 la retribuzione stipendiale in godimento al personale trasferito.

Con successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i ministri dell’interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica verranno definiti i criteri di inquadramento, nell’ambito del Comparto Scuola, finalizzati all’allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo, con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori e al riconoscimento ai fini giuridici ed economici, nonché dell’incidenza sulle rispettive gestioni previdenziali, dell’anzianità maturata presso gli Enti, previa contrattazione collettiva, da svolgersi entro il mese di ottobre 1999, fra l’ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative dei comparti Scuola ed Enti Locali, ai sensi dell’art. 34 del D.L.vo n. 29/1993 e dell’art. 47 della L. n. 428/1990.

Gli inquadramenti individuali verranno realizzati con decreti disposti dai Provveditori agli Studi.

Art. 4

Per l’a.s. 1999-2000 gli incarichi a tempo determinato sui posti di dotazione organica già degli Enti locali, sono conferiti, dagli Enti stessi per la durata necessaria. Gli Enti provvederanno alla relativa retribuzione fino al 31.12. 1999.

Dal 1 gennaio 2000 gli stessi incarichi, ove se ne evidenzi la necessità della prosecuzione, saranno confermati, con oneri a carico dello Stato, dai Provveditori agli Studi che, anche ai fini retributivi degli interessati, adotteranno i conseguenti provvedimenti formali di prosecuzione, fino alla scadenza.

Dal 1.1.2000 eventuali ulteriori nomine a tempo determinato verranno conferite, dai competenti capi d’istituto. A tal fine, limitatamente alle figure professionali già degli Enti Locali, le graduatorie di istituto degli aspiranti alla nomina a tempo determinato saranno costituite tenendo conto della inclusione degli interessati nelle graduatorie, ove esistenti, formulate dagli Enti medesimi entro il 31.8.1999.

Nella disciplina del conferimento delle nomine a tempo determinato si provvederà alla equiparazione del servizio reso quale supplente ATA Enti Locali all’analogo servizio reso alle dipendenze dello Stato

Art. 5

A decorrere dal 1 gennaio 2000, il personale di ruolo alla data del 25.5.1999 presso gli Enti locali, in servizio presso scuole statali e trasferito nei ruoli dello Stato è collocato nelle aree e nei profili corrispondenti a quello di appartenenza, previsti dal CCNL - Scuola (26 maggio 1999. - G.U. Serie Generale n. 109, del 9.6.1999.)

E’ parimenti collocato, nelle aree e funzioni di cui al comma precedente, il personale di ruolo assunto dagli Enti Locali successivamente alla data predetta entro e non oltre il 31/12/1999, in sostituzione del personale di cui al comma precedente che abbia lasciato il servizio, o per la copertura di posti di organico vacanti, a seguito dell’espletamento di procedure di reclutamento indette prima del 25.5.1999.

Art. 6

In considerazione del fatto che le categorie del CCNL - comparto Enti Locali (31 marzo 1999) comprendono, nella generalità ,una pluralità di profili - che, comunque, includono anche funzioni previste nei profili statali - la corrispondenza è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti, in sede di inquadramento, agli interessati e dagli stessi svolti, sempreché si ritrovino nei profili professionali statali operanti nelle istituzioni scolastiche per le quali la competenza a fornire personale ATA era demandata per legge agli Enti Locali in sostituzione dello Stato.

Per il personale dipendente dagli Enti Locali, ai fini del trasferimento nei ruoli statali, viene unita la tabella esemplificativa di corrispondenza fra profili degli Enti Locali e quelli statali (allegato A) che fa parte integrante del presente decreto.

Il personale degli Enti Locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche al 25 maggio1999, data di entrata in vigore della legge n. 124/99, la cui qualifica o profilo di appartenenza - in base a quanto stabilito nei precedenti commi - non trovino corrispondenza nel ruolo del personale ATA statale, può optare, per la permanenza nell’ente locale, entro il termine perentorio del 24 agosto 1999.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di opzione, l’ente locale di appartenenza con atto scritto accoglie o rifiuta la richiesta di permanenza, sulla base di quanto indicato nel presente decreto.

Il personale di cui al terzo comma del presente articolo potrà revocare l’opzione entro 30 giorni dagli esiti della contrattazione di cui al precedente art.3

Art. 7

Il personale che passa dagli Enti Locali allo Stato per effetto del presente decreto sarà tenuto anche al mantenimento di tutti i preesistenti compiti attribuiti, purché previsti nel profilo statale.

Art. 8

Al personale già dipendente dagli Enti Locali e trasferito allo Stato, verrà riconosciuto il diritto alla assegnazione della medesima sede di servizio occupata nell’a.s. 1998-99. In caso di indisponibilità del posto si provvederà, per l’anno scolastico 2000/2001, alle utilizzazioni secondo i vigenti contratti decentrati.

Art. 9

Lo Stato subentrerà nei contratti stipulati dagli Enti Locali alla data del 24.5.1999, ed eventualmente rinnovati in data successiva, per la parte con la quale sono state assicurate le funzioni ATA per le scuole statali, in luogo dell’assunzione di personale dipendente.

Ai fini predetti, le autorità scolastiche periferiche e gli Enti Locali competenti stipuleranno, entro il 31.12.1999, apposite convenzioni che individuino le modalità di subentro nei contratti i quali, ferma la rispondenza ai requisiti di cui al comma precedente, potranno essere frazionati in corrispondenza di singole istituzioni scolastiche.

Ferma restando la prosecuzione delle attività da parte di soggetti esterni impegnati in progetti LSU e LPU in corso ai sensi delle leggi vigenti, lo Stato subentrerà nelle convenzioni stipulate dagli Enti Locali con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, per la stabilizzazione di quei progetti per lavori socialmente utili e/o lavori di pubblica utilità che erano in atto nelle istituzioni scolastiche statali prima del 25.5.1999, anche se rinnovati successivamente, per lo svolgimento di funzioni ATA demandate per legge all’Ente Locale in sostituzione dello Stato.

Il subentro da parte dello Stato in dette convenzioni avviene ad ogni 1° gennaio successivo alla stabilizzazione dei lavori socialmente utili in imprese, anche cooperative.

Ai lavoratori di cui al III° e IV comma del presente articolo, si applicano le provvidenze previste dall’art.12 del D.L.vo 1/12/1997,n.468 e dall’art. 45, VIII° comma, della legge 17/5/1999,n.144 ,ai fini delle nomine a tempo indeterminato per posti ATA corrispondenti alla attività svolta.

Art. 10

Gli assistenti di cattedra e insegnanti tecnico-pratici sono inquadrati in ruolo, per la prosecuzione nelle funzioni già svolte negli istituti di servizio alla data del 25/5/1999.

Art. 11

Al fine di consentire alle autorità scolastiche locali l’adozione dei provvedimenti di trasferimento allo Stato delle funzioni ATA già assicurate dagli Enti Locali, viene effettuata d’intesa con gli Enti stessi una rilevazione delle posizioni individuali e convenzionali da acquisire.

La rilevazione riguarderà anche l’utilizzo di risorse umane in lavori socialmente utili e di pubblica utilità.

Al fine di monitorare le modalità del trasferimento previsto dal presente decreto, verrà costituita apposita commissione mista, con i rappresentanti dei Ministeri dell’Interno, del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, del Lavoro e del Dipartimento per la Funzione Pubblica, nonché dell’UPI, dell’ANCI e dell’UNCEM, coordinata dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Tabella esemplificativa dei profili Stato - ATA Enti Locali

Personale ATA Scuole
(CCNL 26.5.1999)

Personale ATA Enti Locali
(CCNL 31.3.1999)
(CCNL 1.4.1999)

Coll. Scolastico

Qualifiche e profili professionali delle Categorie A e B per i quali è previsto lo svolgimento di mansioni corrispondenti quali ad esempio Bidello, Bidello accompagnatore scolastico, Bidello cuciniere, Bidello manutentore, Bidello operatore Bidello custode, Bidello operaio, Bidello inserviente, Bidello accompagnatore scuolabus, operatore scolastico, operatore tecnico, operatore addetto uffici, Collaboratore scolastico, Usciere, Custode, Marinaio, Operatore servizi scolastici, Operatore inserviente Ausiliario ai servizi scolastici Addetto ai servizi vari, Addetto ai magazzini, Commesso, Ausiliario, Inserviente, Addetto alla pulizia.

Assistente Amministrativo

Qualifiche e profili professionali della Categoria B per i quali è previsto lo svolgimento di mansioni corrispondenti quali ad esempio Collaboratore professionale, Collaboratore di segreteria, Collaboratore amm.vo terminalista, Collaboratore professionale informatico, Collaboratore professionale terminalista, Operatore CED o EDP, Collaboratore professionale scuola, Collaboratore amministrativo, Addetto amministrativo, Esecutore amm.vo, Esecutore amm.vo contabile, Applicato, Esecutore coordinatore, Operatore amministrativo

Qualifiche e profili professionali della categoria C, per i quali è previsto lo svolgimento di mansioni corrispondenti quali, ad esempio, Segretario, Istruttore scolastico, Istruttore Amm.vo Istruttore amministrativo contabile, Istruttore informatico, Assistente di segreteria, Collaboratore amministrativo, Aggiunto amministrativo, Impiegato di concetto, Istruttore, Istruttore bibliotecario, Assistente di biblioteca, Collaboratore di biblioteca.

Assistente Tecnico

Qualifiche e profili professionali della categoria B per i quali è previsto svolgimento di mansioni corrispondenti, quali ad esempio Assistente tecnico, Aiutante tecnico, Collaboratore professionale nautico, Collaboratore professionale nostromo, Esecutore, Esecutore servizi educativi, Esecutore tecnico, Esecutore tecnico scolastico, Capo bidello, Magazziniere, Aiutante di laboratorio

Responsabile Amministrativo
(fino al 31.8.2000)

Qualifiche e profili professionali della categoria D, per i quali è previsto svolgimento di mansioni corrispondenti quali, ad esempio, Segretario ragioniere economo, Segretario scolastico, Direttore scuole, Funzionario servizi scolastici, Funzionario amministrativo, Funzionario contabile Funzionario ammi.vo contabile, istruttore direttivo ammi.vo, Istruttore direttivo contabile, Istruttore direttivo ammi.vo contabile

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
(profilo istituito con decorrenza 1.9.2000, nel quale confluiranno, dalla medesima data i responsabili amministrativi)

 

Personale ATA scuole

Personale ATA enti locali

Insegnanti tecnici pratici

Qualifiche e profili di VI caratterizzati dallo svolgimento in modo prevalente di mansioni corrispondenti ( ad es. Insegnanti tecnici pratici, ass. di cattedra)


Circolare Ministeriale 3 agosto 1999, n 192

Prot. 41014 /BL/C

Oggetto: Legge 3/5/1999 n. 124  - art.8 - trasferimento del personale ATA nonché degli insegnanti tecnico-pratici e degli assistenti di cattedra degli Enti locali alle Scuole statali

In vista dei complessi adempimenti previsti dalla legge 3\5\1999 n.124, si rende necessario provvedere, con la massima tempestività ad una anagrafe del personale e funzioni ATA ,presenti presso le scuole materne statali, le scuole elementari, gli istituti magistrali, i licei scientifici e gli istituti tecnici commerciali e nautici forniti, in base alla precedente normativa, dagli Enti Locali.

Al fine di individuare gli aventi titolo al trasferimento nei ruoli statali e attivarne tempestivamente le retribuzioni in godimento la rilevazione del personale di ruolo in servizio al 25 maggio 1999, dovrà distinguere il personale stesso secondo le ex qualifiche ed ex profili, nonché, in seguito al recente contratto degli Enti Locali firmato il 31.3.1999, (G.U. suppl. ordinario n. 95 del 24.4.1999), secondo le categorie A, B, C, D. Per il personale medesimo dovranno inoltre essere indicati il corrispondente profilo e l’area di destinazione come previsti dal CCNL- Scuola, firmato il 26/5/1999.

Parimenti verrà rilevato il personale di ruolo assunto dopo la data del 25.5.1999, in sostituzione di precedente personale di ruolo o per la copertura di posti di organico vacanti, sempreché le relative procedure di reclutamento siano state attivate prima del 25.5.1999.

Si evidenzia che la ricognizione riguarda anche gli ITP e gli assistenti di cattedra, equiparati agli ITP.

Ai fini di una esaustiva conoscenza del fenomeno, la rilevazione evidenzierà anche la presenza, (al 25.5.1999) di addetti per contratti per le pulizie o altri compiti, nonché l’eventuale svolgimento di progetti per "Lavori Socialmente Utili" o di "Pubblica utilità", ivi compresi quei progetti che, presenti prima del 25/5/1999,siano stati riattivati successivamente .

Ai fini predetti si trasmette un facsimile di scheda che le SS.LL. vorranno far compilare e sottoscrivere dai Capi di Istituto o, in loro assenza, dai rispettivi vicari.

Per l’acquisizione di dati non posseduti formalmente dall’istituzione scolastica il capo d’istituto curerà che i medesimi vengano certificati dall’Ente locale di riferimento.

Al fine di rendere più celere possibile la rilevazione, la presente circolare, le schede e le relative istruzioni per la compilazione vengono immesse in INTRANET perché pervengano direttamente alle scuole collegate con tale rete.

Le SS.LL. provvederanno a far pervenire gli atti predetti alle rimanenti istituzioni scolastiche interessate.

Per acquisire a Sistema i dati, una volta compilate le schede, le SS.LL., ove ritenuto necessario, potranno disporre che i dati richiesti vengano trasmessi al S.I.M.P.I. utilizzando i terminali di codesto Ufficio a cura di un delegato di ciascuna istituzione scolastica.

Le SS.LL. stesse, ove ritengano utile che tutte le scuole collegate con il S.I.M.P.I. trasmettano direttamente i dati dai rispettivi terminali invieranno esplicita richiesta di attivazione di detti terminali alla Società EDS (N.VERDE 800.100.150 ).

Si confida in un puntuale adempimento, precisando che le funzioni per l’acquisizione dei dati saranno disponibili dal 13 al 24 settembre 1999.

Eventuali motivate variazioni, certificate dagli Enti Locali, potranno essere acquisite entro il 30.10.1999.

   

INTESA 

In data 16 marzo 2000, presso la sede del Provveditorato agli Studi di L'Aquila

tra

la delegazione di parte pubblica per la negoziane decentrata a livello provinciale

e

le organizzazioni sindacali CGIL-SNS, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA e SNALS,

dopo ampia ed approfondita discussione le parti concordano la seguente intesa mirante a disciplinare le problematiche connesse al passaggio del personale I.T.P. ed A.T.A. dagli Enti locali allo Stato

....OMISSIS.....

Art. 10 - ORARIO DI LAVORO E FUNZIONI I.T.P.

1. In materia di orario di lavoro degli Insegnanti Tecnico-pratici provenienti dai ruoli provinciali si applicano le disposizioni di cui all'art. 41 del CCNL del 4-8-95, con possibilità di articolazione dell'orario settimanale su cinque giorni ai sensi del I° comma del predetto articolo.

2. Gli insegnanti tecnico-pratici e/o assistenti di cattedra transitati nei ruoli degli I.T.P. a norma dell'art. 8 - comma 3 - della legge n. 124/99, in attesa della costituzione del posto-cattedra e dell'inquadramento nelle classi di concorso in funzione dei titoli posseduti, continuano a svolgere le funzioni già previste nel vigente ordinamento, alla data del 25-5-1999, così come sancito dall'art. 10 del D.M. n. 184/1999.

3. In particolare, i predetti insegnanti, in attesa del suddetto inquadramento, fanno parte, come in passato, dei consigli di classe ai sensi dell'art. 5 -comma 4- del D.L.vo n. 297/94 con voto consultivo ai fini delle valutazioni periodiche e finali relative agli insegnamenti di materie tecniche e scientifiche degli istituti tecnici e dei licei scientifici.

4. Gli stessi, conseguentemente, devono essere utilizzati in attività didattiche di laboratorio compatibili con i titoli posseduti, anche in compresenza ed ausilio ai soli docenti di materie tecniche e scientifiche, nel rispetto dell'art. 21 del C.C.P.D. del 29-7-1999 concernente le utilizzazioni del personale docente ed ATA.

... OMISSIS .....

Accordo in applicazione dell’art. 8 della Legge 3-5-1999, n.124

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente accordo si applica dall’1-1-2000 al personale dipendente dagli Enti Locali e transitato nel comparto scuola, ai sensi dell’art. 8 della L. 3-5-1999, n. 124 e degli artt. 5 e 10 del DM 23-7-1999, n. 184, attuativi della citata legge, con esclusione del personale che svolge funzioni o compiti rimasti di competenza dell’ente locale.

ART. 2

REGIME CONTRATTUALE

1. Al personale di cui al presente accordo, pur nella prosecuzione ininterrotta del relativo rapporto di lavoro, cessa di applicarsi a decorrere dall’1-1-2000 il CCNL 1-4-1999 di Regioni-Autonomie Locali e dalla stessa data si applica il CCNL 26-5-1999 della scuola, ivi compreso tutto quanto si riferisce al trattamento accessorio, salvo quanto diversamente stabilito negli articoli successivi.

2. I crediti dei lavoratori transitati, conseguenti a prestazioni rese a qualsiasi titolo entro il 31-12-1999, restano e sono esigibili con spesa a carico dei rispettivi Enti Locali.

3. Il personale di cui al presente accordo, transitato nei ruoli della scuola, svolge le funzioni e le mansioni previste per ciascun profilo professionale dal citato CCNL 26-5-1999.

4. In applicazione dell’art. 33 del D.Lgs. 29/1993, al personale di cui al presente accordo è consentita mobilità, previo nulla osta dell’amministrazione cedente e dell’Amministrazione ricevente anche per quanto concerne la possibilità - limitatamente all’a. s. 2000-2001 - di compensazione dei relativi trasferimenti statali nel caso di rientro nell’Amministrazione locale di provenienza.

5. Per i lavoratori vincitori di concorsi interni banditi prima del 31-12-1999 dagli Enti Locali che rientrano in servizio nell’Ente Locale di precedente appartenenza, il servizio prestato dall’1-1-2000 è riconosciuto a tutti gli effetti come prestato alle dipendenze dell’Ente Locale stesso, senza soluzione di continuità.

6. Agli ITP ed agli assistenti di cattedra appartenenti all’ex VI qualifica funzionale degli Enti Locali si applicano gli istituti contrattuali della scuola per quanto attiene alla funzione docente; per il personale eventualmente sprovvisto dei coerenti titoli di studio e professionali, previsti dalle vigenti disposizioni del Ministero della Pubblica Istruzione in relazione alla funzione esercitata, in sede di contrattazione integrativa nazionale di cui al successivo art. 9, comma 3, saranno previste specifiche soluzioni per l’utilizzazione di detto personale in area tecnica, fermo restando "ad personam" l’inquadramento nel suddetto livello ed il trattamento economico in godimento come previsto nel successivo art. 3.

ART. 3

INQUADRAMENTO PROFESSIONALE E RETRIBUTIVO

1. I dipendenti, di cui all’art. 1 del presente accordo, sono inquadrati nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali del comparto scuola, indicate nell’allegata tabella B, con le seguenti modalità.

Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell’allegata tabella B, d’importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31-12-1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianità nonché, per coloro che ne sono provvisti, dall’indennità specifica prevista dall’art. 4, comma 3 del CCNL 16-7-1996 enti locali come modificato dall’art. 28 del CCNL 1-4-1999 enti locali, dall’indennità prevista dall’art.37, comma 4, del CCNL 6-7-1995 e dall’indennità prevista dall’art.37, comma 1, lettera d) del medesimo CCNL.

L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31-12-1999, come sopra indicato, è corrisposta "ad personam" e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale.

Al personale destinatario del presente accordo è corrisposta l’indennità integrativa speciale nell’importo in godimento al 31-12-99, se più elevato di quella della corrispondente qualifica del comparto scuola.

L’inquadramento definitivo, nei profili professionali della scuola, del personale di cui al presente accordo dovrà essere disposto tenendo conto della tabella A di equiparazione allegata.

2. L’inquadramento e l’attribuzione definitiva delle funzioni agli appartenenti alla ex VI qualifica funzionale degli Enti Locali, fermo restando lo svolgimento dei compiti inerenti all’attività amministrativo-contabile dell’istituzione scolastica ed il mantenimento dello stipendio in godimento, avverrà definitivamente secondo quanto disposto dal comma 5 dell’art. 9. Il personale anzidetto potrà optare per l’inquadramento nell’area B mantenendo, ove ancora disponibile, la sede di servizio.

3. Al personale ausiliario degli Enti Locali appartenente alla ex IV e V qualifica funzionale degli stessi enti locali, inquadrato nell’area A secondo quanto previsto dalla tabella allegata, debbono essere valutati ai fini dell’applicazione dell’art.36 del CCNL 26-5-1999 del comparto scuola, i titoli professionali e di servizio effettivamente svolto

4. Nella sequenza di cui all’art.36 del CCNL citato il profilo A/2 e e la lettera d del comma 2 dello stesso art.36 saranno opportunamente integrati.

5. Trova applicazione il disposto dell’art 6, commi 3 e 5 del D. Interministeriale 23-7-1999, n. 184 che prevede per il personale individuato dal citato comma 3 la possibilità di revocare l’opzione esercitata per l’ente locale entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale di cui all’art. 3, comma 2, del decreto 23-7-1999, n.184 del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con i Ministri dell’Interno, del Tesoro e della Funzione Pubblica.

6. Per il personale ausiliario comunque denominato il servizio prestato negli asili nido delle Amministrazioni locali è assimilato a tutti gli effetti a quello prestato nelle scuole materne, elementari o secondarie delle stesse Amministrazioni considerato che l’assegnazione ad una tipologia di scuola era disposta sulla base ad un'unica graduatoria in relazione alle esigenze di servizio dell’Ente.

ART. 4

REGIME PENSIONISTICO E PREVIDENZIALE

Per quanto riguarda il regime pensionistico e previdenziale dei lavoratori di cui al presente accordo, ancorché cessati dal servizio in data precedente alla firma del presente accordo, si applicano le disposizioni del DPR 22-3-1993, n. 104. I sei mesi previsti dall’art. 5 dell’anzidetto DPR per l’opzione irrevocabile per il mantenimento del regime previdenziale - comprensivo di pensione e buonuscita comunque denominata - di precedente appartenenza, decorrono dalla pubblicazione del decreto interministeriale di cui all’art. 3, comma 2, del decreto 23-7-1999, n. 184 del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con i Ministri dell’Interno, del Tesoro e della Funzione Pubblica. Entro lo stesso termine deve essere confermata o può essere revocata l’eventuale opzione già esercitata.

ART. 5

INQUADRAMENTO NEL PROFILO DI DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

1. In caso di presenza in una scuola di più unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, proveniente dagli Enti Locali e inquadrate dall’1-1-2000 nel profilo di responsabile amministrativo secondo l’allegata tabella A, sarà inquadrato nell’area D, a decorrere dall’1-9-2000 - previa partecipazione agli appositi corsi, a fini di arricchimento professionale, - colui che, essendo responsabile amministrativo titolare in quanto firmatario degli atti contabili, svolgeva questo compito nella scuola di titolarità alla data del 31-12-1999.

2. Le altre unità di personale provenienti dagli Enti Locali con qualifiche che danno titolo all’inquadramento come responsabile amministrativo nella scuola secondo l’allegata tabella A di corrispondenza, saranno del pari inquadrate nell’area D, previa partecipazione agli appositi corsi, a fini di arricchimento professionale. Detto personale non potrà partecipare alle operazioni di mobilità dell’a.s. 2000-2001 e sarà utilizzato per l’a.s. 2000-2001 secondo quanto previsto in sede di contrattazione integrativa nazionale.

3. Il personale che si trovi nelle condizioni previste dal precedente comma può chiedere di essere restituito all’Ente Locale di precedente appartenenza – previo consenso del medesimo – entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale di cui all’art. 3, comma 2, del decreto 23-7-1999, n. 184 del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con i Ministri dell’Interno, del Tesoro e della Funzione Pubblica. In tale caso trova applicazione il precedente art. 2, comma 4.

4. Trova applicazione, nei confronti del personale che abbia esercitato l’opzione per la permanenza negli enti locali, quanto previsto dall’art.3,comma 5, con il conseguente trasferimento delle relative risorse secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

ART. 6

FERIE

1. I dipendenti transitati conservano tutti i diritti loro spettanti in tema di ferie non fruite e maturate entro il 31-12-1999. Dall’1-1-2000 si applicano le disposizioni dell’art.19 del CCNL 4-8-1995 del comparto scuola, con particolare riferimento a quanto disposto nei commi 2 e 11 del citato articolo.

2. Limitatamente all’anno 2000, le ferie relative al 1999, non fruite dal personale di cui al presente accordo, possono essere utilizzate sino al 31 dicembre.

ART. 7

MALATTIA

Per l’assenza per malattia al personale di cui al presente accordo si applicano le norme previste dal vigente CCNL 26-5-1999 del comparto scuola. I periodi di assenza per malattia fruiti sino al 31-12-1999, comunicati dai rispettivi EE.LL., vengono calcolati secondo le anzidette norme contrattuali del comparto scuola.

ART. 8

TEMPO PARZIALE

1.I lavoratori transitati dagli EE.LL., con rapporto di lavoro trasformato, a domanda, a tempo parziale possono conservare tale tipologia di rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa scolastica sulla materia ed in particolare dall’O.M. 22-7-1997, n. 446.

2.In sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa saranno definiti modalità, tempi e criteri per l’accoglimento delle eventuali domande di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo pieno del personale assunto negli enti locali con rapporto a tempo parziale e come tale transitato nello Stato.

ART. 9

RETRIBUZIONE FONDAMENTALE E SALARIO ACCESSORIO

1. A decorrere dall’1-1-2000, al personale di cui al presente accordo si applicano tutti gli istituti a contenuto economico del CCNL 26-5-1999 del comparto scuola, secondo le modalità da questo previste.

2. A decorrere dall’1-1-2000, al personale di cui al presente accordo, è riconosciuto, a titolo provvisorio, il compenso individuale accessorio secondo le misure lorde mensili indicate nella tabella A1 allegata al CCNI 31-8-1999 del comparto scuola. Ai responsabili amministrativi è corrisposta l’indennità di amministrazione prevista dal CCNL 26-5-1999 del comparto scuola.

3. Con contratto integrativo nazionale tra Ministero della Pubblica Istruzione e le OO.SS. firmatarie del CCNL scuola 26-5-1999, sarà definito l’utilizzo - anche ai fini dell’applicazione dell’art. 36 del medesimo CCNL e degli artt. 26, 27, 28 e 50 del CCNI 31-8-1999 del comparto scuola - delle risorse disponibili in base al protocollo d’intesa siglato il 5 giugno 2000 tra OO.SS. e Ministero della Pubblica Istruzione, nonché a quelle derivanti dall’applicazione del Decreto Interministeriale 16-10-1999.

4. Con successiva sequenza contrattuale da aprirsi entro il 25 luglio 2000 ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 36 del CCNL 26-5-1999, il profilo A/2 sarà integrato nel senso di prevedere che il collaboratore scolastico in servizio nella scuola materna svolge attività di supporto alla persona ed ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola materna nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. Al personale che svolge tale compiti potrà essere corrisposta l’indennità di cui all’art. 36 del CCNL 26-5-1999 e art. 50 del CCNI 31-8-1999 del comparto scuola.

5. Sarà verificata la possibilità di prevedere nella medesima sequenza contrattuale la costituzione di uno specifico profilo amministrativo con compiti di responsabilità e di coordinamento di aree e settori organizzativi e di vicariato da istituire nell’area C della scuola. In tale profilo potranno essere collocati gli appartenenti alla ex VI q. f. degli Enti Locali che mantengono in attesa di tale inquadramento il loro livello retributivo, i responsabili amministrativi del comparto scuola non inquadrati all’1-9-2000 nell’area D e - mediante apposite procedure - il personale del comparto scuola appartenente all’area B.

6. In via transitoria e fino all’inquadramento definitivo, per i lavoratori di cui all’ art 3,comma 2, del presente accordo potranno, nel contratto integrativo di cui al precedente comma 3, essere destinate specifiche risorse per l’applicazione dell’art. 36 del CCNL 26.5.1999 e dell’art. 50 del CCNI 31.8.1999

ART. 10

PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE

1. Il trasferimento nel comparto scuola del personale del presente accordo che, al 31-12-1999, si trovasse in distacco sindacale o permesso cumulato sotto forma di distacco o aspettativa sindacale non retribuita, avviene su esplicita richiesta del dipendente da prodursi entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto interministeriale di cui all’art. 3, comma 2, del decreto 23-7-1999, n.184 del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con i Ministri dell’Interno, del Tesoro e della Funzione Pubblica.

2. Analoga facoltà sarà concessa al personale di cui al comma 1 che sia rientrato in servizio presso l’ente locale nel periodo transitorio dall’1.1.2000 alla data di pubblicazione del sopra citato decreto interministeriale.

Tabella A di equiparazione dei profili professionali della scuola e degli Enti Locali

Profili professionali della scuola

Profili professionali degli Enti locali

Collaboratore scolastico

Bidello, Bidello accompagnatore scolastico, Bidello cuciniere, Bidello manutentore, Bidello operatore, Bidello custode, Bidello operaio, Bidello inserviente, Bidello accompagnatore scuolabus, operatore scolastico, operatore tecnico, operatore addetto uffici, Collaboratore scolastico, Usciere, Marinaio (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Operatore servizi scolastici, Operatore inserviente, Ausiliario ai servizi scolastici, Addetto ai servizi vari, Addetto ai magazzini, Commesso, Ausiliario, Inserviente, Addetto alla pulizia, Bidello capo

Assistente amministrativo

Collaboratore professionale, Collaboratore di segreteria, Collaboratore amministrativo terminalista, Collaboratore professionale informatico, Collaboratore professionale terminalista, Operatore CED o EDP, Collaboratore professionale scuola, Collaboratore amministrativo, Addetto amministrativo, Esecutore amministrativo, Esecutore amministrativo contabile, Applicato, Esecutore coordinatore, Operatore amministrativo, Magazziniere, Segretario, Istruttore scolastico, Istruttore amministrativo, Istruttore amministrativo contabile, Istruttore informatico, Istruttore tecnico, Assistente di segreteria, Collaboratore amministrativo, Aggiunto amministrativo, Impiegato di concetto, Istruttore, Istruttore bibliotecario, Assistente di biblioteca, Collaboratore di biblioteca.

Assistente tecnico

Assistente tecnico, Aiutante tecnico, Collaboratore professionale nautico (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Collaboratore professionale nostromo (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Esecutore, Esecutore servizi educativi, Esecutore tecnico, Esecutore tecnico scolastico, Aiutante di laboratorio

Responsabile amministrativo

(dall’1-9-2000 Direttore dei servizi generali ed amministrativi, secondo le procedure previste)

Segretario ragioniere economo, Segretario scolastico, Direttore scuole, Funzionario servizi scolastici, Funzionario amministrativo, Funzionario contabile, Funzionario amministrativo contabile, Istruttore direttivo amministrativo, Istruttore direttivo contabile, Istruttore direttivo amministrativo contabile

Docente diplomato negli istituti di secondo grado

Assistenti di cattedra, Insegnanti tecnico-pratici

Nota) Al personale dei seguenti profili professionali -Segretario, Istruttore scolastico, Istruttore amministrativo, Istruttore amministrativo contabile, Istruttore informatico, Istruttore tecnico, Assistente di segreteria, Collaboratore amministrativo, Aggiunto amministrativo, Impiegato di concetto, Istruttore, Istruttore bibliotecario, Assistente di biblioteca, Collaboratore di biblioteca - ove inquadrato nell’ex VI livello degli Enti Locali, si applica il comma 2 dell’art.3 ed il comma 5 dell’art.9.

Tabella B

 

 

 

 

 

 

 

 

Anni

Collaboratore scolastico

Assistenti amm.vi e tecnici

Responsabili amministrativi

Docente diplomato istituti sec. II grado

 

 

 

 

 

Da 0 a 2

11.240.000

13.889.000

17.446.000

17.446.000

Da 3 a 8

11.682.000

14.469.000

18.241.000

18.241.000

Da 9 a 14

13.324.000

16.567.000

20.729.000

20.729.000

Da 15 a 20

14.853.000

18.539.000

23.623.000

23.623.000

Da 21 a 27

16.358.000

20.535.000

26.441.000

27.818.000

Da 28 a 34

17.481.000

21.963.000

29.208.000

30.573.000

Da 35

18.290.000

23.049.000

31.280.000

32.658.000

Nota aggiuntiva

Con riferimento all’ art. 1, le parti firmatarie precisano che il personale degli Enti Locali che non transita nel comparto scuola è quello che sino al 31-12-1999 ha svolto prevalenti funzioni in compiti che erano e sono di competenza degli Enti Locali quali, ad esempio, la guida di scuolabus, il servizio di mensa, l’attività di portierato e guardiania e l’assistenza scolastica erogata dagli enti locali.

 

Sequenza Contrattuale Personale ATA
siglata il 28 settembre 2001

ART.1 - Profilo di "Coordinatore amministrativo".

1. In attuazione di quanto previsto dall’art.3 dell’accordo 20 luglio 2000 recepito con Decreto 5-4-2001 ed in attesa di una revisione complessiva dei profili dell’area del personale ATA, è istituito uno specifico profilo amministrativo denominato "Coordinatore amministrativo" con compiti di responsabilità e di coordinamento di aree e settori organizzativi e di vicariato che si colloca nell’area C prevista dal CCNL 26-5-1999 della scuola, i cui compiti sono elencati nell’allegato 1. La progressione economica spettante al profilo di coordinatore amministrativo è quella corrispondente alla qualifica soppressa di "responsabile amministrativo".

2. Le dotazioni organiche del profilo di cui al presente articolo, sono definite dal Ministero della Istruzione, Università e Ricerca nel quadro degli organici complessivi del personale annualmente determinati, senza che ne derivi alcun costo aggiuntivo.

3. Nel profilo di cui al comma 1 sono inquadrati, nei limiti derivanti dal comma 2 e nei modi previsti dall’art.3 dell’accordo 20 luglio 2000 succitato, gli appartenenti alla ex VI q.f. degli Enti Locali ed ex VII q.f., non inquadrati come direttori dei servizi generali ed amministrativi, che non optino per l’inquadramento nell’area B del personale ATA. Su tale profilo sono inoltre inquadrati i responsabili amministrativi del comparto scuola non inquadrati come direttore dei servizi generali ed amministrativi dell’area D ai sensi dell’art.34 del CCNL 26-5-1999 del quadriennio giuridico e del I° biennio economico del comparto scuola

ART. 2 - Profilo di "Coordinatore tecnico"

In attuazione di quanto previsto dall’art.2, comma 6, dell’accordo 20 luglio 2000 recepito con Decreto 5-4-2001, per gli ITP e per gli assistenti di cattedra, provenienti dagli EE.LL. e sprovvisti dei coerenti titoli di studio professionali, è istituito uno specifico profilo ATA denominato "Coordinatore tecnico" i cui compiti sono elencati nell’allegato 2. La progressione economica spettante al profilo di coordinatore tecnico è quella corrispondente alla qualifica soppressa di "responsabile amministrativo".

2. Le dotazioni organiche del profilo di cui al presente articolo, sono definite dal Ministero della Istruzione, Università e Ricerca nel quadro degli organici complessivi del personale annualmente determinati, senza che ne derivi alcun costo aggiuntivo.

3. Nel profilo di cui al comma 1 sono inquadrati, nei limiti derivanti dal comma 2 e nei modi previsti dall’art.3 dell’accordo 20 luglio 2000 succitato, gli ITP e gli assistenti di cattedra, provenienti dagli EE.LL. e sprovvisti dei coerenti titoli di studio professionali.

ART.3 - Personale dell’area B.

Nell’ambito della piena attuazione dell’autonomia scolastica, i compiti di cui agli articoli 1 e 2 del presente accordo, in attesa della completa applicazione dell’art.9, comma 5, dell’accordo 20-7-2000, recepito con Decreto 5-4-2001 e della piena attuazione dell’art.32 del CCNL 26-5-1999, possono anche essere svolti da personale dell’area B, amministrativa e tecnica, individuato quale destinatario di funzione aggiuntiva ai sensi dell’art.36 del CCNL 26-5-1999, nell’ambito delle risorse destinate annualmente per queste funzioni.

ART.4 - Collaboratori scolastici.

1. Alla prima riga dell’ultimo capoverso del profilo di collaboratore scolastico è soppressa la parola "anche".
2. Ai collaboratori scolastici che operano nelle scuole materne, è attribuito il compenso previsto dall’art.36 del CCNL 26-5-1999 e dall’art.50, comma 5, del CCNI 31-8-1999, nell’ambito delle risorse destinate annualmente per queste funzioni.

ART.5 - Personale ATA

Ad integrazione di quanto previsto all’art.15, comma 10, del CCNL 26-5-1999, già in vigore dall’a.s. 1999-2000, il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, incarichi a tempo determinato, mantenendo senza assegni, per tre anni, la titolarità del proprio posto.

ALLEGATO 1

C/1: Profilo: Coordinatore amministrativo

Svolge attività lavorativa, che richiede conoscenza della normativa vigente nonché delle procedure amministrativo contabili anche con l’utilizzazione di procedure informatizzate. Ha autonomia operativa nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo, contabile di ragioneria e di economato, nell’ambito delle direttive ricevute dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi. In tale ambito svolge attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree omogenee; attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche decise dai competenti organi; attività direttamente connessa alla gestione informatizzata dei servizi di segreteria; attività di vicariato e collaborazione diretta con il Direttore e in caso di assenza lo sostituisce. Nei casi di particolare rilievo quantitativo e qualitativo è addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze e dello stato di conservazione del materiale librario e alla catalogazione.Può essere addetto al coordinamento dei servizi di gestione della biblioteca stessa. Provvede direttamente al rilascio di certificazioni, nonché di estratti e copie di documenti, che non comportino valutazioni discrezionali. Può svolgere, in relazione alle proprie competenze professionali, attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neo assunto ed elaborare progetti e proposte inerenti il miglioramento organizzativo e la funzionalità dei servizi di competenza, anche in relazione all'uso di procedure informatiche.

ALLEGATO 2

C/3: Profilo: Coordinatore tecnico

Svolge attività lavorativa complessa che richiede specifica professionalità nei processi tecnologici, procedure ed attività anche di tipo informatico svolte nei laboratori, reparti di lavorazione, nelle aziende agrarie in relazione all’area di riferimento assegnata ed in rapporto alla programmazione didattica.
Coordina più assistenti tecnici operanti in settori, indirizzi, specializzazioni ed aree omogenee. Effettua direttamente anche operazioni di gestione tecnica ed informatica all’interno della scuola.
Ha funzioni di responsabilità nell'Ufficio Tecnico o in analoga articolazione funzionale.
Può svolgere, in relazione alle proprie competenze professionali, attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neo assunto ed elaborare progetti e proposte inerenti il miglioramento organizzativo e la funzionalità dei servizi di competenza, anche in relazione all'uso di procedure informatiche.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti condividono l’esigenza di rivedere in occasione del CCNL 2002-2005, l’intero sistema di classificazione del personale ATA.
Le parti inoltre concordano sulla necessità di riesame del meccanismo delle funzioni aggiuntive, e, soprattutto, della valutazione dell’anzianità nella tabella di conferimento delle funzioni medesime.

 

ACCORDO TRA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA E LE OO. SS. CGIL CISL UIL SNALS FIRMATARIE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO DEL COMPARTO SCUOLA, SULL’INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA COLLOCAZIONE E LA RICONVERSIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE INSEGNANTE TECNICO-PRATICO ED ASSISTENTE DI CATTEDRA TRANSITATO DAGLI ENTI LOCALI ALLO STATO CON LA QUALIFICA DI INSEGNANTE TECNICO-PRATICO

Il giorno 21 del mese di dicembre 2001, tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL e SNALS firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto scuola

PREMESSO

che la legge 3 maggio 1999, nr.124, all’art.8 prevede il trasferimento allo Stato del personale degli enti locali in servizio nelle istituzione scolastiche ed in particolare, ai commi 3, 4 e 5, l’inquadramento nel ruolo degli insegnanti tecnico pratici del personale proveniente dagli enti locali che riveste il profilo di insegnante tecnico pratico o di assistente di cattedra, appartenente al livello VI nell’ordinamento dei medesimi enti locali; 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

  1. Il presente accordo si applica al personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra transitato dagli Enti Locali allo Stato con qualifica di insegnante tecnico pratico, in possesso di titolo di studio di secondo grado.
    Al personale non in possesso del titolo di studio di secondo grado si applicheranno le disposizioni contenute nell’ipotesi di accordo in sede ARAN, sottoscritto in data 28 settembre 2001 ed in corso di definizione.
  2. Il personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra transitato dagli Enti Locali allo Stato con qualifica di insegnante tecnico pratico viene mantenuto nella sede attuale di servizio per lo svolgimento delle attività finora svolte. Il predetto personale partecipa, a domanda, alle operazioni di mobilità in base alle norme contenute nel contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.
  3. L’Amministrazione si impegna ad effettuare il puntuale censimento delle attività di laboratorio svolte da tale personale, al fine dell’accertamento dei relativi insegnamenti nell’organico di fatto e di consentire al personale in servizio su tali insegnamenti la mobilità territoriale sull’organico di fatto dell’anno scolastico 2002/2003.
  4. Sulla base del censimento di cui al precedente punto 3 ed in relazione ai titoli di studio già accertati, l’Amministrazione effettuerà corsi di riqualificazione per il personale in possesso dei relativi titoli di studio e specifici corsi di riconversione per il restante personale al fine di attribuire loro l’assegnazione ad una classe di concorso.
    Al personale che presta effettivo servizio su insegnamenti derivanti da sperimentazione o da progetto autorizzato che trovino corrispondenza in quelli previsti dalla Tabella C allegata al DM 39/98, secondo lo specifico allegato al C.C.N.D. viene riconosciuta l’idoneità nella classe di concorso in cui sono compresi gli insegnamenti di cui sopra..
  5. Le parti si impegnano ad effettuare periodiche verifiche sull’attuazione della presente intesa.

   

Accordo per la riconversione degli ITP transitati dagli EE.LL.

Contestualmente alla sottoscrizione del contratto annuale sulla mobilità , il 21 dicembre 2001 è stato sottoscritto con il Miur l’ accordo per l’individuazione dei criteri, per la collocazione e la riconversione del personale ITP ed assistente di cattedra transitato dagli EE.LL.. L’accordo riguarda esclusivamente quegli ITP e quegli assistenti di cattedra transitati dagli EE.LL.(art. 8 L. 129/99) in possesso del diploma di maturità ma sprovvisto di idoneità o abilitazione all’insegnamento.

Questo personale potrà partecipare ai corsi di riconversione e riqualificazione che il Miur organizzerà a livello locale entro la fine dell’anno scolastico 2001/2002.

In attesa dell’espletamento di detti corsi il personale verrà mantenuto in servizio nella scuola dove presta servizio.

Gli ITP e gli assistenti di cattedra in possesso del diploma di maturità potranno comunque partecipare alle operazioni di mobilità (assegnazione provvisoria ecc,) esclusivamente sui posti liberi in organico di fatto. A questo fine il Miur dovrà effettuare in tempi utili un puntuale censimento delle attività di laboratorio da questi svolte in modo da consentirgli la mobilità volontaria tra quelle scuole che prevedono lo stesso tipo di posto in organico di fatto. Anche i corsi di riconversione che attiverà il Miur saranno organizzati sulla base di tale censimento ( attività svolte /titolo di studio posseduto).

Coloro che prestano servizio su insegnamenti derivanti da sperimentazioni o progetti autorizzati e che trovano corrispondenza con quelli previsti dalla tabella C allegata al DM 39/98 non saranno obbligati a partecipare all’attività di riconversione. Per loro infatti è prevista l’ attribuzione automatica della idoneità nella relativa classe di insegnamento.

L’accordo non si applica invece al personale ITP e assistente di cattedra in possesso della sola licenza media (meno di 50 su tutto il territorio nazionale) Questo personale infatti in base alla recente sequenza contrattuale del personale ATA del 28.9.2001( siamo in attesa della sua sottoscrizione definitiva) sarà inquadrato automaticamente nel nuovo profilo di coordinatore tecnico.

Resta fermo il diritto alla mobilità e professionale per tutti quegli ITP e assistenti di cattedra transitati dagli e in possesso di idoneità o di abilitazione all’insegnamento.

Per questi infatti l’accordo sulla mobilità ribadisce in modo inequivocabile il loro diritto a trasferirsi con le stesse modalità già previste per gli altri docenti.

Sul rispetto di tale accordo e sui tempi di attuazione c’è l’impegno delle parti ad effettuare periodiche verifiche.

Roma 3 gennaio 2001