Legge regionale 3 aprile 1995, n. 50
Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio
naturalistico e storico, del Piemonte
Il Consiglio Regionale ha
approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
Promulga la seguente legge:
Articolo 1
Finalità
1. La Regione individua, in attuazione dell'articolo 5
dello Statuto gli alberi, i filari e le alberate monumentali, di interesse
paesaggistico ambientale e storico - culturale presenti sul territorio regionale e ne promuove la tutela e la
valorizzazione.
2. Sono inclusi nella competenza della presente legge
anche gli alberi, i filari e le alberate già sottoposti a vincolo di tutela da
parte della legislazione regionale e nazionale.
Articolo 2
Definizione
1. Ai fini della presente legge sono considerati alberi,
filari ed alberate monumentali di interesse storico - culturale e
ambientale - paesaggistico:
a)
alberi
isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per
età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o
longevità;
b)
b)
alberi che hanno un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto
di vista storico o culturale;
c)
c)
filari ed alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico - culturale, ivi comprese quelle inserite nei centri urbani.
Articolo 3
1.
La Giunta Regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della
presente legge adotta, con propria deliberazione, la metodologia di rilevazione
ed una scheda di identificazione allo scopo di predisporre il censimento degli
alberi, dei filari e delle alberate monumentali di interesse paesaggistico - ambientale e storico
- culturale.
2.
Il censimento deve raccogliere in particolare dati ed informazioni
relativi a:
a)
localizzazione;
b)
proprietà;
c)
caratteristiche floristiche e dendrometriche;
d)
descrizione delle caratteristiche monumentali o storico
- culturali o paesaggistico - ambientali che motivano l’inclusione nel
censimento;
e)
condizioni fitosanitarie, vulnerabilità rischi ed eventuali interventi
necessari per garantire la conservazione.
3. Singoli cittadini, Organi ed Enti pubblici o
Associazioni possono segnalare alla Giunta Regionale l'esistenza di alberi,
filari o alberate aventi le caratteristiche descritte all'articolo 2.
4. La Giunta Regionale sentito il parere obbligatorio e
vincolante della Commissione Tecnica di cui all'articolo 4, predispone ed
aggiorna periodicamente l’Elenco degli alberi, dei filari a delle alberate
monumentali, di interesse paesaggistico - ambientale e storico ‑
culturale della Regione Piemonte, che viene pubblicato integralmente sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Gli alberi, i filari e le alberate inseriti in tale
elenco devono essere individuati negli strumenti urbanistici comunali ai sensi
dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 56. ,
6. L’inclusione nell'elenco di cui al comma 4 comporta,
ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 36/1977
l’istituzione
del vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle
bellezze naturali e panoramiche.
Articolo 4
Commissione tecnica per la
tutela e la valorizzazione
degli alberi, filari ed alberate
monumentali
1.
È istituita la Commissione Tecnica per la tutela e la valorizzazione degli
alberi, filari ed alberate monumentali.
2. La Commissione è composta da:
a) Assessore ai Beni ambientali
e paesaggistici o suo delegato con funzioni di Presidente;
b) Assessore ai Beni culturali o
suo delegato;
c) rappresentante dell'Istituto
per le piante da legno e l’ambiente (I.P.L.A.);
d) rappresentante della
Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Piemonte;
e) rappresentante del Corpo
Forestale dello Stato;
f) rappresentante della Facoltà
di Scienze Forestali dell'Università di Torino.
Svolge le funzioni di Segretario della Commissione un
funzionario del Settore Beni ambientali e paesaggistici della Regione nominato
con decreto del Presidente della Giunta Regionale. La Commissione è validamente
costituita quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi membri.
3. La Commissione formula parere obbligatorio e
vincolante alla Giunta Regionale in merito alla inclusione nell'elenco di cui
all'articolo 3 degli alberi, filari e alberate di cui è stata predisposta la
scheda di identificazione.
4. La Commissione esprime inoltre parere in ordine ai
finanziamenti per gli interventi di cura ordinaria e straordinaria, nonché di
valorizzazione di cui agli articoli 5 e 6.
La Commissione esprime altresì parere obbligatorio e
vincolante sull'eventuale abbattimento degli alberi, filari e alberate inclusi
nell'Elenco di cui all'articolo 3.
6. La Commissione si riunisce su convocazione del
Presidente, su richiesta dell'Assessore dei Beni ambientali e paesaggistici o
dell'Assessore ai Beni culturali, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi
componenti.
7. Le riunioni della Commissione sono valide con la
partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti.
8. La Commissione dura in carica cinque anni e scade con
lo scioglimento del Consiglio Regionale. Essa svolge la sua attività finché non
siano insediati i nuovi componenti.
9. Ai membri della Commissione spettano per ogni riunione
i gettoni di presenza e le eventuali indennità di rimborso spese previste dalle
vigenti leggi regionali in materia.
Articolo 5
Interventi di cura ordinaria e
straordinaria
1. La Regione Piemonte eroga contributi, per la cura
ordinaria e straordinaria degli alberi, dei filari e delle alberate inclusi
nell'elenco di cui all'articolo 3.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono eseguiti dai
proprietari o dagli aventi diritto, su richiesta
propria o della Regione Piemonte, a seguito di parere
obbligatorio e vincolante di un esperto nominato dalla Giunta Regionale.
Articolo 6
Interventi di valorizzazione
1.
La Giunta Regionale, anche su istanza dei proprietari o degli aventi
diritto, può promuovere iniziative di valorizzazione degli alberi, filari ed
alberate inclusi nell'elenco di cui all'articolo 3, al fine di divulgarne la
conoscenza ed il significato della tutela, nonché per migliorare il contesto
territoriale ed ambientale circostante.
Articolo 7
1. Agli oneri necessari per il conseguimento dei fini di
cui alla presente legge, valutati in lire 20 milioni per l’anno finanziario
1995, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di
competenza e di cassa, del capitolo 15190 dello stato di previsione della spesa
per l’anno finanziario 1995 e mediante l’istituzione, nello stato di previsione
medesimo, di apposito capitolo con la denominazione « Spese per la tutela e la valorizzazione degli alberi,
dei filari a delle alberate di interesse monumentale » e con lo stanziamento di
competenza e di cassa di
lire 20 milioni.
2.
Il
Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio
decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 3 aprile 1993
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