POSTA E RISPOSTA

Risponde Salvatore Modica

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50 - Limitazione al lavoro notturno - 2° caso
Caro Collega,
lavoro presso l' unità operativa di neurologia di un ospedale pubblico come infermiere professionale  a tempo pieno con esonero notturno fino al compimento del terzo anno di ètà di mia figlia (30.05.2003).
Dato che mio marito lavora presso una società in qualità di venditore, ed avendo come zona di competenza  le regioni del sud italia, questo comporta che la maggiorparte delle notti è fuori per lavoro. ( Possediamo una dichiarazione da parte della società che attesta il tutto  sopra citato ).
A questo punto vorrei sapere se è possibile avere l'esonero dalle notti , dato che non ho nessuno che puo' curarmi la bambina nelle ore notturne.
 
Nella speranza di avere una sua risposta
Cordiali saluti
Sara

 

Carissima Collega,
non esiste una norma specifica che possa permettere l'esonero. Il decreto leg.vo 4 aprile 2003- che recepisce le "direttive 93/104/CE e 2000/34/CE- per le "limitazioni al lavoro notturno" oltre alla "lavoratrice madre (padre in alternativa) di un figlio di età inferiore a tre anni" inserisce la "lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni".
Alcuni dispositivi con disciplinare aziendale (i contratti decentrati) concordati con le OO.SS. inseriscono norme particolari, che allargano l'esonero "alla sovrapposizione dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a 6 anni di età".
Non rientra nella Sua tipologia, e poi non credo che esista (Lei l'avrebbe saputo) un regolamento a cui faccio riferimento.
Le consiglio di chiedere questa eventualità dell'esonero al Suo responsabile del  Servizio Infermieristico. Poi proseguire, per iscritto  e specificandone le motivazioni, al Direttore Sanitario.
Cordialità

Salvatore Modica

49 - Limitazione al lavoro notturno - 1° caso
Egregio dottore, 
ho una sorella separata legalmente dal gennaio 1998 cha lavora come ASA presso un Istituto per Anziani ed ha una figlia di circa 14 anni. 
Può richiedere l'esonero dal turno notturno che si svolge dalle 21 alle 7? 
Preciso che: 
- io non posso più aiutarla nell'occuparmi di mia nipote durante la notte,
- la figlia ha problemi con il padre che presenta problemi di alcolismo e di conseguenza non ci si fida più a lasciargliela. 
Grazie della sua disponibilità 
Cordialità 
Annalisa
Gent.ma,
 Il decreto leg.vo 4 aprile 2003- che recepisce le "direttive 93/104/CE e 2000/34/CE- per le "limitazioni al lavoro notturno" oltre alla "lavoratrice madre (padre in alternativa) di un figlio di età inferiore a tre ani" inserisce la "lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni".
Quindi la norma definisce l'età specificatamente fino al dodicesimo anno.              
Le consiglio di chiedere espressamente l'esonero al Responsabile dell'Istituto, rappresentando - in forma privata - le difficoltà che mi ha descritto.Può concordare un periodo ben definito (ad esempio sei mesi) per evidenziare che si tratta di impedimenti temporanei.
Auguri

Salvatore Modica

 

48 - Art. 10 CCNL - indennità e funzione di Coordinamento
Sono un infermiera professionale da pochi mesi di ruolo, vorrei sapere se mi può chiarire dei dubbi: vorrei sapere se un primario può nominare direttamente caposala una infermiera del reparto anche senza concorso e   se si in base a quale normativa, grazie.
In attesa di una Sua comunicazione in merito porto distinti saluti.
Gentile Collega,
sicuramente il Suo riferimento è all'art. 10 del CCNL ancora in vigore che,
nella prima  fase attuativa delle norme contrattuali che prevedeva per "il
personale che  aveva avuto conferito incarico di coordinamento, o previa
verifica, ne riconoscevano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto
2001" l'indennità di funzione di coordinamento.
L'applicazione dell'articolo " nonché i criteri di valutazione del personale
interessato verranno definiti previa concertazione con i soggetti sindacali
Sempre in contrattazione sindacale venivano individuate altre figure a cui
riconoscere l'indennità di coordinamento, nonchè la verifica di posti vuoti
nell'ambito del Presidio.
Come si nota il concorso non è esistito per coloro che hanno usufruito della
norma anche senza avere il titolo di capo sala.

Per ulteriori approfondimenti può consultare le faq dell'area Coordinatori, sempre su questo sito, dove quesiti come questi sono già stati ampiamente discussi.

Cordialità

Salvatore Modica

47 - Titolo di AFD e reale funzione di Coordinamento
Desidero sapere se  gli infermieri in possesso del titolo di afd, che non hanno avuto il coordinamento secondo la normativa vigente, perchè non hanno mai svolto funzioni di coordinatore, ma solo funzione di ip di turno, possono rivendicare almeno il livello retributivo.

Grazie un collega Casertano
 

Caro collega,
l'applicazione del contratto, ancora vigente, relativa alla riorganizzazione aziendale, ha permesso di sanare situazioni anomale. Infermieri che da anni svolgevano funzioni di coordinamento, posti in organico ma mai assegnati ecc... Il termine previsto ha permesso a tutte le aziende di rivedere e/o ampliare i posti di coordinatori (anche per altre figure non specificatamente infermieristiche), e questo a prescindere dal titolo di AFD.
 La risposta al quesito è negativa, in quanto il solo possesso del titolo non può dare diritto ad alcuna rivendicazione. Nei fatti espliti la funzione di infermiere, e per questa funzione operi professionalmente nell'ambito della tua azienda, e per ciò viene commisurato il corrispettivo economico.
Cordialmente

Salvatore Modica

46 - Utilizzo delle diagnosi infermieristiche: rilevanze legali
Sono un'infermiera interessata, per motivi di studio, all'utilizzo delle diagnosi infermieristiche nel contesto sanitario italiano. Legalmente è previsto un loro attuale utilizzo? Grazie per l'interessamento.
Lavinia

 

Gent.le Lavinia, le diagnosi infermieristiche costituiscono la base su cui selezionare gli interventi per raggiungere gli obiettivi di assistenza stabiliti. Rispondono ad un bisogno diffuso nella nostra professione di utilizzare un linguaggio standardizzato, comune fra gli infermieri di nazioni e contesti operativi diversi. Soprattutto in un'epoca di crescente informatizzazione dei dati riguardanti i pazienti. Tutto questo ha ripercussioni positive e documentate  sulle pratica, sulla formazione e sulla ricerca infermieristiche. Aiuta inoltre la comunicazione fra professioni sanitarie diverse e con gli utenti stessi; migliorando le performance, contribuisce a contenere i costi dell'assistenza sanitaria. Fornisce un importante indice di qualità richiesto dalle più prestigiose agenzie di accreditamento delle organizzazioni sanitarie. L'infermiere non è più un semplice esecutore degli ordini del medico, ma è il protagonista autonomo e responsabile del processo assistenziale; così come il paziente non è più oggetto passivo delle cure mediche, ma soggetto attivo che approva e condivide il piano terapeutico.
Non sarebbe possibile una pianificazione dell'assistenza senza la fase precedente di individuazione dei problemi assistenziali e la formulazione della diagnosi infermieristica. Quest'ultima consiste nell'identificazione dei bisogni di assistenza la cui gestione rientra nella sfera di competenza dell'infermiere professionale. Essa si differenzia profondamente dalla diagnosi medica che è nosologica, ossia descrive la malattia o la condizione morbosa da cui il paziente è affetto.
Certamente il concetto "classico" di diagnosi infermieristica, nella sua precisa connotazione,  è ancora poco recepito nel nostro paese, mentre altrove è largamente diffuso; di particolare rilievo è per esempio il sistema di classificazione sviluppato dalla NANDA (North American Nursing Diagnosis Association). Discussa è la possibilità di applicare come tale il sistema NANDA alla realtà italiana: esso infatti è nato e si è sviluppato in un contesto culturale e anche normativo profondamente diverso, e richiede operazioni di revisione e adattamento per poter essere applicato alla realtà sanitaria del nostro Paese. Ciò non toglie che il concetto di diagnosi infermieristica rappresenti un doveroso, importante progresso culturale e professionale che ogni infermiere italiano deve perseguire in tempi brevi.
In condizioni ideali il piano assistenziale dovrebbe essere individualizzato, ossia centrato sul singolo paziente. Un tale approccio, che richiede un notevole impegno anche in termini di tempo, può subire limitazioni in un contesto di scarsità delle risorse oggi pressoché generalizzato in cui, peraltro, possono essere valorizzati i piani di assistenza standardizzati. Non essendo però legalmente percorribile la strada di obbligare le U.O., oppure le aziende, ad implementare la specifica, precisa metodologia,  almeno andrebbero - a mio giudizio - denunciate al Responsabile ed alla direzione, le eventuali impossibilità operative a lavorare "pianificando gli interventi", anche se per varie cause, comunque però indipendenti dalla volontà del singolo infermiere o èquipe infermieristica.  In ogni caso, l'infermiere sempre più sarà chiamato singolarmente a rispondere in tema di responsabilità per danni o lesioni subite dal paziente durante il ricovero (esempio ulcere da decubito, infezioni nosocomiali...), a causa di negligenza e omissione di atti professionali dovuti (la diagnosi infermieristica lo è, ndr), comunque già ben previsti negli atti atti regolatori (Profilo, Codice Deontologico, Ordinamento Didattico), o in altre norme di legge. Cordiali saluti.

- Valter Fascio

45 - Quale normativa disciplina la mobilità interna.
Buongiorno,avrei bisogno di un chiarimento, in materia di spostamenti da un reparto all'altro, all'interno dello stesso presidio ospedaliero.Nel caso specifico negli ultimi due anni sono stato spostato di reparto tre volte con la motivazione "esigenzed di servizio".Adesso mi e' stato comunicato che mi spostano nuovamente,questa volta senza nessun ordine di servizio scritto.Vorrei sapere se sono obbligato a spostarmi senza nulla di scritto.La  caposala  a minacciato di mandarmi in commissione disciplinare, solo perche' voglio un  qualcosa di scritto.Possibile che mi possano spostare come meglio credono dall'oggi al domani? Se cortesemente mi potete far sapere se ho il diritto di rimanere nel mio reparto finche non c'e' un ordine scritto che mi obbliga a spostarmi.  grazie 
M.B.  cagliari

 

Caro Collega,
l'argomento "mobilità" è inserito all'interno dell'art. 18 del CCNL integrativo, nel comma 2 viene in modo chiaro specificato che " non è considerata mobilità lo spostamento del dipendente all'interno della struttura di appartenenza anche se in ufficio o servizio diverso da quello di assegnazione".
Nell'ambito del "contratto decentrato" possono essere inserite le modalità di eventuale mobilità interna: modalità che fanno parte di una trattativa in sede di delegazione trattante. Quindi si attuano i "bandi interni" ecc..
Non è il tuo caso considerato che per "esigenze di servizo" hai subito lo spostamento, e come sembra c'è la totale assenza di norma da contratto decentrato aziendale.
L'ordine di spostamento verbale è legato ad un fatto di necessaria urgenza, a cui comunque deve seguire la disposizione scritta, per la tutela del dipendente. A maggiore ragione lo spostamento programmato può e deve avere un ordine di servizio scritto. Il rifiuto a scrivere l'ordine, non motivato da una urgenza, non è giustificato da nessuna norma e quindi è una irregolarità.
Credo che il tuo spostamento sia un ordine (anche se impropriamente verbale) impartito dalla Direzione infermieristica a cui devi rivolgerti e pretendere l'ordine scritto. Eventualmente investi del problema la Direzione sanitaria.
Per inciso l'ordine scritto tutela anche l'organizzazione del Servizio infermieristico, per questo trovo molto strano il loro operato.
Aggiornaci.

Salvatore Modica

 

44- Iscrizione alla Cassa di Previdenza
Un grosso ciao a tutti i colleghi da Roberto.
Io desidero un informazione: sapere se l'iscrizione alla Cassa di Previdenza è obbligatoria per chi lavora con partita IVA. Grazie

 

Gli adempimenti per l'esercizio della Libera Professione sono facilmente reperibili in tutti i collegi Ipasvi.
L'iscrizione è obbligatoria per: "tutti gli iscritti Ipasvi che esercitino attività libero professionale, contestualmente o meno ad altra attività di tipo subordinato: individualmente, in forma associata o in Società professionali, quali soci di Cooperative sociali, sotto forma di cooperazione coordinata e continuativa".
  1. Iscrizione all'albo professionale
  2. Apertura partita IVA entro 30 giorni dall'inizio dell'attività stessa e la predisposizione degli appositi registri
  3. Comunicazione al Collegio Provinciale dell'inizio attività (entro 30 giorni) e delle modalità di svolgimento (tipo, sede). Tale comunicazione è necessaria anche ai fini dell'aggiornamento dell'elenco speciale dei liberi professionisti
  4. Rispetto delle norme che regolano la pubblicità sanitaria ai sensi della L. n° 175 del 1992 ed al suo regolamento (DM. n° 657 del 1994)
  5. Rispetto del Nomenclatore Tariffario Minimo Nazionale
  6. Iscrizione alla Cassa Autonoma di Previdenza in favore di IPASVI
Ciao Salvatore Modica

 

43- Disparità economica tra UO dello stesso Dipartimento
Salve, esercito la professione presso l'Unità Operativa di Pronto Poccorso, all'interno della quale il personale infermieristico svolge sia l'attività ambulatoriale, che il servizio di 118 (non SUEM).
Premetto che il Pronto Soccorso dell'ospedale presso cui lavoro fa parte del Dipartimento di Area Critica, tuttavia, a differenza delle altre U.O. del dipartimento (anestesia, terapia intensiva, sala operatoria), il personale non usufruisce dell'indennità di area critica, eppure non siamo esenti da carichi di lavoro a dir poco impegnativi e un rischio professionale elevato (soprattutto durante il soccorso sul territorio col servizio di 118).
Vorrei sapere se la normativa consente questo tipo di disparità economica tra U.O. dello stesso dipartimento e se è possibile intervenire in qualche modo per richiedere tale indennità.
La ringrazio.
Cordiali saluti
 
Alberto

 

L'indennità di "area critica" a cui fai riferimento è sicuramente "l'indennità per particolari condizioni di lavoro" che è regolata dall'art. 44 del CCNL 94/97. In particolare il comma 6 che nelle sue articolazioni (a,b,c) specifica che "al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità:
a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: £. 8000
b) nelle terapie sub intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi £ 8.000
c) nei servizi di malattie infettive £ 10.000
Come vedi la particolare condizione è ben evidenziata dalla norma. Una possibilità si potrebbe acquisire se il Pronto soccorso prevede posti di "osservazione" (astanteria).
La mia considerazione personale è questa: il gruppo opera all'interno del Dipartimento di Area Critica e quindi si potrebbe spalmare l'indennità su tutto il personale del Dipartimento, proprio per la "intercabiabilità professionale" che rientra nello spirtio istituzionale del Dipartimento stesso.Posso consigliarti di inserire il problema nell'ambito del contratto decentrato aziendale che, subito dopo l'approvazione del CCNL dovrà essere vagliato
Auguri.

Salvatore Modica

 

42- Turno notturno: legislazione in merito all'esonero.
Caro Collega,
lavoro presso una unità operativa di pronto soccorso e 118, a tempo pieno con esonero notturno fino al compimento del terzo anno di ètà di mia figlia (22.09.2004), accade che il mese di gennaio p.v. mi è stato comunicato di dover effettuare la reperibilità dalle ore 22.00 alle ore 08.00, SONO OBBLIGATA A PRESTARE IL SEVIZIO?
Premesso che presso l'unità di appartenenza non si effettua la reperibilità festiva o comunque diurna, posso avvalermi delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151 - Capo VIII - Lavoro Notturno Art.53
(legge 9 dicembre 1977, n.903, art.5, comma 2 , lettera A), é sufficente comunicarlo al mio diretto interlocutore che indica la reperibilità come servizio non notturno?
Inoltre ci sono ulteriori indicazioni normative per l'esonero notturno, nel specifico caso dove anche il coniuge presta lavoro di turnazione notturna (Arma Cartabinieri)?
Allo Staff di InfermieriOnLine Auguri di Buon Anno, Rosalba
Cara Collega,
il riferimento normativo è corretto, e proprio l'art. 53  comma 2:  "Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa.
Quindi rientri a pieno titolo nella normativa. E' necessario comunicare(qualora insistessero a farti svolgere la pronta disponibilità)- che la reperibilità -svolta  dalle ore 22.00 alle ore 8.00- rientra a pieno nell'esonero; in quanto non è la turnazione ma la possibile chiamata in pronta disponibilità che comporta un obbligatorio lavoro notturno. E ciò contrasta in pieno con la disposizione di legge.

Salvatore Modica

41- Equiparazione del titolo di Assistente Domiciliare ad OTA
Buongiorno, mi chiamo Damiano, volevo avere delle notizie in merito all'equiparazione dei titoli, io ho conseguito un attestato di formazione di assistente domiciliare anziani rilasciato dalla regione Calabria, Assessorato ai servizi sociali, il corso ha  avuto la durata di 500 ore, inoltre ho conseguito quest'anno il titolo di Educatore Sociale presso un Centro Regionale di Formazione Professionale riconosciuto anche con crediti formativi e in tutta l'Unione Europea, inoltre lavoro presso una RSA con contratto di CO.CO.CO, anche se lavoro alla pari dei miei colleghi effettuando 38 ore settimanali, con la qualifica di OTA, domanda vorrei sapere posso equiparare il titolo di Assistente domiciliare a quello di OTA ? quali leggi esistono? questa mia assunzione è legittima con questa qualifica? posso accedere ai corsi OSS?mi scusi io scrivo dalla Regione Calabria.
Le auguro un Santo e Sereno Natale, ed un FElice Anno nuovo, di pace e salute.
Damiano

 

Caro Damiano,
 
quello che mi chiedi è un po' lontano dalle mie competenze, cercherò comunque di darti una parziale risposta per quanto riguarda glli aspetti squisitamente curriculari; per il riconoscimento dei tuoi crediti formativi devi rivolgerti al Centro di Formazione Professionale per sentire se ti permette di essere inserito, e con quali crediti , nel percorso formativo per OSS. Altre informazioni possono essere richieste al Servizio di Formazione della tua Azienda Sanitaria Locale.
Il mio sospetto è che ti manchi tutta la parte formativa di natura sanitaria per riuscire a  convertire il tuo titolo; il rischio è di dover frequentare parecchie ore di riqualifica se non l'intero corso.
Ripeto, la risposta definitiva spetta a CFP e su questo non sono in grado di dirti null'altro.
 
Per il resto trasmetto la mail ad un collega della Associazione Infermierionline che occupandosi di "Diritti" è più esperto di me nella contrattualistica e saprà certamente risponderti.
Ricambio gli auguri a te e a tutta la tua famiglia
 
Marco Piazza

 

  Caro Damiano, la normativa dei corsi professionali è delegata agli EE.LL.; le regioni hanno la possibilità di attivare e  gestire i Corsi in proprio o attraverso enti (anche associaizoni, cooperative ecc...).

L'attestato di Assistenza Domiciliare Anziani ha fatto parte di questa delega (in tutte le regioni sono stati istituti corsi similari) e il monte orario oscillava tra i 500 e le 600 ore (buona parte di tirocinio).

Nel corso di questi ultimi anni il titolo è stato superato dal Corso O.S.A. (operatore socio assistenziale) che prevede una durata di 900 ore (minimo).

Alcune regioni hanno equiparato l'attestato di Assistenza domiciliare anziani all'attestato di O.S.A.. Per verificare le determinazioni della tua regione hai la possibilità di controllare presso l'ufficio collocamento della tua città (non si chiama più ufficio collocamento). I corsi hanno un numero codificato se c'è corrispondenza tra i due c'è anche l'equiparazione. Altro modo è attraverso l'ufficio concorsi della Azienda, loro hanno l'elenco delle figure , che- comunque viene fornito dall'ufficio collocamento (ex).

Per quanto riguarda l'O.T.A.: è un profilo già inserito ad esaurimento nella declaratoria del CCNL 1998/2001, significa che è una figura destinata a scomparire. Quando è nata era lo sviluppo corsistico dell'Ausiliario socio sanitario, che attraverso un percorso interno alle varie aziende (con disposizioni della regione) di 300 ore conseguiva il titolo. Credo che anche la Regione Calabria abbia seguito questa procedura (puoi chiedere ai colleghi O.T.A.). Pertanto la equiparazione che indichi, Assistente Domiciare ed OTA, non dovrebbe essere possibile.

In ultimo : i corsi O.S.S. in alcune regioni sono stati sviluppati come corsi interni alle Aziende, per OTA  ed Ausiliari con almeno 5 anni di servizio; in altre i Comuni si sono fatti carico della gestione dei corsi.

Come vedi la variante è molta per cui è necessaria una tua personale verifica in loco.

Auguri

 

Valter Fascio

 

40- Libera professione e pubblico impiego

Alla cortese attenzione di Salvatore Modica

 

Sono un infermiere professionale di ruolo a tempo pieno e senza nessun tipo di limitazione presso un ospedale pubblico.

La disturbo per raccontarle quello che mi è successo ultimamente.

In seguito a un indagine dei NAS la mia azienda è venuta a conoscenza che esercitavo la libera professione in altre strutture in regime di prestazione occasionale, premetto che nel periodo che mi viene contestato non ho mai mandato malattia, sono sempre stato disponibile a lavoro straordinario rendendomi anche reperibile in molte occasioni e partecipando a tutte le varie iniziative del mio reparto: convegni, riunioni e corsi di aggiornamento obbligatori.

Ora sono stato convocato dai dirigenti dell’ufficio infermieristico per l’apertura di un’istruttoria in merito alle contestazioni che mi vengono fatte dai NAS e all’incompatibilità di impiego verso la mia azienda.

Ho esercitato la libera professione solo per un reale bisogno economico non danneggiando mai in alcun modo la mia azienda.

Non le nego che sono realmente preoccupato per quello che potrà accadermi e la paura del licenziamento è grande.

Gradirei avere da lei un parere legale riguardo al mio comportamento e all’eventuali sanzioni che potrebbero essere adottate.

La ringrazio anticipatamente per l’attenzione e mi scusi se preferisco mantenere l’anonimato.

 

Desconhecido

 

L’articolo 53, 1° comma del Testo Unico del pubblico impiego (D.Lgs. n. 165/2001) ha confermato l’applicabilità ai dipendenti pubblici della disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del Testo Unico degli impiegati civili dello stato (D.P.R. n. 3/1957).

         Di conseguenza il dipendente pubblico non solo non può assumere alcun impiego alle dipendenze di privati, ma non può esercitare il commercio, l’industria e l’artigianato, non può esercitare libera professione, a meno che questa non sia consentita dalla tipologia del suo specifico rapporto d’impiego (è il caso, ad esempio, della libera professione intra moenia).

         Il divieto non si applica alle consulenze di carattere occasionale, alla collaborazione a giornali e riviste, alla utilizzazione delle opere dell’ingegno, alla partecipazione a convegni e seminari, agli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali.

         Per quello che riguarda più specificamente i dipendenti delle Aziende sanitarie, la legge 30 dicembre 1991, n. 412 al comma 7 dell’articolo 4, ha introdotto il concetto di rapporto unico di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale, stabilendo che, con il predetto Servizio, può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro apporto di lavoro dipendente, pubblico o privato. Successivamente, l’articolo 1, comma 61 della legge 23 dicembre 1996 n.662 ha precisato che la violazione del divieto di svolgere una seconda attività lavorativa costituisce giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro, semprechè le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l’amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro.

 

Avvocato Giannantonio Barbieri

                 Bologna

 

(Abbiamo ritenuto necessaria la consulenza dell'avvocato Barbieri)

Salvatore Modica

39 - L'ota in soccorso alla carenza infermieristica
Sono un'infermiera di un reparto di oncoematologia pediatrica con sette posti letto di un presidio ospedaliero A.S.L. di Cagliari
Siamo 8 infermiere fra professionali e vigilatrici più un infermiere generico, ma siamo solo in 7 a fare una turnazione completa compreso il generico, dato che la caposala ha incaricato la sottoscritta alla elaborazione dei turni settimanali  non le descrivo la difficoltà  con la somma di ferie, congedi straordinari, malattie  a cercare di coprire l'orario di servizio. Faccio presente che nel nostro presidio non é stata ancora introdotta la centralizzazione della preparazione dei farmaci antiblastici e delle sacche parenterali e nutrizionali che sono completamente a carico nostro ;l'infermiere generico dato la natura dei nostri piccoli pazienti esegue solo mansioni  leggermente maggiori a quelle alberghiere . Il nostro problema  é  che per dare respiro alla turnazione si è presentata la possibilità che un nostro O.T.A. turni con una di noi, , così avremmo tutto il carico di lavoro  e responsabilità( non  esagero e non ci rende di certo felici) che già abbiamo e che ci pesa quando lavoriamo sole con l'infermiere generico menzionato, triplicato! Dato che ha capito che questa eventualità  per la maggior parte di noi é fuori discussione , chiediamo se  esiste veramente un decreto che permette questo e se sì eventualmente possiamo mettere veto legalmente.  Per noi sicuramente non cambierebbe in caso di riqualificazione in O.S.A. ma per la legge?
Una sola cosa sembra sicura che non ci sarà la possibilità di avere personale infermieristico in più.
Ringrazio anticipatamente lei e tutto il sito veramente di grande utilità e aiuto  la saluto sperando di avere un risposta al più breve.   Daniela
 

 

Il problema hce mi presenta riguarda, con ampia visione, la miopia organizzativa che molti Dirigenti stanno continuando ad avere nel campo della sanità. L'insistenza per il risparmio porti in molti ad equivocare nei tagli ed a permettersi di ridurre la "qualità assistenziale",pur di non superare il budget assegnato ( sia alla U.O. che al Presidio/Azienda).
Il rapporto numerico con la tipologia di assistenza non è dei migliori, e la struttura dei turni deve per forza risentire di  questa sofferenza.L'aggiunta del personale OTA non può modificare il carico di responsabilità dell'infermiere. L'OTA"svolge le attività alberghiere relative alla degenza comprese l'assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto di materiale, la pulizia e la manutenzione di utensili ed apparecchiature". E' la declaratoria dell'Allegato 1 del CCNL. 1998/2001.
La presenza in turno del personale di supporto deve rientrare solo ed esclusivamente in questa fascia, e non essere pensata come soluzione per la sostituzione di una parte ( se non in toto) della attività infermieristica.
Anche l' O.S.A. rientra in questa declaratoria; qualcosa in più ci sarà con l'O.S.S. ma questa è la discussione di questi mesi. Vedremo.

Salvatore modica

38 - Straordinario programmato o ordine di servizio?
Ciao Valter.
sono Alfonso un inf. prof. presso l'ospedale Civile di Pescara "S. Spirito". Volevo chiederti:
Che differenza c'è tra lo straordinario programmato e L'ordine di servizio?
rispondimi all'e-mail : alfonsoital@msn.com
distinti saluti
Gentile collega,
il CCNL 1999 precisa che le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere a effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile. Lo straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Le parti si incontrano almeno tre volte l'anno per valutare le condizioni che ne hanno resa necessaria l'effettuazione.
Le Aziende determinano le quote di risorse che in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate dal D.Lgs. 502 del 1992, sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, punto XI.
L'utilizzo delle risorse all'interno delle unità operative delle predette articolazioni aziendali è flessibile, ma il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare, per ciascun dipendente, le 180 ore annuali.
L'art. 28 CCNL - Doveri del dipendente, recita che [...] il dipendente deve: h) eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori. Se ritiene che la disposizione sia palesemente illegittima, il dipendente è tenuto a farne immediata e motivata contestazione a chi l'ha impartita, dichiarandone le ragioni; se la disposizione è rinnovata per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione, salvo che la disposizione stessa sia vietata dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo.
Qualora il dipendente trovi difficoltà rispetto a ordini impartiti dai superiori, "deve riferirne in via gerarchica", formulando le proposte a suo avviso più opportune per rimuovere la difficoltà o l'inconveniente.
A mio giudizio, non si rileva proprio alcuna attinenza tra le due normative...
Tuttavia, qualora tu ritenessi la mia risposta non abbastanza esauriente, puoi contattare il nostro esperto Salvatore Modica.
Nel ringraziarti per esserti rivolto a Infermierionline, mi è gradito porgerti cordiali saluti.
 
- Valter Fascio
37 - Festività infrasettimanale: quale corresponsione economica?
Cari colleghi,sono un infermiere turnista su tre turni,vorrei porvi all'attenzione una questione riguardante la festività infrasettimanale. La festività ricorrente infrasettimanale(es.sono di turno 8-14),dà diritto alla corresponsione solo dell'indennità di turno festivo? o anche al pagamento come orario festivo?
Vi pongo questa domanda perchè nella mia azienda ospedaliera ci viene pagato solo l'indennità turno festivo .
Potete aiutarmi in merito? Vi ringrazio anticipatamente -Pasquale

 

Caro collega,
per la tua domanda ci viene in aiuto l'art. 9 del CCNL integrativo :"riposo compensativo per le giornate festive lavorate", che recita....."l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanle dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
Mentre non è disapplicato l'art. 44 comma 12 del CCNL 1994, che per l'attività svolta in girono festivo prevede la corresponsione dell'indennità.
E' utile ricordare la necessità di presentare la richiesta scritta per usufruire del "riposo compensativo" o "corresponsione per lavoro straordinario".

Salvatore Modica

36 - Part time: riferimenti normativi
Sono infermiera professionale in servizio presso il xx di Pavia. Vorrei optare per un rapporto di lavoro part-time per motivi famigliari. Desidererei informazioni dettagliate circa il rapporto di lavoro a tempo parziale "orizzontale" e "verticale", 75% o 50% (potete eventualmente mandarmi  qualche riferimento o file allegato?) ed inoltre se potete consigliarmi su come compilare l'eventuale domanda e in particolare quale dettagli è meglio specificare ( n° di ore settimanali, giorni della settimana, ecc.). Anticipatamente ringrazio. Claudia

 

L'art 23 del CCNL 98-2001 analizza il rapporto a tempo parziale e specificatamente( comma 1/b) : la trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati, ed avviene (comma 2) automaticamente 60 giorni dalla ricezione della domanda.

L'azienda (comma 3 ) può rinviare -con provvedimento motivato - la trasformazione.

Poi vengono analizzate diverse situazioni, tra cui il conflitto d'interesse, che limitano o non consentono  l'attività in "ragione della interferenza con i compiti istituzionali".

Questo aspetto è importante qualora si dichiari di "voler espletare attività esterna - sia subordinata che autonoma .

Altro particolare riguarda la percentuale delle richieste della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nell'ambito di una azienda il limite è del 25%, che se superato pone in essere dei criteri per dare la precedenza nelle richieste.

Nell'art. 24 viene specificato come si può realizzare il tempo parziale:

-con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale)

-con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale).

In presenza di particolari e motivate esigenze "si può concordare con l'azienda ulteriori modalità di articolazioni della prestazione lavorativa".

La tipologia prevede anche:

·    con prestazione limitata ad alcuni periodi dell’anno (ad esempio alcuni mesi), determinati e prestabiliti (part-time ciclico );

·   con prestazione settimanale articolata per alcuni giorni a tempo pieno e per i rimanenti a tempo ridotto, ovvero alternando prestazioni settimanali e/o mensili prestabilite a tempo pieno con altre prestabilite a tempo ridotto (part-time misto ).  

Nella domanda, oltre a riportare i dati anagrafici, livello e profilo funzionale, unità operativa e presidio di appartenenza, specificare di "chiedere " la trasformazione del rapporto di lavoro in part time, tipologia (orizzontale o verticale), la % di riduzione dell'orario a tempo pieno e l'articolazione orario; es. dal lunedi al venerdi dalle ore 8.00 alle ore 12.00. Precisando inoltre che intendi/non intendi espletare attività lavorativa (specificare quale) non in conflitto con l'attività dell'azienda.

Sottolineo che è importante conoscere il contratto decentrato della tua azienda (che solitamente riporta la copia del CCNL) per le modalità e la gestione del tempo parziale (durata, eventuale ripensamento, ecc,...) e che ogni Azienda fornisce un modulo su cui riportare i dati che ti ho indicato.

Cordialità.

Salvatore Modica

 

35 - Il contratto ANASTE
Sono un'infermiera professionale, lavoro presso una casa di riposo da meno di 1 anno; sono stata assunta a tempo indeterminato, part time, 21 ore settimanali, con la dicitura contrattuale (ANASTE) " Impiegata part time con mansioni di infermiera professionale" sono inquadranta al 6° livello e percepisco mensilmente circa 424 euro netti.
le mie colleghe, a parità di anzianità, che lavorano 40 ore settimanali assunte a tempo indeterminato, percepiscono circa 1100 euro netti al mese pur senza effettuare prestazioni diverse dalle mie o orari diversi dai miei; nei 1100 euro vi è una quota inclusa di 325 euro circa di superminimo che io non percepisco e che determina la differenza stipendiale oraria.
Tutto questo è regolare? Posso in qualche modo chiedere di percepire la stessa paga oraria; l'azienda è tenuta a darmi il superminimo oppure è un fatto discrezionale?
Non è giusto che io comunque percepisca un terzo di quello che percepiscono le mie colleghe dato che faccio la metà delle loro ore dovrei percepire almeno la metà di 1100 euro !!
Esistono norme che mi possano rendere giustizia??
certa di una sua sollecita risposta le porgo Distinti Saluti.

 

Cara Collega,

 il contratto ANASTE ( CCNL per il personale dipendente dalle realtà del settore socio-sanitario assistenziale educativo) segue la struttura dei contratti del comparto sanità; e per quanto riguarda gli elementi di composizione della retribuzione abbiamo:

Art.54

Elementi della retribuzione

Gli elementi che concorrono a formare la retribuzione globale della lavoratrice e del lavoratore sono i seguenti:

- minimo contrattuale conglobato;

- salario di anzianità;

- eventuale elemento integrativo derivante dalla contrattazione integrativa territoriale o di Istituzione;

- eventuali super minimi e/o assegni ad personam;

- indennità di funzione.

Proprio la particolare possibilità di ricevere, sul piano individuale, l'attribuzione di un superminimo ad personam che apporta difformità di trattamento : si parla di accordi diretti tra le parti. Sarebbe opportuno conoscere il contratto da te firmato e quanto firmato dai colleghi.

 

Salvatore Modica

34 - ECM: chi gli esonerati
Buonasera, sono un'infermiera dell'asl xx di A., in servizio presso il reparto di medicina in regime di part-time dal primo di ottobre. Vorrei porre due quesiti e cioè, essendo rientrata ad ottobre da una maternità e non avendo crediti dell'anno scorso, devo comunque acquisire anch'io 20 crediti formativi o in numero proporzionale ai mesi lavorati quest'anno?Avendo fatto un corso quest'anno organizzato dall'asl che dava 7 crediti,è logico che questi non mi siano stati accreditati perchè in realtà in quel momento non ero in servizio?La ringrazio ,in attesa di una sua risposta le porgo distinti saluti.

 

Cara Collega,
ricordandoti che sono esonerati dall'obbligo dell'ECM, i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (astensione obbligatoria), e successive modificazioni;
il Ministero della Salute precisa che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell'esonero, data l'impossibilità di frequentare i corsi.
L'esonero dall'obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Occorre specificare che:
  • nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l'anno di validità per l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad esempio: se l'astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2003 a gennaio 2004, l'esenzione dall'obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l'anno 2003, ossia per l'anno 2003 non si devono acquisire i crediti.

    Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall'operatore per le tipologie indicate precedentemente.
  • Salvatore Modica

    33- Dipartimento e Direzione Aziendale: quando le direttive impartite non collimano.
    Salve
    sono un infermiere, lavoro in un pronto soccorso di un DEA di I livello, il Direttore del dipartimento emana delle direttive, la direzione sanitaria ne emana altre contrapposte alle prime... quali devo eseguire???
     
    Caro Collega,

    è utile precisare che la organizzazione in dipartimento è un modello
    ordinario di articolazione funzionale e strutturale, ed anche di gestione
    delle attività dell'Azienda.
    La direzione strategica definisce le linee generali dei dipartimenti
    aziendali; quasi sempre i compiti si riassumono in:
    formazione e aggiornamento, coordinamento ed organizzazione dell'attività di
    assistenza, ricerca, sviluppo della qualità ecc..
    I dipartimenti rientrano nell'atto aziendale, hanno una organizzazione ed un
    funzionamento con un regolamento che viene emanato dalla Direzione
    Aziendale.
    Non conosco la natura del regolamento, nell'ambito della Tua azienda,
    ma -solitamente - il Direttore del dipartimento è comunque inserito
    nell'ambito di una struttura che - per sua natura- individua la direzione
    sanitaria come referente.
    Per svolgere in modo completo la domanda sarebbe opportuno conoscere la
    natura della direttiva a cui fai riferimento: una prima discrimina potresti
    abbozzarla leggendo il regolamento del dipartimento.

    Attendiamo notizie

    Salvatore Modica

    32 - L'articolazione dell'orario di lavoro - reparto di terapia intensiva neonatale
    Sono una inf ped del reparto di terapia intensiva neonatale. Sono una turnista. E' mai possibile che dove lavoro le tre fuoriturno addette all'assistenza, non vengano mai  impiegate al lavoro ne di domenica ne nei giorni festivi infrasettimanali? Mi domando come sia possibile che la domenica e i giorni festivi le cinque unità turniste di mattina non possano usufruire di nessuna ferie semplicemente perchè il personale fuoriturno, a detta della mia caposala, non può essere utilizzato come sostituzione.
    Il reparto di terapia intensiva neonatale non può essere paragonato alla stregua di ambulatori.
    Aspettando una sua risposta la saluto
    Giovanna

     

    Cara Collega,
    l'organizzazione di una U.O. rientra nella autonomia gestionale. L'articolazione dell'orario di lavoro, come strutturato nell'ambito della U.O. terapia neonatale, credo che sia il frutto di valutazioni sviluppate tra il personale della U.O.: per cui necessita la presenza di fuoriturno che gestiscono (credo) ambulatorio day hospital ecc....
    L'articolazione dell'orario di lavoro porta sempre (tranne in casi particolari) a svolgere in modo funzionale le 36 ore settimanali.
    Il personale fuoriturno sviluppa il ciclo di orario completo escludendo, di fatto in quanto non necessario, i giorni festivi (siano essi domenicali che infrasettimanali). E' una organizzazione corretta ed ineccepibile per quanto riguarda la gestione dell'attività ordinaria.
    La scelta di svolgere l'attività in fuoriturno, come avviene in tutte le U.O., è quasi sempre individuale: spesso non ci sono "volontari" in quanto c'è una perdita netta di correspettivo economico, per cui si conosce a priori la natura organizzativa del ciclo lavorativo. in altri casi viene dettato da esigenze temporanee( ad esempio esonero dai turni notturni, ecc..)
    Nulla vieta che, nei giorni di "assenza festiva" possa essere richiesta la presenza del fuoriturno, con ordine di servizio motivato, le ore si potrebbero avere  in pagamento come straordinario o riposo compensativo: ma ciò comporta che lo stesso avvenga se l'assenza riguarda un fuoriturno.
                      La caposala ( e il Direttore dell'U.O.) hanno scelto di slegare i due nuclei di personale - ambulatorio e U.O.- e sulla onda di questa scelta mantengono, la turnistica in genere, distinta. Regole che si possono non condividere, e mettere in valutazione nell'ambito della U.O., coinvolgendo il pesonale interessato.
    Cordialmente

    Salvatore Modica

    31 - Responsabilità Professionali dell'Infermiere
    Vorrei informazioni sulle responsabilità professionali dell'infermiere.
    Certa di una Sua risposta, ringrazio e saluto
    Enza
    Cara collega,
    credo che sia opportuno entrare nel merito della richiesta. In quanto come le "responsabilità professionali dell'infemiere" si possono desumere dal "regolamento della figura" e dal "codice deontologico". Per cui ti invito a formulare in modo più specifico la richiesta.
    grazie

    Salvatore Modica

    30- Obbligo ECM
    Buongiorno,
    sono Claudia, un'infermiera un pò abbacchiata dall' obbligo ecm, credo come tanti miei colleghi ma, per presunzione, mi sento un pochino più delusa ed amareggiata e con la sensazione netta di essere stata messa con le spalle al muro. Perchè? molto semplice, non sono esonerata ..... eppure vivo all'estero, lavoro all'estero ma resto iscritta al mio Collegio perchè so che ritornerò in Italia. Nell'ultimo colloquio telefonico con la segreteria ecm di Roma, dopo un anno di conferme e disconferme fra quest'ultima ed il mio Collegio, addirittura mi é stato consigliato di rimanere iscritta e di raggiungere i crediti formativi previsti poichè al mio ritorno potrei non venire assunta dal mio datore di lavoro in quanto non opportunamente aggiornata/qualificata (oltre allo spauracchio delle pene economiche e della presunta, futuribile perdita dell'esercizio professionale).... Non sono nè carne, nè pesce, lo so ma, come me, ci saranno altri colleghi che lavorano ed hanno domicilio all'estero....al loro ipotetico ritorno si potrebbero trovare nella mia stessa condizione. In caso contrario, qualcuno potrebbe spiegarmi come venirne fuori? Grazie comunque e complimenti per il sito, é proprio carino.
    Claudia

    Carissima Collega,

    solo ieri (finalmente, io avevo scritto da qualche mese) il Ministero della Salute ha dato il suo parere alla domanda da te formulata. Ecco la risposta:

    Gli operatori sanitari, aventi obbligo ECM, che soggiornano all’estero per giustificati motivi (per esempio legge N. 26 dell’11 febbraio 1980) o per attività lavorative svolte, sono esonerati dall’obbligo dell’ECM.

    Si ricorda che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell'esonero, data l'impossibilità di frequentare i corsi.

    L'esonero dall'obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.
    Occorre specificare che:

  • nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l'anno di validità per l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore.

    Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall'operatore.

  • Un cordiale augurio

    Salvatore Modica

     

    29- Indennità di rischio e di turno in un Centro Salute Mentale
    Salve, sono un Infermiere presto servizio presso un Centro di Salute Mentale,lavoro da Lunedi a sabato 6 ore al giorno (8-14) durante il mese  effettuo 4 pomeriggi (14-20), volevo sapere se ho diritto a percepire l'indennità di turno e se ho diritto a percepire l'indennità di rischio psichiatrico.

    Grazie

    L'indennità per particolare turni di lavoro è contemplata nell'art. 44 del CCNL (94-97) , in particolare il comma 4 prevede per gli operatori operanti in due turni una indennità giornailera. "L'indennità è corrisposta purchè vi sia una effettiva rotazione del personale su due turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato nei turni svolti di mattina e pomeriggio".
    E' utile conoscere se la suddivisione della turnistica è una necessità organizzativa, e di conseguenza l'apertura pomeridiana del servizio è tutti i giorni. Qualora ciò fosse l'indennità è da corrispondere in quanto è la logistica dei turni che porta ad effettuare quel numero di presenze pomeridiane che non sono "una tantum" ma preordinate da una attività del servizio.
    Sono certo che nel contratto decentrato della tua azienda troverai delle giuste indicazioni in merito, tieni presente che -in diverse aziende- il minimo quantificato è 4 turni pomeridiani mensili.
    L'indennità di rischio psichiatrico potrebbe rientrare nell'art. 6 comma b se " individuata come terapia sub intensiva ai sensi delle disposizioni regionali". E' necessario conoscere la regione di appartenenza, ed il PSR
    (piano sanitario regionale)
    Cordialità

    Salvatore Modica

    28- Impiego pubblico e libera professione
    Sono un infermiere dipendente presso una struttura pubblica con contratto a tempo inderminato, vorrei sapere se posso fare un ambulatorio infermieristico privato per esercitare insieme  ad altri colleghi la libera attività al di fuori del norma e orario di servizio e quali autorizzazioni sono necessarie per fare ciò.
    Ringrazio anticipatamente per l'attenzione che vorrà prestarmi

    Pasquale
     
    La risposta alla sua richiesta la può trovare nella F.A.Q. n° 15 .

     

     

    27 - Orario di lavoro - Richiesta di un "fuoriturnista"
    Vorrei sapere se il personale "fuoriturnista" che svolge turni sia di mattina che di pomeriggio, può essere obbligato dall'azienda ad usufruire, in aggiunta al riposo settimanale domenicale, anche dei giorni festivi infrasettimanali in quanto considerati "festivi". C'è, in merito, un riferimento normativo?
    Per le unità di Terapia Intensive esiste, di norma, una proporzione numerica fra il personale infermieristico ed i pazienti?
    Un ottimo ed utile sito.

    Cordiali Saluti

    Giovanna

     

    La politica dell'orario di lavoro è legata all'art. 26 del CCNL, che prevede 36 ore settimanali (tranne particolari condizioni che non rientrano nel caso da te sottoposto) e viene determinato in base a dei criteri , tra cui "l'ottimizzazione delle risorse umane" (comma 2).
    L'impostazione della turnistica, con la presenza di un "fuoriturno", è una scelta effettuata dalla direzione della U.O. per aspetti organizzativi interni; e si presuppone che la presenza di una "ulteriore unità infermieristica (il fuoriturno)" sia legata  ad una specifica attività: generalmente day surgery, day hospital o ambulatorio, che - per loro natura - non sono aperti alla fruizione esterna durante i giorni festivi.
    Andando oltre alla organizzazione, il riposo della giornata infrasettimanale festiva (oltre al riposo settimanale) serve per evitare che venga superato il monte orario settimanale, in quanto" l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario festivo (art. 9 CCNL integrativo)
    Da ciò si desume che per la direzione della U.O. non necessità la presenza del fuoriturnista, durante le giornate festive infrasettimali, pertanto organizza la turnistica assegnandogli il riposo festivo. Tutta la normativa sui carichi di lavoro è stata oggetto della faq n° 1 , mi rendo disponibile per ulteriori approfondimenti.
    Grazie per i complimenti a nome di tutto il gruppo di IOL.

    Salvatore Modica