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| 50 - Limitazione al lavoro notturno - 2° caso | |
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Caro Collega,
lavoro presso l' unità
operativa di neurologia di un ospedale pubblico come infermiere
professionale a tempo pieno con esonero notturno fino al compimento del
terzo anno di ètà di mia figlia (30.05.2003).
Dato che mio marito lavora presso una
società in qualità di venditore, ed avendo come zona di competenza le
regioni del sud italia, questo comporta che la maggiorparte delle notti
è fuori per lavoro. ( Possediamo una dichiarazione da parte della
società che attesta il tutto sopra citato ).
A questo punto vorrei sapere se è
possibile avere l'esonero dalle notti , dato che non ho nessuno che puo'
curarmi la bambina nelle ore notturne.
Nella speranza di avere una sua risposta
Cordiali saluti
Sara
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Carissima Collega,
non esiste una norma specifica che
possa permettere l'esonero. Il decreto leg.vo 4 aprile 2003- che
recepisce le "direttive 93/104/CE e 2000/34/CE- per le "limitazioni
al lavoro notturno" oltre alla "lavoratrice madre (padre in
alternativa) di un figlio di età inferiore a tre anni" inserisce la
"lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di
un figlio convivente di età inferiore a 12 anni".
Alcuni dispositivi con disciplinare
aziendale (i contratti decentrati) concordati con le OO.SS.
inseriscono norme particolari, che allargano l'esonero "alla
sovrapposizione dei turni, a richiesta degli interessati, tra
coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a 6
anni di età".
Non rientra nella Sua tipologia, e poi
non credo che esista (Lei l'avrebbe saputo) un regolamento a cui
faccio riferimento.
Le consiglio di chiedere questa
eventualità dell'esonero al Suo responsabile del Servizio
Infermieristico. Poi proseguire, per iscritto e specificandone le
motivazioni, al Direttore Sanitario.
Cordialità
Salvatore Modica |
| 49 - Limitazione al lavoro notturno - 1° caso | |
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Egregio
dottore,
ho una
sorella separata legalmente dal gennaio 1998 cha lavora come ASA presso
un Istituto per Anziani ed ha una figlia di circa 14 anni.
Può
richiedere l'esonero dal turno notturno che si svolge dalle 21 alle 7?
Preciso
che:
- io
non posso più aiutarla nell'occuparmi di mia nipote durante la notte,
- la
figlia ha problemi con il padre che presenta problemi di alcolismo e di
conseguenza non ci si fida più a lasciargliela.
Grazie
della sua disponibilità
Cordialità
Annalisa
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Gent.ma,
Il decreto leg.vo 4 aprile 2003- che recepisce le "direttive
93/104/CE e 2000/34/CE- per le "limitazioni al lavoro notturno"
oltre alla "lavoratrice madre (padre in alternativa) di un figlio di
età inferiore a tre ani" inserisce la "lavoratrice o il lavoratore
che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età
inferiore a 12 anni".
Quindi la norma definisce l'età specificatamente fino al dodicesimo
anno.
Le consiglio di chiedere espressamente l'esonero al Responsabile
dell'Istituto, rappresentando - in forma privata - le difficoltà che
mi ha descritto.Può concordare un periodo ben definito (ad esempio
sei mesi) per evidenziare che si tratta di impedimenti temporanei.
Auguri
Salvatore Modica
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Sono un infermiera professionale da pochi mesi di ruolo, vorrei sapere
se mi può chiarire dei dubbi: vorrei sapere se un primario può nominare
direttamente caposala una infermiera del reparto anche senza concorso e
se si in base a quale normativa, grazie. In attesa di una Sua comunicazione in merito porto distinti saluti. |
Gentile Collega, sicuramente il Suo riferimento è all'art. 10 del CCNL ancora in vigore che, nella prima fase attuativa delle norme contrattuali che prevedeva per "il personale che aveva avuto conferito incarico di coordinamento, o previa verifica, ne riconoscevano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001" l'indennità di funzione di coordinamento. L'applicazione dell'articolo " nonché i criteri di valutazione del personale interessato verranno definiti previa concertazione con i soggetti sindacali Sempre in contrattazione sindacale venivano individuate altre figure a cui riconoscere l'indennità di coordinamento, nonchè la verifica di posti vuoti nell'ambito del Presidio. Come si nota il concorso non è esistito per coloro che hanno usufruito della norma anche senza avere il titolo di capo sala. Per ulteriori approfondimenti può consultare le faq dell'area Coordinatori, sempre su questo sito, dove quesiti come questi sono già stati ampiamente discussi. Cordialità Salvatore Modica |
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Desidero sapere se gli infermieri in
possesso del titolo di afd, che non hanno avuto il coordinamento secondo
la normativa vigente, perchè non hanno mai svolto funzioni di
coordinatore, ma solo funzione di ip di turno, possono rivendicare almeno
il livello retributivo.
Grazie un collega Casertano |
Caro collega,
l'applicazione del contratto, ancora
vigente, relativa alla riorganizzazione aziendale, ha permesso di
sanare situazioni anomale. Infermieri che da anni svolgevano
funzioni di coordinamento, posti in organico ma mai assegnati ecc...
Il termine previsto ha permesso a tutte le aziende di rivedere e/o
ampliare i posti di coordinatori (anche per altre figure non
specificatamente infermieristiche), e questo a prescindere dal
titolo di AFD.
La risposta al quesito è negativa, in
quanto il solo possesso del titolo non può dare diritto ad alcuna
rivendicazione. Nei fatti espliti la funzione di infermiere, e per
questa funzione operi professionalmente nell'ambito della tua
azienda, e per ciò viene commisurato il corrispettivo economico.
Cordialmente
Salvatore Modica |
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Sono
un'infermiera interessata, per motivi di studio, all'utilizzo delle
diagnosi infermieristiche nel contesto sanitario italiano. Legalmente è
previsto un loro attuale utilizzo? Grazie per l'interessamento.
Lavinia
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Gent.le Lavinia,
le diagnosi infermieristiche costituiscono la base su cui selezionare gli
interventi per raggiungere gli obiettivi di assistenza stabiliti.
Rispondono ad un bisogno diffuso nella nostra professione di utilizzare un
linguaggio standardizzato, comune fra gli infermieri di nazioni e contesti
operativi diversi. Soprattutto in un'epoca di crescente informatizzazione
dei dati riguardanti i pazienti. Tutto questo ha ripercussioni positive e
documentate sulle pratica, sulla formazione e sulla ricerca
infermieristiche. Aiuta inoltre la comunicazione fra professioni sanitarie
diverse e con gli utenti stessi; migliorando le performance,
contribuisce a contenere i costi dell'assistenza sanitaria. Fornisce un
importante indice di qualità richiesto dalle più prestigiose agenzie di
accreditamento delle organizzazioni sanitarie. L'infermiere non è più un
semplice esecutore degli ordini del medico, ma è il protagonista autonomo
e responsabile del processo assistenziale; così come il paziente non è più
oggetto passivo delle cure mediche, ma soggetto attivo che approva e
condivide il piano terapeutico. - Valter Fascio |
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Buongiorno,avrei bisogno di un
chiarimento, in materia di spostamenti da un reparto all'altro,
all'interno dello stesso presidio ospedaliero.Nel caso specifico negli
ultimi due anni sono stato spostato di reparto tre volte con la
motivazione "esigenzed di servizio".Adesso mi e' stato comunicato che mi
spostano nuovamente,questa volta senza nessun ordine di servizio scritto.Vorrei
sapere se sono obbligato a spostarmi senza nulla di scritto.La caposala
a minacciato di mandarmi in commissione disciplinare, solo perche'
voglio un qualcosa di scritto.Possibile che mi possano spostare come
meglio credono dall'oggi al domani? Se cortesemente mi potete far sapere
se ho il diritto di rimanere nel mio reparto finche non c'e' un ordine
scritto che mi obbliga a spostarmi. grazie
M.B. cagliari
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Caro Collega,
l'argomento "mobilità" è inserito
all'interno dell'art. 18 del CCNL integrativo, nel comma 2 viene in modo
chiaro specificato che " non è considerata mobilità lo spostamento del
dipendente all'interno della struttura di appartenenza anche se in
ufficio o servizio diverso da quello di assegnazione".
Nell'ambito del "contratto decentrato"
possono essere inserite le modalità di eventuale mobilità interna:
modalità che fanno parte di una trattativa in sede di delegazione
trattante. Quindi si attuano i "bandi interni" ecc..
Non è il tuo caso considerato che per
"esigenze di servizo" hai subito lo spostamento, e come sembra c'è la
totale assenza di norma da contratto decentrato aziendale.
L'ordine di spostamento verbale è legato ad
un fatto di necessaria urgenza, a cui comunque deve seguire la
disposizione scritta, per la tutela del dipendente. A maggiore ragione
lo spostamento programmato può e deve avere un ordine di servizio
scritto. Il rifiuto a scrivere l'ordine, non motivato da una urgenza,
non è giustificato da nessuna norma e quindi è una irregolarità.
Credo che il tuo spostamento sia un ordine
(anche se impropriamente verbale) impartito dalla Direzione
infermieristica a cui devi rivolgerti e pretendere l'ordine scritto.
Eventualmente investi del problema la Direzione sanitaria.
Per inciso l'ordine scritto tutela anche
l'organizzazione del Servizio infermieristico, per questo trovo molto
strano il loro operato.
Aggiornaci.
Salvatore Modica
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Un grosso ciao a tutti i colleghi da
Roberto.
Io desidero un informazione: sapere se
l'iscrizione alla Cassa di Previdenza è obbligatoria per chi lavora con
partita IVA. Grazie
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Gli adempimenti per l'esercizio della Libera Professione sono
facilmente reperibili in tutti i collegi Ipasvi.
L'iscrizione è obbligatoria per: "tutti gli
iscritti Ipasvi che esercitino attività libero professionale,
contestualmente o meno ad altra attività di tipo subordinato:
individualmente, in forma associata o in Società professionali, quali
soci di Cooperative sociali, sotto forma di cooperazione coordinata e
continuativa".
Ciao Salvatore Modica
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Salve, esercito la professione presso
l'Unità Operativa di Pronto Poccorso, all'interno della quale il
personale infermieristico svolge sia l'attività ambulatoriale, che il
servizio di 118 (non SUEM).
Premetto che il Pronto Soccorso
dell'ospedale presso cui lavoro fa parte del Dipartimento di Area
Critica, tuttavia, a differenza delle altre U.O. del dipartimento
(anestesia, terapia intensiva, sala operatoria), il personale
non usufruisce dell'indennità di area critica, eppure non siamo esenti
da carichi di lavoro a dir poco impegnativi e un rischio professionale
elevato (soprattutto durante il soccorso sul territorio col servizio di
118).
Vorrei sapere se la normativa consente
questo tipo di disparità economica tra U.O. dello stesso dipartimento e
se è possibile intervenire in qualche modo per richiedere tale
indennità.
La ringrazio.
Cordiali saluti
Alberto
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L'indennità di "area critica" a cui fai
riferimento è sicuramente "l'indennità per particolari condizioni di
lavoro" che è regolata dall'art. 44 del CCNL 94/97. In particolare il
comma 6 che nelle sue articolazioni (a,b,c) specifica che "al personale
infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità:
a) nelle terapie intensive e nelle sale
operatorie: £. 8000
b) nelle terapie sub intensive e nei
servizi di nefrologia e dialisi £ 8.000
c) nei servizi di malattie infettive £
10.000
Come vedi la particolare condizione è ben
evidenziata dalla norma. Una possibilità si potrebbe acquisire se il
Pronto soccorso prevede posti di "osservazione" (astanteria).
La mia considerazione personale è questa:
il gruppo opera all'interno del Dipartimento di Area Critica e quindi si
potrebbe spalmare l'indennità su tutto il personale del Dipartimento,
proprio per la "intercabiabilità professionale" che rientra nello
spirtio istituzionale del Dipartimento stesso.Posso consigliarti di
inserire il problema nell'ambito del contratto decentrato aziendale che,
subito dopo l'approvazione del CCNL dovrà essere vagliato
Auguri.
Salvatore Modica
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Caro Collega, lavoro presso una unità operativa di pronto soccorso e 118, a tempo pieno con esonero notturno fino al compimento del terzo anno di ètà di mia figlia (22.09.2004), accade che il mese di gennaio p.v. mi è stato comunicato di dover effettuare la reperibilità dalle ore 22.00 alle ore 08.00, SONO OBBLIGATA A PRESTARE IL SEVIZIO? Premesso che presso l'unità di appartenenza non si effettua la reperibilità festiva o comunque diurna, posso avvalermi delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151 - Capo VIII - Lavoro Notturno Art.53 (legge 9 dicembre 1977, n.903, art.5, comma 2 , lettera A), é sufficente comunicarlo al mio diretto interlocutore che indica la reperibilità come servizio non notturno? Inoltre ci sono ulteriori indicazioni normative per l'esonero notturno, nel specifico caso dove anche il coniuge presta lavoro di turnazione notturna (Arma Cartabinieri)? Allo Staff di InfermieriOnLine Auguri di Buon Anno, Rosalba |
Cara Collega, il riferimento normativo è corretto, e proprio l'art. 53 comma 2: "Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa. Quindi rientri a pieno titolo nella normativa. E' necessario comunicare(qualora insistessero a farti svolgere la pronta disponibilità)- che la reperibilità -svolta dalle ore 22.00 alle ore 8.00- rientra a pieno nell'esonero; in quanto non è la turnazione ma la possibile chiamata in pronta disponibilità che comporta un obbligatorio lavoro notturno. E ciò contrasta in pieno con la disposizione di legge. Salvatore Modica |
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Buongiorno, mi chiamo Damiano, volevo
avere delle notizie in merito all'equiparazione dei titoli, io ho
conseguito un attestato di formazione di assistente domiciliare
anziani rilasciato dalla regione Calabria, Assessorato ai servizi
sociali, il corso ha avuto la durata di 500 ore, inoltre ho
conseguito quest'anno il titolo di Educatore Sociale presso un Centro
Regionale di Formazione Professionale riconosciuto anche con crediti
formativi e in tutta l'Unione Europea, inoltre lavoro presso una RSA
con contratto di CO.CO.CO, anche se lavoro alla pari dei miei colleghi
effettuando 38 ore settimanali, con la qualifica di OTA, domanda
vorrei sapere posso equiparare il titolo di Assistente domiciliare a
quello di OTA ? quali leggi esistono? questa mia assunzione è
legittima con questa qualifica? posso accedere ai corsi OSS?mi scusi
io scrivo dalla Regione Calabria.
Le auguro un Santo e Sereno Natale, ed
un FElice Anno nuovo, di pace e salute.
Damiano
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Caro Damiano,
quello che mi chiedi è un po' lontano dalle
mie competenze, cercherò comunque di darti una parziale risposta per
quanto riguarda glli aspetti squisitamente curriculari; per il
riconoscimento dei tuoi crediti formativi devi rivolgerti al Centro di
Formazione Professionale per sentire se ti permette di essere inserito,
e con quali crediti , nel percorso formativo per OSS. Altre informazioni
possono essere richieste al Servizio di Formazione della tua Azienda
Sanitaria Locale.
Il mio sospetto è che ti manchi tutta la
parte formativa di natura sanitaria per riuscire a convertire il tuo
titolo; il rischio è di dover frequentare parecchie ore di riqualifica
se non l'intero corso.
Ripeto, la risposta definitiva spetta a CFP
e su questo non sono in grado di dirti null'altro.
Per il resto trasmetto la mail ad un
collega della Associazione Infermierionline che occupandosi di "Diritti"
è più esperto di me nella contrattualistica e saprà certamente
risponderti.
Ricambio gli auguri a te e a tutta la tua
famiglia
Marco Piazza
Caro Damiano, la normativa dei corsi professionali è delegata agli EE.LL.; le regioni hanno la possibilità di attivare e gestire i Corsi in proprio o attraverso enti (anche associaizoni, cooperative ecc...). L'attestato di Assistenza Domiciliare Anziani ha fatto parte di questa delega (in tutte le regioni sono stati istituti corsi similari) e il monte orario oscillava tra i 500 e le 600 ore (buona parte di tirocinio). Nel corso di questi ultimi anni il titolo è stato superato dal Corso O.S.A. (operatore socio assistenziale) che prevede una durata di 900 ore (minimo). Alcune regioni hanno equiparato l'attestato di Assistenza domiciliare anziani all'attestato di O.S.A.. Per verificare le determinazioni della tua regione hai la possibilità di controllare presso l'ufficio collocamento della tua città (non si chiama più ufficio collocamento). I corsi hanno un numero codificato se c'è corrispondenza tra i due c'è anche l'equiparazione. Altro modo è attraverso l'ufficio concorsi della Azienda, loro hanno l'elenco delle figure , che- comunque viene fornito dall'ufficio collocamento (ex). Per quanto riguarda l'O.T.A.: è un profilo già inserito ad esaurimento nella declaratoria del CCNL 1998/2001, significa che è una figura destinata a scomparire. Quando è nata era lo sviluppo corsistico dell'Ausiliario socio sanitario, che attraverso un percorso interno alle varie aziende (con disposizioni della regione) di 300 ore conseguiva il titolo. Credo che anche la Regione Calabria abbia seguito questa procedura (puoi chiedere ai colleghi O.T.A.). Pertanto la equiparazione che indichi, Assistente Domiciare ed OTA, non dovrebbe essere possibile. In ultimo : i corsi O.S.S. in alcune regioni sono stati sviluppati come corsi interni alle Aziende, per OTA ed Ausiliari con almeno 5 anni di servizio; in altre i Comuni si sono fatti carico della gestione dei corsi. Come vedi la variante è molta per cui è necessaria una tua personale verifica in loco. Auguri
Valter Fascio
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Alla cortese attenzione di Salvatore Modica
Sono un infermiere professionale di ruolo a tempo pieno e senza nessun tipo di limitazione presso un ospedale pubblico. La disturbo per raccontarle quello che mi è successo ultimamente. In seguito a un indagine dei NAS la mia azienda è venuta a conoscenza che esercitavo la libera professione in altre strutture in regime di prestazione occasionale, premetto che nel periodo che mi viene contestato non ho mai mandato malattia, sono sempre stato disponibile a lavoro straordinario rendendomi anche reperibile in molte occasioni e partecipando a tutte le varie iniziative del mio reparto: convegni, riunioni e corsi di aggiornamento obbligatori. Ora sono stato convocato dai dirigenti dell’ufficio infermieristico per l’apertura di un’istruttoria in merito alle contestazioni che mi vengono fatte dai NAS e all’incompatibilità di impiego verso la mia azienda. Ho esercitato la libera professione solo per un reale bisogno economico non danneggiando mai in alcun modo la mia azienda. Non le nego che sono realmente preoccupato per quello che potrà accadermi e la paura del licenziamento è grande. Gradirei avere da lei un parere legale riguardo al mio comportamento e all’eventuali sanzioni che potrebbero essere adottate. La ringrazio anticipatamente per l’attenzione e mi scusi se preferisco mantenere l’anonimato.
Desconhecido
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L’articolo 53, 1° comma del Testo Unico del pubblico impiego (D.Lgs. n. 165/2001) ha confermato l’applicabilità ai dipendenti pubblici della disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del Testo Unico degli impiegati civili dello stato (D.P.R. n. 3/1957). Di conseguenza il dipendente pubblico non solo non può assumere alcun impiego alle dipendenze di privati, ma non può esercitare il commercio, l’industria e l’artigianato, non può esercitare libera professione, a meno che questa non sia consentita dalla tipologia del suo specifico rapporto d’impiego (è il caso, ad esempio, della libera professione intra moenia). Il divieto non si applica alle consulenze di carattere occasionale, alla collaborazione a giornali e riviste, alla utilizzazione delle opere dell’ingegno, alla partecipazione a convegni e seminari, agli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali. Per quello che riguarda più specificamente i dipendenti delle Aziende sanitarie, la legge 30 dicembre 1991, n. 412 al comma 7 dell’articolo 4, ha introdotto il concetto di rapporto unico di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale, stabilendo che, con il predetto Servizio, può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro apporto di lavoro dipendente, pubblico o privato. Successivamente, l’articolo 1, comma 61 della legge 23 dicembre 1996 n.662 ha precisato che la violazione del divieto di svolgere una seconda attività lavorativa costituisce giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro, semprechè le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l’amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro.
Avvocato Giannantonio Barbieri Bologna
(Abbiamo ritenuto necessaria la consulenza dell'avvocato Barbieri) Salvatore Modica |
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Sono un'infermiera di un reparto di oncoematologia pediatrica con
sette posti letto di un presidio ospedaliero A.S.L. di Cagliari
Siamo 8 infermiere fra professionali e vigilatrici più un infermiere
generico, ma siamo solo in 7 a fare una turnazione completa compreso il
generico, dato che la caposala ha incaricato la sottoscritta alla
elaborazione dei turni settimanali non le descrivo la difficoltà con
la somma di ferie, congedi straordinari, malattie a cercare di coprire
l'orario di servizio. Faccio presente che nel nostro presidio non é
stata ancora introdotta la centralizzazione della preparazione dei
farmaci antiblastici e delle sacche parenterali e nutrizionali che sono
completamente a carico nostro ;l'infermiere generico dato la natura dei
nostri piccoli pazienti esegue solo mansioni leggermente maggiori a
quelle alberghiere . Il nostro problema é che per dare respiro alla
turnazione si è presentata la possibilità che un nostro O.T.A. turni con
una di noi, , così avremmo tutto il carico di lavoro e responsabilità(
non esagero e non ci rende di certo felici) che già abbiamo e che ci
pesa quando lavoriamo sole con l'infermiere generico menzionato,
triplicato! Dato che ha capito che questa eventualità per la maggior
parte di noi é fuori discussione , chiediamo se esiste veramente un
decreto che permette questo e se sì eventualmente possiamo mettere veto
legalmente. Per noi sicuramente non cambierebbe in caso di
riqualificazione in O.S.A. ma per la legge?
Una sola cosa sembra sicura che non ci sarà la possibilità di avere
personale infermieristico in più.
Ringrazio anticipatamente lei e tutto il sito veramente di grande
utilità e aiuto la saluto sperando di avere un risposta al più breve.
Daniela
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Il problema hce mi presenta riguarda, con ampia visione, la miopia
organizzativa che molti Dirigenti stanno continuando ad avere nel campo
della sanità. L'insistenza per il risparmio porti in molti ad equivocare
nei tagli ed a permettersi di ridurre la "qualità assistenziale",pur di
non superare il budget assegnato ( sia alla U.O. che al
Presidio/Azienda).
Il rapporto numerico con la tipologia di assistenza non è dei migliori,
e la struttura dei turni deve per forza risentire di questa
sofferenza.L'aggiunta del personale OTA non può modificare il carico di
responsabilità dell'infermiere. L'OTA"svolge le attività alberghiere
relative alla degenza comprese l'assistenza ai degenti per la loro
igiene personale, il trasporto di materiale, la pulizia e la
manutenzione di utensili ed apparecchiature". E' la declaratoria
dell'Allegato 1 del CCNL. 1998/2001.
La presenza in turno del personale di supporto deve rientrare solo ed
esclusivamente in questa fascia, e non essere pensata come soluzione per
la sostituzione di una parte ( se non in toto) della attività
infermieristica.
Anche l' O.S.A. rientra in questa declaratoria; qualcosa in più ci sarà
con l'O.S.S. ma questa è la discussione di questi mesi. Vedremo.
Salvatore modica |
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Ciao Valter.
sono Alfonso un inf. prof. presso l'ospedale Civile di Pescara "S.
Spirito". Volevo chiederti:
Che differenza c'è tra lo straordinario programmato e L'ordine di
servizio?
rispondimi all'e-mail :
alfonsoital@msn.com
distinti saluti
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Gentile collega,
il CCNL 1999 precisa che le prestazioni di lavoro straordinario hanno
carattere eccezionale, devono rispondere a effettive esigenze di
servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente
responsabile. Lo straordinario non può essere utilizzato come fattore
ordinario di programmazione del lavoro. Le parti si incontrano almeno
tre volte l'anno per valutare le condizioni che ne hanno resa necessaria
l'effettuazione.
Le Aziende determinano le quote di risorse che in relazione alle
esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero
previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale
vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate dal D.Lgs. 502
del 1992, sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'art. 4, comma 2,
punto XI.
L'utilizzo delle risorse all'interno delle unità operative delle
predette articolazioni aziendali è flessibile, ma il limite individuale
per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare, per ciascun
dipendente, le 180 ore annuali.
L'art. 28 CCNL - Doveri del dipendente, recita che [...] il dipendente
deve: h) eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle
proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori. Se
ritiene che la disposizione sia palesemente illegittima, il dipendente è
tenuto a farne immediata e motivata contestazione a chi l'ha impartita,
dichiarandone le ragioni; se la disposizione è rinnovata per iscritto ha
il dovere di darvi esecuzione, salvo che la disposizione stessa sia
vietata dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo.
Qualora il dipendente trovi difficoltà rispetto a ordini impartiti
dai superiori, "deve riferirne in via gerarchica", formulando le
proposte a suo avviso più opportune per rimuovere la difficoltà o
l'inconveniente.
A mio giudizio, non si rileva proprio alcuna attinenza tra le due
normative...
Tuttavia, qualora tu ritenessi la mia risposta non abbastanza
esauriente, puoi contattare il nostro esperto Salvatore Modica.
Nel ringraziarti per esserti rivolto a Infermierionline, mi è gradito
porgerti cordiali saluti.
- Valter Fascio
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Cari colleghi,sono un infermiere turnista su tre turni,vorrei porvi
all'attenzione una questione riguardante la festività infrasettimanale.
La festività ricorrente infrasettimanale(es.sono di turno 8-14),dà
diritto alla corresponsione solo dell'indennità di turno festivo? o
anche al pagamento come orario festivo?
Vi pongo questa domanda perchè nella mia azienda ospedaliera ci viene
pagato solo l'indennità turno festivo .
Potete aiutarmi in merito? Vi ringrazio anticipatamente -Pasquale
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Caro collega,
per la tua domanda ci viene in aiuto l'art. 9 del CCNL integrativo
:"riposo compensativo per le giornate festive lavorate", che
recita....."l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanle dà
titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a
equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per
lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro
straordinario festivo".
Mentre non è disapplicato l'art. 44 comma 12 del CCNL 1994, che per
l'attività svolta in girono festivo prevede la corresponsione
dell'indennità.
E' utile ricordare la necessità di
presentare la richiesta scritta per usufruire del "riposo compensativo"
o "corresponsione per lavoro straordinario".
Salvatore Modica |
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Sono infermiera professionale in servizio presso il xx di Pavia.
Vorrei optare per un rapporto di lavoro part-time per motivi famigliari.
Desidererei informazioni dettagliate circa il rapporto di lavoro a tempo
parziale "orizzontale" e "verticale", 75% o 50% (potete eventualmente
mandarmi qualche riferimento o file allegato?) ed inoltre se potete
consigliarmi su come compilare l'eventuale domanda e in particolare
quale dettagli è meglio specificare ( n° di ore settimanali, giorni
della settimana, ecc.). Anticipatamente ringrazio. Claudia
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· con prestazione limitata ad alcuni periodi dell’anno (ad esempio
alcuni mesi), determinati e prestabiliti (part-time ciclico );
· con prestazione settimanale articolata per alcuni giorni a tempo pieno e per i rimanenti a tempo ridotto, ovvero alternando prestazioni settimanali e/o mensili prestabilite a tempo pieno con altre prestabilite a tempo ridotto (part-time misto ).
Salvatore Modica
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Sono un'infermiera professionale, lavoro presso una casa di riposo da
meno di 1 anno; sono stata assunta a tempo indeterminato, part time, 21
ore settimanali, con la dicitura contrattuale (ANASTE) "
Impiegata part time con mansioni di infermiera professionale"
sono inquadranta al 6° livello e percepisco mensilmente circa 424 euro
netti.
le mie colleghe, a parità di anzianità, che lavorano 40 ore
settimanali assunte a tempo indeterminato, percepiscono circa 1100 euro
netti al mese pur senza effettuare prestazioni diverse dalle mie o orari
diversi dai miei; nei 1100 euro vi è una quota inclusa di 325 euro circa
di superminimo che io non percepisco e che determina la differenza
stipendiale oraria.
Tutto questo è regolare? Posso in qualche modo chiedere di percepire
la stessa paga oraria; l'azienda è tenuta a darmi il superminimo oppure
è un fatto discrezionale?
Non è giusto che io comunque percepisca un terzo di quello che
percepiscono le mie colleghe dato che faccio la metà delle loro ore
dovrei percepire almeno la metà di 1100 euro !!
Esistono norme che mi possano rendere giustizia??
certa di una sua sollecita risposta le porgo Distinti Saluti.
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Cara Collega, il contratto ANASTE ( CCNL per il personale dipendente dalle realtà del settore socio-sanitario assistenziale educativo) segue la struttura dei contratti del comparto sanità; e per quanto riguarda gli elementi di composizione della retribuzione abbiamo: Art.54 Elementi della retribuzione Gli elementi che concorrono a formare la retribuzione globale della lavoratrice e del lavoratore sono i seguenti: - minimo contrattuale conglobato; - salario di anzianità; - eventuale elemento integrativo derivante dalla contrattazione integrativa territoriale o di Istituzione; - eventuali super minimi e/o assegni ad personam; - indennità di funzione. Proprio la particolare possibilità di ricevere, sul piano individuale, l'attribuzione di un superminimo ad personam che apporta difformità di trattamento : si parla di accordi diretti tra le parti. Sarebbe opportuno conoscere il contratto da te firmato e quanto firmato dai colleghi.
Salvatore Modica |
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Buonasera, sono un'infermiera dell'asl xx di A., in servizio presso il
reparto di medicina in regime di part-time dal primo di ottobre. Vorrei
porre due quesiti e cioè, essendo rientrata ad ottobre da una maternità e
non avendo crediti dell'anno scorso, devo comunque acquisire anch'io 20
crediti formativi o in numero proporzionale ai mesi lavorati quest'anno?Avendo
fatto un corso quest'anno organizzato dall'asl che dava 7 crediti,è
logico che questi non mi siano stati accreditati perchè in realtà in
quel momento non ero in servizio?La ringrazio ,in attesa di una sua
risposta le porgo distinti saluti.
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Cara Collega,
ricordandoti che sono esonerati
dall'obbligo dell'ECM, i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in
materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971,
n. 1204 (astensione obbligatoria), e successive modificazioni;
il Ministero della Salute precisa che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell'esonero, data l'impossibilità di frequentare i corsi. L'esonero dall'obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Occorre specificare che: Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall'operatore per le tipologie indicate precedentemente. Salvatore Modica |
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Salve sono un infermiere, lavoro in un pronto soccorso di un DEA di I livello, il Direttore del dipartimento emana delle direttive, la direzione sanitaria ne emana altre contrapposte alle prime... quali devo eseguire??? |
Caro Collega, è utile precisare che la organizzazione in dipartimento è un modello ordinario di articolazione funzionale e strutturale, ed anche di gestione delle attività dell'Azienda. La direzione strategica definisce le linee generali dei dipartimenti aziendali; quasi sempre i compiti si riassumono in: formazione e aggiornamento, coordinamento ed organizzazione dell'attività di assistenza, ricerca, sviluppo della qualità ecc.. I dipartimenti rientrano nell'atto aziendale, hanno una organizzazione ed un funzionamento con un regolamento che viene emanato dalla Direzione Aziendale. Non conosco la natura del regolamento, nell'ambito della Tua azienda, ma -solitamente - il Direttore del dipartimento è comunque inserito nell'ambito di una struttura che - per sua natura- individua la direzione sanitaria come referente. Per svolgere in modo completo la domanda sarebbe opportuno conoscere la natura della direttiva a cui fai riferimento: una prima discrimina potresti abbozzarla leggendo il regolamento del dipartimento. Attendiamo notizie Salvatore Modica |
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Sono una inf ped del reparto di terapia intensiva neonatale. Sono una
turnista. E' mai possibile che dove lavoro le tre fuoriturno addette
all'assistenza, non vengano mai impiegate al lavoro ne di domenica ne
nei giorni festivi infrasettimanali? Mi domando come sia possibile che
la domenica e i giorni festivi le cinque unità turniste di mattina non
possano usufruire di nessuna ferie semplicemente perchè il personale
fuoriturno, a detta della mia caposala, non può essere utilizzato come
sostituzione.
Il reparto di terapia intensiva neonatale non può essere paragonato
alla stregua di ambulatori.
Aspettando una sua risposta la saluto
Giovanna
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Cara Collega,
l'organizzazione di una U.O. rientra nella autonomia gestionale.
L'articolazione dell'orario di lavoro, come strutturato nell'ambito
della U.O. terapia neonatale, credo che sia il frutto di valutazioni
sviluppate tra il personale della U.O.: per cui necessita la presenza
di fuoriturno che gestiscono (credo) ambulatorio day hospital ecc....
L'articolazione dell'orario di lavoro porta sempre (tranne in casi
particolari) a svolgere in modo funzionale le 36 ore settimanali.
Il personale fuoriturno sviluppa il ciclo di orario completo
escludendo, di fatto in quanto non necessario, i giorni festivi (siano
essi domenicali che infrasettimanali). E' una organizzazione corretta
ed ineccepibile per quanto riguarda la gestione dell'attività
ordinaria.
La scelta di svolgere l'attività in fuoriturno, come avviene in tutte
le U.O., è quasi sempre individuale: spesso non ci sono "volontari" in
quanto c'è una perdita netta di correspettivo economico, per cui si
conosce a priori la natura organizzativa del ciclo lavorativo. in
altri casi viene dettato da esigenze temporanee( ad esempio esonero
dai turni notturni, ecc..)
Nulla vieta che, nei giorni di "assenza festiva" possa essere
richiesta la presenza del fuoriturno, con ordine di servizio motivato,
le ore si potrebbero avere in pagamento come straordinario o riposo
compensativo: ma ciò comporta che lo stesso avvenga se l'assenza
riguarda un fuoriturno.
La caposala ( e il Direttore dell'U.O.) hanno scelto
di slegare i due nuclei di personale - ambulatorio e U.O.- e sulla
onda di questa scelta mantengono, la turnistica in genere,
distinta. Regole che si possono non condividere, e mettere in
valutazione nell'ambito della U.O., coinvolgendo il pesonale
interessato.
Cordialmente
Salvatore Modica |
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Vorrei informazioni sulle responsabilità professionali
dell'infermiere.
Certa di una Sua risposta, ringrazio e saluto
Enza
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Cara collega,
credo che sia opportuno entrare nel merito della richiesta. In quanto
come le "responsabilità professionali dell'infemiere" si possono
desumere dal "regolamento della figura" e dal "codice deontologico". Per
cui ti invito a formulare in modo più specifico la richiesta.
grazie
Salvatore Modica |
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Buongiorno,
sono Claudia, un'infermiera un pò abbacchiata dall' obbligo ecm,
credo come tanti miei colleghi ma, per presunzione, mi sento un pochino
più delusa ed amareggiata e con la sensazione netta di essere stata
messa con le spalle al muro. Perchè? molto semplice, non sono esonerata
..... eppure vivo all'estero, lavoro all'estero ma resto iscritta al mio
Collegio perchè so che ritornerò in Italia. Nell'ultimo colloquio
telefonico con la segreteria ecm di Roma, dopo un anno di conferme e
disconferme fra quest'ultima ed il mio Collegio, addirittura mi é stato
consigliato di rimanere iscritta e di raggiungere i crediti formativi
previsti poichè al mio ritorno potrei non venire assunta dal mio
datore di lavoro in quanto non opportunamente aggiornata/qualificata
(oltre allo spauracchio delle pene economiche e della presunta,
futuribile perdita dell'esercizio professionale).... Non sono nè carne,
nè pesce, lo so ma, come me, ci saranno altri colleghi che lavorano ed
hanno domicilio all'estero....al loro ipotetico ritorno si potrebbero
trovare nella mia stessa condizione. In caso contrario, qualcuno
potrebbe spiegarmi come venirne fuori? Grazie comunque e complimenti per
il sito, é proprio carino.
Claudia
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Carissima Collega, solo ieri (finalmente, io avevo scritto da qualche mese) il Ministero della Salute ha dato il suo parere alla domanda da te formulata. Ecco la risposta: Gli operatori sanitari,
aventi obbligo ECM, che soggiornano all’estero per giustificati motivi
(per esempio legge N. 26 dell’11 febbraio 1980) o per attività
lavorative svolte, sono esonerati dall’obbligo dell’ECM. nel caso in cui il periodo di
assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l'anno di validità
per l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza
risulta maggiore. Un cordiale augurio Salvatore Modica
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| Salve, sono un Infermiere
presto servizio presso un Centro di Salute Mentale,lavoro da Lunedi a
sabato 6 ore al giorno (8-14) durante il mese effettuo 4 pomeriggi
(14-20), volevo sapere se ho diritto a percepire l'indennità di turno e se
ho diritto a percepire l'indennità di rischio psichiatrico. Grazie |
L'indennità per particolare
turni di lavoro è contemplata nell'art. 44 del CCNL (94-97) , in
particolare il comma 4 prevede per gli operatori operanti in due turni una
indennità giornailera. "L'indennità è corrisposta purchè vi sia una
effettiva rotazione del personale su due turni, tale che nell'arco del
mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato nei turni svolti di
mattina e pomeriggio". E' utile conoscere se la suddivisione della turnistica è una necessità organizzativa, e di conseguenza l'apertura pomeridiana del servizio è tutti i giorni. Qualora ciò fosse l'indennità è da corrispondere in quanto è la logistica dei turni che porta ad effettuare quel numero di presenze pomeridiane che non sono "una tantum" ma preordinate da una attività del servizio. Sono certo che nel contratto decentrato della tua azienda troverai delle giuste indicazioni in merito, tieni presente che -in diverse aziende- il minimo quantificato è 4 turni pomeridiani mensili. L'indennità di rischio psichiatrico potrebbe rientrare nell'art. 6 comma b se " individuata come terapia sub intensiva ai sensi delle disposizioni regionali". E' necessario conoscere la regione di appartenenza, ed il PSR (piano sanitario regionale) Cordialità Salvatore Modica |
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Sono un infermiere dipendente presso una
struttura pubblica con contratto a tempo inderminato, vorrei sapere se
posso fare un ambulatorio infermieristico privato per esercitare insieme
ad altri colleghi la libera attività al di fuori del norma e orario di
servizio e quali autorizzazioni sono necessarie per fare ciò. Ringrazio anticipatamente per l'attenzione che vorrà prestarmi Pasquale |
La risposta alla sua
richiesta la può trovare nella F.A.Q. n°
15 .
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Vorrei sapere se il personale "fuoriturnista" che svolge turni sia di
mattina che di pomeriggio, può essere obbligato dall'azienda ad
usufruire, in aggiunta al riposo settimanale domenicale, anche dei
giorni festivi infrasettimanali in quanto considerati "festivi". C'è, in
merito, un riferimento normativo?
Per le unità di Terapia Intensive esiste, di norma, una proporzione
numerica fra il personale infermieristico ed i pazienti?
Un ottimo ed utile sito.
Cordiali Saluti
Giovanna
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La politica dell'orario di lavoro è legata all'art. 26 del CCNL, che
prevede 36 ore settimanali (tranne particolari condizioni che non
rientrano nel caso da te sottoposto) e viene determinato in base a dei
criteri , tra cui "l'ottimizzazione delle risorse umane" (comma 2).
L'impostazione della turnistica, con la presenza di un "fuoriturno", è
una scelta effettuata dalla direzione della U.O. per aspetti
organizzativi interni; e si presuppone che la presenza di una "ulteriore
unità infermieristica (il fuoriturno)" sia legata ad una specifica
attività: generalmente day surgery, day hospital o ambulatorio, che -
per loro natura - non sono aperti alla fruizione esterna durante i
giorni festivi.
Andando oltre alla organizzazione, il riposo della giornata
infrasettimanale festiva (oltre al riposo settimanale) serve per evitare
che venga superato il monte orario settimanale, in quanto" l'attività
prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo a richiesta del
dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo
compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario
festivo (art. 9 CCNL integrativo)
Da ciò si desume che per la direzione della U.O. non necessità la
presenza del fuoriturnista, durante le giornate festive infrasettimali,
pertanto organizza la turnistica assegnandogli il riposo festivo. Tutta
la normativa sui carichi di lavoro è stata oggetto della faq n°
1 , mi rendo
disponibile per ulteriori approfondimenti.
Grazie per i complimenti a nome di tutto il gruppo di IOL.
Salvatore Modica |