Circolo Azione Giovani di Palombara Sabina

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Pubblichiamo la relazione stilata del presidente provinciale di Azione Giovani Francesco Petrocchi.

 

Proposta di legge a modifica della L. 6 marzo 1998 numero 40 recante

"Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ".

 

Relazione

Abbiamo scelto di proporre una modifica alla legge perché è l’unico strumento che può permettere un sostanziale cambiamento di rotta sulle politiche migratorie. Da parte di alcuni si parla di referendum abrogativo della Turco-Napolitano, ma il ricorso a tale strumento creerebbe soltanto un "vuoto legislativo" in rapporto al fenomeno immigrazione, senza proporre l’introduzione di una disciplina alternativa. La presente proposta di legge persegue la finalità di dotare il nostro paese di uno strumento legislativo più efficace e puntuale rispetto alle previsioni della c.d. l. Turco-Napolitano. L’impianto, semplice nella sua formulazione ma, al contempo determinante nelle sue conseguenze nella gestione dei flussi migratori, s’impernia su due punti fondamentali.

 

1.Revisione delle modalità di espulsione dei clandestini e degli stranieri che commettano reati

a) Introduzione dell’espulsione immediata dei clandestini.

La legge in vigore, prevede nella generalità dei casi l’espulsione su intimazione che si effettua mediante un atto, notificato al clandestino, con cui viene intimato allo stesso di lasciare il territorio dello stato entro il termine di quindici giorni. E’ chiaro che siamo di fronte ad un provvedimento "virtuale" che rimane nella stragrande maggioranza dei casi lettera morta. Si confida, in sostanza, nella buona volontà e nel senso del rispetto delle regole dell’immigrato clandestino, per il buon fine dell’intimazione. Siamo dinanzi alla pura utopia.

 

b) Esecuzione dell’espulsione dello straniero clandestino a mezzo della forza pubblica, con accompagnamento dello straniero nel paese d’origine con consegna alle forze dell’ordine locali.

Infatti le espulsioni con accompagnamento alla frontiera, come previste oggi dalla legge, quando fossero realmente eseguite, rischiano di esser soltanto degli allontanamenti momentanei che non precludono un reingresso, magari sotto falsa identità, del clandestino. Tutto diventa più difficile qualora il riaccompagnamento avesse come destinazione il paese d’origine. A garanzia dei provvedimenti l’Italia dovrà concludere accordi internazionali con le nazioni da cui proviene il flusso immigratorio. Per coadiuvare le forze dell’ordine nei rimpatri, spesso difficoltosi, potrebbe esser utilizzato l’esercito.

c) Parziale revisione dei presupposti per la eseguibilità dell’espulsione a titolo di misura di sicurezza

Questa può esser ordinata dal giudice, secondo la Turco-Napolitano, per i reati per cui è previsto l’arresto in flagranza "sempre che risulti la pericolosità sociale". Va abbassata la soglia di applicabilità della disposizione, estendendola a tutti coloro che siano condannati per reati non colposi punibili con la pena non inferiore nel massimo a tre anni. L’applicazione del provvedimento non va subordinata al carattere della pericolosità sociale del soggetto, la cui valutazione in senso negativo vanificherebbe in molti casi il disposto normativo. Infatti la giurisprudenza (T.A.R. Toscana, sez. I, 1996 n.31) ai fini dell’applicazione della misura di sicurezza, a ritenuto non necessaria la valutazione sulla pericolosità, essendo questa desumibile dalla stessa sentenza penale di condanna. Tale tipologia di espulsione dovrà diventare obbligatoria e non facoltativa da parte del giudice. Il provvedimento di espulsione scaturisce in tal modo da una presunzione assoluta di pericolosità e di probabilità di futura recidiva ed ha applicato a titolo provvisorio fino a sentenza irrevocabile.

 

2.Introduzione del reato di "ingresso clandestino nello Stato".

La legge oggi punisce esclusivamente il fenomeno dell’agevolazione o dello sfruttamento dell’immigrazione clandestina; attraverso la previsione del reato ingresso clandestino, si mira a dar rilevanza penale all’immigrazione clandestina in sé, sanzionando la condotta del singolo. La punibilità va esclusa per lo straniero al quale venga riconosciuto lo status di rifugiato politico o nel caso in cui debbano essere applicate misure di protezione per motivi umanitari.

 

Art.1

Espulsione dei clandestini e degli immigrati che abbiamo commesso reati

L’espulsione è sempre disposta dal questore o dal giudice ed eseguita con accompagnamento dello straniero nella Nazione di provenienza a mezzo della forza pubblica.(E’ abrogato l’art.11 ai commi 5 e 6)

 

Art.2

Espulsione a titolo di misura di sicurezza

L’art. 13 viene così sostituito: "Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice ordina l’espulsione dello straniero che sia condannato per reati non colposi per i quali la legge stabilisce una pena non inferiore nel massimo a tre anni".

 

Art.3

Reato di ingresso clandestino nello Stato

E’ introdotto l’art.10 bis: "Lo straniero che faccia ingresso nel territorio italiano senza attenersi al rispetto delle condizioni previste a tal fine dalla legge, è punito con la reclusione fino ad un anno. La punibilità è esclusa se allo straniero venga riconosciuto lo status di rifugiato politico o debbano esser applicate allo stesso misure di protezione per motivi umanitari".

 

 

Il Pres. Prov.le di Azione Giovani

                          Francesco Petrocchi       

 


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