Home
Su

 Ingressi in Italia


Requisiti per ottenere i visti di ingresso in Italia

Gazzetta Ufficiale n. 178 del 01-08-2000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
  DECRETO 12 luglio 2000
Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
di concerto con
i Ministri dell'interno, della giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà
sociale

   Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente il testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante
norme di attuazione del testo unico suddetto, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare l'art. 5;

Vista la legge 30 settembre 1993, n. 388, recante ratifica ed esecuzione:
a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14
giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica
 federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli
 alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni, di seguito indicato: "Accordo di Schengen";
   b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di
   applicazione del summenzionato accordo di Schengen, di seguito indicata: "Convenzione di
   applicazione", con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la
 convenzione, il relativo atto finale, con annessi all'atto finale, il processo verbale e la
dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata
convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di
adesione summenzionato;
c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese
relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b), tutti firmati a Parigi il 27 novembre
1990;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 209, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam
che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee ed
alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, e del
Protocollo allegato denominato "acquis" di Schengen;

  Vista la direttiva del Ministero dell'interno di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25
                             luglio 1998, n. 286;

    Sentiti il Ministro per le politiche comunitarie, il Ministro dell'industria, del commercio e
                     dell'artigianato ed il Ministro della sanità;

 Considerato che l'articolo B del Protocollo precitato prevede che l' "acquis" di Schengen, incluse
 le decisioni del comitato esecutivo, si applica immediatamente ai Paesi firmatari degli Accordi di
                                Schengen;

   Considerato quanto previsto dalla "Istruzione consolare comune, diretta alle rappresentanze
 diplomatiche e consolari di prima categoria degli Stati parte della Convenzione di Schengen", di
   seguito indicata: "I.C.C.", approvata dal comitato esecutivo per la prima volta a Parigi il 14
                dicembre 1993 e modificata da ultimo il 28 aprile 1999;

    Considerato che i cittadini dei Paesi terzi di cui all'allegato n. 1, parte II dell'I.C.C., sono
autorizzati a soggiornare in esenzione dall'obbligo del visto fino a novanta giorni, solo per motivi di
                   turismo, affari, gara sportiva, invito e missione;

                             Considerato che:
    1) i visti d'ingresso previsti dagli articoli 10 e 11 della Convenzione di applicazione sono
      denominati "visti Schengen uniformi", di seguito indicati: "V.S.U.", e si dividono in:
    visti di "tipo A", per transito aeroportuale, validi esclusivamente per il transito nelle zone
                         internazionali degli aeroporti;
            visti di "tipo B", per transito, con validità massima di cinque giorni;
visti di "tipo C", per soggiorni di breve durata o di viaggio, con validità massima di novanta giorni;
  2) i visti suddetti possono essere limitati nella validità territoriale, ai sensi dell'art. 5, comma 2,
    della Convenzione di applicazione stessa, assumendo la denominazione di visti a "validità
                  territoriale limitata", di seguito indicati: "V.T.L.";
  3) i visti d'ingresso previsti dall'art. 18 della Convenzione di applicazione sono denominati "visti
                         nazionali", di seguito indicati:
  "V.N.", e che tali visti di lunga durata, di "tipo D", hanno validità superiore a novanta giorni;

                                Decreta:

                                 Art. 1.
  1. Le tipologie dei visti corrispondenti ai diversi motivi d'ingresso sono: adozione, affari, cure
   mediche, diplomatico, familiare al seguito, gara sportiva, inserimento nel mercato del lavoro,
   invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza
   elettiva, ricongiungimento familiare, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo,
                              vacanze-lavoro.

                                 Art. 2.
 1. Fatti salvi i controlli di sicurezza richiesti in ambito Schengen e fermo restando quanto previsto
  circa il rilascio dei visti d'ingresso dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 31
 agosto 1999, n. 394, i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascuna tipologia di visto sono
        indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

     Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

                            Roma, 12 luglio 2000

                        Il Ministro degli affari esteri Dini
                         Il Ministro dell'interno Bianco
                        Il Ministro della giustizia Fassino
                Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi
                    Il Ministro per la solidarietà sociale Turco
 

                                Allegato A

                        REQUISITI E CONDIZIONI

                        1. Visto per "adozione" (V.N.).
 Il visto per adozione consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo
 indeterminato presso gli adottanti o gli affidatari, allo straniero destinatario del provvedimento di
 adozione o di affidamento pre-adottivo emesso dalla competente autorità straniera in conformità
                           alla legislazione locale.
  La legge 31 dicembre 1998, n. 476, dispone che la Commissione per le adozioni internazionali
 autorizza l'ingresso ed il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di
  adozione (articoli 32 e 39, lettera h), della legge n. 184/1983, come modificata dall'art. 3, della
  legge n. 476/1998). Il rilascio del visto e' pertanto subordinato all'emanazione della prescritta
                              autorizzazione.
 L'art. 8, comma 2, della predetta legge richiama la normativa precedente per il perfezionamento
 di quelle procedure di adozione avviate anteriormente all'entrata in vigore della legge o anche in
 un momento successivo sino alla costituzione della Commissione e alla pubblicazione degli albo
  degli enti autorizzati. In tali casi, ai fini del rilascio del visto, occorrerà verificare la sussistenza
                            dei seguenti requisiti:
 a) dichiarazione di idoneità all'adozione, rilasciata dal tribunale italiano dei minorenni competente
  per distretto di appartenenza dei genitori adottanti, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184,
              sulla "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori";
  b) provvedimento di adozione o di affidamento pre-adottivo emesso dalla competente autorità
                   straniera in conformità alla legislazione locale;
  c) dichiarazione di conformità del provvedimento alla legislazione dello Stato straniero, emessa
 dall'autorità' consolare italiana competente per luogo d'emissione del provvedimento. Il visto per
adozione consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato
 presso gli adottanti o gli affidatari, allo straniero destinatario del provvedimento di adozione o di
    affidamento pre-adottivo emesso dalla competente autorità straniera in conformità alla
                             legislazione locale.

                         2. Visto per "affari" (V.S.U.).
 Il visto per affari consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero
     che intenda viaggiare per finalità economico-commerciali, per contatti o trattative, per
 l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti
            nell'ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale.
               I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:
          a) la condizione di "operatore economico-commerciale" del richiedente;
       b) la finalità economico-commerciale del viaggio per il quale e' richiesto il visto;
    c) l'esistenza e l'effettiva attività svolta in Italia dagli eventuali operatori economici che
             richiedano il rilascio del visto in favore dell'operatore straniero;
  d) adeguati mezzi economici di sostentamento, ed in ogni caso non inferiori all'importo stabilito
 dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998.
 Il visto per affari può essere rilasciato anche alle persone che accompagnino, per documentate
                        ragioni di lavoro, il richiedente.

                   3. Visto per "cure mediche" (V.S.U. o V.N.).
 Il visto per cure mediche consente l'ingresso, al fine di un soggiorno di breve o lunga durata, ma
 sempre a tempo determinato, allo straniero che abbia necessità di sottoporsi a trattamenti medici
            presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate.
 I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dall'art. 36, comma 1, del testo
    unico n. 286/1998 e dall'art. 44, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
                                394/1999.
 Il visto viene altresì rilasciato, secondo le modalità previste dall'art. 44, comma 2, del decreto del
  Presidente della Repubblica n. 394/1999, nell'ambito dei Programmi umanitari di cui all'art. 36,
                      comma 2, del testo unico n. 286/1998.
 Il visto per cure mediche potrà essere rilasciato anche all'eventuale accompagnatore che assista
   lo straniero infermo, in presenza di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori
  all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo
                             unico n. 286/1998.

              4. Visto "diplomatico" per accreditamento o notifica (V.N.).
    Il visto diplomatico per accreditamento o notifica consente l'ingresso in Italia, ai fini di un
 soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato, allo straniero, titolare di passaporto diplomatico
 o di servizio, destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatico-consolari del suo
                     Paese, in Italia o presso la Santa Sede.
    Il visto diplomatico e' rilasciato anche agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare
                           convivente del titolare.
  Le richieste di visto dovranno essere avanzate per le vie diplomatiche, con nota verbale, e la
 concessione del visto sarà sempre subordinata al preventivo nullaosta rilasciato dal servizio del
                            cerimoniale del MAE.

                     5. Visto per "familiare al seguito" (V.N.).
 Il visto per familiare al seguito consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo
  determinato o indeterminato, allo straniero che intenda fare ingresso in Italia al seguito di un
    familiare cittadino italiano, o di un Paese dell'Unione europea, ovvero di Paese aderente
 all'Accordo sullo spazio economico europeo, o al seguito di un familiare straniero di cittadinanza
  diversa da quelle predette, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 4 e 5 del testo unico n.
                                286/1998:
  a) allo straniero che desideri entrare in territorio italiano al seguito di un familiare residente in
 Italia, cittadino italiano o di un Paese dell'Unione europea, ovvero di Paese aderente all'Accordo
 sullo spazio economico europeo, può essere concesso un visto per "familiare al seguito", secondo
  quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1656/1965, modificato dai decreti
       legislativi n. 470/1992 e n. 358/1999, e dall'art. 29 del testo unico n. 286/1998;
 b) allo straniero che intenda entrare in Italia al seguito di un familiare straniero, cittadino di Paesi
     diversi da quelli indicati nel punto a), titolare di carta di soggiorno, o di visto per lavoro
 subordinato relativo a contratto non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale,
  ovvero per studio o per motivi religiosi, può essere concesso un visto per "familiare al seguito",
          alle condizioni di cui all'art. 29, comma 4, del testo unico n. 286/1998.
    I requisiti per l'ottenimento del visto sono previsti dal comma 7, dell'art. 5, del decreto del
                     Presidente della Repubblica n. 394/1999.

                      6. Visto per "gara sportiva" (V.S.U.).
 Il visto per gara sportiva consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo sportivo
 straniero che intenda partecipare a singole competizioni o ad una serie di manifestazioni sportive,
    sia a carattere professionistico che dilettantistico, agli allenatori, direttori tecnico-sportivi,
                      preparatori atletici od accompagnatori.
     Per la partecipazione a gare professionistiche o dilettantistiche, a carattere ufficiale o
  amichevole, nell'ambito di discipline sportive riconosciute dal Comitato olimpico, e' necessaria
  una comunicazione scritta del C.O.N.I. o della Federazione sportiva italiana che confermi la
       notorietà della competizione e la partecipazione dell'atleta o del gruppo sportivo.
Quanto ai singoli componenti la squadra o il gruppo, la rappresentanza farà affidamento sulle liste
 ufficiali di nominativi o eventuali lettere di segnalazione presentatele dagli enti sportivi stranieri,
            con l'indicazione della qualifica di ciascuno dei componenti stessi.
   I mezzi di sussistenza richiesti non devono essere inferiori all'importo stabilito dal Ministero
      dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998.

               7. Visto per "inserimento nel mercato del lavoro" (V.N.).
 Il visto per inserimento nel mercato del lavoro consente l'ingresso in territorio italiano, ai fini di un
 soggiorno di lunga durata, al cittadino straniero in favore del quale sia stata accettata la garanzia
  per l'accesso al lavoro, secondo quanto previsto dai comma 1, 2 e 3 dell'art. 23, del testo unico
                                   n.
                                286/1998.
 I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dagli articoli 34 e 35 del decreto
                   del Presidente della Repubblica n. 394/1999.
 Lo stesso visto e' rilasciato altresì agli stranieri che si trovino nelle condizioni di cui al comma 4
 dell'art. 23 del testo unico n. 286/1998, per i quali non e' prevista l'autorizzazione sopraccitata. I
  requisiti e le condizioni, per tali casi, sono indicati dai comma 5 e 6, dell'art. 35 del decreto del
   Presidente della Repubblica n. 394/1999 e dalla direttiva del Ministero dell'interno di cui al
  comma 3 dell'art. 4 del testo unico n. 286/1998, in particolare dagli articoli 2 e 4 della Direttiva
                                 stessa.

                         8. Visto per "invito" (V.S.U.).
Il visto per invito consente l'ingresso, al fine di un soggiorno di breve durata, allo straniero invitato
 da enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche o private ma notorie, quale ospite di particolari eventi
   e manifestazioni di carattere politico o scientifico-culturale, le cui spese di soggiorno siano a
                          carico dell'Ente invitante.
   Il visto verrà parimenti rilasciato allo straniero convocato o invitato dall'autorità' giudiziaria
                 italiana, per la durata indicata dalla stessa autorità.

                  9. Visto per "lavoro autonomo" (V.S.U. o V.N.).
 Il visto per lavoro autonomo consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga
   durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un'attività
   professionale o lavorativa a carattere non subordinato, ai sensi dell'art. 26 del testo unico n.
                                286/1998.
  Per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi di cui all'art. 27, comma 1, lettere
       a), b), c) e d) del testo unico n. 286/1998, e' richiesta l'autorizzazione al lavoro.
 In ogni caso, la rappresentanza diplomatico-consolare deve segnalare l'avvenuto rilascio del visto
  alla Direzione provinciale del lavoro, servizio ispezioni del lavoro, territorialmente competente.

 I. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dall'art. 26, del testo unico n.
       286/1998, e dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999:
  1) per le attività in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 1, dell'art. 39, del decreto del
                         Presidente della Repubblica n.
  394/1999, la dichiarazione ivi richiesta e' resa dall'amministrazione preposta alla concessione
  delle relative abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla ricezione della denuncia di inizio attività,
            ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali;
     2) per le attività iscrivibili nel registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio,
   l'attestazione relativa all'astratta individuazione delle risorse necessarie di cui al comma 3,
 dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, riguardante le attività ancora
 da intraprendere, e' resa dalla Camera di commercio competente per territorio, in ragione delle
   funzioni attribuite alle camere stesse in tema di sviluppo economico locale e regolazione del
                                mercato.
  Tale attestazione e' resa altresì dai competenti ordini professionali, per le attività soggette ad
                          iscrizione negli ordini stessi.
 Per quelle attività autonome che non trovano corrispondente iscrizione nel registro delle imprese
 e che siano svincolate da licenze e autorizzazioni, da denunce di inizio attività, o dall'iscrizione ad
 albi, registri od elenchi abilitanti (es. attività di consulenza, anche con contratto di collaborazione
    coordinata e continuativa), e per le quali pertanto non e' individuabile l'Amministrazione
  competente a rilasciare la dichiarazione e l'attestazione di cui ai comma 1 e 3, dell'art. 39, del
 decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, gli stranieri devono essere in possesso di:
a) un idoneo contratto corredato, nel caso sia sottoscritto da un'impresa italiana, con certificato di
 iscrizione nel registro delle imprese e, nel caso di committente estero, con attestazione analoga
         vidimata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente;
  b) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal
  committente italiano o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del
 lavoro, servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non
                verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
 c) una dichiarazione del committente, con cui si assicuri per il lavoratore autonomo un compenso
 di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla
                              spesa sanitaria;
   d) copia dell'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese, nel caso di società di
    capitali, o dell'ultima dichiarazione dei redditi, nel caso di società di persone o di impresa
   individuale o di committente non imprenditoriale, da cui risulti che l'entità' dei proventi o dei
             redditi sia sufficiente a garantire il compenso di cui al punto c).
  Per tali attività, la documentazione sopra elencata sostituisce l'attestazione di cui al comma 3
           dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.
   Nei casi di lavoro autonomo da svolgere in qualità di socio e/o amministratore in società e
   cooperative già in attività, non e' richiesta alcuna attestazione circa i parametri finanziari di
    riferimento di cui al comma 3 dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n.
  394/1999. In tali casi, in luogo dell'attestazione stessa, lo straniero socio prestatore d'opera o
             soggetto che rivesta cariche sociali deve essere in possesso di:
            e) certificato di iscrizione della società nel registro delle imprese;
  f) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal
 legale rappresentante della società o della cooperativa alla competente Direzione provinciale del
 lavoro, servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non
                verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
  g) una dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri per il socio prestatore
 d'opera o per il soggetto che riveste cariche sociali, un compenso di importo superiore al livello
     minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
  h) copia dell'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle imprese, nel caso di società di
  capitali, o dell'ultima dichiarazione dei redditi, nel caso di società di persone, da cui risulti che
  l'entità' dei proventi derivanti dall'attività' sociale e' sufficiente a garantire il compenso di cui al
                                punto g);
  3) conformemente a quanto previsto dal comma 4, dell'art. 39, del decreto del Presidente della
 Repubblica n. 394/1999, le dichiarazioni e le attestazioni - o la documentazione sostitutiva, sopra
 indicate devono essere presentate alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del
                     nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso;
 4) le dichiarazioni e le attestazioni - o la documentazione sostitutiva, in questione, unitamente al
  nulla osta della questura, devono essere presentate alla Rappresentanza diplomatico-consolare
 italiana competente, ai fini del rilascio del visto ai sensi dei comma 5, 6 e 7, dell'art. 26, del testo
  unico n. 286/1998, e del comma 6, dell'art. 39, del decreto del Presidente della Repubblica n.
                                394/1999;
  5) ai fini dell'accertamento da parte della Rappresentanza diplomatico-consolare dei requisiti
    previsti dal comma 3, dell'art. 26, del testo unico n. 286/1998, si dispone quanto segue:
  a) in tutti i casi, lo straniero deve dimostrare il requisito della disponibilità di un alloggio idoneo,
     mediante l'esibizione un contratto di acquisto o locazione di un immobile, mediante una
 dichiarazione resa dallo straniero stesso ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
   15, ovvero a mezzo di una dichiarazione resa ai sensi delle medesime norme da un cittadino
  italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione
                     del richiedente il visto un alloggio idoneo;
   b) il requisito reddituale minimo previsto dal citato comma 3, dell'art. 26 del testo unico n.
  286/1998 e' soddisfatto in presenza di una corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini
   italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ovvero in presenza delle dichiarazioni
                     previste ai precedenti punti 2.c) e 2.g).

 II. Per ciò che concerne l'attività' lavorativa nel settore dello sport, quanto disposto dal comma
 17 dell'art. 40, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e' applicabile anche agli
 stranieri che intendano svolgere attività autonoma presso società sportive non professionistiche,
              diverse da quelle previste dalla legge 23 marzo 1981, n. 91.

 III. Per quanto riguarda il lavoro autonomo nel settore dello spettacolo, i requisiti e le condizioni
                        per l'ottenimento del visto sono:
 a) copia dell'atto contrattuale di lavoro autonomo, con firma autenticata del gestore, del titolare
    della licenza di esercizio, dell'impresario o di un legale rappresentante, che garantisca al
   lavoratore un compenso di importo superiore a quello previsto dai contratti nazionali per le
                categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili;
  b) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal
  committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro,
  servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà
                  instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
 c) idonea certificazione professionale, rilasciata da enti pubblici o da qualificati istituti privati del
   Paese di origine o di stabile residenza del lavoratore straniero, convalidata dalla competente
   autorità consolare italiana che attesti la legittimazione dell'organo straniero al rilascio della
    certificazione. Laddove non esistano tali enti o non vengano rilasciate attestazioni per le
 categorie interessate, la certificazione in parola può essere sostituita dal curriculum professionale
         corredato da pubblicazioni, registrazioni video o audio, articoli di stampa;
   d) nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso della questura territorialmente competente, da
   richiedere, in analogia a quanto previsto in via generale per il lavoro autonomo dal comma 4
 dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, su esibizione del contratto di
                                 lavoro;
 e) disponibilità di un'idonea sistemazione alloggiativa, documentabile anche mediante l'esibizione
 di prenotazione alberghiera, mediante una dichiarazione resa dallo straniero ai sensi degli articoli
  2 e 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero a mezzo di una eventuale dichiarazione resa ai
    sensi delle medesime norme dalla controparte contrattuale, che attesti di aver messo a
                disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo.
  Per artisti di chiara fama od alta e nota qualificazione professionale, e per artisti o complessi
 ingaggiati da noti enti teatrali, dalla R.A.I., da emittenti televisive private o da enti pubblici, e in
   ogni caso per brevi tournee dei lavoratori in questione, sarà sufficiente l'esibizione di copia
        dell'atto contrattuale o di comunicazione dell'avvenuta stipula del contratto.
  I visti d'ingresso per lavoro autonomo nel settore dello spettacolo relativi a soggiorni di breve
   durata, vengono rilasciati al di fuori delle quote di cui all'art. 3 comma 4 del testo unico n.
    286/1998. I lavoratori autonomi interessati dovranno essere informati dell'impossibilita' di
 svolgere la loro attività per committente diverso da quello per il quale il visto e' stato rilasciato e
    dell'impossibilita' di ottenere la conversione del permesso di soggiorno per motivi diversi.

                 10. Visto per "lavoro subordinato" (V.S.U. o V.N.).
 Il visto per lavoro subordinato consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata,
    a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che sia chiamato in Italia a prestare
                   un'attività lavorativa a carattere subordinato.
 I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dagli articoli 22, 24 e 27 del testo
 unico n. 286/1998 e dagli articoli 29, 30, 31, 38 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica
    n. 394/1999, fermi restando gli adempimenti richiesti dagli articoli 49 e 50 del decreto del
         Presidente della Repubblica stesso per l'esercizio di attività professionali.
 I requisiti e le condizioni di rilascio del visto per "lavoro subordinato" stabiliti dall'art. 27, comma
1, lettera p), del testo unico n. 286/1998, e dall'art. 40, comma 14, del decreto del Presidente della
  Repubblica n. 394/1999 debbono intendersi applicabili anche agli stranieri destinati a svolgere
  attività sportiva presso società non professionistiche, diverse da quelle previste dalla legge 23
                             marzo 1981, n. 91.
 Per gli stranieri dipendenti da società estere, destinati all'imbarco su navi italiane da crociera per
  lo svolgimento di servizi complementari di cui all'art. 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, il
        visto e' rilasciato dietro formale e documentata richiesta delle società stesse.
   Per i marittimi stranieri destinati all'imbarco su navi di bandiera italiana, iscritte nel registro
    internazionale di cui alla legge 27 febbraio 1998, n. 30, il visto e' rilasciato dietro richiesta
dell'armatore o suo agente delegato, corredata dall'iscrizione della nave nel registro internazionale
 e dalla relativa tabella d'armamento. La validità del visto sarà corrispondente alla durata prevista
     dell'imbarco, che risulterà dal contratto di arruolamento, se già perfezionato, o da una
 dichiarazione dello stesso armatore. Tale procedura potrà essere attivata in anticipo, anche via
   telefax, ed il visto potrà essere rilasciato prescindendo dalla residenza in loco del marittimo
                               interessato.
 Per ciò che riguarda i marittimi stranieri che intendano imbarcare o sbarcare da navi di bandiera
   straniera presso porti italiani, e' previsto il rilascio di visti di transito (successivo punto 18).

                    11. Visto per "missione" (V.S.U. o V.N.).
  Il visto per missione consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata
    ma a tempo determinato, allo straniero che per ragioni legate alla sua funzione politica,
            governativa o di pubblica utilità debba recarsi in territorio italiano.
  Hanno accesso a tale categoria di visto gli stranieri che rivestano cariche governative o siano
 dipendenti di pubblica amministrazione, di enti pubblici, o di Organizzazioni internazionali, inviati in
 Italia nell'espletamento delle loro funzioni, ovvero i privati cittadini che per l'importanza della loro
 attività e per gli scopi del soggiorno possano ritenersi di pubblica utilità per le relazioni tra lo Stato
                          di appartenenza e l'Italia.
   Analogo visto per missione può essere rilasciato agli stranieri componenti lo stretto nucleo
       familiare convivente del titolare, anche quando quest'ultimo sia esente dal visto.

                  12. Visto per "motivi religiosi" (V.S.U. o V.N.).
  Il visto per motivi religiosi consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ai
    religiosi stranieri, intesi come coloro che abbiano già ricevuto ordinazione sacerdotale, o
  condizione equivalente, religiose, ministri di culti appartenenti ad organizzazioni confessionali
 iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dell'interno, che intendano partecipare a manifestazioni di
              culto o esercitare attività ecclesiastica, religiosa o pastorale.
               I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:
                       a) l'effettiva condizione di "religioso"
 
 

 

Iniziative in tempo reale si possono trovare nel nostro forum.