Requisiti per ottenere i visti di ingresso in Italia
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 01-08-2000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DECRETO 12 luglio 2000
Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per
il loro ottenimento.
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
di concerto con
i Ministri dell'interno, della giustizia, del lavoro e della previdenza
sociale e per la solidarietà
sociale
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente
il testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999,
n. 394, regolamento recante
norme di attuazione del testo unico suddetto, a norma dell'art. 1,
comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare l'art. 5;
Vista la legge 30 settembre 1993, n. 388, recante ratifica ed esecuzione:
a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana
all'accordo di Schengen del 14
giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux,
della Repubblica
federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione
graduale dei controlli
alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni, di seguito
indicato: "Accordo di Schengen";
b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana
alla convenzione del 19 giugno 1990 di
applicazione del summenzionato accordo di Schengen, di
seguito indicata: "Convenzione di
applicazione", con allegate due dichiarazioni unilaterali
dell'Italia e della Francia, nonché la
convenzione, il relativo atto finale, con annessi all'atto finale,
il processo verbale e la
dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione
della firma della citata
convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli
2 e 3 dell'accordo di
adesione summenzionato;
c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica francese
relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b), tutti
firmati a Parigi il 27 novembre
1990;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 209, recante ratifica ed esecuzione
del Trattato di Amsterdam
che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono
le Comunità europee ed
alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam
il 2 ottobre 1997, e del
Protocollo allegato denominato "acquis" di Schengen;
Vista la direttiva del Ministero dell'interno di cui all'art.
4, comma 3, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
Sentiti il Ministro per le politiche comunitarie,
il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ed il Ministro della sanità;
Considerato che l'articolo B del Protocollo precitato prevede
che l' "acquis" di Schengen, incluse
le decisioni del comitato esecutivo, si applica immediatamente
ai Paesi firmatari degli Accordi di
Schengen;
Considerato quanto previsto dalla "Istruzione consolare
comune, diretta alle rappresentanze
diplomatiche e consolari di prima categoria degli Stati parte
della Convenzione di Schengen", di
seguito indicata: "I.C.C.", approvata dal comitato esecutivo
per la prima volta a Parigi il 14
dicembre 1993 e modificata da ultimo il 28 aprile 1999;
Considerato che i cittadini dei Paesi terzi di cui
all'allegato n. 1, parte II dell'I.C.C., sono
autorizzati a soggiornare in esenzione dall'obbligo del visto fino
a novanta giorni, solo per motivi di
turismo, affari, gara sportiva, invito e missione;
Considerato che:
1) i visti d'ingresso previsti dagli articoli 10
e 11 della Convenzione di applicazione sono
denominati "visti Schengen uniformi",
di seguito indicati: "V.S.U.", e si dividono in:
visti di "tipo A", per transito aeroportuale, validi
esclusivamente per il transito nelle zone
internazionali degli aeroporti;
visti di "tipo B", per transito, con validità massima di cinque
giorni;
visti di "tipo C", per soggiorni di breve durata o di viaggio, con
validità massima di novanta giorni;
2) i visti suddetti possono essere limitati nella validità
territoriale, ai sensi dell'art. 5, comma 2,
della Convenzione di applicazione stessa, assumendo
la denominazione di visti a "validità
territoriale limitata", di seguito indicati: "V.T.L.";
3) i visti d'ingresso previsti dall'art. 18 della Convenzione
di applicazione sono denominati "visti
nazionali", di seguito indicati:
"V.N.", e che tali visti di lunga durata, di "tipo D", hanno
validità superiore a novanta giorni;
Decreta:
Art. 1.
1. Le tipologie dei visti corrispondenti ai diversi motivi d'ingresso
sono: adozione, affari, cure
mediche, diplomatico, familiare al seguito, gara sportiva,
inserimento nel mercato del lavoro,
invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione,
motivi religiosi, reingresso, residenza
elettiva, ricongiungimento familiare, studio, transito
aeroportuale, transito, trasporto, turismo,
vacanze-lavoro.
Art. 2.
1. Fatti salvi i controlli di sicurezza richiesti in ambito Schengen
e fermo restando quanto previsto
circa il rilascio dei visti d'ingresso dall'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica del 31
agosto 1999, n. 394, i requisiti e le condizioni per l'ottenimento
di ciascuna tipologia di visto sono
indicati nell'allegato A,
che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 luglio 2000
Il Ministro degli affari esteri Dini
Il Ministro dell'interno Bianco
Il Ministro della giustizia Fassino
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi
Il Ministro per la solidarietà sociale Turco
Allegato A
REQUISITI E CONDIZIONI
1. Visto per "adozione" (V.N.).
Il visto per adozione consente l'ingresso in Italia, ai fini
di un soggiorno di lunga durata a tempo
indeterminato presso gli adottanti o gli affidatari, allo straniero
destinatario del provvedimento di
adozione o di affidamento pre-adottivo emesso dalla competente
autorità straniera in conformità
alla legislazione locale.
La legge 31 dicembre 1998, n. 476, dispone che la Commissione
per le adozioni internazionali
autorizza l'ingresso ed il soggiorno permanente del minore straniero
adottato o affidato a scopo di
adozione (articoli 32 e 39, lettera h), della legge n. 184/1983,
come modificata dall'art. 3, della
legge n. 476/1998). Il rilascio del visto e' pertanto subordinato
all'emanazione della prescritta
autorizzazione.
L'art. 8, comma 2, della predetta legge richiama la normativa
precedente per il perfezionamento
di quelle procedure di adozione avviate anteriormente all'entrata
in vigore della legge o anche in
un momento successivo sino alla costituzione della Commissione
e alla pubblicazione degli albo
degli enti autorizzati. In tali casi, ai fini del rilascio del
visto, occorrerà verificare la sussistenza
dei seguenti requisiti:
a) dichiarazione di idoneità all'adozione, rilasciata
dal tribunale italiano dei minorenni competente
per distretto di appartenenza dei genitori adottanti, ai sensi
della legge 4 maggio 1983, n. 184,
sulla "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori";
b) provvedimento di adozione o di affidamento pre-adottivo emesso
dalla competente autorità
straniera in conformità alla legislazione locale;
c) dichiarazione di conformità del provvedimento alla
legislazione dello Stato straniero, emessa
dall'autorità' consolare italiana competente per luogo
d'emissione del provvedimento. Il visto per
adozione consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di
lunga durata a tempo indeterminato
presso gli adottanti o gli affidatari, allo straniero destinatario
del provvedimento di adozione o di
affidamento pre-adottivo emesso dalla competente
autorità straniera in conformità alla
legislazione locale.
2. Visto per "affari" (V.S.U.).
Il visto per affari consente l'ingresso in Italia, ai fini di
un soggiorno di breve durata, allo straniero
che intenda viaggiare per finalità
economico-commerciali, per contatti o trattative, per
l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di
beni strumentali acquistati o venduti
nell'ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:
a) la condizione
di "operatore economico-commerciale" del richiedente;
b) la finalità economico-commerciale
del viaggio per il quale e' richiesto il visto;
c) l'esistenza e l'effettiva attività svolta
in Italia dagli eventuali operatori economici che
richiedano il rilascio del visto in favore dell'operatore straniero;
d) adeguati mezzi economici di sostentamento, ed in ogni caso
non inferiori all'importo stabilito
dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4,
comma 3, del testo unico n. 286/1998.
Il visto per affari può essere rilasciato anche alle persone
che accompagnino, per documentate
ragioni di lavoro, il richiedente.
3. Visto per "cure mediche" (V.S.U. o V.N.).
Il visto per cure mediche consente l'ingresso, al fine di un
soggiorno di breve o lunga durata, ma
sempre a tempo determinato, allo straniero che abbia necessità
di sottoporsi a trattamenti medici
presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono
previsti dall'art. 36, comma 1, del testo
unico n. 286/1998 e dall'art. 44, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica n.
394/1999.
Il visto viene altresì rilasciato, secondo le modalità
previste dall'art. 44, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 394/1999, nell'ambito dei Programmi
umanitari di cui all'art. 36,
comma 2, del testo unico n. 286/1998.
Il visto per cure mediche potrà essere rilasciato anche
all'eventuale accompagnatore che assista
lo straniero infermo, in presenza di adeguati mezzi economici
di sostentamento, non inferiori
all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva
di cui all'art. 4, comma 3, del testo
unico n. 286/1998.
4. Visto "diplomatico" per accreditamento o notifica (V.N.).
Il visto diplomatico per accreditamento o notifica
consente l'ingresso in Italia, ai fini di un
soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato, allo straniero,
titolare di passaporto diplomatico
o di servizio, destinato a prestare servizio presso le rappresentanze
diplomatico-consolari del suo
Paese, in Italia o presso la Santa Sede.
Il visto diplomatico e' rilasciato anche agli stranieri
componenti lo stretto nucleo familiare
convivente del titolare.
Le richieste di visto dovranno essere avanzate per le vie diplomatiche,
con nota verbale, e la
concessione del visto sarà sempre subordinata al preventivo
nullaosta rilasciato dal servizio del
cerimoniale del MAE.
5. Visto per "familiare al seguito" (V.N.).
Il visto per familiare al seguito consente l'ingresso, ai fini
di un soggiorno di lunga durata a tempo
determinato o indeterminato, allo straniero che intenda fare
ingresso in Italia al seguito di un
familiare cittadino italiano, o di un Paese dell'Unione
europea, ovvero di Paese aderente
all'Accordo sullo spazio economico europeo, o al seguito di un
familiare straniero di cittadinanza
diversa da quelle predette, secondo quanto previsto dall'art.
29, comma 4 e 5 del testo unico n.
286/1998:
a) allo straniero che desideri entrare in territorio italiano
al seguito di un familiare residente in
Italia, cittadino italiano o di un Paese dell'Unione europea,
ovvero di Paese aderente all'Accordo
sullo spazio economico europeo, può essere concesso un
visto per "familiare al seguito", secondo
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
1656/1965, modificato dai decreti
legislativi n. 470/1992 e n. 358/1999,
e dall'art. 29 del testo unico n. 286/1998;
b) allo straniero che intenda entrare in Italia al seguito di
un familiare straniero, cittadino di Paesi
diversi da quelli indicati nel punto a), titolare
di carta di soggiorno, o di visto per lavoro
subordinato relativo a contratto non inferiore a un anno, o per
lavoro autonomo non occasionale,
ovvero per studio o per motivi religiosi, può essere
concesso un visto per "familiare al seguito",
alle condizioni
di cui all'art. 29, comma 4, del testo unico n. 286/1998.
I requisiti per l'ottenimento del visto sono previsti
dal comma 7, dell'art. 5, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 394/1999.
6. Visto per "gara sportiva" (V.S.U.).
Il visto per gara sportiva consente l'ingresso, ai fini di un
soggiorno di breve durata, allo sportivo
straniero che intenda partecipare a singole competizioni o ad
una serie di manifestazioni sportive,
sia a carattere professionistico che dilettantistico,
agli allenatori, direttori tecnico-sportivi,
preparatori atletici od accompagnatori.
Per la partecipazione a gare professionistiche
o dilettantistiche, a carattere ufficiale o
amichevole, nell'ambito di discipline sportive riconosciute
dal Comitato olimpico, e' necessaria
una comunicazione scritta del C.O.N.I. o della Federazione sportiva
italiana che confermi la
notorietà della competizione
e la partecipazione dell'atleta o del gruppo sportivo.
Quanto ai singoli componenti la squadra o il gruppo, la rappresentanza
farà affidamento sulle liste
ufficiali di nominativi o eventuali lettere di segnalazione presentatele
dagli enti sportivi stranieri,
con l'indicazione della qualifica di ciascuno dei componenti stessi.
I mezzi di sussistenza richiesti non devono essere inferiori
all'importo stabilito dal Ministero
dell'interno con la direttiva di cui
all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998.
7. Visto per "inserimento nel mercato del lavoro" (V.N.).
Il visto per inserimento nel mercato del lavoro consente l'ingresso
in territorio italiano, ai fini di un
soggiorno di lunga durata, al cittadino straniero in favore del
quale sia stata accettata la garanzia
per l'accesso al lavoro, secondo quanto previsto dai comma 1,
2 e 3 dell'art. 23, del testo unico
n.
286/1998.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono
previsti dagli articoli 34 e 35 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 394/1999.
Lo stesso visto e' rilasciato altresì agli stranieri che
si trovino nelle condizioni di cui al comma 4
dell'art. 23 del testo unico n. 286/1998, per i quali non e'
prevista l'autorizzazione sopraccitata. I
requisiti e le condizioni, per tali casi, sono indicati dai
comma 5 e 6, dell'art. 35 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 394/1999 e dalla direttiva
del Ministero dell'interno di cui al
comma 3 dell'art. 4 del testo unico n. 286/1998, in particolare
dagli articoli 2 e 4 della Direttiva
stessa.
8. Visto per "invito" (V.S.U.).
Il visto per invito consente l'ingresso, al fine di un soggiorno di
breve durata, allo straniero invitato
da enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche o private ma notorie,
quale ospite di particolari eventi
e manifestazioni di carattere politico o scientifico-culturale,
le cui spese di soggiorno siano a
carico dell'Ente invitante.
Il visto verrà parimenti rilasciato allo straniero
convocato o invitato dall'autorità' giudiziaria
italiana, per la durata indicata dalla stessa autorità.
9. Visto per "lavoro autonomo" (V.S.U. o V.N.).
Il visto per lavoro autonomo consente l'ingresso in Italia, ai
fini di un soggiorno di breve o lunga
durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero
che intenda esercitare un'attività
professionale o lavorativa a carattere non subordinato,
ai sensi dell'art. 26 del testo unico n.
286/1998.
Per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi
di cui all'art. 27, comma 1, lettere
a), b), c) e d) del testo unico
n. 286/1998, e' richiesta l'autorizzazione al lavoro.
In ogni caso, la rappresentanza diplomatico-consolare deve segnalare
l'avvenuto rilascio del visto
alla Direzione provinciale del lavoro, servizio ispezioni del
lavoro, territorialmente competente.
I. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono
previsti dall'art. 26, del testo unico n.
286/1998, e dall'art. 39 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 394/1999:
1) per le attività in cui ricorrano le condizioni previste
dal comma 1, dell'art. 39, del decreto del
Presidente della Repubblica n.
394/1999, la dichiarazione ivi richiesta e' resa dall'amministrazione
preposta alla concessione
delle relative abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla
ricezione della denuncia di inizio attività,
ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali;
2) per le attività iscrivibili nel
registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio,
l'attestazione relativa all'astratta individuazione delle
risorse necessarie di cui al comma 3,
dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999,
riguardante le attività ancora
da intraprendere, e' resa dalla Camera di commercio competente
per territorio, in ragione delle
funzioni attribuite alle camere stesse in tema di sviluppo
economico locale e regolazione del
mercato.
Tale attestazione e' resa altresì dai competenti ordini
professionali, per le attività soggette ad
iscrizione negli ordini stessi.
Per quelle attività autonome che non trovano corrispondente
iscrizione nel registro delle imprese
e che siano svincolate da licenze e autorizzazioni, da denunce
di inizio attività, o dall'iscrizione ad
albi, registri od elenchi abilitanti (es. attività di
consulenza, anche con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa), e per le quali pertanto
non e' individuabile l'Amministrazione
competente a rilasciare la dichiarazione e l'attestazione di
cui ai comma 1 e 3, dell'art. 39, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, gli stranieri
devono essere in possesso di:
a) un idoneo contratto corredato, nel caso sia sottoscritto da un'impresa
italiana, con certificato di
iscrizione nel registro delle imprese e, nel caso di committente
estero, con attestazione analoga
vidimata dalla rappresentanza
diplomatico-consolare italiana competente;
b) copia di una formale dichiarazione di responsabilità,
preventivamente rilasciata o inviata dal
committente italiano o dal suo legale rappresentante alla competente
Direzione provinciale del
lavoro, servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi
che in virtù del contratto stipulato non
verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
c) una dichiarazione del committente, con cui si assicuri per
il lavoratore autonomo un compenso
di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per
l'esenzione dalla partecipazione alla
spesa sanitaria;
d) copia dell'ultimo bilancio depositato presso il registro
delle imprese, nel caso di società di
capitali, o dell'ultima dichiarazione dei redditi,
nel caso di società di persone o di impresa
individuale o di committente non imprenditoriale, da cui
risulti che l'entità' dei proventi o dei
redditi sia sufficiente a garantire il compenso di cui al punto c).
Per tali attività, la documentazione sopra elencata sostituisce
l'attestazione di cui al comma 3
dell'art.
39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.
Nei casi di lavoro autonomo da svolgere in qualità
di socio e/o amministratore in società e
cooperative già in attività, non e' richiesta
alcuna attestazione circa i parametri finanziari di
riferimento di cui al comma 3 dell'art. 39 del decreto
del Presidente della Repubblica n.
394/1999. In tali casi, in luogo dell'attestazione stessa, lo
straniero socio prestatore d'opera o
soggetto che rivesta cariche sociali deve essere in possesso di:
e) certificato di iscrizione della società nel registro delle imprese;
f) copia di una formale dichiarazione di responsabilità,
preventivamente rilasciata o inviata dal
legale rappresentante della società o della cooperativa
alla competente Direzione provinciale del
lavoro, servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi
che in virtù del contratto stipulato non
verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
g) una dichiarazione del rappresentante legale della società
che assicuri per il socio prestatore
d'opera o per il soggetto che riveste cariche sociali, un compenso
di importo superiore al livello
minimo previsto dalla legge per l'esenzione
dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
h) copia dell'ultimo bilancio depositato presso il Registro
delle imprese, nel caso di società di
capitali, o dell'ultima dichiarazione dei redditi, nel caso
di società di persone, da cui risulti che
l'entità' dei proventi derivanti dall'attività'
sociale e' sufficiente a garantire il compenso di cui al
punto g);
3) conformemente a quanto previsto dal comma 4, dell'art. 39,
del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999, le dichiarazioni e le attestazioni -
o la documentazione sostitutiva, sopra
indicate devono essere presentate alla questura territorialmente
competente, per l'apposizione del
nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso;
4) le dichiarazioni e le attestazioni - o la documentazione sostitutiva,
in questione, unitamente al
nulla osta della questura, devono essere presentate alla Rappresentanza
diplomatico-consolare
italiana competente, ai fini del rilascio del visto ai sensi
dei comma 5, 6 e 7, dell'art. 26, del testo
unico n. 286/1998, e del comma 6, dell'art. 39, del decreto
del Presidente della Repubblica n.
394/1999;
5) ai fini dell'accertamento da parte della Rappresentanza diplomatico-consolare
dei requisiti
previsti dal comma 3, dell'art. 26, del testo unico
n. 286/1998, si dispone quanto segue:
a) in tutti i casi, lo straniero deve dimostrare il requisito
della disponibilità di un alloggio idoneo,
mediante l'esibizione un contratto di acquisto
o locazione di un immobile, mediante una
dichiarazione resa dallo straniero stesso ai sensi degli articoli
2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15, ovvero a mezzo di una dichiarazione resa ai sensi
delle medesime norme da un cittadino
italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che
attesti di aver messo a disposizione
del richiedente il visto un alloggio idoneo;
b) il requisito reddituale minimo previsto dal citato
comma 3, dell'art. 26 del testo unico n.
286/1998 e' soddisfatto in presenza di una corrispondente garanzia
da parte di enti o cittadini
italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia,
ovvero in presenza delle dichiarazioni
previste ai precedenti punti 2.c) e 2.g).
II. Per ciò che concerne l'attività' lavorativa
nel settore dello sport, quanto disposto dal comma
17 dell'art. 40, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 394/1999 e' applicabile anche agli
stranieri che intendano svolgere attività autonoma presso
società sportive non professionistiche,
diverse da quelle previste dalla legge 23 marzo 1981, n. 91.
III. Per quanto riguarda il lavoro autonomo nel settore dello
spettacolo, i requisiti e le condizioni
per l'ottenimento del visto sono:
a) copia dell'atto contrattuale di lavoro autonomo, con firma
autenticata del gestore, del titolare
della licenza di esercizio, dell'impresario o di
un legale rappresentante, che garantisca al
lavoratore un compenso di importo superiore a quello previsto
dai contratti nazionali per le
categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili;
b) copia di una formale dichiarazione di responsabilità,
preventivamente rilasciata o inviata dal
committente o dal suo legale rappresentante alla competente
Direzione provinciale del lavoro,
servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in
virtù del contratto stipulato non verrà
instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
c) idonea certificazione professionale, rilasciata da enti pubblici
o da qualificati istituti privati del
Paese di origine o di stabile residenza del lavoratore
straniero, convalidata dalla competente
autorità consolare italiana che attesti la legittimazione
dell'organo straniero al rilascio della
certificazione. Laddove non esistano tali enti o
non vengano rilasciate attestazioni per le
categorie interessate, la certificazione in parola può
essere sostituita dal curriculum professionale
corredato da pubblicazioni,
registrazioni video o audio, articoli di stampa;
d) nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso della
questura territorialmente competente, da
richiedere, in analogia a quanto previsto in via generale
per il lavoro autonomo dal comma 4
dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999,
su esibizione del contratto di
lavoro;
e) disponibilità di un'idonea sistemazione alloggiativa,
documentabile anche mediante l'esibizione
di prenotazione alberghiera, mediante una dichiarazione resa
dallo straniero ai sensi degli articoli
2 e 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero a mezzo di
una eventuale dichiarazione resa ai
sensi delle medesime norme dalla controparte contrattuale,
che attesti di aver messo a
disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo.
Per artisti di chiara fama od alta e nota qualificazione professionale,
e per artisti o complessi
ingaggiati da noti enti teatrali, dalla R.A.I., da emittenti
televisive private o da enti pubblici, e in
ogni caso per brevi tournee dei lavoratori in questione,
sarà sufficiente l'esibizione di copia
dell'atto contrattuale o
di comunicazione dell'avvenuta stipula del contratto.
I visti d'ingresso per lavoro autonomo nel settore dello spettacolo
relativi a soggiorni di breve
durata, vengono rilasciati al di fuori delle quote di
cui all'art. 3 comma 4 del testo unico n.
286/1998. I lavoratori autonomi interessati dovranno
essere informati dell'impossibilita' di
svolgere la loro attività per committente diverso da quello
per il quale il visto e' stato rilasciato e
dell'impossibilita' di ottenere la conversione del
permesso di soggiorno per motivi diversi.
10. Visto per "lavoro subordinato" (V.S.U. o V.N.).
Il visto per lavoro subordinato consente l'ingresso, ai fini
di un soggiorno di breve o lunga durata,
a tempo determinato o indeterminato, allo straniero
che sia chiamato in Italia a prestare
un'attività lavorativa a carattere subordinato.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono
previsti dagli articoli 22, 24 e 27 del testo
unico n. 286/1998 e dagli articoli 29, 30, 31, 38 e 40 del decreto
del Presidente della Repubblica
n. 394/1999, fermi restando gli adempimenti richiesti
dagli articoli 49 e 50 del decreto del
Presidente della Repubblica
stesso per l'esercizio di attività professionali.
I requisiti e le condizioni di rilascio del visto per "lavoro
subordinato" stabiliti dall'art. 27, comma
1, lettera p), del testo unico n. 286/1998, e dall'art. 40, comma 14,
del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999 debbono intendersi applicabili anche
agli stranieri destinati a svolgere
attività sportiva presso società non professionistiche,
diverse da quelle previste dalla legge 23
marzo 1981, n. 91.
Per gli stranieri dipendenti da società estere, destinati
all'imbarco su navi italiane da crociera per
lo svolgimento di servizi complementari di cui all'art. 17 della
legge 5 dicembre 1986, n. 856, il
visto e' rilasciato dietro
formale e documentata richiesta delle società stesse.
Per i marittimi stranieri destinati all'imbarco su navi
di bandiera italiana, iscritte nel registro
internazionale di cui alla legge 27 febbraio 1998,
n. 30, il visto e' rilasciato dietro richiesta
dell'armatore o suo agente delegato, corredata dall'iscrizione della
nave nel registro internazionale
e dalla relativa tabella d'armamento. La validità del
visto sarà corrispondente alla durata prevista
dell'imbarco, che risulterà dal contratto
di arruolamento, se già perfezionato, o da una
dichiarazione dello stesso armatore. Tale procedura potrà
essere attivata in anticipo, anche via
telefax, ed il visto potrà essere rilasciato prescindendo
dalla residenza in loco del marittimo
interessato.
Per ciò che riguarda i marittimi stranieri che intendano
imbarcare o sbarcare da navi di bandiera
straniera presso porti italiani, e' previsto il rilascio
di visti di transito (successivo punto 18).
11. Visto per "missione" (V.S.U. o V.N.).
Il visto per missione consente l'ingresso in Italia, ai fini
di un soggiorno di breve o lunga durata
ma a tempo determinato, allo straniero che per ragioni
legate alla sua funzione politica,
governativa o di pubblica utilità debba recarsi in territorio italiano.
Hanno accesso a tale categoria di visto gli stranieri che rivestano
cariche governative o siano
dipendenti di pubblica amministrazione, di enti pubblici, o di
Organizzazioni internazionali, inviati in
Italia nell'espletamento delle loro funzioni, ovvero i privati
cittadini che per l'importanza della loro
attività e per gli scopi del soggiorno possano ritenersi
di pubblica utilità per le relazioni tra lo Stato
di appartenenza e l'Italia.
Analogo visto per missione può essere rilasciato
agli stranieri componenti lo stretto nucleo
familiare convivente del titolare,
anche quando quest'ultimo sia esente dal visto.
12. Visto per "motivi religiosi" (V.S.U. o V.N.).
Il visto per motivi religiosi consente l'ingresso, ai fini di
un soggiorno di breve o lunga durata, ai
religiosi stranieri, intesi come coloro che abbiano
già ricevuto ordinazione sacerdotale, o
condizione equivalente, religiose, ministri di culti appartenenti
ad organizzazioni confessionali
iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dell'interno, che intendano
partecipare a manifestazioni di
culto o esercitare attività ecclesiastica, religiosa o pastorale.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:
a) l'effettiva condizione di "religioso"