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Accordi
bilaterali e liste di lavoratori stranieri.
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L'anagrafe
degli stranieri
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Prestazione
di garanzia.
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Lavoro
subordinato.
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Lavoro
subordinato stagionale.
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Lavoro
autonomo.
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Garanzia
per ricerca di lavoro.
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Durata
del permesso di soggiorno per lavoro.
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Licenziamento.
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Attività
professionali - Riconoscimento dei titoli.
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Particolari
casi di lavoro.
La legge 40 prevede
strumenti innovativi per regolare gli ingressi per lavoro. Tra questi i
più importanti sono:
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La firma di accordi
bilaterali tra l'Italia e i paesi di provenienza dei lavoratori stranieri. |
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La costituzione di
Liste di stranieri che chiedono di lavorare in Italia |
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L'anagrafe informatizzata
che contiene tutti i nominativi e le professioni dei cittadini stranieri
che chiedono di venire in Italia |
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La Prestazione
di garanzia (o sponsor) che permette a un cittadino straniero regolarmente
soggiornante in Italia, alle organizzazioni e associazioni professionali,
sindacali e del volontariato, di garantire l'ingresso in Italia per ricerca
di lavoro di un cittadino straniero per una durata di tempo limitata. |
Accordi
bilaterali e liste di lavoratori stranieri.
Gli accordi bilaterali
stabiliscono una stretta collaborazione tra il Ministero degli Affari Esteri
(attraverso i consolati e le ambasciate), il Ministero dell'Interno e il
Ministero del Lavoro italiani e le corrispondenti autorità nazionali
dei paesi di provenienza dei lavoratori stranieri e prevedono la costituzione
e la gestione di liste di lavoratori stranieri (primo contatto diretto
tra il lavoratore e il datore di lavoro) per l'ingresso in Italia, articolate
secondo il tipo di rapporto di lavoro: a tempo indeterminato, a tempo determinato,
stagionale.
Il lavoratore straniero
per iscriversi in queste liste deve indicare:
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i propri dati
anagrafici |
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il paese d'origine
o di residenza |
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il tipo di rapporto
di lavoro che preferisce |
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le qualifiche
e le precedenti esperienze professionali |
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la conoscenza
della lingua italiana o di altre lingue. |
Gli elenchi degli iscritti,
ordinati cronologicamente, sono trasmessi tramite il Ministero degli Affari
esteri, al Ministero del Lavoro e sono inseriti nell'apposita anagrafe
dei lavoratori stranieri.
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L'anagrafe
degli stranieri
Presso il Ministero
del Lavoro è istituita la anagrafe informatizzata dei rapporti di
lavoro subordinati. L'anagrafe, collegata direttamente con l'I.N.P.S. (Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale) e con le questure, raccoglie i nominativi
contenuti nelle liste. I nominativi vengono inseriti i tre diverse sezioni
secondo il tipo di contratto di lavoro e sono messi a disposizione dei
datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori che ne fanno richiesta.
(Nel caso in cui il datore di lavoro non indichi un nominativo specifico
vale, a parità di requisiti professionali, la precedenza di iscrizione
nelle Liste.
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Prestazione
di garanzia.
La legge 40 permette
ai cittadini italiani o ai cittadini stranieri regolarmente residenti in
Italia (con un permesso di soggiorno che duri almeno un anno) di garantire
l'entrata per ricerca di lavoro di uno, massimo due, stranieri l'anno.
Vai
alla garanzia per ricerca di lavoro.
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Lavoro
subordinato.
L'impiego può
essere:
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a tempo indeterminato |
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a tempo determinato |
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stagionale |
L'autorizzazione al
lavoro per uno o più stranieri deve essere richiesta, dal datore
di lavoro, alla Direzione provinciale del lavoro. (La richiesta può
essere nominativa o non nominativa).
Il datore di lavoro,
al momento della richiesta, deve fornire i nominativi o i profili professionali
delle persone che intende assumere, nonché le informazioni su:
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la propria impresa |
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il contratto (in
copia) e le modalità di assunzione |
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la copertura previdenziale
e assicurativa |
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il trattamento
retributivo |
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l'alloggio dello
straniero |
Entro 20 giorni, se
la domanda è completa, viene rilasciata l'autorizzazione, sulla
quale il datore di lavoro deve fare apporre dalla questura il nulla osta
(provvisorio). La questura, a sua volta, trasmette tutti i dati del lavoratore
all'I.N.P.S. che li inserisce nell'Archivio anagrafico dei lavoratori stranieri.
Infine l'autorizzazione viene inviata al lavoratore interessato che può
chiedere al consolato italiano il visto per entrare in Italia. L'autorizzazione
deve essere utilizzata entro 6 mesi dalla data di rilascio. All'arrivo
in Italia il lavoratore straniero deve chiedere il permesso di soggiorno
per lavoro subordinato entro 8 giorni lavorativi.
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Lavoro
subordinato stagionale.
L'autorizzazione per lavoro stagionale
permette l'ingresso in Italia per brevi periodi d'impiego al termine dei
quali il lavoratore straniero deve fare ritorno nel proprio paese di origine
o residenza. L'autorizzazione ha una validità minima di 20 giorni,
massima di 6 mesi e fino a 9 mesi nei settori che lo richiedano.
Assicurazioni.
proprio per la durata limitata dei contratti,
ai lavoratori stagionali si applicano le seguenti assicurazioni di previdenza
e assistenza obbligatoria:
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per maternità |
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per invalidità e vecchiaia |
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contro le malattie |
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contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali. |
Diritto di precedenza
Il lavoratore straniero, già entrato
in Italia come stagionale, ha diritto di precedenza, per l'anno successivo,
rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non siano mai entrati per
la stessa ragione. Questo diritto di precedenza deve però essere
documentato con:
|
il precedente permesso per lavoro stagionale |
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il biglietto di ritorno alla scadenza del
contratto di lavoro. |
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Lavoro
autonomo.
Le attività di lavoro autonomo non
possono riguardare quei settori che la legge riserva ai cittadini italiani
o dell'Unione Europea.
Le attività di lavoro autonomo
riguardano i settori dell'artigianato, del commercio e delle libere professioni.
Per i primi due settori la legge 40 stabilisce
che il cittadino straniero deve avere il nulla osta della Camera di Commercio
competente. Il settore delle libere professioni è invece vincolato
dai limiti di cittadinanza, dal conseguimento del titolo di studio in Italia,
dal riconoscimento del titolo in base ad accordi internazionali e di reciprocità,
dal superamento dell'esame di abilitazione ad Albi e Ordini professionali.
Una volta in Italia lo straniero deve
chiedere il permesso di soggiorno per lavoro autonomo e perfezionare le
pratiche burocratiche che abilitano all'esercizio di una attività
commerciale o di una professione e che variano a seconda dell'attività
prescelta.
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Garanzia
per ricerca di lavoro.
La legge 40 permette ai cittadini italiani
o ai cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia (con un permesso
di soggiorno che duri ancora almeno un anno) di garantire l'entrata per
ricerca di lavoro per uno, massimo due, stranieri l'anno.
Chi altro può essere il garante?
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cittadini italiani e stranieri residenti
in Italia |
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le associazioni professionali e sindacali |
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le organizzazioni di volontariato impegnate
da almeno tre anni in attività con immigrati |
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le regioni e gli enti locali, comunità
montane, i loro consorzi e associazioni. |
Il garante deve presentare alla questura della
provincia in cui risiede la richiesta di autorizzazione all'ingresso per
uno o più cittadini stranieri indicati nominativamente. L'autorizzazione
vale come titolo per il rilascio del visto d'ingresso.
La garanzia deve coprire le spese dello
straniero per un anno per:
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alloggio |
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mantenimento |
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assistenza sanitaria |
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viaggio di ritorno |
L'autorizzazione viene rilasciata entro 60
giorni ed è il garante che deve farla pervenire allo straniero nel
paese d'origine o residenza. Lo straniero, a sua volta, con l'autorizzazione
della questura si presenta al consolato o all'ambasciata italiana e chiede
il visto. Il permesso di soggiorno per ricerca di lavoro dura un anno e
viene rilasciato solo se si ha l'iscrizione nelle liste di collocamento.
Le organizzazioni professionali possono
prestare garanzia solo se iscritte al registro delle associazioni e degli
enti che svolgono attività a favore degli immigrati. Al momento
dell'iscrizione viene fissato il numero massimo di garanzie annuali che
l'ente può essere ammesso a prestare.
La garanzia assicurata dal garabte per
la permanenza dello straniero in Italia deve essere prestata mediante fideiussione
o polizza assicurativa.
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Durata
del permesso di soggiorno per lavoro.
La durata del permesso di soggiorno varia
a seconda della durata del contratto di lavoro. Lo straniero, iscritto
nelle liste di collocamento in Italia e la cui assunzione è stata
comunicata alla Direzione provinciale del lavoro, può chiedere alla
questura della città in cui vive il rilascio del permesso di soggiorno
per:
2 anni, salvo rinnovi, se si tratta di
un contratto a tempo indeterminato
la durata del contratto di lavoro nel
caso di lavoro stagionale e non meno di 12 mesi nel caso di lavoro a tempo
determinato.
Vai alla pagina
di spiegazione del permesso di soggiorno.
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Licenziamento.
Se il lavoratore straniero perde il lavoro,
l'impresa dove lavorava deve informare la Direzione provinciale del lavoro
competente, entro 5 giorni dal licenziamento. Sia nel casi di licenziamenti
collettivi che individuali. Lo straniero ha diritto all'iscrizione alle
liste di collocamento per tutto il periodo di validità del permesso
di soggiorno, e comunque a meno che non si tratti di lavoratore stagionale,
per un periodo non inferiore a 1 anno. La questura, alla scadenza del permesso
di soggiorno, può rilasciare un altro permesso della durata massima
di un anno dalla data di iscrizione alle liste di collocamento.
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Attività
professionali: riconoscimento dei titoli.
I cittadini stranieri che vivono regolarmente
in Italia e sono in possesso di titoli conseguiti o riconosciuti in Italia,
possono iscriversi a Ordini e Collegi professionali. Nel caso di libere,
professioni lo Stato italiano riserva alcune attività solo ai cittadini
italiani (es. notaio e avvocato). Nei casi invece, in cui non sia posto
il limite della cittadinanza, possono esercitare la professione in Italia
gli stranieri che:
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hanno conseguito il titolo di studio in
Italia |
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hanno superato l'esame di abilitazione |
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si sono iscritti all'Albo o all'Ordine
professionale. |
Nel caso di titoli professionali rilasciati
da un paese non appartenente all'Unione Europea, lo straniero deve chiedere
il riconoscimento in Italia.
Nel caso di attività collegate alle
professioni sanitarie, lo straniero, se ha ottenuto il riconoscimento del
titolo, deve iscriversi negli Albi professionali o in speciali elenchi
presso il Ministero della Sanità. In caso di assunzione, le istituzioni
sanitarie devono comunicare il nominativo dello straniero al Ministero
della Sanità entro 3 giorni dalla data di assunzione. Il Ministero
della Sanità può autorizzare brevi periodi di prestazioni
professionali occasionali di un cittadino straniero in Italia.
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Particolari
casi di lavoro.
In Italia possono entrare al di fuori delle
quote stabilite annualmente particolari categorie di lavoratori stranieri
con contratti di lavoro subordinato.
Queste categorie sono le seguenti:
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dirigenti o personale altamente specializzato
di società e uffici di rappresentanza |
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professori e ricercatori universitari,
traduttori e interpreti |
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collaboratori familiari di cittadini italiani
o comunitari con contratto di lavoro all'estero che si trasferiscono in
Italia per continuare lo stesso rapporto di lavoro |
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sportivi e lavoratori dello spettacolo |
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lavoratori marittimi |
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personale che si trasferisce in Italia
per particolari periodi di addestramento. |
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