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libretto di lavoro

il lavoro 
 

        1. Accordi bilaterali e liste di lavoratori stranieri.
        2. L'anagrafe degli stranieri
        3. Prestazione di garanzia.
        4. Lavoro subordinato.
        5. Lavoro subordinato stagionale.
        6. Lavoro autonomo.
        7. Garanzia per ricerca di lavoro.
        8. Durata del permesso di soggiorno per lavoro.
        9. Licenziamento.
        10. Attività professionali - Riconoscimento dei titoli.
        11. Particolari casi di lavoro.
La legge 40 prevede strumenti innovativi per regolare gli ingressi per lavoro. Tra questi i più importanti sono:
La firma di accordi bilaterali tra l'Italia e i paesi di provenienza dei lavoratori stranieri.
La costituzione di Liste di stranieri che chiedono di lavorare in Italia
L'anagrafe informatizzata che contiene tutti i nominativi e le professioni dei cittadini stranieri che chiedono di venire in Italia
La Prestazione di garanzia (o sponsor) che permette a un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, alle organizzazioni e associazioni professionali, sindacali e del volontariato, di garantire l'ingresso in Italia per ricerca di lavoro di un cittadino straniero per una durata di tempo limitata.


Accordi bilaterali e liste di lavoratori stranieri.

Gli accordi bilaterali stabiliscono una stretta collaborazione tra il Ministero degli Affari Esteri (attraverso i consolati e le ambasciate), il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro italiani e le corrispondenti autorità nazionali dei paesi di provenienza dei lavoratori stranieri e prevedono la costituzione e la gestione di liste di lavoratori stranieri (primo contatto diretto tra il lavoratore e il datore di lavoro) per l'ingresso in Italia, articolate secondo il tipo di rapporto di lavoro: a tempo indeterminato, a tempo determinato, stagionale.

Il lavoratore straniero per iscriversi in queste liste deve indicare:
i propri dati anagrafici
il paese d'origine o di residenza
il tipo di rapporto di lavoro che preferisce
le qualifiche e le precedenti esperienze professionali
la conoscenza della lingua italiana o di altre lingue.
Gli elenchi degli iscritti, ordinati cronologicamente, sono trasmessi tramite il Ministero degli Affari esteri, al Ministero del Lavoro e sono inseriti nell'apposita anagrafe dei lavoratori stranieri.

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L'anagrafe degli stranieri

Presso il Ministero del Lavoro è istituita la anagrafe informatizzata dei rapporti di lavoro subordinati. L'anagrafe, collegata direttamente con l'I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) e con le questure, raccoglie i nominativi contenuti nelle liste. I nominativi vengono inseriti i tre diverse sezioni secondo il tipo di contratto di lavoro e sono messi a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori che ne fanno richiesta. (Nel caso in cui il datore di lavoro non indichi un nominativo specifico vale, a parità di requisiti professionali, la precedenza di iscrizione nelle Liste.

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Prestazione di garanzia.

La legge 40 permette ai cittadini italiani o ai cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia (con un permesso di soggiorno che duri almeno un anno) di garantire l'entrata per ricerca di lavoro di uno, massimo due, stranieri l'anno.

Vai alla garanzia per ricerca di lavoro.

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Lavoro subordinato.

L'impiego può essere:
a tempo indeterminato
a tempo determinato
stagionale
L'autorizzazione al lavoro per uno o più stranieri deve essere richiesta, dal datore di lavoro, alla Direzione provinciale del lavoro. (La richiesta può essere nominativa o non nominativa).
Il datore di lavoro, al momento della richiesta, deve fornire i nominativi o i profili professionali delle persone che intende assumere, nonché le informazioni su:
la propria impresa
il contratto (in copia) e le modalità di assunzione
la copertura previdenziale e assicurativa
il trattamento retributivo
l'alloggio dello straniero
Entro 20 giorni, se la domanda è completa, viene rilasciata l'autorizzazione, sulla quale il datore di lavoro deve fare apporre dalla questura il nulla osta (provvisorio). La questura, a sua volta, trasmette tutti i dati del lavoratore all'I.N.P.S. che li inserisce nell'Archivio anagrafico dei lavoratori stranieri. Infine l'autorizzazione viene inviata al lavoratore interessato che può chiedere al consolato italiano il visto per entrare in Italia. L'autorizzazione deve essere utilizzata entro 6 mesi dalla data di rilascio. All'arrivo in Italia il lavoratore straniero deve chiedere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato entro 8 giorni lavorativi.

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Lavoro subordinato stagionale.

L'autorizzazione per lavoro stagionale permette l'ingresso in Italia per brevi periodi d'impiego al termine dei quali il lavoratore straniero deve fare ritorno nel proprio paese di origine o residenza. L'autorizzazione ha una validità minima di 20 giorni, massima di 6 mesi e fino a 9 mesi nei settori che lo richiedano.

Assicurazioni.
proprio per la durata limitata dei contratti, ai lavoratori stagionali si applicano le seguenti assicurazioni di previdenza e assistenza obbligatoria:
per maternità
per invalidità e vecchiaia
contro le malattie
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.


Diritto di precedenza
Il lavoratore straniero, già entrato in Italia come stagionale, ha diritto di precedenza, per l'anno successivo, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non siano mai entrati per la stessa ragione. Questo diritto di precedenza deve però essere documentato con:
il precedente permesso per lavoro stagionale
il biglietto di ritorno alla scadenza del contratto di lavoro.


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Lavoro autonomo.

Le attività di lavoro autonomo non possono riguardare quei settori che la legge riserva ai cittadini italiani o dell'Unione Europea.
Le attività di lavoro autonomo riguardano i settori dell'artigianato, del commercio e delle libere professioni.
Per i primi due settori la legge 40 stabilisce che il cittadino straniero deve avere il nulla osta della Camera di Commercio competente. Il settore delle libere professioni è invece vincolato dai limiti di cittadinanza, dal conseguimento del titolo di studio in Italia, dal riconoscimento del titolo in base ad accordi internazionali e di reciprocità, dal superamento dell'esame di abilitazione ad Albi e Ordini professionali.
Una volta in Italia lo straniero deve chiedere il permesso di soggiorno per lavoro autonomo e perfezionare le pratiche burocratiche che abilitano all'esercizio di una attività commerciale o di una professione e che variano a seconda dell'attività prescelta.

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Garanzia per ricerca di lavoro.

La legge 40 permette ai cittadini italiani o ai cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia (con un permesso di soggiorno che duri ancora almeno un anno) di garantire l'entrata per ricerca di lavoro per uno, massimo due, stranieri l'anno.

Chi altro può essere il garante?
cittadini italiani e stranieri residenti in Italia
le associazioni professionali e sindacali
le organizzazioni di volontariato impegnate da almeno tre anni in attività con immigrati
le regioni e gli enti locali, comunità montane, i loro consorzi e associazioni.
Il garante deve presentare alla questura della provincia in cui risiede la richiesta di autorizzazione all'ingresso per uno o più cittadini stranieri indicati nominativamente. L'autorizzazione vale come titolo per il rilascio del visto d'ingresso.
La garanzia deve coprire le spese dello straniero per un anno per:
alloggio
mantenimento
assistenza sanitaria
viaggio di ritorno
L'autorizzazione viene rilasciata entro 60 giorni ed è il garante che deve farla pervenire allo straniero nel paese d'origine o residenza. Lo straniero, a sua volta, con l'autorizzazione della questura si presenta al consolato o all'ambasciata italiana e chiede il visto. Il permesso di soggiorno per ricerca di lavoro dura un anno e viene rilasciato solo se si ha l'iscrizione nelle liste di collocamento.

Le organizzazioni professionali possono prestare garanzia solo se iscritte al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati. Al momento dell'iscrizione viene fissato il numero massimo di garanzie annuali che l'ente può essere ammesso a prestare.

La garanzia assicurata dal garabte per la permanenza dello straniero in Italia deve essere prestata mediante fideiussione o polizza assicurativa.

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Durata del permesso di soggiorno per lavoro.

La durata del permesso di soggiorno varia a seconda della durata del contratto di lavoro. Lo straniero, iscritto nelle liste di collocamento in Italia e la cui assunzione è stata comunicata alla Direzione provinciale del lavoro, può chiedere alla questura della città in cui vive il rilascio del permesso di soggiorno per:
2 anni, salvo rinnovi, se si tratta di un contratto a tempo indeterminato
la durata del contratto di lavoro nel caso di lavoro stagionale e non meno di 12 mesi nel caso di lavoro a tempo determinato.

Vai alla pagina di spiegazione del permesso di soggiorno.

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Licenziamento.

Se il lavoratore straniero perde il lavoro, l'impresa dove lavorava deve informare la Direzione provinciale del lavoro competente, entro 5 giorni dal licenziamento. Sia nel casi di licenziamenti collettivi che individuali. Lo straniero ha diritto all'iscrizione alle liste di collocamento per tutto il periodo di validità del permesso di soggiorno, e comunque a meno che non si tratti di lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore a 1 anno. La questura, alla scadenza del permesso di soggiorno, può rilasciare un altro permesso della durata massima di un anno dalla data di iscrizione alle liste di collocamento.

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Attività professionali: riconoscimento dei titoli.

I cittadini stranieri che vivono regolarmente in Italia e sono in possesso di titoli conseguiti o riconosciuti in Italia, possono iscriversi a Ordini e Collegi professionali. Nel caso di libere, professioni lo Stato italiano riserva alcune attività solo ai cittadini italiani (es. notaio e avvocato). Nei casi invece, in cui non sia posto il limite della cittadinanza, possono esercitare la professione in Italia gli stranieri che:
hanno conseguito il titolo di studio in Italia
hanno superato l'esame di abilitazione
si sono iscritti all'Albo o all'Ordine professionale.
Nel caso di titoli professionali rilasciati da un paese non appartenente all'Unione Europea, lo straniero deve chiedere il riconoscimento in Italia.

Nel caso di attività collegate alle professioni sanitarie, lo straniero, se ha ottenuto il riconoscimento del titolo, deve iscriversi negli Albi professionali o in speciali elenchi presso il Ministero della Sanità. In caso di assunzione, le istituzioni sanitarie devono comunicare il nominativo dello straniero al Ministero della Sanità entro 3 giorni dalla data di assunzione. Il Ministero della Sanità può autorizzare brevi periodi di prestazioni professionali occasionali di un cittadino straniero in Italia.

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Particolari casi di lavoro.

In Italia possono entrare al di fuori delle quote stabilite annualmente particolari categorie di lavoratori stranieri con contratti di lavoro subordinato.

Queste categorie sono le seguenti:
dirigenti o personale altamente specializzato di società e uffici di rappresentanza
professori e ricercatori universitari, traduttori e interpreti
collaboratori familiari di cittadini italiani o comunitari con contratto di lavoro all'estero che si trasferiscono in Italia per continuare lo stesso rapporto di lavoro
sportivi e lavoratori dello spettacolo
lavoratori marittimi
personale che si trasferisce in Italia per particolari periodi di addestramento.
 

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