DIRITTO ALL'UNITA' FAMIGLIARE
Il ricongiungimento famigliare può essere richiesto dai cittadini
stranieri che hanno una carta di soggiorno o un permesso di soggiorno della
durata di almeno un anno.
Il ricongiungimento può essere richiesto per:
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il coniuge non legalmente separato |
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i figli minori a carico (anche affidati o adottati), anche del coniuge
o nati fuori del matrimonio |
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i genitori a carico |
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i parenti entro il terzo grado, inabili al lavoro (il genitore di
un minorenne straniero regolarmente soggiornante in Italia può chiedere
il ricongiungimento con il figlio a condizione che entro un anno dall'ingresso
dimostri il possesso di requisisti d'alloggio e reddito). |
Per ottenere il ricongiungimento di un suo famigliare il cittadino straniero
residente in Italia deve presentare, alla questura della città in cui
vive, una richiesta di nulla osta.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione che dimostri:
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la disponibilità di un alloggio idoneo (l'idoneità
dell'alloggio deve essere attestata da un certificato rilasciato dal Comune
di residenza o dalla ASL competente per territorio. |
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disponibilità economiche non inferiori all'importo annuo dell'assegno
sociale (questa disponibilità si intende per ciascun famigliare
di cui si chiede il ricongiungimento). |
La questura rilascia una ricevuta con la data di presentazione della domanda
in attesa del nulla osta. Il questore, verificata l'esistenza dei requisiti,
rilascia o rifiuta il nulla osta. Contro il rifiuto motivato del nulla
osta si può presentare ricorso al tribunale.
Trascorsi 90 giorni senza risposta la ricevuta ha valore di nulla osta.
Il famigliare che si deve ricongiungere deve richiedere il visto d'ingresso
all'ambasciata o al consolato italiano nel suo paese, allegando alla domanda
il nulla osta o la ricevuta della questura.
I rifugiati possono fare richiesta di ricongiungimento famigliare senza
dimostrare i requisiti di alloggio e di reddito.
Il permesso di soggiorno per motivi famigliari consente:
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l'accesso ai servizi sanitari e assistenziali |
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l'iscrizione ai corsi di studio o di formazione professionale |
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l'iscrizione nelle liste di collocamento |
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lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo. |
Il permesso di soggiorno per motivi famigliari ha la stessa durata
del permesso di cui è titolare il famigliare cui ci si ricongiunge
in Italia ed è rinnovabile al momento della sua scadenza.
Il cittadino straniero che si ricongiunge con un cittadino italiano,
con un cittadino di uno stato membro dell'unione europea o con un cittadino
straniero titolare di carta di soggiorno, ottiene una carta di soggiorno.
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