Home
Su
famiglia, dettagli
famiglia

 

DIRITTO ALL'UNITA' FAMIGLIARE

Il ricongiungimento famigliare può essere richiesto dai cittadini stranieri che hanno una carta di soggiorno o un permesso di soggiorno della durata di almeno un anno.

Il ricongiungimento può essere richiesto per:
il coniuge non legalmente separato
i figli minori a carico (anche affidati o adottati), anche del coniuge o nati fuori del matrimonio
i genitori a carico
i parenti entro il terzo grado, inabili al lavoro (il genitore di un minorenne straniero regolarmente soggiornante in Italia può chiedere il ricongiungimento con il figlio a condizione che entro un anno dall'ingresso dimostri il possesso di requisisti d'alloggio e reddito).
Per ottenere il ricongiungimento di un suo famigliare il cittadino straniero residente in Italia deve presentare, alla questura della città in cui vive, una richiesta di nulla osta.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione che dimostri:
la disponibilità di un alloggio idoneo (l'idoneità dell'alloggio deve essere attestata da un certificato rilasciato dal Comune di residenza o dalla ASL competente per territorio.
disponibilità economiche non inferiori all'importo annuo dell'assegno sociale (questa disponibilità si intende per ciascun famigliare di cui si chiede il ricongiungimento).
La questura rilascia una ricevuta con la data di presentazione della domanda in attesa del nulla osta. Il questore, verificata l'esistenza dei requisiti, rilascia o rifiuta il nulla osta. Contro il rifiuto motivato del nulla osta si può presentare ricorso al tribunale.
Trascorsi 90 giorni senza risposta la ricevuta ha valore di nulla osta.

Il famigliare che si deve ricongiungere deve richiedere il visto d'ingresso all'ambasciata o al consolato italiano nel suo paese, allegando alla domanda il nulla osta o la ricevuta della questura.

I rifugiati possono fare richiesta di ricongiungimento famigliare senza dimostrare i requisiti di alloggio e di reddito.

Il permesso di soggiorno per motivi famigliari consente:
l'accesso ai servizi sanitari e assistenziali
l'iscrizione ai corsi di studio o di formazione professionale
l'iscrizione nelle liste di collocamento
lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo.


Il permesso di soggiorno per motivi famigliari ha la stessa durata del permesso di cui è titolare il famigliare cui ci si ricongiunge in Italia ed è rinnovabile al momento della sua scadenza.

Il cittadino straniero che si ricongiunge con un cittadino italiano, con un cittadino di uno stato membro dell'unione europea o con un cittadino straniero titolare di carta di soggiorno, ottiene una carta di soggiorno.

 

Iniziative in tempo reale si possono trovare nel nostro forum.