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Richiesta di asilo
Per chi: |
1) possono richiedere il riconoscimento dello status di
rifugiato previsto dalla Convenzione
di Ginevra coloro che trovandosi fuori del proprio paese di origine
(o di residenza nel caso di persona priva di cittadinanza) abbiano un ragionevole
timore, insorto prima o dopo la partenza, di essere perseguitati per motivi
di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato
gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche. Deve trattarsi quindi
di una personale e dimostrabile situazione di pericolo.
2) il Presidente del Consiglio dei Ministri
può stabilire con decreto misure di protezione temporanea da adottarsi,
anche in deroga il D.Lgs. 286/98, nei confronti di persone che, in occasione
di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità
provengano da Paesi non appartenenti alla Unione Europea.
3) l’art. 10 della Costituzione italiana
fornisce una definizione dell’asilo più ampia, ma non ha ancora
ricevuto attuazione tramite una legge ordinaria dello Stato. E’ in discussione
al Parlamento il disegno di legge per la sua attuazione |
Come: |
- nel primo caso, se non l’ha già fatto al posto di frontiera,
l’interessato dovrà recarsi in Questura per dichiarare la propria
posizione e richiedere il riconoscimento dello status di rifugiato. Se
le ragioni della sua richiesta appariranno credibili, la Questura rilascerà
un permesso in attesa di asilo ed inoltrerà la pratica per il riconoscimento
alla Commissione centrale per i rifugiati
- nel secondo caso il permesso per asilo
umanitario viene rilasciato per il solo fatto di appartenere ad uno dei
Paesi per il quale il nostro Governo ha disposto la misura di protezione.
Occorre però dimostrare in modo valido la propria nazionalità
- in entrambi i casi, vista la delicatezza
e la complessità delle procedure, è opportuno rivolgersi
per consigli ad una delle associazioni che aiutano
- i richiedenti asilo in stato di indigenza
possono richiedere un contributo di prima assistenza contestualmente alla
verbalizzazione della loro richiesta di riconoscimento
- la Questura inoltra la richiesta alla
Prefettura, dopo aver fatto accertamenti sullo stato di indigenza del richiedente.
La Prefettura decide sulla richiesta e, in caso di decisione positiva,
eroga la somma, normalmente in un unica soluzione. |
Per sapere dove si trovano gli uffici
interessati a ciò clicca qui:
uffici questura
e prefettura / uffici stranieri
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