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Ginevra, 28 luglio 1951
Le Alte Parti Contraenti, Considerato che la Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea Generale ha affermato che gli esseri umani, senza distinzioni, devono godere dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, Considerato che l'Organizzazione delle Nazioni Unite a più riprese, manifestò la profonda preoccupazione e sollecitudine che fosse approvato (uno statuto) per i rifugiati e che fosse assicurato l'esercizio il più possibile ampio dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, considerato che è opportuno di rivedere e codificare gli accordi internazionali anteriori relativi allo statuto dei rifugiati e di consentire l'applicazione di questi strumenti e la protezione che costituisce per i rifugiati il motivo di uno nuovo accordo, (omissis) significando che tutti Stati, riconoscendo il carattere sociale ed umanitario del problema dei rifugiati, faranno tutto ciò che è il loro potere per evitare che questo problema non divenga una causa di tensione fra gli Stati, (omissis) Sono concordate le disposizioni che seguono: CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI Definizione del termine "rifugiato" A) - Ai fìni della presente Convenzione, il termine "rifugiato" si applicherà a colui: 1) che sia stato considerato rifugiato ai sensi degli Accordi del 12 maggio 1926 e del 30 giugno 1928, o ai sensi delle Convenzioni del 28 ottobre 1933 e del 10 febbraio 1938 e del Protocollo del 14 settembre 1939, o in applicazione della Costituzione della Organizzazione Internazionale per i Rifugiati; Le decisioni di "non-elegibilità", prese dalla Organizzazione Internazionale per i Rifugiati nel periodo del suo Mandato, non escludono che la qualifica di rifugiato possa venire accordata a persone in possesso dei requisiti previsti al paragrafo 2 della presente sezione; 2)
che (a seguito di avvenimenti verificatisi anteriormente al 1°
gennaio 1951) temendo a ragione di essere
perseguitato per motivi di razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per
le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è
cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi
della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza
e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito
di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore
di cui sopra. Nel caso di persona con più di una cittadinanza, l'espressione "del Paese di cui è cittadino" indica ognuno dei Paesi di cui la persona è cittadino. Pertanto non sarà più considerato privato della protezione del Paese di cui è cittadino colui che, senza valido motivo fondato su timore giustificato, non abbia richiesto la protezione di uno dei Paesi di cui ha la cittadinanza. B- 1. Ai fini della presente Convenzione, le parole "avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951", di cui all'art. 1, sez. A, potranno essere interpretate nel senso di: a) "avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa" oppure nel senso di: b) "avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa o altrove"; ed ogni Stato contraente - al momento della firma, della ratifica o della adesione - preciserà con una dichiarazione la portata che intende riconoscere a questa espressione dal punto di vista delle obbligazioni da esso assunte in virtù della presente Convenzione. Gli Stati contraenti che avranno adottato la formula a) potranno in qualsiasi momento estendere i loro obblighi adottando la formula b), mediante notifica indirizzata al Segretario Generale delle Nazione Unite. C - La presente Convenzione cesserà di essere applicata ad una persona in possesso dei requisiti contemplati dalla precedente sezione A: 1) qualora abbia usufruito nuovamente e volontariamente della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza; oppure 2) qualora, avendo perduto la sua cittadinanza, l'abbia riacquistata volontariamente; oppure 3) qualora abbia acquistato una nuova cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui ha acquistato la cittadinanza; oppure 4) qualora sia tornata volontariamente a stabilirsi nel Paese che aveva lasciato o fuori del quale viveva per timore di essere perseguitata; oppure 5) qualora, essendo venute meno le circostanze in seguito alle quali è stata riconosciuta come rifugiata, non possa continuare a rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza; Restando inteso tuttavia che le disposizioni del presente paragrafo non si applicheranno ai rifugiati, di cui al paragrafo 1) della sezione A del presente articolo, che possano invocare motivi imperiosi derivanti da precedenti persecuzioni per rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui hanno la cittadinanza; 6) se, trattandosi di persona senza cittadinanza, essendo venute meno le circostanze in seguito alle quali ha ottenuto il riconoscimento della qualifica di rifugiato, è in grado di tornare nel Paese in cui aveva la residenza abituale; Restando inteso tuttavia che le disposizioni del presente paragrafo non si applicheranno airifugiati, di cui al paragrafo 1 della sezione A del presente articolo, che possano invocare motivi imperiosi derivanti da precedenti persecuzioni per rifiutare di tornare nel Paese in cui avevano la residenza abituale. D - La presente convenzione non potrà applicarsi a coloro che beneficiano attualmente di protezione o assistenza da parte di organi o agenzie delle Nazione Unite diversi dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Qualora questa protezione o questa assistenza per un qualunque motivo dovessero venire a cessare, senza che la situazione di queste persone sia stata definitivamente regolata, in conformità con le risoluzioni adottate dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite, costoro avranno pieno diritto di usufruire del regime della presente Convenzione. E -La presente Convenzione non si potrà applicare a coloro che sono considerati dalle autorità competenti del Paese in cui hanno stabilito la loro residenza come aventi i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza di detto Paese. F - Le disposizioni della presente Convenzione non si applicheranno a quelle persone nei confronti delle quali si hanno serie ragioni per ritenere: a) che abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, come definito negli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a questi crimini; 6) che abbiano commesso un crimine grave di diritto comune al di fuori del Paese di accoglimento e prima di esservi ammesse in qualità di rifugiati; e) che si siano rese colpevoli di azioni contrarie ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite. Ogni rifugiato ha nei confronti del Paese in cui si trova dei doveri che comportano in particolare l'obbligo di conformarsi sia alle leggi ed ai regolamenti, sia ai provvedimenti adottati per il mantenimento dell'ordine pubblico. Articolo 3 - Non discriminazione Gli Stati contraenti applicheranno le disposizioni della presente Convenzione ai rifugiati, senza discriminazione riguardo alla razza, la religione e il Paese di origine. Gli Stati contraenti concederanno ai rifugiati sul loro territorio un trattamento favorevole almeno quanto quello accordato ai cittadini per quanto riguarda la libertà di praticare la loro religione e la libertà di istruzione religiosa dei loro figli. Articolo 5- Diritti accordati indipendentemente dalla presente Convenzione Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può ledere gli altri diritti e vantaggi accordati ai rifugiati indipendentemente dalla Convenzione stessa. Articolo 6- L'espressione "nelle stesse circostanze". Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "nelle stesse circostanze" implica che tutte le condizioni (e in particolare quelle relative alla durata ed alle condizioni per il soggiorno e la residenza) cui l'interessato dovrebbe adempiere qualora egli non fosse rifugiato per poter Articolo 7- Esenzione dalla reciprocità 1. Salve restando le disposizioni più favorevoli previste dalla presente Convenzione, ogni Stato contraente accorderà ai rifugiati lo stesso trattamento che concede agli stranieri in generale. 2. Dopo un periodo di residenza di tré anni, i rifugiati beneficeranno sul territorio degli Stati contraenti della esenzione dalla reciprocità legislativa. 3. Ogni Stato contraente continuerà ad accordare ai rifugiati i diritti ed i vantaggi che, in assenza di reciprocità, potevano già pretendere al momento della entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato. 4. Gli Stati contraenti prenderanno in benevola considerazione la possibilità di concedere ai rifugiati, in assenza di reciprocità, ulteriori diritti e benefìci rispetto a quelli cui possono prendere in virtù dei paragrafi 2 e 3, e così pure la possibilità di far beneficiare della esenzione dalla reciprocità anche rifugiati che non rispondono alle condizioni previste ai paragrafi 2 e 3. 5. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 di cui sopra si applicano non solo ai diritti ed ai vantaggi sanciti dagli artt. 13, 18, 19, 21 e 22 della presente Convenzione, ma anche ai diritti ed ai vantaggi che da questa non sono contemplati. Articolo 8 - Esenzione da misure eccezionali Per quanto riguarda le misure eccezionali che possono essere adottate nei confronti della persona, dei beni o degli interessi di cittadini di un determinato Stato, gli Stati contraenti non applicheranno questi provvedimenti ad un rifugiato, formalmente sotto la giurisdizione di quello Stato, basandosi unicamente sulla sua cittadinanza. Gli Stati contraenti che, sulla base delle loro leggi vigenti, non possono applicare il principio generale suesposto, accorderanno -nelle circostanze appropriate - esenzioni in favore di tali rifugiati. Articolo 9 - Misure provvisorie Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione potrà impedire ad uno Stato contraente - in tempo di guerra o in altre circostanze gravi ed eccezionali - di adottare provvisoriamente nei confronti di una determinata persona le misure che riterrà indispensabili a garantire la sicurezza nazionale, in attesa che venga accertato da parte di detto Stato che la persona è effettivamente un rifugiato e che l'osservanza di dette misure è necessaria nei suoi confronti nell'interesse della sicurezza nazionale. Articolo 10 - Continuità di residenza 1. Nel caso che un rifugiato nel corso della seconda guerra mondiale sia stato deportato e trasportato sul territorio di uno degli Stati contraenti e vi risieda, il periodo relativo al soggiorno forzato verrà considerato di residenza regolare su questo territorio. 2. Nel caso che un rifugiato nel corso della seconda guerra mondiale sia stato deportato dal territorio di uno Stato contraente e vi abbia fatto ritorno per fissarvi la residenza prima della entrata in vigore della presente Convenzione, il periodo che precede e quello che segue la sua deportazione verranno considerati a tutti gli effetti, quando è richiesta una residenza ininterrotta, come unico ed ininterrotto periodo di tempo. Articolo 11 - Rifugiati marinai Nel caso di rifugiati regolarmente arruolati come mèmbri dell'equipaggio a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato contraente, detto Stato prenderà in benevolo esame la possibilità di autorizzare detti rifugiati a stabilirsi sul suo territorio e di concedere loro un documento di viaggio, oppure di ammetterli temporaneamente sul suo territorio soprattutto in vista di facilitarne la successiva sistemazione in altro Stato CAPITOLO II - STATUS GIURIDICO 1. Lo status personale di un rifugiato verrà regolato dalla legge del Paese in cui ha domicilio o, in mancanza di domicilio, dalla legge del Paese in cui ha la residenza. 2.1 diritti che il rifugiato abbia acquisiti in precedenza e che derivino dal suo status personale, e in modo particolare quelli conseguenti al matrimonio, saranno rispettati da ognuno degli Stati contraenti, subordinatamente, se necessario, all'adempimento delle formalità previste dalle leggi di detto Stato, a condizione tuttavia che il diritto in questione sia uno di quelli che avrebbero dovuto essere riconosciuti dalla legge di detto Stato se l'interessato non fosse divenuto rifugiato. Articolo 13 Beni mobili ed immobili Gli Stati contraenti concederanno ai rifugiati il trattamento più favorevole possibile, e comunque non meno favorevole di quello accordato nelle stesse circostanze agli stranieri in generale, per quanto conceme l'acquisto di beni mobili ed immobili ed i diritti connessi, la locazione e gli altri contratti relativi ai beni mobili ed immobili. Articolo 14 Proprietà intellettuale ed industriale Riguardo alla protezione della proprietà industriale, particolarmente quella relativa alle invenzioni, i disegni, i modelli, i marchi di fabbrica, il nome commerciale, e riguardo alla protezione della proprietà letteraria, artistica e scientifica, ogni rifugiato beneficerà, nel Paese in cui ha la residenza abituale, della protezione di cui usufruiscono i cittadini di detto Paese. Nel territorio di qualsiasi altro Stato contraente ogni rifugiato beneficerà della protezione concessa in detto territorio ai cittadini del Paese in cui ha la residenza abituale. Articolo 15 Diritti di associazione Per quanto riguarda le associazioni apolitiche e non lucrative ed i sindacati professionali, gli Stati contraenti accorderanno ai rifugiati residenti regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole accordato nelle stesse circostanze ai cittadini di un Paese straniero. Articolo 16 Libero accesso ai tribunali 1. Ogni rifugiato avrà libero e facile accesso ai tribunali nel territorio degli Stati contraenti. 2. Ogni rifugiato, nello Stato contraente in cui ha la residenza abituale, potrà usufruire dello stesso trattamento dei cittadini per quanto riguarda l'accesso ai tribunali, ivi compresa l'assistenza giuridica e l'esenzione dalla "cautiojudicatum solvi". 3. Negli Stati contraenti diversi da quello in cui hanno abituale residenza e per le materie di cui al paragrafo 2, verrà concesso ai rifugiati lo stesso trattamento concesso ai cittadini del Paese in cui hanno residenza abituale. CAPITOLO III - IMPEGNI LUCRATIVI Articolo 17 Attività salariate 1. Gli Stati contraenti accorderanno ad ogni rifugiato residente regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole accordato, nelle stesse circostanze, ai cittadini di un Paese straniero per quanto riguarda l'esercizio di una attività salariata. 2. In ogni modo, le misure restrittive imposte agli stranieri o all'assunzione di stranieri perla protezione del mercato nazionale del lavoro, non si applicheranno ai rifugiati che ne fossero già esentati al momento della entrata in vigore della presente Convenzione da parte dello Stato contraente interessato, o che fossero in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) abbiano tre anni di residenza nel Paese; b) Gli Stati contraenti concederanno ai rifugiati che si trovano regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole possibile, e comunque non meno favorevole di quello accordato nelle stesse circostanze agli stranieri in generale, per quanto riguarda l'esercizio di un lavoro autonomo nell'agricoltura, nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, e così pure per quanto riguarda la creazione di società commerciali ed industriali. Articolo 19 Libere professioni 1. Ogni Stato contraente accorderà ai rifugiati residenti regolarmente sul suo territorio, titolari di diplomi riconosciuti validi dalle autorità competenti di detto Stato e desiderosi di esercitare una libera professione, il trattamento più favorevole possibile e, comunque, non meno favorevole di quello accordato nelle stesse circostanze agli stranieri in generale. 2. Gli Stati contraenti faranno quanto è loro possibile, compatibilmente con le loro leggi e costituzioni, per assicurare la sistemazione di detti rifugiati nei territori, diversi da quello metropolitano, delle cui relazioni internazionali essi sono responsabili. CAPITOLO IV - ASSISTENZA (art. 20 - 24 riportata solo rubrica) art. 20 -Razionamenti - (omissis) art. 21 - Alloggi - (Omissis) art. 22 - Educazione pubblica (omissis) art. 23 - Assistenza Pubblica (omissis) art. 24 - Legislazione del lavoro ed assistenza sociale (omissis) CAPITOLO V -PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI Articolo 25 Assistenza amministrativa 1. Allorquando l'esercizio di un diritto da parte di un rifugiato richiederebbe normalmente il concorso di autorità straniere, alle quali non può ricorrere, gli Stati contraenti sul cui territorio risiede faranno in modo che questo concorso gli sia fornito dalle loro stesse autorità o da una autorità internazionale. 2. Le autorità, di cui al precedente paragrafo 1, concederanno o faranno concedere - sotto il loro controllo - ai rifugiati quei documenti o certificati che normalmente sarebbero concessi agli stranieri dalle loro autorità nazionali o tramite queste. 3.1 documenti o i certificati rilasciati in questo modo sostituiranno gli atti ufficiali concessi agli stranieri dalle loro autorità nazionali o tramite queste e faranno fede fino a prova contraria. 4. Salve le eccezioni che potrebbero essere ammesse in favore degli indigenti, i servizi di cui trattasi al presente articolo potranno essere retribuiti, ma queste retribuzioni saranno mediche ed in rapporto con le stesse a carico dei cittadini per servizi analoghi. 5. Le disposizioni di questo articolo non pregiudicano assolutamente gli artt.27 e 28. Articolo 26 Libertà di circolazione Ogni Stato contraente concederà ai rifugiati che si trovano regolarmente sul suo territorio il diritto di eleggervi il luogo di residenza e di circolarvi liberamente, salve le limitazioni che i regolamenti sanciscono per gli stranieri in generale nelle stesse circostanze. Articolo 27 Documenti di identità Gli Stati contraenti rilasceranno dei documenti di identità a tutti i rifugiati che si trovano sul loro territorio e che non possiedono un documento di viaggio valido. Articolo 28 Documenti di viaggio 1. Gli Stati contraenti concederanno ai rifugiati residenti regolarmente sul loro territorio dei documenti di viaggio destinati a permettere loro di viaggiare al di fuori di detto territorio, a meno che imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico vi si oppongano. Le disposizioni dell'Allegato alla presente Convenzione si applicheranno a detti documenti. Gli Stati contraenti potranno concedere un siffatto documento di viaggio a qualsiasi altro rifugiato sul loro territorio; accorderanno una attenzione particolare alla situazione di quei rifugiati che si trovano sul loro territorio, che non sono in condizioni di ottenere un documento di viaggio del Paese in cui hanno la residenza regolare. 2. I documenti di viaggio, rilasciati ai sensi degli accordi internazionali precedenti dalle Parti di detti accordi, saranno riconosciuti dagli Stati contraenti e considerati come se fossero stati rilasciati ai rifugiati in virtù del presente articolo. Articolo 29 - Carichi fiscali -Gli Stati contraenti non assoggetteranno i rifugiati a diritti, tasse, imposte, di qualunque denominazione superiori rispetto a quelli richiesti per i propri cittadini. in situazioni analoghe. Articolo 30 Trasferimento dei beni Articolo 31- Rifugiati in situazione irregolareRifugiati in situazione irregolare nel Paese di accoglimento 1. Gli Stati contraenti non applicheranno sanzioni penali, per ingresso o soggiorno irregolare, a quei rifugiati che, provenienti direttamente dal Paese in cui la loro vita o la loro libertà era minacciata nel senso previsto dall'ari. 1, entrano o si trovano sul loro territorio senza autorizzazione, purché si presentino senza indugio alle autorità ed espongano ragioni ritenute valide per il loro ingresso o la loro presenza irregolare. 2. Gli Stati contraenti non applicheranno altre restrizioni ai movimenti di questi rifugiati se non quelle necessario; queste restrizioni verranno applicate solo in attesa che lo status dei rifugiati nel Paese di accoglimento venga regolarizzato o che essi riescano a farsi ammettere in un altro Stato. In vista di quest'ultima ammissione gli Stati contraenti accorderanno a detti rifugiati un periodo di tempo ragionevole e così pure tutte le facilitazioni necessario. 1. 2. L'espulsione di detto rifugiato non avrà luogo se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla procedura prevista dalla legge. Il rifugiato - a meno che imperiosi motividi sicurezza nazionale lo impediscano dovrà essere ammesso a fornire prove a suo discarico, a presentare un ricorso e ad essere rappresentato a questo scopo davanti alle autorità competenti o davanti ad una o più persone appositamente designate dalle autorità competenti. 3. Gli Stati contraenti concederanno ad un rifugiato nella situazione di cui sopra un periodo di tempo ragionevole per permettergli di tentare di farsi ammettere regolarmente in un altro Paese. Gli Stati contraenti, durante questo periodo di tempo, potranno adottare quei provvedimenti di ordine interno che riterranno opportuni. Articolo 33 - Divieto di espulsione o di respingimento 1. Nessuno Stato contraente potrà espellere o respingere -in nessun modo- un rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche. 2. Il benefìcio di detta disposizione non potrà tuttavia essere invocato da un rifugiato per il quale vi siano motivi per considerarlo un pericolo per la sicurezza dello Stato in cui si trova, oppure da un rifugiato il quale, essendo stato oggetto di una condanna già passata in giudicato per un crimine o un delitto particolarmente grave, rappresenti una minaccia per la comunità di detto Stato. Gli Stati contraenti faciliteranno, quanto più possibile, l'assimilazione e la naturalizzazione dei rifugiati. Si sforzeranno in modo particolare di accelerare la procedura necessaria per la naturalizzazione e di ridurre il più possibile le tasse e le spese richieste per questa procedura. CAPITOLO VI - Disposizioni esecutive e transitorie Art. 35 -Cooperazione delle Autorità Nazionali con le Nazioni Unite- (omissis) Art. 36 - Comunicazione di leggi e Regolamenti nazionali di attuazione della convenzione sui rifugiati al Segretario delle Nazioni Unite (omissis) Art. 37 - Relazioni fra la Convenzione e gli Accordi anteriori (omissis) CAPITOLO VII - Clausole Finali (art. da 38 a 46 omissis)
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