- La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
-
- ...omissis....
Art. 8.
(Trasferimento di personale ATA degli enti locali
alle dipendenze dello Stato)
- 1. Il personale ATA degli istituti e scuole
statali di ogni ordine e grado e' a carico dello
Stato. Sono abrogate le disposizioni che
prevedono la fornitura di tale personale da parte
dei comuni e delle province.
2. Il personale di ruolo di cui al comma 1,
dipendente dagli enti locali, in servizio nelle
istituzioni scolastiche statali alla data di
entrata in vigore della presente legge, e'
trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed
e' inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei
profili professionali corrispondenti per lo
svolgimento dei compiti propri dei predetti
profili. Relativamente a qualifiche e profili che
non trovino corrispondenza nei ruoli del
personale ATA statale e' consentita l'opzione per
l'ente di appartenenza, da esercitare comunque
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. A detto personale vengono
riconosciuti ai fini giuridici ed economici
l'anzianita' maturata presso l'ente locale di
provenienza nonche' il mantenimento della sede in
fase di prima applicazione in presenza della
relativa disponibilita' del posto.
3. Il personale di ruolo che riveste il profilo
professionale di insegnante tecnico-pratico o di
assistente di cat- tedra appartenente al VI
livello nell'ordinamento degli enti locali, in
servizio nelle istituzioni scolastiche statali,
e' analogamente trasferito alle dipendenze dello
Stato ed e' inquadrato nel ruolo degli insegnanti
tecnico-pratici.
4. Il trasferimento del personale di cui ai commi
2 e 3 avviene gradualmente, secondo tempi e
modalita' da stabilire con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, emanato di concerto
con i Ministri dell'interno, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e per
la funzione pubblica, sentite l'Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione
nazionale comuni, comunita' ed enti montani
(UNCEM) e l'Unione delle province d'Italia (UPI),
tenendo conto delle eventuali disponibilita' di
personale statale conseguenti alla
razionalizzazione della rete scolastica, nonche'
della revisione delle tabelle organiche del
medesimo personale da effettuare ai sensi dell'articolo 31, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e suc- cessive modificazioni; in
relazione al graduale trasferimento nei ruoli
statali sono stabiliti, ove non gia' previsti, i
criteri per la determinazione degli organici
delle categorie del personale trasferito.
5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede
alla progressiva riduzione dei trasferimenti
statali a favore degli enti locali in misura pari
alle spese comunque sostenute dagli stessi enti
nell'anno finanziario precedente a quello
dell'effettivo trasferimento del personale; i
criteri e le moda- lita' per la determinazione
degli oneri sostenuti dagli enti locali sono
stabiliti con decreto del Ministro dell'inter-
no, emanato entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, della pubblica
istruzione e per la funzione pubblica, sentite
l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI.
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Il testo dell'art. 31, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 (Razionalizzazione della organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente:
"Art. 31 (Individuazione degli uffici dirigenziali e
determinazione delle piante organiche in sede di prima
appli- cazione del presente decreto). -
1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le
amministrazioni pubbliche procedono:
a)-b) (Omissis);
c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al
fine
di realizzare, anche con riferimento ai principi ed ai
criteri fissati nel titolo I del presente decreto ed in
particola- re negli articoli 4, 5 e 7, una piu' razionale
assegnazione e distribuzione dei posti delle varie
qualifiche per ogni singola unita' scolastica, nel limite
massimo della consistenza numerica complessiva delle
unita' di personale previste nelle predette
tabelle". |