- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della
Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 16
giugno 1998, n. 191, il quale prevede che, con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentita l'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione, entro centoventi
giorni
dalla data di entrata in vigore della legge n.
191 del 1998, sono disciplinate le modalita'
organizzative per l'attuazione del comma 1 del
medesimo articolo 4, ivi comprese quelle per la
verifica dell'adempimento della prestazione
lavorativa e le eventuali abrogazioni di norme
incompatibili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 30 ottobre 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre
1998, con il quale sono state conferite al
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri le funzioni di
coordinamento delle attivita', anche di carattere
normativo, inerenti all'attuazione delle leggi 15
marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127, e 16
giugno 1998, n. 191;
Sentita l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 25 gennaio 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio
1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri per la
funzione pubblica e del lavoro e della previdenza
sociale;
- E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
F i n a l i t a'
- 1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione
del lavoro e di realizzare economie di gestione
attraverso l'im- piego flessibile delle risorse
umane, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto le- gislativo 3 febbraio 1993, n.
29, possono avvalersi di forme di lavoro a
distanza, cosi' come previsto dall'arti- colo 4,
comma 1, della legge 16 giugno 1998, n. 191,
secondo le modalita' organizzative disciplinate
nel presente decreto.
2. Le singole amministrazioni adeguano i propri
ordinamenti ed adottano le misure organizzative
coerenti con le disposizioni di cui al presente
decreto.
3. Restano salve le competenze legislative delle
regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, previste dall'articolo 4, comma 4, della
legge n. 191 del 1998.
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- Art. 2.
Definizioni
- 1. Ai fini del presente decreto s'intende:
a) per "lavoro a distanza" l'attivita'
di telelavoro svolta in conformita' alle
disposizioni del presente decreto;
b) per "telelavoro" la prestazione di
lavoro eseguita dal dipendente di una delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al
di fuori della sede di lavoro, dove la
prestazione sia tecnicamente possibile, con il
prevalente supporto di tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, che
consentano il collegamento con l'amministrazione
cui la prestazione stessa inerisce;
c) per "sede di lavoro" quella
dell'ufficio al quale il dipendente e' assegnato.
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- 1. Nell'ambito degli obiettivi fissati
annualmente, l'organo di governo di ciascuna
amministrazione, sulla base delle proposte dei
responsabili degli uffici dirigenziali generali o
equiparati, individua gli obiettivi raggiungibili
mediante il ricorso a forme di telelavoro,
destinando apposite risorse per il suo
svolgimento.
2. Il ricorso a forme di telelavoro avviene sulla
base di un progetto generale in cui sono
indicati: gli obiettivi, le attivita'
interessate, le tecnologie utilizzate ed i
sistemi di supporto, le modalita' di
effettuazione secondo principi di ergonomia
cognitiva, le tipologie professionali ed il
numero dei dipendenti di cui si prevede il
coinvolgimento, i tempi e le modalita' di
realizzazione, i criteri di verifica e di
aggiornamento, le modificazioni organizzative ove
necessarie, nonche' i costi e i benefici, diretti
e indiretti.
3. Nell'ambito del progetto di cui al comma 2, le
amministrazioni definiscono le modalita' per
razionalizzare e semplificare attivita',
procedimenti amministrativi e procedure
informatiche, con l'obiettivo di migliorare
l'organizzazione del lavoro, l'economicita' e la
qualita' del servizio, considerando
congiuntamente norme, orga- nizzazione,
tecnologie, risorse umane e finanziarie.
4. Il progetto definisce la tipologia, la durata,
le metodologie didattiche, le risorse finanziarie
degli interventi di formazione e di
aggiornamento, anche al fine di sviluppare
competenze atte ad assicurare capacita' di evolu-
zione e di adattamento alle mutate condizioni
organizzative, tecnologiche e di processo.
5. Il progetto e' approvato dal dirigente o dal
responsabile dell'ufficio o servizio nel cui
ambito si intendono avviare forme di telelavoro,
d'intesa con il responsabile dei sistemi
informativi, ove presente. Quando siano
interessate piu' strutture, il progetto e'
approvato dal responsabile dell'ufficio
dirigenziale generale od equiparato.
6. Il progetto puo' prevedere che il dirigente
eserciti le sue funzioni svolgendo parte della
propria attivita' in telelavoro.
7. Le amministrazioni pubbliche, mediante
appositi accordi di programma, concordano forme
di collaborazione volte alla comune utilizzazione
di locali, infrastrutture e risorse.
8. Le forme di telelavoro di cui al presente
decreto possono essere programmate, organizzate e
gestite anche con soggetti terzi nel rispetto dei
criteri generali di uniformita', garanzia e
trasparenza.
9. Restano ferme le competenze affidate
all'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione dal de- creto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.
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- Art. 4.
Assegnazione al telelavoro e reintegrazione nella
sede originaria
- 1. L'amministrazione assegna il dipendente al
telelavoro sulla base di criteri previsti dalla
contrattazione collet- tiva, che, fra l'altro,
consentano di valorizzare i benefici sociali e
personali del telelavoro.
2. La prestazione di telelavoro puo' effettuarsi
nel domicilio del dipendente a condizione che sia
ivi disponibile un ambiente di lavoro di cui
l'amministrazione abbia preventivamente
verificato la conformita' alle norme gene- rali
di prevenzione e sicurezza delle utenze
domestiche.
3. Il dipendente addetto al telelavoro puo'
richiedere per iscritto all'amministrazione di
appartenenza di essere reintegrato nella sede di
lavoro originaria non prima che sia trascorso un
congruo periodo di tempo fissato dal progetto di
cui all'articolo 3.
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- Art. 5.
Postazione di telelavoro
- 1. La postazione di telelavoro e' il sistema
tecnologico costituito da un insieme di
apparecchiature e di pro- grammi informatici, che
consente lo svolgimento di attivita' di
telelavoro.
2. La postazione di telelavoro deve essere messa
a disposizione, installata e collaudata a cura ed
a spese del- l'amministrazione interessata, sulla
quale gravano altresi' la manutenzione e la
gestione di sistemi di supporto per il dipendente
ed i relativi costi.
3. I collegamenti telematici necessari per
l'effettuazione della prestazione di telelavoro
debbono essere attivati a cura ed a spese
dell'amministrazione interessata, sulla quale
gravano altresi' tutte le spese di gestione e di
manutenzione.
4. Sulla base di una specifica analisi dei
rischi, l'amministrazione garantisce adeguati
livelli di sicurezza delle co- municazioni tra la
postazione di telelavoro ed il proprio sistema
informativo.
5. La postazione di telelavoro puo' essere
utilizzata esclusivamente per le attivita'
inerenti al rapporto di lavoro.
6. Nell'ambito del progetto di cui all'articolo
3, le amministrazioni definiscono le modalita'
per assicurare ade- guate comunicazioni con il
contesto organizzativo nel quale il dipendente
opera.
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- Art. 6.
Regole tecniche
- 1. L'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione fissa le eventuali regole
tecniche per il telelavoro, anche con riferimento
alla rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni, alle tecnologie per
l'identificazione, alle esigenze di adeguamento
all'evoluzione scientifica e tecnologica ed alla
tutela della sicurezza dei dati.
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- Art. 7.
Verifica dell'adempimento della prestazione
- 1. Il progetto di cui all'articolo 3 determina i
criteri, orientati ai risultati, per
l'individuazione di parametri qua- litativi e
quantitativi delle prestazioni da svolgere
mediante ricorso al telelavoro.
2. La verifica dell'adempimento della prestazione
e' effettuata dal dirigente, alla stregua dei
predetti parametri.
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- Art. 8.
Trattamento economico e normativo
- 1. La contrattazione collettiva, in relazione
alle diverse forme di telelavoro, adegua alle
specifiche modalita' della prestazione la
disciplina economica e normativa del rapporto di
lavoro, garantendo in ogni caso un trat- tamento
equivalente a quello dei dipendenti impiegati
nella sede di lavoro e, in particolare, una
adeguata tutela
della salute e della sicurezza del lavoro.
2. La contrattazione collettiva definisce le
modalita' per l'accesso al domicilio del
dipendente addetto al tele- lavoro dei soggetti
aventi competenza in materia di salute, sicurezza
e manutenzione.
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- Art. 9.
Norma finale
- 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
applicano le norme legislative, regolamentari e
contrattuali in modo tale da favorire la
progettazione, l'introduzione, l'organizzazione e
la gestione di forme di telelavoro come regolate
dal presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
- Dato a Roma, addi' 8 marzo 1999
- SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Piazza, Ministro per la funzione pubblica
Bassolino, Ministro del lavoro e della previdenza
sociale
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
- Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1999
Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 12
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