- Capo I
Disposizioni di carattere generale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante
delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
Visto in particolare l'articolo 11 della predetta
legge,come modificato dall'articolo 9 della
legge 8 marzo 1999, n. 50, che al comma 1,
lettera c), delega il Governo a riordinare e
potenziare i meccanismi e gli strumenti di
monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attività svolta
dalle pubbliche amministrazioni;
Visto altresì l'articolo 17 della stessa legge
n. 59 del 1997, che detta principi e criteri
direttivi cui l'esercizio della delega deve
attenersi;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,recante definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione per
le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province e dei comuni con la
conferenza Stato-città ed autonomie locali;
Visto in particolare l'articolo 9, comma 3, del
predetto decreto legislativo che prevede che il
Presidente del Consiglio dei Ministri possa
sottoporre alla conferenza unificata ogni
oggetto di preminente interesse comune delle
regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;
Visto il parere della conferenza unificata,
espresso nella seduta del 13 maggio 99; Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio
1999;
Acquisito il parere della commissione
parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio
1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per la funzione
pubblica;
- E m a n
a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Principi generali del controllo interno
- 1. Le pubbliche
amministrazioni, nell'ambito della rispettiva
autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:
a) garantire la legittimità, regolarità e
correttezza dell'azione amministrativa (controllo
di regolarità amministrativa e contabile);
b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine
di ottimizzare, anche mediante tempestivi
interventi di correzione, il rapporto tra costi e
risultati (controllo di gestione);
c) valutare le prestazioni del personale con
qualifica dirigenziale (valutazione della
dirigenza);
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute
in sede di attuazione dei piani, programmi ed
altri strumenti di determinazione dell'indirizzo
politico, in termini di congruenza tra risultati
conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
2. La progettazione d'insieme dei controlli
interni rispetta i seguenti principi generali,
obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle
regioni nell'ambito della propria autonomia
organizzativa e legislativa e derogabili da parte
di altre ammi- nistrazioni pubbliche, fermo
restando il principio di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, di qui in poi
denominato "decreto n. 29":
a) l'attività di valutazione e controllo
strategico supporta l'attività di pro-
grammazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3,
comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29.
Essa è pertanto svolta da strutture che
rispondono direttamente agli organi di indirizzo
politico-amministrativo. Le strutture stesse
svolgono, di norma, anche l'attività di
valutazione dei dirigenti direttamente
destinatari delle direttive emanate dagli organi
di indirizzo politico-amministrativo, in particolare dai
Ministri, ai sensi del successivo articolo 8;
b) il controllo di gestione e l'attività di
valutazione dei dirigenti, fermo re- stando
quanto previsto alla lettera a), sono svolte da
strutture e soggetti che rispondono ai
dirigenti posti al vertice dell'unità
organizzativa interessata;
c) l'attività di valutazione dei dirigenti
utilizza anche i risultati del controllo di
gestione, ma è svolta da strutture o soggetti
diverse da quelle cui è demandato il controllo
di gestione medesimo;
d) le funzioni di cui alle precedenti lettere
sono esercitate in modo integrato;
e) è fatto divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e conta- bile a
strutture addette al controllo di gestione, alla
valutazione dei dirigenti, al controllo
strategico.
3. Gli enti locali e le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura possono
adeguare le normative regolamentari alle
disposizioni del presente decreto, nel rispetto
dei propri ordinamenti generali e delle norme
concernenti l'ordinamento finanziario e
contabile.
4. Il presente decreto non si applica alla
valutazione dell'attività didattica e di ricerca
dei professori e ricercatori delle università, all'attività didattica del personale della
scuola, all'attività di ricerca dei ricercatori
e tecnologi degli enti di ricerca.
5. Ai sensi degli
articoli 13, comma 1, e 24, comma 6, ultimo periodo,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni
relative all'accesso ai documenti amministrativi non si applicano alle attività di
valutazione e controllo strategico. Resta fermo
il diritto all'accesso dei dirigenti di cui
all'articolo 5, comma 3,
ultimo periodo.
6. Gli addetti alle strutture che effettuano il
controllo di gestione, la valutazione dei
dirigenti e il controllo strategico riferiscono
sui risultati dell'attività svolta
esclusivamente agli organi di vertice
dell'amministrazione, ai soggetti, agli organi
di indirizzo politico- amministrativo individuati
dagli articoli seguenti, a fini di ottimizzazione
della funzione amministrativa. In ordine ai fatti così segnalati, e la cui conoscenza consegua
dall'esercizio delle relative funzioni di
controllo o valutazione, non si configura
l'obbligo di denuncia al quale si riferisce l'articolo 1, comma 3, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20.
- Art. 2.
Il controllo interno di regolarità
amministrativa e contabile
-
- 1. Ai controlli
di regolarità amministrativa e contabile
provvedono gli organi ap- positamente previsti
dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti
della pubblica amministrazione, e, in
particolare, gli organi di revisione, ovvero gli
uffici di
ragioneria, nonchè i servizi ispettivi, ivi
compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 62, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, nell'ambito
delle competenze stabilite dalla vigente
legislazione, i servizi ispettivi di finanza
della Ragioneria generale dello Stato e quelli
con competenze di carattere generale.
2. Le verifiche di regolarità amministrativa e
contabile devono rispettare, in quanto
applicabili alla pubblica amministrazione, i
principi generali della revisione aziendale
asseverati dagli ordini e collegi professionali
operanti nel settore.
3. Il controllo di regolarità amministrativa e
contabile non comprende verifiche da effettuarsi
in via preventiva se non nei casi espressamente
previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni
caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine all'efficacia
dell'atto sono adottate dall'organo
amministrativo
responsabile.
4. I membri dei collegi di revisione degli enti
pubblici sono in proporzione almeno
maggioritaria nominati tra gli iscritti all'albo
dei revisori contabili. Le amministrazioni
pubbliche, ove occorra, ricorrono a soggetti
esterni specializzati nella certificazione dei
bilanci.
- Art. 3.
Disposizioni sui controlli esterni di regolarità
amministrativa e contabile
- 1. è abrogato
l'articolo 8 della legge 21
marzo 1958, n. 259.
2. Al fine anche di adeguare l'organizzazione
delle strutture di controllo della Corte dei
conti al sistema dei controlli interni
disciplinato dalle disposizioni del presente
decreto, il numero, la composizione e la sede
degli organi della Cor- te dei conti adibiti a
compiti di controllo preventivo su atti o
successivo su pub- bliche gestioni e degli organi
di supporto sono determinati dalla Corte
stessa,an- che in deroga a previgenti
disposizioni di legge, fermo restando, per le
assunzio- ni di personale, quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, della
legge 27 dicem- bre 1997, n. 449, nell'esercizio dei
poteri di autonomia finanziaria, organizzati- va
e contabile ad essa conferiti dall'articolo 4 della legge 14
gennaio 1994, n. 20.
- Art. 4.
Controllo di gestione
- 1. Ai fini del
controllo di gestione, ciascuna amministrazione
pubblica definisce:
a) l'unità o le unità responsabili della
progettazione e della gestione del controllo di
gestione;
b) le unità organizzative a livello delle quali
si intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
c) le procedure di determinazione degli obiettivi
gestionali e dei soggetti responsabili;
d) l'insieme dei prodotti e delle finalità
dell'azione amministrativa, con rife- rimento
all'intera amministrazione o a singole unità
organizzative;
e) le modalità di rilevazione e ripartizione dei
costi tra le unità organizzative e di
individuazione degli obiettivi per cui i costi
sono sostenuti;
f) gli indicatori specifici per misurare
efficacia, efficienza ed economicità;
g) la frequenza di rilevazione delle
informazioni.
2. Nelle amministrazioni dello Stato, il sistema
dei controlli di gestione suppor- ta la funzione
dirigenziale di cui all'articolo 16, comma 1, del
decreto n. 29. Le amministrazioni medesime
stabiliscono le modalità operative per
l'attuazione del controllo di gestione entro tre
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
dandone comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, con propria direttiva,
periodicamente aggiornabile, stabilisce in
maniera tendenzialmente omogenea i requisiti
minimi cui deve ottem- perare il sistema dei
controlli di gestione.
3. Nelle amministrazioni regionali, la legge
quadro di contabilità contribuisce a delineare
l'insieme degli strumenti operativi per le attività di pianificazione e controllo.
- Art. 5.
La valutazione del personale con incarico
dirigenziale
- 1. Le pubbliche
amministrazioni, sulla base anche dei risultati
del controllo di gestione, valutano, in coerenza
a quanto stabilito al riguardo dai contratti col-
lettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei
propri dirigenti, nonchè i compor- tamenti
relativi allo sviluppo delle risorse
professionali, umane e organizzative ad essi
assegnate (competenze organizzative).
2. La valutazione delle prestazioni e delle
competenze organizzative dei dirigenti tiene
particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione.
La valutazione ha periodicità annuale. Il
procedimento per la valutazione è ispirato ai
principi della diretta conoscenza dell'attività
del valutato da parte dell'organo proponente o
valutatore di prima istanza, della approvazione o
verifica della valutazione da parte dell'organo
competente o valutatore di seconda istanza,
della partecipazione al procedimento del
valutato.
3. Per le amministrazioni dello Stato, la
valutazione è adottata dal responsabile
dell'ufficio dirigenziale generale interessato,
su proposta del dirigente, even- tualmente
diverso, preposto all'ufficio cui è assegnato il
dirigente valutato. Per i dirigenti preposti ad
uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione è adottata dal capo del
dipartimento o altro dirigente generale
sovraordinato.
- Per i dirigenti
preposti ai centri di responsabilità delle
rispettive amministra- zioni ed ai quali si
riferisce l'articolo 14, comma
1, lettera b), del decreto n. 29, la valutazione è effettuata dal Ministro, sulla base degli
elementi forniti dall'organo di valutazione e
controllo strategico.
4. La procedura di valutazione di cui al comma 3,
costituisce presupposto per l'ap- plicazione
delle misure di cui all'articolo 21, commi 1 e 2,
del decreto n. 29, in materia di responsabilità dirigenziale. In particolare, le
misure di cui al comma 1, del predetto articolo
si applicano allorchè i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione
o il mancato raggiungimento degli obiettivi
emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di
valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di
un risultato negativo si verifica prima della
scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso. Il
procedimento di valutazione è anticipatamente
concluso, inoltre nei casi previsti dal comma 2,
del citato articolo 21, del decreto n. 29.
5. Nel comma 8 dell'articolo
20 del decreto n. 29, sono aggiunte alla fine del
se- condo periodo le seguenti parole: ",
ovvero, fino alla data di entrata in vigore di
tale decreto, con provvedimenti dei singoli
Ministri interessati". Sono fatte salve le
norme proprie dell'ordinamento speciale della
carriera diplomatica e della carriera
prefettizia, in materia di valutazione dei
funzionari diplomatici e
prefettizi.
- Art. 6.
- La
valutazione e il controllo strategico
- 1. L'attività
di valutazione e controllo strategico mira a
verificare, in funzione dell'esercizio dei
poteri di indirizzo da parte dei competenti
organi, l'effettiva attuazione delle scelte
contenute nelle direttive ed altri atti di
indirizzo politico.
L'attività stessa consiste nell'analisi,
preventiva e successiva, della congruenza e/o
degli eventuali scostamenti tra le missioni
affidate dalle norme, gli obiettivi operativi
prescelti, le scelte operative effettuate e le
risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonchè nella identificazione degli eventuali
fattori ostativi, delle eventuali responsabilità
per la mancata o parziale attuazione, dei
possibili rimedi.
2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo stra-
tegico riferiscono in via riservata agli organi
di indirizzo politico, con le rela- zioni di cui
al comma 3, sulle risultanze delle analisi
effettuate. Essi di norma supportano l'organo di
indirizzo politico anche per la valutazione dei
dirigenti che rispondono direttamente all'organo
medesimo per il conseguimento degli obiet- tivi
da questo assegnatigli.
3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti
di cui ai commi 1 e 2 sono affida- ti ad apposito
ufficio, operante nell'ambito delle strutture di
cui all'articolo 14,
comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio
di controllo interno e dotato di adeguata
autonomia operativa. La direzione dell'ufficio può essere dal Mini- stro affidata anche ad un
organo collegiale, ferma restando la possibilità
di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad
esperti estranei alla pubblica ammi- nistrazione,
ai sensi del predetto articolo 14, comma 2, del
decreto n. 29. I ser- vizi di controllo interno
operano in collegamento con gli uffici di
statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322.
Essi redigono almeno annualmente una relazione
sui risultati delle analisi effet- tuate, con
proposte di miglioramento della funzionalità
delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su
richiesta del Ministro, analisi su politiche e
program- mi specifici dell'amministrazione di
appartenenza e fornire indicazioni e proposte
sulla sistematica generale dei controlli interni
nell'amministrazione.
-
- Capo II
- Strumenti
del controllo interno
- Art. 7.
- Compiti
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- 1. Presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita una banca dati, accessibile in via
telematica e pienamente integrata nella rete
unitaria della pubblica amministrazione,
alimentata dalle amministrazioni dello Stato,
alla quale affluiscono, in ogni caso, le
direttive annuali dei Ministri e gli indicatori
di efficacia, efficienza, economicità relativi
ai centri di responsabilità e alle
funzioni obiettivo del bilancio dello Stato.
- 2. Per il
coordinamento in materia di valutazione e
controllo strategico nelle am- ministrazioni
dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri si avvale di un apposito comitato
tecnico scientifico e dell'osservatorio di cui al
comma 3. Il comitato è composto da non più di
sei membri, scelti tra esperti di chiara fama,
anche stranieri, uno in materia di metodologia
della ricerca valutativa, gli altri nelle
discipline economiche, giuridiche, politologiche,
sociologiche e statisti- che. Si applica, ai
membri del comitato, l'articolo 31 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e ciascun membro non può
durare complessivamente in carica per più di sei
anni. Il comitato formula, anche a richiesta del
Presidente del Consiglio dei Mini- stri,
valutazioni specifiche di politiche pubbliche o
programmi operativi pluri- settoriali.
3. L'osservatorio è istituito nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei Mini- stri ed è organizzato con decreto del Presidente del
Consiglio. L'osservatorio, tenuto anche conto
delle esperienze in materia maturate presso Stati
esteri e presso organi costituzionali, ivi
compreso il CNEL, fornisce indicazioni e suggeri-
menti per l'aggiornamento e la standardizzazione
dei sistemi di controllo interno, con riferimento
anche, ove da queste richiesto, alle
amministrazioni pubbliche non statali.
-
- Art. 8.
Direttiva annuale del Ministro
- 1. La direttiva
annuale del Ministro di cui all'articolo 14, del decreto
n. 29,
co- stituisce il documento base per la
programmazione e la definizione degli obiettivi
delle unità dirigenziali di primo livello. In
coerenza ad eventuali indirizzi del Presidente
del Consiglio dei Ministri, e nel quadro degli
obiettivi generali di parità e pari opportunità
previsti dalla legge, la direttiva identifica i princi- pali risultati da realizzare, in
relazione anche agli indicatori stabiliti dalla
documentazione di bilancio per centri di responsabilità e per
funzioni-obiettivo, e
determina, in relazione alle risorse assegnate,
gli obiettivi di miglioramento, eventualmente
indicando progetti speciali e scadenze
intermedie. La direttiva, av- valendosi del
supporto dei servizi di controllo interno di cui
all'articolo 6, de- finisce altresì i meccanismi
e gli strumenti di monitoraggio e valutazione
del- l'attuazione.
2. Il personale che svolge incarichi dirigenziali
ai sensi dell'articolo 19, commi 3
e 4, del decreto n. 29, eventualmente costituito in
conferenza permanente, for- nisce elementi per
l'elaborazione della direttiva annuale.
-
- Art. 9.
- Sistemi
informativi
- 1. Ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, il sistema di
controllo di gestione e il sistema di valutazione
e controllo strategico delle amministrazioni
statali si avvalgono di un sistema informativo- statistico unitario, idoneo alla
rilevazione di
grandezze quantitative a carat- tere
economico-finanziario. La struttura del sistema informativo
statistico basata su una banca dati
delle informazioni rilevanti ai fini del
controllo, ivi comprese quelle di cui agli articoli 63 e 64 del decreto n. 29, e sulla
predisposizione pe- riodica di una serie di
prospetti numerici e grafici (sintesi
statistiche) di cor- redo alle analisi periodiche
elaborate dalle singole amministrazioni. Il
sistema informativo statistico è organizzato in
modo da costituire una struttura di servi- zio
per tutte le articolazioni organizzative del
Ministero.
2. I sistemi automatizzati e le procedure manuali
rilevanti ai fini del sistema di controllo,
qualora disponibili, sono i seguenti:
a) sistemi e procedure relativi alla
rendicontazione contabile della singola ammi-
nistrazione;
b) sistemi e procedure relativi alla gestione del
personale (di tipo economico, fi- nanziario e di attività - presenze, assenze, attribuzione a
centro di disponi- bilità);
c) sistemi e procedure relativi al fabbisogno ed
al dimensionamento del personale;
d) sistemi e procedure relativi alla rilevazione
delle attivitàsvolte per la rea- lizzazione
degli scopi istituzionali (erogazione
prodotti/servizi, sviluppo proce- dure
amministrative) e dei relativi effetti;
e) sistemi e procedure relativi alla analisi
delle spese di funzionamento (perso- nale, beni e
servizi) dell'amministrazione;
f) sistemi e procedure di contabilità analitica.
-
- Art.
10.
Abrogazione di norme e disposizioni transitorie
- 1. Entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo le amministrazioni statali,
nell'ambito delle risorse disponibili, adeguano i
loro ordinamenti a quanto in esso previsto. In
particolare, gli organi di indirizzo po- litico
provvedono alla costituzione degli uffici di cui
all'articolo 6, nell'ambito degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del
decreto n. 29, e vigilano sugli adempimenti
organizzativi e operativi che fanno carico agli
uffici dirigenziali di livello generale per
l'esercizio delle altre funzioni di valutazione e
controllo.
2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili
con quelle del presente decreto e, in
particolare: l'articolo 20 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ad eccezione del comma 8, l'articolo 6, comma 3, del
decreto del Presidente della Re- pubblica 18
aprile 1994, n. 338; l'articolo 3 -quater della
legge 11 luglio 1995, n. 273; l'articolo 12, comma 3, del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Si intendono
attribuiti alle strutture di cui all'articolo 2 i
compiti attribuiti ad uffici di controllo interno
in materia di verifiche sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa, e, in particolare, quelli di cui
al- l'articolo 52, comma
5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sosti- tuito
dal decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396,
e all'articolo 3-ter,
comma 2, del decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n.
273. Si intendono attribuiti alle strutture di
cui all'ar- ticolo 4 i compiti attribuiti ad
uffici di controllo interno in materia di con-
trollo sulla gestione, e, in particolare, quelli
di cui all'articolo 8, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367, all'articolo 20, comma 6, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, ed all'articolo 52, comma 6,
ultimo periodo, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'ar-
ticolo 14, comma 4, del decreto legislativo 29
ottobre 1998, n. 387. Si intendono attribuiti
alle strutture di cui all'articolo 5 i compiti
attribuiti ad uffici di controllo interno in
materia di valutazione del personale e, in
particolare, quel- li di cui all'articolo 25-bis, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni. Nulla è innovato per
quanto ri- guarda le attività dell'ispettorato
della funzione pubblica.
3. Gli organi collegiali preposti ai servizi di controllo nuclei di valutazione statali, ove non
sostituiti o confermati ai sensi del comma 1,
decadono al termine dei tre mesi successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e Bolzano prov- vedono alle finalità di cui al presente decreto nell'ambito
delle proprie compe- tenze, secondo quanto
previsto dai rispettivi statuti e relative norme
di attua- zione. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, commi 2 e 3, le amministra-
zioni non statali provvedono, nelle forme
previste dalla vigente legislazione, a conformare
il proprio ordinamento ai principi dettati dal
presente decreto, anche in deroga a specifiche
disposizioni di legge con i principi stessi non
compatibili.
- 5. Più
amministrazioni omogenee o affini possono
istituire, mediante convenzione, che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento,uffici
unici per l'at- tuazione di quanto previsto dal
presente decreto.
6. Nell'ambito dei comitati provinciali per la
pubblica amministrazione, d'intesa con le
province, sono istituite apposite strutture di
consulenza e supporto, delle quali possono
avvalersi gli enti locali ai fini dell'attuazione
del presente de- creto. A tal fine, i predetti
comitati possono essere integrati con esperti
nelle materie di pertinenza.
-
- Capo
III
Qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi
- Art.
11.
Qualità dei servizi pubblici
- 1. I servizi
pubblici nazionali e locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della
qualità e assicurano la tutela dei cittadini e
degli utenti e la loro partecipazione, nelle
forme, anche associative, riconosciute dalla
legge, alle inerenti procedure di valutazione e
definizione degli standard qualitativi.
2. Le modalità di definizione, adozione e
pubblicizzazione degli standard di qualità, i
casi e le modalità di adozione delle carte dei
servizi, i criteri di misurazione della qualità
dei servizi, le condizioni di tutela degli
utenti, nonchè i casi e le modalità di
indennizzo automatico e forfettario all'utenza
per mancato rispetto degli standard di qualità
sono stabilite con direttive, aggiornabili
annualmente, del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Per quanto riguarda i servizi erogati
direttamente o indirettamente dalle regioni e
dagli enti locali, si provvede con atti di
indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con
la conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le iniziative di coordinamento, supporto
operativo alle amministrazioni interes- sate e
monitoraggio sull'attuazione del presente
articolo sono adottate dal Presi- dente del
Consiglio dei Ministri, supportato da apposita
struttura della Presiden- za del Consiglio dei
Ministri. è ammesso il ricorso a un soggetto
privato, da scegliersi con gara europea di
assistenza tecnica, sulla base di criteri
oggettivi e trasparenti.
4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i
compiti legislativamente assegna- ti, per alcuni
servizi pubblici, ad autorità indipendenti.
5. è abrogato l'articolo 2 della
legge 11 luglio 1995, n. 273.
Restano applicabili, sino a diversa disposizione
adottata ai sensi del comma 2, i decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri recanti gli
schemi generali di riferimento già emanati ai
sensi del suddetto articolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
- Dato a Roma, addì 30 luglio 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Piazza, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
|
L'art.
3 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(Razionalizzazione dell'or- ganizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
mate- ria di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1993,
n. 30), è il seguente:
"Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo.
Funzioni e responsabilità). - 1. Gli organi di Governo
esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da at- tuare ed adottando gli altri atti
rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
verificano la rispondenza dei risultati dell'attività
amministrativa e della ge- stione agli indirizzi
impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione
dei relativi atti di in- dirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani,
programmi e direttive generali per l'azione
amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalità
e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche dispo- sizioni;
f) le richieste di pareri alle autorità amministrative
indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, com- presi tutti gli atti
che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonchè
la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo. Essi sono respon- sabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei rela-
tivi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate sol- tanto espressamente e ad
opera di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice
non siano direttamente o indirettamente espressione di
rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti
al principio della distinzione tra indirizzo e controllo,
da un lato, e attuazione e gestione dall'altro".
Il
comma 1 dell'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi è il
seguente:
"Art. 13. -1. Le disposizioni contenute nel presente
capo non si applicano nei con- fronti dell'attività
della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di
atti
normativi, amministrativi generali, di pianificazione e
di programmazione, per i quali restano ferme le
particolari norme che ne regolano la formazione".
Il
comma 6 dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990 è il
seguente:
"6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà
di differire l'accesso ai docu- menti richiesti sino a
quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente
ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.
Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori
nel corso della formazione dei provvedimenti di cui
all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge".
Il
comma 3 dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20
(Disposizioni in mate- ria di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 14 gennaio 1994, n. 10), è il seguente:
"3. Qualora la prescrizione del diritto al
risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo
della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i
sog- getti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In
tali casi, l'azione è proponi- bile entro cinque anni
dalla data in cui la prescrizione è maturata".
Il
comma 62 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente:
"62. Per effettuare verifiche a campione sui
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate
all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di
cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono
dei rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono
essere costituiti entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento
della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con
le amministrazioni interessate, dei predetti servizi
ispettivi, nonchè, d'intesa con il Ministero delle
finanze ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni tributarie, della Guardia di finanza".
L'art.
8 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della
Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria
degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria), è il seguente:
"Art. 8. - La Corte dei conti, oltre a riferire
annualmente al Parlamento, formula, in qualsiasi altro
momento, se accerti irregolarità nella gestione di un
ente e, comunque, quando lo ritenga opportuno, i suoi
rilievi al Ministro per il tesoro ed al Ministro
competente".
Il
comma 1 dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica),
cosi recita:
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del parttime).
1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie
e di bilancio, gli organi di vertice delle
amministrazioni pubbliche
sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno
di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge
2 aprile 1968, n. 482".
L'art.
4 della legge n. 20 del 1994 è il seguente:
"Art. 4 (Autonomia finanziaria). - 1. La Corte dei
conti delibera con regolamento le norme concernenti
l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei
bilanci e la gestione delle spese.
2. A decorrere dall'anno 1995, la Corte dei conti
provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti di
un fondo iscritto in un unico capitolo dello stato di
previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Il bilancio preventivo e il rendiconto della
gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana".
Il
testo dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 è il seguente:
"Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo).
1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3,
comma 1. A tal fine perio- dicamente, e comunque ogni
anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte
dei dirigenti di cui al- l'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da
attuare ed emana le conse- guenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle
rispet- tive amministrazioni delle risorse di cui
all'art. 3, comma 1, lettera c), del pre- sente decreto,
ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto
legislativo 7 ago- sto 1997, n. 279, ad esclusione delle
risorse necessarie per il funzionamento de- gli uffici di
cui al comma 2; provvede alle variazioni delle
assegnazioni con le modalità previste dal medesimo
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti
attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi
previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffi- ci di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccor- do
con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con
regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art.
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uf- fici
sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso
regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di
aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti
con contratti a tempo determinato disciplinati dalle
norme di diritto pri- vato; esperti e consulenti per
particolari professionalità e specializzazioni, con
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.
Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di
cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino
delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato.
Con decreto adottato dall'autorità di Governo
competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera
n), della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di
spesa e, per il personale disciplinato dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica
disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di repe-
ribilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti
assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari
di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico
emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro
straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al
presente comma sono abrogate le norme del regio
decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive
modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma
riguardante la costituzione e la disciplina dei
Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o
avocare a sè o altrimenti adottare provvedimenti o
atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o
ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio
entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di
grave inosservanza delle direttive generali da parte del
dirigente competente, che determinino pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo
quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p), della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto
previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni,
e dall'art. 10, del relativo regolamento emanato con
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635). Resta salvo il
potere di annul- lamento ministeriale per motivi di legittimità".
I
commi 1 e 2 dell'art. 21 del decreto legislativo n. 29
del 1993 sono i seguenti:
"Art. 21. (Responsabilità dirigenziale).
1. I risultati negativi dell'attività amministrativa e
della gestione o il mancato raggiungimento degli
obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie determinati con i decreti legislativi di cui all'art. 17 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, comportano per il dirigente
interessato la revoca dell'incarico, adottata con le
procedure previste dall'art. 19, e la destinazione ad
altro incarico, anche tra quelli di cui all'art. 19,
comma 10, presso la medesima amministrazione ovvero
presso altra amministrazione che vi abbia interesse.
2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive
impartite dall'organo competente o di ripetuta
valutazione negativa, ai sensi del comma 1, il dirigente,
previa con- testazione e contraddittorio, può essere
escluso dal conferimento di ulteriori in- carichi, di
livello dirigenziale corrispondente a quello revocato,
per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di
maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal
rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice
civile e dei contratti collettivi".
Il
comma 8 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 29 del
1993 è il seguente:
"8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e
per le amministrazioni che eser- citano competenze in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e
di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono
effettuate dal Ministro per i diri- genti e dal Consiglio
dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le
moda- lità di attuazione del procedimento di verifica
dei risultati da parte del Ministro competente e del
Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con
regolamento ministeriale e con decreto del Presidente
della Repubblica da adottar- si entro sei mesi, ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400".
Il
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, reca
"Norme sul sistema sta- tistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n.
400",
L'art.
31 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, è il seguente:
"Art. 31 (Consiglieri ed esperti).
1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e di
studio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
sono svolte da consiglieri secondo l'organico di cui alla
allegata tabella A. In tale organico non è compreso il
posto di capo ufficio stampa.
2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla
Presidenza del Consiglio dei Mini- stri chiamati ad
esercitare le funzioni predette sono collocati in
posizione di co- mando o fuori ruolo presso la
Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo parzia- le e
consenta il normale espletamento delle funzioni
dell'ufficio di appartenenza. 3. L'assegnazione dei
consiglieri e il conferimento degli incarichi agli
esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dai Ministri senza portafoglio nell'ambito
della dotazione di cui alla tabella A e sulla base della
ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal
Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonchè quelli relativi a dipen- denti di amministrazioni
pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o
equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove
non siano confermati entro tre mesi dal giura- mento del
Governo, cessano di avere effetto.
5. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del
ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri è effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per
le amministrazioni dello Stato".
I
commi 3 e 4 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 29
del 1993, così recitano:
"3. Gli incarichi di segretario generale di
Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture
articolate al loro interno in uffici dirigenziali
generali e quelli di livello equivalente sono conferiti
con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro compe- tente, a dirigenti della prima fascia del
ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale generale sono conferiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del
ruolo unico di cui al- l'art. 23 o, in misura non
superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo
unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a
persone in possesso delle spe- cifiche qualità
professionali richieste dal comma 6".
- Il testo dell'art. 63 del
decreto legislativo n. 29 del 1993 è il
seguente:
"Art. 63 (Finalità).
- 1. Al fine di
realizzare il più efficace controllo dei
bilanci, anche articolati per funzioni e per
programmi, e la rilevazione dei costi, con
particolare riferi- mento al costo del lavoro, il
Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, provvede alla ac- quisizione
delle informazioni sui flussi finanziari relativi
a tutte le amministra- zioni pubbliche.
2. Per le finalità di cui al comma 1, tutte le
amministrazioni pubbliche impiega- no strumenti
di rilevazione e sistemi informatici e statistici
definiti o valutati dall'autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione di
cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39, sulla base delle indicazioni definite dal Mi-
nistero del tesoro, d'intesa con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipar- timento della
funzione pubblica.
3. Per l'immediata attivazione del sistema di
controllo della spesa del personale di cui al
comma 1, il Ministero del tesoro, d'intesa con la
Presidenza del Consi- glio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, avvia un
processo di in- tegrazione dei sistemi
informativi delle amministrazioni pubbliche che
rilevano i trattamenti economici e le spese del
personale, facilitando la razionalizzazione delle modalità di pagamento delle retribuzioni. Le
informazioni acquisite dal si- stema informativo
della Ragioneria generale dello Stato sono
disponibili per tutte le amministrazioni e gli
enti interessati".
-
- Il testo dell'art. 64 del
decreto legislativo n. 29 del 1993 è il
seguente:
"Art. 64 (Rilevazione dei costi).
- 1. Le
amministrazioni pubbliche individuano i singoli
programmi di attività e trasmettono alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della fun- zione pubblica, al
Ministero del tesoro e al Ministero del bilancio
e della pro- grammazione economica tutti gli
elementi necessari alla rilevazione ed al con-
trollo dei costi.
2. Ferme restando le attuali procedure di
evidenziazione della spesa ed i relativi sistemi
di controllo, il Ministero del tesoro, al fine di
rappresentare i profili economici della spesa,
previe intese con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
definisce procedure interne e tecniche di
rilevazione e provvede, in coerenza con le
funzioni di spesa riconducibili alle unità
amministrative cui compete la gestione dei
programmi, ad un'articolazione dei bilanci
pubblici a carattere sperimentale.
3. Per la omogeneizzazione delle procedure presso
i soggetti pubblici diversi dal- le
amministrazioni sottoposte alla vigilanza
ministeriale, la Presidenza del Con- siglio dei
Ministri adotta apposito atto di indirizzo e
coordinamento".
-
- Il comma 3 dell'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 338 (Regolamento recante semplificazione
del procedimento di conferimento di incarichi
individuali ad esperti da parte dei Ministri) è il seguente:
"3. Qualora il comitato non esprima il
giudizio entro il termine di cui al comma
precedente, il giudizio deve essere espresso, nei
venti giorni successivi, dal nu- cleo di
valutazione o dal servizio di controllo interno
previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni".
-
- L'art. 3-quater della legge 11
luglio 1995, n. 273 (Conversione in legge del
decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, recante
misure urgenti per la semplifica- zione dei
procedimenti amministrativi e per il
miglioramento dell'efficienza delle pubbliche
amministrazioni), è il seguente:
"Art. 3-quater (Servizio di controllo
interno).
1. Per le amministrazioni che non hanno adottato
il regolamento per l'istituzione del servizio di
controllo interno o del nucleo di valutazione di
cui all'art. 20, comma 7, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art.
6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n.
470, vigono, fino all'emanazione del citato
regolamento, le disposizioni di cui al presente
articolo.
2. Il servizio di controllo interno è posto alle
dirette dipendenze del Ministro in posizione di
autonomia.
3. Alla direzione del servizio di cui al comma 1 è preposto un collegio di tre membri costituito
da due dirigenti generali, appartenenti ai ruoli
del Ministero
cui appartiene il servizio di controllo interno,
e da un membro scelto tra i magi- strati delle
giurisdizioni superiori amministrative, gli
avvocati dello Stato, i
professori universitari ordinari. Con unico
decreto il Ministro competente prov- vede alla
nomina del collegio e all'attribuzione delle
funzioni di presidente del collegio stesso. Al
servizio di controllo interno è assegnato un
nucleo di sei dirigenti del ruolo del Ministero
cui appartiene il servizio o che si trovino in
posizione di comando presso lo stesso Ministero.
Le funzioni di segreteria del col- legio sono
svolte da un contingente non superiore alle
diciotto unità, appartenenti alle diverse
qualifiche funzionali. Gli incarichi di cui al
presente comma sono attribuiti senza oneri per lo
Stato.
4. Le funzioni di controllo svolte dal servizio
di cui al comma l si esercitano nei confronti dell'attività amministrativa del Ministero
presso cui il servizio è istituito.
5. Il servizio di controllo interno ha il compito
di verificare, mediante valuta- zioni comparative
dei costi e dei rendimenti, la realizzazione
degli obiettivi, la corretta ed economica
gestione delle risorse attribuite ed introitate,
nonchè l'im- parzialità ed il buon andamento
dell'azione amministrativa. In particolare esso:
a) accerta la rispondenza di risultati dell'attività amministrativa alle
prescrizioni
ed agli obiettivi stabiliti in disposizioni
normative e nelle direttive emanate dal
Ministro e ne verifica l'efficienza, l'efficacia
e l'economicità nonchè la trasparenza, l'imparzialità ed il buon andamento anche per
quanto concerne la rispondenza dell'erogazione
dei trattamenti economici accessori alla
normativa di settore ed alle direttive del
Ministro;
b) svolge il controllo di gestione sull'attività
amministrativa dei dipartimenti, dei servizi e
delle altre unità organizzative e riferisce al
Ministro sull'anda- mento della gestione,
evidenziando le cause dell'eventuale mancato
raggiungimento dei risultati con la segnalazione
delle irregolarità eventualmente riscontrate e
dei possibili rimedi;
c) stabilisce annualmente, anche su indicazione
del Ministro e d'intesa, ove pos- sibile, con i
responsabili dei dipartimenti, dei servizi e
delle altre unità orga- nizzative, i parametri e
gli indici di riferimento del controllo sull'attività amministrativa.
6. Il servizio di controllo interno ha accesso ai
documenti amministrativi e può richiedere ai
dipartimenti, ai servizi ed alle altre unità
organizzative, oralmen- te o per iscritto,
qualsiasi atto o notizia e può effettuare e
disporre ispezioni ed accertamenti diretti.
7. I risultati dell'attività del servizio sono
riferiti trimestralmente al diri- gente generale
competente ed al Ministro".
-
- Il comma 3 dell'art. 12 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279
(Indivi- duazione delle unità previsionali di
base del bilancio dello Stato, riordino del
sistema. di tesoreria unica e ristrutturazione
del rendiconto generale dello Sta- to), è il
seguente:
"3. Nelle amministrazioni pubbliche il
servizio di controllo interno è l'organi- smo di
riferimento per le rilevazioni e le analisi dei
costi e dei risultati della
gestione".
-
- Il comma 2 dell'art.
3-ter del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163
(Misure urgenti per la semplificazione dei
procedimenti amministrativi e per il
miglioramento dell'efficienza delle pubbliche
amministrazioni, è il seguente:
"2. I servizi di controllo interno dei
Ministeri, istituiti ai sensi dell'art. 20 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall'art. 6 del
decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e i
servizi ispettivi compiono annualmente
rilevazioni sul numero complessivo dei
procedimenti non conclusi entro il termine
determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241. L'inosservanza di tale
termine comporta accertamenti ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste a
carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e
degli altri dipendenti dall'art. 20, commi 9 e
10, e dall'art. 59 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 (come sostituiti,
rispettivamente, dall'art. 6
del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470,
e dall'art. 27 del decreto legislativo 23
dicembre 1993, n. 546".
-
- Il comma 3 dell'art.
8 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante
semplificazione e accelerazione delle procedure
di spesa contabili, è il seguente:
"3. Gli accordi di cui al comma 1
individuano il funzionario responsabile, al qua-
le debbono essere accreditate le somme, e
determinano la durata tassativa dell'ac- cordo.
Essi stabiliscono, altresì, il servizio di
controllo interno cui è deman- data, ai sensi
dell'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni,
la verifica dell'attuazione del programma e dei
risultati della gestione. Il servizio di
controllo interno redige una relazione da
allegare al rendiconto annuale di cui al comma
4".
-
- Il comma 6 dell'art.
20 della legge n. 59 del 1997 è il seguente:
"6. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme
contenute nei regolamenti di semplificazione e di
accelerazione dei procedimenti amministrativi e
possono formulare osservazioni e proporre
suggeri- menti per la modifica delle norme stesse
e per il miglioramento dell'azione ammini-
strativa".
- L'art. 2 della legge
n. 273 del 1995 è seguente:
"Art. 2 (Qualità dei servizi pubblici).
- 1. Con decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
emanati schemi gene- rali di riferimento di carte
di servizi pubblici, predisposte, d'intesa con le
amministrazioni interessate, dal Dipartimento
della funzione pubblica per i settori individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere
b), e), f), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
riportati nell'allegato elenco n. 2.
1-bis. I decreti di cui al comma 1 tengono conto
delle norme del "Codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni"
adottate con decreto del Ministro per la funzione
pubblica.
2. Gli enti erogatori di servizi pubblici, non
oltre centoventi giorni dalla data di emanazione
dei decreti di cui al comma 1, adottano le
rispettive carte dei servizi pubblici sulla base
dei principi indicati dalla direttiva e dello
schema generale di riferimento, dandone adeguata pubblicità agli utenti e comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica.
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