IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva n. 93/104/CE del Consiglio del 23
novembre 1993, concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro, ed in
particolare gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio
1999, n. 25;
Visto l'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
come modificato dall'arti- colo 1, comma 2, lettera b),
della legge 2 agosto 1999, n. 263, di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 1o luglio
1999, n. 214;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riu- nione del 5 novembre 1999;
Visto il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legi- slativo 28 agosto 1997,
n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni
permanenti della Camera dei depu- tati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 26 novembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
del Ministro per le po- litiche comunitarie e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di con-
certo con i Ministri della sanita', degli affari esteri,
della giustizia, del te- soro, del bilancio e della
programmazione economica, per la funzione pubblica e per
gli affari regionali;
E m a
n a
il seguente decreto legislativo:
Art.
1.
Campo di applicazione
1. Il
presente decreto si applica a tutti i datori di lavoro
pubblici e privati che utilizzino lavoratori e
lavoratrici con prestazioni di lavoro notturno, ad ec-
cezione di quelli operanti nei settori del trasporto
aereo, ferroviario, strada- rio, marittimo, della
navigazione interna, della pesca in mare, delle altre
atti- vita' in mare, nonche' delle attivita' dei medici
in formazione. Nei confronti del personale dirigente e
direttivo, del personale addetto ai servizi di collabora-
zione familiare e dei lavoratori addetti al culto
dipendenti da enti ecclesiastici o da confessioni
religiose, non trova applicazione la disposizione di cui
all'ar- ticolo 4.
2. Nei riguardi delle forze armate e di polizia, dei
servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' nell'ambito
delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle
destinate per finalita' istituzionali alle attivita'
degli organi con compiti in materia di ordine e sicu-
rezza pubblica, le norme del presente decreto sono
applicate tenendo conto delle particolari esigenze
connesse al servizio espletato e per la specifica
disciplina del rapporto di impiego, con le modalita'
individuate con decreto del Ministro competente, di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, della sanita', del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e per la
funzione pubblica, da emanarsi entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art.
2.
Definizioni
1. Agli
effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si
intende per:
a) lavoro notturno: l'attivita' svolta nel corso di un
periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti
l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino;
b) lavoratore notturno:
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno
svolga, in via non eccezionale, almeno tre ore del suo
tempo di lavoro giornaliero;
2) qualsiasi lavoratore che svolga, in via non
eccezionale, durante il periodo notturno almeno una parte
del suo orario di lavoro normale secondo le norme defi-
nite dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In
difetto di disciplina collet- tiva e' considerato
lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga
lavoro not- turno per un minimo di ottanta giorni
lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo e'
riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
2. I contratti collettivi individuano le condizioni e i
casi di eccezionalita' nell'adibizione al lavoro notturno
di cui al comma 1, lettere a) e b).
Art.
3.
Limitazioni al lavoro notturno
1. Sono
adibiti al lavoro notturno con priorita' assoluta i
lavoratori e le lavo- ratrici che ne facciano richiesta,
tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali.
2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, come sostituito
dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1999,
n. 25, e dall'articolo 15 del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 345, la contrattazione
collettiva puo' determinare ulteriori limitazioni
all'effettuazione del lavoro notturno, ovvero ulteriori
priorita' rispetto a quelle di cui al comma 1.
Art.
4.
Durata della prestazione
1.
L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non puo'
superare le otto ore nelle ventiquattro ore, salvo
l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche
aziendali, che prevedano un orario di lavoro
plurisettimanale, di un periodo di riferimento piu' ampio
sul quale calcolare come media il suddetto limite.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, previa consulta- zione
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria
comparativamente piu'
rappresentative e delle organizzazioni nazionali dei
datori di lavoro, viene stabi- lito un elenco delle
lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti
tensioni fisiche o mentali, il cui limite e' di otto ore
nel caso di ogni periodo di ventiquattro ore.
3. Il periodo minimo di riposo settimanale di cui agli
articoli 1 e 3 della legge 22 febbraio
1934, n. 370,
non viene preso in considerazione per il computo della
media se cade nel periodo di riferimento stabilito dai
contratti collettivi di cui al comma 1.
Art.
5.
Tutela della salute
1. I
lavoratori notturni devono essere sottoposti a cura e a
spese del datore di lavoro, per il tramite del medico
competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242:
a) ad accertamenti preventivi volti a constatare
l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui
sono adibiti;
b) ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per
controllare il loro stato di salute;
c) ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di
salute incompatibili con il lavoro notturno.
Art.
6.
Trasferimento al lavoro diurno
1. Nel
caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che
comportano l'inido- neita' alla prestazione di lavoro
notturno, accertata tramite il medico competen- te, e'
garantita al lavoratore l'assegnazione ad altre mansioni
o altri ruoli diurni.
2. La contrattazione collettiva definisce le modalita' di
applicazione delle di- sposizioni di cui al comma 1 e
individua le soluzioni nel caso in cui l'assegnazio- ne
prevista dal citato comma non risulti applicabile.
Art.
7.
Riduzione dell'orario di lavoro e maggiorazione
retributiva
1. La
contrattazione collettiva stabilisce la riduzione
dell'orario di lavoro nor- male settimanale e mensile nei
confronti dei lavoratori notturni e la relativa
maggiorazione retributiva.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
provvede a verificare periodi- camente, e almeno
annualmente, le disposizioni introdotte dai contratti
collettivi nazionali ai sensi del comma 1.
Art.
8.
Rapporti sindacali
1.
L'introduzione del lavoro notturno e' preceduta dalla
consultazione delle rap- presentanze sindacali unitarie,
ovvero delle rappresentanze sindacali aziendali e, in
mancanza, delle associazioni territoriali di categoria
aderenti alle confede- razioni dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale; la
consultazione e' effettuata e conclusa entro sette giorni
a decorrere dalla comuni- cazione del datore di lavoro.
Art.
9.
Doveri di informazione
1. Il
datore di lavoro, prima dell'adibizione al lavoro,
informa i lavoratori notturni e il rappresentante della
sicurezza sui maggiori rischi derivanti dallo svolgimento
del lavoro notturno, ove presenti.
2. Il datore di lavoro garantisce l'informazione sui
servizi per la prevenzione e la sicurezza, nonche' la
consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza, ovvero delle organizzazioni sindacali di cui
all'articolo 8, per le lavorazioni che comportano i
rischi particolari di cui all'articolo 4, comma 2.
Art.
10.
Comunicazione del lavoro notturno
1. Il
datore di lavoro informa per iscritto la direzione
provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro,
competente per territorio, con periodicita' annuale,
dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo
continuativo o compreso in rego- lari turni periodici,
quando esso non sia previsto dal contratto collettivo;
tale informativa va estesa alle organizzazioni sindacali
di cui all'articolo 8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 12 del regio decreto 10
settembre 1923, n. 1955.
Art.
11.
Misure di protezione personale e collettiva
1.
Durante il lavoro notturno il datore di lavoro
garantisce, previa informativa alle rappresentanze
sindacali di cui all'articolo 8, un livello di servizi e
di mezzi di prevenzione o di protezione adeguati alle
caratteristiche del lavoro notturno e assicura un livello
di servizi equivalente a quello previsto per il turno
diurno.
2. Il datore di lavoro, previa consultazione con le
rappresentanze sindacali di cui all'articolo 8, dispone,
ai sensi degli articoli 40 e seguenti del
decreto le- gislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i lavoratori notturni
che effettuano le lavorazioni che comportano rischi
particolari di cui all'elenco definito dall'ar- ticolo 4,
comma 2, appropriate misure di protezione personale e
collettiva.
3. I contratti collettivi possono prevedere modalita' e
specifiche misure di pre- venzione relativamente alle
prestazioni di lavoro notturno di particolari catego- rie
di lavoratori, quali quelle individuate con riferimento
alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla legge 26 giugno
1990, n. 162.
Art.
12.
S a n z i o n i
1. Il
datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con la sanzione di cui all'articolo 89, comma 2,
lettera a), del decreto legi- slativo 19 settembre 1994,
n. 626, per la violazione della disposizione di cui
all'articolo 5;
b) con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L.
300.000 per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al
lavoro notturno oltre i limiti temporali di cui all'ar-
ticolo 4.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma, addi' 26 novembre 1999
|
-
Il testo vigente dell'art. 5, comma 1 e 2, della legge 9 dicembre
1977, n. 903 (Parita' di trattamento tra uomini e donne
in materia di lavoro) come sostituito dall'art. 17, comma
1, della legge 5 febbraio 1999, n. 25. (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1998), e' il seguente:
"Art. 5. - 1. E' vietato adibire le donne al lavoro,
dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di
gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del
bambino.
2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente
prestato:
a) dalla lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore
a tre anni o alternati- vamente dal padre convivente con
la stessa;
b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico
genitore affidatario di un figlio convivente di eta'
inferiore a dodici anni;
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio
carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni".L'art.
15 del
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345
(Attuazione della direttiva n. 94/33/CE relativa alla
protezione dei giovani sul lavoro), cosi' recita:
"Art. 15. - 1. Alla legge 17 ottobre 1967, n. 977,
e' aggiunto il seguente allegato:
"Allegato I
I. Lavorazioni che espongano ai seguenti agenti:
1. Agenti fisici:
a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad
esempio in contenitori sotto pressione, immersione
sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n.
321;
b) rumori con esposizione superiore al valore previsto
dall'art. 42, comma 1, del decreto legislativo 15 agosto
1991, n.277.
2. Agenti biologici:
a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo
VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli
geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti
legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92.
3. Agenti chimici:
a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto
tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente
infiammabili (F+) ai sensi del decreto legisla- tivo 3
febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e
integrazioni e del decre- to legislativo 16 luglio 1998,
n. 285;
b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi
dei decreti legislativi di cui al punto 3a) e comportanti
uno o piu' rischi descritti dalle seguenti frasi:
1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);
2) possibilita' di effetti irreversibili (R40);
3) puo' provocare sensibilizzazione mediante inalazione
(R42);
4) puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la
pelle (R43);
5) puo' provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);
6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di
esposizione prolungata (R48);
7) puo' ridurre la fertilita' (R60);
8) puo' danneggiare i bambini non ancora nati (R61);
c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e
comportanti uno o piu' rischi descritti dalle seguenti
frasi:
1) puo' provocare sensibilizzazione mediante inalazione
(R42);
2) puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la
pelle (R43);
d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto
legislativo n. 626 del 1994;
e) piombo e composti;
f) amianto.
II. Processi e lavori:
1) Processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto
legislativo n. 626 del 1994.
2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di
dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti
esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
302.
3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o
velenosi nonche' condotta e governo di tori e stalloni.
4) Lavori di mattatoio.
5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature
di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas
compressi, liquidi o in soluzione.
6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole
contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.
7) Lavori edili di demolizione, allestimento e smontaggio
delle armature esterne ed interne delle costruzioni.
8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione
come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
9) Lavori il cui ritmo e' determinato dalla macchina e
che sono pagati a cottimo.
10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500oC
come ad esempio quelli per la produzione di ghisa,
ferro-leghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione,
ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai
laminatoi.
11) Lavorazioni nelle fonderie.
12) Processi elettrolitici.
13) Produzione di gomma sintetica; lavorazione della
gomma naturale e sintetica.
14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro
leghe.
15) Produzione e lavorazione dello zolfo.
16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di
estirpazione del materia- le, di collocamento e
smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei
mezzi meccanici, di taglio dei massi.
17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e
industria estrattiva in genere.
18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce,
limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione,
polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti
polverulenti.
19) Lavorazione dei tabacchi.
20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione,
manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori
di officina eseguiti nei reparti a terra.
21) Produzione di calce ventilata.
22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione
meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
25) Lavori nei magazzini frigoriferi.
26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti
esposizione a prodotti farmaceutici.
27) Condotta dei veicoli di trasporto e di macchine
operatrici semoventi con propulsione meccanica nonche'
lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi
di trasmissione che sono in moto.
28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.
30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di
combustione.
31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre
tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei
peli.
32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e
artificiali.
33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta
usata.
34) Lavori con impeghi di martelli pneumatici, mole ad
albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di
pistole fissachiodi.
35) Produzione di polveri metalliche.
36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o
con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di
utensili taglienti, seghe e macchine per tritare ".
Il testo degli articoli 1 e 3 della
legge 22 febbraio 1934, n.370, (Riposo domenicale e
settimanale), e' il seguente:
"Art. 1. - Al personale che presta la sua opera alle
dipendenze altrui e' dovuto ogni settimana un riposo di
24 ore consecutive, salvo le eccezioni stabilite dalla
presente legge.
Le disposizioni della presente legge non si applicano:
1) Al personale addetto ai lavori domestici inerenti alla
vita della famiglia.
2) Alla moglie, ai parenti ed agli affini non oltre il
terzo grado del datore di lavoro, con lui conviventi ed a
suo carico.
3) Ai lavoranti al proprio domicilio.
4) Al personale preposto alla direzione tecnica od
amministrativa di un'azienda ed avente diretta
responsabilita' nell'andamento dei servizi.
5) Al personale navigante.
6) Al personale addetto alla pastorizia brada.
7) Ai lavoranti a compartecipazione compresi i mezzadri
ed i coloni parziari.
Per i lavoranti retribuiti con salario e
compartecipazione si tiene conto del carattere prevalente
del rapporto.
8) Al personale addetto ai lavori di risicultura in
quanto provvedono apposite norme.
9) Al personale direttamente dipendente da aziende
esercenti ferrovie e tramvie pubbliche.
10) Al personale addetto ai servizi pubblici esercitati
direttamente dallo Stato, dalle province e dai comuni ed
al personale addetto alle aziende industriali esercitate
direttamente dallo Stato.
11) Al personale addetto agli uffici dello Stato, delle
province, dei comuni ed a quello addetto agli uffici e
servizi delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza.
12) Al personale addetto ai regi istituti di istruzione e
di educazione anche se aventi personalita' giuridica
propria ed autonomia amministrativa, nonche' al personale
degli istituti di istruzione e di educazione eserci'ti
direttamente dalle province e dai comuni.
13) Al personale addetto alle attivita' degli enti
pubblici, quando provvedano speciali disposizioni
legislative.
14) Salvo il disposto degli articoli 4 e 5 n. 3, al
personale addetto alle industrie che trattano materia
prima di facile deperimento e il cui periodo di
lavorazione si svolge in non piu' di tre mesi all'anno.
Tali industrie saranno determinate con decreto del
Ministro delle corporazioni, intese le corporazioni
competenti".
"Art. 3. - Il riposo di 24 ore consecutive deve
essere dato la domenica, salvo le eccezioni stabilite
dagli articoli seguenti.
Il riposo di 24 ore consecutive, cada esso in domenica o
in altro giorno della settimana, deve decorrere da una
mezzanotte all'altra, ovvero dall'ora che sara' stabilita
dai contratti collettivi di lavoro o, in mancanza di
detti contratti e quando lo richieda la natura
dell'esercizio, dall'ispettorato corporativo.
Per i lavori a squadre il riposo decorre dall'ora di
sostituzione di ciascuna squadra.
Il riposo compensativo di 12 ore, previsto dagli articoli
seguenti, decorre dalla mezzanotte al mezzogiorno e
viceversa".
L'art. 12 del regio decreto 10
settembre 1923, n. 1955
(Approvazione del regolamento sulla limitazione
dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle
aziende industriali o commerciali di qualunque natura),
cosi' recita:
"Art. 12. - In ogni azienda industriale o
commerciale e in ogni altro luogo di lavoro soggetto alle
disposizioni del presente regolamento, dovra' essere
esposto, in modo facilmente visibile ed in luogo
accessibile a tutti i dipendenti interes- sati, l'orario
di lavoro con le indicazioni dell'ora di inizio e di
termine del lavoro, del personale occupato e dell'ora e
della durata degli intervalli di ripo- so accordati
durante il periodo di lavoro.
Quando l'orario non e' comune per tutto il personale, le
indicazioni di cui al com- ma precedente dovranno essere
riportate sull'orario di lavoro per reparto o catego- ria
professionale o personale.
Quando il lavoro e' disimpegnato a squadre, dovranno
riportarsi le indicazioni suaccennate per ciascuna
squadra.
Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di
lavoro per essere questo esercitato all'aperto, dovra'
essere in ogni caso esposto nel luogo dove viene eseguita
la paga.
L'orario di lavoro, firmato dal datore di lavoro o da un
suo legale rappresentan- te, sara' trasmesso al
competente circolo dell'ispettorato dell'industria e del
lavoro, al quale saranno anche comunicate tutte le
successive modificazioni.
Sul libro-paga, vidimato dall'Istituto assicurazioni
infortuni o dall'Istituto di previdenza sociale se
l'azienda non e' soggetta alla legge infortuni degli
operai sul lavoro, deve essere notato, giornalmente per
ciascun lavoratore, il numero di ore di lavoro
straordinario, distintamente da quello delle ore di
lavoro normali.
Per ogni periodo di paga su tale libro deve risultare
distinto l'importo pagato per le ore normali di lavoro da
quello pagato per lavoro straordinario.
Il libro-paga deve essere presentato ad ogni richiesta
degli ispettori e funzio- nari incaricati della
vigilanza".
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