- IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
- Visti gli
articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della
Costituzione;
- Vista la legge
15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni e agli enti locali per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa, come successivamente modificata
ed integrata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127,
dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, e dalla legge
8 marzo 1999, n. 50;
- Visto il
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
recante conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali in attuazione del capo I della legge
n. 59 del 1997;
- Visto
l'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
contenente la delega al Governo per l'emanazione
di uno o piu' decreti legislativi recanti
disposizioni correttive ed integrative dei
decreti legislativi adottati in attuazione
dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Viste le
preliminari deliberazioni del Consiglio dei
Ministri, adottate nelle riunioni del 16 giugno
1999 e del 9 luglio 1999;
- Acquisita, ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e),della
legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione
agliarticoli 3, 4, 9, 10 e 11, l'intesa con la
conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano;
- Acquisito il
parere della conferenza unificata, istituita ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
- Acquisito il
parere della commissione parlamentare consultiva
in ordine all'attuazione della riforma
amministrativa, istituita ai sensi dell'articolo
5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Acquisito il
parere della commissione parlamentare per le
questioni regionali;
- Vista la legge
29 luglio 1999, n. 241;
- Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 ottobre 1999;
- Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per gli affari regionali, di concerto
con i Ministri dell'interno e per la funzione
pubblica;
- E m a n a
- il seguente
decreto legislativo:
- Art. 1.
- Modifica
all'articolo 18
- 1. All'articolo 18, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, sono aggiunte le parole:
"la definizione di norme in materia di
metrologia legale; la omologazione di modelli
distrumenti di misura;".
-
- Art. 2.
- Modifiche
all'articolo 19
- 1. All'articolo 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le
seguenti modifiche:
- a) il comma 10
e' abrogato;
- b) al comma 12,
le parole: "in vigore alla data di
emanazione del presente decreto legislativo"
sono sostituite con le parole: "in vigore
alla data di effettivo trasferimento e delega
delle funzioni disposte dal presente decreto
legislativo".
-
- Art. 3.
- Modifiche
all'articolo 29
- 1. All'articolo 29, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le
seguenti modifiche:
- a) alla lettera
b) dopo le parole: "stoccaggio di
energia" sono aggiunte le seguenti parole:
"limitatamente allo stoccaggio di metano in
giacimento.";
- b) la lettera
l) e' sostituita con la seguente:
- " l)
prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia
minerariain mare; le funzioni amministrative
relative a prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di
polizia mineraria, sono svolte dallo Stato
d'intesa con la regione interessata secondo
modalita' procedimentali da emanare entro sei
mesi dalla entrata in vigore del presente decreto
legislativo;".
-
- Art. 4.
- Modifica
all'articolo 32
- 1. All'articolo 32, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dopo le parole:
"delle risorse geotermiche" sono
aggiunte le parole: "e dell'anidride
carbonica".
-
-
-
-
- Art. 5.
- Modifica
all'articolo 38
- 1. All'articolo
38, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998,
- n. 112, e'
aggiunta la seguente lettera:
- " d) la
disciplina della gestione patrimoniale e
finanziaria delle
- camere di
commercio, ivi inclusi i termini per
l'approvazione del
- conto
consuntivo e del bilancio preventivo.".
-
-
-
-
- Nota all'art.
5:
- - Il testo
vigente dell'art. 38, comma 2, del
- citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come
- modificato dal
presente decreto legislativo e' il
- seguente:
- "2. Sono
conservate allo Stato, che le esercita previa
- intesa con la
Conferenza Statoregioni, le funzioni
- concernenti:
- a)
l'istituzione delle camere di commercio,
industria,
- artigianato e
agricoltura derivanti dall'accorpamento
- delle
circoscrizioni territoriali di due o piu' camere;
- b) la
fissazione dei criteri per la determinazione, da
- parte del
consiglio camerale, degli emolumenti da
- corrispondere
ai componenti degli organi camerali;
- c) l'emanazione
delle norme di attuazione dell'art. 12,
- commi 1 e 2, e
dell'art. 14, comma 1, della legge 29
- dicembre 1993,
n. 580, relativi alla costituzione del
- consiglio
camerale e, rispettivamente, della giunta
- camerale;
- d) la
disciplina della gestione patrimoniale e
- finanziaria
delle camere di commercio, ivi inclusi i
- termini per
l'approvazione del conto consuntivo e del
- bilancio
preventivo".
- Art. 6.
- Modifica
all'articolo 40
- 1. All'articolo
40, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998,
- n. 112, e'
aggiunta la seguente lettera:
- " f)
l'attivita' regolamentare in materia di
somministrazione al
- pubblico di
alimenti e bevande e di commercio dei pubblici
esercizi,
- d'intesa con le
regioni.".
-
-
-
-
- Nota all'art.
6:
- Il testo
vigente dell'art. 40, comma 1, del
- citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come
- modificato dal
presente decreto legislativo, e' il
- seguente:
- "1. - Sono
conservate allo Stato le funzioni
- amministrative
concernenti:
- a) le
competenze attribuite allo Stato dal decreto
- legislativo
recante riforma della disciplina in materia di
- commercio;
- b) le
esposizioni universali;
- c) il
riconoscimento della qualifica delle
- manifestazioni
fieristiche di rilevanza internazionale;
- d) la
pubblicazione del calendario annuale delle
- manifestazioni
fieristiche di rilevanza internazionale e
- nazionale;
- e) il
coordinamento, sentite le regioni interessate,
- dei tempi di
svolgimento delle manifestazioni
- fieristiche di
rilievo internazionale;
- f) l'attivita'
regolamentare in materia di
- somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande di
- commercio dei
pubblici esercizi, d'intesa con le regioni".
- Art. 7.
- Modifiche
all'articolo 47
- 1. All'articolo
47 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
- sono aggiunti i
seguenti commi:
- " 3. Resta
di competenza degli organi e delle
amministrazioni
- statali e
centrali, fino al compimento degli atti di
liquidazione,
- erogazione e
controllo, la gestione dei procedimenti
amministrativi
- inerenti ad
agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi
e
- benefici di
qualunquegenere alle imprese, per i quali, alla
data di
- effettivo
esercizio delle funzioni conferite, sia gia'
avviato il
- relativo
procedimento amministrativo.
- 4. I fondi
relativi alle funzioni in materia di agevolazioni
alle
- imprese, a
qualunque titolo conferite alle regioni,
confluiscono nel
- fondo di cui al
comma 6 dell'articolo 19 e sono ripartiti tra le
- regioni sulla
base di quanto previsto dal comma 8 del medesimo
- articolo.
- 5. Al fine di
concertare i criteri e gli indirizzi unitari nel
- rispetto delle
specificita' delle singole realta' regionali,in
- conformita' con
l'articolo 2 della legge 3 agosto 1999, n. 280,
ed
- assicurare
l'uniforme applicazione su tutto il territorio
nazionale,
- il Ministero
delle politiche agricole e forestali predispone,
- d'intesa con la
conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato,
le
- regioni e le
province autonome, sentite le associazioni
nazionali di
- allevatori
interessate, il programma annuale dei controlli
- funzionali.
- 6. Compete al
Ministero per le politiche agricole e forestali,
ai
- sensi
dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo
4 giugno
- 1997, n. 143,
il finanziamento delleattivita' di tenuta dei
registri
- e dei libri
genealogici esercitate dalle associazioni di
allevatori
- operanti a
livello nazionale, nei limiti autorizzati dalla
- legislazione
vigente.
- 7. Compete alle
regioni, nel rispetto dei principi fissati dalla
- legge 3 agosto
1999, n. 280, il finanziamento delleattivita'
relative
- ai controlli
funzionali esercitate da associazioni di
allevatori
- operanti a
livello territoriale.".
-
-
-
-
- Nota all'art.
7:
- - Il testo
vigente dell'art. 47 del citato decreto
- legislativo 31
marzo 1998, n. 112, come modificato dal
- presente
decreto legislativo e' il seguente:
- "Art. 47
(Funzioni e compiti conservati allo Stato). -
- 1. Nelle
materie oggetto di trasferimento di funzioni ai
- sensi del
presente titolo, e' conservata allo Stato la
- definizione
degli indirizzi generali delle politiche
- economiche e
delle politiche di settore.
- 2. Sono
conservate, altresi', allo Stato le funzioni
- amministrative
concernenti la definizione, nei limiti
- della normativa
comunitaria, di norme tecniche uniformi
- e standard di
qualita' per prodotti e servizi, di
- caratteristiche
merceologiche dei prodotti, ivi compresi
- quelli
alimentari e dei servizi, nonche' le condizioni
- generali di
sicurezza negli impianti e nelle
- produzioni, ivi
comprese le strutture ricettive.
- 3. Resta di
competenza degli organi e delle
- amministrazioni
statali ecentrali, fino al compimento
- degli atti di
liquidazione, erogazione e controllo, la
- gestione dei
procedimenti amministrativi inerenti ad
- agevolazioni,
contributi, sovvenzioni, incentivi e
- benefici di
qualunque genere alle imprese, per i quali,
- alla data di
effettivo esercizio delle funzioni
- conferite, sia
gia' avviato il relativo procedimento
- amministrativo.
- 4. I fondi
relativi alle funzioni in materia di
- agevolazione
alle imprese, a qualunque titolo conferite
- alle regioni,
confluiscono nel fondo di cui al comma 6
- dell'art. 19 e
sono ripartiti tra le regioni sulla base di
- quanto previsto
dal comma 8 del medesimo articolo.
- 5. Al fine di
concertare i criteri e gli indirizzi
- unitari nel
rispetto delle specificita' delle singole
- realta'
regionali, in conformita' con l'art. 2 della
- legge 3 agosto
1999, n. 280, ed assicurare l'uniforme
- applicazione su
tutto il territorio nazionale, il
- Ministero delle
politiche agricole e forestali
- predispone,
d'intesa con la Conferenza permanente per i
- rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome,
- sentite le
associazioninazionali di allevatori
- interessate, il
programma annuale dei controlli
- funzionali.
- 6. Compete al
Ministero per le politiche agricole e
- forestali, ai
sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto
- legislativo 4
giugno 1997, n. 143, il finanziamento delle
- attivita' di
tenuta dei registri e dei libri genealogici
- esercitate
dalle associazioni di allevatori operanti
- a livello
nazionale, nei limiti autorizzati dalla
- legislazione
vigente.
- 7. Compete alle
regioni, nel rispetto dei principi
- fissati dalla
legge 3 agosto 1999, n. 280, il
- finanziamento
delle attivita' relative ai controlli
- funzionali
esercite da associazioni di allevatori
- operanti a
livello territoriali" .
-
- Art. 8.
- Modifica
all'articolo 48
- 1. All'articolo
48, al comma 1, alla lettera b), dopo le parole:
- "alla
costituzione dei consorzi" sono aggiunte le
parole: "esclusi
- quelli a
carattere multiregionale;".
-
-
-
-
- Nota all'art.
8:
- - Il testo
vigente dell'art. 48, comma 1, lettera b),
- del citato
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
- come modificato
dal presente decreto legislativo e' il
- seguente:
- "1. I
trasferimenti e le deleghe di funzioni alle
- regioni,
disposti nelle materie di cui al presente titolo,
- comprendono,
tra l'altro, le funzioni relative:
- a) (omissis);
- b) alla
promozione e al sostegno alla costituzione di
- consorzi
esclusi quelli a carattere multiregionale tra
- piccole e medie
imprese industriali, commerciali e
- artigiane, come
individuati dagli articoli 1 e 2 della
- legge 21
febbraio 1989, n. 83".
- Art. 9.
- Modifica
all'articolo 66
- 1. All'articolo
66, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998,
- n. 112, e'
soppressa la lettera b).
-
-
-
-
- Nota all'art.
9:
- - Il testo
vigente dell'art. 66, comma 1, lettera b),
- del citato
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
- come modificato
dal presente decreto legislativo, e' il
- seguente:
- "1. Sono
attribuite, ai sensi dell'art. 4, comma 2,
- della legge 15
marzo 1997, n. 59, ai comuni le funzioni
- relative:
- a) alla
conservazione, utilizzazione e aggiornamento
- degli atti del
catasto terreni e del catasto edilizio
- urbano, nonche'
alla revisionedegli estimi e del
- classamento,
fermo restando quanto previsto dall'art.
- 65, lettera h);
- b) (abrogata);
- c) alla
rilevazione dei consorzi di bonifica e
- degli oneri
consortili gravanti sugli immobili".
- Art. 10.
- Modifica
all'articolo 91
- 1. All'articolo
91, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998,
- n. 112, sono
soppresse le parole: "ai sensi dell'articolo
11 della
- legge 15 marzo
1997, n. 59".
-
-
-
-
- Nota all'art.
10:
- - Il testo
vigente dell'art. 91, comma 3, del
- citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come
- modificato dal
presente decreto legislativo e' il
- seguente:
- "3. Con
specifico provvedimento da adottarsi su
- proposta del
Ministro dei lavori pubblici d'intesa
- con la
Conferenza Statoregioni,sono definiti
- l'organizzazione,
anche territoriale, del RID, i suoi
- compiti e la
composizione dei suoi organi, all'interno
- dei quali
dovra' prevedersi adeguata rappresentanza
- regionale".
- Art. 11.
- Modifiche
all'articolo 104
- 1. All'articolo
104 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112,
- sono apportate
le seguenti modifiche:
- a) al comma 1,
alla lettera ii), sono aggiunte, in fine, le
parole:
- "nonche'
per unita' da diporto nautico;";
- b) al comma 1,
la lettera ll), e' cosi' modificata: "al
rilascio di
- patenti, di
certificati di abilitazione professionale, di
patenti
- nautiche e di
loro duplicati e aggiornamenti;";
- c) al comma 1,
e' aggiunta la seguente lettera:
- " qq) al
sistema informativo del demanio marittimo, la cui
gestione
- e' regolata
mediante protocolli d'intesa ai sensi
dell'articolo 6 del
- decreto
legislativo n. 281/1997;".
-
-
-
-
- Nota all'art.
11:
- - Il testo
vigente dell'art. 104, comma 1, lettere ii)
- e ll), del
citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
- 112, come
modificato dal presente decreto legislativo e' il
- seguente:
- "1. Sono
mantenute allo Stato le funzioni relative:
- a)-hh)
(omissis);
- ii) agli esami
per conducenti di veicoli a motore e
- loro rimorchi
nonche' per unita' da diporto nautico;
- ll) al rilascio
di patenti, di certificati di
- abilitazione
professionale di patenti nautiche e
- di loro
duplicati e aggiornamenti;
- mm)-pp)
(omissis);
- qq) al sistema
informativo del demanio marittimo, la cui
- gestione e
regolata mediante protocolli di intesa si
- sensi dell'art.
6 del decreto legislativo n. 281/1997".
- Art. 12.
- Modifica
all'articolo 106
- 1. All'articolo
106 il comma 2 e' sostituito dal seguente:
- " 2. E'
soppresso il Servizio escavazione porti. Il
relativo
- personale e'
trasferito ai sensi del comma 2 dell'articolo
9.".
-
-
-
-
- Nota all'art.
12:
- - Il testo
vigente dell'art. 106, comma 2, del
- citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come
- modificato dal
presente decreto legislativo e' il
- seguente:
- "2. E'
soppresso il Servizio escavazione porti. Il
- relativo
personale e' trasferito ai sensi del comma 2
- dell'art.
9".
- Art. 13.
- Modifica
all'articolo 107
- 1. All'articolo
107, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
- 1998, n. 112,
e' aggiunta la seguente lettera:
- " h) alla
dichiarazione dell'esistenza di eccezionale
calamita' o
- avversita'
atmosferica, ivi compresa l'individuazione, sulla
base di
- quella
effettuata dalle regioni, dei territori
danneggiati e delle
- provvidenze di
cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.".
-
-
-
-
- Nota all'art.
13:
- - Il testo
vigente dell'art. 107, comma 1, del
- citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come
- modificato dal
presente decreto legislativo e' il
- seguente:
- "1. Ai
sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della
- legge 15 marzo
1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i
- compiti
relativi:
- a)
all'indirizzo, promozione e coordinamento delle
- attivita' delle
amministrazioni dello Stato, centrali e
- periferiche,
delle regioni, delle province, dei comuni,
- delle comunita'
montane, degli enti pubblici nazionali
- e territoriali
e di ogni altra istituzione ed
- organizzazione
pubblica e privata presente sul territorio
- nazionale in
materia di protezione civile;
- b) alla
deliberazione e alla revoca, d'intesa con
- le regioni
interessate, dello stato di emergenza al
- verificarsi
degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
- lettera c),
della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- c) alla
emanazione, d'intesa con le regioni
- interessate, di
ordinanze per l'attuazione di interventi
- di emergenza,
per evitare situazioni di pericolo, o
- maggiori danni
a persone o a cose, per favorire il
- ritorno alle
normali condizioni di vita nelle aree
- colpite da
eventicalamitosi e nelle quali e'
- intervenuta la
dichiarazione di stato di emergenza di cui
- alla lettera
b);
- d) alla
determinazione dei criteri di massima di cui
- all'art. 8,
comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- e) alla
fissazione di norme generali di sicurezza per le
- attivita'
industriali, civili e commerciali;
- f) alle
funzione operative riguardanti:
- 1) gli
indirizzi per la predisposizione e
- l'attuazione
dei programmi di previsione e prevenzione in
- relazione alle
varie ipotesi di rischio;
- 2) la
predisposizione, d'intesa con le regioni e gli
- enti locali
interessati, dei piani di emergenza in caso di
- eventi
calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera
c),
- della legge 24
febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione;
- 3) il soccorso
tecnico urgente, la prevenzione e lo
- spegnimento
degli incendi e lo spegnimento con mezzi
- aerei degli
incendi boschivi;
- 4) lo
svolgimento di periodiche esercitazioni relative
- ai piani
nazionali di emergenza;
- g) la
promozione di studi sulla previsione e la
- prevenzione dei
rischi naturali ed antropici;
- h) alla
dichiarazione dell'esistenza di eccezionale
- calamita' o
avversita' atmosferica, ivi compresa
- l'individuazione,
sulla base di quella effettuata dalle
- regioni, di
territori danneggiati e delle provvidenze di
- cui alla legge
14 febbraio1992, n. 185".
- Art. 14.
- Modifica
all'articolo 108
- 1. All'articolo
108, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
- 31 marzo 1998,
n. 112, e' soppresso il punto 6).
-
-
-
-
- Nota all'art.
14:
- - Il testo
vigente dell'art. 108, comma 1, lettera a),
- punto 6), del
citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
- 112, come
modificato dal presente decreto legislativo, e'
- il seguente:
- "1. Tutte
le funzioni amministrative non espressamente
- indicate nelle
disposizioni dell'art. 107 sono conferite
- alle regioni e
agli enti locali e tra queste, in
- particolare:
- a) sono
attribuite alle regioni le funzioni relative:
- 1) alla
predisposizione dei programmi di previsione e
- prevenzione dei
rischi, sulla base degli indirizzi
- nazionali;
- 2)
all'attuazione di interventi urgenti in caso
- di crisi
determinata dal verificarsi o dall'imminenza
- di eventi di
cui all'art. 2, comma 1, lettera b),
- della legge 24
febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche
- del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
- 3) agli
indirizzi per la predisposizione dei piani
- provinciali di
emergenza in caso di eventi calamitosi di
- cui all'art. 2,
comma 1, lettera b), della legge n. 225
- del 1992;
- 4)
all'attuazione degli interventi necessari per
- favorire il
ritorno alle normali condizioni di vita nelle
- aree colpite da
eventi calamitosi;
- 5) allo
spegnimento degli incendi boschivi, fatto
- salvo quanto
stabilito al punto 3), della lettera f), del
- comma 1,
dell'art. 107;
- 6) (abrogato);
- 7) agli
interventi per l'organizzazione e
- l'utilizzo del
volontariato;
- b) sono
attribuite alle province le funzioni relative:
- 1)
all'attuazione, in ambito provinciale, delle
- attivita' di
previsione e degli interventi di
- prevenzione dei
rischi, stabilite dai programmi e piani
- regionali, con
l'adozione dei connessi provvedimenti
- amministrativi;
- 2) alla
predisposizione dei piani provinciali di
- emergenza sulla
base degli indirizzi regionali;
- 3) alla
vigilanza sulla predisposizione da
- parte delle
struttureprovinciali di protezione civile,
- dei servizi
urgenti, anche di natura tecnica, da attivare
- in caso di
eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1,
- lettera b),
della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- c) sono
attribuite ai comuni le funzioni relative:
- 1)
all'attuazione, in ambito comunale, delle
- attivita' di
previsione e degli interventi di
- prevenzione dei
rischi, stabilite dai programmi e piani
- regionali;
- 2) all'adozione
di tutti i provvedimenti, compresi
- quelli relativi
alla preparazione all'emergenza,
- necessari ad
assicurare i primi soccorsi in caso di
- eventi
calamitosi in ambito comunale;
- 3) alla
predisposizione dei piani comunali e/o
- intercomunali
di emergenza, anche nelle forme associative
- e di
cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990,
n.
- 142, e, in
ambito montano, tramite le comunita' montane,
- e alla cura
della loro attuazione, sulla base degli
- indirizzi
regionali;
- 4)
all'attivazione dei primi soccorsi alla
- popolazione e
degli interventi urgenti necessari a
- fronteggiare
l'emergenza;
- 5) alla
vigilanza sull'attuazione, da parte delle
- strutture
locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- 6) all'utilizzo
del volontariato di protezione civile
- a livello
comunale e/o intercomunale, sulla base degli
- indirizzi
nazionali e regionali".
- Art. 15.
- Modifica
all'articolo 112
- 1. All'articolo
112, al comma 3, dopo la lettera i), e' aggiunta
la
- seguente:
- " l) la
tutela della salute e della sicurezza negli
ambienti di
- vita e di
lavoro;".
-
-
-
-
- Nota all'art.
15:
- - Il testo
vigente dell'art. 112, comma 3, del
- citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come
- modificato dal
presente decreto legislativo, e' il
- seguente:
- "3. Resta
invariato il riparto di competenze tra Stato
- e regioni
stabilito dalla vigente normativa in materia
- sanitaria per
le funzioni concernenti:
- a)-i)
(omissis);
- l) la tutela
della salute e della sicurezza negli
- ambienti di
vita e di lavoro".
- Art. 16.
- Modifiche
all'articolo 115
- 1. All'articolo
115 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1,
lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti
- parole:
"nonche' lo svolgimento di ispezioni agli
stabilimenti di
- produzione di
medicinali per uso umano e per uso veterinario,
ivi
- comprese le
materie prime farmacologicamente attive e i gas
- medicinali, e
ai centri di sperimentazione clinica umana e
- veterinaria.";
- b) e' aggiunto
il seguente comma 3-bis:
- "3-bis. Ai
sensi del comma 3 del presente articolo, restano
- riservate allo
Stato le funzioni di verifica, ai fini del
controllo
- preventivo,
della conformita' rispetto alla normativa
nazionale e
- comunitaria,
limitatamente agli aspetti di tutela della salute
di
- rilievo
nazionale:
- a) degli
stabilimenti di produzione dei prodotti destinati
ad
- alimentazione
particolare e dei prodotti fitosanitari;
- b) dei macelli,
dei mercati ittici e stabilimenti dove si
allevano
- animali o
pesci, nonche' dei laboratori di trasformazione e
delle
- altre strutture
di interesse veterinario che fabbricano o
trattano
- prodotti
destinati all'esportazione;
- c) dei
laboratori.";
- c) e' aggiunto,
in fine, il seguente comma 3-ter:
- "3-ter.
L'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e 3
-bis e'
- regolato sulla
base di modalita' definite con apposito accordo
da
- approvare in
conferenza Statoregioni, ai sensi dell'articolo 4
del
- decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.".
-
-
-
-
- Nota all'art.
16:
- - Il testo
vigente dell'art. 115 del citato decreto
- legislativo 31
marzo 1998, n. 112, come modificato dal
- presente
decreto legislativo, e' il seguente:
- "Art. 115
(Ripartizione delle competenze). - 1. Ai sensi
- dell'art. 3,
comma 1, lettera a), della legge 15
- marzo 1997, n.
59 sono conservati allo Stato i seguenti
- compiti e
funzioni amministrative:
- a)-d)
(omissis);
- e) lo
svolgimento di ispezioni, anche mediante
- l'accesso agli
uffici e alla documentazione, nei
- confronti degli
organismi che esercitano le funzioni e i
- compiti
amministrativi conferiti nonche' lo svolgimento
- di ispezioni
agli stabilimenti di produzione di
- medicinali per
uso umano e per uso veterinario, ivi
- comprese le
materie prime farmacologicamente attive e i
- gas medicinali,
e ai centri di sperimentazione clinica
- umana e
veterinana;
- f)-g)
(omissis).
- 2-3. (omissis).
- 3-bis. Ai sensi
del comma 3 del presente
- articolo,
restano riservate allo Stato le funzioni di
- verifica, ai
fini del controllo preventivo, della
- conformita'
rispetto alla normativa nazionale e
- comunitaria,
limitatamente agli aspetti di tutela della
- salute di
rilievo nazionale:
- a) degli
stabilimenti di produzione dei prodotti
- destinati ad
alimentazione particolare e prodotti
- fitosanitari;
- b) dei macelli,
dei mercati ittici e stabilimenti dove
- si allevano
animali o pesci, nonche' di laboratori di
- trasformazione
e delle altre strutture di interesse
- veterinario che
fabbricano o trattano prodotti destinati
- all'esportazione;
- c) dei
laboratori;
- 3-ter.
L'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3
- e 3-bis e
regolatosulla base di modalita' definite con
- apposito
accordo da approvare in Conferenza
- Statoregioni,
ai sensi dell'art. 4 del decreto
- legislativo 29
agosto 1997, n. 281.
- 4-5.
(omissis)".
-
- Art. 17.
- Modifiche
all'articolo 119
- 1. All'articolo
119 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1,
dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente
lettera:
- " e)
l'autorizzazione alla fabbricazione per
l'immissione in
- commercio degli
additivi o dei prodotti di cui al capitolo I.1.a)
- dell'allegato I
al decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
123.";
- b) il comma 2
e' abrogato.
-
-
-
-
- Nota all'art.
17:
- - Il testo
vigente dell'art. 119, comma 1, lettera d),
- e 2, del citato
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
- come modificato
dal presente decreto legislativo e' il
- seguente:
- "1. Sono
conservate allo Stato le funzioni
- amministrative
concernenti:
- a)-c)
(omissis);
- d)
l'autorizzazione alla pubblicita' ed informazione
- scientificadi
medicinali e presidi medicochirurgici, dei
- dispositivi
medici in commercio e delle caratteristiche
- terapeutiche
delle acque minerali;
- e)
l'autorizzazione alla fabbricazione per
- l'immissione in
commercio degli additivi o dei prodotti
- di cui al
capitolo I. 1. a) dell'allegato I al decreto
- legislativo 13
aprile 1999, n. 123.
- 2.
(Abrogato)".
- Art. 18.
- Modifica
all'articolo 142
- 1. All'articolo
142, comma 1, lettera f), del decreto legislativo
- 31 marzo 1998,
n. 112, le parole: "n. 149" sono
sostituite con le
- parole:
"n. 148".
-
-
-
-
- Nota all'art.
18:
- - Il testo
vigente dell'art. 142, comma 1, lettera f),
- del citato
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
- come modificato
dal presente decreto legislativo e' il
- seguente:
- "1. Ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della
- legge 15 marzo
1997, n. 59, sono conservati allo Stato
- le fuzioni e i
compiti amministrativi inerenti a:
- a)-e)
(omissis);
- f) le funzioni
statali previste dal decreto-legge 20
- maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla
- legge 19 luglio
1993, n. 236, in particolare per quanto
- concerne la
formazione continua, l'analisi dei
- fabbisogni
formativi e tutto quanto connesso alla
- ripartizione e
gestione del Fondo per l'occupazione".
- Art. 19.
- Modifica
all'articolo 144
- 1. All'articolo
144, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo
- 1998, n. 112,
le parole: "degli articoli 21 e
seguenti" sono
- sostituite
dalle parole: "articolo 21".
- Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito
- nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica
- italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo
- osservare.
- Dato a Roma,
addi' 29 ottobre 1999
- CIAMPI
- D'Alema,
Presidente del Consiglio
- dei Ministri
- Bellillo,
Ministro per gli affari
- regionali
- Russo
Jervolino, Ministro
- dell'interno
- Piazza,
Ministro per la funzione
- pubblica
- Visto, il
Guardasigilli: Diliberto
-
-
-
-
- Nota all'art.
19:
- - Il testo
vigente dell'art. 144, comma 4, del
- citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come
- modificato dal
presente decreto legislativo e' il
- seguente:
- "4. Per
effetto dei trasferimenti di cui alla lettera b),
- del comma 1,
del presente articolo, gli istituti
- professionali
assumono la qualifica di enti regionali.
- Ad essi si
estende il regime di autonomia funzionale
- spettante alle
istituzioni scolastiche statali, anche ai
- sensi dell'art.
21, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il
testo
vigente dell'art. 18, comma 1, lettera c)del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come
modificato dal presente decreto legislativo, e'
il seguente:
- "1.
Sono conservate allo Stato le funzioni
amministrative concernenti:
- a)-b)
(omissis);
- c)
la determinazione dei campioni nazionali di
unita' di misura; la conservazione dei prototipi
nazionali del chilogrammo e del metro; la
definizione di norme in materia di metrologia
legale; la omologazione di modelli di strumenti
di misura".
Il
testo
vigente dell'art. 19, comma 12, del citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dal
presente decreto legislativo e' il seguente:
- "12.
Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse
conferite ai sensi del presente articolo, con
legge regionale. Esse subentrano alle
amministrazioni statali nei diritti e negli
obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse
stipulate in forza di leggi ed in vigore alla
data di effettivo trasferimento e delega delle
funzioni disposte dal presente decreto
legislativo e stipulando, ove occorra, atti
integrativi alle convenzioni stesse per i
necessari adeguamenti".
- Il
testo
vigente dell'art. 29, comma 2, lettere b) e l),
del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, come modificato dal presente decreto
legislativo e' il seguente:
- "2.
Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni
amministrative concernenti:
- a)
(omissis);
- b)
le determinazioni inerenti l'importazione,
l'esportazione e lo stoccaggio di energia
limitatamente allo stoccaggio in giacimenti;
- c)-i)
(omissis);
- l)
la prospezione, ricerca e coltivazione
idrocarburi, ivi compresele funzioni di polizia
mineraria in mare; le funzioni amministrative
relative a prospezioni, ricerca e coltivazione di
idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di
polizia mineraria, sono svolte dallo Stato
d'intesa con la regione interessata
- secondo
modalita' procedimentali da emanare entro sei
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo".
Il
testo
vigente dell'art. 32, comma 1, del citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dal
presente decreto legislativo, e' il seguente:
"1
. Le funzioni amministrative relative alla materia
"miniere e risorse geotermiche" e dell'anidride
carbonica concernono le attivita' di ricerca e
coltivazione dei minerali solidi e delle risorse
geotermiche e dell'anidrite carbonica ed includono tutte
le funzioni connesse con lo svolgimento di tali
attivita'".
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