Elaborato da Eccher Antonio

Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30-11-1999

DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999, n.443

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali.

(Entrata in vigore del decreto: 15-12-1999)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, come successivamente modificata ed integrata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, e dalla legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997;
Visto l'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, contenente la delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi adottati in attuazione dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 giugno 1999 e del 9 luglio 1999;
Acquisita, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e),della legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione agliarticoli 3, 4, 9, 10 e 11, l'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisito il parere della conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere della commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Acquisito il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali;
Vista la legge 29 luglio 1999, n. 241;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifica all'articolo 18
1. All'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte le parole: "la definizione di norme in materia di metrologia legale; la omologazione di modelli distrumenti di misura;".
 
Art. 2.
Modifiche all'articolo 19
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 10 e' abrogato;
b) al comma 12, le parole: "in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo" sono sostituite con le parole: "in vigore alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte dal presente decreto legislativo".
 
Art. 3.
Modifiche all'articolo 29
1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) dopo le parole: "stoccaggio di energia" sono aggiunte le seguenti parole: "limitatamente allo stoccaggio di metano in giacimento.";
b) la lettera l) e' sostituita con la seguente:
" l) prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia minerariain mare; le funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria, sono svolte dallo Stato d'intesa con la regione interessata secondo modalita' procedimentali da emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo;".
 
Art. 4.
Modifica all'articolo 32
1. All'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dopo le parole: "delle risorse geotermiche" sono aggiunte le parole: "e dell'anidride carbonica".
 
 
 
 
Art. 5.
Modifica all'articolo 38
1. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, e' aggiunta la seguente lettera:
" d) la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle
camere di commercio, ivi inclusi i termini per l'approvazione del
conto consuntivo e del bilancio preventivo.".
 
 
 
 
Nota all'art. 5:
- Il testo vigente dell'art. 38, comma 2, del
citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come
modificato dal presente decreto legislativo e' il
seguente:
"2. Sono conservate allo Stato, che le esercita previa
intesa con la Conferenza Statoregioni, le funzioni
concernenti:
a) l'istituzione delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura derivanti dall'accorpamento
delle circoscrizioni territoriali di due o piu' camere;
b) la fissazione dei criteri per la determinazione, da
parte del consiglio camerale, degli emolumenti da
corrispondere ai componenti degli organi camerali;
c) l'emanazione delle norme di attuazione dell'art. 12,
commi 1 e 2, e dell'art. 14, comma 1, della legge 29
dicembre 1993, n. 580, relativi alla costituzione del
consiglio camerale e, rispettivamente, della giunta
camerale;
d) la disciplina della gestione patrimoniale e
finanziaria delle camere di commercio, ivi inclusi i
termini per l'approvazione del conto consuntivo e del
bilancio preventivo".
Art. 6.
Modifica all'articolo 40
1. All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, e' aggiunta la seguente lettera:
" f) l'attivita' regolamentare in materia di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande e di commercio dei pubblici esercizi,
d'intesa con le regioni.".
 
 
 
 
Nota all'art. 6:
Il testo vigente dell'art. 40, comma 1, del
citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come
modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"1. - Sono conservate allo Stato le funzioni
amministrative concernenti:
a) le competenze attribuite allo Stato dal decreto
legislativo recante riforma della disciplina in materia di
commercio;
b) le esposizioni universali;
c) il riconoscimento della qualifica delle
manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale;
d) la pubblicazione del calendario annuale delle
manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e
nazionale;
e) il coordinamento, sentite le regioni interessate,
dei tempi di svolgimento delle manifestazioni
fieristiche di rilievo internazionale;
f) l'attivita' regolamentare in materia di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di
commercio dei pubblici esercizi, d'intesa con le regioni".
Art. 7.
Modifiche all'articolo 47
1. All'articolo 47 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
sono aggiunti i seguenti commi:
" 3. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni
statali e centrali, fino al compimento degli atti di liquidazione,
erogazione e controllo, la gestione dei procedimenti amministrativi
inerenti ad agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e
benefici di qualunquegenere alle imprese, per i quali, alla data di
effettivo esercizio delle funzioni conferite, sia gia' avviato il
relativo procedimento amministrativo.
4. I fondi relativi alle funzioni in materia di agevolazioni alle
imprese, a qualunque titolo conferite alle regioni, confluiscono nel
fondo di cui al comma 6 dell'articolo 19 e sono ripartiti tra le
regioni sulla base di quanto previsto dal comma 8 del medesimo
articolo.
5. Al fine di concertare i criteri e gli indirizzi unitari nel
rispetto delle specificita' delle singole realta' regionali,in
conformita' con l'articolo 2 della legge 3 agosto 1999, n. 280, ed
assicurare l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale,
il Ministero delle politiche agricole e forestali predispone,
d'intesa con la conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, sentite le associazioni nazionali di
allevatori interessate, il programma annuale dei controlli
funzionali.
6. Compete al Ministero per le politiche agricole e forestali, ai
sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno
1997, n. 143, il finanziamento delleattivita' di tenuta dei registri
e dei libri genealogici esercitate dalle associazioni di allevatori
operanti a livello nazionale, nei limiti autorizzati dalla
legislazione vigente.
7. Compete alle regioni, nel rispetto dei principi fissati dalla
legge 3 agosto 1999, n. 280, il finanziamento delleattivita' relative
ai controlli funzionali esercitate da associazioni di allevatori
operanti a livello territoriale.".
 
 
 
 
Nota all'art. 7:
- Il testo vigente dell'art. 47 del citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dal
presente decreto legislativo e' il seguente:
"Art. 47 (Funzioni e compiti conservati allo Stato). -
1. Nelle materie oggetto di trasferimento di funzioni ai
sensi del presente titolo, e' conservata allo Stato la
definizione degli indirizzi generali delle politiche
economiche e delle politiche di settore.
2. Sono conservate, altresi', allo Stato le funzioni
amministrative concernenti la definizione, nei limiti
della normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi
e standard di qualita' per prodotti e servizi, di
caratteristiche merceologiche dei prodotti, ivi compresi
quelli alimentari e dei servizi, nonche' le condizioni
generali di sicurezza negli impianti e nelle
produzioni, ivi comprese le strutture ricettive.
3. Resta di competenza degli organi e delle
amministrazioni statali ecentrali, fino al compimento
degli atti di liquidazione, erogazione e controllo, la
gestione dei procedimenti amministrativi inerenti ad
agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e
benefici di qualunque genere alle imprese, per i quali,
alla data di effettivo esercizio delle funzioni
conferite, sia gia' avviato il relativo procedimento
amministrativo.
4. I fondi relativi alle funzioni in materia di
agevolazione alle imprese, a qualunque titolo conferite
alle regioni, confluiscono nel fondo di cui al comma 6
dell'art. 19 e sono ripartiti tra le regioni sulla base di
quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo.
5. Al fine di concertare i criteri e gli indirizzi
unitari nel rispetto delle specificita' delle singole
realta' regionali, in conformita' con l'art. 2 della
legge 3 agosto 1999, n. 280, ed assicurare l'uniforme
applicazione su tutto il territorio nazionale, il
Ministero delle politiche agricole e forestali
predispone, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
sentite le associazioninazionali di allevatori
interessate, il programma annuale dei controlli
funzionali.
6. Compete al Ministero per le politiche agricole e
forestali, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143, il finanziamento delle
attivita' di tenuta dei registri e dei libri genealogici
esercitate dalle associazioni di allevatori operanti
a livello nazionale, nei limiti autorizzati dalla
legislazione vigente.
7. Compete alle regioni, nel rispetto dei principi
fissati dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, il
finanziamento delle attivita' relative ai controlli
funzionali esercite da associazioni di allevatori
operanti a livello territoriali" .
 
Art. 8.
Modifica all'articolo 48
1. All'articolo 48, al comma 1, alla lettera b), dopo le parole:
"alla costituzione dei consorzi" sono aggiunte le parole: "esclusi
quelli a carattere multiregionale;".
 
 
 
 
Nota all'art. 8:
- Il testo vigente dell'art. 48, comma 1, lettera b),
del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
come modificato dal presente decreto legislativo e' il
seguente:
"1. I trasferimenti e le deleghe di funzioni alle
regioni, disposti nelle materie di cui al presente titolo,
comprendono, tra l'altro, le funzioni relative:
a) (omissis);
b) alla promozione e al sostegno alla costituzione di
consorzi esclusi quelli a carattere multiregionale tra
piccole e medie imprese industriali, commerciali e
artigiane, come individuati dagli articoli 1 e 2 della
legge 21 febbraio 1989, n. 83".
Art. 9.
Modifica all'articolo 66
1. All'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, e' soppressa la lettera b).
 
 
 
 
Nota all'art. 9:
- Il testo vigente dell'art. 66, comma 1, lettera b),
del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
come modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"1. Sono attribuite, ai sensi dell'art. 4, comma 2,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai comuni le funzioni
relative:
a) alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento
degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio
urbano, nonche' alla revisionedegli estimi e del
classamento, fermo restando quanto previsto dall'art.
65, lettera h);
b) (abrogata);
c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e
degli oneri consortili gravanti sugli immobili".
Art. 10.
Modifica all'articolo 91
1. All'articolo 91, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, sono soppresse le parole: "ai sensi dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59".
 
 
 
 
Nota all'art. 10:
- Il testo vigente dell'art. 91, comma 3, del
citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come
modificato dal presente decreto legislativo e' il
seguente:
"3. Con specifico provvedimento da adottarsi su
proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa
con la Conferenza Statoregioni,sono definiti
l'organizzazione, anche territoriale, del RID, i suoi
compiti e la composizione dei suoi organi, all'interno
dei quali dovra' prevedersi adeguata rappresentanza
regionale".
Art. 11.
Modifiche all'articolo 104
1. All'articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alla lettera ii), sono aggiunte, in fine, le parole:
"nonche' per unita' da diporto nautico;";
b) al comma 1, la lettera ll), e' cosi' modificata: "al rilascio di
patenti, di certificati di abilitazione professionale, di patenti
nautiche e di loro duplicati e aggiornamenti;";
c) al comma 1, e' aggiunta la seguente lettera:
" qq) al sistema informativo del demanio marittimo, la cui gestione
e' regolata mediante protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 6 del
decreto legislativo n. 281/1997;".
 
 
 
 
Nota all'art. 11:
- Il testo vigente dell'art. 104, comma 1, lettere ii)
e ll), del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, come modificato dal presente decreto legislativo e' il
seguente:
"1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
a)-hh) (omissis);
ii) agli esami per conducenti di veicoli a motore e
loro rimorchi nonche' per unita' da diporto nautico;
ll) al rilascio di patenti, di certificati di
abilitazione professionale di patenti nautiche e
di loro duplicati e aggiornamenti;
mm)-pp) (omissis);
qq) al sistema informativo del demanio marittimo, la cui
gestione e regolata mediante protocolli di intesa si
sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 281/1997".
Art. 12.
Modifica all'articolo 106
1. All'articolo 106 il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. E' soppresso il Servizio escavazione porti. Il relativo
personale e' trasferito ai sensi del comma 2 dell'articolo 9.".
 
 
 
 
Nota all'art. 12:
- Il testo vigente dell'art. 106, comma 2, del
citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come
modificato dal presente decreto legislativo e' il
seguente:
"2. E' soppresso il Servizio escavazione porti. Il
relativo personale e' trasferito ai sensi del comma 2
dell'art. 9".
Art. 13.
Modifica all'articolo 107
1. All'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e' aggiunta la seguente lettera:
" h) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o
avversita' atmosferica, ivi compresa l'individuazione, sulla base di
quella effettuata dalle regioni, dei territori danneggiati e delle
provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.".
 
 
 
 
Nota all'art. 13:
- Il testo vigente dell'art. 107, comma 1, del
citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come
modificato dal presente decreto legislativo e' il
seguente:
"1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i
compiti relativi:
a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle
attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali e
periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni,
delle comunita' montane, degli enti pubblici nazionali
e territoriali e di ogni altra istituzione ed
organizzazione pubblica e privata presente sul territorio
nazionale in materia di protezione civile;
b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con
le regioni interessate, dello stato di emergenza al
verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) alla emanazione, d'intesa con le regioni
interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi
di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o
maggiori danni a persone o a cose, per favorire il
ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree
colpite da eventicalamitosi e nelle quali e'
intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui
alla lettera b);
d) alla determinazione dei criteri di massima di cui
all'art. 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le
attivita' industriali, civili e commerciali;
f) alle funzione operative riguardanti:
1) gli indirizzi per la predisposizione e
l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in
relazione alle varie ipotesi di rischio;
2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli
enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di
eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c),
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione;
3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo
spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi
aerei degli incendi boschivi;
4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative
ai piani nazionali di emergenza;
g) la promozione di studi sulla previsione e la
prevenzione dei rischi naturali ed antropici;
h) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale
calamita' o avversita' atmosferica, ivi compresa
l'individuazione, sulla base di quella effettuata dalle
regioni, di territori danneggiati e delle provvidenze di
cui alla legge 14 febbraio1992, n. 185".
Art. 14.
Modifica all'articolo 108
1. All'articolo 108, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e' soppresso il punto 6).
 
 
 
 
Nota all'art. 14:
- Il testo vigente dell'art. 108, comma 1, lettera a),
punto 6), del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, come modificato dal presente decreto legislativo, e'
il seguente:
"1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente
indicate nelle disposizioni dell'art. 107 sono conferite
alle regioni e agli enti locali e tra queste, in
particolare:
a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
1) alla predisposizione dei programmi di previsione e
prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi
nazionali;
2) all'attuazione di interventi urgenti in caso
di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza
di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b),
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani
provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di
cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225
del 1992;
4) all'attuazione degli interventi necessari per
favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle
aree colpite da eventi calamitosi;
5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto
salvo quanto stabilito al punto 3), della lettera f), del
comma 1, dell'art. 107;
6) (abrogato);
7) agli interventi per l'organizzazione e
l'utilizzo del volontariato;
b) sono attribuite alle province le funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle
attivita' di previsione e degli interventi di
prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani
regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti
amministrativi;
2) alla predisposizione dei piani provinciali di
emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
3) alla vigilanza sulla predisposizione da
parte delle struttureprovinciali di protezione civile,
dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare
in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito comunale, delle
attivita' di previsione e degli interventi di
prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani
regionali;
2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi
quelli relativi alla preparazione all'emergenza,
necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di
eventi calamitosi in ambito comunale;
3) alla predisposizione dei piani comunali e/o
intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative
e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n.
142, e, in ambito montano, tramite le comunita' montane,
e alla cura della loro attuazione, sulla base degli
indirizzi regionali;
4) all'attivazione dei primi soccorsi alla
popolazione e degli interventi urgenti necessari a
fronteggiare l'emergenza;
5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle
strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile
a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli
indirizzi nazionali e regionali".
Art. 15.
Modifica all'articolo 112
1. All'articolo 112, al comma 3, dopo la lettera i), e' aggiunta la
seguente:
" l) la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di
vita e di lavoro;".
 
 
 
 
Nota all'art. 15:
- Il testo vigente dell'art. 112, comma 3, del
citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come
modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"3. Resta invariato il riparto di competenze tra Stato
e regioni stabilito dalla vigente normativa in materia
sanitaria per le funzioni concernenti:
a)-i) (omissis);
l) la tutela della salute e della sicurezza negli
ambienti di vita e di lavoro".
Art. 16.
Modifiche all'articolo 115
1. All'articolo 115 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "nonche' lo svolgimento di ispezioni agli stabilimenti di
produzione di medicinali per uso umano e per uso veterinario, ivi
comprese le materie prime farmacologicamente attive e i gas
medicinali, e ai centri di sperimentazione clinica umana e
veterinaria.";
b) e' aggiunto il seguente comma 3-bis:
"3-bis. Ai sensi del comma 3 del presente articolo, restano
riservate allo Stato le funzioni di verifica, ai fini del controllo
preventivo, della conformita' rispetto alla normativa nazionale e
comunitaria, limitatamente agli aspetti di tutela della salute di
rilievo nazionale:
a) degli stabilimenti di produzione dei prodotti destinati ad
alimentazione particolare e dei prodotti fitosanitari;
b) dei macelli, dei mercati ittici e stabilimenti dove si allevano
animali o pesci, nonche' dei laboratori di trasformazione e delle
altre strutture di interesse veterinario che fabbricano o trattano
prodotti destinati all'esportazione;
c) dei laboratori.";
c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma 3-ter:
"3-ter. L'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e 3 -bis e'
regolato sulla base di modalita' definite con apposito accordo da
approvare in conferenza Statoregioni, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.".
 
 
 
 
Nota all'art. 16:
- Il testo vigente dell'art. 115 del citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dal
presente decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 115 (Ripartizione delle competenze). - 1. Ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 15
marzo 1997, n. 59 sono conservati allo Stato i seguenti
compiti e funzioni amministrative:
a)-d) (omissis);
e) lo svolgimento di ispezioni, anche mediante
l'accesso agli uffici e alla documentazione, nei
confronti degli organismi che esercitano le funzioni e i
compiti amministrativi conferiti nonche' lo svolgimento
di ispezioni agli stabilimenti di produzione di
medicinali per uso umano e per uso veterinario, ivi
comprese le materie prime farmacologicamente attive e i
gas medicinali, e ai centri di sperimentazione clinica
umana e veterinana;
f)-g) (omissis).
2-3. (omissis).
3-bis. Ai sensi del comma 3 del presente
articolo, restano riservate allo Stato le funzioni di
verifica, ai fini del controllo preventivo, della
conformita' rispetto alla normativa nazionale e
comunitaria, limitatamente agli aspetti di tutela della
salute di rilievo nazionale:
a) degli stabilimenti di produzione dei prodotti
destinati ad alimentazione particolare e prodotti
fitosanitari;
b) dei macelli, dei mercati ittici e stabilimenti dove
si allevano animali o pesci, nonche' di laboratori di
trasformazione e delle altre strutture di interesse
veterinario che fabbricano o trattano prodotti destinati
all'esportazione;
c) dei laboratori;
3-ter. L'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3
e 3-bis e regolatosulla base di modalita' definite con
apposito accordo da approvare in Conferenza
Statoregioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo 29 agosto 1997, n. 281.
4-5. (omissis)".
 
Art. 17.
Modifiche all'articolo 119
1. All'articolo 119 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente lettera:
" e) l'autorizzazione alla fabbricazione per l'immissione in
commercio degli additivi o dei prodotti di cui al capitolo I.1.a)
dell'allegato I al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123.";
b) il comma 2 e' abrogato.
 
 
 
 
Nota all'art. 17:
- Il testo vigente dell'art. 119, comma 1, lettera d),
e 2, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
come modificato dal presente decreto legislativo e' il
seguente:
"1. Sono conservate allo Stato le funzioni
amministrative concernenti:
a)-c) (omissis);
d) l'autorizzazione alla pubblicita' ed informazione
scientificadi medicinali e presidi medicochirurgici, dei
dispositivi medici in commercio e delle caratteristiche
terapeutiche delle acque minerali;
e) l'autorizzazione alla fabbricazione per
l'immissione in commercio degli additivi o dei prodotti
di cui al capitolo I. 1. a) dell'allegato I al decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 123.
2. (Abrogato)".
Art. 18.
Modifica all'articolo 142
1. All'articolo 142, comma 1, lettera f), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, le parole: "n. 149" sono sostituite con le
parole: "n. 148".
 
 
 
 
Nota all'art. 18:
- Il testo vigente dell'art. 142, comma 1, lettera f),
del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
come modificato dal presente decreto legislativo e' il
seguente:
"1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato
le fuzioni e i compiti amministrativi inerenti a:
a)-e) (omissis);
f) le funzioni statali previste dal decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare per quanto
concerne la formazione continua, l'analisi dei
fabbisogni formativi e tutto quanto connesso alla
ripartizione e gestione del Fondo per l'occupazione".
Art. 19.
Modifica all'articolo 144
1. All'articolo 144, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, le parole: "degli articoli 21 e seguenti" sono
sostituite dalle parole: "articolo 21".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 ottobre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Bellillo, Ministro per gli affari
regionali
Russo Jervolino, Ministro
dell'interno
Piazza, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
 
 
 
Nota all'art. 19:
- Il testo vigente dell'art. 144, comma 4, del
citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come
modificato dal presente decreto legislativo e' il
seguente:
"4. Per effetto dei trasferimenti di cui alla lettera b),
del comma 1, del presente articolo, gli istituti
professionali assumono la qualifica di enti regionali.
Ad essi si estende il regime di autonomia funzionale
spettante alle istituzioni scolastiche statali, anche ai
sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

 

Il testo vigente dell'art. 18, comma 1, lettera c)del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente:
"1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
a)-b) (omissis);
c) la determinazione dei campioni nazionali di unita' di misura; la conservazione dei prototipi nazionali del chilogrammo e del metro; la definizione di norme in materia di metrologia legale; la omologazione di modelli di strumenti di misura".

Il testo vigente dell'art. 19, comma 12, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dal presente decreto legislativo e' il seguente:

"12. Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse conferite ai sensi del presente articolo, con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte dal presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti".
Il testo vigente dell'art. 29, comma 2, lettere b) e l), del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dal presente decreto legislativo e' il seguente:
"2. Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) (omissis);
b) le determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio di energia limitatamente allo stoccaggio in giacimenti;
c)-i) (omissis);
l) la prospezione, ricerca e coltivazione idrocarburi, ivi compresele funzioni di polizia mineraria in mare; le funzioni amministrative relative a prospezioni, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria, sono svolte dallo Stato d'intesa con la regione interessata
secondo modalita' procedimentali da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo".

Il testo vigente dell'art. 32, comma 1, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente:
"1 . Le funzioni amministrative relative alla materia "miniere e risorse geotermiche" e dell'anidride carbonica concernono le attivita' di ricerca e coltivazione dei minerali solidi e delle risorse geotermiche e dell'anidrite carbonica ed includono tutte le funzioni connesse con lo svolgimento di tali attivita'".