- Art. 1.
- D e f i
n i z i o n i
- 1. Ai fini del
presente decreto si intende:
- a) per carta di
identita' elettronica, il documento di
riconoscimento personale rilasciato dal comune su
supporto
- informatico;
- b) per
documento d'identita' elettronico ai sensi dell'articolo 2,comma 10, della legge 15
maggio 1997, n. 127, come sostituito dall'articolo 2, comma 4,
della legge 16 giugno 1998, n. 191, il documento
analogo alla carta d'identita' elettronica e
rilasciato dal comune prima del compimento del
quindicesimo anno di eta';
- c) per
documento informatico, la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti;
- d) per dati
identificativi della persona, il nome, il
cognome, il sesso, la statura, la data e il luogo
di nascita, gli estremi del relativo atto;
- e) per
"altri dati" le informazioni di
carattere individuale
- generate,
gestite e distribuite dalle pubbliche
amministrazioni per attivita' amministrative e
per l'erogazione di servizi al cittadino;
- f) per regole
tecniche, le specifiche di carattere tecnico,
- organizzativo,
funzionale e di sicurezza informatica, ivi
compresa ogni disposizione che ad esse si
applichi, relative alle tecnologie e ai materiali
da utilizzare per la produzione e l'uso della
carta di identita';
- g) per
pubbliche amministrazioni, le amministrazioni di
cui
- all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni.
-
-
- Art. 2.
- Rilascio
della carta di identita'
- e del
documento di identita' elettronico
- 1. La carta di
identita' elettronica e il documento d'identita'
- elettronico
sono rilasciati dal comune di residenza o
d'iscrizione all'Anagrafe italiani residenti
all'estero (AIRE) secondo le modalita' e le
caratteristiche definite dal presente decreto e
dal decreto di cui all'articolo 8.
- 2. Il documento
d'identita' elettronico e' rilasciato a seguito
della prima iscrizione anagrafica. Il suo rinnovo
e' facoltativo. Se non rinnovato, il documento
conserva validita' unicamente quale documento di
attribuzione del codice fiscale.
- 3. Il Ministero
delle finanze genera ed assegna alle persone
- fisiche il
codice fiscale sulla base dei dati trasmessi dai
comuni con le procedure di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 5 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1994. La procedura
per la comunicazione ai comuni del codice fiscale
e' disciplinata con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro delle
finanze, sentita l'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione.
-
-
- Art. 3
- Forma,
contenuto e funzione della carta d'identita'
- elettronica
e del documento di identita' elettronico
- 1. La carta di
identita' elettronica e il documento d'identita'
elettronico devono contenere, con immediata
visibilita' e memorizzati con modalita'
informatiche di sicurezza sul documento ai sensi
dell'articolo 8:
- a) dati
identificativi della persona;
- b) codice
fiscale;
- c) dati di
residenza;
- d)
cittadinanza;
- e) fotografia;
- f) eventuale
indicazione di non validita' ai fini
dell'espatrio;
- g) codice
numerico identificativo del documento, codice del
comune di rilascio, data del rilascio e data di
scadenza;
- h)
sottoscrizione del titolare o di uno degli
esercenti la potesta' genitoriale o la tutela.
- 2. Il documento
d'identita' elettronico puo' essere rilasciato
anche senza la fotografia del titolare; in tal
caso esso non e' valido per l'espatrio.
- 3. Il documento
d'identita' elettronico (munito della fotografia
del titolare) consente l'espatrio del minore di
eta' inferiore ai dieci anni alle stesse
condizioni previste dall'articolo 14, secondo
comma, della legge 21 novembre 1967, n. 1185.
- 4. La carta
d'identita' elettronica ed il documento
d'identita' elettronico possono contenere i dati
desunti dalle liste elettorali e comunque tutti
quelli necessari per la certificazione elettorale
e altri dati al fine di razionalizzare e
semplificare l'azione amministrativa. Fra questi
ultimi possono essere ricompresi anche dati
amministrativi del Servizio sanitario nazionale
nei limiti previsti da apposite linee guida
emanate dal Ministero della sanita' di concerto
con le altre amministrazioni interessate. Nel
caso in cui i dati abbiano natura sensibile ai
sensi dell'articolo 22 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, questi possono
essere inseriti nei documenti solo su richiesta
dell'interessato, con le modalita' ivi previste.
- 5. I dati di
cui al comma 1 sono trasmessi dal comune alla
- competente
questura con le modalita' previste dal decreto di
cui all'articolo 8.
-
-
- Art. 4.
- Firma
digitale e chiave biometrica
- 1. La carta di
identita' elettronica puo' contenere le
informazioni e le applicazioni occorrenti per la
firma digitale secondo quanto stabilito dalle
regole tecniche di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513,
nonche' gli elementi necessari per generare la
chiave biometrica.
-
- Art. 5.
- Validita'
temporale della carta d'identita'
- e del
documento d'identita' elettronico
- 1. La carta di
identita' elettronica ha validita' di cinque
anni.
- La medesima
validita' ha il documento d'identita' elettronico
privo della fotografia del titolare.
- 2. Il documento
d'identita' elettronico munito della fotografia
del titolare ha validita' di due anni.
-
- Art. 6.
- Procedure
di interdizione dell'operativita' elettronica in
caso di smarrimento o furto della carta
d'identita' elettronica e del documento
d'identita' elettronico.
- 1. In caso di
smarrimento o di furto sono previste procedure di
interdizione dell'operativita' della carta
d'identita' elettronica e del documento
d'identita' elettronico, definite con il decreto
del Ministro dell'interno di cui all'articolo 8.
-
- Art. 7.
- Pagamenti
informatici
- 1. La carta
d'identita' elettronica puo' essere utilizzata
anche per il trasferimento elettronico dei
pagamenti tra soggetti privati e pubbliche
amministrazioni, previa definizione, d'intesa tra
il comune interessato e l'intermediario
incaricato di effettuare il pagamento,
- dellemodalita'
di inserimento e validazione dei dati necessari.
-
- Art. 8.
- Regole
tecniche e di sicurezza
- 1. Con il
decreto del Ministro dell'interno di cui
all'articolo 2,comma 10, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e successive modifiche, sono
dettate le regole tecniche e di sicurezza
relative alle tecnologie e ai materiali
utilizzati per la produzione delle carte di
identita' e dei documenti d'identita' elettronici
di cui al presente decreto, specificate le
caratteristiche fisiche e grafiche del
- supporto
materiale, nonche' stabilite le modalita' di
verifica da parte delle autorita' provinciali di
pubblica sicurezza.
- 2. In
particolare, le regole tecniche e di sicurezza
devono
- riguardare le
modalita' di compilazione, rilascio,
aggiornamento e rinnovo dei documenti.
- 3. Le regole
tecniche e di sicurezza sono adeguate in
relazione alle esigenze dettate dalla evoluzione
delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con
cadenza almeno biennale a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto,
salvaguardando l'utilizzabilita' dei documenti in
corso di validita'.
- 4. Con il
decreto di cui al comma 1 sono dettate le misure
tecniche e di sicurezza finalizzate a garantire
l'integrita', l'accessibilita' e la riservatezza
delle informazioni contenute nel documento.
-
-
- Art. 9.
- Progetti
di sperimentazione concernenti le modalita' di
- utilizzazione
della carta di identita' elettronica e del
documento elettronico per l'erogazione di
ulteriori servizi o utilita'.
- 1. Le pubbliche
amministrazioni possono sperimentare modalita' di
utilizzazione della carta d'identita' elettronica
e del documento d'identita' elettronico per
l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'
attenendosi a quanto stabilito dal presente
decreto e dal decreto di cui all'articolo 8.
- 2. Ai fini di
cui al comma 1, le amministrazioni trasmettono al
Ministero dell'interno il progetto di
sperimentazione, contenente le specifiche
tecniche, con l'indicazione della durata e del
responsabile del progetto stesso.
- 3. Le
amministrazioni proponenti possono avviare la
sperimentazione decorsi trenta giorni dalla
ricezione del progetto e in mancanza di
determinazioni negative, da parte del Ministero
dell'interno, in merito alla conformita' di
progetto stesso al presente decreto e alle norme
tecniche e di sicurezza di cui al decreto
previsto dall'articolo 8. In caso di richiesta di
chiarimenti il termine di trenta giorni e'
sospeso e riprende a decorrere dalla ricezione
degli
- elementi
richiesti.
- 4. Fermo
restando quanto previsto al comma 3, nel caso in
cui la sperimentazione non risulti conforme alle
finalita' del presente decreto e alle norme
tecniche e di sicurezza di cui al decreto
previsto dall'articolo 8, il Ministro
dell'interno ne dispone la cessazione con
provvedimento motivato. In tal caso, ai fini
della ripresa della sperimentazione,
l'amministrazione puo' presentare,
- secondo le
modalita' di cui ai commi 2 e 3 del presente
articolo, un nuovo progetto adeguandosi alle
osservazioni formulate.
-
- Art.
10.
- Comitato
di monitoraggio
- 1. Ferma
restando la competenza del Ministro dell'interno
per
- l'autorizzazione
delle sperimentazioni, e' costituito un comitato
di monitoraggio composto da diciotto membri, di
cui tre della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, due del Dipartimento della funzione
pubblica, quattro del Ministero dell'interno, due
del Ministero delle finanze, due del Ministero
della sanita', tre dei comuni, designati
- dalla
conferenza Statocitta' e autonomie locali, due
del- l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione.
- 2. Il comitato
di cui al comma 1 svolge funzioni di collegamento
tra la fase di sperimentazione e la fase di avvio
a regime della carta d'identita' elettronica. In
particolare il comitato svolge i seguenti
compiti:
- a) esprime
pareri sulla validita' dei progetti avviati e dei
- servizi
previsti nelle sperimentazioni;
- b) effettua il
monitoraggio dell'andamento delle sperimentazioni
al fine di valutare e favorire le interrelazioni
tra le stesse;
- c) formula
proposte per la migliore utilizzazione dei
documenti elettronici, una volta conclusa la
sperimentazione;
- d) garantisce
il raccordo delle sperimentazioni, nel caso in
cui la carta d'identita' elettronica o il
documento elettronico contengano dati
amministrativi del Servizio sanitario nazionale,
con la sperimentazione della tessera sanitaria
nazionale.
-
- Art.
11.
- Norme
transitorie
- 1. Con decreto
del Ministro dell'interno e' stabilita la data a
decorrere dalla quale i comuni possono rilasciare
la carta d'identita' elettronica in sostituzione
dello stesso documento su supporto cartaceo,
nonche' il documento d'identita' elettronico di
cui al presente decreto.
- 2. Trascorsi
cinque anni dalla data stabilita con il decreto
di cui al comma 1, la carta d'identita' e'
rilasciata soltanto su supporto informatico.
- 3. I comuni
adottano un piano di sviluppo e revisione dei
sistemi informativi automatizzati in attuazione
di quanto stabilito dal presente decreto,
attenendosi altresi' alle disposizioni di cui
agli articoli 20 e 21 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 513.
- Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
- Roma, 22
ottobre 1999
- p. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri
- Bassanini
- Il Ministro
dell'interno
- Russo Jervolino
- Il Ministro per
la funzione pubblica
- Piazza
- Visto, il
Guardasigilli: Diliberto
- Registrato alla
Corte dei conti il 22 novembre 1999
- Registro n. 3
Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n.
291
-
-
- "Art.
20 (Sviluppo dei sistemi informativi delle
- pubbliche
amministrazioni). -
1. Entro il 31 marzo 1998 le pubbliche
amministrazioni adottano un piano di
- sviluppo dei
sistemi informativi automatizzati in attuazione
delle disposizioni del presente regolamento e
secondo le norme tecniche definite dall'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione.
- 2. Le pubbliche
amministrazioni provvedono, entro cinque anni, a
partire dal 1 gennaio 1998, a realizzare o
revisionare sistemi informativi finalizzati alla
totale automazione delle fasi di produzione,
gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri
dati, documenti, procedimenti ed atti in
conformita' alle disposizioni del presente
regolamento ed alle disposizioni di cui alla
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e alla legge 31
dicembre 1996, n. 676.
- 3. Entro il 31
dicembre 1998, le pubbliche amministrazioni
valutano in termini di rapporto tra costi e
benefici il recupero su supporto informatico dei
documenti e degli atti cartacei dei quali sia
opportuna od obbligatoria la conservazione e
- provvedono alla
predisposizione dei conseguenti piani di
sostituzione degli archivi cartacei con archivi
informatici".
- "Art. 21
(Gestione informatica del flusso documentale).
- 1. Entro il 31
dicembre 1998 le pubbliche amministrazioni
dispongono per la tenuta del protocollo
amministrativo e per la gestione dei documenti
con procedura informatica al fine di consentire
il reperimento immediato, la disponibilita' degli
atti
- archiviati e
l'accesso ai documenti amministrativi per via
telematica tra pubbliche amministrazioni e tra
queste ed i soggetti privati aventi
diritto".
-
|
Note:
- L'art.
2,
comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e'
il seguente:
- "10. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'interno,
di
- concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, sono
- individuate le
caratteristiche e le modalita' per il rilascio
della carta di identita' e di altri documenti di
riconoscimento muniti di supporto
- magnetico o
informatico. La carta di identita' e i documenti
di riconoscimento devono contenere i dati
personali e il codice fiscale e possono contenere
anche l'indicazione del gruppo sanguigno, nonche'
delle
- opzioni di
carattere sanitario previste dalla legge. Il
documento, ovvero il supporto magnetico o
informatico, puo' contenere anche altri dati, al
fine di razionalizzare e semplificare l'azione
amministrativa e la erogazione dei servizi al
cittadino, nel rispetto della legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive modificazioni, nonche'
le procedure informatiche e le informazioni, che
possono o debbono essere conosciute
- dalla pubblica
amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa
la chiave biometrica, occorrenti per la firma
digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2, della
legge 15
- marzo 1997, n.
59, e dei relativi regolamenti di attuazione;
analogo documento contenente i medesimi dati e'
rilasciato a seguito della dichiarazione
- di nascita. La
carta di identita' potra' essere utilizzata anche
per il trasferimento elettronico dei
- pagamenti tra
soggetti privati e pubbliche amministrazioni. Con
decreto del Ministro dell'interno,
- sentite
l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione e la conferenza Statocitta' ed
autonomie locali, sono dettate le regole tecniche
e di sicurezza
- relative alle
tecnologie e ai materiali utilizzati per la
- produzione delle
carte di identita' e dei documenti di
- riconoscimento
di cui al presente comma. Le predette regole sono
adeguate con cadenza almeno biennale in relazione
alle esigenze dettate dall'evoluzione delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche. La carta
di
- identita' puo'
essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo
giorno precedente la scadenza, ovvero, previo
pagamento delle spese e dei diritti di
segreteria, a decorrere dal terzo mese successivo
alla produzione di documenti con caratteristiche
tecnologiche e funzionali innovative. Nel
rispetto della disciplina generale fissata dai
decreti di cui al presente comma e
- nell'ambito dei
rispettivi ordinamenti, le pubbliche
- amministrazioni
possono sperimentare modalita' di
- utilizzazione
dei documenti di cui al presente comma per
- l'erogazione di
ulteriori servizi o utilita'".
- Il
testo
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e' il seguente:
- "2. Per
amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli
istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le
comunita' montane, e loro
- consorzi ed
associazioni, le istituzioni universitarie, gli
istituti autonomi case popolari, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro
- associazioni,
tutti gli enti pubblici non economici nazionali,
regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale.
________________________
- Il
testo
dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994, e' il
seguente:
- "2. I
comuni, al momento della prima iscrizione nel
registro della popolazione residente,
attribuiscono alle persone fisiche il codice
individuale, la cui generazione e' gestita
attualmente dal Ministero delle finanze; detta
- amministrazione,
avvalendosi nell'ambito del proprio sistema
informativo di una banca dati di
- riferimento
contenente i codici gia' attribuiti, genera il
codice sulla base dei dati trasmessi dai comuni,
garantendone l'unicita'".
- _______________________
- Art.
14. -
Il passaporto ordinario e' individuale e possono
ottenerlo i cittadini che hanno compiuto il
- decimo anno di
eta', salvo le cause ostative contemplate nella
presente legge.
- Tuttavia, con
gli assensi o l'autorizzazione di cui all'art. 3,
lettera a):
- 1) i minori
degli anni dieci possono ottenere il passaporto
individuale, il cui uso e' subordinato alla
condizione che viaggino in compagnia di uno dei
genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga
menzionato sul
- passaporto, o su
una dichiarazione - rilasciata da chi
- puo' dare
l'assenso o l'autorizzazione, a termini dell'art.
- 3, lettera a) -
il nome della persona, dell'ente o della
- compagnia cui i
minori medesimi sono affidati.
- La
sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere
vistata da una autorita' competente al rilascio
del passaporto;
- 2) i minori
degli anni sedici possono essere iscritti nel
passaporto di uno dei genitori o del tutore, o di
altra persona delegata ad accompagnarli. Se
- hanno compiuto
gli anni dieci le loro fotografie devono
- essere apposte
sul passaporto".
- __________________
-
- "Art.
22 (Dati sensibili). - 1. I dati personali idonei
a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni
- politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonche' i dati
- personali idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
possono essere oggetto di trattamento solo con il
consenso scritto dell'interessato e previa
- autorizzazione
del Garante.
- 1-bis. Il comma
1 non si applica ai dati relativi agli aderenti
alle confessioni religiose i cui i
- rapporti con lo
Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi
degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonche'
relativi ai soggetti che con riferimento a
- finalita' di
natura esclusivamente religiosa hanno contatti
regolari con le medesime confessioni, che siano
trattati dai relativi organi o enti civilmente
riconosciuti, sempreche' i dati non siano
comunicati o diffusi fuori delle medesime
confessioni. Queste ultime determinano idonee
garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.
- 2. Il Garante
comunica la decisione adottata sulla
- richiesta di
autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i
quali la mancata pronuncia equivale a rigetto.
- Con il
provvedimento di autorizzazione, ovvero
- successivamente,
anche sulla base di eventuali verifiche, il
Garante puo' prescrivere misure e accorgimenti a
garanzia dell'interessato, che il titolare del
- trattamento e'
tenuto ad adottare.
- 3. Il
trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte
di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, e consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge, nella quale siano
specificati i tipi di dati che possono essere
trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti
finalita' di interesse pubblico
- perseguite. In
mancanza di espressa disposizione di
- legge, e fuori
dai casi previsti dai decreti legislativi di
modificazione ed integrazione della
- presente legge,
emanati in attuazione della legge 31
- dicembre 1996,
n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al
Garante, nelle more della specificazione
legislativa, l'individuazione delle attivita',
tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla
legge, che perseguono rilevanti finalita' di
interesse pubblico e per le quali
- e'
conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma
2, il
- trattamento dei
dati indicati al comma 1.
- 3-bis. Nei casi
in cui e' specificata, a norma del comma 3, la
finalita' di rilevante interesse pubblico, ma
- non sono
specificati i tipi di dati e le operazioni
eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione
di
- quanto previsto
dalla presente legge e dai decreti legislativi di
attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676,
in materia di dati sensibili, identificano e
- rendono
pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i
tipi di dati e di operazioni strettamente
pertinenti e necessari in relazione, alle
finalita' perseguite nei singoli casi,
aggiornando tale identificazione periodicamente.
- 4. I dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale possono essere oggetto di
trattamento previa autorizzazione del Garante,
qualora il trattamento
- sia necessario
ai fini dello svolgimento delle investigazioni di
cui all'art. 38 delle norme di
- attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di
- procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
o, comunque, per far valere o difendere in sede
giudiziaria un diritto di rango pari a quello
dell'interessato, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalita' e per
il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento. Il Garante prescrive le misure e
gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la
sottoscrizione di un apposito codice di
deontologia e di
- buona condotta
secondo le modalita' di cui all'art. 31, comma 1,
lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'art.
43, comma 2".
|