Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 (in Gazz. Uff., 20 marzo,
n. 66). 
Attuazione   della   direttiva   97/81/CE   relativa
all'accordo-quadro  sul  lavoro a tempo parziale concluso 
dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.
 
  Il Presidente della Repubblica:
  Visti  gli  articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva
97/81/CE,  del  Consiglio  del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo
quadro  sul  lavoro  a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e
dalla  CES;  Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare
l'art.  2  e  l'allegato  A; Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2000; Sulla proposta
del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale,  di  concerto con i Ministri degli affari
esteri,   della   giustizia,   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  per le pari opportunità e per la funzione
pubblica;
  Emana il seguente decreto legislativo:

                              Art. 1.
                            Definizioni.
  1.  Nel  rapporto di lavoro subordinato l'assunzione può avvenire a
tempo pieno o a tempo parziale.
  2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende:
    a) per <<tempo pieno>> l'orario normale di lavoro di cui all'art.
13,  comma  1,  della  legge  24  giugno  1997,  n.  196 e successive
modificazioni,   o  l'eventuale  minor  orario  normale  fissato  dai
contratti collettivi applicati;
    b)  per  <<tempo  parziale>>  l'orario  di  lavoro,  fissato  dal
contratto  individuale,  cui  sia  tenuto  un lavoratore, che risulti
comunque inferiore a quello indicato nella lettera a);
    c)   per   <<rapporto   di   lavoro  a  tempo  parziale  di  tipo
orizzontale>>  quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo
pieno  è  prevista  in  relazione  all'orario  normale giornaliero di
lavoro;
    d)  per <<rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale>>
quello   in  relazione  al  quale  risulti  previsto  che  l'attività
lavorativa  sia  svolta  a  tempo  pieno,  ma limitatamente a periodi
predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
    d-bis) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto quello che si svolge secondo
una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere c) e d);(introdotto da D.L.vo n. 100/2001)
    e)   per  <<lavoro  supplementare>>  quello  corrispondente  alle
prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra
le  parti ai sensi dell'art. 2, comma 2, ed entro il limite del tempo
pieno.
  3. I contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, i 
contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati ed i contratti collettivi aziendali 
stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni, ovvero con le rappresentanze sindacali unitarie, con
l'assistenza dei sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale 
applicato, possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di
lavoro di cui al comma 2; i contratti collettivi nazionali possono, altresì, prevedere per specifiche
 figure o livelli professionali modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse alla
 contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto. (così sostituito da D.L.vo n. 100/2001)
Vecchio testo
  4.  Le  assunzioni  a termine, di cui alla legge 18 aprile 1962, n.
230  e  successive modificazioni, possono essere effettuate anche con
rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.
                              Art. 2.
    Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale.
  1.  Il  contratto  di  lavoro a tempo parziale è stipulato in forma
scritta  ai  fini  e  per  gli effetti di cui all'art. 8, comma 1. Il
datore  di  lavoro  è  tenuto  a dare comunicazione dell'assunzione a
tempo  parziale  alla Direzione provinciale del lavoro competente per
territorio  mediante invio di copia del contratto entro trenta giorni
dalla stipulazione dello stesso. Fatte salve eventuali più favorevoli
previsioni  dei  contratti  collettivi di cui all'art. 1, comma 3, il
datore  di  lavoro  è  altresì  tenuto ad informare le rappresentanze
sindacali    aziendali,   ove   esistenti,   con   cadenza   annuale,
sull'andamento   delle  assunzioni  a  tempo  parziale,  la  relativa
tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.
  2.  Nel  contratto  di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale
indicazione   della  durata  della  prestazione  lavorativa  e  della
collocazione  temporale  dell'orario  con riferimento al giorno, alla
settimana,  al  mese  e  all'anno. Clausole difformi sono ammissibili
solo nei termini di cui all'art. 3, comma 7.
                              Art. 3.
         Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale.
   Lavoro supplementare, lavoro straordinario clausole elastiche.
  1.  Il  datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di
prestazioni   supplementari  rispetto  a  quelle  concordate  con  il
lavoratore  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 2, nel rispetto di quanto
previsto dai commi 2, 3, 4 e 6.
  2.   Il  contratto  collettivo,  stipulato  dai  soggetti  indicati
nell'art.  1,  comma  3,  che  il  datore  di  lavoro  effettivamente
applichi, stabilisce:
    a)  il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili
in  ragione  di  anno;(ulteriore alinea soppresso D.L.vo 100/2001)
    b)  il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili
nella singola giornata lavorativa;
    c)  le  causali  obiettive in relazione alle quali si consente di
richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro
supplementare.
  In  attesa delle discipline contrattuali di cui al presente comma e
fermo  restando  quanto  previsto  dal comma 15, il ricorso al lavoro
supplementare  è  ammesso nella misura massima del 10 per cento della
durata  dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non
superiori  ad  un  mese  e  da  utilizzare  nell'arco  di  più di una
settimana.
  3.  L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede
in  ogni  caso  il  consenso  del lavoratore interessato. L'eventuale
rifiuto  dello  stesso  non  costituisce  infrazione disciplinare, nè
integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
  4. I contratti collettivi di cui al comma 2 possono prevedere una percentuale di maggiorazione
sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare.
In alternativa a quanto previsto in proposito dall'articolo 4, comma 2, lettera a), i contratti collettivi
di cui al comma 2 possono anche stabilire che l'incidenza della retribuzione delle ore 
supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente
 mediante l'applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola
 ora di lavoro supplementare. In attesa delle discipline contrattuali di cui al comma 2, le ore di 
lavoro supplementare nella misura massima del 10 per cento previste dall'ultimo periodo del 
medesimo comma 2, sono retribuite come ore ordinarie. (così sostituito da D.L.vo n. 100/2001)
Vecchio testo
  5.  Nel  rapporto  di  lavoro  a tempo parziale di tipo verticale è
consentito  lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie in
relazione alle giornate di attività lavorativa. A tali prestazioni si
applica  la  disciplina  legale  e contrattuale vigente, ed eventuali
successive   modifiche   ed   integrazioni,   in  materia  di  lavoro
straordinario  nei  rapporti  a tempo pieno. Salva diversa previsione
dei  contratti  collettivi  di  cui  all'art.  1,  comma  3, i limiti
trimestrale  ed  annuale  stabiliti  dalla legge 27 novembre 1998, n.
409,  si  intendono  riproporzionati  in  relazione alla durata della
prestazione lavorativa a tempo parziale.
  6. Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai 
sensi del comma 2 comportano l'applicazione di una maggiorazione sull'importo della 
retribuzione oraria globale di fatto per esse dovuta la cui misura viene stabilita dai contratti 
collettivi di cui all'articolo 1, comma 3. In assenza di previsione del contratto collettivo, si applica
 la maggiorazione del 50 per cento. I medesimi contratti collettivi possono altresì stabilire criteri 
e modalità per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta del medesimo, il 
consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, del lavoro supplementare svolto 
in via non meramente occasionale (così sostituito da D.L.vo n. 100/2001
Vecchio testo
  7.  Ferma  restando  l'indicazione  nel  contratto  di lavoro della
distribuzione  dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana,
al mese ed all'anno, i contratti collettivi, di cui all'art. 1, comma
3,  applicati  dal  datore di lavoro interessato, hanno la facoltà di
prevedere   clausole  elastiche  in  ordine  alla  sola  collocazione
temporale  della prestazione lavorativa, determinando le condizioni e
le  modalità  a  fronte  delle  quali il datore di lavoro può variare
detta  collocazione,  rispetto  a  quella inizialmente concordata col
lavoratore ai sensi dell'art. 2, comma 2.
 8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione temporale della 
prestazione lavorativa a tempo parziale comporta in favore del lavoratore un preavviso di almeno 
dieci giorni. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono prevedere una durata del 
preavviso inferiore a dieci giorni ma, comunque, non inferiore a 48 ore; in questo caso gli stessi 
contratti collettivi possono prevedere maggiorazioni retributive stabilendone forme, criteri e 
modalità. Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7, comporta
altresì in favore del lavoratore il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di 
fatto, nella misura fissata dai contratti collettivi di cui al medesimo comma 7.(così sostituito da 
D.L.vo n. 100/2001  Vecchio testo

  9. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo
parziale  ai  sensi  del  comma 7 richiede il consenso del lavoratore
formalizzato   attraverso   uno   specifico   patto   scritto,  anche
contestuale  al  contratto  di  lavoro.  Nel  patto  è fatta espressa
menzione della data di stipulazione, della possibilità di denuncia di
cui  al comma 10, delle modalità di esercizio della stessa, nonchè di
quanto previsto dal comma 11.
  10. Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoratore potrà 
denunciare il patto di cui al comma 9, accompagnando alla denuncia l'indicazione di una delle 
seguenti documentate ragioni: a) esigenze di carattere familiare; b) esigenze di tutela della 
salute certificate dal competente Servizio sanitario pubblico; c) necessità di attendere ad altra 
attività lavorativa subordinata o autonoma. La denuncia, in forma scritta, relativamente alle 
causali di cui alle lettere a) e b) potrà essere effettuata quando siano decorsi almeno cinque 
mesi dalla data di stipulazione del patto e dovrà essere altresì accompagnata da un preavviso 
di un mese in favore del datore di lavoro. In ordine alla lettera c) i contratti collettivi di cui al 
comma 7 possono stabilire un periodo superiore ai cinque mesi, prevedendo la corresponsione 
di una indennità. I medesimi contratti collettivi determinano i criteri e le modalità per l'esercizio 
della possibilità di denuncia anche nel caso di esigenze di studio o di formazione e possono, 
altresì, individuare ulteriori ragioni obiettive in forza delle quali possa essere denunciato il patto 
di cui al comma 9. Il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al preavviso.(così sostituito da 
D.L.vo n. 100/2001 Vecchio Testo

  11. Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cui
al  comma  9  e  l'esercizio  da  parte  dello  stesso del diritto di
ripensamento  di cui al comma 10 non possono integrare in nessun caso
gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
  12.  A  seguito  della  denuncia  di  cui al comma 10 viene meno la
facoltà  del  datore  di  lavoro di variare la collocazione temporale
della   prestazione   lavorativa  inizialmente  concordata  ai  sensi
dell'art.  2, comma 2. Successivamente alla denuncia, nel corso dello
svolgimento  del  rapporto  di lavoro è fatta salva la possibilità di
stipulare un nuovo patto scritto in materia di collocazione temporale
elastica  della prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi
le disposizioni del presente articolo.
  13.  L'effettuazione  di  prestazioni  lavorative  supplementari  o
straordinarie,  come  pure  lo  svolgimento  del  rapporto secondo le
modalità  di  cui  al  comma 7, sono ammessi esclusivamente quando il
contratto   di  lavoro  a  tempo  parziale,  sia  stipulato  a  tempo
indeterminato  e,  nel  caso di assunzioni a termine, limitatamente a
quelle  previste  dall'art.  1,  comma  2, lettera b), della legge 18
aprile  1962, n. 230. I contratti collettivi di cui all'art. 1, comma
3,  applicati  dal datore di lavoro interessato, possono prevedere la
facoltà  di  richiedere  lo  svolgimento  di  prestazioni  lavorative
supplementari  o straordinarie anche in relazione ad altre ipotesi di
assunzione  con  contratto  a  termine  consentite dalla legislazione
vigente.
  14. I centri per l'impiego e i soggetti autorizzati all'attività di
mediazione  fra  domanda ed offerta di lavoro, di cui rispettivamente
agli  articoli  4  e  10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469,  sono  tenuti  a  dare,  ai lavoratori interessati ad offerte di
lavoro  a  tempo  parziale,  puntuale  informazione  della disciplina
prevista  dai commi 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, preventivamente alla
stipulazione  del contratto di lavoro. Per i soggetti di cui all'art.
10  del  decreto  legislativo  23  dicembre  1997, n. 469, la mancata
fornitura  di detta informazione costituisce comportamento valutabile
ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 12, lettera b),
del medesimo art. 10.
  15.  Ferma restando l'applicabilità immediata della disposizione di
cui  al  comma  3, le clausole dei contratti collettivi in materia di
lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale, vigenti
alla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto legislativo,
continuano  a produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque
non oltre il 30 settembre 2002. (modifica introdotto da D.Lvo 100/2001
e successivamente L. n. 417/2001 art. 1)
                              Art. 4.
                 Principio di non discriminazione.
  1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta
previsti  dalla  legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale
non   deve  ricevere  un  trattamento  meno  favorevole  rispetto  al
lavoratore  a  tempo  pieno comparabile, intendendosi per tale quello
inquadrato   nello   stesso   livello   in   forza   dei  criteri  di
classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all'art. 1,
comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.
  2.  L'applicazione  del  principio  di non discriminazione comporta
che:
    a)  il  lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti
di  un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto
riguarda  l'importo  della retribuzione oraria; la durata del periodo
di  prova  e delle ferie annuali; la durata del periodo di astensione
obbligatoria  e  facoltativa  per maternità; la durata del periodo di
conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia; infortuni sul
lavoro,  malattie professionali; l'applicazione delle norme di tutela
della  salute  e  sicurezza  dei  lavoratori  nei  luoghi  di lavoro;
l'accesso  ad  iniziative di formazione professionale organizzate dal
datore  di  lavoro; l'accesso ai servizi sociali aziendali; i criteri
di  calcolo  delle  competenze  indirette  e  differite  previsti dai
contratti  collettivi  di  lavoro;  i diritti sindacali, ivi compresi
quelli  di  cui  al  titolo  III della legge 20 maggio 1970, n. 300 e
successive  modificazioni.  I contratti collettivi di cui all'art. 1,
comma 3, possono provvedere a modulare la durata del periodo di prova
e  quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di
malattia qualora l'assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo
parziale di tipo verticale;
    b)   il   trattamento   del   lavoratore  a  tempo  parziale  sia
riproporzionato  in  ragione  della  ridotta entità della prestazione
lavorativa   in  particolare  per  quanto  riguarda  l'importo  della
retribuzione  globale  e  delle singole componenti di essa; l'importo
della  retribuzione  feriale; l'importo dei trattamenti economici per
malattia,  infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità.
Resta ferma la facoltà per il contratto individuale di lavoro e per i
contratti collettivi, di cui all'art. 1, comma 3, di prevedere che la
corresponsione   ai   lavoratori   a  tempo  parziale  di  emolumenti
retributivi,  in particolare a carattere variabile, sia effettuata in
misura più che proporzionale.
                              Art. 5.
       Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale.
  1.  Il  rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto
di  lavoro  a  tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio
rapporto  di  lavoro  a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non
costituisce  giustificato  motivo  di licenziamento. Su accordo delle
parti risultante da atto scritto, redatto su richiesta del lavoratore
con  l'assistenza  di  un  componente  della rappresentanza sindacale
aziendale   indicato  dal  lavoratore  medesimo  o,  in  mancanza  di
rappresentanza sindacale aziendale nell'unità produttiva, convalidato
dalla  direzione  provinciale del lavoro competente per territorio, è
ammessa  la  trasformazione  del  rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto  a  tempo  parziale.  Al rapporto di lavoro a tempo parziale
risultante  dalla  trasformazione  si applica la disciplina di cui al
presente decreto legislativo.
  2.  In  caso  di assunzione di personale a tempo pieno il datore di
lavoro  è tenuto a riconoscere un diritto di precedenza in favore dei
lavoratori   assunti  a  tempo  parziale  in  attività  presso  unità
produttive  site entro 50 km (modifica introdotto da D.Lvo 100/2001) 
dall'unità produttiva interessata dalla
programmata  assunzione,  adibiti  alle stesse mansioni od a mansioni
equivalenti  rispetto  a  quelle  con  riguardo alle quali è prevista
l'assunzione,  dando  priorità  a coloro che, già dipendenti, avevano
trasformato  il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A
parità  di  condizioni,  il  diritto  di precedenza nell'assunzione a
tempo pieno potrà essere fatto valere prioritariamente dal lavoratore
con  maggiori carichi familiari; secondariamente si terrà conto della
maggiore   anzianità   di  servizio,  da  calcolarsi  comunque  senza
riproporzionamento  in  ragione  della pregressa ridotta durata della
prestazione lavorativa.
  3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di
lavoro  è  tenuto  a  darne  tempestiva informazione al personale già
dipendente  con  rapporto  a tempo pieno occupato in unità produttive
site  nello  stesso  ambito  comunale,  anche  mediante comunicazione
scritta  in  luogo  accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a
prendere  in  considerazione le eventuali domande di trasformazione a
tempo  parziale  del  rapporto  dei  dipendenti  a  tempo  pieno.  Su
richiesta del lavoratore interessato, il rifiuto del datore di lavoro
dovrà  essere  adeguatamente  motivato. I contratti collettivi di cui
all'art.  1,  comma  3,  possono  provvedere  ad  individuare criteri
applicativi  con  riguardo  alla disposizione di cui al primo periodo
del presente comma.
  4.  I  benefici contributivi previsti dall'art. 7, comma 1, lettera
a),  del  decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19  luglio 1994, n. 451, possono essere
riconosciuti   con  il  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  previsto  dal citato articolo, da emanarsi entro
trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
anche  in  misura  differenziata in relazione alla durata dell'orario
previsto  dal  contratto  di  lavoro  a tempo parziale, in favore dei
datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori e degli enti
pubblici  economici  che  provvedano  ad effettuare, entro il termine
previsto  dal  decreto  medesimo,  assunzioni  con  contratto a tempo
indeterminato  e  parziale  ad  incremento  degli  organici esistenti
calcolati  con  riferimento alla media degli occupati nei dodici mesi
precedenti la stipula dei predetti contratti.
                              Art. 6.
       Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale.
  1. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario
l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel 
complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo
 pieno così come definito ai sensi dell'articolo 1; ai fini di cui sopra l'arrotondamento opera per le 
frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità
 intere di orario a tempo pieno.(così sostituito da D.L.vo n. 100/2001 Vecchio Testo
  2.  Ai  soli  fini  dell'applicabilità  della  disciplina di cui al
titolo   III  della  legge  20  maggio  1970,  n.  300  e  successive
modificazioni,  i lavoratori a tempo parziale si computano come unità
intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa.


                              Art. 7.
                Applicabilità nel settore agricolo.
  1.  Le  modalità  di  applicazione  delle  disposizioni  di  cui al
presente  decreto  legislativo  ai  rapporti  di  lavoro  del settore
agricolo,  anche  con  riguardo alla possibilità di effettuare lavoro
supplementare  o  di  consentire  la  stipulazione  di  una  clausola
elastica  di collocazione della prestazione lavorativa nei rapporti a
tempo determinato parziale, sono determinate dai contratti collettivi
nazionali  di  lavoro  stipulati  dai  sindacati comparativamente più
rappresentativi.
                              Art. 8.
                             Sanzioni.
  1.  Nel  contratto  di  lavoro  a tempo parziale la forma scritta è
richiesta  a  fini di prova. Qualora la scrittura risulti mancante, è
ammessa  la  prova  per testimoni nei limiti di cui all'art. 2725 del
codice  civile.  In  difetto  di  prova in ordine alla stipulazione a
tempo  parziale  del contratto di lavoro, su richiesta del lavoratore
potrà essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di
lavoro  a  tempo  pieno a partire dalla data in cui la mancanza della
scrittura  sia  giudizialmente accertata. Resta fermo il diritto alle
retribuzioni   dovute   per   le   prestazioni   effettivamente  rese
antecedentemente alla data suddetta.
  2.  L'eventuale  mancanza  o indeterminatezza nel contratto scritto
delle indicazioni di cui all'art. 2, comma 2, non comporta la nullità
del  contratto  di  lavoro  a  tempo  parziale.  Qualora  l'omissione
riguardi  la  durata  della  prestazione lavorativa, su richiesta del
lavoratore  può  essere  dichiarata la sussistenza fra le parti di un
rapporto  di  lavoro  a tempo pieno a partire dalla data del relativo
accertamento  giudiziale. Qualora invece l'omissione riguardi la sola
collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a determinare
le  modalità  temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a
tempo   parziale   con  riferimento  alle  previsioni  dei  contratti
collettivi   di  cui  all'art.  1,  comma  3,  o,  in  mancanza,  con
valutazione   equitativa,   tenendo   conto   in   particolare  delle
responsabilità   familiari  del  lavoratore  interessato,  della  sua
necessità  di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo
parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonchè
delle  esigenze  del  datore di lavoro. Per il periodo antecedente la
data  della  pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i
casi   diritto,   in   aggiunta   alla   retribuzione   dovuta,  alla
corresponsione  di  un  ulteriore emolumento a titolo di risarcimento
del  danno,  da  liquidarsi con valutazione equitativa. Nel corso del
successivo  svolgimento del rapporto, è fatta salva la possibilità di
concordare  per  iscritto  una  clausola elastica in ordine alla sola
collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale,
osservandosi  le disposizioni di cui all'art. 3. In luogo del ricorso
all'autorità giudiziaria, le controversie di cui al presente comma ed
al   comma   1  possono  essere  risolte  mediante  le  procedure  di
conciliazione  ed  eventualmente  di arbitrato previste dai contratti
collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 1, comma 3.
  3.  In caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto
di precedenza di cui all'art. 5, comma 2, il lavoratore ha diritto al
risarcimento  del  danno in misura corrispondente alla differenza fra
l'importo della retribuzione percepita e quella che gli sarebbe stata
corrisposta  a  seguito  del  passaggio  al  tempo pieno nei sei mesi
successivi a detto passaggio.
  4.  La mancata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro,
di  cui all'art. 2, comma 1, secondo periodo, comporta l'applicazione
di  una  sanzione  amministrativa  di  lire  trentamila  per  ciascun
lavoratore  interessato  ed  ogni giorno di ritardo. I corrispondenti
importi sono versati a favore della gestione contro la disoccupazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
                              Art. 9.
                     Disciplina previdenziale.
  1.  La  retribuzione  minima  oraria, da assumere quale base per il
calcolo  dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo
parziale,   si   determina   rapportando   alle  giornate  di  lavoro
settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'art.
7  del  decreto-legge  12  settembre  1983,  n.  463, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  11  novembre  1983, n. 638, e dividendo
l'importo  così  ottenuto  per  il numero delle ore di orario normale
settimanale  previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria
per i lavoratori a tempo pieno.
  2.  Gli  assegni  per  il nucleo familiare spettano ai lavoratori a
tempo  parziale  per  l'intera  misura settimanale in presenza di una
prestazione  lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo
di  ventiquattro  ore.  A  tal  fine sono cumulate le ore prestate in
diversi  rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni
giornalieri   quante   sono  le  giornate  di  lavoro  effettivamente
prestate,  qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.
Qualora  non  si  possa  individuare  l'attività  principale  per gli
effetti  dell'art.  20  del  testo  unico  delle  norme sugli assegni
familiari,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio  1955,  n.  797 e successive modificazioni, gli assegni per il
nucleo  familiare sono corrisposti direttamente dall'INPS. Il comma 2
dell'art.  26  del citato testo unico è sostituito dal seguente: <<Il
contributo non è dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni
a norma dell'art. 2.>>.
  3.  La retribuzione da valere ai fini dell'assicurazione contro gli
infortuni  sul  lavoro  e  le malattie professionali dei lavoratori a
tempo  parziale  è  uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla
contrattazione  collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a
tempo  pieno.  La retribuzione tabellare è determinata su base oraria
in  relazione  alla  durata normale annua della prestazione di lavoro
espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale base
di  calcolo  dei premi per l'assicurazione di cui al presente comma è
stabilita con le modalità di cui al comma 1.
  4.  Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno
in  rapporto  di  lavoro  a tempo parziale e viceversa, ai fini della
determinazione  dell'ammontare del trattamento di pensione si computa
per  intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e
proporzionalmente   all'orario   effettivamente   svolto  l'anzianità
inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.
CFR DPR      30.05.1955 n. 797 ART 20 parte 2
MOD DPR      30.05.1955 n. 797 ART 26 parte 2

                              Art. 10.
          Disciplina del part-time nei rapporti di lavoro
          alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
  1.  Ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2,  del  decreto legislativo 3
febbraio  1993,  n.  29,  le  disposizioni  del  presente  decreto si
applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro
alle  dipendenze  delle  amministrazioni pubbliche, con esclusione di
quelle  contenute  negli  articoli 2, comma 1, 5, commi 2 e 4, e 8, e
comunque  fermo  restando quanto previsto da disposizioni speciali in
materia ed, in particolare, dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1996,
n.  662, dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art.
22  della  legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'art. 20 della legge
23 dicembre 1999, n. 488.
CFR L        23.12.1998 n. 448 ART 20
CFR L        23.12.1998 n. 448 ART 22
CFR L        27.12.1997 n. 449 ART 39
CFR L        23.12.1996 n. 662 ART 1
CFR DLT      03.02.1993 n. 29 ART 2

                              Art. 11.
                            Abrogazioni.
  1. Sono abrogati:
    a)   l'art.   5  del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
    b)  la  lettera  a)  del comma 1 dell'art. 7 del decreto-legge 16
maggio  1994,  n.  299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1994,  n.  451,  limitatamente  alle  parole:  <<alla data di
entrata  in  vigore del presente decreto ovvero sulla base di accordi
collettivi  di  gestione di eccedenze di personale che contemplino la
trasformazione  di  contratti  di  lavoro  da  tempo  pieno  a  tempo
parziale>>, nonchè l'art. 13, comma 7, della legge 24 giugno 1997, n.
196.
MOD L        24.06.1997 n. 196 ART 13
MOD DL       16.05.1994 n. 299 ART 7
ABR DL       30.10.1984 n. 726 ART 5

IMPIEGO PUBBLICO
                              Art. 12.
                             Verifica.
  1.  Entro  il  31  dicembre  2000  il  Ministro  del lavoro e della
previdenza  sociale  procede  ad  una verifica, con le organizzazioni
sindacali  dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni
dettate  dal  presente  decreto legislativo, con particolare riguardo
alle   previsioni   dell'art.  3,  comma  2,  in  materia  di  lavoro
supplementare e all'esigenza di controllare le ricadute occupazionali
delle   misure   di   incentivazione   introdotte,   anche   ai  fini
dell'eventuale  esercizio  del  potere  legislativo  delegato  di cui
all'art. 1, comma 4, della legge 5 febbraio 1999, n. 25.

 

Testo originario comma 3, art. 1.

3.   I  contratti  collettivi  nazionali  stipulati  dai  sindacati comparativamente   più   rappresentativi,   i   contratti  collettivi
territoriali   stipulati   dai  medesimi  sindacati  ed  i  contratti collettivi   aziendali   stipulati   dalle  rappresentanze  sindacali
aziendali,  di  cui  all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive  modificazioni,  con  l'assistenza dei sindacati che hanno
negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale applicato, possono  consentire  che  il  rapporto  di lavoro a tempo parziale si
svolga  secondo  una  combinazione  delle due modalità indicate nelle lettere  c)  e  d) del comma 2, provvedendo a determinare le modalità
temporali  di  svolgimento  della specifica prestazione lavorativa ad orario   ridotto,  nonchè  le  eventuali  implicazioni  di  carattere
retributivo della stessa.

Art 3. comma 2, lett.a) - Parte soppressa

ove la determinazione è effettuata in sede di contratto  collettivo  territoriale o aziendale è comunque rispettato
il limite stabilito dal contratto collettivo nazionale;

 

Art 3. comma 4 - Testo originario

4.  Le  ore  di  lavoro  supplementare  sono  retribuite  come  ore ordinarie,  salva  la  facoltà  per  i contratti collettivi di cui al
comma  2  di  applicare una percentuale di maggiorazione sull'importo della  retribuzione  oraria  globale di fatto, dovuta in relazione al
lavoro  supplementare.  In alternativa a quanto previsto in proposito dall'art.  4,  comma  2, lettera a), i contratti collettivi di cui al
comma  2  possono  anche stabilire che l'incidenza della retribuzione delle  ore  supplementari  sugli  istituti  retributivi  indiretti  e
differiti  sia  determinata convenzionalmente mediante l'applicazione di  una  maggiorazione  forfettaria  sulla retribuzione dovuta per la
singola ora di lavoro supplementare.

Art. 3 comma 6 - Testo originario

 6.  Le  ore  di  lavoro  supplementare  di  fatto  svolte in misura eccedente   quella   consentita  ai  sensi  del  comma  2  comportano
l'applicazione  di  una  maggiorazione  del 50 per cento sull'importo della  retribuzione  oraria  globale  di  fatto  per  esse  dovuta. I
contratti  collettivi  di cui all'art. 1, comma 3, possono elevare la misura  della maggiorazione; essi possono altresì stabilire criteri e
modalità  per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta del  medesimo,  il  diritto  al  consolidamento nel proprio orario di
lavoro,  in tutto od in parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale.

Art. 3, comma 8 - Testo originario

 8.  L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la  collocazione  temporale  della  prestazione  lavorativa  a  tempo
parziale  comporta  in  favore  del lavoratore un preavviso di almeno dieci  giorni. Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale
ai  sensi  del  comma  7 comporta altresì in favore del lavoratore il diritto  ad  una  maggiorazione  della retribuzione oraria globale di
fatto,  nella  misura  fissata  da  contratti  collettivi  di  cui ai medesimo comma 7.

 

Art. 3, comma 10 - Testo originario

10.  Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale  il  lavoratore potrà denunciare il patto di cui al comma 9,
accompagnando  alla  denuncia  l'indicazione  di  una  delle seguenti documentate  ragioni: a) esigenze di carattere familiare; b) esigenze
di  tutela della salute certificate dal competente Servizio sanitario pubblico;  c)  necessità  di  attendere  ad altra attività lavorativa
subordinata  o  autonoma.  La denuncia in forma scritta, potrà essere effettuata  quando  siano  decorsi  almeno  cinque mesi dalla data di
stipulazione  del  patto  e  dovrà  essere altresì accompagnata da un preavviso  di  un  mese  in  favore del datore di lavoro. I contratti
collettivi  di cui al comma 7 determinano i criteri e le modalità per l'esercizio  della possibilità di denuncia anche nel caso di esigenze
di  studio  o di formazione e possono, altresì, individuare ulteriori ragioni  obiettive  in  forza  delle quali possa essere denunciato il
patto di cui al comma 9. Il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al preavviso.

 

Art. 6, comma 1 - Testo originario

1.  In  tutte  le  ipotesi  in  cui, per disposizione di legge o di contratto   collettivo,  si  renda  necessario  l'accertamento  della
consistenza   dell'organico,  i  lavoratori  a  tempo  parziale  sono computati  nel  numero  complessivo  dei  dipendenti  in  proporzione
all'orario  svolto,  rapportato  al tempo pieno così come definito ai sensi  dell'art.  1,  con  arrotondamento all'unità della frazione di
orario superiore alla metà di quello pieno.