Testo del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355 coordinato con la legge di conversione 27 novembre 2001, n. 417

Disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonchč di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana.

G.U. n. 279 del 1°.12.2001

 

Art. 1.


1. All'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 61, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b),
numero 6), del decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100,
le
parole: "comunque non oltre il 30 settembre 2001" sono sostituite
dalle seguenti: "comunque non oltre il 30 settembre 2002".


Art. 2.


1. L'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto
1995, n. 335, si interpreta nel senso che l'opzione ivi prevista e'
concessa limitatamente ai lavoratori di cui al comma 12 del predetto
articolo 1 che abbiano maturato un'anzianitą contributiva pari o
superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema
contributivo.
2. La liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con
le regole del sistema contributivo e' comunque concessa a coloro che
abbiano esercitato il diritto di opzione entro la data di entrata in
vigore del presente decreto.

Art. 3.

1. Nell'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.388, le
parole: "entro il 30 settembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 27 dicembre 2001" .

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarą presentato alle Camere per la conversione in legge.