ATTO
COSTITUTIVO
Il giorno ventitré del mese di dicembre dell'anno duemilauno, in
Garessio, con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge, tra i sig.ri:
1) Camelia Pierandrea, ... [omissis]
2) Cecconi Dario Biagio, ... [omissis]
3) Chiotti Dario, ... [omissis]
4) Garzo Christian, ... [omissis]
5) Gazzano Alessandro, ... [omissis]
6) Penone Enrico, ... [omissis]
7) Polesel Paolo, ... [omissis]
8) Randone Valerio, ... [omissis]
9) Resio Massimo, ... [omissis]
10) Sappa Emiliano, ... [omissis]
si conviene e si stipula quanto segue:
1) I sig.ri Pierandrea Camelia, Dario Biagio Cecconi, Dario Chiotti, Christian Garzo, Alessandro
Gazzano, Enrico Penone, Paolo Polesel, Valerio Randone, Massimo Resio ed Emiliano Sappa costituiscono un'associazione sportiva denominata "Associazione Calcistica Trappa"
2) L'Associazione ha sede in Garessio in Via Polti 3, presso il "Kavarna Pub".
3) L'Associazione è apartitica e non ha fini politici o di lucro. Essa ha per finalità esclusive lo sviluppo e la diffusione di attività sportive, intese come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività sportiva, con particolare riferimento alla pratica dell'attività calcistica e alla preparazione, formazione e gestione di squadre di calcio.
4) L'Associazione esplicitamente accetta ed applica Statuto e regolamento e quanto deliberato dai competenti organi della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e delle Federazioni Sportive o Enti alle cui manifestazioni delibererà di aderire di volta in volta.
5) L'Associazione è retta dallo Statuto, contenente le norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sui diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione.
6) I mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il conseguimento degli scopi dell'Associazione sono costituiti da:
a) Tasse di tesseramento atleti;
b) Tasse di ammissione dei soci;
c) Contributi annuali dei soci;
d) Eventuali contributi del C.O.N.I., della Federazione F.I.G.C., di Enti Pubblici e di qualsiasi altro genere;
e) Introiti di manifestazioni sportive e di eventuali sottoscrizioni.
7) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi, riuniti in Assemblea, eleggono il primo Consiglio Direttivo
dell'A.C. Trappa per i primi due anni (fino al termine della stagione 2002/2003) nelle persone dei sig.ri:
Presidente : Garzo Christian
Vice Presidente : Sappa Emiliano
Consigliere - Segretario e Cassiere: Randone Valerio
Consigliere - Magazziniere: Camelia Pierandrea
Consigliere - Responsabile tecnico: Cecconi Dario Biagio
Consigliere - Pubbliche relazioni: Chiotti Dario
Consigliere - Rapporti con gli atleti: Gazzano Alessandro
Consigliere - Accompagnatore: Penone Enrico
Consigliere - Rapporti con i soci: Polesel Paolo
Consigliere - Rapporti con la Federazione: Resio Massimo
Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge.
Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.
STATUTO
TITOLO I
Denominazione - Sede - Colori sociali
ART. 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita, con sede in Garessio in Via Polti 3, presso il "Kavarna Pub", un'associazione non commerciale, operante nei settori sportivo e ricreativo che assume la denominazione "Associazione Calcistica Trappa".
ART. 2
I colori sociali sono il blu e il nero. Tuttavia è possibile, per esigenze tecniche, utilizzare colori diversi nell'ambito dell'attività sportiva.
TITOLO II
Scopo - Oggetto
ART. 3
L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico.
Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi e ricreativi per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
ART. 4
L'Associazione ha per finalità esclusive lo sviluppo e la diffusione di attività sportive, intese come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività sportiva, con particolare riferimento alla pratica dell'attività calcistica e alla preparazione, formazione e gestione di squadre di calcio. A tale scopo, l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, tornei, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda dello sport in genere.
TITOLO III
Soci
ART. 5
Il numero di soci è illimitato.
Soci dell’Associazione possono essere tutti i cittadini di ambo i sessi, in possesso di idonei requisiti morali e sociali, che ne facciano esplicita domanda.
ART. 6
Il richiedente, con la domanda di ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve altresì versare la tassa di ammissione e la quota annuale di cui all'art. 12 del presente Statuto.
Per il primo anno, la tassa di ammissione sostituisce la quota annuale che non dovrà quindi essere versata.
ART. 7
Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte, insindacabilmente, dal Consiglio Direttivo. Per i soci che non provvederanno a versare la tassa di ammissione nei termini previsti dal Consiglio Direttivo, la domanda sarà respinta in maniera inoppugnabile.
ART. 8
Le categorie dei soci sono le seguenti:
a) Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione; i fondatori hanno diritto di voto attivo e passivo, non versano la tassa di ammissione e la quota di rinnovo annuale e mantengono la qualifica di socio a vita, a meno di dimissioni.
b) Soci ordinari: coloro che pagano la tassa di ammissione o la quota annuale di rinnovo stabilita dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto di voto attivo e passivo in Assemblea; gli atleti tesserati per le squadre sportive dell'Associazione saranno considerati soci a tutti gli effetti previo pagamento della tassa di tesseramento atleti, comprensiva della tassa di ammissione e della quota annuale.
c) Soci onorari: possono essere nominati esclusivamente dall'Assemblea Generale, su richiesta del Consiglio Direttivo, come riconoscimento di meriti sportivi o di collaborazione con l'Associazione; i soci onorari non pagano alcuna tassa annuale e hanno diritto di voto esclusivamente attivo, in Assemblea. La qualifica di socio onorario può decadere solamente per dimissioni o per decisione insindacabile della stessa Assemblea.
I vari soci saranno identificati tramite una tessera timbrata e firmata dal Presidente dell'Associazione, indicante nome, cognome e la tipologia di socio.
In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
ART. 9
Ogni anno, i soci saranno tenuti a versare la quota annuale, sotto forma di rinnovo.
I tesserati per le discipline sportive sono tenuti a versare la tassa di tesseramento atleti, diventando così soci a tutti gli effetti.
I soci fondatori che risulteranno tesserati come atleti saranno tenuti a pagare regolarmente la tassa di tesseramento atleti. La qualifica di socio fondatore, in sede di voto, prevale su quella di socio ordinario atleta.
La quota annuale, la tassa tesseramento atleti e la tassa di ammissione dovranno essere determinate annualmente con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potranno mai essere restituite. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
ART. 10
I soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall'Associazione ed a frequentare i locali e gli impianti sportivi dell'Associazione medesima.
ART. 11
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, mancato versamento della quota annuale di rinnovo, per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, mentre la indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci.
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.
Gli atleti che non verranno più tesserati potranno continuare a godere di tutti i diritti dei soci ordinari, previo pagamento della quota annuale di rinnovo, come un qualsiasi socio.
TITOLO IV
Fondo comune - Esercizio sociale
ART. 12
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da mobili ed immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire. Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui all'art. 13.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
ART. 13
Le entrate sono costituite da:
a) Tasse di tesseramento atleti;
b) Tasse di ammissione dei soci;
c) Quote annuali dei soci;
d) Eventuali contributi del C.O.N.I., della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di Enti pubblici, di privati e di qualsiasi altro genere;
e) Introiti di manifestazioni sportive e di eventuali sottoscrizioni.
ART. 14
L'esercizio sociale va dal 1° giugno al 31 maggio dell'anno successivo. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo per l'esercizio successivo da presentare all'Assemblea. I bilanci devono essere approvati dall'Assemblea degli associati entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
TITOLO V
Organi dell'Associazione
ART. 15
Organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente
Assemblee
ART. 16
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi a mezzo avviso da pubblicare nella bacheca sociale almeno sette giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della convocazione.
ART. 17
L'assemblea ordinaria delibera su:
a) relazione annuale del Presidente dell'Associazione;
b) bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione;
c) elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
d) sfiducia al Consiglio Direttivo;
Essa ha luogo almeno una volta all'anno, al termine della stagione sportiva.
L'Assemblea generale dei Soci viene convocata, sempre nel rispetto delle formalità di cui all'art. 16, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci.
ART. 18
L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori.
ART. 19
Hanno diritto di intervenire in Assemblea, tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota annuale d'associazione, secondo il principio del voto singolo.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci tramite delega scritta; non è consentito farsi rappresentare da membri del Consiglio Direttivo per le deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri.
ART. 20
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due scrutatori. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. L'Assemblea Generale sarà valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le delibere delle assemblee (ordinarie e straordinarie) sono valide, a maggioranza assoluta (metà più uno dei presenti) dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati.
Consiglio Direttivo
ART. 21
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un minimo di sei ad un massimo di dodici membri scelti tra gli associati. Il Consiglio nomina, nel proprio seno, un Presidente, che è anche Presidente dell'Associazione, un Vice Presidente, un Cassiere ed un Segretario. Le cariche di Cassiere e Segretario possono essere accomunate ad una stessa persona.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di assegnare un incarico specifico ad ogni Consigliere.
I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili.
Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione utile, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea Generale dei soci.
Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
ART. 22
Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea Generale dei soci della gestione sportiva dell'Associazione. Compito del Consiglio Direttivo è anche stabilire la quota annuale di associazione e la tassa di tesseramento atleti.
Si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri, per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività sportiva, sociale, amministrativa dell'Associazione e su quant'altro stabilito per Statuto.
La convocazione è fatta non meno di tre giorni prima dell'adunanza.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti dello stesso (metà più uno) ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in mancanza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente. Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Presidente
ART. 23
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà quindi validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti Pubblici e Privati. Cura altresì l'esecuzione dei deliberati assembleari e consigliari. Per i pagamenti, il Presidente è coadiuvato dal Cassiere. Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni o decesso, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
ART. 24
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali.
Tali documenti devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.
TITOLO VI
Scioglimento - Controversie
ART. 25
Lo scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall'Assemblea Generale dei soci (con il voto favorevole di almeno i 3/5 degli associati), la quale determinerà anche la destinazione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento.
Le eventuali attività, le attrezzature, i premi e quanto altro di proprietà dell'Associazione, risultanti al momento dello scioglimento, dovranno essere devolute ad enti affini o ad enti di beneficenza.
ART.26
Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea. Il loro lodo sarà inappellabile.
Nel caso ci siano soci onorari, i Probiviri saranno scelti tra di essi, facendo ricadere la nomina su coloro che hanno la qualifica di socio onorario da più tempo.
TITOLO VII
Norma finale
ART. 27
Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Giuoco Calcio e le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile e dalle leggi vigenti.
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