PDL
n. 1579 - DISPOSIZIONI PER L’INTRODUZIONE DELLA PATENTE
NAUTICA A PUNTI E DEL PATENTINO NAUTICO A PUNTI -
d’iniziativa
dei deputati: FALLICA, FLORESTA, ANGELINO ALFANO, GERMANA`
, GIUDICE, GRIMALDI, MARINELLO, MINARDO, MISURACA, MORMINO,
GIOACCHINO ALFANO, BAIAMONTE, BERNARDO, BONAIUTI, BRUSCO,
CARLUCCI, CRIMI, FERRIGNO, GREGORIO FONTANA, FRATTA
PASINI, LA LOGGIA, LENNA, PALMIERI, PAOLETTI TANGHERONI,
PELINO, RICEVUTO, RIVOLTA, ROMAGNOLI, SANZA, SIMEONI
ART. 1.
- (Istituzione della patente nautica a punti per i conducenti
di natanti, imbarcazioni e navi da diporto).
1. E` istituita
la patente nautica a punti per i conducenti di natanti,
di imbarcazioni e di navi da diporto. All’atto del rilascio
della patente nautica e` attribuito un punteggio di
venti punti. Tale punteggio annotato nella banca dati
istituita ai sensi dell’articolo 2, subisce decurtazioni,
nelle misure indicate dal decreto legislativo adottato
in attuazione della delega prevista dall’articolo 4
a seguito della violazione delle norme indicate nel
medesimo decreto legislativo. L’indicazione del punteggio
relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale
di contestazione.
2. L’organo
da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione
che comporta la perdita del punteggio ne da` notizia,
entro un mese dalla definizione della contestazione
effettuata, al personale impiegato presso la banca dati
istituita ai sensi dell’articolo 2. La contestazione
si intende definita quando sia avvenuto il pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi
i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali
ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei
medesimi. Il predetto termine di un mese decorre dalla
conoscenza, da parte dell’organo di polizia, dell’avvenuto
pagamento della sanzione, della scadenza del termine
per la proposizione dei ricorsi ovvero dell’esito dei
ricorsi medesimi. La comunicazione puo` essere effettuata
solo se il conducente del natante, dell’imbarcazione
o della nave da diporto, responsabile della violazione,
sia stato identificato inequivocabilmente. Tale comunicazione
avviene per via telematica o mediante moduli cartacei
predisposti dal Ministero dei trasporti.
3. Ogni
variazione di punteggio e` comunicata agli interessati
dal personale della banca dati istituita ai sensi dell’articolo
2. Ciascun conducente di natanti, imbarcazioni o navi
da diporto puo` controllare in tempo reale lo stato
della propria patente nautica collegandosi per via telematica
alla banca dati secondo le modalita` stabilite dal regolamento
di cui al comma 3 del citato articolo 2.
4. Fatti
salvi i casi previsti dal comma 5 e purche´ il punteggio
non sia esaurito, la frequenza dei corsi di aggiornamento
organizzati dalle scuole che rilasciano la patente nautica
ovvero da soggetti pubblici o privati a cio` autorizzati
dal Ministero dei trasporti consente di riacquistare
sei punti. A tale fine l’attestato di frequenza al corso
deve essere trasmesso alla banca dati istituita ai sensi
dell’articolo 2. Con decreto del Ministro dei trasporti
sono stabiliti i criteri per il rilascio dell’autorizzazione,
i programmi e le modalita` di svolgimento dei corsi
di aggiornamento.
5. Salvo
il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma
6, la mancanza, per un periodo di tre anni, di violazioni
di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione
del punteggio determina l’attribuzione del completo
punteggio iniziale, entro il limite di venti punti.
6. Alla
perdita totale del punteggio, il titolare della patente
nautica deve sottoporsi all’esame di idoneita` tecnica.
A tale fine il competente ufficio del Ministero dei
trasporti, su comunicazione del personale della banca
dati di cui all’articolo 2, dispone la revisione della
patente nautica. Qualora il titolare della patente nautica
non si sottoponga ai predetti accertamenti entro un
mese dalla data della notifica del provvedimento di
revisione, la patente e` sospesa a tempo indeterminato,
con atto definitivo, dal competente ufficio del Ministero
dei trasporti. Il provvedimento di sospensione e` notificato
al titolare della patente a cura degli organi a cio`
preposti, che provvedono, altresì, al ritiro
e alla conservazione della patente nautica.
ART. 2.
(Banca dati).
1. Ai fini
della tutela della sicurezza in mare e` istituita, presso
il Ministero dei trasporti, una banca dati dei soggetti
abilitati alla guida di natanti, di imbarcazioni e di
navi da diporto, in possesso della patente nautica rilasciata
ai sensi dell’articolo 1. Nella banca dati sono riportati
anche i casi di incidente e di violazione delle norme
che comportano una decurtazione del punteggio della
patente nautica.
2. Nella
banca dati, per ogni natante, imbarcazione e nave da
diporto, devono essere indicati:
a) i dati
relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione;
b) le eventuali
modifiche tecniche, compresi gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria;
c) i dati
relativi allo stato giuridico del costruttore e del
mandatario, come definiti ai sensi dell’articolo 5 del
codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, di cui al decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, nonche´ del conducente;
d) gli eventuali
incidenti in cui sono incorsi, con l’indicazione dei
danni causati a persone e cose;
e) i dati
relativi alla sospensione e alla decurtazione dei punti
dalla patente nautica.
.3. Il Ministro
dei trasporti, con proprio regolamento, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, stabilisce le modalita` di costituzione
e di aggiornamento periodico della banca dati. Con il
medesimo regolamento e` altresì prevista la possibilita`
di collegamento per via telematica alla banca dati,
al fine di assicurare il controllo dello stato delle
patenti nautiche a punti da parte dei conducenti ai
sensi di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 3.
ART. 3.
(Patentino nautico a punti).
1. Per la
guida dei natanti che non rientrano nel campo di applicazione
dell’articolo 39 del citato codice di cui al decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e` istituito un
patentino nautico a punti conseguito attraverso un esame
di idoneita`alla guida del natante rilasciato dagli
uffici competenti del Ministero dei trasporti.
2. Con decreti
dirigenziali del Ministero dei trasporti e` disciplinato
il procedimento per il rilascio, l’aggiornamento e il
duplicato del patentino nautico a punti.
3. Gli aspiranti
al conseguimento del patentino nautico a punti possono
frequentare appositi corsi organizzati dagli enti preposti
al rilascio del medesimo patentino.
ART. 4.
(Delega al Governo). 1. Entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo e`
delegato ad adottare uno o piu` decreti legislativi
recanti la disciplina delle sanzioni per le violazioni
delle norme di comportamento dei conducenti in possesso
della patente nautica e del patentino nautico a punti
di cui agli articoli 1 e 3, sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) indicare
le norme di comportamento la cui violazione determina
l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie;
b) individuare
le norme di comportamento la cui violazione determina
l’applicazione, oltre che delle sanzioni di cui alla
lettera a), della decurtazione di punti della patente
nautica o dal patentino nautico e l’indicazione del
numero dei punti decurtati;
c) prevedere
i casi di ritiro, temporaneo o definitivo della patente
nautica o del patentino nautico.
NB:il
testo originale è scaricabile da: http://www.vigilaresullastrada.it/linkedfiles/Proposta_legge_punti_nautica.pdf