PDL n. 1579 - DISPOSIZIONI PER L’INTRODUZIONE DELLA PATENTE NAUTICA A PUNTI E DEL PATENTINO NAUTICO A PUNTI -

d’iniziativa dei deputati: FALLICA, FLORESTA, ANGELINO ALFANO, GERMANA` , GIUDICE, GRIMALDI, MARINELLO, MINARDO, MISURACA, MORMINO, GIOACCHINO ALFANO, BAIAMONTE, BERNARDO, BONAIUTI, BRUSCO, CARLUCCI, CRIMI, FERRIGNO, GREGORIO FONTANA, FRATTA PASINI, LA LOGGIA, LENNA, PALMIERI, PAOLETTI TANGHERONI, PELINO, RICEVUTO, RIVOLTA, ROMAGNOLI, SANZA, SIMEONI

ART. 1. - (Istituzione della patente nautica a punti per i conducenti di natanti, imbarcazioni e navi da diporto).

1. E` istituita la patente nautica a punti per i conducenti di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto. All’atto del rilascio della patente nautica e` attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio annotato nella banca dati istituita ai sensi dell’articolo 2, subisce decurtazioni, nelle misure indicate dal decreto legislativo adottato in attuazione della delega prevista dall’articolo 4 a seguito della violazione delle norme indicate nel medesimo decreto legislativo. L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

2. L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita del punteggio ne da` notizia, entro un mese dalla definizione della contestazione effettuata, al personale impiegato presso la banca dati istituita ai sensi dell’articolo 2. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di un mese decorre dalla conoscenza, da parte dell’organo di polizia, dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi ovvero dell’esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione puo` essere effettuata solo se il conducente del natante, dell’imbarcazione o della nave da diporto, responsabile della violazione, sia stato identificato inequivocabilmente. Tale comunicazione avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Ministero dei trasporti.

3. Ogni variazione di punteggio e` comunicata agli interessati dal personale della banca dati istituita ai sensi dell’articolo 2. Ciascun conducente di natanti, imbarcazioni o navi da diporto puo` controllare in tempo reale lo stato della propria patente nautica collegandosi per via telematica alla banca dati secondo le modalita` stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del citato articolo 2.

4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purche´ il punteggio non sia esaurito, la frequenza dei corsi di aggiornamento organizzati dalle scuole che rilasciano la patente nautica ovvero da soggetti pubblici o privati a cio` autorizzati dal Ministero dei trasporti consente di riacquistare sei punti. A tale fine l’attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso alla banca dati istituita ai sensi dell’articolo 2. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell’autorizzazione, i programmi e le modalita` di svolgimento dei corsi di aggiornamento.

5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per un periodo di tre anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l’attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite di venti punti.

6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente nautica deve sottoporsi all’esame di idoneita` tecnica. A tale fine il competente ufficio del Ministero dei trasporti, su comunicazione del personale della banca dati di cui all’articolo 2, dispone la revisione della patente nautica. Qualora il titolare della patente nautica non si sottoponga ai predetti accertamenti entro un mese dalla data della notifica del provvedimento di revisione, la patente e` sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Ministero dei trasporti. Il provvedimento di sospensione e` notificato al titolare della patente a cura degli organi a cio` preposti, che provvedono, altresì, al ritiro e alla conservazione della patente nautica.

ART. 2. (Banca dati).

1. Ai fini della tutela della sicurezza in mare e` istituita, presso il Ministero dei trasporti, una banca dati dei soggetti abilitati alla guida di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto, in possesso della patente nautica rilasciata ai sensi dell’articolo 1. Nella banca dati sono riportati anche i casi di incidente e di violazione delle norme che comportano una decurtazione del punteggio della patente nautica.

2. Nella banca dati, per ogni natante, imbarcazione e nave da diporto, devono essere indicati:

a) i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione;

b) le eventuali modifiche tecniche, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

c) i dati relativi allo stato giuridico del costruttore e del mandatario, come definiti ai sensi dell’articolo 5 del codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonche´ del conducente;

d) gli eventuali incidenti in cui sono incorsi, con l’indicazione dei danni causati a persone e cose;

e) i dati relativi alla sospensione e alla decurtazione dei punti dalla patente nautica.

.3. Il Ministro dei trasporti, con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalita` di costituzione e di aggiornamento periodico della banca dati. Con il medesimo regolamento e` altresì prevista la possibilita` di collegamento per via telematica alla banca dati, al fine di assicurare il controllo dello stato delle patenti nautiche a punti da parte dei conducenti ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 3.

ART. 3. (Patentino nautico a punti).

1. Per la guida dei natanti che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 39 del citato codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e` istituito un patentino nautico a punti conseguito attraverso un esame di idoneita`alla guida del natante rilasciato dagli uffici competenti del Ministero dei trasporti.

2. Con decreti dirigenziali del Ministero dei trasporti e` disciplinato il procedimento per il rilascio, l’aggiornamento e il duplicato del patentino nautico a punti.

3. Gli aspiranti al conseguimento del patentino nautico a punti possono frequentare appositi corsi organizzati dagli enti preposti al rilascio del medesimo patentino.

ART. 4. (Delega al Governo). 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e` delegato ad adottare uno o piu` decreti legislativi recanti la disciplina delle sanzioni per le violazioni delle norme di comportamento dei conducenti in possesso della patente nautica e del patentino nautico a punti di cui agli articoli 1 e 3, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) indicare le norme di comportamento la cui violazione determina l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie;

b) individuare le norme di comportamento la cui violazione determina l’applicazione, oltre che delle sanzioni di cui alla lettera a), della decurtazione di punti della patente nautica o dal patentino nautico e l’indicazione del numero dei punti decurtati;

c) prevedere i casi di ritiro, temporaneo o definitivo della patente nautica o del patentino nautico.

 

NB:il testo originale è scaricabile da: http://www.vigilaresullastrada.it/linkedfiles/Proposta_legge_punti_nautica.pdf

 

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