ITER DELLA LEGGE

XI COMMISSIONE LAVORO



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SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 febbraio 2000. - Presidenza del Presidente Renzo INNOCENTI, indi del Vicepresidente Alfredo STRAMBI. Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Adolfo MANIS.

La seduta comincia alle 14.50.

Tutela dei lavoratori dalla violenza psicologica.
(C. 6410 Benvenuto).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede spiegazioni sul motivo per cui una proposta di legge in materia di violenza psicologica nei luoghi di lavoro presentata dal deputato Cicu risulta assegnata alla II Commissione. Sarebbe invece opportuna una trattazione abbinata al provvedimento in esame, in modo da evitare di affrontare la problematica in maniera frammentaria e quindi incompleta. Pertanto chiede se non ci sia un modo per effettuare tale abbinamento.

Renzo INNOCENTI, presidente, premette che l'assegnazione alla II Commissione è giustificata dal fatto che il provvedimento si incentra sulla previsione di nuove figure di reato relative alle violenze psicologiche.
Non si può naturalmente abbinare d'ufficio delle proposte di legge assegnate ad altre Commissioni. Ritiene pertanto che l'unica via ragionevolmente percorribile sia quella dell'invio, da parte del deputato Cicu, di una richiesta al Presidente della Camera che motivatamente solleciti il cambiamento di assegnazione, dalla II Commissione alla XI.

Carlo STELLUTI (DS-U), relatore, premette che sull'argomento affrontato dal provvedimento in esame risultano presentate al Senato altri due progetti di legge.
Si tratta di una materia che si potrebbe collocare tra i diritti dei lavoratori «di seconda generazione», tipici di una società post-industriale sempre più incentrata sul terziario, dove la dimensione relazionale tra le persone va assumendo una problematica complessità.
Il provvedimento in esame amplia l'area dei diritti protetti dei lavoratori, introducendo il dovere del datore di lavoro e delle rappresentanze sindacali di prevenire e rimuovere la persecuzione psicologica nei rapporti di lavoro.
La relazione allegata al provvedimento sottolinea come, nell'esperienza quotidiana, assumano particolare rilevanza comportamenti e atti che, pur non penalmente perseguibili, incidono in maniera determinante sulle condizioni psicologiche dei lavoratori.
La disciplina della psicologia del lavoro ha attentamente studiato questa problematica soprattutto nei paese del nord Europa, ove già esiste una regolamentazione indiscutibilmente avanzata.
Gli studi sin qui condotti affermano che il mobbing si sostanzia in una strategia comportamentale volta alla distruzione psicologica e professionale della vittima, soprattutto quando viene perseguita con continuità temporale nel luogo di lavoro.
Il fenomeno si presenta in vari modi a seconda dei contesti culturali e sociali, anche se il dato costante è rappresentato dal fatto che la vittima è in una posizione di inferiorità nell'organizzazione, sia essa intesa in senso formale o informale.
Il mobbing, producendo nella vittima la graduale perdita dell'autostima e dell'entusiasmo nel lavoro, ha determinato, in casi estremi, anche episodi di suicidio, di omicidio o di gravi infortuni sul lavoro.
Secondo studi effettuati in Italia sono state rilevate organizzazioni illegali che operavano all'interno delle aziende le quali, attraverso la pratica del mobbing, non miravano ad eliminare i dipendenti scomodi ma, al contrario, a legarli, seppur con un metodo perverso, più saldamente alle sorti della azienda.


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Pertanto risulta evidente che qualsiasi misura volta a prevenire il mobbing, come la formazione, o a rimuoverne le cause, non solo va nella direzione di tutelare il benessere dei lavoratori ma risulta anche un investimento per l'azienda stessa, in quanto le violenze psicologiche possono creare un clima aziendale pessimo, alterando la capacità e l'attenzione del lavoratore, e quindi causare una contrazione della produttività dell'azienda.
Afferma che le vittime di comportamenti riconducibili al mobbing vengono stimate in 12 milioni in Europa e almeno un milione in Italia. La clinica del lavoro di Milano ha avviato uno studio sul campione di 250 persone e ne è risultato un quadro sicuramente interessante. Emergono alterazioni dell'equilibrio socio-emotivo quali l'ansia e attacchi di panico.
Nei paesi del nord Europa già esiste una legislazione collaudata contro le molestie di tipo psicologico. Il Consiglio delle Comunità europee nel maggio 1990 ha poi adottato una risoluzione a favore della tutela della dignità dei lavoratori, particolarmente diretta a combattere i comportamenti vessatori.
Allo stato attuale, in mancanza di una normativa specifica, in Italia il lavoratore vittima di un'azione persecutoria può avvalersi dell'articolo 2087 del codice civile, che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure idonee a tutelare le integrità fisica e morale dei lavoratori.
Esiste già una giurisprudenza significativa che identifica comportamenti riconducibili al fenomeno del mobbing, considerando il danno psicologico come danno alla salute risarcibile ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione. Tuttavia dalle sentenze emergono aspetti problematici relativamente all'accertamento e alla dimostrazione dell'effettivo nesso causale tra comportamenti vessatori e danno psichico.
Si sofferma quindi sull'articolato del provvedimento.
L'articolo 1 specifica la finalità dell'intervento e definisce i concetti di violenza e persecuzione psicologica, incentrandosi sul carattere della sistematicità e durevolezza.
L'articolo 2 prevede l'annullabilità a richiesta del lavoratore degli atti e delle decisioni riguardanti la carriera del lavoratore, mentre all'articolo 3 si rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro per l'elencazione dei comportamenti che integrano le persecuzioni psicologiche. Se ne deduce che l'elencazione contenuta nell'articolo 1, comma 3, sia solamente esemplificativa.
Di particolare rilevanza il comma 2 dell'articolo 3 che prevede l'obbligo per i datori di lavoro e le rappresentanze sindacali di adottare tutte le iniziative volte a prevenire le persecuzioni psicologiche. Inoltre i datori di lavoro informati dei comportamenti illeciti sono obbligati ad effettuare accertamenti anche con perizie esterne alla azienda e, accertati i fatti, devono predisporre misure idonee al superamento del problema.
L'articolo 4 considera le persecuzioni psicologiche come un comportamento valutabile ai fini disciplinari; saranno sanzionati anche coloro che denunciano pretestuosamente comportamenti vessatori inesistenti per ottenere vantaggi.
L'articolo 5 si sofferma sulle azioni di tutela giudiziaria prevedendo che il lavoratore che non ritenga di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi può promuovere il tentativo di conciliazione ex articolo 410 del codice di procedura civile prima di adire le vie giudiziarie.
Infine l'articolo 6 introduce la pubblicità del provvedimento di condanna su istanza della parte interessata, omettendo, ove richiesto, il nome della parte lesa.

Fedele PAMPO (AN) evidenzia l'urgenza di predisporre una normativa più articolata, che ricomprenda non solo il tema della violenza e persecuzione psicologica, ma anche quello delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro e, in genere, tutte le questioni riconducibili all'esigenza della tutela della libertà nei luoghi di lavoro.
A tal fine suggerisce un'approfondita istruttoria, svolta da un apposito gruppo di lavoro, che si avvalga di tutti gli


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strumenti informativi disponibili. In particolare giudica opportuno prendere spunto dalle soluzioni normative approntate in altri ordinamenti.

Renzo INNOCENTI, presidente, condivide l'opportunità di una istruttoria molto approfondita; tuttavia ritiene che il metodo di lavoro possa essere stabilito solamente dopo una prima fase di esame preliminare.

Il sottosegretario Adolfo MANIS si associa alle considerazioni del relatore, evidenziando l'opportunità di elaborare una normativa sul mobbing anche in Italia. Tuttavia ritiene che si debba procedere con molta cautela, trattandosi di una materia delicata, con profili problematici e difficili da trattare soprattutto dal punto di vista giuridico.

Renzo INNOCENTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.





Testo della Legge

Composizione della
Commissione Lavoro

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