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DISCIPLINARE
DI PRODUZIONE DELL’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
PROTETTA "PENISOLA
SORRENTINA" Art.1 Denominazione La
denominazione di origine controllata "Penisola Sorrentina" è
riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art.2 Varietà
di olivo 1. La denominazione di origine controllata "Penisola
Sorrentina" deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olivo presenti
negli oliveti: Ogliarola o Minucciola per almeno il 65%; Rotondella , Frantoio,
Leccino, da sole o congiuntamente, in misura non superiore al 35%. Possono,
altresì, concorrere altre varietà presenti nella zona in misura non superiore
al 20%. 2. L'introduzione di nuove varietà nei nuovi impianti è ammessa dalla
Regione Campania a condizione che le medesime non alterino le peculiari
caratteristiche del prodotto. Zona
di produzione Le
olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine della
denominazione di origine controllata "Penisola Sorrentina" devono
essere prodotte, nell'ambito della provincia di Napoli, nei territori olivati
idonei alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo
previsti dal presente disciplinare di produzione. Tale zona, riportata in apposita cartografia, comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Gragnano, Pimonte, Lettere, Casola di Napoli, Sorrento, Piano di Sorrento, Meta, S. Agnello, Massa Lubrense, l'isola di Capri ed Anacapri, nonché parte del territorio del comune di Castellammare di Stabia. La zona predetta è così delimitata: da una linea che, partendo dalla confluenza dei confine comunale di Gragnano con la strada statale che congiunge i centri di Castellammare e Gragnano, segue la strada statale predetta in direzione Castellammare fino all'incrocio con il viale delle Terme, che percorre fino alla confluenza salita S. Croce; segue quest'ultima fino ad incrociare via Raffaele Viviani che percorre fino a raggiungere il mare Tirreno. La linea segue il confine della provincia di Napoli, prima in direzione sud-ovest, fino a Punta Campanella, e poi, in direzione nord-est, fino ad incrociare il confine nord del comune di Agerola che segue in direzione nord-est, fino ad intersecare nuovamente il confine provinciale, che segue in direzione nord-est, inglobando per intero i comuni di Pimonte, Gragnano, Casola di Napoli, e Lettere. La linea, giunta al confine dei comune di Sant'Antonio Abate, segue nell'ordine, i confini nord dei comuni di Lettere, Casola e Gragnano, fino a ricongiungersi al punto di partenza. Art.4 Caratteristiche di coltivazione 1.
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle
tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle
olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche. Pertanto, sono da
considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di cui al precedente art.3,
i cui terreni siano di origine dolomitica, frammisti a materiale piroclastico
incoerente quale ceneri, lapilli e pomici, permeabili e ben dotati di elementi
nutritivi quali potassa, fosforo, ferro, magnesio e calcio. 2.
I sesti di impianto le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono
essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le
caratteristiche delle olive e dell'olio. 3.I
nuovi impianti devono essere di tipo specializzato. 4.
La produzione massima di olive non può superare Kg 9.000 per ettaro negli
oliveti specializzati. La resa massima di olive in olio non può superare il
20%. 5.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata
attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il
20% il limite massimo sopra indicato. 6.
La raccolta delle olive è effettuata entro 31 dicembre di ogni anno. 7.
In presenza di particolari andamenti stagionali la raccolta può essere
protratta con specifico atto deliberativo della Regione Campania, sentito il
Consorzio di tutela, al 30 Gennaio di ogni campagna oleicola. 8.
La denuncia delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal
decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione. 9.
Alla denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione del
prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle
associazioni dei prodotti olivicoli ai sensi dell'art.5, punto 2, lettera a),
della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione e la
trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare
di produzione. Art.5 Modalità di oleificazione 1.
Le operazioni di oleificazione e di confezionamento dell'olio devono essere
effettuate nell'ambito dell'intera area territoriale dei comuni indicati nel
precedente art.3. 2.
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di
oliva a denominazione di origine controllata “Penisola Sorrentina” deve
avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici. 3.
Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici
atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le
caratteristiche peculiari originarie dei frutto. 4.
Le olive devono essere molite entro il secondo giorno della raccolta. Art. 6 Caratteristiche al consumo 1.
L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata “Penisola
Sorrentina” all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche: colore:
dal verde al giallo paglierino più o meno intenso; odore:
di fruttato; sapore:
fruttato con media o debole sensazione di amaro e leggero sentore di piccante; acidità
massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,80 per
100 grammi di olio; numero
perossidi: £
12 MeqO2/kg;
K232:
£
2,20; acido
linoleico: £
12,00%; polifenoli
totali: ³
60 ppm. 2.
Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi
alla attuale normativa U.E. 3.
In ogni campagna oleicola il Consorzio di tutela individua e conserva in
condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi dell'olio a
denominazione di origine controllata “Penisola Sorrentina” da utilizzare
come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico. 4.
È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
inserire, su richiesta degli interessati, ulteriori parametrazioni di carattere
fisico-chimico o organolettico atte a maggiormente caratterizzare l'identità
della denominazione. Art. 7 Designazione e presentazione 1.
Alla denominazione di cui all'art.1 è vietata la giunta di qualsiasi
qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di
produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, e
genuino. 2.
È vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche
comprese nell'aria di produzione di cui all'art.3. 3. È tuttavia consentito l'uso di
nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo
e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente sui nomi geografici ed in
particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione
di origine controllata. 4.
L’uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole
o nell'impresa oleicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il
prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti
facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono
avvenuti nell'azienda medesima. 5.
Il nome della denominazione di origine controllata “Penisola Sorrentina”
deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di
ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere
nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta. 6.
I recipienti in cui è confezionato l'olio di oliva extravergine “Penisola
Sorrentina” ai fini dell'immissione al consumo devono essere in vetro o banda
stagnata di capacità non superiore a litri 5. 7. È obbligatoria l’indicazione in etichetta dell'anno della campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.
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