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L.R. 28 agosto 1984, n. 41 (1).
Interventi per favorire l'agriturismo in Campania.

 

Testo della Legge

(1) Pubblicata nel B.U. 11 settembre 1984, n. 51.



Art. 1
Finalità ed obiettivi.


La Regione Campania, in armonia con il proprio Statuto, con gli indirizzi di politica agricola nazionale, regionale e della CEE, promuove e sostiene iniziative tendenti a valorizzare ed incentivare nelle zone interne e comunque nelle zone non immediatamente adiacenti a centri caratterizzati da intenso sviluppo turistico, anche attraverso forme di associazione e cooperazione:

  1. l'edilizia rurale tipica e caratteristica, con sua utilizzazione a fini turistici;

  2. le aree e gli spazi rurali prossimi ai siti di interesse archeologico, al fine di consentirne un maggiore e più agevole godimento da parte della comunità;

  3. la produzione ed il commercio dei prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale;

  4. le tradizioni culturali e folkloristiche più legate al mondo contadino e la loro diffusione anche a mezzo di manifestazioni locali, interregionali e nazionali;

  5. il movimento turistico e le attività con esso connesse, nelle zone con potenzialità agroturistiche della Regione;

  6. lo studio dei rapporti e la loro evoluzione, tra la cultura urbana e quella rurale e montana;

  7. l'aggiornamento professionale degli operatori agrituristici, la diffusione e la promozione dell'agriturismo tra le popolazioni urbane.

 

Art. 2
Priorità.

La Regione, nella programmazione degli interventi, dovrà tener conto con priorità di:

  1. progetti di imprese agricole singole o associate che, ubicate in zone che presentino motivi di particolare interesse agricolo, climatico, archeologico e folkloristico, siano idonee a sviluppare un turismo connesso con le attività agricole;
  2. progetti che si riferiscono ad aziende singole o associate le quali abbiano predisposto piani di sviluppo o di ristrutturazione agricola compatibili con un'utilizzazione agrituristica;
  3. progetti che si inseriscono in un programma organico di sviluppo agrituristico, su dimensione comprensoriale, in collegamento con il riassetto socio-economico del territorio.

Art. 3
Natura degli interventi.


Le agevolazioni finanziarie di cui alla presente legge riguardano l'attuazione di iniziative dirette a realizzare:

  1. Interventi nelle aziende agricole riguardanti:
    1. il recupero, riattamento, riqualificazione funzionale ed ampliamento, per un massimo di 12 posti letto, di edifici ed alloggi da destinare ad utilizzazione agrituristica e miglioramento delle opere igienico-sanitarie, termiche ed idriche, e sistemazione ed arredamento degli alloggi e servizi;
    2. la sistemazione di locali con relative attrezzature da destinarsi alla vendita ed al consumo diretto di prodotti propri dell'Azienda, in collegamento funzionale con le strutture ricettive agrituristiche;
    3. l'allestimento di "agricampeggi" attraverso la delimitazione di aree per la sosta di tende e di roulotte, per un massimo di tre tende e di tre roulotte;
     
  2. Attività di promozione svolte da Enti ed organizzazioni di cui al punto 2 del successivo art. 4, quali manifestazioni, attività di propaganda, organizzazione di soggiorni di vacanze e di lavoro ed ogni altra iniziativa volta allo sviluppo dell'attività agrituristica;
  3. Interventi nei territori classificati montani riguardanti:
    1. realizzazione di aree attrezzate per il turismo leggero;
    2. realizzazione di itinerari turistici guidati.

Art. 4
Destinatari degli interventi.

I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono:

  1. gli operatori agrituristici singoli o associati iscritti all'elenco di cui all'art. 5;
  2. associazioni regionali di operatori agrituristici che siano emanazioni di Associazioni a carattere nazionale.

La Giunta regionale, su proposta congiunta del Servizio turismo o del Servizio agricoltura, attua progetti organici per la promozione dell'agriturismo in Campania.


Art. 5
Elenco regionale degli operatori agrituristici.


È istituito presso la Regione l'Elenco regionale degli operatori agrituristici. Ad esso possono essere iscritti gli imprenditori agricoli che risultino già iscritti nell'Albo previsto al Capo III della L.R. 2 agosto 1982, n. 42 che pratichino o intendano praticare l'Agriturismo singolarmente o in forma associativa, secondo le finalità della presente legge. Nelle more dell'Istituzione dell'Albo degli imprenditori agricoli, potranno essere iscritti nell'elenco regionale degli operatori agrituristici coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 63 della L.R. n. 42 del 1982.



Art. 6
Iscrizione all'Elenco.



L'istanza intesa ad ottenere l'iscrizione all'elenco deve essere inoltrata alla Giunta tramite il Comune, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, per le nuove iscrizioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata da copia del libretto sanitario rilasciato alla o alle persone che esercitano l'attività e parere favorevole dell'Ufficiale sanitario relativo ai locali da adibire all'attività. L'istanza deve contenere la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche dell'Azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio. Il Comune, accertate le condizioni soggettive ed oggettive per l'esercizio dell'attività agrituristiche, esprime il proprio parere entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e la inoltra alla Commissione istituita ai sensi del successivo articolo 11, per i successivi adempimenti. L'iscrizione nell'elenco comporta il rilascio di un certificato di iscrizione. Avverso la negata iscrizione e la revoca dell'iscrizione, è dato ricorso alla Giunta regionale nei trenta giorni dalla notifica del provvedimento; in caso di omessa iscrizione è dato ricorso alla Giunta regionale nei trenta giorni dalla scadenza del termine dei 90 giorni dalla presentazione della domanda a norma del quarto comma. La Giunta provvede nei successivi trenta giorni.


Art. 7
Diritti ed obblighi degli operatori agrituristici.



Coloro che sono iscritti nell'Elenco degli operatori agrituristici potranno:

  1. beneficiare dei contributi di cui all'art. 13 della presente legge;
  2. godere delle attività promozionali e di propaganda svolte da Enti o da associazioni e comitati.
L'iscrizione nell'elenco comporta l'obbligo:
  1. di esporre al pubblico il certificato di operatore agrituristico di cui all'articolo precedente;
  2. di praticare l'agriturismo nei limiti e con le modalità indicate nel certificato medesimo.

 

Art. 8
Certificato comunale.



Per l'esercizio dell'attività agrituristica, gli operatori iscritti all'elenco dovranno munirsi del certificato di cui al quinto comma dell'art. 6 rilasciato dal Comune previo accertamento delle condizioni igienico sanitarie necessarie, dal quale dovranno risultare:

  • tipo di attività svolte;
  • modalità e limiti di esercizio;
  • disponibilità recettiva;
  • obbligo della tenuta del registro degli ospiti e delle relative comunicazioni alle autorità di P.S.;
  • tariffe praticate che dovranno essere approvate dal Comune sentito l'E.P.T. competente per territorio;
  • l'elenco di massima dei prodotti tipici disponibili presso la azienda.

 

Art. 9
Revoca dell'iscrizione e cancellazione dall'elenco.


L'iscrizione nell'elenco può essere revocata su proposta del Comune a seguito di accertamenti che l'operatore:

  1. sia venuto meno agli obblighi specificati negli artt. 7 e 8;
  2. abbia perso i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività agrituristica;
  3. non svolga da due anni attività di agriturismo.
La revoca dell'iscrizione e la conseguente cancellazione dall'elenco, comporta l'esclusione da ogni beneficio e la revoca delle agevolazioni. La cancellazione dall'elenco per contravvenzione agli obblighi di cui all'art. 7 comporta, per gli operatori agrituristici che abbiano beneficiato dei contributi di cui all'art. 13, l'obbligo di restituire i contributi stessi.



Art. 10
Procedura e termini per la presentazione delle domande ed approvazione.



Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 dell'art. 13 devono essere presentate entro il mese di dicembre di ogni anno in duplice copia, alle Comunità montane per i territori classificati montani e alle Province per gli altri territori, corredate:

  • del progetto o programma di attività;
  • della descrizione dell'opera e delle attrezzature ed eventuale relazione tecnica per gli interventi di cui al punto 1) dell'art. 3;
  • del piano finanziario con indicazione delle spese previste e dei mezzi finanziari disponibili. Le Province e le Comunità montane provvederanno alla istruttoria delle richieste e faranno pervenire alla Regione entro 60 giorni dalla presentazione delle domande i propri pareri. La Giunta regionale provvederà alla concessione degli incentivi su proposta congiunta dei Servizi agricoltura e turismo.
Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma secondo e terzo dell'art. 13 devono essere presentate alla Regione Campania - Assessorato turismo - entro il mese di gennaio di ogni anno, corredate:
  • del programma di attività;
  • del piano finanziario con indicazione delle spese previste e dei mezzi finanziari disponibili. Entro il mese di marzo la Giunta regionale definisce il programma annuale e delibera la concessione dei contributi, determinando la spesa da ammettere, l'ammontare del contributo e, per il caso di esecuzione di opere, i termini entro cui deve essere portata a compimento l'iniziativa ed eventuali proposte di modifica circa le modalità di realizzazione dell'opera o dell'iniziativa.
I provvedimenti di concessione vanno notificati anche ai Comuni in cui ricadono le aziende beneficiarie.


Art. 11
Commissione consultiva regionale.



Ai fini dell'applicazione della presente legge e per gli scopi di cui all'art. 12, è istituita una Commissione consultiva regionale nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta:

  • dal Presidente della Giunta Regionale, che la presiede;
  • dall'Assessore al turismo;
  • dall'Assessore all'agricoltura;
  • da un rappresentante di ciascuna delle cinque Amministrazioni provinciali della Regione, esperto in agricoltura;
  • da cinque rappresentanti delle Comunità montane, uno per ogni Provincia designati dall'UNCEM;
  • da un funzionario dell'Assessorato regionale dell'agricoltura;
  • da un funzionario dell'Assessorato regionale al turismo;
  • da un funzionario dell'Assessorato regionale cultura e beni culturali;
  • da un funzionario dell'Assessorato regionale dell'artigianato;
  • da un funzionario dell'Assessorato regionale del commercio;
  • da un funzionario dell'Assessorato regionale della programmazione;
  • da un funzionario dell'Assessorato regionale dell'urbanistica;
  • da un rappresentante di ciascuno dei cinque Enti provinciali del turismo della Regione;
  • da tre imprenditori agricoli designati dalle Organizzazioni professionali agricole;
  • da tre esperti rappresentanti delle Associazioni agrituristiche riconosciute a livello nazionale.
Alla Commissione è demandato il compito di formulare alla Giunta regionale proposte per la definizione del programma pluriennale di interventi e per i programmi annuali di attuazione e dispone l'iscrizione all'apposito Albo degli operatori agrituristici che ne fanno richiesta in attuazione dell'art. 6 della presente legge.


Art. 12
Programma regionale.



La Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva regionale di cui al precedente art. 11, definisce entro il mese di dicembre, in conformità agli indirizzi ed alle finalità della presente legge, il programma pluriennale di interventi per l'agriturismo ed i programmi annuali di attuazione. Il programma pluriennale prevede:

  • le analisi di base e le valutazioni generali;
  • le linee di indirizzo programmatico ed il collegamento con i piani degli altri settori, in particolare di quello agricolo e turistico;
  • i criteri di intervento, gli obiettivi, le priorità e le fasi ed i tempi di attuazione. Il programma annuale prevede:
  • l'aggiornamento e precisazione delle analisi e delle indicazioni del programma pluriennale;
  • la ripartizione degli stanziamenti di bilancio per l'anno in corso in funzione delle destinazioni degli interventi con il vincolo che almeno il 70% delle risorse Finanziarie disponibili debbono essere destinate alle aree classificate montane che siano comunque ubicate oltre cinque chilometri dal mare;
  • la elencazione delle iniziative e progetti ammessi a contributo.

 

Art. 13 Contributi.


Per la realizzazione delle iniziative di cui al punto 1), lett. a), b) e c) del precedente art. 3 la Giunta regionale delibera la concessione a favore degli operatori agrituristici iscritti nell'elenco, di contributi in conto capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile fino al 50% elevabile al 60% nelle zone montane, ad eccezione degli allacciamenti idrici, elettrici, telefonici e fognari per i quali la misura del contributo può raggiungere il 70% della spesa ammessa, elevabile all'80% nelle zone montane. Per le attività di promozione specificate al punto 2 dell'art. 3, la Giunta regionale delibera la concessione a favore dei soggetti di cui al punto 2 dell'art. 4 di contributi in conto capitale nella misura del 30% della spesa ritenuta ammissibile. Per la realizzazione delle iniziative di cui al punto 3) lett. a) e b) del precedente art. 3 la Giunta regionale delibera la concessione di finanziamenti con spesa a totale carico del bilancio regionale e le relative funzioni amministrative sono delegate alle Comunità montane secondo i principi contenuti nella L.R. 4 maggio 1979, n. 27.

Art. 14
Erogazione dei contributi.


La liquidazione dei contributi ha luogo in un'unica soluzione successivamente alla realizzazione dell'iniziativa e previo accertamento della rispondenza dell'iniziativa stessa a quanto descritto nella domanda di contributo e nel provvedimento di concessione. A tal fine i soggetti destinatari dei benefici dovranno far pervenire alla Regione una relazione di consuntivo delle spese, munita di idonei documenti giustificativi. Per le iniziative di maggior impegno o quando sussistano comprovate necessità, la Regione può disporre, su richiesta degli interessati, la anticipata erogazione di un acconto nella misura massima del 50% del contributo deliberato.


Art. 15
Incompatibilità e vincolo di destinazione.


I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili per le medesime opere ed iniziative con benefici previsti da altre analoghe provvidenze legislative regionali e nazionali. I beneficiari dovranno impegnarsi a non mutare la destinazione delle opere e degli acquisti ammessi a contributo per anni 10 consecutivi a partire dalla data di erogazione del contributo stesso. In particolare la concessione del contributo per gli interventi di cui all'art. 3, punto 1, lettere a), b) e c) comporta il vincolo di destinazione agli usi di agriturismo degli immobili cui si riferisce per un periodo di 10 anni. Il vincolo è indicato nel provvedimento di concessione, e reso pubblico mediante trascrizione presso il competente Ufficio dei registri immobiliari a spese dei beneficiari ed ha effetto per i successori a qualunque titolo nella disponibilità degli immobili. La Giunta regionale può autorizzare la cancellazione anticipata del vincolo esclusivamente quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità della destinazione. La cancellazione del vincolo comporta la revoca del contributo e la restituzione integrale delle somme erogate aumentate degli interessi al tasso legale.


Art. 16
Revoca della concessione dei contributi.


La Regione deve controllare l'effettiva realizzazione delle attività programmate da parte dei soggetti beneficiari dei contributi e, eventualmente, revocare la concessione del contributo con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta:

  • qualora l'iniziativa non venga realizzata in conformità di quanto descritto nella domanda di contributo e nel provvedimento di concessione;
  • nei casi di cancellazione dall'elenco regionale degli operatori agrituristici di cui all'art. 5;
  • quando vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa o nella documentazione esibita.
La revoca del contributo comporta:
  • la restituzione delle somme erogate aumentate degli interessi al tasso legale;
  • la conseguente responsabilità a carico degli amministratori per il recupero delle provvidenze eventualmente erogate.

Art. 17

La L.R. 5 giugno 1975, n. 53 è abrogata.


Art. 18
Norme transitorie.



Nella prima attuazione della presente legge per l'anno 1984, la Regione interviene con la concessione di contributi in conto capitale sulla base delle domande e dei progetti comunque presentati dai soggetti di cui all'art. 4, punto 2) a sostegno delle iniziative coerenti con i fini ed obiettivi della presente legge. La Giunta regionale approva il programma di ripartizione dei fondi per l'anno in corso e delibera la concessione dei contributi senza l'osservanza dei termini e delle procedure di cui agli articoli precedenti.


Art. 19



All'onere derivante dall'attuazione della presente legge stabilito in lire 700 milioni per il 1984, di cui l'80% per la realizzazione delle iniziative di cui al punto 1), lettere a), b) e c) dell'art. 3, il 10% per le attività di cui al punto 2) ed il 10% per le attività di cui al punto 3) dell'art. 3 della presente legge, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 1205, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984, con la denominazione: "Interventi per favorire l'agriturismo in Campania", mediante prelievo della occorrente somma dallo stanziamento di cui al cap. 301 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo. All'onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi degli artt. 8 e 9 della L. 16 maggio 1970, n. 281.


Art. 20


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

CIRCOLARE APPLICATIVA DEL 18.06.1996

 

Aspetti fondamentali del quadro normativo in materia di agriturismo

In base ai principi contenuti nella Legge 730/85, le attività agrituristiche vengono classificate agricole in quanto in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo che debbono, comunque, rimanere l'oggetto principale dell'imprenditore interessato. Da tali principi scaturisce che:

a) il naturale presupposto per lo svolgimento dell'attività agrituristica è costituito da un'azienda agricola in esercizio,

b) le iniziative agrituristiche, in quanto connesse e complementari all'attività agricola tradizionale, non possono assorbire l'intera disponibilità di tempo e di lavoro dell'imprenditore e della sua famiglia;

c) l'attività agrituristica non può assumere, in alcun modo, le connotazioni che sono proprie dell'attività turistica e/o commerciale.

Sulla base di quanto sopra precisato, l'iscrizione all'Elenco regionale resta subordinata alla dimostrazione che:

- l'interessato in quanto conduttore di un'azienda in esercizio, pratichi un ordinamento colturale "ordinario per la zona", la cui attuazione comporta acquisizione di mezzi tecnici e vendita di prodotti aziendali in quantità congrua rispetto alla superficie coltivata ed al bestiame allevato;

-l'esercizio delle attività agrituristiche da impiantare non risulti prevalente rispetto a quelle delle attività agricole. Si ritiene utile precisare che le attività agrituristiche non sono prevalenti quando il loro apporto al reddito aziendale dell'imprenditore non supera il limite del 50%

Requisiti soggettivi per l'iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici

Nell'elenco possono essere iscritti gli imprenditori agricoli, ai termini dell'art. 2135 del C.C., singoli o associati (art. 2 L. 730/85) e che siano nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6 della L. 730/85.

Nell'articolo 2135 del C.C. è definita la nozione di imprenditore agricolo inteso come colui che esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse4. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

L'art. 230 bis del C.C., invece, al terzo comma individua i familiari partecipanti all'impresa recitando: "si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella in cui collaborano i coniugi, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo"

A supporto di quanto precisato dall'art. 2135 va ricordato che la sussitistenza della figura di "imprenditore agricolo" è peculiare:

- allo "svolgimento di una attività economica" che implichi una produzione di ricchezza e non di mero godimento

- alla "direzione, alla produzione e allo scambio", nel senso che l'attività deve essere diretta a soddisfare i bisogni altrui, attraverso la destinazione al mercato di tutta o di parte della produzione;

- alla "professionalità", che implica l'abitualità (che è cosa diversa dalla continuità e dalla esclusività o prevalenza) e lo scopo di lucro (da riferire all'attività globalmente considerata). Anche le cooperative e le società regolarmente iscritte come tali nel registro prefettizio, potranno (quale esempio di imprenditoria associata) esercitare attività agrituristica in connessione con l'attività di conduzione agricola che, comunque, deve rimanere principale.

Documentazione a corredo delle istanze di iscrizione

Le istanze, in duplice copia, di cui una in bollo, intese ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici, devono essere inoltrate alla Giunta Regionale della Campania, A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario -centro direzionale di Napoli, isola A6- tramite il Comune nel cui territorio ricade l'azienda o il centro aziendale ovvero la maggioranza dei terreni (nel caso di aziende i cui terreni non costituiscano un solo corpo o sono ubicati in più Comuni) e corredate dalla seguante documentazione:

1) Certificati catastali, non antecedenti 3 mesi dalla data di presentazione della domanda, con l'indicazione dell'ubicazione dei fabbricati aziendali e dei terreni da adibire ad uso agrituristico;

2) Planimetria dei locali e delle aree da adibire ad uso agrituristico in scala 1:100;

3) Copia autentica del titolo attestante il possesso dei fabbricati e dei terreni costituenti l'azienda, nell'ambito della quale sarà esercitata l'attività agrituristica;

4) Relazione tecnico-economica e programma sulle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, compreso l'ordinamento colturale e degli allevamenti praticati;

5) Copia autentica del libretto di idoneità sanitaria rilasciato al richiedente l'iscrizione nell'Elenco;

6) Copia autentica del parere favorevole dell'Autorità sanitaria relativo ai locali da adibire all'attività ovvero (se i locali necessitano di interventi adeguativi) parere espresso in base all'esame del progetto delle opere da realizzare;

7) Idonea documentazione da cui risulti non trovarsi nelle condizioni indicate dai punti a) e b) dell'art. 6 della L. 730/85

Nel caso di persona giuridica (Cooperativa, Consorzio, Società, ecc.), ai documenti sopra elencati andranno aggiunti, in copia autentica:

- Atto costitutivo e Statuto

- Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.

- Certificato di iscrizione al registro prefettizio sez. agricola

- Certificato di vigenza fallimentare rilasciato dal tribunale competente per territorio

- Delibera del competente organo con la quale si autorizza il legale rappresentante a richiedere l'iscrizione e si assume l'impegno ad esercitare l'attività.