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Agronomo
SU

LEGGE 20 febbraio 2006 n. 96

Disciplina dell'Agriturismo.
  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
  1.  La  Repubblica,  in  armonia con i programmi di sviluppo rurale
dell'Unione   europea,   dello   Stato   e  delle  regioni,  sostiene
l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo
nelle campagne, volte a:
    a) tutelare,  qualificare  e valorizzare le risorse specifiche di
ciascun territorio;
    b) favorire  il  mantenimento  delle  attivita'  umane nelle aree
rurali;
    c) favorire   la   multifunzionalita'   in   agricoltura   e   la
differenziazione dei redditi agricoli;
    d) favorire  le  iniziative  a difesa del suolo, del territorio e
dell'ambiente   da   parte  degli  imprenditori  agricoli  attraverso
l'incremento  dei redditi aziendali e il miglioramento della qualita'
di vita;
    e) recuperare   il   patrimonio   edilizio  rurale  tutelando  le
peculiarita' paesaggistiche;
    f) sostenere  e  incentivare le produzioni tipiche, le produzioni
di qualita' e le connesse tradizioni enogastronomiche;
    g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;
    h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.
 
      
                               Art. 2.
               Definizione di attivita' agrituristiche
  1.  Per  attivita'  agrituristiche  si  intendono  le  attivita' di
ricezione e ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui
all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di societa' di
capitali   o  di  persone,  oppure  associati  fra  loro,  attraverso
l'utilizzazione  della propria azienda in rapporto di connessione con
le  attivita'  di  coltivazione  del  fondo,  di  silvicoltura  e  di
allevamento di animali.
  2.   Possono   essere   addetti   allo  svolgimento  dell'attivita'
agrituristica  l'imprenditore  agricolo  e  i suoi familiari ai sensi
dell'articolo   230-bis  del  codice  civile,  nonche'  i  lavoratori
dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti
di  cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai
fini  della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.
Il  ricorso  a  soggetti  esterni e' consentito esclusivamente per lo
svolgimento di attivita' e servizi complementari.
  3. Rientrano fra le attivita' agrituristiche:
    a) dare  ospitalita'  in alloggi o in spazi aperti destinati alla
sosta di campeggiatori;
    b) somministrare  pasti  e  bevande costituiti prevalentemente da
prodotti  propri  e  da  prodotti di aziende agricole della zona, ivi
compresi  i  prodotti  a  carattere  alcoolico  e superalcoolico, con
preferenza  per  i  prodotti  tipici e caratterizzati dai marchi DOP,
IGP,  IGT,  DOC  e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti
agroalimentari    tradizionali,   secondo   le   modalita'   indicate
nell'articolo 4, comma 4;
    c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la
mescita  di  vini,  alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n.
268;
    d) organizzare,   anche   all'esterno  dei  beni  fondiari  nella
disponibilita'   dell'impresa,   attivita'   ricreative,   culturali,
didattiche,  di  pratica  sportiva,  nonche'  escursionistiche  e  di
ippoturismo,  anche  per  mezzo  di  convenzioni con gli enti locali,
finalizzate  alla  valorizzazione  del  territorio  e  del patrimonio
rurale.
  4.  Sono  considerati  di  propria  produzione  i cibi e le bevande
prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonche' quelli
ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso
lavorazioni esterne.
  5.   Ai   fini  del  riconoscimento  delle  diverse  qualifiche  di
imprenditore  agricolo,  nonche'  della priorita' nell'erogazione dei
contributi  e,  comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere
fiscale,  il  reddito  proveniente  dall'attivita'  agrituristica  e'
considerato reddito agricolo.
 
      
                               Art. 3.
                 Locali per attivita' agrituristiche
  1.  Possono  essere  utilizzati  per  attivita'  agrituristiche gli
edifici o parte di essi gia' esistenti nel fondo.
  2.  Le  regioni  disciplinano  gli  interventi  per il recupero del
patrimonio  edilizio  esistente  ad uso dell'imprenditore agricolo ai
fini  dell'esercizio  di attivita' agrituristiche, nel rispetto delle
specifiche  caratteristiche  tipologiche  e  architettoniche, nonche'
delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.
  3.  I  locali  utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad
ogni effetto alle abitazioni rurali.
 
      
                               Art. 4.
            Criteri e limiti dell'attivita' agrituristica
  1.  Le  regioni,  tenuto conto delle caratteristiche del territorio
regionale  o  di  parti  di  esso, dettano criteri, limiti e obblighi
amministrativi per lo svolgimento dell'attivita' agrituristica.
  2.  Affinche'  l'organizzazione  dell'attivita'  agrituristica  non
abbia  dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto
all'attivita' agricola, le regioni e le province autonome definiscono
criteri   per  la  valutazione  del  rapporto  di  connessione  delle
attivita'  agrituristiche rispetto alle attivita' agricole che devono
rimanere  prevalenti,  con particolare riferimento al tempo di lavoro
necessario all'esercizio delle stesse attivita'.
  3.  L'attivita' agricola si considera comunque prevalente quando le
attivita'  di  ricezione  e  di  somministrazione  di pasti e bevande
interessano un numero non superiore a dieci ospiti.
  4.  Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione
delle   attivita'  agrituristiche  e  alla  promozione  dei  prodotti
agroalimentali  regionali,  nonche'  alla caratterizzazione regionale
dell'offerta    enogastronomica,    le    regioni   disciplinano   la
somministrazione  di  pasti e di bevande di cui all'articolo 2, comma
3, lettera b), tenendo conto dei seguenti criteri:
    a) l'azienda  che  somministra  pasti  e  bevande  deve apportare
comunque  una  quota  significativa  di prodotto proprio. Particolari
deroghe possono essere previste nel caso di somministrazione di pasti
e bevande solo alle persone alloggiate;
    b) per  aziende agricole della zona si intendono quelle collocate
in ambito regionale o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe,
e  per  esse  deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto di
prodotti;
    c) le  quote  di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare la
prevalenza  dei prodotti impiegati nella somministrazione dei pasti e
delle bevande;
    d) la    parte    rimanente    dei   prodotti   impiegati   nella
somministrazione   deve   preferibilmente   provenire   da  artigiani
alimentari  della  zona  e  comunque  riferirsi a produzioni agricole
regionali o di zone omogenee contigue di regioni limitrofe;
    e) in  caso  di  obiettiva indisponibilita' di alcuni prodotti in
ambito  regionale  o  in  zona limitrofa omogenea e di loro effettiva
necessita' ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, e'
definita  una  quota  limitata  di  prodotti di altra provenienza, in
grado di soddisfare le caratteristiche di qualita' e tipicita';
    f) qualora  per  cause di forza maggiore, dovute in particolare a
calamita'   atmosferiche,  fitopatie  o  epizoozie,  accertate  dalla
regione,  non  sia  possibile rispettare i limiti di cui alla lettera
c), deve essere data comunicazione al comune in cui ha sede l'impresa
il  quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio
dell'attivita'.
  5. Le attivita' ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma
3,    lettera    d),   possono   svolgersi   autonomamente   rispetto
all'ospitalita'  e  alla  somministrazione  di pasti e bevande di cui
alle  lettere  a)  e b) del medesimo comma, solo in quanto realizzino
obiettivamente  la  connessione  con  l'attivita'  e  con  le risorse
agricole  aziendali,  nonche'  con  le  altre  attivita'  volte  alla
conoscenza   del   patrimonio   storico-ambientale  e  culturale.  Le
attivita' ricreative e culturali per le quali tale connessione non si
realizza  possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e
accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola
e  la  partecipazione,  anche  facoltativa, a tali attivita' non puo'
pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.
 
      
                               Art. 5.
                      Norme igienico-sanitarie
  1.   I   requisiti   igienico-sanitari   degli   immobili  e  delle
attrezzature   da   utilizzare   per  attivita'  agrituristiche  sono
stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene
conto   delle   particolari   caratteristiche  architettoniche  e  di
ruralita'  degli  edifici,  specie  per quanto attiene l'altezza e il
volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonche'
delle limitate dimensioni dell'attivita' esercitata.
  2.   La  produzione,  la  preparazione,  il  confezionamento  e  la
somministrazione   di  alimenti  e  di  bevande  sono  soggetti  alle
disposizioni  di  cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive
modificazioni,  nonche'  alle  disposizioni di cui all'articolo 9 del
decreto   legislativo   26 maggio   1997,   n.   155,   e  successive
modificazioni.
  3.  L'autorita'  sanitaria,  nella  valutazione  dei  requisiti dei
locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del
relativo  piano  aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene
conto   della  diversificazione  e  della  limitata  quantita'  delle
produzioni,  dell'adozione  di  metodi  tradizionali di lavorazione e
dell'impiego di prodotti agricoli propri.
  4.  Nel  caso  di  somministrazione  di  pasti in numero massimo di
dieci,  per  la loro preparazione puo' essere autorizzato l'uso della
cucina domestica.
  5. Per le attivita' agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci
posti  letto,  per l'idoneita' dei locali e' sufficiente il requisito
dell'abitabilita'.
  6.   Per   gli   edifici  e  i  manufatti  destinati  all'esercizio
dell'attivita'  agrituristica  la  conformita'  alle norme vigenti in
materia   di   accessibilita'   e   di   superamento  delle  barriere
architettoniche e' assicurata con opere provvisionali.
 
      
                               Art. 6.
                      Disciplina amministrativa
  1.  L'esercizio  dell'attivita'  agrituristica  non  e' consentito,
salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:
    a) coloro  che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza
passata  in  giudicato,  condanna  per uno dei delitti previsti dagli
articoli 442,  444,  513,  515 e 517 del codice penale, o per uno dei
delitti  in  materia  di  igiene  e  di  sanita'  o  di  frode  nella
preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
    b) coloro  che  sono  sottoposti a misure di prevenzione ai sensi
della  legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o
sono stati dichiarati delinquenti abituali.
  2.  La  comunicazione  di  inizio  dell'attivita'  consente l'avvio
immediato  dell'esercizio  dell'attivita'  agrituristica.  Il comune,
compiuti  i  necessari  accertamenti,  puo',  entro  sessanta giorni,
formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento
senza   sospensione   dell'attivita'  in  caso  di  lievi  carenze  e
irregolarita',  ovvero,  nel  caso  di gravi carenze e irregolarita',
puo'  disporre  l'immediata sospensione dell'attivita' sino alla loro
rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro
il termine stabilito dal comune stesso.
  3.  Il  titolare  dell'attivita'  agrituristica  e'  tenuto,  entro
quindici  giorni,  a  comunicare al comune qualsiasi variazione delle
attivita'  in  precedenza  autorizzate,  confermando,  sotto  propria
responsabilita',  la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di
legge.
 
      
                               Art. 7.
                  Abilitazione e disciplina fiscale
  1.  Le  regioni  disciplinano  le  modalita'  per  il  rilascio del
certificato     di    abilitazione    all'esercizio    dell'attivita'
agrituristica.  Per  il  conseguimento  del  certificato,  le regioni
possono  organizzare,  attraverso  gli enti di formazione del settore
agricolo  e in collaborazione con le associazioni agrituristiche piu'
rappresentative, corsi di preparazione.
  2.  Lo  svolgimento dell'attivita' agrituristica nel rispetto delle
disposizioni  previste dalle regioni in materia, autorizzato ai sensi
dell'articolo   6,   comporta   la   conseguente  applicazione  delle
disposizioni  fiscali  di  cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre
1991,  n.  413,  nonche'  di  ogni  altra  normativa  previdenziale o
comunque  settoriale,  riconducibile  all'attivita' agrituristica. In
difetto  di  specifiche  disposizioni, si applicano le norme previste
per il settore agricolo.
 
      
                               Art. 8.
                    Periodi di apertura e tariffe
  1.  L'attivita'  agrituristica  puo'  essere  svolta  tutto  l'anno
oppure,  previa  comunicazione  al  comune, secondo periodi stabiliti
dall'imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessita'
per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, e' possibile, senza
obbligo di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la ricezione
degli ospiti per brevi periodi.
  2.  Entro  il  31 ottobre  di  ciascun  anno,  secondo la procedura
indicata   dalla  regione,  i  soggetti  che  esercitano  l'attivita'
agrituristica  presentano  una dichiarazione contenente l'indicazione
delle tariffe massime riferite a periodi di alta e di bassa stagione,
che si impegnano a praticare per l'anno seguente.
 
      
                               Art. 9.
              Riserva di denominazione. Classificazione
  1.   L'uso   della   denominazione  «agriturismo»,  e  dei  termini
attributivi   derivati,  e'  riservato  esclusivamente  alle  aziende
agricole   che   esercitano   l'attivita'   agrituristica   ai  sensi
dell'articolo 6.
  2.  Al  fine di una maggiore trasparenza e uniformita' del rapporto
tra  domanda  e  offerta  di agriturismo, il Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentito il Ministro delle attivita' produttive,
previa  intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,
determina criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio
nazionale  e  definisce  le  modalita' per l'utilizzo, da parte delle
regioni,  di  parametri  di  valutazione riconducibili a peculiarita'
territoriali.
 
      
                              Art. 10.
                Trasformazione e vendita dei prodotti
  1.   Alla  vendita  dei  prodotti  propri,  tal  quali  o  comunque
trasformati, nonche' dei prodotti tipici locali da parte dell'impresa
agrituristica   si  applicano  le  disposizioni  di  cui  alla  legge
9 febbraio  1963, n. 59, e successive modificazioni, e all'articolo 4
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
 
      
                              Art. 11.
             Programmazione e sviluppo dell'agriturismo
  1.  Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con
le regioni e le province autonome e sentite le associazioni nazionali
agrituristiche  maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale,
predispone   un   programma   di   durata   triennale,   aggiornabile
annualmente,  finalizzato  alla  promozione dell'agriturismo italiano
sui mercati nazionali e internazionali.
  2.  Allo  scopo  di promuovere le attivita' di turismo equestre, le
regioni  possono incentivare l'acquisto e l'allevamento di cavalli da
sella,  nell'ambito  delle  aziende  agrituristiche, e l'allestimento
delle  relative  attrezzature  di  ricovero  e  di esercizio. Possono
essere  altresi'  incentivati  gli  itinerari  di  turismo  equestre,
opportunamente   segnalati   in   collaborazione   con   le   aziende
agrituristiche e i circoli ippoturistici.
  3.   Le   regioni,  in  collaborazione  con  le  associazioni  piu'
rappresentative  di  operatori  agrituristici, sostengono altresi' lo
sviluppo  dell'agriturismo  attraverso  attivita' di studio, ricerca,
sperimentazione, formazione professionale e promozione.
  4.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non  derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
      
                              Art. 12.
                        Attivita' assimilate
  1.  Sono  assimilate  alle  attivita' agrituristiche e sono ad esse
applicabili   le  norme  della  presente  legge,  quelle  svolte  dai
pescatori  relativamente  all'ospitalita',  alla somministrazione dei
pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attivita'
di  pesca,  nonche'  le  attivita'  connesse  ai  sensi  del  decreto
legislativo  18 maggio  2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi
compresa la pesca-turismo.
 
      
                              Art. 13.
               Osservatorio nazionale dell'agriturismo
  1.  Al  fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle
attivita' di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero
delle  politiche agricole e forestali, nonche' allo scopo di favorire
la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale,
le  regioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle politiche
agricole   e   forestali   una   relazione   sintetica   sullo  stato
dell'agriturismo  nel territorio di propria competenza, integrata dai
dati  sulla  consistenza  del  settore  e  da  eventuali disposizioni
emanate in materia.
  2.  Presso  il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali e'
istituito   l'Osservatorio   nazionale   dell'agriturismo,  al  quale
partecipano   le   associazioni   di   operatori  agrituristici  piu'
rappresentative a livello nazionale.
  3.  L'Osservatorio nazionale dell'agriturismo cura la raccolta e la
elaborazione  delle  informazioni  provenienti  dalle regioni e dalle
associazioni  di  cui al comma 2, pubblicando annualmente un rapporto
nazionale  sullo  stato  dell'agriturismo  e formulando, anche con il
contributo  di  esperienze  estere,  proposte  per  lo  sviluppo  del
settore.
  4.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non  derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
      
                              Art. 14.
                     Norme transitorie e finali
  1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, e' abrogata.
  2.  Le  regioni uniformano ai principi fondamentali contenuti nella
presente  legge  le proprie normative in materia di agriturismo entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
  3.   Le   regioni,   per   le  aziende  agricole  gia'  autorizzate
all'esercizio   dell'attivita'   agrituristica,   emanano   norme  di
adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge.
 
      
                              Art. 15.
Disposizioni  particolari  per le regioni a statuto speciale e per le
              province autonome di Trento e di Bolzano
  1.  Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle
finalita'  di  cui alla presente legge in conformita' allo statuto di
autonomia e alle relative norme di attuazione.
 
      
                              Art. 16.
                        Copertura finanziaria
  1.  Le  disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo
7, comma 2, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.
  2.  Alle  minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2,
comma 1, dell'articolo 7, comma 2 e dell'articolo 10, valutate in 0,9
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 0,9
milioni  di  euro  per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2006-2008,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2006,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali,  e  quanto a 0,9 milioni di euro a
decorrere   dall'anno   2007,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
  3.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio  delle  minori entrate di cui alla presente legge, anche
ai  fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
  4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
 
Visto, il Guardasigilli: Castelli