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ADEMPIMENTI FISCALI Quello che viene descritto di seguito va preso con la giusta prudenza, se non altro perché in fatto di fisco le variazioni, i cambiamenti, i decreti, le circolari, ecc. ecc. cambiano con una velocità davvero impressionate. Ciò
premesso, l’imprenditore agricolo che svolge attività agrituristiche deve
adempiere ai seguenti obblighi fiscali: vediamoli uno per uno:
L’articolo 5 della legge n. 413/91 prevede per l’attività agrituristica il regime fiscale forfetario, ma dà la facoltà di optare per il regime ordinario mediante specifica comunicazione all’Ufficio delle Imposta Dirette. La scelta (che vincola per tre anni) per il regime ordinario è comunicata nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito dell’anno precedente. L’operatore agrituristico, ottenuta l’autorizzazione comunale per l’esercizio dell’attività, deve comunicare entro 30 giorni all’ufficio IVA competente l’inizio dell’attività agrituristica. L’inizio attività va fatta avvalendosi dei due modelli diversi:
L’ufficio delle Entrate autorizza l’imprenditore ad utilizzare la medesima Partita IVA sia per l’attività agricola sia per quell’agrituristica; l’imprenditore però è obbligato a tenere separate le contabilità dei due esercizi.
L’operatore agrituristico che opera in regime forfetario, per la determinazione dell’imposta da versare all’erario, deve tenere in regola i seguenti registri preventivamente numerati (non è più obbligatoria la vidimazione e bollatura da parte dell’Ufficio del Registro o del Notaio):
L’operatore agrituristico che ha scelto il regime fiscale ordinario deve tenere anche:
La ricevuta fiscale che gli operatori agrituristici sono obbligati a rilasciare deve essere compilata in duplice copia (l’originale all’operatore e la copia all’ospite) e deve riportare i seguenti elementi:
I soggetti
che esercitano l’attività agrituristica in regime forfetario devono versare
all’erario il 50% dell’IVA riscossa che risulta dalle ricevute fiscali.
Anche in
questo caso è necessario fare un distinguo tra chi opera in regime forfetario e
chi in regime ordinario.
I fabbricati
destinati all’attività agrituristica sono considerati rurali.
La legge n.
504 del 1992, che ha istituito l’ICI, non attribuisce alcuna rendita catastale
ai fabbricati e alle costruzioni che hanno il requisito di ruralità.Pertanto il
reddito dei fabbricati utilizzati per l’attività agrituristica è già
compreso in quello catastale del terreno su cui i fabbricati sono ubicati.Il
decreto sopraccitato ha previsto che le costruzioni destinate all’attività
agrituristiche siano accatastate nella categoria speciale D 10.
Il valore del fondo si ottiene moltiplicando la rendita catastale per 75. I fabbricati - o eventuali loro porzioni - utilizzati per lo svolgimento dell’attività agrituristica non producono, ai fini fiscali, reddito di fabbricati poiché il loro reddito è inglobato nella rendita catastale del terreno.
Tutti coloro
che svolgono attività agrituristica hanno l’obbligo di liquidare e versare
l’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive). Ai fini fiscali
l’agriturismo è considerata attività commerciale e non agricola e pertanto
l’aliquota applicata è quell’ordinaria del 4,25%. Il calcolo della base
imponibile di questa imposta dipende dal regime utilizzato per il calcolo del
reddito di impresa. Operando in regime di
contabilità semplificata, la base imponibile si determina facendo la differenza
tra l’ammontare dei corrispettivi e il totale degli acquisti soggetti a
registrazione IVA. Alla base imponibile determinata con i valori riportati nella
dichiarazione IVA è possibile dedurre la somma dei contributi INAIL versati per
i dipendenti agricoli, il titolare d’azienda e i collaboratori familiari. I
costi esclusi dal campo IVA non sono deducibili.
La tassa sui rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) è stata introdotta dal decreto legislativo n. 507/93. La determinazione di tale tassa deve fare riferimento alla realtà dei fatti e alla qualità e quantità effettiva dei rifiuti prodotti. Alcune Amministrazioni Comunali hanno individuato per l'agriturismo una specifica tariffa che tiene conto delle peculiarità di detta attività, altre invece hanno attribuito tariffe analoghe a quelle della categoria esercizi pubblici e ristoranti, o alberghi e pensioni, o come categoria abitazioni e residenze, o come categoria magazzini e depositi. In altre parole, per sapere quanto pagare, bisogna necessariamente fare riferimento al comune entro cui ricade l'azienda. L'art. 67 del decreto stabilisce anche che, oltre le riduzioni già determinate, i Comuni possono stabilire altre agevolazioni (riduzioni e in via eccezionale esclusioni) relativamente a casi di produzione di rifiuti stimata ragionevolmente inferiore alla media della categoria di appartenenza (e questo potrebbe essere il caso di alcune aziende agrituristiche).
L'imprenditore agricolo, in quanto sostituto d'imposta, deve operare le ritenute d'acconto ai dipendenti, ai professionisti, ai collaboratori, addetti alle attività agrituristiche e deve provvedere alla relativa certificazione, nonché alla compilazione del modello 770 come è previsto per tutti coloro che sono considerati sostituti d'imposta.
Il diritto annuale di licenza per poter somministrazione o vendere vino, birra e altre bevande alcoliche deve essere pagato solo da coloro che negli ultimi 5 anni hanno ottenuto una produzione media pari o superiore a 1000 hl. La Legge n. 448/1998 ha infatti soppresso l'obbligo, precedentemente esistente, di pagamento dell'UTF per i piccoli produttori che vendono o somministrano alcolici e birra anche se non prodotti in azienda. Pertanto anche le aziende agrituristiche che rientrano nella categoria dei piccoli produttori, con una produzione inferiore a 1000 hl negli ultimi 5 anni, non sono tenute al pagamento anche se somministrano vino non prodotto in azienda, birra o altri alcolici.
L'imprenditore che, all'interno dell'azienda, intende diffondere musica e spettacoli attraverso strumenti quali radio, televisione, stereo, ecc. o organizzare intrattenimenti danzanti, spettacoli musicali sia a titolo gratuito che a pagamento devono chiedere il permesso alla locale sede della SIAE e pagare i relativi diritti. L'entità della somma è comunque variabile e in relazione al tipo di attività che viene svolta. |
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