Fisco
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Agronomo
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ADEMPIMENTI FISCALI

Quello che viene descritto di seguito va preso con la giusta prudenza, se non altro perché in fatto di fisco le variazioni, i cambiamenti, i decreti, le circolari, ecc. ecc. cambiano con una velocità davvero impressionate.

Ciò premesso, l’imprenditore agricolo che svolge attività agrituristiche deve adempiere ai seguenti obblighi fiscali:
1. I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto);
2. I.R.P.E.F. (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche);
3. I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili);
4. I.R.A.P. (Imposta Regionale sulle Attività Produttive);

A questi si aggiungono la
TARSU, gli Adempimemti del Sostituto d'Imposta e quelli relativi alla SIAE e all'UTF.

vediamoli uno per uno:

  • IVA (Imposta sul Valore Aggiunto)

L’articolo 5 della legge n. 413/91 prevede per l’attività agrituristica il regime fiscale forfetario, ma dà la facoltà di optare per il regime ordinario mediante specifica comunicazione all’Ufficio delle Imposta Dirette. La scelta (che vincola per tre anni) per il regime ordinario è comunicata nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito dell’anno precedente.

L’operatore agrituristico, ottenuta l’autorizzazione comunale per l’esercizio dell’attività, deve comunicare entro 30 giorni all’ufficio IVA competente l’inizio dell’attività agrituristica.

L’inizio attività va fatta avvalendosi dei due modelli diversi:

  • Mod. AA9/3 per le ditte individuali

  • Mod. AA7/3 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (snc, sas, srl …)

L’ufficio delle Entrate autorizza l’imprenditore ad utilizzare la medesima Partita IVA sia per l’attività agricola sia per quell’agrituristica; l’imprenditore però è obbligato a tenere separate le contabilità dei due esercizi.


Nella dichiarazione occorre specificare:

  1. Gli estremi dell’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici.

  2. Gli estremi dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività.

  3. Il presunto volume d’affari annuale.

  4. Il luogo o i luoghi destinati all’agriturismo.

  5. Il codice dell’attività (per l’agriturismo è 55.23.5)

L’operatore agrituristico che opera in regime forfetario, per la determinazione dell’imposta da versare all’erario, deve tenere in regola i seguenti registri preventivamente numerati (non è più obbligatoria la vidimazione e bollatura da parte dell’Ufficio del Registro o del Notaio):

  • Registro dei corrispettivi per l’annotazione dei servizi prestati. La registrazione deve essere fatta il giorno successivo non festivo a quello in cui sono state ricevute le somme. Il libro di prima nota sostituirà quello dei corrispettivi se questo è tenuto in luogo diverso da quello dove si svolge l’attività. Nel caso di vendita diretta dei prodotti il registro dei corrispettivi deve essere tenuto nel luogo di vendita.

  • Registro di carico e scarico delle ricevute fiscali; in esso vanno registrati, entro il giorno successivo a quello di acquisto, i blocchetti delle ricevute fiscali.

L’operatore agrituristico che ha scelto il regime fiscale ordinario deve tenere anche:

  • Il registro degli acquisti per annotare in ordine progressivo le fatture di acquisto dei beni necessari allo svolgimento dell’attività. La registrazione deve avvenire entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura d’acquisto e deve riportare la data della fattura, il numero progressivo della fattura stessa, la ditta o la ragione sociale del cedente dei beni e dei servizi, l’ammontare dell’imponibile e dell’imposta.

La ricevuta fiscale che gli operatori agrituristici sono obbligati a rilasciare deve essere compilata in duplice copia (l’originale all’operatore e la copia all’ospite) e deve riportare i seguenti elementi:

  1. Cognome, nome, partita IVA e codice fiscale di chi la emette.

  2. Descrizione della prestazione svolta.

  3. Importo incassato comprensivo di IVA.

  4. Generalità dell’ospite.

  • ALIQUOTE IVA

  1. 10 % per il pernottamento, la ristorazione e il campeggio.

  2. 20 % per le altre prestazioni (attività culturali, sportive, ludiche ecc.)

  • LIQUIDAZIONE DELL’IVA

I soggetti che esercitano l’attività agrituristica in regime forfetario devono versare all’erario il 50% dell’IVA riscossa che risulta dalle ricevute fiscali.
Esempio: imposta registrata € 1.200,00 (20% di € 6.000,00); l’importo da versare è di € 600,00 (50% di € 1.200,00).
Coloro che hanno scelto il regime ordinario determinano l’imposta sulla base della differenza tra l’IVA riscossa (come risulta dai registri dei corrispettivi e delle fatture) e l’IVA pagata (come risulta dal registro degli acquisti).
Esempio: IVA riscossa € 3.000,00, IVA sugli acquisti €2.500,00 l’imposta da versare all’erario è pari a € 500,00.
Le liquidazioni IVA vanno effettuate mensilmente; coloro che hanno un volume d’affari inferiore o uguale a € 309.874,14 possono optare, al momento della comunicazione di inizio attività o nella dichiarazione annuale, per le liquidazioni trimestrali applicando una percentuale dell’1% sugli importi da versare.

  • I.R.P.E.F. (Imposta sul Reddito delle Persone fisiche)

Anche in questo caso è necessario fare un distinguo tra chi opera in regime forfetario e chi in regime ordinario.
Il
regime forfetario stabilisce che il reddito imponibile si determina applicando un coefficiente di redditività pari al 25% dell’ammontare dei ricavi al netto dell’IVA.
Esempio: l’ammontare dei ricavi si evince dal registro dei corrispettivi; se l’importo dei ricavi al netto dell’imposta è pari a € 10.400,00 l’imponibile da riportare nel quadro RG del Modello Unico è € 2.600,00 (il 25% di € 10.400,00).
Operando in
regime ordinario l’imponibile si determina detraendo analiticamente dall’ammontare complessivo dei ricavi al netto dell’IVA: gli interessi sui mutui, le quote di ammortamento, costi per l’acquisto di materie prime ecc.
La determinazione analitica del reddito imponibile va eseguita utilizzando il quadro RF del Modello Unico.

  • I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili)

I fabbricati destinati all’attività agrituristica sono considerati rurali.
Il decreto per la revisione dei criteri di accatastamento (D.P.R. n. 139 del 1998) considera rurali:

  1. gli immobili e le costruzioni strumentali all’esercizio dell’attività agricola;

  2. strutture adibite ad abitazione dell’agricoltore;

  3. le costruzioni utilizzate per l’attività agrituristica.

La legge n. 504 del 1992, che ha istituito l’ICI, non attribuisce alcuna rendita catastale ai fabbricati e alle costruzioni che hanno il requisito di ruralità.Pertanto il reddito dei fabbricati utilizzati per l’attività agrituristica è già compreso in quello catastale del terreno su cui i fabbricati sono ubicati.Il decreto sopraccitato ha previsto che le costruzioni destinate all’attività agrituristiche siano accatastate nella categoria speciale D 10.
Nella categoria D 10 sono censiti tutti gli immobili rurali.La legge 504/92 prevede delle agevolazioni per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale che svolgono attività agricola su fondi da loro posseduti e condotti.
Se il valore del fondo è:

  1. inferiore a 25.822,84 Euro l’ICI non deve essere versata;

  2. compresa tra 25.822,85 e 61.974,83 Euro, si applica all’imposta una riduzione del 70%;

  3. compresa tra 61.974,84 e 103.298,38 Euro, si applica all’imposta una riduzione del 50%;

  4. compresa tra 103.298,39 e 129.114,22 Euro , si applica all’imposta una riduzione del 25%;

  5. nessuna riduzione si applica se il valore del fondo supera i 129.144,22 Euro.

Il valore del fondo si ottiene moltiplicando la rendita catastale per 75. I fabbricati - o eventuali loro porzioni - utilizzati per lo svolgimento dell’attività agrituristica non producono, ai fini fiscali, reddito di fabbricati poiché il loro reddito è inglobato nella rendita catastale del terreno.

  • I.R.A.P. (Imposta Regionale sulle Attività Produttive)

Tutti coloro che svolgono attività agrituristica hanno l’obbligo di liquidare e versare l’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive). Ai fini fiscali l’agriturismo è considerata attività commerciale e non agricola e pertanto l’aliquota applicata è quell’ordinaria del 4,25%. Il calcolo della base imponibile di questa imposta dipende dal regime utilizzato per il calcolo del reddito di impresa. Operando in regime di contabilità semplificata, la base imponibile si determina facendo la differenza tra l’ammontare dei corrispettivi e il totale degli acquisti soggetti a registrazione IVA. Alla base imponibile determinata con i valori riportati nella dichiarazione IVA è possibile dedurre la somma dei contributi INAIL versati per i dipendenti agricoli, il titolare d’azienda e i collaboratori familiari. I costi esclusi dal campo IVA non sono deducibili.
In questo caso l’imposta colpisce il solo valore aggiunto e può essere considerata un’addizionale IVA. Invece, in regime di contabilità ordinaria, la base imponibile IRAP si determina in base ai criteri ordinari dettati dall’articolo cinque del Dlgs 446/97. I ricavi imponibili, oltre quelli soggetti all’IVA, sono anche i contributi incassati e tutti i corrispettivi incassati inerenti l’attività svolta. Sono costi deducibili gli ammortamenti, i canoni di affitto pagati ai privati, le assicurazioni e tutti i costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività. Il costo del personale e gli interessi passivi in generale non sono costi deducibili ai fini del calcolo della base dell’IRAP. La presentazione della dichiarazione IRAP deve avvenire congiuntamente a quella del Modello Unico per la dichiarazione dei redditi.

  • TARSU

La tassa sui rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) è stata introdotta dal decreto legislativo n. 507/93. La determinazione di tale tassa deve fare riferimento alla realtà dei fatti e alla qualità e quantità effettiva dei rifiuti prodotti. Alcune Amministrazioni Comunali hanno individuato per l'agriturismo una specifica tariffa che tiene conto delle peculiarità di detta attività, altre invece hanno attribuito tariffe analoghe a quelle della categoria esercizi pubblici e ristoranti, o alberghi e pensioni, o come categoria abitazioni e residenze, o come categoria magazzini e depositi. In altre parole, per sapere quanto pagare, bisogna necessariamente fare riferimento al comune entro cui ricade l'azienda. L'art. 67 del decreto stabilisce anche che, oltre le riduzioni già determinate, i Comuni possono stabilire altre agevolazioni (riduzioni e in via eccezionale esclusioni) relativamente a casi di produzione di rifiuti stimata ragionevolmente inferiore alla media della categoria di appartenenza (e questo potrebbe essere il caso di alcune aziende agrituristiche).

  • ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

L'imprenditore agricolo, in quanto sostituto d'imposta, deve operare le ritenute d'acconto ai dipendenti, ai professionisti, ai collaboratori, addetti alle attività agrituristiche e deve provvedere alla relativa certificazione, nonché alla compilazione del modello 770 come è previsto per tutti coloro che sono considerati sostituti d'imposta.

  • UTIF

Il diritto annuale di licenza per poter somministrazione o vendere vino, birra e altre bevande alcoliche deve essere pagato solo da coloro che negli ultimi 5 anni hanno ottenuto una produzione media pari o superiore a 1000 hl. La Legge n. 448/1998 ha infatti soppresso l'obbligo, precedentemente esistente, di pagamento dell'UTF per i piccoli produttori che vendono o somministrano alcolici e birra anche se non prodotti in azienda. Pertanto anche le aziende agrituristiche che rientrano nella categoria dei piccoli produttori, con una produzione inferiore a 1000 hl negli ultimi 5 anni, non sono tenute al pagamento anche se somministrano vino non prodotto in azienda, birra o altri alcolici.

  • SIAE

L'imprenditore che, all'interno dell'azienda, intende diffondere musica e spettacoli attraverso strumenti quali radio, televisione, stereo, ecc. o organizzare intrattenimenti danzanti, spettacoli musicali sia a titolo gratuito che a pagamento devono chiedere il permesso alla locale sede della SIAE e pagare i relativi diritti. L'entità della somma è comunque variabile e in relazione al tipo di attività che viene svolta.