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DOCUMENTI DA PRESENTARE PER DIVENTARE AGRITURISMO

CIRCOLARE APPLICATIVA DEL 18.06.1996

Aspetti fondamentali del quadro normativo in materia di agriturismo

In base ai principi contenuti nella Legge 730/85, le attività agrituristiche vengono classificate agricole in quanto in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo che debbono, comunque, rimanere l'oggetto principale dell'imprenditore interessato. Da tali principi scaturisce che:

a) il naturale presupposto per lo svolgimento dell'attività agrituristica è costituito da un'azienda agricola in esercizio,

b) le iniziative agrituristiche, in quanto connesse e complementari all'attività agricola tradizionale, non possono assorbire l'intera disponibilità di tempo e di lavoro dell'imprenditore e della sua famiglia;

c) l'attività agrituristica non può assumere, in alcun modo, le connotazioni che sono proprie dell'attività turistica e/o commerciale.

Sulla base di quanto sopra precisato, l'iscrizione all'Elenco regionale resta subordinata alla dimostrazione che:

- l'interessato in quanto conduttore di un'azienda in esercizio, pratichi un ordinamento colturale "ordinario per la zona", la cui attuazione comporta acquisizione di mezzi tecnici e vendita di prodotti aziendali in quantità congrua rispetto alla superficie coltivata ed al bestiame allevato;

- l'esercizio delle attività agrituristiche da impiantare non risulti prevalente rispetto a quelle delle attività agricole. Si ritiene utile precisare che le attività agrituristiche non sono prevalenti quando il loro apporto al reddito aziendale dell'imprenditore non supera il limite del 50%

Requisiti soggettivi per l'iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici

Nell'elenco possono essere iscritti gli imprenditori agricoli, ai termini dell'art. 2135 del C.C., singoli o associati (art. 2 L. 730/85) e che siano nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6 della L. 730/85.

Nell'articolo 2135 del C.C. è definita la nozione di imprenditore agricolo inteso come colui che esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse4. Si reputanop connesse le attività dirette alla trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

L'art. 230 bis del C.C., invece, al terzo comma individua i familiari partecipanti all'impresa recitando: "si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella in cui collaborano i coniugi, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo"

A supporto di quanto precisato dall'art. 2135 va ricordato che la sussistenza della figura di "imprenditore agricolo" è peculiare:

- allo "svolgimento di una attività economica" che implichi una produzione di ricchezza e non di mero godimento

- alla "direzione, alla produzione e allo scambio", nel senso che l'attività deve essere diretta a soddisfare i bisogni altrui, attraverso la destinazione al mercato di tutta o di parte della produzione;

- alla "professionalità", che implica l'abitualità (che è cosa diversa dalla continuità e dalla esclusività o prevalenza) e lo scopo di lucro (da riferire all'attività globalmente considerata). Anche le cooperative e le società regolarmente iscritte come tali nel registro prefettizio, potranno (quale esempio di imprenditoria associata) esercitare attività agrituristica in connessione con l'attività di conduzione agricola che, comunque, deve rimanere principale.

Documentazione a corredo delle istanze di iscrizione

Le istanze, in duplice copia, di cui una in bollo, intese ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici, devono essere inoltrate alla Giunta Regionale della Campania, tramite il Comune nel cui territorio ricade l'azienda o il centro aziendale ovvero la maggioranza dei terreni (nel caso di aziende i cui terreni non costituiscano un solo corpo o sono ubicati in più Comuni) e corredate dalla seguante documentazione:

1) Certificati catastali, non antecedenti 3 mesi dalla data di presentazione della domanda, con l'indicazione dell'ubicazione dei fabbricati aziendali e dei terreni da adibire ad uso agrituristico;

2) Planimetria dei locali e delle aree da adibire ad uso agrituristico in scala 1:100;

3) Copia autentica del titolo attestante il possesso dei fabbricati e dei terreni costituenti l'azienda, nell'ambito della quale sarà esercitata l'attività agrituristica;

4) Relazione tecnico-economica e programma sulle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, compreso l'ordinamento colturale e degli allevamenti praticati;

5) Copia autentica del libretto di idoneità sanitaria rilasciato al richiedente l'iscrizione nell'Elenco;

6) Copia autentica del parere favorevole dell'Autorità sanitaria relativo ai locali da adibire all'attività ovvero (se i locali necessitano di interventi adeguativi) parere espresso in base all'esame del progetto delle opere da realizzare;

7) Idonea documentazione da cui risulti non trovarsi nelle condizioni indicate dai punti a) e b) dell'art. 6 della L. 730/85

Nel caso di persona giuridica (Cooperativa, Consorzio, Società, ecc.), ai documenti sopra elencati andranno aggiunti, in copia autentica:

- Atto costitutivo e Statuto

- Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.

- Certificato di iscrizione al registro prefettizio sez. agricola

- Certificato di vigenza fallimentare rilasciato dal tribunale competente per territorio

- Delibera del competente organo con la quale si autorizza il legale rappresentante a richiedere l'iscrizione e si assume l'impegno ad esercitare l'attività

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