Fertilizzanti
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Analisi del Suolo

 

La legge 748/84 e succ. mod. è la norma per la disciplina  dei fertilizzanti.

Con il termine FERTILIZZANTE si intende qualsiasi sostanza che, per il suo contenuto in elementi nutritivi oppure per le sue peculiari caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche contribuisce al miglioramento della fertilità del terreno agrario oppure al nutrimento delle specie vegetali coltivate o comunque, ad un loro migliore sviluppo. Il termine fertilizzante non può essere impiegato sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti d'accompagnamento per indicare concimi o ammendanti e correttivi.

I fertilizzanti si suddividono in:

  • Concimi: si intende qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, idonea a fornire alle colture l'elemento o gli elementi della fertilità a queste necessarie per lo svolgimento del loro ciclo di vegetativo e produttivo, secondo le forme e le solubilità prescritte per legge.

  • Ammendanti e Correttivi: si intende qualsiasi sostanza naturale o sintetica, minerale od organica, capace di modificare e migliorare le proprietà e le caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e meccaniche di un terreno.

Classificazione degli Ammendanti e Correttivi

Gli ammendanti vengono classificati in:

  • Ammendante Organico Naturale: prodotti di diverso tipo la cui funzione principale è quella di modificare le caratteristiche fisiche del suolo. Deve essere dichiarato il titolo della sostanza organica, espressa sulla secca e/o sul tal quale; azoto totale e organico, carbonio organico di origine biologica. Ove richiesto (allegato 1C) il rapporto C/N, il pH, la granulometria, la sostanza organica estraibile ecc.

  • Correttivi Calcici e Magnesiaci: sostanze in grado di diminuire l'eccesso di acidità o di alcalinità presente nei suoli anomali. La loro efficacia dipende dalla natura chimica del composto e dal grado di purezza e finezza del materiale.

  • Ammendanti e Correttivi diversi: sostanze non comprese nella categorie precedenti ma sempre destinati a correggere il suolo.

Classificazione dei Concimi

Il valore fertilizzante dei concimi è dovuto alla presenza di uno o più elementi chimici della fertilità, classificati in base alle esigenze delle piante in:

  1. Principali: Azoto (N), Fosforo (P), Potassio (K);

  2. Secondari: Calcio (Ca), Magnesio (Mg), Zolfo (Z), Sodio (Na);

  3. Oligoelementi o Microelementi: Boro (B), Manganese (Mn), Rame (Cu), Zinco (Zn), Ferro (Fe), Molibdeno (Mo), Cobalto (Co).

Pertanto per concime s'intendono esclusivamente le sostanze che hanno lo scopo di apportare un elemento nutritivo, in determinate forme e solubilità.

Secondo la normativa i concimi vengono suddivisi secondo la loro natura in:

1 Sono i prodotti formati da composti organici del carbonio di origine animale oppure vegetale legati chimicamente in forma organica ad elementi principali della fertilità. Vengono distinti in azotati e azoto-fosfatici

2Sono quelli ottenuti per reazione o miscela di uno o più concimi organici con uno o più concimi minerali semplici. Vengono pertanto distinti in: azotati, azoto-potassici, fosfo-potassici, azoto-fosfo-potassici.

3 prodotti naturali o sintetici che contengono espressamente dichiarato in etichetta gli elementi chimici. Vengono ulteriormente distinti in: 

  • Concimi Semplici: se contengono espressamente  dichiarato uno solo degli elementi principali della fertilità (azotati, fosfatici e potassici);

  • Concimi Composti: se contengono espressamente  dichiarato ed opportunamente miscelati o combinati secondo vari rapporti, due o più elementi principali della fertilità. (azoto-fosfatici, azoto-potassici, fosfo-potassici, azoto-fosfo-potassici);

  • A Base di Elementi Secondari: se contengono espressamente dichiarato uno degli elementi secondari: calcio, magnesio, sodio e zolfo. Possono contenere anche altri elementi secondari e microelementi, ma non quantità dichiarabili degli elementi chimici principali della fertilità.

  • A Base di Microelementi (o Oligoelementi): se contengono espressamente dichiarato uno o più microelementi: boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno, e zinco. Possono contenere anche elementi secondari, ma non quantità dichiarabili degli elementi chimici principali della fertilità.

Per la normativa inoltre i concimi organici, organo-minerale e minerali, vengono, ancora, ad essere suddivisi per la commercializzazione in: 

  • Concimi CE: prodotti conformi alle disposizioni comunitarie (allegato 1A della legge). Possono essere commercializzati in tutta l'U.E.

  • Concimi Nazionali o Concimi: prodotti disciplinati a livello nazionale (art. 2-5-6-7 e allegato 1B della legge). Possono essere commercializzati solo in Italia.

Titolo di un Concime

Per titolo di un fertilizzante (concime, ammendante o correttivo) si intende la percentuale in peso dell'elemento o degli elementi fertilizzanti contenuti nel prodotto, dichiarati dal produttore, dal venditore  o da chi, comunque, commercializza la merce, riferita al "tal quale", cioè al peso del prodotto così come viene commercializzato, salvo casi espressamente indicati negli allegati della legge. Per i concimi fluidi è ammessa in aggiunta alla dichiarazione del titolo in peso-peso anche la dichiarazione del titolo in peso-volume a 20°C.

Pertanto dire che un concime ha un titolo in azoto di 16 indica che per ogni 100 Kg di prodotto vi sono 16 Kg di azoto.

Si ricorda che l'espressione "unità fertilizzante" indica i Kg di azoto, anidride fosforica, ossido di potassio, ecc. 

La legge stabilisce inoltre quale è il titolo minimo dichiarabile e la forma con la quale l'elemento fertilizzante debba essere dichiarato.

Elemento Forma dichiarata Simbolo

Titolo Minimo

semplice composto fluido
Azoto Azoto N 8 3 2
Fosforo Anidride fosforica P2O5 10 5 3
Potassio Ossido di potassio K2O 6 5 3
  Tutti i Fertilizzanti
Calcio Ossidi di calcio CaO 8
Magnesio Ossido di magnesio MgO 2
Zolfo Anidride solforica SO3 5
Sodio Ossido di sodio Na2O 3
Sostanza Organica Carbonio organico C 7,5
Zolfo elementare Zolfo S 2

In considerazione dei diversi processi di produzione e nonché degli errori che si possono commettere per campionamenti e analisi è considerato ammissibile un certo scarto di errore tra il titolo dichiarato e quello riscontrato in fase di controllo. Questo è valido se:

  • lo scarto di errore (tolleranza) è un fatto eccezionale e saltuaria (vengono emesse sanzioni se le tolleranze sono sistematicamente messe a profitto);

  • la tolleranza non deve essere tale da scendere al di sotto del titolo minimo previsto per ogni singolo elemento o concime.

La vigilanza e i controlli sui prodotti commercializzati è affidata al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed in particolare all'organo tecnico del ministero stesso, l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi o il Nucleo Tutela Agroalimentare dei Carabinieri competenti per territorio.