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LA
FERTILIZZAZIONE
La legge 748/84 e
succ. mod. è la norma per la disciplina dei fertilizzanti.
Con il termine FERTILIZZANTE si
intende qualsiasi sostanza che, per il suo contenuto in elementi nutritivi
oppure per le sue peculiari caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche
contribuisce al miglioramento della fertilità del terreno agrario oppure al
nutrimento delle specie vegetali coltivate o comunque, ad un loro migliore
sviluppo. Il termine fertilizzante non può essere impiegato sugli imballaggi,
sulle etichette e sui documenti d'accompagnamento per indicare concimi o
ammendanti e correttivi.
I fertilizzanti si suddividono
in:
-
Concimi: si
intende qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica,
idonea a fornire alle colture l'elemento o gli elementi della fertilità a
queste necessarie per lo svolgimento del loro ciclo di vegetativo e
produttivo, secondo le forme e le solubilità prescritte per legge.
-
Ammendanti e Correttivi:
si intende qualsiasi sostanza naturale o sintetica, minerale od organica,
capace di modificare e migliorare le proprietà e le caratteristiche
chimiche, fisiche, biologiche e meccaniche di un terreno.
Classificazione
degli Ammendanti e Correttivi
Gli ammendanti vengono classificati
in:
-
Ammendante Organico
Naturale: prodotti di diverso tipo la cui funzione principale è
quella di modificare le caratteristiche fisiche del suolo. Deve essere
dichiarato il titolo della sostanza organica, espressa sulla secca e/o sul
tal quale; azoto totale e organico, carbonio organico di origine biologica.
Ove richiesto (allegato 1C) il rapporto C/N, il pH, la granulometria, la
sostanza organica estraibile ecc.
-
Correttivi Calcici e Magnesiaci:
sostanze in grado di diminuire l'eccesso di acidità o di alcalinità
presente nei suoli anomali. La loro efficacia dipende dalla natura chimica
del composto e dal grado di purezza e finezza del materiale.
-
Ammendanti e Correttivi
diversi: sostanze non comprese nella categorie precedenti ma sempre
destinati a correggere il suolo.
Classificazione
dei Concimi
Il valore fertilizzante
dei concimi è dovuto alla presenza di uno o più elementi chimici
della fertilità, classificati in base alle esigenze delle piante in:
-
Principali: Azoto
(N), Fosforo (P), Potassio (K);
-
Secondari: Calcio
(Ca), Magnesio (Mg), Zolfo (Z), Sodio (Na);
-
Oligoelementi o
Microelementi: Boro (B), Manganese (Mn), Rame (Cu), Zinco (Zn),
Ferro (Fe), Molibdeno (Mo), Cobalto (Co).
Pertanto per concime s'intendono
esclusivamente le sostanze che hanno lo scopo di apportare un elemento
nutritivo, in determinate forme e solubilità.
Secondo la normativa i concimi
vengono suddivisi secondo la loro natura in:
1 Sono i prodotti formati da composti organici
del carbonio di origine animale oppure vegetale legati chimicamente in forma
organica ad elementi principali della fertilità. Vengono distinti in azotati e
azoto-fosfatici
2Sono quelli ottenuti per reazione o miscela di
uno o più concimi organici con uno o più concimi minerali semplici. Vengono
pertanto distinti in: azotati, azoto-potassici, fosfo-potassici,
azoto-fosfo-potassici.
3 prodotti naturali o sintetici che contengono
espressamente dichiarato in etichetta gli elementi chimici. Vengono
ulteriormente distinti in:
-
Concimi Semplici:
se contengono espressamente dichiarato uno solo degli elementi
principali della fertilità (azotati, fosfatici e potassici);
-
Concimi Composti:
se contengono espressamente dichiarato ed opportunamente miscelati o
combinati secondo vari rapporti, due o più elementi principali della
fertilità. (azoto-fosfatici, azoto-potassici, fosfo-potassici,
azoto-fosfo-potassici);
-
A Base di Elementi
Secondari: se contengono espressamente dichiarato uno degli elementi
secondari: calcio, magnesio, sodio e zolfo. Possono contenere anche altri
elementi secondari e microelementi, ma non quantità dichiarabili degli
elementi chimici principali della fertilità.
-
A Base di Microelementi
(o Oligoelementi): se contengono espressamente dichiarato uno o più
microelementi: boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno, e zinco.
Possono contenere anche elementi secondari, ma non quantità dichiarabili
degli elementi chimici principali della fertilità.
Per la normativa inoltre i
concimi organici, organo-minerale e minerali, vengono, ancora, ad essere
suddivisi per la commercializzazione in:
-
Concimi CE: prodotti
conformi alle disposizioni comunitarie (allegato 1A della legge). Possono
essere commercializzati in tutta l'U.E.
-
Concimi Nazionali o
Concimi: prodotti disciplinati a livello nazionale (art. 2-5-6-7 e
allegato 1B della legge). Possono essere commercializzati solo in Italia.
Titolo di un
Concime
Per titolo di un fertilizzante
(concime, ammendante o correttivo) si intende la percentuale in peso
dell'elemento o degli elementi fertilizzanti contenuti nel prodotto, dichiarati
dal produttore, dal venditore o da chi, comunque, commercializza la merce,
riferita al "tal quale", cioè al peso del prodotto così come viene
commercializzato, salvo casi espressamente indicati negli allegati della legge.
Per i concimi fluidi è ammessa in aggiunta alla dichiarazione del titolo in
peso-peso anche la dichiarazione del titolo in peso-volume a 20°C.
Pertanto dire che un concime ha un
titolo in azoto di 16 indica che per ogni 100 Kg di prodotto vi sono 16 Kg di
azoto.
Si ricorda che l'espressione
"unità fertilizzante" indica i Kg di azoto, anidride fosforica,
ossido di potassio, ecc.
La legge stabilisce inoltre quale
è il titolo minimo dichiarabile e la forma con la quale l'elemento
fertilizzante debba essere dichiarato.
Elemento |
Forma dichiarata |
Simbolo |
Titolo Minimo |
semplice |
composto |
fluido |
Azoto |
Azoto |
N |
8 |
3 |
2 |
Fosforo |
Anidride fosforica |
P2O5 |
10 |
5 |
3 |
Potassio |
Ossido di potassio |
K2O |
6 |
5 |
3 |
|
Tutti i Fertilizzanti |
Calcio |
Ossidi di calcio |
CaO |
8 |
Magnesio |
Ossido di magnesio |
MgO |
2 |
Zolfo |
Anidride solforica |
SO3 |
5 |
Sodio |
Ossido di sodio |
Na2O |
3 |
Sostanza Organica |
Carbonio organico |
C |
7,5 |
Zolfo elementare |
Zolfo |
S |
2 |
In considerazione dei diversi
processi di produzione e nonché degli errori che si possono commettere per
campionamenti e analisi è considerato ammissibile un certo scarto di errore tra
il titolo dichiarato e quello riscontrato in fase di controllo. Questo è valido
se:
-
lo scarto di errore
(tolleranza) è un fatto eccezionale e saltuaria (vengono emesse sanzioni se
le tolleranze sono sistematicamente messe a profitto);
-
la tolleranza non deve essere
tale da scendere al di sotto del titolo minimo previsto per ogni singolo
elemento o concime.
La vigilanza e i controlli
sui prodotti commercializzati è affidata al Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali ed in particolare all'organo tecnico del ministero stesso,
l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi o il Nucleo Tutela Agroalimentare dei
Carabinieri competenti per territorio.
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