| | Il Regolamento CE 392/2004 modifica l'articolo 8 del Regolamento CEE 2092/91, prevedendo, tra l'altro: "1. Gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo i prodotti di cui all'articolo 1 ai fini della loro commercializzazione, o che commercializzano tali prodotti devono: a) notificare tale attività all'autorità competente dello Stato membro in cui l'attività è esercitata; la notifica comprende i dati di cui all'allegato IV; b) assoggettare la loro azienda al sistema di controllo di cui all'articolo 9.
Il regolamento prevede che l'autorità competente potesse esonerare dall'obbligo del controllo i dettaglianti che si limitano a rivendere i prodotti in confezioni sigillate all'origine (senza assolutamente vendere sfuso o porzionare prodotti). Il MiPAF con DM del 07/07/05, che a partire dal 1 luglio 2005, ha previsto l'esonero di alcuni operatori del settore biologico dagli obblighi previsti dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/1991, come modificato dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 392/2004, e ha approvato una nuova modulistica, sezione C, «preparazioni alimentari». Infatti l'art. 1 cita :<< Gli operatori che rivendono i prodotti di cui all'art. 1 del reg. (CEE) n. 2029/91 al consumatore o utilizzatore finale in imballaggio preconfezionato e pre-etichettato e che non li producono, non li preparano, li immagazzinano solo in connessione con il punto vendita o non li importano da un Paese terzo, sono esentati dagli obblighi previsti dall'art. 8, paragrafo 1 del reg. (CEE) n. 2092/91 modificato.>>
Vale la pena, però, ricordare qualche pezzo di regolamento anche ai produttori e a chi, in ogni caso, fornisce prodotti ai negozi.
L'allegato III del regolamento (CEE) n.2092/91, che dettaglia i "Requisiti minimi di controllo e misure precauzionali previste nell’ambito del regime di controllo" prevede, al punti 7 (Imballaggio e trasporto dei prodotti in altre unità o stabilimenti di produzione/confezionamento):
Gli operatori garantiscono che i prodotti di cui all'articolo 1 possano essere trasportati ad altre unità, compresi i grossisti e i dettaglianti, solo in imballaggi, contenitori o veicoli chiusi in modo che il contenuto non possa essere sostituito se non manipolando o danneggiando i sigilli e a condizione che sia apposta un'etichetta che, oltre alle altre indicazioni eventualmente previste dalla legge, indichi: a) il nome e l'indirizzo dell'operatore e, se diverso da quest'ultimo, del proprietario o venditore del prodotto; b) il nome del prodotto o, per i mangimi composti per animali, la loro descrizione, compresa un'indicazione del metodo di produzione biologico, in base a quanto disposto, a seconda del caso, dall'articolo 5 del presente regolamento o dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 223/2003; c) il nome o il numero di codice dell'organismo o dell'autorità di controllo da cui dipende l'operatore e d) se del caso, l'identificazione della partita attraverso un sistema di marcatura approvato a livello nazionale, o dall'autorità o organismo di controllo, che permetta di mettere in relazione la partita con la contabilità descritta al punto 6. Le informazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) possono anche figurare in un documento di accompagnamento che deve inequivocabilmente corrispondere all'imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto del prodotto. Il documento di accompagnamento deve contenere informazioni sul fornitore e/o il trasportatore. Non è richiesta la chiusura di imballaggi, contenitori o veicoli qualora: - il trasporto avvenga direttamente tra un produttore e un altro operatore, entrambi assoggettati al regime di controllo di cui all'articolo 9, - i prodotti siano muniti di un documento di accompagnamento indicante le informazioni richieste al comma precedente, e - l'organismo o l'autorità di controllo dell'operatore speditore e dell'operatore destinatario siano stati informati di tali operazioni di trasporto e abbiano dato il loro consenso. Tale accordo può riguardare una o più operazioni di trasporto.
Già da tempo, il prodotto può viaggiare senza sigilli (pensiamo a una cassetta di ortofrutta o a un sacco di pane) solo se anche l'acquirente è in sistema di controllo.
Il prodotto senza sigilli, venduto a un operatore non controllato, non può assolutamente recare in etichetta nè il logo comunitario nè l'indicazione "Agricoltura biologica-regime di controllo CE". Lo prevede l'articolo 10 del regolamento (più volte modificato: dal Reg. 2083/92, dal Reg. 1935/95 e dal Reg. 392/2004).
Infatti, l’indicazione ( Agricoltura biologica - Regime di controllo CE) e/o il logo figuranti nell’allegato V secondo cui i prodotti sono conformi al regime di controllo possono essere menzionati sull’etichettatura dei prodotti di cui all’articolo 1 unicamente se: a) sono conformi ai requisiti di cui all’articolo 5 paragrafo 1 o 3; b) per l'intera durata del processo di produzione e di preparazione sono stati soggetti al sistema di controllo di cui all'articolo 9 o, nel caso di prodotti importati, a misure equivalenti; nel caso di prodotti importati a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, l'attuazione del sistema di controllo soddisfa requisiti equivalenti a quelli di cui all'articolo 9 e, in particolare, al paragrafo 4 dello stesso. c) sono venduti direttamente in imballaggi sigillati dal produttore o preparatore al consumatore finale o sono immessi nel mercato come prodotti alimentari in imballaggi preconfezionati; in caso di vendita diretta dal produttore o preparatore al consumatore finale non è prescritto un imballaggio sigillato se l’etichetta consente di identificare chiaramente e senza ambiguità il prodotto interessato da questa indicazione.
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